CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben...
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 44 DEL 21 NOVEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI
In questa scheda si riepilogano le novità fiscali che interessano la generalità dei
contribuenti, previste dal Ddl stabilità 2015. Si ricorda che tra le misure è previsto anche
l'innalzamento delle aliquote Iva a partire dal 2016, sia quella ridotta sia quella ordinaria,
nel caso in cui non vengano adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori
entrate o riduzioni di spesa.
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IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE
E' in vigore dal 12 novembre 2014 la legge di conversione del cd. "decreto sblocca Italia"
(D.l. 133/2014). In questa scheda si riepilogano le principali novità fiscali contenute nel
testo di legge, alla luce delle novità introdotte in sede di conversione.
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L'ACCONTO DI NOVEMBRE DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI IRES
Entro il prossimo 1° dicembre 2014 va effettuato il versamento della 2a o unica rata degli
acconti d'imposta per l'anno 2014. Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le
regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata
d'acconto dell'IRES e dell'IRAP da parte dei contribuenti IRES con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato
approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Tutti
coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1°
gennaio 2015. In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa
dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2015. Nella nostra consueta rubrica di
aggiornamento, analizziamo la compilazione del modello.
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PRASSI DELLA SETTIMANA RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
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I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
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SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 21.11.2014 AL 09.12.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.
Con un emendamento al Ddl di Stabilità in discussione alla Camera, è stata prevista la
riduzione dell'aliquota Iva per gli e-book (i libri e i periodici in formato elettronico), che passa dal
22 al 4%. In questo modo i libri in formato elettronico vengono equiparati a quelli cartacei. Si
stima che la riduzione dell'aliquota comporterà una perdita di gettito per l'Erario di 7,2 milioni di
euro. La copertura è stata trovata attingendo dal fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. Bisognerà in ogni caso capire cosa ne penserà a riguardo la Commissione Ue;
Bruxelles, infatti, non ha mai nascosto la contrarietà a equiparare i prodotti digitali a quelli
cartacei.
In sede di conversione in legge del Decreto giustizia (D.L. n. 132/2014, convertito nella
Legge n. 162/2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è stata modificata la
norma che stabiliva una riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 6
agosto al 31 agosto, anziché dal 1° agosto al 15 settembre. La modifica intervenuta in sede di
conversione, seppur confermando la riduzione del periodo di sospensione feriale rispetto a
quanto previsto fino al 2014, prevede ora un periodo di sospensione pari a tutto il mese di agosto,
da 1° al 31 agosto (anziché solo dal 6 al 31 agosto come previsto ante conversione). I nuovi
termini si applicheranno dal 2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre è stato pubblicato il decreto del 7 novembre
con il cui il ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) necessaria per ottenere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente
necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate. Ora è tutto pronto per rendere operativo il
nuovo indicatore a partire dal 1° gennaio 2015. Il nuovo indicatore tiene conto di tutte le forme di
reddito e di patrimonio. Oltre al cambiamento dei parametri in base ai quali sarà calcolato l’Isee,
cambieranno anche le informazioni richieste dall'Inps: solo alcuni dati, infatti, saranno
autodichiarati dal contribuente, mentre tutti gli altri saranno estratti dall’anagrafe tributaria e dal
data base Inps, in modo da evitare l’indebita fruizione delle prestazioni agevolate.
L'Agenzia per l'Italia digitale, con un avviso pubblicato sul proprio sito il 17 novembre 2014,
ha informato che è stata resa disponibile la nuova tassonomia Xbrl per il deposito 2015 dei bilanci
d’esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali. Ai sensi dell’art.5
comma 6 del D.P.C.M 10 dicembre 2008 la suddetta data è comunicata al Ministero dello
Sviluppo Economico il quale provvede a renderla pubblica mediante apposito avviso da inserire
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il prossimo 1° dicembre scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI,
per gli anni 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali. Si ricorda, infatti, che con Decreto
Mef firmato il 23.09.2014 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013
da parte degli enti non commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo dal 30 settembre
al 30 novembre, che, però, essendo domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre
2014. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica.
E ' in arrivo un decreto che modifica la disciplina IMU per i terreni nei Comuni montani,
diversificandoli in base all'altitudine. Attualmente, infatti, non pagano l'imposta tutti i proprietari di
beni che si trovano nelle zone classificate come «montane» dall’Istat. Con il nuovo decreto in
arrivo, l’esenzione Imu per i terreni sarà destinata a rimanere solo in 1.578 Comuni, invece dei
3.524 attuali: altri 2.568 saranno, invece, caratterizzati da un’esenzione parziale, limitata ai
coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Negli altri Comuni, invece, pagheranno
tutti.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre il decreto 10 ottobre 2014
del ministero dello Sviluppo economico, che modifica i termini a decorrere dai quali le imprese
che assumono personale altamente qualificato possono presentare la domanda per accedere al
credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 83/2012. L'aggiornamento del calendario si è
reso necessario in quanto le date fissate dal precedente decreto Mise del 28 luglio 2014
ricadevano in giorni festivi. Per i costi sostenuti nel 2013, le domande devono essere presentate
telematicamente, tramite la procedura accessibile dal sito [email protected], dal 12
gennaio 2015 (anziché dal 10 gennaio) al 31 dicembre 2015; per i costi sostenuti nel 2014, invece,
la domanda deve essere presentata dall’11 gennaio 2016 (anziché dal 10 gennaio) al 31
dicembre 2016. La piattaforma informatica lavora le istanze secondo l’ordine cronologico di
trasmissione e fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.
