aggiornamenti con la circ. INPS n. 74/2017 - Futuro Pensione · Certificato medico integrativo È...
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Adelmo Mattioli 1
Aggiornamento al 13/05/2017
Inseriti importi 2017 e aggiornamenti con la
circ. INPS n. 74/2017
Adelmo Mattioli 2
Prestazione Importo mensile 2017Limite di reddito
annuo personale
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati 302,23 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati 279,47 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali ricoverati e non 279,47 16.532,10
Ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita 207,41 7.948,19
Pensione invalidi civili totali -100% 279,47 16.532,10
Pensione sordomuti 279,47 16.532,10
Assegno invalidi civili parziali - dal 74% al 99% 279,47 4.800,38
Indennità di frequenza per i minori 279,47 4.800,38
Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti 911,53 nessun limite
Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti 515,43 nessun limite
Indennità di comunicazione sordomuti 255,79 nessun limite
Indennità speciale ciechi parziali ricoverati e non 208,83 nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major, con
anziantà contributiva pari o superiore a 520 settimane e
almeno 35 anni di età
501,89 nessun limite
Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2017
Adelmo Mattioli 3
Prestazione Importo mensile 2016Limite di reddito
annuo personale
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati 302,23 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati 279,47 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali ricoverati e non 279,47 16.532,10
Ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita 207,41 7.948,19
Pensione invalidi civili totali -100% 279,47 16.532,10
Pensione sordomuti 279,47 16.532,10
Assegno invalidi civili parziali - dal 74% al 99% 279,47 4.800,38
Indennità di frequenza per i minori 279,47 4.800,38
Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti 899,38 nessun limite
Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti 512,34 nessun limite
Indennità di comunicazione sordomuti 254,39 nessun limite
Indennità speciale ciechi parziali ricoverati e non 206,59 nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major, con
anziantà contributiva pari o superiore a 520 settimane e
almeno 35 anni di età
501,89 nessun limite
Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2016
Adelmo Mattioli 4
Messaggio INPS 4 aprile 2017, n.1487
Oggetto: requisito socio-economico perfezionato successivamente alla reiezione,
revoca o sospensione della prestazione economica di invalidità civile. Utilizzo del
modello AP93. Chiarimenti.
……..A tale riguardo, con riferimento alle fattispecie di reiezione, revoca e
sospensione della prestazione economica, si forniscono le seguenti istruzioni:
1. Reiezione della domanda di prestazione d’invalidità civile per mancanza dei
requisiti socio-economici
Come previsto dal messaggio 15972/2013, qualora la domanda di prestazione
economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza del
requisito socio-economico e, successivamente, l’interessato ritenga che esso si sia
perfezionato, potrà presentare un’istanza di riesame tramite l’invio del modello
AP93. Al modello suddetto dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in
suo possesso. Non occorrerà, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento
sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica.
La domanda sarà accolta qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con
decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione del modello AP93.
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2. Revoca della prestazione economica a causa della
sopravvenuta perdita del requisito socio-economico
Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata (a es.
per permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione
della prestazione, ai sensi del messaggio 20966/2013), qualora,
successivamente, l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei
requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della
prestazione, dovrà presentare una domanda di ripristino della
prestazione economica tramite l’invio del modello AP93, al quale
dovrà allegare il verbale sanitario in corso di validità già in suo
possesso.
Anche in questo caso, dunque, non sarà necessario attivare un
nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda sarà accolta,
qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con
decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione
del modello AP93 (messaggio 15972/2013).
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3. Sospensione della prestazione economica a
causa della perdita provvisoria del requisito socio-
economico
Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per
la perdita temporanea dei requisiti socio-economici
prescritti (ricovero, venir meno della frequenza,
superamento dei requisiti reddituali per liquidazione di
arretrati, ecc.), l’interessato, nel casi in cui ritenga che i
suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati,
potrà presentare una domanda di ricostituzione.
Anche in questo caso non sarà necessario attivare un
nuovo iter di accertamento sanitario.
Adelmo Mattioli 7
4. Disposizioni comuni
a) In relazione alle fattispecie descritte, pertanto, le
istruzioni precedenti difformi da quelle contenute nel
presente messaggio sono da ritenersi superate.
b) Nelle tre fattispecie descritte, solo qualora il verbale
sanitario preceda di almeno due anni la presentazione
del modello AP93, sarà cura della Linea Servizi collegati
ai requisiti socio-sanitari, prima della liquidazione,
sottoporre il verbale alla UOC/UOS competente, affinché
valuti se sussistano le condizioni per sottoporre
l’interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal
caso l’eventuale liquidazione avverrà all’esito del
predetto accertamento (messaggio 15972/2013).
Adelmo Mattioli 8
5. Decorrenza degli interessi legali
Riguardo alle fattispecie illustrate, si rammenta quanto espresso dai
messaggi 2093/2008 e 6119/2014, e in particolare che gli interessi
legali decorrono dal 121° giorno da “quando il cittadino avrà
fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla
concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica
collegata al riconoscimento dello stato invalidante”.
Ne consegue che:
- la data di trasmissione del modello AP93 o della domanda di
ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati,
costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
- gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione
cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla
ricezione dell’AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di
tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si
addivenga al pagamento.
Adelmo Mattioli 9
Messaggio INPS 18 marzo 2016, n.1263 - Oggetto: invalidità civile -
aggiornamento procedure internet di "acquisizione certificato medico" per i medici
certificatori.
1. Certificato medico integrativo
È stato introdotto un nuovo certificato, denominato "integrativo", che sostituisce l’attuale versione del modello D ("certificato di
intrasportabilità").
Questa nuova tipologia di certificato può essere utilizzata esclusivamente:
a. per richiedere la visita domiciliare;
b. per inserire/integrare/rettificare le dizioni di legge necessarie per la valutazione della domanda ai
fini dell’indennità di accompagnamento. Il certificato integrativo può essere compilato e trasmesso solo nel caso in cui l’istante abbia già presentato una domanda e questa risulti
collegata ad un certificato introduttivo. Il certificato integrativo prevede soltanto i dati relativi alla diagnosi, alle dizioni di legge necessarie per
la valutazione della domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e alla eventuale richiesta di visita domiciliare.
La richiesta di visita domiciliare può essere formulata, come di consueto, anche nel certificato introduttivo.
2. Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento
Il medico certificatore ha l’obbligo di barrare, nel certificato medico introduttivo, la casella [SÌ] o quella [NO] relative alle dizioni "Persona
impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo
in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui sia stata selezionata la tipologia "invalidità civile". Se il certificato viene redatto per richiedere una
prestazione di handicap, di disabilità, di cecità o di sordità può essere barrata la voce "Non mi esprimo".
Si ribadisce che nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione
medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento, a meno che, successivamente alla
presentazione della domanda ma prima della visita, non venga redatto e trasmesso un certificato integrativo indicante una o entrambe le
dizioni precedentemente non riportate.
3. Indicazione della tipologia "sordocecità" Legge 24 giugno 2010, n. 107.
Nel certificato medico introduttivo è stata aggiunta la possibilità di segnalare la condizione di "sordocecità" ai sensi della legge 24 giugno 2010,
n. 107.
