COGNOME NOME CODICE FISCALE
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ECC.MO TAR LAZIO - LATINA
RICORSO
Nell’interesse dei Sig.ri:
COGNOME NOME CODICE FISCALE FUSCO GIUSEPPINA FSCGPP75P47L725T D'ALESIO ROSA DLSRSO78P66F839O GIAQUINTO GIOVANNA GQNGNN75H54B963W
PUCA GIUSEPPINA PCUGPP84A45F839E PABA ROSSELLA PBARLL67S42A407C DI NARDO MADDALENA DNRMDL83R47G309N
LA MONICA CARMELA LMNCML78A66E131R
SALAMONE LAURA SLMLRA76P60B963Y MANETTA DANIELE MNTDNL76C01H501X
MACCHIA PAOLA MCCPLA80L55F839D CALDARELLI FILOMENA CLDFMN91D60H931W
IANNUZZI DARIO NNZDRA72C07F839A
GARGIULO CONCETTA GRGCCT80D60G273B IANNONE MARIA PAOLA NNNMPL69M55G148M
D'OCCHIO MARA DCCMRA91D62A783C
COPPOLA GIUSEPPE CPPGPP82E17B715X RIPAMONTI PAOLO MARIA RPMPMR81H25E507V
SASSO MARIA ROSARIA SSSMRS67B56I676L MALLOZZI CLAUDIA MLLCLD84H63C034G GERARDI GIORGIA GRRGRG92C59E340A ALIPERTA MARIA LPRMRA66L65F839J BASILICATA LUCIA BSLLCU87B54H834G MUTO MARIA BEATRICE MTUMBT71C67F566N
SCOGNAMIGLIO GIULIANA ANNA SCGGNN90D46L259B
PETTINATO MICHELE PTTMHL77E25F915I PERONE ROSA PRNRSO69O52B990W
SALZANO MARIA ROSARIA SLZMRS72M43B963L LICCIARDI IRENE LCCRNI79D46A509M D'ONOFRIO SALVATORE DNFSVT90T03F839O CASILLO ARIANNA CSLRNN92T54G813F MARCACCIO MARIA GRAZIA MRCMGR90D47G596U
AURINO VALERIA RNAVLR84L57F839F RIZZO IMMACOLATA RZZMCL71T45F839Z SILLANI DEBORAH SLLDRH68S51L117K
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CAROTENUTO DOMENICO CRTDNC91T11F839Q GRIMALDI GAIA GRMGAI00S53F839I CARANGELO ALESSIA CRNLSS94L50L086X MORETTA ADALGISA MRTDGS69H66G838M
GUIDA LUIGI GDULGU97E23A512P FERONE GIOVANNI FRNGNN77M12F839D
LAURO ROSSELLA LRARSL86L51G813Z INCARNATI LUIGINA NCRLGN80A56G492I INCARNATI FRANCA NCRFNC78D68A515L GIORDANO CONCETTA GRDCCT83T46F839M FELICIELLO RAFFAELE FLCRFL87B20F799V LANZILLO SERGIO LNZSRG67B15F839A DELLA CORTE LAVINIA DLLLVN79R42C034K CAPUTO ANNIE FORTUNATA CPTNFR78T50F839O PARRELLA COSIMO PRRCSM81C26F839O
CASTELLI DEBORAH CSTDRH89D41C034F FORTE ANTONIETTA FRTNNT83H60I483S ROSSI VIRGINIA RSSVGN68L44F839T DE SANTIS ANTONINO DSNNNN73D27C034W
ZANNITO PIERO ZNNPRI84P25B963H CURCIO STEFANO CRCSFN90T27H501P DE BIASIO ANTONIETTA DBSNNT83D47A512L SALZANO ANTONIO SLZNTN71T15F839Y TUCCI ANGELA TCCNGL73R65D810B CASCHERA FABRIZIA CSCFRZ91H54I838M DI CASTRO RAFFAELLA DCSRFL79L70D810U VITTO DEBORAH VTTDRH77D55C034V SEPE GIUSEPPE SPEGPP74L27F839W SCALDARELLA SILVIA SCLSLV94D51E791Y GIONA ANDREA GNINDR74R01E340Z VOLPIN ANNUNZIATA VLPNNZ77D68F839E FERRUCCI GIOVANNI FRRGNN97E17A783I PISANO GAETANA PSNGTN80S58A512S SORINO MARTINA SRNMTN92S46F839I LOMBARDI VERONICA LMBVNC83L65B963J LANCELLA ROSARIA LNCRSR92S70B963Q LOMBARDI MARIAGRAZIA LMBMGR90B54C352K
SCHETTINI GERARDINA SCHGRD92E47E919S MIRAGLIA RACHELE MRGRHL91S54F799N
NUGNES MARTINA NGNMTN95S46D708Z
CARNEVALE CLIZIA CRNCLZ83L56C034E SALERNITANO EMANUELA SLRMNL76A59F839Q CAMPANELLI ALFREDO CMPLRD94B25C525I CIANO FRANCESCA CNIFNC93H65D843B MARSILIA PALMA MRSPLM73L57F839Q
PASTENA ELENA PSTLNE85C64D708X CIALONE SARA CLNSRA89E48A123B
3
DEL GIUDICE MARGHERITA DLGMGH86L45C495Q
DEL DUCA SONIA DLDSNO88D52C632Q
PONTONI ALMA FATIMA PNTLFT92H53F839R D'ANNA SILVIA DNNSLV73C51G190Z MACCARIELLO NUNZIA MCCNNZ85D50B963Z
PANARELLA SABRINA PNRSRN92M66A512O
CAROTENUTO NOEMI CRTNMO96R56E372D
IOMMELLI CATERINA MMLCRN79E67H892Z
DI PERNA LEONARDO DPRLRD85L27I158B CARDINALE VALENTINA CRDVNT90B54D662X
VOZZOLO ANGELA MARY VZZNLM69M62Z114T
SANTIA LAURA SNTLRA78H48C413M
FORNERIS SABRINA FRNSRN74C56L259V VOZZA ANNA MARIA ANTONIETTA VZZNMR76S45B963L BECK RITA BCKRT80D65A512D DI CECCO SIMONE DCCSMN84P24G482Y
DE PALMA FABIO DPLFBA80M15L259U DI BIASIO ALESSIA DBSLSS96E61D843G PEZONE EUGENIO PZNGNE95P29A509I SOVIERO MARIA SVRMRA95H53H931R
MORGERA CLAUDIO MRGCLD96S24B963O
MANFERINO VINCENZO MNFVCN78T06F839D
SGUEGLIA MARIA SGGMRA89A52E932V
DI GENNARO MARIA SOSSIA DGNMSS85D59F839Y
CIARAMELLA ESTER ROSA CRMSRR85D61F839M
IANNOZZI IVANO NNZVNI80R28L780I SALZILLO VALENTINA SLZVNT83P46B715A MASTROBATTISTA SARA MSTSRA67C71D843N
TURRIZIANI COLONNA MARIA CRISTINA TRRMCR87D53D810M
GIOVANNONE SIMONA SOFICA GVNSNS90L69Z129E TURCHETTA MELISSA TRCMSS92L41C034U IODICE MARIA ANGELA DCIMNG85P57E932S CANGIANO ROSARIO CNGRSR74E08F111E PELUSO ORNELLA PLSRLL75C69F839E CONTE GIANLUCA CNTGLC80B17F839Z OLIVIERO ANNA MARIA LVRNMR92H64F839C
BASILICATA SIMONA BSLSMN89M59H834Z
D'IPPOLITO GABRIELE DPPGRL87T12H282R RECINE LUCA RCNLCU87A07D810E MAGGIACOMO ROSSELLA MGGRSL96E65F842L LUCARELLI ANGELA LCRNGL75E59F839C MIRAGLIA VALENTINA MRGVNT98C63I676U
ALBANO ALESSIA LBNLSS88S63F839K ALBANO ANTONELLA LBNNNL83S67F839S IODICE ALDERIGIA DCILRG78S55E955V GENNI LUCIA GNNLCU74B64F839M
D'ACUNTO ROBERTA DCNRRT81A48C034C
4
IAVAZZO MARIA RACHELE VZZMRC89H43A512Z
BORTONE NICOLETTA BRTNLT79M59A512A
FERRAIUOLO ALESSIA FRRLSS93P64A512K AVOLIO FORTUNA VLAFTN80E58F839Y PRATO PAOLA PRTPLA85D67D708Q IOMMELLI RENATO MMLRNT75C16C495K
PERNA ANNA LIA PRNNNL85H42L259U
RUGGIERI ANTIMO RGGNTM85P07L086R
CARE' ANTONIO CRANTN84R23H501T
BOSCO ADELAIDE BSCDLD81M50B963I REZZUTI ERICA RZZRCE83T55F839C MUTASCIO MARIA MTSMRA76E65I073N
BENCIVENGA ENRICO BNCNRC86E02F839Y LUCCHETTI ANTONELLA LCCNNL83R46I838X MAFFEI SAMANTHA MFFSNT75S59D869U ZUCCARELLI ILARIA ZCCLRI89T53F839D GIGLIO TERESA GGLTRS89T66F839Z WASHBURNE NANCY CHRISTINE WSHNCY82E67F839S MARINO ANTONIETTA MRNNNT81H54E791G
NEGRO MARIA NGRMRA95P49I234D
ATTIANESE ANNARITA TTNNRT87E46F912X CAMPOLI FABIANA CMPFBN80M68I838T
SIMONETTI MARIA TERESA SMNMTR81P59A509O
PEZONE ARMANDO PZNRND89D21G309D
BUONTEMPO TIZIANA BNTTZN73D62A345O
VACCA ROBERTA VCCRRT72M50C034P
AURICCHIO MARTINA RCCMTN92T52F839T VETRONE DEBORAH VTRDRH85D42A783X
SAGLIOCCO PAOLA SGLPLA77A70D708J LACERRA TERESA LCRTRS96P59E396U MANCINI MONICA MNCMNC92L41C413Q
GIOACCHINO GABRIELLA GCCGRL75H53C034J SGAMBATO ALESSIO SGMLSS92R07G596M
SICURANZA GAETANO SCRGTN90H25A783K FELCI ILARIA FLCLRI85S43C479M GOLIA CLAUDIA GLOCLD81T54A512J SCHETTINI MARIA FRANCESCA SCHMFR92P68E919P MODASTRI ELENA MDSLNE83E46A486U
ARCELLA ROSA RCLRSO73D59C361V LEONE MARIA MADDALENA LNEMMD82E51B715W
DI TUCCIO LUIGI DTCLGU90P10F839V RAPONI SARA RPNSRA73H44I838M LUBRANO VALENTINA LBRVNT87T61B715V CONTE FEDERICA CNTFRC84B60G838U DE TORO MARIA CONCETTA DTRMCN92C57C525O
LAORENZA FEDERICA LRNFRC90B46G596J CORVINO JENNY CRVJNY84P53F240I
5
CUTONE SIMONA CTNSMN74T41C034R
BENINCASA MICHELA BNNMHL85R50B963Q
PERSICHINO PAOLA SOFIA PRSPSF88B64C034R PUGLIESE FILOMENA PGLFMN91P49B963E MAZZINI ALESSANDRO MZZLSN72B17L219V ALFANO ARCANGELA LFNRNG74T49F224X BISCI MARIA CHIARA BSCMCH77P70H501Y
RUOCCO MARIANNA RCCMNN87S54C129H
PARTIGIANONI DANIELA PRTDNL78R65I838N FAVALE MIRIAM FVLMRM87M69A509T
SCALERA MARIANNA SCLMNN81T42E791G
DI MONACO LUCIA DMNLCU87D70E791Q
FRANZESE GIUSY FRNGSY90M41A509N
BALLETTA LUCIA BLLLCU67S60L083P CIRILLO LINDA CRLLND92E41F839O PELLEGRINO VINCENZO PLLVCN88L15F839U GIORDANO IRENE GRDRNI76D60F839N GAMMIERI MONICA GMMMNC84H67L113F
PELLECCHIA SIMEONE PLLSMN91M20B715M
CIPULLO ANGELA CPLNGL83M62I234J URBANI ALESSANDRO RBNLSN90D03F839S ZUMBO MILENA ZMBMLN71S48Z133W
SANGIOVANNI ANNAMARIA SNGNMR86T42I483M
IORIO TIZIANA RIOTZN86C45B963I COCUZZA LUCA CCZLCU82L12A123C BONALDI VALERIA BNLVLR78A55A515A COCUZZA CLAUDIA CCZCLD85H43A123W
CAFARO ALESSANDRA CFRLSN84A44E889N MIGLIACCIO SIMONA MGLSMN70H69C034X
CASSONE LUCILLA ANNA CSSLLL83M44C034J SORRENTINO ROSSANA SRRRNN73A69C361U
MAGNANTE SIMONA MGNSMN80C45L780P
PESCE BRIGIDA PSCBGD92E56E791X MARCHIONI ALESSANDRA MRCLSN74M62F839S
GAUDINO MIRIAM GDNMRM91E64I483S
ORIUNTO GRAZIA RNTGRZ95P53L259B CANTARELLA GIUSY CNTGSY92R43F839I SIMEONE DANIELA SMNDNL92H53G596R
CIARAFFA LUISA CRFLSU02D69E932S MAGNANTE SAMUELE MGNSML83H13D810G
FIORE FIORITA FRIFRT85B42C361Z AMATA MARIANNA MTAMNN77E63A486F
DESIDERIO FLORIANA DSDFRN72H52C129Z ASTEROPE MARGHERITA STRMGH91A56E791Q
NOCERINO ERICA NCRRCE82L44L259G AIELLO SERENA LLASRN94C59A944P LULLO NADIA LLLNDA86E70C034S
6
FUSCO MARIA FSCMRA64T61D662U
ROTONDO TIZIANA RTNTZN77E49L103W CIMINELLI CECILIA CMNCCL83E61F839K FORGIONE MICHELA FRGMHL76M43A489T
SCOGNAMIGLIO FRANCESCA SCGFNC78M57L259H
FIORE CONCETTA FRICCT92A54G812O PALUMBO ROSACANDIDA PLMRCN76P48B963V
BELLINO MANFREDONIA MICHELE BLLMH85D15I483C DI BIASIO DORIANA DBSDRN95D57D843C
MONTEFORTE ANTONELLA MNTNNL85M68A509I
VOLPE VALERIA VLPVLR96L41A091H SALESE MONICA SLSMNC93E62A512C ROMANO DANIELA RMNDNL88D66F924K
IOVINO STELLA VNISLL00P45I483Y TOMASSI MARIANNA TMSMNN91A67C034O
ROSCILLO GAETANO RSCGTN84R29A486U MENNELLA FRANCESCA MNNFNC86H68L259F
PAGLIUCA VALENTINA PGLVNT82L54A509Q TURCHETTA FRANCESCA TRCFNC77E59H501M
AZZURRETTI FRANCESCA ZZRFNC77M70B903M
DI BIASIO MIRKO DBSMRK95C19A486F
PANZARIELLO SIMONA PNZSMN80B58L628W
DI DONA LUISA DDNLSU87S68A512Z SPAZIANI FRANCESCO SPZFNC81A25D810H ALBANESE DANIELA LBNDNL87S70F839X MAINO GIUSEPPINA MNAGPP77L63F839P
VELTRE CRISTINA VLTCST88S51B715O PICA CLAUDIA PCICLD86D41F839N D'ALONZO GABRIELLA DLNGRL86D64B963P TOMMASINO ANNAMARIA TMMNMR67P58L083M
BUONANNO CARLA BNNCRL72B65D708B SURACE EMANUELA SRCMNL89P62H224M
SCALZONE IDA SCLDIA84R71B963J RAUSO MARIA LUISA RSAMLS76R46I234G ARCIPRETE FRANCESCA RCPFNC81E68F839M CARLINO CLEMENTINA CRLCMN83C58B715M
D'EMILIO VALERIA DMLVLR74D69F839M
PAOLONE ROBERTO PLNRRT88P08E335Y GIOVANNELLI ELENA GVNLNE88T46D810T CILENTO MARIAGRAZIA CLNMGR82S63F839S NOZORI ANGELO NZRNGL90S30D810X REALE GIANNA RLEGNN69C70E34OQ
IANNUCCI ILENIA NNCLNI94D69I234F FARACO MARCELLA FRCMCL77C56E409Q SORIENTE DANIELA SRNDNL85M46F912U
SPIRITO ANITA SPRNTA77A57B963O
VALENTE SIMONA VLNSMN78B67C034X
7
MURANO ROBERTA MRNRRT77D45B963A
DE SARNO MARIA DSRMRA73L43B565R FERRAIUOLO CONCETTA FRRCCT92C71F839R LAMBERTI MARIA ROSA LMBMRS77A53F839J VITAGLIANO CAROLINA VTGCLN75A48E932M
VITAGLIANO ANNARITA VTGNRT74A63E932W
VANNI SILVIA VNNSLV86L71L103K NAPOLITANO GIUSEPPE NPLGPP87D09I073K DI LELLA MARIA GIOVANNA DLLMGV58E60B916P URBANI ROSARIO RBNRSR88L28F839T LIGNOLA VALENTINA LGNVNT76H64L418D DI LAURO GIUSEPPINA DLRGPP76A53F839E MURRO MARIA ANTONIETTA MRRMNT76E65C034E
GIANGRANDE ADELINA GNGDLN87M44H501K
DI MARTINO CARMELINA DMRCML63T54A512T
TORELLA MARIA ELEONORA TRLMLN91M55C413L
******
Le cui residenze risultano indicate nelle allegate procure speciali,
tutti portatori del medesimo interesse all’annullamento dei
medesimi atti per i medesimi motivi di fatto e di diritto e, senza
alcuna conflittualità di interessi, rappresentati e difesi, in virtù di
procure speciali in calce al presente atto, dall’Avv. Raffaele
Sparagna (c.f. SPRRFL83S17H501S) ed elettivamente domiciliati
presso lo Studio di questi in Minturno (LT), alla Via Appia n.1413
e, ad ogni modo presso il suo domicilio digitale
[email protected] presente nei Pubblici Registri.
[Si specifica l’indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni:
[email protected], nonché il numero di FAX: 0771/1907193];
- Ricorrenti
CONTRO
- Ministero dell'Istruzione Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro e legale rapp.te p.t., domiciliata e difesa ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, avente domicilio digitale –
[email protected] (come risultante dai Pubblici
Registri);
- Unicas – Università di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del Rettore e
legale rapp.te p.t., con sede in Cassino al Viale dell’Università –
RETTORATO – località Folcara, avente domicilio digitale –
[email protected] (come risultante dai Pubblici Registri);
8
- Resistenti
nonché contro
- Sig.ra Avv. Bonlamperti Chiara nata a Gaeta il 27/02/1982 CF-
BNLCHR82B67D843A (presente nell’Allegato B) al D.R. n. 753
del 05/10/2021 – (graduatoria ammessi alla prova scritta) con
domicilio digitale - [email protected] (come risultante dai
Pubblici Registri ReGinde);
- Possibile Controinteressato
******
Per l’annullamento previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta anche
inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.
- Del bando di concorso emanato dall’Università di Cassino e del
Lazio Meridionale in seguito al D.M. 755 del 6 Luglio 2021 quale
atto presupposto e, nella parte in cui ha violato le previsioni del
D.M. 755 del 6 Luglio 2021 e le uleriori norme, per quanto si dirà
in narrativa;
- Del provvedimento recante giudizio di non ammissione dei
ricorrenti alla prova scritta del corso-concorso per l’ammissione ai
percorsi di formazione per conseguire “Specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado” in seguito al
D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 e del D.M. 8 febbraio 2019 n.92 come
modificato dal D.M. n. 755 del 6 Luglio 2021 in attuazione del D.M.
249 del 10 settembre 2010 e del D.M. 30 settembre 2011 e
successive modificazioni, in seguito agli esiti della prova
preselettiva svoltasi in data 30/09/2021 indetta dall’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e recante elenco dei
candidati ammessi alla suddetta prova scritta pubblicato sul sito
dell’Ateneo con protocollo n.0017825 del 05/10/2021, come
Allegato B) D.R. n. 753 del 05/10/2021 in ragione del quale gli
odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle fase successiva del
concorso;
- Del decreto di approvazione dell’elenco dei candidati risultati
idonei all’esito della prova preselettiva relativa al corso-concorso,
per l’ammissione ai percorsi di formazione per conseguire
“Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità della scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e
9
II grado” decreto n.753/2021 pubblicato sul sito dell’Ateneo al
Protocollo n.0017825 del 05/10/2021;
- Della prova preselettiva del concorso per l’ammissione ai percorsi
di formazione per conseguire “Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado” svoltasi nella
data del 30/09/2021 in Roma;
- Di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in
oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva;
- Del provvedimento di fissazione della prova scritta;
- nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto
preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, anche ove non cognito;
e per la condanna dell’Amministrazione, previa idonea cautela disposta inaudita altera parte ex
art. 56 c.p.a.
- in via principale:
all’annullamento della prova scritta già fissata per il giorno
16/10/2021 al fine di procedere all’ammissione dei ricorrenti, anche
con riserva, congiuntamente agli odierni candidati ammessi alla
prova scritta da tenersi in una data unica da fissare;
- in subordine
ad ammettere gli odierni ricorrenti , anche con riserva, ad
una prova suppletiva da esperirsi anche successivamente alla prova
scritta già fissata per la data del 16/10/2021;
- in estremo subordine
all’ammissione, dei ricorrenti anche con riserva alla prova scritta già
fissata per la data del 16/10/2021 (ipotesi da ritenersi del tutto
residuale ed inidonea ad una effettiva tutela dei ricorrenti per quanto
si dirà in ricorso ed anche in virtù dei tempi di risposta di questo
Ecc.mo Tribunale sulla presente domanda cautelare).
Il tutto come meglio indicato in narrativa e nelle apposite istanze.
e in subordine per la condanna dell’Amministrazione, previa sospensione collegiale ai sensi dell’art.
55 c.p.a.
- alla riedizione della prova preselettiva del concorso, previa condanna
all’annullamento della procedura in toto.
FATTO
1) I rappresentati ricorrenti sono tutti dottori muniti dei necessari requisiti
10
previsti per la partecipazione al corso-concorso per l’ammissione ai
percorsi di formazione per conseguire “Specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado” come previsto in
seguito al D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 e del D.M. 8 febbraio 2019
n.92 come modificato dal D.M. n. 755 del 6 Luglio 2021 in attuazione
del D.M. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. 30 settembre 2011 e
successive modificazioni ed in particolare come sancito dall’Allegato
A al D.R. n.688 pubblicato sul sito dell’Ateneo e contenente l’elenco
degli ammessi al Test preliminare scuola secondaria di secondo grado
(ai sensi dell’art.4 comma 3 bis del D.M. n.92/2019).
Con espressa riserva di produzione documentale relativa alla
certificazione di partecipazione alla prova preselettiva di tutti i
ricorrenti in caso di contestazione sul punto.
2) Con D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 e del D.M. 8 febbraio 2019 n.92
come modificato dal D.M. n. 755 del 6 Luglio 2021 in attuazione del
D.M. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. 30 settembre 2011 e
successive modificazionidecreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 dicembre 2017, l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale (d’ora in poi Unicas) è stata autorizzata a indire la
selezione, per titoli ed esami, per l’ammissione al concorso de quo.
3) Il corso-concorso in parola è stato bandito, quindi, con D.M. n.755 del
6 luglio 2021 pubblicato dal MIUR, ed è in corso di svolgimento.
4) La procedura di concorso indetta da Unicas, per titoli ed esami, è
finalizzata all’ammissione di 745 unità al corso “Specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado” ed in particolare,
per il caso che ci occupa, di 335 unità al corso di specializzazione alle
attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado
5) Sulla scorta dell’articolo 10 del Bando di concorso sopra citato, e
successivo Decreto del Rettore venivano nominate le commissioni di
concorso.
6) Scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, sulla pagina istituzionale della Unicas è
stato pubblicato l’avviso contenente il diario della prova preselettiva
con calendarizzazione di quella in contestazione per la mattina del
30/09/2021 (apparentemente in accordo con la previsione del D.M. 755
11
del 6 Luglio 2021).
7) Come da aviso notificato agli ammessi alla preselettiva, la prova si
sarebbe svolta in Roma, presso la Nuova Fiera di Roma - Ingresso Est,
via A.G. Eiffell, nella giornata del 30/09/2021 con assegnazione dei
candidati ai padiglioni secondo il criterio dell’ordine alfabetico, con
una prima convocazione alle ore 12.30 ed una seconda alle ore 13.00
entrambe per la giornata del 30/09/2021 ed entrambe funzionali
all’inizio simultaneo della prova alle ore 14.00 (già tale previsione
risultava in contrasto con il D.M. 755 del 6 Luglio 2021 che prevedeva
convocazioni sull’intero territorio Nazionale esclusivamente di
mattina).
8) Nell’avviso era previsto specificamente, quindi, che i candidati
fossero ripartiti, nella medesima giornata all’interno dei padiglioni n.
3-4-6 sulla scorta dell’ordine alfabetico delle lettere che compongono
il cognome.
9) Sempre nell’avviso inviato a candidati venivano espressamente
richiamati gli avvertimenti ed i divieti riportati nel bando principale ed
in particolare:
Al punto n. 4. MODALITA’ DI INTRODUZIONE
EFFETTI PERSONALI
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala
della prova concorsuale. Si precisa che nei locali predisposti per
l’espletamento della prova è previsto il servizio di ritiro e custodia di
tutti i cellulari, il cui utilizzo è vietato pena esclusione dalla procedura
concorsuale di cui trattasi. È fatto divieto assoluto di portare con sé
tablet personali, auricolari, smartwatches, computer portatili ed altri
dispositivi elettronici.
Al punto n. 5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Durante l’espletamento della prova è fatto divieto assoluto, pena
esclusione dalla prova stessa, di: • utilizzare telefoni cellulari, agende
elettroniche, tablet personali, smartwatch, auricolari e qualunque altro
supporto di riproduzione multimediale, macchine fotografiche e/o
telecamere e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati; • consultare qualsiasi
manoscritto, libro o altra pubblicazione; • comunicare verbalmente o
per iscritto con gli altri candidati.
10) Come da avviso, la prova preselettiva è consistita in un test articolato
12
su 60 quesiti a risposta multipla con una durata fissata in due ore (120
minuti).
11) La distribuzione dei quesiti tra le materie è parsa icto oculi illogica e
irragionevole, al fine della individuazione delle migliori
professionalità, nell’ambito specifico del corso-concorso visto che le
materie caratterizzanti la figura del docente di sostegno, come la
conoscenza del “BES” del “DSA” sono state completamente escluse
dalla prova preselettiva (come comprovato dalle allegate prove svolte
dai ricorrenti e dalla stessa previsione del bando) in espresso violazione
delle Linee Guida MADIA (Direttiva 3 del 24 Aprile 2018).
12) Allo stesso tempo, l’art. 7, lettera a) del Bando, testualmente
recitava: “E’ ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al
doppio del numero dei posti messi a concorso, secondo la graduatoria
di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito
della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio
dell’ultimo degli ammessi”.
13) Sostanzialmente l’Amministrazione prevedeva di ammettere alla
successiva prova scritta – prova che insieme a quella orale
rappresenta la fase di rilievo e caratterizzante della selezione, secondo
le c.d. “Linee-Guida Madia”, Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del
Ministro per la P.A. – un contingente di candidati pari a sole due volte
il numero di posti a concorso (670 candidati per 335 posti:
sostanzialmente uno su due degli ammessi alla prova scritta vincerà il
concorso!) Si impugna in questa sede l’illegittima previsione del
Bando, in via differita, per la lesività della stessa previsione acquisita
per effetto del provvedimento di esclusione sopra censurato.
14) Venendo allo svolgimanto della prova preselettiva, è solo il caso di
precisare che la Unicas affidava la gestione ad una società esterna
specializzata.
15) Nonostante gli avvisi, tutti, contenuti nel bando e nella lettera di
convocazione, nonostante l’espressa previsione del D.M. 755 del 6
Luglio 2021 che sanciva l’inizio delle prove nelle stesse date e tutte
durante la mattina dei giorni prefissati a livello Nazionale ed in
particolare per la mattina del 30/09/2021 per il caso che ci occupa e,
nonostante tutti i candidati si fossero regolarmente presentati alle ore
12.30 e alle ore 13.00 presso le strutture della Nuova Fiera di Roma,
veniva agli stessi vietato l’accesso e, tutti i candidati (oltre 3000)
13
venivano lasciati “ammassati” sotto il sole, senza la presenza di alcun
mezzo di soccorso per oltre 2 ore.
E’ il caso di precisare che al di fuori dei cancelli dei padiglioni non vi
era alcuna possibilità di acquistare acqua o cibo (per carenza oggettiva
di punti di ristoro) e che l’organizzazione del concorso non provvedeva
in alcun modo alle esigenze dei candidati che, uno dopo l’altro,
iniziavano ad avere malori dovuti al caldo e all’assenza di acqua (si
precis ache i candidati tutti avevano regolarmente assolto al pagamento
di euro 150,00 per la partecipazione alla prova e per i servizi che
dovevano essere garantiti dalla P.A.)
Sul punto si spiega apposita istanza di condanna ex art. 30 c.p.a.
alla restituzione delle somme versate quale voce di danno
certamente comprovato (la prova è data documentalmente dalla
lettura combinate del bando e dell’elenco degli ammessi alla prova
preliminare – elenco in cui compaiono tutti i ricorrenti) da
comminarsi nelle apposite sedi di tutela cautelare collegiale e/o
nella fase di decisione nel merito.
Moltissimi candidati provvedevano a segnalare ai numeri di emergenza
(113/112) non solo le violazioni delle più basilari regole di sicurezza
per l’organizzazione di un evento con la presenza di migliaia di
persone, ma altresì l’assenza di qualsivoglia misura preventive al fine
di scongiurare eventuali contagi da Covid 19.
Nonostante le segnalazioni e le vive proteste dei candidati,
l’organizzazione non consentiva l’accesso alle strutture (parzialmente
in ombra) della fiera, sino almeno alle ore 14.15 quando con
l’intervento della Polizia Municipale (presente sul posto per servizio
di viabilità ordinaria) si riusciva ad ottenere l’accesso, seppur a
singhiozzi, dei cnadidati all’interno dei cancelli, ove questi potevano
quantomeno porsi al riparo dal sole.
Ma l’odissea dei candidati non era giunta al termine, difatti, anche
all’interno della Fiera non vi era alcuna possibilità di acquistare cibo o
acqua e, l’organizzazione non provvedeva in tal senso.
I candidati venivano tenuti, sempre “ammassati” al di fuori del
padiglione n. 2 luogo in cui avrebbe dovuto avvenire il controllo dei
documenti ed il contestuale ritiro e custodia di tutti gli effetti
personali (come previsto dal bando oltre che dalla normative nazionale
sui concorsi pubblici).
All’incirca alle ore 15.00 sempre senza cibo ne acqua per i candidati
14
iniziavano le procedure di controllo del Green Pass e della
documentazione necessaria alla partecipazione al concorso, all’interno
del padiglione n. 2.
All’interno del suddetto padiglione, i candidatidi venivano identificati
ed abbinati ad un QR Code stampato su di un braccialetto di carta -
braccialetto solo consegnato e che nessuno della vigilanza obbligava
ad indossare (il punto è rilevante per quanto si dirà in merito alla
violazione del principo dell’anonimato della prova).
Ebbene a questo punto, per quanto previsto dal bando (lex specialis
non derogabile) e dalle norme nazionali (altrettanto inderogabili sul
punto), ai concorrenti dovevano essere ritirati tutti gli oggetti personali
ed in particolar modo tutti i dispositivi elettronici personali come
smartphone, smartwatch ed auricolari al fine di impedire, non solo
l’uso durante la prova, al fine di copiare le risposte attingendo dalla
rete internet (non schermata) ma soprattutto al fine di impedire la
scansione del QRCode del braccialetto (abbinato all’identità del
candidato) rendendo di fatto possible la trasmissione all’esterno e/o ai
membri della commissione dell’identificativo univoco del candidato
(si tornerà sull’argomento in punto di diritto nel corso del presente
ricorso).
Quindi i candidati, tutti identificati ed abbinati al proprio codice
(decifrabile da tutti gli smartphone in una frazione di secondo) ed in
possesso di tutti i propri effetti personali e dispositivi elettronici
venivano nuovamente “ammassati” fuori dal padiglione n. 2 per
un’altra ora senza alcuna sorveglianza (anche con possibilità di
scambiare i propri braccialetti identificativi oltre che nelle condizioni
di far pervenire il proprio codice identificativo all’estrno e/o alla
commissione).
Finalmente all’incirca alle ore 16.30 circa il Rettore dell’Unicas
presente in loco, resosi conto del disastro causato dall’organizzazione,
e delle condizioni psicofisiche dei candidati, acquistava personalmente
migliaia di bottiglie d’acqua da far distribuire ai candidati (gesto nobile
quanto inutile dopo 5 ore di attesa).
Ad ogni modo i candidati nel caos più totale e sul punto di scatenare
una protesta (minacciando di abbandonare il concorso) venivano fatti
accomodare ai banchi (ovviamnete sempre in possesso dei propri
effetti personali e dei propri dispositivi elettronici e senza schermatura
delle reti internet – circostanze confermate dallo stesso Rettore alla
15
Stampa locale e Nazionale dopo la prova).
Vi è da precisare che ai candidati veniva anche chiesto di esporre sul
banco il proprio documento di riconoscimento (in ulteriore violazione
dell’anonimato della prova – circostanza comprovata dalle allegate
foto)
Sedata la protesta, ai candidati veniva illustrata la procedura per la
compilazione dei test e, come da norma nazionale vigente, veniva detto
loro che sul tablet sarebbero apparse n.3 buste e che, dopo la regolare
procedura di sorteggio (regolata dalla norma) avrebbero visto
lampeggiare la busta prescelta ad indicare l’inizio della prova, ebbene,
tutti i candidati ed in particolare i ricorrenti, hanno dichiarato di non
aver assistito all’estrazione della busta (secondo le apposite procedure
regolate dalle norme nazionali di riferimento) e che, all’accensione del
tablet, appariva già impostata la sola busta n.1 contenente le domande
del test.
Se anche questo non fosse abbastanza, iniziava la prova con tutti i
candidati ben accessoriati di appunti, effetti personali ed ovviamente
Smartphone e SmartWatch (a comprova di quanto sinora detto questa
difesa possiede innumerevoli video e foto che comprovano non solo
che tutti i partecipanti fossero in possesso di telefoni cellulari nel
momento in cui venivano abbinati con il QR Code ma durante tutto lo
svolgimento della prova! In allegato al ricorso una piccolo ma
esemplificativa parte dei docuenti) Sul punto ove questo Ecc.mo
Tribunale non dovesse ritenere sufficientemente provanti tali
allegati documenti questa difesa formula espressa istanza
istruttoria.
Andando oltre, sempre in violazione della lex specialis (bando) che non
può in alcun caso essere disapplicata, della normativa nazionale e, del
D.M. n.755 del 6 Luglio 2021, veniva concesso ai candidati di
abbandonare le aule d’esame al termine della prima ora (si rammenta
che il bando prevedeva una durata di due ore).
Tale ultima circostanza in una condizione di pieno controllo, potrebbe
essere trascurabile, ma non può esserlo nel caso di specie poichè, come
già detto tutti i candidati avevano a disposizione i propri Smartphone
e, una volta usciti dopo la prima ora, dopo aver preso visione di tutte
le domande (magari anche fotografandole) avrebbero potuto
trasmettere all’interno le soluzioni a tutti i quesiti del test ai propri
amici e colleghi.
16
Inoltre consentendo l’uscita dopo la prima ora, si è creata una
condizione di confusione che non solo ha favorito lo scambio di
informazioni tra i banchi ma ha certamente deconcentrato gli altri
concorrenti ancora intenti a svolgere la prova (ove non fosse bastata
l’odissea sopra narrata ad alterare irrimediabilmente le capacità psico
fisiche dei candidati).
Alcuni candidati avendo appurato la condizione generale e le assurde
violazioni delle più basiche regole di un concorso pubblico, con il
proprio telefono provvedevano ad allertare le forze dell’ordine che,
intervenute in abiti borghesi, provvedevano ad annotare quanto
denunciato in merito ai mancati controlli ed all’uso indiscriminato
degli Smartphone.
Una delle candidate, prontamente chiedeva alla commissione di
inserire le proprie censure sul punto all’interno del verbale della prova,
ma al rifiuto dei membri della commissione, provvedeva a redigere sul
posto un verbale manoscritto di denuncia delle lamentate violazioni e,
chiedeva ed otteneva che il RUP del concorso lo validasse con la
propria firma (si veda allegato).
Terminata in queste condizioni la prova alle ore 19.00 i candidati sfiniti
ed amareggiati (anche per non aver potuto svolgere la prova in una
condizione psicofisica, non dico eccelsa, ma quantomeno accettabile)
iniziavano ad organizzarsi per avviare le dovute azioni dinanzi a questo
Ecc.moTribunale Amministrativo.
E’ certo quindi che, così operando, la Commissione non ha
assolutamente garantito non solo il rispetto del fondamentale principio
di anonimato delle prove di concorso, ma anche del principio di
trasparenza e del principio di imparzialità previsti dalla Costituzione
(ex multis, art. 14 d.P.R. 487/1994 - principio di anonimato - e art.
97 Cost. come meglio si dirà in Diritto) nonchè il principio generale
di garanzia di pari opportunità dei candidati.
Difatti non ve chi non veda come aver sottoposto i partecipanti di
questa specifica prova alle condizioni di stress psicofisico elencate,
abbia certamente creato un discrimine irreparabile con i candidati su
scala Nazionale (le condizioni, in cui hanno svolto la prova i ricorrenti
sono discriminatorie non solo in raffronto con i candidati che hanno
preso parte alle precedenti date d’esame dello stesso Ateneo – per gli
altri gradi di concorso - ma in particolar modo se confrontate con quelle
in cui hanno svolto la medesima prova, sul territorio nazionale, i
17
candidati degli altri Atenei – si osserva che può estendersi il raffronto
a livello nazionale posto che, tutti gli idonei confluiranno comunque
nella medesima graduatorie e, saranno comunque ammessi come
sovrannumerari nei prossimi anni, potendo sfruttare tale circostanza
per l’accesso alle prove di qualsivoglia Ateneo nel territorio Nazionale,
mentre gli odierni ricorrenti, ne sarebbero tagliati fuori attraverso una
selezione oggettivamente illegittima).
16) Molti dei partecipanti chiedevano allo scrivente procuratore di
interfacciarsi con le alte cariche dell’Unicas al fine di evidenziare le
gravi violazioni in fatto ed in diritto emerse durante lo svolgimento del
test preselettivo, al fine di ottenere un annullamento in autotutela del
test con l’ammissione di tutti i partecipanti alla successiva prova scritta
oppure la riedizione della prova preselettiva.
Lo scrivente, si recava personalmente a colloquio con il Rettore della
Unicas che, dal canto suo, seppur rammaricato per l’accaduto (come
dichiarato a numerose testate giornalistiche) e certamente conscio della
situazione (vista la sua presenza in loco) dichiarava di non poter
adottare il richiesto provvedimento in autotutela.
Tralasciando in questa sede le responsabilità penali del Rettore, della
Commissione e di tutti i responsabili, quantomeno per omission di atti
d’ufficio, sia per non aver preso provvedimenti atti ad impedire le
violazioni accertate, sia per aver rifiutato di verbalizzare l’accaduto (ad
ogni modo i ricorrenti si riservano le opportune cautele anche dinanzi
alle Magistrature Penali).
A questo punto, questa difesa, provvedeva in data 05/10/2021 a
formalizare a mezzo Pec (vedi allegato) istanza di annullamento in
autotutela indirizzata a tutte le più alte cariche della Unicas, nonchè al
Ministro ed alle sedi del suo Ministero, motivando nuovamente in fatto
ed in diritto la richiesta di annullamento in autotutela, illustrando altresì
i vantaggi dal punto di vista economico ed organizzativo per la P.A. di
una scelta non solo consona alle circostanze ma con dei risvolti
assolutamente in linea con il bando.
Per essere più chiari sin d’ora, si esponeva alla P.A. come l’ipotesi di
ammissione di tutti i concorrenti alle successive prove, non risulta
fattispecie contraria al bando, bensì ipotesi prevista, poichè il bando
stesso prevedeva l’ammissione di un numero di candidati pari al doppio
dei posti messi a disposizione oltre all’ammissione (in numero
18
imprecisato e non limitato) di tutti coloro che avessero totalizzato lo
stesso punteggio dell’ultimo idoneo (ossia del 670° classificato).
Quindi anche se come mera ipotesi, lo stesso bando, consentiva
l’accesso di tutti i candidati alle successive fasi (anche in accordo con
la norma nazionale ed in particolare la Direttiva 3 del 24 Aprile 2018
– Linee Guida MADIA, che chiarisce come la preselettiva serve solo a
saggiare la sufficiente conoscenza dei candidti per l’accesso alle prove
successive che rappresentano il reale sbarramento in funzione dei posti
messi a disposizione e degli ulteriori criteri di selezione previsti dai
bandi).
Si pensi al caso in cui tutti i partecipanti avessero copiato (cosa che
potevano tranquillamente fare in questo concorso) o avessero risposto
correttamente (poichè molto preparati) ed avessero totalizzato tutti
30/30 oppure si pensi al caso in cui visti i disaggi, i candidati,
organizzati in forma di protesta, avessero risposto correttamente ad una
sola domanda ottenendo tutti 0,5/30 – in entrambi i casi oggi avremmo
potuto avere oltre 3000 ammessi alle successive prove scritte senza
violare il bando di concorso!
Un concorso pubblico non può premiare la furbizia dei candidati ma
deve selezionare i più meritevoli attraverso dei “criteri di valutazione
oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e
professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti”
(art.17 comma l, let. C della legge 7 agosto 2015 n. 124) come
richiamato dale linee guida MADIA (Direttiva 3 del 24 Aprile 2018).
La P.A. ad oggi non ha dato alcun riscontro a tale richiesta, per di più
l’Unicas al fine di scoraggiare i possibili ricorrenti e, con ulteriore
violazione del bando nella parte in cui prevedeva che le date delle
prove scritte sarebbero state fissate entro 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, ha accellerato i tempi, prevedendo la fissazione delle
date dello scritto ancor prima della pubblicazione delle graduatorie,
sfruttando la circostanza di aver previamente comunicato e pubblicato
in data precedente al 05/10/2021 (data di approvazione graduatorie)
che gli ammessi sarebbero stati tutti coloro con votazione pari o
superiore a 23.5/30 rendendo di fatto possible a tutti gli ammessi di
iniziare la preparzione e lo studio per le prove, a differenza degli
odierni ricorrenti che hanno vissuto giorni di incertezza alla ricerca di
risposte dalla P.A. senza poter affrontare con la dovuta serenità ed
impegno motivazionale lo studio.
19
Vorrà questo Ecc.mo TAR, valutare il tentativo di risoluzione
stragiudiziale anche al fine della condanna alle spese di giudizio e, nel
caso anche in forma aggravata, stante la comprovata coscienza da parte
della P.A. ed in particular modo del Rettore e della Commissione delle
censure oggi sollevate – per aver assistito personalmente ed inermi a
tutte le violazioni de quibus!
Anche per questa ragione, questo Ecc.mo Tribunale, stante la
richiesta di provvedimento cautelare proposta ex art. 56 c.p.a.
vorrà previa sospensione dei provvedimenti e degli atti impugnati,
ordinare la cancellazione delle date già calendarizzate per le
successive prove con ordine di fissazione di nuove date per le prove
scritte a cui far partecipare tutti gli idonei ad oggi in graduatoria
oltre ai ricorrenti (anche al fine di evitare che l’Unicas possa
identificare e quindi, diversificare i criteri di valutazione tra gli
odierni idonei ed i ricorrenti ammessi con riserva ancor prima di
correggere la prova).
Il tutto anche al fine di consentire una preparazione adeguata ed
improntata ai principi di pari opportunità, di tutti i ricorrenti in
considerazione del fumus e del gravissimo ed irreparabile danno
che potrebbe scaturire (anche per la P.A.) in caso di svolgimento
delle prove già calendarizzate e successiva ammissione al corso da
parte degli idonei che, a quel punto vanterebbero quantomeno un
interesse legittimo a proporre controricorso e/o ricorso autonomo
(a differenza della condizione attuale in cui gli stessi idonei, non
possono vantare che “una semplice aspettativa alla conclusione del
procedimento”).
In mero subordine, ove non ritenga di poter sospendere le prove
già calendarizzate per il 16/10/2021 voglia ordinare la fisszione di
prove suppletive ed ammettere alle stesse gli odierni ricorrenti (con
possibile insorgenza di ulteriori ricorsi per la plausibile disparità
di trattamento tra gli ammessi ed i ricorrenti).
In ulteriore ed estremo subordine voglia ammettere, anche con
riserva i ricorrenti alla successiva e già prevista prova scritta del
16/10/2021.
L’adozione del provvedimento cautelare richiesto, spostando il
rischio della mancata ammissione al corso (per mancato
superamento delle prove successive), sui ricorrenti e sui candidati
fermerebbe sul nascere non solo la presente petizione – visto il venir
20
meno dell’interesse alla pronuncia di merito che ne potrebbe
scaturire - ma anche gli eventuali ricorsi di coloro che oggi solo
idonei, supereranno le prove successive, con un gravissimo ed
irreparabile danno alle parti private ed alla P.A. che, potrebbe vedersi
costretta, da una decisione nel merito di questo ricorso, ad annullare
l’intera procedura concorsuale dovendo ripartire da zero!).
17) Stando a quanto riferiscono i ricorrenti, sembra che molti di loro, alla
successive verifica della prova sul proprio profilo personale
dell’Ateneo, abbiano riscontrato la non rispondenza delle risposte
fornite con quelle riportate nell’elaborato agli stessi abbinati dal
Sistema (ad ulteriore comprova delle censure mosse all’anonimato
della prova e della situazione caotica nello svolgimento della stessa,
con consegne di tablet prima del termine, con possible colposa e/o
dolosa sostituzione degli stessi in fase di abbinamento) Sul punto si
spiega domanda istruttoria a codesto Ecc.mo TAR
18) Per mero turzionismo difesnivo, giova evidenziare che alle prove
scritte hanno avuto accesso diretto i candidati che, avendo prodotto
idonea documentazione attestante lo stato di handicap ai sensi della
legge n. 104/1992 nonché il riconoscimento di un grado di invalidità
uguale o superiore all’80%, hanno ottenuto l’esonero dalla prova
preselettiva. Questo elemento consente di valutare positivamente
l’istanza ex art. 56 c.p.a. che con il presente ricorso, tra l’altro,
viene promossa.
19) Il presente ricorso già di per sé denuncia evidenti vizi del
procedimento amministrativo concorsuale, che conducono alla
formulazione delle domande ivi spiegate.
20) In ultimo, con semplice avviso pubblicato sulla bacheca della Unicas
- avviso non rinvenuto nelle pubblicazioni ufficiali e/o in Gazzetta - è
stata pubblicata la data della prova scritta per il giorno 16/10/2021
(sabato).
21) Con sorprendente solerzia, come già detto in narrativa, in questo
caso, l’Amministrazione ha fissato la data delle prove scritte per il
giorno 16/10/2021, ovvero meno di 15 giorni dalla correzione
automatica della preselettiva ed a meno di 10 giorni dopo la
pubblicazione delle graduatorie degli ammessi! (in palese violazione
della normativa vigente ed al sol fine di scoraggiare la presentazione
dei ricorsi al TAR ed inficiarne le eventuali pronunce cautelari!)
21
22) La Commissione di concorso, dunque, ha palesemente violato chiare
disposizioni di cui alla normativa in tema di svolgimento di prove di
concorso per l’accesso al pubblico impiego, nonché fondamentali
principi in tema di concorsi pubblici.
23) Alla luce di quanto sopra, e dei vizi che con il presente ricorso
vengono dedotti, la procedura di concorso risulta caratterizzata da palese
e oggettiva inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e
gestita dall’Amministrazione, ai fini dell’individuazione dei migliori
profili che possano essere dichiarati vincitori di concorso de quo.
24) Ragion per cui, in via cautelare, nelle more della definizione del presente
giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase di merito, vista la sollecita
fissazione delle date della prova scritta con inizio al 16/10/2021 p.v., si
chiede medio-tempore, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., vista l’impossibilità
materiale di trattare collegialmente la domanda, pronuncia monocratica
inaudita altera parte di sospensione dei provvedimenti indicati in ricorso ed
in particular modo del provvedimento di fissazione delle date delle prove
scritte per i motivi già illustrati in narrativa - da intendersi integralmente
richiamati – e di ammissione, anche con riserva, dei ricorrenti alla
celebranda prova scritta, in ragione del fumus e dell’evidente periculum
ricollegato allo svolgimento definitivo della prova scritta (per quanto detto
e per quanto si dirà).
25) In via subordinata, sempre tenuto conto dei vizi insanabili della
prova preselettiva e del concorso, con il presente ricorso si chiede,
accertati tali vizi, di annullare, previa sospensione degli effetti ai sensi
dell’art. 55 c.p.a., la prova preselettiva e la procedura concorsuale in
toto, ordinando all’Amministrazione di dare luogo nuovamente alla
prova preselettiva e ricominciare daccapo il procedimento concorsuale.
Questa domanda è spiegata solo ai sensi dell’art. 55 c.p.a., con istanza
cautelare collegiale, stante la non sussistenza di periculum così
irreparabile.
26) Accertata, insomma, ex tabulas l’inidoneità della prova
preselettiva, per come organizzata e gestita
dall’Amministrazione, al fine di individuare le professionalità
migliori ex art. 97, c. 4 e art. 51, c. 1 Cost. a ricoprire i posti messi a
concorso, è evidente che la migliore soluzione per tutelare i
ricorrenti sia quella della ammissione diretta alle prove scritte. La
celebrazione delle prove scritte e di quelle orali consentirà di
22
individuare le migliori professionalità, e le due prove rappresentano test
ben più che sufficiente a tal fine, visto che lo stadio del concorso non è
in fase avanzata (diverso sarebbe se si parlasse di inidoneità della prova
scritta, evidentemente), e fermo restando che purtroppo la prova
preselettiva, all’uopo, ha fallito il suo intento in modo palese.
Prova ne è, che possa avvenire quanto sopra, come succede per i
soggetti che, per legge, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
27) Alla luce dei vizi insanabili della prova preselettiva, codesta difesa
censura quindi in via principale il provvedimento di non idoneità
conseguito dai ricorrenti, le relative graduatorie ed il provvedimento di
fissazione della prova scritta, i quali meritano di essere annullati,
previa sospensione, con pedissequa condanna dell’Amministrazione
alla convocazione dei ricorrenti per la diretta ammissione alle prove
scritte che dovranno essere ricalendarizzate per tutti gli aspirant per i
motivi esposti in narrativa, con pronuncia cautelare interinale ex art. 56
c.p.a. che, data la tempistica, risulta l’unica valida ai fini della efficace
tutela dei ricorrenti.
O in subordine quanto richiesto espressamente al punto 16) del
presente ricorso.
******
Tanto premesso ed esposto in fatto, i provvedimenti impugnati, tutti,
sono illegittimi, per manifesta violazione delle norme di rilievo sui
pubblici concorsi, e devono essere annullati in virtù dei seguenti motivi
di
DIRITTO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994, ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. VIOLAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018
DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, L.
241/90 E SMI.
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA
MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.
