ASSOCIAZIONI SPORTIVE -...
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UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
FACOLTÀ DI ECONOMIA-CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
Tesi di Laurea in
Diritto Privato
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
RELATORE:
Ch.mo Prof.: NAPOLI GAETANO EDOARDO
CANDIDATO:
ELISABETTA ADAMO
Anno Accademico 2011/2012
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CAPITOLO PRIMO
LE ASSOCIAZIONI IN GENERALE E LE LORO FINALITA’. IL DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI
1. PREMESSA TESI ASSOCIAZIONI
2. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE
3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
CAPITOLO SECONDO
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE LORO
PECULIARITA’
1. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
2. LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ITALIA
3. IL CASO : WABBA ITALIA.
3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE NELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
4. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
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CAPITOLO TERZO
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E IL FISCO
1. RAPPRESENTATIVITA’ FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI
2. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
3. L’ASSOCIAZIONE: QUANDO E’ SOGGETTO D’IMPOSTA
4. CENNI SULLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E IL
BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI
BIBLIOGRAFIA
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CAPITOLO 1
LE ASSOCIAZIONI IN GENERALE E LE LORO FINALITA’. IL
DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI
1.PREMESSA TESI ASSOCIAZIONI
La necessità dell ‘essere umano di soddisfare i bisogni personali , la necessità di
reperire i mezzi per il raggiungimento dei propri scopi e il desiderio di condividere
conoscenze e pensieri, ha portato alla creazione di molte forme di congregazione sotto
forme giuridiche di vario genere.
Se da un lato le associazioni commerciali soddisfano il bisogno di guadagno e di
crescita di una realtà aziendale, dall’altro troviamo associazioni e fondazioni. Esenti
entrambi da scopi lucrativi ,hanno come obiettivo, le prime, la divulgazione, l’esercizio
e lo studio di tutti gli argomenti che spaziano dallo sport, alla cucina all’assistenza
all’infanzia ( giusto per sottolineare la grande policromia delle possibilità) le seconde
invece hanno come obiettivo uno scopo finale ben preciso ( ad esempio trovare la cura
ad una malattia, oppure erigere un ospedale, anche qui le motivazioni sono infinite)1
Il presente elaborato vuole porre l’attenzione sulle associazioni sportive
dilettantistiche.
Lo studio si svolge in un percorso che va dalle associazioni in generale per poi
approfondire le peculiarità degli enti sportivi, .con un approfondimento sulla
responsabilità civile e un cenno generale sulla posizione fiscale.
La giurisprudenza colloca le associazioni fra le formazioni sociali o anche nelle
istituzioni
1 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002.
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Le istituzioni vengono definite sia nella lingua corrente sia nella giurisprudenza
come manifestazioni della natura individuale e sociale dell’uomo.2
Per istituzione si intende un concetto molto piu’ ampio di associazione: è tutto cio’
che è tra l’individuo e lo Stato, dalle organizzazioni volontarie alle società o gli enti
pubblici, o qualsiasi organizzazione collettiva volontaria o non.
Fino agli anni 70 il regolamento delle associazioni non riconosciute era affidato
agli articoli 36 e 38 del C.C.
Secondo l’articolo 36 gli accordi fra le persone aderenti all’associazione sono
regolati dall’ordinamento interno all’ente, mentre con il 38 si da voce ai rapporti fra il
soggetto e i terzi.
Il continuo sviluppo di questi enti e le varie motivazioni per cui venivano creati
politiche , culturali, interessi di difesa di classi , partiti) ha spinto lo Stato a rivedere la
sorta di “ anarchia” concessa dall’articolo 36 assoggettando anche i regolamenti interni
delle associazioni al diritto comune, questo a tutela dei diritti dei singoli individui.
Poiché i riferimenti normativi e legislativi sono molto vasti si premette fin d’ora
che dove possibile saranno spiegati a piè di pagina, se necessari per la lettura saranno
immessi nel testo stesso e per maggiore conoscenza si troverà la legge completa come
documento allegato alla tesi3
2 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM 3 Art 36 cc: l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi fra gli associati . le presenti associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali secondo detti accordi è conferita la presidenza o la direzione.
Art 38: Obbligazioni- per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione . i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono solidalmente le persone che hanno agito in nome e conto dell’associazione
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2. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE
Art.2 della Costuzione Italiana:
_La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il legislatore quindi tutela il libero associazionismo. Tale protezione , comporta
l’esistenza di norme giuridiche a garanzia e regolamento di tale diritto.
Il Codice Civile tratta le associazioni dall’art. 14 all. art 41 del libro 1 “Persone e
Famiglia”, posizionando inequivocabilmente le associazioni e le fondazioni fra gli enti a
fine umanistico e senza scopo di lucro.
Netta ed immediata la separazione dagli enti a natura commerciale che invece
vengono trattati nel libro V Del Lavoro
Il C.C. regolamenta l’atto Costitutivo delle associazioni, specificando anche i casi
dove la forma scritta è obbligo, pena nullità dello stesso, ne impone il contenuto che
comprende: nome dell’associazione, eventuale patrimonio, le norme che regolamentano
il comportamento degli associati precisandone diritti ed obblighi. Le responsabilità degli
amministratori, le modalità di acquisizione di beni sia in acquisto che in donazione e ne
determina la loro obbligata destinazione ad altri enti allo scioglimento della stessa,
determina le condizioni e le qualifiche per l’ammissione dei soci stessi.
La legge indica quindi il percorso di nascita , vita ed estinzione di queste
istituzioni, a tutela degli attori al suo interno e degli stakeholders esterni, nel rispetto del
già citato articolo 2 della nostra Costituzione e soprattutto ne ribadisce la mancanza di
scopo di lucro
Importante distinzione giuridica riguarda le associazioni RICONOSCIUTE E
NON RICONOSCIUTE4
44 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002.
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Il riconoscimento avviene attraverso una richiesta fatta da chi rappresenta
l’associazione agli enti competenti Stato o Regione a seconda del grado di
riconoscimento richiesto : dpr 10/02/2000N. 3615
L ’approvazione di tale richiesta è subordinata a determinati requisiti previsti dalla
legge: lo scopo deve essere lecito, il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione
dello scopo e nettamente separato dal patrimonio degli associati.
Il buon fine di tale domanda comporta l’iscrizione dell’ente nel Registro delle
Persone Giuridiche.
L’associazione a questo punto gode di personalità giuridica a tutti gli effetti, in
primis l’acquisizione di autonomia patrimoniale dove il patrimonio della stessa è
nettamente separato da quello degli associati inoltre gli amministratori possono godere
di una forma di responsabilità limitata in merito alle obbligazioni dell’associazione
stessa6
Di fatto la differenza sostanziale è in quanto sopra esposto. 7
5 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato I della legge 15 marzo 1997, 59). (G.U. 7 dicembre 2000, n. 286)
Tribunale Civile di Milano con sentenza del 10/04/1972 dichiara che: “ le associazioni riconosciute e non, appartengono ad uno stesso tipo contrattuale, con la conseguenza che le norme dettate per l’una, che prescindono dal riconoscimento, sono valide anche per l’altra.
