Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato … fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e...
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Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Articolo 19 Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) «produttore», un agricoltore ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) «socio produttore», un produttore o
una cooperativa di produttori, socio di
un’organizzazione di produttori o di
un’associazione di organizzazioni di
produttori;
c) «filiale», impresa nella quale una o più
organizzazioni di produttori o le loro
associazioni detengono una
partecipazione e che contribuisce al
conseguimento degli obiettivi
dell’organizzazione di produttori o
dell’associazione di organizzazioni di
produttori;
d) «organizzazione di produttori
transnazionale», qualsiasi organizzazione
in cui almeno un’azienda appartenente ai
produttori è situata in uno Stato membro
diverso da quello in cui ha sede
l’organizzazione di produttori;
e) «associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori», qualsiasi
associazione di organizzazioni di
produttori in cui almeno una delle
organizzazioni associate è situata in uno
Stato membro diverso da quello in cui ha
Articolo 2 Definizioni
1. For the purposes of this Title:
(a) ‘producer’ means a farmer within the
meaning of Article 4(1)(a) of Regulation
(EU) N. 1307/2013;
(b) ‘producer member’ means a producer
or legal entity constituted by producers that is a member of a producer
organisation or association of producer
organisations.
(c) ‘subsidiary’ means a company in
which one or more producer organisations
or associations thereof have taken shares
or constituted capital and which
contributes to the objectives of the
producer organisations or their
association;
(d) ‘transnational producer organisation’
means any organisation in which at least
one of the producers’ holdings is located
in a Member State other than where the
organisation has its head office;
(e) ‘transnational association of producer
organisations’ means any association of
producer organisations in which at least
one of the associated organisations is
located in a Member State other than
where the association has its head office;
(f) ‘measure’ means one of the following:
(i) actions aimed at the planning of
production, including investments in
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente titolo:
(a) 'produttore', un agricoltore ai sensi
dell'articolo 4 (1) (a), del regolamento
(UE) N. 1307/2013;
(b) 'membro produttore' si intende un
produttore o persona giuridica costituita
da produttori che è un membro di
un'organizzazione di produttori o
associazione di organizzazioni di
produttori.
(c) 'filiale' una società in cui uno o più
produttori organizzazioni o le loro
associazioni detengono una
partecipazione o costituiscono il capitale
e che contribuisce al conseguimento degli
obiettivi delle organizzazioni di produttori
o loro associazioni;
(d) 'organizzazione di produttori
transnazionale', qualsiasi organizzazione
in cui almeno un'azienda appartenente ai
produttori è situata in uno Stato membro
diverso da quello in cui l'organizzazione
ha sede;
(e) 'associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori', qualsiasi
associazione di organizzazioni di
produttori in cui almeno una delle
organizzazioni associate è situata in uno
Stato membro diverso da quello in cui
l'associazione ha la propria sede sociale;
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sede l’associazione;
f) «obiettivo di convergenza», l’obiettivo
dell’azione a favore degli Stati membri e
delle regioni meno sviluppati
conformemente alla legislazione
dell’Unione che disciplina il Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo e il Fondo di coesione per
il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31
dicembre 2013;
g) «misura»,
i) azioni finalizzate alla pianificazione
della produzione, incluso l’acquisto di
immobilizzazioni,
ii) azioni finalizzate al miglioramento o al
mantenimento della qualità dei prodotti,
incluso l’acquisto di immobilizzazioni,
iii) azioni finalizzate al miglioramento
della commercializzazione, incluso
l’acquisto di immobilizzazioni, come pure
le attività di promozione e comunicazione
diverse da quelle contemplate al punto
vi),
iv) ricerca e produzione per fini
sperimentali, incluso l’acquisto di
immobilizzazioni,
v) azioni di formazione diverse da quelle
contemplate al punto vi) e azioni
finalizzate a incoraggiare il ricorso ai
servizi di consulenza,
vi) uno dei sei strumenti di prevenzione e
gestione delle crisi elencati all’articolo
103 quater, paragrafo 2, primo comma,
lettere da a) a f), del regolamento (CE) n.
1234/2007,
vii) azioni ambientali di cui all’articolo
physical assets;
(ii) actions aimed at improving or
maintaining product quality, whether in a
fresh or processed form, including
investments in physical assets;
(iii) actions aimed at boosting the
commercial value of products and
improving marketing, including
investments in physical assets, as well as
promotion of the products whether in a
fresh or processed form and
communication activities, other than
promotion and communication activities
falling under point (vi);
(iv) research and experimental production
actions, including investments in physical
assets;
(v) training and exchange of best
practices actions, other than training
falling under point (vi), and actions aimed
at promoting access to advisory services
and technical assistance;
(vi) any of the crisis prevention and
management instruments listed in points
(a) to (h) of the first subparagraph of
Article 33(3) of Regulation (EU) N.
1308/2013;
(vii) environmental actions as referred to
in Article 33(5) of Regulation (EU) N.
1308/2013, including investments in
physical assets;
(viii) other actions, including investments
in physical assets other than those falling
under points (i) to (vii) which fulfil one or
more of the objectives referred to in
Article 33(1) of Regulation (EU) No
(f) 'misura' si intende una delle seguenti
opzioni:
(i) azioni finalizzate alla pianificazione
della produzione, compresi gli
investimenti in beni materiali;
(ii) azioni finalizzate al miglioramento o
al mantenimento della qualità dei
prodotti, sia freschi o trasformati,
compresi gli investimenti in beni
materiali;
(iii) azioni volte a incrementare il valore
commerciale dei prodotti e migliorare la
commercializzazione, compresi gli
investimenti in beni materiali, così come
la promozione dei prodotti sia freschi o
trasformati e attività di comunicazione, ad
eccezione delle attività di promozione e
comunicazione che rientrano nel punto
(vi);
(iv) azioni di ricerca e di produzione
sperimentale, compresi gli investimenti in
immobilizzazioni materiali;
(v) la formazione e lo scambio di buone
azioni pratiche, ad eccezione della
formazione contemplate al punto (vi), e le
azioni volte a promuovere l'accesso ai
servizi di consulenza e di assistenza
tecnica;
(vi) uno degli strumenti di prevenzione e
gestione di crisi di cui ai punti (a) a (h)
del primo comma dell'articolo 33 (3), del
regolamento (UE) N. 1308/2013;
(vii) azioni ambientali di cui all'articolo
33 (5), del regolamento (UE) N.
1308/2013, compresi gli investimenti in
beni materiali;
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103 quater, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, incluso l’acquisto di
immobilizzazioni,
viii) altre azioni, compreso l’acquisto di
immobilizzazioni diverse da quelle
contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii),
che rispondono ad uno o più obiettivi di
cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1234/2007;
h) «azione», una specifica attività o uno
specifico strumento destinato a
conseguire un preciso obiettivo operativo
che concorra al raggiungimento di uno o
più obiettivi di cui all’articolo 103 quater,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1234/2007;
i) «sottoprodotto», un prodotto ottenuto
dalla preparazione di un prodotto
ortofrutticolo, che possiede un suo valore
economico ma che non costituisce il
principale risultato ricercato;
j) «preparazione», le attività preparatorie
quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura,
la mondatura e l’essiccazione di prodotti
ortofrutticoli senza trasformarli in
ortofrutticoli trasformati;
k) «livello interprofessionale» ai sensi
dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3,
lettera b), del regolamento (CE) n.
1234/2007, una o più delle attività
elencate all’articolo 123, paragrafo 3,
lettera c), dello stesso regolamento
approvate dallo Stato membro e gestite
congiuntamente da un’organizzazione di
produttori o da un’associazione di
organizzazioni di produttori e da almeno
1308/2013;
(g) ‘action’ means a specific activity or
instrument aimed at contributing to one or
more of the objectives referred to in
Article 33(1) of Regulation (EU) N.
1308/2013;
(h) 'investment in physical assets' means
the acquisition of tangible or intangible
assets aimed at contributing to one or
more of the objectives referred to in
Article 33(1) of Regulation (EU) N.
1308/2013.
(i) ‘by-product’ means a product which
results from preparation of a fruit or
vegetable product which has a positive
economic value but is not the main
intended result;
(j) ‘preparation’ means preparatory
activities such as cleaning, cutting,
peeling, trimming and drying of fruit and
vegetables, without transforming them
into processed fruit and vegetables;
(k) ‘interbranch basis’ as referred to in
Article 34(3)(b) of Regulation (EU) N.
1308/2013 means one or more of the
activities listed in Article 157(1)(c) of that
Regulation approved by the Member
State and managed jointly by a producer
organisation or an association of producer
organisations and at least one other actor
in the food processing or distribution
chain;
(l) ‘baseline indicator’ means any
indicator reflecting a state or trend
existing at the start of a programming
period which may provide information
(viii) altre azioni, inclusi gli investimenti
in immobilizzazioni materiali diverse da
quelle di cui ai punti (i) a (vii), che
rispondono ad uno o più degli obiettivi di
cui all'articolo 33 (1), del regolamento
(UE) n 1308/2013;
(g) 'azione' si intende una specifica
attività o uno strumento per favorire uno
o più degli obiettivi di cui all'articolo 33
(1), del regolamento (UE) N. 1308/2013;
(h) 'investimento in beni materiali' si
intende l'acquisizione di beni materiali o
immateriali per favorire uno o più degli
obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del
regolamento (UE) N. 1308/2013.
(i) 'sottoprodotto' significa un prodotto
ottenuto dalla preparazione di un prodotto
ortofrutticolo, che ha un valore
economico ma che non costituisce il
principale risultato ricercato;
(j) 'preparazione' significa attività
preparatorie quali la pulitura, il taglio,
pelatura, mondatura e l'essiccazione di
frutta e verdura, senza trasformarli in
ortofrutticoli trasformati;
(k) ' livello interprofessionale' di cui
all'articolo 34 (3) (b), del regolamento
(UE) n. 1308/2013 significa una o più
delle attività di cui all'articolo 157 (1) (c)
del suddetto regolamento approvato dallo
Stato membro e gestito congiuntamente
da un'organizzazione di produttori o
un'associazione di organizzazioni di
produttori e di almeno un altro attore
della catena di trasformazione alimentare
o di distribuzione;
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un altro operatore attivo nella filiera della
trasformazione e/o della distribuzione;
l) «indicatore iniziale», un indicatore che
rispecchia una situazione esistente o una
tendenza in atto all’inizio di un periodo di
programmazione, in grado di fornire
informazioni utili:
i) nell’analisi della situazione iniziale, per
stabilire una strategia nazionale per
programmi operativi sostenibili o per
stabilire un programma operativo,
ii) quale riferimento per la valutazione dei
risultati e dell’impatto di una strategia
nazionale o di un programma operativo,
e/o
iii) nell’interpretazione dei risultati e
dell’impatto di una strategia nazionale o
di un programma operativo.
useful:
(i) in the analysis of the initial situation,
in order to establish a national strategy for
sustainable operational programmes or an
operational programme;
(ii) as a reference against which the
results and impact of a national strategy
or an operational programme may be
assessed; or
(iii) in interpreting the results and impact
of a national strategy or an operational
programme;
(m) specific costs means the additional
costs, calculated as the difference
between the conventional costs and the
costs actually incurred, and income
foregone resulting from an action.
(l) 'indicatore iniziale', qualsiasi
indicatore che rispecchia uno stato o una
tendenza esistente all'inizio di un periodo
di programmazione che può fornire
informazioni utili:
(i) nell'analisi della situazione iniziale, al
fine di stabilire una strategia nazionale
per programmi operativi sostenibili o un
programma operativo;
(ii) come riferimento rispetto al quale i
risultati e l'impatto di una strategia
nazionale o di un programma operativo
possono essere valutate; o
(iii) nell'interpretazione dei risultati e
dell'impatto di una strategia nazionale o di
un programma operativo;
(m) le spese specifiche si intendono i
costi aggiuntivi espressi come differenza
tra i costi tradizionali ed i costi
effettivamente sostenuti, e il mancato
guadagno derivanti da un'azione.
Articolo 19 Definizioni
2. Gli Stati membri definiscono, in
funzione delle proprie strutture giuridiche
e amministrative nazionali, le persone
giuridiche tenute a conformarsi, nel loro
territorio, all’articolo 125 ter del
regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del
caso, gli Stati membri possono adottare
disposizioni complementari sul
riconoscimento delle organizzazioni di
produttori e prevedono inoltre, se
appropriato, disposizioni relative alle
parti chiaramente definite di persone
Articolo 3 Legal status of producer
organisations.
Member States shall define the legal
entities which may apply for recognition
pursuant to Article 154 of Regulation
(EU) No 1308/2013 in the light of their
national legal and administrative
structures. They may adopt
complementary rules on the recognition
of producer organisations and shall,
where applicable, also lay down
provisions on clearly defined parts of
legal entities which may apply for
Articolo 3 Status giuridico delle
organizzazioni di produttori
Gli Stati membri definiscono, in funzione
delle proprie strutture giuridiche e
amministrative nazionali, le persone
giuridiche tenute a conformarsi, nel loro
territorio, all’articolo 154 del regolamento
(UE) n 1308/2013. Se del caso, gli Stati
membri possono adottare disposizioni
complementari sul riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e prevedono
inoltre, se appropriato, disposizioni
relative alle parti chiaramente definite di
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giuridiche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 125 ter succitato.
recognition pursuant to Article 154 of
Regulation (EU) No 1308/2013.
persone giuridiche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 154 del
regolamento (UE) n 1308/2013.
Articolo 20 Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le
organizzazioni di produttori ai sensi
dell’articolo 125 ter del regolamento (CE)
n. 1234/2007 per il prodotto o per il
gruppo di prodotti precisato nella
domanda di riconoscimento, fatte salve
eventuali decisioni adottate a norma
dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera
c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le
organizzazioni di produttori per il
prodotto o i gruppi di prodotti
esclusivamente destinati alla
trasformazione purché le organizzazioni
di produttori siano in grado di garantire
che i prodotti sono conferiti alla
trasformazione nell’ambito di un sistema
di contratti di fornitura o in altro modo.
Articolo 4 Product coverage
1. Member States shall recognise
producer organisations under Articles
154, 159 and 160 of Regulation (EU) No
1308/2013 in respect of the product or the
group of products specified in the
application for recognition, subject to any
decision taken under Article 154(1)(c) of
that Regulation.
2. Member States shall recognise
producer organisations in respect of the
product or the group of products solely
intended for processing where the
producer organisations are able to ensure
that such products are delivered for
processing, whether through a system of
supply contracts or otherwise.
Articolo 4 Copertura del prodotto
1. Gli Stati membri riconoscono le
organizzazioni di produttori ai sensi degli
articoli 154, 159 e 160 del regolamento
(UE) n 1308/2013 per quanto riguarda il
prodotto o il gruppo di prodotti
specificato nella domanda di
riconoscimento, fatte salve eventuali
decisioni adottate a norma dell'articolo
154 (1) (c), di tale regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le
organizzazioni di produttori per il
prodotto o i gruppi di prodotti
esclusivamente destinati alla
trasformazione purché le organizzazioni
di produttori siano in grado di garantire
che i prodotti sono conferiti alla
trasformazione nell’ambito di un sistema
di contratti di fornitura o in altro modo.
Articolo 21 Numero minimo di soci
Nello stabilire il numero minimo di soci
di un’organizzazione di produttori a
norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n.
1234/2007, gli Stati membri possono
disporre che, se l’organizzazione
richiedente il riconoscimento è costituita
in tutto o in parte da soci che sono essi
stessi persone giuridiche o parti
chiaramente definite di persone giuridiche
Article 5 Minimum number of
members
1. The number of members of a producer
organisation for the purpose of
determining compliance with the
minimum number of members laid down
by the Member State pursuant to Article
154(1)(b) of Regulation (EU) No
1308/2013 shall be the number of
producer members on 1st January of each
year.
Articolo 5 Numero minimo di soci
1. Al fine di determinare la conformità
con il numero minimo di membri stabilito
dallo Stato membro ai sensi dell'articolo
154 (1) (b), del regolamento (UE) n
1308/2013 il numero dei membri di
un'organizzazione di produttori deve
essere il numero di soci produttori al 1°
gennaio di ogni anno.
2. Nello stabilire il numero minimo di
soci di un'organizzazione di produttori, gli
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costituite da produttori, il numero minimo
di produttori può essere calcolato in base
al numero di produttori associati a
ciascuna persona giuridica o a una parte
chiaramente definita di persona giuridica.
2. When laying down the minimum
number of members of a producer
organisation, Member States may provide
that where an applicant for recognition is
wholly or partly made up of members
which are themselves legal entities or
clearly defined parts of legal entities
made up of producers, the minimum
number of producers may be calculated
on the basis of the number of producers
associated with each of the legal entities
or clearly defined parts of legal entities.
Stati membri possono stabilire che se un
richiedente il riconoscimento è tutto o in
parte costituito da soci che sono essi
stessi persone giuridiche o parti
chiaramente definite di persone giuridiche
costituite da produttori, il numero minimo
di produttori può essere calcolato in base
al numero di produttori associati a
ciascuna delle persone giuridiche o parti
chiaramente definite di persone
giuridiche.
Articolo 22 Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell’adesione di un
produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso del socio è comunicato per
iscritto all’organizzazione di produttori.
Gli Stati membri fissano il termine di
preavviso, non superiore a sei mesi, e la
data in cui il recesso acquista efficacia.
Articolo 6 Minimum length of
membership
1. The minimum membership period of a
producer shall not be less than one year.
2. Resignation from membership shall be
notified to the organisation in writing.
The Member States shall lay down the
notice periods, which shall not exceed six
months on which resignation shall take
effect.
Article 6 Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un
produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso dall'adesione è notificata
all'organizzazione in forma scritta. Gli
Stati membri fissano il termine di
preavviso, non superiore a sei mesi in cui
il recesso acquista efficacia.
Articolo 23 Strutture e attività delle
organizzazioni di produttori
Gli Stati membri si accertano che le
organizzazioni di produttori dispongano
del personale, dell’infrastruttura e
dell’attrezzatura necessari
all’adempimento dei requisiti enunciati
all’articolo 122 e all’articolo 125 ter,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e all’espletamento
delle loro funzioni essenziali, ossia:
Articolo 7 Structures and activities of
producer organisations
Member States shall verify that producer
organisations have at their disposal the
staff, infrastructure and equipment
necessary to fulfil the requirements laid
down in Articles 152, 154 and 160 of
Regulation (EU) No 1308/2013 and to
ensure their essential functioning, in
particular as regards:
(a) the knowledge of their members’
Articolo 7 Strutture e attività delle
organizzazioni di produttori
Gli Stati membri verificano che le
organizzazioni di produttori hanno a loro
disposizione il personale, le infrastrutture
e le attrezzature necessarie per soddisfare
i requisiti di cui agli articoli 152, 154 e
160 del regolamento (UE) n 1308/2013 e
delle loro funzioni essenziali, in
particolare per quanto riguarda:
(a) la conoscenza della produzione dei
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a) la conoscenza della produzione dei loro
soci,
b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio
e il condizionamento della produzione dei
loro soci,
c) la gestione commerciale e finanziaria e
d) la contabilità centralizzata e un sistema
di fatturazione.
production;
(b) the technical means for collecting,
sorting, storing and packaging the
production of their members where those
are not provided by the members;
(c) marketing the production of their
members;
(d) commercial and budgetary
management; and
(e) centralised cost-based book keeping
and a system of invoicing according to
national law.
loro membri;
(b) i mezzi tecnici per la raccolta, cernita,
il magazzinaggio e il condizionamento
della produzione dei loro soci, qualora ciò
non siano forniti dai membri;
(c) commercializzare la produzione dei
loro membri;
(d) gestione commerciale e di bilancio; e
(e) contabilità centralizzata basata sui
costi e un sistema di fatturazione in base
alla legislazione nazionale.
Articolo 24 Valore o volume della
produzione commercializzabile
1. Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1234/2007, il valore o il volume della
produzione commercializzabile è
calcolato secondo gli stessi criteri
applicati al valore della produzione
commercializzata stabiliti agli articoli 50
e 51 del presente regolamento.
2. Se uno o più soci di un’organizzazione
di produttori non dispongono di dati
storici sufficienti relativi alla produzione
commercializzata ai fini dell’applicazione
del paragrafo 1, il valore della loro
produzione commercializzabile può
essere calcolato come corrispondente al
valore medio della loro produzione
commercializzabile dei tre anni
precedenti l’anno di presentazione della
domanda di riconoscimento e in cui i soci
dell’organizzazione erano effettivamente
Articolo 8 Value or volume of
marketable production
1. For the purposes of Article 154(1)(b) of
Regulation (EU) No 1308/2013, the value
or volume of marketable production shall
be calculated on the same basis as the
value of marketed production set out in
Articles 22 and 23 of this Regulation.
2. In case the historical data on marketed
production for the application of
paragraph 1 is not sufficient, the value of
the marketable production shall be equal
to the actual value of marketed production
during a period of 12 consecutive months.
These 12 months shall fall within the
three years preceding the year in which
the application for recognition is
submitted.
Articolo 8 Valore o volume della
produzione commercializzabile
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
154 (1) (b), del regolamento (UE) n
1308/2013, il valore o il volume della
produzione commercializzabile è
calcolato sulla stessa base come il valore
della produzione commercializzata di cui
agli articoli 22 e 23 del presente
regolamento.
2. Qualora i dati storici di produzione
commercializzata per l'applicazione del
paragrafo 1 non è sufficiente, il valore
della produzione commercializzabile è
uguale al valore reale della produzione
commercializzata durante un periodo di
12 mesi consecutivi. Questi 12 mesi
rientrano nei tre anni precedenti l'anno in
cui è presentata la domanda di
riconoscimento.
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produttori.
Articolo 9 Minimum value of marketed
production
Member States shall lay down a minimum
value of marketed production for
producer organisations implementing an
operational programme pursuant to
Article 154 (1)(b) of Regulation (EU) No
1308/2013.
Articolo 9 Valore minimo della
produzione commercializzata
Gli Stati membri stabiliscono un valore
minimo di produzione commercializzata
delle organizzazioni di produttori di
attuazione di un programma operativo ai
sensi dell'articolo 154 (1) (b), del
regolamento (UE) n 1308/2013.
Articolo 25 Mezzi tecnici
Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1,
lettera e), del regolamento (CE) n.
1234/2007, l’organizzazione di produttori
riconosciuta per un prodotto per il quale è
necessaria la fornitura di mezzi tecnici è
considerata adempiere i propri obblighi se
fornisce mezzi tecnici di livello adeguato
direttamente o tramite i suoi soci, o
attraverso filiali, o mediante il ricorso
all’esternalizzazione.
Article 10 Provision of technical means
For the purposes of Article 154(1)(c) of
Regulation (EU) No 1308/2013 and
Article 7 of this Regulation, a producer
organisation which is recognised for a
product for which the provision of
technical means is necessary shall be
considered to fulfil its obligation where it
provides an adequate level of technical
means itself or through its members, or
through subsidiaries, or through an
association of producer organisations of
which it is a member or by outsourcing.
Articolo 25 Mezzi tecnici
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154
(1)(c), del regolamento (UE) n
1308/2013 e all'articolo 7 del presente
regolamento, un'organizzazione di
produttori è riconosciuta per un prodotto
per il quale è considerata necessaria la
fornitura di mezzi tecnici assolvere i
propri obblighi se fornisce un adeguato
livello di mezzi tecnici direttamente o
tramite i suoi soci, o attraverso società
controllate, o attraverso un'associazione
di organizzazioni di produttori, di cui è
membro o in outsourcing.
Articolo 26 Attività principali delle
organizzazioni di produttori
1. L’attività principale di
un’organizzazione di produttori consiste
nella concentrazione dell’offerta e nella
commercializzazione dei prodotti dei soci
per i quali è riconosciuta.
La commercializzazione è effettuata
dall'organizzazione di produttori, o sotto
Article 11 Producer organisations’
main activities
1. The main activity of a producer
organisation shall relate to the
concentration of supply and the placing
on the market of the products of its
members for which it is recognised.
The placing on the market referred to in
the first subparagraph shall be carried out
Articolo 11 Attività principali delle
organizzazioni di produttori
1. L'attività principale di
un'organizzazione di produttori consiste
nella concentrazione dell'offerta e
l'immissione sul mercato dei prodotti dei
soci per i quali è riconosciuta.
L'immissione sul mercato di cui al primo
comma è effettuata dall'organizzazione di
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
il suo controllo in caso di
esternalizzazione di cui all'articolo 27.
Essa comprende la decisione sul prodotto
da vendere, la scelta del canale di
distribuzione e, salvo vendita mediante
asta, la negoziazione della quantità e del
prezzo.
L'organizzazione di produttori tiene una
documentazione, anche contabile, per
almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto
che ha concentrato l'offerta e
commercializzato i prodotti dei soci per i
quali è riconosciuta.
2. Un’organizzazione di produttori può
vendere i prodotti di produttori che non
sono soci di un’organizzazione di
produttori né di un’associazione di
organizzazioni di produttori, purché sia
riconosciuta per gli stessi prodotti e
purché il valore economico di tale attività
sia inferiore al valore della sua
produzione commercializzata calcolata a
norma dell’articolo 50.
3. Non si considera rientrante nelle
attività di un’organizzazione di produttori
la commercializzazione di ortofrutticoli
acquistati direttamente da un’altra
organizzazione di produttori o di prodotti
per i quali non è riconosciuta.
4. In caso di applicazione dell’articolo 50,
paragrafo 9, il paragrafo 2 del presente
articolo si applica mutatis mutandis alle
filiali a decorrere dal 1° gennaio 2012.
by the producer organisation, or under the
control of the producer organisation in the
case of outsourcing as set out in Article
13. It shall include the decision on the
product to be sold, the way of selling and
unless the sale is by means of auction, the
negotiation of its quantity and price.
Producer organisations shall keep records,
including accounting documents, for at
least 5 years, which demonstrate that the
producer organisation concentrated
supply and placed on the market
members' products for which it is
recognised.
2. A producer organisation may sell
products from producers that are not a
member of a producer organisation or of
an association of producer organisations,
where it is recognised in respect of those
products and provided that the economic
value of that activity is below the value of
its marketed production calculated in
accordance with Article 22.
3. The marketing of fruit and vegetables
that are bought directly from another
producer organisation and of products for
which the producer organisation is not
recognised shall not be considered as
forming part of the producer
organisation’s activities.
4. Where Article 22(9) applies, paragraph
2 of this Article shall apply mutatis
mutandis to the subsidiaries concerned.
produttori, o sotto il controllo
dell'organizzazione di produttori in caso
di esternalizzazione di cui all'articolo 13.
Essa comprende la decisione sul prodotto
da vendere, il modo di vendere e a meno
che la vendita è per mezzo di un'asta, la
negoziazione di quantità e prezzo.
L'organizzazione di produttori tiene
registri, compresi i documenti contabili,
per almeno 5 anni, che dimostrano che
l'organizzazione di produttori concentra
l'offerta e immette sul mercato i prodotti
dei membri per i quali è riconosciuta.
2. Un'organizzazione di produttori può
vendere i prodotti di produttori che non
sono un membro di un'organizzazione di
produttori o di un'associazione di
organizzazioni di produttori, che è
riconosciuta per tali prodotti e purché il
valore economico di tale attività è
inferiore al valore della sua produzione
commercializzata calcolato in conformità
dell'articolo 22.
3. La commercializzazione di frutta e
verdura che vengono acquistati
direttamente da un'altra organizzazione di
produttori e dei prodotti per i quali
l'organizzazione di produttori non è
riconosciuto non sono considerati come
facenti parte della attività
dell'organizzazione produttore.
4. In caso di applicazione dell'articolo 22
(9), paragrafo 2 del presente articolo si
applica mutatis mutandis alle filiali.
Articolo 26 bis Commercializzazione Article 12 Marketing of the production Articolo 12 Commercializzazione della
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
della produzione fuori
dell'organizzazione di produttori
Previa autorizzazione dell'organizzazione
di produttori e nel rispetto delle
condizioni e modalità stabilite
dall'organizzazione stessa, i soci
produttori possono:
1) vendere al consumatore per fabbisogno
personale, direttamente o al di fuori della
propria azienda, non più di una
determinata percentuale della produzione
e/o dei prodotti, fissata dallo Stato
membro e non inferiore al 10 %;
2) commercializzare essi stessi, o tramite
altra organizzazione di produttori
designata dall'organizzazione cui
aderiscono, una quantità di prodotti
marginale rispetto al volume della
produzione commercializzabile della loro
organizzazione;
3) commercializzare essi stessi, o tramite
altra organizzazione di produttori
designata dall'organizzazione cui
aderiscono, i prodotti che per
caratteristiche intrinseche non rientrano di
norma nelle attività commerciali della
loro organizzazione.
outside the producer organization
1. Where the producer organisation so
authorises and where this is in compliance
with the terms and conditions laid down
by the Member State and the producer
organisation , the producer members may:
(a) sell products directly or outside their
holdings to consumers for their personal
needs;
(b) market themselves or through another
producer organisation designated by their
own organisation, quantities of products
which are marginal in relation to the
volume of marketable production of their
organisation;
(c) market themselves or through another
producer organisation designated by their
own organisation products which,
because of their characteristics, are not
normally covered by the commercial
activities of the producer organisation
concerned.
2. The percentage of the production of
any producer member marketed outside
the producer organisation shall not exceed
25% in volume. However, Member States
may set a lower percentage. Nevertheless
Member States may increase that
percentage up to 40% in case of products
covered by Regulation (EC) No 834/2007
or where producer members market their
production through another producer
organisation designated by their own
producer organisation.
produzione fuori dell'organizzazione di
produttori
1. Qualora l'organizzazione di produttori
lo autorizza e dove questo è conforme ai
termini e alle condizioni stabilite dallo
Stato membro e dall'organizzazione di
produttori, i produttori aderenti possono:
(a) ) vendere al consumatore per
fabbisogno personale, direttamente o al di
fuori della propria azienda;
(b) commercializzare essi stessi o tramite
un'altra organizzazione di produttori
designata dalla loro stessa
organizzazione, una quantità di prodotti
marginale rispetto al volume della
produzione commercializzabile della loro
organizzazione;
(c) commercializzare essi stessi o tramite
un'altra organizzazione di produttori
designata dalla propria organizzazione i
prodotti che, per le loro caratteristiche,
non rientrano normalmente nelle attività
commerciali della loro organizzazione.
2. La percentuale della produzione di
qualsiasi membro produttore
commercializzato al di fuori
dell'organizzazione di produttori non
supera il 25% in volume. Tuttavia, gli
Stati membri possono fissare una
percentuale più bassa. Tuttavia gli Stati
membri possono aumentare tale
percentuale fino al 40% in caso di
prodotti di cui al regolamento (CE) n
834/2007 o in cui i membri di produttori
commercializzano la loro produzione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
attraverso un'altra organizzazione di
produttori designata dalla propria
organizzazione di produttori.
Articolo 27 Esternalizzazione
1. Le attività di cui uno Stato membro
può consentire l'esternalizzazione a
norma dell'articolo 155 del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio ( 1 ) riguardano
gli obiettivi delle organizzazioni di
produttori di cui all'articolo 152,
paragrafo 1, lettera c), di detto
regolamento e possono includere, tra
l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il
condizionamento e la
commercializzazione dei prodotti dei soci
dell'organizzazione di produttori.
2. L'organizzazione di produttori che
esternalizza un'attività conclude un
accordo commerciale con contratto scritto
con un altro soggetto, che può essere uno
o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini
dell'esecuzione dell'attività prevista.
L'organizzazione di produttori rimane
responsabile dell'esecuzione dell'attività
esternalizzata e della gestione, del
controllo e della supervisione complessivi
dell'accordo commerciale per l'esecuzione
di tale attività.
3. La gestione, il controllo e la
supervisione complessivi di cui al
paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che
il contratto di esternalizzazione:
a) contenga disposizioni che permettono
Articolo 13 Esternalizzazione
1. The activities that a Member State may
permit to be outsourced in accordance
with Article 155 of Regulation (EU) No
1308/2013 shall relate to the objectives as
set out in Article 152(1)(c) of that
Regulation and may include, collecting,
storing, packaging and marketing the
product of the members of the producer
organisation.
2. A producer organisation outsourcing an
activity shall enter into a written
commercial arrangement by way of a
contract, agreement or protocol with
another entity, including one or several of
its members or a subsidiary, for the
purpose of carrying out of the activity
concerned. The producer organisation
shall remain responsible for ensuring the
carrying out of the outsourced activity
and overall management control and
supervision of the commercial
arrangement for the carrying out of the
activity.
However, the activity shall be considered
as implemented by the producer
organisation if it is carried out by an
association of producer organisations or a
cooperative which members are
themselves cooperatives where the
producer organisation is a member
Articolo 13 Esternalizzazione
1. Le attività di cui uno Stato membro
può consentire l'esternalizzazione, a
norma dell'articolo 155 del regolamento
(UE) n 1308/2013 si riferiscono agli
obiettivi di cui all'articolo 152 (1) (c), del
medesimo regolamento e può includere,
raccolta, stoccaggio, confezionamento e
commercializzazione del prodotto dei soci
dell'organizzazione di produttori.
2. Un'organizzazione di produttori che
esternalizza un'attività conclude un
accordo commerciale scritto per mezzo di
un contratto, accordo o un protocollo con
un altro soggetto, tra cui uno o più dei
suoi membri o una società controllata, al
fine di svolgere l'attività in questione.
L'organizzazione di produttori rimane la
responsabilità di garantire lo svolgimento
di attività di esternalizzazione e il
controllo di gestione e della supervisione
complessivi dell'accordo commerciale per
lo svolgimento dell'attività.
Tuttavia, l'attività è considerata come
attuata dall'organizzazione di produttori
se è effettuata da un'associazione di
organizzazioni di produttori o da una
cooperativa i cui i membri sono essi stessi
cooperative dove l'organizzazione di
produttori è un membro della stessa o da
una controllata di cui all'articolo 22, (9).
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
all'organizzazione di produttori di
impartire istruzioni vincolanti e di
risolvere il contratto se il prestatore di
servizi non ne rispetta le condizioni;
b) stabilisca condizioni dettagliate,
compresi gli obblighi di comunicazione e
i termini che consentono
all'organizzazione di produttori di
valutare le attività esternalizzate e di
esercitare un effettivo controllo sulle
stesse.
I contratti di esternalizzazione, nonché le
comunicazioni di cui alla lettera b), sono
conservati dall'organizzazione di
produttori per almeno 5 anni ai fini dei
controlli ex post e sono accessibili a tutti i
soci che li richiedano.
thereof or by a subsidiary as referred to in
Article 22(9).
3. The overall management control and
supervision referred to in paragraph 2
shall be effective and require that the
outsourcing contract, agreement or
protocol:
(a)
enables the producer organisation to issue
binding instructions and includes
provisions enabling the producer
organisation to terminate the contract,
agreement or protocol if the service
provider does not meet the terms and
conditions of the outsourcing contract,
(b)
lays down detailed terms and conditions,
including regular reporting obligations
and deadlines which enable the producer
organisation to exercise effective control
over the outsourced activities.
Outsourcing contracts, agreements or
protocols as well as the reports referred to
in point (b) shall be kept by the producer
organisation for at least 5 years for the
purpose of ex-post checks and be
accessible to all members on request.
3. Il controllo generale di gestione e
sorveglianza di cui al paragrafo 2 devono
essere efficaci e richiedono che il
contratto, l’accordo o il protocollo di
esternalizzazione:
(a) consente l'organizzazione di produttori
di impartire istruzioni vincolanti e
comprende disposizioni che consentono
l'organizzazione di produttori di recedere
dal contratto, accordo o protocollo se il
fornitore del servizio non soddisfa i
termini e le condizioni del contratto di
esternalizzazione,
(b) stabilisce i termini e le condizioni,
compresi gli obblighi di rendicontazione
periodica e scadenze che permettono
all'organizzazione di produttori di
esercitare un controllo efficace sulle
attività esternalizzate.
I contratti, gli accordi o i protocolli di
esternalizzazione, nonché le relazioni di
cui al punto (b) devono essere tenuti
dall'organizzazione di produttori per
almeno 5 anni per quanto riguarda i
controlli ex post e che sia accessibile a
tutti i membri su richiesta.
Articolo 28 Organizzazioni di
produttori transnazionali
1. Un’organizzazione di produttori
transnazionale è stabilita nello Stato
membro in cui dispone di importanti
impianti operativi o di un numero
significativo di soci e/o in cui realizza una
Articolo 28 Transnational producer
organisations
1. A transnational producer organisation’s
head office shall be established in the
Member State where the organisation has
a significant number of holdings or of
members or achieves a significant level of
Articolo 28 Organizzazioni di
produttori transnazionali
1. Un'organizzazione di produttori
transnazionale è stabilita nello Stato
membro in cui l'organizzazione ha un
numero considerevole di aziende o di
membri o raggiunge un livello
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
quota rilevante della produzione
commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede
l’organizzazione di produttori
transnazionale è competente a:
a) riconoscere l’organizzazione di
produttori transnazionale;
b) approvare il programma operativo
dell’organizzazione di produttori
transnazionale;
c) istituire la necessaria collaborazione
amministrativa con l’altro o gli altri Stati
membri in cui sono stabiliti i soci
dell’organizzazione di produttori
transnazionale, per quanto concerne il
rispetto delle condizioni per il
riconoscimento e il regime di controlli e
sanzioni. Questi altri Stati membri sono
tenuti a fornire, entro un periodo
ragionevole di tempo, la necessaria
assistenza allo Stato membro in cui è
stabilita l’associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori e
d) fornire, su richiesta, tutta la
documentazione pertinente, compresa la
normativa in vigore, agli altri Stati
membri in cui sono stabiliti i soci, tradotta
in una delle lingue ufficiali degli Stati
membri richiedenti.
marketed production.
2. The Member State in which the head
office of the transnational producer
organisation is located shall be
responsible for the following:
(a) recognising the transnational producer
organisation;
(b) approving the transnational producer
organisation’s operational programme;
(c) establishing the necessary
administrative cooperation with the other
Member States in which the members are
located with respect to compliance with
the terms of recognition and the system of
checks and sanctions. Those other
Member States shall give all necessary
assistance to the Member State in which
the head office is located in due time; and
(d) providing, on request of the other
Member States, all relevant
documentation, including any applicable
legislation available to the other Member
States in which the members are located,
translated into an official language of the
requesting Member States.
significativo della produzione
commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede
l'organizzazione di produttori
transnazionale è responsabile di quanto
segue:
(a) riconoscere l'organizzazione di
produttori transnazionale;
(b) approvare il programma operativo
dell'organizzazione di produttori
transnazionale;
(c) istituire la necessaria collaborazione
amministrativa con gli altri Stati membri
in cui i membri si trovano per quanto
riguarda il rispetto dei termini di
riconoscimento e il regime di controlli e
sanzioni. Gli altri Stati membri sono
tenuti a fornire in tempo utile la
necessaria assistenza allo Stato membro
in cui si trova la sede principale; e
(d) fornire, su richiesta di altri Stati
membri, tutta la documentazione
pertinente, compresa la normativa in
vigore, agli altri Stati membri in cui sono
stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue
ufficiali degli Stati membri richiedenti.
Articolo 29 Fusioni di organizzazioni di
produttori
1. In caso di fusione di organizzazioni di
produttori, l’organizzazione di produttori
sorta dalla fusione si sostituisce alle
Article 15 Mergers of producer
organisations
1. Where producer organisations merge,
the producer organisation resulting from
the merger shall assume the rights and
Articolo 15 Fusioni di organizzazioni di
produttori
1. Se le organizzazioni di produttori si
fondono, l'organizzazione di produttori
risultante dalla fusione si assume i diritti e
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
organizzazioni costituenti. La nuova
entità subentra nei diritti e negli obblighi
delle organizzazioni di produttori che si
sono fuse.
La nuova entità sorta dalla fusione può
portare avanti i programmi operativi in
parallelo e distintamente fino al 1 o
gennaio dell’anno successivo alla fusione,
oppure può procedere alla fusione
immediata degli stessi a partire dalla data
della fusione. I programmi operativi sono
fusi alle condizioni stabilite dagli articoli
66 e 67.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo
comma, gli Stati membri hanno la facoltà
di autorizzare le organizzazioni di
produttori che ne fanno richiesta, per
motivi debitamente giustificati, a
continuare a svolgere in parallelo i
programmi operativi distinti fino alla loro
conclusione naturale.
obligations of the individual producer
organisations that merged. The Member
State shall ensure that the new producer
organisation complies with all recognition
criteria and shall allocate to it a new
identification number as referred to in
Article 22 of Implementing Regulation
(EU) No 2016/XXX.
The producer organisation resulting from
the merger may either:
a) operate the programmes in parallel and
separately until 1 January of the year
following the merger, or
b) merge the operational programmes
from the moment of the merger.
The operational programmes shall be
merged in accordance with Article 34.
2. By way of derogation from the second
subparagraph of paragraph 1, Member
States may authorise on the basis of a
duly substantiated request, operational
programmes to continue to be
implemented in parallel until they reach
their natural conclusion.
gli obblighi delle singole organizzazioni
di produttori che si sono fuse. Lo Stato
membro assicura che la nuova
organizzazione di produttori è conforme a
tutti i criteri di riconoscimento e assegna
ad essa un nuovo numero di
identificazione di cui all'articolo 22 del
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX.
L'organizzazione di produttori risultante
dalla fusione può:
a) realizzare i programmi in parallelo e
distintamente fino al 1° gennaio dell'anno
successivo alla fusione, o
b) unire i programmi operativi a partire
dal momento della fusione.
I programmi operativi sono fusi in
conformità dell'articolo 34.
2. In deroga al secondo comma del
paragrafo 1, gli Stati membri possono
autorizzare, sulla base di una domanda
debitamente motivata, i programmi
operativi di continuare a essere attuati in
parallelo fino alla loro naturale
conclusione.
Articolo 30 Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e
a quali condizioni una persona fisica o
giuridica che non sia un produttore possa
diventare socio di un’organizzazione di
produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano,
in particolare, il rispetto del disposto
Articolo 16 Non-producer members
1. Member States may determine on
which conditions any natural or legal
person who is not a producer may be
accepted as a member of a producer
organisation.
