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COME GESTIRE LE RISORSE Aggiornamenti fiscali ed amministrativi IL CONTROLLO DEI CONTI E DI LEGITTIMITA’ NELLE STRUTTURE AVIS Salvatore Geraci Milano 1 Ottobre 2011

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  • COME GESTIRE LE RISORSEAggiornamenti fiscali ed amministrativi

    IL CONTROLLO DEI CONTI

    E DI LEGITTIMITA’

    NELLE STRUTTURE AVIS

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Quale modello organizzativo per l’attività di vigilanza e revisione contabile in

    in assenza di norme codicistiche e di disposizioni normative

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • STATUTO ASSOCIATIVOApprovato il 31maggio 1998

    dalla 62’Assemblea Nazionale in Vieste

    Art. 14Collegio dei sindaci

    14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea per un triennio - sicompone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della necessariacompetenza. Possono essere eletti alla carica di sindaco anche non soci, purché esperti dellamateria.

    14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo dellapropria struttura ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.

    14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del proprio Consiglio Direttivo o diquella della struttura inferiore, esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali delConsiglio Direttivo nonché della attività del Collegio Sindacale della struttura immediatamenteinferiore.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • STATUTO E REGOLAMENTO NAZIONALEApprovato il 17 maggio 2003

    dalla 67’Assemblea Nazionale in RiccioneParere del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2003

    Decreto del Ministero della Salute il 13 febbraio 2004

    STATUTOArt. 14

    Collegio dei revisori dei conti

    c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’AssembleaGenerale degli associati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

    c.2 I Revisori durano in carica 4 anni.

    c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altrocompito attribuitogli per legge o per statuto.

    c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati e vengono invitati alle sedute delConsiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

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  • REGOLAMENTOArt. 13

    Collegio dei revisori dei conti: funzionamento e competenze

    Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di farecertificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

    Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo dellacontabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

    Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllocongiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltàdi ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

    Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriereed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazioneall'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • REGOLAMENTO

    Art. 13

    (segue)

    Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata alConsiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale.

    I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al ConsiglioNazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autoritàcompetenti.

    Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dalCodice Civile.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011 Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Consiglio di StatoOrgano di consulenza giuridico-amministrativa

    Parere n. 4709 del 17 dicembre 2003

    Ministro della SaluteDecreto 13 febbraio 2004

    …Considerato che il nuovo statuto rispecchia attualmente l’assetto vigente e che gli uffici e gli

    incarichi esistenti trovano rispondenza nella nuova organizzazione…

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  • SINDACI

    o

    REVISORI?

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • CODICE CIVILE

    LIBRO V

    Del collegio sindacale

    artt. 2397 – 2409

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Art. 2403 bis Poteri del collegio sindacale.

    I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti diispezione e di controllo.

    Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento asocietà controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puòaltresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate inmerito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivitàsociale.

    Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primocomma, n. 5).

    Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto lapropria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti edausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

    L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ainformazioni riservate.

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  • Art. 2406 Omissioni degli amministratori.

    In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegiosindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dallalegge.

    Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio diamministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suoincarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità diprovvedere

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Art. 2409 Denunzia al tribunale.Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano

    compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla societào a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitalesociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ilventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorsonotificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori dipartecipazione.

    Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinarel'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti,subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento èreclamabile.

    Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato ilprocedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggettidi adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se leviolazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugliaccertamenti e le attività compiute.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • CODICE CIVILE

    LIBRO V

    Della revisione legale di conti

    artt. 2409 bis – 2409 septies

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Art. 2409 bis Revisione legale dei contiLa revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o

    da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato

    può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'appositoregistro.

    Art. 2409 ter [Funzioni di controllo contabile]. AbrogatoArt. 2409 quater [Conferimento e revoca dell'incarico]. AbrogatoArt. 2409 quinques [Cause di ineleggibilità e di decadenza]. AbrogatoArt. 2409 sexies [Responsabilità]. Abrogato

    Art. 2409 septies Scambio di informazioni.Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano

    tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Il collegio sindacale è un organo di vigilanzapresente nelle società di capitali e nellecooperative italiane. Un organo analogo èpresente anche in alcuni enti pubblici, talvoltacon lo stesso nome (come nelle aziendesanitarie nazionali), altre volte denominatocollegio dei revisori dei conti (come nei comunie nelle province).

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • La revisione della contabilità nasce in primo luogodall'esigenza dei soci o azionisti, di far verificare daun'entità indipendente se, quanto riportato nelbilancio corrisponde alla realtà dei fatti. Quasisempre gli azionisti di una società o i soci di unaassociazione, non hanno il diritto di verificarnepersonalmente la contabilità, per motivi di ordinepratico e per preservare la riservatezza d'affari dellasocietà o della associazione stessa.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • In estrema sintesi:

    L’attività di controllo del collegio sindacale si esplicapreventivamente ed in concomitanza alla formazionedelle decisioni dell’organo esecutivo.

    L’attività di revisione della contabilità è un controllo dimera veridicità e correttezza della contabilità riepilogatain un bilancio o in un rendiconto, ovvero un controllo cheavviene dopo che le decisioni dell’organo esecutivohanno prodotto i loro effetti.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Autorevole dottrina sostiene che

    Il collegio dei revisori negli ENT

    svolge le funzioni previste

    dagli artt. 2403 – 2409 bis C.C.

    modulate alle specifiche esigenze delle strutture e per la tutela delle finalità istituzionali perseguite

    dall’enteAgenzia per le Onlus, CNDCEC, RATIONonprofit, ecc.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Si può ritenere opportuno mutuare, laddove compatibile, la normativa prevista per gli enti locali che possiamo definire le organizzazioni non lucrative per

    eccellenza e per definizione:

    Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

    TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

    Artt. 234 - 241

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Art. 239

    • Collaborazione con l’organo esecutivo• Parere preventivo sul bilancio e sulle relative

    variazioni• Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed

    economica della gestione• Verifiche di cassa• Relazione obbligatoria di accompagnamento del

    bilancio annuale

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  • Art. 239(segue)

    • Referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';

    • Attestazioni

    • Proposte

    • Rilievi

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  • Art. 240

    I revisori rispondono della veridicità delle loroattestazioni e adempiono ai loro doveri con ladiligenza del mandatario. Devono inoltre conservarela riservatezza sui fatti e documenti di cui hannoconoscenza per ragione dei loro ufficio.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • La collaborazione dell’organo di revisione con l’organo esecutivo si esplica attraverso:

    • Pareri

    • Rilievi

    • Osservazioni e proposte che si pongano l’obiettivo di conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Il parere preventivo sul bilancio deve tenere conto:

    • delle variazioni rispetto all'anno precedente

    • dei parametri di deficitarietà strutturale

    • dell’attendibilità delle entrate

    • della congruità e compatibilità delle spese

    • degli indirizzi generali dell’attività economico-finanziaria

    • dei piani economico-finanziari

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • La relazione obbligatoria di accompagnamento del bilancio annuale deve esprimere un motivato

    giudizio di:

    • Congruità e compatibilità con le previsioni di spesa

    • Coerenza con la mission associativa

    • Attendibilità contabile

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  • Vademecum operativo• Verifica regolarità dei libri associativi• Lettura delle delibere dell’organo esecutivo e

    consiliare• Verifica degli adempimenti statutari• Verifica della regolarità della contabilità• Verifica della veridicità delle entrate e delle uscite• Verifica delle disponibilità liquide• Verifica degli adempimenti in materia di lavoro

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Vademecum operativo• Verifica degli adempimenti fiscali• Verifica del patrimonio associativo• Verifica dei rapporti con società ed associazioni

    collegate e/o controllate• Verifica del rispetto delle normative di

    riferimento (L. 266/1991, L. 460/1997, Raccom. dell’Ag. ONLUS)

    • Verifica della gestione dei fondi (in particolare quelli vincolati)

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • Il terzo settore e naturalmente anche

    l’ , associazione principe nello scenario europeo

    degli ENP, necessita di nuove regole, semplici ma organiche

    per poter operare serenamente nel assolvere il ruolo

    determinante di erogatori di servizi essenziali alla società

    civile laddove il 1° settore (il mercato) ed il 2° settore (lo

    Stato) hanno dimostrato di essere alquanto carenti.

    Salvatore GeraciMilano 1 Ottobre 2011

  • LE RISPOSTE DEL CNDCEC ALLE RICHIESTE DEGLI ENP

    16 feb. 2011 – Il controllo indipendente negli ENP

    5 aprile 2011 – Attività di vigilanza e revisione contabile negli ENP(RATIONonprofit n. 1/2011)

    Maggio 2011 – Principi contabili per gli ENP (Agenzia per le ONLUS,Organismo di Contabilità, CNDCEC)

    18 maggio 2011 – Guida operativa alle erogazioni liberali degli ENP e al 5 permille

    Attività convegnistica territoriale a favore dei commercialisti e degli addetti alsettore

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