Adempimenti antiriciclaggio: principali novità...Procedura di adeguata verifica della clientela...
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Adempimenti antiriciclaggio: principali novità
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Soggetti obbligati all’Antiriciclaggio
� Professionisti
� Intermediari bancari e finanziari
� Altri operatori finanziari e non
� Fornitori di servizi di gioco
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Organizzazione dello studio professionale
ADOZIONE FORMAZIONE
RIVISITAZIONE ORGANIGRAMMA
DI STUDIO ADOZIONE PROCEDURE OPERATIVE
FORMAZIONE DEL
PERSONALE
DI STUDIO ED
INDIVIDUAZIONE DEL
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
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OBBLIGHI DELRESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
• Tenuta registro antiriciclaggio (abolito dal 04/07/2017)
• Tenuta dei fascicoli antiriciclaggio
• Costante monitoraggio ed aggiornamento periodico fascicoli
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OBBLIGHI DELRESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
• Informare il professionista in merito asopravvenuti obblighi di segnalazioneo denuncia;o denuncia;
• Programmare ed attuare le attività diformazione del personale di studio
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L’adeguata verifica del cliente
Articolo 17
I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo con del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività
istituzionale o professionale.
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QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a):
All’atto dell’instaurazione di un rapporto
continuativo o del conferimento d’incarico
per l’esecuzione di una prestazioneper l’esecuzione di una prestazione
professionale.
N.B. Non vi è più alcun riferimento alle operazioni di
valore indeterminato o non determinabile.
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QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a):
In caso di operazione occasionale,
disposta dal cliente, che riguardidisposta dal cliente, che riguardi
movimentazione di importo pari o
superiore a 15.000 euro, anche se
effettuata con più operazioni collegate.
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QUANDO:
• vi è sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo,indipendentemente da qualsiasideroga, esenzione o sogliaderoga, esenzione o sogliaapplicabile;
• vi sono dubbi sulla veridicità osull’adeguatezza dei datiprecedentemente ottenuti ai finidell’identificazione.
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La valutazione del rischio si esegue:
� nei confronti di nuovi clienti
�Nei confronti dei vecchi clienti quando:
Varia il livello del
rischio
Periodicamente ai fini del controllo costante
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Operazioni escluse dall’adeguata verifica
Attività di mera redazione etrasmissione o di solatrasmissione delle dichiarazionitrasmissione delle dichiarazionifiscali e degli adempimenti inmateria di amministrazione delpersonale di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 11 gennaio1979, n. 12.
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Procedura di valutazione del rischio
a) Eseguire la valutazione del rischio per
stabilire la modalità di svolgimento
dell’adeguata verifica
b) Sulla base dell’entità del rischio stabilire la
misura di adeguata verifica da adottare
c) Procedere con la adeguata verifica della
clientela
d) Tracciare le operazioni eseguite in modo da
poter dimostrare che le misure adottate sono
adeguate al rischio rilevato
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Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18)
a) Identificazione del cliente e verifica della suaidentità
b) Identificazione del rappresentante (esecutore)e verifica della sua identità
c) Identificazione del titolare effettivo e verificac) Identificazione del titolare effettivo e verificadella sua identità
d) Acquisizione e valutazione di informazioni suscopo e natura del rapporto/prestazioneprofessionale
e) Controllo costante del rapporto con il clienteper tutta la sua durata
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Le informazioni da acquisire sono relative a:
• instaurazione del rapporto,
• relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore l’esecutore
• relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo
• attività lavorativa
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Cosa contiene il fascicolo antiriciclaggio
� Visura camerale storica
� Documento di identità del cliente� Documento di identità del cliente
� Dichiarazione del cliente
� Dichiarazione del professionista
� Elenco prestazioni
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Chi è il titolare effettivo ?
Persona fisica o persone fisiche,diverse dal cliente, nell’interessedella quale o delle quali il rapportodella quale o delle quali il rapportocontinuativo è istaurato, laprestazione professionale è resa ol’operazione è eseguita.
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Mediante un documento d’identità in
corso di validità o altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene
Come si identifica il clienteo il titolare effettivo
normativa vigente, del quale viene
acquisita copia in formato cartaceo o
elettronico.
Il cliente deve essere fisicamente
presente all’atto dell’identificazione salvo
alcuni casi.
