Acquisto centralizzato di dispositivi medici per pazienti ... · territorio e, quindi, se usare la...
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Acquisto centralizzato di dispositivi medici per pazienti disabili in Campania: criticità e rimedi giurisdizionali.
Pregiudizio e Orgoglio
1. Il pregiudizio. In una facoltà di economisti, durante il master, ho avvertito
spesso il «peso» di essere un giurista amministrativista, peraltro,
professionalmente attivo nel settore contenzioso degli appalti pubblici.
2. L’orgoglio. I dati, dicono, però, che è la giustizia civile a rallentare la
realizzazione di opere pubbliche; è, dunque, il contenzioso a valle della stipula
del contratto a bloccare il completamento dei lavori pubblici (D. Coviello, L.
Moretti, G. Spagnolo, P. Valbonesi, Court Efficiency and Procurement Performance,
2013).
Peraltro, l’esperienza accumulata sin ora, mi fa dire che il ricorso
amministrativo ha il più delle volte una funzione «orientativa» e «correttiva»
dell’attività della P.A.
LA SORESA S.P.A. Il caso concreto che si va ad esporre nel prosieguo afferisce ad una procedura di
gara - accordo quadro - per la fornitura a tutte le ASL della Regione Campania di
dispositivi medici per stomia ed urostomia (patologie di cui si dirà infra), bandita
dalla centrale regionale d’acquisto della Regione Campania SORESA S.P.A..
La SORESA S.P.A. è stata introdotta in Campania dall’art. 2 della l.r. n. 24/2005
«15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle
AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della
spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di
beni e attrezzature sanitarie.
16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in
coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.».
Il capitale della SORESA S.P.A. è interamente detenuto dalla Regione Campania.
La Legge regionale Campania n. 10/2006
La Regione Campania ha introdotto nel 2006 la l.r. n. 10, volta a tutelare una
particolare categoria di malati oncologici e non: gli stomizzati.
L’art. 2 della legge in questione circoscrive il proprio ambito di applicazione,
definendo nel modo che segue i malati in questione: «a) coloro che soffrono di
incontinenza urinaria o fecale grave; b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria o fecale
congenita ovvero coloro ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un
collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno attraverso un
neostoma cutaneo».
La Legge regionale Campania n. 10/2006 e la
programmazione degli acquisti in sanità
Uno dei principali obiettivi della legge è garantire ai pazienti stomizzati la «libera
scelta» dei dispositivi protesici salva vita che, dopo l’operazione di stomia,
saranno costretti ad indossare per sempre.
Per questo, la Regione Campania ha deciso di garantire a questa particolare
categoria di disabili, tra l’altro: «1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo
4 le AASSLL e la Regione Campania si avvalgono, a titolo gratuito, della collaborazione delle
associazioni dei malati portatori di ausili o protesi, attive sul territorio regionale. In
particolare, la Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti
e provvedimenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, le modalità di
distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la semplificazione delle
procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria».
Le associazioni di volontari che si
battono per i diritti degli stomizzati
- A.I.S.T.O.M. : è una associazione che si batte per migliorare le difficili
condizioni di vita dei pazienti vittime di cancro, o di malattie di pari
aggressività, che per via di tali patologie hanno subito chirurigicamente
un’operazione di stomia;
- FINCOPP ONLUS: il diritto a condizioni di vita dignitose di tutti i soggetti
con disturbi al pavimento pelvico. Per quel che più interessa in questa sede,
l’associazione si batte per la tutela dei pazienti cui sia stata applicata per via
chirurgia un’urostomia;
- A.I.M.A.R.: associazione di genitori impegnata a sensibilizzare le istituzioni in
relazione al dramma dei bambini nati con malformazioni congenite anorettali,
oltre che a tutelarli.
Il mercato dei dispositivi per stomia Il mercato in questione, i principali produttori di dispositivi, nonché le dinamiche
concorrenziali del settore , è fotografato dal provvedimento antitrust n. 17135 del
2007 «gare per stomia» bandite dalla AUSL di Ferrara.
Caratteristiche del mercato:
- I dispositivi per stomia sono prodotti monouso, costituiti da sacche e placche
che, in quanto applicate allo stoma, fungono da tramite tra l’addome e la sacca.
