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AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 70° STORMO “G.C.GRAZIANI”
AEROPORTO LATINA “E. COMANI”
Servizio Amministrativo
Via dell’Aeroporto, 1
04013 LATINA SCALO (LT)
tel. 0773.8212373 – fax 0773.8212543
indirizzo pec [email protected]
BANDO INTEGRALE DI GARA
C.I.G. 71109437CB
OGGETTO: Licitazione privata mediante procedura ristretta per mezzo di offerte segrete a rialzo
sul prezzo base palese indicato nel bando di gara per la concessione in affidamento
poliennale terreni demaniali per:
Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.;
Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.;
Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.);
Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a.;
Zona Logistica ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto
Latina “E. Comani” – periodo: dal 10 novembre 2017 al 09 novembre 2023.
Visto l’Atto Autorizzativo n° 184 del 14.06.2017 de “Il COMANDANTE” del 70°
Stormo, con il quale si autorizza questo Servizio Amministrativo ad esperire una
licitazione privata ai sensi dell’art. 89 del R.D. 25/05/1924, n° 827 (Regolamento di
contabilità generale dello Stato), si rende noto che l’Amministrazione Militare ha
intenzione di affidare in concessione agricola l’area demaniale della Zona Logistica
ed Operativa del Comando 70° Stormo “G.C. Graziani” – Aeroporto “E. Comani”
riportanti un’estensione rispettivamente di e per finalità descritte:
Sfruttamento agricolo: 72 Ha c.a.;
Sfalcio erba a maturazione economica: 21 Ha c.a.;
Potatura alberi sedime e raccolta pigne per 160 (unità c.a.);
Oneri di manutenzione ordinaria di rasatura erba: 52 Ha c.a.
N.B. : per limitazioni di tipologia di coltivazione, vedi allegato “A”
Durata della Concessione: anni 6 (sei) a partire dal 2017 fino al 2023.
In merito a ciò l’art. 22 della Legge 11.02.1971 n. 11, così come novellato dall’art.
51 della legge n° 203/82, prevede che lo Stato possa procedere ad atti di concessione
per l’utilizzazione agricola dei propri terreni in favore di “lavoratori manuali della
terra o coltivatori diretti singoli o associati”.
Peraltro, si precisa che, in applicazione dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n°
228/2001 ed in aderenza a quanto stabilito con apposito parere in materia
dall’Avvocatura dello Stato, hanno titolo a concorrere per il rilascio della
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concessione anche gli imprenditori agricoli che, a differenza dei braccianti e dei
coltivatori diretti, esercitano attività agricola professionalmente organizzata con o
senza l’ausilio del proprio lavoro manuale.
Potranno partecipare al procedimento concessorio, con pari diritti, solo i soggetti che
provino con idonea documentazione di appartenere ad una qualsiasi delle tre
categorie sopra citate.
1. Modalità di invito e termini di scadenza.
La richiesta di invito, da presentarsi in bollo come da allegato “B”, dovrà
essere fatta pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 05.07.2017 ore
16.30, nel rispetto di una delle sottonotate modalità:
a) a mezzo posta o corriere autorizzato, tramite raccomandata A.R. indirizzata al
“Comando 70° Stormo– Servizio Amministrativo – Nucleo Contratti –
via dell’Aeroporto n. 1 – 04013 – Latina Scalo (LT). In questo caso farà fede il timbro a data di assunzione al protocollo di
accettazione apposto dalla Segreteria Comando / Servizio Amministrativo del
70° Stormo.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato recapito
della predetta richiesta dovuto al mal funzionamento dei servizi postali;
b) a mano, direttamente presso la Segreteria del Servizio Amministrativo del
“Comando 70° Stormo– Servizio Amministrativo – Nucleo Contratti –
via dell’Aeroporto n. 1 – 04013 – Latina Scalo (LT), nei giorni feriali
escluso il sabato dalle ore 09.00 alle 16.30, il venerdì dalle 09.00 alle 11.00,
che rilascerà apposita ricevuta.
2. Compilazione della richiesta di invito.
La richiesta di invito dovrà essere redatta su carta bollata da €. 16,00, come da
allegato “B”, intestata alla ditta e dovrà indicare la ragione sociale dell’impresa
nonché tutti i dati utili ad una sicura individuazione della stessa. La richiesta,
regolarmente sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante della ditta,
dovrà essere inserita, unitamente alla documentazione di cui al punto 3, in
apposito plico chiuso.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
CONTIENE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA LICITAZIONE
PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO POLIENNALE -
PERIODO 2017 / 2023 - DELLO SFALCIO ERBA/SFRUTTAMENTO
AGRICOLO, ECC.., DELLA ZONA OPERATIVA E DELLA ZONA
LOGISTICA DEL COMANDO 70° STORMO.
L’Amministrazione Difesa non risponde dell’eventuale smarrimento o del
mancato recapito delle buste su cui non è riportata la predetta dicitura.
3. Documentazione da allegare a pena di esclusione:
La domanda di richiesta di invito, ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti amministrativi normativamente previsti, dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione ai fini della valutazione dell’affidabilità e dell’onestà
delle ditte concorrenti:
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a) Il Patto di integrità da allegare alla presentazione della documentazione di
gara firmato dal legale rappresentante (Allegato C);
b) Documento di gara unico europeo (DGUE) editabile all’indirizzo internet
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it da allegare alla presentazione
della documentazione di gara firmato dal legale rappresentante;
c) Eventuale dichiarazione di sub appalto, sottoscritta dal legale
rappresentante, con modalità ed entro i limiti di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 laddove si ricorra ad affidamento in conto terzi
di dichiarati segmenti di lavorazione, fatta salva la dichiarazione di
assolvimento mediante nolo a caldo;
d) Dichiarazione dei presa visione del DUVRI da parte del legale rappresentante
(allegato D);
e) Autocertificazione con cui l’operatore economico si assume gli obblighi
previsti dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari, da allegare alla presentazione della documentazione di gara
(Allegato E);
f) Autocertificazione di regolarità contributiva (DURC) e regolarità legge 12
marzo 1999 n. 68 sulla tutela del lavoro dei disabili come da modello in
allegato “F”;
g) Attestato di presa visione delle aree di assentimento e del relativo atto di
accettazione/capitolato, che sarà rilasciato dalla locale Sezione Servizio
Impianti previo appuntamento telefonico agli interni 0773/8212229 –
0773/8212212 nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 09.00 alle 15.00,
il venerdì dalle 09.00 alle 11.00 – in tale sede sarà fatta visionare la
cartina topografica del sedime con la distinzione delle aree oggetto di
assentimento.
h) Atto di accettazione, capitolato generale di oneri e bozza di concessione
contratto firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante (allegato G);
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
(allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento), che attesti
anche a mezzo del formato in allegato “H”:
- attività specifica esercitata nel campo agricolo;
- ettari di terreno di proprietà, indicando le rispettive particelle
catastali e se essi siano contigue al sedime;
- ettari di terreno in concessione e in affitto, indicando le rispettive
particelle catastali e se essi siano contigue al sedime;
- macchinari in possesso, modello e marca.
Le Associazioni Temporanee di Impresa già costituite devono presentare l’atto
costitutivo con relativo contratto di mandato redatto per scrittura privata
autenticata o per atto pubblico, debitamente registrati nei modi di legge (solo per
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le Ditte che si presentano in Associazione) unitamente ai documenti di cui sopra
relativi alle Ditte associate.
Per le Associazioni Temporanee d'Impresa, le Imprese mandanti devono produrre
solo i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente bando.
Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi, anche se non ancora
costituiti devono presentare apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come
capogruppo, da indicare espressamente in tale dichiarazione, che stipulerà in
nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere
sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Dovrà parimenti essere firmata dai rappresentanti di tutte le associate.
I Consorzi sono tenuti ad indicare in tale sede per quali consorziati il Consorzio
concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara;
IN CASO DI COOPERATIVE AGRICOLE, QUESTE DOVRANNO ESIBIRE
ATTO COSTITUTIVO E CERTIFICATO DI VIGENZA, ELENCO DEI
SOCI, VERBALE DI NOMINA DEL PRESIDENTE E LA SOPRA
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAL PRESIDENTE
MEDESIMO.
La domanda di partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione
Difesa in quanto la scelta delle ditte da invitare è subordinata alla
valutazione discrezionale effettuata da apposita Commissione, all’uopo
nominata, diretta ad accertare, oltre che la regolarità dei documenti stessi,
anche i requisiti tecnici–economici per l’esecuzione degli oneri accessori
nonché di moralità delle ditte accorrenti.
Resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di rifondere le spese di pubblicità
legale sostenute dalla Stazione Appaltante per la presente procedura, a
norma dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.
In relazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83,
D.lgs. 18.04.2016 n. 50, la sanzione applicata sarà pari allo 0,50% del canone
annuale a base di asta.
4. Metodo di aggiudicazione.
La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte (art. 73,
lett. c, R.D. 827/1924) in aumento da confrontarsi con il canone determinato
dalla competente Amministrazione Finanziaria posto a base nell’avviso di gara.