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Come si attua il controllo costante
• attraverso l’analisi delle operazionieffettuate e delle attività svolte oeffettuate e delle attività svolte oindividuate durante tutta la duratadel rapporto
• con una verifica di coerenza
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Obblighi di conservazione del fascicolo del cliente
10 anni dalla cessazione del
rapporto continuativo o della
prestazione professionale
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Modalità di conservazione del fascicolo del cliente
prevenire la perdita dei dati e
delle informazioni in modo dadelle informazioni in modo da
garantire la ricostruzione
dell’operatività o attività del
cliente
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Segnalazione operazioni sospette(Art. 35, D.Lgs. n. 231/2007)
Obbligo di SEGNALARE ALL’UIF*qualsiasi operazione conosciuta oqualsiasi operazione conosciuta osospettata che possa ritenersi collegataad operazioni di riciclaggio efinanziamento al terrorismo.
* Unità di Informazione Finanziaria
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Il sospetto è desunto dalle
caratteristiche, dall’entità, dalla
Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007
caratteristiche, dall’entità, dalla
natura delle operazioni.
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Le segnalazioni non comportano
violazione in ordine agli obblighi delviolazione in ordine agli obblighi del
segreto professionale.
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Blocco dell’operazione sospetta
finchè il professionista non
effettua la segnalazione all’UIF.
DEROGHE
nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa
essere rinviata o il blocco sia di ostacolo alle indagini
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Indicatori di anomalia
6 GRUPPI
a. connessi al cliente;
b. connessi alle modalità di esecuzione delle
prestazioni professionali;
c. relativi alle modalità di pagamento
dell’operazione;
d. relativi alla costituzione e alla amministrazione
di imprese, società, trust ed enti analoghi;
e. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni
immobili o mobili registrati;
f. relativi ad operazioni contabili e finanziarie.
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Cosa fare prima di inoltrare lesegnalazioni:
1.valutare le informazioni acquisite inbase agli indicatori di anomalia;base agli indicatori di anomalia;
2.individuare eventuali incongruenzerispetto alla capacità economica delcliente;
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3. valutare le operazioni in contantieffettuate, per importo e frequenza, aprescindere dal loro ammontare;
4. verificare l’effettuazione di frequentiversamenti e prelievi a mezzointermediari finanziari.
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Lo strumento per le segnalazioni:
Software AS-505
disponibile sia sulla home page del sito disponibile sia sulla home page del sito www.commercialisti.it,
che all’indirizzo: https://antiriciclaggiopro.it
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Cosa deve contenere la segnalazione:
� i dati informativi della segnalazione;
� le informazioni richieste sull’operazione;� le informazioni richieste sull’operazione;
�gli elementi descrittivi dell’operazione:
� i motivi del sospetto.
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Gli obblighi gravano sui singoli
soggetti in quanto può
Normativa per collegi sindacali(Art. 46)
soggetti in quanto può
succedere che, nell’ambito di
un Collegio Sindacale, non tutti
i componenti siano iscritti in un
Albo Professionale.
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Riservatezza dell’identità
di chi ha effettuato di chi ha effettuato
la segnalazione
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Art. 38 (Tutela del segnalante)
Nominativo del segnalante non
inserito nel fascicolo del Pubblicoinserito nel fascicolo del Pubblico
Ministero né in quello per il
dibattimento.
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Art. 39
Divieto di comunicazione al cliente
dell'avvenuta segnalazione.dell'avvenuta segnalazione.
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Il tentativo del professionista di
dissuadere il cliente dal porre in
atto un’attività illegale nonatto un’attività illegale non
costituisce violazione del divieto di
comunicazione.
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Segnalazioni
per reati fiscali
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Professionista
Obbligo di segnalazione anche seè a conoscenza o sospetta che visia un’operazione di riciclaggio disia un’operazione di riciclaggio didenaro proveniente da un reato dinatura fiscale.
In questa fattispecie rileva il momento di consumazione del reato.
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Reato fiscale
consumato prima dell'utilizzo del denaro
relativo a “riciclaggio” di beni provenienti da attività criminosa rappresentata da violazione di
obblighi fiscali
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REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA
DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI
Omesso versamento di IVA perOmesso versamento di IVA per
• Reclusione da sei mesi a due anni.
valori superiori ad Euro 250.000,00Omesso versamento di IVA pervalori superiori ad Euro 250.000,00
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• Reclusione da sei mesi a due anni.
Omesso versamento di ritenute pervalori superiori ad euro 150.000,00Omesso versamento di ritenute pervalori superiori ad euro 150.000,00
Indebita compensazione per importiIndebita compensazione per importisuperiori ad euro 50.000,00
INESISTENTI).
• Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti NON spettanti).
• Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).
superiori ad euro 50.000,00superiori ad euro 50.000,00
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REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI
• Mediante uso di fatture o altri documenti per
Dichiarazione fraudolenta
• Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
• Mediante altri artifici.
Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa
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Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Operazioni di distruzione di documenti contabiliOperazioni di distruzione di documenti contabili
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
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In questo caso il professionista è
chiamato a verificare che
l’intenzionalità della condotta
(esistenza del dolo) induca al
reimpiego delle somme derivanti dal
reato commesso e viceversa.
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Segnalazioni per operazioni in contanti e titoli al portatore
Art. 49. D.Lgs. n. 231/2007
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Dismissione libretti al portatore
•divieto di emissione dal 4 luglio 2017•divieto di emissione dal 4 luglio 2017
•estinzione entro il 31 dicembre 2018
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Una volta individuate le operazionisospette, di cui all’art. 49, ilprofessionista dovrà predisporre lacomunicazione ex art. 51, D.Lgs. n.comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n.231/2007, entro 30 giorni daquando di tali movimenti ha presocognizione.
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Comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007
• in carta libera con raccomandata A/R
• indirizzata alla competente• indirizzata alla competenteRagioneria Territoriale dello Stato cheprovvede alla trasmissione allaGuardia di Finanza la quale potràdarne comunicazione all’Agenziadelle Entrate.
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Comunicazione dovuta:
• dal collegio sindacale
• dal consiglio di sorveglianza
• dal comitato per il controllo sulla• dal comitato per il controllo sullagestione
• dal sindaco unico
quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni.
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Operazione superiore a 3.000 euro
• Divieto di trasferimento di denarocontante e di titoli al portatore in euro oin valuta estera, effettuato a qualsiasiin valuta estera, effettuato a qualsiasititolo tra soggetti diversi.
• Divieto di utilizzo dei pagamenti frazionatiper trasferire importi superiori al predettolimite.
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Esempi
FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE
È consentito effettuare il pagamento frazionato dellefatture oltre soglia qualora vi sia un contratto scrittotra le parti che preveda tale modalità di quietanza.È opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità diÈ opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità distipulare il contratto, che sulla fattura venganoriportate le singole scadenze di pagamento con ilrelativo importo.
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FINANZIAMENTO DEI SOCI
È preferibile evitare l’erogazione in contanti di taliprestiti in quanto gli organi verificatori potrebberointravedere un’ipotesi di violazione della normativa.Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, talioperazioni devono essere effettuate tramite l’emissioneoperazioni devono essere effettuate tramite l’emissionedi strumenti di pagamento tracciabili, supportati dadelibere assembleari nonché da corrispondenzaintercorsa tra la società e i soci.
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DIVIDENDI E UTILI AI SOCI
Non è consentito il pagamento in contanti,benché frazionato, di un unico dividendoultrasoglia corrisposto dalla società ad un socio,anche qualora tali pagamenti venisseroanche qualora tali pagamenti venisseroeffettuati a distanza superiore di sette giorni.
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VIAGGI DI NOZZE
Nel caso di viaggio di nozze, con fatturazioneunica in capo agli sposi, è consentito ilpagamento del viaggio in contanti oltre sogliaall’agenzia viaggio, purché la cifra sia statacorrisposta mediante più versamenti entro-corrisposta mediante più versamenti entro-soglia, da parte di parenti e amici ai quali vienerilasciata apposita ricevuta di quietanza.
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Deroghe alla limitazione
sull’utilizzo del contante
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Operazioni superiori a € 3.000,00 per:
• operatori del settore del commercioal minutoal minuto
• agenzie di viaggio e turismo
• vendita beni e servizi a cittadinistranieri non residenti in Italia, entroil limite di 15.000 euro.
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Per fruire della deroga il prestatore delservizio deve inviare comunicazionepreventiva all’Agenzia delle Entrate.
