14 CASELLARIO CARICHI

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© Laurus Robuffo 1. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagra- fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A). (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n.36). TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI Art. 1 (L). Oggetto. 1. Norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casella- rio dei carichi pendenti, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipen- denti da reato, i servizi certificativi, le relative pro- cedure. In particolare, disciplinano l’iscrizione, l’e- liminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati degli uffici interessati. Art. 2 (R). Definizioni. 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) “casellario giudiziale” è l’insieme dei dati rela- tivi a provvedimenti giudiziari a amministrativi rife- riti a soggetti determinati; b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a sog- getti determinati che hanno la qualità di imputato; c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipen- denti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provve- dimenti giudiziari che applicano, agli enti con per- sonalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni ammini- strative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legi- slativo 8 giugno 2001, n. 231; d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e asso- ciazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, la società e l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria; g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile; passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impu- gnazione con strumenti diversi dalla revocazione; h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’articolo 43; i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro di cui all’arti- colo 335 del codice di procedura penale; l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimen- to giudiziario o amministrativo da inserire nel siste- ma; m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudi- ziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenza nella materia del presente testo unico; n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del pre- sente testo unico; o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha compe- tenze nella materia del presente testo unico; p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; q) “sistema” è il sistema informativo automatizza- to del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pen- denti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. TITOLO II CASELLARIO GIUDIZIALE Art. 3 (L). Provvedimenti iscrivibili. 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quel- li concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’o- blazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi Casellario giudiziale e dei carichi pendenti

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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagra- fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A). (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n.36). © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo (art. 687 c.p.p; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, D.Lgs. n. 274/2000) © Laurus Robuffo

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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentariin materia di casellario giudiziale, di anagra-fe delle sanzioni amministrative dipendentida reato e dei relativi carichi pendenti (TestoA). (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2003, n.36).

TITOLO IOGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 (L). Oggetto. 1. Norme del presente testounico disciplinano il casellario giudiziale, il casella-rio dei carichi pendenti, l’anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato, l’anagrafe deicarichi pendenti degli illeciti amministrativi dipen-denti da reato, i servizi certificativi, le relative pro-cedure. In particolare, disciplinano l’iscrizione, l’e-liminazione, la trasmissione e conservazione deidati, i certificati degli uffici interessati.

Art. 2 (R). Definizioni. 1. Ai fini del presentetesto unico, se non diversamente ed espressamenteindicato:

a) “casellario giudiziale” è l’insieme dei dati rela-tivi a provvedimenti giudiziari a amministrativi rife-riti a soggetti determinati;

b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme deidati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a sog-getti determinati che hanno la qualità di imputato;

c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipen-denti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provve-dimenti giudiziari che applicano, agli enti con per-sonalità giuridica e alle società e associazioni ancheprive di personalità giuridica, le sanzioni ammini-strative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legi-slativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illecitiamministrativi dipendenti da reato” è l’insieme deidati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti aglienti con personalità giuridica e alle società e asso-ciazioni anche prive di personalità giuridica, cui èstato contestato l’illecito amministrativo dipendenteda reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231;

e) “ente” è l’ente fornito di personalità giuridica, lasocietà e l’associazione, anche priva di personalità

giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231;

f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, ildecreto penale e ogni altro provvedimento emessodall’autorità giudiziaria;

g) “provvedimento giudiziario definitivo” è ilprovvedimento divenuto irrevocabile; passato ingiudicato o, comunque, non più soggetto a impu-gnazione con strumenti diversi dalla revocazione;

h) “codice identificativo” è il codice fiscale o ilcodice individuato ai sensi dell’articolo 43;

i) “numero identificativo del procedimento” è ilnumero del procedimento assegnato dal sistema almomento dell’iscrizione nel registro di cui all’arti-colo 335 del codice di procedura penale;

l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimen-to giudiziario o amministrativo da inserire nel siste-ma;

m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autoritàgiudiziaria che ha emesso il provvedimento giudi-ziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che hacompetenza nella materia del presente testo unico;

n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudicedi pace, che ha competenze nella materia del pre-sente testo unico;

o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale epresso il tribunale per i minorenni, che ha compe-tenze nella materia del presente testo unico;

p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministerodella giustizia, che ha competenze nella materia delpresente testo unico;

q) “sistema” è il sistema informativo automatizza-to del casellario giudiziale, del casellario dei carichipendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pen-denti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

