2 febbraio 2011 NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI.

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2 febbraio 20112 febbraio 2011

NOVITA’ FISCALI PER I NOVITA’ FISCALI PER I PROFESSIONISTIPROFESSIONISTI

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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’

• novità in materia di novità in materia di leasingleasing immobiliare; immobiliare;• ripristino del cd. elenco ripristino del cd. elenco «clienti-fornitori»«clienti-fornitori»;;• comunicazioni comunicazioni black-listblack-list;;• nuovi vincoli alla compensazione dei crediti tributari;nuovi vincoli alla compensazione dei crediti tributari;• autorizzazione all’effettuazione di operazioni intra-UE.autorizzazione all’effettuazione di operazioni intra-UE.

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NOVITA’ IN MATERIA DI NOVITA’ IN MATERIA DI LEASINGLEASING IMMOBILIARE IMMOBILIAREart. 1, commi 15-16, Legge n. 220/2010art. 1, commi 15-16, Legge n. 220/2010

Per i contratti aventi ad oggetto fabbricati strumentali stipulati a Per i contratti aventi ad oggetto fabbricati strumentali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2011, equiparazione del trattamento del decorrere dal 1° gennaio 2011, equiparazione del trattamento del leasingleasing immobiliare all’acquisto diretto sul piano dell’imposizione di immobiliare all’acquisto diretto sul piano dell’imposizione di registro e ipocatastale con conseguente:registro e ipocatastale con conseguente:

- eliminazione dell’imposta di registro (1%) in precedenza corrisposta - eliminazione dell’imposta di registro (1%) in precedenza corrisposta sui canoni;sui canoni;-applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (3%+1%) all’atto applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (3%+1%) all’atto dell’acquisto e tassazione fissa al momento del riscatto (in precedenza: dell’acquisto e tassazione fissa al momento del riscatto (in precedenza: 1,5%+0,5% all’acquisto e 1,5%+0,5% al riscatto con detrazione di 1,5%+0,5% all’acquisto e 1,5%+0,5% al riscatto con detrazione di quanto nel frattempo pagato a titolo di imposta di registro).quanto nel frattempo pagato a titolo di imposta di registro).

Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2011, eliminazione Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2011, eliminazione delle imposte di registro ed ipocatastali ancora dovute mediante delle imposte di registro ed ipocatastali ancora dovute mediante applicazione di una imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo applicazione di una imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo 2011 a cura delle società di 2011 a cura delle società di leasingleasing..

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RIPRISTINO DEL CD. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI»«ELENCO CLIENTI/FORNITORI»Art. 21 D.L. n. 78/2010Art. 21 D.L. n. 78/2010

A partire dal 1° maggio 2011, i titolari di partita IVA dovranno comunicare A partire dal 1° maggio 2011, i titolari di partita IVA dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimentoriferimento, tutte le operazioni di acquisto e di vendita soggette ad IVA , tutte le operazioni di acquisto e di vendita soggette ad IVA qualora, nella loro unitarietà, queste risultino di importo superiore a € 3.000 (€ qualora, nella loro unitarietà, queste risultino di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 se non soggette ad obbligo di fatturazione).3.600 se non soggette ad obbligo di fatturazione).

Gli elementi da segnalare sono:Gli elementi da segnalare sono:•l’anno di riferimento dell’operazione (individuato in base al momento di l’anno di riferimento dell’operazione (individuato in base al momento di registrazione o, in mancanza, in base al momento di effettuazione registrazione o, in mancanza, in base al momento di effettuazione dell’operazione);dell’operazione);•il numero di partita IVA (o, in mancanza, il codice fiscale) del cliente e/o del il numero di partita IVA (o, in mancanza, il codice fiscale) del cliente e/o del fornitore (se questo è non residente, i dati anagrafici completi);fornitore (se questo è non residente, i dati anagrafici completi);•l’imponibile dell’operazione e la relativa imposta (o il titolo di l’imponibile dell’operazione e la relativa imposta (o il titolo di inapplicabilità); per le operazioni certificate mediante scontrino o ricevuta, inapplicabilità); per le operazioni certificate mediante scontrino o ricevuta, l’importo comprensivo dell’imposta.l’importo comprensivo dell’imposta.

