AUTOVETTURE · Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra; 2. l’assicurazione...

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AUTOVETTURE Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Contratto di Assicurazione per l’R.C. Auto (responsabilità civile derivante dalla circolazione dell’autovettura) per la copertura dei rischi di danni materiali e diretti all’autovettura (Kasko, Incendio e Furto) per l’assistenza all’autovettura per gli infortuni del conducente per la protezione legale.

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AUTOVETTURE

Il presente Fascicolo informativo, contenente

Nota informativa, comprensiva del Glossario

Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

Contratto di Assicurazione

per l’R.C. Auto (responsabilità civile derivante dalla circolazione dell’autovettura)

per la copertura dei rischi di danni materiali e diretti all’autovettura (Kasko, Incendio e Furto)

per l’assistenza all’autovettura

per gli infortuni del conducente

per la protezione legale.

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Condizioni Generali di Assicurazione131500N - Ed. 01/2014 - 01 di 166

AUTOVETTURE

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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa e le condizioni di polizza.

Protezione aguida facilitata

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Abbiamo suddiviso la guida in sette grandi aree, che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto.

La prima area (La Tua Polizza ) contiene una spiegazione dei documenti contrattuali e della modulistica che viene utilizzata nel corso della vita del contratto.

La seconda, terza, quarta, quinta e sesta area, contengono le informazioni sulle garanzie di Generali Sei in Auto (rispettivamente R.C. Auto, Sicurezza al Volante, che raggruppa le tre garanzie Kasko, Infortuni del Conducente e Protezione legale, Assistenza in movimento, Protezione Incendio e Protezione Furto).

A l l’interno di queste aree la consultazione delle informazioni è facilitata da una semplice classificazione per colori, che ti consentirà di trovare rapidamente la risposta alle tue domande.

L’ultima area (Informazioni Generali) presenta alcuni articoli comuni a tutte le garanzie, i riferimenti normativi ed il glossario.

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R.C. AUTO

Sezione Guasti Accidentali (Kasko)

Sezione Responsabilità Civile

Sezione Assistenza Auto

Sezione Incendio

Sezione Furto

Sezione Infortuni del Conducente dell’Autovettura

Sezione Protezione Legale

SICUREZZA AL VOLANTE

ASSISTENZA IN MOVIMENTO

PROTEZIONE INCENDIO

PROTEZIONE FURTO

All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica,per rendere più semplice la ricerca.

DESCRIZIONEGARANZIA

GESTIONEDEL SINISTRO

GESTIONEAMMINISTRATIVA

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CONDIZIONI GENERALI DI ASCOMUNI PER LA SEZIONE ASS

Art. 1 - Limite per anno assicuratCi i di i

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI PER LA SEZIONE ASSISTENZA AUTO

Art. 1 - Limite per anno assicurativoCiascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo.

Art. 2 - Estensione territorialel’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della 1. Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra;l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del siste-2. ma della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabili-tà civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R.C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora con-venuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’As-sicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.

Art. 4 - Limiti dell’assicurazioneLe prestazioni non sono dovute per sinistri:

avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, allu-a. vioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, b.

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R.C. AUTO

Sezione Guasti Accidentali (Kasko)

Sezione Responsabilità Civile

Sezione Assistenza Auto

Sezione Incendio

Sezione Furto

Sezione Infortuni del Conducente dell'Autovettura

Sezione Protezione Legale

SICUREZZA AL VOLANTE

ASSISTENZA IN MOVIMENTO

PROTEZIONE INCENDIO

PROTEZIONE FURTO

All’interno di ognuna di queste aree troverai una legenda cromatica,per rendere più semplice la ricerca.

DESCRIZIONEGARANZIA

GESTIONEDEL SINISTRO

GESTIONEAMMINISTRATIVA

Guida alla consultazione

Questo “navigatore” è il punto di partenza della guida che stai sfogliando; tienilo sempre aperto, in maniera tale da poterti recare nell’area che ti interessa (1).

In base alla legenda cromatica, riportata nella parte inferiore del navigatore, individua il colore corrispondente alle tue esigenze (2).

All’interno delle sezioni che descrivono le garanzie (3), la classificazione per colori (riportata nella barra laterale delle pagine) ti consentirà una rapida navigazione negli articoli.

Avvertenza: come richiesto dall’art. 166 del Codice, le parti nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione implicanti decadenze, nullità, limitazione di garanzie ed oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato, sono evidenziate in corsivo e rivestono particolare importanza.

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Sezione Protezione Legale

ASSISTENZA IN MOVIMENTO

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Indice Generale

LA TUA POLIZZA

Le tue esigenze, la tua polizza

Come è fatto e come si legge il documento di polizza

Come sono fatti e come si leggono il certificatodi assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde

Come è fatta e come si legge l’attestazionedello stato del rischio

Come è fatto e come si legge il Modulo Blu(C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente)

Le prime cose da fare in caso di incidente

Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani

RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Aggravamento del rischio

Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusi

Art. 5 - Estensione territoriale

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

Art. 9 - Gestione delle vertenze

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Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto

Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto

Art. 12 - Attestazione dello stato del rischio

Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

Condizioni Aggiuntive

Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetturedate in uso ai dipendenti

Clausola 10 - Rinuncia alla rivalsa per guida in statodi ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

Clausola 69 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistricausati da neopatentato

Clausola 88 - Rinuncia alla rivalsa

Condizioni Speciali

Forme Tariffarie

Clausola BM - Nuova Bonus Malus

SICUREZZA AL VOLANTE

SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Condizioni Generali

Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive

Art. 1 - Oggetto

Clausola 79 - Garanzia Collisione Agevolata

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Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive

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Clausola 78 - Kasko All Inclusive

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Condizioni Generali di Assicurazione comuni per la Sezione Guasti accidentali (Kasko)

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Bonus Malus

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Aggravamento del rischio

Art. 5 - Estensione territoriale

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 7 - Valore assicurato

Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga

Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in naturadelle cose danneggiate

Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno

Art. 12 - Liquidazione dei danni

Art. 13 - Franchigia o scoperto

Art. 14 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTEDELL’AUTOVETTURA

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni

Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischio

Art. 3 - Estensione territoriale

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 5 - Rinuncia all’azione di surroga

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Art. 6 - Prestazioni

Art. 7 - Invalidità permanente

Art. 8 - Morte

Art. 9 - Rimborso spese di cura

Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave

Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero

Art. 12 - Denuncia dell’infortunio

Art. 13 - Criteri di indennizzabilità

Art. 14 - Controversie - Arbitrato irrituale

Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura

Art. 17 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

Condizioni Generali

Art. 1 - Garanzie prestate

Art. 2 - Vertenze assicurate

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Massimale

Art. 5 - Validità della garanzia

Art. 6 - Estensione territoriale

Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro

Art. 8 - Gestione del sinistro

Art. 9 - Erogazione delle prestazioni

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Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura

Art. 11 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

ASSISTENZA IN MOVIMENTO

PERCHÉ L’ASSISTENZA?

SEZIONE ASSISTENZA AUTO

Condizioni Generali

Clausola 87 - Assistenza Auto Generali Confort

Clausola 97 - Assistenza Auto Generali Top

Condizioni Generali di Assicurazione comuniper la Sezione Assistenza Auto

Art. 1 - Limite per anno assicurativo

Art. 2 - Estensione territoriale

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 4 - Limiti dell’assicurazione

Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative

Art. 6 - Anticipi

Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza

Art. 8 - Colpa grave

Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio veicolo

Art. 10 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

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PROTEZIONE INCENDIO

SEZIONE INCENDIO

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Art. 4 - Estensione territoriale

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 6 - Valore assicurato

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate

Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno

Art. 10 - Liquidazione dei danni

Art. 11 - Franchigia o scoperto

Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura

Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

PROTEZIONE FURTO

SEZIONE FURTO

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Aggravamento del rischio

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Art. 4 - Estensione territoriale

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 6 - Valore assicurato

Art. 7 - Franchigia o scoperto

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno

Art. 11 - Liquidazione dei danni

Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furtosenza ritrovamento dell’autovettura assicurata

Art. 13 - Recuperi

Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovettura

Art. 15 - Durata ed efficacia dell’assicurazione

Condizioni Aggiuntive

Clausola 20 - Estensione della garanzia furto agli “apparecchi audiofonovisivi”

Clausola 21- Eventi sociopolitici e atti vandalici

Clausola 45 - Cristalli

Clausola 61 - Eventi naturali

Condizioni Particolari

Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danni parziali

Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in casodi danni totali

INFORMAZIONI GENERALI

Articoli comuni a tutte le garanzie

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Art. 1 - Foro competente

Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato

Art. 3 - Rinvio alle norme di legge

Riferimenti normativi

Glossario

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La tua polizzaUna breve panoramica delle garanzie

sottoscrivibili e dei documenti contrattuali.

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Le tue esigenze, la tua polizza

Generali Sei in Auto è un contratto completo per la tutela dell’auto-vettura e del conducente; di seguito potrai trovare le coperture assi-curative in esso contenute e descritte in queste Condizioni Generali di Assicurazione, suddivise in base al tipo di protezione che sono in grado di garantire. Verifica costantemente la loro corrispondenza con le tue abitudini di guida e con il grado di protezione che vuoi ottenere per te e i tuoi cari.

R. C. Auto. È il punto di partenza della tua protezione al volante, rap-presenta la copertura obbligatoria per poter circolare e, in caso di in-cidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.

Sicurezza al volante

Kasko. Quattro varianti della formula Kasko per proteggerti dai danni arrecati alla tua autovettura (collisione contro veicolo a mo-tore identificato, urto contro ostacolo, ribaltamento o uscita di strada). Nella forma più completa sono inclusi i danni da eventi naturali (es. grandine) e sociopolitici (es. atti vandalici);

Infortuni del conducente. Per proteggere il conducente, l’unica persona non assicurata dall’R. C. Auto obbligatoria, a seguito di incidente con colpa;

Protezione legale. L’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi in relazione a fatti conseguenti alla circola-zione dell’autovettura assicurata.

Assistenza in movimento. Per avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.

Protezione incendio. Una copertura completa che ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura causati da incendio qualunque ne sia la causa.

Protezione Furto. Per essere tutelato in caso di furto, anche tentato e in caso di rapina.

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Esempio a pag. 16-17

Come è fatto e come si legge il documento di polizza

La polizza è il documento che ti ha rilasciato l’Impresa al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul Contraente*, sul Proprietario**, sugli elementi di rischio e sulle garan-zie acquistate.

* ContraenteLa persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** ProprietarioColui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull’autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Esempio a pag. 18-19

Come sono fatti e come si leggono il certificato di assicura-zione, il contrassegno e la Carta Verde

Si tratta di documenti rilasciati al Contraente a cura e a spese dell’Im-presa contestualmente al pagamento del premio o della rata di pre-mio che riportano gli estremi del contratto di assicurazione e che forniscono la prova dell’esistenza del contratto stesso.

Esempio a pag. 20-21

Come è fatta e come si legge l’attestazione dello stato del rischio

L’attestazione dello stato del rischio è il documento che l’Impresa è tenuta a rilasciarti, almeno trenta giorni prima della scadenza del con-tratto, dove viene rappresentata la storia dei sinistri dell’autovettura.