Indicare il conto che si intendeIndicare il conto che si intendeutilizzare per accreditare le sommederivanti dalle operazioni effettuate coni cittadini stranieri.
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L’acquirente deve essere:
• persona fisica;
• senza cittadinanza Italiana néEuropeaEuropea
• con residenza al di fuori delterritorio dello Stato.
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L’operatore, all’atto della vendita, deve:
• acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
• ottenere “autocertificazione” dal • ottenere “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
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• versare il denaro contanteincassato sul proprio contocorrente
• consegnare alla banca copia della• consegnare alla banca copia dellacomunicazione inviata all’Agenziadelle Entrate.
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SANZIONI PENALI
In capo ai professionistiIn capo ai professionistiche non rispettano
gli obblighi antiriciclaggio
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Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007
Obblighi di adeguata verifica
Il soggetto che contravviene agliIl soggetto che contravviene agli
obblighi di adeguata verifica
falsificando dati e informazioni è punito
con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 10.000 a €
30.000.
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Obblighi di conservazione
Il soggetto obbligato che
acquisisce o conserva dati falsi o
informazioni non veritiere è punito
con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da 10.000 euro
a 30.000 euro.
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Divieto di comunicazioni inerenti lesegnalazioni di operazioni sospette
Chiunque, essendovi tenuto, viola ildivieto di comunicazione di cui all’art.39, comma 1 e 41, comma 3 è punitocon l’arresto da sei mesi a un anno econ l’ammenda da € 5.000 a € 30.000.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
In capo ai professionistiIn capo ai professionistiche non rispettano
gli obblighi antiriciclaggio
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Articoli 56, 57 e 58
sanzioni amministrative comminate
a fronte della violazione deglia fronte della violazione degli
obblighi di adeguata verifica,
conservazione e segnalazione di
operazione sospetta.
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Criteri per l’applicazione dellesanzioni - Art. 67
criteri cui le autorità procedenti
dovranno attenersi nel graduaredovranno attenersi nel graduarel'entità della sanzione all'interno
del range previsto per le varietipologie di violazione.
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Violazioni di minore gravità
sanzione comminata dalle sanzione comminata dalle
singole disposizioni, può essere
ridotta da un terzo a due terzi.
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Destinatario della sanzione:persona fisica o giuridica
VALUTARE:a) la gravità e durata della
violazione;b) il grado di responsabilità dellab) il grado di responsabilità della
persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della
persona fisica o giuridicaresponsabile;
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d) l’entità del vantaggio ottenuto o
delle perdite evitate per effetto della
violazione, nella misura in cui siano
determinabili;
e) l’entità del pregiudizio cagionato a
terzi per effetto della violazione,
nella misura in cui sia
determinabile;
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f) il livello di cooperazione con le
autorità di controllo;
g) l’adozione di adeguate procedure
di valutazione e mitigazione del
rischio di riciclaggio e dirischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
h) le precedenti violazioni delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.
231/2007.
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Disposizioni in materia di concorsoformale, di continuazione e direiterazione delle violazioni
chi commette più violazioni della stessachi commette più violazioni della stessadisposizione, soggiace alla sanzioneprevista per la violazione più grave,aumentata sino al triplo.
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REITERAZIONE
nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione
amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso
soggetto commette un'altra violazione
della stessa indole.
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Applicazione della sanzione in misura ridotta – Art. 68
l’incolpato deve inoltrare richiesta dipagamento della sanzione in misurapagamento della sanzione in misuraridotta all'amministrazione competenteprima della scadenza del termine previstoper l'impugnazione del decreto che irrogala sanzione.
![Page 73: Adempimenti antiriciclaggio: principali novità...Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18) a) Identificazione del cliente e verifica della sua identità b) Identificazione](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041904/5e627554f52ec33aa75f221f/html5/thumbnails/73.jpg)
Riguarda tutti i decreti sanzionatori
che, pur essendo già stati notificati
agli interessati, non sono ancora
divenuti definitivi.
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Divieto di applicazione del presente
beneficio a chi ne ha già fruito nei
cinque anni precedenti per evitarecinque anni precedenti per evitare
l'abuso o la strumentalizzazione
dell'istituto.