Le ditte che saranno state giudicate idonee in sede di valutazione delle richieste,
saranno poi invitate a partecipare a detta procedura.
Al riguardo, dovranno produrre idonea offerta, in marca da bollo di €. 16,00,
debitamente compilata in ogni sua parte e recante una percentuale di
maggiorazione sull’importo del canone annuo di €. 14.509,00
(quattordicimilacinquecentonove/00) posto a base di gara dall’Amministrazione
Difesa.
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Nel caso in cui due ditte o più ditte presentino offerte paritarie, si procederà a
riconoscere la preferenza ai soggetti insediati su fondi contigui al sedime
aeroportuale ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 della legge
11.02.1971 n. 11 e art. 7 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228;
Se a seguito di tale operazione, i partecipanti si trovino ancora in pari condizioni,
si procederà al sorteggio.
Qualora tra le offerte paritarie non vi sia nessun confinante, si darà luogo
direttamente al sorteggio.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà in presenza anche di una sola offerta
valida.
Effettuata l’aggiudicazione provvisoria, si darà luogo in ogni caso a far
esercitare – ove ricorrano i presupposti di legge -il prioritario diritto di
prelazione al concessionario uscente ai sensi, tempi e modalità stabiliti dall’art.
4 bis, legge 03.05.1982 n. 203, introdotto dall’articolo 5 del D. Lgs. 228/2001.
Il canone oggetto di offerta potrà essere rivisto in aumento dall’Agenzia del
Demanio competente i relazione agli indici di revisione ISTAT;
Restano ferme le eventuali ulteriori incombenze che saranno fissate nella
richiesta di offerta, tra cui un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta
nella misura del 2% del canone posto a base di gara, ridotto al 50% in caso
di possesso di certificazione ISO.
5. Normativa di riferimento
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente bando di gara, dal
disciplinare tecnico/atto di accettazione e dalla successiva lettera d’invito, si
dovrà fare riferimento:
- al R.D. 18.11.1923, n° 2440 (Legge di contabilità generale dello Stato); il
R.D. del 25.05.1924, n° 827 (Regolamento di contabilità generale dello
Stato);
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (ove non in contrasto con i riferimenti di cui
alle precedenti alinee);
- il “Codice dell’Ordinamento militare” di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
- il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n° 246” di cui al
D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90;
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel Capo del
Servizio Amministrativo
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. CCrn MANNO dott. Raffaele)
VISTO:
IL COMANDANTE
(Col. A.A.r.n.n. Pil. Luca VITALI)
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Allegato “A”
Tipologia di attività in relazione alle aree di assentimento
Area Tipologia di attività
Ha. 52 circa Onere accessorio obbligatorio: zona destinata a mero taglio dell’erba senza
possibilità di maturazione economica con oneri di manutenzione ordinaria a
carico del concessionario. Il manto erboso in tale zona, per ragioni di sicurezza
dell’attività di volo, deve essere costantemente tenuto ad un’altezza compresa tra
cm. 15 (minimo) – cm. 20 (massimo). Pertanto, detta zona deve essere sfalciata
ogni qual volta il Comando Aeroporto lo richieda, e di media con cadenza
quindicinale; il concessionario vi provvede, con propri mezzi e proprio personale,
senza che l’A.D. corrisponda alcun compenso, neppure a titolo di rimborso spese,
generalmente nei giorni di sabato e domenica (giorni in cui l’attività di volo è di
norma sospesa). L’Erba sfalciata, in ragione della frequenza del taglio che non né
consente la raccolta, viene sminuzzata e lasciata sul posto quale concime del
terreno.
Ha. 21 circa Zona di sfalcio erba a maturazione economica e di fienagione. In particolare,
potrà essere autorizzata la semina di sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena,
Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, etc.
Ha. 35 circa Zona con possibilità di sfruttamento agricolo: restrizione delle tipologie di
colture con frutto a maturazione esterno, quali cocomeri, meloni, zucche, etc., e
restrizione della possibilità di rotazione agraria (sono escluse colture cerealicole
che attirano volatili (mais, orzo, frumento, ecc.) per la salvaguardia delle attività
di volo (Bird Control). La tipologia di colture sarà oggetto di apposita
autorizzazione da parte del Comando 70° Stormo, interpellati gli organi tecnici
competenti.
Ha. 37 circa Sfruttamento Agricolo: Fermo restando la restrizione delle tipologie di colture
con frutto a maturazione esterno (cocomeri, meloni, zucche, etc.), sarà consentita
in tale area la rotazione culture, entro i limiti delle apposite autorizzazioni di volta
in volta rilasciate da parte del Comando 70° Stormo, interpellati gli organi tecnici
competenti.
///// Raccolta pigne per complessivi n. 160 alberi circa di pino con onere accessorio
obbligatorio di potatura ordinaria e straordinaria dei medesimi nonché delle
querce poste sul sedime aeroportuale, con propri oneri e spese di noleggio
piattaforme, macchine, ecc..
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Allegato “B”
AL COMANDO 70° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Nucleo Contratti
Via dell’Aeroporto n. 01
04013 – Latina Scalo
_______________________
(timbro della Ditta e Part. I.V.A.)
L’azienda, ________________________________________ C.F./ P. I.V.A. n°_________________
corrente in ______________________________________________________________________
via __________________________________________________________________, n° _______,
nella persona del suo legale rappresentante Signor/a ___________________________________
presa visione della bando di gara n° ____ /____________ del_______________ per la licitazione
privata mezzo di offerte segrete a rialzo sul prezzo base indicato nel bando di gara per la
concessione in affidamento – periodo: 2017 - 2023.
C H I E D E
a codesta Amministrazione di poter essere invitata a partecipare alla licitazione privata di cui
sopra.
A tal fine si allegano alla presente i documenti di cui al punto 3 del bando di gara, volti a
consentite alla competente Commissione, all’uopo nominata, di accertare i requisiti tecnici–
economici nonché di moralità delle ditte accorrenti, oltre la regolarità dei documenti stessi.
Con la presente, inoltre, la Ditta accetta senza riserva tutte le norme che regolano il presente
bando di gara e quelle contenute nell’atto di accettazione regolante la futura concessione
contratto.
Si segnalano i seguenti recapiti a cui potranno essere inoltre istanze, domande di chiarimenti, ecc.:
Telefono: __________________________; Cellulare: _______________________(eventuale);
Fax: _____________________________,
Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________
(OBBLIGATORIO)
al quale potranno essere inviate missive per la cui ricezione farà fede la ricevuta digitale di
trasmissione.
Data________________________
Il Rappresentante Legale della Ditta
___________________________________ (timbro e firma del titolare o legale rappresentante della Ditta)
MARCA DA BOLLO
DA €. 16,00
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Allegato “C”
AERONAUTICA MILITARE
70° S T O R M O
Servizio Amministrativo
PATTO DI INTEGRITA’
Licitazione privata mediante procedura accellerata ristretta per mezzo di offerte segrete a rialzo sul
prezzo base palese indicato nel bando di gara per la concessione in affidamento poliennale terreni
demaniali
tra
il 70° STORMO – Servizio Amministrativo
e
la Ditta …………………….…………………….................................. (di seguito denominata ditta),
con sede legale in ..............……………………………………………………………………………
via…………………………...........................…………………………………………………………
n……….. prov. …....…… cap. ………….. cod.fisc/p.IVA …………………….……………………
n° telefono …………………………………….... n° fax …………………………………………….
email …..................................................................................................................................................
posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………
rappresentata da ……………………….……….……….…………………...………………………...
nato in data ……………………… a …………..………………………………………. prov …….
residente a …………………………………………………………….. prov. ……. cap. ……………
in via ……………………………………………………………………………………… n. ……….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento,
debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
VISTO
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art, 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche approvato con delibera n.
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
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- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro
della difesa il 29 gennaio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione
il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha adottato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 del Ministero della
Difesa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare o eludere la concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e
degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
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- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia
venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Art. 2 – La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione,
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014:
- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la
mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o
dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317
c.p.
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervento rinvio
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione
appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione
appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al
Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutori, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. 90/2014.
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Art. 4 – Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 – Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua
pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato
unitamente, all’offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà
l’esclusione dalla gara.
Art. 6 – Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la
Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Per la Ditta
_______________________________
(firma del legale rappresentante)
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Allegato “D”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a _________________________________________________________________ prov. ____
in data _____________________ sesso _____ codice fiscale _______________________________
residente a ______________________________________________________________ prov. ____
in via __________________________________________________________________ n. ______
cap. ___________ telefono ______________________.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
Di aver preso visione, ritirato a richiesta eventuale copia e di accettare le previsioni del DUVRI
Statico ai fini della elaborazione del piano operativo di sicurezza.