6 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002. 7 7 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM
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3. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
Il Codice Civile all’art. 1321 definisce il contratto come : l’accordo fra due o piu’
parti per costituire. regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale :_
Il contratto di associazione ha in se intrinsechi i requisiti essenziali del contratto,
l’accordo fra le parti, la causa , l ‘oggetto , la forma dove necessaria e, soprattutto , non
viene meno la sua natura economica nonostante la finalità senza scopo di lucro dell’ente.
Gli apporti in beni in natura o in valuta e le prestazioni ai quali si obbligano gli
associati sono sicuramente elementi soggetti a valutazione economica e il mancato
adempimento degli impegni presi dai soci nei confronti dell’associazione sono
regolamentati nel libro IV delle Obbligazioni del CC dove non è esclusa la messa in
mora per il mancato rispetto degli obblighi presi.8
Quanto alla forma del contratto, ove non è d’obbligo la forma scritta, si possono
citare due sentenze una del Tribunale di Palermo dell 01/02/85 e una della Cassazione
del 14/04/869.
Il contratto di associazione ha la caratteristica inoltre di rientrare nei così detti “
contratti aperti” . Spesso l’ente associativo ha fra i suoi scopi l’annoverazione di molti
soci da qui la necessità di una formula contrattuale che prevede l’adesione allo steso di
piu’ parti, fermo restando l’ obbligatorietà di proposta e accettazione della stessa fra le
parti.10
Considerando che nel contratto (inteso come atto costitutivo e statuto) si prevede
la nomina degli amministratori e le loro responsabilità , trovo importante soffermarsi su
questo particolare.
8 C.M. Bianca . Diritto Civile. Il contratto. Edizioni Giuffrè Milano 9 Tribunale di Palermo 01/02/1985: il contratto di associazione puo’ essere concluso anche
oralmente , con la volontà dei soggetti di svolgere in forma stabile una attività di comune interesse, dotandosi per questo di organizzazione e mezzi patrimoniali,
La Cassazione con sentenza del 14/04/86. stabilisce che la prova dell’esistenza di un associazione non riconosciuta puo’ essere data anche per testi o per presunzioni.
10 10 F.Galgano: Le associazioni le fondazioni i comitati . Ed CEDAM
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L’art. 18 cita che gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le
norme del mandato ( art 1710 e seg.) .
Negli enti non riconosciuti rispondono alle obbligazioni il fondo comune e
personalmente chi ha agito per nomina e conto della stessa.
Tale responsabilità è addebitata anche a coloro che hanno deliberato di agire
conferendo ad altri l’incarico di realizzare una determinata attività.
La responsabilità personale non si estingue con il cessare della carica, ma permane
anche in seguito per le obbligazioni assunte nel periodo di carica.
Buona norma è quindi inserire nello statuto una clausola che attribuisce ai soli
membri del Consiglio direttivo la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi,
indicando pertanto il soggetto delegato.
Si ricorda che l’articolo 22 del cc prevede azioni di responsabilità contro gli
amministratori.
Restano quindi esclusi da obblighi verso terzi gli associati non partecipanti al
consiglio direttivo restando comunque obbligati al regolamento dell’associazione e al
rispetto delle norme giuridiche e contrattuali .11
Da qui si evince, che all’interno di ogni associazione non riconosciuta, è buona
prassi la nomina di tutti quegli organi che ne permettono una regolare e trasparente
attività decisionale in modo tale che diritti e doveri dei partecipanti siano tutelati con
trasparenza e nella giusta modalità.
Di rilievo la norma che stabilisce la non trasmissibilità delle quote di associato
salvo che questo sia previsto dallo statuto. 12
Cio’ differenzia di netto quindi le associazioni dalle società commerciali dove la
quota è trasmissibile per legge.13
11 È pero’ esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia
partecipato all’atto che ha causato il danno , salvo il caso in cui , essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso ( 1387ss 1396,2298,2384)
12 C. M. Bianca, Diritto Civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, Giuffrè, 2002.
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1 Art. 18 cc.: gli amministratori sono responsabili (22ss) secondo le norme del mandato(1710ss, 2392, 2491 n.7)
ART 22 cc. Le azioni di responsabilità degli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori
CAPITOLO 2
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE
LORO PECULIARITA
1. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Volendo entrare nello specifico, le associazioni sportive hanno come
caratteristiche:14
‐ Ovviamente la mancanza di scopo di lucro
‐ Svolgono attività sportiva dilettantistica, agonistica o amatoriale
‐ Prevedono nel loro statuto e nell’oggetto sociale il riferimento alle
attività sportive dilettantistiche svolte, dove è compresa una attività divulgativa,
agonistica, amatoriale e didattica
‐ Hanno come obbligo nella loro sigla identificativa l’acronimo ASD che
sta ad indicare appunto “ Associazione sportiva dilettantistica. La mancanza di
14 Legge 289/2002/art 90 società e associazioni sportive dilettantistiche- disposizioni per
l’attività sportiva dilettantistica
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tale specifica nega l’accesso alle agevolazioni fiscali della legge 389/91
(argomento trattato nei capitoli successivi).
Le ASD per il raggiungimento dei propri obiettivi abbisognano sia di grandi
investimenti strumentali sia da grande impegno umano nelle figure di atleti, dirigenti,
arbitri amatori eccetera.
Il grande impiego di forze all’interno di queste realtà ovviamente non è stato
trascurato dal legislatore sia per quanto riguarda le modalità contrattuali, sia per quanto
riguarda il tema della responsabilità civile o dell’illecito sportivo. Tali argomenti
saranno trattati nei paragrafi seguenti di questo capitolo.
Fonti di diritto e fiscali per le associazioni sportive sono oltre al Codice Civile la
legge 289/2002/art.90 e dall’ art 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dpr
633/72 in termini di IVA. Tale normativa verrà spiegata e esaminata durante
l’elaborato.15
2. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN ITALIA
La presenza delle associazioni sportive come realtà fra stato e sport risale al
16/02/1942, quando con la legge 426 si istituisce il CONI ( Comitato olimpico nazionale
italiano).16
Il CONI è l’autorità che disciplina e regolamenta l’attività sportiva nazionale , con
l’istituzione del “ Registro nazionale delle associazioni e società sportive
dilettantistiche” , ha creato lo strumento che conferma i fini sportivi delle associazioni.
15 Legge 289/2002/art 90 società e associazioni sportive dilettantistiche- disposizioni per
l’attività sportiva dilettantistica
Art. 148 TUIR: enti di tipo associativo
DPR 633/72: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
16 Legge 426 del 16/02/1942: costituzione e ordinamento del comitato olimpico italiano
(C.O.N.I.)
G.U 11/05/1942 n. 112
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Compito e obbligo del CONI trasmettere ogni anno al Ministero delle Finanze e all’
Agenzia delle Entrate le società inserite in elenco.17
Il riconoscimento dell’ente dal CONI avviene attraverso l’affiliazione
dell’associazione ASD ad un Federazione sportiva nazionale, o fra le discipline
associate, o a un Ente di promozione sportiva.
Il non riconoscimento da parte del CONI comporta la perdita della possibilità della
pratica agonistica e i vantaggi dell’inquadramento negli organismi ufficiali ( contributi,
agevolazioni fiscali ecc.)
Importante sottolineare che , gli iscritti a qualunque associazione sportiva , sono
assoggettati alla regolamentazione della stessa, ma anche al diritto pubblicistico e
privato, da cui si evince che nessuna regolamentazione interna alle associazioni può
essere in contrasto con la normativa vigente.18
3. IL CASO : WABBA ITALIA ASD
Grande è la platea di sport più o meno conosciuti e regolamentati dalle autorità
sportive e giuridiche.
WABBA ITALIA ASD è una delle principali rappresentanti in Italia di una delle
discipline sportive fra le meno conosciute sotto il profilo agonistico,ma allo stesso tempo
una delle attività più’ praticate in via amatoriale e propedeutica per altri sport. Stiamo
parlando della cultura fisica o body building.
La storia di Wabba ci riporta agli anni 60/70 dove nella città di Verona alcuni
pionieri di questo sport fondarono le basi per una delle più’ grosse associazioni italiane
del settore. Voglio menzionare per dovere di merito la presenza di altre grosse realtà
Italiane come IFBB o NABBA promulgatrici di questo spettacolare sport.
17 Autonomia privata e autodisciplina sportiva : il C.O.N.I. e la regolamentazione dello
sport / Chiara Alvisi. - Milano : Giuffrè, 2000 18 F. Santoro. Società ed associazioni sportive : aspetti giuridici e tributati Rosini
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L’evoluzione negli anni, e gli studi scientifici applicati a questa disciplina che ha
come obiettivo primario la costruzione, il modellamento e il rafforzamento del corpo
umano, l’ha portata a diventare la preparazione di base per molti altri sport e quindi la
sua divulgazione e promozione va ben oltre alla sua natura iniziale di “impatto estetico”
ma , con le sue regole di buon allenamento e sana alimentazione è diventata manuale
operativo per ogni sportivo che voglia aumentare forza, potenza e capacità di
concentrazione, dal calcio al tenni s fino al motociclismo o automobilismo agonistici..
Il cambiare dei tempi e delle mode ha dato a questa specialità svariati soprannomi
dettati dalle necessità commerciali , ma di fatto resta l’attività ginnica vecchia quanto
l’uomo, dato che immagini di allenamenti fatti con pesi e contrappesi ci arrivano fin dai
tempi della Grecia antica ( le olimpiadi sono opera loro )
A questo sport hanno dato lustro grandi personaggi dello spettacolo e della
politica, nomi come Swarzenegger, Serge Nubret, o Lou Ferrigno ( forse conosciuto
come il verde Hulk) devono il loro successo ad aver “alzato” quantità enormi di ferro e
ghisa che hanno creato i loro famosi muscoli.
Il cuore di WABBA pulsa principalmente nell’agonismo, dalle piccole gare
interregionali fino a livelli europei e mondiali dove i nostri azzurri, seppure in sordina,
portano sempre il tricolore sul podio della categoria rappresentata.
Credo sia interessante ora esaminare gli aspetti giuridici della nostra associazione
in esempio.
Fonte primaria sono L’Atto Costitutivo e lo Statuto della stessa.
L’art 1 è l’applicazione indiscutibile del CC dagli art 14 al 42 con inoltre
l’adeguamento alle normative CONI per il riconoscimento
-si costituisce un associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale… ,
viene specificato il nome, con l’estensione ASD, viene ribadito l‘impegno
all’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad in Ente di promozione
sportiva.
Se ne specifica il carattere volontario e l’obbligo dei soci alla partecipazione alla
vita associativa rispettandone le regole.
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Si stabiliscono sede legale e organi dell’associazione, si prevede la costituzione dell’assemblea dei soci come organo di potere decisionale stabilendo le regole di diritto al voto.
All’assemblea vengono attribuiti i poteri per stabilire gli scopi sociali, fra l’altro
‐ Discute e approva la relazione morale e sportiva dell’anno precedente
‐ Discute il rendiconto economico e il bilancio preventivo
‐ Elegge il Consiglio direttivo dell’associazione.
La convocazione dell’assemblea è convocata dal consiglio direttivo entro 15 gg
dalla data fissata e ne vengono precisati i mezzi di comunicazione di tale convocazione.
Siamo quindi alla pari delle procedure previste dal nostro CC per le società di
capitali. Il non scopo di lucro non comporta quindi una minore attenzione alle normative
vigenti per le istituzioni in genere. Tutela degli associati e dei terzi che entrano in
contatto con l’associazione sono sempre basi inderogabili della giurisprudenza
Credo necessario un riferimento al rendiconto economico e finanziario.
L’art 38 del cc regolamenta che per le obbligazioni assunte da chi rappresenta
l’associazione non riconosciuta di fronte a terzi fa da copertura il fondo comune , ad
esaurimento dello stesso rispondono solidalmente le persone che hanno agito per nome e
per conto del’associazione .
Da qui l’importanza di una corretta tenuta della documentazione esplicativa dei
rapporti economici dell’ente, che oltre ad essere un obbligo giuridico e fiscale in
presenza di attività commerciali, è anche obbligo morale ed etico che permette assoluta
trasparenza e tutela dei terzi permettendo peraltro di fornire , in caso di controllo dagli
organismi giudiziari o fiscali, una visione chiara e immediata dell’operato.
La caratteristica di contratto aperto è evidenziata dall’art 7 dello statuto che
stabilisce che il numero dei soci è illimitato
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L’art 5 definisce la costituzione del patrimonio sociale , oltre alle classiche
donazioni ,lasciti o fondi di riserva , fa inoltre riferimento a entrate associative per il
conseguimento del fine istituzionale.19
Rimando il trattare queste argomentazioni nella parte fiscale dell’elaborato, dove
verranno specificate ed analizzate tutte le possibili entrate e forme di autofinanziamento
dell’associazione.
Come previsto per legge , l ultimo articolo dello statuto WABBA ASD vuole che,
in caso di cessazione, il patrimonio venga devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità.20
19 19 F. Santoro. Società ed associazioni sportive : aspetti giuridici e tributati Rosini
20 Associazioni sportive dilettantistiche : aspetti civilistici, fiscali e contabili / Guido
Martinelli, Marta Saccaro. - °Milanofiori, Assago! : IPSOA, 2003
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4. IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il contratto di associazione sportiva non differisce quindi come sostanza dai
contratti delle associazioni in generale ma inoltre fa riferimento all’art. 90 legge
289/200221 ( sarà ripreso nella parte fiscale e spigato in dettaglio) dove abbiamo la
specifica dei contenuti del contratto di associazione sportiva e siamo comunque in
presenza di obbligo di forma scritta., Esso pone ai contraenti diritti e obblighi, in parte
dettati dallo statuto stesso e parte dettati dalla noma giuridica generale. L’associato sa
da regolamento che nell’ambito associativo deve attenersi alle regole di svolgimento
dell’attività, deve rispettare quanto previsto per i pagamenti delle quote associative ,
mantenere comportamenti decorosi per l’ente e cosi facendo ha diritto di soddisfare le
necessità che l’hanno portato a desiderare la qualifica di “ socio”.22
Una nota particolare va fatta per i soci che godono della tessera “ agonistica”.