2. When setting the conditions referred to
in paragraph 1, the Member States shall
ensure, in particular, compliance with
Articolo 16 Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire a
quali condizioni una persona fisica o
giuridica che non sia un produttore può
essere accettato come membro di una
organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano,
in particolare, il rispetto dell'articolo 159
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
dell’articolo 122, primo comma, lettera
a), punto iii), e dell’articolo 125 bis,
paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 1234/2007.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al
paragrafo 1 non possono:
a) essere prese in considerazione agli
effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure
finanziate dall’Unione.
Gli Stati membri possono limitare o
vietare il diritto di voto delle persone
fisiche o giuridiche sulle decisioni
relative al fondo di esercizio, nel rispetto
delle condizioni stabilite al paragrafo 2.
Article 159(a) (i) and Article 153(2)(c) of
Regulation (EU) No 1308/2013.
3. The natural or legal persons referred to
in paragraph 1 shall not:
(a) be taken into account for the
recognition criteria;
(b) benefit directly from the measures
financed by the Union.
Member States may restrict or prohibit
the natural or legal persons’ right to vote
on decisions relating to operational funds,
in line with the conditions laid down in
paragraph 2.
(a) (i) e l'articolo 153 (2) (c), del
regolamento (UE) n 1308/2013.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al
paragrafo 1 non devono:
(a) essere prese in considerazione per i
criteri di riconoscimento;
(b) beneficiare direttamente delle misure
finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono limitare o
vietare il diritto di voto delle persone
fisiche o giuridiche sulle decisioni
relative al fondo di esercizio, in linea con
le condizioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 31 Controllo democratico delle
organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri fissano la percentuale
massima dei diritti di voto e di quote che
una persona fisica o giuridica può
detenere in un'organizzazione di
produttori. Tale percentuale deve essere
inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e
inferiore al 50 % delle quote. In casi
debitamente giustificati, gli Stati membri
possono fissare una percentuale massima
più elevata delle quote che una persona
giuridica può detenere in
un'organizzazione di produttori, a
condizione di evitare qualsiasi abuso di
potere da parte di tale persona giuridica.
In deroga al primo comma, per le
organizzazioni di produttori che attuano
un programma operativo il 17 maggio
Article 17 Democratic accountability of
producer organisations
1. Where a producer organization has a
legal form requiring democratic
accountability under its national
legislation, it shall be considered to fulfill
this requirement of this Regulation.
For other types of producer organisations,
Member States shall set a maximum
percentage of voting rights and [shares or]
capital which any individual or legal
person may hold in a producer
organisation. The maximum percentage
of voting rights and [shares or] capital
shall be below 50 % of the total voting
rights and below 50 % of the shares.
In duly justified cases, Member States
may set a higher maximum percentage of
[shares or capital] that a legal person shall
Articolo 17 Controllo democratico delle
organizzazioni di produttori
1. Qualora un'organizzazione di
produttori ha una forma giuridica che
richiede il controllo democratico secondo
la propria legislazione nazionale, è
considerato soddisfatto il requisito del
presente regolamento.
Per altri tipi di organizzazioni di
produttori, gli Stati membri stabiliscono
una percentuale massima dei diritti di
voto e azioni [o] capitale che qualsiasi
persona fisica o giuridica può tenere in
una organizzazione di produttori. La
percentuale massima di diritti di voto e
azioni [o] capitale deve essere inferiore al
50% dei diritti di voto totali e inferiore al
50% delle azioni.
In casi debitamente giustificati, gli Stati
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
2014, la percentuale massima di quote
fissata dallo Stato membro ai sensi del
primo comma si applica solo dopo la fine
del programma operativo.
2. Le autorità degli Stati membri
effettuano controlli sui diritti di voto e
sulle partecipazioni, compresi i controlli
sull'identità delle persone fisiche o
giuridiche che detengono le quote dei soci
dell'organizzazione di produttori che sono
esse stesse persone giuridiche.
3. Se un'organizzazione di produttori è
una parte chiaramente definita di tale
persona giuridica, gli Stati membri
adottano misure per limitare o escludere
la facoltà di tale persona giuridica di
modificare, approvare o respingere le
decisioni dell'organizzazione di
produttori.
hold in a producer organisation provided
that abuse of power of such legal person
is in any case avoided.
By way of derogation from the first
subparagraph, in the case of producer
organisations implementing an
operational programme on 17 May 2014,
the maximum percentage of shares fixed
by the Member State in application of the
first subparagraph shall only apply after
the end of the operational programme.
2. Member States' authorities shall carry
out checks based on a risk analysis on
voting rights and shareholdings, including
checks on the identities of the individuals
or legal persons holding the [shares or]
capital of the members of the producer
organisation which are legal persons
themselves.
3. Where a producer organisation is a
clearly defined part of a legal entity,
Member States shall adopt measures to
restrict or prohibit the powers of that legal
entity to modify, approve or reject
decisions of the producer organisation.
membri possono fissare una percentuale
più elevata massima di [azioni o del
capitale] che una persona giuridica deve
tenere in un'organizzazione di produttori a
condizione che l'abuso di potere di una
persona giuridica è in ogni caso evitato.
In deroga al primo comma, nel caso delle
organizzazioni di produttori di attuazione
un programma operativo il 17 maggio
2014, la percentuale massima di azioni
fissato dallo Stato membro in
applicazione del primo comma si applica
solo dopo la fine del programma
operativo .
2. Le autorità degli Stati membri
effettuano i controlli sulla base di
un'analisi dei rischi per i diritti e
partecipazioni di voto, inclusi i controlli
sulle identità delle persone fisiche o
giuridiche che detengono le azioni o [] del
capitale dei membri dell'organizzazione di
produttori che sono persone giuridiche
loro stessi.
3. In caso di un'organizzazione di
produttori è una parte chiaramente
definita di una persona giuridica, gli Stati
membri adottano misure per limitare o
vietare i poteri di tale soggetto giuridico
di modificare, approvare o respingere le
decisioni dell'organizzazione di
produttori.
Articolo 32 Norme riguardanti le
organizzazione di produttori
applicabili alle associazioni di
organizzazione di produttori
Article 18 Rules on producer
organisations applicable to associations
of producer organisations
Articolo 18 Norme riguardanti le
organizzazione di produttori
applicabili alle associazioni di
organizzazione di produttori
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
17
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Le disposizioni dell’articolo 22,
dell’articolo 26, paragrafo 3, e degli
articoli 27 e 31 si applicano mutatis
mutandis alle associazioni di
organizzazioni di produttori. Se
un’associazione di organizzazioni di
produttori svolge l’attività di vendita, si
applica mutatis mutandis l’articolo 26,
paragrafo 2.
Articles 3, 6, 11(3), 13, 15 and 17 and
shall apply mutatis mutandis to
associations of producer organisations.
Where the association of producer
organisations sells the products of its
member producer organisations, Article
11(2) shall apply mutatis mutandis.
Le disposizioni dell’articolo 3, 6, 11(3),
13, 15 e 17 si applicano mutatis mutandis
alle associazioni di organizzazioni di
produttori. Se un’associazione di
organizzazioni di produttori svolge
l’attività di vendita, si applica mutatis
mutandis l’articolo 11(2).
Articolo 33 Riconoscimento delle
associazioni di organizzazioni di
produttori
1. Gli Stati membri riconoscono le
associazioni di organizzazioni di
produttori a norma dell’articolo 125
quater del regolamento (CE) n. 1234/2007
per la o le attività relative al prodotto o al
gruppo di prodotti specificati nella
domanda di riconoscimento.
2. Un’associazione di organizzazioni di
produttori può essere riconosciuta a
norma dell’articolo 125 quater del
regolamento (CE) n. 1234/2007 ed
eseguire qualsiasi attività
dell’organizzazione di produttori anche se
la commercializzazione dei prodotti
continua ad essere realizzata dai suoi soci.
Article 19 Recognition of associations
of producer organisations
1. Member States may recognise
associations of producer organisations
under Article 156 of Regulation (EU) N.
1308/2013 in respect of the activity or
activities concerning the product or the
group of products specified in the
application for recognition where the
association of producer organisations is
capable of carrying out effectively those
activities.
2. An association of producer
organisations recognised under Article
156 of Regulation (EU) N. 1308/2013
may carry out any of the activities of a
producer organisation, even when the
marketing of the products concerned
continues to be carried out by its
members.
3. A producer organisation shall be, for a
given product, a member only of one
association of producer organisations that
implements an operational programme.
Articolo 19 Riconoscimento delle
associazioni di organizzazioni di
produttori
1. Gli Stati membri possono riconoscere
le associazioni di organizzazioni di
produttori ai sensi dell'articolo 156 del
regolamento (UE) N. 1308/2013 per
quanto riguarda la o le attività relative al
prodotto o al gruppo di prodotti di cui alla
domanda di riconoscimento in cui
l'associazione di organizzazioni di
produttori è in grado di svolgere
efficacemente tali attività.
2. Un'associazione di organizzazioni di
produttori riconosciuta ai sensi
dell'articolo 156 del regolamento (UE) N.
1308/2013 può effettuare una qualsiasi
delle attività di un'organizzazione di
produttori, anche se la
commercializzazione dei prodotti
continua ad essere realizzata dai suoi soci.
3. Un'organizzazione di produttori deve
essere, per un determinato prodotto, un
membro di una sola associazione di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
18
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
organizzazioni di produttori che
implementa un programma operativo.
Articolo 34 Membri di associazioni di
organizzazioni di produttori diversi
dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire se e
a quali condizioni una persona fisica o
giuridica che non sia un’organizzazione
di produttori riconosciuta possa diventare
membro di un’associazione di
organizzazioni di produttori.
2. I membri di un’associazione
riconosciuta di organizzazioni di
produttori diversi dalle organizzazioni di
produttori riconosciute non possono:
a) essere presi in considerazione agli
effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure
finanziate dall’Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare,
limitare o vietare il diritto di voto di tali
membri sulle decisioni relative ai
programmi operativi.
Article 20 Members of associations of
producer organisations which are not
producer organisations
1. Member States may determine on
which conditions any natural or legal
person who is not a recognised producer
organisation may be a member of an
association of producer organisations.
2. Members of a recognised association of
producer organisations who are not
recognised producer organisations shall
not:
(a) be considered as regards the
recognition criteria;
(b) benefit directly from the measures
financed by the Union.
Member States may permit, restrict or
prohibit those members’ right to vote on
decisions relating to operational
programmes.
Articolo 20 Membri di associazioni di
organizzazioni di produttori diversi
dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire a
quali condizioni una persona fisica o
giuridica che non sia un'organizzazione di
produttori riconosciuta può essere
membro di un'associazione di
organizzazioni di produttori.
2. I membri di un'associazione
riconosciuta di organizzazioni di
produttori che non sono organizzazioni di
produttori riconosciute non devono:
(a) essere presi in considerazione agli
effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure
finanziate dall’Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare,
limitare o vietare il diritto di voto di tali
membri sulle decisioni relative ai
programmi operativi.
Articolo 35 Associazioni transnazionali
di organizzazioni di produttori
1. Un’associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori è stabilita in
uno Stato membro in cui riunisce un
numero significativo di organizzazioni
associate e/o in cui le organizzazioni
associate realizzano una quota rilevante
della produzione commercializzata.
2. Lo Stato membro in cui ha sede
Article 21 Transnational association of
producer organisations
1. The head office of the transnational
association of producer organisations
shall be established in a Member State in
which this association has a significant
number of member organisations or the
member organisations achieve a
significant level of marketed production.
The head office may be transferred to
Articolo 21 Associazioni transnazionali
di organizzazioni di produttori
1. La sede dell'associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori è stabilita in uno Stato membro
in cui riunisce un numero significativo di
organizzazioni associate o delle
organizzazioni aderenti raggiunge un
livello significativo della produzione
commercializzata. La sede può essere
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
19
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
l’associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori è competente
a:
a) riconoscere l’associazione;
b) approvare, se necessario, il programma
operativo dell’associazione;
c) istituire la necessaria collaborazione
amministrativa con l’altro o gli altri Stati
membri in cui sono stabilite le
organizzazioni associate, per quanto
concerne il rispetto delle condizioni per il
riconoscimento e il regime di controlli e
sanzioni. Questi altri Stati membri sono
tenuti a fornire la necessaria assistenza
allo Stato membro in cui ha sede
l’associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori e
d) fornire, su richiesta, tutta la
documentazione pertinente, compresa la
normativa in vigore, agli altri Stati
membri in cui sono stabilite le
organizzazioni associate, tradotta in una
delle lingue ufficiali degli Stati membri
richiedenti.
another Member State compliant with
those conditions pursuant to a decision of
the member producer organisations if the
relevant authorities of both Member
States so agree.
2. The Member State in which the head
office of the transnational association of
producer organisations is located shall be
responsible for the following:
(a) recognising the association;
(b) approving, where applicable, the
association’s operational programme;
(c) establishing the necessary
administrative cooperation with the other
Member States in which the associated
organisations are located with respect to
compliance with the terms of recognition,
the implementation of the operational
programme by the member producer
organisations and the system of checks
and sanctions. Those other Member States
shall give all necessary assistance to the
Member State in which the head office is
located; and
(d) providing, on request of other
Member States, all relevant
documentation, including any applicable
legislation available to the other Member
States in which the members are located,
translated into an official language of the
requesting Member States.
trasferita in un altro Stato membro
conforme a tali condizioni su una
decisione delle organizzazioni di
produttori aderenti, se le autorità
competenti dei due Stati membri lo
accettano.
2. Lo Stato membro in cui ha sede
l'associazione transnazionale di
organizzazioni di produttori è
responsabile di quanto segue:
(a) riconoscere l'associazione;
(b) approvare, se del caso programma
operativo, dell'associazione;
(c) istituire la necessaria collaborazione
amministrativa con gli altri Stati membri
in cui le organizzazioni associate si
trovano in relazione al rispetto dei termini
di riconoscimento, l'attuazione del
programma operativo da parte delle
organizzazioni di produttori aderenti e il
sistema di controlli e sanzioni. Questi altri
Stati membri sono tenuti a fornire la
necessaria assistenza allo Stato membro
in cui ha sede l’associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori; e
(d) fornire, su richiesta di altri Stati
membri, tutta la documentazione
pertinente, compresa la normativa in
vigore, agli altri Stati membri in cui sono
stabiliti i soci, tradotta in una delle lingue
ufficiali dei membri richiedenti.
Articolo 50 Base di calcolo
1. Il valore della produzione
Article 22 Basis for calculation
1. The value of marketed production for a
Articolo 22 Base di calcolo
1. Il valore della produzione
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
20
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
commercializzata di un’organizzazione di
produttori è calcolato in base alla
produzione della stessa organizzazione e
dei suoi soci produttori e include
esclusivamente la produzione degli
ortofrutticoli per i quali l’organizzazione
è riconosciuta. Il valore della produzione
commercializzata può includere
ortofrutticoli non soggetti al rispetto delle
norme di commercializzazione qualora
tali norme non si applichino in virtù
dell’articolo 4.
2. Il valore della produzione
commercializzata include la produzione
dei soci che lasciano l’organizzazione di
produttori e dei nuovi arrivati. Gli Stati
membri definiscono le condizioni miranti
a evitare doppi conteggi.
3. Il valore della produzione
commercializzata non include il valore di
ortofrutticoli trasformati né quello di
qualsiasi altro prodotto che non rientri nel
settore degli ortofrutticoli.
Tuttavia, il valore della produzione
commercializzata di ortofrutticoli
destinati alla trasformazione, trasformati
in uno degli ortofrutticoli trasformati
elencati nell’allegato I, parte X, del
regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un
qualsiasi altro prodotto trasformato di cui
al presente articolo e descritto più in
particolare nell’allegato VI del presente
regolamento, da un’organizzazione di
produttori, da un’associazione di
organizzazioni di produttori o dai loro
soci produttori o dalle loro filiali di cui al
producer organisation shall be calculated
on the basis of the production of the
producer organisation itself and its
producer members, and shall only include
the production of those fruit and
vegetables for which the producer
organisation is recognised. The value of
marketed production may include fruit
and vegetables that are not required to
conform to the marketing standards,
where those standards do not apply. The
value of marketed production for an
association of producer organisations
shall be calculated on the basis of the
production marketed by the association of
producer organisations itself and by its
member producer organisations, and shall
only include the production of those fruit
and vegetables for which the association
of producer organisations is recognised.
This calculation shall be made avoiding
duplicate counting.
2.The value of the marketed production
shall take into account the production of
members who leave or join the producer
organisation or their associations avoiding
duplicate counting.,.
3. The value of the marketed production
shall not include the value of processed
fruit and vegetables or any other product
that is not a product of the fruit and
vegetables sector.
However, the value of the marketed
production of fruit and vegetables
intended for processing, which have been
transformed into one of the processed
commercializzata di un'organizzazione di
produttori è calcolato sulla base della
produzione dell'organizzazione stessa e
dei propri aderenti, e comprende solo la
produzione di ortofrutticoli per la quale
l'organizzazione è riconosciuta. Il valore
della produzione commercializzata può
includere frutta e verdura che non sono
tenuti a conformarsi alle norme di
commercializzazione, qualora non si
applicano tali norme. Il valore della
produzione commercializzata per
un'associazione di organizzazioni di
produttori è calcolato sulla base della
produzione commercializzata
dall'associazione di organizzazioni di
produttori stessa e dalle sue
organizzazioni di produttori associate, e
comprende solo la produzione
ortofrutticola per la quale l'associazione
delle organizzazioni di produttori è
riconosciuta. Questo calcolo è effettuato
evitando doppi conteggi.
2. Il valore della produzione
commercializzata tiene conto della
produzione dei soci che lasciano o
partecipano all'organizzazione di
produttori o la loro associazione, evitando
doppi conteggi.
3. Il valore della produzione
commercializzata non include il valore di
ortofrutticoli trasformati o di qualsiasi
altro prodotto che non è un prodotto del
settore ortofrutticolo.
Tuttavia, il valore della produzione
commercializzata di ortofrutticoli
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
21
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
paragrafo 9 del presente articolo,
direttamente o mediante il ricorso
all’esternalizzazione, è calcolato
applicando al valore fatturato di tali
prodotti trasformati un tasso forfettario
espresso sotto forma di percentuale. Il
tasso forfettario è pari:
a) al 53 % per i succhi di frutta;
b) al 73 % per i succhi concentrati;
c) al 77 % per il concentrato di
pomodoro;
d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
e) al 48 % per le conserve di frutta e
verdura;
f) al 70 % per i funghi in scatola del
genere Agaricus;
g) all’81 % per la frutta temporaneamente
conservata in salamoia;
h) all’81 % per la frutta essiccata;
i) al 27 % per altri ortofrutticoli
trasformati;
j) al 12 % per le erbe aromatiche
trasformate;
k) al 41 % per la paprika in polvere.
4. Gli Stati membri possono autorizzare le
organizzazioni di produttori a includere il
valore dei sottoprodotti nel valore della
produzione commercializzata.
5. Il valore della produzione
commercializzata include il valore dei
prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei
modi indicati all’articolo 103 quinquies,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1234/2007, stimato al prezzo medio dei
prodotti commercializzati nel periodo
precedente dalla stessa organizzazione di
fruit and vegetable products listed in Part
X of Annex I to Regulation (EU) No
1308/2013 or any other processed product
referred to in this Article and described
further in Annex I to this Regulation, by
either a producer organisation, an
association of producer organisations or
their producer members or subsidiaries as
referred to in paragraph 9 of this Article,
either by themselves or through
outsourcing, shall be calculated as a flat
rate in percentage applied to the invoiced
value of those processed products. That
flat rate shall be:
(a) 53 % for fruit juices;
(b) 73 % for concentrated juices;
(c) 77 % for tomato concentrate;
(d) 62 % for frozen fruit and vegetables;
(e) 48 % for canned fruit and vegetables;
(f) 70 % for canned mushrooms of the
genus Agaricus;
(g) 81 % for fruits provisionally preserved
in brine;
(h) 81 % for dried fruits;
(i) 27 % for other processed fruit and
vegetables;
(j) 12 % for processed aromatic herbs;
(k) 41 % for paprika powder.
4. Member States may allow producer
organisations to include the value of the
by-products in the value of marketed
production.
5. The value of marketed production shall
include the value of market withdrawals
disposed of as provided for in Article
34(4) of Regulation (EU) No 1308/2013.
destinati alla trasformazione, che sono
stati trasformati in uno dei prodotti
ortofrutticoli trasformati elencati nella
parte X dell'allegato I del regolamento
(UE) n 1308/2013 o di qualsiasi altro
prodotto trasformato di cui al presente
articolo e descritto nell'allegato I del
presente regolamento, o da un
un'organizzazione di produttori, di
un'associazione di organizzazioni di
produttori o dai loro soci produttori o
filiali di cui al paragrafo 9 del presente
articolo, da soli o in esternalizzazione,
sono calcolate forfettariamente in
percentuale applicata al valore fatturato di
tali prodotti trasformati. Il tasso
forfettario è pari:
a) al 53 % per i succhi di frutta;
b) al 73 % per i succhi concentrati;
c) al 77 % per il concentrato di
pomodoro;
d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;
e) al 48 % per le conserve di frutta e
verdura;
f) al 70 % per i funghi in scatola del
genere Agaricus;
g) all’81 % per la frutta temporaneamente
conservata in salamoia;
h) all’81 % per la frutta essiccata;
i) al 27 % per altri ortofrutticoli
trasformati;
j) al 12 % per le erbe aromatiche
trasformate;
k) al 41 % per la paprika in polvere.
4. Gli Stati membri possono consentire
alle organizzazioni di produttori a
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
22
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
produttori.
6. Nel calcolo del valore della produzione
commercializzata si tiene conto solo della
produzione dell’organizzazione di
produttori o dei suoi soci produttori da
essa commercializzata. La produzione dei
soci produttori dell’organizzazione di
produttori commercializzata da un’altra
organizzazione di produttori designata
dall’organizzazione di produttori di cui
sono soci, a norma dell’articolo 125 bis,
paragrafo 2, lettere b) e c), del
regolamento (CE) n. 1234/2007 entra nel
calcolo del valore della produzione
commercializzata della seconda
organizzazione di produttori.
7. Se del caso, la produzione
commercializzata di ortofrutticoli è
fatturata nella fase di «uscita
dall’organizzazione di produttori», quale
prodotto elencato nell’allegato I, parte IX,
del regolamento (CE) n. 1234/2007,
condizionato e imballato, escluse:
a) l’IVA;
b) le spese di trasporto interno, se la
distanza tra i punti di raccolta o di
imballaggio centralizzati e il punto di
distribuzione dell’organizzazione di
produttori è significativa. Gli Stati
membri stabiliscono le riduzioni da
applicare al valore fatturato dei prodotti
nelle varie fasi della consegna o del
trasporto e giustificano adeguatamente
nella loro strategia nazionale la distanza
da considerare significativa.
8. Il valore della produzione
The value shall be calculated on the basis
of the average price of those products
marketed by the producer organisation in
the concerned reference period as fixed in
Article 51.
6. Only the production of the producer
organisation and its producer members
which is marketed by that producer
organisation shall be counted in the value
of marketed production. The production
of the producer members of the producer
organisation marketed by another
producer organisation designated by their
own organisation, pursuant to Article
12(2) and (3) shall be counted in the value
of marketed production of the second
producer organisation.
7. The marketed production of fruit and
vegetables shall be invoiced at the ‘ex-
producer organisation’ stage, except
where paragraph 9 applies, as a product
listed in Part IX of Annex I to Regulation
(EU) No 1308/2013 that is prepared and
packaged, excluding:
(a) VAT;
(b) transport costs internal to the producer
organisation, , between the centralised
collection or packing points of the
producer organisation and the point of
distribution of the producer organisation
exceeding 300 km.
8. The value of marketed production may
also be calculated at the ‘ex-association of
producer organisation’ stage and on the
same basis as set out in paragraph 7.
9. The value of marketed production may
includere il valore dei sottoprodotti nel
valore della produzione
commercializzata.
5. Il valore della produzione
commercializzata include il valore di ritiri
dal mercato smaltiti come previsto
all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n
1308/2013. Il valore è calcolato sulla base
del prezzo medio dei prodotti
commercializzati dall'organizzazione di
produttori nel periodo di riferimento in
questione fissato nell'articolo 51.
6. Solo la produzione dell'organizzazione
di produttori e dei suoi membri produttori
che è commercializzato da detta
organizzazione di produttori è nel calcolo
del valore della produzione
commercializzata. La produzione dei soci
produttori dell'organizzazione di
produttori commercializzata da un'altra
organizzazione di produttori per la
propria organizzazione, ai sensi
dell'articolo 12 (2) e (3) devono essere
imputate nel valore della produzione
commercializzata della seconda
organizzazione di produttori.
7. La produzione commercializzata di
frutta e verdura è fatturata nella fase di
'uscita dall'organizzazione di produttori',
salvo in caso di applicazione del
paragrafo 9, come un prodotto di cui alla
parte IX dell'allegato I del regolamento
(UE) n 1308/2013 che viene preparato e
confezionato, escluse:
(a) l'IVA;
(b) spese di trasporto interno
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
23
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
commercializzata può essere anche
calcolato nella fase di «uscita
dall’associazione di organizzazioni di
produttori» e secondo le stesse modalità
di cui al paragrafo 7.
9. Il valore della produzione
commercializzata può essere anche
calcolato nella fase di «uscita dalla
filiale», secondo le stesse modalità di cui
al paragrafo 7, purché almeno il 90 % del
capitale della filiale appartenga:
a) ad una o più organizzazioni di
produttori o associazioni di
organizzazioni di produttori, e/o
b) previo consenso dello Stato membro, a
soci produttori delle organizzazioni di
produttori o associazioni di
organizzazioni di produttori, sempreché
ciò contribuisca al conseguimento degli
obiettivi elencati all’articolo 122, primo
comma, lettera c), e all’articolo 125 ter,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007.
10. Se si fa ricorso all’esternalizzazione,
il valore della produzione
commercializzata è calcolato nella fase di
«uscita dall’organizzazione di produttori»
e include il valore economico aggiunto
dell’attività esternalizzata
dall’organizzazione di produttori ai suoi
soci, a terzi o a una filiale diversa da
quella di cui al paragrafo 9.
11. In caso di riduzione della produzione
imputabile a avversità atmosferiche,
epizoozie, fitopatie o infestazioni
parassitarie, possono essere inclusi nel
also be calculated at the ‘ex-subsidiary’
stage, on the same basis as set out in
paragraph 7, provided that at least 90 %
of the [shares or] capital of the subsidiary
is owned:
(a) by one or more producer organisations
or their associations; or
(b) subject to Member State approval, by
producer members of the producer
organisations or their associations, if
doing so contributes to the objectives
listed in point (c) of the first paragraph of
Article 152 and Article 160 of Regulation
(EU) No 1308/2013.
10. In case of outsourcing, the value of
marketed production shall be calculated at
the ‘ex-producer organisation’ stage and
shall include the added economic value of
the activity that has been outsourced by
the producer organisation to its members,
third parties or to another subsidiary than
the one referred to in paragraph 9.
11. Where a reduction in production
occurs due to a natural disaster, climatic
event, animal or plant diseases or pest
infestations, any insurance
indemnification received in respect of
harvest insurance measures covered by
Section 7 of Chapter III, or equivalent
measures managed by the producer
organisation, due to those causes may be
included in the value of marketed
production.
all'organizzazione di produttori, tra la
raccolta centralizzata o punti di
imballaggio dell'organizzazione di
produttori e il punto di distribuzione
dell'organizzazione di produttori
superiore a 300 km.
8. Il valore della produzione
commercializzata può essere anche
calcolato nella fase uscita 'associazione di
organizzazioni di produttori' e sulla stessa
base di cui al paragrafo 7.
9. Il valore della produzione
commercializzata può essere anche
calcolato nella fase 'uscita dalla filiale',
sullo stessa base di cui al paragrafo 7, a
condizione che almeno il 90% delle
azioni [o] capitale della filiale appartenga:
(a) ad uno o più organizzazioni di
produttori o loro associazioni; o
(b) previo consenso dello Stato membro,
dai soci produttori delle organizzazioni di
produttori o le loro associazioni,
sempreché ciò contribuisca al
conseguimento degli obiettivi di cui al
punto (c) del primo comma dell'articolo
152 e dell'articolo 160 del regolamento
(UE) n 1308 / 2013.
10. In caso di esternalizzazione, il valore
della produzione commercializzata è
calcolato nella fase di 'uscita
dall'organizzazione di produttori' e
comprendono il valore economico
aggiunto dell'attività che è stata
esternalizzata dall'organizzazione di
produttori ai suoi membri, a terzi o a
un’altra filiale rispetto a quella di cui al
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
24
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
valore della produzione commercializzata
eventuali indennizzi percepiti nell’ambito
di misure di assicurazione del raccolto, di
cui al capo III, sezione 6, o di misure
equivalenti gestite dall’organizzazione di
produttori per questo tipo di rischio.
paragrafo 9.
11. In caso di riduzione della produzione
che si verifica a causa di un disastro
naturale, evento climatico, epizoozie o
fitopatie o infestazioni parassitarie,
eventuali indennizzi percepiti in relazione
alle misure di assicurazione del raccolto
di cui alla sezione 7 del capo III, o misure
equivalenti gestite dal produttore
organizzazione, a causa di queste cause
possono essere inclusi nel valore della
produzione commercializzata.
Articolo 51 Periodo di riferimento
1. Il massimale annuo dell’aiuto di cui
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 è
calcolato annualmente in funzione del
valore della produzione commercializzata
nel corso di un periodo di riferimento di
12 mesi determinato dagli Stati membri.
2. Per ciascuna organizzazione di
produttori, gli Stati membri fissano il
periodo di riferimento in modo che questo
corrisponda:
a) ad un periodo di 12 mesi che inizia non
prima del 1 o gennaio del terzo anno
precedente l’anno per il quale è richiesto
l’aiuto e termina non oltre il 31 dicembre
dell’anno precedente l’anno per il quale è
richiesto l’aiuto, oppure
b) al valore medio di tre periodi
consecutivi di 12 mesi con decorrenza
non anteriore al 1 o gennaio del quinto
anno precedente l’anno per il quale è
Article 23 Reference period
1. The annual ceiling on aid referred to in
Article 34(2) of Regulation (EU) No
1308/2013 shall be calculated each year
on the basis of the average value of
marketed production during two
consecutive 12-month reference period to
be determined by the Member States for
each producer organisation, starting no
earlier than 1 January three years
preceding the year for which the aid is
requested and ending no later than 31
December of the year preceding the year
for which the aid is requested.
In the case of new members, the
calculation of the value of marketed
production shall include the production of
the new members, or the production of
the new member producer organisations,
in the reference period, as from 1 January
following the date where they joined the
producer organisation or the association
Articolo 23 Periodo di riferimento
1. Il massimale annuo per gli aiuti di cui
all'articolo 34 (2), del regolamento (UE) n
1308/2013 è calcolato ogni anno, sulla
base del valore medio della produzione
commercializzata durante due periodi di
riferimento consecutivi di 12 mesi
determinato dagli Stati membri per
ciascuna organizzazione di produttori,
con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio di tre anni precedenti l'anno per il
quale è chiesto l'aiuto e termina non oltre
il 31 dicembre dell'anno che precede
l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.
Nel caso di nuovi membri, il calcolo del
valore della produzione commercializzata
comprende la produzione dei nuovi
membri, o la produzione di nuove
organizzazioni di produttori aderenti, nel
periodo di riferimento, a partire dal 1°
gennaio successivo alla data in cui si
unirono alla organizzazione di produttori
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25
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
richiesto l’aiuto e scadenza non posteriore
al 31 dicembre dell’anno precedente
l’anno per il quale è richiesto l’aiuto.
3. Il periodo di 12 mesi è il periodo
contabile dell’organizzazione di
produttori considerata.
Il metodo di fissazione del periodo di
riferimento non può cambiare nel corso di
un programma operativo se non in
circostanze debitamente giustificate.
4. Se un prodotto si deprezza di almeno il
35 % per motivi non imputabili alla
responsabilità dell’organizzazione di
produttori e che esulano dal suo controllo,
si considera che il valore della produzione
commercializzata di tale prodotto sia pari
al 65 % del suo valore registrato nel
precedente periodo di riferimento.
L’organizzazione di produttori giustifica i
motivi di cui al primo comma all’autorità
competente dello Stato membro.
5. Se a causa del loro riconoscimento
recente le organizzazioni di produttori
non dispongono di dati storici sufficienti
relativi alla produzione commercializzata
ai fini dell’applicazione del paragrafo 2,
si può considerare che il valore della
produzione commercializzata corrisponda
al valore della produzione
commercializzabile indicato
dall’organizzazione di produttori ai fini
del riconoscimento.
Il disposto del primo comma si applica
mutatis mutandis ai nuovi soci di
un’organizzazione di produttori che vi
aderiscono per la prima volta.
of producer organisations. In the case of
withdrawal of membership, the
calculation of the value of marketed
production shall include the production of
the former members, or the production of
the former member producer
organisations, in the reference period, up
to 31 December following the date of
their withdrawal from the producer
organisation, or the association of
producer organisations. However, for
non-transnational producer organisations
or associations of producer organisations,
Member States may decide to use the
actual value of the marketed production in
the reference period concerned. In that
case, the rule shall apply to all non-
transnational producer organisations and
associations in that Member State.
2. The 12-month reference period shall be
the accounting period of the producer
organisation concerned.
The methodology for fixing the reference
period shall not vary during an
operational programme except in duly
justified situations.
3. Where a reduction of at least 35 % in
the value of a product has occurred due to
reasons falling outside the responsibility
and control of the producer organisation,
the value of marketed production of that
product shall be deemed to represent 65
% of its value in the previous reference
period.
The producer organisation shall justify
the reasons referred to in the first
o all'associazione di organizzazioni di
produttori. In caso di recesso, il calcolo
del valore della produzione
commercializzata comprende la
produzione dei vecchi membri, o la
produzione di ex organizzazioni di
produttori aderenti, nel periodo di
riferimento, fino al 31 dicembre
successivo alla data del loro recesso
dall'organizzazione di produttori o
dall'associazione di organizzazioni di
produttori. Tuttavia, per le organizzazioni
di produttori non transnazionali o
associazioni di organizzazioni di
produttori, gli Stati membri possono
decidere di utilizzare il valore reale della
produzione commercializzata nel periodo
di riferimento in questione. In tal caso, la
regola si applica a tutte le organizzazioni
di produttori non transnazionali e
associazioni in tale Stato membro.
2. Il periodo di riferimento di 12 mesi è il
periodo contabile dell'organizzazione di
produttori in questione.
La metodologia per la fissazione del
periodo di riferimento non può cambiare
nel corso di un programma operativo se
non in circostanze debitamente
giustificate.
3. Quando si è verificata una riduzione di
almeno il 35% del valore di un prodotto
per motivi che esulano dall'ambito di
responsabilità e il controllo
dell'organizzazione di produttori, il valore
della produzione commercializzata di tale
prodotto è considerato pari al 65% del suo
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26
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
6. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per raccogliere i dati relativi al
valore della produzione commercializzata
delle organizzazioni di produttori che non
hanno presentato programmi operativi.
7. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e
6, il valore della produzione
commercializzata durante il periodo di
riferimento è calcolato in base alla
normativa vigente in tale periodo.
Tuttavia, per i programmi operativi
approvati entro il 20 gennaio 2010, il
valore della produzione commercializzata
fino al 2007 è calcolato in base alla
normativa in vigore nel periodo di
riferimento, mentre il valore della
produzione commercializzata a decorrere
dal 2008 è calcolato in base alla
normativa in vigore nel 2008.
Per i programmi operativi approvati dopo
il 20 gennaio 2010, il valore della
produzione commercializzata a decorrere
dal 2008 è calcolato in base alla
normativa in vigore al momento
dell’approvazione del programma
operativo.
subparagraph to the competent authority
of the Member State concerned.
4. Where historical data on marketed
production for newly recognised producer
organisations is insufficient for the
purpose of the application of paragraph 1,
the value of marketed production shall be
the value of marketable production
provided by the producer organisation for
the purposes of recognition.
5. Member States shall take the measures
necessary to gather information on the
value of marketed production of producer
organisations which have not submitted
operational programmes.
6. By way of derogation from paragraph
1, the annual ceiling on aid for the year in
which this regulation enters into force
shall be as calculated under Implementing
Regulation (EU) No 543/2011.
valore nel periodo di riferimento
precedente.
L'organizzazione di produttori giustifica i
motivi di cui al primo comma all'autorità
competente dello Stato membro
interessato.
4. Se i dati storici sulla produzione
commercializzata per le organizzazioni di
produttori riconosciute di recente non è
sufficiente ai fini dell'applicazione del
paragrafo 1, il valore della produzione
commercializzata è il valore della
produzione commercializzabile fornita
dall'organizzazione di produttori ai fini
del riconoscimento.
5. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per raccogliere informazioni
sul valore della produzione
commercializzata delle organizzazioni di
produttori che non hanno presentato
programmi operativi.
6. In deroga al paragrafo 1, il massimale
annuo per gli aiuti per l'anno in cui il
presente regolamento entra in vigore
devono essere quello calcolato in
applicazione del regolamento di
esecuzione (UE) n 543/2011.
Articolo 52 Gestione
Gli Stati membri provvedono affinché la
gestione dei fondi di esercizio sia tale da
consentire l’identificazione, la verifica e
la certificazione annua delle entrate e
delle uscite da parte di revisori esterni.
Article 24 Bookkeeping
Member States shall ensure that producer
organisations comply with the national
standards of cost-based bookkeeping that
allows independent auditors to promptly
identify, check and certify their
expenditure and revenue.
Articolo 24 Contabilità
Gli Stati membri provvedono affinché le
organizzazioni di produttori sono
conformi alle norme nazionali di
contabilità basato sui costi che permette ai
revisori di identificare tempestivamente,
verifica e certificazione delle spese
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27
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
sostenute e delle entrate.
Articolo 53 Finanziamento dei fondi di
esercizio
1. I contributi finanziari al fondo di
esercizio di cui all’articolo 103 ter,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1234/2007 sono fissati
dall’organizzazione di produttori.
2. Tutti i produttori hanno la possibilità di
beneficiare del fondo di esercizio e di
partecipare democraticamente alle
decisioni sull’uso del fondo di esercizio
dell’organizzazione di produttori e dei
contributi finanziari al fondo di esercizio.
3. Lo statuto di un'organizzazione di
produttori del settore ortofrutticolo
impone ai propri soci produttori di versare
i contributi finanziari previsti dallo statuto
per la costituzione e il finanziamento del
fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1308/2013.
Article 25 Financing of operational
funds
1. The financial contributions to the
operational fund referred to in Article
32(1) of Regulation (EU) No 1308/2013
shall be determined by the producer
organisation.
2. All producer members shall have the
opportunity to benefit from the
operational fund and to participate
democratically in decisions concerning
the use of the operational fund of the
producer organisation or association of
producer organisations and of the
financial contributions to the operational
fund.
3. The statutes of a producer organisation
in the fruit and vegetables sector shall
require its producer members to pay the
financial contributions provided for in its
rules of association for the establishment
and replenishment of the operational fund
provided for in Article 32 of Regulation
(EU) No 1308/2013.
Articolo 25 Finanziamento dei fondi di
esercizio
1. I contributi finanziari al fondo di
esercizio di cui all'articolo 32 (1), del
regolamento (UE) n 1308/2013 sono
determinati dall'organizzazione di
produttori.
2. Tutti i membri produttori devono avere
la possibilità di beneficiare del fondo di
esercizio e di partecipare
democraticamente alle decisioni
riguardanti l'utilizzo del fondo di
esercizio dell'organizzazione di produttori
o l'associazione di organizzazioni di
produttori e dei contributi finanziari al
fondo di esercizio.
3. Lo statuto di un'organizzazione di
produttori del settore ortofrutticolo
impone ai propri soci produttori di versare
i contributi finanziari previsti dallo statuto
per la costituzione e il finanziamento del
fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del
regolamento (UE) No 1308/2013.
Articolo 54 Comunicazione
dell’importo indicativo
1. Entro il 15 settembre le organizzazioni
di produttori comunicano allo Stato
membro gli importi indicativi del
contributo dell’Unione, del contributo dei
soci e del proprio contributo al fondo di
esercizio per l’anno successivo,
Article 26 Notification of estimated
amount
1. Producer organisations and their
associations shall notify the Member
State which has granted recognition of the
estimated amounts of Union contribution,
and the contribution of its members and
of the producer organisation or
Articolo 26 Notifica di importo stimato
1. Le organizzazioni di produttori e le
loro associazioni comunicano allo Stato
membro che ha concesso il
riconoscimento gli importi stimati di
contributo dell'Unione, e il contributo dei
suoi membri e della organizzazione di
produttori o dell'associazione stessa al
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28
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
unitamente ai programmi operativi o alle
richieste di approvazione delle rispettive
modifiche.
Gli Stati membri hanno la facoltà di
fissare una data posteriore al 15
settembre.
2. Il calcolo dell’importo indicativo del
fondo di esercizio si basa sui programmi
operativi e sul valore della produzione
commercializzata. Il calcolo è suddiviso
tra spesa per le misure di prevenzione e
gestione delle crisi e altre misure.
association itself to the operational funds
for the following year by 15 September at
the latest, together with the operational
programmes or requests for approval of
their amendments.
However, Member States may set a later
date than 15 September.
2. The calculation of the estimated
amount of operational funds shall be
based on the operational programmes and
the value of marketed production. The
calculation shall be split between
expenditure for crisis prevention and
management measures and other
measures.
fondo di esercizio per l'anno successivo al
più tardi entro il 15 settembre, unitamente
ai programmi operativi o alle richieste di
approvazione delle rispettive modifiche.
Tuttavia, gli Stati membri possono fissare
una data posteriore al 15 settembre.
2. Il calcolo dell'importo stimato di fondo
di esercizio si basa sui programmi
operativi e sul valore della produzione
commercializzata. Il calcolo è suddiviso
tra spesa per le misure di prevenzione e
gestione delle crisi e altre misure.
Articolo 55 Strategia nazionale
1. La struttura generale e il contenuto
della strategia nazionale di cui all’articolo
103 septies, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1234/2007 sono definiti in
conformità alle linee guida contenute
nell’allegato VII. La strategia può
comprendere elementi regionali.
