Appunti Di Diritto Privato
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I diritti della personalità Il contratto e l’atto unilaterale come negozi Il danno da prodottiI beni I requisiti del contratto: l’accordo delle parti Altri atti o fatti fonte di obbligazioneLa proprietà e gli altri diritti reali I limiti all’autonomia contrattuale La responsabilità patrimonialeLa classificazione dei beni I requisiti del contratto: la causa Il pegnoProprietà pubblica e privata I requisiti del contratto: l’oggetto IpotecaAzioni a difesa della proprietà I requisiti del contratto: la forma La fideiussioneIL POSSESSO La trascrizione del contratto Il concorso dei creditori/cause di prelazioneDiritti del possessore nella rest.al proprietario Il contratto preliminare I mezzi di conservazione delle gar. Patrim.liLE AZIONI POSSESSORIE NULLITÀ DEL CONTRATTO Altri mezzi di tutela del creditoLe azioni di nunciazione Il contratto illecito La cessione dei creditiAcquisto a titolo originario e derivativo L’incapacità a contrattare La delegazione, l’accollo, l’espromissioneOccupazione e invenzione L’errore motivo/errore ostativo La cessione del contrattoAccessione/unione/commistione/specificazione Il dolo, la violenza morale Il pagamento con surrogazionePOSSESSO VALE TITOLO Conseguenze di nullità e annullabilità La venditaUSUCAPIONE invalidità e inefficacia del contratto La locazioneConcetto di diritto reale su cosa altrui Il termine e la condizione del contratto I cont. di produzione di beni/esecuz. serviziIl diritto di superficie La simulazione del contratto Compimento o la promozione di affariL’usufrutto, l’uso e l’abitazione Il contratto fiduciario e il contratto indiretto I contratti di prestitoL’enfiteusi Professionista e consumatore Le associazioniLe servitu’ prediali IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI Le fondazioni e i comitatiGli oneri reali Rappresentanza e ambasceria Le societàLa comunione in generale Mandato con e senza rappresentanza Le successioni a causa di morteIl condominio negli edifici gli effetti del contratto fra le parti Il testamentoL’OBBLIGAZIONE Effetti obbligatori e con effetti reali L’istituzione di erede e i legatiI diritti patrimoniali Gli effetti del contratto rispetto ai terzi La condizione, l’onereIL RAPPORTO OBBLIGATORIO La risoluzione del contratto Le sostituzioni e l’accrescimentoPluralità di soggetti o di oggetti Risoluzione per inadempimento Invalidità del testamentoFonti delle obbligazioni Impossibilità sopravvenuta/eccessiva oner . La donazione e le altre liberalità fra viviL’adempimento delle obbligazioni La rescissione del contratto La pubblicità dei fatti giuridici in genereLe obbligazioni pecuniarie La buona fede contrattuale La trascrizione immobiliareInadempimento della obbligazione IL FATTO ILLECITO La trascrizione mobiliareMora del debitore / creditore La responsabilità indiretta L’onere della provaEstinzione per cause diverse dall’adempimento Responsabilità oggettiva LA PRESCRIZIONEIl contratto e l’autonomia contrattuale IL RISARCIMENTO DEL DANNO LA DECADENZA
SCHEMI VARI
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05/12/2008 4.11, NR. 7
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I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – 88
Nozione: sono i diritti che dicono trovati dal diritto oggettivo. Sono i diritti dell’uomo, detti anche della persona umana, cioè della personalità. Sono il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, al nome, alla riservatezza,ecc.Sono stati identificati dalla Magna Charta, il Bill of Rights, al Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1789:
Godono di protezione costituzionale, penale e civile Sono assoluti, indisponibili, imprescrittibili
I nuovi diritti della personalità costituiscono una serie aperta in continua espansione: diritto all’identità personale (immagine non travisata) diritto alla riservatezza, inteso come :
1. non divulgazione delle vita privata2. non divulgazione dei dati personali (l. 675/96), che comporta il “diritto all’oblio”. (habeas
data, garante, dati sensibili)
I BENI – 103
Sono beni le cose atte a soddisfare i bisogni umani mentre non sono beni le cose dalle quali l’uomo non può trarre utilità. Si dicono beni in senso giuridico le cose suscettibili di valutazione economica.
I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETÀ E GLI ALTRI DIRITTI REALI – 108
Dal latino ius in re, diritto sulla cosa, sono in tutto 7:1. la proprietà, diritto fondamentale2. superficie3. enfiteusi4. usufrutto5. uso6. abitazione 7. servitù
Contenuto della proprietà (o elementi): facoltà di godere delle cose (frutti naturali e civili) facoltà di disporre delle cose pienezza del diritto esclusività del diritto limiti alla facoltà di godere e disporre (atti di emulazione) obblighi del proprietario ( es.: il passaggio sul fondo)
LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI - 114
Il linguaggio giuridico usa indifferentemente i concetti di cosa e di bene, tuttavia quest’ultimo ha un significato più ristrettoBeni immobili: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, tutto ciò che è incorporato al suolo come le costruzioni o gli alberi. Significati di fondo:
Fondo: suolo oggetto di proprietà Fondo rustico: suolo destino all’agricoltura Fondo urbano: suolo edificabile
Beni mobili: tutti gli altri beni comprese le energie naturali. Si ricavano per esclusione. Il denaro è bene mobile per eccellenza. Essi circolano in modi assi rapidi per favorire al massimo la circolazione della ricchezza. Tale favore si spinge al punto da sacrificare, talvolta, l’interesse individualeBeni mobili registrati: sono in una condizione intermedia fra beni immobili e beni mobili e si trovano iscritti in pubblici registri come gli autoveicoli, le navi e gli aeromobiliUniversalità di mobili: più cose mobili formano una universalità di mobili se appartengono ad un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (i quadri di una biblioteca es.)
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Pertinenze: sono le cose mobili o immobili destinati durevolmente al servizio o ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile. L’acquirente di buona fede di cosa principale da non proprietario (delle pertinenze) acquista anche le pertinenzeCose fungibili: beni di genereCose infungibili: beni di specie
PROPRIETÀ PUB BLICA E PRIVATA - 119
Beni demaniali (inalienabili e fuori commercio): Demanio naturale: lido del mare, spiagge, rade, porti, fiumi, laghi Demanio artificiale: strade, autostrade, aeroporti, gli immobili di valore storico ma anche le
collezioni come biblioteche e pinacoteche
Beni del patrimonio indisponibile dello Stato (fuori commercio): le foreste, le miniere, gli immobili destinati a uffici pubblici, le caserma, gli aerei militari
Funzione sociale della proprietà privata: sono i limiti che la legge pone sul proprietario per assicurare la destinazione sociale
LE AZIONI A DIFES A DELLA PROPRIETÀ - 132
Azioni petitorie: sono azioni in difesa del diritto di proprietà. Azione di rivendicazione: spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia
il possesso o la detenzione; mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possesso alla restituzione della cosa. E’ resa ardua dal fatto che l’attore deve dare la prova della proprietà. Per ottenere una più rapida restituzione può esercitare anche l’azione possessoria che esonera dall’onere della prova. In definitiva l’azione di rivendicazione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo
Azione negatoria: spetta al proprietario contro chi pretende di avere dei diritti reali minori sulla cosa (servitù, ecc.) e mira ad ottenere dal giudice l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui ed il cessare delle molestie della proprietà. L’attore deve provare il suo diritto di proprietà mentre sarà il convenuto a dover provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa (può anche, il proprietario, esercitare l’azione possessoria della manutenzione)
Azione di regolamento di confini: è ammessa qualsiasi mezzo di prova
Le azioni a difesa della proprietà e la proprietà non si prescrivono poiché la legge esige che ogni bene abbia un proprietarioN.B. l’opposto dell’azione negatoria è l’azione confessoria che compete al titolare di diritti reali su cosa altrui contro chiunque ne contesti l’esercizio
IL POSS ESSO - 135
Il possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c. una situazione di fatto che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. La differenza fra proprietà, prevista dall’art. 832 del c.c. e il possesso, ex art. 1140 c.c. è quella che c’è fra l’essere proprietari ed il comportarsi come proprietariPossesso minore: è pieno se corrisponde al diritto di proprietà, minore se corrispondente al contenuto di altri diritti reali minoriDetenzione: consiste nell’avere la materiale disponibilità (corpus possessionis distinto dall’animus possidendi) per un titolo (locazione)Presunzione: chi è detentore, si presume sia possesso Interversione del possesso: il mutamento della detenzione in possesso ad opera del terzo o opposizione intervenutaAcquisto del possesso:
Originario (interversione del possesso) Derivativo per trasmissione dal precedente al nuovo possessore:
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1. traditio, consegna materiale di cose mobili2. traditio ficta, consegna simbolica di cose immobili3. traditio brevi manu, detentore diventa possessore4. costituto possessorio, proprietario e possessore diventa detentore
Possesso intermedio: chi prova di essere il possessore attuale e di aver posseduto in un tempo remoto, si “presume” abbia posseduto anche in possesso intermedio
DIRITTI DEL POSSESSORE NELL A RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO - 140
Al possesso sono attribuiti molteplici effetti di diritto. Effetti del possesso:
spettano i frutti (buona fede) rimborso per riparazioni straordinarie (buona e mala fede) indennità per i miglioramenti (buona fede) diritto di ritenzione (buona fede) sino al pagamento delle indennità
LE AZIONI PO SSESSORIE - 141
Al possesso è riconosciuta protezione giurisdizionale indipendentemente dal fatto che il possessore sia proprietario e che il bene possa essere oggetto di proprietà privata (anche beni demaniali)Le azioni a difesa del possesso sono:
Azione di reintegrazione o spoglio, art. 1168: spetta al possessore che sia stato violentemente o occultamente spossessato di una cosa mobile o immobile. Mira alla restituzione della cosa. E’ esercitatile entro un anno dalla scoperta, anche dal ladro
Azione di manutenzione, art. 1170: che riguarda solo i beni immobili e le universalità di mobili. Spetta al possessore :
1. molestato nel godimento della cosa o sottoposto a turbative nel possesso2. che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino
- spetta solo se il possesso dura da oltre un anno e non era stato conseguito in maniera violenta o clandestina oppure quando la violenza è terminata
- mira alla cessazione delle turbativeSono azioni che spettano al possessore ma anche al proprietario che in tal caso agisce come possessore e ottiene una protezione più rapida delle azioni petitorieFondamento della tutela possessoria: la protezione dell’interesse del possessore è secondario alla protezione dell’ordine pubblico: se chiunque fosse libero di impossessarsi di ciò che altri possiede senza esserne (o poter provare di esserne) proprietario, si legittimerebbero spoliazioni a catenaTali azioni spettano al possessore nei confronti di chiunque, anche il proprietario il quale non può difendersi eccependo di essere proprietario (divieto di eccezione petitoria nel giudizio possessorio), sebbene possa poi esercitare azione petitoria di rivendicazioneTutela della detenzione: chi detenga nel proprio interesse (es. inquilino) può esercitare azione di reintegrazione (non manutenzione)
LE AZIONI DI N UNCIAZIONE - 145
Sono azioni che spettano sia al possessore che al proprietario non possessore o al titolare di altro diritto reali ed hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono:
la denuncia di nuova opera: è la denuncia all’autorità giudiziaria di una nuova opera da altri intrapresa della quale si teme derivi un danno alla cosaPuò essere esercitata entro un anno dal suo inizio e prima del suo termine
la denuncia di danno temuto: è la denuncia all’autorità giudiziaria di un danno grave e imminente che si teme possa derivare alla cosa dall’edificio o da altra cosa altrui (minaccia di crollo, ecc.)