TITOLO II CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 3 (L). Provvedimenti iscrivibili. 1. Nelcasellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condannadefinitivi, anche pronunciati da autorità giudiziariestraniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 eseguenti del codice di procedura penale, salvo quel-li concernenti contravvenzioni per le quali la leggeammette la definizione in via amministrativa, o l’o-blazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi

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non sia stata concessa la sospensione condizionaledella pena;

b) i provvedimenti definitivi concernenti le pene,compresa la sospensione condizionale e la non men-zione, le misure di sicurezza personali e patrimonia-li, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’in-dulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di pro-fessionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le peneaccessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misu-re alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la libera-zione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hannoprosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a pro-cedere per difetto di imputabilità, o disposto unamisura di sicurezza;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condan-na alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di con-versione di cui all’articolo 66, terzo comma, e all’ar-ticolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre1981, n.689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministe-ro previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione dellepene pecuniarie;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernentile misure di prevenzione della sorveglianza specialesemplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabi-litazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, dicui all’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione spe-ciale relativi ai minori, di cui all’articolo 24 delregio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdi-zione e inabilitazione e quelli di revoca;

q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano falli-to l’imprenditore; quelli di omologazione del con-cordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimen-to; quelli di riabilitazione del fallito;

r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsionea titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alladetenzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legi-slativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal-l’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e iprovvedimenti giudiziari che decidono il ricorsoavverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificatodall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne anorma di legge i provvedimenti già iscritti, comeindividuato con decreto del Presidente della Repub-blica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del-la giustizia.

(art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14,R.D. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma,R.D.L. 1404/1934, convertito, con modificazioni,L. n. 835/1935; art. 58-bis, L. n. 354/1975; art. 73,L. n. 689/1981)

Art.4 (R). Estratto del provvedimento iscrivibi-le. 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministra-tivo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codiceidentificativo della persona cui si riferisce il provve-dimento; codice identificativo è il codice fiscale peril cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell’U-nione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia,nonché il codice individuato ai sensi dell’articolo 43per il cittadino di Stato dell’Unione europea che nonabbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato nonappartenente all’Unione europea;

b) numero identificativo del procedimento; c) autorità che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e norme

applicate. 2. L’estratto del provvedimento giudiziario penale

contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento,i seguenti dati:

a) luogo, data dell’infrazione e norme applicate,con riferimento a ciascun reato;

b) pena principale e pena accessoria, circostanze,sanzione sostitutiva, sospensione condizionale dellapena e non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, misure alternative alladetenzione, con riferimento a ciascun reato, anchenelle ipotesi di cui all’articolo 81 del codice penalee dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274;

c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità oprofessionalità, dichiarazione di tendenza a delin-quere.

(artt. 6 e 7, R.D. n, 778/1931))

Art. 5 (L). Eliminazione delle iscrizioni. 1. Leiscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate alcompimento dell’ottantesimo anno di età o per mor-te della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di

revisione, o a norma dell’articolo 673 del codice diprocedura penale;

b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancantio non esecutivi o dei quali è stata sospesa l’esecu-zione o disposta la restituzione nel termine, ai sensidell’articolo 670 del codice di procedura penale;

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c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimentoo di non luogo a procedere per difetto di imputabi-lità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anniin caso di contravvenzione dal giorno in cui il prov-vedimento è divenuto irrevocabile, o, nel caso dinon luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto iltermine per l’impugnazione;

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna percontravvenzioni per le quali è stata inflitta la penadell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcunodei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codicepenale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la penaè stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimentoper difetto di imputabilità emessi dal giudice dipace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedi-mento è divenuto irrevocabile;

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimentoper difetto di imputabilità relativi ai reati di compe-tenza del giudice di pace, emessi da un giudicediverso, limitatamente alle iscrizioni concernentiquesti reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui ilprovvedimento è divenuto irrevocabile;

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessidal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giornoin cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta lapena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta unapena diversa, se nei periodi indicati non è stato com-messo un ulteriore reato;

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativiai reati di competenza del giudice di pace emessi daun giudice diverso, limitatamente alle iscrizioniconcernenti questi reati, trascorsi cinque anni dalgiorno in cui la sanzione è stata eseguita se è statainflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è statainflitta una pena diversa, se nei periodi indicati nonè stato commesso un ulteriore reato;

i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l’impren-ditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso ilfallimento, quando il fallimento è revocato conprovvedimento definitivo;

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione,quando sono annullati con provvedimento giudizia-rio o amministrativo definitivo.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i ter-mini previsti dal comma 2 decorrono dalla data del-la revoca della misura di sicurezza e, se questa è sta-ta applicata o sostituita con provvedimento giudizia-rio di esecuzione, è eliminata anche l’iscrizione rela-tiva a quest’ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relati-vi a minori di età sono eliminate al compimento deldiciottesimo anno di età della persona cui si riferi-scono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale,che sono eliminate al compimento del ventunesimoanno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti dicondanna a pena detentiva, anche se condizional-mente sospesa.