La strategia nazionale comprende tutte le
decisioni e le disposizioni adottate dallo
Stato membro in applicazione della parte
II, titolo II, capo II, sezioni I e I bis, del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del
presente titolo.
2. La strategia nazionale, compresa la
disciplina nazionale di cui all’articolo 103
septies, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, è elaborata prima
della presentazione, in un dato anno, dei
Article 27 National strategy
1. The national strategy, including the
national framework referred to in Article
36(1) of Regulation (EU) No 1308/2013,
shall be established prior to the annual
submission of the draft operational
programmes. The national framework
shall be integrated into the national
strategy after having been submitted to
the Commission and, if applicable, after
having been amended, in accordance with
the second subparagraph of Article 36(1)
of Regulation (EU) No 1308/2013.
The national strategy may consist of
regional elements.
2. In addition to the elements referred to
in Article 36(2) of Regulation (EU) No
1308/2013, the national strategy shall
integrate all the decisions taken and
Article 2 National strategy
The overall structure and content of the
national strategy referred to in Article
36(2) of Regulation (EU) No 1308/2013
shall be established in accordance with
Annex I to this Regulation.
Articolo 27 Strategia nazionale (AD)
1. La strategia nazionale, compresa la
disciplina nazionale di cui all'articolo 36
(1), del regolamento (UE) n 1308/2013,
sono fissate prima della presentazione
annuale dei progetti di programmi
operativi. Il quadro nazionale è integrato
nella strategia nazionale dopo essere stata
presentata alla Commissione e, se del
caso, dopo essere state modificate,
conformemente al secondo comma
dell'articolo 36 (1), del regolamento (UE)
n 1308/2013.
La strategia nazionale può comprendere
elementi regionali.
2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 36
(2), del regolamento (UE) n 1308/2013, la
strategia nazionale comprende tutte le
decisioni e le disposizioni adottate dallo
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
29
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
progetti di programmi operativi. La
disciplina nazionale è inserita dopo essere
stata presentata alla Commissione ed
eventualmente modificata a norma
dell’articolo 103 septies, paragrafo 1,
secondo comma, del regolamento (CE) n.
1234/2007.
3. Il processo di elaborazione della
strategia nazionale comprende un’analisi
della situazione iniziale, realizzata a cura
dello Stato membro. Detta analisi è intesa
ad individuare e valutare le esigenze da
soddisfare, a stabilire un ordine di priorità
delle esigenze stesse, a definire gli
obiettivi da raggiungere attraverso i
programmi operativi per soddisfare le
esigenze prioritarie, ad indicare i risultati
da ottenere e gli obiettivi quantificati da
raggiungere rispetto alla situazione
iniziale e a selezionare le azioni più
idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Gli Stati membri procedono anche al
monitoraggio e alla valutazione della
strategia nazionale e della sua attuazione
attraverso i programmi operativi.
La strategia nazionale può essere
modificata, in particolare alla luce del
monitoraggio e della valutazione. Le
modifiche sono apportate prima della
presentazione dei progetti di programmi
operativi di un dato anno.
5. Nella strategia nazionale gli Stati
membri fissano le percentuali massime
delle risorse che possono essere spese per
ogni singola misura e/o tipo di azione e/o
voce di spesa in modo da garantire un
provisions adopted by the Member State
in application of Articles 152 to 165 of
Regulation (EU) No 1308/2013.
3. An analysis of the initial situation shall
form part of the process of drawing up the
national strategy and be carried out under
responsibility of the Member State.
It shall identify and assess the priority
needs, the objectives, the results expected
and the quantified targets against the
initial situation.
Further, it shall lay down the instruments
and actions to attain those objectives.
4. Member States shall monitor and
evaluate the national strategy and its
implementation through operational
programmes.
Stato membro in applicazione degli
articoli 152-165 del regolamento (UE) n
1308/2013.
3. L'analisi della situazione iniziale fa
parte del processo di elaborazione della
strategia nazionale ed è svolta sotto la
responsabilità dello Stato membro.
Essa identifica e valuta le esigenze
prioritarie, gli obiettivi, i risultati attesi e
gli obiettivi quantificati contro la
situazione iniziale.
Inoltre, esso stabilisce gli strumenti e le
azioni per raggiungere tali obiettivi.
4. Gli Stati membri monitorano e
valutano la strategia nazionale e la sua
attuazione attraverso i programmi
operativi.
Articolo 2 Strategia nazionale (AI)
La struttura e il contenuto della strategia
nazionale di cui all'articolo 36 (2), del
regolamento (UE) n 1308/2013 è stabilita
conformemente all'allegato I del presente
regolamento.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
30
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
adeguato equilibrio tra le diverse misure.
Articolo 56 Disciplina nazionale per le
azioni ambientali
1. Oltre alla notifica prevista all’articolo
103 septies, paragrafo 1, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli
Stati membri comunicano alla
Commissione anche le eventuali
modifiche della disciplina nazionale, che
sono subordinate alla procedura di cui al
medesimo comma. La Commissione
mette la disciplina nazionale a
disposizione degli altri Stati membri nei
modi che giudica opportuni.
2. La disciplina nazionale indica in una
sezione distinta i requisiti generali in
materia di complementarità, coerenza e
conformità a cui sono subordinate le
azioni ambientali selezionate nell’ambito
di un programma operativo, ai sensi
dell’articolo 103 septies, paragrafo 1,
primo comma, del regolamento (CE) n.
1234/2007. La Commissione fornisce agli
Stati membri un modello di tale sezione.
La disciplina nazionale reca inoltre un
elenco non tassativo delle azioni
ambientali e delle relative condizioni
applicabili nello Stato membro ai fini
dell’articolo 103 quater, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1234/2007. Per ogni
azione ambientale la disciplina nazionale
indica:
a) la giustificazione dell’azione in base
all’impatto ambientale previsto e
Article 28 National framework for
environmental actions
1. In addition to the submission of the
proposed framework referred to in the
second subparagraph of Article 36(1) of
Regulation (EU) N. 1308/2013, Member
States shall also notify the Commission of
any amendments to the national
framework which shall be subject to the
procedure set out in that subparagraph.
The Commission shall make the national
framework available to other Member
States by the means that it considers
appropriate.
Article 3 National framework for
environmental actions
1. Pursuant to Article 36(1) of Regulation
(EU) No 1308/2013, a separate section of
the national framework shall indicate the
requirements of Regulation (EU) No
1305/2013 to be fulfilled by the
environmental actions selected under an
operational programme.
The national framework shall also set out
a non-exhaustive list of environmental
actions and the conditions thereof
applicable in the Member State for the
purposes of Article 33(5) of Regulation
(EU) No 1308/2013.
The list may include the following types
of environmental actions:
(a) those actions that are identical to agri-
environment-climate or organic farming
commitments as referred to respectively
in Articles 28 and 29 of Regulation (EU)
No 1305/2013 and which are provided for
under the relevant Rural Development
Programme;
(b) investments beneficial for the
environment;
(c) other actions beneficial for the
environment including where they do not
relate directly or indirectly to a particular
parcel but that are linked to the fruit and
vegetables sector.
For each environmental action referred to
in point (b) and (c) of the third
Articolo 28 Disciplina nazionale per le
azioni ambientali (AD)
1. Oltre alla notifica della strategia
proposta di cui al secondo comma
dell'articolo 36 (1), del regolamento (UE)
N. 1308/2013, gli Stati membri notificano
inoltre alla Commissione le eventuali
modifiche alla strategia nazionale che
devono essere soggette alla procedura di
cui allo stesso comma. La Commissione
mette la disciplina nazionale a
disposizione degli altri Stati membri, con
i mezzi che ritiene appropriati.
Articolo 3 Disciplina nazionale per le
azioni ambientali (AI)
1. Ai sensi dell'articolo 36 (1), del
regolamento (UE) n 1308/2013, una
sezione separata del quadro nazionale,
deve indicare i requisiti del regolamento
(UE) n 1305/2013 essere soddisfatte dalle
azioni ambientali selezionate nell'ambito
di un programma operativo.
Il quadro nazionale stabilisce anche un
elenco non esaustivo di azioni ambientali
e le condizioni loro applicabili nello Stato
membro ai sensi dell'articolo 33 (5), del
regolamento (UE) n 1308/2013.
L'elenco può comprendere i seguenti tipi
di azioni ambientali:
(a) le azioni che sono identiche alle agro-
climatico-ambientali o impegni di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
31
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
b) l’impegno o gli impegni specifici
assunti.
3. Le azioni ambientali simili a impegni
agroambientali che godono di un sostegno
nell’ambito di un programma di sviluppo
rurale hanno la stessa durata di tali
impegni. Se la durata degli impegni
agroambientali simili supera la durata del
programma operativo iniziale, tali azioni
proseguono nell’ambito di un programma
operativo successivo. Tuttavia, gli Stati
membri possono autorizzare azioni
ambientali di durata più breve, o anche la
loro cessazione in casi debitamente
giustificati, in particolare in base ai
risultati della valutazione intermedia
prevista all’articolo 126, paragrafo 3, del
presente regolamento.
La disciplina nazionale indica la durata
delle azioni di cui al primo comma ed
eventualmente l’obbligo di proseguire
l’azione nell’ambito di un programma
operativo successivo.
subparagraph, the national framework
shall indicate:
(a) the justification of the action, on the
basis of its environmental impact; and
(b) the specific commitment or
commitments entailed.
2. Environmental actions which are
identical to agri-environmental-climate or
organic farming commitments supported
under a rural development programme
shall have the same duration as those
commitments. They shall be continued in
a subsequent operational programme,
where the duration of the action would
exceed the duration of the initial
operational programme.
Member States may authorise shorter
durations for environmental actions or
even their discontinuance in duly justified
cases, and in particular based upon the
results of the report in the last but one
year of the implementation of the
operational programme referred to in
Article 57(3) of Commission Delegated
Regulation (EU) No 2016/xxx.
3. Investments beneficial for environment
made at the premises of producer
organisations, their associations and
subsidiaries as referred to in Article 22(9)
of Commission Delegated Regulation
2016/xxx or of their producer members
shall:
(a) allow for a reduction in the current use
of production inputs, emission of
pollutants or waste from the production
process;
agricoltura biologica di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29 del
regolamento (UE) n 1305/2013 e che
sono previsti nell'ambito del relativo
programma di sviluppo rurale;
(b) investimenti benefici per l'ambiente;
(c) altre azioni benefiche per l'ambiente
anche quando non si riferiscono
direttamente o indirettamente a un
parcella particolare, ma che sono legate al
settore ortofrutticolo.
Per ogni azione ambientale di cui alla
lettera (b) e (c) del terzo comma, la
disciplina nazionale indica:
(a) la giustificazione dell'azione, sulla
base del loro impatto ambientale; e
(b) l'impegno o gli impegni specifici
assunti.
2. Le azioni ambientali identici a
agroambientali-clima o impegni di
agricoltura biologica sostenute
nell'ambito di un programma di sviluppo
rurale hanno la stessa durata di tali
impegni. Essi vengono proseguite in un
successivo programma operativo, in cui la
durata dell'azione supererebbe la durata
del programma operativo iniziale.
Gli Stati membri possono autorizzare la
durata più breve per le azioni ambientali o
anche la loro cessazione in casi
debitamente giustificati, in particolare
sulla base dei risultati della relazione del
penultimo anno di attuazione del
programma operativo di cui all'articolo 57
(3) del Regolamento delegato (UE) n
2016 / xxx.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
(b) allow for replacing the use of fossil
energy sources with renewable energy
sources;
(c) allow for reducing the environmental
risks linked to the use of certain
production inputs, including plant
protection products or fertilisers;
(d) lead to an indirect improvement for
the environment; or
(e) be linked to non-productive
investments needed for the achievement
of the objectives of an agri-
environmental-climate or organic farming
commitment, in particular where those
objectives relate to the protection of
habitats and biodiversity.
4. To be eligible for support, the
investments referred to in paragraph 3,
point (a) shall allow for reduction of at
least 15% over the fiscal depreciation
period of the investment compared to the
pre-existing situation of:
– the use of production inputs that are
non-renewable natural resources, such as
water or fossil fuel, or possible source of
environmental pollution, such as
fertilisers, plant protection products or
certain types of energy sources;
– the emission of air, soil or water
pollutants from the production process; or
– the production of waste, including
waste-water, from the production process.
By way of derogation, Member States
may accept investments that allow for a
reduction of at least 10%, over the fiscal
depreciation period of the investment
3. Gli investimenti benefici per l'ambiente
realizzato presso le sedi delle
organizzazioni di produttori, le loro
associazioni e filiali, di cui all'articolo 22
(9) del Regolamento delegato 2016 / xxx
o dei loro membri produttori devono:
(a) consentire una riduzione nell'uso
corrente di input di produzione, emissione
di sostanze inquinanti o rifiuti dal
processo di produzione;
(b) consentire la sostituzione l'uso di fonti
energetiche fossili con fonti energetiche
rinnovabili;
(c) consentire di ridurre i rischi ambientali
legati all'impiego di alcuni fattori di
produzione, inclusi i prodotti fitosanitari o
fertilizzanti;
(d) determinare un miglioramento
indiretto per l'ambiente; o
(e) essere collegato ad investimenti non
produttivi necessari per la realizzazione
degli obiettivi di un agro-ambientale-
climatico o impegno l'agricoltura
biologica, in particolare quando tali
obiettivi riguardano la protezione degli
habitat e della biodiversità.
4. Per essere ammissibili al sostegno, gli
investimenti di cui al paragrafo 3, lettera
(a), è consentire la riduzione di almeno il
15% nel corso del periodo di
ammortamento fiscale degli investimenti
rispetto alla situazione preesistente:
- L'uso di fattori di produzione che sono
le risorse naturali non rinnovabili, come
l'acqua o combustibili fossili, o possibile
fonte di inquinamento ambientale, come i
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
33
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
compared to the pre-existing situation,
provided that those investments allow for
at least one additional environmental
benefit.
The expected reduction and, where
applicable, the expected additional
environmental benefit, shall be
demonstrated ex-ante through project
specifications or other technical
documents to be presented by the
producer organisation or association of
producer organisations at the moment of
the submission of the proposed
operational programme or of the
amendment of such a programme for
approval, showing the results that could
be obtained through the implementation
of the investment, as attested by the
technical documents or by an independent
qualified body or expert authorised by the
competent national authorities.
Investments aimed to achieve a reduction
in water use shall not result in a net
increase of the area under irrigation.
5. To be eligible for support, investments
referred to in paragraph 3, point (b)
consisting in systems which generate
energy shall not exceed the amount that
can be used ex-ante on a yearly basis for
the actions related to fruit and vegetables
by the producer organisation, association,
subsidiary or the producer organisation'
members that benefit from the
investment.
6. Investments referred to in paragraph 3,
points (c) and (d) shall be only eligible for
fertilizzanti, prodotti fitosanitari o alcuni
tipi di fonti di energia;
- L'emissione di aria, suolo o acqua
inquinanti del processo produttivo; o
- La produzione di rifiuti, compresi quelli
in acqua, dal processo produttivo.
A titolo di deroga, gli Stati membri
possono accettare gli investimenti che
consentono una riduzione di almeno il
10%, nel corso del periodo di
ammortamento fiscale degli investimenti
rispetto alla situazione preesistente, a
condizione che tali investimenti
consentono di almeno un beneficio
ambientale supplementare.
La riduzione prevista e, se del caso, il
beneficio ambientale supplementare
previsto, deve essere dimostrata ex ante
attraverso specifiche di progetto o di altri
documenti tecnici da presentare
dall'organizzazione di produttori o
l'associazione di organizzazioni di
produttori al momento della presentazione
del programma operativo proposto o della
modifica di un programma per
l'approvazione, che mostra i risultati che
potrebbero essere ottenuti attraverso
l'attuazione degli investimenti, come
attestano i documenti tecnici o da un
organismo qualificato e indipendente o un
esperto autorizzato dalle autorità
nazionali competenti.
Investimenti volti a conseguire una
riduzione del consumo di acqua non
devono determinare un aumento netto
della superficie irrigata.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
34
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
support where they contribute to soil
protection, water or energy saving,
improvement or maintenance of water
quality, habitats or biodiversity
protection, climate change mitigation, and
reduction or improved management of
waste, although their contribution is not
quantifiable.
The producer organisations or their
associations shall provide evidence of the
expected positive contribution to one or
more environmental objectives at the
moment of the submission for approval of
the proposed operational programme or
amendment of such a programme. The
national competent authority may require
for that evidence to be provided in the
form of project specifications attested by
an independent qualified body or expert
in the environmental fields concerned.
7. Actions referred to in paragraph 1,
point (c), shall be only eligible for support
where they contribute to soil protection,
water or energy saving, improvement or
maintenance of water quality, habitats or
biodiversity protection, climate change
mitigation and reduction or improved
management of waste.
8. The following rules shall apply to
environmental actions:
(a) various environmental actions may be
combined provided that they are
complementary and compatible. Where
environmental actions other than
investments in physical assets are
combined, the level of support shall take
5. Per essere ammissibili al sostegno, gli
investimenti di cui al paragrafo 3, lettera
(b), che consiste in sistemi che generano
energia, non può superare l'importo che
può essere utilizzato ex ante su base
annuale per le azioni relative alla frutta e
verdura da l'organizzazione di produttori,
associazioni, società o dei membri
dell'organizzazione di produttori 'che
beneficiano dell'investimento.
6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3,
lettere (c) e (d) sono ammissibili solo per
il supporto in cui essi contribuiscono alla
protezione del suolo, l'acqua o il
risparmio energetico, il miglioramento o
mantenimento della qualità delle acque,
gli habitat o la tutela della biodiversità,
mitigazione dei cambiamenti climatici , e
la riduzione o una migliore gestione dei
rifiuti, anche se il loro contributo non è
quantificabile.
Le organizzazioni di produttori o le loro
associazioni forniscono la prova del
contributo positivo atteso di uno o più
obiettivi ambientali al momento della
presentazione per l'approvazione del
programma operativo proposto o la
modifica di un tale programma. L'autorità
nazionale competente può esigere che le
prove per da fornire sotto forma di
specifiche di progetto, certificato da un
organismo qualificato e indipendente o un
esperto in campo ambientale in questione.
7. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera
(c), sono ammissibili solo per il supporto
in cui essi contribuiscono alla protezione
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
35
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
account of the specific income foregone
and additional costs resulting from the
combination;
(b) commitments to limit the use of
fertilisers, plant protection products or
other inputs shall be accepted only if such
limitations can be assessed in a way that
provides assurance about compliance with
those commitments.
(c) investments beneficial for the
environment referred to in paragraph 3
are fully eligible for support.
del suolo, l'acqua o il risparmio
energetico, il miglioramento o
mantenimento della qualità delle acque,
gli habitat o la tutela della biodiversità,
mitigazione dei cambiamenti climatici e
la riduzione o una migliore gestione dei
rifiuti.
8. Le seguenti regole si applicano alle
azioni ambientali:
(a) varie azioni ambientali possono essere
combinati a condizione che siano
complementari e compatibili. Dove sono
combinati azioni ambientali diverse da
investimenti in beni materiali, il livello
dell'aiuto tiene conto delle perdite di
reddito e dei costi aggiuntivi specifici
derivanti dalla combinazione;
(b) gli impegni a limitare l'uso di
fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di
altri fattori di produzione sono ammessi
soltanto se tali limitazioni sono
verificabili in modo da offrire garanzie
quanto al rispetto degli impegni.
(c) investimenti benefici per l'ambiente di
cui al paragrafo 3 sono pienamente
ammissibili al sostegno.
Articolo 57 Norme complementari degli
Stati membri
Gli Stati membri possono adottare norme
complementari a quelle del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del presente
regolamento per quanto riguarda
l’ammissibilità delle misure, delle azioni
o delle spese nell’ambito dei programmi
Article 29 Complementary Member
State rules
Member States may adopt rules
complementing Regulation (UE) N.
1308/2013 and this Regulation
concerning the eligibility of measures,
actions or expenditure under operational
programmes.
Articolo 29 Norme complementari degli
Stati membri
Gli Stati membri possono adottare norme
complementari a quelle del regolamento
(UE) N. 1308/2013 e del presente
regolamento per quanto riguarda
l’ammissibilità delle misure, delle azioni
o delle spese nell’ambito dei programmi
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
36
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
operativi. operativi.
Articolo 58 Rapporto con i programmi
di sviluppo rurale
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2,
le azioni contemplate dalle misure di cui
al presente regolamento non beneficiano
del sostegno nell’ambito del programma o
dei programmi di sviluppo rurale dello
Stato membro approvati in virtù del
regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 1 ).
2. Se a norma dell’articolo 5, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 1698/2005 il
sostegno è stato concesso in via
eccezionale per misure potenzialmente
ammissibili in forza del presente
regolamento, gli Stati membri
provvedono affinché il beneficiario riceva
il sostegno per una data azione a titolo di
un solo regime.
A tal fine, se includono nei rispettivi
programmi di sviluppo rurale misure che
beneficiano di tali eccezioni, gli Stati
membri provvedono affinché la strategia
nazionale di cui all’articolo 55 del
presente regolamento indichi i criteri e le
norme amministrative che intendono
applicare nei programmi di sviluppo
rurale.
3. Se del caso, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 103 bis, paragrafo 3,
dell’articolo 103 quinquies, paragrafi 1 e
3, e dell’articolo 103 sexies del
regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché
dell’articolo 47 del presente regolamento,
Article 30 Relationship with rural
development and promotion
programmes
1. Where support under the Member
State's rural development programme or
programmes has been granted to
operations which are identical to actions
that would be potentially eligible under
this Regulation, Member States shall
ensure that a beneficiary may receive
support for a given action only under one
scheme.
Where a Member State includes such
operations in their rural development
programme, it shall ensure that the
national strategy indicates the safeguards,
provisions and checks put in place to
avoid double funding of the same action
or operation.
2. Producer organisations which have
been granted the support provided for in
Article 27 of Regulation (EU) No
1305/2013 shall not implement an
operational programme in the same
period.
3. Where applicable, and without
prejudice to the provisions of Articles
34(1) and (3) and 35 of Regulation (EU)
No 1308/2013, the level of support for
measures covered by this Regulation shall
not exceed that applicable for the
measures under the rural development
programme.
Articolo 30 Rapporto con i programmi
di sviluppo e di promozione rurale
1. Qualora il sostegno previsto dal
programma o programmi di sviluppo
rurale dello Stato membro è stata
concessa alle operazioni che sono
identiche alle azioni che sarebbero
potenzialmente ammissibili ai sensi del
presente regolamento, gli Stati membri
provvedono affinché un beneficiario
possa ricevere un sostegno, per una data
azione solo di un determinato regime.
Se uno Stato membro comprende tali
operazioni nel loro programma di
sviluppo rurale, si deve garantire che la
strategia nazionale indica le garanzie, le
disposizioni e controlli messi in atto per
evitare il doppio finanziamento della
stessa azione o operazione.
2. Le organizzazioni di produttori che
hanno ottenuto il sostegno di cui
all'articolo 27 del regolamento (UE) n
1305/2013 non attuano un programma
operativo nello stesso periodo.
3. Se del caso, e fatte salve le disposizioni
degli articoli 34 (1) e (3) e 35 del
regolamento (UE) n 1308/2013, il livello
di sostegno alle misure di cui al presente
regolamento sono non superiore a quello
previsto per la misure del programma di
sviluppo rurale.
4. Sostegno ad azioni ambientali che sono
identiche alle agro-climatico-ambientali o
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
37
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
l’importo del sostegno concesso per
misure contemplate dal presente
regolamento non supera quello previsto
per le misure che fanno parte del
programma di sviluppo rurale.
4. Il sostegno a favore di azioni
ambientali diverse dall’acquisto di
immobilizzazioni è limitato ai massimali
fissati nell’allegato I del regolamento
(CE) n. 1698/2005 per i pagamenti
agroambientali. Detti massimali possono
essere maggiorati, in via eccezionale, per
tenere conto di particolari circostanze da
giustificare nella strategia nazionale di cui
all’articolo 55 del presente regolamento e
nei programmi operativi delle
organizzazione di produttori. I massimali
per le azioni agroambientali possono
essere maggiorati anche per sostenere
operazioni connesse alle priorità indicate
nell’articolo 16 bis del regolamento (CE)
n. 1698/2005.
5. Il disposto del paragrafo 4 non si
applica alle azioni ambientali che non
riguardano direttamente o indirettamente
una data parcella.
4. Support for environmental actions that
are identical to agri-environment-climate
or organic farming commitments as
referred to respectively in Articles 28 and
29 of Regulation (EU) No 1305/2013
shall be limited to the maximum amounts
laid down in the Annex II to that
Regulation for agri-environment-climate
payments or for organic farming
payments. Those amounts may be
increased in duly substantiated cases
taking account of specific circumstances
to be justified in the national strategy and
in the operational programmes of the
producer organisations.
5. Paragraph 4 shall not apply to
environmental actions which do not relate
directly or indirectly to a particular
parcel.
6. Where producer organisations, their
associations or interbranch organisations
benefit from promotion programmes
approved under Regulation (EU) No
1144/2014, Member States shall ensure
that a beneficiary may receive support for
a given action only under one scheme.
impegni di agricoltura biologica di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29 del
regolamento (UE) n 1305/2013 è limitata
agli importi massimi fissati nell'allegato II
di tale regolamento per i pagamenti agro-
climatico-ambientali o per i pagamenti di
agricoltura biologica. Tali importi
possono essere maggiorati in casi
debitamente giustificati, tenendo conto
delle circostanze specifiche da giustificare
nella strategia nazionale e nei programmi
operativi delle organizzazioni di
produttori.
5. Il paragrafo 4 non si applica alle azioni
ambientali che non riguardano
direttamente o indirettamente, per una
parcella particolare.
6. Se le organizzazioni di produttori, le
loro associazioni o organizzazioni
interprofessionali beneficiano di
programmi di promozione approvati ai
sensi del regolamento (UE) n 1144/2014,
gli Stati membri provvedono affinché un
beneficiario possa ricevere un sostegno,
per una data azione solo di un
determinato regime.
Articolo 59 Contenuto dei programmi
operativi
I programmi operativi contengono:
a) una descrizione della situazione
iniziale basata, se del caso, sugli
indicatori comuni iniziali elencati
nell’allegato VIII;
b) gli obiettivi del programma, tenendo in
Article 4 Contents of operational
programmes
Operational programmes shall include a
description of:
(a) the initial situation, based, where
relevant, on the common baseline
indicators listed in Annex II;
(b) the objectives of the programme,
Articolo 4 Contenuto dei programmi
operativi
I programmi operativi comprendono una
descrizione di:
(a) la situazione iniziale basata, se del
caso, sugli indicatori iniziali comuni di
cui all'allegato II;
(b) gli obiettivi del programma, tenendo
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
38
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
considerazione le prospettive di
produzione e di sbocco, con una
spiegazione di come il programma
contribuisca alla strategia nazionale e la
conferma della sua coerenza con tale
strategia, compreso l’equilibrio tra le sue
attività. La descrizione degli obiettivi fa
riferimento alle finalità definite nella
strategia nazionale ed indica i traguardi
misurabili, in modo da facilitare il
monitoraggio dei progressi compiuti
gradualmente nell’attuazione del
programma;
c) una descrizione dettagliata delle misure
da adottare, comprese quelle finalizzate
alla prevenzione e alla gestione delle
crisi, indicante le singole azioni che le
compongono e i mezzi necessari per
raggiungere gli obiettivi prefissati per
ogni anno di attuazione del programma.
La descrizione indica in che misura le
varie misure proposte:
i) siano complementari e coerenti con
altre misure, comprese quelle finanziate
da altri fondi dell’Unione o ammissibili al
sostegno di tali fondi, in particolare al
sostegno nell’ambito dello sviluppo
rurale. Al riguardo si fa riferimento, se
del caso, alle misure attuate nell’ambito
di precedenti programmi operativi,
ii) non comportino rischi di doppio
finanziamento da parte di fondi
dell’Unione;
d) la durata del programma e
e) gli aspetti finanziari, in particolare:
i) modalità di calcolo ed entità dei
taking into consideration the outlook for
production and outlets, and an
explanation of how the programme
contributes to and is consistent with the
objectives of the national strategy,
including in its balance between
activities. The description of the
objectives shall indicate measurable
targets, so as to facilitate the monitoring
of progress gradually made in
implementing the programme;
(c) the measures, including those for
crisis prevention and management,
containing separate actions.
The operational programme shall indicate
the extent to which the different measures
proposed:
(i) complement and are consistent with
other measures, including measures
financed or eligible for support by other
Union funds, and in particular under the
rural development and promotion
programmes. In this respect, a specific
reference shall also be made, if
applicable, to measures carried out under
previous operational programmes;
(ii) do not entail any risk of double
financing by Union funds;
(d) the duration of the programme; and
(e) the financial aspects, in particular:
(i) the method of calculation and the level
of financial contributions;
(ii) the procedure for financing the
operational fund;
(iii) information necessary to justify
conto delle prospettive di produzione e di
sbocco, e una spiegazione di come il
programma contribuisca a ed è coerente
con gli obiettivi della strategia nazionale,
anche nel suo equilibrio tra le attività. La
descrizione degli obiettivi indica traguardi
misurabili, in modo da facilitare il
monitoraggio dei progressi compiuti
gradualmente nell'attuazione del
programma;
(c) le misure, comprese quelle per la
prevenzione e gestione delle crisi,
indicante le singole azioni.
Il programma operativo indica in che
misura le varie misure proposte:
(i) siano complementari e coerenti con
altre misure, comprese quelle finanziate o
ammissibili al sostegno da parte di altri
fondi dell'Unione, in particolare
nell'ambito dei programmi di sviluppo
rurale e di promozione. A questo
riguardo, è altresì fatto un riferimento
specifico, se del caso, alle misure attuate
nell'ambito di precedenti programmi
operativi;
(ii) non comportino rischi di doppio
finanziamento da parte di fondi
dell'Unione;
(d) la durata del programma; e
(e) gli aspetti finanziari, in particolare:
(i) il metodo di calcolo e il livello dei
contributi finanziari;
(ii) la procedura di finanziamento del
fondo di esercizio;
(iii) le informazioni necessarie per
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39
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
contributi finanziari;
ii) procedura di finanziamento del fondo
di esercizio;
iii) informazioni a giustificazione della
diversa entità dei contributi e
iv) bilancio di previsione e calendario di
esecuzione delle azioni per ognuno degli
anni di attuazione del programma.
different levels of contribution; and
(iv) the budget and timetable for
operations per each implementation year
of the programme.
giustificare la diversa entità dei
contributi; e
(iv) il bilancio e calendario di esecuzione
per ogni anno di attuazione del
programma.
Articolo 60 Ammissibilità delle azioni
nell’ambito dei programmi operativi
1. Le azioni o le spese figuranti
nell’elenco di cui all’allegato IX sono
escluse dai programmi operativi.
2. Le spese ammissibili all’aiuto
nell’ambito dei programmi operativi sono
limitate ai costi effettivamente sostenuti.
Tuttavia, gli Stati membri possono fissare
al loro posto, anticipatamente e nella
maniera appropriata, tassi forfettari fissi
uniformi nei seguenti casi:
a) se tali tassi forfettari fissi sono previsti
nell’allegato IX;
b) per spese di trasporto esterno per
chilometro, supplementari rispetto alle
spese di trasporto su strada, se si ricorre al
trasporto ferroviario o marittimo
nell’ambito di una misura di protezione
dell’ambiente e
c) per costi aggiuntivi e mancato
guadagno derivanti dalle azioni
ambientali, calcolati conformemente
all’articolo 53, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione.
Article 31 Eligibility of actions under
operational programmes
1. Operational programmes shall not
include actions or expenditure referred to
in the list set out in Annex II. Annex III
contains a non-exhaustive list of eligible
actions.
2. Expenditure under operational
programmes eligible for aid shall be
restricted to the actual costs incurred.
However, Member States may instead fix
standard flat rates or scales of unit costs
in the following cases:
(a) where such standard flat rates or
scales of unit costs are referred to in
Annex III;
(b) for additional per-kilometre external
transport costs, compared to road haulage
costs, incurred when using rail or ship
transport as part of a measure to respect
the environment.
3. Member States shall ensure that the
relevant calculations are adequate and
accurate and established in advance on
the basis of a fair, equitable and verifiable
calculation. At that end Member States:
Articolo 31 Ammissibilità delle azioni
nell'ambito dei programmi operativi
1. I programmi operativi non
comprendono azioni o spese figuranti
nell'elenco di cui all'allegato II. L'allegato
III contiene un elenco non esaustivo delle
azioni ammissibili.
2. Le spese nell'ambito dei programmi
operativi che possono beneficiare
dell'aiuto è limitato ai costi effettivamente
sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri
possono invece determinare rettifiche
forfettarie standard o tabelle di costi
unitari nei seguenti casi:
(a) dove sono indicati nell'allegato III tali
tassi forfettari standard o tabelle di costi
unitari;
(b) per spese di trasporto esterno per
chilometro, rispetto ai costi di trasporto su
strada, qualora il trasporto ferroviario o
del trasporto marittimo nell'ambito di una
misura rispetti l'ambiente.
3. Gli Stati membri garantiscono che i
calcoli rilevanti sono adeguati e precisi e
stabilito in anticipo sulla base di un
calcolo giusto, equo e verificabile. A tal
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
40
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Gli Stati membri rivedono i suddetti tassi
almeno ogni cinque anni.
3. Perché un’azione sia ammissibile, oltre
il 50 % in valore dei prodotti interessati è
costituito dai prodotti per i quali
l’organizzazione di produttori è
riconosciuta. Sono conteggiati nel 50 %
solo i prodotti provenienti dai soci
dell’organizzazione di produttori o da
soci produttori di un’altra organizzazione
di produttori o associazione di
organizzazioni di produttori. Al calcolo
del valore si applica mutatis mutandis
l’articolo 50.
4. Alle azioni ambientali si applicano le
norme seguenti:
a) è possibile combinare varie azioni
ambientali, a condizione che siano tra
loro complementari e compatibili. In caso
di combinazione di azioni, l’entità
dell’aiuto tiene conto delle perdite di
reddito e dei costi aggiuntivi specifici
derivanti dalla combinazione;
b) gli impegni a limitare l’uso di
fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di
altri fattori di produzione sono ammessi
soltanto se tali limitazioni sono
verificabili in modo da offrire sufficienti
garanzie quanto al rispetto degli impegni
stessi.
5. Gli investimenti, compresi i contratti di
locazione finanziaria, con un periodo di
ammortamento superiore alla durata del
programma operativo, possono essere
oggetto di riporto ad un successivo
programma operativo per motivi
a) may decide to use differentiated scales
of unit costs to take into account regional
or local specificities;
b) shall ensure that a body that is
functionally independent from the
authorities responsible for the programme
implementation and possesses the
appropriate expertise performs the
calculations or confirm the adequacy and
accuracy of the calculations;
c) shall review such rates at least every
five years;
d) shall keep all the documentary
evidence concerning the establishment of
flat rates or standard scales of unit costs
and their re-examination.
4. In order for an action to be eligible,
more than 50 % by value of the products
covered by it shall be those for which the
producer organisation is recognised. To
be counted in the 50 %, the products shall
come from the producer organisation’s
members or producer members of another
producer organisation or association of
producer organisations. Article 22 and 23
(4) shall apply mutatis mutandis to the
calculation of the value.
5. Investments in physical assets shall
entail the following commitments:
(a) without prejudice to the provisions of
paragraph 4, the physical assets acquired
shall be used in accordance with their
intended use, as described in the approved
operational programme concerned;
(b) without prejudice to the provisions of
the second subparagraph of paragraph 6,
fine gli Stati membri:
a) può decidere di utilizzare le scale di
costi unitari differenziati per tenere conto
delle specificità regionali e locali;
b) assicura che un corpo che è
funzionalmente indipendente dalle
autorità competenti per l'attuazione del
programma e possiede le competenze
adeguate esegue i calcoli o conferma
l'adeguatezza e l'esattezza dei calcoli;
c) si rivedono i suddetti tassi almeno ogni
cinque anni;
d) conservano tutte le prove documentali
che istituiscono i tassi forfettari o di
tabelle standard di costi unitari e il loro
riesame.
4. Perché un’azione sia ammissibile, oltre
il 50% in valore dei prodotti da esso
contemplati sono quelli per i quali
l'organizzazione di produttori è
riconosciuta. Per essere conteggiati nel
50% solo i prodotti provenienti dai soci
dell'organizzazione di produttori o soci
produttori un'altra organizzazione di
produttori o associazione di
organizzazioni di produttori. Articolo 22 e
23 (4) si applicano mutatis mutandis per il
calcolo del valore.
5. Gli investimenti in immobilizzazioni
materiali possono comportare i seguenti
impegni:
(a) fatte salve le disposizioni del
paragrafo 4, i beni materiali acquisiti sono
utilizzati conformemente alla loro
destinazione d'uso, come descritto nel
programma operativo approvato in
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
41
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
economici debitamente giustificati, in
particolare se il periodo di ammortamento
fiscale è superiore a cinque anni.
In caso di sostituzione degli investimenti,
il valore residuo degli investimenti
sostituiti è:
a) aggiunto al fondo di esercizio
dell’organizzazione di produttori oppure
b) detratto dal costo della sostituzione.
6. Gli investimenti o le azioni possono
essere realizzati nelle singole aziende e/o
nei locali dei soci produttori
dell’organizzazione di produttori, o
dell’associazione di organizzazioni di
produttori, anche nel caso in cui le azioni
siano state oggetto di esternalizzazione a
soci dell’organizzazione di produttori o
dell’associazione di organizzazioni di
produttori, purché contribuiscano agli
obiettivi del programma operativo. Se un
socio produttore lascia l’organizzazione
di produttori, gli Stati membri
provvedono affinché l’investimento o il
suo valore residuo sia recuperato.
Tuttavia, in circostanze debitamente
giustificate gli Stati membri possono
esentare l’organizzazione di produttori
dall’obbligo di recupero dell’investimento
o del suo valore residuo.
7. Gli investimenti e le azioni connesse
alla trasformazione di prodotti
ortofrutticoli in prodotti ortofrutticoli
trasformati possono essere ammissibili al
sostegno se tali investimenti e azioni
perseguono gli obiettivi di cui all’articolo
103 quater, paragrafo 1, del regolamento
the physical assets acquired shall remain
both in the property and possession of the
beneficiary at least until the end of the
fiscal depreciation period of the physical
asset or at least during 10 years where the
former is longer. The beneficiary shall
also ensure the maintenance of the
physical asset during that period.
However where the investment is made
on ground rented the requirement of
remaining in the property of the
beneficiary shall cease at the end of such
a contract provided that the investments
has been in the possession of the
beneficiary at least the period required
above.
(c) where the producer organisation is the
owner and the member of the producer
organisation is the holder of the
investment, the producer organisation
shall have access rights to the investment
for the duration of the fiscal depreciation
period.
However, Member States may provide
that a different retention period than the
fiscal depreciation period shall apply.
Such period shall be indicated and duly
justified in their national strategy and
cover at least the period set out pursuant
to Article 71(1) of Regulation (EU) No
1303/2013.
6. Investments, including those under
leasing contracts, may be financed
through the operational fund in one
amount or in identical instalments as
approved in the operational programme.
questione;
(b) fatte salve le disposizioni del secondo
comma del paragrafo 6, i beni materiali
acquisiti restano sia all'interno delle
proprietà e il possesso del beneficiario,
almeno fino alla fine del periodo di
ammortamento fiscale del bene fisico o
almeno durante 10 anni se il primo è più
lungo. Il beneficiario dovrà inoltre
garantire il mantenimento dell'attività
fisica durante quel periodo. Tuttavia, se si
realizza l'investimento su un terreno
affittato l'obbligo di rimanere nella
proprietà del beneficiario cesserà alla fine
di tale contratto, a condizione che gli
investimenti sono in possesso del
beneficiario, almeno per il periodo
richiesto sopra.
(c) se l'organizzazione di produttori è il
proprietario e il membro
dell'organizzazione di produttori è titolare
dell’investimento, l'organizzazione di
produttori deve avere i diritti di accesso
agli investimenti per la durata del periodo
di ammortamento fiscale.
Tuttavia, gli Stati membri possono
prevedere che si applica un periodo di
conservazione diverso rispetto al periodo
di ammortamento fiscale. Tale periodo
deve essere indicato e debitamente
giustificato nella loro strategia nazionale
e coprire almeno il periodo stabilito ai
sensi dell'articolo 71 (1), del regolamento
(UE) n 1303/2013.
6. Gli investimenti, compresi i contratti di
locazione finanziaria, possono essere
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
42
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
(CE) n. 1234/2007, inclusi quelli di cui
all’articolo 122, primo comma, lettera c),
del medesimo regolamento e purché siano
individuati nella strategia nazionale di cui
all’articolo 103 septies, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
Member States may approve amendments
to the operational programme providing
for a new distribution of the instalments
in duly justified cases.
If the fiscal depreciation period of an
investment exceeds the length of the
operational programme, it may be carried
over to a subsequent operational
programme.
Where investments are replaced, the
residual value of the investments replaced
shall be:
(a) added to the operational fund of the
producer organisation; or
(b) subtracted from the cost of the
replacement.
7. Actions, including investments, may be
implemented on individual holdings or
premises of producer members of the
producer organisation, or association of
producer organisations or their
subsidiaries as referred to in Article 22(9)
including where the actions are
outsourced to members of the producer
organisation or association of producer
organisations, provided that they
contribute to the objectives of the
operational programme.
If the producer member leaves the
producer organisation, Member States
shall ensure that the investment or its
residual value is recovered by the
producer organisation and in the latter
case, added to the operational fund.
However, in duly justified circumstances,
Member States may provide that the
finanziati attraverso il fondo di esercizio
in un unico importo o in rate uguali come
approvato nel programma operativo. Gli
Stati membri possono approvare
modifiche al programma operativo che
prevede una nuova distribuzione delle
rate in casi debitamente giustificati.
Se il periodo di ammortamento fiscale di
un investimento supera la lunghezza del
programma operativo, può essere portato
ad un successivo programma operativo.
In caso di sostituzione degli investimenti,
il valore residuo degli investimenti
sostituiti è:
(a) aggiunto al fondo di esercizio
dell'organizzazione di produttori; o
(b) detratto dal costo della sostituzione.
7. Azioni, compresi gli investimenti,
possono essere realizzati nelle singole
aziende o sedi dei soci produttori
dell'organizzazione di produttori o
associazione di organizzazioni di
produttori o loro filiali, di cui all'articolo
22 (9) anche quando le azioni sono
affidati a membri del organizzazione di
produttori o associazione di
organizzazioni di produttori, a condizione
che essi contribuiscano agli obiettivi del
programma operativo.
Se il membro produttore lascia
l'organizzazione di produttori, gli Stati
membri provvedono affinché
l'investimento o il suo valore residuo sia
recuperato dall'organizzazione di
produttori e, in quest'ultimo caso,
aggiunto al fondo di esercizio.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
43
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
producer organisation shall not be
required to recover the investment or its
residual value.
8. Actions, including investments related
to the transformation of fruit and
vegetables into processed fruit and
vegetables may be eligible for support
where such investments and actions
pursue the objectives referred to in Article
33(1) of Regulation (EU) No 1308/2013,
including those referred to in Article 160
of that Regulation, and provided that they
are identified in the national strategy
referred to in Article 36 of Regulation
(EU) No 1308/2013.
9. In order to comply with Article
33(5)(a) of Regulation (EU) No
1308/2013, the producer organisation
shall implement itself two environmental
actions or more than 50% of the producer
members shall implement at least two
environmental actions listed in the
operational programme even if the
implemented actions are not the same for
each producer member.
Tuttavia, in circostanze debitamente
giustificate, gli Stati membri possono
prevedere che l'organizzazione di
produttori non è tenuto a recuperare
l'investimento o il suo valore residuo.
8. Azioni, inclusi gli investimenti relativi
alla trasformazione di frutta e verdura in
prodotti ortofrutticoli trasformati possono
essere ammissibili al sostegno se tali
investimenti e azioni perseguono gli
obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del
regolamento (UE) n 1308/2013, compresi
quelli di cui all'articolo 160 del medesimo
regolamento, e purché siano individuati
nella strategia nazionale di cui all'articolo
36 del regolamento (UE) n 1308/2013.
9. Al fine di rispettare l'articolo 33 (5) (a),
del regolamento (UE) n 1308/2013,
l'organizzazione di produttori attua due
azioni ambientali o più del 50% dei
produttori aderenti attuano almeno due
azioni ambientali elencate nel programma
operativo anche se le azioni realizzate non
sono uguali per ciascun produttore.
Articolo 61 Documenti da presentare
I programmi operativi sono corredati in
particolare di:
a) documenti comprovanti la costituzione
del fondo di esercizio;
b) un impegno scritto dell’organizzazione
di produttori a rispettare il disposto del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del
presente regolamento e
Article 5 Documents to be submitted
Operational programmes shall be
accompanied by:
(a) evidence of the setting-up of an
operational fund;
(b) a written undertaking from the
producer organisation to comply with
Regulation (EU) No 1308/2013
Commission Delegated Regulation (EU)
Articolo 5 Documenti da presentare
I programmi operativi devono essere
accompagnati da:
(a) prova della creazione di un fondo di
esercizio;
(b) un impegno scritto dell'organizzazione
di produttori a rispettare il regolamento
(UE) n 1308/2013 regolamento delegato
(UE) N. 2016 / xxx e dal presente
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
44
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
c) una dichiarazione scritta
dell’organizzazione di produttori
attestante che non ha beneficiato né
beneficerà, direttamente o indirettamente,
di alcun altro finanziamento dell’Unione
o nazionale per azioni ammissibili ad un
aiuto in forza del presente regolamento.
N. 2016/xxx and this Regulation; and
(c) a written undertaking from the
producer organisation that it has not
received and will not receive, directly or
indirectly, any other Union or national
funding in respect of actions qualifying
for aid under this Regulation.
regolamento; e
(c) un impegno scritto dell'organizzazione
di produttori che non ha ricevuto e non
riceverà, direttamente o indirettamente,
qualsiasi altro sostegno dell'Unione o
finanziamenti nazionali per le azioni che
beneficiano di aiuti previsti dal presente
regolamento.
Articolo 62 Programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori
1. Gli Stati membri possono autorizzare
un’associazione di organizzazioni di
produttori a presentare un programma
operativo completo o parziale, composto
di azioni identificate, ma non eseguite, da
due o più organizzazioni di produttori
associate nell’ambito dei loro programmi
operativi.
2. I programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori sono considerati insieme ai
programmi operativi delle organizzazioni
di produttori associate, anche sotto il
profilo del rispetto degli obiettivi e dei
limiti fissati dall’articolo 103 quater del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) le azioni siano interamente finanziate
con i contributi dei soci delle associazioni
di organizzazioni di produttori costituiti
da organizzazioni di produttori, attinti ai
fondi di esercizio delle stesse
organizzazioni. Tuttavia, le azioni
Article 32 Operational programmes of
associations of producer organisations
1. Pursuant to Article 34, Member States
may authorise that producer members of
associations of producer organisations
which are not producer organisations
finance the measures implemented by the
association of producer organisations in
proportion to the contribution of member
producer organisations.
2. Articles 30, 31, 33 and 34 of this
Regulation and Articles 4, 5 (a), (b) and
(c), 6 and 7 of Commission Implementing
Regulation (EU) No 2016/XXX shall
apply mutatis mutandis to operational
programmes of associations of producer
organisations. However, a balance
between the activities referred to in
Article 4(b) of Implementing Regulation
(EU) No 2016/XXX shall not be required
in respect of partial operational
programmes of associations of producer
organisations.
3. The ceiling for the crisis management
and prevention expenditure, referred to in
fourth paragraph of Article 33(3) of
Articolo 32 Programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori
1. Ai sensi dell'articolo 34, gli Stati
membri possono autorizzare che i soci
produttori delle associazioni di
organizzazioni di produttori che non sono
organizzazioni di produttori a finanziare
le misure attuate dalla associazione di
organizzazioni di produttori in
proporzione al contributo delle
organizzazioni di produttori associate.
2. Gli articoli 30, 31, 33 e 34 del presente
regolamento e articoli 4, 5 (a), (b) e (c), 6
e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n
2016 / XXX si applica mutatis mutandis
programmi operativi delle associazioni di
organizzazioni di produttori. Tuttavia, un
equilibrio tra le attività di cui all'articolo
4, (b), del regolamento di esecuzione
(UE) n 2016 / XXX non è richiesto per i
programmi operativi parziali delle
associazioni di organizzazioni di
produttori.
3. Il massimale per le spese di gestione e
di prevenzione delle crisi, di cui al quarto
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
45
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
possono essere finanziate, in misura
proporzionale al contributo delle
organizzazioni di produttori associate, dai
soci produttori delle associazioni di
organizzazioni di produttori che non sono
organizzazioni di produttori ai sensi
dell’articolo 34;
b) le azioni e la corrispondente
partecipazione finanziaria siano elencate
nel programma operativo di ciascuna
organizzazione di produttori partecipante
e
c) non vi siano rischi di doppi aiuti.
4. Le disposizioni degli articoli 58, 59 e
60, dell’articolo 61, lettere b) e c), e degli
articoli da 63 a 67 si applicano mutatis
mutandis ai programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori. Tuttavia, per i programmi
operativi parziali delle associazioni di
organizzazioni di produttori non è
richiesto l’equilibrio tra le attività
previsto dall’articolo 59, lettera b).
5. Il massimale di spesa per la
prevenzione e gestione delle crisi, di cui
all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma
del regolamento (UE) n. 1308/2013,
nell'ambito dei programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori, è calcolato a livello di
ciascuna organizzazione di produttori
associata.
Regulation (EU) No 1308/2013, under the
operational programmes of associations
of producer organisations shall be
calculated at the level of each member
producer organisation.
comma dell'articolo 33 (3), del
regolamento (UE) n 1308/2013,
nell'ambito dei programmi operativi delle
associazioni di organizzazioni di
produttori deve essere calcolato a livello
di ogni organizzazione di produttori
membro.
Articolo 63 Termini per la
presentazione dei programmi
Article 6 Time limit for submission
1. Operational programmes shall be
Articolo 6 Termine per la
presentazione
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
1. L’organizzazione di produttori presenta
il programma operativo, per
approvazione, alla competente autorità
dello Stato membro in cui ha sede entro e
non oltre il 15 settembre dell’anno
precedente quello della sua esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono
differire tale termine.
2. La persona giuridica o una sua parte
chiaramente definita, compresi i gruppi di
produttori, quando presenta una domanda
di riconoscimento come organizzazione di
produttori può presentare nello stesso
tempo, per approvazione, il programma
operativo di cui al paragrafo 1.
L’approvazione del programma operativo
è subordinata all’ottenimento del
riconoscimento entro il termine stabilito
all’articolo 64, paragrafo 2.
submitted for approval by the producer
organisation to the competent authority in
the Member State in which the producer
organisation has its headquarters by 15
September of the year preceding that in
which they are to be implemented.
However, the Member States may
postpone that date.
2. When a legal entity or clearly defined
part of a legal entity, including a producer
group, submits an application for
recognition as a producer organisation it
may, at the same time, submit the
operational programme referred to in
paragraph 1 for approval. Approval of the
operational programme shall be subject to
recognition granted no later than on the
final date laid down in Article 33(2) of
Commission Delegated Regulation (EU)
N. 2016/xxx.
1. I programmi operativi sono presentati
per approvazione dall'organizzazione di
produttori all'autorità competente dello
Stato membro in cui l'organizzazione di
produttori ha la sua sede principale, entro
il 15 settembre dell'anno precedente
quello in cui devono essere attuate.
Tuttavia, gli Stati membri possono
differire tale data.
2. Quando una persona giuridica o una
sua parte chiaramente definita di un
soggetto giuridico, tra cui un gruppo di
produttori, sottopone una domanda di
riconoscimento come organizzazione di
produttori, può, allo stesso tempo,
presentare il programma operativo di cui
al paragrafo 1 per l'approvazione.
L'approvazione del programma operativo
è oggetto di riconoscimento rilasciata non
più tardi della data finale di cui
all'articolo 33 (2) del regolamento
delegato (UE) N. 2016 / xxx.
Articolo 64 Decisione
1. A seconda dei casi, la competente
autorità dello Stato membro:
a) approva gli importi dei fondi di
esercizio e dei programmi operativi
conformi alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle
del presente capo;
b) approva i programmi operativi, a
condizione che l’organizzazione di
produttori accetti alcune modifiche,
oppure
Article 33 Decision
1. The competent authority of the
Member State shall:
(a) approve amounts of operational funds
and operational programmes which meet
the requirements of Regulation (EU) No
1308/2013 and those of this Chapter;
(b) approve the operational programmes,
on condition that certain amendments are
accepted by the producer organisation; or
(c) reject the operational programmes or
parts thereof.
Articolo 33 Decisione
1. L'autorità competente dello Stato
membro: (a) approva gli importi dei fondi
di esercizio e programmi operativi che
soddisfano i requisiti del regolamento
(UE) n 1308/2013 e quelle del presente
capo; (b) approva i programmi operativi,
a condizione che l'organizzazione di
produttori accetti alcune modifiche; o (c)
respinge i programmi operativi o parti di
esse. 2. L'autorità competente dello Stato
membro prende le decisioni in merito ai
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
47
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
c) respinge i programmi operativi o parti
dei medesimi.
2. La competente autorità dello Stato
membro adotta una decisione in merito ai
programmi operativi e ai fondi di
esercizio entro il 15 dicembre dell’anno di
presentazione.
Gli Stati membri notificano la decisione
alle organizzazioni di produttori entro il
15 dicembre.
Tuttavia, per motivi debitamente
giustificati la competente autorità dello
Stato membro ha la facoltà di adottare
una decisione sui programmi operativi e
sui fondi di esercizio entro il 20 gennaio
successivo alla data di presentazione della
domanda. La decisione di approvazione
può prevedere che la spesa sia
ammissibile a decorrere dal 1 o gennaio
dell’anno successivo a quello di
presentazione della domanda.
2. The competent authority of the
Member State shall take decisions on
operational programmes and operational
funds by 15 December of the year in
which they are submitted.
Member States shall notify the producer
organisations of those decisions by 15
December.
However, for duly justified reasons, the
competent authority of the Member State
may take a decision on operational
programmes and operational funds by 20
January following the date of submission.
The approval decision may stipulate that
expenditure is eligible from 1 January of
the year following the submission.
programmi operativi e ai fondi di
esercizio entro il 15 dicembre dell'anno in
cui sono state presentate. Gli Stati
membri notificano alle organizzazioni di
produttori tali decisioni entro il 15
dicembre. Tuttavia, per motivi
debitamente giustificati, l'autorità
competente dello Stato membro può
adottare una decisione sui programmi
operativi e i fondi di esercizio entro il 20
gennaio successivo alla data di
presentazione. La decisione di
approvazione può prevedere che la spesa
sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla presentazione.
Articolo 65 Modifiche ai programmi
operativi per gli anni successivi
1. Entro il 15 settembre, le organizzazioni
di produttori possono richiedere
modifiche dei programmi operativi, e
della relativa durata, che acquistano
efficacia dal 1 o gennaio dell’anno
successivo.
Tuttavia, gli Stati membri possono
differire la data di presentazione delle
richieste di modifica.
2. Le richieste di modifica sono corredate
dei documenti che ne giustificano i
Article 34 Amendments to operational
programmes
1. Producer organisations may request
amendments to operational programmes,
including their duration, for subsequent
years. Member States shall set up
deadlines for the submission and approval
of such requests so that the approved
amendments apply as from 1 January of
the following year.
For duly justified reasons, Member States
may take a decision on amendments to
operational programmes by 20 January
Articolo 34 Modifiche ai programmi
operativi
1. Le organizzazioni di produttori
possono chiedere di apportare modifiche
ai programmi operativi, compresa la loro
durata, per gli anni successivi. Gli Stati
membri istituiscono termini per la
presentazione e l'approvazione di tali
richieste in modo che gli emendamenti
approvati si applicano dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Per motivi debitamente giustificati, gli
Stati membri possono adottare una
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
motivi, la natura e le implicazioni.
3. L’autorità competente dello Stato
membro adotta una decisione sulle
richieste di modifica dei programmi
operativi entro il 15 dicembre dell’anno di
presentazione delle stesse.
Tuttavia, per motivi debitamente
giustificati la competente autorità dello
Stato membro ha la facoltà di adottare
una decisione sulle modifiche dei
programmi operativi entro il 20 gennaio
successivo alla data di presentazione della
richiesta. La decisione di approvazione
può prevedere che la spesa sia
ammissibile a decorrere dal 1 o gennaio
dell’anno successivo a quello di
presentazione della richiesta.
Articolo 66 Modifiche ai programmi
operativi nel corso dell’anno
1. Gli Stati membri possono autorizzare
modifiche ai programmi operativi nel
corso dell’anno, alle condizioni che essi
stabiliscono.
2. L’autorità competente dello Stato
membro adotta una decisione sulle
richieste di modifica dei programmi
operativi presentate a norma del paragrafo
1 entro il 20 gennaio dell’anno successivo
a quello di presentazione della richiesta di
modifica.
3. Nel corso dell’anno, la competente
autorità dello Stato membro può
autorizzare le organizzazioni di
produttori:
following the year of the request. The
approval decision may stipulate that
expenditure is eligible from 1 January
following the year of the request.
2. Member States may authorise
amendments to operational programmes
during the year, under conditions to be
determined by them. The decisions on
those amendments shall be taken by 20
January of the year following the year for
which amendments are requested.
Producer organisations may be authorised
by Member States, during the year to:
(a) implement their operational
programmes in part only;
(b) change the contents of the operational
programme;
(c) increase the amount of the operational
fund by a maximum of 25 %, and
decrease it by a percentage to be fixed by
Member States, of the amount initially
approved, provided that the overall
objectives of the operational programme
are maintained. Member States may
increase this percentage in case of
mergers of producer organisations as
referred to in Article 15(1);
(d) add national financial assistance to the
operational fund in case of application of
Article 53.
Member States shall determine the
conditions under which operational
programmes may be amended during the
year without prior approval by the
competent authority of the Member State.
Those amendments are only eligible for
decisione sulle modifiche dei programmi
operativi entro il 20 gennaio successivo
all'anno della richiesta. La decisione di
approvazione può prevedere che la spesa
sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio
successivo all'anno della richiesta.
2. Gli Stati membri possono autorizzare
modifiche ai programmi operativi nel
corso dell'anno, alle condizioni che
saranno determinate da essi. Le decisioni
su tali modifiche devono essere prese
entro il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale sono richieste
modifiche.
Le organizzazioni di produttori possono
essere autorizzate dagli Stati membri, nel
corso dell'anno per:
(a) attuare i programmi operativi solo una
parte;
(b) modificare il contenuto del
programma operativo;
(c) aumentare l'importo del fondo di
esercizio fino ad un massimo del 25%, e
diminuirlo di una percentuale da fissare
da parte degli Stati membri, l'importo
inizialmente approvato, a condizione che
gli obiettivi generali del programma
operativo rimangano invariati. Gli Stati
membri possono aumentare la suddetta
percentuale in caso di fusioni di
organizzazioni di produttori di cui
all'articolo 15 (1);
(d) aggiungere l'aiuto finanziario
nazionale al fondo di esercizio in caso di
applicazione dell'articolo 53.
Gli Stati membri stabiliscono le
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
a) ad attuare solo parzialmente i
programmi operativi;
b) a modificare il contenuto del
programma operativo;
c) ad aumentare l’importo del fondo di
esercizio fino ad un massimo del 25 %
dell’importo inizialmente approvato o a
diminuirlo di una percentuale fissata dallo
Stato membro, a condizione che gli
obiettivi generali del programma
operativo rimangano invariati. Gli Stati
membri possono aumentare la suddetta
percentuale in caso di fusioni di
organizzazioni di produttori ai sensi
dell’articolo 29, paragrafo 1;
d) ad aggiungere l’aiuto finanziario
nazionale al fondo di esercizio in caso di
applicazione dell’articolo 93.
4. Gli Stati membri definiscono a quali
condizioni i programmi operativi possono
essere modificati nel corso dell’anno
senza previa approvazione da parte della
competente autorità dello Stato membro.
Le modifiche sono ammissibili solo se
l’organizzazione di produttori ne dà
immediata comunicazione all’autorità
competente.
aid if they are notified by the producer
organisation to the competent authority
without delay.
3. Requests for amendments shall be
accompanied by supporting documents
giving the reason, nature and implications
of the changes.
condizioni alle quali i programmi
operativi possono essere modificati nel
corso dell'anno senza previa approvazione
da parte dell'autorità competente dello
Stato membro. Le modifiche sono
ammissibili solo se l’organizzazione di
produttori ne dà immediata
comunicazione all’autorità competente.
3. Le richieste di modifica sono corredate
da documenti dando la motivazione, la
natura e le implicazioni dei cambiamenti
del sostegno.
Articolo 67 Modalità di esecuzione dei
programmi operativi
1. I programmi operativi sono eseguiti
nell’arco di periodi annuali che vanno dal
1° gennaio al 31 dicembre.
2. L’esecuzione dei programmi operativi
approvati entro il 15 dicembre decorre dal
Article 7 Implementation periods of
operational programmes
1. Operational programmes shall be
implemented in annual periods running
from 1 January to 31 December.
2. Operational programmes approved by
15 December shall be implemented from
Periodi Articolo 7 Attuazione dei
programmi operativi
1. I programmi operativi sono eseguiti
nell'arco di periodi annuali che vanno dal
1° gennaio al 31 dicembre.
2. I programmi operativi approvati entro
il 15 dicembre sono attuati dal 1° gennaio
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
1 o gennaio dell’anno successivo.
L’esecuzione dei programmi approvati
dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.
In deroga al primo e al secondo comma,
in caso di applicazione dell’articolo 64,
paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo
65, paragrafo 3, secondo comma,
l’esecuzione dei programmi operativi
approvati a norma delle suddette
disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio
successivo alla data di approvazione.
1 January of the following year.
The implementation of programmes
approved after 15 December shall be
postponed for one year.
3. By way of derogation from the second
paragraph, where the third subparagraph
of Article 33(2) or the second
subparagraph of Article 34(1) of
Commission Delegated Regulation (EU)
N. 2016/xxx apply, the implementation of
operational programmes approved in
accordance with those provisions shall
start not later than 31 January following
their approval.
dell'anno successivo.
L'esecuzione dei programmi approvati
dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.
3. In deroga al secondo comma, dove (1),
del regolamento delegato (UE) N. / xxx si
applicano il terzo comma dell'articolo 33
(2) o il secondo comma dell'articolo 34
2016, l’esecuzione dei programmi
operativi approvati a norma delle suddette
disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio
successivo alla data di approvazione
Articolo 68 Importo approvato
dell’aiuto
1. Entro il 15 dicembre dell’anno
precedente l’anno per il quale è richiesto
l’aiuto, gli Stati membri comunicano alle
organizzazioni di produttori e alle loro
associazioni l’importo approvato
dell’aiuto, come previsto dall’articolo 103
octies, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007.
2. In caso di applicazione dell’articolo 64,
paragrafo 2, terzo comma, o dell’articolo
65, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati
membri comunicano l’importo approvato
dell’aiuto entro il 20 gennaio dell’anno
per il quale è richiesto l’aiuto.
Article 8 Approved amount of aid
1. Member States shall notify producer
organisations and their associations of the
approved amount of aid by 15 December
of the year preceding the year for which
aid is requested.
2. Where the third subparagraph of
Article 33(2) or the second subparagraph
of Article 34(1) of Commission
Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx
applies, Member States shall notify the
approved amount of aid by 20 January of
the year for which aid is requested.
Articolo 8 Importo approvato degli
aiuti
1. Gli Stati membri notificano alle
organizzazioni di produttori e alle loro
associazioni l’importo approvato
dell'aiuto entro il 15 dicembre dell'anno
precedente l'anno per il quale è richiesto
l'aiuto.
2. Quando il terzo comma dell'articolo 33
(2) o il secondo comma dell'articolo 34
(1), del regolamento delegato (UE) N.
2016 / xxx si applica, gli Stati membri
notificano l'importo approvato dell'aiuto
entro il 20 gennaio dell’anno per il quale
l'aiuto è richiesto.
Articolo 69 Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori
presentano all’autorità competente dello
Article 9 Aid applications
1. Producer organisations shall submit an
application for aid or the balance thereof
Articolo 9 Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori
presentano una domanda di aiuto o del
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51
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Stato membro una domanda di aiuto o del
relativo saldo per ciascun programma
operativo per il quale è richiesto l’aiuto,
entro il 15 febbraio dell’anno successivo a
quello per il quale è chiesto l’aiuto.
2. Le domande sono corredate di
documenti giustificativi attestanti quanto
segue:
a) l’aiuto richiesto;
b) il valore della produzione
commercializzata;
c) i contributi finanziari versati dai soci e
quelli versati dall’organizzazione di
produttori medesima;
d) le spese sostenute a titolo del
programma operativo;
e) le spese relative alle misure di
prevenzione e gestione delle crisi,
suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per
le misure di prevenzione e gestione delle
crisi, suddivisa per azioni;
g) il rispetto dell’articolo 103 quater,
paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
nonché dell’articolo 103 quinquies del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
h) una dichiarazione scritta attestante che
l’organizzazione di produttori non ha
ricevuto alcun doppio finanziamento dallo
Stato membro o dall’Unione per le misure
e/o le azioni ammissibili all’aiuto in forza
del presente regolamento e
i) in caso di domanda di pagamento di un
aiuto calcolato in base ai tassi forfettari
fissi di cui all’articolo 60, paragrafo 2, la
prova della realizzazione dell’azione di
to the competent authority of the Member
State for each operational programme for
which aid is requested by 15 February of
the year following the year for which the
aid is requested.
2. The aid applications shall be
accompanied by supporting documents
showing:
(a) the aid requested;
(b) the value of marketed production;
(c) the financial contributions levied on
its members and those of the producer
organisation itself;
(d) the expenditure incurred in respect of
the operational programme;
(e) the expenditure concerning crisis
prevention and management broken down
by actions;
(f) the proportion of the operational fund
spent on crisis prevention and
management broken down by actions;
(g) compliance with Article 33(3), with
the first subparagraph of Article 33(5) and
with Article 34 of Regulation (EU) No
1308/2013;
(h) a written undertaking that it has not
received any duplicate Union or national
funding in respect of measures or
operations qualifying for aid under this
Regulation; and
(i) in the case of an application for
payment based on a standard flat rate or
scales of unit costs as referred to in
Article 31(2) of Commission Delegated
Regulation (EU) No 2016/xxx, proof of
the implementation of the action
relativo saldo all'autorità competente
dello Stato membro per ciascun
programma operativo per il quale l'aiuto è
richiesto entro il 15 febbraio dell'anno
successivo a quello per il quale è richiesto
l'aiuto.
2. Le domande di aiuto devono essere
corredate dei documenti giustificativi
attestanti:
(a) l'aiuto richiesto;
(b) il valore della produzione
commercializzata;
(c) i contributi finanziari versati dai soci e
quelli dell'organizzazione stessa;
(d) le spese sostenute in relazione al
programma operativo;
(e) le spese in materia di prevenzione e
gestione crisi suddivise per azioni;
(f) la quota del fondo di esercizio spesa
per la prevenzione e la gestione crisi
suddivise per azioni;
(g) la conformità con l'articolo 33 (3), con
il primo comma dell'articolo 33 (5), e
dell'articolo 34 del regolamento (UE) n
1308/2013;
(h) una dichiarazione scritta che non ha
ricevuto alcun sostegno dell'Unione
duplicati o finanziamenti nazionali per le
misure o le azioni ammissibili agli aiuti ai
sensi del presente regolamento; e
(i) nel caso di domanda di pagamento di
una somma forfettaria o tabelle di costi
unitari di cui all'articolo 31 (2), del
regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx,
la prova della realizzazione dell'azione
interessato.
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52
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
cui trattasi.
3. Le domande di aiuto possono
riguardare spese programmate ma non
sostenute, a condizione che sia dimostrato
che:
a) le azioni di cui trattasi non hanno
potuto essere eseguite entro il 31
dicembre dell’anno di esecuzione del
programma operativo per motivi
indipendenti dalla volontà
dell’organizzazione di produttori;
b) dette azioni possono essere eseguite
entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello per il quale è chiesto l’aiuto e
c) un contributo equivalente
dell’organizzazione di produttori rimane
nel fondo di esercizio.
L’aiuto è pagato e la cauzione costituita a
norma dell’articolo 71, paragrafo 3 è
svincolata soltanto su presentazione della
prova dell’esecuzione delle spese
programmate di cui al primo comma,
lettera b) entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello per il quale dette
spese erano state programmate, nonché in
base al diritto all’aiuto effettivamente
accertato.
4. In caso di presentazione della domanda
oltre il termine previsto al paragrafo 1,
l’aiuto è ridotto dell’1 % per ogni giorno
di ritardo.
In casi eccezionali e debitamente
giustificati, l’autorità competente può
accogliere domande presentate oltre il
termine previsto al paragrafo 1 purché
siano stati eseguiti i necessari controlli e
concerned.
3. The aid applications may cover
expenditure programmed but not incurred
if the following elements are proved:
(a) the operations concerned could not be
carried out by 31 December of the year of
implementation of the operational
programme, for reasons beyond the
control of the producer organisation
concerned;
(b) those operations can be carried out by
30 April of the year following the year for
which the aid is requested; and
(c) an equivalent contribution from the
producer organisation remains in the
operational fund.
The aid shall be paid and the security
lodged in accordance with Article 11(2)
shall be released only on condition that
proof of implementation of the
programmed expenditure referred to in
point (b) of the first subparagraph is
provided by 30 April of the year
following that for which the expenditure
in question was programmed, and on the
basis of the entitlement to the aid actually
established.
4. Where applications are submitted after
the date provided for in paragraph 1, the
aid shall be reduced by 1 % for each day
late.
In exceptional and duly justified cases,
the competent authority of the Member
State may accept applications after the
date provided for in paragraph 1, if the
necessary checks have been carried out
3. Le domande di aiuto possono
riguardare spese programmate ma non
sostenute se le seguenti sia dimostrato
che:
(a) le operazioni di cui trattasi non hanno
potuto essere eseguite entro il 31
dicembre dell'anno di attuazione del
programma operativo, per motivi
indipendenti dalla volontà
dell'organizzazione di produttori;
(b) dette operazioni possono essere
eseguite entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello per il quale è richiesto
l'aiuto; e
(c) un contributo equivalente
dell'organizzazione di produttori rimane
nel fondo di esercizio.
L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a
norma dell'articolo 11 (2), è svincolata
solo a condizione che la prova della
realizzazione delle spese programmate di
cui al punto (b) del primo comma, è
previsto entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello per il quale è stato
programmato delle spese in questione, e
sulla base del diritto all'aiuto
effettivamente accertato.
4. Per le domande presentate dopo la data
di cui al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto
dell'1% per ogni giorno di ritardo.
In casi eccezionali e debitamente
giustificati, l'autorità competente dello
Stato membro può accettare domande
dopo la data di cui al paragrafo 1, se i
controlli necessari sono stati effettuati e il
termine di pagamento di cui all'articolo 10
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53
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
sia stato rispettato il termine di
pagamento di cui all’articolo 70.
5. Le associazioni di organizzazioni di
produttori possono presentare domanda di
aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e
per conto dei propri soci se questi sono
organizzazioni di produttori e se ognuno
di essi presenta i documenti giustificativi
di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale
dell’aiuto è l’organizzazione di
produttori.
and the time limit for payment provided
for in Article 10 is complied with.
5. Associations of producer organisations
may submit an application for aid as
referred to in paragraph 1 in the name and
on behalf of their members, where those
members are producer organisations
recognised in the same Member State as
their association and provided that the
supporting documents requested under
paragraph 2 are submitted for each
member. The producer organisations shall
be the final beneficiaries of the aid.
6. Producer organisations member of
transnational associations of producer
organisations shall apply for aid in the
Member State where they are recognised.
regarding actions implemented on their
territory. A copy of that application shall
be provided by the transnational
association of producer organisations to
the authorities of the Member State where
it has its headquarters.
7. Without prejudice to paragraph 6,
transnational associations of producer
organisations may submit an application
for aid in the Member State where the
association has its headquarters regarding
actions implemented at the level of the
association provided that there is no risk
of double funding.
è rispettato.
5. Associazioni di organizzazioni di
produttori può presentare una domanda di
aiuto di cui al paragrafo 1, in nome e per
conto dei loro membri, in cui i membri
sono organizzazioni di produttori
riconosciute nello stesso Stato membro la
loro associazione e a condizione che i
documenti giustificativi richiesti ai sensi
del paragrafo 2 sono presentati per ogni
membro. Le organizzazioni di produttori
devono essere i beneficiari finali degli
aiuti.
6. Si applicano gli aiuti per
Organizzazioni Produttore membro di
associazioni transnazionali di
organizzazioni di produttori, nello Stato
membro in cui sono riconosciuti. Per
quanto riguarda le azioni attuate in loro
territorio. Una copia di tale domanda sono
fornite dalla associazione transnazionale
di organizzazioni di produttori alle
autorità dello Stato membro in cui ha la
sua sede.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, associazioni
transnazionali di organizzazioni di
produttori può presentare una domanda di
aiuto nello Stato membro in cui
l'associazione ha sede in materia di azioni
attuate a livello dell'associazione, a
condizione che non vi è alcun rischio di
doppio finanziamento.
Articolo 70 Pagamento dell’aiuto
Gli Stati membri versano gli aiuti entro il
Article 10 Payment of the aid
Member States shall pay the aid by 15
Articolo 10 Pagamento dell’aiuto
Gli Stati membri versano gli aiuti entro il
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
15 ottobre dell’anno che segue l’anno di
esecuzione del programma.
October of the year following the year of
implementation of the programme.
15 ottobre dell’anno che segue l’anno di
esecuzione del programma.
Articolo 71 Anticipi
1. Gli Stati membri possono permettere
alle organizzazioni di produttori di
chiedere il pagamento anticipato della
parte dell’aiuto corrispondente alle spese
prevedibili del programma operativo per
il trimestre o il quadrimestre decorrente
dal mese in cui viene presentata la
domanda di anticipo.
2. Le domande di anticipo sono presentate
nei modi stabiliti dallo Stato membro,
ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e
ottobre oppure ogni quattro mesi in
gennaio, maggio e settembre.
L’importo totale degli anticipi per un dato
anno non può superare l’80 %
dell’importo dell’aiuto inizialmente
approvato per il relativo programma
operativo.
3. Il versamento di anticipi è subordinato
alla costituzione di una cauzione pari al
110 % del loro importo, conformemente
al regolamento (CEE) n. 2220/85 della
Commissione ( 1 ).
Gli Stati membri definiscono le
condizioni atte ad assicurare che i
contributi finanziari al fondo di esercizio
siano stati prelevati in conformità con gli
articoli 52 e 53 del presente regolamento
e che i precedenti anticipi e il
corrispondente contributo
dell’organizzazione di produttori siano
Article 35 Advance payments
1. Member States may permit producer
organisations to apply for the advance
payment of a part of the aid. It shall
correspond to the forecast expenditure
resulting from the operational programme
during the three- or four-month period
starting in the month in which the
application for an advance payment is
submitted.
Conditions shall be provided for by the
Member States to ensure that financial
contributions to the operational fund have
been levied in accordance with Article 24
and 25 of this Regulation and previous
advance payments and the corresponding
producer organisation contribution have
actually been spent.
2. Applications for the release of
securities may be submitted during the
current programme year and shall be
accompanied by supporting documents,
such as invoices and documents proving
that payment has been made.
Securities shall be released in respect of
up to 80 % of advances paid.
3. In the event of failure to comply with
the operational programmes or of serious
failure to meet the obligations provided
for in Article 5(b) and (c) of
Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX the security shall be forfeited,
Article 11 Advance payments
1. Applications for advance payments
shall be submitted as decided by the
Member State, either on three-monthly
basis in January, April, July and October
or on a four-monthly basis in January,
May and September.
Total advance payments made for a given
year may not exceed 80 % of the initially
approved amount of aid for the
operational programme.
2. Advances shall be paid subject to the
lodging of a security equivalent to 110 %
thereof in accordance with Commission
Delegated Regulation (EU) N. 907/2014.
3. Member States may set a minimum
amount and the deadlines for advance
payments.
Articolo 35 Anticipi (AD)
1. Gli Stati membri possono permettere
alle organizzazioni di produttori di
chiedere il pagamento anticipato di una
parte degli aiuti. Esso deve corrispondere
alle spese previste derivanti dal
programma operativo per il periodo di tre
o quattro mesi a partire dal mese in cui
viene presentata la domanda di
pagamento anticipato.
Condizioni devono essere fornite dagli
Stati membri per garantire che i contributi
finanziari al fondo di esercizio siano stati
prelevati in conformità con l'articolo 24 e
25 del presente regolamento e che i
precedenti anticipi e il corrispondente
contributo dell'organizzazione di
produttori siano stati effettivamente spesi.
2. Le domande di svincolo delle cauzioni
possono essere presentate nel corso
dell'anno del programma in corso e sono
corredate di documenti, come fatture e
documenti comprovanti che il pagamento
di sostegno è stato fatto.
Le cauzioni sono svincolate nella misura
massima dell'80% dell'importo degli
anticipi.
3. In caso di mancato rispetto dei
programmi operativi o di gravi
inadempimenti degli obblighi di cui
all'articolo 5 (b) e (c), del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / XXX la
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55
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
stati effettivamente spesi.
4. Le domande di svincolo delle cauzioni
possono essere presentate nel corso
dell’anno corredate degli opportuni
documenti giustificativi, quali fatture e
documenti comprovanti che il pagamento
è stato effettuato.
Le cauzioni sono svincolate nella misura
massima dell’80 % dell’importo degli
anticipi versati.
5. L’esigenza principale ai sensi
dell’articolo 20, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2220/85 è
l’esecuzione delle azioni indicate nel
programma operativo nel rispetto degli
impegni di cui all’articolo 61, lettere b) e
c), del presente regolamento.
Se detta esigenza non è soddisfatta,
ovvero in caso di grave inadempimento
degli obblighi di cui all’articolo 61,
lettere b) e c), la cauzione è incamerata,
salve altre sanzioni da applicare in
conformità alla sezione 3 del capo V.
In caso di inadempimento di altri
obblighi, la cauzione è incamerata
proporzionalmente alla gravità
dell’irregolarità accertata.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di
fissare un importo minimo e le scadenze
da rispettare per il versamento degli
anticipi.
without prejudice to other sanctions and
penalties to be applied in accordance with
Section 3 of Chapter IV of that
Regulation.
In the event of failure to comply with
other requirements, the security shall be
forfeited in proportion to the gravity of
the irregularity that has been established.
cauzione è incamerata, fatte salve altre
penali e sanzioni da applicare in
conformità alla sezione 3 del capo IV del
suddetto regolamento.
In caso di mancato rispetto di altri
requisiti, la cauzione è incamerata
proporzionalmente alla gravità
dell'irregolarità che è stata stabilita.
Articolo 11 Pagamenti anticipati (AI)
1. Le domande di anticipo sono presentate
nei modi stabiliti dallo Stato membro, sia
su ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio
e ottobre oppure ogni quattro mesi in
gennaio, maggio e settembre.
L'importo totale degli anticipi per un dato
anno non può superare l'80% dell'importo
dell'aiuto inizialmente approvato per il
programma operativo.
2. L'anticipo è subordinato alla
costituzione di una cauzione pari al 110%
del suo importo, conformemente al
regolamento delegato (UE) N. 907/2014.
3. Gli Stati membri possono fissare un
importo minimo e le scadenze per i
pagamenti anticipati.
Article 36 Cessation of an operational
programme and discontinuity of
recognition
Articolo 36 Cessazione di un
programma operativo e discontinuità
di riconoscimento
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
1. If a producer organisation or
association of producer organisations
ceases to implement its operational
programme before the end of its
scheduled duration, no further payments
shall be made to that producer
organisation or association for actions
implemented after the date of cessation.
2. The support received for eligible
actions carried out before the cessation of
the operational programme shall not be
recovered, provided that:
a) the producer organisation or
association complied with the recognition
criteria and the objectives of the actions
laid down in the operational programme
have been fulfilled at the moment of
cessation; and
b) the investments financed with support
from the operational fund are maintained
in the possession of and used by the
producer organisation, association or its
members at least until the end of their
depreciation period as referred to in
Article 31(5). Otherwise, the Union
support paid to finance those investments
shall be reimbursed to the European
Agricultural Guarantee Fund.
3. Support for multiannual commitments,
such as environmental actions, where
their long term objectives and expected
benefits cannot materialize because of the
interruption of the measure shall be
recovered.
4. This article shall apply mutatis
mutandis in case of voluntary
1. Se un'organizzazione di produttori o
associazione di organizzazioni di
produttori cessa di attuare il suo
programma operativo entro la fine della
sua durata programmata, non sono
effettuati ulteriori pagamenti a tale
organizzazione di produttori o
all'associazione per le azioni attuate dopo
la data di cessazione.
2. Il sostegno ricevuto per azioni
ammissibili svolte prima della cessazione
del programma operativo non deve essere
recuperato, a condizione che:
a) l'organizzazione di produttori o
l'associazione hanno rispettato i criteri di
riconoscimento e gli obiettivi delle azioni
previste dal programma operativo sono
state rispettate al momento della
cessazione; e
b) gli investimenti finanziati con il
sostegno del fondo di esercizio sono
mantenuti in possesso di e utilizzati
dall'organizzazione di produttori,
dell’associazione o dei suoi soci, almeno
fino alla fine del loro periodo di
ammortamento di cui all'articolo 31 (5).
In caso contrario, il sostegno dell'Unione
pagato per finanziare tali investimenti
sono rimborsate al Fondo europeo
agricolo di garanzia.
3. Sostegno per gli impegni pluriennali,
come le azioni ambientali, dove i loro
obiettivi a lungo termine e dei benefici
attesi non possono concretizzarsi a causa
dell'interruzione della misura deve essere
recuperato.
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
discontinuity of recognition, withdrawal
of recognition or dissolution of the
producer organisation or association.
5. Unduly paid aid shall be recovered
according to Article 67.
4. Il presente articolo si applica mutatis
mutandis in caso di discontinuità
volontaria di riconoscimento, la revoca
del riconoscimento o lo scioglimento
dell'organizzazione di produttori o
dell’associazione.
5. Gli aiuti indebitamente versati sono
recuperati ai sensi dell'articolo 67.
Articolo 72 Pagamenti parziali
Gli Stati membri possono permettere alle
organizzazioni di produttori di chiedere il
pagamento della parte dell’aiuto
corrispondente agli importi già spesi a
titolo del programma operativo.
Le domande possono essere presentate in
qualsiasi momento, ma non più di tre
volte all’anno. Esse sono corredate degli
opportuni documenti giustificativi, quali
fatture e documenti comprovanti che il
pagamento è stato effettuato.
I pagamenti parziali richiesti possono
essere effettuati nella misura massima
dell’80 % della parte dell’aiuto
corrispondente agli importi già spesi a
titolo del programma operativo per il
periodo considerato. Gli Stati membri
hanno la facoltà di fissare un importo
minimo per i pagamenti parziali e le
scadenze da rispettare per le relative
domande.
Article 12 Partial payments
1. Member States may permit producer
organisations to apply for the payment of
the part of the aid corresponding to the
amounts already spent under the
operational programme.
2. Applications may be submitted at any
time, but no more than three times each
year. They shall be accompanied by
supporting documents, such as invoices
and documents proving that payment has
been made.
3. Payments in respect of applications for
parts of the aid may not exceed 80 % of
the part of the aid corresponding to the
amounts already spent under the
operational programme for the period
concerned. Member States may set a
minimum amount for partial payments
and deadlines for applications.
Articolo 12 Versamenti parziali
1. Gli Stati membri possono permettere
alle organizzazioni di produttori di
chiedere il pagamento della parte
dell'aiuto corrispondente agli importi già
spesi a titolo del programma operativo.
2. Le domande possono essere presentate
in qualsiasi momento, ma non più di tre
volte all'anno. Essi devono essere
accompagnati da documenti, come fatture
e documenti comprovanti che il
pagamento di sostegno è stato fatto.