23
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 755 DEL 6 LUGLIO 2021
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (BANDO)
Tutte le menzionate violazioni sono da intendersi richiamate per tutte le circostanze esposte in narrativa
******
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35,
D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E
IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE
DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Come anticipato nella sezione narrativa, nell’ambito della
gestione della prova preselettiva si è prodotta una palese
violazione di principi fondamentali in tema di pubblici
concorsi. Tali vizi comportano l’invalidità juris et de jure della
prova preselettiva, e la palese inidoneità della medesima a fungere
da prova efficace, indicativa e rappresentativa della selezione
concorsuale. Come detto, nell’ambito della gestione della prova,
affidata dall’Amministrazione ad una società specializzata,
e s t e r n a , si è prodotta una palese violazione del principio
fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell’anonimato
dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei
principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Partecipando ad un concorso pubblico, si deve avere la
certezza che la propria identità non venga divulgata, o esposta
in modo che si possa risalire al partecipante. Quando questo
non accade, ad esempio utilizzando strumenti o mezzi
identificativi, la procedura è da considerare illegittima.
Nel caso di specie, il giorno della prova, con circa 4 ore di
ritardo sull’orario di convocazione, dopo aver fatto accedere i
candidati tutti, nel padiglione N.2 (luogo in cui l’organizzatore
avrebbe dovuto procedere con la necessaria verifica dei
dispositivi elettronici e con il ritiro/custodia degli stessi), a
ciascun candidato è stato assegnato un braccialetto di carta con
sopra stampato un QR Code abbinato al tablet da utilizzare per
la prova.
Tale operazione, combinata con il mancato ritiro dei
dispositivi elettronici personali, ha reso riconoscibili sin da
subito i nominativi dei candidati abbinati a ciascun QR Code.
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Difatti a causa della totale assenza di controlli da parte del
Comitato di vigilanza, la totalità dei candidati (nonostante
fosse espressamente vietato, non solo dalle normative
nazionali vigenti, ma in particolar modo dal bando di concorso
e, puntualmente richiamato nella lettera di partecipazione) è
restata in possesso ed ha avuto a disposizione, prima e, durante
tutto lo svolgimento della prova, il proprio smartphone e/o altri
dispositivi elettronici che – come risulta evidente – attraverso
l’apertura della telecamera hanno permesso, semplicemente
inquadrando il QR Code, di ottenere ed identificare con
assoluta precisone il nominativo ed i dati del Candidato
abbinato, con possibilità di trasmissione all’esterno di dette
informazioni (stante anche l’assenza dei dispositivi di
schermatura delle reti internet), al fine di far conoscere tale
abbinamento Prova-Candidato prima della correzione della
prova stessa.
E’ del tutto evidente – e documentalmente provato per quanto
si allegherà – che nel caso che ci occupa, il summenzionato
principio, è stato certamente violato con conseguente ed
insanabile illegittimità della prova.
Infatti l’avvio di procedure selettive deve avvenire nel rispetto
del principio costituzionale della obbligatorietà del concorso
pubblico per l’accesso all’impiego presso le pubbliche
amministrazioni (art. 97 Cost.) e, quindi, dell’art. 35 del d.lgs
n. 165/01. In tale cornice di trasparenza e di imparzialità, con
riferimento alle prove, vige il principio di anonimato degli
elaborati.
Nelle prove, detto principio è garanzia ineludibile di serietà
della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo
meritocratico, insito nella scelta della selezione pubblica quale
modalità ordinaria d’accesso agli incarichi nelle
amministrazioni (art. 97 Costituzione).
Il principio è realizzato con la norma cogente dettata dall’art.
14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, che impone, la chiusura
dell’elaborato di ciascun partecipante in una busta grande,
contenente altresì un’altra busta, più piccola, all’interno della
quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del
candidato.
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Nelle prove di una selezione pubblica, si esige che il
riconoscimento dell’autore di un elaborato avvenga “a
conclusione dell’esame”, dopo l’espressione del giudizio sulle
prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili
parzialità dell’organo giudicatore.
Il ruolo fondamentale della garanzia dell’anonimato dei
concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha
sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi
disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli
elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di
anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi
(Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons.
St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).
Del tutto equiparabile, se non più grave, il nostro caso dove
l’abbinamento Candidato-Elaborato è stato reso
conoscibile – attraverso le nuove tecnologie – con estrema
facilità.
Sul punto si intede richiamare parte della costante e granitica
Giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ed in particolare
sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ed il
consolidato ed univoco orientamento che ne è seguito (cfr.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2015,
n.2183, TAR Lazio, Roma, Sez.III bis, sentenza 9 marzo 2015,
n.3926), ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle
prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni
di stampo comparativo una violazione non irrilevante della
regola dell’anonimato da parte della Commissione determina
de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza
necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione
dell’imparzialità in sede di correzione» (Cons. Stato, Ad.
Plen., sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28);
Pare opportuno riportare alcuni passaggi della citata pronuncia
dell’Adunanza Plenaria, di indubbia attinenza all’oggetto del
presente provvedimento: “… il criterio dell’anonimato nelle
prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale
in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del
principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di
quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica
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amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni
senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni
e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale
criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali,
assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso
in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica
procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.”
“Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile
dall’osservanza delle norme in materia di anonimato delle
prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per
se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già
ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto
appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche
soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse;
mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi
che la violazione dell’anonimato da parte della commissione
nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo
c.d. astratto (Cfr. Cons. Stato, Sez.VI, n. 3747/2013) e cioè un
vizio derivante da una violazione della presupposta norma
d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via
presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione
dell’imparzialità in sede di correzione.” “Nel caso in cui la
mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata
all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo
comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario
considera tale violazione rilevante in sé senza che sia
necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori
il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte
dei soggetti chiamati a valutarli” ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
Sent. n. 1928/2010)”;
Inoltre, l’Adunanza Plenaria ha preso in esame, ritenendolo
non condivisibile, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la
violazione dell’anonimato sarebbe irrilevante ove la prova
scritta consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla –
come nel caso in oggetto - e non risultino, perciò, riconosciuti
all’amministrazione margini di discrezionalità valutativa,
qualora non sia fornita prova del fatto che l’osservanza della
regola dell’anonimato avrebbe determinato un differente esito
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procedimentale;
Nella medesima direzione il Tar Lazio – Sezione Prima Quater
– Tar Amministrativo Regionale Lazio – Sez. I quater –
sentenza n. 1988 del 21.02.2018 con la quale ha ulteriormente
statuito in merito alla violazione della regola dell’anonimato
nei concorsi pubblici e sugli effetti favorevoli del giudicato di
accoglimento.
Il Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi su un ricorso collettivo,
decideva di accoglierlo nel merito limitandosi all’analisi della
violazione dell’anonimato, ritenendo la stessa assorbente di
tutte le altre, atteso che la questione di diritto risultava già
affrontata dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in
tema di selezione per l’ammissione al corso di medicina e
chirurgia presso l’Università di Messina. In tale fattispecie,
difatti, era stata stigmatizzata la violazione dell’anonimato
come violazione rilevante di per sé “senza che sia necessario,
per inferirne la illegittimità, ricostruire a posteriori il possibile
percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti
chiamati a valutarli”.
Difatti, ricorda il Tar, il criterio dell’anonimato rappresenta “il
diretto portato del principio costituzionale di
uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon
andamento e dell’imparzialità della pubblica
amministrazione” che deve poter valutare senza
condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i
candidati.
Pertanto, in ragione dell’esigenza dell’anonimato la pubblica
amministrazione deve adottare a livello normativo regole che
tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a
introdurre “cautele e accorgimenti prudenziali” anche
nell’ottica della trasparenza dell’azione pubblica. Pertanto,
quando essa di discosta in modo percepibile da tali regole
comportamentali si determina “una illegittimità di per sé
rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex
ante implicitamente considerata come offensiva” poiché in
grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.
Pertanto il collegio, richiamando il precedente dell’Adunanza
Plenaria, e mutuando una terminologia tipica del diritto penale,
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qualificava la violazione dell’anonimato come “illegittimità
da pericolo c.d. astratto” in quanto vizio derivante da una
violazione della presupposta norma d’azione, e come tale
sanzionabile presuntivamente.
In pratica il giudice amministrativo ha ritenuto che la
violazione della regola dell’anonimato nei concorsi pubblici,
una volta accertata, non necessita di alcuna ulteriore specifica
in termini di effettiva lesione in quanto già irrimediabilmente
violato il canone dell’imparzialità.
Il Tar in sentesi ha ritenuto di non dover neppure entrare nel
merito delle ulteriori doglianze portate nel ricorso in quanto ha
ritenuto del tutto assorbente la violazione appena analizzata.
Nel caso di specie vi è prova documentale della violazione
lamentata, infatti questa difesa possiede ed allega prove
fotografiche che ritraggono i concorrenti all’interno della sala
di svolgimento della prova con il tablet, il braccialetto
identificativo con il QR Code ed i propri dispositivi elettronici
personali – smartphone e smartwatch – inoltre vi sono prove
fotografiche che ritraggono i tablet ad inizio prova e a fine
prova, circostanza che dimostra il possesso e l’utilizzo degli
strumenti elettronici su indicati per tutta la durata della prova.
Si rappresenta altresì che alcuni candidati indispettiti dal
comportamento tenuto dai Colleghi e dall’assoluta carenza di
controllo hanno provveduto a richiedere l’intervento delle
Forze dell’Ordine che, giunte sul posto in vesti borghesi,
provvedevano alle dovute annotazioni di servizio (visti i tempi
strettissimi della presente azione non è stato possibile
acquisire tale documentazione che ci si riserva di produrre
anche se non necessaria ai fini del decidere stante l’esistenza
delle prove documentali).
- Per quanto attiene la censura in esame e, per richiamare il
principio di bilanciamento dell’interesse private con quello
della P.A. (al fine di dirimere sul nascere ogni possible ed
ulteriore contenzioso, con la pronuncial cautelare monocratica
richiesta) è importante richimare ancora, il Tar Catanzaro sez.
II, 5/11/2018, n. 1872.
Con la suddetta pronuncial il TAR ha chiarito che le prove
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preselettive – che hanno luogo preliminarmente allo
svolgimento del concorso – non rientrano stricto sensu tra le
prove concorsuali, precisando altresì che ciò non esonera la
prova preselettiva dai principi di anonimato dei concorrenti ed
imparzialità dell’azione amministrativa.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha precisato che la
somministrazione di quiz a risposta multipla si inserisce nella
complessiva selezione pubblica allo scopo di ridurre il numero
dei concorrenti che parteciperanno alle successive prove
concorsuali. Si precisa che la preselezione, al pari delle prove
concorsuali, costituisce attuazione dei canoni di imparzialità
ex art. 97, comma 2 Cost., del principio di accesso al pubblico
impiego mediante selezione pubblica, ex art. 97, comma 4
Cost., del principio della condizione di eguaglianza di tutti i
cittadini di accesso agli uffici ed alle cariche elettive, sancito
dall’art. 51, comma 1, Cost. oltre che dall’art. 3 de lla Cost. In
tal contesto si evidenzia che il “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblichi impieghi” –
d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all’art. 1 comma 2 che
“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne
garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione
[…]”.
Il Regolamento sopra menzionato dedica un’apposita
disposizione di legge alla regolamentazione delle prove
preselettive. Infatti, l’art. 7 comma 2 bis prevede
espressamente “le prove possono essere precedute da forme di
preselezione. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati
dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che
le prove stesse siano predisposte anche sulla base di
programmi elaborati da esperti di selezione”.
Nel caso di specie il ricorso era stato proposto da una serie di
ricorrenti contro l’Azienda Ospedaliera Pugliese “Ciaccio” per
l’annullamento, previa sospensione, della Delibera del
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera attraverso cui
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venivano annullate le procedure preselettive dei concorsi
pubblici di Operatore Professionale Collaboratore – Infermiere
Operatore Socio Sanitario. In tale contesto, i ricorrenti si
dolevano innanzi all’adito Tar di aver partecipato con esito
positivo alle prove preselettive, affidate ad un operatore
esterno. A seguito poi di alcune denunce che svelavano delle
irregolarità nello svolgimento di dette prove, compiute tramite
la stampa locale, il Dirigente generale dell’Azienda
Ospedaliera adottava un provvedimento di sospensione
dell’efficacia delle procedure preselettive.
In seguito poi la p.a. decideva di invalidare le prove
preselettive adottando, in autotutela, la delibera finalizzata a
rendere nulla la stessa. I ricorrenti adivano il Tar al fine di
sentir dichiarare la violazione degli artt. 7 ed 8 l. 241/1990.
Nel corso del giudizio intervenivano altri concorrenti – con
atto di intervento ad adiuvandum ai sensi dell’art. 28 c.p.a – i
quali deducevano di essere controinteressati pretermessi, non
essendo risultati idonei alla preselettiva, presentando
impugnazione incidentale attraverso cui chiedevano la
declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato a
causa dell’omessa motivazione dell’annullamento delle
procedure preselettive. Su tale punto il Tar rilevava che questi
non fossero portatori di un “interesse giuridico accessorio e
subordinato rispetto a quello dei ricorrenti principali” ma che,
al contrario, fossero titolari della loro medesima posizione
soggettiva e dunque cointeressati.
A questo punto il Collegio si soffermava sulle singole censure
dichiarando di non ravvisare alcuna violazione del dettato di
cui agli artt. 7 ed 8 della l. 241/1990 riportando un consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “la pubblica
amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di
far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al
momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori.
Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una
semplice aspettativa alla conclusione del procedimento”.
Il Tar Calabria ha dunque deciso di dichiarare il ricorso
infondato in quanto, in un’ottica di contemperamento tra
l’esigenza di assicurare la trasparenza, l’imparzialità e
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l’anonimato nello svolgimento delle prove e la contrapposta
pretesa degli interessati alla validità della stessa, è chiara e
condivisibile la necessità di rimarcare i principi ispiratori del
diritto amministrativo. Di tal guisa, si rileva che dall’entrata in
vigore della legge cd. Severino, l. 190/2012, la pubblica
amministrazione ha sviluppato – con più pregnanza rispetto
alle decisioni rese in passato – il monito di orientamento
dell’attività amministrativa alle regole della trasparenza.
Infatti, già in una precedente sentenza il Consiglio di Stato si
pronunciava in tal senso: “è ormai principio consolidato e
seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure comunque
concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e
trasparenza e quindi di pubblicità.
Nel caso in esame, non v’è chi non veda come tale
fondamentale principio, non sia stato rispettato, per cui la
procedura concorsuale è da ritenersi illegittima.
Doveroso precisare che nessuna procedura per la tutela
dell’anonimato era stata neppure prevista nel bando!
Così operando, la Commissione non ha assolutamente
garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato
delle prove di concorso, del principio di trasparenza, del
principio di imparzialità; tutti valori espressi nella Carta
Costituzionale. Le procedure di cui sopra, eseguite da tutti i
candidati per ordine dell’Amministrazione, hanno prodotto la
violazione di plurime disposizioni.
E’ di tutta evidenza che la modalità non ha assicurato il rispetto
della garanzia di anonimato e non ha assicurato il rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza.
In sostanza, i candidati sono stati sottoposti all’operato del
personale di sorveglianza (assente e/o sottodimensionato) senza
poter porre in essere alcun controllo circa tale operato.
Il meccanismo, obiettivamente, non risulta minimamente
trasparente.
Da una parte il meccanismo è foriero di illeciti, in quanto
ben si presta a manomissioni, visto che non è stato il
singolo candidato a sincerarsi dell’abbinamento del
proprio QRCode sul proprio elaborato bensì l’operazione è stata
condotta da soggetti terzi, in riferimento ad una pletora di
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schede infinita (migliaia sono stati i partecipanti al concorso)
d’altro canto, ne è risultato favorito anche il margine di errore,
e cioè il rischio di errore in buona fede! Sostanzialmente è
difficile ipotizzare che il personale di sorveglianza (quasi
assente e sicuramente sottodimensionato) visto il caos
determinate dai ritardi e dalle proteste, possa aver svolto il
lavoro di apposizione dei codici con la medesima tranquillità
con la quale ogni candidato avrebbe potuto operare. Se si
pensa, poi, alla pletora di candidati che ha partecipato al
concorso, se ne deduce un quadro di sicura confusione. Tutto
quanto sopra comporta che la Commissione, così operando,
abbia violato le norme costituzionali di trasparenza,
imparzialità, efficienza e buon andamento.
La Commissione di concorso per mezzo della sua attività ha
perpetrato significative violazioni delle norme che regolano e
disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso al
pubblico.
L’attività posta in essere, sopra descritta e richiesta dalla
Commissione per mezzo del personale incaricato, implica la
carenza dell’anonimato della prova, in aperta violazione di legge,
nonché la violazione delle norme costituzionali e legislative sulla
trasparenza e sull’imparzialità (ex multis, art. 14 D.P.R. n.
487/1994 - principio di anonimato - e art. 97 Cost. e 51 Cost.).
Gli odierni ricorrenti, pertanto, concorrenti nelle prove della
procedura di concorso per cui è causa, possono considerarsi
vittime delle plurime ingiustizie in sede concorsuale.
******
Anzitutto quindi, esaminando la censura che ha priorità logica, oltre
che giuridica, rispetto alle plurime criticità emerse in sede di
concorso, va detto che l’attività amministrativa della Commissione
nominata è palesemente illegittima per violazione e falsa
applicazione dei principi e delle norme fondamentali in materia
di pubblici concorsi.
A livello esemplificativo, l’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è
considerata la norma angolare riguardo l’esistenza del principio di
anonimato.
Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema,
giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle
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norme, a sancire e disegnare la teoria dell’anonimato delle prove di
concorso.
Basterebbe considerare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10
maggio 2013), ha statuito che “nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico
impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola
dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della
graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione
dell’imparzialità in sede di correzione degli elaborati ” (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n.
26).
Se tanto è, non v’è chi non veda come la prova preselettiva del
pubblico concorso in oggetto risulti viziata irrimediabilmente.
******
Giova riportare ulteriore filone giurisprudenziale formatosi sul
punto.
Con tre decisioni parallele (Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421,
8423, 8424), codesto stesso Ecc.mo Tar Lazio è tornato sul tema della
regolarità dei concorsi pubblici e, nella specie, delle prove selettive
volte all’ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le
doglianze concernevano la violazione del principio dell’anonimato,
e le regole che lo governano.
Il Collegio ha così avuto modo di compiere una distinzione
tra modalità concrete di svolgimento delle prove (da analizzare caso
per caso) e assicurazione del principio la cui osservanza va garantita o
è da garantire anche in astratto.
Da un lato, codesto Ecc.mo TAR è giunto all’annullamento della
graduatoria. Il motivo è stato dato, nella fattispecie, proprio dalla
possibile lesione, sul piano meramente astratto, del principio
dell’anonimato, che si produce per una circostanza specifica: la
apposizione del documento di identità dei candidati sul banco di
prova.
Ciò, infatti, consentiva l’associazione dell’elaborato al singolo con uno
scostamento giudicato illegittimo, in quanto “il principio di imparzialità e trasparenza
nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica” richiede una
osservanza anche “in astratto” (sul punto è evidente il richiamo anche
alla Plenaria sopra citata).
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La conseguenza è l’annullamento della graduatoria formata a
seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, relativa al
2014. È da notare, in merito, che l’accoglimento del ricorso
comportava l’ammissione dei ricorrenti al corso di laurea, “anche in
sovrannumero”, e “senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria”.
Si tempera così l’effetto della pronuncia rispetto alle situazioni
degli idonei, “vanificando”, contestualmente, il numero chiuso
prescritto dall’ateneo.
Il Collegio definiva il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai
sensi dell’art.74 C.p.a.., “in considerazione dei molteplici precedenti conformi della
Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale” oggetto di impugnazione.
Le pronunce, infat t i , cost i tuiscono un consolidamento
di or ientamenti precedenti .
In dettaglio, la sentenza richiama le argomentazioni delle Adunanze
Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, che in generale avevano qualificato
“la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico
primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”.
Infine, il Collegio ha richiamato un orientamento decennale, ormai
pacificamente affermato e risolutivo delle questioni come quella
dedotta in controversia, e concernente il rapporto tra la delicata fase
di correzione e la prossimità dei documenti di identità dei candidati
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15).
L’esercizio compiuto appare in linea con un’applicazione
ragionevole dei criteri che presidiano i concorsi pubblici. Se da un
lato, infatti, si ammette l’utilizzo di procedure meccaniche e
tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la
loro velocizzazione – dall’altro si presidiano i principî che governano
la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero
pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un
presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere
accolto con favore (ex multis, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n.
8424/2015).
Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma,
dall’operato dell’Amministrazione, palesemente, il d.P.R. 487/1994,
circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad
esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “il concorso pubblico
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deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l’imparzialita',
l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a
realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali”. Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art.
35 d.lgs. 165/2001, rubricato “Reclutamento del personale”, prevede: “1.
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a)
tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della
professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno […]; b)
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.
Alla luce di quanto sopra, stante l’inidoneità della prova preselettiva
del concorso in parola a risultare efficace, idonea e regolare, si
chiede l’annullamento della prova preselettiva in contestazione e di
ogni atto relativo, e la diretta ammissione dei ricorrenti alla prova
scritta con le modalità già riportate in narrativa, nonché in subordine
la condanna dell’Amm.ne alla riedizione della prova.
La domanda posta in via principale, tuttavia, sembra la migliore
soluzione possibile nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti
in giuoco.
******
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001.
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA
MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Il presente motivo di ricorso si aggiunge a quello di cui al primo
paragrafo, sull’anonimato e sulla trasparenza delle operazioni
concorsuali, rendendo altresì gravemente illegittima la procedura di cui
alla prova preselettiva.
Sostanzialmente, come evidenziato in seziona narrativa, la totale
assenza di controllo dei dispositivi elettronici personali e, il
comprovato utilizzo degli stessi durante tutta la procedura, senza
alcuna schermatura delle reti internet hanno falsato certamente non
solo la genuinità e l’efficacia della prova preselettiva (anche in
violazione delle Linee Guida MADIA) ma hanno certamente
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comportato l’alterazione delle stesse graduatorie degli ammessi.
Difatti, non potendo individuare con certezza il numero dei soggetti
che abbiano effettivamente attinto le risposte dalla rete, o di coloro che
liberamente hanno collaborato scambiando informazioni e risposte, o
di coloro che, una volta usciti dopo la prima ora hanno trasmesso
all’interno le risposte corrette ai propri amici, deve quantomeno
presumersi l’illegittimo nonchè vietato comportamento da parte di tutti
coloro che hanno ottenuto un risultato di gran lunga superiore alla
media (non solo della singola prova ma delle media nazionale).
Certamente non si intende accusare personalmente nessuno dei
candidati con le votazioni più alte ma nel caso di specie dubitare è
lecito!
Tenendo a mente la previsione del bando “accesso alla prova scritta per
un numero doppio di candidati oltre a tutti coloro che hanno totalizzato
un punteggio pari a quello dell’ultimo idoneo” si cercherà di essere più
chiari sulla sollevata doglianza.
Ebbene, appare evidente come, l’uso dei dispositivi tecnologici per
copiare le risposte, abbiano fatto alzare inevitabilmente la soglia media
e la soglia minima di accesso, andando a saturare “I Furbetti” le prime
posizioni della graduatoria, comportando, con una reazione a catena,
l’eliminazione di tutti quei candidati che seppur con punteggi più bassi,
avrebbero dovuto accedere alla successive fase.
Alla violazione in parola, ha contribuito quanto detto sulla condizione
psico fisica dei candidati e sulla susseguente disparità di condizioni e
trattamento, ingenerate dal comportamento illegittimo della P.A. e
dell’organizzatore della prova.
Difatti, in primis, non risulta determinabile quale sarebbe stato il
risultato/punteggio conseguito dai ricorrenti in condizioni psico
fisiche “normali”.
Allo stesso modo, non risulta determinabile quale sarebbe stata la
reale soglia di accesso (non fissata in un punteggio minimo dal
bando) in seguito ad una procedura di selezione rispettosa delle
normative vigenti senza aiuti tecnologici e senza copiare!
Si richiama quanto detto al punto 16) in merito alle possibili soglie di
punteggio ottenibili per l’ammissione.
Pertanto non può che ritenersi fondata, non solo l’istanza cautelare
monocratica e collegiale ma l’intera domanda del presente ricorso a
37
prescindere dalla votazione ottenuta dai ricorrenti!
A ulteriore comprova della totale assenza di controllo da parte della
P.A. si evidenzia come nessuno dei candidati presenti alla preselettiva,
sia stato escluso e/o espulso per una qualsivoglia violazione in tal
senso!
******
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LINEE-GUIDA “MADIA” SUI CONCORSI
PUBBLICI, DIRETTIVA N. 3 DEL 24.04.2018 DEL MINISTRO PER LA P.A. ECCESSO DI
POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLE MOTIVAZIONE E DELLA
ILLOGICITÀ DELLA:
- CLAUSOLA DEL BANDO RELATIVA AL CONTINGENTE CHE DOVEVA SUPERARE LA
PROVA PRESELETTIVA PER COME APLICATA;
- CLAUSOLA DELLA LEX SPECIALIS (DIARIO DELLA PRESELETTIVA) CHE HA PREVISTO
LA DISTRIBUZIONE DEI QUESITI DELLA PRESELETTIVA TRA LE MATERIE.
Come emerge dalla sezione narrativa, plurime violazioni
di legge emergono dalla organizzazione, gestione, previsione e dalla
modalità di conduzione della prova preselettiva.
Una serie di vizi della prova possono essere trattati e censurati con il
presente motivo di ricorso, in quanto tutti attinenti alla modalità di
conduzione della preselezione.
Le c.d. “Linee guida Madia” sull’accesso al pubblico impiego
e la giurisprudenza attribuiscono alla prova preselettiva la funzione
di “scremare” il numero dei candidati, in modo da rendere possibile
l’organizzazione delle successive prove: scritte e orali. Occorre subito
evidenziare che la UNICAS ha snaturato la funzione della prova
preselettiva che da prova, per l’appunto, di mera preselezione è
divenuta la prova selettiva con maggior peso specifico del concorso!
