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CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE PRIMA SESTA 1° Sentenza dell' 08 ottobre 2010
Divulghiamo nr. 5 recenti Sentenze del Consiglio di Stato. I colleghi ricorrenti, dopo aver presentato e vinto Ricorso al Tar al fine dI ottenere il pagamento delle somme per il congedo ordinario non fruito, si erano nuovamente presentati al Tar per mancanza del soddisfo da parte del Ministero, al quale era stata disposto il Decreto Ingiuntivo. Contro il Decreto Ingiuntivo, il Ministero con le predette Sentenze, ha di fatto perso definitivamente tutti i Ricorsi prodotti.
N. 04702/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00273/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (R EVOCA DECRETO INGIUNTIVO).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avv. Amoroso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’ Interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’ appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione
2° Sentenza 8 ottobre 2010
N. 07362/2010 REG.SEN.
N. 02176/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
Sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(OMISSIS), non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00272/2006, resa tra le parti, concernente DECRETO
INGIUNTIVO PAGAMENTO FERIE NON FRUITE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero appellante l’
avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso
proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig.
(OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non
fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità
fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non
viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie -
indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione
per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio,
tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice.,
sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in
aspettativa per infermità.
Il sig. (OMISSIS) non si è costituito in giudizio.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’ appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18
d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio
normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo
sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante,
infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso
sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che
non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione
dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità
(vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle
tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520;
21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n.
1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto
orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si
configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa)
che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui
costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779;
27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione,
non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è
stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita
dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del
periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’
interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che
per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e
non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento
in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al
compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18
del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò
non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la
mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo
costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il
secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte
dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla
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ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per
equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per
riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del
pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituitala parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Nulla per le pese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini,
Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno
Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione
3° Sentenza 8 ottobre 2010
N. 07361/2010 REG.SEN.
N. 02120/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv.to Sandro
Picciolini in Roma, viale Parioli, 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00276/2006, resa tra le parti,
concernente PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO PER GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON
FRUITO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le
parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la
condanna al pagamento in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una
somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per
malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di
congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del
mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’
indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso
eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa
sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso detta sentenza ha proposto appello il
Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa
economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per
infermità.
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Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio ha, in via preliminare, eccepito l’ inammissibilità dell’ appello per
acquiescenza del Ministro istante alla sentenza di primo grado; nel merito ha contraddetto i motivi di
impugnativa, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo
ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999)
e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da
queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al
compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da
imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento
in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante
corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto
collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente
pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato,
che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765,
specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e
già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso
l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle
ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo
stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la
quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione
lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27
dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in
rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36
della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del
lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale -
che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del
lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia:
Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
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- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non
imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso
sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione
lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione
in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa
per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in
cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt.
14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto
invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni
altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie
per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso
sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso
si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non
recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di
consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in
diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in
rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in
ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del
pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del
diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio
Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione
o Regionale del Lazio
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4° Sentenza 8 ottobre 2010
N. 07360/2010 REG.SEN.
N. 02005/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv.to Sandro Picciolini in
Roma, viale Parioli, 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00275/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO
SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso
proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig.
(OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non
fruito, perché collocato in aspettativa per una malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità
fisica.
Il Tribunale amministrativo in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non
viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie -
indipendentemente da un’espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di
monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la
dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso
detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice sottolineando
che, nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per
infermità.
Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza
appellata. All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’ appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18
d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001
ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni
si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto
causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della
malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione
dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità
(vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle
tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520;
21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n.
1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto
orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si
configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa)
che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui
costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779;
27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione,
non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita
dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del
periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’
interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che
per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e
non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento
in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al
compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18
del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò
non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la
mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità,il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo
costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il
secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte
dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla
ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per
equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per
riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del
pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
5° Sentenza 05 ottobre 2010
N. 07295/2010 REG.SEN.
N. 05775/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Amoroso, con domicilio eletto presso l’ avv. Sandro Picciolini in Roma, viale Parioli, n. 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00274/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER FERIE NON FRUITE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato Barbieri e l’ avvocato Amoroso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento
o Regionale del Lazio
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"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
in favore del sig. (OMISSIS), già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo regionale , in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’ obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio. Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice , sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig. (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) ) L’ appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la
o Regionale del Lazio
16
"5 sentenze" Pagamento congedo ordinario non fruito
conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie,non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Severini, Presidente / Paolo Buonvino, Consigliere / Rosanna De Nictolis, Consigliere / Maurizio Meschino, Consigliere / Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione