Brevettabilità nel settore delle biotecnologie
-
Upload
bugnion-spa -
Category
Law
-
view
20 -
download
2
Transcript of Brevettabilità nel settore delle biotecnologie
![Page 1: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/1.jpg)
Milano, 6 maggio 2015
Brevettabilità nel settore delle
biotecnologie
Michela Errico
![Page 2: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/2.jpg)
Definizione
“La BIOTECNOLOGIA consiste in tutte
le applicazioni tecnologiche che
utilizzano sistemi biologici, organismi
viventi o loro derivati, per produrre o
modificare prodotti o processi per un
uso specifico.”
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)
www.biodiv.org
Milano, 6 maggio 2015
![Page 3: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/3.jpg)
Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche e sua attuazione negli Stati membri.
Codice della Proprietà Industriale e Regolamento di
attuazione
Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo
Basi legali in Italia ed in
Europa
Milano, 6 maggio 2015
![Page 4: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/4.jpg)
SCOPI DELLA DIRETTIVA
Stimolare la ricerca nello specifico settore
Armonizzazione normativa e chiarificazione
Dare definizioni nello specifico settore
Chiarire le incertezze sulla brevettabilità nello specifico settore
Definire le esclusioni dalla brevettazione per motivi etici
Normare/regolamentare i rapporti tra mondo agricolo e bio-
industriale
Direttiva 98/44/CE
2010 recepimento nel CPI (Art.81bis-octies)
Milano, 6 maggio 2015
1999 recepimento EPC (R.26-29)
![Page 5: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/5.jpg)
Oggetto del brevetto biotecnologico
Art. 45 CPI - Art. 52(1) EPC - Art. 3(1) D.98/44/CE
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di
OGNI SETTORE DELLA TECNICA, che:
•sono nuove
•implicano un'attività inventiva
•sono atte ad avere un'applicazione industriale
• sono sufficientemente descritte
……. anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in
materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento
attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato
materiale biologico
Milano, 6 maggio 2015
![Page 6: Brevettabilità nel settore delle biotecnologie](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042819/55cbb168bb61ebb7678b46d0/html5/thumbnails/6.jpg)
La presentazione integrale è disponibile
a richiesta sul sito Bugnion
Consulenza in proprietà industriale e
intellettuale, registrazione e tutela di marchi,
brevetti e di tutti i beni immateriali delle imprese
www.bugnion.it
© BUGNION S.p.A., 2015