Adelmo Mattioli 10
DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI COORDINAMENTO GENERALE MEDICO-LEGALE
Ai Direttori regionali Ai Responsabili delle Strutture territoriali Ai Dirigenti medici
Messaggio INPS n. 6880 del 10/11/2015
Oggetto: invalidità civile – aggiornamenti procedura internet “acquisizione certificato medico” per i medici certificatori. Con il presente messaggio si comunicano i seguenti aggiornamenti sulla procedura internet di acquisizione del certificato introduttivo da parte dei medici certificatori: 1) Indicazione delle patologie di competenza di Anffas Onlus Nel certificato medico elettronico introduttivo è stato inserito il campo in cui viene indicata l’eventuale presenza di una patologia di competenza di Anffas Onlus. Con questa segnalazione si evidenziano le posizioni rispetto alle quali i medici Anffas Onlus possono partecipare alle commissioni di accertamento in qualità di medici-rappresentanti dei cittadini con disabilità intellettiva e/o relazionale. Si ricorda che la disabilità intellettiva rimanda ad un’incapacità nel perseguire obiettivi che coinvolgono l’intelligenza ed in particolare i processi logico-deduttivi che permettono l’apprendimento di nuove nozioni; la disabilità relazionale rimanda ad un’incapacità di comunicare, di coltivare rapporti di reciprocità, determinando la compromissione dei rapporti interpersonali, emarginazione o esclusione dal contesto sociale. Sono pertanto tutelate da Anffas Onlus tutte le condizioni appena descritte, comprese tutte quelle che alterando le funzioni e/o la struttura del sistema nervoso centrale determinano una condizione cronica scarsamente suscettibile di rispondere alle cure mediche. Non sono, di converso, tutelate da Anffas Onlus le malattie neurodegenerative e quelle secondarie (ad es. epilessia post traumatica). Il certificato medico introduttivo viene pertanto integrato dalla dizione: “patologia di competenza ANFFAS”, accanto alla quale il medico certificatore deve obbligatoriamente e alternativamente evidenziare o una casella “SI” oppure una casella “NO”. Per agevolare tale valutazione è previsto un link all’elenco delle patologie in parola, immediatamente consultabile dallo stesso medico (ALL. 1).
2. Integrazione del certificato medico introduttivo in ordine all’indennità di accompagnamento
È stato inserito l’obbligo per il medico certificatore di barrare nel certificato medico introduttivo la casella relativa alla presenza [SÌ] o assenza [NO] della condizione di «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure di «Persona
che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Nel caso in cui venga barrata, per entrambe le ipotesi di legge, la casella NO, non sarà poi possibile per la commissione medico-legale effettuare la valutazione ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento. Al riguardo, è inserito uno specifico avviso nell’attestato di
trasmissione del certificato medico on-line; tale attestato deve essere stampato in duplice copia: una copia deve essere consegnata al cittadino (in calce a destra sull’attestato c’è
l’indicazione “copia da consegnare al richiedente”) e la seconda copia deve essere conservata dal medico (in calce a destra c’e’ l’indicazione “copia da conservare a cura del medico
certificatore”). Tale attestato-documento potrà essere utilizzato dal cittadino al momento della trasmissione della domanda da parte dei soggetti abilitati.
3) Stampa certificato medico oncologico
È stata modificata la stampa del certificato medico oncologico: la sezione “Rischio presumibile di ripresa / progressione di malattia” è stata esclusa dalla stampa del certificato.
Adelmo Mattioli 11
Cittadini extracomunitari L'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l'assegno mensile di invalidità e l'indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc.), dovranno essere concesse "a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di
permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione".
Messaggio INPS n. 13983 del 4/9/2013
Adelmo Mattioli 12
Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3
Permesso per soggiornanti di lungo periodo
Ulteriore novità a favore dei cittadini stranieri è l’emanazione del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, il quale ha recepito una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), che riguarda i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sostituisce la precedente Carta di soggiorno; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
· un periodo minimo di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio di cinque anni (prima erano sei);
· un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
Cittadini extracomunitari
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Extracomunitari e provvidenze per cecità: nuova Sentenza della Corte Costituzionale
Per l’ennesima volta la Corte Costituzionale è tornata sulla annosa questione delle provvidenze assistenziali, correlate alla disabilità, da corrispondere ai cittadini extracomunitari. Lo ha fatto con la Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2015, n. 22 confermando, ancora una volta, i precedenti pronunciamenti sulla materia: sono illegittime le disposizioni che condizionano la concessione di quelle provvidenze alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata. Già la Corte si era pronunciata sull’indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione agli invalidi civili totali e all’assegno mensile agli invalidi parziali. Ora, in modo sovrapponibile, si pronuncia anche sulla pensione e sull’indennità speciale riconosciute ai ciechi parziali.
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Messaggio INPS n. 1661 del 15 aprile 2016
Oggetto: Prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari. Adeguamenti
interpretativi dell’Istituto
La Corte Costituzionale – con sentenza n. 230 dell’11/11/2015 – è tornata a pronunciarsi sull’art. 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sancendone
l’incostituzionalità «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione».
La Corte, in sostanza, riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari sordi, anche se sprovvisti del permesso di
lungo soggiorno, il diritto alla pensione non riversibile e all’indennità di comunicazione.
Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della norma, estendendo ai cittadini extracomunitari,
regolarmente soggiornanti, il diritto all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla
pensione di inabilità, alla pensione e all’indennità speciale in favore dei ciechi civili (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011,
40/2013, 22/2015).
Pertanto, come già avvenuto in precedenza con le prestazioni di invalidità civile e cecità civile (cfr. messaggio n. 13983/2013 e
messaggio n. 6456/2015) si estende il diritto alle prestazioni previste per i sordi nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.
Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta
della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente. Tale documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo
dell’istruttoria.
Si chiarisce, infine, che i programmi di calcolo sono stati aggiornati per riconoscere e gestire la presenza del codice “5” (individuato per i
sordi) nel campo DB GPAV31 e per azzerare la prestazione dal mese successivo alla scadenza del permesso di soggiorno riportata nel campo
GP1AV71N. Nel TE08 sarà riportata la scadenza della prestazione come da valore indicato nel campo GP1AV71N con la seguente dicitura:
“La prestazione è stata concessa fino al mese di MM/AAAA (i valori di GP1AV71N), data di scadenza del suo permesso di soggiorno”.
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Messaggio INPS 20 ottobre 2015, n.6456
Oggetto: Prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari. Adeguamenti
interpretativi dell’Istituto. La Corte Costituzionale - con sentenza n. 22 del 27/01/2015 - si è pronunciata nuovamente sull’art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancendone l’incostituzionalità "nella parte in cui
subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della legge 66/1962 e
dell’indennità di cui all’art. 3 comma 1 della legge 508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno". La Corte, in sostanza,
riconosce ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo
soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente
soggiornanti. Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi con cui la Corte ha ampliato la portata della
norma, estendendo ai cittadini extracomunitari, anche sprovvisti di permesso di lungo soggiorno, il diritto
all’assegno mensile di invalidità, all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza, alla pensione
di inabilità (cfr. sentt. nn. 306/2008, 11/2009, 187/2010, 329/2011, 40/2013). Pertanto, come già avvenuto in
precedenza con le prestazioni di invalidità civile (cfr. messaggio n. 13983/2013) e come peraltro condiviso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota 21 settembre 2015 Prot. 29/4450/L) si estende il
diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari
di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di
permesso di lungo soggiorno. Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta fino alla
relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla
Questura competente. Tale documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell’istruttoria.
Si fa presente che la pronuncia della Corte non potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai
consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.
Adelmo Mattioli 16
Messaggio INPS n. 728/2015 OGGETTO: Indennità mensile di frequenza. Chiarimenti. Alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione centrale sull’argomento
in oggetto e al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento a livello territoriale, si
forniscono di seguito le seguenti precisazioni.
1) Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero Come è noto, la normativa vigente (art. 2 legge 11 ottobre 1990, n. 289) subordina il riconoscimento
dell’indennità in oggetto alla frequenza «continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri
diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale,
specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di
handicap». Si ribadisce anzitutto che, in tale fattispecie, non possono rientrare trattamenti svolti al di
fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche
specialista. In merito alla durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, il
Consiglio di Stato ha da tempo ribadito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica,
episodica o simbolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una
permanenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o
riabilitativo secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il
bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso. Già con circolare ministeriale del 15
dicembre 1992, il Ministero dell’Interno aveva chiarito che, in presenza di un numero molto esiguo di
giornate di effettiva frequenza, l’adeguatezza della frequenza stessa va stabilita sulla base delle
valutazioni degli organi tecnico-sanitari preposti ai trattamenti terapeutici o di recupero. Nei casi
dubbi è quindi opportuno che la sede Inps acquisisca una dichiarazione della struttura interessata da
cui si evinca che gli obiettivi terapeutici o di recupero, seppur con un numero contenuto di sedute,
risultino ugualmente soddisfatti.
Adelmo Mattioli 17
2) Frequenza di scuole pubbliche o private In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il
requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno
i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge (art. 11 del d.lgs 19 febbraio 2004,
n. 59). Nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia, si ricorda che dovrà
essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture
pubbliche, ovvero di un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di
strutture private. In caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni,
successivamente quindi alla conclusione del periodo di assolvimento dell’obbligo di
istruzione, che si ricorda riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, dovrà
essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza. Resta fermo l’obbligo
di comunicare l’eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola
rispetto all’anno scolastico precedente (trasferimento ad altro istituto scolastico,
passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore). I
minori che frequentano scuole o istituti all’estero, mantenendo però la residenza in Italia
e facendovi ritorno ogni giorno al termine delle lezioni, hanno comunque diritto alla
prestazione economica, previa attestazione di frequenza rilasciata dall’istituto scolastico
e sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Adelmo Mattioli 18
3) Decorrenza L’indennità di frequenza va corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-
giugno. Tuttavia nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non
sovrapponibile con il normale calendario scolastico (ad esempio: da gennaio a novembre) l’indennità
va corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati,
previa certificazione rilasciata dalla scuola.
4) Pluriminorati Nel caso di pluriminorazione, l’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi
parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e
per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole
(art. 3 della legge n. 289 del 1990). Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi
parziali.
5) Precisazioni sui ricoveri L’incompatibilità dell’indennità di frequenza prevista dall’art. 3 della legge 289/1990, in analogia a
quanto previsto per l’indennità di accompagnamento (messaggio n. 18291 del 26/09/2011), rileva nei
casi di ricovero presso strutture ospedaliere con retta a carico dello stato per un periodo di degenza
pari o superiore a 30 giorni. Si precisa che vanno considerati anche due o più periodi distinti ma
contigui, la cui somma è pari o superiore ai 30 giorni (quando la differenza tra l’inizio del periodo
successivo e la fine del periodo precedente è minore o uguale ad 1 giorno; es. periodo 1:[1/1/2015-
14/1/2015], periodo 2: [15/1/2015-19/1/2015], periodo 3: [20/1/2015-31/1/2015]). Si precisa infine che la
presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione
dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge
328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità
assistenziale.
Adelmo Mattioli 19
Con messaggio INPS n. 4381 del 2/11/2016 si conferma che sono considerati rilevanti i ricoveri superiori a 29 giorni
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Messaggio INPS n° 30328 del 1 dicembre 2010 Novità legislative introdotte dalla legge 4/11/2010, n° 183. Responsabilità di terzi nelle invalidità civili (art. 41 e 42) Il legislatore, con l’articolo 41, amplia l’area di intervento dell’Istituto nelle ipotesi di eventi
invalidanti causati dalla responsabilità di terzi introducendo, accanto all’azione di surroga,
anche la rivalsa per le prestazioni di invalidità civile. Il successivo articolo 42, da un verso
delinea il modello di trasmissione delle informazioni degli eventi dannosi da parte dei soggetti
che ne vengono a conoscenza nell’ambito della propria attività istituzionale alle sedi
dell’INPS competenti (il medico e l’impresa di assicurazione), e da altro verso per quanto
riguarda gli adempimenti amministrativi modifica le modalità di azione per il recupero
dell’indennità di malattia erogata in conseguenza di eventi dipendenti da responsabilità di
terzi, con la previsione di termini acceleratori per l’esercizio di surroga.
Alla luce delle citate innovazioni le Avvocature periferiche e distrettuali avranno cura di
attivare, a seguito delle comunicazioni degli uffici amministrativi e in stretto raccordo con gli
uffici medico-legali della sede, tutte le iniziative atte ad assicurare il recupero nei confronti
del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni delle prestazioni di invalidità civile
erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, in aggiunta alla consueta surroga per le
prestazioni di invalidità assicurativa.
Diritto di surroga
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La legge n. 183 del 4/11/2010, all’art. 41, c. 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità di accompagnamento) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’INPS nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione. .
Diritto di surroga – messaggio INPS n. 8363 del 7/4/2011
Vedi circolare INPS n. 134/2011
Msg INPS n. 20275/2011
Decreto Ministero Lavoro 19 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013
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Le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Con la circolare n. 152 del 27 novembre 2014 l’INPS indica le fasi e i vari uffici che dovranno intervenire per la verifica dei requisiti ai fini del diritto di rivalsa ed allega i documenti che bisogna redigere e i facsimili di richiesta di documentazione.
Diritto di surroga – ultima circolare INPS
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Soggetti minorenni – msg INPS n. 6512/2014
Semplificazioni per i soggetti minorenni già titolari di indennità di frequenza
Legge n. 114/2014 – circ. INPS n. 10/2015 Viene prevista per i minori, già titolari di una prestazione di disabilità e che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile), possono presentare domanda entro i sei mesi che precedono il compimento della maggior età. Per i titolari minorenni indennità di accompagnamento
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Soggetti minorenni – msg INPS n. 7382/2014
I minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (art. 25, c. 6), premesso che l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età avranno il diritto alle seguenti prestazioni: - pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili - pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti - pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi. Non è più necessaria nessuna domanda ma l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge, da comunicare con AP70 al raggiungimento del 18° anno di età.
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Requisito residenza – msg INPS n. 20966/2013
Numerose strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti e/o indicazioni in merito al requisito della residenza ai fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili). Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di dimorarvi, che viene presunta fino a prova contraria. Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.
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Esportabilità – msg INPS n. 20966/2013
Peraltro, anche in ambito comunitario (art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004) viene confermato il carattere dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza. Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso
risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, a meno
che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).
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Requisito residenza – msg INPS n. 20966/2013
Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia (L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989; D.lgs 286/1998; D.L. 5/2012); dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 68/2001. Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio. Infine, si precisa che, qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di prestazione utilizzando il modello AP93, reperibile sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - senza necessità di attivare il procedimento sanitario. In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima.
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Indennità di frequenza – msg INPS n. 3606/2014
Il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione (cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10654).
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Collocamento mirato – msg INPS n. 17619/2012
Alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge n. 214/2011, che ha modificato i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sono stati rivisti i limiti di età previsti per la presentazione delle domande ex lege n° 68/1999. La Legge n° 183/2010 “collegato lavoro”, all’art. 48 c. 8, ha fissato a 15 anni il nuovo limite minimo per l’accesso al lavoro nel caso di contratto di apprendistato - requisito confermato dalla legge n° 92/2012.