Fermo restando loro diritti e doveri come i soci amatoriali, hanno inoltre l’obbligo di
attenersi al regolamento di gara.
Osservando il regolamento WABBA è interessante notare come, oltre a
specificare le norme e la condotta di gara con articoli specifici in materia di categorie di
atleti, regole di presentazione al pubblico, in breve il lato tecnico della competizione allo
stato puro, traccia i riferimenti di quelli che saranno gli argomenti successivi di questo
elaborato.
Si trovano istruzioni sulla idoneità del luogo di gara , riferimenti alle norme di
sicurezza per pubblico e atleti, si sottolinea che eventuali danni o doli imputabili agli
atleti o ad altro personale responsabile della competizione saranno puniti tanto dalla
giustizia sportiva tanto da quella ordinaria.
In pratica il regolamento è conforme alle norme di responsabilità civile e illecito
sportivo che verranno qui esaminate in seguito.
Voglio porre l’attenzione su un paragrafo del regolamento il quale cita: inestetismi
gravi, come ginecomastie evidenti, infiammazioni muscolari con relativi gonfiori, acne
devastante, verranno penalizzate con una posizione in classifica. L’esistenza
21 Legge 289/2002/art 90 : Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica. 22 G. Palumbo F. Sisani . Associazioni e società sportive dilettantistiche Ed: CESI
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dell’inestetismo deve essere stabilita dalla maggioranza della giuria e descritta in un
verbale firmato dal capo giuria e dai giudici contestanti,
Ad occhio profano questo passaggio può sembrare strano se non addirittura
penalizzante nella personalità dell’atleta, in realtà i sintomi sopra descritti sono segni
estetici possono far pensare all’utilizzo di sostanze illecite ( doping). Non potendo
l‘associazione prendere provvedimenti disciplinari ferrei (squalifica) senza prove certe
si limita in questo caso a una sorta di “ avviso bonario” all’atleta . Purtroppo solo
approfonditi e specifici esami medici permettono di confermare l’illecito sportivo che tra
l’altro è punito anche dal diritto penale.
5. RESPONSABILITA’ CIVILE E ILLECITO SPORTIVO NELLE
ASSOCIAZIONI
L’argomento responsabilità civile nello sport è argomento di estrema vastità dato
che molteplici sono le discipline sportive da regolamentare.
Certamente esistono dei punti base che riguardano le associazioni sportive in
generale e buona parte delle fattispecie ,come responsabilità civile, rientrano nella
regolamentazione del Codice Civile soprattutto al titolo nono del Libro delle
Obbligazioni.
Per quel che riguarda invece l’illecito sportivo con il decreto legge del 19/08/2003
n. 220: Disposizioni urgenti in tema di giustizia sportiva vengono date comunque
indicazioni per questi enti che si trovano fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
Art. 1 L.220/2003 .La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia
dell’ordinamento sportivo nazionale, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico
della Repubblica di situazioni connesse con l’ordinamento sportivo. 23
23 Legge 19/08/2003 Art. 1. Principi generali 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale 2. I rapporti (( tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica )) sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica .
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L’articolo uno di fatto, lascia allo sport la possibilità di autoregolamentarsi
definendo poi nell’art. 2 della stessa legge in quali questioni questa libertà ha oggetto di
esistere. Principalmente si tratta di questioni strettamente legate all’attività sportiva ,
come il corretto svolgimento delle competizioni o le modalità di ammissione alle
associazioni.
La legge prosegue poi con l’articolo 3 dove riserva al giudice ordinario i rapporti
patrimoniali fra società o associazioni e specifica che, esauriti i gradi di giustizia
sportiva tutto è devoluto al giudice amministrativo.24
Fonte di regolamento per lo sport è il Codice di Giustizia Sportiva che si può
esaminare nei punti più salienti .
In esso si obbligano le sociètà e associazioni sportive a presentarsi davanti agli
organi di giustizia sportiva, se convocate, sottolinea i rapporti di lealtà e correttezza fra
gli enti e vieta i rapporti volti al conseguimento di accordi che possano portare vantaggi
particolari in sede di competizioni25
Molto esplicitamente non ammette l’ignoranza delle regole e soprattutto è
importante l’art. 6 con il riferimento al divieto di scommesse per i soggetti appartenenti
al settore professionistico.
Per questo argomento in particolare, negli anni 70 il legislatore sentì la necessità
di una disciplina governativa di conseguenza allo scandalo “ calcio scommesse”.
Giustizia ordinaria e giustizia sportiva intervennero tempestivamente e da un lato
l’ordinamento sportivo sanzionava e contemplava il fenomeno di illecito sportivo,
dall’altro il diritto civile faceva rientrare tale fatto nella fattispecie della truffa. Solo nel
1989 il legislatore introdusse il reato di “ frode in competizione sportiva”
Il CGS obbliga inoltre la denunzia nel momento in cui si vengano a conoscenza di
fatti di illecito sportivo.
Viene inoltre regolata la prevenzione di fatti violenti e il controllo delle tifoserie, il
divieto di contributi finanziari a gruppi organizzati o non e ai propri sostenitori e viene
24 per lunghezza e complessità degli articoli della legge 19/08/2003 n. 220 si allega testo integrale al presente elaborato. 25 25 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011
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sancito l’obbligo delle associazioni di informare i propri sostenitori delle conseguenze
di fatti illeciti.
Il codice di giustizia sportiva regolamenta poi molta parte del mondo del calcio,
ma ho voluto soffermarmi su argomenti riconducibili a qualsiasi attività del mondo
dello sport.
Ritornando alle nostre associazioni ASD , le responsabilità civili possono essere
ricondotte a tre casi emblematici.
A) Responsabilità dell’associazione nei confronti degli associati
B) Responsabilità dell’atleta nel danno cagionato ad altri o a terzi
nell’ambito delle attività sportive
C) Responsabilità degli istruttori all’interno delle strutture.
Prima di tutto va ricordata la circolare n. 3 del 07/02/2011 che prevede
“ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI DILETTANTI” ( G. U. n.
296 del 20/12/2010)_ RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI ISTRUTTORI
Il provvedimento obbliga le federazioni sportive, le discipline associate e gli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ad assicurare i propri tesserati per
eventuali infortuni occorsi durante e a causa dell’attività sportiva.
I soggetti vengono distinti in:
Atleti: tesserati che svolgono attività a titolo agonistico e non , amatoriale o ludico
Dirigenti: soggetti con responsabilità sociali
Maestri: soggetti tesserati come allenatori , preparatori istruttori o figure analoghe
poste all’insegnamento delle tecniche sportive.
Il decreto sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione a tutto il mondo
dell’associazionismo sportivo. Si riserva alle Federazioni, alle Discipline sportive
associate e agli Enti di promozione sportiva l’obbligo contrattuale di assicurazione
rendendo di fatto nulle le polizze effettuate dalle associazioni sportive privatamente.