Firma
____________________________________
(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante
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Allegato “E”
OGGETTO: Art. 3 comma 7 legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________________
prov. _____ in data _____________________ codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
via _______________________________________________________ n. _____ cap. __________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
l’esistenza dei seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti
finanziari relativi alle commesse pubbliche così identificati:
Istituto di Credito _____________________________________________________________________
Agenzia di __________________________________________________________________________
BIC-SWIFT: ________________ IBAN: __________________________________________________
I seguenti soggetti (persone fisiche) sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato per conto
dell’impresa:
Cognome e nome _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _________________
codice fiscale __________________________ residente in __________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto certifica che:
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all’appalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale
ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle
dichiarazioni rilasciate con la presente;
Si impegna a dare immediata comunicazione a codesta Amministrazione ed all’ufficio territoriale del
Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ove ne ricorrono i presupposti;
È a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale determina risoluzione di diritto
del contratto.
Luogo e data ____________________________
______________________________________ Timbro e Firma leggibile
(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante
14
Allegato “F”
Spett.le 70° Stormo – Aeroporto Latina
Servizio Amministrativo
via dell’Aeroporto n. 1
04013 – Latina Scalo (LT)
– AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA –
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________
cod. fisc. ___________________________ residente in ___________________________________
prov. ______ via ________________________________________________________ n. _______
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 56 comma 1 lett. P) del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000, e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA:
_______* di essere in regola con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali
dovuti ex lege;
_______*
di essere impossibilitato ad avvalersi di un DURC telematico in quanto non iscritto
INPS e/o INAIL:
___ * per mancanza di dipendenti;
___ * per soggezione a norme speciali di cui si riportano gli estremi _______________
______________________________________________________________________;
SI di essere in regola con le norma di tutela del lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/1999;
* Fleggare i campi di interesse
Tale dichiarazione viene resa in qualità di:
[ ] titolare. ovvero legale rappresentante (o suo sostituto) della seguente (indicare se si tratta di
impresa commerciale, impresa artigiana; ente no profit, ecc…): _____________________________
denominata ______________________________________________________________________
Partita I.V.A. ____________________________ codice fiscale _____________________________
- DATI ATTIVITA’ (per i campi non compilabili indicare “ND”) -
Sede legale (indirizzo/cap/comune) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) ________________________________________
_______________________________________________________________________________;
1) Posizione assicurativa INPS:
codice identificativo ……………………. indirizzo sede INPS appartenenza …….…………………
2) Iscrizione altra cassa previdenziale:
cassa di appartenenza ……...……….……..……..……………..…….………… codice identificativo
……………...…..…………., indirizzo …………..……….…………….….………………..…….…
3) Posizione assicurativa INAIL:
codice identificativo ………………….. indirizzo sede INAIL appartenenza .……………….………
…………..…………………….………………………..……………………………………………..
Eventuali soci lavoratori (numero) ______ (su dichiarazione a parte allegare nominativi con dati
personali degli stessi).
Data …………………..……… Firma …………………………………………… (NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante
15
Allegato “G”
=============== Codice Fiscale n° 80007090592 – N° ___ di Repertorio ===============
========================= REPUBBLICA ITALIANA =========================
======================== AERONAUTICA MILITARE ========================
====================== 70° STORMO “ENRICO COMANI” =====================
======================= AEROPORTO LATINA SCALO =======================
======================= SERVIZIO AMMINISTRATIVO =======================
CONCESSIONE–CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLO SFALCIO ERBA,
POTATURA ALBERI, RACCOLTA PIGNE E SFRUTTAMENTO AGRICOLO CON ONERI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TERRENI COSTITUENTI IL SEDIME
AEROPORTUALE DEL 70° STORMO – AEROPORTO LATINA – ANNATE AGRARIE 2017-
2023. ==================================================================
Canone complessivo pari ad €. ______,00 (_________________________________________/00).
Durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di consegna dei terreni (successiva all’approvazione e
registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), con scadenza, comunque, determinata
al 09 Novembre 2023. ======================================================
L’anno duemila_______, addì __________ del mese di __________, nella sede del Servizio
Amministrativo del 70° Stormo, via dell’Aeroporto n° 1 04013 Latina Scalo (LT), a rogito di me
_____________________________, Ufficiale Rogante del 70° Stormo Aeroporto Latina,
autorizzato a ricevere atti d’interesse dell’Amministrazione della Difesa senza l’assistenza dei
testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, con il mio consenso; =================
============================ SONO COMPARSI ===========================
1° Il __________________________________________, nella sua qualità di Capo Servizio
Amministrativo, in rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal
decreto n° ________ datato _________;
2° Il Sig. ______________________________________, nato a ___________________________
il ______________________ in qualità di titolare della ditta ____________________________
con sede in _____________________________ P.IVA _________________ Codice Fiscale
________________________, giusta quanto risulta dal certificato _______________________
__________________________________ datato ___________________, da detto certificato
esibito dal Sig. __________________________________ io sottoscritto, Ufficiale Rogante, ho
accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare legalmente la predetta ditta
____________________________________________________________________________.
3° L’Ing. ______________ in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio – Filiale Lazio nella sua
qualità di Coordinatore dei Servizi alla Pubblica Amministrazione, giusta delega del Direttore
della Filiale Lazio prot. n° ______________________ datata ______________ la quale
interviene, non in nome e per conto proprio, in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio E.P.E.
C.F. 06340981007 la quale, costituita con D.Lgs 30 luglio 1999 n° 300, così come modificato
con D.Lgs. 03 luglio 2003 n° 173, agisce in nome e per conto dello Stato ed in rappresentanza
del Ministero dell’Economia e delle Finanze C.F. 8020790587. =======================
I detti comparenti della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante, sono certo, hanno
richiesto la stipula a mio rogito del presente contratto in forma pubblico–amministrativa mediante il
quale: ==================================================================
============================== PREMESSO ==============================
che come risulta dal verbale di aggiudicazione definitiva n° ____ di repertorio datato
________________, per la concessione–contratto relativa all’affidamento dello sfalcio erba,
potatura alberi, raccolta pigne e sfruttamento agricolo con oneri di manutenzione ordinaria sui
terreni costituenti il sedime aeroportuale del 70° Stormo – Aeroporto Latina al canone annuo di €.
00000,00 (________________________/00) determinato dall’esito della procedura di gara,
accettato dal contraente alle condizioni e alla durata di cui agli allegati capitolati; =============
16
che volendosi ora procedere al conseguente contratto, qui, oggi; =========================
================= SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ================
ARTICOLO 1
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. ================
ARTICOLO 2
Oggetto della concessione
L’Amministrazione della Difesa, che d’ora innanzi per brevità potrà essere denominata l’A.D.,
concede in uso i terreni costituenti il sedime aeroportuale del 70° Stormo – Aeroporto Latina per
l’affidamento dello sfalcio erba, potatura alberi, raccolta pigne e sfruttamento agricolo con oneri di
manutenzione ordinaria, alla ditta ___________________________________________ con sede in
_________________________________________________________ P.IVA ___________ codice
fiscale _______________________ che pure d’ora innanzi per brevità potrà essere denominato il
Concessionario,. ==========================================================
ARTICOLO 3
Divieto di sub-concessione
Si fa assoluto obbligo al Concessionario di non sub-concedere sia a titolo oneroso che gratuito i
terreni oggetto della presente convenzione. ========================================
ARTICOLO 4
Durata della concessione
La concessione ha la durata di anni 6 (sei), dalla data di consegna dei terreni (successiva
all’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), e termina il 09
novembre 2017. ===========================================================
E’ data facoltà al Concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza per giustificati
motivi, con preavviso di 6 (sei) mesi, con l’applicazione di penali pari ad una o due annualità di
canone a carico del Concessionario, da riversarsi sullo apposito capitolo di entrata del Bilancio
statale. =================================================================
ARTICOLO 5
Canone della concessione
Il Concessionario corrisponderà all’Amministrazione Difesa e per essa all’Amministrazione
Finanziaria, il canone annuo di €. 14.509,00 (quattordicimilacinquecentonove/00), giusta
determinazione dell’Agenzia del Demanio-Filiale Lazio di Roma aumentato della percentuale
scaturita in sede di gara. =====================================================
Il Concessionario deve versare il previsto canone demaniale in rate annuali anticipate. =========
Tale canone è valido per la prima annualità; per gli anni successivi, sarà aggiornato annualmente al
100% dell’indice ISTAT (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati). ===
Il suddetto canone annuale non è comprensivo delle voci attinenti alla fornitura di acqua, luce,
telefonia, corrente industriale, riscaldamento e quanto altro necessario, nonché ogni altra spesa
inerente al servizio. Le somme per detti titoli saranno corrisposte direttamente dal Concessionario
all’Ente/Comando competente e secondo le modalità di pagamento che saranno concordate. =====
ARTICOLO 6
Revoca
L’A.D., qualora le esigenze governative lo richiedano o comunque per qualsiasi ragione di
superiore interesse (ad es. alienazione, etc.), si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento,
con preavviso di mesi 6 (sei), la presente concessione mediante lettera Raccomandata A.R. senza
che il concessionario abbia nulla a pretendere, al di fuori del rimborso dei canoni, eventualmente
già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta e salvo le disposizioni dell’atto di
accettazione allegato. =======================================================
Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza dalla
concessione, l’Ente territoriale dell’A.D. procederà in via amministrativa, ai sensi dell’art. 823 del
Codice Civile. ============================================================
17
ARTICOLO 7
Responsabilità
L’A.D. non è responsabile di eventuali danni causati a persone e cose a seguito della utilizzazione
del bene da parte del Concessionario. ============================================
ARTICOLO 8
Assicurazioni ed esonero da responsabilità
Il Concessionario è obbligato, all’atto della consegna, ad assicurare contro il rischio di incendio
(comprese le garanzie accessorie: azione del fulmine, scoppio di apparecchi a vapore, etc.) i terreni
dati in concessione per il suo effettivo valore. ======================================
E’ altresì obbligato ad assicurare contro la responsabilità civile tutte le opere e le strutture movibili
installate per massimali verso terzi, per ogni sinistro, per ogni persona danneggiata e per danni a
cose ed animali. ===========================================================
L’Ente assicuratore dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione della Difesa, la quale sarà
costituita – con chiara ed esplicita clausola – beneficiaria della polizza, pur restando fermo
l’obbligo del Concessionario di pagare alla scadenza il relativo premio di assicurazione. ========
Nella polizza dovrà essere convenuto che non possono aver luogo diminuzioni di somme assicurate,
storno o disdette del contratto, senza il consenso dell’A.D.. ============================
Il Concessionario si obbliga espressamente a tenere indenne l’A.D. da ogni conseguenza derivante
dagli eventi in parola. =======================================================
La durata della polizza deve tenere conto dell’intero periodo di vigenza della concessione-contratto.
ARTICOLO 9
Modifiche alla costruzione
Il Concessionario non può destinare i terreni in concessione per scopi diversi da quelli previsti dalla
stessa. ==================================================================
L’A.D. si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione ai terreni oggetto della presente
concessione, secondo le necessità valutabili a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, si
procederà alla stesura di regolari verbali che, unitamente alle planimetrie che si rendessero
necessarie, saranno firmati dai rappresentanti delle parti e si intendono sin d’ora facenti parte
integrante della presente convenzione. ===========================================
Verificandosi variazione di consistenza, si provvederà alla conseguente rimodulazione del canone,
secondo le determinazioni assunte in merito dalla preposta Filiale dell’Agenzia del Demanio. ====
ARTICOLO 10
Conservazione e manutenzione
Il Concessionario è responsabile della buona conservazione del bene concesso in uso e sono, altresì,
a suo carico tutti gli oneri per la sistemazione dello stesso, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendesse necessaria, ivi comprese le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi
natura gravanti sul bene stesso, nonché il rimborso di eventuali danni, prodotti dai dipendenti o
collaboratori del Concessionario. ===============================================
In caso di danni prodotti da terzi o dovuti a causa di forza maggiore, il Concessionario è tenuto a
darne immediato motivato avviso all’A.D. ========================================
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di far eseguire sul bene dato in concessione, senza
preventivo consenso scritto del Ministero della Difesa concedente, migliorie o innovazioni di
qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Demanio dell’A.D., senza
che il Concessionario possa rimuoverle o pretendere compensi al termine della concessione. =====
Qualora le migliorie non fossero d’interesse dell’A.D., il Concessionario è tenuto alla rimessa in
pristino stato dei beni concessi in uso, con l’assunzione diretta degli oneri derivanti. ===========
In caso di inadempimento, vi provvederà direttamente l’A.D. concedente, addebitando la spesa al
Concessionario. ===========================================================
18
Restano ferme le prestazioni accessorie previste dall’atto di accettazione nonché dal D.M.
15/03/1950 allegate al presente contratto e che ne formano parte integrante e si intendono
integralmente richiamate. ====================================================
ARTICOLO 11
Conservazione attrezzature
L’A.D. non assume maggior obbligo di quello che per legge incombe al concedente e, quindi, non
intende in alcun modo costituirsi depositario dei mobili, oggetti, attrezzature e materiali che il
concessionario tiene o terrà sui sedimi in concessione, rimanendo a custodia e conservazione a suo
totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna da parte dell’A.D., né per mancanze o
sottrazioni, né per danni, provenienti da incendi od altre cause. ==========================
ARTICOLO 12
Gestione e funzionamento dei servizi
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare, altresì, a tutte le disposizioni generali e particolari che
l’Ente/Comando interessato intenderà emanare per la gestione ed il funzionamento dei servizi,
nonché per lo specifico uso del locale concesso. ====================================
Tutto il personale che il Concessionario intende utilizzare all’interno del bene concesso, dovrà
essere di gradimento del Comandante dell’Ente Militare interessato, che autorizzerà l’accesso del
medesimo personale nel compendio demaniale. =====================================
Il Concessionario si impegna a sostituire in qualsiasi momento il personale che non risulti gradito
all’A.D.. ================================================================
ARTICOLO 13
Revoca per inadempienza. Decadenza
In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad uno o più obblighi assunti, di cui agli artt.
3, 5, 9, 10 e 12, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
senza alcun obbligo per l’A.D. di preavviso. =======================================
Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, qualora abbia mutato la destinazione
del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare, si sia reso moroso nel pagamento del canone
e dei servizi ed accessori a suo carico. ===========================================
La revoca della concessione sarà comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento. ======================================================
ARTICOLO 14
Deposito cauzionale
Il Concessionario ha costituito, a garanzia del pagamento dei canoni di cui all’art. 5 e della esatta
osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, in data __________________
la prescritta polizza fideiussoria, ai sensi del R.D. 23/5/1924 n° 827 art. 54 (Regolamento
Contabilità Generale dello Stato), n° ____________________ di €. _____,00 (______________
__________________________/00), importo corrispondente ad una annualità di canone demaniale,
presso la ___________________________________ agenzia di ____________________________.
ARTICOLO 15
Svincolo del deposito cauzionale
L’A.D. autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all’avente diritto, allo spirare della
concessione, solo se il Concessionario avrà ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al
presente atto ed a condizione che non esistano pendenze per danni o cause di danni possibili,
imputabili al Concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba
rispondere. ==============================================================
Ove tali pendenze comportino danni all’A.D., questa avrà piena facoltà di procedere, senza bisogno
di diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della accennata cauzione, per il
successivo riversamento al pubblico Erario. =======================================
ARTICOLO 16
Spese di registrazione fiscale
19
Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo, di registro e di pubblicità sono a
carico del Concessionario. ====================================================
ARTICOLO 17
Rinnovo
La presente concessione viene effettuata per un tempo determinato; pertanto, non occorrerà, per
porvi termine, alcuna reciproca disdetta, alla quale le parti sin d’ora espressamente rinunziano. ===
ARTICOLO 18
Normativa
Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice
Civile, del D.Lgs. 66/2010 e del D.P.R. 90/2010. ====================================
ARTICOLO 19
Foro Giudiziale
Per qualsiasi controversia giudiziale è competente il Foro di Latina. ======================
ARTICOLO 20
Efficacia e natura della concessione
Il presente atto di concessione è fin d’ora vincolante per il Concessionario, mentre per
l’Amministrazione Difesa lo sarà dopo il prescritto visto di approvazione da parte delle Superiori
Autorità nei modi e forme di legge. =============================================
La presente convenzione ha la natura di una concessione amministrativa. ===================
ARTICOLO 21
Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti
contraenti eleggono domicilio come segue: ========================================
1. L’A.D., presso il Comando 70° Stormo – Aeroporto Latina, via dell’Aeroporto n° 1 – 04013
Latina Scalo (LT); =========================================================
2. Il Concessionario presso la propria sede, ___________________________________________ –
____________________________________________________________. =================
ARTICOLO 22
Obbligazioni
Per l’inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, il Concessionario obbliga se stesso, in ogni più
ampia forma di legge. =======================================================
ARTICOLO 23
Il presente contratto, mentre vincola il concessionario sin dal momento della sua sottoscrizione,
diverrà obbligatorio per l’Amministrazione soltanto dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo
nelle dovute forme di legge. ==================================================
Il presente contratto, previa lettura datane ad alta ed intelligibile voce, unitamente agli allegati, che
costituiscono parte integrante del presente atto, viene da me, Ufficiale Rogante sottoscritto con le
parti contraenti e con l’intervento ____________________________________________________,
quale rappresentante dell’Amministrazione Finanziaria. ===============================
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n° _______ fogli di carta bollata
contenenti n° ___________ pagine interamente scritte e n° _______________ righe scritte
dell’ultima pagina, escluse le firme e previa lettura, ad alta ed intellegibile voce, fattane da me,
Ufficiale Rogante, alla presenza delle parti contraenti viene da tutti confermato e da me sottoscritto.
Per l’Amministrazione Difesa:
La ditta contraente:
Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni
contenute negli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 e 23.
La ditta contraente: Per L’Amministrazione Finanziaria: L’Ufficiale Rogante:
20
ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER SFALCIO ERBE ED
EVENTUALE SFRUTTAMENTO AGRICOLO CON ONERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA SUL SEDIME DEL 70° STORMO – AEROPORTO LATINA SCALO PER LA
DURATA DI ANNI 6 (SEI).