Un augurio di buon lavoro
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Disegno di legge di Stabilità 2015, le novità per la generalità dei contribuenti
I l Governo ha approvato lo scorso 15 ottobre il Disegno di legge di Stabilità 2015 ed il testo
attualmente è passato all'esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell'anno.
In questa scheda si riepilogano alcune delle novità fiscali che interessano la generalità dei
contribuenti, come le erogazioni liberali alle onlus, la tassazione delle polizze vita, il bollo sui veicoli
storici, e l'aumenta dell'Iva come clausola di salvaguardia.
Si ricorda che, trattandosi di un Disegno di legge, le relative misure non sono ancora in vigore
e durante l'iter parlamentare potranno subire anche notevoli modifiche.
In considerazione dell'importanza che la Legge di Stabilità riveste nell'ambito tributario, si è
scelto comunque di affrontare l'argomento.
DDL DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI
EROGAZIONI LIBERALI
ALLE ONLUS
(art. 15 )
Viene innalzato a 30.000 (da 20.65 €) il limite entro cui: calcolare le detrazioni Irpef;
dedurre dal reddito d’impresa;
le erogazioni liberali alle Onlus.
Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente 2015).
5 PER MILLE ALL'IRPEF
(art. 17 comma 4 )
Viene stabilito che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascunanno dai soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzatenell'esercizio successivo.
CREDITO D'IMPOSTA
EDITORIA
(art. 17 comma 16)
È prorogato al 31.12.2015 il termine entro il quale gli operatori del settoreeditoriale devono effettuare l’adeguamento tecnologico ai fini della
tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici
attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre.
Il credito d'imposta previsto per sostenere tale adeguamento, è pertanto
riconosciuto per l'anno 2015.
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VARIAZIONE CLAUSOLA
SALVAGUARDIA
FINANZIARIA 2014
(art. 18)
Viene modificata la clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria2014.
Viene così differito al 15.1.2016 (anziché 15.01.2015) il termine entro cui
possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle
aliquote d’imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti
salva l’approvazione, entro l’1.1.2016 (anziché 1.1.2015), di specifici
Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa
mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.
RIDUZIONE CREDITI
D'IMPOSTA
(art. 19 comma 11)
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, saranno riviste lepercentuali di fruizione dei crediti d’imposta indicati all'Elenco 1 allegato
alla Finanziaria 2015.
RISCOSSIONE TRIBUTI
LOCALI
(art. 44 comma 19)
È differito dal 31.12.2014 al 30.6.2015 il termine entro il quale le società
Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento,
liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comunie delle società ad essi partecipate.
TASSAZIONE POLIZZE
VITA
(art. 44 comma 28)
Sono esenti dall'Irpef i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.
Detta disposizione si applica ai proventi percepiti dall’1.1.2015.
BOLLO VEICOLI STORICI
(art. 44 comma 31)
É prevista l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica ("bollo
auto") per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse
storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre,
rilievo estetico e di costume). L'esenzione era stata prevista dall'art. 63
della Legge n. 342/2000. Resta l'esenzione generale per i veicoli ed i
motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di oltre trent'anni.
AUMENTO DELL'IVA
COME MISURA DI
COPERTURA
(art. 45 comma 3)
E' previsto l’innalzamento:
dell’aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13%
dall’1.1.2017;
dell’aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall’1.1.2017
e al 25,5% dall’1.1.2018.
Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici
Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa
mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Il decreto sblocca Italia convertito in Legge
Il decreto sblocca Italia (d.l. 133/2014) è stato convertito nella Legge 164/2014, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11.11.2014, e in vigore dal 12 novembre 2014.
Oltre a confermare molte disposizioni previste già nel testo del decreto, la legge di
conversione presenta alcune novità, che verranno di seguito riepilogate.
IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE
LOCAZIONI AD USONON ABITATIVO, PIÙ
AUTONOMIAPRIVATA
(art. 18)
Il decreto sblocca Italia introduce la possibilità per le parti, in presenza di
contratti di locazione:
ad uso non abitativo;
con canone annuo superiore a € 250.000 (prima della conversione in legge
del decreto il limite era 150.000 €);
non riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento
regionale o comunale;
d i “concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alledisposizioni” contenute nella Legge 392/1978.
In sede di conversione del D.l. 133/2014 è stato aggiunto che:
la nuova disciplina non trova applicazione per i contratti in corso al
12.11.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione);
con riguardo ai giudizi in corso alla suddetta data continuano ad applicarsi
“ad ogni effetto le disposizioni previgenti”.
ESENZIONEDALL'IMPOSTA PERGLI ACCORDI DIRIDUZIONE DEI
CANONI DILOCAZIONE
(art. 19)
La legge di conversione conferma che la registrazione dell’atto contenentela riduzione del canone di locazione in essere è esente da imposta di registroe di bollo.
In sede di conversione in legge del decreto è stata aggiunta la
possibilità di definire l’accordo di riduzione del canone del contratto di
locazione ex art. 2, commi 1, 3 e 5, Legge n. 431/98 tramite l’assistenza delleorganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Il conduttore può inviare al locatore specifica richiesta motivata di
riduzione del canone. In caso di conclusione “positiva” della trattativa ilComune può riconoscere l’applicazione di un’aliquota IMU ridotta neiconfronti del locatore.
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DEDUZIONE IRPEFPER ACQUISTO OCOSTRUZIONE DIABITAZIONI DA
LOCARE
(art. 21)
È confermata la deduzione per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati
dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività
commerciali (privati) destinate alla locazione.
In sede di conversione è stata aggiunta la condizione che le unitàimmobiliari devono risultare “invendute” al 12.11.2014. Tale disposizione
opera naturalmente per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014.
L'agevolazione consiste in una deduzione Irpef dal reddito complessivo,
pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nellimite massimo di spesa di 300.000 euro. In sede di conversione è stato
previsto che l’agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi
passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare in esame.
La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo, ed è
riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione.
La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da
altre disposizioni di legge per le medesime spese.
L'agevolazione spetta con riferimento alle spese:
di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/
risanamento conservativo/ristrutturazione1;
per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d’appalto per la
costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell’inizio
dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare: sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,
alla locazione per almeno 8 anni consecutivi2;
sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E3;
consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B4,
il canone di locazione non sia superiore a quello definito:
dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del
rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia
abitativa convenzionata;
o al minore importo tra:
o il canone definito dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, ossia il c.d.
contratto a “canone concordato”,
o e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d
contratto a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei
Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve
superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato.
non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e
locatario.
1 Ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001.2 Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si
risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della
risoluzione del precedente contratto.3 Ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici de 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli).4 Ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26.06.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
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In sede di conversione è stato aggiunto che detta agevolazione possaessere mantenuta in caso di cessione in usufrutto dell’immobile agevolato“anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza
del periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici:
pubblici o privati;
operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;
purché:
sia mantenuto il vincolo alla locazione;
il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie
massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.
Con un apposito DM saranno definite le ulteriori disposizioni attuative
dell’agevolazione in esame.
CONTRATTI DIGODIMENTO DIIMMOBILI CON
SUCCESSIVAALIENAZIONE
("RENT TO BUY")
(art. 23)
I contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata
concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo entro
un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di
locazione già versati (cosiddetti contratti "rent to buy" ) devono esseretrascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei contrattipreliminari").
I contratti "rent to buy" vengono, quindi, ora espressamente regolati nel
nostro ordinamento e ciò permette, innanzitutto, la trascrivibilità nei Registriimmobiliari.
In sede di conversione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al
quale le parti definiscono nel contratto la quota dei canoni imputata al
corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato eserciziodel diritto d’acquisto entro il termine stabilito.
Dalla trascrivibilità deriva, poi, una serie di altri effetti. Si applica, infatti,
anche quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2645-bis del codice civile, che
prevede, per i contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione delcontratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro 1anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita latrascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque
esecuzione del contratto preliminare.
L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia, per i contratti "rent to buy",eleva il termine di 3 anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis c.c. atutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10anni.
La trascrizione produce gli stessi effetti di quella di cui all'articolo 2643,
comma 1, numero 8) del codice civile, relativamente alla trascrizione dei
contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a 9 anni, ecioè il contratto è opponibile agli eventuali "aventi causa" dal locatore.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, noninferiore a 1/20 del loro numero complessivo.
Ai contratti di godimento di immobili con successiva alienazione si
applicano, inoltre questi articoli del codice civile:
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l'art. 2668, comma 4 (cancellazione della trascrizione dei preliminari);
l'art. 2775-bis (credito per mancata esecuzione di contratti preliminari);
l'art. 2825-bis (ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare);
da 1002 a 1007, nonché 1012 e 1013, in quanto compatibili;
l'art. 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto).
Se il contratto ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 122/2005, secondo cui “il notaio non può procedere alla stipula
dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula,
non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al
perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile”, operafin dalla concessione del godimento.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente,lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata degli interessi legali.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il
concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce
interamente i canoni a titolo di indennità, se non é stato diversamente
convenuto nel contratto.
Le disposizioni previste dall'articolo 8 del D.L. n. 47/2014 in merito al
riscatto a termine dell'alloggio sociale "si applicano anche ai contratti dilocazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.",
sempreché tale disposizione ottenga l'autorizzazione UE.
I "CONDHOTEL"
(art. 31)
Per "diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti allariqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti", è confer mata
l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriche dovrà definire le condizioni di esercizio dei c.d. "condhotel".