Queste azioni danno luogo a un giudizio su due fasi: emissione di provvedimenti urgenti dell’autorità giudiziaria giudizio di merito
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ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TI TOLO ORIGINARIO E DERIVATIVO - 147
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge all’art. 922 e sono: a titolo originario (libera da diritti) determina l’estinzione del diritto di proprietà del precedente
proprietario, dei diritti reali e delle garanzie reali:1. occupazione2. invenzione3. accessione4. specificazione5. unione6. commistione7. usucapione
a titolo derivativo (gravata da medesimi diritti altrui):1. contratto2. successione
Dante causa: chi trasferisce il dirittoAvente causa: chi lo acquista
OCCUPAZIONE E INVENZIONE - 148
Occupazione: è il modo con il quale si acquistano la proprietà delle res nullius, le cose mobili che non appartengono a nessuno, cioè abbandonate (anche la pesca ma non la caccia)
Invenzione: le cose smarrite vanno consegnate al sindaco e se dopo un anno nessuno le ha reclamate, vengono acquistate per invenzione da chi le ha ritrovate.Vale anche per il “tesoro”. Se rinvenuto su fondo altrui spetta il 50%
ACCESSIONE, L’UNIONE, LA COM MISTIONE E LA SPECIFICAZIONE - 151
Accessione: nell’accessione, la proprietà della cosa principale fa acquistare anche le cose accessorie. Vi sono 3 forme:
1. accessione di cosa mobile a cosa immobile : qui si manifesta la preminenza della proprietà immobiliare. Ogni bene materialmente unito ad essa “accede”, cioè diviene proprietà del proprietario. Es.: costruzione erroneamente fabbricata sul suolo altrui, “accede” al proprietario del suolo (o viene demolito se costruito in mala fede)
accessione c.d. invertita : produce l’effetto inverso del caso precedente. Il costruttore in buona fede, se il proprietario non si oppone entro 3 mesi dall’inizio della costruzione, può chiedere al giudice di attribuirgli la proprietà. Deve pagare il doppio del valore e risarcire gli eventuali danni (art. 938)
2. accessione di cosa immobile a cosa immobile : di limitata importanza, è il caso della alluvione3. accessione di cosa mobile a cosa mobile : avviene quando cose appartenenti a diversi proprietari
vengono unite o mescolate in modo da formare un tutt’uno inseparabile. Il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto pagando l’altro. Si tratta dell’unione e della commistione
Specificazione: lo scultore che diviene proprietario del marmo lavorato
IL POSSESSO DI BUONA FEDE DEI BEN I MOBILI – POSSESSO VALE TITOLO - 153
La proprietà si può acquistare a titolo originario, mediante il possesso. Per il beni mobili, tramite il principio del possesso vale titolo. Due ipotesi:
1. art. 1153, acquisto di cosa mobile da non proprietario (acquisto a non domino). Se c’è titolo idoneo e buona fede (acquisto istantaneo)
2. alienazione della stessa cosa mobile a più persone: se qualcuno aliena la stessa cosa a più persone l’acquista chi per prima ha conseguito in buona fede il possesso
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Fondamento: sta nella sicurezza che attribuisce al compratore di cosa mobile. Egli sa di avere comperato bene, a titolo derivativo (contratto) o a titolo originario (possesso vale titolo), comunque ne è proprietarioNe resta sacrificato l’interesse del proprietario (es. derubato) destinato a soccombere di fronte all’interesse collettivo ad una sicura circolazione dei beni mobiliNon si può acquistare così la proprietà delle universalità di mobili e i mobili iscritti in pubblici registri
USUCA PIONE - 156
Usucapione, art. 1158 e seguenti, detto anche prescrizione acquisitiva, è l’acquisizione della proprietà, a titolo originario, mediante il possesso continuato nel tempo.Occorre che sia goduto alla luce del sole; se è stato conseguito in modo violento o clandestino, decorre da quando è cessata la violenza o la clandestinitàFondamento: è quello di eliminare le situazioni di incertezza che pongono un freno alla circolazione dei beniProva diabolica: è la prova impossibile secondo la quale si dovrebbe dimostra di aver validamente acquistato a titolo derivativo e che il dante causa a sua volta…. Così sino al primo proprietario. Non serve ed è sufficiente il possesso che può essere sommato a quello del dante causa
Usucapione ordinaria Usucapione abbreviataMala fede Buona fede
Beni immobili.....................................20......................................10 (titolo idoneo e trascrizione)Beni mobili registrati..........................10.......................................3 (titolo idoneo e trascrizione)Beni mobili (senza titolo)....................20......................................10
CONCETTO DI DIRITTO RE ALE SU COSA ALTRUI - 161
Iura in re aliena, ovvero i diritti reali minori o parziari sul cosa altrui, sono il diritto di superficie, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e le servitù. Sono diritti reali minori o parziariPossono perciò coesistere, su una medesima cosa oggetto di proprietà, più diritti reali minori (usufrutto e servitù, es.) che hanno diritto di seguito opponibile (salvo l’acquisto a titolo originario)Sono a numero chiuso e suscettibili di possesso
prescrizione: 20 anni consolidazione: all’estinzione di tali diritti, la proprietà si riespande tornando piena. La
consolidazione dell’usufrutto ne indica il termine
Azione confessoria: mira ad ottenere in giudizio il riconoscimento del proprio diritto su cosa altrui contro chi ne contesti l’esercizio
IL DIRITTO DI S UPERFICE - 164
E’ il diritto a edificare e mantenere sul suolo altrui, o nel sottosuolo altrui, una propria costruzione La proprietà superficiaria può essere perpetua o a tempo determinato Viene largamente usata come strumento di politica urbanistica Non è consentita per le piantagioni
L’USUFRUTTO, L’US O E L’ABITAZIONE - 165
Usufrutto: su cosa mobile, immobile o universalità di mobili, ha contenuto vasto e comprende: La facoltà di godere della cosa La facoltà di fare propri i frutti naturali e civili
Il proprietario resta nudo proprietario, conserva la facoltà di disporre della cosa. Non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (morte del 1° titolare) o 30 anni se persona giuridicaUsufrutto legale: tale è quello spettante ai genitori sui beni dei figliUso: differisce dall’usufrutto perché l’usuario può servirsene e fare propri i frutti solo per i bisogni suoi e della sua famigliaAbitazione: diritto di abitazione una casa, limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia
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L’ENFI TEUSI – 167
E’ un diritto perpetuo o non inferiore a 20 anni, un dominio utile considerato come una forma di proprietà, avente per oggetto fondi rustici ma anche urbani. Due obblighi:
Migliorare il fondo Corrispondere al concedente (proprietario) un canone periodico
Affrancazione: l’enfiteuta deve pagare 15 canoni per acquistare la proprietà
LE SERVITU’ P REDIALI - 168
Sono un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenente a un diverso proprietario. Il peso consiste nella limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario di altro immobile detto fondo dominante.Classificazione delle servitù:
Servitù positive (sopportare) e negative (non fare) Servitù continue e discontinue (es. attingere acqua) Servitù apparenti o non apparenti (non visibili, es. attingere acqua)
Costituzione: Volontarie (es. per contratto) Coattive: acquedotto, elettrodotto, passaggio sul fondo intercluso
Vengono costituite con sentenza dell’autorità giudiziaria su domanda dell’interessato, che stabilisce anche l’indennità dovuta
Si possono usucapire, acquisire tramite la c.d. “destinazione del buona padre di famiglia” (tipica delle servitù) e sono soggette a prescrizione in 20 anni. Non consistono mai in un fare o in un dare ma in un non fare o sopportare
GLI ONERE REALI - 173
Sono le c.d. obbligazioni reali, pesi che gravano su un immobile e che consistono in una prestazione di fare o dare imposta a vantaggio di chi sia titolare di altro diritto reali sull’immobile. Guardati con sfavore, costituiscono un numero chiuso
LA COMUNIONE I N GENERALE - 175
La comunione è la situazione per la quale la proprietà o altro diritto reali spetta in comunione a più persone. Guardato con sfavore dalla legge, il patto di restare in comunione non può durare più di 10 anni
IL CONDOMINI O NEGLI EDIFICI - 178 Esiste una duplicità di situazioni:
1. proprietà solitaria (singoli appartamenti) 2. comproprietà (suolo, scale, tetti, ecc.)
E’ una comunione forzosa alla quale i condomini contribuiscono alle spese in misura proporzionale al valore e all’uso
L’OBBLIGA ZIONE - 184
Nella moderna società industriale i diritti reali hanno subito una progressiva perdita di importanza a vantaggio dei diritti di obbligazione, detti diritti di credito o diritti personali.Sono diritti ad una prestazione personale di dare o consegnare, o una prestazione di fare o una prestazione di non fare
DIRITTI PATRI MONIALI
Diritti reali Diritti personaliDiritti sulla cosa Diritti a una prestazione personale
Diritti assoluti (nei confronti di tutti) Diritti relativi (nei confronti di uno più soggetti)
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A difesa assoluta (nei confronti di tutti) A difesa relativa (solo nei confronti dell’obbligato)Sono suscettibili di possesso NO
Acquisto a titolo originario/derivativo Acquisto a titolo derivativo
IL RAPPORT O OBBLIGATORIO - 187
E’ un rapporto che lega un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una data prestazione soggetto attivo: creditore, devono essere determinati o determinabili soggetto passivo: debitore, devono essere determinati o determinabili oggetto dell’obbligazione:
1. prestazione (deve avere carattere patrimoniale)2. corrispettivo in denaro (anch’essa una prestazione)
La prestazione: dare o consegnare (il pagamento di una somma di danaro o la consegna di un bene) fare (obbligazione di mezzi o risultato) non fare (prestazione negativa, es. non fare concorrenza)
Dovere di correttezza: è una generale obbligazione accessoria che incombe sia sul debitore che sul creditore
OBBLIGAZIONI CON PLURALI TÀ DI SOGGETTI O DI OGGETTI - 192
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di un medesimo debitore o più debitori di un medesimo creditore. In tal caso l’obbligazione può essere solidale o parziariaSolidarietà:
attiva, ciascun creditore di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere l’intera prestazione
passiva, ciascun debitore del medesimo creditore può essere costretto a eseguire l’intera prestazione
Azione di regresso: ciascun debitore che abbia adempiuto interamente avrà azione di regresso verso gli altri debitori per ottenere il rimborso della parte da ciascuno dovuta (e viceversa)Se uno dei debitori è insolvente, la perdita si ripartisce in parti uguali
Fra condebitori e concreditori in solido, si propagano solo le conseguenze favorevoli tranne l’interruzione della prescrizione (unica conseguenza sfavorevole che si propaga). La solidarietà è la regola, la parziarietà, l’eccezione
Parziarietà: attiva, ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte
della prestazione passiva, ciascuno dei debitori può essere costretto a pagare solo la sua parte della prestazione
FONTI DELLE OBB LIGAZIONI - 195
Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti dai quali l’obbligazione trae origine. Sono indicate all’art. 1173 c.c. e sono:
il contratto (fonte volontaria) il fatto illecito (fonte involontaria) ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (fonti
volontarie)
L’ADEMPIMENTO DE LLE OBBLIGAZIONI - 197
E’ l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad essa consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitoreCriteri di valutazione dell’esattezza:
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modalità dell’esecuzione: deve esservi la diligenza del padre di famiglia, dell’uomo medio. Se riguarda un’attività professionale, con la diligenza media di quei professionisti. Un adempimento parziale può essere sempre rifiutato
tempo dell’esecuzione: a richiesta del creditore o, se fissato un termine, alla scadenza del termine
luogo dell’esecuzione: nel luogo stabilito o, se non stabilito, nel luogo in cui si trovava la cosa quando è sorta l’obbligazione, o al domicilio del creditore se si trattava di pagare una somma di denaro
la persona che esegue la prestazione: in linea di principio il debitore, ma anche il terzo se il creditore non ha interesse all’esecuzione personale del debitore
destinatario dell’adempimento: chi paga nella mani del creditore incapace non è liberato identità della prestazione dovuta: una prestazione diversa, anche se di valore maggiore non
libera. Ci si può liberare con la datio in solutum, ma solo quando la prestazione è eseguita
Quietanza: il debitore che adempie una prestazione in danaro, ha diritto ad una quietanza, ossia a una dichiarazione che attesti l’avvenuto pagamento
Principio: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la “diligenza del padre di famiglia”
LE OBBLIGAZ IONI PECUNIARIE - 202
Il denaro è un bene mobile che assolve la funzione di mezzo di scambio e lo si definisce come moneta o valutaSono obbligazioni pecuniarie quelle che hanno per oggetto una quantità di denaro
Principio nominalistico: la moneta è presa in considerazione per il suo valore nominale, non per il suo potere d’acquisto. Esistono però diverse clausole contrattuali che premuniscono contro la svalutazione (oro: quantità in oro; valuta pregiata: tanti euro quanti dollari)Debiti di valore: quando una somma in denaro è dovuta come valore di una altro bene (es. l’obbligazione a risarcire il danno)Interessi compensativi: una obbligazione di pagare una somma di danaro che sia:
liquida: ossia determinata nel sul ammontare esigibile: cioè non sottoposta a termine non ancora scadutoè sempre accompagnata, salvo patto contrario, dal pagamento di interessi
Interessi moratori: dovuti dal debitore in moraInteressi composti: ovvero anatocismo, non sono dovuti
INADEMPIMENTO DE LLA OBBLIGAZIONE – 205
È la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Il debitore è inadempiente se non esegue esattamente la prestazione. Perciò l’inadempimento è un fatto oggettivo al quale consegue la responsabilità del debitore a risarcire il danno che il suo inadempimento abbia causatoImpossibilità della prestazione: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da:
impossibilità oggettiva della prestazione causa a lui non imputabile (non basta la diligenza del padre di famiglia, deve provare che la
specifica causa non fosse prevedibile ed evitabile (in generale si tratta di caso fortuito, es. fatalità quale il terremoto, o forza maggiore, es. il vento o la forza del terzo)
Rischio per l’inadempimento: è favorito il creditore poiché impone al debitore di prodigare il massimo sforzo per adempiere
MORA DEL DEBITORE / CREDITORE - 211
La mora del debitore consiste nel ritardo di questi nell’adempiere la prestazione dovuta. Perché sia in mora ci deve essere la costituzione in mora, cioè la richiesta scritta di adempiere (ex persona)La costituzione in mora è superflua (ex re):
termine scaduto da eseguirsi al domicilio del creditore
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debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere obbligazione da fatto illecito obbligazione di non fare
Effetti della mora: aggravamento del rischio del debitore (responsabilità contrattuale) obbligazione a risarcire il danno (responsabilità contrattuale). Danno da risarcire:
1. danno emergente: perdita subita2. lucro cessante: mancato guadagno
Rapporto di causalità del danno:- conseguenza diretta e immediata- danno prevedibile dal debitore
La mora del creditore consiste nell’ingiustificato rifiuto a ricevere la prestazione del debitoreLa costituzione in mora è l’offerta reale / per intimazione fatta per mezzo di un ufficiale giudiziarioEffetti della mora:
il debitore conserva il diritto alla controprestazione il debitore non paga più gli interessi al debitore vanno pagate le spese di custodia e l’eventuale risarcimento danni persistendo il rifiuto del creditore, il debitore si libera con il deposito in luogo indicato dal
giudice
ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE P ER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO - 216
Cause: impossibilità sopravvenuta della prestazione non temporanea novazione, nuova obbligazione diversa per oggetto o titolo.
qui il consenso del creditore libera il debitore dalla ordinaria prestazione nella datio in solutum il debitore è liberato dalla originaria prestazione solo quando esegue
la nuova remissione del debito, rinuncia volontaria del creditore confusione, quando creditore e debitore diventano la stessa persona compensazione, due soggetti legati reciprocamente, può essere:
1. legale , fra debiti omogenei, liquidi ed esigibili2. giudiziale , decisa del giudice, di debiti omogenei e esigibili3. volontaria , per accordo delle parti
Debiti: liquidi: determinati nel loro ammontare esigibili: non sottoposti a termine non ancora scaduto
IL CONTRATTO E L’AUTO NOMIA CONTRATTUALE - 221
Ex art. 1321 del c.c., il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
Funzioni del contratto: Strumento di circolazione dei beni Strumento con il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni (vendita, locazione, trasporto)
L’accordo delle parti: L’effetto giuridico del contratto è il prodotto della volontà delle parti, della loro libertà o
autonomia
Il significato di libertà e autonomia: Nessuno può essere costretto alla prestazione
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I privati possono disporre dei beni e obbligarsi a eseguire prestazioni, si tratta della autonomia contrattuale positiva che consiste in:
1. libertà di scelta del contratto2. libertà sul contenuto del contratto3. libertà di concludere contratti atipici
Le parti contrattuali: bilaterale o plurilaterale la parte non coincide con la persona ma il centro degli interessi
I contratti: categoria aperta Atti unilaterali: categoria chiusa, si applicano ugualmente le norme sui contratti
IL CONTRATTO E L’ATTO UNILA TERALE COME NEGOZI GIURIDICI - 227
Sequenza di concetti che porta al negozio giuridico: fatto giuridico: ogni accadimento naturale o umano a cui si collega un effetto giuridico atto giuridico: fatto consapevole e volontario (volontà dell’accadimento) dell’uomo negozio giuridico: volontà degli effetti giuridici
Il negozio giuridico (il contratto e l’atto unilaterale sono negozi giuridici) può essere: unilaterale bilaterale plurilaterale
I REQUISITI DEL CONTRA TTO: L’ACCORDO DELLE PARTI - 230
Scomposizione del concetto di contratto in 4 parti:1. accordo delle parti2. la causa3. l’oggetto4. la forma
L’accordo delle parti è l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso, o, perfezionato, solo se c’è piena coincidenza.Può essere concluso:
in modo espresso o tacito (in tal caso si desume dal “comportamento concludente”) in modo simultaneo o per fasi successive
Conclusione del contratto: è sempre concluso nel momento chi ha fatto la proposta riceva la notizia dell’accettazione dell’altra parte Revoca: la proposta e l’accettazione possono essere revocate sino a che il proponente non sia giunta notizia dell’accettazionePatto di opzione: è un contratto e si ha quando una parte si vincola verso l’altra e l’altra si limita a prendere atto, riservandosi la scelta (opzione) Proposta ferma o irrevocabile per un dato tempo: è un atto unilaterale e ha gli stesi effetti della opzione, ma è limitata nel tempo
I REQUISITI DEL CONTRATTO: I LIMI TI ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE - 235
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla leggePossono essere imposti:
ad entrambe le parti nel contratto isolato frutto di trattative in situazione di parità economica ad una delle parti nel contratto in serie o standard, dal contenuto predeterminato, dove la parte
debole può solo “prendere o lasciare”
Contratto in serie, art. 1469 bis (legge comunitaria 94, legge italiana 96): le condizioni generali devono essere conosciute usando l’ordinaria diligenza
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il contraente debole è “protetto” dalla legge devono essere approvate per iscritto le c.d. clausole vessatorie che.
1. limitano la responsabilità, la recessione dal contratto2. limitano la facoltà di proporre eccezioni, la libertà contrattuale, la clausola di tacita
proroga, le clausole compromissorie che stabiliscono gli arbitri in caso di controversia le clausole aggiunte a penna prevalgono su quelle stampate
Le 4 fonti del regolamento contrattuale:1. la volontà espressa delle parti2. le norme imperative di legge e le clausole inserite:
clausole d’uso: si intendo inserite se non risulta che non sono state volute dalle parti clausole di stile: meccanicamente ripetute nei moduli (es. nelle vendite immobiliari: “…
stato di fatto in cui si trova…, così come visto e comperato”)3. gli usi (non hanno natura imperativa e sono derogabili dalle parti)4. l’equità (la valutazione di fatto operata dal giudice)
I REQUISITI DEL CON TRATTO: LA CAUSA (2) - 242
La causa è la funzione economico - sociale dell’atto di volontà; è la giustificazione dell’autonomia privata; è, nella vendita, lo scambio di cosa con prezzo (le ragioni soggettive sono i motivi)
Causa: contratti a titolo oneroso = scambio di prestazioni contratto a titolo gratuito = spirito di liberalità contratti tipici = causa tipica contratti atipici = il giudice determina se si tratta di interessi meritevoli di tutela contratti a causa mista (contratti atipici)
Causa astratta: inammissibileI motivi del contratto sono irrilevanti
I REQUISITI DEL CONTR ATTO: L’OGGETTO (3) - 247
È la cosa o il diritto reale o di credito che il contratto trasferisce oppure la prestazione che una parte di obbliga ad eseguire a favore dell’altra parte. Deve essere:
possibile (possibilità materiale e giuridica dell’oggetto; eseguibilità della prestazione) lecito determinato o determinabile (è il caso dell’arbitramento che si deferisce al terzo)
I REQUISITI DEL CONTR ATTO: LA FORMA (4) - 250
Principio generale: libertà della forma per esigenze di produzione e circolazione della ricchezzaEccezioni (a pena di nullità ai sensi dell’art. 1350 c.c.): contratti immobiliari, locazioni ultranovennali, determinati contratti o atti indicati dalla legge (art. 1350 c.c.)La forma scritta può essere:
un atto pubblico (documento redatto da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato) una scrittura privata (documento redatto e sottoscritto dalle parti), essa può essere autenticata
LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO - 253
La trascrizione negli appositi pubblici registri è il mezzo necessario per dare pubblicità al contratto e renderlo legalmente noto ai terzi e quindi opponibile.Funzione: la trascrizione del contratto di beni immobili o beni mobili registrati ha la funzione analoga al possesso nei beni mobili. Prevale chi per primo ha trascritto il contrattoTitolo per la trascrizione:
atto pubblico
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scrittura privata autenticata scrittura privata giudizialmente accertata (dichiarata dal giudice)
IL CONTRATTO PRELIMINARE - 254
Il contratto preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale. Il preliminare di vendita è il più diffusoForma: la stessa del contratto definitivo (art. 1351 c.c.)Funzione:
le parti si assicurano l’impegno dell’altra le agenzie di compravendita immobiliare usano i contratti preliminari
Preliminare e definitivo non vanno confusi
La minuta del contratto porta estremi approssimativi da definireIl programma di contratto impegna le parti ad instaurare le trattative senza aver fissato alcun punto essenzialeSono entrambi fonte di responsabilità precontrattuale
Esecuzione forzata: in caso di inadempimento del preliminare di una parte, l’altra può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che abbia gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)Tuttavia sono trascrivibili, perciò non serve più l’art. 2932 c.c.
LE CAUSE DI NULLI TÀ DEL CONTRATTO - 261
Il contratto è invalido quanto è in contrasto con una norma imperativa di legge. Vi sono due specie di invalidità:
la nullità, art. 1418 c.c.: ha carattere generale l’annullabilità, art. 1425 c.c.: ha carattere speciale (prevista come conseguenza)
Le norme imperative sono le norme non derogabili dalle parti, cioè che non contengono l’inciso “salvo patto contrario”. Possono essere nazionali o comunitarie, lo sono sempre quelle penaliProduce nullità: la mancanza di uno dei requisiti del contatto, ovvero:
1. l’accordo della parti. Esso si compone delle dichiarazioni di volontà così scomponibili: volontà, che il soggetto forma nella propria mente dichiarazione, costituita dallo scritto, parole o segniIl contratto è nullo se manca uno dei due elementi
2. la causa3. l’oggetto4. la forma
Contratto inesistente: è il contratto privo del minimo essenziale che permetta di parlare di un accadimento come di un contratto totalmente privo di effetti, tale è una proposta priva di accettazione, o una accettazione non conforme alla proposta
LE CAUSE DI NULLITÀ DEL CONT RATTO: IL CONTRATTO ILLECITO - 266
Il contratto è nullo per illiceità:1. della causa2. dell’oggetto (quando la cosa è il prodotto di attività contrarie alle norme imperative)3. dei motivi. Due requisiti:
motivo esclusivo motivo comune alle parti
C’è illiceità quando causa, oggetto e motivi sono contrari a valori fondamentali:1. norme imperative, contrarietà del risultato che le parti si propongono2. ordine pubblico, ricavabili per implicito3. buon costume, in termini di moralità e onestà
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LE CAUSE DI ANNULLABILITÀ : L’INCAPACITÀ A CONTRATTARE - 272
Il contratto annullabile solo nei casi in cui la legge espressamente ricollega l’annullabilità alla violazione di norme imperativeL’incapacità a contrattare può essere:
incapacità legale: i minorenni, gli infermi di mente interdetti, i condannati in stato di interdizione legale, i minori emancipati, i parziali infermi di mente inabilitati (atti di straordinaria amministrazione). Tali contratti sono annullabili su domanda:
1. del giudice2. da chi eserciti la potestà3. dallo stesso incapace quanto torna o diventa capace4. dagli eredi o aventi causa del minore
incapacità naturale: di chi è dotato di capacità legale ma:1. incapace di intendere e volere perché infermo ma non interdetto, per causa transitoria
Provata l’incapacità, sono annullabili: gli atti, se recano grave pregiudizio per l’incapace i contratti, se recano pregiudizio e c’è mala fede nell’altro contraente
Donazioni: sono un’eccezione, l’incapacità naturale del donante comporta sempre l’annullabilità del contratto
I VIZI DEL CONSENSO: A) L’ERRO RE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO - 275
Il contratto, o l’atto unilaterale sono annullabili (art. 1427 c.c.) se la volontà di una delle parti è stata dichiarata:
per errore carpita con dolo estorta con violenza
Errore motivo: insorge nella formazione della volontà prima che venga dichiarata all’esterno e consiste in una falsa rappresentazione della realtà. Deve essere errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente; ricorre in 4 ipotesi:
1. sulla natura dell’oggetto del contratto (associazione / società)2. sull’identità dell’oggetto (un appartamento diverso)3. sull’identità o le qualità personali dell’altro contraente (fallito)4. sui motivi del contratto, se si tratta di motivi di diritto
Errore ostativo: insorge nella esterna dichiarazione o commesso da un terzo incaricato dal dichiarante. Porta all’annullamento solo se riconoscibile dall’altro contraente
L’errore ostativo e l’errore motivo sono equiparati
I VIZI DEL CONSENSO: IL DO LO, LA VIOLENZA MORALE - 280
Il dolo, come vizio del consenso, corrisponde al concetto di inganno. dolo determinante (la parte non avrebbe contratta: annullabile) dolo incidente (la parte avrebbe contrattato diversamente: risarcimento danni) raggiro del terzo (se noto al contraente avvantaggiato è annullabile) dolo omissivo, è causa di annullamento quanto l’omittente ha l’obbligo di informare l’altra
parte dolus bonus, sono le esagerate vanterie, non è annullabile
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La violenza morale, come vizio del consenso, consiste nell’estorcere il consenso con la minaccia che verrà inferto un male ingiusto alla persona, ai suoi beni, alla persona o i beni dei suoi familiari. Deve trattarsi di un male ingiusto e notevole che impressioni l’uomo medio
La minaccia di far valere un diritto è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare un vantaggio ingiustoTimore reverenziale: non è causa di annullamento (pusillanime non protetto)
LE CONSEGUENZE DELLA NU LLITÀ E DELL’ANNULLABILITÀ - 285
Nullità: è chiesta da chiunque abbia interesse può essere rilevata d’ufficio dal giudice è imprescrittibile la sentenza di nullità opera ex tunc ed elimina ogni effetto sia fra le parti, che rispetto ai terzi
anche in buon fede. Travolge ogni contratto successivo pregiudicando tutti i diritti acquistati anche in buona fede
la nullità può essere neutralizzata dal possesso (tale titolo) di buona fede e l’usucapione il contratto nullo non può essere convalidato ma convertito la nullità può investire le singole clausole se esse non erano essenziali la nullità consente alle parti di ripetere le prestazioni eventualmente eseguite; tuttavia la
ripetizione si prescrive in 10 anni
Annullamento: è chiesto solo dalla parte legittimata può essere rilevata dal giudice solo su domanda o eccezione si prescrive in 5 anni (solo l’azione non l’eccezione) la sentenza di annullamento opera ex tunc fra le parte e i terzi in male fede (non pregiudica i
diritti dei terzi in buona fede) il contratto affetto da annullabilità può essere convertito sanando così il contratto
INVALIDITÀ E INEFFICA CIA DEL CONTRATTO - 291
Il contratto invalido è inefficace ovvero in opponibile, cioè improduttivo di effettiIl contratto valido è, di regola, efficace e produce gli effetti alla formazione dell’accordo delle partiPuò accadere che un contratto valido sia inefficace, ossia non produttivo di effetti, sia temporaneamente che definitivamenteEfficacia:
assoluta, opera fra le parti e rispetto ai terzi relativa, opera nei confronti dei terzi, o determinati terzi e, in tal caso, prende il nome di
inopponibilità. Un esempio è il contratto immobiliare non trascritto
IL TERMINE E LA COND IZIONE DEL CONTRATTO - 292
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’efficacia iniziale del contratto o di un sua clausola (condizione sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola (condizione risolutiva). Finché perdura l’incertezza, si dice che la condizione “pende”Termine:
iniziale, subordina l’inizio dell’efficacia finale, limita nel tempo l’efficacia
La condizione:
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sospensiva potestativa, dipende dal futuro comportamento volontario di un parte meramente potestativa illecita, rende nullo il contratto pende, le parti possono compiere atti conservativi, non possono impedire l’avveramento della
condizione avveramento, effetti retroattivi finzione di avveramento: le parti devono astenersi dall’impedirne l’avveramento. Se accade, si
“finge” avverata legale, quando è la legge a subordinare l’efficacia, è il caso dei contratti delle pubbliche
amministrazioni. Non ha effetto retroattivo
LA SIMULAZIONE D EL CONTRATTO - 296
La simulazione è causa radicale e definitiva di inefficacia:
assoluta, si ha quanto le parti con separato e segreto accordo, dichiarazione di non volerne gli effetti (controdichiarazione)
relativa, si hanno due contratti, quello simulato e quello dissimulato (realmente voluto dalle parti. Es.: donazione / vendita)
interposizione fittizia di persona, si ha con la simulazione della identità di un adelle parti (interposto, che appare, interponente, che contrae)
Contratto simulato: inefficace fra le parti, dipende per i terzi: inefficace se pregiudica efficace se in buona fede
Contratto dissimulato: efficace fra le parti
Prova della simulazione: per le parti: prova scritta, confessione, giuramento ma non testimoni per i terzi: prova scritta, confessione, giuramento e testimoni
Atti unilaterali recettizi: si applicano le norme sulla simulazione
IL CONTRATTO FIDUCIARIO E I L CONTRATTO INDIRETTO - 302
Contratto fiduciario: si ha quanto la causa del contratto eccede lo scopo. Fra le parti intercorre il patto fiduciario (che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti. Es.: lo scopo è locare ma la causa è un vendita, il patto ripropone la successiva rivendita)
è valido e efficace se non è contrario a norme imperative, in tal caso è nullo
Contratto indiretto: utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa dalla sua causa (es.: vendita per una lira)
è nullo se in frode alla legge
I CONTRATTI FRA “PROFESSION ISTA” E CONSUMATORE - 304
Introdotti da una direttiva comunitaria del 1994 e attuato con legge del 1996. Il contratto intercorrente fra questi soggetti è qualificato come contratto fra contraente forte e contraente debole. Prevede due soggetti:
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1. Professionista: persona fisica o giuridica che nell’ambito della sua attività conclude contratti aventi per oggetto cessione di beni o prestazione di servizi
2. Consumatore: persona fisica che si procura per contratto, i beni o i servizi. Non è mai persona giuridica
Clausola vessatoria: provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci ed è sempre richiesta la specifica approvazione scritta. Si presumono vessatorie sino a prova contraria 20 clausole, ma resta una categoria aperta. Le più importanti sono:
1. escludere o limitare la responsabilità del professionista (sempre inefficace)2. escludere o limitare i diritti del consumatore (inefficace se unilateralmente predisposta, senza
trattative)10. prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non conosce (inefficace se
unilateralmente predisposta, senza trattative)
Inefficacia, è sempre relativa, a vantaggio del consumatore
IL CONTRATTO I N NOME ALTRUI - 309
La rappresentanza: un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano
Fonti della rappresentanza: volontaria, conferita dall’interessato legale, derivante dalla legge
Spendita del nome: il contratto viene concluso a nome del rappresentante, se scritto, con la menzione del suo nome
Procura: è una dichiarazione di volontà con la quale il rappresentato investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo (rappresentanza volontaria). È un atto unilaterale non recettizio e deve avere la stessa forma del contratto da concludere. Può essere:
speciale, singolo affare generale, una serie generale di affari
Falsus procurator: si ha in difetto o per eccesso dei poteri di rappresentanza è un contratto invalido, quindi, inefficace il falsus procurator è responsabile del danno causato al terzo (danno emergente e lucro cessante) il contratto può essere ratificato e, quindi, sanato con effetto retroattivo
Revoca della procura: il rappresentato deve far conoscere ai terzi la revoca (anche una telefonata) il rischio è a carico del rappresentato, che se ne libera dandone adeguata pubblicità
Conflitto di interessi: il contratto concluso in conflitto di interessi è nulloContratto con sé stesso: è annullabile
RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA - 315
Rappresentato:
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sono suoi i vizi del consenso degli elementi predeterminati del contratto deve avere la capacità legale di agire
Rappresentante: basta la capacità naturale di agire i vizi della volontà e gli stati soggettivi (buona o mala fede), possono essere solo del
rappresentante
Ambasceria: si ha quanto tutti gli elementi del contratto da concludere sono predeterminati dal rappresentato ed il rappresentante fa solo da portavoce (un nuncius) L’errore ostativo del nuncius rende annullabile il contratto
MANDATO CON E SENZA RA PPRESENTANZA - 317
Mandato: è il contratto mediante il quale un soggetto, il mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questoSi presume oneroso, salvo patto contrario
Mandato senza rappresentanza: cioè senza procura, è il caso della c.d. rappresentanza indiretta (interposizione reale di persona)
Imprenditore occulto: il mandante si avvale di un mandatario senza rappresentanza, c.d. prestanome, per sottrarre il proprio patrimonio dai rischi derivanti dall’attività commerciale
Mandante: interessi protetti per le cose mobili non occorre contratto di ritrasferimento il suo diritto sui beni mobili è protetto contro le pretese dei creditori del mandatario
GLI EFFETTI DEL CON TRATTO FRA LE PARTI - 321
Il contratto come atto: è formato dall’accordo di due o più partiIl contratto come rapporto: è il rapporto o il vincolo contrattuale che l’accordo intervenuto fra le parti ha instaurato fra esse, cioè l’insieme di obblighi o diritti che nascono dal contratto
Adempimento, è l’esecuzione del contratto e può essere: esecuzione istantanea, si esaurisce con un solo fatto simultaneo alla conclusione del contratto esecuzione differita, rispetto alla conclusione del contratto. Adempimento frazionabile (rate) esecuzione continuata o periodica (ripetuta nel tempo). Può essere una prestazione di fare (il
contratto di lavoro)
Una volta concluso, il contratto: ha forza vincolante fra le parti, c.d. forza di legge per scioglierlo è necessario il “mutuo dissenso”
Recesso unilaterale contrattuale: deve essere previsto nel contratto scioglie il rapporto contrattuale senza effetto retroattivo la clausola del recesso può prevedere un corrispettivo
Modificazioni: le parti non possono unilateralmente modificarlo, salvo che non sia stato originariamente previsto dal contratto
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Scioglimento del contratto: recesso unilaterale (sopra menzionato) risoluzione rescissione
Vincoli perpetui: visti con sfavore, la legge utilizza due figure per contrastarli:1. termine massimo di durata (locazione: 30 anni)2. recesso:
semplice, quale mero atto di autonomia per giusta causa, che deve essere giustificato (es.: il lavoratore nel contratto di
lavoro)
CONTRATTI CON EFFETTI OBBLI GATORI E CON EFFETTI REALI
Effetti obbligatori: l’obbligazione del venditore a consegnare la cosa venduta e quella del compratore di pagare il prezzo
Effetti reali: il trasferimento della proprietà
Contratti con effetti obbligatori: locazione, mandato, comodato, ecc.Contatto con effetti reali: trasferiscono la proprietà o altri diritti (donazione, vendita, permuta, ecc)
Principio consensualistico: la proprietà, in virtù di questo principio, passa al momento della conclusione del contratto, non alla consegna. Deve essere cosa determinata. Es.:
Emblematico è il rifornimento di carburante (che non trasferisce la proprietà all’accordo delle parti ma nel momento in cui il carburante entra nel serbatoio)
cose da trasportare: la proprietà passa alla consegna al vettore rischio del perimento incombe sul proprietario
Contratti consensuali: si perfezionano solo con l’accordo delle parti la consegna della cosa può avere una specifica funzione, quella di far prevalere uno su diversi
acquirenti
Contratti reali, deposito comodato mutuo contratto costitutivo di pegno
Questi contratti si perfezionano alla presenza di due requisiti1. l’accordo delle parti2. la consegna della cosa (importante)
GLI EFFETTI DEL CONT RATTO RISPETTO AI TERZI - 330
Il contratto vincola le parti, ma per regola generale, non produce effetti rispetto ai terzi (nessuno può essere tenuto ad adempiere una obbligazione o perdere un diritto, contro la sua volontà)
Promessa del fatto del terzo: chi promette la prestazione del terzo obbliga solo sé stesso
Patto di non alienare: qui il soggetto si obbliga a non rivendere, ha effetto solo fra le parti, è valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se risponde a un apprezzabile interesse. Ha efficacia meramente obbligatoria
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Patto di prelazione: un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto per l’eventualità che intenda alienare un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà offrirlo alle stesse condizioni a chi ha il diritto di prelazione. Ha efficacia meramente obbligatoriaPrelazione legale:
è un diritto di prelazione riconosciuto dalla legge è opponibile ai terzi (quindi riscattabile al 3° acquirente) è anche detta prelazione reale è il caso del coltivatore diretto di un fondo rustico
Le offerte in prelazione hanno natura di proposta contrattuale
Contratto per persona da nominare: al momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente il contraente (che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni)
la nomina deve essere fatta entro il termine o 3 giorni se non previsto è comune nella compravendita di immobili (tipo contratto preliminare) richiede l’accettazione del terzo
Contratto a favore del terzo: lo stipulante, contratta a favore di un terzo, e il promettente è colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo
non richiede accettazione in deroga al principio di inefficacia del contratto rispetto ai terzi poiché questi acquista diritti
LA RISOLUZIONE DE L CONTRATTO - 337
Contratti a titolo oneroso: la generalità dei contratti, a prestazioni corrispettive
Contratti a titolo gratuito (no risoluzione): donazione comodato mutuo senza interessi deposito gratuito mandato gratuito
Sinallagma: è il rapporto di corrispettività tra le prestazioni. È un legame reciproco fra le prestazioni, risulta dal contratto, ne costituisce la causa (sinallagma genetico) ma si realizza nella fase di esecuzione del contratto (sinallagma funzionale)
Difetto genetico della causa, che comporta nullità, due casi: 1. mancanza originaria2. illiceità
Difetto funzionale della causa, che comporta risoluzione del contratto. Alterazione dovuta a: 1. inadempimento2. prestazione impossibile3. prestazione eccessivamente onerosa
Risoluzione: significa scioglimento del contratto è una vicenda del rapporto contrattuale è retroattiva fra le parti ma non per i terzi
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - 339
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La risoluzione del contratto per inadempimento deve presentare il requisito dell’inadempimento “di non scarsa importanza” avuto riguardo all’interesse dell’altra parte
Forme: risoluzione giudiziale, quanto una parte non adempie, l’altra può:
1. agire in giudizio per l’adempimento2. agire in giudizio per la risoluzione
risoluzione stragiudiziale, tre forme che consentono una rapida risoluzione:1. diffida ad adempiere , è una intimazione scritta con un termine non inferiore a 15
giorni, al termine il contratto è risolto di diritto2. clausola risolutiva espressa , oltre all’inadempimento occorre che la parte “dichiari”
che intende avvalersi della clausola. La risoluzione ha effetto dalla data del contratto3. termine essenziale , nell’interesse dell’altra. Questa può richiedere la prestazione
entro 3 giorni
Eccezione d’inadempimento: è il rifiuto espresso secondo il principio che “all’inadempiente” non si deve adempiereEccezione per mutamento delle condizioni patrimoniali: è il rifiuto espresso per l’“evidente pericolo” per il conseguimento della controprestazione
Risarcimento del danno: la parte inadempiente è tenuta al risarcimento
Clausola penale: è versata all’inadempimento è la clausola che prevede una penale per l’inadempimento dispensa dall’onere di provare il danno limita il risarcimento alla somma pattuita
Caparra confirmatoria: è versata alla conclusione del contratto restituita per adempimento trattenuta per inadempimento raddoppiata se non adempie chi l’ha ricevuta
Caparra penitenziale: riguarda il recesso. Il recedente perde la caparra o deve il doppio di quella ricevuta
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ S OPRAVVENUTA E ECCESSIVA ONEROSITÀ - 343
Impossibilità sopravvenuta: estingue l’obbligazione e, se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive, risolve di diritto il
contratto impossibilità parziale: si ha diritto a una riduzione delle controprestazioni
Contratti commutativi: sono contratti a prestazioni corrispettive che attuano uno scambio fra prestazioni economiche equivalenti
Eccessiva onerosità sopravvenuta: riguarda i contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo avvenimenti straordinari e imprevedibili rendono la prestazione eccessivamente onerosa che non
rientrano nell’alea normale del contratto la parte interessata può:
1. domandare risoluzione giudiziale2. offrire di modificare equamente le condizioni
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non si applica ai contratti aleatori
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO - 347
Rescissione significa scioglimento per due causa specifiche:1. Stato di pericolo: chi assume obbligazioni a condizioni inique per il timore di un danno grave
alla persona;2. Stato di bisogno: quando c’è sproporzione fra le prestazioni dipese dal bisogno economico di
una parte della quale l’altra ha approfittato. C.d. rescissione per lesione. Occorre una lesione “ultra dimidium” oltre la metà.
Sono entrambe: riconducibili a equità difetti genetici del contratto non ammissibili alla convalida soggette a prescrizione in un anno
LA BUONA FEDE C ONTRATTUALE - 352
La buona fede contrattuale è il dovere delle parti di comportarsi secondo correttezza e lealtà (c.d. regole di costume) e consente di identificare divieti e obblighi non previsti dalla legge, realizzando la “chiusura” del sistema legislativo. La valutazione spetta al giudice.Il dovere di buona fede (ovvero la c.d. “responsabilità precontrattuale”) opera:
nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto:1. dovere di informazione, la cui violazione dà luogo a reticenza2. una improvvisa ed ingiustificata rottura delle trattative dà responsabilità precontrattuale3. la parte che nasconde una causa di invalidità è in mala fede
nella esecuzione del contratto, che obbliga a risarcire il danno:1. implica il dovere delle parti di realizzare l’interesse contrattuale dell’altra parte o di
evitare di recarle danno o l’obbligo di informazione su circostanze sopraggiunte2. abuso del diritto: quando una parte esercita i suoi diritti per uno scopo diverso
nell’interpretazione del contratto: due criteri:1. interpretazione soggettiva, si base sulla comune ricerca delle intenzioni delle parti, al di
là delle parole. Il nomen iuris non è vincolante, occorre valutare il comportamento complessivo e il carattere logico del contratto
2. interpretazione oggettiva, si base sul significato che gli attribuirebbero contraenti corretti e leali e serve a vincere atteggiamenti cavillosi. Vale il principio di conservazione del contratto e gli usi interpretativi le clausole delle condizioni generali si intendono contro l’autore della clausola se il contratto risulta ancora oscuro, si interpreta nel senso che si realizza l’equo
contemperamento
LA RESPONSABILITÀ DA F ATTO ILLECITO - 365
FATTO ILLECITO: è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. Obbliga al risarcimento, di regola, l’equivalente monetario del danno cagionato. E’ chiamata responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana (dalla terminologia romanistica tratta dalla Lex Aquilia de Damno), comunemente indicata come responsabilità civile. Si compone di tre elementi costitutivi:
1. elementi oggettivi:
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il fatto, è un comportamento umano commissivo (fare) o omissivo (non fare) il danno ingiusto, è una lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo
l’ordinamento giuridico. La valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, perciò si parta di “atipicità” del fatto illecito. In alcuni casi l’ingiustizia è fuori discussione:
1. lesione di un diritto della personalità (ferimento in incidente stradale)2. lesione di un diritto reali (incidente stradale con solo danni)3. lesione di un diritto di mantenimento4. lesione di un diritto di credito (giocatore)5. quando il terzo abbia reso temporaneamente impossibile la prestazione del
debitore (incidente stradale / datore di lavoro) 6. quando il terzo abbia istigato a non adempiere7. quando sia stata lesa la libertà contrattuale
Solo due casi escludono il danno ingiusto:1. la legittima difesa2. lo stato di necessità (… costretti dalla necessità di salvare sé od altri da
un pericolo attuale di un danno grave alla persona)
2. il rapporto di causalità, tra il fatto e il danno, è un rapporto di causa ad effetto per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo. Deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto commesso. Si adotta il criterio della regolarità statistica, ovvero un fatto è considerato causa di un evento, se sulla base di un giudizio di probabilità, appariva prevedibile ed evitabile
3. elementi soggettivi: dolo, l’intenzione di provocare l’evento dannoso colpa, è imprudenza, imperizia e negligenzaL’onere della prova incombe sul danneggiato
L’azione extracontrattuale può essere esercitata anche da chi ha azione contrattuale (quest’ultima ha un termine di prescrizione molto inferiore)
LA RESPONSABIL ITÀ INDIRETTA - 373
Per regola generale la responsabilità incombe su colui che ha commesso il fatto, ma vi sono numerose eccezioni nelle quali è responsabile un soggetto diverso, è il caso della responsabilità indiretta:
responsabilità dei padroni (antico) e dei committenti responsabilità dei sorveglianti di incapaci responsabilità dei genitori, tutori e dei precettori responsabilità del proprietario del veicolo (risponde in solido)
RESPONSABILIT À OGGETTIVA - 375
Nella responsabilità oggettiva si risponde di un danno sulla base della sola esistenza di un rapporto di causalità, indipendentemente dal dolo o dalla colpa (rapporto/regola eccezione capovolto). I casi più importanti sono:
esercizio di attività pericolose: ci si libera provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
animali o cose in custodia: ci si libera provando il caso fortuito rovina di edificio: ci si libera provando che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione circolazione di veicoli: statisticamente è l’ipotesi che causa il maggior numero di eventi dannosi.
Ci si libera dalla responsabilità provando di aver fatto tutto ciò che era umanamente possibile per evitarlo. Si risponde del danno anche se deriva da difetti del veicolo
Inizialmente solo questi
Essi si liberano dimostrando di non aver potuto impedire il fatto
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IL RISARCIMEN TO DEL DANNO - 380
Chi è responsabile del danno a titolo di: dolo o colpa responsabilità indiretta responsabilità oggettiva
deve risarcire il danneggiato, ossia corrispondere una somma di denaro, ovvero, fornire una reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione esistente
Danno ingiusto Danno patrimoniale:
1. danno emergente, presente e futuro2. lucro cessante, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
E’ sempre danno futuro Danno non patrimoniale:
1. danno morale, art. 2059 c.c., valutato equitativamente dal giudice, consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato. Deve costituire reato perché sia risarcibile, tuttavia, per i danni causati nel corso della circolazione stradale il risarcimento per danni morali è dovuto anche in assenza del compimento di un reato. In caso di più responsabili, essi ne rispondono in solidale, chi avrà pagato potrà agire con azione di regresso nei confronti degli altri responsabili
2. danno biologico, art. 2043, consiste in un lesione all’integrità psicofisica della persona3. lesione di interessi costituzionalmente rilevanti (assistente - Campione)
ESPANSIONE DELLA RESPONSABILITÀ OG GETTIVA: IL DANNO DA PRODOTTI - 383
Un prodotto industriale, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza ed il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto.
l’onere della prova spetta però al consumatore che deve provare non già il vizio di progettazione del prodotto, bensì la sua insicurezza nell’uso cui è destinato
la responsabilità “corre” con il prodotto, dicono i giudici americani
ALTRI ATTI O FATTI FO NTE DI OBBLIGAZIONE - 387
Atti: l’obbligazione sorge per effetto di una dichiarazione di volontà, non occorre la concorde dichiarazione, basta quella dell’obbligato. Sono atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale
promessa di pagamento e ricognizione di debito, il promettente è sottoposto alle regole della responsabilità contrattuale
promessa al pubblico, il promettente è vincolato non appena la promessa è resa pubblica, per un anno. Può revocare la promessa solo per giusta causa rendendo pubblica la revoca
Fatti: l’obbligazione sorge, come accade per i fatti illeciti, indipendentemente dalla volontà dell’obbligato:
la gestione di affari: è il caso di chi si comporta come mandatario senza aver ricevuto alcun mandato. Sorgono due obbligazioni:
1. per il solo fatto di aver iniziato la gestione, è tenuto a continuarla 2. l’interessato è tenuto ad adempiere le obbligazioni da questi assunteE’ necessaria però l’utilità della gestione e la mancanza di divieto. Se ratificata il gestore ha diritto a compenso
il pagamento di indebito, è l’esecuzione di una prestazione non dovuta. Un’ipotesi frequente è quella relativa a contratti dichiarati nulli o annullati o risolti, dà il diritto di “ripetere”, ossia riottenere quanto indebitamente dato
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Obbligazioni naturali: doveri morali o sociali sentiti dalla generalità degli individui. Fanno eccezione poiché, una volta adempiute, non sono ripetibili. Sono:
debiti di gioco prestazione della prostituta mantenimento di una convivente in una unione di fatto
Due eccezioni che consentono azione in giudizio:1. competizioni sportive2. lotterie autorizzate
arricchimento senza, comporta la specifica obbligazione di indennizzare l’altra parte nei limiti del proprio arricchimento (e non del danno da questi subito, es.: avulsione, terreno che si stacca)
LA RESPONSABILIT À PATRIMONIALE - 395
Debito: è il dovere del debitore di eseguire una data prestazione, avente valore economico, sia esse una prestazione di dare, di fare o di non fare.
Credito: è il diritto del creditore di esigere quella data prestazione
Rapporto obbligatorio: è la correlazione fra dovere e diritto e si estingue con l’esecuzione della prestazione
Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Debito ≤ responsabilità; credito ≤ garanzia. Responsabilità limitata: eccezione che devono essere espressamente previste dalla legge (es. : s.r.l., coniuge in comunione, ecc.)
Rapporto obbligatorio: si manifesta in varie fasi: costitutiva, la parti si impegnano tenendo conto delle garanzie dell’altra estintiva, in caso di inadempimento con esecuzione generica o specifica intermedia, con le misure di tutela preventiva del credito
LE GARANZIE RE ALI: IL PEGNO - 398
Pegno (cose mobili, universalità di mobili o diritti di credito) e ipoteca (beni immobili e beni mobili registrati) sono diritti reali di garanzia su cosa altrui. Il creditore (pignoratizio o ipotecario) può:
procedere a esecuzione forzata anche nei confronti del terzo soddisfarsi con diritto di prelazione
Patto commissorio: è il patto con il quale le parti convengono che, in caso di mancata pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore: è nullo
Pegno: si costituisce per contratto scritto che si perfeziona con la consegna, se si tratta di cosa mobile, con la notificazione se si tratta di crediti
la realità del pegno comporta lo spossessamento del proprietario non è soggetta a usucapione se il debitore non paga i creditore può:
1. far vendere la cosa da un mediatore autorizzato2. chiedere al giudice che gli venga assegnata in proprietà3. se si tratta di pegno di crediti, tratterrà il suo credito e restituirà l’eccedenza (perciò c’è un
mandato a riscuotere il credito) pegno irregolare, si tratta di denaro o cose fungibili non individuate o nella disponibilità del
creditore. Le cose passano in proprietà al creditore che dovrà restituire l’equivalente
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LE GARANZIE RE ALI: L’IPOTECA - 401
Ipoteca: si costituisce con l’iscrizione nei pubblici registri (registri immobiliari, registro automobilistico, registro navale, registro aeronautico). 3 fonti:
1. ipoteca volontaria, si basa su contratto o atto unilaterale del debitore (forma scritta a pena di nullità). Costituita su iniziativa del creditore
2. ipoteca giudiziale, si basa su una sentenza (Paolo..). Costituita su iniziativa del creditore3. ipoteca legale, si iscrive anche contro la volontà del debitore d’ufficio. Hanno diritto:
l’alienante di bene immobile non pagato ciascun coerede sugli immobili dell’eredità
Se il titolo è nullo, l’ipoteca sarà inefficace. Se vi sono più ipoteche sono ordinare per grado. Il diritto di ipoteca non si estingue ma se l’ipoteca non viene rinnovata si estingue in 20 anni. Alla scadenza del credito per evitare la vendita forzata ci sono 3 possibilità:
1. pagare2. rilascia il bene con apposita dichiarazione resa alla cancelleria 3. libera il bene (c.d. purgazione dell’ipoteca) il terzo, mediante l’offerta per l’acquisto del bene ai
creditori. Se i creditori non si oppongono il bene è liberatoIl terzo acquirente che subisca l’esecuzione forzata o paghi, ha azione di regresso
Riduzione dell’ipoteca: diminuzione della somma o dell’iscrizione ottenibile con il consenso dei creditori o con sentenza
Estinzione: si ottiene con la cancellazione dal registro ed è possibile solo con un titolo idoneo
LE GARANZIE PERSO NALI: LA FIDEIUSSIONE - 405
La fideiussione è il contratto con il quale il fideiussore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditoreAl contratto, il debitore è estraneo, è efficace anche se non ne è a conoscenza, tuttavia è responsabile in solidale
decade il diritto di agire contro il fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la fideiussione deve essere espressa il fideiussore ha azione di regresso può riguardare una obbligazione futura ma con importo massimo
Mandato di credito: è il contratto con il quale un soggetto (banca) si obbliga verso un altro (fideiussore) che gliene ha dato incarico (lettera di credito o credenziale) a fare credito a un terzo. È una fideiussione per debito futuro
IL CONCORSO DEI CREDITOR I E LE CAUSE DI PRELAZIONE - 407
Parità di trattamento: è la regola, ciascun creditore si soddisfa in proporzione all’ammontare dei rispettivi crediti
Cause di prelazione: consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti:
il pegno l’ipoteca i privilegi, i privati non possono crearne dei nuovi, vengono indicati in ordine di preferenza
dall’art. 2777 del c.c. e sono:1. generali, su tutti i beni mobili del debitore
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2. speciali con diritti di seguito, su determinati beni mobili o immobili.
I creditori muniti di cause di prelazione si dicono “privilegiati”, gli altri sono detti creditori chirografari
I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLE GARANZIE PATRIMONIALI - 410
Nella fase intermedia, fra il momento costitutivo del rapporto e l’adempimento, il creditore può valersi:
azione revocatoria: se il debitore reca pregiudizio alle ragioni del creditore questi può chiedere al giudice che l’atto si dichiarato inefficace, ovvero revocato (es.: si attua per il pagamento di debito non scaduti) Il creditore deve provare (di difficile esperimento):
1. il fatto oggettivo del pregiudizio2. il fatto soggettivo della conoscenza del pregiudizio del debitore e del terzo (se a titolo
oneroso) ovvero la scientia fraudis3. se la disposizione è anteriore, la dolosa preordinazione Si prescrive in 5 anni. E’ efficace solo per il creditore che la chiede
azione surrogatoria: se il debitore trascura di esercitare il propri diritti ledendo così la garanzia patrimoniale del creditore, questi può surrogarsi, ovvero sostituirsi al debitore per esercitare i suoi diritti e reintegrare il suo patrimonio, a vantaggio di tutti i creditori
ALTRI MEZZI DI TUTE LA DEL CREDITO - 412
Decadenza del beneficio del termine: del debitore divenuto insolvente, cioè non più in grado di far fronte ai propri pagamenti. Il creditore può, in tal caso, esigere immediatamente il credito
Diritto di ritenzione: il creditore che detenga una cosa del debitore, può rifiutarsi di restituirla fino a quando il credito non è soddisfatto. E’ opponibile ai terzi (es.: il meccanico si tiene la vettura).Può essere:
semplice privilegiato
Sequestro conservativo: prima di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto, se il creditore teme la dispersione della garanzia, può domandare il sequestro. Il giudice lo concede se il credito probabilmente esiste (fumus boni iuris)Se ha ragione può convertire il sequestro in pignoramento, altrimenti deve il risarcimento danni
LA CESSIONE DEI CREDITI - 415
Il creditore trasferisce ad altri, a titolo gratuito od oneroso, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore. I crediti, al pari dei beni, possono circolare. Figure:
cedente, il creditore che cede cessionario, altri che riceve il credito il debitore ceduto
Essa: consente la circolazione della ricchezza futura è efficace quando è notificata o accettata dal debitore, se ci sono più cessioni prevale quella
notificata prima
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la cessione fa acquistare il credito a titolo derivativo pro solvendo, la clausola “salvo buon fine” garantisce la solvenza (in solidale) pro soluto
LA DELEGAZIONE, L’ACCOL LO, L’ESPROMISSIONE - 418
Delegazione di debito: il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si obbliga verso il creditore. Ha la funzione di far estinguere due rapporti con un solo pagamento.
(A) Debitore / delegante = rapporto di valuta = (C) delegatario / creditore (B) Debitore / delegato = rapporto di valuta = (C) delegatario / creditore (A) Debitore / delegante = rapporto di provvista = (B) debitore / delegato
Delegazione di pagamento: il delegato è invitato a pagare (non a farsi debitore). Non è tenuto ad accettare però. E’ il caso del mandato di pagamento (banca)
Espromissione: come la delegazione solo che l’espromittente (B) si obbliga spontaneamente all’espromissario (C)
Accollo: l’accollante (B) si obbliga verso l’accollato (A) ad assumere il debito di questo verso l’accollatario (C)
LA CESSIONE D EL CONTRATTO - 421
La cessione del contratto investe globalmente la posizione di parte del contratto, determinando il trasferimento di tutti i rapporti, sia di credito che di debito. Con esse una parte, il cedente, sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nei rapporto derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenze che il terzo cessionario assumerà la medesima posizione già occupata dal cedente. È necessario il consenso del ceduto tranne che non contratto di società per azioni
Garanzie: il cedente garantisce la validità del contratto, salvo patto contrario, non l’adempimento
IL PAGAMENTO CO N SURROGAZIONE - 423
E’ una forma di successione nel credito che si caratterizza per il fatto che la trasmissione del credito è collegata al pagamento che non estingue l’obbligazione e determina il subingresso di chi ha pagato:
surrogazione per volontà del creditore: è il caso dell’adempimento del terzo surrogazione per volontà del debitore surrogazione legale, opera senza il concorso della volontà delle parti
LA VEND ITA - 531
Vendita, è il più importante fra i contratti mediante il quale si attua la circolazione della ricchezza. Può avere per oggetto la proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, sia esso reale o di credito. E’ a titolo oneroso, attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro, detta prezzo.Effetti:
reali, trasferisce la proprietà o altro diritto
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obbligatori, es. pagare o consegnare
Evizione: quando dopo la vendita, un terzo rivendica con successo la proprietà ed il compratore, perciò, la perde. Il compratore ha diritto al rimborso del prezzo ed al risarcimento del danno
Vizi occulti: sono i vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile. Denunciabili entro 8 giorni e l’azione è esercitatile entro 1 anno
Patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta mediante restituzione del medesimo prezzo entro un termine
Vendita di cose future: la proprietà si trasferisce quanto la cosa viene ad esistenza
Vendita di cose altrui: è fonte di obbligazione del venditore di procurarsi la proprietà della cosa. La proprietà passa nel momento in cui il venditore la acquista
Contratto estimatorio: o anche detto conto deposito, consente di addossare al produttore il rischio dell’invenduto (frequente nel rapporto fra editore e libraio)
LA LOCA ZIONE - 547
La locazione è il contratto mediante il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra parte, detta locatario o conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo
I CONTRATTI PER LA PRODUZIONE DE I BENI O L’ESECUZIONE DEI SERVIZI - 565
Appalto: è il contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere una opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio
Contratto d’opera: si differisce dall’appalto per il fatto che il prestatore d’opera esegue l’opera con i lavoro prevalentemente proprio. E’ il contratto dell’artigiano. Il corrispettivo si determina, quando non sia stato convenuto dalla parte in relazione al risultato ottenuto e non in ragione del lavoro concreto svolto, addossando così al prestatore, il rischio lavoro
Trasporto: il servizio sta nel trasportare persona o cose da un luogo all’altro. E’ un’obbligazione di risultato a portare a destinazione incolumi le persone e intatte le cose.
Deposito: consiste nella custodia di una cose mobile con obbligo del depositari di restituirle in natura. E’un contratto reale che si presume gratuito.Deposito irregolare: tipico delle operazioni di banca
IL CONTRATTI PER IL COMPIMEN TO O LA PROMOZIONE DI AFFARI - 581
Mandato: è il contratto mediante il quale un soggetto, il mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questoSi presume oneroso, salvo patto contrarioMandato senza rappresentanza: cioè senza procura, è il caso della c.d. rappresentanza indiretta (interposizione reale di persona) Mandante:
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interessi protetti per le cose mobili non occorre contratto di ritrasferimento il suo diritto sui beni mobili è protetto contro le pretese dei creditori del mandatario
Commissione: è un mandato a vendere o comperare per conto del committente ed in nome del commissionario. È revocabile finché la vendita non sia stata conclusa. Il commissari è retribuito con una provvigione
Mediazione: è la figura più antica, colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse. E’ indipendente e imparziale
Agenzia: differisce dal mediatore per la mancanza di indipendenza e imparzialità ed il rapporto stabile del suo incarico (agente di commercio)
I CONTRATTI DI PRESTITO - 591
Comodato: è un contratto reale con il quale, una parte, il comodante, consegna a titolo gratuito all’altra, il comodatario, una determinata cosa perché se ne serva per un uso determinato, con l’obbligazione di restituirla
Mutuo: è il prestito di determinata quantità di danaro o altre cose fungibili dal mutuante al mutuatario con passaggi di proprietà. Il mutuatario è obbligato a restituire al mutuante altrettante cose della stesse specie e quantità. Si perfeziona con la consegna (contratto reale)La promessa di mutuo è il contratto di finanziamento
LE ASSOCIA ZIONI - 633
Il contratto di associazione è plurilaterale con comunione di scopo di natura ideale, è una organizzazione collettiva a struttura aperta
conseguono il riconoscimento della personalità giuridica in virtù dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture. In tal caso hanno un patrimonio (altrimenti hanno un fondo comune)
se non riconosciute, non sono soggette a nessun contratto pubblico, tra esse vi sono i “partiti politici” e i “sindacati”
l’atto costitutivo è un contratto a forma scritta il riconoscimento giuridico non può essere negato per ragioni politiche
LE FONDAZIO NI E I COMITATI - 665
Fondazione: è la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità che può essere di natura:
assistenziale culturale scientifica ecc.
L’atto costitutivo è un atto unilaterale di disposizioni patrimoniale, è anche un atto di organizzazione. Può essere costituita per atto fra vivi o per testamento. Il fondatore si spoglia dei beni
Comitati: sono costituiti da persone che si fanno promotori di opere pubbliche attraverso pubbliche sottoscrizioni, per monumenti, esposizioni o opere di soccorso o beneficenza.
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LE SOCIE TÀ - 675
Con il contratto di società due o più persona conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Caratteri:
costituiscono un sistema chiuso sono contratto plurilaterali con comunione di scopo non è richiesta la professionalità (perciò non è sempre impresa)
Società di persone: società semplice società in nome collettivo società in accomandita sempliceCaratteri:
1. responsabilità illimitata e solidale dei soci2. poteri di amministrazione dei soci
Società di capitali: società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitataCaratteri:
1. responsabilità limitata dei soci2. potere di amministrazione conferito agli amministratori
LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE - 829
Alla morte della persona alcuni diritti e alcune obbligazioni si estinguono, altri si trasmettono ai suoi successoriDelazione: devoluzione dell’eredità, può assumere due forme.
successione testamentaria (successione necessaria) = eredi legittimi successione legittima = eredi legittimari
Collazione: si presume che le donazioni elargite dall’ereditando in vita, siano state una anticipazione sulla futura successione
IL TESTA MENTO - 857
Ai sensi dell’art. 587 il testamento è un atto revocabile con il quale, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, taluno dispone di tutte le proprietà sostanze o di parte di esse
è un atto unilaterale che consiste in una dichiarazione di volontà il chiamato o i chiamati all’eredità, diventeranno eredi solo se accetteranno ed anche in tal caso
potrà essere revocato è necessaria la capacità di agire per fare testamento è un atto a causa di morte, mortis causa
Forme: olografo, scritto a mano da testatore pubblico, scritto dal notaio con due testimoni segreto, in qualunque foglio di carta davanti a due testimoni e consegnato a notaio orale, o, nuncupativo, non è ammesso
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Gerarchia: non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, qulla testamentaria
L’ISTITUZIONE DI E REDE E I LEGATI - 862
Disposizioni patrimoniali: erede: è il successore a titolo universale o per la quota determinata dal testatore dal testatore, o,
altrimenti, in parti uguali legato, gode delle disposizioni a titolo particolare che hanno per oggetto beni determinati
1. di specie, un oggetto determinato2. di genere, cose determinate solo nel genere
fondazione: nel rispetto dei diritti dei legittimari
Diseredazione: non può pregiudicare i diritti dei legittimari
Determinazione del beneficiario: è nulla la disposizione che fa dipendere l’indicazione dell’erede dal mero arbitrio del terzo
Disposizione fiduciaria: è nulla
LA CONDIZIO NE, L’ONERE - 866
Condizione: fa dipendente l’efficacia dell’istituzione dall’erede da una condizione (es.: titolo di studio da conseguire)
Onere: è una prestazione di dare, di fare o di non fare imposta al beneficiario
LE SOSTITUZIONI E L’ACCRESCIMENTO - 869
Sostituzioni: se l’erede o il legatario non può o non vuole succedere si applicano le norme sulla rappresentazione, succedono cioè i discendenti, se non già indicati dei sostituti dal testatore
Accrescimento: la quota non accettata si devolve agli altri eredi o legati per quote uguali salvo che non sia stato escluso dal testatore
INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO - 872
Il testamento può avere due forme di invalidità:1. nullità:
contrario a norme imperative in favore di persona incapace di ricevere in favore di persona incerta rimessa all’arbitrio altrui in motivo illecito i difetti di forma solo se rendono incerto l’autenticità E’ esercitatile da qualunque interessato
2. annullabilità: per incapacità a disporre (minore o interdetto) per vizi della volontà (errore, violenza, dolo (captazione)
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Si prescrive in 5 anni
LA DONAZIONE E LE ALT RE LIBERALITÀ FRA VIVI - 875
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione
Forma: atto pubblico se per somme di danaro o altre cose mobili di “modico valore” anche senza atto pubblico purché
vi sia consegna, donazione manuale
Spirito di liberalità esprime l’assenza di costrizione fisica o morale può essere anche animato da riconoscenza (donazione rimuneratoria) ha comunque una natura non patrimoniale
Revoca: del donante per sopravvenienza di figli (entro 5 anni dalla nascita) per ingratitudine del donatario (entro 1 anno dal fatto) non sono soggette a revoca le donazioni rimuneratorie
Il donatario: può ritenere acquisito definitivamente il diritto, solo dopo 10 anni dalla morte del donante. Perciò viene fatto spesso ricorso alla donazione indiretta o alla donazi0one dissimulata
LA PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI IN GENERE - 887
Mezzi di pubblicità: registri dello stato civile, delle persone giuridiche, delle imprese, registri immobiliari, di
determinati beni mobili.Funzioni:
pubblicità notizia (renderli conoscibili) pubblicità dichiarativa (renderli opponibili) pubblicità costitutiva (è il caso dell’iscrizione di ipoteca)
LA TRASCRIZION E IMMOBILIARE - 888
Si devono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari: i contratti di beni immobili che trasferiscono:
1. la proprietà2. diritti reali di godimento3. locazioni ultranovennali
atti unilaterali, che producono i medesimi effetti delle sentenze le sentenze, che producono i medesimi effetti degli atti unilaterali
Effetti: ha funzione dichiarativa, cioè funzione di risolvere eventuali conflitti a vantaggio di chi per primo ha trascritto l’atto a proprio favore, rendendo l’atto, opponibile ai terzi
Effetto prenotativo: è quello della trascrizione di domande giudiziali, la sentenza ha effetto retroattivo
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Pubblicità sanante: è l’effetto della trascrizione dopo 5 anni, anche una sentenza di nullità non è opponibile ai terzi che hanno trascritto
Sistema a base personale: i registri fanno riferimento alle persone, non hai beni
Catasto: altro dai registri immobiliari è il catasto, che ha un sistema tavolate a base reale e che è
l’inventario generale dei beni immobili nel territorio dello Stato ha la funzione di consentire l’identificazione dei singoli beni e serve, essenzialmente, ai fini
fiscali i dati catastali vengono utilizzati per identificare gli immobili nei contratti (es.: catasto x, partita
y, foglio w, mappa z) i trapassi di proprietà, denunciati al catasto, consentono la voltura
Titoli per la trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari: sentenza atto pubblico scrittura privata autentica o giudizialmente accertataPer il notaio si tratta di un obbligo
LA TRASCRIZI ONE MOBILIARE - 894
Si differenzia con la trascrizione immobiliare poiché è a base reale, rendendo così più facili le ricerche
L’ONERE DEL LA PROVA - 895
I diritti ricevono protezione giurisdizionale solo se e solo in quanto chi li fa valere in giudizio fornisce la prova dei fatti sui quali si fondano. Un’antica massima recita: non provare il proprio diritto equivale a non averlo
l’attore deve provare i fati che motivano l’azione il convenuto deve provare il fatti che motivano l’eccezione
La prova dei fatti si dà mediante i “mezzi di prova” che sono:
Prove storiche: le prove documentali:
1. l’atto pubblico2. la scrittura privata3. i telegrammi
la prova testimoniale la confessione (dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli) il giuramento (chi giura il falso commette reato)
Prove critiche: le presunzioni, consistono nell’indurre un fatto ignoto da un fatto noto. Quelle semplici (ve ne
sono altre) sono utilizzate dal giudice per formare il proprio convincimento e devono essere gravi, precise e concordanti
LA PRESC RIZIONE - 907
La prescrizione è l’estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato, determinato dalla legge, ex art. 2934 c.c. Termini:
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10 anni, termine ordinario 20 anni, termine maggiore per i diritti reali su cosa altrui 2/3/5 anni, prescrizioni brevi previste in molteplici casi
Fondamento: comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, indipendentemente dal fatto che il titolare ne ignorasse l’esistenza (salvo che ciò non dipenda dal dolo del debitore). La prescrizione mira a sanare la distanza fra la situazione di fatto e la situazione di diritti, facendo prevalere quello di fatto
Diritti imprescrittibili: diritti della personalità diritti di proprietà l’azione di nullità del contratto (salva la trascrizione sanante)
Interruzione: atto con il quale si inizia un giudizio la costituzione in mora il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto
Prescrizione presuntive: ci sono crediti, sottoposti alla ordinaria prescrizione decennale, che si presumono estinti, salvo prova contraria, dopo un certo (es.: 6 mesi per il conto dell’albergo o del ristorante)
Eccezione di prescrizione: in ogni caso la prescrizione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, il giudizio non può rilevarla d’ufficio
LA DECAD ENZA - 910
Come la prescrizione, anche la decadenza è l’estinzione di un diritto per mancato esercizio, tuttavia differisce poiché il tempo è breve, talvolta brevissimo, per limitare lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche.Ha natura eccezionale e non ammette né interruzione, né, di regola, sospensione
fine
SCHEMI VARI
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I diritti della personalità
- Alla vita- All’integrità fisica- Alla salute- Al nome- Alla riservatezza
I beni
- Mobili- Immobili- Mobili registrati- Universalità di mobili- pertinenze
La proprietà pubblica
- Beni demaniali- Artificiali- Naturali
- Beni del patrimonio indisponibile dello stato
Azioni petitorie
- Azione di rivendicazione- Azione negatoria- Azione di regolamento di confini
Acquisto della proprietà
- A titolo originario- Occupazione- Invenzione- Accessione
- mobile a immobile- invertita- immobile a immobile- mobile a mobile
- Specificazione- Unione - Commistione- Usucapione
- A titolo derivativo- Contratto- Successione
Azioni possessorie
- Azione di reintegrazione o spoglio- Azione di manutenzione
Azione di nunciazione
- Denuncia di nuova opera- Denuncia di danno temuto
Possesso vale titolo 1153
- Acquisto di cosa mobile da non proprietario (acquisto non domino)
- Alienazione della stessa cosa mobile a più persone
Usucapione
- Beni immobili 20 – 10- Beni mobili registrati 10 -3- Beni mobili (senza titolo) 20 - 10
Diritti reali
- Proprietà- Superficie- Usufrutto- Uso- Abitazione- Enfiteusi- Servitù
Fonti delle obbligazioni
- Il contratto- Il fatto illecito- Atti
- Promessa di pagamento- Promessa al pubblico
- Fatti- La gestione di affari- Il pagamento di indebito- L’arricchimento senza causa
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I requisiti del contratto
- L’accordo delle parti- La causa- L’oggetto- La forma
Estinzione della obbligazione per cause diverse dall’adempimento
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione non temporanea
- Novazione- Remissione del debito- Confusione- Compensazione
La fonti del regolamento contrattuale
- La volontà espressa delle parti- Le norme imperative di legge e le
clausole- Gli usi- L’equità del giudice
Le cause di scioglimento del contratto
- Mutuo dissenso- Recesso unilaterale- Risoluzione- Rescissione
Le cause di nullità del contratto
- La contrarietà a norme imperative, salvo che la legge non disponga diversamente
- La mancanza di uno dei requisiti del contratto:- L’accordo delle parti- La causa - L’oggetto- La forma
- Illiceità di- La causa - L’oggetto- Motivi
Le cause di annullabilità del contratto
- Quando la legge espressamente collega l’annulla-bilità alla violazione delle norme imperative
- Incapacità a contrattare di una delle parti- Legale- Naturale
- Quando la volontà di una delle parti è stata dichiarata per vizi del consenso:- Errore
- Motivo - Ostativo
- Carpita con dolo- Estorta con violenza
Conseguenze della nullità
- è chiesta da chiunque- può essere rilevata d’ufficio dal giudice - è imprescrittibile- la sentenza di nullità opera ex tunc ed
elimina ogni effetto sia fra le parti, che rispetto ai terzi anche in buona fede
- la nullità può essere neutralizzata dal possesso (vale titolo) in buona fede e l’usucapione
- il contratto non può essere convalidato ma convertito
- può investire le singole clausole se non erano essenziali
- la nullità consente di ripetere le prestazioni
Conseguenze dell’annullamento
- Può essere rilevata dal giudice solo su domanda o eccezione
- Si prescrive in 5 anni (solo l’azione non l’eccezione)
- La sentenza di annullamento opera ex tunc fra le parti e i terzi in malafede (non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede)
- Il contratto affetto da annullabilità può essere convalidato sanando così il contratto
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La risoluzione del contratto
- Inadempimento- Giudiziale
- Agire per l’adempimento- Agire per la risoluzione
- Stragiudiziale- Diffida ad adempiere- Clausola risolutiva espressa- Termine essenziale
- Prestazione impossibile- Prestazione eccessivamente onerosa
La rescissione del contratto
- Stato di pericolo- Stato di bisogno
Dovere di buona fede contrattuale
- Nello svolgimento delle trattative- Dovere di informazione- Non rompere improvvisamente le
trattative- Non nascondere cause di invalidità
- Nella esecuzione del contratto- Realizzare l’interesse contrattuale
dell’altra parte- Abuso del diritto
- Nella interpretazione del contratto- Interpretazione soggettiva- Interpretazione oggettiva
Il danno ingiusto
- Danno patrimoniale- Danno emergente- Lucro cessante
- Danno non patrimoniale- Danno morale 2059- Danno biologico 2043- Lesione di interessi costituzionalmente
rilevanti
Le garanzie reali
- Il pegno- L’ipoteca
Le garanzie personali
- La fideiussione- Il mandato di credito- Il patronage
Le cause di prelazione
- Il pegno- L’ipoteca- I privilegi
- Generali- Speciali
Altri mezzi di tutela del credito
- Decadenza del beneficio del termine- Diritto di ritenzione- Sequestro conservativo
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- L’azione revocatoria- L’azione surrogatoria
Le garanzie personali
- La fideiussione- Il mandato di credito- Il patronage
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fine
La successione nel credito
- La delegazione di debito- La delegazione di pagamento- L’espromissione- L’accollo- Il pagamento con surrogazione
I contratti per la produzione dei beni o l’esecuzione di servizi
- L’appalto- Il contratto d’opera- Il trasporto- Il deposito
I contratti per il compimento e la promozione di affari
- Il mandato- La commissione- La mediazione- L’agenzia
I contratti di prestito
- Il comodato- Il mutuo
Le organizzazioni collettive- Le associazioni- Le fondazioni- I comitati- Le società di persone
- Società semplici- Società in nome collettivo- Società in accomandita semplice
- Le società di capitali- Società per azioni- Società in accomandita semplice- Società a responsabilità limitata
Il testamento
- Forma- Olografo- Pubblico- Segreto - Orale (nuncupativo)
- Disposizioni patrimoniali- Erede- Legato- fondazioni
- Nullità- Contrario a norme imperative- In favore di persona incapace di ricevere- In favore di persona incerta- Rimesso all’arbitrio altrui- Motivo illecito- Difetti di forma se rendono incerta l’autenticità
- Annullabilità- Per incapacità a disporre- Per vizi della volontà
La trascrizione immobiliare- Si devono rendere pubblici i contratti, gli
atti unilaterali e le sentenze che trasferiscono:- La proprietà- I diritti reali di godimento- Locazioni ultranovennali
- Titolo per la trascrizione- Sentenza- Atto pubblico- Scrittura privata autenticata e
giudizialmente accertata
La prescrizione
- Termini- ordinario 10 anni- maggiore 20- breve 2/3/5
- diritti imprescrittibili- diritti della personalità- diritto di proprietà- azione di nullità
L’onere della prova- La prove documentali
- L’atto pubblico- La scrittura privata- I telegrammi
- Le prove testimoniali- La confessione- Il giuramento- Le presunzioni
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