Essi sono, in sostanza, riconducibili a due tipologie: a) “sacca monopezzo”; 2)
"sistema a due pezzi”. Il primo dispositivo è costituito da un corpo unico che
comprende sacca e placca; nei “sistemi a due pezzi” la sacca, al contrario, è
fornita separatamente;
- Il settore della commercializzazione di dispositivi per stomia sembra presentare
caratteristiche concorrenziali essenzialmente omogenee nel territorio italiano.
Elementi che militano in tale direzione risultano, in particolare, la presenza di
poche imprese specializzate nella produzione e vendita a livello nazionale di
tali prodotti;
19/01/14
Il mercato dei dispositivi per stomia l’incidenza limitata dei costi di trasporto sul prezzo finale del prodotto, e la specifica
normativa settoriale prevista a livello nazionale.
L’attività di vendita di dispositivi per stomia può essere distinta in tre segmenti.
a) fornitura ospedaliera concernente i dispositivi necessari all’assistenza e al
trattamento del paziente nella fase immediatamente successiva all’intervento, c.d.
fase “post-operatoria precoce”, ovvero “primo impianto”;
b) fornitura al paziente, una volta dimesso, su prescrizione medica, del dispositivo che
meglio si adatta alle sue caratteristiche fisiche: il paziente inizia un percorso
riabilitativo effettuato presso specifici ambulatori della ASL ed attraverso un iter
burocratico arriva all’erogazione, a cura della sua ASL, dei dispositivi per stomia.
Ogni ASL definisce come attivare la distribuzione di tali dispositivi nel proprio
territorio e, quindi, se usare la distribuzione diretta o indiretta.
Le modalità di appalto dei dispositivi
proteseici 1.) la gara a fornitore unico;
2.) la procedura con «l’ammissione di tutti i listini, a cui corrispondono singoli codici
ISO del nomenclatore tariffario di cui al D.M. n. 332/1999, a trattativa privata;
- dalla citata analisi dell’antitrust è emerso che la modalità di appalto maggiormente
concorrenziale risulta essere la gara con fornitore unico, in quanto le imprese si «danno
battaglia» serrata sul prezzo, affinché solo una tra le aziende in gara risulti aggiudicataria.
Con riferimento al secondo tipo di procedura, l’AGCM ne evidenzia le criticità nei
termini che seguono: «Per quanto precede, la scelta del tipo di dispositivo per stomia viene effettuata
dal medico prescrittore, di norma sulla base delle preferenze espresse dal paziente, e non dal soggetto che
ne sopporta il costo economico, ovvero l’ASL, dando luogo a quella particolare situazione di domanda
mediata che caratterizza il settore farmaceutico e dei dispositivi medici42. Solo nel caso di distribuzione
diretta da parte delle ASL tramite procedure di acquisto con fornitore unico, anche l’ASL concorre e
interviene nella scelta del dispositivo per stomia. Date le particolarità del settore, la concorrenza di prezzo
tra le imprese risulta sostanzialmente “sterilizzata”. Ciò determina, quindi, l’incentivo per le imprese a
colludere allo scopo di evitare che si affermino meccanismi di acquisto, come quello delle gare a fornitore
unico, idonei a sollecitare la concorrenza di prezzo. Dal punto di vista dell’offerta, il settore della
commercializzazione di dispositivi per stomia in Italia è caratterizzato da un’elevata concentrazione». 19/01/14
Il caso Campania: la gara bandita da
SORESA S.P.A. Con determinazione del Direttore generale n. 24 del 27.3.2013, la SORESA S.p.A.,
società pubblica regionale, ha indetto una “procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a
raccolta e medicazioni per piaghe da decubito”. Tale accordo quadro, di durata annuale, è
finalizzato principalmente alla fornitura a tutte le Aziende Sanitarie Locali – AA.SS.LL.
- campane, dei dispositivi medici per pazienti cui siano state praticate
ileostomie/colostomie o urostomie, per un importo presunto di euro 45.499.625,68.
- Le decisioni di spesa e le procedure di gara non vengono precedute dalla consultazione
delle associazioni di pazienti stomizzati, dunque, risultano viziate ab origine per
violazione degli artt. 4 e 6 della l.r. Campania n. 10/2006, che impone - come detto - il
parere preventivo delle associazioni. 19/01/14
Il disegno di gara dell’accordo quadro La gara bandita da SORESA, l’accordo quadro, è un modello procedurale ibrido che si
colloca a metà tra una gara per la selezione di un fornitore unico e la trattativa privata per
«l’ammissione di tutti i listini», inclusivi di prodotti inserito nel nomenclatore ISO, delle
imprese offerenti. Infatti, per un verso, l’accordo quadro di SORESA ha previsto un
confronto concorrenziale tra aziende secondo il criterio del prezzo più basso; epperò,
utilizzando lo schema dell’accordo quadro, ha fatto «entrare» in aggiudicazione, seppur
secondo una graduatoria declinata secondo il prezzo più basso tutte le imprese
offerenti, meno una, come si vedrà. Peraltro, tale accordo quadro sostituisce il
precedente modello d’appalto in Campania: la gara a fornitore unico.
Più nel dettaglio, SORESA ha costruito un meccanismo competitivo secondo cui, per ogni singolo
lotto, la scelta (da parte delle AA.SS.LL.) e l’utilizzo (da parte dei malati) dei dispositivi dovranno
essere così condotti: a.) in prima battuta, verranno scelti i prodotti offerti in gara al prezzo più
basso riconducibili ad un preciso codice ISO del nomenclatore; b.) successivamente, per esigenze
terapeutiche, il malato potrà avere accesso ai prodotti offerti dalle altre aziende contraenti
l’accordo quadro (diverse dalla prima classificata ma comunque) inserite nella graduatoria redatta
all’esito della procedura selettiva; c.) comunque, sempre per motivi clinici, le aziende dovranno
fornire “per ogni singolo lotto offerto, allo stesso prezzo, tutti i modelli di prodotto (nelle varie tipologie e misure),
corrispondenti al codice del nomenclatore ISO indicato per il lotto stesso, presenti nel catalogo ufficiale aggiornato,
depositato alla Camera di Commercio”.
19/01/14
La violazione del principio di libera scelta Una gara siffatta, però, è illegittima per violazione delle seguenti normative: Violazione e
lesione del principio di libera scelta della cura da parte del malato - Violazione degli
artt. 3, lett. a), 4, lett. h) e 10 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, siglata a New York nel 2006 e recepita in Italia dalla l. n. 18/2009 -
Violazione dell’art. 32, comma 2, Cost. - Violazione della l. n. 883/1978 - Violazione
del D.M. n. 332/1999, volte a garantire al malato di cancro LA LIBERA SCELTA
DEI DISPOSITIVI MEDICI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLE SUE
ESIGENZE.
Invece, il meccanismo di gara in questione forza il malato nella scelta del prodotto che
costa meno. Questo non potrebbe succedere nella gara «a fornitore unico», in quanto
l’aggiudicatario, nella prassi un distributore di prodotti più che un produttore, si accolla i
costi di dare al paziente il prodotto desiderato, purché inserito nel nomenclatore. Stessa
cosa accadrebbe nella gara «a tutti i listini», in quanto comprendente - per forza di cose -
i listini di tutte le aziende produttrici sul mercato.
19/01/14
La reazione delle Associazioni Le Associazioni dei malati di cancro si sono attivate sin da subito, mediante istanze e
richieste di incontri tematici inviate alla SORESA ed alla Regione Campania per provare
a «correggere» la gara. La SORESA si è sempre rifiutata di aprire un’interlocuzione con i
portatori di interesse in questione, garantendo però - in maniera del tutto apodittica e
astratta - che la libera scelta del paziente sarebbe stata garantita.
Le Associazioni non hanno impugnato il bando di gara, principalmente per gli
insormontabili costi raggiunti dalla giustizia amministrativa (6.000 euro solo per il ricorso
introduttivo), confidando in un intervento politico della Regione.
La gara è andata però avanti, infatti, con determinazione n. 77 del 26.8.2013 c’è stata
l’aggiudicazione definitica della commessa. Mediante tale provvedimento, peraltro, le
associazioni hanno scoperto che: “[...] preso atto inoltre dal verbale n. 7 del 15 luglio 2013
che: - l’Operatore Hollister ha offerto un prezzo non inferiore a quello posto a base d’asta per i seguenti
lotti: Lotto 1, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 8, lotto 10, lotto 11, lotto 30, lotto 31, lotto 32, lotto
33, lotto 34 e pertanto l’offerta è stata esclusa ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara; [...]
DETERMINA Per i motivi citati in premessa, di: [...] 2) confermare l’esclusione dell’offerta dell’Operatore Hollister per i lotti: lotto 1, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 8, lotto 10, lotto 11, lotto 30, lotto 31, lotto 32, lotto 33, lotto 34 [...]”
19/01/14
La reazione delle Associazioni L’esclusione di uno dei 6 principali produttori dei “dispositivi più rilevanti, oggetto della
fornitura, così come approvvigionati nell’anno 2011 […] agli assistiti aventi diritto della Regione
Campania” (come emerge dalla documentazione di gara della SORESA), con quote assai
rilevanti di pazienti “trattati” per i lotti da cui è stata esclusa [ ad esempio, nel lotto 3,
la Hollister fornisce il 18,09% dei pazienti; nel lotto 5 il 28,72%; nel lotto 11 il 44,24
%; nel lotto 40, codice ISO 92707003, addirittura il 90,98% dei malati], ha obbligato
le Associazioni ad impugnare la gara, sulla scorta dell’infungibilità dei prodotti
Hollister, tutti brevettati.
Più nel dettaglio, le Associazioni non hanno contestato l’esclusione della Hollister, di
per sé inappuntabile, ma hanno chiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara
sulla scorta dell’esclusione della Hollister, dimostrando che:
19/01/14
La reazione delle Associazioni I firmatari dell’accordo quadro cui le AA.SS.LL. dovranno aggiudicare le forniture
non hanno l’obbligo di reperire tutti i prodotti sul mercato, qualora i loro
dispositivi non siano idonei a soddisfare le esigenze dei malati. Come detto,
infatti, in tal caso si attingerà ai prodotti offerti “dagli altri operatori in graduatoria” o, comunque, ai prodotti “presenti nel catalogo ufficiale” delle
aziende idonee per singolo lotto. In altri termini, i contraenti dell’accordo
quadro non sono tenuti giuridicamente a fornire i prodotti Hollister, neppure a
fronte di conclamate esigenze cliniche dei pazienti, in quanto tale azienda è
stata esclusa dall’accordo quadro.
D’altronde, anche ove tale obbligo giuridico fosse stato inserito nella lex specialis di gara e
nell’accordo quadro - ma così non è - l’esecuzione di tale clausola sarebbe stata
impossibile in quanto la Hollister è azienda produttrice e commercializza in esclusiva i
propri prodotti, pertanto non è tenuta a fornirli ad aziende terze.
Tale circostanza, oltre a ledere il diritto di libera scelta dei futuri pazienti, è un vero e
proprio dramma per tutti gli attuali clienti Hollister, che si vedranno costretti a
cambiare fornitore, ove possibile, o a pagare di tasca propria i prodotti di cui, come
detto, non possono fare a meno.
19/01/14
Conclusioni ad oggi In sede cautelare, il TAR Campania non si è pronunciato ed ha fissato «un merito a breve».
La causa sarà discussa tra 22 giorni.
Ciò posto, mi pare utile sottolineare che:
a.) centralizzare la spesa, specialmente di dispositivi salva vita per malati di cancro, non
può voler significare non ascoltare i portatori di interesse nell’organizzazione e nella
decisione di spesa, specie se esiste un’apposita legge in materia;
b.) la centralizzazione della spesa deve seguire ad una analisi minuziosa delle caratteristiche
del mercato di riferimento, anche eventualmente con l’ausilio dell’AGCM e dell’AVCP;
b.) il diritto alla libera scelta degli ammalati di cancro non si affievolisce dinnanzi alle
esigenze di risparmio della pubblica amministrazione.
19/01/14