Esempio a pag. 22-23

Come è fatto e come si legge il Modulo Blu(C.A.I. Constatazione Amichevole di Incidente)

Tieni sempre il Modulo Blu in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l’iter per il risarcimento. Com-pilando correttamente il Modulo Blu puoi infatti :

comunicare tutti i dati necessari all’immediato avvio della pratica;

offrire alle compagnie interessate un documento probante;

non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comun-que sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

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DOCUMENTO DI POLIZZA

Dati Contraente

Elementi di personalizzazione tariffaria

Dati proprietario

Validità copertura

Composizione premio e oneri fiscali

Premio di rata

Massimale*** R. C. Auto

Clausole R. C. Auto

Classe di merito

Valore assicuratoper le garanzie Incendio, Furto

Guasti Accidentali

*** Massimale:L’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.

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CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

Targa dell’autovettura assicurata

Periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio

Scadenza del periodo assicurativo

CARTA VERDE

Le sigle (non barrate)dei paesi in cui è operante

la copertura assicurativa

Oltre al territorio della Repubblica Italiana, la tua polizza vale anche per i seguenti stati esteri:

-ropeo (Gli Stati SEE comprendo-no tutte le nazioni appartenenti all’Unione Europea alle quali si aggiungono Islanda, Liechten-stein e Norvegia)

della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa.

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ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Classe di assegnazione interna*

Classe di assegnazione CU**

Tabella sinistrosità pregressa

Tabella sinistri pagati con responsabilità paritaria

* Classe di merito interna: è la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dall’Impresa che si dif-ferenzia dalla classe di merito di conversione universale pre-vista dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006.

** Classe di merito di conver-sione universale (CU): È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive mo-difiche ed integrazioni. La clas-se CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale. La Classe di assegnazione CU si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di pre-mio crescenti dalla classe più bassa alla più alta.

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MODULO BLU

Data e luogo dell’incidente

Testimoni

Nome e dati dei contraenti/assicurati

Targhe dei due veicoli coinvolti

Denominazione delle Compagniee numeri di polizza

Nome e dati dei conducenti

Descrizione delle circostanzee modalità dell’incidente

Firma dei due conducenti (se possibile)o firma singola in caso di disaccordo

Intervento Organi di Polizia(pagina due del modulo)

IMPORTANTEPiù informazioni dai, più è veloce l’iter della pratica.

Se scrivi in stampatello è meglio.

Se lo firmate insieme, tutto va via più in fretta.

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Le prime cose da fare in caso di incidente

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SEGNALARE L’INCIDENTEnon spostare i mezzi coinvolti;

indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere

dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;

non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti;

NUMERI DA COMPORRERichiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Generali Sei in Auto ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

Numeri telefonici utili:113: POLIZIA DI STATO112: CARABINIERI 115: VIGILI DEL FUOCO118: EMERGENZA SANITARIA800-880-880: ASSISTENZA AUTO GENERALI

DOCUMENTA L’INCIDENTE

cerca di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute.se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all’Agenzia.

IL MODULO BLUCompila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte.Firmatelo entrambi. Non siete d’accordo? Apponi solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo Blu? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

data dell’incidente;

nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;

targhe dei due veicoli coinvolti;

denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;

generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni);

AVVIARE LA PROCEDURAPer ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro 3 giorni dalla data dell’incidente nella tua Agenzia Generali oppure telefona al numero verde 800-880-880 a tua disposizione dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.

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Assicurati che la tua autovettura sia in buone mani

QUANDO

Hai fatto un incidente con ragione e sei in possesso del Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti? Oppure hai subito un danno che rientra in una delle altre coperture previste dalla tua polizza (Incendio, Furto parziale o tentato, Eventi socio-politici e atmosferici, Collisione o Kasko)?

PERCHÈ

Nelle carrozzerie del network Carrozzeria SiCura ti aspettano i migliori professionisti del settore e una serie di vantaggi e comodità:

nessun anticipo di denaro;

2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;

corsia preferenziale nell’accettazione dell’autovettura e nella riparazione del danno;

vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di presa e consegna a domicilio dell’autovettura, garantito nel raggio di 10 km dalla carrozzeria.

COSA

Carrozzeria SiCura è un servizio compreso nel premio della tua polizza auto che mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Generali Italia. Carrozzeria SiCura è in grado di offrirti:

riparazioni con ricambi originali, eseguite da professionisti qualificati;

pulizia esterna della vettura al termine della riparazione;

check-up tecnico gratuito.

DOVE

L’assistenza offerta dal network Carrozzeria SiCura è attiva sull’intero territorio nazionale. Trova la Carrozzeria SiCura più vicina a te su www.generali.it oppure contatta il numero verde Assistenza Auto Generali 800-880-880.

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Responsabilità CivileOggetto dell’Assicurazione, delimitazioni e norme

che regolano il contratto R. C. Auto

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazioneL’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impe-gnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’auto-vettura descritta in Polizza.

Autovetture destinate al traino di carrelli appendiceL’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”.

Autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propriaQualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura traina un rimor-chio munito di targa propria, l’assicurazione copre anche la responsa-bilità civile per il traino di tale rimorchio, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.

Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclu-sivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se stac-cato dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Estensioni - Coperture sempre incluse nella polizza Generali Sei in AutoL’assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. Le somme indicate nella Polizza (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato.

Soccorso vittime della stradaPrevia presentazione di idonea documentazione, l’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i danni alla tappezzeria dell’auto-vettura ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subiti in occasione di soccorso e trasporto di vittime della strada.

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Circolazione in aree privateL’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dell’autovettura in aree private, con esclu-sione delle aree aeroportuali.

Responsabilità civile dei trasportatiL’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell’autovettura assicurata per i danni involontariamente cagionati a terzi per eventi connessi alla circolazione dell’autovettura stessa. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo dell’autovettura, nonchè i danni all’autovettura stessa.

Carico e scaricoL’Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell’Assicurato e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispo-sitivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura.

Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblicoL’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario dell’autovettura per i danni involon-tariamente cagionati dalla circolazione dell’autovettura stessa agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Autovetture destinate a scuola guidaQualora venga dichiarato in Polizza che l’autovettura è destinata a scuola guida, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istrut-tore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.

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Supporto nella compilazione del modello CAI (Modulo Blu)Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI (Modulo Blu).

Rischi esclusiGARE E COMPETIZIONI SPORTIVENon sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa1. L’assicurazione non è operante:

a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle dispo-sizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

b. nel caso di autovettura adibita a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;

c. nel caso di autovettura con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;

d. nel caso di autovettura data a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;

e. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effet-tuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;

f. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

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Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Dichiarazioni inesatte e reticenzeAi sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del rischioAi sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggrava-mento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art. 4 - Qualifica di terzi - Soggetti esclusiL’assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente dell’autovettura responsabile del sinistro.

L’assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di auto-vettura concessa in leasing;

2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del con-ducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;

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3. ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimi-tata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 5 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente.

L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R. C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 13 della presente Sezione.

Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicu-razione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde all’Impresa consi-derato che anche la stessa cessa di avere validità o rimane sospesa.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agen-zia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Poliz-za se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

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Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

o girati all’Impresa o all’intermediario;

sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei pre-mi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e inte-stati o girati all’Impresa o all’intermediario.

L’Impresa rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del cer-tificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui tali docu-menti siano stati sottratti, smarriti, distrutti o si siano deteriorati. In tale ultima fattispecie l’Impresa rilascia il duplicato previa restituzione dei documenti stessi deteriorati.

L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Obblighi a carico del ContraenteLa denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di consta-tazione amichevole di incidente” (Modulo Blu) fornito dall’Impresa ed approvato dall’Istituto di Vigilanza ai sensi dell’articolo 143 del Codice e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modello stesso.

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.G

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La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della de-nuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danniQualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice e del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve presentare la richiesta di risarcimento alla propria Impresa mediante:

lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

consegna a mano;

telegramma o telefax;

via telematica.

Art. 9 - Gestione delle vertenzeL’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’As-sicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del dan-no, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.

L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i le-gali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Risoluzione anticipata del contratto

Trasferimento della proprietà dell’autovetturaIn caso di trasferimento della proprietà dell’autovettura assicurata il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché idonea documentazione che comprovi la vendita, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:

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SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura venduta sia resa valida per un altro veicolo di pro-prietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione median-te sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente ceda all’acquirente insieme all’auto-vettura anche il contratto di assicurazione, l’Impresa emette un do-cumento di variazione del contratto (appendice di cessione) rilascian-do, su richiesta dell’acquirente, il nuovo certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà valido sino alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione della stessa autovettu-ra l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza contrattuale non verrà rilasciata attestazione dello stato del rischio.

Furto (o appropriazione indebita) dell’autovettura assicurata o rapinaIn caso di furto (o appropriazione indebita) dell’autovettura assi-curata o rapina il Contraente è tenuto a darne immediata comunica-zione all’Impresa restituendo - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché fornendo copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura oggetto di furto (o appropriazione indebita) o rapina sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

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Nel caso in cui l’autovettura oggetto di furto (o appropriazione indebita) o rapina venga successivamente ritrovata e il proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al paragrafo precedente, qualora intenda riassicurare l’autovettura ritrovata, per questa verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contrat-to, l’Impresa riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) dal giorno successivo alla denun-cia presentata alle autorità competenti.

Cessazione dalla circolazione, demolizione od esportazione definitiva dell’autovettura In caso di cessazione dalla circolazione, demolizione od esporta-zione definitiva dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché a fornire:

documentazione certificante la restituzione della carta di circo-lazione e delle targhe di immatricolazione in caso di cessazione dalla circolazione, od esportazione definitiva;

copia del certificato attestante la consegna dell’autovettura per la demolizione

così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipu-lata per l’autovettura oggetto di cessazione dalla circolazione/demolizione/esportazione sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regi-me di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno

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di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Consegna in conto venditaIn caso di consegna in conto vendita dell’autovettura assicurata, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde, nonché copia dell’atto di consegna in conto vendita o della procura a vendere rilasciati dall’incaricato alla vendita, così da poter richiedere una delle seguenti soluzioni:

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per l’autovettura consegnata in conto vendita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito.

Nel caso in cui l’incarico non vada a buon fine e il proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o il coniuge in regime di comunione dei beni si sia già avvalso della facoltà prevista al pa-ragrafo precedente, qualora intenda riassicurare l’autovettura conse-gnata in conto vendita, per questa verrà stipulato un nuovo contratto e lo stesso verrà assegnato alla classe di merito prevista per i veicoli di prima immatricolazione.

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel solo caso in cui la vendita dell’autovettura sia avvenuta a seguito di consegna in conto vendita e il Contraente chieda l’annullamento del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio an-nuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi)- il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna

in conto vendita, semprechè siano stati contestualmente restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Art. 11 - Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione del contrattoLa sospensione è ammessa per qualsiasi motivo. In caso di furto il Contraente è tenuto a consegnare copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente e la sospensione ha decorrenza

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dal giorno successivo alla denuncia di furto. Il Contraente è tenuto a restituire - se ancora in possesso - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

1. Obblighi a carico del Contraente e dell’ImpresaQualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un documento di varia-zione al contratto (appendice di sospensione) che dev’essere sotto-scritto dal Contraente.

