Circolare Monotematica: Speciale Comunitaria 2010

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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA SPECIALE COMUNITARIA 2010 RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com 1 Sommario SPECIALE COMUNITARIA 2010 ......................................................................................................................... 2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI............................................................................... 2 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE UE ....................................................................................................................... 4 RIMBORSI INFRANNUALI .................................................................................................................................... 4

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1

SSoommmmaarriioo

SPECIALE COMUNITARIA 2010 ......................................................................................................................... 2

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI............................................................................... 2

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE UE ....................................................................................................................... 4

RIMBORSI INFRANNUALI .................................................................................................................................... 4

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SSPPEECCIIAALLEE CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA 22001100

Come già anticipato nella nostra precedente circolare informativa di gennaio 2012 la Legge 15.12.2011 c.d.

“Comunitaria 2010” ha introdotto, tra le altre, importanti novità nella disciplina dell’IVA che entreranno in vigore

dal 17 marzo 2012.

Di seguito vengono analizzate le novità, contenute nell'art. 8, L. 15.12.2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) che

riguardano, tra le altre:

l'individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi generici effettuate con soggetti non residenti;

l'obbligo di integrare la fattura, in luogo dell'emissione dell'autofattura, emessa dal prestatore Ue di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972;

l'ampliamento delle ipotesi che permettono di ottenere il rimborso infrannuale.

MMOOMMEENNTTOO DDII EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE PPRREESSTTAAZZIIOONNII DDII SSEERRVVIIZZII GGEENNEERRIICCII

Il nuovo sesto comma dell'art. 6, D.P.R. 633/1972 introdotto dalla L. 217/2011 prevede che, in deroga alle regole

comuni (fissate nei co. 3 e 4 del medesimo art. 6), le prestazioni di servizi cd. generiche (ossia quelle

rientranti nella disciplina dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) scambiate fra soggetti passivi stabiliti in Italia con

soggetti passivi non stabiliti (cd. operazioni B2B) si considerano effettuate nel momento di

ultimazione o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. In

caso di pagamento anticipato del corrispettivo, in tutto o in parte, la prestazione si intende effettuata alla data del

pagamento, limitatamente all'importo pagato.

Infine, le stesse prestazioni, se continuative di durata ultrannuale, in assenza di pagamenti in un anno solare, si

considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino all'ultimazione.

Per queste particolari operazioni è confermato quanto già previsto in via interpretativa, ossia che la base

imponibile dei predetti servizi a carattere continuativo di durata ultrannuale è rappresentata dalle spese

sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi (art. 13, co. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972), da

calcolarsi "rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti (da corrispondersi a fine prestazione) alla quota

parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l'ultimazione della prestazione, e cioè alla fine di

ciascun anno solare" (C.M. 29.7.2011, n. 37/E, par. 4.4). In pratica, la quantificazione viene operata in funzione

del corrispettivo pattuito, e non delle spese sostenute dal prestatore estero (dato non conosciuto dal

committente).

E' da evidenziare che le regole introdotte dalla L. 217/2011 abbracciano le prestazioni generiche scambiate da

operatori economici italiani con tutti gli operatori economici esteri, sia comunitari che extracomunitari.

Dal punto di vista documentale la situazione dovrebbe essere la seguente:

per le prestazioni generiche rese da soggetti italiani a soggetti Ue si dovrà emettere la fattura entro il giorno di ultimazione delle prestazioni (nessun obbligo vige per le prestazioni rese a soggetti passivi extra-Ue);

per le prestazioni acquistate presso operatori economici esteri (Ue ed extra-Ue) territorialmente rilevanti in Italia si dovrà: a) emettere autofattura - se il fornitore è extra-Ue - nel giorno in cui la prestazione si considera ultimata; b) integrare la fattura del fornitore ue.

MOMENTO IMPOSITIVO delle PRESTAZIONI di SERVIZI nei RAPPORTI B2B (*)

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N. Tipologia della prestazione

Rese /

acquistate

presso

Momento di

effettuazione

dell'operazione

Adempimento

Prestazioni rese Prestazioni ricevute

1 Prestazioni di servizi generiche

(diverse da quelle di cui ai nn.

2 e 3)

Soggetto

residente

Pagamento del corrispettivo

o, se precedente, emissione

della fattura

Emissione della

fattura da parte del

fornitore

Registrazione della fattura

ricevuta

Soggetto Ue

Ultimazione del servizio o,

se precedente, pagamento

del corrispettivo (**)

Emissione della

fattura da parte del

fornitore estero

Registrazione entro il mese

di ricevimento, previa

integrazione, della fattura

emessa dal fornitore estero

Soggetto

extra-Ue

- Autofattura da parte del

committente

2 Prestazioni di servizi generiche

a carattere periodico o

continuativo di durata

infrannuale

Soggetto

residente

Pagamento del corrispettivo

o, se precedente, emissione

della fattura

Emissione della

fattura da parte del

fornitore

Registrazione della fattura

ricevuta

Soggetto Ue

Maturazione del

corrispettivo o, se

precedente, pagamento del

corrispettivo (**)

Emissione della

fattura da parte del

fornitore estero

Registrazione entro il mese

di ricevimento, previa

integrazione, della fattura

emessa dal fornitore estero

Soggetto

extra-Ue

- Autofattura da parte del

committente

3 Prestazioni di servizi generiche

a carattere periodico o

continuativo di carattere

pluriennale ed in assenza di

pagamenti

Soggetto

residente

Pagamento del corrispettivo

o, se precedente, emissione

della fattura

Emissione della

fattura da parte del

fornitore

Registrazione della fattura

ricevuta

Soggetto Ue Al termine di ciascun anno

solare, fino all'ultimazione

Emissione della

fattura da parte del

fornitore estero

Registrazione entro il mese

di ricevimento, previa

integrazione, della fattura

emessa dal fornitore estero Soggetto

extra-Ue

4 Prestazioni diverse da quelle

generiche (artt. 7-quater e 7-

quinquies, D.P.R. 633/1972)

Soggetto

residente

Pagamento del corrispettivo

o, se precedente, emissione

della fattura (***)

Emissione della

fattura da parte del

fornitore

Registrazione della fattura

ricevuta

Soggetto Ue Emissione della

fattura da parte del

fornitore estero

Autofattura da parte del

committente

Soggetto

Extra-Ue

- Autofattura da parte del

committente

(*) Nessuna modifica è stata apportata dalla L. 217/2011 alle prestazioni fra soggetti passivi nazionali, alle prestazioni generiche rese a privati consumatori e neppure alle prestazioni specifiche (ossia diverse da quelle generiche e disciplinate, dal punto di vista della territorialità, dagli artt. da 7-quater a 7-septies, D.P.R. 633/1972): per tali prestazioni resta confermata la regola del pagamento del corrispettivo o, se precedente,

l'emissione della fattura. (**) In assenza di ultimazione o di pagamento, non rileva l'emissione anticipata della fattura.

(***) Per queste prestazioni, in assenza di pagamento, è possibile emettere fattura/autofattura anticipata, anche riepilogando più operazioni rese/ricevute ad un medesimo cliente/da un medesimo prestatore (la C.M. 27.6.2011, n. 29/E, risp. 2.3 fa riferimento alle prestazioni ricevute in

un mese, ma l'arco temporale può essere anche maggiore). In tal caso le fatture/autofatture anticipate per servizi vanno riepilogate negli elenchi Intrastat (C.M. 36/E/2010, parte II, par. 3).

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IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE FFAATTTTUURREE UUEE

Con riferimento alle fatture ricevute da soggetti Ue, si segnala che l'art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, come

modificato dalla L. 217/2011, stabilisce che l'assolvimento, in capo al debitore d'imposta (committente stabilito in

Italia), degli obblighi IVA avviene applicando le disposizioni, circa i termini e le modalità, degli artt. 46 e 47, D.L.

30.8.1993, n. 331, anche se limitatamente alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R.

633/1972 (prestazioni di servizi generici): viene cioè stabilito l’obbligo di integrare la fattura, in luogo di

emettere l'autofattura. Di fatto, viene esteso alle prestazioni di servizi generici resi in ambito Ue il meccanismo di

assolvimento dell'imposta già previsto dal D.L. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari di beni.

A seguito dell'intervento della L. 217/2011 alla fattura dell'operatore Ue viene attribuita una funzione sostanziale:

l'esigibilità dell'imposta, secondo l'art. 46, D.L. 331/1993, è connessa al ricevimento della fattura

del prestatore, alla sua integrazione e successiva registrazione. Per contro l’operazione si considera

effettuata secondo i nuovi canoni previsti dall’art. 6 Dpr 663/72 così come novellato dalla Comunitaria.

Per quanto sopra esposto quindi nel caso delle prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter Dpr 633/72) rese da

un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente nazionale adempie così agli

obblighi di fatturazione e di registrazione (articoli 46 e 47 del Dl 331/93):

fatturazione: la fattura relativa all'acquisto di servizi intracomunitari deve essere numerata e integrata dal

committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono

a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta,

calcolata secondo l'aliquota dei servizi acquistati. Se si tratta di operazione d'acquisto senza pagamento

dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere

indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dall'IVA;

regolarizzazione: il committente che non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di

effettuazione dell'operazione (ultimazione della prestazione) deve emettere entro il mese seguente, in unico

esemplare, la fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'IVA, al

cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore

a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15° giorno successivo alla registrazione della fattura

originaria;

registrazione: le fatture relative all'acquisto di servizi intracomunitari, previa integrazione, devono essere

annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal

ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr

633/72 (registro delle fatture) secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo

delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di regolarizzazione (articolo 46, comma 5, Dl 331/93)

devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei

termini descritti, anche nel registro articolo 25 del Dpr 633/72 (registro degli acquisti), con riferimento

rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

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RRIIMMBBOORRSSII IINNFFRRAANNNNUUAALLII IIVVAA

Viene estesa la possibilità di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale ad alcune operazioni non soggette ad

imposta per carenza del requisito territoriale (nuovo co. 2 dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972).

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In particolare, il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso, se di ammontare superiore a euro 2.582,28,

al sussistere - nel singolo trimestre - di uno dei "vecchi" presupposti, oppure nella (nuova) ipotesi in cui le

operazioni effettuate siano costituite prevalentemente (cioè per un importo superiore al 50%) da:

lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-Ue o relativi a beni destinati ad essere

esportati fuori dalla Ue (art. 19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972).

La ratio della novità va ricercata nella volontà del Legislatore di compensare la perdita del plafond relativa ai

servizi intracomunitari che, fino al 31.12.2009, erano considerati non imponibili (si vedano gli abrogati co. 4-bis, 5

e 6 dell'art. 40, D.L. 331/1993) e ai servizi extra-Ue che, fino alla medesima data, erano non imponibili ai sensi

dell'art. 9, D.P.R. 633/1972. Come noto, le operazioni non imponibili assumevano rilevanza ai fini della

qualificazione dello status di esportatore abituale e generavano plafond; dal 2010 tali prestazioni sono divenute

non territoriali e hanno generato ingenti crediti di IVA in capo agli operatori (che emettono fatture non soggette e

assolvono l'IVA sugli acquisti, non potendo più generare e spendere il plafond).

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