ART. 1 – NATURA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, essenzialmente
revocabile, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione della Difesa concedente; detta
concessione non è soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari salvo il modo di
determinazione del canone di affitto che sarà stabili- to dalla competente Agenzia del Demanio di
Roma ai sensi della vigente normativa.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà per oggetto:
la raccolta delle pigne, con onere accessorio non retribuito di potatura degli alberi secondo
quanto di seguito indicato;
lo sfalcio di erba a maturazione economica e di fienagione sulle zone di terreno dell’estensione
di circa ettari 21 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina, secondo le modalità appresso
indicate;
sfruttamento agricolo con l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, sulle zone di
terreno dell’estensione di circa ettari 72 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina,
secondo le modalità appresso indicate;
oneri accessori non retribuiti di cui agli articoli 10, 11 e 16 delle presenti condizioni, nonché
sfalcio erba non a maturazione economica sulle zone di terreno dell’estensione di circa ettari
56 facenti parte del sedime dell’Aeroporto di Latina, a cavallo della pista di
atterraggio/raccordi/vie di rullaggio, secondo le modalità appresso indicate. (Tali aree si
intendono in planimetria, soggette a concessione per la disciplina a cui quest’area deve essere
assoggettata, individuandosi nelle zone di colore rosso a cavallo della pista di
atterraggio/raccordi/vie di rullaggio).
Le zone di terreno da assegnare in concessione, sono quelle colorate in tinta rosso-gialla nella
planimetria in scala 1:10.000 che sarà firmata dalle parti e depositata presso il 70° Stormo e visibile
a richiesta dell’interessato. Le zone di terreno predette vengono date in concessione “a corpo” e non
“a misura”, secondo i dati indicati nella citata planimetria.
ART. 3 – CONDIZIONI A CUI E’ SUBORDINATA LA CONCESSIONE
1. Al pagamento del canone di concessione, con le modalità che verranno indicate appresso;
2. A tutti gli altri patti e condizioni contenute negli articoli seguenti.
ART. 4 – DURATA E REVOCA
La concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di consegna dei terreni (successiva
all’approvazione e registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo), con scadenza,
comunque, determinata al 09 Novembre del sesto anno consecutivo.
L’Amministrazione della Difesa si riserva tuttavia la facoltà di revocare la concessione in ogni
tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà notificata al
concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con gli effetti di cui al D.Lgs.
18/05/2001 n° 228, art. 6, co. 2.
ART. 5 – CANONE
Per la concessione in argomento, la ditta concessionaria, corrisponderà all’Amministrazione della
Difesa, e per essa all’Amministrazione Finanziaria, il canone annuo offerto in sede di gara/esercizio
di prelazione, nell’importo per la concessione delle zone a sfalcio erba a maturazione economica,
delle zone soggette a sfruttamento agricolo dei terreni, ed per la raccolta delle pigne, con l’onere
della potatura degli alberi nella misura della maggiorazione proposta in sede di gara sul canone
posto a base palese determinato inizialmente dall’Amministrazione Finanziaria in €. 14.509,00
annuali. Detto canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell’incremento
21
percentuale dell’indice ISTAT di riferimento per l’anno in corso rispetto all’anno precedente. Le
attività per cui sono dovuti i canoni sono inevitabilmente connesse e non separabili.
Il concessionario si impegna a sostenere a proprie spese gli oneri di seguito descritti, che si
intendono intimamente connessi con la concessione dei terreni.
ART. 6 – MODALITA’ E CONDIZIONI TECNICHE
La concessione sfalcio erba è subordinata, altresì alle seguenti condizioni:
a) Le zone del compendio demaniale date in concessione, delimitate in tinta rossa sulla planimetria
conservata agli atti del 70° Stormo – Servizio Impianti, devono essere mantenute a prato stabile
e asciutto, colmando le eventuali buche, avvallamenti e solchi che dovessero formarsi. Tutti i
lavori relativi sono ovviamente a carico del concessionario. Inoltre, la ditta concessionaria dovrà
adoperarsi per migliorare l’efficienza delle cotiche erbose del sedime, secondo le buone norme
della condizione agraria ed in armonia a quanto dettagliatamente specificato nelle
“CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI” (art. n° 9).
Se non espressamente ordinato dall’Amministrazione della Difesa, è severamente vietato
praticare l’aratura e qualsiasi altri lavori che possano danneggiare il manto erboso o comunque
modificare l’andamento pianeggiante del sedime.
E’ altresì vietato praticare l’irrigazione a sommersione; l’Amministrazione della Difesa si
riserva comunque la facoltà di autorizzare l’irrigazione a pioggia del prato, con le modalità che
saranno impartite, tenute presenti le esigenze militari dell’Ente operante. Il concessionario in tal
caso dovrà preventivamente sottoporre alla approvazione dell’Amministrazione concedente
tramite il Comando Aeroporto Latina competente, lo schema di impianto che intenda attuare per
l’irrigazione a pioggia; gli oneri per acquisto e installazione dell’impianto saranno,
naturalmente, a totale carico del concessionario.
Qualunque lavoro che il concessionario intenda eseguire, dovrà preventivamente essere
sottoposto al benestare del Comando Aeroporto interessato, previa acquisizione del parere
tecnico degli organi competenti.
Tutte le operazioni potranno comunque essere autorizzate solo qualora non emergano
controindicazioni per la sicurezza in genere e per la sicurezza dell’aeronavigazione in
particolare.
b) Le zone interessate da sfalcio erba non a maturazione economica (Ha 52) saranno oggetto di
lavorazioni ogni qual volta la Sezione Servizio Impianti lo richiederà. L’altezza del manto
erboso a fine taglio sarà indicata dalla locale Sezione Servizio Impianti e comunque dovrà
risultare compresa tra cm. 15 (minimo) – cm. 20 (massimo). Tale taglio dovrà essere eseguito a
perfetta regola d’arte ed evitando danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante da fiore disposte
nei prati o nelle aiuole. In particolare le zone interessate da questo punto di vista sono: fascia di
sicurezza pista volo, via di rullaggio, stradine di accesso ai piazzali di sosta velivoli, piazzali
velivoli, campo sportivo, fine pista in senso longitudinale sino alla recinzione, ovvero di
lunghezza dalla recinzione della testata nord alla recinzione della testata sud, con una larghezza
complessiva di mt. 300 (150 mt. a cavallo dell’asse della pista strumentale), nonché di una
fascia di larghezza di mt. 46,50 (ampiezza complessiva di mt. 93) a cavallo dell’asse mediano
della via di rullaggio, dei raccordi e delle aree di manovra e parcheggi velivoli, nonché tutte le
zone in tinta rossa riportate nella planimetria allegata alla presente.
c) La ditta è tenuta inoltre a colmare ed a curare le eventuali buche, avvallamenti e solchi che
dovessero formarsi a seguito di dette lavorazioni.
d) Il taglio dell’erba dovrà avvenire con mezzi meccanici adatti alla suddetta lavorazione (trattore,
etc. per zone grosse nonché con ogni mezzo ritenuto adatto per zone ristrette) a seconda delle
esigenze per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Tutti i materiali, le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta appaltatrice dei suddetti
lavori.
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Le prestazioni sopra indicate dovranno aver luogo in seguito a richiesta della locale Sezione Servizi
Impianti. Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest’ultimo caso
anche per mezzo del telefono per casi urgenti). Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno
confermate per iscritto a cura della suddetta Sezione entro le 24 ore successive. Il servizio dovrà
essere eseguito da lavoratori idonei alle operazioni che richiede la loro mansione.
Gli operai dovranno risultare di pieno gradimento dell’Amministrazione Militare. Qualora lo
scrivente richiedesse, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti
dell’impresa, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obbiezione
o pretendere alcun indennizzo ai sensi del D.P.R. n° 751 art. 20 datato 08/07/1977. La ditta non
potrà addurre a propria giustificazione, in caso di parziale o mancata effettuazione del servizio, la
momentanea deficienza di personale che quindi dovrà risultare con un rendimento elevato o quanto
meno “normale”.
In tal caso l’Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno, a
rischio e spese dell’impresa. Il lavoro si intenderà eseguito in danno alla ditta anche se fatto con
personale dell’Amministrazione.
L’impresa appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente e fare osservare ai suoi dipendenti le
disposizione che saranno impartite dal personale della locale Sezione Servizi Impianti. Tali
disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. La
locale Sezione Servizi Impianti effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori
siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste.
Sono inoltre previste a cura della ditta appaltatrice il materiale antinfortunistico per gli operai, la
cartellonistica di sicurezza, materiale di protezione individuale e del cantiere.
Si specifica infine che è compreso tutto ciò non espressamente indicato ma necessario per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
e) Nelle zone delimitate in giallo l’erba può essere tagliata a maturazione economica e la
fienagione può essere effettuata in sito cioè negli stessi luoghi in cui l’erba è stata sfalciata.
f) Nelle zone in giallo tratteggiato è concesso, con cadenza annuale (prima dell’inizio della annata
agraria, fatta eccezione per il primo anno di vigenza), se richiesto dal concessionario, dal
Comando Aeroporto (previo coordinamento interno tra gli uffici interessati e salvo contrarie
disposizioni) lo sfruttamento agricolo. Il tipo di coltura, da praticare, nelle zone denominate A e
B in planimetria, la natura delle essenze prative dei concimi e dei relativi quantitativi, saranno
autorizzati e disposti dal Comando Aeroporto a proprio insindacabile giudizio, acquisito il
preventivo nullaosta degli organi tecnici interni addetti alla salvaguardia della sicurezza
dell’attività di volo.