2. Decorrenza della sospensioneLa sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

3. Impossibilità di sospensioneNon è consentita la sospensione in caso di contratti di durata infe-riore all’anno.

Se il contratto è stipulato sulla base di forme tariffarie che prevedo-no riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione come definito nelle Condizioni Speciali (forme tariffarie “Bonus Malus” o forme ta-riffarie a questa assimilate), il periodo di osservazione, definito nelle predette condizioni di polizza, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riatti-vazione del contratto.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell’assicurazione - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’Impresa.

Qualora invece su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 10 Risoluzione anticipata del contratto, l’Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dalla data della sospensione.

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Il Contraente è tenuto a fornire all’Impresa l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione ovvero la copia del certificato attestante la con-segna dell’autovettura per la demolizione, ovvero i documenti at-testanti la vendita dell’autovettura (in caso di conto vendita solo se la vendita è andata a buon fine), ovvero la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.

RiattivazioneLa riattivazione avviene a richiesta del Contraente, mediante sostituzione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sospeso, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione sempre che:

non sia cambiato il proprietario o il locatario in caso di leasing;la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.

Qualora la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né alla sospensione del periodo di osservazione.

La riattivazione può essere effettuata per la stessa autovettura o per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regi-me di comunione dei beni a condizione che l’autovettura assicurata con il contratto sospeso sia stata:

oggetto di furto;

esportata definitivamente;

consegnata in conto vendita;

demolita;

cessata dalla circolazione;

venduta.

Art.12 - Attestazione dello stato del rischioL’Impresa deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni pri-ma della scadenza del contratto, l’Attestazione dello stato del rischio contenente le seguenti informazioni:

la denominazione dell’Impresa;

il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;

il numero del contratto di assicurazione;

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la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’at-testazione viene rilasciata;

il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità paritaria a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;

la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base della Condizione Speciale “Bo-nus Malus” nonchè la classe di merito di conversione univer-sale (CU) per i veicoli per i quali è prevista;

i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia pre-scritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

la firma dell’Assicuratore;

l’indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 bis del Codice, qualora si sia verificata tale circostanza.

L’Impresa deve trasmettere al Contraente l’attestazione dello stato del rischio, sempre che si sia concluso il periodo di osservazione in corso anche quando in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti ipotesi:

furto;

esportazione definitiva;

consegna in conto vendita;

demolizione;

cessazione dalla circolazione;

vendita.

L’Impresa non deve trasmettere l’attestazione nel caso di:

sospensione dell’assicurazione nel corso del contratto;

contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;

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contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;

contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, tranne che nei casi previsti al precedente paragrafo;

cessione del contratto per alienazione dell’autovettura assicurata.

Il Contraente ha il diritto di esigere, entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultima annualità appena conclusa.

Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per la me-desima autovettura al quale si riferisce l’attestazione stessa o per una autovettura diversa qualora si sia verificata una delle seguenti fattispecie:

furto;

esportazione definitiva;

consegna in conto vendita;

demolizione;

cessazione dalla circolazione;

vendita.

L’attestazione dello stato del rischio può essere utilizzata per la me-desima autovettura o per un’autovettura diversa purchè il proprietario o locatario in caso di leasing rimanga invariato.

Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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CONDIZIONI AGGIUNTIVE(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)

Clausola 4 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendentiPreso atto che l’autovettura indicata nella Polizza, adibita ad uso pro-prio, è data in uso dalla Società proprietaria (locataria nel caso di contratto di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al di-ritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposi-zioni in vigore;

per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effet-tuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;

nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

L’Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l’inoperatività dell’assicurazione.

Clausola 10 - Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacentiL’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo.

Clausola 69 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causatida neopatentatoQualora, in caso di sinistro, alla guida dell’autovettura assicurata avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il veicolo è di ca-tegoria M1), si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno, l’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione

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Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso articolo.

Clausola 88 - Rinuncia alla rivalsaL’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:

a. se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle dispo-sizioni in vigore;

b. per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effet-tuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;

c. nel caso di autovettura guidata da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

CONDIZIONI SPECIALI(operanti solo se espressamente richiamate nella Polizza)

FORME TARIFFARIE

Clausola BM - Nuova Bonus Malus

Oggetto della clausolaLa presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che pre-vede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazionePer l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicura-zione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

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Tabella dei coefficienti di premioLa presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispon-denti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

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Classe di merito Coefficiente di classe1 0,5002 0,5003 0,5004 0,5005 0,5146 0,5287 0,5418 0,5589 0,57410 0,59011 0,60612 0,62313 0,63714 0,65815 0,67616 0,69517 0,71518 0,73419 0,75520 0,77621 0,79822 0,82023 0,87624 0,93625 1,00026 1,14727 1,31628 1,51029 1,73230 1,98831 2,28032 2,61633 3,000

Tabella dei coefficienti di premio

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contrattoAll’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell’Impresa messa a disposizione presso i punti vendita.

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Evoluzione della classe di meritoPer le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effet-tuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

L’applicazione del malus deve avvenire solo qualora sia stata ac-certata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale pari-taria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in re-lazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è con-siderato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabel-la delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri “penalizzanti” nell’attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto; per sinistri “penalizzanti” si intendono sinistri pagati, sinistri pagati con Responsabilità Principale, sinistri pagati con Responsabilità Paritaria qualora le percentuali di Responsabilità Paritaria “cumulate” siano pari ad almeno il 51%, sinistri riservati a persona.

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Riapertura di un sinistroNel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i con-seguenti conguagli del premio.

Rimborso di un sinistroÈ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo a Con-sap (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarci-mento Diretto) o all’Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Sostituzione del contrattoNel caso di sostituzione del contratto, fermi l’autovettura assicurata, il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il perio-do di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio.

Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.

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Sicurezza al volanteOggetto dell’Assicurazione, delimitazioni

e norme che regolano il contratto Kasko Infortuni del Conducente e Protezione Legale.

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)CONDIZIONI GENERALI

La garanzia Kasko è operante a condizione che il relativo codice (33, 79, 62 o 78) sia espressamente richiamato in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’autovettura nell’apposito riquadro.

Clausola 33 - Garanzia Kasko Basic Comprehensive

Art. 1 - Oggetto L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concor-renza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:

collisione contro veicoli a motore identificati verificatisi durante la circolazione.

Clausola 79 - Garanzia Collisione Agevolata

Art. 1 - OggettoL’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:

collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicu-razione RCA o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.

La garanzia è prestata a valore a nuovo senza l’applicazione di alcuno scoperto se la riparazione avviene in una Carrozzeria convenzionata, tuttavia l’indennizzo non potrà essere in nessun caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Se pattuita con la garanzia RCA la clausola di risarcimento in forma specifica, in caso di sinistro soggetto all’indennizzo diretto, l’Assicu-rato dovrà:

effettuare la riparazione del veicolo assicurato, presso una delle Carrozzerie convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o l’Ufficio Sinistri o consultando sito internet dell’Impresa;

consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constata-zione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’even-tuale ulteriore documentazione richiesta.

In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. Nel caso in cui l’assicurato non effettui la riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate dall’importo indennizzabile sarà detratta una somma pari al 15% con il minimo di 750 euro.

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Se non è pattuita con la garanzia RCA la clausola di risarcimento in forma specifica, nel caso in cui l’assicurato non effettui la riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate dall’importo indennizza-bile sarà detratta una somma pari al 10% con il minimo di 500 euro.

Clausola 62 - Garanzia Kasko Comprehensive

Art. 1 - Oggetto L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concor-renza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:

collisione;

urto;

ribaltamento;

uscita di strada;

verificatisi durante la circolazione.

Clausola 78 - Kasko All Inclusive

Art. 1 - Oggetto

1.1 Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, eventi sociopolitici e naturaliL’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di:

collisione;urto;ribaltamento;uscita di strada;

verificatisi durante la circolazione anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.

L’assicurazione è estesa, sempre nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in Polizza, anche ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, in conseguenza di eventi sociopolitici quali:

tumulti popolari;atti di terrorismo;

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scioperi;sommosse;atti di vandalismo;sabotaggio;atti comunque dolosi;

ovvero di eventi naturali quali:

trombe d’ariauraganialluvioniinondazionigrandinefrane e smottamenti.

L’assicurazione è altresì estesa, nei limiti del valore assicurato ripor-tato in Polizza e fino ad un massimo di euro 3.000,00 per anno assi-curativo, ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di allagamento, anche se determinato esclusivamente da precipitazioni atmosferiche.

1.2 Garanzia bagaglioIn seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1, che comporti la distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’au-tovettura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo valore commerciale), l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.

L’assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell’Assicurato, del conducente e dei trasportati come indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai predetti soggetti.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, i computer, i telefoni cellulari, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.

1.3 Estensione della garanzia Kasko agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi non di serieIn seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che comporti la distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’au-tovettura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo

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valore commerciale), l’assicurazione è estesa nei limiti del valore as-sicurato riportato in Polizza per la garanzia Kasko e fino a concorren-za di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, agli apparecchi audiofonovisivi che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fis-sati sull’autovettura, a condizione che il valore degli stessi sia com-preso nel valore assicurato dell’autovettura.

L’assicurazione è altresì estesa, nei limiti del valore assicurato riportato in Polizza per la garanzia Kasko, agli impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con l’Impresa.

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una franchigia fissa di euro 154,00 per ogni sinistro.

1.4 Spese di immatricolazioneIn seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che comporti la distruzione totale dell’autovettura assicurata (ovvero qualora l’autovet-tura abbia danneggiamenti di entità superiore all’80% del suo valore commerciale), l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’importo di euro 260,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l’Assicurato ha sostenuto per l’acquisto di una nuova autovettura.

In seguito al verificarsi di un evento di cui al punto 1.1 che abbia comportato anche la distruzione o la perdita della targa, l’Impresa rimborsa, nei limiti dell’importo sopraindicato, le spese documentate dall’Assicurato relative alla sostituzione della targa.

1.5 Ripristino dotazioni di sicurezza (airbag, cinture di sicurezza)L’Impresa rimborsa, nei limiti del valore assicurato riportato in Polizza, le spese sostenute per ripristinare gli airbag e i pretensionatori del-le cinture di sicurezza dell’autovettura in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assi-curazione Kasko.

1.6 Danni all’autovettura per furto di oggetti personali posti all’internoL’assicurazione comprende i danni all’autovettura assicurata in conse-guenza di rapina, furto, anche tentato, di oggetti personali non as-sicurati contenuti nell’autovettura stessa. Sono compresi i danni all’autovettura assicurata in conseguenza di rapina, furto, anche tentato, di apparecchi audiofonovisivi.

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L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza per l’assi-curazione Kasko.

1.7 Perdita delle chiaviIn caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, l’Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per l’apertura delle portiere, per la sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo e per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere e per l’accensione dell’autovettura, fino a concorrenza di euro 300,00 per ogni sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI PER LA SEZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Art. 2 - EsclusioniPer tutte le clausole del presente capitolo non sono indennizzabili:

a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle dispo-sizioni in vigore;

b) i danni avvenuti in conseguenza di:

atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, con-trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;

d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;

e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;

f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola-mento particolare di gara e comunque durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate nonché in aree aeroportuali;

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g) i danni conseguenti a furto o rapina;

h) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada;

i) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce;

l) i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

E inoltre limitatamente alle clausole 33, 79, 62 non sono risarcibili:

m) i danni avvenuti in conseguenza di:

tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti

n) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Art. 3 - Bonus MalusLa presente assicurazione, ad eccezione della Clausola 79, è stipu-lata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito. Periodi di osservazionePer l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicura-zione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premioLa presente assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispon-denti a livelli di premio crescenti dalla classe B0 alla classe 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata.