(art. 687 c.p.p; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n.778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63c. 2, D.Lgs. n. 274/2000)

TITOLO III CASELLARIO DEI CARICHI PENDENTI

Art. 6 (L). Provvedimenti iscrivibili. 1. Nelcasellario dei carichi pendenti si iscrivono perestratto:

a) i provvedimenti giudiziari di cui all’articolo 60,comma 1, del codice di procedura penale, il provve-dimento di revoca della sentenza di non luogo a pro-cedere, il decreto di citazione di cui all’articolo 636,comma 1, del codice di procedura penale, i provve-dimenti giudiziari di cui all’articolo 3 del decretolegislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) ogni altro provvedimento giudiziario che decidesull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi suc-cessivi.

(art. 110, c.1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989, e rac-cordo con l’art. 60, c. 3, c.p.p.)

Art. 7 (R). Estratto del provvedimento iscrivi-bile. 1. Ogni provvedimento giudiziario è iscrittoper estratto contenente, secondo il tipo di provvedi-mento, i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codiceidentificativo della persona cui si riferisce il provve-dimento giudiziario; codice identificativo è il codicefiscale per il cittadino italiano e per il cittadino diStato dell’Unione europea che abbia il domiciliofiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sen-si dell’articolo 43 per il cittadino di Stato dell’Unio-ne europea che non abbia il codice fiscale e per ilcittadino di Stato non appartenente all’Unione euro-pea;

b) numero identificativo del procedimento; c) autorità che ha emesso il provvedimento giudi-

ziario; d) data, dispositivo del provvedimento e norme

applicate; e) luogo, data dell’infrazione e norme applicate,

con riferimento a ciascun reato; f) pena principale e pena accessoria, circostanze,

sanzione sostitutiva, sospensione condizionale dellapena e non menzione della condanna nel certificatodel casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cuiall’articolo 81 del codice penale e dell’articolo 6, deldecreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualitào professionalità, dichiarazione di tendenza a delin-quere.

(estensione artt. 6 e 7, R.D. n. 778/1931)

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Art. 8 (L). Eliminazione delle iscrizioni. 1. Leiscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sonoeliminate:

a) al compimento dell’ottantesimo anno di età oper morte della persona alla quale si riferiscono;

b) alla cessazione della qualità di imputato ai sen-si dell’articolo 60, comma 2, del codice di procedu-ra penale.

(art. 110, c.1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989, edestensione del principio di cui all’art. 687, c. 1,c.p.p.)

TITOLO IVANAGRAFE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE DIPENDENTIDA REATO

Art. 9 (L). Provvedimenti iscrivibili. 1. Nell’a-nagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dareato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari definitivi si applica-no agli enti le sanzioni amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativiall’esecuzione delle stesse sanzioni;

c) qualsiasi altro provvedimento che concerne anorma di legge i provvedimenti già iscritti, comeindividuato con decreto del Presidente della Repub-blica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del-la giustizia.

(art. 80, c.2, D.Lgs. n. 231/2000)

Art. 10 (R). Estratto del provvedimento iscrivi-bile. 1. Ogni provvedimento giudiziario è iscrittoper estratto contenete i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell’entecui si riferisce il provvedimento giudiziario; codiceidentificativo è il codice fiscale dell’ente;

b) rappresentante e sede legale dell’ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorità che ha emesso il provvedimento giudi-

ziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario

e norme applicate; f) luogo, data dell’infrazione e norme applicate,

con riferimento a ciascun illecito amministrativodipendente da reato;

g) sanzione amministrativa applicata, con riferi-mento a ciascun illecito amministrativo dipendenteda reato, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 21 deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7 R.D. n. 778/1931)

Art. 11 (L). Eliminazione delle iscrizioni. 1. Leiscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrati-

ve sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno incui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascor-si dieci anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzionedi qualunque altra diversa sanzione, se negli stessiperiodi non è stato commesso un ulteriore illecitoamministrativo.

(art. 80, c. 2, D.Lgs. n. 231/2001)

TITOLO VANAGRAFE DEI CARICHI PENDENTIDEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

DIPENDENTI DA REATO

Art. 12 (L). Provvedimenti iscrivibili. 1. Nell’a-nagrafe dei carichi pendenti degli illeciti ammini-strativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene con-testato all’ente l’illecito amministrativo dipendenteda reato;

b) ogni altro provvedimento giudiziario che decidesulla contestazione dell’illecito amministrativoemesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989, e rac-cordo con gli artt. 36 e 59 D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 13 (R). Estratto del provvedimento iscrivi-bile. 1. Ogni provvedimento giudiziario è iscrittoper estratto contenete, secondo il tipo di provvedi-mento, i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell’entecui si riferisce il provvedimento giudiziario; codiceidentificativo è il codice fiscale dell’ente;

b) rappresentante e sede legale dell’ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorità che ha emesso il provvedimento giudi-

ziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario

e norme applicate; f) luogo, data dell’infrazione e norme applicate,

con riferimento a ciascun illecito amministrativodipendente da reato;

g) sanzione amministrativa applicata, con riferi-mento a ciascun illecito amministrativo dipendenteda reato, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 21 deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(estensione artt. 6 e 7 R.D. n. 778/1931)

Art. 14 (L). Eliminazione delle iscrizioni. 1. Leiscrizioni nell’anagrafe dei carichi pendenti dellesanzioni amministrative sono eliminate alla cessa-zione della qualità di ente sottoposto al procedimen-to di accertamento relativo agli illeciti amministrati-vi dipendenti da reato.

(art. 110, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989, rac-cordo tra l’art. 35 D.Lgs. n. 231/2001 e l’art. 60,c. 2, c.p.p.)

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TITOLO IVUFFICIO ISCRIZIONE, UFFICIO

TERRITORIALE, UFFICIO LOCALE, UFFI-CIO CENTRALE

Art. 15 (R). Ufficio iscrizione. 1. L’ufficio iscri-zione iscrive l’estratto nel sistema ed elimina dalsistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusiquelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensidell’articolo 19, commi 3, 4 e 6.

2. Ai fini dell’eliminazione, ufficio iscrizione èl’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emessoil provvedimento soggetto ad eliminazione perdecorso del tempo ai sensi dell’articolo 5, comma 2,lettere c), d), e), f), g) e h), e dell’articolo 11, com-ma 1, o l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che haemesso il provvedimento da cui deriva l’eliminazio-ne dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2,lettere a), b) ed i), dell’articolo 8, comma 1, letterab), e dell’articolo 14, comma 1.

3. L’iscrizione o l’eliminazione è effettuata quan-do il provvedimento giudiziario è definitivo; nelcaso di iscrizione di provvedimenti non definitivi,quando il provvedimento è pubblicato nelle forme dilegge.

4. L’ufficio iscrizione verifica l’esistenza nel fasci-colo dei codici identificativi delle persone e deglienti, nonché del numero identificativo del procedi-mento; verifica, inoltre, la completezza nel provve-dimento dei dati utili ai fini dell’estratto.

5. L’ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo lamancanza del codice identificativo delle persone odegli enti o del numero identificativo del procedi-mento provvede ad inserirlo secondo le modalitàpreviste dai decreti dirigenziali emanati ai sensidegli articoli 42 e 43.

6. L’ufficio iscrizione se nel provvedimentoriscontra dati mancanti o incompleti, lo segnalaall’autorità competente alla correzione, e in partico-lare, al giudice penale ai sensi dell’articolo 130 delcodice di procedura penale, al giudice civile oamministrativo ai sensi dell’articolo 288, secondocomma, del codice di procedura civile, all’autoritàamministrativa che ha emesso il provvedimento.

7. L’ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra ilprovvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nelsistema, effettua la segnalazione al pubblico mini-stero competente ai fini della risoluzione della que-stione concernente l’iscrizione, ai sensi dell’artico-lo 40.

Art. 16 (R). Comunicazioni all’ufficio iscrizio-ne. 1. L’ufficio di cancelleria del giudice dell’esecu-zione comunica all’ufficio iscrizione l’avvenuta ese-cuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena aifini della eliminazione delle iscrizioni collegate aldecorso del tempo dall’esecuzione della pena.

Art. 17 (R). Ufficio territoriale. 1. L’ufficio terri-toriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti daautorità straniere, e consente la visura delle iscrizio-ni.

(art. 51 D.Lgs. n. 274/2000 e art. 20 D.M. n.204/2001)

Art. 18 (R). Ufficio locale. 1. L’ufficio locale rila-scia i certificati, compresi quelli richiesti da autoritàstraniere, e consente la visura delle iscrizioni.

(art. 2, terzo c., R.D. n. 778/1931)

Art. 19 (R). Ufficio centrale. 1. L’ufficio centralesvolge i seguenti compiti:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistemadel casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trat-tando separatamente quelli delle iscrizioni relativeai minorenni;

b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagra-fe delle sanzioni amministrative dipendenti da reatoe nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioniamministrative dipendenti da reato;

c) conserva i dati suddetti adottando le più idoneemodalità tecniche al fine di consentirne l’immediatoutilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmen-te andati persi e per la compilazione dei certificati diemergenza;

d) conserva ai fini statistici, in modo anonimo, idati eliminati;

e) concorre ad elaborare le modalità tecniche difunzionamento del sistema di cui all’articolo 42,relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, tra-smissione e conservazione dei dati nelle proceduredegli e tra gli uffici;

f) vigila sull’attività degli uffici, adottando lemisure necessarie per prevenire o rimuovere even-tuali irregolarità;

g) adotta le iniziative necessarie e promuove gliinterventi opportuni per garantire il pieno svolgi-mento delle funzioni del casellario giudiziale, delcasellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe dellesanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’a-nagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni ammini-strative dipendenti da reato.

2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estrattoed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedi-menti amministrativi di espulsione e dei provvedi-menti giudiziari che decidono il ricorso avversoquesti.

2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estrat-to delle decisioni definitive adottate dalla Corteeuropea dei diritti dell'uomo nei confronti delloStato italiano, concernenti i provvedimenti giudizia-li ed amministrativi definitivi delle autorità naziona-li già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizionecui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimentoper gli affari di giustizia del Ministero della giusti-zia (1).

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2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche suistanza del soggetto o dei soggetti interessati. In talecaso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficiocentrale ovvero, qualora si tratti di decisioni dellaCorte europea dei diritti dell'uomo relative a prov-vedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casel-lario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che haemesso il provvedimento cui la decisione si riferi-sce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio larichiesta all'ufficio centrale, che provvede alla suc-cessiva iscrizione, acquisito il parere del Diparti-mento per gli affari di giustizia del Ministero dellagiustizia (1).

3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estrattodel decreto di grazia.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15. 5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscri-

zioni relative a persone morte, le iscrizioni relative apersone che hanno compiuto ottanta anni, nonché leiscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi aminori ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti atti-vità di supporto:

a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relati-vi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari inmateria penale;

b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblicaamministrazione, in modo anonimo a fini statistici,dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali,utilizzando anche le informazioni relative alle iscri-zioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trat-tamento dei dati personali;

c) in applicazione di convenzioni internazionali oper ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, neilimiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle com-petenti autorità straniere i dati relativi a decisioniriguardanti cittadini stranieri.

(art. 3 R.D. n. 778/1931) –––––––––––

(1) Comma inserito dal D.P.R. 28 novembre 2005,n. 289.

Art. 20 (R). Comunicazioni all’ufficio centrale.1. L’autorità che emette i provvedimenti ammini-strativi di espulsione e i provvedimenti giudiziariche decidono i ricorsi avverso questi ne dà comuni-cazione all’ufficio centrale senza ritardo.

2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritar-do all’ufficio centrale il decreto di grazia.

3. Il Comune competente comunica senza ritardoall’ufficio centrale l’avvenuta morte della persona.

4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giu-stizia sono stabilite le modalità tecnico operative perconsentire la rapida trasmissione, anche telematica,dei provvedimenti e delle informazioni, sentita laPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentoper l’innovazione e le tecnologie, per le modalità

telematiche, per le modalità telematiche e, sentito ilGarante per la protezione dei dati personali.

TITOLO VII SERVIZI CERTIFICATIVI

CAPO ISERVIZI CERTIFICATIVI DEL CASELLARIO

GIUDIZIALE E DEL CASELLARIO DEI CARI-CHI PENDENTI

Art. 21 (L). Certificato del casellario giudizialee del casellario dei carichi pendenti acquisito dal-l’autorità giudiziaria. 1. Per ragioni di giustizia,gli uffici che esercitano la giurisdizione penale equelli del pubblico ministero acquisiscono dal siste-ma il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferitead un determinato soggetto.

2. Previa autorizzazione del giudice procedente, ilpubblico ministero acquisisce dal sistema lo stessocertificato concernente la persona offesa dal reato oil testimone, per le finalità riconosciute dal codice diprocedura penale.

(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art.110, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989)

Art. 22 (L). Certificato del casellario giudizialee del casellario dei carichi pendenti richiesto daldifensore. 1. Previa autorizzazione del giudice pro-cedente, il difensore ha diritto di ottenere il certifi-cato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad undeterminato soggetto, avente la qualità di personaoffesa dal reato o di testimone, per le finalità rico-nosciute dal codice di procedura penale.

(art. 688 c.p.p.: c. 2, secondo periodo, art. 110,c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 271/1989)

Art. 23 (L). Certificati del casellario giudizialerichiesti dall’interessato. 1. L’interessato ha ildiritto di ottenere il certificato generale, il certifica-to penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24,25 e 26, senza motivare la richiesta.

(art. 689 c.p.p.)

Art. 24 (L). Certificato generale del casellariogiudiziale richiesto dall’interessato. 1. Nel certifi-cato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nelcasellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato chenon si faccia menzione nel certificato a norma del-l’articolo 175 del codice penale, purché il beneficionon sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili conla sola ammenda e alle condanne per reati estinti anorma dell’articolo 167, primo comma, del codicepenale;

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c) alle condanne per i reati per i quali si è verifica-ta la causa speciale di estinzione prevista dall’arti-colo 556 del codice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è statadefinitivamente applicata l’amnistia e a quelle per lequali è stata dichiarata la riabilitazione, senza chequesta sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 delcodice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato diconsiderare come reati, quando la relativa iscrizionenon è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurez-za conseguenti a sentenze di proscioglimento o dinon luogo a procedere, quando le misure sono staterevocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazionedelle misure di prevenzione della sorveglianza spe-ciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice dipace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati dicompetenza del giudice di pace emessi da un giudi-ce diverso, limitatamente alle iscrizioni concernentiquesti reati;

m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilita-zione, quando è stata revocata;

n) ai provvedimenti concernenti il fallimento,quando il fallito è stato riabilitato con sentenza defi-nitiva.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale aisensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 29luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successivemodificazioni, non è riportata alcuna iscrizione rela-tiva al minore.

(art. 689 c.p.p. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63,c. 2, D.Lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma,R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazio-ni, dalla L. n. 835/1935)

Art. 25 (L). Certificato penale del casellariogiudiziale richiesto dell’interessato. 1. Nel certifi-cato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nelcasellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato chenon si faccia menzione nel certificato a norma del-l’articolo 175 del codice penale, purché il beneficionon sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili conla sola ammenda e alle condanne per reati estinti anorma dell’articolo 167, primo comma, del codicepenale;

c) alle condanne per reati per i quali si è verificatala causa di estinzione prevista dall’articolo 556 delcodice penale;

d) alle condanne in relazione alle quali è statadefinitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le

quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza chequesta sia stata in seguito revocata;

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 delcodice di procedura penale e ai decreti penali;

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato diconsiderare come reati, quando la relativa iscrizionenon è stata eliminata;

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurez-za conseguenti a sentenze di proscioglimento o dinon luogo a procedere, quando le misure sono staterevocate;

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazionedelle misure di prevenzione della sorveglianza spe-ciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice dipace;

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati dicompetenza del giudice di pace emessi da un giudi-ce diverso, limitatamente alle iscrizioni concernentiquesti reati;

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdi-zione e inabilitazione e quelli di revoca;

n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano falli-to l’imprenditore; a quello di omologazione del con-cordato fallimentare; a quelli di chiusura del falli-mento; a quelli di riabilitazione del fallito;

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsionee ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricor-so avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 deldecreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, comemodificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002,n. 189.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale aisensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successivemodificazioni, non è riportata alcuna iscrizione rela-tiva al minore.

(art. 689 c.p.p. 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63,c. 2, D.Lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma,R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazio-ni, dalla L. n. 835/1935)

Art. 26 (L). Certificato civile del casellario giudi-ziale richiesto dall’interessato. 1. Nel certificatocivile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casel-lario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdi-zione e inabilitazione salvo che siano stati revocati;

b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, sal-vo che il fallito sia stato riabilitato con sentenzadefinitiva;

c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione eai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorsoavverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificatodall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

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d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorieportanti limitazioni alla capacità del condannato.

(art. 689 c.p.p.)

