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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-VIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZATERRITORIALE E PREVENZIONE 6 luglio2012, n. 230
Art. 6 del Regolamento Regionale 10 gennaio2006, n. 1 “Requisiti minimi e criteri generaliper il riconoscimento dei laboratori di analisinon annessi alle industrie alimentari - Approva-zione del Registro regionale. Quarto aggiorna-mento.
Il giorno 6 luglio 2012, in Bari, nella sede delServizio Programmazione Assistenza Territoriale ePrevenzione,
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazionetradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazionedi documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice inmateria di protezione dei dati personali” in meritoai Principi applicabili ai trattamenti effettuati daisoggetti pubblici;
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio 2,riceve dal Dirigente dello stesso la seguente rela-zione.
Con legge 21 dicembre 1999, n. 526, con cuisono state apportate, tra l’altro, modifiche al D.Lgs.26 maggio 1997, n. 155, “Attuazione delle direttive93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l’igiene dei pro-dotti alimentari”, è stato demandato alle Regioni ealle Province autonome il riconoscimento dei labo-ratori esterni alle industrie alimentari che effettuanole analisi ai fini dell’autocontrollo di cui all’art. 3del citato Decreto legislativo. In particolare l’art. 10
- comma 3 - (art. 3 bis) della Legge 21 dicembre1999, n. 526 ha stabilito la procedura per tale rico-noscimento, prevedendo altresì l’iscrizione di dettilaboratori in appositi elenchi regionali.
Ai sensi del punto 5 del suddetto art. 3bis, venivaaltresì affidato al Ministero della Salute il compitodi fissare, con apposito decreto, i requisiti minimi ei criteri generali per il riconoscimento sia dei labo-ratori esterni alle industrie alimentari che effettuanole analisi ai fini dell’autocontrollo di cui all’art. 3del D.Lgs. 155/97, sia di quelli che effettuano ana-lisi su alimenti di origine animale regolamentati danormativa specifica nonché sui prodotti destinati adun’alimentazione particolare.
La disciplina sanitaria relativa alla produzione eall’immissione in commercio degli alimenti pre-vede, nell’ambito dei piani di autocontrollo predi-sposti da ciascuna azienda, l’effettuazione di speci-fiche analisi che possono essere svolte presso labo-ratori interni alla stessa azienda o presso laboratoriesterni, appositamente riconosciuti a tal fine.
Con l’Accordo della Conferenza permanente tralo Stato e le Regioni del 17 giugno 2004 sono statifissati i “Requisiti minimi e criteri per il riconosci-mento dei laboratori di analisi non annessi alleindustrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo”
Con l’Accordo n. 78/CSR del 08 luglio 2010 san-cito ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della legge 7luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano sono stateriviste le “Modalità operative di iscrizione, aggior-namento, cancellazione dagli elenchi regionali dilaboratori e modalità per l’effettuazione di verificheispettive uniformi per la valutazione della confor-mità dei laboratori
Col Regolamento Regionale 1/2006 sono statestabilite le suddette procedure autorizzative al finedell’inserimento dei laboratori nel registro regio-nale.
Lo stesso prevede all’art. 3 i requisiti minimi chei suddetti laboratori devono possedere per l’inseri-mento nell’elenco regionale ed all’art. 4 le modalitàdella istanza da inviare alla Regione per il tramitedei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL compe-tenti;
Il comma 2 del predetto articolo prevede, inoltre,che tali laboratori debbono essere accreditati allenorme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singoleprove o gruppi di prove o devono dimostrare di aver
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avviato le procedure finalizzate all’ottenimento del-l’accreditamento che comunque dovrà essere acqui-sito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nell’e-lenco regionale;
Con Determinazione del Dirigente del SettoreAssistenza Territoriale e Prevenzione del 09 luglio2007 n. 117 è stato approvato il registro regionalesuddetto;
Con Determinazione del Dirigente del SettoreAssistenza Territoriale e Prevenzione del 12novembre 2007 n. 201 è stato approvato il primoaggiornamento del registro regionale suddetto;
Con Determinazione del Dirigente del SettoreAssistenza Territoriale e Prevenzione del 03 aprile2009 n. 91 è stato approvato il secondo aggiorna-mento del registro regionale suddetto
l’Ufficio ha successivamente esaminato sia leistanze ex novo che le integrazioni documentalidelle restanti in itinere pervenute, istruite e tra-smesse col relativo parere favorevole dai compe-tenti Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;
Per quanto sopra, atteso che l’art. 5 comma 5 delRegolamento Regionale 1/2006 prevede l’aggior-namento del registro regionale dei laboratori;
Preso atto che sono trascorsi i 36 mesi previstiper l’accreditamento dei laboratori e relative provesecondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dalsecondo aggiornamento approvato con Determina-zione dirigenziale 03 aprile 2009 n. 91, che preve-deva l’inserimento dei laboratori dal numero 1Pfino al 49P, si ritiene di dover approvare il quartoaggiornamento del registro regionale dei laboratorisecondo le comunicazioni formalmente pervenutedai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLLnonché coincidenti con gli elenchi pubblicati sulsito ufficiale di ACCREDIA, cancellando d’ufficioi laboratori inseriti nel secondo aggiornamento (dal1P al 49P) che non hanno acquisito l’accredita-mento previsto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezzaLa pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema diaccesso ai documenti amministrativi, avviene nelrispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigenteregolamento regionale n. 5/2006 per il trattamentodei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinatoalla pubblicazione è redatto in modo da evitare ladiffusione di dati personali identificativi non neces-sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualoratali dati fossero indispensabili per l’adozione del-l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSIDELLA L.R. n. 28/2001
“Si dichiara che il presente provvedimento noncomporta alcun mutamento qualitativo e quantita-tivo di entrata o di spesa né a carico del bilancioregionale né a carico degli enti per cui debiti e cre-ditori potrebbero rivalersi sulla regione e che èescluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto aquelli autorizzati a valere sullo stanziamento pre-visto dal bilancio regionale Dal presente provvedi-mento non deriva alcun onere a carico del bilancioregionale”.
Il Dirigente dell’UfficioDott. Onofrio Mongelli
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si inten-dono integralmente riportati: Ritenuto di doverprovvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto in narrativa rappresen-tato e di approvare il quarto aggiornamento delregistro regionale ai sensi dell’art. 5 comma 5 delReg. regionale 1/2006 concernente l’elenco deilaboratori che effettuano analisi ai fini dell’auto-controllo per le industrie alimentari e delle rela-tive prove accreditate o in corso di accredita-mento secondo le comunicazioni pervenute per iltramite dei Dipartimenti di prevenzione delleAASSLL e coincidenti con gli elenchi ufficialipubblicati sul sito istituzionale di ACCREDIA,cancellando d’ufficio i laboratori inseriti nelsecondo aggiornamento (dal 1P al 49P) e prividell’accreditamento previsto, di cui all’allegato
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A del presente provvedimento che ne costituisceparte integrante e sostanziale;
• di prevedere l’aggiornamento del suddetto regi-stro qualora altri laboratori, espletato l’accerta-mento amministrativo previsto dall’art. 5, soddi-sfino i requisiti di cui all’art. 3 ovvero a seguitodell’avvenuta certificazione delle prove dei labo-ratori in fase di accreditamento, che dovrà esserecomunque acquisito entro 36 mesi dall’adozionedei relativi provvedimenti;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Puglia e sul sito Web dellaRegione.
Il presente provvedimento:a) sarà pubblicato all’albo del Servizio PATP (in
formato telematico qualora disponibile l’appo-sito albo;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originalealla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della RegionePuglia (qualora disponibile l’albo telematico);
d) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, èadott. o in originale.
Il Dirigente del ServizioDr. Fulvio Longo
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