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RIPRISTINO DEL CD. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI»«ELENCO CLIENTI/FORNITORI»aspetti particolariaspetti particolari

• Per l’individuazione del limite di € 3.000 (€ 3.600) è Per l’individuazione del limite di € 3.000 (€ 3.600) è necessario avere riguardo all’operazione nel suo complesso e necessario avere riguardo all’operazione nel suo complesso e non ai singoli corrispettivi di volta in volta certificati;non ai singoli corrispettivi di volta in volta certificati;

• per le prestazioni che danno luogo a corrispettivi periodici (es. per le prestazioni che danno luogo a corrispettivi periodici (es. assistenza assistenza softwaresoftware) occorre fare riferimento ai corrispettivi ) occorre fare riferimento ai corrispettivi annuali.annuali.

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RIPRISTINO DEL CD. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI»«ELENCO CLIENTI/FORNITORI»Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazioneOperazioni escluse dall’obbligo di comunicazione

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:•le importazioni;le importazioni;•le cessioni all’esportazione dirette;le cessioni all’esportazione dirette;•le operazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria per le operazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria per effetto delle comunicazioni effetto delle comunicazioni exex art. 7 D.P.R. n. 605/73; art. 7 D.P.R. n. 605/73;•le operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi le operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi «black list»«black list»;;•le operazioni di compravendita immobiliare (risposta a le operazioni di compravendita immobiliare (risposta a TelefiscoTelefisco).).

Non risultano al momento indicazioni ufficiali in ordine all’esclusione Non risultano al momento indicazioni ufficiali in ordine all’esclusione delle operazioni intra-UE (già oggetto di segnalazione mediante gli delle operazioni intra-UE (già oggetto di segnalazione mediante gli intrastat) mentre è stata confermata la rilevanza delle operazioni aventi intrastat) mentre è stata confermata la rilevanza delle operazioni aventi ad oggetto beni mobili registrati (risposta a ad oggetto beni mobili registrati (risposta a TelefiscoTelefisco).).

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RIPRISTINO DEL CD. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI»«ELENCO CLIENTI/FORNITORI»regime transitorioregime transitorio

Operazioni effettuate nel 2010Operazioni effettuate nel 2010::•sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di fatturazione ee recanti un corrispettivo superiore a € 25.000; recanti un corrispettivo superiore a € 25.000;•il termine per la comunicazione è fissato al il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 201131 ottobre 2011..

Operazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2011Operazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2011::•sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.di fatturazione.

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RIPRISTINO DEL CD. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI»«ELENCO CLIENTI/FORNITORI»regime sanzionatorioregime sanzionatorio

In caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati inesatti In caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati inesatti o incompleti, si applica la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11 D.Lgs. o incompleti, si applica la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11 D.Lgs. n. 471/97).n. 471/97).

Non sono dovute le sanzioni qualora il contribuente provveda ad Non sono dovute le sanzioni qualora il contribuente provveda ad integrare la comunicazione in precedenza trasmessa nel termine di 30 integrare la comunicazione in precedenza trasmessa nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine ordinario (30 maggio).gg. dalla scadenza del termine ordinario (30 maggio).

Si applica l’istituto del ravvedimento operoso. Si applica l’istituto del ravvedimento operoso.

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»Art. 1 D.L. n. 40/2010Art. 1 D.L. n. 40/2010D.M. 30 marzo 2010D.M. 30 marzo 2010D.M. 5 agosto 2010D.M. 5 agosto 2010

Tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad eccezione dei contribuenti Tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad eccezione dei contribuenti minimi e di quelli in regime di nuove iniziative produttive) sono tenuti minimi e di quelli in regime di nuove iniziative produttive) sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo al a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo al periodo di riferimento, tutte le operazioni effettuate con altri periodo di riferimento, tutte le operazioni effettuate con altri operatori operatori economicieconomici residenti in paesi inclusi nelle residenti in paesi inclusi nelle «black lists»«black lists» di cui ai D.M. 4 di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ivi comprese le operazioni rese a maggio 1999 e 21 novembre 2001, ivi comprese le operazioni rese a loro stabili organizzazioni/rappresentanti fiscali localizzati in paesi loro stabili organizzazioni/rappresentanti fiscali localizzati in paesi «white list»«white list»..