Art. 27 (L). Certificato del casellario dei carichipendenti richiesto dall’interessato. 1. L’interessa-to ha diritto di ottenere il certificato senza motivarela richiesta.

2. nel certificato sono riportate le iscrizioni esi-stenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezio-ne di quelle relative:

a) alle condanne delle quali è stato ordinato chenon si faccia menzione nel certificato a norma del-l’articolo 175 del codice penale, purché il beneficionon sia stato revocato;

b) alle condanne per contravvenzioni punibili conla sola ammenda;

c) alle condanne per i reati per i quali si è verifica-ta la causa speciale di estinzione prevista dall’arti-colo 556 del codice penale;

d) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 delcodice di procedura penale e ai decreti penali;

e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudicedi pace;

f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati dicompetenza del giudice di pace emessi da un giudi-ce diverso, limitatamente alle iscrizioni concernentiquesti reati.

(estensione dell’art. 689, c. 1, e parte del c. 2,c.p.p.; art. 21 D.M. 6 aprile 2001, n. 204)

Art. 28 (L). Certificato richiesto dalle ammini-strazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servi-zi. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori dipubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificatidi cui all’articolo 23 e all’articolo 27, relativo a per-sone maggiori di età, quando tale certificato è neces-sario per l’esercizio delle loro funzioni.

(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del D.P.R. n.448/1988)

Art. 29 (L). Certificato del casellario giudizialeper ragioni di elettorato.

1. Il certificato per ragioni di elettorato contienesolo le iscrizioni esistenti nel casellario giudizialeche incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell’ar-ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifica-zioni.

2. L’interessato ha diritto di ottenere senza moti-vare la richiesta; soggetti diversi dall’interessatopossono richiedere lo stesso certificato ai sensi del-l’articolo 29, secondo comma, e dell’articolo 32,primo comma, n. 5), del decreto del Presidente del-la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successivemodificazioni.

(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

CAPO II SERVIZI CERTIFICATIVI DELL’ANAGRAFE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPEN-DENTI DA REATO E

DELL’ANAGRAFE DEI CARICHI PENDENTIDEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

DIPENDENTI DA REATO

Art. 30 (L). Certificato dell’anagrafe delle san-zioni amministrative dipendenti da reato e del-l’anagrafe dei carichi pendenti degli illecitiamministrativi dipendenti da reato acquisito dal-l’autorità giudiziaria. 1. Per ragioni di giustizia,gli uffici che esercitano la giurisdizione penale equelli del pubblico ministero acquisiscono dal siste-ma il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferitead un determinato ente.

(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, D.Lgs. n.231/2001)

Art. 31 (L). Certificato dell’anagrafe delle san-zioni amministrative dipendenti da reato e dell’a-nagrafe dei carichi pendenti degli illeciti ammini-strativi dipendenti da reato richiesto dall’enteinteressato. 1. L’ente interessato ha diritto di ottene-re il certificato dell’anagrafe delle sanzioni ammini-strative dipendenti da reato e dall’anagrafe dei carichipendenti degli illeciti amministrativi dipendenti dareato senza motivare la richiesta.

2. Nel certificato sono rispettivamente riportate leiscrizioni esistenti nell’anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato e nell’anagrafedei carichi pendenti degli illeciti amministratividipendenti da reato, ad eccezione di quelle relativeai provvedimenti di applicazione della sanzione dirichiesta e ai provvedimenti di applicazione dellasanzione pecuniaria all’esito del procedimento perdecreto.

(art. 81, c. 3 e 4, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 32 (L). Certificato richiesto dalle ammini-strazioni pubbliche e dai gestori di pubblici ser-vizi. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori dipubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificatidi cui all’articolo 31, quando sono necessari per l’e-sercizio delle loro funzioni.

(art. 81, c.1, secondo periodo, D.Lgs. n.231/2001)

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI

CERTIFICATIVI

Art. 33 (R). Visura delle iscrizioni da parte del-la persona o dell’ente interessato. 1. La persona ol’ente interessato può conoscere senza motivare larichiesta, ma senza efficacia certificativi, tutte le

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iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui nonè fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24,25, 26, 27 e 31.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dellagiustizia sono stabilite le modalità tecnico operativeper consentire tale conoscibilità, sentita la Presiden-za del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’in-novazione e le tecnologie, per le modalità telemati-che, e sentito e il Garante per la protezione dei datipersonali.

3. Sono competenti a consentire la visura tutti gliuffici territoriali e tutti gli uffici locali.

4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con lemodalità di cui all’articolo 35, comma 2.