3. I pagamenti relativi alle domande
presentate per parti di versamento
parziale non può superare l'80% della
parte dell'aiuto corrispondente agli
importi già spesi a titolo del programma
operativo per il periodo in questione. Gli
Stati membri possono fissare un importo
minimo per i pagamenti parziali e le
scadenze per le domande.
Articolo 73 Selezione delle misure di
prevenzione e gestione delle crisi
Gli Stati membri possono stabilire che sul
Article 37 Selection of crisis prevention
and management measures
Member States may provide that one or
Articolo 37 Selezione delle misure di
prevenzione e gestione delle crisi
Gli Stati membri possono prevedere che
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
loro territorio non si applicano una o più
delle misure elencate all’articolo 103
quater, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1234/2007.
more of the measures listed in Article
33(3) of Regulation (EU) No 1308/2013
shall not apply in their territory.
una o più delle misure di cui all'articolo
33 (3), del regolamento (UE) n 1308/2013
non si applicano sul loro territorio.
Articolo 74 Mutui contratti per
finanziare le misure di prevenzione e
gestione delle crisi
I mutui contratti per finanziare le misure
di prevenzione e gestione delle crisi a
norma dell’articolo 103 quater, paragrafo
2, terzo comma, del regolamento (CE) n.
1234/2007, con un periodo di
ammortamento superiore alla durata del
programma operativo, possono essere
riportati ad un successivo programma
operativo per motivi economici
debitamente giustificati.
Article 38 Loans to finance crisis
prevention and management measures
Loans taken out to finance crisis
prevention and management measures
pursuant to the fifth subparagraph of
Article 33(3) of Regulation (EU) No
1308/2013 may, on duly justified
economic grounds, be carried over to a
subsequent operational programme, if
their repayment period exceeds the length
of the operational programme.
Articolo 38 Mutui contratti per
finanziare le misure di prevenzione e
gestione delle crisi
I mutui contratti per finanziare le misure
di prevenzione e gestione delle crisi di cui
al quinto comma dell'articolo 33 (3), del
regolamento (UE) n 1308/2013 possono,
per motivi economici debitamente
giustificati, essere riportati ad un
successivo programma operativo, se il
periodo del loro rimborso supera la
lunghezza del programma operativo.
Articolo 75 Definizione
La presente sezione stabilisce le norme
relative ai ritiri dal mercato di cui
all’articolo 103 quater, paragrafo 2,
lettera a), del regolamento (CE) n.
1234/2007.
Ai fini del presente capo, per «prodotti
ritirati dal mercato», «prodotti ritirati» e
«prodotti non posti in vendita» si
intendono i prodotti che sono ritirati dal
mercato secondo queste modalità.
Article 39 Scope
This Section lays down rules concerning
market withdrawals and free distribution
as referred to respectively in Articles
33(3)(f) and 34(4)(a) and (b) of
Regulation (EU) No 1308/2013.
Articolo 39 Campo di applicazione
Questa sezione stabilisce le norme
relative ai ritiri dal mercato e
distribuzione gratuita di cui
rispettivamente agli articoli 33 (3) (f), e
34 (4) (a) e (b), del regolamento (UE) n
1308/2013.
Articolo 76 Norme di
commercializzazione
1. Se per un dato prodotto vige una norma
di commercializzazione di cui al titolo II,
Article 15 Marketing standards of
products withdrawn
1. A product withdrawn from the market
shall comply with the marketing standard
Articolo 15 Norme
Commercializzazione di prodotti
ritirati
1. Un prodotto ritirato dal mercato deve
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
59
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
il medesimo prodotto ritirato dal mercato
è conforme alla norma tranne per quanto
riguarda le disposizioni relative alla
presentazione e alle indicazioni esterne. I
prodotti possono essere ritirati alla
rinfusa, senza distinzione di calibro,
purché rispondano ai requisiti minimi
della categoria II in ordine alla qualità e al
calibro.
Tuttavia i prodotti in miniatura, quali
definiti dalle norme pertinenti, sono
conformi alle norme di
commercializzazione vigenti, comprese le
disposizioni relative alla presentazione e
alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono
norme di commercializzazione, i prodotti
ritirati dal mercato rispettano i requisiti
minimi stabiliti nell’allegato X. Gli Stati
membri possono fissare requisiti
complementari a questi requisiti minimi.
for that product as referred to in Title II of
Commission Implementing Regulation
(EU) No 543/2011, except for the
provisions on the presentation and
marking of products. Where products are
withdrawn in bulk, the minimum
requirements for class II shall be
complied with.
However, miniature produce as defined in
the relevant standard shall comply with
the applicable marketing standard,
including the provisions on the
presentation and marking of products.
2. If a marketing standard is not laid
down for a given product, the minimum
requirements in Annex III shall be met.
The Member States may lay down
additional rules supplementing those
minimum requirements.
essere conforme alla norma di
commercializzazione di tale prodotto di
cui al titolo II del regolamento di
esecuzione (UE) n 543/2011, ad
eccezione delle disposizioni relative alla
presentazione e alle indicazioni esterne.
Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa, i
requisiti minimi per la categoria II devono
essere rispettate.
Tuttavia, i prodotti in miniatura come
definito nella norma pertinente deve
essere conforme alla norma di
commercializzazione applicabili,
comprese le disposizioni relative alla
presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se una norma di commercializzazione
non è previsto per un dato prodotto,
devono essere soddisfatti i requisiti
minimi di cui all'allegato III. Gli Stati
membri possono stabilire norme
complementari a questi requisiti minimi.
Articolo 77 Media triennale per i ritiri
dal mercato di prodotti destinati alla
distribuzione gratuita
1. Il limite del 5 % del volume della
produzione commercializzata di cui
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 è
calcolato in base alla media aritmetica dei
volumi complessivi di prodotti per i quali
l’organizzazione di produttori è
riconosciuta, commercializzati per il
tramite della medesima organizzazione
nel corso dei tre anni precedenti.
Article 40 Three-year average for
market withdrawals for free
distribution
1. The limit of 5 % of the volume of
marketed production referred to in Article
34(4) of Regulation (EU) No 1308/2013
shall be calculated on the basis of an
arithmetic mean of the overall volumes of
products for which the producer
organisation is recognised and are
marketed through the producer
organisation during the three previous
years.
Articolo 40 Media triennale per i ritiri
dal mercato per la distribuzione
gratuita
1. Il limite del 5% del volume della
produzione commercializzata di cui
all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n
1308/2013 è calcolato in base alla media
aritmetica dei volumi complessivi di
prodotti per i quali l’rganizzazione
produttore è riconosciuta e sono
commercializzati attraverso
l'organizzazione nel corso dei tre anni
precedenti.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
60
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
2. Per le organizzazioni di produttori di
recente riconoscimento, i dati relativi alle
campagne di commercializzazione
precedenti il riconoscimento sono i
seguenti:
a) se l’organizzazione è stata in
precedenza un gruppo di produttori, i dati
equivalenti del gruppo di produttori, se
disponibili, oppure
b) il volume applicabile alla domanda di
riconoscimento.
2. For newly recognised producer
organisations, the data for marketing
years prior to recognition shall be:
(a) where the organisation was a producer
group, the equivalent data for that
producer group, where applicable; or
(b) the volume applicable to the
application for recognition.
2. Per le organizzazioni di recente
riconoscimento, i dati relativi alle
campagne di commercializzazione
precedenti il riconoscimento sono le
seguenti:
(a) se l'organizzazione è stata un gruppo
di produttori, i dati equivalenti del gruppo
di produttori, se del caso; o
(b) il volume applicabile alla domanda di
riconoscimento.
Articolo 78 Comunicazione preventiva
delle operazioni di ritiro
1. Le organizzazioni di produttori e le
relative associazioni comunicano
anticipatamente alle autorità competenti
degli Stati membri, tramite
telecomunicazione scritta o messaggio
elettronico, ogni operazione di ritiro che
intendono effettuare.
La comunicazione reca un elenco dei
prodotti conferiti all’intervento, una
descrizione delle loro caratteristiche
principali con riferimento alle norme di
commercializzazione applicabili, una
stima del quantitativo di ogni prodotto, la
destinazione prevista e il luogo in cui i
prodotti ritirati possono essere sottoposti
ai controlli di cui all’articolo 108.
Le comunicazioni comprendono un
certificato attestante che i prodotti ritirati
sono conformi alle norme di
commercializzazione in vigore o ai
requisiti minimi di cui all’articolo 76.
Article 41 Prior notification of
withdrawal operations
1. Producer organisations and their
associations shall notify the competent
authorities of the Member States in
writing in advance of an intention to
withdraw products. The notification can
be made by electronic means.
Such notification shall specify, in
particular, the list of products to be
withdrawn and their principal
characteristics according to the relevant
marketing standards, the estimated
quantity of each product concerned, their
intended destination and the place where
the withdrawn products may be inspected
as provided for in Article 29 of
Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX.
Notifications shall include a certificate
attesting that the withdrawn products
conform to the applicable marketing
standards or minimum requirements
Articolo 41 Comunicazione preventiva
delle operazioni di ritiro
1. Le organizzazioni di produttori e le
loro associazioni notificano alle autorità
competenti degli Stati membri per iscritto
in anticipo l'intenzione di ritirare i
prodotti. La notifica può essere effettuata
per via elettronica.
Tale comunicazione dovrà specificare, in
particolare, l'elenco dei prodotti da ritirare
e le loro caratteristiche principali con
riferimento alle norme di
commercializzazione applicabili, una
stima del quantitativo di ogni prodotto, la
loro destinazione e il luogo in cui possono
essere controllati i prodotti ritirati, come
previsto all'articolo 29 del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / XXX.
Tale comunicazione contiene un
certificato attestante che i prodotti ritirati
siano conformi alle norme di
commercializzazione applicabili o ai
requisiti minimi di cui all'articolo 15 del
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
61
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
2. Gli Stati membri adottano le modalità
di applicazione relative alle
comunicazioni da parte delle
organizzazioni di produttori di cui al
paragrafo 1, con particolare riguardo alla
tempistica.
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2 lo
Stato membro:
a) procede ad un controllo a norma
dell’articolo 108, paragrafo 1, in esito al
quale, se non sono emerse irregolarità,
autorizza l’operazione di ritiro constatata
al termine del controllo, oppure
b) nei casi di cui all’articolo 108,
paragrafo 3, non procede al controllo a
norma dell’articolo 108, paragrafo 1,
informandone l’organizzazione di
produttori mediante telecomunicazione
scritta o messaggio elettronico e
autorizzando l’operazione di ritiro
comunicata.
referred to in Article 15 of Implementing
Regulation (EU) No 2016/XXX.
2. Member States shall lay down detailed
rules for producer organisations as
regards notifications provided for in
paragraph 1, in particular as regards time
limits.
3. Within the time limits referred to in
paragraph 2, the Member States shall:
(a) either carry out the check referred to
in Article 29(1) of Implementing
Regulation (EU) No 2016/XXX,
following which, if no irregularities are
detected, it shall authorise the withdrawal
operation as noted in the check; or;
(b) in the cases referred to in Article 29(3)
of Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX, not carry out the check
referred to in Article 108(1), in which
case it shall inform the producer
organisation of this in writing and
authorise the withdrawal operation as
notified.
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX.
2. Gli Stati membri fissano le modalità
per le organizzazioni di produttori per
quanto riguarda le comunicazioni di cui al
paragrafo 1, in particolare per quanto
riguarda i termini.
3. Entro i termini di cui al paragrafo 2, gli
Stati membri:
(a) effettuano la verifica di cui all'articolo
29 (1) del regolamento di esecuzione
(UE) n 2016 / XXX, a seguito della quale,
se non sono emerse irregolarità, autorizza
l'operazione di ritiro constatata al termine
del controllo; o;
(b) nei casi di cui all'articolo 29 (3) del
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX, non effettua il controllo di cui
all'articolo 108 (1), nel qual caso essa ne
informa l'organizzazione di produttori di
questo per iscritto e autorizza l'operazione
di ritiro notificata.
Articolo 79 Sostegno
1. Il sostegno per i ritiri dal mercato,
comprensivo del contributo dell’Unione e
del contributo dell’organizzazione di
produttori, non supera gli importi indicati
nell’allegato XI per i prodotti
corrispondenti. Per altri prodotti, gli Stati
membri fissano i massimali di sostegno.
Se l’organizzazione di produttori ha
ricevuto da terzi un’indennità per i
prodotti ritirati, il sostegno di cui al primo
Article 42 Support
1. The support, comprising both the
Union contribution and the producer
organisation contribution, for market
withdrawals shall be no more than the
amounts set out in Annex IV.
For products not included in Annex IV,
Member States shall set maximum
amounts of support at a level not
exceeding 30% of the average market
prices for the previous five years in case
Articolo 42 Sostegno
1. Il sostegno, comprensivo del contributo
dell'Unione e del contributo
dell'organizzazione di produttori, per i
ritiri dal mercato non deve essere
superiore agli importi di cui all'allegato
IV.
Per i prodotti non compresi nell'allegato
IV, gli Stati membri fissano i massimali
di sostegno ad un livello non superiore al
30% dei prezzi medi di mercato per gli
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
62
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
comma è ridotto delle entrate nette
realizzate dall’organizzazione di
produttori per i prodotti ritirati dal
mercato. Possono beneficiare del
sostegno i prodotti ritirati dal circuito
commerciale degli ortofrutticoli.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5 %
del volume della produzione
commercializzata di un dato prodotto e di
una data organizzazione di produttori.
Tuttavia, tale percentuale non include i
quantitativi smaltiti secondo le modalità
di cui all’articolo 103 quinquies,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1234/2007 o secondo qualsiasi altra
modalità autorizzata dagli Stati membri ai
sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del
presente regolamento.
Il volume della produzione
commercializzata è calcolato in base alla
media della produzione commercializzata
nei tre anni precedenti. In mancanza di
dati al riguardo, si ricorre al volume della
produzione commercializzata per la quale
l’organizzazione di produttori è stata
riconosciuta.
Le percentuali di cui al primo comma
costituiscono valori medi annuali per un
periodo di tre anni, con un margine annuo
di superamento di 5 punti percentuali.
3. In caso di distribuzione gratuita di
prodotti ritirati dal mercato alle
organizzazioni e istituzioni caritative di
cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il
contributo finanziario dell’Unione è
of free distribution and at a level not
exceeding 20% of the average of market
prices for the previous five years for
destinations other than free distribution.
Where the producer organisation has
received compensation from third parties
for withdrawn products, the support
referred to in the first subparagraph shall
be reduced by an amount equivalent to
the compensation received. In order to be
eligible for support, the products
concerned shall not enter again the
commercial market for fruit and
vegetables.
2. Market withdrawals shall not exceed 5
% of the volume of the marketed
production of any given product of any
given producer organisation. However,
amounts which are disposed of in one of
the ways referred to in Article 34(4) of
Regulation (EU) No 1308/2013 or any
other way approved by Member States
under Article 43 (2) of this Regulation
shall not be taken into account in that
proportion.
The volume of marketed production
referred to in the first subparagraph shall
be the average of the volume of marketed
production in the previous three years. If
this information is not available, the
volume of marketed production for which
the producer organisation was recognised
shall be used.
The percentage referred to in the first
subparagraph shall be annual averages of
a three year period including the year in
ultimi cinque anni in caso di distribuzione
gratuita e ad un livello non superiore al
20% della media di prezzi di mercato per
i cinque anni precedenti per le
destinazioni diverse da distribuzione
gratuita.
Qualora l'organizzazione di produttori ha
ricevuto un indennizzo da parte di terzi
per i prodotti ritirati, il sostegno di cui al
primo comma è ridotto di un importo
equivalente alla compensazione ricevuta.
Per essere ammissibili al sostegno, i
prodotti in questione non devono rientrare
nel mercato commerciale per la frutta e la
verdura.
2. I ritiri dal mercato non superano il 5%
del volume della produzione
commercializzata di un dato prodotto di
una determinata organizzazione di
produttori. Tuttavia, i quantitativi che
vengono smaltiti in uno dei modi di cui
all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n
1308/2013 o in qualsiasi altro modo
approvato dagli Stati membri ai sensi
dell'articolo 43 (2), del presente
regolamento non sono presi in
considerazione in tale proporzione.
Il volume della produzione
commercializzata di cui al primo comma
è pari alla media del volume di
produzione commercializzata nei tre anni
precedenti. Se questa informazione non è
disponibile, viene utilizzato il volume
della produzione commercializzata per la
quale è stata riconosciuta l'organizzazione
di produttori.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
63
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
limitato all’importo dovuto per i prodotti
smaltiti ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo e alle spese di cui
all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo
82, paragrafo 1, del presente regolamento.
question and the previous two years, with
5 percentage points of annual margin of
overrun.
3. The Union financial assistance in case
of market withdrawals of fruit and
vegetables which are disposed of by way
of free distribution to the charitable
organisations and the institutions referred
to in Article 34(4) of Regulation (EU) No
1308/2013 shall only cover payment for
the disposed products in accordance with
paragraph 1 of this Article and the costs
referred to in Articles 16(1) and 17(1) of
Implementing Regulation No (EU)
2016/XXX.
La percentuale di cui al primo comma
costituiscono valori medi annuali di un
periodo di tre anni compreso l'anno in
questione e nei due anni precedenti, con 5
punti percentuali di margine annuo di
superamento.
3. L'aiuto finanziario dell'Unione in caso
di ritiri dal mercato di frutta e verdura che
sono smaltiti per mezzo di distribuzione
gratuita alle organizzazioni caritative e le
istituzioni di cui all'articolo 34 (4) del
regolamento (UE) n 1308/2013 coprono
solo i pagamenti per i prodotti smaltiti di
cui al paragrafo 1 del presente articolo ed
i costi di cui all'articolo 16 (1) e 17 (1) del
regolamento di esecuzione (UE) 2016 /
XXX.
Articolo 80 Destinazioni dei prodotti
ritirati
1. Gli Stati membri stabiliscono le
destinazioni ammissibili dei prodotti
ritirati dal mercato. Essi adottano
disposizioni atte a garantire che i ritiri o la
destinazione dei prodotti non provochino
alcun impatto ambientale negativo né
conseguenze fitosanitarie negative. Le
spese sostenute dalle organizzazioni di
produttori per ottemperare a tali
disposizioni possono essere coperte dal
sostegno per i ritiri dal mercato
nell’ambito del programma operativo.
2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1
comprendono la distribuzione gratuita ai
sensi dell’articolo 103 quinquies,
Article 43 Destinations for withdrawn
products
1. Member States shall lay down the
permissible destinations for products
withdrawn from the market. They shall
adopt provisions to ensure that no
negative impact on the environment nor
any negative phytosanitary consequences
result from the withdrawal or its
destination.
2. The destinations referred to in
paragraph 1 shall include free distribution
within the meaning of Article 34(4) of
Regulation (EU) No 1308/2013 and any
other equivalent destinations approved by
Member States.
Upon request, Member States may
Articolo 43 Destinazioni dei prodotti
ritirati
1. Gli Stati membri stabiliscono le
destinazioni ammissibili dei prodotti
ritirati dal mercato. Essi adottano
disposizioni atte a garantire che dal ritiro
o la sua destinazione provochi nessun
impatto ambientale negativo né
conseguenze fitosanitarie negative.
2. Le destinazioni di cui al paragrafo 1
comprendono la distribuzione gratuita ai
sensi dell'articolo 34 (4) del regolamento
(UE) n 1308/2013 ed ogni altra
destinazione equivalente autorizzata dagli
Stati membri.
Su richiesta, gli Stati membri possono
autorizzare le organizzazioni di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
64
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1234/2007 ed ogni altra destinazione
equivalente autorizzata dagli Stati
membri.
Su richiesta, gli Stati membri possono
permettere alle organizzazioni e alle
istituzioni caritative di cui all’articolo 103
quinquies, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, di chiedere un
contributo simbolico ai destinatari finali
dei prodotti ritirati dal mercato. Quando
le organizzazioni e le istituzioni caritative
in questione hanno ottenuto
l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui
all’articolo 83, paragrafo 1, del presente
regolamento, esse tengono una contabilità
per le operazioni di cui trattasi.
Il pagamento in natura ai trasformatori di
ortofrutticoli da parte dei beneficiari della
distribuzione gratuita è consentito se
copre unicamente le spese di
trasformazione e se lo Stato membro in
cui ha luogo il pagamento ha adottato
disposizioni per garantire che i prodotti
trasformati siano effettivamente destinati
al consumo da parte dei destinatari finali
di cui al secondo comma.
Gli Stati membri prendono tutti i
provvedimenti necessari per favorire i
contatti e la collaborazione tra le
organizzazioni di produttori e le
organizzazioni e istituzioni caritative di
cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo
4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, da
essi riconosciute.
3. È consentita la cessione di prodotti
authorise the charitable organisations and
institutions referred to in Article 34(4) of
Regulation (EU) No 1308/2013 to ask for
a contribution from the final recipients of
products withdrawn from the market.
When the charitable organisations and
institutions concerned have obtained the
authorisation, they shall, in addition to the
obligations under Article 47 (1) of this
Regulation, keep financial accounts for
the operation in question.
Payment in kind by the beneficiaries of
free distribution to processors of fruit and
vegetables may be allowed, where such
payment only compensates for processing
costs and where the Member State in
which the payment takes place has
provided for rules ensuring that processed
products are destined for consumption by
the final recipients referred to in the
second subparagraph.
Member States shall take all the necessary
steps to facilitate contacts and co-
operation between producer organisations
and the charitable organisations and
institutions referred to in Article 34(4) of
Regulation (EU) No 1308/2013 they have
approved.
3. Disposal of products to the processing
industry shall be possible. Member States
shall adopt detailed provisions to ensure
that no distortion of competition occurs
for the industries concerned within the
Union or for imported products and that
products withdrawn do not enter the
commercial market again. The alcohol
beneficenza e istituzioni di cui all'articolo
34 (4) del regolamento (UE) n 1308/2013
di chiedere un contributo ai destinatari
finali dei prodotti ritirati dal mercato.
Quando le organizzazioni caritative e le
istituzioni interessate hanno ottenuto
l'autorizzazione, essi, oltre agli obblighi
di cui all'articolo 47 (1), del presente
regolamento, tengono una contabilità
finanziaria per l'operazione in questione.
Pagamento in natura da parte dei
beneficiari di distribuzione gratuita ai
trasformatori di frutta e verdura può
essere consentito, quando tale pagamento
compensa solo i costi di trasformazione e
qualora lo Stato membro in cui il
pagamento viene effettuato ha previsto
norme per garantire che i prodotti
trasformati siano destinati al consumo dai
beneficiari finali di cui al secondo
comma.
Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per agevolare i contatti e la
cooperazione tra le organizzazioni di
produttori e gli enti caritativi e istituzioni
di cui all'articolo 34 (4) del regolamento
(UE) n 1308/2013 essi autorizzate.
3. La cessione di prodotti all'industria di
trasformazione è possibile. Gli Stati
membri adottano le modalità per
assicurare che nessuna distorsione della
concorrenza si verifica per le industrie
interessate all'interno dell'Unione o per i
prodotti importati e che i prodotti ritirati
non rientrano nel mercato commerciale.
L'alcole derivante dalla distillazione è
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
65
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
all’industria di trasformazione. Gli Stati
membri adottano modalità di applicazione
per evitare distorsioni di concorrenza ai
danni delle industrie interessate
all’interno dell’Unione o dei prodotti
importati e per impedire che i prodotti
ritirati vengano reimmessi nel circuito
commerciale. L’alcole ottenuto dalla
distillazione è usato esclusivamente per
scopi industriali o energetici.
resulting from distillation shall be used
exclusively for industrial or energy
purposes.
usato esclusivamente per fini industriali o
energetici.
Articolo 81 Spese di trasporto
1. Le spese di trasporto per la
distribuzione gratuita dei prodotti ritirati
dal mercato sono sovvenzionabili
nell’ambito del programma operativo in
base agli importi forfettari specificati
nell’allegato XII, fissati in funzione della
distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di
consegna.
In caso di trasporto marittimo, gli Stati
membri determinano la distanza fra il
luogo di ritiro e il luogo di consegna.
L’indennità non può superare il costo del
trasporto terrestre sul tragitto più breve tra
il luogo di imbarco e il punto teorico di
uscita in cui è possibile il trasporto
terrestre. Agli importi di cui all’allegato
XII si applica un coefficiente correttore di
0,6.
2. Le spese di trasporto sono pagate alla
parte che ha effettivamente sostenuto
l’onere finanziario del trasporto.
Il pagamento è subordinato alla
presentazione di documenti giustificativi
Article 16 Transport costs for free
distribution
1. The transport costs by land for the free
distribution of all products withdrawn
from the market shall be eligible under
the operational programme on the basis of
the scale of unit costs set according to the
distance between the point of withdrawal
and the place of delivery as set out in
Annex IV.
In the case of sea transport, the Member
States shall determine the distance
between the point of withdrawal and the
place of final delivery. The compensation
may not exceed the cost of land transport
over the shortest route between the place
of loading and the point of final delivery
where land transport is possible. A
correcting coefficient of 0,6 shall be
applied to the amounts as set out in
Annex IV.
In case of combined transport, the
applicable transport cost shall be the sum
of the cost corresponding to the distance
Articolo 16 I costi di trasporto per la
distribuzione gratuita
1. Le spese di trasporto via terra per la
distribuzione gratuita di tutti i prodotti
ritirati dal mercato sono ammissibili
nell'ambito del programma operativo sulla
base della tabella di costi unitari fissato in
funzione della distanza fra il punto di
ritiro e il luogo di consegna come di cui
all'allegato IV.
Nel caso di trasporto marittimo, gli Stati
membri determinano la distanza tra il
punto di ritiro e il luogo di consegna
finale. La compensazione non può
eccedere il costo del trasporto terrestre sul
tragitto più breve tra il luogo di imbarco e
il punto di consegna finale in cui il
trasporto terrestre è possibile. Un
coefficiente correttore di 0,6 si applica
agli importi che figurano nell'allegato IV.
In caso di trasporto combinato, il costo
del trasporto applicabile è la somma del
costo corrispondente alla distanza di
trasporto terrestre più 60% di aumento del
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
66
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
che attestino in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni
beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione;
c) la presa in consegna da parte delle
organizzazioni beneficiarie e i mezzi di
trasporto utilizzati e
d) la distanza tra il luogo di ritiro e il
luogo di consegna.
of transport by land plus 60% of the
cost’s increase if the total distance of
transport had been by land, as set out in
Annex IV.
2. The transport costs shall be paid to the
party which actually bears the financial
cost of the transport operation in question.
Payment shall be subject to the
presentation of supporting documents
certifying in particular:
(a) the names of the beneficiary
organisations;
(b) the quantity of the products
concerned;
(c) acceptance by the beneficiary
organisations and the means of transport
used; and
(d) the distance between the place of
withdrawal and the place of delivery.
costo se la distanza totale del trasporto era
stato via terra, come indicato nell'allegato
IV.
2. Le spese di trasporto sono pagate alla
parte che ha effettivamente sostenuto il
costo finanziario dell'operazione di
trasporto in questione.
Il pagamento è subordinato alla
presentazione di documenti che attestano
in particolare:
(a) i nomi delle organizzazioni
beneficiarie;
(b) la quantità dei prodotti in questione;
(c) l'accettazione da parte degli organismi
beneficiari ei mezzi di trasporto utilizzati;
e
(d) la distanza tra il luogo di ritiro e il
luogo di consegna.
Articolo 82 Spese di cernita e di
imballaggio
1. Le spese di cernita e di imballaggio
degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai
fini della distribuzione gratuita sono
sovvenzionabili nell’ambito dei
programmi operativi in base ai tassi
forfettari specificati nell’allegato XIII,
parte A, per i prodotti in imballaggi di
peso netto inferiore a 25 kg.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati
alla distribuzione gratuita recano
l’emblema europeo accompagnato da una
o più delle diciture riportate nell’allegato
XIII, parte B.
Article 17 Sorting and packing costs for
free distribution
1. The costs of sorting and packaging fruit
and vegetables withdrawn from the
market for free distribution shall be
eligible under operational programmes.
For products in packages of less than 25
kilograms net weight the flat-rate
amounts set out in Annex V apply.
2. Packages of products for free
distribution shall display the European
emblem together with one or more of the
references set out in Annex VI.
3. The costs of sorting and packaging
shall be paid to the producer organisations
Articolo 17 Costi cernita e imballaggio
per la distribuzione gratuita
1. Le spese di cernita e confezionamento
ortofrutticoli ritirati dal mercato per la
distribuzione gratuita sono ammissibili
nell'ambito dei programmi operativi. Per i
prodotti in imballaggi di meno di 25 kg di
peso netto si applicano gli importi
forfettari di cui all'allegato V.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati
alla distribuzione gratuita recano
l'emblema europeo insieme con una o più
delle diciture di cui all'allegato VI.
3. Le spese di cernita e imballaggio sono
versati alle organizzazioni di produttori
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
3. Le spese di cernita e imballaggio sono
pagate all’organizzazione di produttori
che ha effettuato tali operazioni.
Il pagamento è subordinato alla
presentazione di documenti giustificativi
che attestino in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni
beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione
e
c) la presa in consegna da parte delle
organizzazioni beneficiarie, con
indicazione delle modalità di
presentazione.
which have performed those operations.
Payment shall be subject to the
presentation of supporting documents
certifying in particular:
(a) the names of the beneficiary
organisations;
(b) the quantity of the products
concerned; and
(c) acceptance by the beneficiary
organisations, specifying the presentation.
che ha effettuato tali operazioni.
Il pagamento è subordinato alla
presentazione di documenti che attestano
in particolare:
(a) i nomi delle organizzazioni
beneficiarie;
(b) la quantità dei prodotti in questione; e
(c) l'accettazione da parte degli organismi
beneficiari, specificando la presentazione.
Articolo 83 Condizioni per i destinatari
dei prodotti ritirati dal mercato
1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui
all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1234/2007 si
impegnano a:
a) rispettare le disposizioni del presente
regolamento;
b) tenere una contabilità di magazzino
distinta per le operazioni di cui trattasi;
c) sottoporsi ai controlli previsti dalla
normativa dell’Unione e
d) presentare i documenti giustificativi
della destinazione finale di ciascun
prodotto sotto forma di certificato di presa
in consegna (o di un documento
equivalente) che attesti che i prodotti
ritirati sono stati presi in consegna da
terzi ai fini della loro distribuzione
gratuita.
Article 44 Conditions for the recipients
of withdrawn products
1. The recipients of withdrawn products
referred to in Article 34(4) of Regulation
(EU) No 1308/2013 shall undertake to:
(a) comply with this Regulation;
(b) keep separate stock records for the
operations in question;
(c) accept the checks provided for by
Union law; and
(d) provide the supporting documents on
the final destination of each of the
products concerned, in the form of a take-
over certificate or equivalent document
certifying that the withdrawn products
have been taken over by a third party with
a view to their free distribution.
Member States may decide that recipients
do not have to keep records or accounts
referred to in point (b) of the first
Articolo 44 Condizioni per i destinatari
dei prodotti ritirati
1. I destinatari dei prodotti ritirati di cui
all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n
1308/2013 si impegnano a:
(a) conformarsi al presente regolamento;
(b) tenere una contabilità separata per le
operazioni in questione;
(c) sottoporsi ai controlli previsti dal
diritto dell'Unione; e
(d) presentare i documenti giustificativi
della destinazione finale di ciascun dei
prodotti in questione, sotto forma di un
certificato di presa in consegna o
documento equivalente attestante che i
prodotti ritirati sono stati presi in
consegna da terzi ai fini della loro
distribuzione gratuita .
Gli Stati membri possono decidere che i
destinatari non sono tenuti a tenere le
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
68
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Gli Stati membri, se considerano che il
rischio è basso, possono decidere che i
destinatari non sono tenuti a tenere le
contabilità di cui al primo comma, lettera
b), se ricevono quantitativi modesti. La
suddetta decisione, debitamente motivata,
forma oggetto di registrazione.
2. I destinatari di prodotti ritirati per altre
destinazioni si impegnano a:
a) rispettare le disposizioni del presente
regolamento;
b) tenere una contabilità di magazzino e
una contabilità finanziaria distinte per le
operazioni di cui trattasi se gli Stati
membri lo ritengono opportuno benché il
prodotto sia stato denaturato prima della
consegna;
c) sottoporsi ai controlli previsti dalla
normativa dell’Unione e
d) non percepire aiuti complementari per
l’alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si
tratta di prodotti ritirati destinati alla
distillazione.
subparagraph, if they receive quantities
below a maximum to be determined by
them based on a documented risk
analysis.
2. The recipients of withdrawn products
for other destinations shall undertake to:
(a) comply with this Regulation;
(b) keep separate stock records and
financial accounts for the operations in
question if the Member State considers it
as necessary despite the fact that the
product has been denatured before
delivery;
(c) accept the checks provided for by
Union law; and
(d) not request additional aid for the
alcohol produced from the products
concerned in the case of withdrawn
products intended for distillation.
contabilità di cui alla lettera (b) del primo
comma, se ricevono quantitativi per un
massimo da essi stabilito sulla base di
un'analisi dei rischi documentata.
2. I destinatari di prodotti ritirati per altre
destinazioni si impegnano a:
(a) conformarsi al presente regolamento;
(b) tenere una contabilità di magazzino e
una contabilità finanziaria per le
operazioni di cui trattasi se gli Stati
membri lo ritengano necessario,
nonostante il fatto che il prodotto è stato
denaturato prima della consegna;
(c) sottoporsi ai controlli previsti dal
diritto dell'Unione; e
(d) non percepire aiuti complementari per
l'alcole ottenuto dai prodotti in questione,
nel caso di prodotti destinati alla
distillazione.
Articolo 84 Definizione di raccolta
verde e di mancata raccolta degli
ortofrutticoli
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) «raccolta verde», la raccolta completa
di prodotti acerbi non commercializzabili
eseguita su una data superficie. I prodotti
non sono stati danneggiati prima della
raccolta verde da avversità atmosferiche,
fitopatie o in altro modo;
Article 45 Scope
1. Green harvesting and non-harvesting
shall be additional to and different from
normal cultivation practices.
2. Fruit and vegetable plants having
undergone green harvesting or non-
harvesting shall not be used for further
production purposes in the same
marketing season after the operation has
taken place.
Articolo 45 Campo di applicazione
1. La raccolta verde e la mancata raccolta
sono pratiche supplementari e differenti
rispetto alle normali pratiche colturali.
2. Colture ortofrutticole che hanno subito
raccolta prima della maturazione o
mancata raccolta non devono essere
utilizzati per ulteriori scopi di produzione
nella stessa stagione di
commercializzazione dopo che
l'operazione ha avuto luogo.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
69
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
b) «mancata raccolta», l’interruzione del
ciclo di produzione in corso sulla
superficie in questione quando il prodotto
è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale
e mercantile. La distruzione dei prodotti a
causa di avversità atmosferiche o fitopatie
non è considerata mancata raccolta.
2. La raccolta verde o la mancata raccolta
sono pratiche supplementari e differenti
rispetto alle normali pratiche culturali.
Articolo 85 Condizioni per
l’applicazione della raccolta verde e
della mancata raccolta
1. In relazione alla raccolta verde e alla
mancata raccolta gli Stati membri:
a) adottano modalità di applicazione delle
misure in questione, in particolare in
merito alla comunicazione preventiva
della raccolta verde e della mancata
raccolta, al relativo contenuto e alla
tempistica, all’importo dell’indennità da
versare e all’applicazione delle misure,
nonché all’elenco dei prodotti
ammissibili;
b) adottano disposizioni atte a garantire
che l’applicazione di queste misure non
provochi alcun impatto ambientale
negativo né conseguenze fitosanitarie
negative;
c) verificano la corretta applicazione delle
misure, anche alla luce delle disposizioni
di cui alle lettere a) e b) del presente
paragrafo, e, se constatano inadempienze,
non autorizzano l’applicazione delle
Article 46 Conditions for the
application of green harvesting and
non-harvesting
1. In relation to green harvesting and non-
harvesting, Member States shall:
(a) adopt detailed provisions on the
implementation of the measures,
including on prior notifications of non-
harvesting and green harvesting, their
content and deadlines, on the amount of
compensation to be paid and on the
application of the measures, as well as the
list of products eligible under the
measures;
(b) adopt provisions to ensure that no
negative impact on the environment nor
any negative phytosanitary consequences
result from the implementation of the
measures;
(c) check that the measures are carried out
correctly, including in relation to the
provisions referred to in points (a) and
(b), and, if this is not the case, not to
approve the application of the measures.
Articolo 46 Condizioni per
l'applicazione della raccolta verde e
della mancata raccolta
1. In relazione alla raccolta verde e alla
mancata raccolta, gli Stati membri:
(a) adottano modalità sull'attuazione delle
misure, anche per quanto riguarda le
notifiche precedenti di mancata raccolta e
raccolta prima della maturazione, il loro
contenuto e le scadenze, l'importo della
compensazione da versare e l'applicazione
delle misure, nonché l’elenco dei prodotti
ammissibili nell'ambito delle misure;
(b) adottare disposizioni per garantire che
dall'attuazione delle misure nessun
impatto ambientale negativo né
conseguenze fitosanitarie negative;
(c) controllare che le misure siano
effettuate correttamente, anche in
relazione alle disposizioni di cui ai punti
(a) e (b), e, se questo non è il caso, non
approvare l'applicazione delle misure.
2. Le organizzazioni di produttori e delle
loro associazioni notificano alle autorità
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
70
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
misure stesse.
2. Le organizzazioni di produttori e le
relative associazioni comunicano
anticipatamente alle autorità competenti
degli Stati membri, tramite
telecomunicazione scritta o messaggio
elettronico, ogni operazione di raccolta
verde o di mancata raccolta che intendono
effettuare.
3. La raccolta verde non si applica agli
ortofrutticoli la cui raccolta normale è già
iniziata e la mancata raccolta non si
applica nel caso in cui la produzione
commerciale sia stata eliminata dalla
superficie interessata durante il ciclo di
produzione normale.
Il primo comma non si applica tuttavia
nel caso in cui le piante ortofrutticole
abbiano un periodo di raccolta superiore a
un mese. In questi casi gli importi di cui
al paragrafo 4 compensano solo la
produzione che sarà raccolta durante le
sei settimane successive alle operazioni di
raccolta verde e di mancata raccolta. Tali
piante ortofrutticole non sono utilizzate a
fini di ulteriore produzione dopo
l’avvenuta operazione.
Ai fini del secondo comma gli Stati
membri hanno la facoltà di vietare
l’applicazione delle misure di raccolta
verde e di mancata raccolta se, nel caso
della raccolta verde, una parte
significativa della raccolta normale è stata
effettuata e, nel caso della mancata
raccolta, una parte significativa della
produzione commerciale è già stata
2. Producer organisations and their
associations shall notify the competent
authorities of the Member State in
writing, in advance, of an intention of
green harvesting or non-harvesting. The
notification can be made by electronic
means.
3. Green harvesting measures shall not be
undertaken in respect of fruit and
vegetables of which the normal harvest
has already begun, and non-harvesting
measures shall not be undertaken where
commercial production has been taken
from the area concerned during the
normal production cycle.
The first subparagraph shall not apply
where fruit and vegetable plants have a
harvesting period exceeding one month.
In such cases, the amounts referred to in
paragraph 4 shall only compensate for the
production to be harvested in the six
weeks following the green harvesting and
non-harvesting operation. Those fruit and
vegetable plants shall not be used for
further production purposes after the
operation has taken place.
For the purposes of the second
subparagraph, Member States may
prohibit the application of green
harvesting and non-harvesting measures
if, in the case of green harvesting, a
significant part of the normal harvest has
been carried out and, in the case of non-
harvesting, a significant part of the
commercial production has already been
taken. A Member State intending to apply
competenti dello Stato membro per
iscritto, in anticipo, di un'intenzione di
raccolta prima della maturazione o
mancata raccolta. La notifica può essere
effettuata per via elettronica.
3. Le misure di raccolta verde non devono
essere intraprese nei confronti di frutta e
verdura di cui la raccolta normale è già
iniziata, e le misure di mancata raccolta
non deve avvenire in cui la produzione
commerciale è stata raccolta dalla
superficie nel corso del normale ciclo di
produzione.
Il primo comma non si applica nel caso le
piante di frutta e verdura hanno un
periodo di raccolta superiore a un mese.
In questi casi, gli importi di cui al
paragrafo 4 devono compensare solo per
la produzione per essere raccolto nelle sei
settimane successive alla raccolta verde e
l’applicazione della mancata raccolta.
Quelle piante di frutta e verdura non
devono essere utilizzati per ulteriori scopi
di produzione dopo che l'operazione ha
avuto luogo.
Ai fini del secondo comma, gli Stati
membri possono vietare l'applicazione di
misure di raccolta e di mancata raccolta
verde se, nel caso di vendemmia verde,
una parte significativa della raccolta
normale è stata effettuata e, in caso di
mancata raccolta, una parte significativa
della produzione commerciale è già stata
presa. Uno Stato membro che intende
applicare tale disposizione stabilisce nella
sua strategia nazionale la parte che ritiene
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
71
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
prelevata. Lo Stato membro che intenda
applicare tale disposizione è tenuto ad
indicare nella strategia nazionale qual è la
parte che ritiene significativa.
La raccolta verde e la mancata raccolta
non sono applicate allo stesso prodotto e
alla stessa superficie in un dato anno,
tranne ai fini del secondo comma qualora
entrambe le operazioni possano essere
applicate simultaneamente.
4. Gli Stati membri fissano l’importo per
ettaro dell’indennità per la raccolta verde
e la mancata raccolta, ai sensi del
paragrafo 1, lettera a), comprensivo del
contributo dell’Unione e del contributo
dell’organizzazione di produttori,
a) ad un livello tale da coprire
esclusivamente i costi supplementari
imputabili all’applicazione della misura,
tenendo conto della gestione ambientale e
fitosanitaria necessaria per rispettare le
disposizioni adottate a norma del
paragrafo 1, lettera b), oppure
b) ad un livello tale da coprire non più del
90 % del massimale di sostegno per i ritiri
dal mercato applicabile ai ritiri per
destinazioni diverse dalla distribuzione
gratuita di cui all’articolo 103 quinquies,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
1234/2007.
this provision shall lay down in its
national strategy the part it deems to be
significant.