La richiesta di autorizzazione, inerente lo sfruttamento agricolo del terreno, relativa all’annata
agraria dell’anno successivo a quello nel quale viene presentata, completa delle tipologie di culture
che il concessionario intende praticare, dovrà essere inoltrata dal concessionario entro e non oltre il
30 aprile di ciascun anno di vigenza. Il Comando 70° Stormo, interpellati gli organi competenti,
rilascerà l’autorizzazione entro il 30 luglio dell’anno in cui la domanda viene inoltrata. I limiti
temporali sopra esposti sono derogati, unicamente per il primo anno di vigenza della concessione. =
g) A sfalcio effettuato nelle zone delimitate in rosso, il sedime del campo deve restare spoglio
completamente da qualsiasi specie di vegetazione. In particolare deve essere estirpato ogni
cespuglio arbustivo.
h) Intorno ai segnali luminosi ed agli impianti militari, nell’ambito di tutta la zona rossa, lo sfalcio
ad opera del concessionario dovrà garantire la fascia di rispetto circolare di mt. 5, entro la quale
l’opera di taglio fino ai sistemi predetti sarà eseguita dal personale del 70° Stormo. Le
prestazioni a carico del concessionario, garantiranno che l’erba sia costantemente mantenuta,
per la parte di competenza, rasata ad una altezza non superiore a cm. 15 (minimo) – cm. 20
(massimo).
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i) E’ fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non abbiano per scopo
le eventuali colmature delle buche, avvallamenti e solchi. E’ fatto altresì divieto di piantare
alberi, siepi od altri ostacoli, di erigere muri, manufatti di qualsiasi genere, etc..
j) Le persone, i mezzi di trasporto, gli attrezzi vari di lavoro, i concimi e gli altri materiali di
qualsiasi natura, dovranno permanere sul sedime il tempo necessario per l’esecuzione del
lavoro, nella giornata o frazione di giornata.
Si precisa che anche il fieno già imballato dovrà essere tempestivamente portato via dal sedime.
k) Tutti i lavori agricoli sono subordinati alle attività militari e pertanto sono soggetti
all’approvazione del Comando Aeroporto. Nulla può essere preteso dal concessionario per
eventuali sospensioni, ritardi o rinvii nell’esecuzione dei lavori stagionali.
l) L’Amministrazione della Difesa non risponderà dei danni che potessero derivare alle persone ed
alle cose appartenenti al concessionario. Questi invece risponderà dei danni che possono
derivare alle persone ed alle cose della Amministrazione Difesa, dalla inadempienza alle
condizioni del presente atto.
m) Il foraggio ricavato dallo sfalcio erba a maturazione economica dovrà essere utilizzato come
mangime per il bestiame di proprietà del concessionario qualora trattasi di allevatore; in caso
contrario dovrà essere venduto sul mercato locale per gli usi consentiti dalla legge.
n) E’ assolutamente vietato l’esercizio del pascolo e della sub-concessione. Pertanto, le parti
intendono derogati tutti gli articoli del D.M. 15 marzo 1952, “Capitolato Generale per
concessioni di pascolo, sfalcio erba, scalvo di piante, potatura alberi e raccolta pigne sui
terreni demaniali in uso militare”, ove sia previsto il diritto del concessionario di svolgere
attività di pascolo.
o) La ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalla Sezione Servizi
Impianti, specie per le attività di attraversamento delle vie di rullaggio e pista al fine di limitare
al massimo la presenza residuale di F.O.D. (Foreign Object Damaging). La contravvenzione da
parte del concessionario alle condizioni di cui alle lettere a), b) e h) del presente articolo
comporterà l’immediata risoluzione del contratto in danno del concessionario stesso. Alla
risoluzione si giungerà qualora il concessionario, dopo aver ricevuto intimazione scritta, non si
attenga alle condizioni di cui alle altre lettere del presente articolo, nonché a tutte le altre
condizioni previste dal presente atto.
ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI
Il concessionario come già accennato alla lettera i) del precedente articolo, dovrà ottemperare a tutte
le disposizioni che il Comandante l’Aeroporto crederà di impartire circa l’inizio, la sospensione e la
ripresa dei lavori agricoli, in relazione all’attività militare ed in rapporto al buon mantenimento dei
beni della Amministrazione Difesa dati in concessione. Tutto il personale che il concessionario
intenda utilizzare per i lavori inerenti alla concessione, come già specificato al punto b) – art. 6
dovrà essere di gradimento del Comandante il 70° Stormo che autorizzerà l’accesso del medesimo
personale nel compendio demaniale mediante la procedura in vigore. Il concessionario dovrà altresì
comunicare, con congruo anticipo, al Comando Aeroporto suddetto il tipo e la targa dei mezzi che
intende utilizzare per i lavori. Tutti questi mezzi dovranno essere regolarmente assicurati secondo le
vigenti norme di legge in particolare contro danni a persone e materiali dell’Amministrazione.
Inoltre, il Comandante il 70° Stormo potrà vietare l’accesso nel sedime militare al personale della
ditta concessionaria che rifiuta di sottoporsi a perquisizione personale nonché delle cose e dei mezzi
al seguito. Tale eventuale divieto di accesso al sedime, per i motivi di cui al paragrafo precedente,
esclude qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Difesa, per eventuali intralci, ritardi ed anche
impossibilità di eseguire i lavori di cui al contratto. Di ciò ne risponderà invece la ditta
concessionaria.
Il concessionario ha la piena responsabilità della concessione e pertanto, in caso di danni ai beni
dell’Amministrazione Difesa causati anche da terzi, ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il
Comando suddetto o la Direzione Lavori competente. Inoltre, egli risponderà direttamente del
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comportamento del personale alle sue dipendenze, per ogni eventuale irregolarità o indisciplina di
cui si potesse rendere responsabile, sia in relazione alla concessione sia per fatti che esulino dalla
stessa.
ART. 8 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE
L’Amministrazione Difesa si riserva la facoltà insindacabile di sottrarre alla concessione qualsiasi
estensione di terreno, previo avviso non inferiore a 6 (sei) mesi. Il concessionario, in questo caso,
non avrà diritto ad alcuna indennità concorso o riduzione del canone, qualora la superficie sottratta
sia inferiore ad un decimo della superficie totale della concessione per la relativa tipologia. Nel caso
in cui la superficie sottratta superi il decimo, il concessionario avrà diritto alla riduzione del canone,
proporzionato alla suddetta superficie, al periodo non goduto e al canone totale annuo nonché a
quanto indicato dal D.Lgs. 18/05/2001 n° 228 art. 6, co. 2.
Qualora il compendio demaniale venisse ampliato, è facoltà dell’Amministrazione concedente di
poter estendere la concessione alla nuova superficie.
ART. 9 – CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
Qualsiasi genere di lavoro che verrà eseguito in dipendenza della concessione, sarà regolato, per
quanto applicabile per le disposizioni non in contrasto con le presenti condizioni, secondo quanto
stabilito dal Capitolato Generale d’Oneri per concessioni di sfalcio erba, scalvo piante su terreni
demaniali in uso militare (D.M. 15/03/1952) dal Regolamento concernente disciplina delle attività
del Genio Militare (attuale D.P.R. n° 236 datato 15/11/2012) e successive disposizioni applicative.
Il concessionario dovrà impegnarsi ad eseguire a sua cura e spese tutti i lavori (come detto al
paragrafo a) dell’art. n° 6 necessari per la manutenzione del sedime in concessione, alle condizioni
e modalità stabilite dal presente atto.
ZONE DELIMITATE IN GIALLO ……..……………………….. Ha.…93…circa
(comprendenti le zone tratteggiate “A” e “B” rispettivamente di Ha…72..e..21..)
ZONE DELIMITATE IN ROSSO ……………..……………...….. Ha…..52…circa
TOTALE ..………….…………..…….……………………...…….. Ha…145…circa
Per l’ordinaria manutenzione del sedime, il concessionario deve a sue totali cure e spese:
a) Effettuare, per l’infittimento del prato delle zone in tinta gialla e rossa la semina del seguente
miscuglio di seme prativo per ettaro: kg. 40 di Festuca arundinacea e Dactylis glomerata.
b) Effettuare, per l’infittimento del prato delle zone in tinta gialla, la semina del seguente miscuglio
di seme prativo per ettaro: kg. 40 di sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena, Festuca
arundinacea, Dactylis glomerata etc..
c) Effettuare ogni anno, a fine inverno, la concimazione di tutti i terreni in concessione nel
seguente modo:
Per prati poliennali (sulla, oietto, erba medica, trifoglio, avena, Festuca arun dinacea,
Dactylis glomerata, etc), q.li 2 di concimi solfati e potassici per ettaro;
Per prati annuali (Festuca arundinacea e Dactylis glomerata) q.li 2 di concimi solfati ed
azotati per ettaro;
Per colture specializzate q.li 2 di fosfato biammonico e q.li 1 di urea per ettaro.