Fino al 31/12/2012: dal 15° anno al 66° anno Dal 1/1/2013 al 31/12/2015: dal 15° anno al 66°anno e 3 mesi.
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Messaggio INPS 23 giugno 2014, n. 5544 Autismo: linee guida medico-legali
Oggetto: "Autismo: linee guida medico-legali" Si porta a conoscenza di tutte le Strutture che la Commissione Medica Superiore INPS ha elaborato il documento tecnico-scientifico "Autismo: linee guida medico-legali", allegato al presente messaggio. Le linee-guida hanno carattere vincolante ai fini delle valutazioni medico-legali di competenza delle strutture territoriali dell'Area sanitaria dell'Istituto. Autismo: linee guida medico-legali
Allegato 1 L’Autismo è una grave disabilità sociale a carattere cronico evolutivo, espressione di un disordine dello sviluppo, risultante di processi biologicamente e geneticamente determinati che pertanto influiscono sul grado di espressività clinica nell’ambito della traiettoria individuale. La conseguenza di queste alterazioni è la limitazione delle autonomie personali e o sociali di grado diverso in relazione alla espressività del disturbo autistico con particolare riferimento alle capacità comunicative linguistiche e alla presenza di ritardo mentale e di altre comorbilità.
La definizione diagnostica prevede un lungo iter valutativo effettuato da operatori specializzati nell’ambito di un servizio dedicato specialistico. I criteri diagnostici del DSM IV, al quale si rimanda per una lettura estensiva, prevedono che vi sia:
• compromissione qualitativa dell’interazione sociale
• compromissione qualitativa della comunicazione verbale e non verbale
• modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati La diagnosi di autismo è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate. Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap, entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente.
Roma, 23/06/2014
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Da ricordare
La validità del certificato medico telematico è di 90 giorni - messaggio INPS n. 28110 del 9/11/2010
Con D.M. del 2/8/2007 sono state individuate le patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo volte all’accertamento sanitario (msg INPS n. 2559/2012)
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Da ricordare
Messaggio Inps n. 19535 del 13/10/2011 – malati oncologici Il malato oncologico di cui alla legge 80/2006 che abbia già presentato domanda per accertamento dell'invalidità civile può presentare la domanda di aggravamento e: - se non è stato ancora sottoposto a visita presso la Asl in sede di accertamento sanitario verrà esaminato sia in virtù della domanda precedente sia per l'aggravamento; - se è già stato sottoposto a visita ma evidentemente l'iter sanitario non si è ancora esaurito sarà chiamato a visita entro 15 giorni dalla data della presentazione dell'aggravamento come previsto per i malti oncologici.
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• Indennità di frequenza • Protesi,ausili ed esenzione ticket • Permessi per i genitori lavoratori del minore con handicap grave • Collocamento al lavoro (dai 15 anni di età) • Pensione non reversibile(ciechi parziali) • Indennità speciale ciechi parziali ed indennità di comunicazione • Indennità di accompagnamento IC e ciechi totali.
Fino a 18 anni
Effetti giuridici ed economici
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Effetti giuridici ed economici • Protesi, ausili ed esenzione ticket • Collocamento al lavoro • Permessi per il lavoratore con handicap grave o per chi lo assiste • Assegno mensile e pensione I.C. • Assegno non reversibile sordomuti • Assegno non reversibile (ciechi parziali e assoluti) • Indennità speciale ciechi parziali ed indennità di comunicazione • Indennità di accomp. e IC e ciechi totali. • Maggiorazioni contributive • Assegno per cure (30 giorni per anno)
Dai 18 ai 65 anni e 3 mesi – dal 2013
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Effetti giuridici ed economici
• Protesi, ausili ed esenzione ticket • Permessi dal lavoro per chi assiste il disabile grave • Pensione non reversibile per ciechi parziali o assoluti • Indennità speciale (ciechi parziali) • Indennità di accompagnamento IC • Indennità di accompagnamento cieco assoluto
Dai 65 anni e 3 mesi in poi
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Tabella AS e per trasf. INVCIV in AS Anno 2012 età 65 anni
2013 – 2014 - 2015 65 anni e 3 mesi
2016 -2017 65 anni e 7 mesi
2018 66 anni e 7 mesi
2019 - 2020 66 anni e 11 mesi
2021- 2022 67 anni e 2 mesi
2023 -2024 67 anni e 5 mesi
2025 -2026 67 anni e 8 mesi
2027 - 2028 67 anni e 11 mesi
2029 - 2030 68 anni e 1 mese Messaggio INPS n. 16587/2012
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Le prestazioni erogabili
prestazione eliminata in pagamento solo per chi ne era già in godimento
Per ottenere le prestazioni civili è necessaria la residenza nel territorio nazionale
DECORRENZA Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità.
Adelmo Mattioli 38
L’invalidità civile
Destinatari
Finanziamento
PREVIDENZA ASSISTENZA
lavoratori Tutti i cittadini
contributivo non contributivo
SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE
INVALIDITA CIVILE: istituto giuridico a carattere
assistenziale, integrato nel sistema di sicurezza sociale
Le prestazioni civili non sono mai reversibili
Incompatibilità
Invalidi Civili
Pensione di inabilità – 100%
Nessuna incompatibilità.
Assegno mensile
Qualsiasi trattamento pensionistico diretto di invalidità/inabilità, e dal 1991 anche con tutte le pensioni di invalidità e inabilità concesse per cause di guerra, lavoro e servizio – diritto di opzione
Indennità di accompagnamento
Ricoveri a titolo gratuito (lungodegenze e riabilitazioni); analogo trattamento concesso per cause di guerra, lavoro e servizio.
Indennità di frequenza
incompatibile con l’indennità speciale ai ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione, con l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole (art. 3 della legge n. 289 del 1990). Resta confermata la compatibilità con la pensione ai minori ciechi parziali – msg INPS n. 728/2015
Incompatibilità
Ciechi Civili
Pensione di inabilità cieco assoluto
Con Pensione Sociale o Assegno Sociale non derivanti da trasformazione di invalidità civile.
Indennità di accompagnamento cieco assoluto
Non compatibile con analoghe prestazioni concesse per cause di lavoro, guerra e servizio
Pensione dei ciechi parziali
Con Pensione Sociale o Assegno Sociale non derivanti da trasformazione di invalidità civile.
Indennità speciale ciechi parziali
Indennità di frequenza se trattasi di minore.
Sordi
Pensione Nessuna
Indennità di comunicazione
Indennità di frequenza se trattasi di minore.
Adelmo Mattioli 41
L’accertamento dell’invalidità
L’accertamento dell’invalidità conferisce al cittadino che ha promosso l’azione lo status di invalido con la qualificazione specifica di invalido civile, cieco civile, sordomuto o disabile.
Nel concetto di invalidità civile sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio in quanto per dette categorie l’invalidità deriva da una causa specifica.
Adelmo Mattioli 42
La fase del contenzioso avverso i verbali di accertamento medico -legale
Dal 1/1/2005 l’art. 42, c.3, del DL n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 ha abolito il ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore avverso il verbale di visita negativo dell’ASL, pertanto per impugnare l’accertamento sanitario si dovrà ricorrere direttamente al Giudice del lavoro entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto.
Termine decadenziale: resta solo la facoltà di ripresentare una nuova domanda Sentenza Cassazione n. 29678/2011
Adelmo Mattioli 43
La fase del contenzioso – circolare INPS n. 93/2009
L’art. 56, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone che l’art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”), si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Pertanto, a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Adelmo Mattioli 44
Dal 2012 – accertamento tecnico preventivo Dal 1/1/2012 - accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle invalidità civili, cecità , sordità, handicap e assegni e inabilità INPS - decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il nuovo articolo n. 445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità. E’ necessario depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Circ. INPS n. 132/2011, n.168/2011 e n. 100/2016
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Controversie in materia di INVCIV
Il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012,
convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni in Legge n. 248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e
disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di Cassazione”. La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidità civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti
di Appello. Circ. INPS n. 103/2012
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La fase del contenzioso amministrativo
Messaggio INPS n. 26427 del 18/07/2005 Art.42, comma 3, del Decreto Legge 30/9/2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2003, n. 326. Interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla possibilità di proporre ricorsi amministrativi in materia di invalidità civile.
Con nota n. 38884 del 14/2/2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto che la norma contenuta nell'art.42, c. 3, del DL 30/9/2003 n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24/11/2003
n.326 ), si riferisce " all'abolizione del ricorso amministrativo avverso i verbali di accertamento medico-legale, ma non anche alla eliminazione della possibilità di impugnare, in via amministrativa, i provvedimenti di rigetto adottati dagli Enti territoriali ovvero dall'INPS". Pertanto, a seguito di provvedimenti di reiezione di prestazioni di invalidità civile, è vigente la possibilità di proporre ricorsi amministrativi ai Comitati provinciali dell'INPS …….
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Certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile. Provvedimento 21 marzo 2007 (G.U. n.82 del 7.4.2007)
Il Garante per la protezione dei dati personali conferma, nei casi di accertamenti sanitari finalizzati ai benefici economici per invalidità civile, la necessità di indicare nei verbali delle Commissioni mediche della Asl i dati relativi alle diagnosi riscontrate. Tali dati, invece, devono essere omessi nei casi di accertamenti finalizzati all’iscrizione al collocamento obbligatorio e all’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
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Reddito personale di riferimento Il requisito sanitario, costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione, ma per alcune prestazioni base deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la prestazione, anche se coniugato.
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF (compresi gli arretrati, TFR, ecc.. e la casa di abitazione – parere dell’INPS con messaggio n. 31976-2005 - il reddito della casa di abitazione è escluso da 1/1/2017 – circ. 74/2017), al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili. Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall’Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera - AVS (messaggio INPS n. 94/2003).
Devono essere esclusi dal computo anche: • le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, • pensioni privilegiate e gli assegni annessi, • le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, • i sussidi a carattere assist. ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29/973, n. 601, • indennizzo per danni da trasfusioni, • le rendite infortunistiche INAIL, . reddito casa di abitazione dal 1/1/2017
Reddito individuale confermato con la legge n. 99/2013 art. 10 c. 5 msg
INPS n. 15968/2013
Adelmo Mattioli 49
Messaggio INPS n. 15972/2013
In caso di reiezione ab origine dell’istanza, ad esempio per difetto di requisito reddituale, qualora quest’ultimo venga ad esistenza in epoca successiva al
riconoscimento sanitario dell’infermità, dovrà essere presentata una nuova domanda al fine dell’erogazione della prestazione economica. Ciò nel rispetto delle regole generali e in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale la domanda amministrativa viene considerata quale requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Alla domanda andrà allegato il verbale in corso di validità già esistente - senza quindi riattivare l’intero procedimento
di accertamento sanitario - e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
Adelmo Mattioli 50
Messaggio INPS n. 15972/2013
Liquidazione delle rate maturate e non riscosse
In caso di ratei di prestazioni d’invalidità civile maturati e non riscossi – compresa l’indennità di accompagnamento – si dovrà seguire lo stesso modus operandi previsto per le altre tipologie di pensioni erogate. Pertanto, in caso di decesso dell’assistito nel corso del mese la prestazione dovrà comunque essere erogata per intero.
Adelmo Mattioli 51
Il reddito di riferimento Art.35, L.14/09 modif. art.15, L.102/09 cir.Inps 62/09
In fase di prima liquidazione (*) si tiene conto del reddito presunto dell’anno di decorrenza della prestazione con verifica l’anno successivo.
(*) per decorrenze dal 1°aprile 2009
Per la corretta applicazione della legge n. 14/2009 vedi pacchetto
formativo specifico
Adelmo Mattioli 52
Decorrenza degli interessi legali
Con la legge n. 296/2006 art. 1 c. 783 è stata introdotta una significativa innovazione in tema di decorrenza degli interessi, in pratica scatteranno dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa se completa.
Vedi messaggio INPS n. 2093/2008 e n. 4663/2009
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INVALIDO CIVILE
“… il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite…..
la soglia minima prevista per la qualifica di invalido civile è quella di 34% con tale percentuale si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche,
con la soglia minima del 46% è prevista l’iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)
Assegno mensile di assistenza – art. 13 Legge n. 118/71
Tabelle di valutazione delle menomazioni in base al D.M. 5/2/1992
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INVALIDO CIVILE
“… il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite …..
in presenza di un grado di invalidità civile pari o superiore al 51% è possibile richiedere il congedo retribuito per cure (30 giorni per anno),
con la soglia minima del 60% è prevista l’iscrizione nelle liste speciali per le assunzioni obbligatorie al lavoro (legge n. 68/1999)
Assegno mensile di assistenza – art. 13 Legge n. 118/71
Tabelle di valutazione delle menomazioni in base al D.M. 5/2/1992
Adelmo Mattioli 55
INVALIDO CIVILE
“… il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite…..
in presenza di un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 67%, si possono ottenere prestazioni protesiche ed ortopediche, esenzione dai ticket sanitari, specialistici, ecc
con riconoscimento fra il 74% e il 99%, eventuale diritto assegno mensile civile (di seguito illustrato)
Assegno mensile di assistenza – art. 13 Legge n. 118/71
Tabelle di valutazione delle menomazioni in base al D.M. 5/2/1992
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INVALIDO CIVILE
“… il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite …..
con una percentuale pari o superiore al 75% (o sordomuti) diritto per i lavoratori dipendenti privati e pubblici di 2 mesi di contribuzione aggiuntiva ogni anno di lavoro (di seguito meglio precisata)
con la soglia minima del 100%, eventuale diritto pensione di inabilità civile (di seguito sono illustrati i diversi diritti compresa l’indennità di accompagnamento)
Assegno mensile di assistenza – art. 13 Legge n. 118/71
Tabelle di valutazione delle menomazioni in base al D.M. 5/2/1992
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INVALIDO CIVILE – per prestazioni economiche
“… il cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa … pari al 74% (fino al 100%) … non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio…”
Assegno mensile di assistenza – art. 13 Legge n. 118/71
Tabelle di valutazione delle menomazioni in base al D.M. 5/2/1992
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Maggiorazione contributiva Legge n. 388/2000 – art. 80 comma 3 A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A ….,
è riconosciuto, a loro richiesta per ogni anno di servizio
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di
cinque anni di contribuzione figurativa
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sordomuti con invalidità superiore al
74% per qualsiasi causa ( sono compresi gli invalidi del
lavoro, riconosciuti dall’INAIL e dall’IPSEMA)
con una menomazione ascritta ad una delle
prime quattro categorie della tabella allegata al Testo Unico sulle pensioni di guerra.
Chi sono i
lavoratori interessati
Il Dicastero del Lavoro ha escluso le prestazioni
di invalidità per la concessione
delle quali non è prevista
la percentualizzazione del grado di invalidità
Adelmo Mattioli 60
due mesi per ogni anno di effettivo servizio prestato nell’arco della vita lavorativa, in concomitanza con il possesso del requisito d’invalidità:
presso pubbliche amministrazioni, aziende private, cooperative
Maggiorazione contributiva
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione
deve essere operata in misura proporzionale, aumentando di 1/6 il numero delle settimane
di lavoro accreditate
Entro l’anzianità contributiva massima presso
il fondo dove si liquida la pensione
Adelmo Mattioli 61
INVALIDI CIVILI 100%
stato di bisogno economico “….il diritto al conseguimento della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 L. 30.3.71 n.118
è subordinato alla sussistenza di particolari condizioni economiche del soggetto interessato
Pensione di inabilità – art. 12 Legge n. 118/71
Nel caso di persone non deambulanti e non autosufficienti sorge il diritto all’indennità di accompagnamento a prescindere da qualsiasi requisito reddituale personale o familiare.
Il diritto può competere anche ai minorenni (sentenza Corte di Cassazione n. 11329/91)
Adelmo Mattioli 62
Incompatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e altre pensioni
L’articolo 3, c. 1 della legge n. 407/90 dispone che :" le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere
obbligatorio. E’ comunque data facoltà all’interessato di
optare per il trattamento economico più favorevole. La locuzione comprende anche le pensioni di inabilità.
La norma sopra richiamata non si applica, peraltro, alle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili totali per espressa previsione normativa, contenuta nell’art.12 della legge 30/12/1991, n.412.
Vedi circolari INPS n. 68/2001, n. 164/93 e messaggio n. 225/2003
Adelmo Mattioli 63
Invalidi civili Messaggio n. 225 dell'8 luglio 2003 Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità legge n. 222/84 Da parte di alcune Direzioni Regionali e Provinciali sono stati chiesti chiarimenti in merito alla compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità ex lege n. 222/1984. In proposito, si rappresenta quanto segue. L’art.3, comma 1, della legge 29/12/1990, n. 407 dispone che :" le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E’ comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. " La locuzione comprende, ad avviso di questa Direzione, anche le pensioni di inabilità. La norma sopra richiamata non si applica, peraltro, alle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali per espressa previsione normativa, contenuta nell’art.12 della legge 30/12/1991, n.412. Le Direzioni in indirizzo vorranno, pertanto, attenersi all’interpretazione fornita, già esplicitata con circolari n. 68 del 15/3/1991 e n.164 del 14/7/1993.
Adelmo Mattioli 64
Facoltà di opzione
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Assegno mensile parziale di invalidità civile
Incompatibilità
art.12,L.412/91
sent. C.Cost. 296/99
DM 553/92
Assegni concessi al 1.1.92
Adelmo Mattioli 65
In presenza di altre prestazioni
La Corte di Cassazione con sentenza precisa che la pensione di vecchiaia anticipata con l’80% di invalidità è compatibile con l’assegno mensile degli invalidi civili (art. 13 legge n. 118/71).
Adelmo Mattioli 66
Assegno mensile e attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa con reddito non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale, come previsto dal T. U. in materia di imposte dirette, fa mantenere lo stato di disoccupazione e di conseguenza il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa.
Sottolineiamo che, ai sensi del citato T.U., l’imposta si annulla se il reddito annuo proveniente da attività lavorativa dipendente non è superiore a €. 8.000 ed il reddito da attività autonoma non è superiore a €. 4.800. Tali redditi, comunque, sono assoggettabili ad Irpef, quindi rilevanti ai fini del requisito reddituale previsto per le prestazioni economiche di invalidità civile. Attenzione: il reddito personale per il diritto in tutti i casi non deve superare € 4.800,38 anno 2016
Art.1 c. 35 legge n. 247/2007 e messaggio INPS n. 3043/2008 e n. 5783/2008
Adelmo Mattioli 67
Assegno mensile e attività lavorativa Art.1 c. 35 legge n. 247/2007 e messaggio INPS n. 3043/2008 e n. 5783/2008
Non svolgimento di attività lavorativa
Reddito da lavoro dipendente
inferiore a €. 8.000
Reddito da lavoro autonomo
inferiore a €. 4.800
Ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazione
MA
Comunque rilevanti ai fini del requisito reddituale
Adelmo Mattioli 68
Presentazione della domanda nel mese del compimento del 65° anno di età e oltre
Nei casi in cui la domanda di invalidità civile venga presentata nello stesso mese del compimento del 65° anno di età (65 e 7 mesi dal 2016), ma prima del giorno dello stesso compimento, l’ INPS ha dato parere favorevole per l’eventuale erogazione dell’assegno sociale sostitutivo (invalidità pari almeno al 74%) con decorrenza fissata dal 1° giorno del mese successivo alla domanda
Adelmo Mattioli 69
INVALIDI CIVILI minorenni
prestazioni
Indennità mensile di frequenza: se ha difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni della propria età;
ipoacusico con perdita uditiva superiore ai 60 db orecchio migliore (freq.ze 500, 1000, 2000 hertz) che deve fare ricorso, periodico o continuo, a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
Compete ai minori di 18 anni con reddito personale (non dei
genitori) annuo per il 2017 non superiore a: € 4.800,38
Indennità di frequenza - Legge n. 289/90
Vedi sentenza favorevole Corte di Cass. n. 13985/2008 per il diritto alla 13° mensilità, poi sentenza negativa n. 16329 del 16/6/2008 e msg INPS n. 27559/2008 e ultima sentenza negativa n. 5409 del 5 marzo 2010
Msg n. 20762/2013
Adelmo Mattioli 70
INVALIDI CIVILI minorenni
prestazioni Indennità mensile di frequenza:
età al momento della domanda inferiore a 18 anni, frequenza continua o anche periodica, a scopi terapeutici e riabilitativi, presso centri ambulatoriali o centri diurni oltre alla frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido, di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reiserimento sociale.
Indennità di frequenza - Legge n. 289/90
Circ. INPS n. 11/2003 e msg n. 23223/2008
Vedi anche la guida completa nel msg INPS n. 9043 del 25/5/2012
Adelmo Mattioli 71
Indennità di frequenza - Legge n. 289/90
Decorrenza Dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’inizio corso.
Termine Dal mese successivo a quello di cessazione della frequenza
Incompatibilità
Con tutte le indennità di accompagnamento e di
comunicazione … facoltà di opzione
Adelmo Mattioli 72
Indennità di frequenza - Legge n. 289/90 In allegato si trasmette il file con la risposta del 13/02/2007 della Struttura Centrale. Alla Sede Regionale INPS per la SARDEGNA Coordinamento Assicurato-Pensionato
OGGETTO : Indennità mensile di frequenza e indennità di accompagnamento Eventuale sospensione dei pagamenti. In relazione a quanto richiesto con e-mai1 del 6.2.2007 (v. allegati) si rappresenta che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge 11.10.1990, n. 289, l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, ma il ricovero deve avere carattere continuativo e permanente. Pertanto, l'indennità continua a spettare durante i periodi di ricovero temporaneo (con tempi non precisabili) in strutture sanitarie pubbliche. Per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, la Corte Costituzionale, con sentenza 22-29.4.1991, n. 183, ha stabilito che l'indennità di accompagnamento deve continuare ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. Pertanto, nel caso prospettato, il periodo di ricovero ordinario ( quindi né a carattere di lungodegenza o a fini riabilitativi) presso una Struttura pubblica (Ospedale Microcitemico di Cagliari) per terapia contingente (trapianto) di durata connessa al decorso della malattia (dal 9.12.2006 a fine marzo 2007) non inficia il diritto, nel lasso di tempo evidenziato, all'erogazione del beneficio. IL DIRETTORE CENTRALE
Risposta allegata al messaggio INPS n. 4550/2007
Adelmo Mattioli 73
INVALIDI CIVILI
prestazioni indennità di accompagnamento: invalidi civili
totali … se non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita … (lavarsi, vestirsi, alimentarsi, ecc.; non deambulanti e/o non autosufficienti, ….)
senza vincolo di reddito – per 12 mensilità
Indennità di accompagnamento – legge n. 18/80
Adelmo Mattioli 74
Invalidità civile - accertamenti sanitari nel confronti dei soggetti affetti da Sindrome di DOWN La direzione nazionale INPS con il messaggio n. 31125 del 9/12/2010 precisa che, nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento e devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo ai sensi del DM 2 agosto 2007.