Infatti, l’art. 7, lettera a del Bando testualmente recitava: “E’ ammesso
alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio del numero dei posti messi a concorso,
secondo la graduatoria di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all’esito
della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli
ammessi” .
Sostanzialmente l’Amministrazione prevedeva di ammettere alla
successiva prova scritta -prova che insieme a quella orale rappresenta
la fase di rilievo e caratterizzante della selezione, secondo le c.d.
“Linee-Guida Madia”, Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro
per la P.A. un contingente di candidati pari a solo due volte il numero
38
di posti a concorso (670 candidati per 335 posti: sostanzialmente uno
su due degli ammessi alla prova scritta vincerà il concorso!).
Si impugna in questa sede l’illegittima previsione del Bando, in via
differita, per la lesività della stessa previsione acquisita per effetto del
provvedimento di esclusione.
Giova allora riportare il dettato delle c.d. “Linee-Guida Madia”, la
Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione allora in carica, proprio in ordine alla fase di
“preselezione” dei concorsi pubblici: “4. La preselezione. In presenza di un numero
elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l’importanza di questa fase,
nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande
maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di
imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di
selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base
a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità
e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento
della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande
preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno
il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli
più preparati e più capaci. Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere
conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso
serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze.”
Anche il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi
pubblici, dedica due norme alla fase della preselezione.
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, “il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne
garantiscano la imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”.
L’art. 7, c. 2-bis del medesimo plesso invece prescrive: “le prove di esame
possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da
aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova
sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere
che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati
da esperti in selezione”.
Orbene, alla luce del quadro normativo si può affermare quanto segue.
1.Da una primo punto di vista la prova preselettiva del concorso contrasta
con il dettato della Direttiva Madia in quanto non ha svolto la funzione di
39
scremare il numero dei partecipanti in modo da consentire la successiva
organizzazione delle prove scritte e orali.
Invece di ridurre il numero dei candidati ammessi allo scritto entro
un tetto massimo che consenta l’organizzazione delle successive prove,
la Unicas ha abbattuto il numero dei candidati ammessi allo scritto entro
un tetto minimo (670) a fronte di ben 335 posti messi a concorso. Quindi,
1 candidato su 2 supererà le successive prove, scritte e orali.
Normalmente, nei concorsi pubblici, supera la preselettiva un numero di
candidati pari a 5 o 6 volte il numero dei posti messi a concorso. Ciò
consente alla Commissione esaminatrice di poter scegliere i migliori
candidati entro un buon ventaglio di partecipanti.
Viceversa, il rapporto di 1 su 2 non è un rapporto che consentirà
alla Commissione di poter effettuare la selezione contando sul fatto
di avere a disposizione un buon numero di candidati. Non è stato
dato modo alla Commissione di poter individuare le migliori
professionalità, in quanto molte delle professionalità sono state
escluse sic et simpliciter dalla selezione in esito ad una prova preselettiva
fuorviante che ha premiato un numero di persone pari a sole due volte
i posti messi a concorso.
Molti dei posti messi a concorso potrebbero rimanere non
coperti, quindi, perché è alto il rischio che professionalità non
conformi abbiano avuto accesso a quelle che rappresentano le
prove effettivamente caratterizzanti, la prova scritta e quella
orale.
Ne discenderebbe uno spreco di risorse pubbliche: servirà, infatti,
entro breve tempo, un altro concorso per ricoprire i posti rimasti
vacanti. A dispetto del principio di economicità della pubblica
Amministrazione.
Peraltro, la prova preselettiva contava la totale assenza di quesiti
relative alle materie caratterizzanti il corso-concorso de quo, come si
è detto la conoscenza dei “BES” e del “DSA”.
Le linee guida Madia e lo stesso bando prevedono sì la ripartizione
delle materie ma l’esclusione totale di argomenti centrali nel
programma di preparazione non è prevista e non può essere tollerata.
Tuttavia, il peso specifico che il Bando ha attribuito alla prova
preselettiva è tale che gran parte della selezione di questo
concorso è stata effettuata con la prova preselettiva.
40
******
2. Sotto altro aspetto, emerge dalla lettura delle c.d. Linee Guida
Madia come l’obiettivo non debba essere semplicemente quello di
selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma
quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che
privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro
effettiva preparazione, e certamente la prova in censura non ha potuto
svolgere sotto nessun aspetto tale fondamentale funzione!
Ovviamente il tutto da mettere in diretta correlazione anche con le
censure mosse sotto ai profili dell’anonimato, dell’utilizzo
indiscriminate dei dispositive elettronici personali per la copia
delle risposte e sulla mancata schermatura delle reti internet.
In conclusione, gli aspetti devono essere sottoposti all’attenzione
dell’Ecc.mo TAR adito:
- Il ventaglio dei candidati ammessi alla prova scritta è irragionevolmente
ristretto rispetto al numero dei posti disponibili. La prova
preselettiva è stata snaturata della sua funzione di scremare il
numero dei candidati, per via del basso rapporto individuato
dall’Amm.ne tra posti a concorso e soggetti ammessi alla prova
scritta. Quindi, si ravvede un eccesso di potere della P.A. che ha
arbitrariamente conferito un peso specifico maggiore alla prova
preselettiva, mutandone la natura e la funzione da prova pre-
selettiva a prova selettiva vera e propria.
- La Commissione esaminatrice avrà a disposizione pochi candidati per
effettuare la selezione alle ulteriori prove.
- La commissione nel caso in cui dovesse verificare, successivamente
(come riportato nel bando) l’effettiva esistenza dei requisiti richiesti
per la pattecipazione al concorso degli odierni ammessi, ed
eventualmente riscontrando la carenza degli stessi in capo agli idonei,
potrebbe non avere a disposizione dei candidati idonei per ricoprire i
posti rimasti inoccupati (visto il ristretto numero di ammessi) in
ulteriore danno degli odierni ricorrenti.
Con il presente ricorso, pertanto, si censura anche l’eccesso di potere
della Unicas posto in essere per mezzo delle previsioni del Bando
richiamate.
Si impugnano, all’uopo, congiuntamente, l’atto di esclusione dei
ricorrenti dalla prova scritta e, in via differita, il Bando e la lex specialis
41
(diario preselettiva) nella parte in cui prevedeva le sopra descritte
determinate clausole, che per effetto della non ammissione dei
ricorrenti, hanno acquisito per loro carattere di lesività.
III.A - ULTERIORI VIZI E CIRCOSTANZE DA CENSURARE ALLA STREGUA DEI MEDESIMI
MOTIVI DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE.
A decorrere dal 01/10/2021 ciascun candidato presente alla prova
preselettiva ha potuto prendere visione del questionario estratto
nella sessione a cui ha partecipato, del proprio foglio risposte e
del punteggio ottenuto, accedendo al sito e seguendo le istruzioni
ivi riportate.
Stando a quanto riferiscono alcuni ricorrenti, dall’esame della
propria prova è emerso, in più casi, che la prova visibile con
l’accesso agli atti non corrisponde a quella effettivamente svolta
dal candidato!
Tale elemento conforta le deduzioni spiegate nei primi due motivi
di ricorso.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001.
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA
MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO,
INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.
Di norma i concorsi nazionali prevedono lo svolgimento delle
molteplici prove in varie sedi, su base regionale. In questi casi tutte
le prove, in tutte le sedi, devono iniziare allo stesso momento, e se
ciò non accade, la mancata coincidenza dei tempi di inizio e fine
delle prove rappresenta motivo di doglianza come nel caso che ci
occupa.
Nel caso di specie la prova è iniziata con ben 5 ore di ritardo dopo
aver sottoposto tutti i candidati ad un elevatissimo stress
psicofisico dovuto all’esposizione al pieno sole, fuori dalle
strutture fieristiche, senza possibilità di acquistare cibo ed acqua
(molti dei candidati hanno avuto malori ed hanno dovuto
rinunciare alla prova ancor prima di entrare nei padiglioni) ragion
per cui è lecito ipotizzare che anche i candidati preparati non
abbiano potuto godere della dovuta lucidità per poter affrontare in
modo adeguato la prova alterandone irrimediabilmente il risultato.
Difatti come può evincersi dalle molteplici dichiarazioni rese sui
42
social e sulla stampa locale e nazionale, lo stesso Rettore, presente
alla prova preselettiva, ha ammesso le proprie colpe (richiamando
comunque l’affidamento ad una società esterna) per le inumane
condizioni di svolgimento della prova (se ciò non bastasse questa
difesa possiede centinaia di dichiarazioni in merito ai fatti esposti
e lamentati).
Si ribadisce, l’esito di una prova preselettiva non può e non deve
essere inficiata e/o alterata da circostanze slegate dalla capacità e
dalla reale preparazione dei candidati!
Quanto detto, in combinazione con le ulteriori censure, anche in
relazione alla soglia minima di sbarramento non identificabile e, la
circostanza che tutti gli idonei (di tutti gli Atenei) andranno a
confluire nella medesima graduatoria nazionale, non può che far
ravvisare la violazione del principio di par condicio dei concorrenti, altro
principio fondamentale in tema di pubblici concorsi.
******
Tutte le sopra riportate censure, prese anche singolarmente
porterebbero non solo all’accoglimento delle istanze cautelari ma
dell’intero ricorso nel merito.
Pertanto questa difesa, richiamando congiuntamente e
disgiuntamente le suestese censure formula:
******
ISTANZA CAUTELARE URGENTE AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A. IN VIA
PRINCIPALE.
SUBORDINATA ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.A.
Come esposto in narrativa, con semplice avviso sulla bacheca del
sito Unicas (di cui non è rinvenuta la pubblicazione ufficiale,
ragion per cui non risulta possible indicarne i riferimenti) è stata
comunicata la data della prova scritta per il giorno 16/10/2021 (si
ripete a meno di 15 giorni dagli esiti della prova preselettiva ed a
meno di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie)
Alla luce di quanto dedotto con il presente ricorso, in punto di fumus
la procedura di concorso risulta caratterizzata da palese e oggettiva
inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e gestita
dall’Amministrazione.
Ragion per cui, in via cautelare, in punto di periculum, nelle more della
definizione del presente giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase
43
di merito, vista la sollecita fissazione delle date della prova scritta con
inizio all’imminente data del 16/10/2021, si chiede all’Ill.mo Presidente
adito, medio-tempore, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., vista la impossibilità
obiettiva di trattare collegialmente la domanda, di emettere una
pronuncia monocratica inaudita altera parte per sospendere il
provvedimento di fissazione della prova scritta del 16/10/2021 al
fine di ordinare, contestualmente, l’ammissione anche con riserva
degli odierni ricorrenti e/o di adottare tutte le cautele che riterra
opportune alla tutela dei diritti dei ricorrenti.
Tale provvedimento urgente sicuramente rappresenta l’esatto
bilanciamento degli interessi di tutte le parti coinvolte, ivi compresi
i contro interessati e la P.A. poichè eviterebbe in primis ulteriori
discriminazioni durante la valutazione delle prove degli odierni
ammessi e quelle dei ricorrenti ammessi con riserva (che se ammessi
a date suppletive sarebbero ovviamente individuate dalla
Commissione ancor prima della correzione delle prove).
Il medesimo provvedimento, eviterebbe altresì di concretizzare,
interessi legittimi ed autonomamente impugnabili con separati ed
ulteriori ricorsi, in capo agli odierni ammessi (come indicati nelle
graduatorie impugnate).
Inoltre tale provvedimento potrebbe evitare la successiva pronuncia
nel merito che porterebbe all’annullamento dell’intera procedura
concorsuale.
Il tutto in ragione del fumus e dell’evidente periculum ricollegato
allo svolgimento definitivo della prova scritta (si richiama
integralmente quanto detto in narrativa).
Infatti, superata la data del 16/10/2021 i ricorrenti rimarrebbero privi
di ogni mezzo a disposizione per sottoporsi ad una prova scritta, e la
loro tutela diverrebbe impossibile se non mediante ulteriori e gravosi
impegni per l’Amministrazione, quali quello di individuare una data
per una prova suppletiva – che comunque si richiede in subordine.
In fase di merito, poi, sarà possibile, ferma l’idonea cautela disposta,
valutare pienamente la fondatezza della domanda di riammissione.
Si spiega, sul punto, domanda subordinata, monocratica o, in
subordine, collegiale, di condanna alla individuazione di data suppletiva
per lo svolgimento della suddetta prova scritta dei ricorrenti.
Quanto alle superiori domande cautelari, in ottica del
bilanciamento di interessi, sembra opportuno coniugare
44
l’interesse dei ricorrenti ad essere riammessi anche con riserva
alla prova scritta da fissare (per gli odierni idonei e per i
ricorrenti), con quella dell’Amministrazione di evitare nuove e,
plurime date anche per la ragione del contenimento della spesa
pubblica e degli oneri derivanti.
Si osservi ad ogni modo come l’ammissione dei soli odierni
ricorrenti non graverrebe oltremodo la macchina della P.A.
anche in considerazione del fatto che, in caso di annullamento
dell’intera procedura, l’Unicas si vedrebbe costretta a ripetere
l’intera prova per tutti gli oltre 3000 (tremila) candidati con un
danno ingentissimo sotto il profile della spesa pubblica e degli
oneri derivati ed irreparabile anche per le ragioni già illustrate
e per i ritardi che si creerebbero nell’avvio del corso formativo.