Quanto descritto in questo punto ha carattere meramente indicativo, in quanto il Comando
Aeroporto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di chiedere la concimazione con tipi di
concimi diversi da quelli elencati, richiesta che dovrà essere soddisfatta dal concessionario senza
alcuna riserva.
d) Eseguire l’erpicatura annuale dei terreni;
e) Sradicare e non sfalciare le erbe parassitarie di ogni genere;
f) Mantenere il sedime sgombero da pietre, sassi, etc.. ed allontanarli verso le discariche;
g) Eseguire i lavori di livellamento ed eguagliamento del terreno, necessari anche per eliminare le
gibbosità e le depressioni che eventualmente dovessero prodursi;
h) Eseguire l’abbattimento degli alberi che si rendessero pericolosi o comunque per tutti quegli
alberi individuati dalle competenti autorità.
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i) Eseguire nei periodi stabiliti dall’uso e dalla pratica locale, la raccolta delle relative pigne
nonché, a proprie spese, la potatura degli alberi.
La ditta dovrà prevedere alla potatura di tutte le piante di diversa altezza, di diversa natura (alberi a
foglia caduta, alberi sempre verdi) come latifoglie e conifere, presenti sul sedime del 70° Stormo.
Per potatura si vuole intendere favorire la longevità delle piante, mantenere il più possibile il
portamento scelto (naturale o in forma obbligatoria), risolvere problemi di stabilità, verticalità ed
ingombro, rimozione di focolai di infezioni (soprattutto fungina).
Le operazioni di potatura da effettuare sono:
spuntatura;
speronatura;
diradamento;
taglio di non ritorno.
Per spuntatura si vuole intendere l’operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un
ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno. Esse dovrà servire soprattutto a
limitare l’accrescimento ed a favorire l’irrobustimento della pianta.
Per speronatura si intende un accorciamento eseguito sulla base basale dei rami e delle branche che
comporta l’asportazione di gran parte della vegetazione.
Per diradamento si vuole intendere l’asportazione completa di rami o branche con taglio alla base in
prossimità delle inserzioni.
Per taglio di non ritorno si vuole intendere recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra
di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo così che rimane sostituisce la cima di
quello asportato assumendone le funzioni.
I tipi di potatura suddetti dovranno essere fatti nei periodi di massimo riposo vegetativo degli alberi
ed orientativamente fra dicembre e marzo.
La ditta è inoltre responsabile della rimonda dei vari alberi presenti sul sedime aeroportuale. La
ditta è inoltre tenuta ad operare, su richiesta della locale Sezione Servizi Impianti, per effettuare
potature di contenimento e riequilibratura intesa come rispetto dei vincoli imposti dalle
caratteristiche dell’ambiente urbano limitrofo al soggetto arboreo (presenza di linee elettriche aeree,
eccessiva vicinanza ai manufatti, etc.).
La ditta è tenuta inoltre, a limitare il più possibile interventi di capitozzatura.
Tali interventi dovranno essere coordinati con la locale Sezione Servizi Impianti e dovranno essere
richiesti, da parte della ditta o della predetta Sezione, solo in caso di gravi traumi ed asportazioni
massicce dell’apparato radicale, vincoli urbani condizionati che impongono drastiche riduzioni
della chioma, etc. in questi casi la ditta è tenuta a sostenere ed ad effettuare a proprie spese opere
necessarie alla difesa antiparassitaria.
Tutti gli interventi di potatura sopra descritti, ad eccezione di quello della capitozzatura, non
dovranno “colpire” la pianta, asportando legno, più del 30% - 40% della superficie fogliare. Gli
interventi sopra descritti dovranno avvenire, a cura della ditta almeno con cadenza triennale anche
con ricorso a contratto conto terzi per lavorazioni in altezza/utilizzo mezzi tecnici. Per
l’effettuazione di detti interventi la ditta dovrà prevedere a proprie spese, a tutto quanto necessario
(piattaforma aerea, trabattelli mobili, etc.) per dare il lavoro a perfetta regola d’arte rispondente alle
buone norme agrarie.
Il legno di risulta delle operazioni di abbattimento, di potatura e di capitozzatura dovrà essere
trasportato a cura del personale della ditta presso locali o ricoveri che saranno indicati dalla locale
Sezione Servizi Impianti, ad eccezione delle ipotesi di quantitativi minimi privi di significativo
valore economico, ivi compresi i fusti di cui al D.M. 15 marzo 1952 art. 5.
L’esecuzione dei sopracitati lavori è sempre subordinata, in ogni caso, all’attività militare e nulla
può essere preteso dal concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii all’esecuzione degli
stessi.
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Il concessionario deve dare tempestiva comunicazione al Comando Aeroporto della data sotto la
quale intende dare inizio ai lavori agricoli sopra specificati per la ordinaria manutenzione del
sedime in concessione ed in particolare modo della data delle concimazioni. I concimi ed i semi,
prima dello spargimento, devono essere depositati presso un locale destinato dal Comando
interessato, per l’accertamento del quantitativo e della qualità.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi presso un laboratorio di
istituto specializzato, sia i campioni dei concimi per appurarne la purezza ed il titolo, sia le sementi
per accertarne il grado di seminabilità. L’onere relativo sarà a carico del concessionario. Nessuna
variazione potrà essere apportata alla quantità ed alla qualità sia dei concimi che dei semi prescritti
senza la preventiva autorizzazione del 70° Stormo. A lavori di spargimento ultimati deve essere
redatto, in contraddittorio tra le parti, un apposito verbale di constatazione.
ART. 10 – FOSSI E CANALI
Il concessionario è tenuto a provvedere allo spurgo dei fossi e dei canali di guardia, esistenti
all’interno del sedime in concessione lungo il suo perimetro, nonché alla creazione di scoline e
cunette necessarie per il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Il concessionario è tenuto, inoltre, a liberare le recinzioni lato interno, lungo tutto il perimetro della
recinzione è autorizzato l’impiego del diserbante.
Il Comando 70° Stormo si riserva la facoltà di disporre, senza alcun riconoscimento economico,
l’uso del diserbo in una fascia di mt. 2 inerente i cinesini di illuminazione della pista di volo e delle
aree di manovra.
Resta fermo l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. n° 81 datato 09/04/2008, di produrre apposito piano
operativo di sicurezza in relazione al Documento di Valutazione dei rischi da interferenza che sarà
reso disponibile dal Comando 70° Stormo, in relazione a tutte le attività oggetto della concessione
contratto.
Gli oneri di sicurezza saranno interamente a carico del concessionario.
ART. 11 – LOTTA ALLE TALPE ED AI TOPI
Il concessionario dovrà curare la distruzione delle talpe e dei topi, spianare i cumuli ed otturare le
gallerie da essi formate.
Nel caso in cui il concessionario adoperasse dei veleni dovrà chiedere la preventiva autorizzazione
al Comando Gruppo S.L.O. che informerà preventivamente il Comando Aeroporto. Il tutto affinché
si preservi la sicurezza in genere e per la sicurezza dell’aeronavigazione in particolare.
ART. 12 – BANDIERA DI PERICOLO
Il concessionario è tassativamente obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico, fisso o mobile,
necessario per i lavori agricoli, entro il sedime aeroportuale, di una bandierina rossa, ben visibile.
ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi assunti, la ditta concessionaria dovrà
depositare e vincolare a favore dell’Amministrazione Difesa, a titolo cauzionale, una somma pari ad
una annualità di canone, nelle forme di legge.
ART. 14 – RICONSEGNA DEL SEDIME
Nel corso della concessione, il concessionario è tenuto ad eseguire tutti i lavori intesi a conservare
ed a migliorare il terreno avuto in concessione. Pertanto, a fine concessione sarà effettuato, in
contraddittorio tra l’Ente ed il concessionario, un sopralluogo per l’accertamento dell’adempimento
da parte del concessionario agli obblighi contrattuali, nonché per l’accertamento di eventuali danni.
Eventuali migliorie al fondo andranno ad esclusivo beneficio dell’Amministrazione Difesa senza
alcun obbligo, da parte di questa, di corrispondere rimborsi, compensi o indennizzi di sorta al
concessionario. Il concessionario sarà tenuto invece a rimborsare i danni prodotti al terreno, agli
immobili, agli apparati etc. appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
ART. 15 – ASSISTENZA ED ASSICURAZIONI SOCIALI
Il concessionario ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi
all’assistenza ed assicurazioni del personale addetto ai lavori agricoli.
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ART. 16 – ORDIGNI ESPLOSIVI E STRUTTURE PERICOLANTI
Il concessionario dichiara di conoscere la consistenza e la qualità del terreno oggetto della
concessione e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie a prevenire danni che possano
derivare dall’esplosione accidentale di eventuali ordigni esplosivi che si trovino interrati nel suolo,
così come dalla eventuale presenza di strutture pericolanti ed insidie di qualsiasi genere.
Il concessionario è tenuto a notificare per iscritto e tempestivamente, al più vicino Comando di
Presidio Aeronautico, informandone il Comando Aeroporto, la presenza di detti pericoli ed attuare
ogni necessaria misura di sicurezza ed in particolare a circoscrivere la zona interessata ed a munirla
di appositi segnali. Nel prendere atto che l’Amministrazione Difesa declina ogni responsabilità per
danni eventualmente alle persone, cose e animali, in dipendenza di ordigni esplosivi, strutture
pericolanti fossi ed insidie del genere, il concessionario assume a proprio carico le relative
conseguenze sollevando, pertanto, l’Amministrazione Difesa da pretese che potessero essere
avanzate da chiunque.
ART. 17 DANNI PRODOTTI DALL’ATTIVITA’ DI VOLO O MILITARE IN GENERE
Nessun risarcimento o riduzione del canone, ad eccezione di un equo indennizzo, spetta al
concessionario per danneggiamenti prodotti al terreno e colture in dipendenza dell’attività di volo,
nonché in dipendenza di qualsiasi altra esigenza di carattere militare ritenuta tale a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione Difesa.
ART. 18 – INADEMPIENZE
Per eventuali inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti con la presente
concessione, il concessionario stesso incorrerà nella decadenza della concessione a suo danno con
conseguente incameramento del deposito cauzionale. =
La decadenza della concessione darà diritto all’Amministrazione Difesa concedente di richiedere
anche tutti gli eventuali danni derivanti dall’inadempienza di cui sopra.
ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese per valori bollati, registrazione, copia e stampa e tutte le altre inerenti la stipula del
contratto che disciplinerà la concessione sono a totale carico del concessionario.
ART. 20 – TERMINE CONCESSIONE
Indipendentemente dalla data effettiva della consegna del sedime oggetto della presente
concessione, la stessa terminerà il 10 (dieci) novembre del sesto anno consecutivo.
ART. 21 – VINCOLI
La presente convenzione, mentre vincola sin d’ora la ditta concessionaria, si intende valida ed
esecutiva per l’Amministrazione Difesa solo dopo che sarà approvata e resa esecutiva dagli Organi
Centrali secondo le norme vigenti in materia.
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CAPITOLATO GENERALE D’ONERI PER CONCESSIONI DEL PASCOLO, SFALCIO
D’ERBE, SCALVO DI PIANTE, POTATURA ALBERI E RACCOLTA PIGNE SUI
TERRENI DEMANIALI IN USO MILITARE (D.M. 15/03/1952). ART. 1
A parità d’offerta la concessione è fatta in preferenza alla persona od Ente (p.e.: cooperativa
agricola), che utilizza direttamente il prodotto del fondo. Per conseguire tale preferenza il
concessionario dovrà in sede di gara fornire la necessaria documentazione (ad es.: di esercitare, nel
caso di pascolo, l’industria armentizia). =
ART. 2
E’ vietata in modo assoluto ogni forma di cessione, fitto, subaffitto o comunque di subconcessione.
La violazione di questa clausola comporterà la decadenza della concessione, l’incameramento così
del deposito cauzionale come della quota di canone relativa alle mensilità non maturate.
E’ vietato altresì al concessionario di procedere o far procedere, da parte di chicchessia, al taglio di
alberi ed arbusti di qualsiasi specie ed a qualsiasi scopo, (di procedere o di far procedere a qualsiasi
coltivazione del terreno e conseguentemente a qualsiasi aratura, zappettatura, anche per piccoli
appezzamenti).
In caso di trasgressione l’Amministrazione Difesa provvederà al ripristino a spese del
concessionario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
ART. 3
L’Amministrazione è sempre libera di eseguire variazioni e lavori sui terreni di concessione,
occupare una parte qualsiasi temporaneamente, mutare le condizioni in qualsiasi modo, piantarvi
alberi e siepi ed atterrarne le piante di alto fusto e di scalvo che giudicherà opportuno, senza che il
concessionario possa pretendere alcuna indennità, a meno che, per effetto dell’occupazione e dei
lavori di cui sopra, sia derivata una perdita di prodotto maggiore alla decima parte del totale, nel
qual caso sarà accordata una proporzionale riduzione del canone.
Tutte le modificazioni che fossero apportate dall’Amministrazione ai terreni saranno fatte risultare
da stati di consistenza suppletivi.
ART. 4
L’Amministrazione ha sempre la facoltà di accertare a mezzo dei propri tecnici, in contraddittorio
con il concessionario, i danni che questi avesse cagionato alla proprietà e di porre il detto
accertamento a base dei suoi atti sanzionati.
ART. 5
Le piante esistenti sul terreno dato in concessione dovranno essere conservate e riconsegnate al
termine della concessione con il loro naturale incremento, avendo il concessionario diritto al solo
godimento dei frutti.
Le eventuali non giustificate mancanze di piante, nonché tutti gli altri danni imputabili al
concessionario o suoi dipendenti saranno allo stesso addebitati e da questi compensati
all’Amministrazione. Nel caso di piante abbattute dal vento o da altre cause fortuite, o morte in
piedi, il concessionario sarà tenuto a darne il fusto all’Amministrazione, tenendo per se la ceppaia
ed i rami e recando il fusto stesso al deposito che gli sarà indicato in prossimità dei terreni.
ART. 6
Il concessionario dovrà segnalare all’Amministrazione almeno quindici giorni prima le persone da
esso dipendenti che, per le operazioni inerenti la concessione ottenuta, devono accedere al terreno,
perché possano essere munite di apposito lasciapassare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla concessione del lascia passare e di ritirare
in qualunque momento i lasciapassare già concessi, alle persone che non fossero di suo gradimento,
senza che il concessionario possa reclamare o comunque pretendere di conoscere i motivi
dell’esclusione ed accampare diritti di compensi o risarcimenti.
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ART. 7
Per l’accesso e la permanenza nei terreni il concessionario e i suoi dipendenti dovranno uniformarsi
a tutte le prescrizioni che saranno fissate dall’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di
eseguire tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
ART. 8
Al concessionario ed al personale da esso dipendente è vietata la rimozione di munizioni e
l’asportazione di rottami metallici, nonché la rimozione e l’asportazione di materiali legnosi e della
legna da ardere non derivanti da scalvo o da potatura di piante.
ART. 9
E’ vietato il pernottamento del bestiame sul terreno.
ART. 10
Al concessionario è fatto obbligo di provvedere a sue cure e spese alla pulitura completa dei terreni
dagli sterpi, dagli spini e dalle erbe infestanti (felci, code di volpe, erbe palustri, etc.) e dei canali di
scolo delle acque.
ART. 11
Sia il pascolo che le operazioni inerenti alla pulitura del terreno, lo sfalcio del fieno e delle
giuncarelle, scalvo di piante, etc. dovranno essere eseguite nelle ore diurne.
E’ facoltà dell’Amministrazione di vietare in determinate ore del giorno e per brevi periodi
l’accesso ai terreni.
ART. 12
La potatura degli alberi, la raccolta delle pigne e lo scalvo delle piante dovranno essere eseguiti nei
periodi stabiliti dall’uso e dalla pratica locale, a perfetta regola d’arte, con personale specializzato e
seguendo le norme al riguardo stabilite dai locali Ispettorati Agrari Provinciali.
Il concessionario è responsabile dei danni che potessero derivare alle piante per potatura e scalvi
male eseguiti.
ART. 13
Nei casi di sconfinamento dei pascoli, potrà procedersi senza altro, da parte dell’Amministrazione,
alla revoca della concessione.
ART. 14
Il personale addetto alla sorveglianza del bestiame non deve stare fuori dai limiti assegnati per il
pascolo.
Della infrazione al divieto sarà ritenuto responsabile il concessionario, il quale risponderà altresì
direttamente in qualunque caso, dell’operato dei propri dipendenti.
ART. 15
L’esercizio della concessione viene fatto a rischio e pericolo dell’assuntore, per cui
l’Amministrazione non risponde degli eventuali danni alle persone, agli animali ed alle cose che si
potessero verificare sul terreno, per qualunque causa.
ART. 16
L’esercizio della concessione potrà essere iniziato soltanto dopo che il contratto sarà stato
approvato nei modi di legge.
ART. 17
Entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, il
deliberatario dovrà presentarsi all’Ufficio concedente ivi sottoscrivere il relativo atto di
concessione. In difetto di ciò il deposito cauzionale provvisorio sarà incamerato e il deliberatario
decadrà dal diritto di ottenere la concessione.
ART. 18
L’atto di concessione è stipulato con l’osservanza delle disposizioni delle leggi sul registro e bollo,
mentre è impegnativo per il concessionario dal momento che vi apporrà la firma, obbligherà
l’Amministrazione soltanto dopo che sarà stato approvato e registrato dagli organi di controllo nei
modi di legge.
30
Allegato “H”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a _________________________________________________________________ prov. ____
in data _____________________ sesso _____ codice fiscale _______________________________
residente a ______________________________________________________________ prov. ____
in via __________________________________________________________________ n. ______
cap. ___________ telefono ______________________.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
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Firma
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(NB) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità del dichiarante