Green harvesting and non-harvesting shall
not both be applied for the same product
and the same given area in any given
year, except for the purposes of the
second subparagraph where both
operations may be applied
simultaneously.
4. Support for green harvesting shall
cover only the products which are
physically on the fields and which are
actually green harvested. Compensation
amounts, comprising both the Union
contribution and the producer
organisation contribution for green
harvesting and non-harvesting shall be
per hectare payments set by the Member
State under paragraph 1(a) at a level to
cover not more than 90 % of the
maximum support level for market
withdrawals applicable to withdrawals for
destinations other than free distribution as
referred to in Article 34(4) of Regulation
(EU) No 1308/2013.
significativo.
Raccolta verde e mancata raccolta non
sono applicate per lo stesso prodotto e la
stessa superficie in un dato anno, eccetto
ai fini del secondo comma dove entrambe
le operazioni possono essere applicate
simultaneamente.
4. Il sostegno a favore della raccolta verde
riguarda solo i prodotti, che sono
fisicamente sui campi e che sono in realtà
raccolti verdi. Importi di indennizzo,
comprensivo del contributo dell'Unione e
del contributo dell'organizzazione di
produttori per la raccolta verde e la
mancata raccolta sono pagamenti per
ettaro stabiliti dallo Stato membro ai sensi
del paragrafo 1 (a) ad un livello tale da
coprire non più del 90% del livello
massimo di sostegno dei ritiri dal mercato
applicabili ai ritiri per destinazioni
diverse dalla distribuzione gratuita di cui
all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n
1308/2013.
Article 47 Investments related to the
management of volumes
1. Member States shall include in their
national strategy the list of investments
Articolo 47 Gli investimenti relativi alla
gestione dei volumi
1. Gli Stati membri includono nella loro
strategia nazionale la lista di investimenti
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
72
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
aimed at making the management of
volumes placed on the market more
efficient.
Those investments shall be eligible as
crisis prevention or management
measures.
2. Before approving the operational
programmes including such measures,
Member States shall require justification
that the proposed investment is suitable to
effectively prevent or better withstand a
crisis.
volti a rendere la gestione dei volumi
immessi sul mercato più efficiente.
Tali investimenti sono ammissibili come
misure di prevenzione o di gestione delle
crisi.
2. Prima di approvare i programmi
operativi, tra cui tali misure, gli Stati
membri richiedono una giustificazione
che l'investimento proposto è adatto a
prevenire efficacemente o meglio
resistere a una crisi.
Articolo 86 Applicazione delle misure
di promozione e di comunicazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di
applicazione delle misure di promozione
e di comunicazione. Tali modalità
permettono, all’occorrenza, l’applicazione
rapida delle misure.
2. Le azioni realizzate nell’ambito delle
misure di promozione e di comunicazione
sono complementari ad altre eventuali
azioni di promozione e comunicazione in
corso ad opera dell’organizzazione di
produttori interessata, non connesse alla
prevenzione e alla gestione delle crisi.
Article 14 Promotion and
communication measures
1. Member States shall adopt detailed
provisions on the conditions to be
fulfilled by promotion and
communication measures whether for
prevention or during a crisis period to be
included under this section. Those
provisions shall allow for the rapid
application of the measures when
required.
2. Actions under promotion and
communication measures shall be
additional to any on-going promotion and
communication actions not related to
crisis prevention and management being
applied by the producer organisation
concerned in their operational
programme.
Articolo 14 Misure di promozione e
comunicazione
1. Gli Stati membri adottano le modalità
di condizioni che devono essere
soddisfatte da misure di promozione e di
comunicazione sia per la prevenzione o
durante un periodo di crisi per essere
inclusi in questa sezione. Tali disposizioni
devono consentire la rapida applicazione
delle misure, se necessario.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle
misure di promozione e di comunicazione
sono complementari ad eventuali altre in
corso azioni di promozione e di
comunicazione non legate alla
prevenzione e alla gestione delle crisi in
corso ad opera dell'organizzazione di
produttori interessata nel loro programma
operativo.
Articolo 87 Applicazione delle misure
di formazione
Article 13 Training measures and
exchanges of better practices
Articolo 13 Le misure di formazione e
lo scambio di migliori pratiche
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
73
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Gli Stati membri adottano le modalità di
applicazione delle misure di formazione.
Member States shall adopt detailed
provisions on the conditions to be
fulfilled by training measures and
exchanges of better practices to be
considered as crisis prevention and
management measures.
Gli Stati membri adottano le modalità di
condizioni che devono essere soddisfatte
attraverso la formazione di misure e
scambi di migliori pratiche da
considerarsi come misure di prevenzione
e gestione delle crisi.
Articolo 88 Obiettivi delle misure di
assicurazione del raccolto
Le organizzazioni di produttori gestiscono
le misure di assicurazione del raccolto in
modo da contribuire a salvaguardare il
reddito dei produttori e a risarcire le
perdite commerciali subite
dall’organizzazione di produttori e/o dai
suoi soci quando questi sono colpiti da
calamità naturali, avversità atmosferiche
o eventualmente da fitopatie o
infestazioni parassitarie.
Article 51 Implementation of harvest
insurance actions
1. Member States shall adopt detailed
provisions on the implementation of
harvest insurance actions, including those
necessary to ensure that harvest insurance
actions do not distort competition in the
insurance market.
2. Member States may grant additional
national financing to support harvest
insurance actions which are benefiting
from the operational fund. However, total
public support for harvest insurance may
not exceed:
(a) 80 % of the cost of the insurance
premiums paid for by producers for
insurance against losses as a result of
adverse climatic events which can be
assimilated to natural disasters;
(b) 50 % of the cost of the insurance
premiums paid for by producers for
insurance against:
(i) losses referred to in point (a) and
against other losses caused by adverse
climatic events; and
(ii) losses caused by animal or plant
diseases or pest infestations.
The limit set out in point (b) of the first
Articolo 51 Esecuzione delle azioni di
assicurazione del raccolto
1. Gli Stati membri adottano modalità
sull'attuazione delle azioni di
assicurazione del raccolto, comprese
quelle necessarie per garantire che le
azioni di assicurazione del raccolto non
distorcano la concorrenza sul mercato
delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un
finanziamento nazionale complementare a
sostegno delle azioni di assicurazione del
raccolto che beneficiano del fondo di
esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico
complessivo per l'assicurazione del
raccolto non può superare:
(a) l'80% del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura delle
perdite a causa di condizioni climatiche
avverse assimilabili alle calamità naturali;
(b) il 50% del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura:
(i) delle perdite di cui alla lettera (a) e di
altre perdite causate da condizioni
climatiche avverse; e
(ii) delle perdite causate da epizoozie o
fitopatie o infestazioni parassitarie.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
74
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
subparagraph shall apply even in cases
where the operational fund is otherwise
eligible for 60 % Union financial
assistance pursuant to Article 34(3) of
Regulation (EU) No 1308/2013.
3. Harvest insurance actions shall not
cover insurance payments which
compensate producers for more than 100
% of the income loss suffered, taking into
account any compensation the producers
obtain from other support schemes related
to the insured risk.
Il limite di cui al punto (b) del primo
comma si applica anche nei casi in cui il
fondo di esercizio può altrimenti
beneficiare del 60% l'assistenza
finanziaria dell'Unione ai sensi
dell'articolo 34 (3), del regolamento (UE)
n 1308/2013.
3. Azioni di assicurazione del raccolto
non coprono i pagamenti dei premi
assicurativi che indennizzano i produttori
per oltre il 100% della perdita di reddito
subita, tenendo conto di ogni altra
compensazione che il produttore ottiene
in virtù di altri regimi di sostegno relativi
al rischio assicurato.
Articolo 89 Applicazione delle misure
di assicurazione del raccolto
1. Gli Stati membri adottano modalità di
applicazione delle misure di assicurazione
del raccolto, in particolare le modalità
necessarie a garantire che tali misure non
siano distorsive della concorrenza sul
mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri possono concedere un
finanziamento nazionale complementare a
sostegno delle misure di assicurazione del
raccolto che beneficiano del fondo di
esercizio. Tuttavia, il sostegno pubblico
complessivo per l’assicurazione del
raccolto non può superare:
a) l’80 % del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura delle
perdite causate da avversità atmosferiche
assimilabili a calamità naturali;
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
75
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
b) il 50 % del costo dei premi assicurativi
versati dai produttori a copertura:
i) delle perdite dovute alle cause di cui
alla lettera a) e di altre perdite causate da
avversità atmosferiche e
ii) delle perdite dovute a epizoozie,
fitopatie o infestazioni parassitarie.
Il limite di cui al primo comma, lettera b),
si applica anche nei casi in cui il fondo di
esercizio può altrimenti beneficiare del
sostegno finanziario dell’Unione pari al
60 % ai sensi dell’articolo 103 quinquies,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1234/2007.
Articolo 89 bis Reimpianto di frutteti in
seguito all'obbligo di estirpazione
Gli Stati membri, se includono nelle
strategie nazionali il reimpianto di frutteti,
in seguito all'obbligo di estirpazione per
ragioni sanitarie o fitosanitarie come
misura di crisi, stabiliscono le specie e, se
necessario, le varietà ammissibili e le
condizioni relative all'applicazione di tale
misura. In caso di estirpazione per motivi
fitosanitari, le misure adottate dagli Stati
membri per il reimpianto di frutteti si
conformano alla direttiva 2000/29/CE del
Consiglio ( 2 ).
Il reimpianto di frutteti copre non più del
20 % dell'importo totale delle spese
nell'ambito dei programmi operativi. Gli
Stati membri possono decidere di fissare
una percentuale inferiore.
Article 49 Replanting of orchards
1. Where Member States include in their
national strategy the replanting of
orchards, following mandatory grubbing-
up for health or phytosanitary reasons as a
crisis measure, the measures taken shall
comply with Council Directive
2000/29/EC.
2. Replanting of orchards shall not cover
more than 20% of the total expenditure
under operational programmes. Member
States may decide to set up a lower
percentage.
Articolo 49 Reimpianto di frutteti
1. Qualora gli Stati membri includono
nella loro strategia nazionale il reimpianto
di frutteti, a seguito di estirpazione
obbligatoria per la salute o per motivi
fitosanitari come misura di crisi, le misure
adottate devono essere conformi alla
direttiva 2000/29 / CE.
2. reimpianto di frutteti non copre più del
20% della spesa totale nell'ambito dei
programmi operativi. Gli Stati membri
possono decidere di istituire una
percentuale inferiore.
Articolo 90 Condizioni per la Article 48 Conditions for support for Articolo 48 Condizioni per la
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
76
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
partecipazione alle spese
amministrative di costituzione di fondi
di mutualizzazione
1. Gli Stati membri adottano modalità di
applicazione relative al sostegno per le
spese amministrative di costituzione di
fondi di mutualizzazione.
2. Il sostegno per le spese amministrative
di costituzione di fondi di
mutualizzazione, comprende sia il
contributo dell’Unione, sia il contributo
dell’organizzazione di produttori.
L’importo totale del sostegno per le spese
amministrative di costituzione di fondi di
mutualizzazione non supera
complessivamente le seguenti percentuali
del contributo dell’organizzazione di
produttori al fondo di mutualizzazione
rispettivamente nel primo, secondo e
terzo anno di esercizio di quest’ultimo:
a) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri
che hanno aderito all’Unione europea il 1
o maggio 2004 o dopo tale data;
b) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati
membri.
3. Le organizzazioni di produttori
possono ricevere il sostegno di cui al
paragrafo 2 una sola volta entro i primi tre
anni di esercizio del fondo. Se
l’organizzazione di produttori chiede il
sostegno solo nel secondo o nel terzo
anno di esercizio del fondo, il sostegno è
pari rispettivamente:
a) all’8 % e al 4 % negli Stati membri che
hanno aderito all’Unione europea il 1 o
the administrative cost of setting up
mutual funds
1. Member States shall adopt detailed
provisions for support for the
administrative cost of setting up mutual
funds.
2. Support for the administrative cost of
setting up mutual funds shall comprise
both the contribution from the Union and
the contribution from the producer
organisation. The total amount of support
for the administrative cost of setting up
mutual funds shall not exceed 5 %, 4 %
and 2 % respectively of the contribution
of the producer organisation to the mutual
fund in the first, second and third year of
its operation:
3. A producer organisation may receive
the support referred to in the paragraph 2
only once and only within the three first
years of the operation of the fund. Where
a producer organisation only asks for
support in the second or the third year of
operation of the fund, the support shall be
4 % and 2 % respectively.
4. Member States may fix ceilings for the
amounts that may be received by a
producer organisation as support for the
administrative cost of setting up mutual
funds.
partecipazione alle spese
amministrative di costituzione di fondi
comuni di investimento
1. Gli Stati membri adottano le modalità
di sostegno per le spese amministrative di
costituzione di fondi comuni di
investimento.
2. Il sostegno per le spese amministrative
di costituzione di fondi comuni di
investimento comprende sia il contributo
dell'Unione e del contributo
dell'organizzazione di produttori.
L'importo totale del sostegno per le spese
amministrative di costituzione di fondi
comuni di investimento non supera il 5%,
4% e 2%, rispettivamente, del contributo
dell'organizzazione di produttori al fondo
stesso nel primo, secondo e terzo anno del
suo funzionamento:
3. Un'organizzazione di produttori può
ricevere il sostegno di cui al paragrafo 2
solo una volta e solo entro i primi tre anni
di funzionamento del fondo. Qualora
un'organizzazione di produttori chiede
solo per il sostegno nel secondo o terzo
anno di funzionamento del fondo, il
sostegno è rispettivamente 4% e il 2%.
4. Gli Stati membri possono fissare
massimali per gli importi che possono
essere ricevuti da un'organizzazione di
produttori come sostegno per le spese
amministrative di costituzione di fondi
comuni di investimento.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
77
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
maggio 2004 o dopo tale data;
b) al 4 % e al 2 % negli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri possono fissare
massimali per gli importi che
un’organizzazione di produttori può
ricevere a titolo di sostegno per le spese
amministrative di costituzione dei fondi
di mutualizzazione.
Articolo 91 Livello di organizzazione
dei produttori e definizione di
«regione»
1. Ai fini dell'articolo 103 sexies,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1234/2007, il livello di organizzazione dei
produttori in una regione di uno Stato
membro è dato dal valore della
produzione ortofrutticola ottenuta nella
regione in questione e commercializzata
dalle organizzazioni di produttori, dalle
loro associazioni e dai gruppi di
produttori, diviso per il valore totale della
produzione ortofrutticola ottenuta nella
regione.
Il valore della produzione ortofrutticola
ottenuta nella regione in questione e
commercializzata dalle organizzazioni di
produttori, dalle loro associazioni e dai
gruppi di produttori di cui al primo
comma comprende solo i prodotti per i
quali tali organizzazioni di produttori,
loro associazioni e gruppi di produttori
sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si
applicano mutatis mutandis. Ai fini del
calcolo di tale valore si prende in
Article 52 Degree of organisation of
producers and definition of a region
1. For the purposes of Article 35(1) of
Regulation (EU) No 1308/2013, the
degree of organisation of producers in a
region of a Member State shall be
calculated on the basis of the value of
fruit and vegetables production that was
obtained in the region concerned and
marketed by:
(a) recognised producer organisations and
their associations, and
(b) producer groups referred to in Article
125e of Regulation (EC) No 1234/2007
and producer organisations and producer
groups referred to in Article 27 of
Regulation (EU) No 1305/2013.
The value of the obtained production shall
be divided by the total value of the fruit
and vegetable production that was
produced in that region.
The value of fruit and vegetables
production that was obtained in the region
concerned and marketed by the
organisations, associations and groups
referred to in points (a) and (b) above
Articolo 52 Livello di organizzazione
dei produttori e la definizione di una
regione
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35
(1), del regolamento (UE) n 1308/2013, il
livello di organizzazione dei produttori in
una regione di uno Stato membro è
calcolato sulla base del valore della
produzione ortofrutticola che era ottenuta
nella regione interessata e
commercializzato da:
(a) organizzazioni di produttori
riconosciute e delle loro associazioni, e
(b) le associazioni di produttori di cui
all'articolo 125 sexies del regolamento
(CE) n 1234/2007 e organizzazioni di
produttori e le associazioni di produttori
di cui all'articolo 27 del regolamento (UE)
n 1305/2013.
Il valore della produzione ottenuto è
diviso per il valore totale della produzione
di frutta e verdura che è stato prodotto in
quella regione.
Il valore della produzione ortofrutticola
ottenuta nella regione interessata e
commercializzato da organizzazioni,
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
78
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
considerazione solo la produzione delle
organizzazioni di produttori, delle loro
associazioni, dei gruppi di produttori e dei
loro membri ottenuta nella regione in
questione e commercializzata da
organizzazioni di produttori, da loro
associazioni o da gruppi di produttori.
Ai fini del calcolo del valore totale della
produzione ortofrutticola ottenuta in tale
regione si applica, mutatis mutandis, la
metodologia di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 138/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il livello di organizzazione dei
produttori di una regione di uno Stato
membro è considerato particolarmente
scarso quando, negli ultimi tre anni per i
quali si dispone di dati, il livello medio,
calcolato come previsto al paragrafo 1, è
inferiore al 20 %.
3. Soltanto la produzione ortofrutticola
ottenuta nella regione di cui al presente
articolo può beneficiare di un aiuto
finanziario nazionale.
4. Ai fini del presente capo, gli Stati
membri definiscono le regioni come una
parte distinta del loro territorio, in base a
criteri oggettivi e non discriminatori quali
le caratteristiche agronomiche ed
economiche e il potenziale regionale
agricolo/ortofrutticolo o la struttura
istituzionale o amministrativa, e per la
quale sono disponibili dati per calcolare il
livello di organizzazione in conformità al
paragrafo 1.
Le regioni definite da uno Stato membro
shall only include the products for which
those producer organisations, associations
and groups are recognised. Article 22
shall apply mutatis mutandis.
Only the production of producer
organisations, their associations, producer
groups and their members obtained in the
region concerned and marketed by them
shall be included in the calculation of that
value.
For the calculation of the total value of
the fruit and vegetable production that
was obtained in that region, the
methodology set out in Annex I to
Regulation (EC) No 138/2004 of the
European Parliament and of the Council
shall apply mutatis mutandis.
2. The degree of organisation of
producers in a region of a Member State
shall be considered as particularly low
where the average degrees of
organisation, calculated in accordance
with paragraph 1, for the last three years
for which the data are available, is less
than 20 %.
3. Only fruit and vegetables production
generated in the region referred to in this
Article shall benefit from national
financial assistance.
4. For the purposes of this Chapter,
Member States shall define the regions as
a distinct part of their territory in
accordance with objective and non-
discriminatory criteria, such as their
agronomic and economic characteristics
and their regional agricultural/fruit and
associazioni e gruppi di cui ai punti (a) e
(b) di cui sopra comprendono solo i
prodotti per i quali le organizzazioni di
produttori, associazioni e gruppi sono
riconosciuta. L'articolo 22 si applica
mutatis mutandis.
Solo la produzione delle organizzazioni di
produttori, le associazioni, i gruppi di
produttori e i loro membri ottenuti nella
regione interessata e commercializzato da
loro deve essere incluso nel calcolo di tale
valore.
Per il calcolo del valore totale della
produzione di frutta e verdura che è stato
ottenuto in quella regione, il metodo di
cui all'allegato I del regolamento (CE) N.
138/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, si applica per analogia.
2. Il livello di organizzazione dei
produttori in una regione di uno Stato
membro è considerato particolarmente
scarso quando livelli medi di
organizzazione, calcolato in conformità
del paragrafo 1, per gli ultimi tre anni per
i quali sono disponibili i dati, è inferiore a
20%.
3. Solo la produzione di frutta e verdura
prodotta nella regione di cui al presente
articolo beneficia di assistenza finanziaria
nazionale.
4. Ai fini del presente capo, gli Stati
membri definiscono le regioni come una
parte distinta del loro territorio, secondo
criteri oggettivi e non discriminatori,
quali le caratteristiche agronomiche ed
economiche e la loro agricoltura / frutta e
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
79
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
ai fini del presente capo non sono
modificate per almeno 5 anni, salvo che
tale modifica sia obiettivamente
giustificata da motivi di merito non aventi
alcun nesso con il calcolo del livello di
organizzazione dei produttori della
regione o delle regioni di cui trattasi.
vegetables potential, or their institutional
or administrative structure and for which
data are available in order to calculate the
degree of organisation in accordance with
paragraph 1.
The regions defined by a Member State
for the purposes of this Chapter shall not
be amended for at least 5 years unless
such amendment is objectively justified
by substantive reasons unconnected with
the calculation of the degree of
organisation of producers in the region or
regions concerned.
Where a Member State requests a partial
reimbursement of the national financial
assistance in accordance with Article 20
of Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX, such a request shall concern
the same definition of the regions as
specified in the request for authorisation.
verdura potenziali regionali, o la loro
struttura istituzionale o amministrativa e
per i quali i dati sono disponibili per
calcolare il livello di organizzazione in
conformità del paragrafo 1.
Le regioni definite da uno Stato membro
ai fini del presente capitolo non sono
modificati per almeno 5 anni, a meno che
tale modifica sia obiettivamente
giustificata da ragioni di merito estranei il
calcolo del livello di organizzazione dei
produttori nella regione o nelle regioni
interessate.
Se uno Stato membro chiede un rimborso
parziale dell'aiuto finanziario nazionale ai
sensi dell'articolo 20 del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / XXX, tale
richiesta deve riguardare la stessa
definizione di regioni come specificato
nella richiesta di autorizzazione.
Articolo 92 Autorizzazione a concedere
l’aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro il 31 gennaio di un
dato anno civile, una richiesta di
autorizzazione a concedere l’aiuto
finanziario nazionale ai sensi dell’articolo
103 sexties, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1234/2007 per i programmi
operativi da attuare in quell’anno.
La richiesta è corredata di elementi
comprovanti che il livello di
organizzazione dei produttori nella
regione interessata è particolarmente
Article 18 Authorisation to pay
national financial assistance
1. Member States shall submit a request
to the Commission for authorisation to
grant national financial assistance
pursuant to Article 35(1) of Regulation
(EU) No 1308/2013 for operational
programmes to be implemented in any
given calendar year by 31 January of that
year.
The request shall be accompanied by
evidence showing:
(a) that the degree of organisation of
producers in the region concerned is
Articolo 18 Autorizzazione a concedere
l'aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano una
richiesta alla Commissione
l'autorizzazione a concedere un aiuto
finanziario nazionale ai sensi dell'articolo
35 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013
per i programmi operativi da attuare in un
determinato anno civile, entro il 31
gennaio dello stesso anno.
La richiesta è corredata degli elementi
comprovanti:
(a) che il livello di organizzazione dei
produttori nella regione interessata è
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
80
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
scarso, ai sensi dell’articolo 91 del
presente regolamento, e che l’aiuto è
destinato unicamente a prodotti del
settore ortofrutticolo ottenuti nella
regione in questione, nonché di
informazioni sulle organizzazioni di
produttori interessate, sull’importo
dell’aiuto richiesto e sulla quota dei
contributi finanziari versati a norma
dell’articolo 103 ter, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la
richiesta mediante decisione entro tre
mesi. Tale periodo ha inizio il giorno
successivo al giorno in cui la
Commissione ha ricevuto una richiesta
completa. Se la Commissione non
richiede informazioni supplementari entro
il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene
completa.
particularly low, in accordance with
Article 52 of Commission Delegated
Regulation (EU) N. 2016/xxx;
(b) that only products of the fruit and
vegetables sector produced in that region
benefit from assistance;
(c) details of the producer organisations
and the amount of assistance concerned
and the proportion of financial
contributions being made pursuant to
Article 32(1) of Regulation (EU) N.
1308/2013.
2. The Commission shall approve or
refuse the request by way of a Decision
within three months. That period shall
begin on the day following the day on
which the Commission received a
complete request from the Member State.
If the Commission does not request
additional information within the three-
month period, the request shall be deemed
to be complete.
particolarmente scarso, a norma
dell'articolo 52 del regolamento delegato
(UE) N. 2016 / xxx;
(b) che solo i prodotti del settore
ortofrutticolo provengono da questa
regione beneficiare dell'assistenza;
(c) i dettagli delle organizzazioni di
produttori e l'importo del contributo in
questione e la quota dei contributi
finanziari versati a norma dell'articolo 32
(1), del regolamento (UE) N. 1308/2013.
2. La Commissione approva o respinge la
richiesta per mezzo di una decisione entro
tre mesi. Tale termine inizia a decorrere
dal giorno successivo al giorno in cui la
Commissione ha ricevuto una richiesta
completa da parte dello Stato membro. Se
la Commissione non chiede ulteriori
informazioni entro il termine di tre mesi,
la richiesta è considerata completa.
Articolo 93 Modifiche al programma
operativo
Un’organizzazione di produttori che
desidera presentare richiesta di aiuto
finanziario nazionale modifica, se
necessario, il proprio programma
operativo ai sensi dell’articolo 65 o
dell’articolo 66.
Article 53 Amendments to the
operational programme
A producer organisation wishing to apply
for national financial assistance shall, if
applicable, amend its operational
programme pursuant to Article 34.
Articolo 53 Modifiche al programma
operativo
Un'organizzazione di produttori che
desidera chiedere un contributo
finanziario nazionale, se del caso,
modifica il proprio programma operativo
ai sensi dell'articolo 34.
Articolo 94 Domanda e concessione
dell’aiuto finanziario nazionale
1. Le organizzazioni di produttori
Article 19 Application for and payment
of the national financial assistance
1. Producer organisations shall apply for
Articolo 19 Domanda di e pagamento
del contributo finanziario nazionale
1. Le organizzazioni di produttori
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
81
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
presentano domanda di aiuto finanziario
nazionale e gli Stati membri concedono
tale aiuto in conformità agli articoli 69 e
70.
2. Gli Stati membri possono adottare
disposizioni complementari relative
all’erogazione dell’aiuto finanziario
nazionale, compresa la possibilità di
pagamenti anticipati e parziali.
the national financial assistance, and
Member States shall pay the aid, in
accordance with Articles 9 and 10.
2. Member States may adopt additional
rules on the payment of the national
financial assistance, including the
possibility of advance and partial
payments.
presentano domanda per l'aiuto
finanziario nazionale, e gli Stati membri
versano l'aiuto, ai sensi degli articoli 9 e
10.
2. Gli Stati membri possono adottare
disposizioni complementari al pagamento
dell'aiuto finanziario nazionale, compresa
la possibilità di anticipi e parziali.
Articolo 96 Relazioni dei gruppi di
produttori e delle organizzazioni di
produttori
1. Su richiesta delle autorità competenti
degli Stati membri, i gruppi di produttori
e le organizzazioni di produttori
forniscono tutte le informazioni pertinenti
necessarie per la stesura della relazione
annuale di cui all’articolo 97, lettera b).
2. A corredo delle domande di aiuto, le
organizzazioni di produttori presentano
relazioni annuali sull’esecuzione dei
programmi operativi.
Dette relazioni riguardano:
a) i programmi operativi attuati nel corso
dell’anno precedente;
b) le principali modifiche apportate ai
programmi operativi e
c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli
aiuti effettivamente richiesti.
3. Per ciascun programma operativo
attuato la relazione annuale riporta:
a) i risultati ottenuti dal programma
operativo, basati, se del caso, sugli
indicatori comuni di prodotto e di
Article 21 Reports of producer groups,
producer organisations and
associations of producer organisations
1. At the request of the competent
authority of the Member State, producer
groups set up according to Article 125e of
Regulation (EC) No 1234/2007,
recognised producer organisations and
their associations shall provide any
relevant information needed for the
drawing up of the annual report referred
to in Article 54(b) of Commission
Delegated Regulation (EU) No 2016/xxx.
Producer organisations and producer
groups referred to in Article 27 of
Regulation (EU) No 1305/2013 shall be
requested to provide the number of
members and the value of the marketed
production.
2. Producer organisations and their
associations shall submit annual reports
on the implementation of their operational
programmes with their applications for
aid.
The reports shall concern the following:
Articolo 21 Relazioni di gruppi di
produttori, organizzazioni di
produttori e delle associazioni di
organizzazioni di produttori
1. Su richiesta dell'autorità competente
dello Stato membro, le associazioni di
produttori istituito ai sensi dell'articolo
125 sexies del regolamento (CE) n
1234/2007, le organizzazioni di produttori
riconosciute e le loro associazioni
forniscono tutte le informazioni utili e
necessarie per la stesura del relazione
annuale di cui all'articolo 54 (b) del
regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx.
Le organizzazioni di produttori e gruppi
di produttori di cui all'articolo 27 del
regolamento (UE) n 1305/2013, sono
invitati a fornire il numero dei
componenti e del valore della produzione
commercializzata.
2. Le organizzazioni di produttori e delle
loro associazioni devono presentare
relazioni annuali sull'attuazione dei
programmi operativi con le loro domande
di contributo.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
82
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
risultato figuranti nell’allegato VIII e, se
necessario, sugli indicatori supplementari
di prodotto e di risultato definiti nella
strategia nazionale e
b) una sintesi dei principali problemi
incontrati nella gestione del programma e
delle eventuali misure adottate per
assicurare la qualità e l’efficacia della sua
attuazione.
Se del caso, la relazione annuale specifica
le idonee difese predisposte,
conformemente alla strategia nazionale e
in applicazione dell’articolo 103 quater,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1234/2007, per proteggere l’ambiente da
un’eventuale accresciuta pressione
provocata da investimenti sovvenzionati
nell’ambito del programma operativo.
4. Nell’ultimo anno di attuazione di un
programma operativo, la relazione
annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita
da una relazione finale.
Le relazioni finali indicano in che misura
gli obiettivi del programma sono stati
conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti
di azioni e/o di metodi operati e
individuano i fattori che hanno
contribuito al successo o al fallimento
dell’esecuzione del programma, fattori
che sono o saranno presi in
considerazione in sede di elaborazione dei
programmi operativi successivi o di
modifica di quelli esistenti.
5. Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche del presente regolamento, se un
gruppo di produttori o un’organizzazione
(a) the operational programme
implemented during the preceding year;
(b) the main amendments to the
operational programme; and
(c) differences between estimated aid and
aid applied for.
3. The annual report shall indicate:
(a) the achievements of the operational
programme, based on the indicators set
out in Annex II and, where applicable,
additional indicators set out in the
national strategy as follows:
- baseline indicators and input (financial)
indicators shall be used in each annual
report;
- result and output indicators shall be used
in the last two years of the operational
programme; and
(b) a summary of the major problems
encountered in managing the programme
and the measures taken to ensure the
quality and effectiveness of programme
implementation. The annual report shall
specify what safeguards have been put in
place, in accordance with the national
strategy and in application of Article
33(6) of Regulation (EU) No 1308/2013,
to protect the environment from possible
increased pressures coming from
investments supported under the
operational programme.
4. The report of the last but one year shall
show to what extent the objectives
pursued by the programmes have been
achieved. This report shall also mention
factors which contributed to the success
Le relazioni riguardano quanto segue:
(a) il programma operativo attuato nel
corso dell'anno precedente;
(b) le principali modifiche al programma
operativo; e
(c) le differenze tra gli aiuti stimati e gli
aiuti effettivamente richiesti.
3. La relazione annuale deve indicare:
(a) i risultati del programma operativo,
sulla base degli indicatori di cui
all'allegato II e, se del caso, ulteriori
indicatori figurano nella strategia
nazionale come segue:
- Indicatori iniziali e di input (finanziari)
Gli indicatori sono utilizzati in ogni
relazione annuale;
- Indicatori di risultato e di impatto
devono essere utilizzati negli ultimi due
anni del programma operativo; e
(b) una sintesi dei principali problemi
incontrati nella gestione del programma e
le misure adottate per assicurare la qualità
e l'efficacia della sua attuazione. La
relazione annuale deve specificare quali
garanzie sono state messe in atto, in
conformità con la strategia nazionale e in
applicazione dell'articolo 33 (6), del
regolamento (UE) n 1308/2013, per
proteggere l'ambiente da un'eventuale
accresciuta pressione provocata da
investimenti sostenuti nell'ambito del
programma operativo.
4. La relazione del penultimo anno è
mostrare in che misura gli obiettivi del
programma sono stati raggiunti. La
relazione illustra inoltre i fattori che
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
83
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
di produttori omette di effettuare una
comunicazione allo Stato membro
prevista dal presente regolamento o dal
regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la
comunicazione risulta inesatta in base agli
elementi oggettivi di cui lo Stato membro
dispone, quest’ultimo sospende il
prericonoscimento del gruppo di
produttori o il riconoscimento
dell’organizzazione di produttori finché la
comunicazione sia effettuata
correttamente.
Lo Stato membro riferisce su tali casi
nella relazione annuale di cui all’articolo
97, lettera b), del presente regolamento.
or failure of the programme’s
implementation and the way those factors
were taken into account in the ongoing
programme or in the following
operational programme.
5. Where a producer group, a producer
organisation or association of producer
organisations fails to notify the Member
State as required under this Regulation or
Regulation (EU) No 1308/2013, or if the
notification is incorrect, Article 59 of the
Commission Delegated Regulation
2016/xxx shall apply mutatis mutandis.
The Member State shall include details of
such cases in its annual report referred to
in Article 54(b) of Commission Delegated
Regulation (EU) No 2016/xxx.
hanno contribuito al successo o al
fallimento dell'esecuzione del programma
e il modo in cui questi fattori sono stati
presi in considerazione nel programma in
corso o nel seguente programma
operativo.
5. Quando un gruppo di produttori,
un'organizzazione di produttori o
associazione di organizzazioni di
produttori non riesce a notificare allo
Stato membro prevista dal presente
regolamento o del regolamento (UE) n
1308/2013, o se la notifica non è corretto,
l'articolo 59 del Regolamento delegato
2016 / xxx si applica mutatis mutandis.
Lo Stato membro deve includere i dettagli
di tali casi nella sua relazione annuale di
cui all'articolo 54 (b) del regolamento
delegato (UE) n 2016 / xxx.
Articolo 100 Procedura di
presentazione delle domande
Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche del presente regolamento, gli
Stati membri stabiliscono procedure
appropriate per la presentazione delle
domande di aiuto, delle richieste di
riconoscimento o di approvazione del
programma operativo, nonché delle
domande di pagamento.
Article 23 Submission procedures
Without prejudice to specific provisions
of this Regulation, Member States shall
provide for procedures for the submission
of aid applications, requests for
recognition or approval of operational
programmes, as well as payment claims.
Articolo 23 Procedure di presentazione
Fatte salve le disposizioni specifiche del
presente regolamento, gli Stati membri
prevedono procedure per la presentazione
delle domande di aiuto, le richieste di
riconoscimento o di approvazione dei
programmi operativi, così come domande
di pagamento.
Articolo 103 Controlli in loco
1. Ciascun controllo in loco forma
oggetto di una relazione, onde poter
riesaminare gli elementi delle verifiche
Article 28 Reports of on-the-spot
checks
1. A detailed report shall be made for
each on-the-spot check indicating at least
Articolo 28 Relazioni di controlli in
loco
1. Una relazione dettagliata è effettuata
per ciascun controllo in loco che indica
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
84
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
effettuate. La relazione indica in
particolare:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto
di controllo;
b) le persone presenti;
c) le azioni, le misure e i documenti
controllati e
d) i risultati del controllo.
2. Il beneficiario può essere invitato a
firmare la relazione per attestare di aver
presenziato al controllo ed eventualmente
ad apporvi le proprie osservazioni.
Qualora siano constatate irregolarità, al
beneficiario è consegnata una copia della
relazione di controllo.
3. È possibile dare preavviso dei controlli
in loco, purché ciò non pregiudichi la
finalità del controllo. Il preavviso è
limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai
sensi del presente regolamento sono
effettuati contemporaneamente ad altri
controlli previsti dalla normativa
dell’Unione in materia di sovvenzioni
agricole.
the following information:
(a) the aid scheme and the application
checked;
(b) the names and functions of the
persons present;
(c) the actions, measures and documents
checked including the audit trail and
supporting evidence verified; and
(d) the results of the check.
2. A representative of the producer
organisation shall be given the
opportunity to sign the report to attest his
presence at the check and to record his or
her comments. Where irregularities are
found the beneficiary shall receive a copy
of the monitoring report.
3. Short advance notice of on-the-spot
checks may be given, provided that the
purpose of the check is not jeopardised.
almeno le seguenti informazioni:
(a) il regime di aiuto e la domanda
oggetto di controllo;
(b) i nomi e le funzioni delle persone
presenti;
(c) le azioni, le misure ei documenti
controllati tra cui la pista di controllo e
prove a sostegno verificato; e
(d) i risultati del controllo.
2. Un rappresentante dell'organizzazione
di produttori è data la possibilità di
firmare la relazione per attestare la sua
presenza al momento del check e di
registrare le sue osservazioni. Qualora
siano constatate irregolarità, al
beneficiario è consegnata una copia della
relazione di controllo.
3. Breve preavviso dei controlli in loco
può essere data, a condizione che la
finalità del controllo non sia
compromessa.
Articolo 104 Concessione del
riconoscimento e approvazione dei
programmi operativi
1. Prima di riconoscere un’organizzazione
di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter,
paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri
effettuano un sopralluogo presso
l’organizzazione stessa per verificare il
Article 24 Granting of recognition to
producer organisations
1. Prior to granting recognition to a
producer organisation under Article
154(4)(a) of Regulation (EU) No
1308/2013, Member States shall conduct
administrative checks and an on-the-spot
check to the producer organisation to
verify compliance with the conditions for
Articolo 24 Concessione del
riconoscimento delle organizzazioni di
produttori
1. Prima di concedere il riconoscimento a
un'organizzazione di produttori ai sensi
dell'articolo 154 (4) (a), del regolamento
(UE) n 1308/2013, gli Stati membri
effettuano controlli amministrativi e un
controllo in loco per l'organizzazione di
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
rispetto delle condizioni previste per il
riconoscimento.
recognition.
2. Member States shall carry out
administrative and on-the-spot checks
with regard to the recognition criteria on
all recognised producer organisations and
their associations at least once every five
years even if the producer organisations
do not implement an operational
programme.
produttori per verificare la conformità con
le condizioni per il riconoscimento.
2. Gli Stati membri effettuano controlli
amministrativi e controlli in loco per
quanto riguarda i criteri di riconoscimento
a tutte le organizzazioni di produttori
riconosciute e le loro associazioni,
almeno una volta ogni cinque anni, anche
se le organizzazioni di produttori non
implementano un programma operativo.
Articolo 104 Concessione del
riconoscimento e approvazione dei
programmi operativi
2. Prima di approvare un programma
operativo ai sensi dell’articolo 64,
l’autorità competente dello Stato membro
verifica con tutti i mezzi appropriati,
compresi i controlli in loco, il programma
operativo presentato per approvazione e
le eventuali domande di modifica. Detti
controlli riguardano in particolare:
a) l’esattezza delle informazioni di cui
all’articolo 59, lettere a), b) ed e),
contenute nel progetto di programma
operativo;
b) la conformità dei programmi con
l’articolo 103 quater del regolamento
(CE) n. 1234/2007 nonché con la
disciplina nazionale e la strategia
nazionale;
c) l’ammissibilità delle azioni e delle
spese proposte;
d) la coerenza e la qualità tecnica dei
programmi, la fondatezza delle stime e
Article 25 Approval of operational
programmes and their amendments
Prior to the approval of an operational
programme under Article 33 of
Commission Delegated Regulation (EU)
No 2016/xxx or of its amendment, the
Member State shall verify, including
through on-the-spot checks, the
operational programme submitted for
approval or the request for amendment.,
where applicable. Those checks shall in
particular concern:
(a) the accuracy of information referred to
in Article 4(a), (b) and (e), which shall be
included in the draft operational
programme;
(b) compliance of the programme with
Article 33 of Regulation (EU) No
1308/2013 as well as with the national
framework and the national strategy;
(c) the eligibility of the actions and the
eligibility of the expenditure proposed;
(d) the consistency and technical quality
of the programme, the soundness of the
Articolo 25 Approvazione dei
programmi operativi e loro modifiche
Prima dell'approvazione di un programma
operativo ai sensi dell'articolo 33 del
regolamento delegato (UE) n 2016 / xxx o
del suo emendamento, lo Stato membro
deve verificare, anche attraverso verifiche
in loco, il programma operativo
presentato per approvazione o la richiesta
di modifica., se del caso. Detti controlli
riguardano in particolare:
(a) l'esattezza delle informazioni di cui
all'articolo 4 (a), (b) e (e), che devono
essere inclusi nel progetto di programma
operativo;
(b) la conformità del programma con
l'articolo 33 del regolamento (UE) n
1308/2013 nonché con la disciplina
nazionale e la strategia nazionale;
(c) l'ammissibilità delle azioni e
l'ammissibilità delle spese proposte;
(d) la coerenza e la qualità tecnica del
programma, la fondatezza delle stime e
del piano di aiuti, e la programmazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
del piano di aiuti, nonché la
programmazione della relativa
esecuzione. I controlli verificano inoltre
se sono stati stabiliti obiettivi misurabili,
in modo che se ne possa sorvegliare la
realizzazione, e se gli obiettivi fissati
possono essere raggiunti attuando le
misure proposte e
e) la conformità degli interventi oggetto
della domanda di aiuto con la pertinente
normativa dello Stato membro e
dell’Unione, in particolare in materia di
appalti pubblici, aiuti di Stato e altri
requisiti obbligatori prescritti dalla
normativa nazionale o stabiliti dalla
disciplina nazionale o dalla strategia
nazionale.
estimates and the aid plan, and the
planning of its implementation.
Checks shall verify whether:
(a) targets are measurable and can be
monitored and achieved through the
proposed actions; and
(b) the operations for which aid is
requested are in compliance with the
applicable national and Union law.
della sua esecuzione.
I controlli verificano se:
(a) gli obiettivi sono misurabili e possono
essere monitorati e raggiunti attraverso le
azioni proposte; e
(b) le operazioni per le quali è chiesto
l'aiuto sono conformi alla legislazione
nazionale e dell'Unione vigente.
Articolo 105 Controlli amministrativi
sulle domande di aiuto per i
programmi operativi
1. Prima di concedere l’aiuto, gli Stati
membri eseguono controlli amministrativi
su tutte le domande di aiuto, completati
da controlli in loco a campione, come
previsto all’articolo 106.
2. I controlli amministrativi sulle
domande di aiuto comprendono in
particolare le seguenti verifiche, se
pertinenti per la domanda presentata:
a) la relazione annuale o, se del caso, la
relazione finale, trasmessa insieme alla
domanda, relativa all’esecuzione del
programma operativo;
b) il valore della produzione
Article 26 Administrative checks on aid
applications for operational
programmes
1. Prior to granting the aid, Member
States shall carry out administrative
checks on all aid applications.
2. Administrative checks on aid
applications shall include, , a verification
of:
(a) the annual report on the execution of
the operational programme transmitted
together with the aid application;
(b) the value of marketed production, the
contributions to the operational fund and
the expenditure incurred;
(c) the consistency of expenditure
claimed in relation to products and
Articolo 26 I controlli amministrativi
sulle domande di aiuto per i
programmi operativi
1. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati
membri effettuano controlli
amministrativi su tutte le domande di
aiuto.
2. I controlli amministrativi sulle
domande di aiuto devono includere, una
verifica di:
(a) la relazione annuale sullo stato di
attuazione del programma operativo
trasmessa insieme alla domanda di aiuto;
(b) il valore della produzione
commercializzata, i contributi al fondo di
esercizio e le spese sostenute;
(c) la coerenza della spesa dichiarata in
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
commercializzata, i contributi al fondo di
esercizio e le spese sostenute;
c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e
la veridicità delle spese dichiarate;
d) la conformità delle azioni eseguite con
quelle contenute nel programma operativo
approvato;
e) il rispetto dei limiti e dei massimali
finanziari e di altra natura imposti.
3. Le spese sostenute nell’ambito del
programma operativo sono comprovate da
fatture e documenti, come estratti conto
bancari, attestanti l’avvenuto pagamento.
Ove ciò non risulti possibile, tali
pagamenti sono comprovati da documenti
aventi forza probatoria equivalente. Le
fatture utilizzate sono intestate
all’organizzazione di produttori,
all’associazione di organizzazioni di
produttori o alla filiale, nella fattispecie
prevista all’articolo 50, paragrafo 9,
oppure, previo consenso dello Stato
membro, a uno o più dei loro soci
produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture
relative alle spese di personale di cui
all’allegato IX, punto 2, lettera b) sono
intestate all’organizzazione di produttori,
all’associazione di organizzazioni di
produttori o alla filiale nella fattispecie di
cui all’articolo 50, paragrafo 9.
services delivered;
(d) the conformity of the actions
undertaken with those included in the
approved operational programme;
(e) the respect of financial or other limits
and ceilings imposed.
3. Expenditure incurred under the
operational programme shall be supported
by proof of payment. Invoices used shall
be established in the name of the producer
organisation, association of producer
organisations or the subsidiary in the
situation referred to in Article 22(9) of
Commission Delegated Regulation (EU)
N. 2016/xxx or, subject to Member State
approval, in the name of one or more of
its producer members. However, invoices
in respect of the personnel costs referred
to in Annex III2 to Commission
Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx,
shall be established in the name of the
producer organisation, association of
producer organisation or subsidiary in the
situation referred to in Article 22(9) of
Commission Delegated Regulation (EU)
N. 2016/xxx.
4. The procedures shall require the
recording of undertaken operations, the
results of the verification and the
measures taken in respect of
discrepancies.
relazione a prodotti e servizi forniti;
(d) la conformità delle azioni intraprese
con quelli inclusi nel programma
operativo approvato;
(e) il rispetto dei limiti e dei massimali
finanziari e di altra natura imposti.
3. Le spese sostenute nell'ambito del
programma operativo deve essere
supportato dalla prova del pagamento. Le
fatture utilizzate sono stabiliti il nome
dell'organizzazione di produttori,
l'associazione di organizzazioni di
produttori o la filiale nella situazione di
cui all'articolo 22 (9), del regolamento
delegato (UE) N. 2016 / xxx oppure,
previo consenso dello Stato membro , a
nome di uno o più dei suoi membri
produttori. Tuttavia, le fatture relative
delle spese di personale di cui all'allegato
III2 del regolamento delegato (UE) N.
2016 / xxx, sono stabiliti il nome
dell'organizzazione di produttori,
l'associazione di organizzazioni di
produttori o alla filiale nella situazione di
cui al Articolo 22 (9), del regolamento
delegato (UE) N. 2016 / xxx.
4. Le procedure prevedono la
registrazione delle operazioni intraprese,
dei risultati della verifica e delle misure
adottate in materia di discrepanze.
Articolo 106 Controlli in loco sulle
domande di aiuto per i programmi
operativi
Article 27 On-the-spot checks
1. Member States shall carry out on-the-
spot checks at the premises of producer
Articolo 27 Controlli in loco
1. Gli Stati membri effettuare controlli in
loco presso le sedi delle organizzazioni di
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
1. Nell’ambito della verifica delle
domande di aiuto di cui all’articolo 69,
paragrafo 1, gli Stati membri eseguono
controlli in loco presso le organizzazioni
di produttori per accertare l’osservanza
delle condizioni prescritte per la
concessione dell’aiuto o del relativo saldo
per l’anno considerato.
Detti controlli riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento
per l’anno considerato;
b) l’utilizzo del fondo di esercizio
nell’anno considerato, comprese le spese
dichiarate nelle domande di anticipi o di
pagamenti parziali, il valore della
produzione commercializzata, i contributi
al fondo di esercizio e la giustificazione
delle spese dichiarate mediante documenti
contabili o di altra natura;
c) i controlli di secondo livello per le
spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla
raccolta verde e alla mancata raccolta.
2. I controlli di cui al paragrafo 1
riguardano ogni anno un campione
significativo di domande. Il campione
rappresenta almeno il 30 % dell’importo
totale dell’aiuto richiesto negli Stati
membri con più di 10 organizzazioni di
produttori riconosciute. Negli altri casi,
ciascuna organizzazione di produttori è
oggetto di una visita almeno una volta
ogni tre anni.
Prima del versamento dell’aiuto o del
saldo relativo all’ultimo anno del
programma operativo, ogni
organizzazione di produttori è sottoposta
organisations and their associations to
ensure compliance with the conditions for
recognition and for granting an aid or the
balance thereof for the year concerned
which shall supplement the administrative
checks.
2. The checks referred to in paragraph 1
shall relate to a sample representing at
least 30 % of the total aid applied for each
year. Each producer organisation
implementing an operational programme
shall be visited at least once every three
years.
3. Member States shall determine the
producer organisations to be checked on
the basis of a risk analysis that shall take
account of:
(a) the amount of aid;
(b) the findings of the checks in previous
years;
(c) a random parameter; and
(d) other parameters to be determined by
Member States.
4. On-the-spot checks shall in particular
concern:
(a) the compliance with the recognition
criteria for the year concerned;
(b) the implementation of the actions and
their consistency with the approved
operational programme;
(c) the compliance and timing of the
expenditure with Union law for a relevant
number of actions;
(d) the use of the operational fund
including expenditure declared in claims
for advance payments or partial
produttori e delle loro associazioni per
garantire il rispetto delle condizioni per il
riconoscimento e per la concessione di un
aiuto o del relativo saldo per l'anno in
questione che ne completa le verifiche
amministrative.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 si
riferiscono a un campione pari ad almeno
il 30% degli aiuti totali richiesto ogni
anno. Ciascuna organizzazione di
produttori l'attuazione di un programma
operativo è visitato almeno una volta ogni
tre anni.
3. Gli Stati membri determinano le
organizzazioni di produttori da controllare
sulla base di un'analisi dei rischi che tiene
conto di:
(a) l'importo dell'aiuto;
(b) le risultanze dei controlli degli anni
precedenti;
(c) un parametro casuale; e
(d) altri parametri da determinare da parte
degli Stati membri.
4. I controlli in loco riguardano in
particolare:
(a) il rispetto dei criteri di riconoscimento
per l'anno in questione;
(b) l'attuazione delle azioni e la loro
coerenza con il programma operativo
approvato;
(c) la conformità e la tempistica della
spesa con il diritto dell'Unione per un
numero rilevante di azioni;
(d) l'utilizzo del fondo di esercizio,
comprese le spese dichiarate nelle
domande di anticipi o di pagamenti
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ad almeno un controllo.
3. I risultati dei controlli in loco sono
valutati per determinare se gli eventuali
problemi riscontrati abbiano carattere
sistematico e comportino quindi un
fattore di rischio per altre azioni
analoghe, altri beneficiari o altri
organismi. La valutazione individua
altresì le cause di tali situazioni e indica
ogni ulteriore esame ritenuto necessario e
le opportune misure preventive e
correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di
rilievo in una regione o parte di essa o
presso una determinata organizzazione di
produttori, lo Stato membro effettua
controlli supplementari nel corso
dell’anno e aumenta la percentuale delle
domande da controllare l’anno
successivo.
4. Lo Stato membro determina le
organizzazioni di produttori da controllare
sulla base di un’analisi dei rischi.
L’analisi dei rischi tiene conto in
particolare dei seguenti elementi:
a) l’importo dell’aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni
precedenti;
c) un elemento casuale e
d) altri parametri fissati dagli Stati
membri.
Articolo 107 Controlli in loco sulle
misure dei programmi operativi
1. Mediante i controlli in loco sulle
payments, the value of marketed
production, the contributions to the
operational fund and the expenditure
declared as supported by accounting or
equivalent documents;
(e) the full delivery of the products by the
members, the delivery of the services and
the genuineness of the expenditure
claimed;
(f) second level checks for the expenses
of market withdrawals, green harvesting
and non-harvesting.
5. The value of marketed production shall
be verified on the basis of the financial
accounting system as audited and
certified under national law.
To that end, the Member States may
decide that the declaration of the value of
marketed production shall be certified in
the same way as the financial accounting
data.
The check on the declaration of the value
of marketed production may be carried
out before the relevant aid application is
transmitted but at the latest before
payment of the aid.
6. Except in exceptional circumstances,
the on-the-spot check shall include a visit
to the action or, if the action is intangible,
to the action promoter. In particular,
actions on individual holdings of
members of producer organisations
covered by the sample referred to in the
second paragraph shall be subject of at
least one visit to verify their execution.
However, Member States may decide not
parziali, il valore della produzione
commercializzata, i contributi al fondo di
esercizio e le spese dichiarate come
sostenuto da documenti contabili o
equivalenti;
(e) la piena consegna dei prodotti da parte
dei membri, l'erogazione dei servizi e la
genuinità delle spese dichiarate;
(f) i controlli di secondo livello per le
spese di ritiri dal mercato, raccolta prima
della maturazione e di mancata raccolta.
5. Il valore della produzione
commercializzata è verificato sulla base
del sistema di contabilità finanziaria come
verificati e certificati secondo il diritto
nazionale.
A tal fine, gli Stati membri possono
decidere se la dichiarazione del valore
della produzione commercializzata debba
essere certificata allo stesso modo dei dati
contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore
della produzione commercializzata può
essere eseguito prima che la domanda di
aiuto in questione viene trasmessa ma al
più tardi prima del pagamento degli aiuti.
6. Salvo casi eccezionali, il controllo in
loco comprende una visita l'azione o, se
l'azione è intangibile, al promotore
dell'azione. In particolare, le azioni nelle
aziende individuali dei membri delle
organizzazioni di produttori rientrano nel
campione di cui al secondo comma,
devono essere oggetto di almeno una
visita per verificare la loro esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
misure dei programmi operativi gli Stati
membri verificano in particolare:
a) l’esecuzione delle azioni contemplate
nel programma operativo;
b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o
prevista, dell’azione con l’utilizzazione
descritta nel programma operativo
approvato;
c) per un congruo numero di voci di
spesa, la conformità della natura della
spesa e dei relativi tempi di esecuzione
alla normativa dell’Unione e al capitolato
approvato;
d) la giustificazione delle spese sostenute
mediante documenti contabili o di altra
natura e
e) il valore della produzione
commercializzata.
2. Il valore della produzione
commercializzata è verificato sulla base
dei dati del sistema contabile verificati e
certificati a norma del diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà
di decidere se la dichiarazione del valore
della produzione commercializzata debba
essere certificata allo stesso modo dei dati
contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore
della produzione commercializzata può
essere eseguito prima che sia presentata la
domanda di aiuto corrispondente e al più
tardi prima del pagamento dell’aiuto.
3. Salvo in circostanze eccezionali, il
controllo in loco comprende una visita sul
luogo di realizzazione dell’azione o, se
l’azione non è tangibile, presso il
to carry out such visits for small actions,
or where they consider that there is a low
risk that the conditions for receiving aid
are not fulfilled, or that the operation has
not been implemented. That decision and
its justification shall be recorded.
7. The on-the-spot check shall cover all
the commitments and obligations of the
producer organisation or its members
which can be checked at the time of the
visit.
8. Only checks meeting all the
requirements of this Article may be
counted towards the fulfilment of the
checking rate set out in the second
paragraph.
9. The results of the on-the-spot checks
shall be assessed to establish whether any
problems encountered are of a systemic
nature, entailing a risk for other similar
actions, beneficiaries or bodies. This
assessment shall also identify the causes
of such situations, any further
examination which may be required and
the recommended corrective and
preventive action.
If the checks reveal significant
irregularities in a region or part of a
region or for a specific producer
organisation or association of producer
organisations, the Member State shall
carry out additional checks during the
year in the region or in the organisation
concerned and shall increase the
percentage of corresponding applications
to be checked the following year.
decidere di non effettuare tali visite per
piccole azioni, o se ritengono che vi sia
un basso rischio che le condizioni per la
concessione di aiuti non sono soddisfatte,
o che l'operazione non è stata
implementata. Devono essere registrate
Tale decisione e la relativa motivazione.
7. Il controllo in loco verte su tutti gli
impegni e gli obblighi dell'organizzazione
di produttori o dei suoi soci, che è
possibile controllare al momento della
visita.
8. soltanto i controlli che soddisfano tutte
le prescrizioni del presente articolo
possono essere conteggiati verso il
compimento della percentuale di controllo
di cui al secondo comma.
9. I risultati dei controlli in loco sono
valutati per stabilire se gli eventuali
problemi riscontrati abbiano carattere
sistemico, comportando un rischio per
altre azioni analoghe, altri beneficiari o
altri organismi. Tale valutazione
individua inoltre le cause di tali
situazioni, ogni ulteriore esame ritenuto
necessario e le azioni correttive e
preventive consigliate.
Se dai controlli emergono irregolarità di
rilievo in una regione o parte di una
regione o di un'organizzazione di
produttori specifici o associazione di
organizzazioni di produttori, lo Stato
membro effettua controlli supplementari
nel corso dell'anno nella regione o per
l'organizzazione in questione e aumentano
la percentuale di corrispondenti domande
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
promotore della stessa. In particolare, le
azioni realizzate in aziende individuali
che rientrano nel campione di cui
all’articolo 106, paragrafo 2, formano
oggetto di almeno un sopralluogo inteso a
verificarne l’esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono
decidere di non effettuare tali
sopralluoghi per interventi di piccola
entità o se ritengono che vi sia un rischio
limitato di inadempimento delle
condizioni di ammissibilità all’aiuto o di
mancata esecuzione dell’intervento. Tale
decisione, debitamente motivata, forma
oggetto di registrazione.
4. Il controllo in loco verte su tutti gli
impegni e gli obblighi
dell’organizzazione di produttori o dei
suoi soci che possono essere verificati al
momento del sopralluogo.
5. Possono rientrare nel calcolo della
percentuale di controllo fissata all’articolo
106, paragrafo 2, soltanto i controlli che
soddisfano tutte le condizioni di cui al
presente articolo.
da controllare l'anno successivo.
Articolo 108 Controlli di primo livello
sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri procedono, presso
ciascuna organizzazione di produttori, a
controlli di primo livello sulle operazioni
di ritiro, che consistono in un controllo
documentale e d’identità, in un controllo
fisico, eventualmente a campione, avente
ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal
Article 29 First-level checks on
withdrawal operations
1. Member States shall make first-level
checks on withdrawal operations in each
producer organisation, comprising a
documentary and identity check
supported by a physical check, of the
weight of the products withdrawn from
the market and a check on compliance
Articolo 29 Controlli di primo livello
sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri effettuano controlli di
primo livello sulle operazioni di ritiro per
ciascuna organizzazione di produttori, che
comprende un controllo documentario e
d'identità supportato da un controllo
fisico, il peso dei prodotti ritirati dal
mercato, e un controllo di conformità con
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
mercato e in un controllo di conformità
alle disposizioni dell’articolo 76, secondo
le modalità previste dal titolo II, capo II.
Il controllo è effettuato successivamente
al ricevimento della comunicazione di cui
all’articolo 78, paragrafo 1, entro i termini
di cui all’articolo 78, paragrafo 2.
2. I controlli di primo livello di cui al
paragrafo 1 riguardano l’intero
quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal
mercato. Al termine del controllo, i
prodotti ritirati non destinati alla
distribuzione gratuita sono sottoposti a
denaturazione o conferiti all’industria di
trasformazione sotto la supervisione delle
autorità competenti, alle condizioni
stabilite dallo Stato membro ai sensi
dell’articolo 80.
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti
destinati alla distribuzione gratuita gli
Stati membri possono limitare il controllo
ad una percentuale inferiore a quella
fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al
10 % dei quantitativi interessati di una
determinata organizzazione di produttori
durante la campagna di
commercializzazione. Il controllo può
avere luogo presso l’organizzazione di
produttori e/o presso i destinatari dei
prodotti. Se dai controlli emergono
irregolarità di rilievo, le autorità
competenti dello Stato membro effettuano
controlli supplementari.
with Article 15, in accordance with the
procedures laid down in Chapter II of
Title II. of Commission Implementing
Regulation (EU) N. 543/2011. The check
shall take place following receipt of the
notification referred to in the first
paragraph of Article 41 of Commission
Delegated Regulation (EU) N. 2016/xxx,
within the time limits set in accordance
with the second paragraph of that Article.
2. The first-level checks shall cover 100
% of the quantity of products withdrawn
from the market. At the end of this check,
the withdrawn products other than those
for free distribution, shall be denatured or
disposed of to the processing industry
under the supervision of the competent
authorities under the terms and conditions
laid down by the Member State under
Article 43 of Commission Delegated
Regulation (EU) N. 2016/xxx.
3. By way of derogation from paragraph
2, where the products are for free
distribution, Member States may check a
smaller percentage than that laid down in
that paragraph, provided it is not less than
10 % of the quantities concerned during
the marketing year of any given producer
organisation. The check may take place at
the premises of the producer organisation
or at the sites of the recipients of the
products. In the event that the checks
reveal irregularities, the Member States
shall carry out additional checks.
l'articolo 15, in secondo le procedure di
cui al capo II del titolo II. del
Regolamento di esecuzione (UE) N.
543/2011. Il controllo è effettuato
successivamente al ricevimento della
comunicazione di cui al primo comma
dell'articolo 41 del regolamento delegato
(UE) N. 2016 / xxx, entro i termini
stabiliti ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo.
2. I controlli di primo livello devono
coprire il 100% del quantitativo di
prodotti ritirati dal mercato. Al termine di
questo controllo, i prodotti ritirati non
destinati alla distribuzione gratuita, sono
sottoposti a denaturazione o smaltiti
all'industria di trasformazione sotto la
supervisione delle autorità competenti,
secondo i termini e le condizioni stabilite
dallo Stato membro ai sensi dell'articolo
43 della Commissione regolamento
delegato (UE) N. 2016 / xxx.
3. In deroga al paragrafo 2, in cui i
prodotti sono destinati alla distribuzione
gratuita, gli Stati membri possono
controllare una percentuale inferiore a
quella prevista in tale paragrafo, a
condizione che non sia inferiore al 10%
dei quantitativi interessati durante la
campagna di commercializzazione di una
determinata organizzazione di produttori.
Il controllo può avvenire presso la sede
dell'organizzazione di produttori o nei siti
dei destinatari dei prodotti. Nel caso in
cui dai controlli emergono irregolarità, gli
Stati membri effettuano controlli
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
supplementari.
Articolo 109 Controlli di secondo livello
sulle operazioni di ritiro
1. Nell’ambito dei controlli di cui
all’articolo 106 gli Stati membri
effettuano controlli di secondo livello
sulle operazioni di ritiro.
Gli Stati membri stabiliscono criteri per
analizzare e valutare il rischio che una
determinata organizzazione di produttori
abbia realizzato operazioni di ritiro non
conformi alla normativa. Tali criteri
tengono conto, tra l’altro, delle risultanze
di precedenti controlli di primo e secondo
livello, nonché dell’esistenza di un
sistema di assicurazione qualità in seno
all’organizzazione di produttori. Sulla
base di detti criteri gli Stati membri
definiscono, per ciascuna organizzazione
di produttori, una frequenza minima dei
controlli di secondo livello.
2. I controlli di cui al paragrafo 1
consistono in controlli in loco presso le
organizzazioni di produttori e i destinatari
dei prodotti ritirati, intesi ad accertare
l’osservanza delle condizioni prescritte
per il pagamento dell’aiuto dell’Unione.
Detti controlli comprendono in
particolare:
a) la verifica della contabilità di
magazzino e della contabilità finanziaria
che ciascuna organizzazione di produttori
che effettui operazioni di ritiro durante la
campagna in questione è tenuta a
Article 30 Second-level checks on
withdrawal operations
1. Member States shall make second-level
checks on withdrawal operations at the
premises of the producer organisation and
of the recipients of the products
withdrawn based on a risk analysis. The
risk analysis shall include the findings of
previous first and second-level checks,
and whether or not a producer
organisation has some form of quality-
assurance procedure. This risk analysis
shall serve as basis to establish the
minimum frequency of second-level
checks for each producer organisation.
2. The checks referred to in paragraph 1
shall verify:
(a) the specific stock and accounting
records to be kept by all producer
organisations which carry out withdrawal
operations during the marketing year
concerned;
(b) the quantities marketed as declared in
the aid applications, checking, in
particular, the stock and accounting
records, the invoices and, , ensuring that
the declarations tally with the accounting
and tax data of the producer organisations
concerned;
(c) the accounts, in particular the veracity
of net receipts by the producer
organisations as declared in their payment
applications and the proportionality of
Articolo 30 Controlli di secondo livello
sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri effettuano controlli di
secondo livello sulle operazioni di ritiro
presso la sede dell'organizzazione di
produttori e dei destinatari dei prodotti
ritirati sulla base di un'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi deve includere i
risultati di precedenti controlli di secondo
livello prima e, se non un'organizzazione
di produttori ha una qualche forma di
procedura di garanzia della qualità.
L'analisi dei rischi deve servire come base
per stabilire la frequenza minima dei
controlli di secondo livello per ciascuna
organizzazione di produttori.
2. I controlli di cui al paragrafo 1
verificano:
(a) la verifica della contabilità di
magazzino e contabilità da tenere
ciascuna organizzazione di produttori che
effettuano operazioni di ritiro durante la
campagna in questione;
(b) i quantitativi commercializzati
dichiarati nelle domande di aiuto,
verificando, in particolare, lo stock e
scritture contabili, le fatture e,
assicurando che le dichiarazioni
coincidono con i dati contabili e fiscali
delle organizzazioni di produttori
interessate;
(c) i conti, in particolare la veridicità delle
entrate nette realizzate dalle
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
94
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
conservare;
b) la verifica dei quantitativi
commercializzati dichiarati nelle
domande di aiuto, con particolare
riferimento alla contabilità di magazzino
e alla contabilità finanziaria, alle fatture e,
se necessario, alla loro veridicità, nonché
alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i
dati contabili e/o fiscali delle
organizzazioni di produttori interessate;
c) la verifica della correttezza della
contabilità, in particolare della veridicità
delle entrate nette realizzate dalle
organizzazioni di produttori e da esse
dichiarate nelle domande di pagamento
nonché della proporzionalità delle
eventuali spese di ritiro, per accertare che
i rispettivi importi siano esatti e
d) la verifica della destinazione dei
prodotti ritirati dichiarata nella domanda
di pagamento nonché dell’adeguata
denaturazione, per accertare il rispetto
delle disposizioni del presente
regolamento da parte delle organizzazioni
di produttori e dei destinatari.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono
eseguiti presso le organizzazioni di
produttori interessate e i destinatari
associati a dette organizzazioni. Ciascun
controllo verte su un campione pari ad
almeno il 5 % dei quantitativi ritirati
dall’organizzazione di produttori nel
corso della campagna di
commercializzazione.
4. La contabilità di magazzino e la
contabilità finanziaria di cui al paragrafo
any withdrawal costs; and
(d) the destination of withdrawn products
as declared in the payment application
and their denaturing.
3. Each check shall include a sample
representing at least 5 % of the quantities
withdrawn during the marketing year by
the producer organisation.
4. The specific stock and accounting
records referred to in paragraph 2(a) shall
show, for each product withdrawn, the
quantities moved, expressed in tonnes, of:
(a) the production delivered by members
of the producer organisation and by
members of other producer organisations
in accordance with Article 12(1) (b) and
(c) of Commission Delegated Regulation
(EU) N. 2016/xxx;
(b) sales by the producer organisation,
identifying products intended for the fresh
market and products, for processing; and
(c) products withdrawn from the market.
5. The checks on the destination of
products withdrawn from the market shall
include:
(a) a sample check on the stock records to
be kept by recipients and on the financial
accounts of the charitable organisations
and institutions concerned where the
second subparagraph of Article 43(2) of
Commission Delegated Regulation (EU)
N. 2016/xxx applies; and
(b) checks on compliance with the
relevant environmental requirements.
6. If the second-level checks reveal
irregularities, the Member State shall
organizzazioni di produttori, come
dichiarato nelle domande di pagamento e
la proporzionalità delle eventuali spese di
ritiro; e
(d) la destinazione dei prodotti ritirati
dichiarata nella domanda di pagamento e
la loro denaturazione.
3. Ciascun controllo verte su un campione
pari ad almeno il 5% dei quantitativi
ritirati nel corso della campagna
dall'organizzazione di produttori.
4. Le specifiche contabilità di magazzino
e contabili di cui al paragrafo 2 (a) non
devono presentare, per ciascun prodotto
ritirato, i quantitativi si muovevano,
espressa in tonnellate, di:
(a) la produzione conferita dai soci
dell'organizzazione di produttori e dai
soci di altre organizzazioni di produttori a
norma dell'articolo 12 (1) (b) e (c) del
regolamento delegato (UE) N. 2016 / xxx;
(b) le vendite realizzate
dall'organizzazione di produttori,
identificando i prodotti destinati al
mercato e dei prodotti freschi, per la
trasformazione; e
(c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli della destinazione dei
prodotti ritirati dal mercato comprende:
(a) un controllo a campione della
contabilità di magazzino per essere tenuta
dai destinatari e sui conti finanziari delle
organizzazioni caritative e alle istituzioni
interessate, dove, del regolamento
delegato (UE) N. / applica il secondo
comma dell'articolo 43 (2) 2016 xxx ; e
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
95
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
2, lettera a), distinguono, per ciascun
prodotto ritirato, i movimenti (espressi in
volume):
a) della produzione conferita dai soci
dell’organizzazione di produttori e dai
soci di altre organizzazioni di produttori a
norma dell’articolo 125 bis, paragrafo 2,
lettere b) e c), del regolamento (CE) n.
1234/2007;
b) delle vendite realizzate
dall’organizzazione di produttori, con una
ripartizione tra i prodotti condizionati per
il mercato del fresco e gli altri tipi di
prodotti (comprese le materie prime
destinate alla trasformazione) e
c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei
prodotti di cui al paragrafo 4, lettera c),
comprendono in particolare:
a) un controllo a campione della
contabilità di magazzino tenuta dai
destinatari e della contabilità finanziaria
delle organizzazioni e delle istituzioni
caritative in questione, se è applicabile
l’articolo 80, paragrafo 2, secondo
comma;
b) il controllo del rispetto delle condizioni
ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello
emergono irregolarità di rilievo, le
autorità competenti dello Stato membro
approfondiscono tali controlli per la
campagna considerata e intensificano la
frequenza dei controlli di secondo livello
presso le organizzazioni di produttori
interessate (o le relative associazioni)
carry out more detailed second-level
checks for the marketing year concerned
and shall increase the frequency of
second-level checks at the premises of
producer organisations or their
associations during the following
marketing year.
(b) il controllo del rispetto delle
condizioni ambientali applicabili.
6. Se i controlli di secondo livello
emergono irregolarità, lo Stato membro
approfondiscono controlli di secondo
livello per la campagna considerata e
intensificano la frequenza dei controlli di
secondo livello presso le sedi di
organizzazioni di produttori o loro
associazioni nel corso della successiva
campagna di commercializzazione.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
96
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
durante la campagna successiva.
Articolo 110 Raccolta verde e mancata
raccolta degli ortofrutticoli
1. Prima che venga effettuata
un’operazione di raccolta verde, gli Stati
membri verificano mediante un controllo
in loco che i prodotti non siano
danneggiati e che la superficie interessata
sia stata coltivata correttamente. Dopo la
raccolta verde, gli Stati membri verificano
che la raccolta sia completa su tutta la
superficie e che i prodotti raccolti siano
stati denaturati.
2. Prima di un’operazione di mancata
raccolta, gli Stati membri verificano
mediante un controllo in loco che la
superficie sia stata coltivata
correttamente, che non abbia già avuto
luogo una raccolta parziale e che il
prodotto sia ben sviluppato e
generalmente di qualità sana, leale e
mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la
produzione venga denaturata. Se ciò non
è possibile, essi si accertano, mediante
uno o più sopralluoghi durante la stagione
della raccolta, che non si proceda alla
raccolta.
Qualora si applichi l’articolo 85,
paragrafo 3, secondo comma, non si
applica il requisito di cui al primo comma
del presente paragrafo, ossia che non sia
stata effettuata una raccolta parziale.
2 bis. Qualora si applichi l’articolo 85,
Article 31 Green harvesting and non-
harvesting
1. Before a green harvesting operation
takes place, Member States shall verify
by an on-the-spot check that the products
concerned are not damaged and the
concerned area has been well maintained.
After green harvesting, Member States
shall verify that the concerned area has
been harvested in total and the harvested
product has been denatured.
2. Before a non-harvesting operation
takes place, Member States shall verify
by an on-the-spot check that the
concerned area has been well maintained,
that no partial harvest has already taken
place, that the product is well developed
and would in general be sound, fair and of
marketable quality.
Member States shall ensure that the
production is denatured. If this is not
possible, they shall ensure, by an on-the-
spot visit or visits during the harvest
season, that no harvest takes place.
3. Where the second subparagraph of
Article 46(3) of Commission Delegated
Regulation (EU) N. 2016/xxx applies, the
requirement provided for in the first
subparagraph of the second paragraph
that no partial harvest has taken place
shall not apply.
4. Where the second subparagraph of
Article 46(3) of Commission Delegated
Articolo 31 Raccolta verde e la
mancata raccolta
1. Prima di un'operazione di raccolta
verde, gli Stati membri verificano
mediante un controllo in loco che i
prodotti in questione non siano
danneggiati e la zona in questione è stata
ben mantenuto. Dopo la raccolta verde,
gli Stati membri verificano che l'area in
questione è stato raccolto in totale e che i
prodotti raccolti siano stati denaturati.
2. Prima di un'operazione di mancata
raccolta si svolge, gli Stati membri
verificano mediante un controllo in loco
che l'area in questione è stato ben
sostenuto, che il raccolto parziale ha già
avuto luogo, che il prodotto è ben
sviluppata e generalmente essere sana,
leale e mercantile.
Gli Stati membri assicurano che la
produzione è denaturato. Se questo non è
possibile, essi garantiscono, mediante una
visita in loco o le visite durante la
stagione della raccolta, che la raccolta
non ha luogo.
3. Se il secondo comma dell'articolo 46
(3), del regolamento delegato (UE) N.
2016 / xxx si applica, il requisito di cui al
primo comma del secondo paragrafo che
non raccolto parziale ha avuto luogo, non
si applica.
4. Se il secondo comma dell'articolo 46
(3) del regolamento delegato (UE) N.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
97
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
paragrafo 3, secondo comma, gli Stati
membri accertano che le piante
ortofrutticole alle quali sono state
applicate le misure di mancata raccolta e
di raccolta verde non siano utilizzate a
fini di ulteriore produzione.
3. Si applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni dell’articolo 109, paragrafi 1,
2, 3 e 6.
Regulation (EU) N. 2016/xxx applies,
Member States shall ensure that the fruit
and vegetable plants on which non-
harvesting and green harvesting measures
have been undertaken shall not be used
for further production purposes.
5. Article 30(1), (2), (3) and (6) shall
apply mutatis mutandis.
2016 si applica / xxx, gli Stati membri
assicurano che le piante di frutta e
verdura sui quali sono state intraprese
mancata raccolta e raccolta verde non
deve essere utilizzati per ulteriori scopi di
produzione.
5. L'articolo 30 (1), (2), (3) e (6) si
applicano mutatis mutandis.
Articolo 113 Organizzazioni di
produttori transnazionali e associazioni
transnazionali di organizzazioni di
produttori
1. Lo Stato membro in cui ha sede
un’organizzazione di produttori
transnazionale o un’associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori ha competenza generale per
l’organizzazione di controlli su tale
organizzazione o associazione, in
particolare per quanto riguarda il
programma operativo e il fondo di
esercizio, e se del caso commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare
la collaborazione amministrativa di cui
all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e
all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c),
effettuano i controlli amministrativi e in
loco richiesti dallo Stato membro di cui al
paragrafo 1 del presente articolo e gli
riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte
le scadenze fissate dallo Stato membro di
cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro
Article 32 Transnational producer
organisations
1. The Member State in which a
transnational producer organisation has its
head office shall have overall
responsibility for organisation of checks
on that organisation in respect of the
operational programme and operational
fund and for the imposition of sanctions
where such checks demonstrate that
obligations have not been met.
2. The other Member States required to
provide the administrative co-operation
referred to in Article 14(2)(c) of
Commission Delegated Regulation (EU)
No 2016/xxx shall carry out such
administrative and on–the-spot checks as
required by the Member State referred to
in paragraph 1, and report the results to it.
They shall respect all deadlines set by the
Member State referred to in paragraph 1.
3. The rules applicable in the Member
State referred to in paragraph 1 shall
apply in relation to the producer
organisation and the operational
Articolo 32 Organizzazioni di
produttori transnazionali
1. Lo Stato membro in cui
un'organizzazione di produttori
transnazionale ha sede ha la
responsabilità generale per
l'organizzazione dei controlli che
l'organizzazione per quanto riguarda il
programma operativo e fondo di esercizio
e per l'imposizione di sanzioni, qualora
tali controlli si evince che gli obblighi
non sono stati incontrato.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare
la collaborazione amministrativa di cui
all'articolo 14 (2) (c) del regolamento
delegato (UE) n 2016 / xxx procede a tali
controlli amministrativi e in loco, come
richiesto da parte dello Stato membro di
cui al paragrafo 1, e riferire i risultati ad
essa. Essi rispettano tutte le scadenze
fissate dallo Stato membro di cui al
paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro
di cui al paragrafo 1 si applica in
relazione all'organizzazione di produttori
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
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Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
di cui al paragrafo 1 si applicano nei
riguardi dell’organizzazione di produttori,
del programma operativo e del fondo di
esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le
questioni ambientali e fitosanitarie
nonché lo smaltimento dei prodotti
ritirati, si applicano le norme dello Stato
membro in cui ha luogo la produzione.
programme and operational fund.
However, in respect of environmental,
phytosanitary questions and crisis
prevention and management measures,
the rules of the Member State where the
action takes place shall apply.
e il programma operativo e fondo di
esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le
questioni ambientali e fitosanitarie e le
misure di prevenzione e gestione delle
crisi, si applicano le norme dello Stato
membro in cui ha luogo la produzione.
Articolo 113 Organizzazioni di
produttori transnazionali e associazioni
transnazionali di organizzazioni di
produttori
1. Lo Stato membro in cui ha sede
un’organizzazione di produttori
transnazionale o un’associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori ha competenza generale per
l’organizzazione di controlli su tale
organizzazione o associazione, in
particolare per quanto riguarda il
programma operativo e il fondo di
esercizio, e se del caso commina sanzioni.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare
la collaborazione amministrativa di cui
all’articolo 28, paragrafo 2, lettera c), e
all’articolo 35, paragrafo 2, lettera c),
effettuano i controlli amministrativi e in
loco richiesti dallo Stato membro di cui al
paragrafo 1 del presente articolo e gli
riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte
le scadenze fissate dallo Stato membro di
cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro
di cui al paragrafo 1 si applicano nei
Article 33 Transnational associations of
producer organisations
1. The Member State in which a producer
organisation, member of a transnational
association, has its head office shall have
overall responsibility for the organisation
of checks in respect of actions of the
operational programme implemented in
its territory and of the operational fund
and for the imposition of sanctions where
such checks demonstrate that obligations
have not been met.
2. Member States referred to in the first
paragraph shall closely co-operate with
the Member State in which the
transnational association of producer
organisations has its head office and
notify without delay the results of the
checks and possible sanctions imposed.
The Member State in which the
transnational association of producer
organisations has its head office shall
have overall responsibility for the
organisation of checks in respect of
actions of the operational programme
implemented at the level of the
Articolo 33 associazioni transnazionali
di organizzazioni di produttori
1. Lo Stato membro in cui
un'organizzazione di produttori, membro
di un'associazione transnazionale, ha la
sua sede ha la responsabilità generale per
l'organizzazione dei controlli in materia di
azioni del programma operativo attuato
sul suo territorio e del fondo di esercizio e
per la imposizione di sanzioni in cui tali
controlli dimostrano che non sono stati
rispettati gli obblighi.
2. Gli Stati membri di cui al primo
comma è stretta cooperazione con lo Stato
membro nel quale l'associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori ha la sua sede principale e
informare senza indugio i risultati dei
controlli e le eventuali sanzioni imposte.
Lo Stato membro in cui l'associazione
transnazionale di organizzazioni di
produttori ha la sua sede principale
assume la responsabilità generale per
l'organizzazione dei controlli per le azioni
del programma operativo attuate a livello
dell'associazione transnazionale e del
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
99
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
riguardi dell’organizzazione di produttori,
del programma operativo e del fondo di
esercizio. Tuttavia, per quanto riguarda le
questioni ambientali e fitosanitarie
nonché lo smaltimento dei prodotti
ritirati, si applicano le norme dello Stato
membro in cui ha luogo la produzione.
transnational association and of the
operational fund of the transnational
association and for the imposition of
sanctions where such checks demonstrate
that obligations have not been met. It
shall also ensure the coordination of
checks and payments in respect of actions
of the operational programmes
implemented in the territory of the other
Member States.
3. Member States shall ensure that the
operational programmes implemented on
their territory comply with their national
rules.
fondo di esercizio dell'associazione
transnazionale e per l'imposizione di
sanzioni, qualora tali controlli si evince
che non sono stati rispettati gli obblighi.
Essa assicura altresì il coordinamento dei
controlli e dei pagamenti per le azioni dei
programmi operativi attuati nel territorio
di altri Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
programmi operativi attuati nel loro
territorio, rispettino le norme nazionali.
Articolo 114 Inosservanza dei criteri di
riconoscimento
1. Lo Stato membro, qualora accerti che
un'organizzazione di produttori non
rispetta uno dei criteri di riconoscimento
connesso ai requisiti di cui agli articoli 21
e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e
all'articolo 31, invia all'organizzazione di
produttori in questione entro 2 mesi dal
rilevamento dell'inosservanza, per posta
raccomandata, una lettera di avvertimento
che riporta l'inosservanza rilevata e
stabilisce le misure correttive e i termini,
non superiori a 4 mesi, entro cui queste
misure devono essere adottate. Dal
momento in cui l'inosservanza è accertata,
gli Stati membri sospendono i pagamenti
degli aiuti fino all'adozione di misure
correttive giudicate soddisfacenti.
2. Se i criteri di riconoscimento di cui al
Article 59 Non-respect of recognition
criteria
1. If a Member State has established that
a producer organisation fails to respect
one of the recognition criteria linked to
the requirements of Articles 5, 7, 11(1)
and (2) and Article 17, it shall send to the
producer organisation in question no later
than 2 months after the failure has been
identified, by registered delivery, a
warning letter stating the failure
identified, the corrective measures and the
time periods within which these measures
shall be taken, which shall not exceed 4
months. As from the moment a failure is
established, Member States shall suspend
payments of aid until the corrective
measures are taken to their satisfaction.
2. A failure to respect recognition criteria
referred to in paragraph 1 within the time
Articolo 59 Inosservanza dei criteri di
riconoscimento
1. Qualora uno Stato membro abbia
stabilito che una organizzazione di
produttori non rispetta uno dei criteri di
riconoscimento legati ai requisiti di cui
agli articoli 5, 7, 11 (1) e (2) e
dell'articolo 17, trasmette
all'organizzazione di produttori in
questione entro e non oltre 2 mesi dal
rilevamento dell'inosservanza, mediante
posta raccomandata, una lettera di
avvertimento che riporta l'inosservanza
rilevata, le misure correttive e i termini
entro i quali devono essere adottate queste
misure, che non può superare 4 mesi. A
partire dal momento in cui viene stabilito
un’inosservanza, gli Stati membri
sospendono il pagamento di aiuti fino
all'adozione delle misure correttive
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
100
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
paragrafo 1 non sono rispettati entro i
termini fissati dallo Stato membro, il
riconoscimento dell'organizzazione di
produttori è sospeso. Lo Stato membro
notifica all'organizzazione di produttori il
periodo di sospensione, che non supera 12
mesi dalla data di ricevimento della
lettera di avvertimento da parte
dell'organizzazione di produttori. Ciò
lascia impregiudicata l'applicazione di
disposizioni orizzontali di diritto
nazionale che possono prevedere la
sospensione di tale azione in seguito
all'avvio di un procedimento giudiziario
in materia.
Durante la sospensione del
riconoscimento, l'organizzazione di
produttori può continuare le proprie
attività, ma i pagamenti degli aiuti sono
differiti fino alla revoca della
sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è
ridotto del 2 % per ogni mese civile
iniziato durante il quale il riconoscimento
è stato sospeso.