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»operazioni soggette all’obbligo di comunicazioneoperazioni soggette all’obbligo di comunicazione

Devono essere comunicate:Devono essere comunicate:•tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA;IVA;•le importazioni;le importazioni;•i servizi resi fuori campo IVA i servizi resi fuori campo IVA exex art. 7- art. 7-terter D.P.R. n. 633/72; D.P.R. n. 633/72;•i servizi resi e ricevuti fuori campo IVA i servizi resi e ricevuti fuori campo IVA exex artt. 7- artt. 7-quaterquater e 7- e 7-quinquiesquinquies D.P.R. n. 633/72. D.P.R. n. 633/72.

Le operazioni vanno comunicate al netto delle note di variazione Le operazioni vanno comunicate al netto delle note di variazione emesse/ricevute nel periodo di riferimento (quelle precedenti emesse/ricevute nel periodo di riferimento (quelle precedenti vanno evidenziate a parte).vanno evidenziate a parte).

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»operazioni escluse dalla comunicazioneoperazioni escluse dalla comunicazione

Non devono essere comunicate:Non devono essere comunicate:•le operazioni fuori campo IVA (ad eccezione di quelle le operazioni fuori campo IVA (ad eccezione di quelle espressamente considerate);espressamente considerate);•le operazioni escluse dalla base imponibile le operazioni escluse dalla base imponibile exex art. 15 D.P.R. n. art. 15 D.P.R. n. 633/72;633/72;•le operazioni esenti in presenza di dispensa dagli adempimenti le operazioni esenti in presenza di dispensa dagli adempimenti exex art. 36- art. 36-bisbis D.P.R. n. 633/72; D.P.R. n. 633/72;•le vendite al dettaglio documentate da scontrino/ricevuta fiscale le vendite al dettaglio documentate da scontrino/ricevuta fiscale non intestati.non intestati.

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»individuazione del periodo di riferimentoindividuazione del periodo di riferimento

Il periodo di riferimento per la comunicazione è individuato:Il periodo di riferimento per la comunicazione è individuato:•tramite la data di registrazione nei registri IVA per le operazioni tramite la data di registrazione nei registri IVA per le operazioni soggette ad IVA;soggette ad IVA;•tramite la data di registrazione nelle altre scritture contabili tramite la data di registrazione nelle altre scritture contabili (libro giornale, registro cronologico) per le operazioni non (libro giornale, registro cronologico) per le operazioni non soggette ad IVA;soggette ad IVA;•tramite la data della bolletta doganale per le importazioni.tramite la data della bolletta doganale per le importazioni.

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»periodicità delle comunicazioniperiodicità delle comunicazioni

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente entro La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento individuato:la fine del mese successivo al periodo di riferimento individuato:•nel trimestre solare qualora l’operatore non effettui nessuna nel trimestre solare qualora l’operatore non effettui nessuna categoria di operazioni (cessione/acquisto di beni; categoria di operazioni (cessione/acquisto di beni; prestazione/acquisto di servizi) per importi superiori a € 50.000 prestazione/acquisto di servizi) per importi superiori a € 50.000 nei 4 trimestri precedenti;nei 4 trimestri precedenti;•nel mese qualora l’operatore ecceda anche per una sola categoria nel mese qualora l’operatore ecceda anche per una sola categoria di operazioni l’importo di € 50.000 nei 4 trimestri precedenti.di operazioni l’importo di € 50.000 nei 4 trimestri precedenti.

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COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI «BLACK LIST»«BLACK LIST»regime sanzionatorio (art. 1, c. 3, D.L. n. 40/2010)regime sanzionatorio (art. 1, c. 3, D.L. n. 40/2010)

L’omissione o l’incompletezza degli elenchi comporta L’omissione o l’incompletezza degli elenchi comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria variabile tra un minimo l’applicazione della sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di € 516 ad un massimo di € 4.130.di € 516 ad un massimo di € 4.130.

In caso di violazioni ripetute, In caso di violazioni ripetute, nonnon si applica il cd. si applica il cd. «cumulo «cumulo giuridico»giuridico» delle sanzioni. delle sanzioni.

Trova invece applicazione l’istituto del Trova invece applicazione l’istituto del «ravvedimento operoso»«ravvedimento operoso»..

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COMPENSAZIONI IN F24COMPENSAZIONI IN F24(art. 31 D.L. n. 78/2010)(art. 31 D.L. n. 78/2010)

Per i modelli F24 presentati a decorrere dal 1° gennaio 2011 è Per i modelli F24 presentati a decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti d’imposta vietata la compensazione di crediti d’imposta erarialierariali in presenza in presenza di:di:•debiti per tributi debiti per tributi erarialierariali•di importo superiore a € 1.500 di importo superiore a € 1.500 •iscritti a ruolo iscritti a ruolo a titolo definitivoa titolo definitivo•non pagati nei termini.non pagati nei termini.