Si tratta degli "esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria,
composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da
parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente
vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e
complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di
servizio autonomo di cucina" la cui superficie non può superare il 40% della
superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
Lo stesso decreto dovrà, inoltre, stabilire le modalità per la rimozione delvincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi
alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità
abitative a destinazione residenziale.
In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta delproprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubblicheeventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del
finanziamento agevolato.
AUTOTRASPORTOIn sede di conversione in legge del decreto sblocca Italia sono state
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(art. 32-bis )
introdotte, con l'art. 32-bis, alcune disposizioni riguardanti il settoredell’autotrasporto.
I contributi ottenuti dalle imprese di autotrasporto: per l’acquisizione di beni capitali ex art. 2, comma 2, lett. c) e d), DPR n.
227/2007, sono fruiti mediante credito d'imposta da util izzare in
compensazione tramite il mod. F24, salva la possibilità di richiedere
espressamente l’utilizzo “in via diretta”.
Il credito in esame:
non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53,
Legge n. 244/2007;
può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla
comunicazione, da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate degli elenchi
dei beneficiari e dei relativi contributi spettanti;
per la formazione professionale ex art. 2, comma 2, lett. f), DPR n. 227/2007,
sono fruiti mediante credito d'imposta con le modalità sopra indicate purché
vi sia esplicita richiesta da parte del beneficiario.
“Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari”, “tutti i soggetti
della filiera dei trasporti” devono utilizzare solamente sistemi di pagamentotracciabili indipendentemente dall’importo dovuto.
All’inosservanza della nuova disposizione si applica l’obbligo in capo ai
soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di comunicare al
MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.
MODIFICAINCENTIVI
ACQUISTO VEICOLIA BASSE EMISSIONI
(art. 39)
Sono confermate le modifiche al D.L. n. 83/2012 che prevede ilriconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, dal 14.03.2013 efino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basseemissioni, o che consegnano, per la rottamazione, un veicolo, dellamedesima categoria di quello nuovo, di cui sono proprietari o utilizzatori (in
caso di leasing).
In particolare, per effetto delle modifiche operate, viene ora previsto
che, in caso di acquisto, per fruire del contributo è necessaria anchel’immatricolazione del veicolo ed il riconoscimento del contributo avviene “apartire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei
contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito www.bec.mise.gov.it , e
fino al 31 dicembre 2015”.
Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione, invece,
viene ora stabilito che non è più necessario che detto veicolo: sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione del nuovo veicolo;
risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del
nuovo veicolo.
Vengono anche modificate le misure del contributo concesso, prima pari
al 15% o 20% del prezzo del veicolo e ora, invece, "fino al 15%" o "fino al 20%"del prezzo del veicolo. Resta immutato, invece, l'importo massimo del
contributo concesso.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
ANNO DI ACQUISTO
CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE
CARBONICA NON SUPERIORI A
50 g/km 95 g/km 120 g/km
2014
fino al 20% del
prezzo
d’acquisto fino
ad un massimo
di 5.000 €
fino al 20% del
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo
di 4.000 €
fino al 20% del
prezzo d’acquisto
fino ad un
massimo di 2.000 €
2015
fino al 15% del
prezzo
d’acquisto fino
ad un massimo
di 3.500 €
fino al 15% del
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo
di 3.000 €
fino al 15% del
prezzo d’acquisto
fino ad un
massimo di 1.800 €
Sono state, inoltre, modificate le categorie del Codice della strada diappartenenza dei veicoli agevolabili (automobili, veicoli commerciali
leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli). Le previgenti categorie (L1,
L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti da L1e, L2e, L3e,L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e:
L1e
Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico)
non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2e
Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non
supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L3e
Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L4e
Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50
cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5e
Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,
la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h
M1Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente
N1 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non
superiore a 3,5 t
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
L6e
Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad
accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o
uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui
potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i
motori elettrici
L7e
Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa
a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al
trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o
uguale a 15 kW
Si ricorda che il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è
riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore sotto forma di sconto sulprezzo d'acquisto ed è poi rimborsato al venditore dalle imprese produttrici o
importatrici, le quali a loro volta lo recuperano come credito d’imposta
utilizzabile in compensazione (decreto Mise 11.01.2013).
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: L'acconto delle imposte per i contribuenti Ires
Entro lunedì 1° dicembre 2014 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) i contribuenti
IRES devono versare la seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP 2014, applicando la
percentuale del 101,5% (l'acconto nella misura del 102,5% riguardava solo il 2013 (D.L. n. 76/2013
e D.M. 30.11.2013), Tale percentuale vale per tutti i soggetti IRES, compresi quelli operanti nel
comparto finanziario e assicurativo (a differenza di quanto avveniva nel 2013).
Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.
In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata,
verificando quanto si è indicato in Unico 2014 (c.d. metodo storico). Questa metodo, tuttavia, va
bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il
contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare
l’acconto in via presuntiva, stimando l’imposta dovuta per il 2014. In genere, il metodo
previsionale può essere utilizzato se nel 2014 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto
al 2013; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il
metodo storico;
oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o
l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del
30% dell’importo non versato.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad
esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.
Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di
calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei
contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Se l'esercizio non è coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro l'11° mese
dell'esercizio.
ACCONTI D'IMPOSTA 2014 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRES
RIGO RN17 ≤ 20,66 € Nessun acconto dovuto
RIGO RN17 > € 20,66
MA ≤ € 253,70
Versamento in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2014, del
101,5% dell’importo indicato al rigo RN17.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
IRES
RIGO RN17 > € 253,70
Versamento in 2 rate:
l a 1a rata, pari al 40,6% (40% del 101,5%) del rigo RN17
entro lo scorso 16.06.2014 (o 07.07.2014 per i soggetti che
non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M.
13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al 16.07.2014 (o
08.07.2014 - 20.08.2014 per i soggetti che usufruiscono
della proroga,) con la maggiorazione 0,40%;
l a 2° rata, pari al 60,9% (60% del 101,5%) del rigo RN17
entro il 01.12.2014.
IRAP
RIGO IR21 ≤ 20,66 € Nessun acconto dovuto
RIGO IR21 > € 20,66
MA ≤ € 253,70
Versamento in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2014, del
101,5% dell’importo indicato al rigo IR21.
RIGO IR21 > € 253,70
Versamento in 2 rate:
l a 1a rata, pari al 40,6% (40% del 101,5%) del rigo IR21
entro lo scorso 16.06.2014 (o 07.07.2014 per i soggetti che
non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M.
13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al 16.07.2014 (o
08.07.2014 - 20.08.2014 per i soggetti che usufruiscono
della proroga,) con la maggiorazione 0,40%;
l a 2° rata, pari al 60,9% (60% del 101,5%) del rigo IR21
entro il 01.12.2014.
VERSAMENTO
Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2014 va effettuato con
i l mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di
versamento, come modificate a decorrere dal 1° ottobre 2014 ad opera
dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero:
Modalità dipresentazione
Soggetto Condizioni
Cartaceo/
Entratel/Fisconline
remote/home banking
Privato
F24 a debito, senza
compensazione, di
importo ≤ 1.000 €
Entratel/Fisconline Tutti F24 a zero
Telematico con
Entratel/Fisconline
remote/home banking
TuttiF24 a debito con
compensazione
Titolare di partita IvaF24 a debito senza
compensazione
Privato
F24 a debito senza
compensazione di
importo > 1.000 €
Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo
acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.
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COMPENSAZIONE
Per il versamento dell'acconto 2014 il contribuente può avvalersi dellacompensazione:
verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del
medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la
seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il modello
F24;
orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di
diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda
rata dell'acconto IRAP 2014), con necessità di utilizzare il modello F24.
Si ricorda che:
la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è fissata dal
100% al 200% dei crediti stessi;
è previsto (dal 2011) il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod.
F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo
superiore a € 1.500;
i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati (orizzontalmente)
solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
d e l l a dichiarazione IVA annuale e utilizzando gli strumenti telematici
dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, se superiori anche a € 15.000, è richiesta
l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo IVA da parte di un
soggetto abilitato;
i crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla
fonte superiori a € 15.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo
previa apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato al
modello dichiarativo da cui il credito emerge.
I l limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato a €700.0005 (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione
verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata
in compensazione nell’anno successivo.
RAVVEDIMENTOOPEROSO
Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi
può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando, oltre
agli interessi legali dell'1%, le sanzioni: dallo 0,2% al 2,8%6 se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza
(ravvedimento sprint);
3% se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza
(ravvedimento breve);
3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione
(ravvedimento lungo).
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
5 € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da
prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.6 Per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
SAPERE PER FARE
IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVAALL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
INTRODUZIONE
C o n provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato
approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2014, infatti, tale dichiarazione deve essere redatta, a
pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento delle Entrate.
Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1° gennaio
2015.
In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere
presentata entro il 31.01.2015.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Come si paga l'imposta di bollo?
2. Quando l'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale?
3. Per l a liquidazione definitiva dell'imposta di bollo virtuale deve essere presentata
un'apposita dichiarazione?
4. Il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale può essere utilizzato anche per
presentare la dichiarazione a seguito di rinuncia all'autorizzazione?
5. Come va presentata la dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?
6. Come si compone il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?
7. Cosa va indicato nel Frontespizio del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo
virtuale?
8. Come va compilato il Quadro A del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?
9. Come va compilato il Quadro B del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?
10. Come va compilato il Quadro C del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo
virtuale?
11. Come va compilato il Quadro D del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1. COME SI PAGA L'IMPOSTA DI BOLLO?
R.1. In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:
acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;
in modo virtuale.
Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R.
n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e
previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento
dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.
D.2. QUANDO L'IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE PAGATA IN MODO VIRTUALE?
R.2. L'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale solo se l'interessato ha presentato
all'Agenzia delle Entrate apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui
sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che
potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede,
sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta
per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre",
ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto
periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la
dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa
autorizzazione.
L'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con
atto da notificarsi all'interessato.
Anche l'interessato può rinunziare all'autorizzazione, dandone comunicazione scritta
all'Ufficio e presentando contemporaneamente la dichiarazione per il periodo compreso
dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.
Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una
dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno
precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 20147,
"degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta" , nonché degli assegni bancari
estinti nel suddetto periodo.
Pertanto, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere
presentata entro il 31.01.2015.
7 L’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
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D.3. PER LA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DEVE ESSERE PRESENTATA UN'APPOSITA
DICHIARAZIONE?
R.3 Sì. Come introdotto ad opera della Legge di Stabilità 2014, la dichiarazione relativa
all'imposta di bollo virtuale deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a
quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla
liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a
debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella
successiva.
Per dare attuazione alla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, secondo la quale,
come detto, la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a
quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima,
con provvedimento direttoriale del 14 novembre scorso, ha approvato il suddetto modello
(“Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale”), con le relative istruzioni per
la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.
Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1°
gennaio 2015.
In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere
presentata entro il 31.01.2015.
D.4. IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE?
R.4 . Sì. Più nello specifico, il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale approvato
dalle Entrate con Provvedimento del 14.11.2014 può essere utilizzato per presentare:
l a dichiarazione consuntiva, sulla base della quale verrà effettuata la liquidazione definitiva
dell'imposta;
la dichiarazione a seguito di rinuncia all’autorizzazione (anche nei casi di operazioni straordinarie);
una nuova dichiarazione, sostitutiva di una precedentemente inviata, in caso di eventuali
modifiche.
D.5. COME VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.5. Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle
Entrate, direttamente dall’interessato ovvero tramite uno degli intermediari abilitati al
servizio Entratel (es.: professionisti e Caf).
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un
programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.
La dichiarazione inviata per via telematica si considera presentata nel momento in cui è
conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della
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presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia
stessa.
Tuttavia, per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, il Provvedimento
stabilisce un periodo transitorio (01.01.2015 - 31.12.2015) durante il quale, in caso di rinuncia
all’autorizzazione, anche a seguito di un'operazione straordinaria, le dichiarazioni devono
essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.
D.6. COME SI COMPONE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.6. Il modello si compone di un Frontespizio e 4 quadri:
quadro A: Atti e documenti soggetti a imposta fissa;
quadro B: Atti e documenti soggetti a imposta variabile;
quadro C: Versamenti effettuati;
quadro D: riepilogo imposta da dichiarazione.
D.7. COSA VA INDICATO NEL FRONTESPIZIO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.7. Nel Frontespizio del modello devono essere riportati i dati del contribuente e dell'intermediario
abilitato. Occorre, inoltre, indicare gli Estremi dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta
in modo virtuale e l’anno del rilascio e riportare le informazioni di carattere generale relative
alla dichiarazione da presentare.
In particolare, nella casella "Tipo di dichiarazione" va indicato uno dei seguenti codici:
TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE DA INDICARE
DICHIARAZIONE CONSUNTIVA, con la quale devono essere indicati il
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (es: 2014). Tale
dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio
(nel caso di specie: gennaio 2015)
1
DICHIARAZIONE A SEGUITO DI RINUNZIA all’autorizzazione, anche nei casi di
operazioni straordinarie. Se l’interessato ha rinunziato all’autorizzazione, con
apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente, nel
modello deve indicare il numero degli atti e documenti emessi dal 1°
gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione.
2
OPERAZIONI STRAORDINARIE che non hanno comportato una rinunzia
all’autorizzazione3
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
La casella "Dichiarazione sostitutiva" deve essere barrata nel caso in cui, prima della
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (consuntiva, di rinuncia
all'autorizzazione o a seguito di operazioni straordinarie), si intenda rettificare o integrare una
dichiarazione già presentata.
La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata,
pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.
La casella "Anno di riferimento" va compilato solo per indicare l'anno di riferimento della
dichiarazione consuntiva, mentre non va barrata nel caso di rinuncia all'autorizzazione
(codici 2 e 3).
La casella "Periodo di riferimento", invece, va compilata solo nel caso di rinuncia
all'autorizzazione (codici 2 e 3), indicando l'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione.
La casella "Casi particolari" va compilata solo nel caso in cui intervengano fattispecie che si
sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad
esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti
dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere
compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio, con circolare, risoluzione o
comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.
D.8. COME VA COMPILATO IL QUADRO A DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.8. Il quadro A va compilato per indicare atti e documenti soggetti ad imposta fissa, ovvero
quegli atti e documenti (indicati nella tabella A allegata al provvedimento) soggetti
all’imposta di bollo fin dall’origine, assolta in modo virtuale ed in misura fissa, a seconda della
tipologia di atto, del numero dei documenti, dei fogli di cui il documento si compone oppure
in relazione al periodo rendicontato.
In particolare:
nella colonna 1 (Codice documento), occorre indicare il codice identificativo della tipologia di
documento soggetto ad imposta di bollo, rilevabile nella Tabella A allegata al provvedimento;
la colonna 2 (Cambio imposta) va barrata se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo
caso occorre indicare l’importo aggiornato in colonna 3;
nella colonna 3 (Importo unitario), occorre indicare l’importo della tassazione, rilevabile dalla
Tabella A allegata, relativa alla tipologia di documento o atto presente in colonna 1.
nella colonna 4 (Numero documenti), occorre indicare il numero dei documenti per i quali il bollo è
stato assolto in modalità virtuale;
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
nella colonna 5 (Numero fogli): indicare il numero dei fogli di cui si compongono i documenti
soggetti al bollo virtuale;
nella colonna 6 (Totale imposta), per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1 occorre indicare,
in tale campo, l’imposta calcolata in relazione al numero di documenti/fogli rispettivamente indicati
in colonna 4 o 5.
D.9. COME VA COMPILATO IL QUADRO B DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.9. I l quadro B va compilato per indicare gli atti ed i documenti soggetti ad imposta in misura
proporzionale. Le tipologie di atti e documenti soggetti a detta imposta di bollo e da
indicare nel quadro B sono desumibili dalla Tabella B allegata al provvedimento.
Si tratta di atti e documenti soggetti ad un’imposta calcolata, in dipendenza del numero dei
giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro
valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31
dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Analogamente, tale regola si
applica ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.
In mancanza dei predetti valori, l’imposta deve essere calcolata in relazione al costo di
acquisto.
Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. Il periodo di
riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile.
La compilazione del quadro per ciascuna tipologia di documento deve avvenire nel
seguente modo:
colonna 1 (Codice documento): va indicato il codice identificativo della tipologia di documento
soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento;
colonna 2 (Cambio aliquota): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella
tassazione. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l’aliquota aggiornata;
colonna 3 (Aliquota/imposta): v a indicata l’aliquota/imposta massima, rilevabile dalla Tabella B
allegata al provvedimento, relativa alla tipologia di comunicazione indicata in colonna 1;
colonna 4 (Numero): va indicato il numero delle comunicazioni inviate alla clientela nell’anno di
riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1;
colonna 5 (Imponibile): indicare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro
valore nominale di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre
di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia individuata in colonna 1 ed
al relativo numero indicato in colonna 4.
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Colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, in tale campo
occorre riportare l’imposta calcolata in relazione ai documenti indicati in colonna 4.
D.10. COME VA COMPILATO IL QUADRO C DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.10. I l quadro C va compilato per indicare i versamenti effettuati nell'anno di riferimento della
dichiarazione in base alla liquidazione provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate.
In particolare:
nella colonna 1 (Tipologia), va indicato il codice identificativo del bimestre di riferimento del
versamento, cioè:
Codice Periodo di riferimento Scadenza ordinaria
1 Gennaio / Febbraio 28.02
2 Marzo / Aprile 30.04
3 Maggio / Giugno 30.06
4 Luglio / Agosto 31.08
5 Settembre / Ottobre 31.10
6 Novembre / Dicembre 31.12
7 Acconto 16.04
nella colonna 2 (Data) va indicato il giorno, mese ed anno del versamento effettuato, rilevabile dal
relativo modello di pagamento;
nella colonna 3 (Imposta versata), va indicato l'importo versato in relazione alla tipologia di rata
indicata in colonna 1;
nella colonna 4 (CF soggetto versante), va indicato il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il
versamento. Tale codice fiscale deve coincidere, in linea generale, con quello indicato nella
sezione “Dati del contribuente” del frontespizio.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014
D.11. COME VA COMPILATO IL QUADRO D DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?
R.11. Nel quadro D devono essere riportati i totali delle imposte indicate nei quadri A e B:
In particolare:
nel rigo D1, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 del quadro A,
relativa agli atti e documenti dichiarati, soggetti all’imposta fissa.
nel rigo D2, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 del quadro B,
relativa agli atti e documenti dichiarati, soggetti all’imposta proporzionale.
nel rigo D3, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati nei righi D1 e D2.
Si precisa che il quadro D è solo uno schema riepilogativo di quanto dichiarato dal contribuente,
pertanto non rappresenta un prospetto di liquidazione.
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate questa settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 100/E del 17 Novembre 2014 L'Agenzia precisa che l’impresa che non ha
coltivato i terreni acquistati con l’agevolazione per
la piccola proprietà contadina, perdendo il relativotrattamento di favore, non può invocare, insostituzione, la fruizione degli ulteriori beneficiprevisti per gli imprenditori agricoli professionali.
Infatti, il contribuente che decade da un beneficio
fiscale, non può ottenere il riconoscimento di altri
“sconti” richiesti in via subordinata nel medesimo
atto.
Risoluzione n. 101/E del 19 Novembre 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti circa la corretta
individuazione del sostituto di imposta in relazione
a i proventi derivanti dalla partecipazione a fondimobiliari chiusi. In particolare, viene precisato che
ad operare la ritenuta a titolo di imposta sui redditi
di capitale derivanti dalla partecipazione agli
organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani o lussemburghesi storici (articolo 44,
comma 1, lettera g, del Tuir), siano le società di
gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i
fondi, la Sicav o la Sicaf (articolo 26-quinquies,
comma 1, Dpr 600/1973). Analogamente, se il
contribuente conferisce alla Sgr l'incarico alla
cessione delle quote, la Sgr riveste il ruolo di
sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale. Se,
invece, la cessione delle quote avviene senza
l’intervento di Sgr o altri intermediari analoghi (es.:
cessioni di quote nominative in cui la Sgr interviene
soltanto per l’annotazione del trasferimento nel
registro dei partecipanti), è il contribuente non
esercente attività d’impresa a dover autoliquidare
l’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM di
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UNICO, nella misura prevista della ritenuta a titolo
d’imposta che avrebbe applicato il sostituto
d’ impos ta . Pe r usu f ru i re de l le eventua l i
minusvalenze realizzate, lo stesso dovrà, invece,
compilare il quadro RT del modello Unico. Resta,
invece, obbligatorio l’intervento dell’intermediario
per le cessioni di quote al portatore di valore pari o
superiore a mille euro, come prevede la normativa
antiriciclaggio.
Risoluzione n. 102/E del 19 Novembre 2014 L'Agenzia precisa che, per fruire del regimeagevolato previsto dalla Legge n. 398/1991(esclusione dalla formazione del reddito imponibile
dei proventi conseguiti nello svolgimento di attività
commerciali connesse con gli scopi istituzionali e di
quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi
effettuate con qualsivoglia modalità), anche leassociazioni no profit e le pro-loco devono
rispettare la condizione della tracciabilità deipagamenti, se di importo superiore a 516,46 euro.
In particolare, essi devono essere eseguiti tramite
conti correnti bancari o postali a loro intestati
(articolo 25, comma 5, della legge 133/1999),
ovvero tramite carte di credito o bancomat(articolo 4 del Dm 473/1999), oppure attraverso
assegni non trasferibili intestati all'associazionedestinataria (circolare n. 43/E del 2000).
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 14 Novembre 2014 L'Agenzia informa che anche quest’anno intende
misurare l’indice di gradimento dei servizi forniti
attraverso la piattaforma di assistenza via web
Civis. La rilevazione partirà nei prossimi giorni e si
concluderà entro la fine dell’anno. La raccolta e
l’elaborazione delle valutazioni espresse avverrà in
piena garanzia dell’anonimato, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza e protezione
dei dati personali. I risultati dell’indagine saranno
pubblicati sul sito Internet istituzionale.
Comunicato stampa del 20 Novembre 2014 L'Agenzia rende noto che sono stati pubblicati inuovi dati dell'OMI (osservatorio del mercato
immobiliare italiano) relativi al terzo trimestre 2014.
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Dai dati emerge un +3,6% rispetto allo stesso
periodo del 2013, con un totale di 206.945
transazioni.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 21.11.2014 AL 09.12.2014
Martedì 25 Novembre 2014 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese precedente da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 giugno, scade il termine per il versamentodella 7a ed ultima rata delle imposte derivanti da
UNICO, con applicazione degli interessi nella misuradell'1,81%.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 6a ed ultimarata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dell'1,58%.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio, scade il termine per il versamentodella 6a ed ultima rata delle imposte derivanti da
UNICO, con applicazione degli interessi nella misuradell'1,58%.
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Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 5a ed ultimarata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dell'1,10%.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
nel mese di Ottobre 2014, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Settembre 2014.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le imprese di assicurazione che operano in Italiain regime di libera prestazione di servizi, scade il
termine per la presentazione della denuncia mensilerelativa ai premi ed accessori incassati nel mese di
Ottobre 2014.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Comunicazione mensile (Ottobre 2014) degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confrontidi operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. "black list"
Lunedì 1° Dicembre 2014 Comunicazione mensile delle operazioni di acquistoda operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino, annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Ottobre 2014)
Lunedì 1° Dicembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquistiintracomunitari di beni registrati nel mese di Ottobre2014, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli
estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Lunedì 1° Dicembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente (Ottobre 2014) da parte degli enti noncommerciali
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Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.11.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.11.2014 per
i soggetti che non abbiano optato per il regime della
“cedolare secca”.
Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento della 2a o unica rata d’acconto 2014delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi,da parte di tutti i contribuenti (acconto Irpef, Ires,
Irap, cedolare secca)
Lunedì 1° Dicembre 2014 Scade i l te r m i ne pe r l'invio telematico delladichiarazione IMU/TASI, per gli anni 2012 e 2013 da
parte degli enti non commerciali. Si ricorda, infatti,
che con Decreto Mef firmato il 23.09.2014 il termine è
stato prorogato di due mesi, portandolo dal 30
settembre al 30 novembre, che, però, essendo
domenica, slitta automaticamente a lunedì 1°
dicembre 2014. La dichiarazione deve essere
trasmessa esclusivamente con modalità telematica.
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