![Page 75: Adempimenti antiriciclaggio: principali novità...Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18) a) Identificazione del cliente e verifica della sua identità b) Identificazione](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041904/5e627554f52ec33aa75f221f/html5/thumbnails/75.jpg)
Pagamento in misura ridotta:
effettuato entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento
* fino a tale data sospesi i
termini per l’impugnazione del
decreto sanzionatorio innanzi
all’autorità giudiziaria.
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Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di
astensione
Omissione di acquisizione e
verifica dei dati identificativi e delle
informazioni informazioni
sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 2.000.
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Inosservanza degli obblighi di conservazione
sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 2.000.pari a euro 2.000.
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Per violazioni di minore gravità:
riduzione sanzione da un terzo a
due terzi, da euro 666,67 a euro
1,333,33.
Per violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime:
sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 50.000 euro.
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Inosservanza delle disposizionirelative all’obbligo di segnalazionedelle operazioni sospettesanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 3.000.pari a euro 3.000.
Per violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime:
sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 30.000 a euro 300.000.
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Decreto che irroga le sanzioni:
pubblicato su apposita sezione del
sito web del Mef o delle autorità disito web del Mef o delle autorità di
vigilanza di settore e le informazioni
restano pubblicate per un periodo di
5 anni.
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Importo massimo della sanzione:
• elevato fino al doppio dell’ammontaredel vantaggio medesimo, qualora dettovantaggio sia determinato odeterminabile e, comunque, non siadeterminabile e, comunque, non siainferiore a 450.000 euro.
• elevato fino ad un milione di euro,qualora il predetto vantaggio non siadeterminato o determinabile.
![Page 82: Adempimenti antiriciclaggio: principali novità...Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18) a) Identificazione del cliente e verifica della sua identità b) Identificazione](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022041904/5e627554f52ec33aa75f221f/html5/thumbnails/82.jpg)
Omissione di esecuzione alprovvedimento di sospensionedell’operazione sospetta(astensione), disposto dalla UIF:
sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000 a euro 50.000.
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Inosservanza degli obblighi dicomunicazione da parte deicomponenti degli organi dicomponenti degli organi dicontrollo dei soggetti obbligati
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Omissione di comunicazioniobbligatorie:
sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 pecuniaria da euro 5.000
a euro 30.000.
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Utilizzo contanti e titoli alportatore sopra soglia
Per le violazioni delle disposizioni di
cui all'art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7,
si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 a euro
50.000.
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Se l’importo del trasferimento didenaro contante e di titoli alportatore in euro o in valuta esterasupera euro 250.000, la sanzione èquintuplicata nel minimo e nelmassimo edittali.
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Oblazione
Per le violazioni dell’art. 49, commi
1, 2, 5, 6 e 7, e dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 231/2007 il cui importo non sia n. 231/2007 il cui importo non sia
superiore a 250.000 euro.
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Ammesso il pagamento in misura
ridotta (minor somma fra il doppio del
minimo e il terzo del massimo), oltre
alle spese del procedimento, entro 60
giorni dalla contestazione, ovviando
anche al minimo fisso di 3.000 euro.
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Mancata segnalazione peroperazioni in contanti e titoli alportatore
sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 a euro 15.000.
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I professionisti non possono
beneficiare dell’oblazione al fine
di ottenere la definizione deldi ottenere la definizione del
procedimento di irrogazione
della sanzione.
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Interdizione dallo svolgimento della funzione, attività o della funzione, attività o
incarico
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L’interdizione dallo svolgimento della
funzione, dell’attività o dell'incarico
non può essere inferiore a due mesi
e superiore a cinque anni.
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Favor reiFavor rei
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L'art. 69 introduce il principio
d’irretroattività della norma più
sfavorevole e l'applicazione del sfavorevole e l'applicazione del
regime del "favor rei".
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Le violazioni amministrative
commesse precedentemente
all’entrata in vigore del novellato
D.Lgs. n. 231/2007 possono
essere sanzionate con la legge in
vigore precedentemente se più
favorevole rispetto a quella
introdotta.
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Dal 4 luglio 2017 il termine per la
conclusione del procedimento
sanzionatorio è di 2 anni, dalla
ricezione della contestazione
notificata all’amministrazione
procedente.
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Dalla medesima data le predette
notifiche all’amministrazione sono
effettuate esclusivamente tramite effettuate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata.