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Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose: leggere, interpretare e gestire le schede dati sicurezza (SDS) Area Salute e Sicurezza sul Lavoro Presentazione: Roberto Monguzzi Milano – 4 maggio 2011

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Classificazione ed etichettaturadelle sostanze pericolose:

leggere, interpretare e gestire leschede dati sicurezza (SDS)

Area Salute e Sicurezza sul Lavoro

Presentazione:Roberto Monguzzi

Milano – 4 maggio 2011

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• Schede dati di sicurezza (SDS) - Puntosull'evoluzione normativa

• Nuovi criteri per la lettura delle SDS• Rapporti con normativa REACH, D.Lgs. n.

81/2008 e “Seveso”• Illustrazione della dispensa Assolombarda :

"Indirizzi all’uso pratico delle schede dati disicurezza (SDS)"

Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose:leggere, interpretare e gestire le schede dati sicurezza (SDS)

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Il sistema europeo di classificazione, etichettatura edimballaggio è attivo dal 1967 e si fondava (e pur se in fasetransitoria, in parte si fonda ancora) su tre principali normative:

Direttiva CEE/CEEA/CE 548/67 “classificazione,all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanzepericolose.”(la Direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,recepita in Italia dal D.Lgs. n. 52/1997 s.m.i. con XXXI adeguamenti – in Italiarecepiti fino al XXIX ° DM 28-2-06)

•Direttiva 99/45/CE per i preparati pericolosi (la Direttiva1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, relativa aipreparati pericolosi, che fu recepita dal D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.)

•All.II - Regolamento CE 1907/2006- REACH –

Precedente normativa di riferimento

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I regolamenti REACH e CLP

• Le più recenti disposizioni per la redazione delleSDS sono contenute nel Regolamento REACH(Regolamento CE n. 1907/2006) e, successivamentenel Regolamento CLP (Regolamento CE n.1272/2008).

• Quest’ultimo disciplina, in modo innovativo rispettoalle regole delle Direttive precedenti, la modalità diclassificazione delle sostanze e delle miscelepericolose introducendo in Unione Europea ilSistema mondiale armonizzato di classificazione edetichettatura delle sostanze chimiche (GloballyHarmonised System of Classification and Labellingof Chemicals, “GHS”).

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I regolamenti REACH e CLP

• Anche nei nuovi regolamenti si conferma comunqueche la redazione della SDS e la sua distribuzioneagli utilizzatori industriali, è obbligatoria ed è a caricodel responsabile dell’immissione sul mercato, siaesso fabbricante, importatore o distributore.

• Obbligo che si inserisce nella più generale disciplinadedicata alle sostanze e delle miscele pericolose,disciplina che si basa essenzialmentesull’interazione di tre principi basilari:– Classificazione;– Etichettatura;– Schede dati di sicurezza.

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I regolamenti REACH e CLP

• Il regime transitorio del CLP prevede, in particolare,che le sostanze debbano essere classificate,etichettate e imballate nel rispetto del nuovoRegolamento a decorrere dall’1 dicembre 2010 (eper le miscele, a decorrere dall’1 giugno 2015).Tuttavia, dall’1 dicembre 2010 all’1 giugno 2015 èprevista la classificazione congiunta delle sostanzein applicazione sia delle Direttive n. 67/548/CEE e n.99/45/CE, sia del Regolamento CLP.

• Entrambe le Direttive precedenti sarannodefinitivamente abrogate dal CLP dall’1 giugno 2015.

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Entrata in vigore

Il Regolamento n. 1272/2008 (CLP) e il GHSPubblicato sulla G.U.U.E. L353 del 31 dicembre

2008 è entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

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Regolamento (UE) n. 286/2011del 10 marzo 2011

L’ultima modifica in ordine di tempo del Regolamento CLP ècostituita dal regolamento 286/2011 che:• Contiene alcune modifiche agli allegati tecnici riguardanti, le

indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoliimballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazionedelle vie respiratorie e della pelle, nuovi criteri diclassificazione per i pericoli a lungo termine (tossicitàcronica) per l’ambiente acquatico e l’introduzione di unanuova classe di pericolo per le sostanze e le miscelepericolose per lo strato di ozono.

• Il nuovo Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze adecorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorreredal 1° giugno 2015.

• Sono previste deroghe per le sostanze e le miscele giàimmesse sul mercato prima di tali scadenze.

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Circolare del Ministero Salute, Lavoro e Politiche Sociali del 04/04/2009“ Conseguenze operative della trasposizione dell’allegato I alla direttiva 67/548/CEE nel

regolamento (CE) n. 1272/2008/CE”

• Le modifiche apportate dal 30° e 31° ATP alla direttiva 67/548/CEE, nonhanno al momento valore giuridico, essendo decaduto l’intero All. I alladirettiva 67/548/CEE.

• In data 25.03.2009, è stato approvato il primo Adeguamento dell’allegatoVI al regolamento CLP mediante l’introduzione dei sopracitati 30° e 31°ATP.

• Sono state a tale riguardo aggiornate sia la Tabella 3.1 che la Tabella 3.2dell’all.VI.

• Tali modifiche sono entrate in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, masono applicabili a partire dal 1.12.2010.

• Nei casi in cui la classificazione di una sostanza viene modificata con il30° o 31° ATP, i produttori o importatori non saranno quindi obbligati amodificare conseguentemente le etichette delle sostanze fino al01.12.2010, ma dopo tale data dovranno quanto meno adeguare leclassificazioni/etichettature delle miscele contenenti tali sostanze.

Transizione fra vecchia e nuovaclassificazione (applicazione 30° e 31° adeg.)

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Transizione fra vecchia e nuovaclassificazione (applicazione 30° e 31° adeg.)

• Un’ ulteriore considerazione sul nuovo CLP riguarda i tempi dismaltimento, una volta abitualmente introdotti neiprovvedimenti nazionali di recepimento delle direttive cheadeguavano la direttiva 67/548/CEE. Trattandosi ora diregolamenti della Commissione non è più necessario l’atto direcepimento.

• Sparisce quindi il concetto di smaltimento delle scorte, perchénon previsto dal regolamento CLP. Le partite di prodotto nonancora immesse sul mercato ma presenti nel magazzino delproduttore e recanti ancora la vecchia etichetta, non potrannopiù essere smaltite (ossia immesse sul mercato) entro unadeterminata data limite.

• Sarà consentita la presenza sul mercato, vale a dire già uscitidal magazzino del produttore e presenti “sugli scaffali” deirivenditori.

Circolare del Ministero Salute, Lavoro e Politiche Sociali del 04/04/2009“ Conseguenze operative della trasposizione dell’allegato I alla direttiva 67/548/CEE nel

regolamento (CE) n. 1272/2008/CE”

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Circolare del ministero della salute, lavoro e politiche sociali del 5 novembre2009 recante modalità di “smaltimento scorte delle sostanze immesse sulmercato con etichette non conformi alle disposizioni sia del regolamento (CE)n. 1272/2008 sia del regolamento (CE) n. 790/2009”.

1. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 i sei mesi previsti dal decretolegislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche ed integrazioniconcernente lo smaltimento delle scorte delle sostanze immesse sulmercato con etichette non aggiornate al primo ATP del regolamento (CE)n.1272/2008, non sono più concessi in quanto non conformi alledisposizioni sia del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia del regolamento(CE) n. 790/2009.

2. A partire dalla data del 1 dicembre 2010 le scorte non esaurite dellesostanze immesse sul mercato con etichette non aggiornate al primo ATPdel regolamento (CE) n.1272/2008, non possono essere commercializzate.

Smaltimento scorte delle sostanzeimmesse sul mercato

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Errori e problemi comuni nella acquisizionedelle Schede di sicurezza

• Schede non tradotte in italiano

• Traduzione di schede non europee con trasposizionescorretta della classificazione del preparato

• Mancanza di aggiornamento delle schede secondol’evoluzione delle norme

• Differenza fra etichetta sul prodotto e contenuto nellascheda

• Differenze di classificazione fra aziende concorrenti

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COME CAMBIANO LE SCHEDE DISICUREZZA (SDS)

Nuovo Regolamento 453/2010• Il REACH ha sostituito le Direttive 91/155/CEE e Dir.

2001/58/EC su elaborazione SDS

• Le prescrizioni generali relative alle SDS sono contenute nell’art. 31 del REACH

• Tuttavia affinché il meccanismo di classificazione,etichettatura e SDS potesse svolgere il proprio ruolo leschede di dati di sicurezza, disciplinate dall’allegato II delRegolamento REACH, necessitavano di un aggiornamento(tecnico, ma anche di linguaggio) rispetto al nuovo sistemaGHS/CLP.

• I contenuti delle sezioni SDS sono illustrati nell’allegato IIal REACH recentemente modificato dal reg. 453/2010per conformarsi a CLP

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COME CAMBIANO LE SCHEDE DI SICUREZZA (SDS)Nuovo Regolamento 453/2010

Ricordiamo che la SDS è obbligatoria se:

• la sostanza/miscela è classificata pericolosa (o persistente/bioacctossica):responsabilità dell’emissione: produttore – importatore - distributore

• Richiesta dal DU, se la miscela non è pericolosa, ma contiene adesempio un componente pericoloso ≥ 1% o se esiste un limite diesposizione comunitario

• Richiesta dal DU nella lingua dello Stato membro in cui il preparatoviene immesso sul mercato

• la SDS dovrà essere coerente con i dati e le informazionicontenute nel Chemical Safety Assessment (CSA)

In blu sono evidenziate le disposizioni introdotte da REACH

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Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) è modificatodal Regolamento 453/2010:

1) a decorrere dal 1° dicembre 2010:a) l’allegato II è sostituito dall’allegato I del regolamento

453/2010 (sostanzialmente per necessità connesse adoppia classificazione);

2) a decorrere dal 1° giugno 2015l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è

sostituito dall’allegato II del regolamento 453/2010(unica classificazione CLP).

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Norme transitoriePer le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010, per lequali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate, non ènecessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di datidi sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato I del regolamento453/2010 prima del 1° dicembre 2012.

Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per lequali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate, non ènecessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di datidi sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II del regolamento453/2010 prima del 1° giugno 2017.

Le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almenouna volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essereutilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizionidell’allegato I del regolamento fino al 30 novembre 2012.

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DA RICORDARE:SDS e indicazione degli

USI IDENTIFICATI e degli SCENARI ESPOSITIVISarà necessario, una volta a regime il REACH, sotto forma

di Allegato alla SDS l’indicazione degli:scenari espositivi (SE) e misure di gestione del rischiol'insieme delle condizioni, comprese le condizionioperative e le misure di gestione dei rischi, chedescrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata outilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui ilfabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agliutilizzatori a valle di controllare l'esposizione dellepersone e dell'ambiente.Questi scenari d'esposizione possono coprire unprocesso o un uso specifico o più processi o usispecifici, se del caso.

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Le sezioni già modificate a suo tempo da REACH sono sottolineatein blu.

Gli aggiornamenti più importanti previsti da Regolamento 453/2010provocato da nuova classificazione CLP sono evidenziate confreccia

Sezione 1: Identificazione della sostanza/preparato e Società

Sezione 2: Identificazione dei Pericoli(va riportata qui e non più al punto 15 la classificazione dellasostanza o della miscela con simboli e indici)

Sezione 3: Composizione/Inform.su componenti(Indicazioni dei componenti e classificazione vecchia e nuova,congiunta almeno fino al 2015)

Compilazione SDS (Allegato II REACH) con principalimodifiche connesse a CLP

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Compilazione SDS (Allegato II REACH) conprincipali modifiche connesse a CLP

Sezione 4: Misure di pronto soccorsoSezione 5: Misure antincendioSezione 6: Misure di rilascio accidentaleSezione 7: Manipolazione e stoccaggio(Con usi previsti da scenario di esposizione)Sezione 8: Valori limite esposiz./prot.individuale(Vanno specificati in modo dettagliato i DPI)

Le sezioni già modificate da REACH sono sottolineate in blu.L’aggiornamento che comporterà nuova classificazione CLPsono evidenziate con freccia

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Le sezioni già modificate da REACH sono sottolineate in blu.L’aggiornamento che comporterà nuova classificazione CLPsono evidenziate con freccia

Sezione 9: Proprietà chimico-fisiche

Sezione 10: Stabilità e reattività

Sezione 11: Informazioni TossicologicheSezione 12: Informazioni Ecotossicologiche

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento(NB: anche la produzione e tratt. Rifiuti devono esserecongruenti con Scenari esposizione)

Compilazione SDS (Allegato II REACH) con principalimodifiche connesse a CLP

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Le sezioni già modificate da REACH sono sottolineate in blu.L’aggiornamento che comporterà nuova classificazione CLPsono evidenziate con freccia

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

Sezione 15: Informazioni sulla Regolamentazione(indicare tutte le norme non contemplate da CLP ad es.Riduz. Strato ozono ecc., più informazioni su effettuazionevalutazione chimica )

Sezione 16: Altre informazioni(date revisione , elenco frasi complete ecc)

Compilazione SDS (Allegato II REACH) con principalimodifiche connesse a CLP

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Le ripercussioni del CLP e del contenutoSDS su altre norme e discipline

• Valutazione dei rischio chimico econtrollo esposizione dei lavoratori(D.Lgs. n. 81/2008)

• Tutela delle lavoratrici madri• Rischi incidenti rilevanti

“Dir.Seveso”(Dlgs 334/1999 e smi)

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Valutazione dei rischio chimico (Dlgs 81/2008)

Il nuovo regolamento CLP potrà comportare nuove modalità di valutazionedei

rischi connessi all’uso di Agenti chimici pericolosi

Esempio n°1: Nuovo riferimento diretto a classificazione degli agenticancerogeni o mutageni:

DLgs. Governo n° 81 del 09/04/2008Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia ditutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

• Art. 234. - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto si intende per:a) agente cancerogeno:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione qualicategorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al numero 1), quandola concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisitirelativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nellecategorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;[…]

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Ad esempio: ALGORITMO diAd esempio: ALGORITMO diVALUTAZIONE del RISCHIO daVALUTAZIONE del RISCHIO daAGENTI CHIMICI PERICOLOSIAGENTI CHIMICI PERICOLOSIad USO delle PICCOLE e MEDIEad USO delle PICCOLE e MEDIEIMPRESEIMPRESE

(Modello proposto nel Gennaio 2003 (in(Modello proposto nel Gennaio 2003 (inattesa di validazione aggiornamentoattesa di validazione aggiornamento2009) dalle Regioni2009) dalle Regioni LombardiaLombardia--EmiliaEmilia//RomagnaRomagna--ToscanaToscana))

Valutazione dei rischio chimico (Dlgs 81/2008)

Esempio n°2: Modifica dei criteri di valutazione deirischi agenti chimici in modelli consolidati

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Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposIl rischio R per le valutazioni del rischio derivanti dall'esposizioneizionead agenti chimici pericolosiad agenti chimici pericolosi èè il prodotto:il prodotto:

R=R=PP x Ex E

P = indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato(in questo modello = frasi di rischio R)

E = livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nellaspecifica attività lavorativa.

Valutazione dei rischio chimico (Dlgs 81/2008)

ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIOALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIOALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO

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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIOALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO –– Criterio finaleCriterio finale

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• Dlgs 151/2001 Art. 11. Valutazione dei rischi.(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4).1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti dellavalutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora Dlgs 81/2008), esuccessive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e lasalute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione adagenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni dilavoro …

Ndr: (con particolare riguardo a Cancerogeni, mutageni etossici per riproduzione UE: R45,R49,R46, R60, R61

GHS: H340,H350,H360)

Esempio n°3: Tutela delle lavoratrici madri

Valutazione dei rischio chimico (Dlgs 81/2008)

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Rischi da incidenti rilevanti “Dir. Seveso” (Dlgs 334/1999smi)

La direttiva SEVESO disciplina le attività e gli stabilimentiaventi detenzione o stoccaggio di sostanze pericolose inquantità tali da comportare potenziali rischi di incidenterilevanti.

ALLEGATO I - ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PERL'APPLICAZIONE DEL'ARTICOLO 2

PARTE 2Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose classificate come Quantità limite (ton) dellasostanza pericolosa ai sensi dell’art.3, par.5 ai fini dell’applicazione

degli artt 6 e 7 dell’art 8• 1. MOLTO TOSSICHE 5 20• 2. TOSSICHE 50 200• 3. COMBURENTI 50 200

Omissis […]

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NOTE all’Allegato I

Le sostanze e i preparati sono classificati in basealla normativa di recepimento delle seguentidirettive e al loro attuale adeguamento alprogresso tecnico:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno1967, …

- - direttiva 1999/45/CE ….

Rischi da incidenti rilevanti “Dir. Seveso”(Dlgs 334/1999smi)

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T+ R28 T R25 Xn R22

Rischi da incidenti rilevanti (Dlgs 334/1999 e smi)

Problema n° 1: Nuova modalità classificazionepericolosità (ad esempio Tossici e molto Tossici)

Attesa decisione UE nel 2011

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Rischi da incidenti rilevanti (Dlgs 334/1999 e smi)

Problema n° 2:

Nuova classificazione delle miscele chepossono, dal 20 gennaio 2010 per entrata invigore CLP, prendere nuova classificazione“Pericoloso per l’ambiente” . Occorrevalutare rispetto soglie Direttiva Seveso permiscele e/o rifiuti ecc.

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Pericoloso per l’ambienteLimiti di concentrazione specifici (SCLs)• Si applicano quando c’è una informazione adeguata

e affidabile che indica che il pericolo dovuto allasostanza contenuto nella miscela è già evidente alivelli inferiori ai valori limite di concentrazionegenerici definiti per ogni classe di pericolo.

• Per la classificazione di pericolo per l’ambiente i limitispecifici sono i fattori M

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Pericoloso per l’ambienteFATTORE M

• Quando una sostanza è classificata nella categoria 1 acuta ènecessario indicare un fattore M

• Fattore moltiplicativo per tutte le sostanze classificate con NR50 e N R50/53 (secondo 67/548) oppure Tossicità acuta 1 oTossicità cronica 1 (secondo CLP)

• Se M ≠ 1 si applica un limite di classificazione specifico (SCL)• Nel caso del pericolo per l’ambiente sono stati eliminati i limiti

di concentrazione nelle miscele perché, in accordo con icriteri, si applica il fattore moltiplicativo M in base all’L(E)C50

• Stabilire L(E)C50 che spesso non è uguale nelle SDS• Modificare classificazione, etichettatura e SDS

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FATTORE M

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Pericoloso per ambiente: Aspettiapplicativi

• Una miscela contenente un componente con CE50 pari a 1mg/L si classifica N R50 a partire dal 25% di concentrazionedi tale componente, una miscela contenente un componentecon CE50 pari a 0.1 si classifica N R50 a partire dal 2,5%.

• La cancellazione dei limiti specifici uguali ai generici non haconseguenze se M=1 in quanto la classificazione dellemiscele parte comunque dal 25% cioè dal limite generico.

• La classificazione delle miscele dovrà cambiare invecequando M ha un valore diverso

• L’ALLEGATO VI E’ IN VIGORE DAL 20 GENNAIO 2009

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Classificazione pericoloso per l’ambiente:esempio criticità (KNO2)

• In base all’allegato I della Dir. 67/548/CEE, facendo riferimento al limitespecifico, le miscele con meno del 25% di nitrito di potassio non sonoclassificate come pericolose per l’ambiente.

• Nella tabella 3.2 all. VI del CLP non viene riportato un limite specifico perla classificazione ambientale e di conseguenza occorre far riferimento allatabella 2 della Direttiva 2006/8 che tiene conto dei valori di tossicitàacquatica acuta L(E)C50 riportati dai fornitori. La classificazione N. R50(pericoloso per l’ambiente) è richiesta, a seconda di tali valori, a partire daconcentrazioni >0,0025% che sono nettamente inferiori rispetto ai limiti diconc. specifici.

Federchimica

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“Indirizzi all’usopratico delle

schede dati disicurezza

(SDS)”

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“Indirizzi all’uso pratico delleschede dati di sicurezza (SDS)”

A chi è diretta la dispensa:

• I contenuti della dispensa sono stati sviluppati in modo dapoter essere fruibili direttamente dai soggetti che in Aziendahanno il compito di leggere e interpretare le SDS.

• Nelle imprese le informazioni relative alle sostanze pericolosedevono essere a portata di mano sia per la gestione correttadella tematica relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, siaper motivi commerciali (rapporti con fornitori e clienti).

• In particolare, i responsabili e addetti ad servizio diprevenzione e protezione (RSPP e ASPP) possono trovarenelle SDS le informazioni utili per la valutazione del rischiochimico - D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le altre normative in cuila sicurezza chimica è richiamata (es. D.Lgs. n. 334/1999sulle aziende a rischio di incidente rilevante).

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Com’è strutturata la dispensa:

La dispensa è strutturata due parti:• un sintetico inquadramento della normativa che emerge dalle

disposizioni dei Regolamento comunitari che disciplinano laclassificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanzepericolose;

• l’analisi delle informazioni contenute nelle SDS, trattataapprofondendo sia le singole sezioni delle schede così comerisultano dopo le modifiche apportate dalle normative REACHe CLP, sia confrontando le nuove SDS con quelle vecchie,redatte secondo la precedente Direttiva CEE.

“Indirizzi all’uso pratico delleschede dati di sicurezza (SDS)”