A questo punto possiamo tornare ai tre punti precedentemente elencati.
RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI:
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il gestore dell’associazione sportiva è responsabile della sicurezza e
dell’incolumità di chi accede agli impianti. Tale responsabilità può essere sia di natura
contrattuale che extracontrattuale.
Ovviamente se è dimostrabile che il danno non è dovuto a incuria da parte del
gestore questa sua responsabilità viene a cadere.
L’art .11 dello statuto WABBA declina ogni responsabilità per avvenimenti lesivi
che possono accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che faccia uso delle attrezzature.
Il riferimento è all’art. 205126 del Codice Civile dove ognuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose in custodia in quanto ne è responsabile nella modalità “ del buon
padre di famiglia”. Infatti nel momento in cui il socio utilizza i beni dell’associazione ne
è custode. Sottintesa la cura e buona gestione del responsabile dell’impianto, nel
momento dell’utilizzo è d’obbligo l’uso corretto delle attrezzature per gli scopi per cui
sono state create.
L’ associazione diventa responsabile nel caso di utilizzo di locali di terzi per le
manifestazioni sportive.
Il regolamento WABBA prevede l’obbligo del servizio sanitario di pronto
intervento in sede di gara ( obbligo peraltro sancito dalle pubbliche autorità per tutte le
manifestazioni a carattere pubblico) e detta le norme che definiscono i locali adatti al
tipo di manifestazione da effettuarsi.27
Da non trascurare per alcun tipo di manifestazione sportiva le misure di protezione
necessarie a evitare danni a persone partecipanti o a cose e la verifica dei mezzi tecnici
utilizzati. Fonte normativa in merito è l’articolo 2043 del CC 28sul risarcimento del
danno
26 Art 2051 Codice Civile: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha
in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 27 27 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011
28 Art. 2043 Codice Civile: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri fatto
ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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Obbligo dell’ente è anche la verifica dello stato fisico e mentale dell’atleta
accertato con apposite visite mediche specialistiche.29 Ricordo che WABBA accetta gli
atleti in gara solo con apposito certificato rilasciato dal medico sportivo. 30
Per completezza si vuole citare una sentenza della Corte di Cassazione in merito
alla responsabilità civile dell’associazione sugli impianti.
Il fatto: Durante l’utilizzo di una “cyclette” un socio di associazione sportiva causa
mal funzionamento del sellino subisce un danno.
A seguito di ciò il socio cita in tribunale gli amministratori dell’associazione e
chiede il risarcimento.
La sentenza ha passato tre gradi di giudizio, in primo grado, veniva riconosciuto al
socio una somma di circa 50.000 euro , nei successivi gradi la cifra veniva aumentata
ulteriormente riconoscendo al danneggiato (libero professionista) anche il lucro cessante.
Il contenzioso fra le parti si basava inizialmente sul il danno fosse chiesto agli
amministratori e non all’associazione (che avrebbe poi fatto eventuale azione di rivalsa
sugli amministratori (art 38 cc). Di fatto in tutti e tre i gradi di giudizio la Cassazione
conferma l’art 2051 del cc sulla responsabilità delle cose in custodia e essendo gli
amministratori responsabili del buon funzionamento degli attrezzi possono essere citati
in giudizio, salvo dimostrare un uso improprio del bene da parte dell’associato.
29 CASS. CIV., SEZ. III, 13 LUGLIO 2011, N. 15394.
Gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli la loro integrità psicofisica e ne rispondono, in base all'art. 2049 c.c. e
32 cost., in relazione all'operato dei propri medici e del personale. Pertanto, la mancata
predisposizione da parte dell'A.c.s.i. (Associazione Centri Sportivi Italiani) di un
regolamento per un torneo calcistico dilettantistico con la previsione dell'obbligo di visita
medica e il non aver detta associazione sottoposto a visita medica il soggetto partecipante,
colto da malore e successivamente deceduto, o quantomeno chiesto idonea ed adeguata
certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo, di natura agonistica,
comporta il sorgere della responsabilità ex art. 2049 con consequenziale obbligo al
risarcimento dei danni (fattispecie relativa alla morte a seguito di ischemia miocardica in
soggetto affetto da grave ipertrofia cardiaca e aterosclerosi).
30 30 A Traversi. Diritto penale dello sport. Giuffrè 2011
.
22
Tale sentenza pone quindi l’accento sulla responsabilità degli amministratori sul
buon funzionamento degli impianti. 31
L’amministratore di associazione riconosciuta non dovrà mai sottovalutari il
proprio ruolo di responsabilità sulla buona conservazione delle attrezzature di cui
l’associazione dispone 32
31 Sentenza Cassazione n. 858 del 17/01/2008 32 www.studiobolognini.com
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RESPONSABILITA DELL’ATLETA PER IL DANNO CAGIONATO AD ALTRI ATLETI O A TERZI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
In merito a questo argomento è intervenuta la SC con pronuncia del 2002 n.
12012.
Dopo vari esami la SC ha stabilito che la lesione all’integrità fisica di un atleta sia
una possibilità contemplata poiché ogni sport prevede un certo grado di contatto fisico ai
fini del risultato agonistico e di fatto il rischio delle parti è conosciuto e volontario.
Si parla comunque di stretto collegamento funzionale fra il gioco e l’evento lesivo,
si esclude quindi l’ipotesi di una lesione volontaria provocata ai fini dell’indebolimento
dell’avversario.
Certamente il campo è vasto, dove non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità
nei confronti del pugile che colpisce e ferisce l’avversario, stessa cosa non si può dire
del calciatore che volontariamente con un calcio lesiona il tendine della controparte. E’
ovvia quindi da parte delle autorità sportive una regolamentazione mirata al singolo
sport in modo tale da rendere eque le sentenze in sede di giustizia ordinaria.
Nella cultura fisica i problema è quasi nullo, il contatto fra gli atleti sul palco è
pressoché inesistente, non è previsto scontro fisico e la competizione verte unicamente
sul mostrare le proprie doti fisiche e atletiche allo scopo di impressionare positivamente
la giuria. Il massimo è l’avvicinarsi all’avversario per una sorta di confronto diretto per
mostrare i propri lati positivi, ma cio’ avviene sempre con una distanza tale che mai ha
provocato a mia conoscenza lesioni o traumi.
Per quanto riguarda i danni a terzi, è compito dell’associazione assicurarsi che
distanze e mezzi di separazione dal pubblico siano idonei alla tipologia di competizione
in essere: una gara di lancio del giavellotto sicuramente richiede un grado di sicurezza
superiore di una gara di nuoto.
Anche questo è un problema non presente nella cultura fisica, e se di fatto vi sono
dei regolamenti in WABBA che stabiliscano la separazione fra il luoghi aperti al
pubblico e quelli riservati gli atleti, durante la competizione gli atleti nulla devono
lanciare, nulla devono far saltare, resta sempre e solo la loro preparazione fisica da
mostrare, ritengo pertanto nullo il pericolo per il pubblico presente.33
33 D’Onofrio Paco. Manuale operativo di diritto sportivo. Maggioli Editore
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RESPONSABILITA’DEGLI ISTRUTTORI ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA
Argomento di non poco conto all’interno della struttura associativa.