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COMPENSAZIONI IN F24COMPENSAZIONI IN F24(art. 31 D.L. n. 78/2010)(art. 31 D.L. n. 78/2010)

La norma dispone che il divieto di compensazione soltanto La norma dispone che il divieto di compensazione soltanto «fino a «fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo»concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo»: di conseguenza, : di conseguenza, sembrerebbe plausibile ammettere in compensazione crediti superiori ai debiti sembrerebbe plausibile ammettere in compensazione crediti superiori ai debiti iscritti a ruolo per l’ammontare eccedente i debiti medesimi.iscritti a ruolo per l’ammontare eccedente i debiti medesimi.

Es. credito tributario erariale: € 9.500;Es. credito tributario erariale: € 9.500;

debito per ritenute alla fonte: € 5.000;debito per ritenute alla fonte: € 5.000;

cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000.cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000.

•interpretazione 1:interpretazione 1: eccedenza di eccedenza di creditocredito rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ 9.500 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare tutto il debito per 9.500 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare tutto il debito per ritenute di € 5.000.ritenute di € 5.000.•interpretazione 2:interpretazione 2: eccedenza di eccedenza di debitodebito rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per ritenute per soli € 1.000. ritenute per soli € 1.000.

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COMPENSAZIONI IN F24COMPENSAZIONI IN F24posizione dell’Agenzia delle Entrateposizione dell’Agenzia delle Entrate

((comunicato stampa del 14 gennaio 2011comunicato stampa del 14 gennaio 2011Telefisco del 26 gennaio 2011)Telefisco del 26 gennaio 2011)

«La disposizione è tesa a «La disposizione è tesa a non consentirenon consentire la compensazione immediata la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo che continua a non contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo che continua a non pagare»pagare»..

Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti d’imposta erariali la compensazione cd. d’imposta erariali la compensazione cd. «orizzontale»«orizzontale» exex art. 17 del art. 17 del D.Lgs. N. 241/97 è D.Lgs. N. 241/97 è in ogni caso vietatain ogni caso vietata qualora il contribuente non qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento dei propri debiti erariali definitivi e abbia provveduto al pagamento dei propri debiti erariali definitivi e scaduti (allo scopo, è stata anticipata l’emanazione di un apposito scaduti (allo scopo, è stata anticipata l’emanazione di un apposito provvedimento attuativo per il pagamento delle cartelle mediante provvedimento attuativo per il pagamento delle cartelle mediante compensazione).compensazione).

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COMPENSAZIONI IN F24COMPENSAZIONI IN F24aspetto sanzionatorioaspetto sanzionatorio

L’indebita compensazione comporta l’applicazione di una sanzione pari al L’indebita compensazione comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’importo indebitamente 50% dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensatocompensato..

Es. credito tributario erariale: € 9.500;Es. credito tributario erariale: € 9.500;

debito per ritenute alla fonte: € 5.000;debito per ritenute alla fonte: € 5.000;

cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000.cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000.

•interpretazione 1:interpretazione 1: eccedenza di eccedenza di creditocredito rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ 9.500 - € 4.000), di conseguenza 9.500 - € 4.000), di conseguenza teoricateorica possibilità di compensare possibilità di compensare tuttotutto il il debito per ritenute di € 5.000 senza sanzioni (debito per ritenute di € 5.000 senza sanzioni (v. però Agenzia delle Entratev. però Agenzia delle Entrate: : eventuale sanzione di € 2.000);eventuale sanzione di € 2.000);•interpretazione 2:interpretazione 2: eccedenza di eccedenza di debitodebito rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per ritenute per soli € 1.000. In caso contrario, sanzione pari a € 2.000.ritenute per soli € 1.000. In caso contrario, sanzione pari a € 2.000.

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AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEAUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEArt. 27 D.L. n. 78/2010Art. 27 D.L. n. 78/2010

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29.12.2010Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29.12.2010nn. 188376 e 188381nn. 188376 e 188381

A decorrere dal 29 dicembre 2010, chi inizia un’attività d’impresa o di lavoro A decorrere dal 29 dicembre 2010, chi inizia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo deve comunicare, nella propria denuncia di inizio attività, la volontà autonomo deve comunicare, nella propria denuncia di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni attive o passive intracomunitarie.di effettuare operazioni attive o passive intracomunitarie.