Indennità di accompagnamento
Adelmo Mattioli 75
BENEFICIO ECONOMICO SVINCOLATO DA QUALSIASI
LIMITE REDDITUALE
• Infermità di gravità tale da rendere il soggetto dipendente in maniera continuativa dall’assistenza di terze persone
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 76
INCOMPATIBILITA’ • Degenza in Istituti di ricovero e cura a
carattere gratuito con rette a carico dello Stato o di altri Enti pubblici
• Ricoveri in reparti di lunga degenza
• Analoghe indennità concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 77
Ricovero ospedaliero msg INPS n. 30840/2007 e n. 4550/2007
L’art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980 stabilisce l’esclusione dall’indennità di accompagnamento in caso di ricovero gratuito in istituto. La circolare del Ministero dell’Interno n. 34 del 20/12/1985 chiarisce che l’indennità di accompagnamento compete sempre quando il ricovero sia ordinario, disposto per terapie contingenti, di durata connessa al decorso della malattia, mentre è incompatibile con il ricovero in reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi. Detta indicazione, è stata riconfermata con la circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 14/2/1997, inoltre si chiarisce che anche un prolungato ricovero per terapie contingenti non fa venire meno il diritto all’indennità di accompagnamento. Pertanto non ha alcun riferimento normativo il criterio di revocare l’indennità per ricoveri ordinari pari o superiori al mese. E’, invece, previsto che il diritto all’indennità di accompagnamento venga riconosciuto per periodi di documentata interruzione del ricovero gratuito in istituto, con rientro a carico della famiglia, purché di durata non inferiore al mese (Sentenza della Corte Costituzionale n. 183/1991).
si veda inoltre la sentenza della Corte Costituzionale 22-29.4.1991, n. 183, che ha stabilito che l'indennità di accompagnamento deve continuare ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia…
Adelmo Mattioli 78
Ricovero ospedaliero- msg INPS n. 18291/2011 La gratuità Il ricovero è gratuito quando la retta base risulta a totale carico dell'ente o struttura pubblica anche se il soggetto ricoverato corrisponda una quota supplementare volta a conseguire un miglior trattamento rispetto a quello base. La natura del ricovero gratuito Il ricovero gratuito per essere rilevante ai fini dell'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità deve avere natura contingente ovvero deve essere legato alla cura delle patologie che hanno dato luogo all'indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Se invece tale assistenza è garantita da altri (familiare , badante) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ma è necessario che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
Adelmo Mattioli 79
Ricovero ospedaliero- msg INPS n. 18291/2011 Durata del ricovero Il ricovero presso gli Istituti di lungodegenza o ai fini riabilitativi deve avere carattere continuativo e non
temporaneo e deve avere una durata non inferiore al mese (msg n. 9030/2014:… sono considerati rilevanti i periodi di ricovero superiori ai 29 giorni …..) Tale principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 183 del 1991. La Corte Costituzionale, nel negare il diritto all'indennità ad un ricoverato che la richiedeva per i brevi periodi in cui si era allontanato dall' Istituto di lungodegenza, ha stabilito la non frazionabilità dell'indennità tale da dover essere assicurata anche per lassi di tempo addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, mentre può essere erogata per periodi di allontanamento dall' istituto uguali o superiori al mese.
Adelmo Mattioli 80
Ricovero ospedaliero- msg INPS n. 9030/2014 L’INPS oltre ad avvalersi della collaborazione dei CAF per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (necessarie per l’attestazione della permanenza dei requisiti ai fini della continuità nell’erogazione delle prestazioni di invalidità civile), ha predisposto uno schema di convenzione con le Regioni per la condivisione delle informazioni relative ai ricoveri registrate nelle banche dati delle Aziende sanitarie locali. Sono state elaborate le dichiarazioni relative ai ricoveri dei soggetti titolari di indennità di accompagnamento (infra e ultra sessantacinquenni), di indennità di frequenza (fasce dalla 47 alla 50) e di assegno sociale
Adelmo Mattioli 81
Ricovero ospedaliero- msg INPS n. 18291/2011 Si ritiene pertanto che il titolare di indennità di accompagnamento ancorchè ricoverato gratuitamente non deve dichiarare, in quanto non rilevanti ai fini della sospensione dell'indennità, i ricoveri presso Istituti di cura pubblici o privati convenzionati, riferiti: - periodi inferiori a 30 giorni anche se relativi a più eventi durante l'anno; - periodi di qualsiasi durata per la cura di malattie contingenti diverse da quelle che hanno dato titolo all'indennità; - periodi di qualsiasi durata in cui è stata necessaria assistenza esterna all'ospedale (circostanza che deve essere dichiarata dalla struttura sanitaria); - periodi di qualsiasi durata in cui il ricoverato continua a pagare una retta presso altro istituto di lunga degenza o centro ospedaliero; - periodi di day-hospital, per chemio - terapia e radioterapia e in RSA. Il titolare di indennità di accompagnamento ricoverato a titolo gratuito deve dichiarare, in quanto rilevanti ai fini della sospensione dell'indennità, i ricoveri presso Istituti di cura pubblici o privati convenzionati, per periodi pari o superiori a 30 giorni semprechè non rientrino nelle casistiche sopra riportate.
Adelmo Mattioli 82
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Minorenni La situazione di inabilità prevista per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento può configurarsi anche per un minore in tenera età, purchè si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e per modi rispetto a quella necessaria a un bambino sano della stessa età . La Cassazione ribadisce la necessità che la richiesta di riconoscimento di detta indennità sia sostenuta dalla prova che la cura del bambino malato comporta un impegno di assistenza maggiore rispetto a quello necessario per la generalità dei minori. (Cassazione Sezione Lavoro, Pres.Battimiello Rel Toffoli, ordinanza n. 16362 del 26 luglio 2011).
Adelmo Mattioli 83
ECCEZIONE
Nei soggetti gravati da più menomazioni è possibile il contemporaneo riconoscimento delle indennità riservate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti (L 31.12.91, n. 429)
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 84
REQUISITI MEDICO-LEGALI
IN ALTERNATIVA:
• impossibilità di autonoma deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
• necessità di assistenza continuativa non essendo l’invalido in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 85
DEAMBULAZIONE
• IMPOSSIBILITA’ (non difficoltà)
• Esclusione della possibilità di deambulare con ausili protesici ovvero sostegni deambulatori
• Anche finalizzazione deambulatoria
(disturbi della coordinazione motoria e dell’orientamento temporo-spaziale)
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 86
NECESSITA’ DI ASSISTENZA CONTINUATIVA
• Azioni del tutto elementari e basilari
• E’ sufficiente la mancata possibilità di espletare UNO solo degli atti quotidiani
• Aspetto intradomiciliare dell’autonomia
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 87
NECESSITA’ DI ASSISTENZA CONTINUATIVA
• Assistenza CONTINUA • La valutazione deve essere ATTUALE (non
prognostica)
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 88
PREREQUISITO INDISPENSABILE
• Condizione di invalido civile totalmente inabile al lavoro (art. 1 L 18/80)
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 89
Legge 508/88
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
… l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative ed è concessa
anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito
di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età ...
Indennità di accompagnamento invalidi civili
Adelmo Mattioli 90
Indennità di accompagnamento invalidi civili
compatibile attività lavorativa
compatibile
con altre indennità per minorazioni civili
- indennità cumulativa-
Art.1 L.508/88
art.2 L.429/91
incompatibile
con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra di lavoro o di
servizio - opzione-
Adelmo Mattioli 91
Compatibilità
Pensione di inabilità civile – 100%
Art.3, L.407/90
art.12 L. 412/91
tutte le pensioni dirette di invalidità (A.g.o-GgSs e altre gestioni pensionistiche obbligatorie) e tutte le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
con
Adelmo Mattioli 92
CIECHI CIVILI:
“… coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20° o 1/10°* in entrambi gli occhi per
causa congenita o contratta, non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal
servizio…”
* Prestazione abrogata dal 1966
Definizione
Adelmo Mattioli 93
CIECHI CIVILI:
assoluti = residuo visivo pari allo zero in entrambi gli occhi;
parziali = residuo visivo non superiore a 1/20° in entrambi gli occhi ( … ventesimisti …);
parziali = residuo visivo non superiore a 1/10° (… decimisti …; abrogato: ad esaurimento per i già titolari)
(NO se per causa di guerra, lavoro, servizio ovvero di natura esclusivamente psichica)
Definizioni
Adelmo Mattioli 94
CIECHI CIVILI ASSOLUTI: Indennità di accompagnamento senza vincolo di reddito – per 12 mensilità
Ciechi civili – legge n. 406/68
Può essere cumulabile con quella concessa agli invalidi civili o sordomuti
Non viene sospesa in caso di ricovero
Vedi msg INPS n. 27561/2008 in caso di servizio di accompagnamento e riduzione dell’indennità
Adelmo Mattioli 95
Indennità di accompagnamento ai ciechi totali
compatibile attività lavorativa
compatibile
con altre indennità per minorazioni civili
- indennità cumulativa-
art.2 L.429/91
incompatibile
con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra di lavoro o di servizio - opzione-
Adelmo Mattioli 96
SORDOMUTI:
….. minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il compimento del 12° anno di età …) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato
(NO se per causa di guerra, lavoro, servizio ovvero di natura esclusivamente
psichica)
Definizione
Adelmo Mattioli 97
Indennità di comunicazione - legge n. 508/88
compatibile Attività lavorativa
Ricovero in strutture pubbliche
compatibile
Con altre indennità per minorazioni civili
- indennità cumulativa- cumulabilità
art.2 L.429/91
Adelmo Mattioli 98
SORDOMUTI – indenn. comunicazione compete al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito
Dal 1992 fissata la misura dell’ipoacusia: minore di anni 12 = pari o superiore a 60 decibel di
media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
compiuto il 12° anno = pari o superiore a 75 decibel a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
Indennità di comunicazione - legge n. 508/88
Adelmo Mattioli 99
Con la legge n. 107 del 24 giugno 2010 si dispone nei confronti delle persone affette sia da cecità civile che da sordità il riconoscimento della “sordocecità” quale disabilità specifica unica.
Sordocecità - legge n. 107/2010
Vedi messaggio INPS n° 21724/2010
Adelmo Mattioli 100
La pensione non reversibile ciechi totali
La pensione non reversibile ciechi parziali
La pensione non reversibile sordi
Compatibilità con:
Art.3, L.407/90 - art.12 L. 412/91
tutte le pensioni dirette di invalidità (A.g.o-GgSs e altre gestioni pensionistiche obbligatorie) tutte le prestazioni a carattere diretto concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Adelmo Mattioli 101
INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR
(MORBO DI COOLEY) E DREPANOCITOSI L' articolo 39 della l. 449/2001 ha previsto la corresponsione di un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme).
Hanno diritto all’indennità tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti,ecc. (circ. 154 del 1.10.2002) .
La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.
L’attribuzione di tale importo è condizionato soltanto dalla verifica dei requisiti sanitari e contributivi, nessun limite è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.
Dal 1° gennaio 2004 l'art. 3, comma 131, della l. 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla l. 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Particolare prestazione – art. 39 legge n. 448/2001
Adelmo Mattioli 102
INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR
(MORBO DI COOLEY) E DREPANOCITOSI
I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni (è valido anche il lavoro all’estero in Stati membri della UE – msg INPS n. 14217/2009), in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Particolare prestazione – art. 39 legge n. 448/2001
Vedi anche circolare INPS n. 154/2002
Adelmo Mattioli 103
INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR
(MORBO DI COOLEY) E DREPANOCITOSI
Particolare prestazione – art. 39 legge n. 448/2001
N.B. bene l’importo in pagamento è indipendente dai redditi personali e coniugali
Importo anno 2017: pari al TM INPS
euro mensili 501,89
Adelmo Mattioli 104
ASSEGNO SOCIALE- legge 335/95 - dal 65° anno di età e 3 mesi dal 2013
ASSEGNO SOCIALE – in trasformazione
Agli invalidi civili titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile di assistenza e per i sordomuti che compiono 65 anni di età e 7 mesi dal 2016 compete l’assegno sociale in sostituzione del trattamento civile; continuano ad applicarsi i criteri di valutazione del
reddito previsti in origine per la pensione civile
in pratica si valuta solo il reddito individuale
Adelmo Mattioli 105
ASSEGNO SOCIALE in trasformazione dal 65° anno di età e 7 mesi
Messaggio Inps n. 20930 del 25 luglio 2006
L’ l’Inps chiarisce definitivamente che - in sede di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari da parte delle commissioni mediche della Asl (rivedibilità a scadenza) e delle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e Finanze (verifiche annuali a campione) - la mancata conferma del requisito sanitario nei confronti degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, titolari di
assegno sociale o pensione sociale sostitutivi, non comporta la revoca della prestazione (in caso di riduzione dell’invalidità al disotto del 74%) o la rideterminazione della stessa con riferimento ad un limite di reddito inferiore (in caso di riduzione dell’invalidità tra il 74 ed il 99%). Se ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti, la pensione o assegno sociale sostitutivi continuano ad essere erogati.
Adelmo Mattioli 106
AS - legge 335/95 - dal 65° anno di età e 7 mesi
Limiti di reddito per la trasformazione
Quota base AS senza ulteriori aumenti che competono in base al reddito coniugale
Decorrenza
Importo mensile AS
base senza aumenti
Art.67 L.448/98 e
Art.52 L.488/99
Mutilati
ed Invalidi Civili
parziali
Mutilati
ed Invalidi Civili
totali
Sordomuti
1.1.2016 € 364,90 € 4.743,70 € 16.532,10 € 16.532,10
1.1.2017 € 364,90 € 4.743,70 € 16.532,10 € 16.532,10
Per l'applicazione pratica consultare le circolari INPS n. 86/2000 e n. 101/2004.
LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI
AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI ED AI SORDOMUTI
nati dopo il 31 Dicembre 1930
da utilizzare al compimento del 65° anno e 7 mesi per la trasformazione in AS