Tale responsabilità è riconducibile all’art 2048 del CC relativamente al danno
cagionato da maestri e simili ad allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono affidati alla
loro vigilanza.
Riassumendo l’articolo di legge gli istruttori rispondono del fatto illecito
commesso dai loro allievi, minori emancipati o dalle persone soggette a tutela ,nel tempo
in cui sono sotto la loro sorveglianza. Tale responsabilità è riferita sia a danni causati a
terzi dall’allievo sia a se stesso.
Tale presunzione viene meno nel momento in cui è dimostrabile che l’istruttore ha
fatto di tutto per evitare il danno o il fatto illecito.
Può esserci un legame di solidarietà fra la responsabilità dell’istruttore e la
responsabilità dell’ associazione
(art. 2049 responsabilità padroni e committenti)34
L’obbligo di controllo varia in funzione dell’età e del grado di maturità
dell’allievo, l’adeguatezza della sorveglianza e del controllo è da valutare quindi
sull’efficacia dell’intervento, su misure organizzative e disciplinari idonee e sulle qualità
dell’allievo seguito.35
All’interno di una palestra di cultura fisica la presenza di un istruttore è
determinante per la spiegazione e il controllo della corretta esecuzione degli esercizi che,
se svolti in modo inadeguato, possono recare all’allievo lesioni corporee anche di grave
entità. Indubbia quindi la scelta da parte dell’associazione di un istruttore con
qualifiche e preparazione adeguata al ruolo. A volte la complessità sta nel stabilire che
l’eventuale danno è causa di mancata diligenza dell’insegnante o da eccesso di zelo
dell’allievo che ha voluto esercitarsi in qualcosa di superiore alle proprie possibilità. Il
buon allenatore è di solito in grado di misurare la preparazione e le possibilità del
34 Art. 2049 Codice Civile: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
35 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000
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soggetto che ha davanti, ma appunto, è la maturità dell’allievo che porta o meno a
seguire i consigli del proprio maestro.
Di fatto , come già detto all’inizio del capitolo l’argomento responsabilità civile e
illecito sportivo è vastissimo e la casistica è molteplice ,ma ritengo giusta una riflessone
su un lato buio del modo dello sport, il doping.36
Trasfusioni, farmaci ad estrazione ormonale, eccitanti, fino all’assunzione di vere e
proprie droghe utilizzati per l’aumento della prestazione sportiva, gran parte di questi
prodotti provengono dal mercato nero, quindi senza nemmeno una garanzia sulla qualità
del prodotto che potrebbe essere scaduto da anni se non addirittura essere alterato con
sostanze ulteriormente tossiche per l’organismo umano.
La legge 376/200037 configura come reato penale la vendita , la somministrazione
e l’assunzione di sostanze proibite, il mondo dello sport considera illecito anche il rifiuto
dell’atleta di sottoporsi agli appositi test di controllo.
Esiste un elenco delle sostanze proibite, che deve essere continuamente aggiornato
perché alchimisti del mestiere continuano a sintetizzare prodotti di indubbia efficienza
ma diabolicamente nocivi. Questi personaggi sono affiancati da santoni del farmaco che
consigliano dosaggi e modalità di assunzione ad atleti preda della sete di vittoria.
Non parliamo di legge, civile o sportiva, parliamo dell’uomo. La pericolosità e le
conseguenze di tali pratiche è ad oggi ancora in parte sconosciuta in medicina., si sa che
aumenta la predisposizione ai tumori, alle deformazioni ossee, nelle donne arriva a
provocare sterilità e virilizzazione dell’aspetto fisico.
Per quanto questo elaborato sia una tesi di diritto, trovo giusto portare un
messaggio etico e morale . 38
36
37 Legge n.376/2000: Disciplina della tutela sanitaria nelle attività sportive e lotta contro il doping
Gazzetta Ufficiale 294 del 18/12/200
38 G. Ariolli V. Bellini. Disposizioni penali in materia di doping: ed Giuffrè 2006
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26
La pozione magica non esiste, il vero sportivo è colui che si allena duramente, che
conosce i propri limiti e riconosce il valore dei suoi avversari, ma soprattutto il vero
sportivo è portatore di correttezza , salute e benessere.39
39 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e
civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000
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27
CAPITOLO 3
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E FISCO
3.RAPPRESENTATIVITA’ FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI
Causa il carattere tecnico del presente capitolo , i riferimenti ad articoli di legge ,
peraltro di contenuti molto ampi, saranno molteplici, per comprensione e per comodità
di lettura e maggiori dettagli le leggi di riferimento con il testo integrale (legge 290/2002
art 90 e art 148 TUIR) verranno allegate alla fine dell’elaborato .Nel corso dello scritto
vengono invece spiegati i punti salienti con riferimento all’articolo in questione.
Come già detto le associazioni sportive per avere le agevolazioni fiscali destinate
agli enti sportivi dilettantistici devono attenersi alla regolamentazione della legge n.
289/2002 art 90 e all’art 148/del Testo unico imposte sui Redditi)40
Si ricorda in primis la dicitura ASD nella loro denominazione, comma 17
289/2002 art 90
l’atto costitutivo e statuto redatti in atto pubblico o in scrittura privata autenticata
( comma 8 art 148 tuir)
l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento dell’ente ad altre
associazioni con analoghi fini, (comma 18 legge 289/2002 art 90)
il divieto di distribuzione di utili o riserve ( comma 8 art 148 tuir) legge 289/2002
l’uniformità del diritto di voto ( 1 socio 1 voto) e l’esclusione della condizione
temporanea di socio ( art 148 tuir e legge 290/20029
obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario( art. 148 TUIR
40 Le associazioni sportive, culturali, assistenziali e le societa sportive : aspetti tributari e civilistici, normativa di riferimento, formulario / Susanna Beretta. - Rimini : Maggioli, 2000
.
28
sovranità dell’assemblea dei soci (comma 18 legge 289/2002)
non trasmissibilità e non rivalutabilità della quota di partecipazione ( art 148
TUIR)
Si precisa che il socio uscente non può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’associazione e non può richiedere i contributi versati, di contro l’associazione può
deliberare l’esclusione di un socio nel caso questi non onori le obbligazioni prese con la
stessa.
Lo scopo di tale regolamentazione normativa è ribadire la mancanza di fine
economico delle associazioni sportive.
Di norma le associazioni sportive ASD non sono soggetti passivi ai fini delle
imposte, ma possono verificarsi
delle situazioni in cui, venendo ad esercitare delle attività commerciali , cambia il
loro rapporto con la fiscalità e diventano applicabili ai loro utili IRES e IRAP e sono
assoggettate al regime IVA
E’ stata quindi prevista dalla legge l’obbligo della tenuta di scritture contabili ( art
2214 cc)41 , con la possibilità di opzione fra i regimi previsti, per le associazioni che
affiancano alla loro natura no profit una attività ritenuta imprenditoriale .
Si ricorda inoltre l’obbligo di tenuta dei registri ai fini IVA 42
Ci è di nuovo d’aiuto l’atto costitutivo di WABBA ASD, che incorpora tutti i
requisiti richiesti e al suo articolo 5 regola la composizione del patrimonio sociale
Il patrimonio sociale risulta quindi composto da:
-beni mobili o immobili che diventano proprietà dell’associazione
-dai fondi di riserva che vengono costituiti in bilancio
-da erogazioni , donazioni o lasciti effettuati da soci, da privati o da enti
specifica inoltre le entrate dell’associazione a fine istituzionale che sono:
-quote sociali e corrispettivi versati da soci per le attività sociali
41 ART. 2214 Codice Civile : l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 42 Dpr 633/72 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
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29
-l’utile derivante da manifestazioni organizzate o alle quali essa stessa partecipa
- ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale43
- vendita ai soci di beni necessari all’attività sportiva e la gestione di bar e spacci
interni gestiti direttamente dall’associazione sportiva.
Questo riepilogo dello statuto indica quelle che per legge sono da definirsi attività
istituzionali secondo il dpr 633/72 44
43 Le associazioni e le società sportive dilettantesche : disciplina fiscale e nuovo modello
EAS / Luca Caramaschi. - Verona : Gruppo Euroconference, 2009
44 Dpr633/72 art 4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
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30
2. IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
E interessante soffermare l’attenzione su una delle fonti di entrata più usuali delle
associazioni sportive. Il contratto di sponsorizzazione, il quale , e lo vedremo nei
prossimi paragrafi ha un incidenza fiscale non indifferente nell’associazione ma anche
nello sponsor.
Contratto di natura economica a tutti gli effetti visto che prevede controprestazioni
in denaro o in beni è usato per pubblicizzare un prodotto o servizio all’interno di un
evento sportivo, le metodologie per effettuare tale promozione sono molteplici, dal
cartellone al marchio sull’abbigliamento fino alla stessa squadra che assume il nome
dello sponsor.
La federazione sportiva ha la possibilità di concludere più contratti concedendo
alle imprese di vantare il titolo di fornitore ufficiale di quella squadra o manifestazione.
L’accordo prevede che a fronte di un corrispettivo in denaro o beni utili, la
squadra o l’associazione reclamizzi il prodotto della società sponsor.
Il risultato è che il pubblico associa il nome dello sponsor alle qualità e alla
notorietà del soggetto sponsorizzato.
Contratto di natura economica a tutti gli effetti visto che prevede controprestazioni
in denaro o in beni
E’ un contratto atipico , cioè non giuridicamente regolato,e a titolo oneroso, di
fatto può essere concluso anche verbalmente , ma di norma viene redatto in forma
scritta anche perché molte delle clausole sono regolamentate dalle federazioni sportive
stesse.
Il beneficio per l’associazione è il reperimento di mezzi economici e a volte anche
del materiale necessario per il raggiungimenti dei propri fini, per questo motivo il fisco
ha dato agevolazioni particolari alle associazioni asd per una formula contrattuale che
seppur avente oggetto di prestazioni pubblicitarie ( attività commerciale) di fatto è un
aiuto per la loro attività istituzionale.
L’obbligazione dell’ associazione è da considerarsi come un obbligazione di
mezzi, non potendo di fatto garantire un risultato positivo, ha l ‘obbligo comunque di
.
31
adoperarsi con la dovuta diligenza affinchè ciò avvenga e deve astenersi da qualsiasi atto
che possa danneggiare lo sponsor. 45
45 G. Palumbo F.Sisani Associazioni e società sportive dilettantistiche: Cesi Professional
pg 41
L’Agenzia informa- periodico bimestrale dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio pubblicazioni fiscali
.
32
3. L’ASSOCIAZIONE QUANDO E’ SOGGETTO D’IMPOSTA
il Tuir ricomprende gli enti non commerciali trai soggetti IRES definendoli enti
pubblici diversi dalle società art 73 comma lett. C TUIR.46
Carattere che distingue gli enti non commerciali in genere è di non avere per
oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale
secondo le disposizioni dell’articolo 55 del tuir.47
La natura dell’ente fa pertanto riferimento all’oggetto sociale contenuto nell’Atto
Costitutivo e nello Statuto, quindi è necessaria l’individuazione della stessa attraverso il
contenuto di questi documenti.
46 Art 73 TUIR comma 1 lett. C 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
47 Art 55 TUIR 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,
stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui
all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.
.
33
In mancanza di forma scritta gli organi di controllo possono trarre le dovute
conclusioni da fatti concludenti e sul tipo di operatività effettivo dell’ente.
Ovviamente questo non preclude alle associazioni lo svolgimento di un attività
commerciale purchè questa si ponga in funzione secondaria.
A prescindere dal contenuto dello Statuto l’art 149 del TUIR 48 prevede la perdita
del requisito di ente non commerciale per l’ente che esercita attività prevalente per
almeno un anno.
48 Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
Art. 149 - Perdita della qualifica di ente non commerciale. (ex art. 111-bis)
Testo: in vigore dal 01/01/2004
inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo
d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle
cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle
restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le
condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.
.
34
Tale disposizione, come si vede nel testo di legge. non viene applicata alle
associazioni sportive dilettantistiche in quanto lo sport dilettantistico non è considerato
in nessun caso commerciale.
Il primo impatto fiscale per l’associazione è la registrazione di Statuto e Atto
costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate di competenza dietro pagamento di un imposta
di registro a quota fissa.
Il passo successivo è la richiesta di attribuzione o di codice fiscale o di partita
IVA sempre presso l’ Agenzia delle Entrate . la scelta fra i due codici è dettata dalla
volontà o meno di svolgere anche attività commerciale.
E’possibile per le ASD che svolgono anche attività commerciale usufruire di un
regime agevolato regolato dalla legge 398/91 successivamente modificato ed integrato,
tale regime prevede delle semplificazioni sugli adempimenti contabili, la determinazione
dei redditi e gli obblighi ai fini IVA
‐ Determinazione del reddito imponibile sulla base di un coefficiente di
redditività del 3% ( altrimenti sarebbe all’11%)
‐ Determinazione forfettaria dell’IVA con percentuali agevolate di
detrazione( cambiano a seconda del tipo di attività svolta.
‐ Esonero dalla tenuta delle scritture contabili
‐ Esonero dalla redazione di inventario e bilancio.
‐ Esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per le
sponsorizzazione e la cessione di diritti televisivi o pubblicitari)
‐ Resta l’obbligo della tenuta del registro previsto dal dm 11/02/97 dove
vanno annotate entro il 15 del mese successivo le entrate e le uscite conseguite nel
mese precedente come descritto dpr 544/99 art 9 comma 1.
‐ Inoltre vanno conservate in ordine cronologico fatture emesse e in
acquisto , le ricevute dei corrispettivi incassati nell’ambito delle attività commerciali
, va effettuato il versamento trimestrale dell’iva e compilazione e presentazione del
modello 760 ENC resta la possibilità di richiesta dell’esonero dalla Dichiarazione
IVA.