*****
Posto la dirimente richiesta superiore, per come gradata al suo
interno, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga il
passaggio diretto alla prova scritta non possibile, sempre tenuto
conto dei vizi insanabili della prova preselettiva e del concorso, con
il presente ricorso si chiede, accertati tali vizi, di annullare, previa
sospensione degli effetti in via principale con decreto monocratico
ai sensi dell’art. 56, e in via subordinata con ordinanza collegiale
ai sensi dell’art 55 c.p.a., la prova preselettiva e la procedura
concorsuale in toto, ordinando all’Amministrazione di dare luogo
nuovamente alla prova preselettiva e a ricominciare daccapo il
procedimento concorsuale.
Accertati, insomma, ex tabulas i vizi e le inidoneità della prova
preselettiva, per come organizzata e gestita dall’Amministrazione,
al fine di individuare le professionalità migliori è evidente che la
migliore soluzione per tutelare non solo i ricorrenti sia quella della
ammissione diretta alle prove scritte. La celebrazione delle prove
scritte e di quelle orali consentirà di individuare le migliori
professionalità, e le due prove rappresentano test ben più che
sufficiente a tal fine, visto che lo stadio del concorso non è in fase
avanzata (diverso sarebbe se si parlasse di inidoneità della prova
scritta, evidentemente), e fermo restando che purtroppo la prova
preselettiva, all’uopo, ha fallito il suo intento in modo palese. Prova
ne è, che possa avvenire quanto sopra, come succede per i soggetti
45
che, per legge, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
Alla luce dei vizi insanabili della prova preselettiva, codesta difesa
censura quindi il provvedimento di non idoneità conseguito dai
ricorrenti, e relativo provvedimento di validazione delle graduatorie
degli ammessi, i quali meritano di essere annullati, previa
sospensione, con pedissequa condanna dell’Amministrazione, ex
art. 56 c.p.a. come sopra riportato.
Sempre fermo ed integralmente richiamato qui, per brevità, quanto
esposto in narrativa.
******
ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.
- Questa difesa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo
Ecc.mo TAR non dovesse ritenere documentalmente provate le
circostanze, tutte, contenute nei punti 15) e 17), come già richiesto,
formula esplicita istanza istruttoria;
- In ogni caso chiede ordinarsi alle convenute il deposito di tutti i
verbali della prova preselettiva e di tutti i documenti preparatori e
successivi anche ove non cogniti ai ricorrenti.
Sempre fermo ed integralmente richiamato qui, per brevità, quanto
esposto in narrativa.
******
ISTANZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ART. 30 C.P.A
In considerazione della circostanza che tutti i candidati hanno
regolarmente assolto al pagamento di euro 150,00 per la partecipazione
alla prova e quindi, per i servizi che dovevano essere garantiti dalla
P.A. e, tenuto conto che tale esborso non ha trovato alcuna
contropartita, non essendo stati garantiti non solo i servizi di assistenza
ma in particolar modo i servizi di controllo, che avrebbero
salvaguardato l’intera procedura ed avrebbero altresì evitato ulteriori
costi per i ricorrenti per la presente fase giudiziale.
Vorrà questo Ecc.mo TAR condannare la P.A. in solido con
l’Unicas alla restituzione delle somme versate quale equivalente
voce di danno certamente comprovato (la prova è data
documentalmente dalla lettura combinate del bando e dell’elenco
degli ammessi alla prova preliminare – elenco in cui compaiono
tutti I ricorrenti) da comminarsi nelle apposite sedi di tutela
cautelare collegiale e/o nella fase di decisione nel merito.
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Vorrà altresì condannare le controparti al risarcimento di tutti gli
ulteriori danni ravvisati e ravvisabili e, comunque ritenuti
comprovati e/o comprovabili anche nella fase di decisione nel
merito.
Sempre fermo ed integralmente richiamato qui, per brevità, quanto
esposto in narrativa.
******
SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio - LATINA, ricorre a V.S. il
sottoscritto avv. Raffaele Sparagna, quale procuratore e difensore
dei ricorrenti compiutamente individuati in epigrafe, attori nel
procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra
riportato osserva e, nel caso propone istanza.
In via principale
- Viste le censure contenute nel ricorso, e considerato che le stesse
interessano solo ipoteticamente tutti quei candidati che hanno
partecipato alla fase della prova preselettiva del concorso in oggetto,
posto che, come motivato in narrativa, richiamando la
giurisprudenza sul punto, si ritiene che gli stessi ad oggi non possano
vantare alcun interesse atto a giustificare un intervento nel presente
ricorso, avendo, unicmente, un “mero interesse affinche la
procedura si concluda”.
- Considerato che gli stessi ammessi, alla data dell’adesione al
bando, non potevano neppure ipotizzare il numero massimo di
ammessi alle prove scritte (visto il criterio di ammissione del bando
cosi come illustrato in narrativa) ragion per cui nessuna doglianza
potrebbero muovere ad un provvedimento che ammetta ulteriori
candidati ad una prova successiva di reale sbarramento (per tutti gli
ammessi ricorrenti e non), difatti tale provvediemnto sarebbe
comunque in linea con le previsioni del bando!
Questa difesa, richiamato anche quanto detto in diritto ritiene che nel
caso di specie non siano identificabili reali controinteressati e che,
quindi, non debba procedersi all’integrazione della notifica nei
confronti di nessun altro soggetto oltre a quelli già chiamati.
In subordine
- Nel caso in cui, il Collegio ritenga necessaria la notificazione nei
confronti di tutti gli odierni ammessi come contro interessati, può
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diventare indispensabile la richiesta autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami, visto il numero dei controinteressati (che
renderebbe sommamente difficile l’esecuzione delle notificazioni
individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di
reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi,
con conseguente incertezza del buon esito della notifica);
- Tenendo sempre conto che si renderebbe necessario procedere alla
notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai
controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese,
onde poter effettuare l’eventuale deposito di documenti e memorie
nella Segreteria del TAR;
- Vista la recente giurisprudenza di codesto ecc.mo T.A.R. Lazio ed in
particolare: ordinanza dell’Ecc.ma Sezione III-bis, n. 9506 del 7
novembre 2013, decreto del Presidente della Sez. III-bis n.
23921/2013, ordinanza della sez. I-ter n. 1217/2014, hanno autorizzato
i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato
anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie
ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.
- Considerato altresì che tutti gli ipotetici contro interessati risultano
iscritti al sito istituzionale dell’Ateneo Unicas e che, la pubblicazione
su tale sito istituzionale, nell’apposita sezione, potrebbe
compiutamente assolvere all’obbligo di pubblicità richiesto
In tale ipotesi subordinata il sottoscritto Avvocato, nelle qualità di cui
in premessa, nel solo caso in cui si ritenga necessario
PROPONE ISTANZA
all’E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la
scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche,
se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli
estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet
dell’Amministrazione resistente e/o sul sito istituzionale
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
In estremo subordine, indichi a questa difesa le modalità che riterrà
più opportune ad assolvere l’eventuale obbligo processuale.
******
ISTANZA FISSAZIONE UDIENZA
Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio - LATINA, ricorre a V.S. il
sottoscritto avv. Raffaele Sparagna, quale procuratore e difensore dei
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ricorrenti compiutamente individuati in epigrafe, attori
nell’instaurando procedimento davanti a questo Ecc.mo T.A.R.
come da atto sopra riportato
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia disporre la sollecita fissazione dell’udienza
di discussione del presente ricorso.
******
Questa difesa, richiamando congiuntamente e disgiuntamente le
suestese censure formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito annullare previa sospensione
cautelare e/o idonea cautela disposta anche inaudita altera parte ex art.
56 c.p.a. i provvedimenti e gli atti impugnati e in epigrafe meglio
individuati, tutto per come esposto nell’atto, e in particolare:
a) IN VIA PRINCIPALE,
quanto al merito e con misura interinale cautelare,
annullare i provvedimenti, previa sopsensione ed idonea cautela
monocratica ex art. 56, e condannare l’Amministrazione, previa idonea
cautela disposta inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., a sospendere il
provvedimento di fissazione della prova scritta per il giorno
16/10/2021 annullando la detta data anche per tutti gli odierni ammessi
e, quindi, procedere all’ammissione dei ricorrenti, anche con riserva,
alla prova scritta da ricalendarizzare per tutti i candidati già ammessi e
per gli odierni ricorrenti, oppure ammettere i ricorrenti a prove
suppletive con condanna della Amministrazione ad individuare e
fissare una nuova data utile supletiva per gli odierni ricorrenti dandone
pubblicità e notifica anche sul sito istituzionale;
nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e disporre che
ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del concorso;
a). b IN VIA GRADATA
- rispetto alla domanda comunque principale, annullare i
provvedimenti, previa idonea cautela monocratica ex art. 56, e
condannare l’Amministrazione, previa idonea cautela disposta inaudita
altera parte ex art. 56 c.p.a. o previa idonea cautela in fase collegiale ex
art. 55 c.p.a., come su richiesto a procedere all’ammissione dei
ricorrenti, anche con riserva, ad una prova scritta suppletiva con
condanna dell’Amm.ne alla relativa fissazione, onerando altresì la P.A.
49
e l’Unicas a comunicare singolaremente agli stessi anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale l’ammissione alla prova scritta con
le relative modalità di svolgimento;
- Nel merito, annullare sempre comunque i provvedimenti impugnati
e disporre che ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del
concorso;
Sempre fermo ed integralmente richiamato qui, per brevità, quanto
esposto in narrativa.
a). c In via ancor più gradata
quanto al merito e con misura interinale cautelare,
annullare i provvedimenti, previa sopsensione ed idonea cautela
monocratica ex art. 56, e condannare l’Amministrazione, previa idonea
cautela disposta inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. ad ammettere,
anche con riserva, i ricorrenti alla successive prova scritta, già fissata
per il 16/10/2021 onerando altresì la P.A. e l’Unicas a comunicare
singolaremente agli stessi anche mediante pubblicazione sul sito
istituzionale l’ammissione alla prova scritta con le relative modalità di
svolgimento.
Nel merito, annullare sempre comunque i provvedimenti impugnati
e disporre che ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del
concorso
b) IN SUBORDINE,
quanto al merito e con misura interinale cautelare, annullare i
provvedimenti, previa idonea cautela monocratica ex art. 56 e/o
collegiale ex art. 55 c.p.a., e condannare l’Amministrazione, previa
idonea cautela disposta inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. e/o
collegialmente ex art. 55 c.p.a., alla riedizione della prova preselettiva
del concorso, previa condanna all’annullamento della procedura in toto;
Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e disporre che
ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del concorso.
Sempre fermo ed integralmente richiamato qui, per brevità, quanto
esposto in narrativa.
In via istruttoria
Si formula la richiesta istruttoria ex art. 63 e ss. c.p.a. per come
formulata nel corpo dell’atto. Ci si riserva ogni ulteriore
argomentazione e produzione, anche in esito all’eventuale difesa delle
controparti.
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In ogni caso:
In considerazione della circostanza che tutti i candidati hanno
regolarmente assolto al pagamento di euro 150,00 per la partecipazione
alla prova e quindi, per i servizi che dovevano essere garantiti dalla
P.A. e, tenuto conto che tale esborso non ha trovato alcuna
contropartita, non essendo stati garantiti non solo i servizi di assistenza
ma in particular modo i servizi di controllo, che avrebbero
salvaguardato l’intera procedura ed avrebbero altresì evitato ulteriori
costi per i ricorrenti per la presente fase giudiziale.
Vorrà questo Ecc.mo TAR condannare la P.A. in solido con
l’Unicas alla restituzione delle somme versate quale equivalente
voce di danno certamente comprovato (la prova è data
documentalmente dalla lettura combinate del bando e dell’elenco
degli ammessi alla prova preliminare – elenco in cui compaiono
tutti I ricorrenti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, per la cui quantificazione
Vorrà questo Ecc.mo TAR, valutare anche il tentativo di risoluzione
stragiudiziale (richiesta di annullamento in autotutela) anche al fine
della condanna alle spese di giudizio in forma aggravata, stante la
comprovata coscienza da parte della P.A. ed in particular modo del
Rettore e della Commissione delle censure oggi sollevate – per aver
assistito personalmente ed inermi a tutte le violazioni de quibus senza
voler porre il rimedio opportune e consentito!
******
Si osserva come l’estensione del presente atto sia determinata dalla
presenza delle diverse istanze proposte congiuntamente al ricorso, i
cui singoli limiti, vorranno esere cumulati nel totale ammesso
(sempre con le esclusioni dal computo ex art 4 Decreto n. 167/2016)
In ogni caso si formula esplicita istanza di autorizzazione al
superamento del limite di pagine massime viste le innumerevoli
censure necessarie e per la doverosa nonchè necessaria ricostruzione
in fatto dello svolgimento della prova preselettiva impugnata.
******
Ai fini del c.u. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile
e che soggiace al pagamento del c.u. ordinario per euro 650,00 già
assolto ante deposito.
Minturno 12.10.2021
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Con osservanza
Avv. Raffaele Sparagna