La sospensione cessa il giorno in cui il
controllo dimostra che i criteri di
riconoscimento in questione sono
soddisfatti.
3. Se i criteri non sono soddisfatti allo
scadere del periodo di sospensione
stabilito dall'autorità competente dello
Stato membro, quest'ultimo revoca il
riconoscimento con effetto dalla data in
cui le condizioni del riconoscimento non
erano più soddisfatte o, se non è possibile
determinare tale data, dalla data in cui
period fixed by the Member State shall
lead to the suspension of the recognition
of the producer organisation. The
Member State shall notify the producer
organisation of the period of suspension,
which shall not exceed 12 months from
the date of the receipt of the warning
letter by the producer organisation. This
is without prejudice to the application of
horizontal national legislation which may
provide for the suspension of such an
action following the commencement of
connected legal proceedings.
During the suspension of the recognition,
the producer organisation may continue
its activity, but aid payments shall be
withheld until the suspension of the
recognition is lifted. The yearly aid
amount shall be reduced by 2 % for each
started calendar month during which
recognition has been suspended.
The suspension shall end on the day of
the check which shows that the
recognition criteria in question have been
fulfilled.
3. If the criteria are not fulfilled by the
end of the period of suspension set by the
competent authority of the Member State,
the Member State shall withdraw the
recognition with effect from the date from
which the conditions for recognition were
not fulfilled, or, if it is not possible to
identify that date, from the date when the
failure was established. This is without
prejudice to the application of horizontal
national legislation which may provide
giudicate soddisfacenti.
2. Il mancato rispetto criteri di
riconoscimento di cui al paragrafo 1 entro
il termine fissato dallo Stato membro
implica la sospensione del riconoscimento
dell'organizzazione di produttori. Lo Stato
membro notifica all'organizzazione di
produttori il periodo di sospensione, che
non deve superare i 12 mesi dalla data di
ricevimento della lettera di preavviso da
parte dell'organizzazione di produttori.
Ciò non pregiudica l'applicazione della
normativa nazionale orizzontale che
possono prevedere la sospensione di tale
azione a seguito dell'avvio di un
procedimento giudiziario in materia.
Durante la sospensione del
riconoscimento, l'organizzazione di
produttori può continuare la sua attività,
ma i pagamenti degli aiuti deve essere
trattenuto fino a quando la sospensione
del riconoscimento è revocata. L'importo
dell'aiuto annuale è ridotto del 2% per
ogni mese civile iniziato nel corso del
quale il riconoscimento è stato sospeso.
La sospensione cessa nel giorno del
controllo che dimostra che i criteri di
riconoscimento di cui trattasi sono state
soddisfatte.
3. Se i criteri non sono soddisfatti entro la
fine del periodo di sospensione stabilito
dall'autorità competente dello Stato
membro, lo Stato membro revoca il
riconoscimento a decorrere dalla data
dalla quale non sono state soddisfatte le
condizioni per il riconoscimento, o, se
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
101
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia
impregiudicata l'applicazione di
disposizioni orizzontali di diritto
nazionale che possono prevedere la
sospensione di tale azione in seguito
all'avvio di un procedimento giudiziario
in materia. Gli aiuti ancora da erogare non
sono versati e quelli indebitamente
erogati sono recuperati.
4. Lo Stato membro, qualora accerti che
un'organizzazione di produttori non
rispetta altri criteri di riconoscimento di
cui all'articolo 154 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali
al paragrafo 1, invia all'organizzazione di
produttori in questione entro 2 mesi dal
rilevamento dell'inosservanza, per posta
raccomandata, una lettera di avvertimento
che riporta l'inosservanza rilevata e
stabilisce le misure correttive e i termini,
non superiori a 4 mesi, entro cui queste
misure devono essere adottate.
5. La mancata adozione delle misure
correttive di cui al paragrafo 4 entro il
termine fissato dallo Stato membro
comporta la sospensione dei pagamenti e
una riduzione dell'importo dell'aiuto
annuale pari all'1 % per ciascun mese
civile iniziato che supera tale termine. Ciò
lascia impregiudicata l'applicazione di
disposizioni orizzontali di diritto
nazionale che possono prevedere la
sospensione di tale azione in seguito
all'avvio di un procedimento giudiziario
in materia.
6. Tuttavia, se un'organizzazione di
for the suspension of such an action
following the commencement of
connected legal proceedings. Outstanding
aid concerning the period during which
the failure has been identified shall not be
paid and unduly paid aid shall be
recovered.
4. If a Member State has established that
a producer organisation fails to respect
any of the recognition criteria laid down
in Article 154 of Regulation (EU) No
1308/2013 other than those mentioned in
paragraph 1, it shall send to the producer
organisation in question, no later than 2
months after the failure has been
established, by registered delivery, a
warning letter stating the failure
identified, the corrective measures and the
time periods within which these measures
shall be taken, which shall not exceed 4
months.
5. A failure to take the corrective
measures referred to in paragraph 4
within the time period fixed by the
Member State shall lead to a suspension
of payments and a reduction of the yearly
aid amount by 1 % for each started
calendar month that exceeds that time
period. This is without prejudice to the
application of horizontal national
legislation which may provide for the
suspension of such an action following
the commencement of connected legal
proceedings.
6. However, when a producer
organisation delivers to the Member State
non è possibile identificare tale data, dalla
data del momento della formazione
dell’inosservanza. Ciò non pregiudica
l'applicazione della normativa nazionale
orizzontale che possono prevedere la
sospensione di tale azione a seguito
dell'avvio di un procedimento giudiziario
in materia. Aiuti non ancora versati per
quanto riguarda il periodo durante il quale
è stato identificata l’inosservanza non è
pagato e indebito aiuto versato deve
essere recuperato.
4. Se uno Stato membro ha stabilito che
una organizzazione di produttori non
rispetta altri criteri di riconoscimento di
cui all'articolo 154 del regolamento (UE)
n 1308/2013, diversi da quelli di cui al
paragrafo 1, essa trasmette
all'organizzazione di produttori in
questione, entro e non oltre 2 mesi dopo è
stato rilevata l’inosservanza, a mezzo
raccomandata, una lettera di avvertimento
l’inosservanza identificata, le misure
correttive e i termini entro i quali devono
essere adottate queste misure, che non
può superare 4 mesi.
5. La mancata adozione delle misure
correttive di cui al paragrafo 4 entro il
periodo di tempo stabilito dallo Stato
membro implica, per una sospensione dei
pagamenti e una riduzione dell'importo
dell'aiuto annuo dell'1% per ogni mese di
calendario iniziato che supera quel
periodo di tempo. Ciò non pregiudica
l'applicazione della normativa nazionale
orizzontale che possono prevedere la
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
102
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
produttori fornisce allo Stato membro la
prova che a causa di calamità naturali,
condizioni climatiche avverse, fitopatie o
infestazioni parassitarie, pur avendo
attuato le necessarie misure di
prevenzione dei rischi non è in grado di
rispettare i criteri di riconoscimento di cui
all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda il volume o il valore
minimo di produzione
commercializzabile stabilito dagli Stati
membri, lo Stato membro può, per l'anno
considerato, derogare al volume o valore
minimo di produzione
commercializzabile per tale
organizzazione di produttori.
7. Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4
e 5, gli Stati membri possono effettuare
pagamenti dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 70, se necessario ai fini
dell'applicazione del presente articolo.
Tuttavia, tali pagamenti non possono
essere effettuati dopo il 15 ottobre del
secondo anno successivo all'anno di
esecuzione del programma.
proof that due to natural disasters, adverse
climatic events, diseases or pest
infestations, despite having undertaken
the risk prevention measures it is not able
to respect the recognition criteria laid
down in Article 154(1)(b) of Regulation
(EU) No 1308/2013 in respect of the
minimum volume or value of marketable
production laid down by Member States,
the Member State may, for the year in
question, derogate from minimum volume
or value of marketable production for this
producer organisation.
7. In cases where paragraphs 1, 2, 4 and 5
apply, Member States may make
payments after the deadline set out in
Article 10 of Implementing Regulation
(EU) No 2016/XXX for the purposes of
applying this Article. However, these
payments may not be made later than 15
October of the second year following the
year of implementation of the
programme.
sospensione di tale azione a seguito
dell'avvio di un procedimento giudiziario
in materia.
6. Tuttavia, quando una organizzazione di
produttori fornisce la prova allo Stato
membro che, a causa di calamità naturali,
condizioni climatiche avverse, fitopatie o
infestazioni parassitarie, pur avendo
intrapreso le misure di prevenzione dei
rischi non è in grado di rispettare i criteri
di rilevazione di cui all'articolo 154 (1)
(b), del regolamento (UE) n 1308/2013
per quanto riguarda il volume o valore
minimo di produzione
commercializzabile stabilito dagli Stati
membri, lo Stato membro può, per l'anno
in questione, derogare dal volume o
valore minimo di produzione
commercializzabile per questa
organizzazione di produttori.
7. Nei casi in cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 si
applicano, gli Stati membri possono
effettuare pagamenti dopo la scadenza di
cui all'articolo 10 del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / XXX ai fini
dell'applicazione del presente articolo.
Tuttavia, tali pagamenti non possono
essere effettuati dopo il 15 ottobre del
secondo anno successivo a quello di
attuazione del programma.
Articolo 115 Frodi
1. Fatte salve eventuali altre sanzioni che
possono essere comminate ai sensi del
diritto dello Stato membro e dell’Unione,
Article 60 Fraud
1. Where a producer organisation or an
association of producer organisations is
found to have committed fraud in respect
Articolo 60 Frode
1. Quando si accerti che
un'organizzazione di produttori o
un'associazione di organizzazioni di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
103
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
se risulta che un’organizzazione di
produttori, un’associazione di
organizzazioni di produttori o un gruppo
di produttori abbiano commesso una
frode con riguardo agli aiuti contemplati
dal regolamento (CE) n. 1234/2007, gli
Stati membri:
a) revocano il riconoscimento
dell’organizzazione di produttori,
dell’associazione di organizzazioni di
produttori o del gruppo di produttori in
questione;
b) escludono le azioni o gli interventi in
causa dal sostegno a favore del
programma operativo o del piano di
riconoscimento e procedono al recupero
degli aiuti già erogati per tali interventi e
c) escludono l’organizzazione di
produttori, l’associazione di
organizzazioni di produttori o il gruppo di
produttori dal sostegno a favore del
programma operativo o del piano di
riconoscimento per l’anno successivo.
2. Gli Stati membri possono sospendere il
riconoscimento di un’organizzazione di
produttori, di un’associazione di
organizzazioni di produttori o di un
gruppo di produttori, o sospendere i
pagamenti loro destinati, se tali organismi
sono sospettati di aver commesso una
frode con riguardo agli aiuti contemplati
dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
of aid covered by Regulation (EU) No
1308/2013, Member States shall, without
prejudice to any other sanctions and
penalties applicable under Union and
national legislation:
(a) withdraw the recognition of the
producer organisation or association;
(b) exclude the actions or operations
concerned from support under the
operational programme concerned and
recover any aid already paid for that
operation; and
(c) exclude the producer organisation or
association from a new recognition during
the following year.
2. Member States shall suspend the
recognition of a producer organisation or
an association if they are suspected of
having committed fraud in respect of aid
covered by Regulation (EU) No
1308/2013.
produttori ha commesso una frode con
riguardo agli aiuti contemplati dal
regolamento (UE) n 1308/2013, gli Stati
membri, fatte salve le altre sanzioni e le
sanzioni applicabili ai sensi Unione e
nazionale normativa:
(a) revoca il riconoscimento
dell'organizzazione di produttori o
dell'associazione;
(b) escludere le azioni o le operazioni
interessate dal sostegno nell'ambito del
programma operativo in questione e
recupera gli aiuti già versati per tale
operazione; e
(c) esclude l'organizzazione di produttori
o l'associazione da un nuovo
riconoscimento nel corso dell'anno
successivo.
2. Gli Stati membri sospendono il
riconoscimento di un'organizzazione di
produttori o di un'associazione se sono
sospettati di aver commesso frodi nei
confronti degli aiuti di cui al regolamento
(UE) n 1308/2013.
Articolo 117 Programma operativo
1. I pagamenti sono calcolati in funzione
Article 61 Operational programme
1. Payments shall be calculated on the
Articolo 61 Programma operativo
1. I pagamenti sono calcolati sulla base
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
104
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
degli importi risultati ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda
di aiuto ricevuta dal beneficiario e
stabilisce gli importi ammissibili al
sostegno. Esso determina:
a) l’importo a cui il beneficiario avrebbe
diritto esclusivamente in base alla
domanda di aiuto;
b) l’importo a cui il beneficiario ha diritto
dopo un esame dell’ammissibilità della
domanda di aiuto.
3. Se l’importo stabilito ai sensi del
paragrafo 2, lettera a), supera di oltre il 3
% l’importo stabilito ai sensi della lettera
b) dello stesso paragrafo, si applica una
penale. L’importo della penale
corrisponde alla differenza fra l’importo
calcolato alla lettera a) e quello calcolato
alla lettera b) del paragrafo 2.
Non si applica tuttavia alcuna penale se
l’organizzazione o il gruppo di produttori
è in grado di dimostrare che non è
responsabile dell’inserimento
dell’importo non ammissibile.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis
mutandis, alle spese non ammissibili
rilevate durante i controlli in loco o in
occasione di successive verifiche.
5. Se il valore della produzione
commercializzata è dichiarato e verificato
prima della presentazione della domanda
di aiuto, gli importi di cui al paragrafo 2,
lettere a) e b), sono stabiliti tenendo conto
rispettivamente del valore dichiarato e di
quello approvato.
basis of eligible actions.
2. The Member State shall examine the
aid application, and establish the amounts
that are eligible for support. It shall
establish the amount that:
(a) would be payable to the beneficiary
based solely on the application;
(b) is payable to the beneficiary after an
examination of the eligibility of the
application.
3. If the amount established pursuant to
paragraph 2(a) exceeds the amount
established pursuant to paragraph 2(b) by
more than 3 %, a penalty shall be applied.
The amount of the penalty shall be the
difference between the amounts
calculated in paragraph 2(a) and (b).
However, no penalty shall be applied if
the producer organisation is able to
demonstrate that it is not responsible for
the inclusion of the ineligible amount.
4. Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis
mutandis to ineligible expenditure
identified during on-the-spot or
subsequent checks.
5. If the value of marketed production is
declared and checked before the
application for aid, the declared and
approved values shall be used when
establishing the amounts pursuant to
paragraph 2(a) and (b) respectively.
6. Where at the end of the operational
programme, the conditions referred to in
Article 33(5) of Regulation (EU) No
1308/2013 and Article 31(9) are not
complied with, the amount of support for
delle azioni ammissibili.
2. Lo Stato membro esamina la domanda
di aiuto, e stabilisce gli importi
ammissibili al sostegno. Essa stabilisce
l'importo che:
(a) sarebbe erogabile al beneficiario
esclusivamente in base alla domanda;
(b) è dovuta al beneficiario, dopo un
esame della ammissibilità della domanda.
3. Se l'importo stabilito ai sensi del
paragrafo 2 (a) supera l'importo stabilito
ai sensi del paragrafo 2 (b) di oltre il 3%,
è applicata una penale. L'importo della
penalità è pari alla differenza tra gli
importi calcolati al punto 2 (a) e (b).
Tuttavia, nessuna penale è applicata se
l'organizzazione di produttori è in grado
di dimostrare che non è responsabile
dell'inserimento dell'importo non
ammissibile.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis
mutandis alle spese non ammissibili
individuate nel corso dei controlli in loco
o successivi controlli.
5. Se il valore della produzione
commercializzata è dichiarato e verificato
prima della domanda di aiuto, devono
essere utilizzati rispettivamente i valori
dichiarati e approvati per stabilire gli
importi ai sensi del paragrafo 2 (a) e (b).
6. Qualora al termine del programma
operativo, le condizioni di cui all'articolo
33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013
e l'articolo 31 (9) non sono soddisfatte,
l'importo del sostegno per l'ultimo anno
del programma operativo è ridotta in
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
105
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
the last year of the operational
programme shall be reduced in proportion
to the amount of expenditure or the
number of producers not complying.
proporzione all'importo delle spese o al
numero di produttori non conformi.
Articolo 118 Sanzioni a seguito di
controlli di primo livello sulle
operazioni di ritiro
Se, a seguito del controllo di cui
all’articolo 108, si riscontrano irregolarità
con riguardo alle norme di
commercializzazione o ai requisiti minimi
menzionati all’articolo 76, il beneficiario
è tenuto a:
a) versare una penale equivalente
all’importo del contributo dell’Unione,
calcolata in base ai quantitativi di prodotti
ritirati non conformi alle norme di
commercializzazione o ai requisiti
minimi, se tali quantitativi sono inferiori
al 10 % dei quantitativi comunicati a
norma dell’articolo 78 per l’operazione di
ritiro in questione;
b) versare una penale equivalente al
doppio dell’importo del contributo
dell’Unione, se tali quantitativi sono
compresi fra il 10 % e il 25 % dei
quantitativi comunicati, oppure
c) versare una penale equivalente
all’importo del contributo dell’Unione per
l’intero quantitativo comunicato ai sensi
dell’articolo 78, se tali quantitativi
superano il 25 % del quantitativo
comunicato.
Article 62 Sanctions following first-
level checks on withdrawal operations
If, following the check referred to in
Article 29 of Implementing Regulation
(EU) No 2016/XXX non-compliances are
found with regard to the marketing
standards or the minimum requirements
referred to in Article 15 of Implementing
Regulation (EU) No 2016/XXX,
exceeding the established tolerances, the
producer organisation concerned shall be
required to pay a penalty calculated
according to the proportion of the
withdrawn products not complying:
(a) where those quantities are less than 10
% of the quantities actually withdrawn
pursuant to Article 41, the penalty is
equal to the Union contribution,
calculated on the basis of the quantities of
the non-complying withdrawn products;
(b) where those quantities are between 10
% and 25 % of the quantities actually
withdrawn, the penalty is the double
amount of the Union contribution,
calculated on the basis of the quantities of
the non-complying withdrawn products;
or
(c) where those quantities exceed 25 % of
the quantity actually withdrawn, the
penalty is equal to the amount of the
Articolo 62 Sanzioni a seguito di
controlli di primo livello sulle
operazioni di ritiro
Se, a seguito del controllo di cui
all'articolo 29 del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / XXX le
inadempienze sono riscontrate in merito
alle norme di commercializzazione o ai
requisiti minimi di cui all'articolo 15 del
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX , superando i limiti di tolleranza
stabiliti, l'organizzazione di produttori
interessata è tenuta al pagamento di una
penale calcolata in base alla proporzione
dei prodotti ritirati non conformi:
(a) se tali quantitativi sono inferiori al
10% dei quantitativi effettivamente ritirati
a norma dell'articolo 41, la sanzione è pari
al contributo dell'Unione, calcolato sulla
base dei quantitativi di prodotti non
conformi ritirati;
(b) se tali quantitativi sono compresi tra il
10% e il 25% dei quantitativi
effettivamente ritirati, la penale è il
doppio dell'importo del contributo
dell'Unione, calcolato sulla base dei
quantitativi dei prodotti non conformi
ritirati; o
(c) se tali quantitativi superano il 25% del
quantitativo effettivamente ritirato, la
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
106
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
Union contribution for the entire quantity
notified pursuant to Article 41.
sanzione è pari all'importo del contributo
dell'Unione per l'intero quantitativo
comunicato a norma dell'articolo 41.
Articolo 119 Altre sanzioni applicabili
alle organizzazioni di produttori con
riguardo alle operazioni di ritiro
1. Le penali di cui all’articolo 117 si
applicano agli aiuti richiesti per
operazioni di ritiro facenti parte
integrante delle spese del programma
operativo.
2. Le spese per le operazioni di ritiro non
sono considerate ammissibili se i prodotti
non posti in vendita non sono stati
smaltiti come stabilito dallo Stato
membro a norma dell’articolo 80,
paragrafo 1, oppure se il ritiro o la sua
destinazione hanno provocato un impatto
ambientale negativo o conseguenze
fitosanitarie negative in violazione delle
disposizioni adottate ai sensi dell’articolo
80, paragrafo 1.
Article 63 Other sanctions applicable to
producer organisations regarding
withdrawal operations
Expenditure for withdrawal operations
shall not be eligible if the products have
not been disposed of as provided for by
the Member State under Article 43(1) or
if the operation had a negative impact on
the environment or any negative
phytosanitary consequences.
Articolo 63 Altre sanzioni applicabili
alle organizzazioni di produttori in
materia di operazioni di ritiro
Le spese per le operazioni di ritiro non
sono ammissibili se i prodotti non sono
stati smaltiti come stabilito dallo Stato
membro ai sensi dell'articolo 43 (1) o se
l'operazione ha avuto un impatto
ambientale negativo o conseguenze
fitosanitarie negative.
Articolo 120 Sanzioni applicabili ai
destinatari dei prodotti ritirati
Se, all’atto dei controlli eseguiti a norma
degli articoli 108 e 109, emergono
irregolarità imputabili ai destinatari dei
prodotti ritirati, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) i destinatari non possono più ricevere
prodotti ritirati e
b) i destinatari dei prodotti ritirati dal
mercato sono tenuti a rimborsare una
Article 64 Sanctions applicable to
recipients of products withdrawn from
the market
Where irregularities attributable to the
recipients of products withdrawn from the
market are detected during checks made
in accordance with Articles 29 and 30 of
Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX, those recipients:
(a) shall cease to be eligible to receive
products withdrawn from the market; and
Articolo 64 Sanzioni applicabili ai
destinatari dei prodotti ritirati dal
mercato
In caso di irregolarità imputabili ai
destinatari dei prodotti ritirati dal mercato
sono rilevate nel corso dei controlli
effettuati ai sensi degli articoli 29 e 30 del
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX, tali destinatari:
(a) cessano di avere diritto a ricevere i
prodotti ritirati dal mercato; e
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
107
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
somma equivalente al valore dei prodotti
ricevuti, maggiorata delle spese di cernita,
imballaggio e trasporto, secondo le
modalità stabilite dagli Stati membri.
La sanzione di cui alla lettera a) ha effetto
immediato, si applica per almeno una
campagna di commercializzazione e può
essere prorogata in funzione della gravità
dell’irregolarità.
(b) shall be required to repay the value of
the products they received plus the related
sorting, packaging and transport costs in
accordance with the rules laid down by
the Member States.
The sanction provided for in point (a)
shall take effect immediately and last for
at least one year with a possibility of
extension.
(b) sono tenuti a rimborsare il valore dei
prodotti che hanno ricevuto, maggiorata
delle spese di cernita, imballaggio e
trasporto, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri.
La sanzione di cui alla lettera (a) ha
effetto immediato e durerà per almeno un
anno con possibilità di proroga.
Articolo 121 Raccolta verde e mancata
raccolta degli ortofrutticoli
1. Per quanto riguarda la raccolta verde,
l’organizzazione di produttori che risulti
non aver adempiuto i propri obblighi è
tenuta a versare una penale pari
all’importo dell’indennità percepita per le
superfici sulle quali gli obblighi non sono
stati rispettati. L’inadempimento degli
obblighi comprende fra l’altro i casi in
cui:
b) la superficie comunicata per la raccolta
verde non è ammissibile a tale misura,
oppure
c) la superficie non è stata interamente
sottoposta a raccolta o la produzione non
è stata denaturata.
2. Per quanto riguarda la mancata
raccolta, l’organizzazione di produttori
che risulti non aver adempiuto i propri
obblighi è tenuta a versare una penale pari
all’importo dell’indennità percepita per le
superfici sulle quali gli obblighi non sono
stati rispettati. L’inadempimento degli
obblighi comprende fra l’altro i casi in
Article 65 Green harvesting and non-
harvesting
1. If the producer organisation has not
fulfilled its obligations with regard to
green harvesting, it shall pay by way of
penalty the amount of the compensation
relating to the areas for which the
obligation has not been respected. A
failure to fulfil obligations shall include
cases where:
(a) the area notified for green harvesting
is not eligible for green harvesting;
(b) the area is not totally harvested or the
production not denatured;
(c) there has been a negative impact on
the environment or any negative
phytosanitary consequences for which the
producer organisation is responsible.
2. If the producer organisation has not
fulfilled its obligations with regard to
non-harvesting, it shall pay by way of
penalty the amount of the compensation
relating to the areas for which the
obligation has not been respected. A
failure to fulfil obligations shall include
Articolo 65 Raccolta verde e la
mancata raccolta
1. Se l'organizzazione di produttori non
ha rispettato gli obblighi in materia di
raccolta verde, deve versare una penale
pari all'importo dell'indennità percepita
per le superfici sulle quali gli obblighi
non sono stati rispettati. Il mancato
rispetto degli obblighi comprende i casi in
cui:
(a) la superficie comunicata per la
raccolta verde non è ammissibile per la
raccolta verde;
(b) la zona non è interamente sottoposta a
raccolta o la produzione non denaturato;
(c) vi è stato un impatto ambientale
negativo o conseguenze fitosanitarie
negative di cui l'organizzazione di
produttori è responsabile.
2. Se l'organizzazione di produttori non
ha rispettato gli obblighi in materia di
mancata raccolta, essa deve versare a
titolo di penale pari all'importo
dell'indennità percepita per le superfici
sulle quali gli obblighi non sono stati
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
108
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
cui:
a) la superficie comunicata per la mancata
raccolta non è ammissibile a tale misura;
b) la raccolta è stata comunque effettuata,
in tutto o in parte, oppure
c) si sono verificati un impatto ambientale
negativo o conseguenze fitosanitarie
negative di cui l’organizzazione di
produttori è responsabile.
Qualora si applichi l’articolo 85,
paragrafo 3, secondo comma, non si
applica la lettera b) del primo comma del
presente paragrafo.
3. Le penali di cui ai paragrafi 1 e 2 si
aggiungono a un’eventuale penale
imposta a norma dell’articolo 117.
cases where:
(a) the area notified for non-harvesting is
not eligible for non-harvesting;
(b) a harvest or partial harvest has
nevertheless taken place; or
(c) there has been a negative impact on
the environment or any negative
phytosanitary consequences for which the
producer organisation is responsible.
Point (b) of the first subparagraph of this
paragraph shall not apply where the
second subparagraph of Article 46(3)
applies.
3. The penalties referred to in paragraphs
1 and 2 shall apply in addition to any
penalty imposed pursuant to Article 61.
rispettati. Il mancato rispetto degli
obblighi comprende i casi in cui:
(a) la superficie comunicata per la
mancata raccolta non è ammissibile per
mancata raccolta;
(b) un raccolto o la raccolta è stata
comunque effettuata sul posto; o
(c) vi è stato un impatto ambientale
negativo o conseguenze fitosanitarie
negative di cui l'organizzazione di
produttori è responsabile.
Punto (b) del primo comma del presente
paragrafo non si applica in caso di
applicazione del secondo comma
dell'articolo 46 (3).
3. Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si
applicano in aggiunta a qualsiasi penalità
inflitte ai sensi dell'articolo 61.
Articolo 122 Impossibilità di effettuare
un controllo in loco
Le domande di aiuto sono respinte per la
parte di spesa corrispondente nel caso in
cui l’organizzazione di produttori, un suo
socio o un suo rappresentante
impediscano la realizzazione di un
controllo in loco.
Article 66 Preventing an on-the-spot
check
A request of recognition, approval of an
operational programme or an aid
application shall be rejected for the item
or the part of expenditure concerned, if a
producer organisation, including its
members or relevant representatives,
prevents an on-the-spot check from being
carried out.
Articolo 66 Prevenzione un controllo in
loco
Una richiesta di riconoscimento,
l'approvazione di un programma
operativo o di una domanda di aiuto è
respinta per la voce o la parte di spesa in
questione, se un'organizzazione di
produttori, inclusi i suoi membri o
rappresentanti competenti, impedisce un
controllo in loco non possa essere
effettuato.
Articolo 125 Indicatori comuni di
rendimento
1. Sia le strategie nazionali che i
programmi operativi sono sottoposti a
Article 56 Common performance
indicators
1. The operational programmes and the
national strategies shall be subject to
Articolo 56 Indicatori comuni di
rendimento
1. I programmi operativi e le strategie
nazionali devono essere oggetto di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
109
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
sorveglianza e valutazione allo scopo di
monitorare i progressi compiuti ai fini del
conseguimento degli obiettivi fissati per i
programmi operativi, nonché l’efficienza
e l’efficacia rispetto a tali obiettivi.
2. I progressi, l’efficienza e l’efficacia
sono valutati mediante un insieme di
indicatori comuni di rendimento, che
figurano nell’allegato VIII, relativi alla
situazione iniziale nonché all’esecuzione
finanziaria, ai prodotti, ai risultati e
all’impatto dei programmi operativi
attuati.
3. Se uno Stato membro lo ritiene
opportuno, la strategia nazionale definisce
un insieme limitato di indicatori
supplementari specifici per la strategia
stessa, che riflettono esigenze, condizioni
e obiettivi nazionali e/o regionali propri
dei programmi operativi attuati dalle
organizzazioni di produttori. Laddove
esistono, vengono aggiunti indicatori
supplementari relativi agli obiettivi
ambientali, che non rientrano nell’insieme
di indicatori comuni di rendimento.
monitoring and evaluation aimed at
assessing the progress made towards
achieving the objectives set for
operational programmes, as well as the
efficiency and the effectiveness in
relation to those objectives.
2. Progress, efficiency and effectiveness
shall be assessed by means of common
performance indicators, as set out in
Annex II to the Implementing Regulation
(EU) No 2016/xxx, relating to the
baseline situation as well as to the inputs
(financial execution), outputs, results and
impact of the operational programmes
implemented.
3. Member States may specify additional
indicators in their national strategy.
monitoraggio e valutazione volta a
valutare i progressi compiuti verso il
raggiungimento degli obiettivi fissati per i
programmi operativi, nonché l'efficienza
e l'efficacia rispetto a tali obiettivi.
2. Il progresso, l'efficienza e l'efficacia
sono valutati mediante indicatori comuni
di rendimento, come indicato nell'allegato
II del regolamento di esecuzione (UE) n
2016 / xxx, relativi alla situazione di
partenza, nonché agli inputs (esecuzione
finanziaria), gli outputs, i risultati e
l'impatto dei programmi operativi attuati.
3. Gli Stati membri possono stabilire
indicatori supplementari nella loro
strategia nazionale.
Articolo 126 Procedure di sorveglianza
e valutazione relative ai programmi
operativi
1. Le organizzazioni di produttori
garantiscono la sorveglianza e la
valutazione dei programmi operativi
avvalendosi degli indicatori pertinenti
scelti tra gli indicatori comuni di
rendimento di cui all’articolo 125 e, se
Article 57 Monitoring and evaluation
procedures in relation to operational
programmes
1. Producer organisations and their
associations shall establish a system to
collect, record and maintain information
for the compilation of the applicable
indicators.
2. The results of the monitoring exercise
Articolo 57 Procedure di sorveglianza e
valutazione relative ai programmi
operativi
1. Le organizzazioni di produttori e delle
loro associazioni istituiscono un sistema
di raccolta, registrazione e conservazione
dei dati per la compilazione degli
indicatori applicabili.
2. I risultati del monitoraggio eseguito
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
110
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
opportuno, degli indicatori supplementari
specificati nella strategia nazionale.
A tal fine esse istituiscono un sistema di
raccolta, registrazione e conservazione
dei dati utili per la compilazione dei
suddetti indicatori.
2. La sorveglianza è intesa a monitorare i
progressi compiuti ai fini del
conseguimento degli obiettivi specifici
stabiliti per il programma operativo. Essa
è effettuata mediante indicatori finanziari,
di prodotto e di risultato. I risultati della
sorveglianza permettono di:
a) verificare la qualità dell’esecuzione del
programma;
b) individuare l’eventuale necessità di
adeguamenti o di una revisione del
programma operativo allo scopo di
conseguire gli obiettivi o di migliorare la
gestione, anche finanziaria, dello stesso;
c) contribuire all’adempimento degli
obblighi di comunicazione in merito
all’esecuzione del programma operativo.
Le informazioni relative ai risultati delle
attività di sorveglianza sono incluse in
tutte le relazioni annuali di cui all’
articolo 96, paragrafo 2, che
l’organizzazione di produttori è tenuta a
trasmettere all’autorità nazionale
incaricata della gestione della strategia
nazionale.
3. La valutazione si presenta come una
relazione di valutazione intermedia
distinta.
L’esercizio di valutazione intermedio, che
può essere condotto con l’aiuto di un
are for the purposes of:
(a) verifying the quality of programme
implementation;
(b) identifying any need for adjustments
or review of the operational programme;
(c) providing information for reporting
requirements. Information concerning the
results of the monitoring activities shall
be included in the annual report, as
referred to in Article 21(2) of
Implementing Regulation (EU) No
2016/xxx.
3. Evaluation shall take the form of a
report in the last but one year of the
implementation of the operational
programme as referred in Article 21(4) of
Implementing Regulation (EU) No
2016/xxx.
The evaluation exercise shall examine the
progress made in relation to the overall
objectives of the programme. Common
performance indicators relating to the
baseline situation, output and results shall
be used for this purpose.
Where applicable the evaluation exercise
shall include a qualitative assessment of
the results and the impact of the
environmental actions aimed at:
(a) the prevention of soil erosion;
(b) a reduction in the use or better
management of plant protection products;
(c) the protection of habitats and
biodiversity; and
(d) landscape conservation.
The results of the exercise shall be used
to:
sono allo scopo di:
(a) verificare la qualità dell'esecuzione del
programma;
(b) individuare la necessità di
adeguamenti o di una revisione del
programma operativo;
(c) fornire informazioni per obblighi di
segnalazione. Le informazioni relative ai
risultati delle attività di sorveglianza sono
incluse nella relazione annuale, di cui
all'articolo 21 (2) del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / xxx.
3. La valutazione si presenta sotto forma
di un rapporto nel penultimo anno di
attuazione del programma operativo, di
cui all'articolo 21 (4) del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / xxx.
L'esercizio di valutazione esamina i
progressi compiuti in relazione agli
obiettivi generali del programma.
Indicatori comuni di rendimento relativi
alla situazione di partenza, output e
risultati devono essere utilizzati a questo
scopo.
Se del caso l'esercizio di valutazione
comprende una valutazione qualitativa dei
risultati e dell'impatto delle azioni
ambientali volte a:
(a) la prevenzione dell'erosione del suolo;
(b) riduzione dell'uso o più razionale di
prodotti fitosanitari;
(c) la protezione degli habitat e della
biodiversità; e
(d) la conservazione del paesaggio.
I risultati dell'esercizio sono utilizzati per:
(a) migliorare la qualità del programma
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
111
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
ufficio di consulenza specializzato, è
inteso ad esaminare il livello di
utilizzazione delle risorse finanziarie e
l’efficienza e l’efficacia del programma
operativo, nonché a valutare i progressi
compiuti in rapporto agli obiettivi
generali del programma. A tal fine si
utilizzano gli indicatori comuni di
rendimento relativi alla situazione
iniziale, ai risultati ed eventualmente
all’impatto.
Se del caso, l’esercizio di valutazione
intermedio comprende una valutazione
qualitativa dei risultati e dell’impatto
delle azioni ambientali riguardanti:
a) la prevenzione dell’erosione del suolo;
b) un uso ridotto e/o più razionale di
prodotti fitosanitari;
c) la protezione degli habitat e della
biodiversità, oppure
d) la tutela del paesaggio.
I risultati dell’esercizio sono utilizzati
per:
a) migliorare la qualità dei programmi
operativi gestiti dall’organizzazione di
produttori;
b) individuare l’eventuale necessità di
modifiche sostanziali del programma
operativo;
c) contribuire all’adempimento degli
obblighi di comunicazione in merito
all’esecuzione dei programmi operativi e
d) trarre insegnamenti utili per migliorare
la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei
futuri programmi operativi gestiti
dall’organizzazione di produttori.
(a) improve the quality of the operational
programme;
(b) identify any need for substantive
change of the operational programme;
and
(c) draw lessons useful in improving
future operational programmes.
The evaluation report shall be attached to
the corresponding annual report referred
to in Article 21(2) of Implementing
Regulation (EU) No 2016/xxx.
operativo;
(b) individuare la necessità di
cambiamenti sostanziali del programma
operativo; e
(c) trarre insegnamenti utili per migliorare
i futuri programmi operativi.
La relazione di valutazione è allegata alla
relazione annuale corrispondente di cui
all'articolo 21 (2) del regolamento di
esecuzione (UE) n 2016 / xxx.
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
112
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
L’esercizio di valutazione intermedio è
condotto durante il periodo di esecuzione
del programma operativo, in tempo utile
affinché i risultati possano essere presi in
considerazione per l’elaborazione del
programma operativo successivo.
La relazione di valutazione intermedia è
allegata alla corrispondente relazione
annuale di cui all’articolo 96, paragrafo 1.
Articolo 143 Controlli
Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche contenute nel presente
regolamento o in altri atti legislativi
dell’Unione, gli Stati membri istituiscono
i controlli e adottano i provvedimenti
necessari a garantire la corretta
applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 e del presente regolamento.
Essi sono effettivi, proporzionati e
dissuasivi per assicurare un’adeguata
tutela degli interessi finanziari
dell’Unione.
Gli Stati membri provvedono in
particolare affinché:
a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti
dalla normativa dello Stato membro o
dell’Unione o dalla disciplina nazionale o
dalla strategia nazionale possano essere
verificati;
b) le autorità competenti responsabili
dell’esecuzione dei controlli dispongano
di personale sufficiente con idonee
qualifiche ed esperienza per eseguire
efficacemente i controlli e
Article 34 Checks
Without prejudice to specific provisions
of this Regulation or other Union
legislation, Member States shall introduce
checks and measures to ensure the proper
application of Regulation (EU) No
1308/2013, Commission Delegated
Regulation (EU) No 2015/xxx and this
Regulation. They shall be effective,
proportionate and dissuasive so that they
provide adequate protection for the
financial interests of the Union.
In particular, they shall ensure that:
(a) all eligibility criteria established by
Union or national legislation or the
national framework or the national
strategy can be checked;
(b) the competent authorities of the
Member State responsible for carrying
out checks have a sufficient number of
suitably qualified and experienced staff to
carry out the checks effectively; and
(c) provision is made for checks to avoid
irregular duplicated financing of measures
under this Regulation and other Union or
Articolo 34 Controlli
Fatte salve le disposizioni specifiche del
presente regolamento o di altri atti
legislativi dell'Unione, gli Stati membri
istituiscono i controlli e le misure per
garantire la corretta applicazione del
regolamento (UE) n 1308/2013, il
regolamento delegato (UE) n 2015 / xxx e
dal presente regolamento. Essi devono
essere effettive, proporzionate e
dissuasive in modo da assicurare
un'adeguata tutela degli interessi
finanziari dell'Unione.
In particolare, essi provvedono affinché:
(a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti
dalla normativa dell'Unione o nazionale o
dalla disciplina nazionale o dalla strategia
nazionale possano essere verificati;
(b) le autorità competenti dello Stato
membro competente per l'esecuzione dei
controlli hanno un numero sufficiente di
personale adeguatamente qualificato ed
esperienza per eseguire efficacemente i
controlli; e
(c) è previsto per i controlli al fine di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
113
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
c) siano predisposti controlli intesi ad
evitare doppi finanziamenti irregolari
delle misure previste dal presente
regolamento e da altri regimi degli Stati
membri o dell’Unione.
national schemes. evitare doppi finanziamenti irregolari
delle misure previste dal presente
regolamento e da altri dell'Unione o
sistemi nazionali.
Articolo 144 Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste dal
presente regolamento o dal regolamento
(CE) n. 1234/2007, gli Stati membri
provvedono a irrogare sanzioni a livello
nazionale per irregolarità commesse con
riguardo alle disposizioni del presente
regolamento e del regolamento (CE) n.
1234/2007; tali sanzioni sono effettive,
proporzionate e dissuasive per assicurare
un’adeguata tutela degli interessi
finanziari dell’Unione.
Article 77 National sanctions
Without prejudice to any sanctions set out
in Regulation (EU) No 1306/2013,
Regulation (EU) No 1308/2013, this
Regulation or Implementing Regulation
(EU) No 2015/xxx, Member States shall
apply sanctions at national level in
relation to irregularities with regard to
requirements set out in those regulations
and producer organisations not
implementing an operational programme.
These sanctions shall be effective,
proportionate and dissuasive so that they
provide adequate protection for the
financial interests of the Union.
Articolo 77 Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste dal
regolamento (UE) N. 1306/2013, il
regolamento (UE) n 1308/2013, il
presente regolamento o il regolamento di
esecuzione (UE) n 2015 / xxx, gli Stati
membri applicano sanzioni a livello
nazionale in relazione alla irregolarità
quanto riguarda i requisiti di cui ai
suddetti regolamenti e organizzazioni di
produttori non applicazione di un
programma operativo. Tali sanzioni
devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive in modo da assicurare
un'adeguata tutela degli interessi
finanziari dell'Unione.
Articolo 145 Situazioni create
artificialmente
Fatte salve eventuali disposizioni
specifiche del presente regolamento o del
regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono
erogati pagamenti a favore di beneficiari
che risultino aver creato artificialmente le
condizioni necessarie per ottenere tali
pagamenti al fine di trarne un vantaggio
contrario agli obiettivi del regime di
sostegno.
Article 78 Artificially created situations
Without prejudice to any specific
measures set out in Regulation (EU) No
1308/2013, this Regulation or the
Implementing Regulation (EU) No
2016/XXX, no payment shall be made in
favour of beneficiaries for whom it is
established that they artificially created
the conditions required for obtaining such
payments with a view to obtaining an
advantage contrary to the objectives of
the support scheme concerned.
Articolo 78 Situazioni create
artificialmente
Fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel regolamento (UE) N.
1308/2013, del presente regolamento o il
regolamento di esecuzione (UE) n 2016 /
XXX, nessun pagamento è effettuato a
favore di beneficiari per i quali sia
accertato che hanno creato artificialmente
le condizioni necessarie per ottenere tali
pagamenti al fine di trarne un vantaggio
contrario agli obiettivi del regime di
Comparazione fra RegUE 543/2011 e Atto Delegato e Implementazione
114
Reg. UE 543/2011 Atto delegato Atto implementazione Testo tradotto (non ufficiale)
sostegno.