‐ L’accesso a questo regime agevolato è concesso alle ASD a condizione
che nell’anno d’imposta precedente non abbiano conseguito proventi commerciali in
misura superiore a Euro 250.000 , per le associazioni di nuova costituzione si deve
.
35
rapportare il limite massimo dei proventi del periodo con il termine dell’esercizio
facendo il calcolo in giorni.
‐ L’opzione per tale regime è desunto da fatti concludenti e cioè dalle
modalità di tenuta delle scritture contabili, in caso del superamento del limite è
d’obbligo il ricorso alla tenuta dei registri contabili nella modalità ordinaria con
ovvia revisione dell’imposizione fiscale.
‐ I soggetti che intendono essere esonerati dall’obbligo della presentazione
della Dichiarazione IVA devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate con le
modalità previste nel modello di dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica
modulistica. Tale opzione va anche comunicata alla SIAE.
Resta l’obbligo della tenuta del registro previsto dal dm 11/02/97 dove vanno
annotate entro il 15 del mese successivo le entrate e le uscite conseguite nel mese
precedente. dpr 544/99 art 9 comma 1.
Inoltre vanno conservate in ordine cronologico fatture emesse e in acquisto , le
ricevute dei corrispettivi incassati nell’ambito delle attività commerciali , va
effettuato il versamento trimestrale dell’iva e compilazione e presentazione del
modello 760 ENC resta la possibilità di richiesta dell’esonero dalla Dichiarazione
IVA.
L’accesso a questo regime agevolato è concesso alle ASD a condizione che
nell’anno d’imposta precedente non abbiano conseguito proventi commerciali in
misura superiore a Euro 250.000 , per le associazioni di nuova costituzione si deve
rapportare il limite massimo dei proventi del periodo con il termine dell’esercizio
facendo il calcolo in giorni.
L’opzione per tale regime è desunto da fatti concludenti e cioè dalle modalità
di tenuta delle scritture contabili, in caso del superamento del limite è d’obbligo il
ricorso alla tenuta dei registri contabili nella modalità ordinaria con ovvia revisione
dell’imposizione fiscale.
I soggetti che intendono essere esonerati dall’obbligo della presentazione della
Dichiarazione IVA devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate con le modalità
previste nel modello di dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica.
Tale opzione va anche comunicata alla SIAE.
.
36
Come si è visto nel già citato art 4 del dpr 633/72 le associazioni sportive,
rispetto ad altri enti, godono di un estensione di quelle che vengono considerate
attività istituzionali e quindi non tassabili, tecnicamente si dice che queste operazioni
sono“decommercializzate”
Rientra tra queste la sponsorizzazione, difatti per i soggetti rientranti nel
regime della 398/91 tali proventi vengono de commercializzati fino ad un limite di
Euro 51645.69 e per un massimo di due eventi l’anno. Tali proventi devono inoltre
essere percepiti in una attività commerciale annessa allo scopo istituzionale (
esempio una gara). Si ricorda che in seguito a questo contratto anche lo sponsor gode
di benefici sulle imposte sui redditi e sull’IVA.
Si ricorda che in caso di perdita del diritto di agevolazioni come da legge 389/91
restano comunque valide le disposizioni agevolative del dpr 633/72.
Ritengo utile trattare in questo elaborato una situazione spesso presente nelle sedi
delle associazioni sportive, il bar o il ristorante.
La somministrazione viene considerata attività non commerciale solo nel caso in
cui venga effettuata ai soci ( già citato art 4 dpr 633/72).
Viene invece considerata attività commerciale sempre e in ogni caso la
manipolazione e la preparazione di cibi per le attività di ristorazione.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dal comune dove ha sede l’associazione. Le
attività devono essere all’interno del circolo senza visibilità o pubblicità esterna e
comunque deve essere verificata l’idoneità sanitaria degli ambienti e il responsabile
deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’attività di ristorazione o
bar.49
Per chiudere questo paragrafo sulle associazioni sportive come soggetto d’imposta
è necessario anche un cenno sulle collaborazioni lavorative all’interno della stessa.
La prima distinzione è fra lavoratori volontari, che prestano la loro opera
gratuitamente e collaboratori soggetti a compensi.
49 G Palumbo F. Sisani Associazioni e società sportive dilettantistiche ed CESI pg 172
.
37
Sul tema delle prestazioni gratuite, al fine di evitare spiacevoli disguidi con gli enti
preposti al controllo dei lavoratori ( INPS INAIL) è bene specificare nell’Atto
Costitutivo quali siano le prestazioni da ritenersi tali con una certificazione di volontà
delle parti su questa tipologia di rapporto .
E’ prevista comunque la possibilità di rimborsi spese nel caso di costi sostenuti a
favore dell’associazione con documentazione dimostrabile.
Per quanto viene remunerato dall’associazione possiamo distinguere in:
compensi agli sportivi dilettanti: non tassabili fino ad euro 7500,00
compensi agli amministratori per l’attività svolta:assimilabile al lavoro dipendente
e quindi soggetta a ritenuta d’acconto se svolta da un collaboratore interno, se invece è
svolta da un professionista (esempio commercialista) è da considerarsi attività di lavoro
autonomo.
Possono inoltre essere instaurati normali rapporti di lavoro dipendenti con terzi
con emissione di documenti comprovanti il contratto di lavoro ( busta paga) regolati dal
Contratto Collettivo del Lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi.50
4. SCRITTURE CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Abbiamo visto che le associazioni sportive in regime agevolato sono alleggerite
anche in tema di scritture contabili.
Nel caso invece non rientrino nel regime 398/91 la tenuta delle scritture contabili
per la parte commerciale è parificata a quella delle attività imprenditoriali così come
regolato dal codice civile negli articoli 2214 e 2215.51
50 Associazioni e società sportive : sportivi professionisti e dilettanti : disciplina giuridica
e tributaria / Michele Di Giacomo. - \Milano! : Ipsoa informatica, 1982
Art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili
[1] L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro
.
38
Resta la possibilità del regime contabile semplificato ( su opzione e se rientranti
nei limiti di volume d’affari previsti per legge) dove è possibile la tenuta dei soli registri
ai fini IVA nei quali accedono anche eventuali operazioni non IVA .52
Anche le ASD rientrano fra i soggetti obbligati alla predisposizione e spedizione
del modello EAS ( modello di dichiarazione ai fini fiscali relativo agli enti associativi.
Art 30 dpr 185/2008 decreto anti crisi.
Si ritiene a questo punto di aver esaurito gli argomenti essenziali per fare un
quadro giuridico e fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche
giornale e il libro degli inventari.
[2] Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e
dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
[3] Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Art. 2215 - Modalità di tenuta delle scritture contabili. (1)
[1] I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o
della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro
o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono.
[2] Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e
non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.
(1) Articolo così sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (G.U. n. 248 del 24
ottobre 2001). Entrata in vigore dal 25 ottobre 2001.
Il precedente articolo stabiliva quanto segue:
“Art. 2215. - Libro giornale e libro degli inventari.51
52 Associazioni sportive dilettantistiche : aspetti civilistici, fiscali e contabili / Guido
Martinelli, Marta Saccaro. - °Milanofiori, Assago! : IPSOA, 2003
.
39
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