Dalla data presentazione della denuncia di inizio attività con l’indicazione Dalla data presentazione della denuncia di inizio attività con l’indicazione dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha 30 gg. di tempo per concedere o meno dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha 30 gg. di tempo per concedere o meno l’autorizzazione ad effettuare le operazioni (si applica il «silenzio-assenso»).l’autorizzazione ad effettuare le operazioni (si applica il «silenzio-assenso»).

L’autorizzazione (tacita) comporta l’iscrizione nell’archivio informatico degli L’autorizzazione (tacita) comporta l’iscrizione nell’archivio informatico degli operatori legittimati ad operare in ambito intracomunitario.operatori legittimati ad operare in ambito intracomunitario.

Nei confronti dei soggetti iscritti nell’archivio informatico sono effettuati Nei confronti dei soggetti iscritti nell’archivio informatico sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della denuncia di inizio controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della denuncia di inizio attività (prima verifica entro il 31 luglio 2011).attività (prima verifica entro il 31 luglio 2011).

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AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEAUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEcause di esclusionecause di esclusione

Possibili cause di esclusione:Possibili cause di esclusione:•tipo di attività e rischio di evasione connesso;tipo di attività e rischio di evasione connesso;•inadempimenti agli obblighi dichiarativi IVA;inadempimenti agli obblighi dichiarativi IVA;•precedente coinvolgimento in frodi fiscali;precedente coinvolgimento in frodi fiscali;•ogni altro elemento che evidenzi rischi e criticità.ogni altro elemento che evidenzi rischi e criticità.

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AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEAUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEregime transitorioregime transitorio

Soggetti che hanno iniziato l’attività fra il 31 maggio ed il 28 Soggetti che hanno iniziato l’attività fra il 31 maggio ed il 28 dicembre 2010dicembre 2010::•se hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio attività non se hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio attività non devono compiere alcun altro adempimento;devono compiere alcun altro adempimento;•se se nonnon hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio attività, entro il 29 gennaio dovevano trasmettere a qualsiasi attività, entro il 29 gennaio dovevano trasmettere a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente ufficio dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l’opzione, pena la mancata inclusione nell’archivio informatico; l’opzione, pena la mancata inclusione nell’archivio informatico; tale comunicazione non è richiesta qualora questi operatori tale comunicazione non è richiesta qualora questi operatori abbiano presentato gli elenchi intrastat con riferimento ad abbiano presentato gli elenchi intrastat con riferimento ad operazioni intracomunitarie effettuate nel corso del secondo operazioni intracomunitarie effettuate nel corso del secondo semestre del 2010).semestre del 2010).

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AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEAUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UEregime transitorioregime transitorio

Soggetti che hanno iniziato anteriormente al 31 maggio 2010Soggetti che hanno iniziato anteriormente al 31 maggio 2010::•l’inclusione nell’archivio informatico è automatica per coloro che nel l’inclusione nell’archivio informatico è automatica per coloro che nel 2009 2009 oo nel 2010 abbiano effettuato almeno una operazione nel 2010 abbiano effettuato almeno una operazione intracomunitaria assolvendo all’obbligo di presentazione del relativo intracomunitaria assolvendo all’obbligo di presentazione del relativo modello intrastat e che abbiano altresì presentato la dichiarazione annuale modello intrastat e che abbiano altresì presentato la dichiarazione annuale IVA per il 2009;IVA per il 2009;•qualora tali soggetti non avessero effettuato operazioni intracomunitarie qualora tali soggetti non avessero effettuato operazioni intracomunitarie (ma avessero presentato la dichiarazione IVA per il 2009), l’inclusione (ma avessero presentato la dichiarazione IVA per il 2009), l’inclusione nell’archivio entro il 28 febbraio 2011 era possibile a condizione che tali nell’archivio entro il 28 febbraio 2011 era possibile a condizione che tali soggetti avessero trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di soggetti avessero trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di esercizio dell’opzione;esercizio dell’opzione;•in tutti gli altri casi, l’iscrizione nell’archivio automatico verrà effettuata in tutti gli altri casi, l’iscrizione nell’archivio automatico verrà effettuata con effetto dai 30 gg. successivi alla comunicazione dell’opzione.con effetto dai 30 gg. successivi alla comunicazione dell’opzione.