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Classe di merito Coefficienti di premioB0 0,500B1 0,500B2 0,500B3 0,500B4 0,500B5 0,500B6 0,500B7 0,500B8 0,500B9 0,5001 0,5002 0,5213 0,5434 0,5685 0,5956 0,6187 0,6408 0,6729 0,70610 0,74311 0,77812 0,81513 0,87514 0,92015 0,94016 0,96017 0,98018 1,00019 1,33020 1,58021 1,93022 2,40023 3,000

Tabella dei coefficienti di premioD

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Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contrattoAll’atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichia-razioni del Contraente riportate in Polizza e secondo le modalità indi-cate nella Tariffa Kasko Comprehensive dell’Impresa a disposizione presso i punti di vendita.

Evoluzione della classe di meritoPer le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per l’indennizzo, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In mancanza di indennizzo, anche parziale, di danni il contratto, an-che in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di indennizzo, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

Tabella delle regole evolutive

Classedi merito

Classe di assegnazione0

sinistri1

sinistro2

sinistri3

sinistri4 o piùsinistri

B0 B0 B8 5 10 14B1 B0 B9 6 11 15B2 B1 1 6 11 16B3 B2 1 7 12 16B4 B3 2 8 12 17B5 B4 3 8 13 17B6 B5 3 9 13 18B7 B6 4 9 13 18B8 B7 4 10 14 18B9 B8 5 11 15 181 B9 6 11 16 192 1 7 12 16 203 2 8 13 16 204 3 9 14 17 215 4 10 15 18 226 5 10 16 19 237 6 11 16 19 238 7 12 17 20 239 8 13 18 21 2310 9 14 18 22 2311 10 15 19 23 2312 11 16 20 23 2313 12 17 20 23 2314 13 18 21 23 2315 14 19 22 23 2316 15 20 23 23 2317 16 20 23 23 2318 17 21 23 23 2319 18 22 23 23 2320 19 23 23 23 2321 20 23 23 23 2322 21 23 23 23 2323 22 23 23 23 23

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Riapertura di un sinistroNel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive con i con-seguenti conguagli del premio.

Rimborso di un sinistroÈ data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Sostituzione del contrattoNel caso di sostituzione del contratto, fermi il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing e l’autovettura assicurata, è mante-nuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della classe di merito maturata.

Nel caso di vendita, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, consegna in conto vendita, furto dell’autovettura assicurata e di sua sostituzione con altra autovettura da parte dello stesso proprieta-rio (locatario in caso di contratto di leasing) o del coniuge in regime di comunione dei beni, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto e non si interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata e con eventuale conguaglio del premio.

Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di intestatari a uno solo di essi.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.

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Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Dichiarazioni inesatte e reticenzeAi sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del rischioAi sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostan-ze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggra-vamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 5 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

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Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contra-ente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.

Art. 7 - Valore assicuratoL’autovettura si intende Assicurata, per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti do-tazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata.

Nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, si intendono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sull’autovettura che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura.

Art. 8 - Rinuncia al diritto di surrogaL’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente dell’autovettura, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.

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Art. 9 - Modalità per la denuncia dei sinistriI sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se compresi in garanzia, il termine di cui al comma precedente è ridotto a ventiquattro ore.

Inoltre dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competen-te, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.

Art. 10 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cosedanneggiateSalvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’au-tovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festi-vi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al com-ma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il con-senso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver di-ritto ad indennità.

L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ri-pristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo inden-nizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sini-stro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

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Art. 11 - Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita totaleIn caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assi-curata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo.

Danni parzialiIn caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostitu-zioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degra-do delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata pri-ma e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elet-trico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché “ap-parecchi audiofonovisivi”.

Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale (Regola Proporzionale)Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’auto-vettura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

Art. 12 - Liquidazione dei danniLa liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impre-sa e dall’Assicurato.

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I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.

I periti devono:

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

a. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13 - Franchigia o scopertoIn caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso.

La franchigia verrà raddoppiata per danni avvenuti nei Paesi esteri non appartenenti allo Spazio Economico Europeo di cui al prece-dente art. 5. Verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.

In caso di sinistro ai cristalli indennizzabile ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, si applicherà l’eventuale franchigia o lo sco-perto indicati in Polizza con il limite di euro 154,00.

Inoltre, in tale caso, qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro spe-cializzato per la riparazione e sostituzione dei cristalli convenzionato con l’Impresa, l’eventuale franchigia o lo scoperto indicati in Polizza non verranno applicati.

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Art. 14 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE DELL’AUTOVETTURACONDIZIONI GENERALI

La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che il relativo codice (IB, IC, IT) sia espressamente richiamato in Polizza.

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - EsclusioniL’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida dell’autovettura assicurata ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizio-ne che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini di polizza viene ridotto del 30%.

Sono esclusi dall’assicurazione:

a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;

b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;

c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezio-ne, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;

d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o compe-tizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel rego-lamento particolare di gara;

f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.

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Art. 2 - Situazioni di aggravamento di rischioPremesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’As-sicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, diabete in te-rapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a pre-stare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.

Art. 3 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agen-zia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

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Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla nor-mativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Con-traente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intesta-ti o girati all’Impresa o all’intermediario.

Art. 5 - Rinuncia all’azione di surrogaL’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art. 6 - PrestazioniLe seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in Polizza.

Conducente dell’autovettura (Clausola IB) - Infortuni BasicL’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Invalidità Permanente Totale (oltre il 60% di invalidità) euro 40.000,00Rimborso spese di riabilitazione euro 3.000,00

Conducente dell’autovettura (Clausola IC) - Infortuni ConfortL’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme as-sicurate:

Morte euro 50.000,00Invalidità Permanente euro 50.000,00Rimborso Spese di cura euro 5.000,00Rendita vitalizia annua per invalidità grave euro 5.000,00

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Conducente dell’autovettura (Clausola IT) - Infortuni TopL’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte euro 75.000,00Invalidità Permanente euro 75.000,00Rimborso Spese di cura euro 5.000,00Rendita vitalizia annua per invalidità grave euro 5.000,00

Art. 7 - Invalidità permanenteIn caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sul-la somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’alle-gato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazio-ne, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessi-va diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemen-te dalla professione dell’Assicurato.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già mi-norato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto supe-riore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

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Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere per-sonale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impre-sa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.

Calcolo dell’indennizzo

L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidi-tà permanente di cui all’art. 6 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%).

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice ridu-zione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.Nel caso inoltre in cui l’invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

L’Impresa liquida l’indennizzo solo se l’invalidità accertata secondo i criteri di cui sopra è di grado superiore al 60%.

Pertanto, se l’invalidità è di grado inferiore o pari al 60% della totale, l’Im-presa non liquida alcun indennizzo; se l’invalidità è di grado superiore al 60%, l’Impresa liquida l’intera somma assicurata indicata all’art. 6.

Art. 8 - Morte (operante solo per le Clausole IC, IT)Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi an-che successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli aventi diritto.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrispon-de agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pagato e quello As-sicurato per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 9 - Rimborso spese di curaIn caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Impresa as-sicura, fino a concorrenza della somma indicata all’art. 6, il rimborso delle spese sostenute:

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o1. Durante il ricovero, per

onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;

diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi tera-peutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;

rette di degenza;

assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;

tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l’Impresa corrisponderà un’in-dennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;

2. Dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all’infortunio e prescritti dal medico curante, per:

esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristi-

che ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo rico-vero;

trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni suc-cessivi al primo ricovero;

cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si in-tendono computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00;

3. Per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo;

4. Per protesi ortopediche: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di par-te anatomica, resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carrozzelle ortopediche;

5. Per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed ap-plicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effet-tuate entro 2 anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso.

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L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documen-ti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.

Art. 10 - Rendita vitalizia per invalidità grave (operante solo per le clausole IC, IT)Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva all’Assicurato un’invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai sensi della presente Sezione, la somma necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita vitalizia imme-diata con l’Impresa alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a euro 5.000,00.

Art. 11 - Rimborso spese di riabilitazione post ricoveroIn caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 3 giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:

a. rimborso delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’ono-rario del medico specialista per una visita diagnostica o di con-trollo ed accertamenti diagnostici (escluse analisi di laboratorio), fino a concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per Assicurato.

Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa riconoscerà il rimborso integra-le delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.

1. Riabilitazione post ricoveroIn caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 5 giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:

a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese soste-nute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato.

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o2. Ricovero in centri riabilitativi specializzatiIn caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a 10 giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:

a. rimborso fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spe-se sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all’estero: rette di degenza; assistenza me-dica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accerta-menti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.

Art. 12 - Denuncia dell’infortunioLa denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certifi-cato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certifi-cati medici, sino a guarigione avvenuta.

L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quan-do questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 13 - Criteri di indennizzabilitàL’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termi-ni di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

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Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’in-fortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 14 - Controversie - Arbitrato irritualeIn caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle con-seguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 12, le parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e compe-tenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le par-ti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 15 - Esonero denuncia altre assicurazioniIl Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comu-nicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.

Art. 16 - Sostituzione del contratto per cambio autovetturaNel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della cir-colazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipu-lata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

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L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del con-tratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

Art. 17 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo con-tratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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SEZIONE PROTEZIONE LEGALECONDIZIONI GENERALILa garanzia Protezione Legale è operante a condizione che il relativo codice (27) sia espressamente richiamato in Polizza.

Art. 1 - Garanzie prestateL’Impresa, alle condizioni della presente Sezione, conseguentemente al verificarsi di un sinistro derivante dalla circolazione dell’autovettura indicata in Polizza che abbia dato luogo alle vertenze di cui al succes-sivo art. 2, tiene indenne l’Assicurato relativamente alle seguenti voci:

onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato a nor-ma dell’art. 8;

onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato a nor-ma dell’art. 8 e del perito d’ufficio;

spese relative al processo penale che l’Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato;

spese legali e peritali che l’Assicurato, in caso di soccombenza ovvero a seguito di transazione autorizzata dall’Impresa a norma dell’art. 8, sia tenuto a versare alla propria controparte;

spese relative ad investigazioni che si siano rese necessarie, svolte dall’Assicurato o da suoi incaricati nominati a norma dell’art. 8.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione (ivi comprese le oblazioni) nonché gli oneri fiscali (quali bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere), nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione dell’Impresa.

Art. 2 - Vertenze assicurateLe garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri che abbiano originato:

a. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente so-stengano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito;

b. controversie relative a danni che il Titolare e/o il Conducente avrebbero cagionato ad altre persone;

c. controversie relative a danni che i trasportati nell’autovettura sosten-gano aver subito a causa dell’altrui fatto illecito; questa garanzia verrà attivata solo su richiesta del Titolare e previa rinuncia da parte del trasportato danneggiato a qualsiasi azione nei confronti del Conducente, del Titolare stesso o delle persone del cui ope-rato questi sia tenuto a rispondere civilmente;

d. imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico del Titolare e/o del Conducente;

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e. imputazioni a carico del Titolare e/o del Conducente, per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sen-tenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;

f. istanze di dissequestro dell’autovettura indicata in Polizza;

g. istanze di revoca del provvedimento di sospensione della patente conseguente ad incidenti da circolazione i cui responsabili ab-biano cagionato colposamente a terzi dei danni corporali.

Art. 3 - EsclusioniL’assicurazione, oltre che nei casi previsti dall’art. 2 delle Condizioni Ge-nerali di cui alla Sezione Responsabilità Civile, non è operante per i sinistri che abbiano originato controversie aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a. delitti dolosi o preterintenzionali compiuti dall’Assicurato (fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, lettera e);

b. rapporti contrattuali; non si considerano tali i rapporti derivanti dal trasporto nell’autovettura;

c. sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;

d. occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse.

Sono escluse le vertenze tra persone a favore delle quali può operare la garanzia nonché tra quest’ultime e i rispettivi soci a responsabilità illimitata e dipendenti.

Sono escluse le vertenze avverso l’Impresa.

Art. 4 - MassimaleLe garanzie di cui alla presente Sezione sono operanti sino a concor-renza del massimale di euro 5.200,00 per ogni sinistro, indipendente-mente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati all’Impresa.

Art. 5 - Validità della garanziaLa garanzia viene prestata per le controversie determinate da eventi verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione R. C. Auto.

Art. 6 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

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L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro, l’Assicurato deve inviarne denuncia scritta all’Im-presa entro 3 giorni dall’insorgere della controversia; in ogni caso, il termine massimo per la presentazione della denuncia sarà di un anno dal giorno in cui il sinistro stesso si è verificato.

La denuncia deve contenere l’indicazione del numero della polizza e dell’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l’esposizione precisa e veritiera del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conse-guenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone inte-ressate e degli eventuali testimoni.

L’Assicurato, inoltre, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato trami-te Ufficiale Giudiziario, entro 5 giorni dalla data della notifica.

L’Assicurato è infine tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e docu-menti occorrenti, in conformità alle norme fiscali vigenti.

Art. 8 - Gestione del sinistroIn seguito alla denuncia di sinistro, qualora l’Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d’ interessi tra Impresa ed Assicurato, quest’ultimo provvederà ad indicare il no-minativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti.

L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Impresa e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, l’Impresa svolgerà un’attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Impresa ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest’ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l’Assicu-rato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con le modalità indicate al primo comma.

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Le stesse disposizioni si applicano alla scelta di un consulente tecni-co e di un investigatore privato.

Nel solo caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia pro-cessualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato, nei termini e nei limiti suindicati, potrà avvalersi dell’ausi-lio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Au-torità giudiziaria estera competente.

Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi sopraindicati, l’As-sicurato, una volta presentata all’Impresa la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo be-nestare dell’Impresa, che deve pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa relativamente all’op-portunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla succes-siva gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 9 - Erogazione delle prestazioniL’Impresa verserà all’Assicurato gli importi di cui all’art. 1 solo a ver-tenza definita, senza corrispondere alcun anticipo o acconto.

Relativamente alle spese di resistenza all’azione dei danneggiati, la presente Sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di quan-to dovuto dalla Sezione Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 10 - Sostituzione del contratto per cambio autovetturaNel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della cir-colazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipu-lata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

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L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del con-tratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

Art. 11 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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Assistenzain movimento

Tutti i servizi pensati per assisterti in caso di necessità (es. impossibilità a proseguire

il viaggio a seguito di guasto dell’autovettura).

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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PERCHÉ L’ASSISTENZA?

Offre a chiunque si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, efficace e umano, per risolvere il problema sul luogo e nel momento in cui na-sce. Questa è la nostra idea di assistenza. Basta una telefonata per attivare subito uomini e mezzi. L’organizzazione di Europ Assistance è composta da:

una Struttura Organizzativa che funziona tutto l’anno, 24 ore su 24;

una rete di assistenza con 22.900 centri in Italia che garantiscono interventi tempestivi ed efficaci.

Tutto questo e altro ancora è l’Assistenza Auto di Generali Sei In Auto: scopriamola insieme.

SEZIONE ASSISTENZA AUTOCONDIZIONI GENERALI

Clausola 87 - Assistenza Auto Generali ConfortL’assicurazione Assistenza Auto Generali Confort è operante a condizione che il relativo codice (87) sia espressamente richia-mato in Polizza.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

1. Soccorso Stradale Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ri-trovamento del veicolo, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicu-rato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall’Assi-curato, tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il co-sto dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell’ambito del massimale in-dicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell’Assicurato.

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In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di foratura gomme e montaggio catene.

Qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.

Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezio-nali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (salvo quanto previsto dal successivo punto 3 “Recupero del Veicolo fuori strada”).

I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare diffi-coltà nello svolgimento dell’Assistenza e la stessa non essere erogata.

2. Depannage - Officina Mobile in Italia Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttu-ra Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossi-bilità a riparare il veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 “Soccorso Stradale”.

L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di euro 300,00.

Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio even-tualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

3. Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non po-tervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il vei-colo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.

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Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stra-dale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

4. Auto in SostituzioneQualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata supe-riore a 1 giorno, certificate da una officina autorizzata dalla casa co-struttrice, l’Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari a 1200 c.c. con le seguenti modalità:

a) a seguito di incidente della circolazione in caso di:

Riparazione presso carrozzeria convenzionata con l’Impresaveicolo non marciante: l’auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi con percorrenza illimitata;

veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la riparazione - l’auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con l’ImpresaL’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata:

b) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata: l’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla ripara-zione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

c) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina: l’auto in sostitu-zione sarà fornita fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:

patente di guida in originale e valida;

carta di credito a titolo di cauzione.

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La vettura sarà consegnata all’Assicurato presso un servizio di no-leggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la di-sponibilità, le condizioni e durante l’orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell’Assicurato:

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;

le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le rela-tive franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;

le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;

l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dall’Impresa tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi perio-dici previsti dalla casa costruttrice;

operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da ri-parare;

immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate con-cepite per portatori di handicap, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovet-tura a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

La presente prestazione è valida solo in Italia.

5. Supporto nella compilazione del modello CAIQualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del mo-dello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia veri-ficato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell’Assicurato.

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6. Rientro dei passeggeriQualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile il veicolo per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrova-mento del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:

un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;

limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata pari a 1200 c.c., nel rispetto delle condi-zioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni.

Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il car-burante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolun-gamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

7. Viaggio per il recupero del veicoloQualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da cir-colazione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto 18 “Rimpatrio del veicolo”, il veicolo sia rimasto immobiliz-zato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe econo-mica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

L’Impresa terrà a pr oprio carico il relativo costo.

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al car-burante e ad eventuali pedaggi autostradali.

8. Viaggio di un familiareQualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia ricove-rato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto

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ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive.

Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.

9. Accompagnamento minoriQualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch’essi Assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare con-vivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di rag-giungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 550,00 per sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

10. Trasporto in autoambulanza Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo.

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.

11. Autista a disposizioneQualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della pa-tente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell’Assi-curato.

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al car-burante e ad eventuali pedaggi autostradali.

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La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

12. Spese d’albergoQualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritro-vamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una not-te, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 300,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al punto 6 “Rientro dei passeggeri”.

Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.

13. Anticipo spese di prima necessitàQualora, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di provvede-re direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell’Assicu-rato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 500,00 complessive per sinistro.

L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

14. Rimpatrio sanitarioQualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunica-zione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrez-zato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:

aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);

aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;

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treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza me-dica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a pro-prie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive o ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero.

15. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri AssicuratiQualora a seguito dell’erogazione delle prestazioni previste dai punti 14 “Rimpatrio Sanitario” e 16 “Rimpatrio salma” non fosse possibile, con il veicolo Assicurato, il rientro alle rispettive abitazioni degli altri occupanti il veicolo, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa ne organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative spese.

16. Rimpatrio salmaQualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inuma-zione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari dell’Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione.

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Qualora le disposizioni locali impongano l’inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un fa-miliare dell’Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per pre-senziare alle esequie.

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un fami-liare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

L’Impresa terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

17. Invio dei pezzi di ricambioQualora in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al fun-zionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non pos-sano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell’Impresa.

La prestazione è operativa a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

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18. Rimpatrio del veicolo Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Orga-nizzativa sono a carico dell’Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostitu-zione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti infe-riore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l’Im-presa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.

19. Spese di custodia all’esteroQualora l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, abbia organiz-zato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al preceden-te punto 18 “Rimpatrio del veicolo”, terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all’estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino ad un massimo di euro 80,00 per sinistro.

20. Abbandono legale del veicolo all’esteroIn alternativa alla prestazione di cui al precedente punto 18 “Rimpatrio del veicolo”, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizzerà la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio carico le relative spese.

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21. Interprete a disposizioneQualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete.

Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro.

22. Anticipo della cauzione penaleQualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato non vi possa provvedere diret-tamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione dellasomma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Tra-scorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

23. Anticipo spese legaliQualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato non vi possa provvedere diret-tamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della

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richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Tra-scorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, an-che gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Clausola 97 - Assistenza Auto Generali TopL’assicurazione Assistenza Auto Generali Top è operante a condizione che il relativo codice (97) sia espressamente richiamato in Polizza.

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, viene prestata assistenza all’Assicurato nel caso cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

1. Soccorso Stradale Qualora l’autovettura rimanga immobilizzata per guasto, incidente, incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chie-dere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’autovettura dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro auto-rizzato Europ Assistance oppure all’officina meccanica convenziona-ta più vicina o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al punto indicato dall’Assicurato purchè entro 60 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo senza alcun limite di spesa. Nel caso in cui a seguito di incidente della circolazione, che renda il veicolo non marciante, l’Assicurato provveda ad effettuare la ripa-razione presso una carrozzeria convenzionata, la prestazione sarà erogata senza limite di massimale.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al trasporto degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese nell’ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell’Assicurato.

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In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di foratura gomme e montaggio catene.

Le eventuali eccedenze restano a carico dell’Assicurato.

Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente, il guasto o l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare diffi-coltà nello svolgimento dell’Assistenza e la stessa non essere erogata.

2. Depannage - Officina Mobile in Italia Qualora, a seguito di guasto, l’autovettura risulti danneggiata in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possi-bilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

L’Impresa terrà a proprio carico il costo della manodopera; restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impos-sibilità a riparare l’autovettura, l’Officina Mobile stessa procede-rà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente punto 1 “Soccorso Stradale”.

Invio di un tecnico per interventi di emergenza

Qualora in conseguenza di foratura di uno dei pneumatici dell’au-tovettura si renda necessaria la sostituzione della ruota danneg-giata con quella di scorta montata nel veicolo, la Struttura Orga-nizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di sostituzione.

Qualora in conseguenza di una nevicata improvvisa si renda necessario l’uso di catene per neve presenti nell’autovettura, la

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Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un tecnico e lo invierà per effettuare le operazioni di montaggio.

Qualora in conseguenza dell’insufficiente carica della batteria elettrica installata nell’autovettura non sia possibile l’utilizzo dell’au-tovettura stessa, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibi-lità di un tecnico e lo invierà per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In caso di sostituzione della batteria con la nuova, resta a carico dell’Assicurato il costo della nuova batteria elettrica.

In tutti i casi sopracitati, qualora, durante l’intervento, il tecnico riscontrasse l’impossibilità a riparare l’autovettura, la Struttura Or-ganizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per traina-re il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente punto 1 “Soccorso stradale”.

Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati durante l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

In tutti i casi sopracitati, nel caso in cui la garanzia debba essere prestata all’estero o in Italia in autostrada, specifiche istruzioni sa-ranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

3. Recupero dell’autovettura fuori strada Qualora in caso di incidente da circolazione l’autovettura sia fuo-riuscita dalla sede stradale e risulti danneggiata in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per ri-portare l’autovettura danneggiata nell’ambito della sede stradale, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 1.200,00 per sinistro.

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.

Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora l’autovet-tura abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

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4. Stop & Go - disponibile sul luogo del fermoA seguito della prestazione di cui al punto 1 “Soccorso Stradale” la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio illimitato un’autovettura in sostituzione.

Tale autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc., compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, sarà resa disponibile presso il luogo del fermo dell’autovettura e qualora le con-dizioni non lo consentano presso il luogo di destinazione del soccorso stradale.

L’autovettura sostitutiva è messa a disposizione secondo la disponi-bilità e alle condizioni contrattuali delle società di autonoleggio.

L’assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina o il pernottamento presso una struttura alberghiera.

L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazio-ne di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi sostenuti dall’Assicurato di trasporto in taxi per il ritiro dell’autovettura riparata.

L’autovettura sostitutiva verrà messa a disposizione per il perio-do necessario alla riparazione e comunque per un massimo di 14 giorni consecutivi.

Qualora la consegna avvenga nel luogo di fermo a seguito di inciden-te, l’autovettura verrà comunque messa a disposizione per almeno 3 giorni, mentre, in caso di guasto, per almeno 1 giorno.

L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell’Assicurato:

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;

le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le rela-tive franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;

le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;

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l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dall’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa.

Qualora la riparazione dell’autovettura avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Nel caso in cui i danni all’autovettura non ne impediscano l’utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

immobilizzo dell’autovettura dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

5. Auto in sostituzioneQualora il veicolo assicurato necessiti di riparazioni di durata superio-re a 1 giorno e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al precedente punto 4 “Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo”, l’As-sicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1600 c.c. con le seguenti modalità:

d) a seguito di incidente della circolazione in caso di:

Riparazione presso carrozzeria convenzionata con l’ImpresaVeicolo non marciante: l’auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 14 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Veicolo marciante: la prestazione sarà fornita solo se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l’officina i termini per la riparazione - l’auto in sostituzione sarà resa disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Riparazione presso carrozzeria non convenzionata con l’ImpresaL’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

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e) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata: l’auto in sostituzione sarà fornita unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un mas-simo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

f) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina: l’auto in sostituzione sarà fornita fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

L’Assicurato ritirerà e riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, l’Impresa terrà a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro e la riconsegna dell’autovettura.

L’Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

La vettura sarà consegnata all’Assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l’orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Restano sempre a carico dell’Assicurato:

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;

le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;

le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;

l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dall’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante per:

immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi perio-dici previsti dalla casa costruttrice;

operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

immobilizzo di roulotte e rimorchi.

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Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio con conducente per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi.

6. Supporto nella compilazione del modello CAIQualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del mo-dello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

7. Demolizione dell’autovettura in ItaliaQualora a seguito di incidente da circolazione l’autovettura abbia su-bito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero dell’autovettura mediante carro attrezzi e la successiva demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autovet-tura, la seguente documentazione:

libretto di circolazione (originale);

foglio complementare / certificato di proprietà (originale);

targhe autovettura;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronolo-gico rilasciato dal P.R.A.)

codice fiscale (fotocopia);

documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA (fo-tocopia carta d’identità o equivalente);

documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla conse-gna dell’autovettura, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri neces-sari per la demolizione dell’autovettura, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

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La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell’autovettura entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autovettura, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta can-cellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Assicurato prende atto che l’autovettura sarà demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli consi-derati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.

L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Auto-mobilistico.

Gli eventuali costi di deposito dell’autovettura rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

8. Richiesta documenti in caso di furto totale.A seguito di furto totale, l’Assicurato può avvalersi della Struttura Orga-nizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

estratto cronologico generale rilasciato dal PRA;

scheda di perdita di possesso;

comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.

La Struttura Organizzativa provvederà ad acquisire, tramite i propri incaricati, i documenti sopra detti per inviarli all’Assicurato e potrà richiedere all’Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta neces-saria alla conclusione dell’Assistenza.

L’Impresa terrà direttamente a proprio carico le relative spese.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si sia verificato ad oltre 20 km dal comune di residenza dell’Assicurato.

9. Rientro dei passeggeriQualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazio-ne che renda inutilizzabile l’autovettura per oltre 36 ore in Italia o per oltre 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento dell’autovettura, la Struttura Organizzativa metterà gli

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Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di de-stinazione o di rientrare al luogo di residenza in Italia, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:

un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;

limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata pari al veicolo assicurato fino ad un massimo di 1600 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni.

Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il car-burante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolun-gamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 1.000,00 per si-nistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

10. Viaggio per il recupero dell’autovetturaQualora, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circola-zione e qualora non sia stata usufruita la prestazione di cui al punto 22 “Rimpatrio del veicolo”, l’autovettura sia rimasta immobilizzata in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, verrà messo a disposi-zione dell’Assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o fer-roviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero dell’autovettura riparata.

L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al car-burante e ad eventuali pedaggi autostradali.

11. Viaggio di un familiareQualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato sia rico-verato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 3 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d’aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.

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La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.

Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di euro 160,00 complessive.

Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.

12. Rimpatrio sanitarioQualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, le condizioni dell’Assicu-rato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di teleco-municazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organiz-zativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:

aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;

autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza me-dica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a pro-prie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

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13. Rientro con un familiareQualora sia possibile, in caso di Rientro sanitario dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al punto 12 “Rinpatrio Sanitario”, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il Rientro Sanitario un familiare dell’Assicurato, presente sul posto tenendo a proprio carico le relative spese.

L’Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assi-curato ha il diritto di richiedere a quest’ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.

14. Accompagnamento minoriQualora nessuno degli Assicurati in viaggio, accompagnati da mino-ri di 15 anni purché anch’essi Assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare con-vivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di rag-giungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

15. Trasporto in autoambulanza Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare il mezzo.

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di euro 120,00 per sinistro.

16. Autista a disposizioneQualora in seguito ad incidente da circolazione l’Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare l’autovettura oppure, limitatamente alla circolazione all’estero, l’Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento dell’autovettura stessa al domicilio dell’As-sicurato.

Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al car-burante e ad eventuali pedaggi autostradali.

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La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

17. Spese d’albergoQualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritro-vamento, guasto o incidente da circolazione, l’autovettura sia sottrat-ta o subisca danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell’Assicurato per almeno una not-te, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 600,00 complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.

Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al punto 9 “Rientro dei passeggeri”.

18. Anticipo spese di prima necessitàQualora, in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, l’Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla ripa-razione dell’autovettura, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell’Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito, fino ad un massimo di euro 500,00 complessive per sinistro.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all’estero

19. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri AssicuratiQualora a seguito dell’erogazione delle prestazioni previste dai punti 12 “Rimpatrio Sanitario” e 20 “Rimpatrio salma” non fosse possibile il rientro alle rispettive abitazioni degli altri occupanti il veicolo Assi-curato con il veicolo assicurato, l’Impresa, tramite la Struttura Orga-nizzativa, ne organizza il rientro tenendo a proprio carico le relative spese.

20. Rimpatrio salmaQualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inuma-zione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.

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Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari dell’Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione.

Qualora le disposizioni locali impongano l’inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di es-sere inumato sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, l’Im-presa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per pre-senziare alle esequie.

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, l’Im-presa, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

L’Impresa terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultime fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

21. Invio dei pezzi di ricambioQualora in conseguenza di incendio, furto di parti dell’autovettura, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funziona-mento dell’autovettura ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il tra-sporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in par-ticolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Resta a carico dell’Assicurato soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell’Impresa.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione del-la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

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22. Rimpatrio del veicolo Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circo-lazione, l’autovettura resti immobilizzata e ciò comporti un tem-po di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento dell’autovettura in condizioni tali da non poter essere utilizzata, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto dell’autovettura dal luogo di giacenza al luogo preventi-vamente concordato con l’Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Orga-nizzativa sono a carico dell’Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostitu-zione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.

Qualora il valore commerciale dell’autovettura dopo il sinistro ri-sulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo traspor-to in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla con-correnza di un importo massimo corrispondente al valore com-merciale del relitto dopo il sinistro.

L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.

23. Spese di custodia all’esteroQualora l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, abbia organiz-zato il rimpatrio del veicolo in base alle condizioni di cui al precedente punto 22 “Rimpatrio del veicolo”, terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all’estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino ad un massimo di euro 80,00 per sinistro.

24. Abbandono legale del veicolo all’esteroIn alternativa alla prestazione di cui al punto 22 “Rimpatrio del veicolo” l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà la demoli-zione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio carico le relative spese.

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25. Interprete a disposizioneQualora, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato necessiti di assistenza, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un interprete.

Tale garanzia opera per l’onorario dell’interprete fino ad un massimo complessivo di euro 520,00 per sinistro.

26. Anticipo della cauzione penaleQualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità fino ad un massimo di euro 3.600,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzio-ne della somma anticipata.

Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione del-la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

27. Anticipo spese legaliQualora in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stata coinvolta l’autovettura, l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

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Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione del-la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

28. Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliereQualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pa-gamento delle stesse, l’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino a un importo massimo equivalente in valuta locale di euro 3.000,00, calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea e relativo al giorno del versamento.

La prestazione è operante a condizione che l’Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro l’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione del-la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante nel caso in cui il trasferimento di valuta all’estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato e qualora l’Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI PER LA SEZIONE ASSISTENZA AUTO

Art. 1 - Limite per anno assicurativoLa prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa.

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai precedenti articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l’Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.).

Art. 2 - Estensione territoriale1. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della

Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Sta-ti dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra;

2. l’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazio-namento in più rate.

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Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, inte-stati o girati all’Impresa o all’intermediario;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Con-traente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.

Art. 4 - Limiti dell’assicurazioneLe prestazioni non sono dovute per sinistri:

a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, allu-vioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’ato-mo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accele-razione artificiale di particelle atomiche;

d. avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o compe-tizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel rego-lamento particolare di gara;

e. determinati da dolo dell’Assicurato;

f. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di so-stanze stupefacenti o allucinogene;

g. determinati da suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;

h. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carra-bili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

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La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni cau-sati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’as-sistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 5 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternativeQualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni in-dicate nella presente Sezione, non verranno forniti indennizzi o pre-stazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 6 - AnticipiGli anticipi previsti dalle prestazioni di cui ai punti 13, 22 e 23 della clausola 87 e 21, 26, 27 e 28 della clausola 97 sono concessi com-patibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assi-curato e, qualora venga ritenuto necessario, purché l’Assicurato, an-che tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev’essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domi-cilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell’anticipo.

Art. 7 - Modalità per la richiesta di assistenza1. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in una delle situazioni sopra

descritte ed abbia necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della presente Sezione, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,

al Numero Verde 800.904.620o al numero 02.58163507 (per le chiamate dall’estero)

2. nel caso in cui si trovi nell’impossibilità di telefonare, la richiesta potrà essere effettuata tramite telefax al numero 02.58477201 o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano;

3. i costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

4. Nella richiesta l’Assicurato dovrà comunque indicare:

tipo di assistenza di cui necessita;

nome e cognome e numero di targa dell’autovettura assicurata;

il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provve-derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;

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numero di polizza preceduto dalla sigla “GIAB” per la clauso-la 87 e dalla sigla “GIAT” per la clausola 97.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. l’Assi-curato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intra-prendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Art. 8 - Colpa graveVerrà prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell’Assicurato.

Art. 9 - Sostituzione del contratto per cambio autovetturaNel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, conse-gna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazio-ne od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del con-tratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

Art. 10 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo con-tratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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Protezione IncendioOggetto dell’Assicurazione Incendio, delimitazioni

e norme che regolano il contratto ovvero tutte le informazioni utili in caso di incendio dell’autovettura.

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI GENERALI

L’assicurazione Incendio è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’auto-vettura nell’apposito riquadro.

Art. 1 - OggettoL’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla con-correnza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia ferma che in circolazione causati da Incendio qualunque ne sia la causa.

Estensioni sempre incluse nella garanzia IncendioL’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi au-diofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e co-stituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino.

L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura.

L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi:

L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti pro-vocati a cose di terzi (definiti ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione Responsabilità Civile), compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice, fino ad un massimo di euro 250.000,00.

Art. 2 - EsclusioniL’Impresa non indennizza l’Assicurato per:

a. i danni avvenuti in conseguenza di:

atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

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tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;

c. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;

d. i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Aggravamento del rischio

Dichiarazioni inesatte e reticenzeAi sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Ci-vile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del rischioAi sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostan-ze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggra-vamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

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Art. 4 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del siste-ma della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, in-testati o girati all’Impresa o all’intermediario;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale benefi-ciario l’Impresa;

denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.

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Art. 6 - Valore assicuratoIl valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura non-ché alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è de-stinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata.

Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistriI sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno appros-simativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Per i danni conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se compresi in garanzia, il termine di tre giorni è ridotto a ventiquattro ore. Inoltre dovrà essere fatta denuncia immedia-ta all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.

Art. 8 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cosedanneggiateSalvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’au-tovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festi-vi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al com-ma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il con-senso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.

L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ri-pristino dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano

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state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo inden-nizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sini-stro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 9 - Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita totaleIn caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assi-curata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo.Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatri-colazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.

Danni parzialiIn caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Im-presa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi audiofonovisivi”. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovet-tura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

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Art. 10 - Liquidazione dei danniLa liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di con-ferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.I periti devono:

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicu-rate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Nei casi previsti dalla legge (vedi art. 150bis del Codice) l’Impresa richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale relativa all’incendio (certificato di chiusa inchiesta).

Art. 11 - Franchigia o scopertoIn caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso.

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Art. 12 - Sostituzione del contratto per cambio autovetturaNel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della cir-colazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicurazione stipu-lata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del con-tratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

Art. 13 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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Protezione FurtoOggetto dell’Assicurazione Furto, delimitazioni e norme che regolano il contratto ovvero tutte

le informazioni utili in caso di furto dell’autovettura.

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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SEZIONE FURTOCONDIZIONI GENERALI

L’assicurazione Furto è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza con l’indicazione del valore assicurato dell’au-tovettura nell’apposito riquadro.

Art. 1 - OggettoL’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concor-renza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati all’autovettura assicurata, sia ferma che in circolazione causati da:

furto (totale, parziale o tentato);

rapina;

danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conse-guenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.

Estensioni sempre incluse nella garanzia FurtoL’assicurazione è altresì estesa agli accessori ed agli apparecchi au-diofonovisivi di serie purchè stabilmente fissati sull’autovettura e co-stituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino.

L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso agli accessori che non siano compresi nel prezzo di listino dell’autovettura stessa e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purchè stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura.

Per estendere l’assicurazione Furto agli “apparecchi audiofonovi-sivi” fatturati a parte con prezzo aggiuntivo, non costituenti dota-zione di serie dell’autovettura, purchè stabilmente fissati sull’auto-vettura stessa a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato, deve essere espressamente richiamata in Polizza la Condizione Aggiuntiva “Estensione della garanzia furto agli apparecchi audiofonovisivi” (Clausola 20) riportata al termine della presente Sezione Furto.

La Clausola 20 prevede altresì che l’assicurazione sia estesa al furto e all’incendio di impianti satellitari forniti da una delle Società conven-zionate con l’Impresa.

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L’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto. In tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro, previa presentazione di ido-nea documentazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo - le spese sostenute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione dell’autovettura in caso di furto parziale e in caso di furto totale pur-chè il ritrovamento dell’autovettura avvenga entro 60 giorni dal furto.

Art.2 - EsclusioniL’Impresa non indennizza l’Assicurato per:

a. i danni avvenuti in conseguenza di:

atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;

trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

b. i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;

c. il furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché sta-bilmente fissati sull’autovettura assicurata.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischioDichiarazioni inesatte e reticenzeAi sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Ci-vile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Aggravamento del rischioAi sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che in-fluiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di

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rischio (come la variazione di residenza del proprietario dell’autovettura o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche dell’autovettura), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 4 - Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del siste-ma della Carta Verde per i quali vale la garanzia di responsabilità civile prestata dall’Impresa anche in assenza di assicurazione R. C. Auto con la predetta Impresa.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla con-segna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dall’Impresa che in-dicano la data del pagamento e recano la firma della persona auto-rizzata a riscuotere il premio.

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il premio è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’Impresa;

denaro contante, nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

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È comunque rimessa all’intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all’Impresa o all’intermediario.

Art. 6 - Valore assicuratoIl valore assicurato indicato in Polizza si riferisce all’autovettura nonché alle attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui l’autovettura è destinata, agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sull’autovettura e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino dell’autovettura assicurata.

Art. 7 - Franchigia o scopertoIn caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con l’eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistriI sinistri devono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro ven-tiquattro ore dalla data di accadimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente, con contestuale inoltro all’Impresa di copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà esse-re ripetuta all’Autorità italiana.

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubateo danneggiateSalvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l’autovettura danneggiata in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il con-senso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al com-ma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il con-senso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.

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L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accer-tamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristi-no dell’autovettura danneggiata in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire l’autovettura o le parti di essa che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corri-spondendone il valore.

In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro, ovvero dalla data di ritrovamento dell’autovettura successiva al furto.

Art. 10 - Determinazione dell’ammontare del danno

Perdita totaleIn caso di sinistro che provochi la perdita totale dell’autovettura assi-curata, l’Impresa determina l’ammontare del danno in base al valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

Per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatri-colazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’acquisto dell’autovettura senza applicazione del degrado, con il limite del valore assicurato.

Danni parzialiIn caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, l’Impre-sa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale dell’autovettura assicurata prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione dell’autovettura, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli “apparecchi audiofonovisivi”.

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Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.

Assicurazione parziale (regola proporzionale)Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore dell’autovet-tura, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale dell’autovettura stessa al momento del sinistro.

Art. 11 - Liquidazione dei danniLa liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di con-ferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro deci-sioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accor-dano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.

I periti devono:

a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assi-curate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi im-pugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Art. 12 - Documentazione da presentare in caso di furtosenza ritrovamento dell’autovettura assicurataIn caso di furto senza ritrovamento dell’autovettura il pagamento dell’indennizzo è subordinato all’invio da parte dell’Assicurato all’Im-presa dell’annotazione della perdita di possesso e dell’estratto cro-nologico rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Nei casi previsti dalla legge (vedi art. 150bis del Codice) l’Impresa, sia in caso di furto parziale che di furto totale, richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale relativa al furto (certificato di chiusa inchiesta).

Art. 13 - RecuperiL’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero dell’autovettura rubata o di parti di esso, di informare subito l’Impresa.

Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.

In caso di recupero dell’autovettura dopo il pagamento del danno l’Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all’Impresa, la quale tratterrà il ricavato della vendita; se l’indennizzo fosse sta-to parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto.

Nel caso in cui l’Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei resi-dui del sinistro, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto.

Art. 14 - Sostituzione del contratto per cambio autovetturaNel caso di sostituzione dell’autovettura assicurata per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione della circolazione od esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può chiedere che l’assicura-zione stipulata per l’autovettura sostituita sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.

L’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del con-tratto e procede all’eventuale conguaglio del premio.

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Art. 15 - Durata ed efficacia dell’assicurazioneL’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo con-tratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

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CONDIZIONI AGGIUNTIVE(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

Clausola 20 - Estensione della garanzia furto agli “apparecchi audiofonovisivi”Fermo quanto previsto dall’art. 1 “Oggetto” della Sezione Furto e cioè la possibilità di estendere l’assicurazione furto nei limiti del valore as-sicurato e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% del valore stesso, agli accessori fatturati con prezzo aggiuntivo purchè stabilmente fissati sull’autovettura a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato dell’autovettura, l’assicurazione è estesa al furto di “apparecchi audiofonovisivi” quali:

apparecchi radio;amplificatori;altoparlanti;radiotelefoni;lettori audio, magneto-ottici e digitali;televisori, registratori;

ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati sull’autovettura assicurata.

L’assicurazione è altresì estesa al furto e all’incendio di:

impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con l’Impresa.

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione di una fran-chigia fissa pari a euro 154,00.

Clausola 21 - Eventi sociopolitici e atti vandaliciL’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovet-tura indicata in Polizza in conseguenza di eventi socio politici quali:

tumulti popolari;atti di terrorismo;scioperi;sommosse;atti di vandalismo;sabotaggio;

atti comunque dolosi.

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Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata.L’Assicurato deve denunciare il fatto alle Autorità competenti, inol-trando all’Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stes-se, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della fran-chigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in Polizza.

Clausola 45 - CristalliL’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) dell’autovettura assicurata, in conse-guenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale avve-nuto durante la circolazione.

L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:

a) i danni avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle dispo-sizioni in vigore;

b) i danni avvenuti in conseguenza di:

atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di

vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;

trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;

eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, con-

trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

c) i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura as-sicurata, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinatida colpa grave dei predetti soggetti;

d) i danni causati da materiali o animali trasportati sull’autovettura;

e) i danni avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;

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f) i danni avvenuti durante la partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relati-ve prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola-mento particolare di gara;

g) i danni conseguenti a furto o rapina;

h) i danni avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;

i) i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

l) i danni avvenuti durante le operazioni di carico e scarico della merce;

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa pari a euro 154,00.

Qualora l’Assicurato si rivolga ad un centro specializzato sui cristalli convenzionato con l’Impresa, la garanzia è prestata fino alla concor-renza di euro 775,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo e senza deduzione della franchigia.

Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti dell’autovettura assicura-ta in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

Clausola 61 - Eventi naturaliL’Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto - i danni materiali e diretti subiti dall’autovet-tura indicata in Polizza in conseguenza di:

trombe d’aria;

uragani;

alluvioni;

inondazioni;

grandine;

frane e smottamenti;

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qualora gli effetti di tali eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti assicurati o meno presenti nello stesso momento nel-la zona circostante l’autovettura assicurata.

Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen-denti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell’autovettura assicurata.

Sono altresì esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche.

L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicato in Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

Clausola 48 - Applicazione del degrado in caso di danniparzialiA deroga di quanto previsto dall’articolo relativo alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate dell’autovettura assicurata.

Clausola 92 - Valore a nuovo per i primi 24 mesi in casodi danni totaliA parziale deroga dell’articolo “Determinazione dell’ammontare del danno” della Sezione Furto, per i sinistri verificatisi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno verrà determinato riconoscendo l’importo effettivamente pagato per l’ac-quisto dell’autovettura, con il limite del valore assicurato indicato in Polizza al momento dell’inizio del rapporto assicurativo.

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Informazioni generali

Articoli comuni a tutte le garanzie,riferimenti normativi, glossario.

I termini sottolineati rappresentano concetti assicurativi di difficile comprensione, spiegati nel glossario collocato nell’ultima parte del presente volume.

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ARTICOLI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Foro competenteForo competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.

Art. 2 - Oneri a carico del Contraente e dell’AssicuratoTutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.

Art. 3 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi del Codice Civile

Art. 1882 - NozioneL’assicurazione è il contratto col quale l’Assicuratore, verso paga-mento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pa-gare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 - Prova del contrattoIl contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assi-curazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a cir-costanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

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L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, en-tro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è va-lido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante di-chiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sa-rebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 - Aggravamento del rischioIl Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicurato-re dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’As-sicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicura-tore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunica-zione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’ag-gravamento del rischio.

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Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la co-municazione e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non rispon-de qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premioSe il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successi-vi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindice-simo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicu-ratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente nor-ma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parzialeSe l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all’Assicuratore in caso di sinistroL’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.

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Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle opera-zioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggioL’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiu-dizio sofferto.

Art. 2054 - Circolazione di veicoliIl conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circola-zione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono re-sponsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è ve-rificato il fatto su cui il diritto si fonda ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

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La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneg-giato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della pre-scrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riAs-sicurato verso il riAssicuratore per il pagamento dell’indennità.

Riferimenti normativi del Codice Penale

Art. 624 - FurtoChiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’e-nergia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.

Art. 628 - RapinaChiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immedia-tamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1. se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2. se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;

3. se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La multa è stata aumentata dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

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Art. 635 - DanneggiamentoChiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, in-servibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;

2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);

3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;

4. sopra opere destinate all’irrigazione;

5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

(1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altruiChiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Riferimenti normativi del Codice delle Assicurazioni Private(D.L.gs 7 settembre 2005, n. 209)

Art. 122 - Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimor-chi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pub-blico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicu-razione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’ob-bligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla per-sona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

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3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acqui-rente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’arti-colo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, deri-vanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a. a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i po-stumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un impor-to crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di inva-lidità del relativo coefficiente secondo la correlazione espo-sta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undice-simo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

b. a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità tempora-nea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità rico-nosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che espli-ca un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti

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dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente

con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corri-spondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Art. 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei condu-centi dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento

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dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assi-curazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sulla quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del respon-sabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

Art. 142 - Diritto di surroga dell’Assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere diretta-mente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese so-stenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sem-prechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichia-razione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna pre-stazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comu-nicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantona-mento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al com-ma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazio-ne potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.

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4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denuncia-re il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modello fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omes-so avviso di sinistro.

2. Quando il modello sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova con-traria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguen-ze risultanti dal modello stesso.

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un vei-colo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’im-presa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al-risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia di-ritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chia-mato anche il responsabile del danno.

4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’im-presa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Art. 145 - Proponibilità dell’azione di risarcimento

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero

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novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risar-cimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’a-zione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ov-vero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicu-razione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le mo-dalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 148 - Procedura di risarcimento1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve

recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno.Entro sessanta giorni dalla ricezio-ne di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare of-ferta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il mo-dulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo’ procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicurato-re, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del pre-detto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state mes-se a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le proprie valuta-zioni sull’entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non

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si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimen-to deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita’ indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sini-stro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’ del-le lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenu-ta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicu-razione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto ob-bligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’im-presa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della con-sultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’ decide-re, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale e` anche trasmessa la docu-mentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclu-sive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli ap-profondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` previ-sta, informandone contestualmente l’assicurato nella comuni-cazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo com-ma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato

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in merito alla proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di otte-nere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

4. L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti orga-ni di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita’ dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni per-sonali o il decesso.

5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richie-de al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’im-presa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione de-finitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interes-sato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita’, tempi ed effetti di cui al comma 7.

9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al danneg-giato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’ob-bligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta’ di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice

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trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia del-la sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’e-ventuale assistenza prestata da professionisti, e’ tenuta a richie-dere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stes-sa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne da’ comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicura-ti per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devo-no rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazio-ne che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicu-rato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo tra-sportato come disciplinato dall’articolo 141.

3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di ri-sarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impre-sa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del re-sponsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non ac-cettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liqui-dazione definitiva del danno.

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6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risar-

cimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio Assicurato ferma restando, in ogni caso, la succes-siva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta gior-ni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle

parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le impre-se di assicurazione;

b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di si-nistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazio-

ne, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal siste-ma di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano ade-rito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

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Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta 1. E’ fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno

derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla ri-chiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’ar-ticolo 642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene as-sicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso e’ effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Art. 334 - Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni cau-

sati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai dan-neggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei con-fronti del Contraente per l’importo del contributo.

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

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GLOSSARIO

Aggravamento del rischioModifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

AlienazioneTrasferimento a qualsiasi titolo della proprietà dell’autovettura (es. vendita, successione caso morte).

Anno/annualità/annuo/annualePeriodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di ca-lendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appropriazione indebitaÈ il reato commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Aree aeroportualiAree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

AssicuratoNella Sezione Responsabilità Civile: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto con il contratto.

Attestazione dello Stato del rischioIl documento che l’Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente ai sensi del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.

Atto terroristico (solo per la Sezione Infortuni del conducente dell’autovettura)Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, in-clusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

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Atto vandalicoIl danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento dell’auto-vettura per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.

Carta VerdeIl documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell’autovettura as-sicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero territorio dello Spazio Economico Europeo.

Certificato di assicurazioneIl documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.

CircolazioneIl movimento, la fermata e la sosta dell’autovettura su area pubblica o su area a questa equiparata.

Classe di merito “interna”È la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dall’Impresa.

Classe di merito di conversione universale (CU)È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice (Codice delle Assicurazioni Private)Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codice della StradaIl decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifi-cazioni ed integrazioni.

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ColposoIl fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha com-messo; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge.

Condizioni Generali di AssicurazioneLe clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, integrate dalle condizioni aggiuntive e particolari.

ConsapLa Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

ContraenteLa persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il contratto.

ContrassegnoIl tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente con-testualmente al pagamento del premio.

ContravvenzioneLa violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.

Day HospitalLa degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

DelittoLa violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclu-sione e/o multa.

DenunciaAvviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall’Assicurato all’Im-presa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.

DegradoLa riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’au-tovettura danneggiata determinata anche in base al rapporto esi-stente tra il valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

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DolosoIl fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

Derubricazione del reatoIl caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.

D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254Il regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del Codice.

EbbrezzaSuperamento della soglia alcolemica massima consentita dalle di-sposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

Fatto illecitoQualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 del Codice Civile). Non si considera Fatto ille-cito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

FranchigiaLa somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicu-rato e del Contraente per ogni sinistro.

FurtoLa sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Guasto (solo per la Sezione Assistenza Auto)Il danno subito dall’autovettura per usura, difetto, rottura, man-cato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.

ImpresaLa Società Generali Italia S.p.A..

IncendioLa combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

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Incidente (solo per la Sezione Assistenza Auto)Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservan-za di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni all’autovettura tali da renderne impossibile l’uti-lizzo in condizioni normali.

Indennizzo/RisarcimentoLa somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

InfortunioL’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità permanenteLa perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di curaL’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai re-quisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventual-mente all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

MassimaliL’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.

Mese/mensile/mensilitàPeriodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Perdita totaleLa perdita si considera totale quando l’autovettura, in seguito a furto o rapina non è stata ritrovata nei 60 giorni successivi alla data di de-nuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento della stessa entro 60 giorni da furto o dalla rapina, le spese per la riparazione dell’autovettura supe-rano l’80% del valore stesso al momento del sinistro.

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PolizzaIl documento sottoscritto dal Contraente con il quale l’Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

PremioLa somma di denaro dovuta dal Contraente all’Impresa quale corri-spettivo dell’obbligazione da quest’ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge.

PrestazioniLe assistenze prestate all’Assicurato: tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto dell’Impresa.

PreterintenzionaleIl fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi lo ha commesso.

Processo penaleProcedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di una pre-sunta violazione di norme penali che viene notificata (comunicata) alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’in-dicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterin-tenzionale) del reato ascritto.

Proprietario dell’autovetturaColui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà (intesta-tario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

QuintaleUna massa pari a 100 Kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la misura espressa in Kg.

RapinaÈ il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o altri un ingiusto profitto (art. 628 del codice Penale).

R. C. AutoResponsabilità Civile Automobilistica.

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Responsabilità paritariaSi ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Responsabilità principaleSi ha quando la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RicoveroLa degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Risarcimento DirettoProcedura introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254) in base alla quale il danneggiato, non responsabile in tutto o in parte, si rivolge all’Impresa che assicura la propria autovettura per ottenere il risarci-mento dei danni subiti; tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

RischioLa probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa/Azione di rivalsaIl diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

ScopertoPercentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico del Contraente e dell’Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza.

Sentenza passata in giudicatoIl provvedimento definitivo non più impugnabile o modificabile.

SinistroL’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Nella Sezione Protezione Legale, il fatto o l’atto che, nella denuncia penale, nella domanda civilistica ovvero nel provvedimento am-ministrativo, si asserisce illecito.

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Spazio Economico EuropeoLo Spazio Economico Europeo di cui all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati appartenenti all’As-sociazione Europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 mag-gio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300.

Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appar-tenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrez-zature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell’Impresa al con- tatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Auto entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell’Impresa.

Titolare (solo per la Sezione Protezione Legale)Il proprietario dell’autovettura indicata nella Polizza ovvero l’usufruttua-rio, qualora l’autovettura sia oggetto di usufrutto, l’acquirente, qualora l’autovettura sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il locatario, qualora l’autovettura sia oggetto di un contratto di leasing.

TransazioneL’accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pon-gono fine ad una lite insorta tra loro.

Trasportati (solo per la Sezione Protezione Legale)Le persone regolarmente trasportate nell’autovettura indicata nella Polizza.

Valore commercialeIl valore attribuito all’autovettura in base alla quotazione riportata nell’ultima rivista “Quattroruote” pubblicata precedentemente il verificarsi dell’evento oggetto della copertura assicurativa.

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delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.