Art. 34 (R). Esclusione del codice identificativodal certificato. 1. Il codice identificativo della per-sona o dell’ente cui si riferisce il provvedimento nonrisulta dal certificato.

Art. 35 (R). Ufficio competente al rilascio delcertificato. 1. Sono competenti al rilascio del certi-ficato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici loca-li.

2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici,anche diversi da quelli giudiziari, individuati condecreto dirigenziale del Ministero della giustizia,che definisce altresì le modalità tecniche di collega-mento telematico finalizzate all’utilizzabilità delsistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’inno-vazione e le tecnologie, e il Garante per la protezio-ne dei dati personali.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano latenuta di archivi informatici in cui confluiscono idati relativi ai certificati rilasciati.

Art. 36 (R). Certificato di emergenza. 1. Nelcaso di totale o parziale non operatività del sistema,l’ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificatodi emergenza che contiene i dati acquisiti pressol’ufficio centrale.

2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscon-trata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla datadi richiesta di certificato, l’ufficio che ha rilasciato ilcertificato di emergenza provvede all’invio alrichiedente del certificato ordinario, che sostituiscequello di emergenza.

Art. 37 (L). Certificati richiesti da autorità stra-niere. 1. Le autorità interessate di Stati dell’Unioneeuropea possono richiedere i certificati, nei casi pre-visti dal presente testo unico, presso tutti gli ufficilocali, i quali provvedono al rilascio.

2. La richiesta di certificati da parte di altre auto-rità straniere è disciplinata da convenzioni interna-zionali, nel rispetto del principio di reciprocità.

(art. 35, primo c., R.D. n. 778/1931)

Art. 38 (R). Termine per il rilascio di certifica-to. 1. Il certificato è rilasciato nello stesso giornodella richiesta, eccetto il certificato di emergenzache è rilasciato non appena sono acquisiti i datinecessari.

Art. 39 (R). Consultazione diretta del sistemada parte dell’autorità e da parte delle ammini-strazioni pubbliche e dei gestori di pubblici ser-vizi. 1. Le modalità tecnico operative per consentirealle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pub-blici servizi, eventualmente con differenziazioni ter-ritoriali e per tipo di certificato, la consultazione delsistema ai fini delle acquisizioni d’ufficio, di cuiall’articolo 46 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei control-li, di cui all’articolo 71 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai finidell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28e 32, nonché per consentire all’autorità giudiziarial’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e30, sono individuate con decreto dirigenziale delMinistero della giustizia, sentiti la Presidenza delConsigli dei Ministri - Dipartimento per l’innova-zione e le tecnologie, e il Garante per la protezionedei dati personali.

TITOLO VIII GARANZIE GIURISDIZIONALI

Art. 40 (L). Questioni concernenti le iscrizioni ei certificati. 1. Sulle questioni concernenti le iscri-zioni e i certificati del casellario giudiziale e deicarichi pendenti decide, in composizione monocrati-ca e con le forme stabilite dall’articolo 666 del codi-ce di procedura penale, il tribunale del luogo doveha sede l’ufficio locale nel cui àmbito territoriale ènata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certifi-cato, o il Tribunale di Roma, per le persone nateall’estero, o delle quali non è stato accertato il luogodi nascita nel territorio dello Stato.

2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certi-ficati dell’anagrafe delle sanzioni amministrativedipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pen-denti degli illeciti amministrativi dipendenti da reatodecide il Tribunale di Roma, in composizione mono-cratica e con le forme stabilite dall’articolo 666 delcodice di procedura penale, in quanto applicabili.

(art. 690, c.p.p.; art. 82, D.Lgs. n. 231/2001)

TITOLO IX SISTEMA INFORMATIVO

Art. 41 (R). Principi e funzioni. 1. Il sistema con-sente lo svolgimento, con tecnologie informatiche,delle attività degli uffici e tra essi concernenti l’i-

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scrizione, l’eliminazione, lo scambio, la trasmissio-ne e conservazione dei dati, e delle attività concer-nenti i servizi certificativi, anche nei rapporti conl’utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completez-za, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle noti-zie e delle informazioni raccolte.

2. Il sistema consente, altresì, attraverso l’utilizzodi appositi strumenti di controllo, il costante moni-toraggio dei soggetti che compiono le attività, delladata e della tipologia delle stesse, nonché delle atti-vità di acquisizione, certificazione e visura dei dati.

3. Il sistema opera in modo tale da assicurare ilrispetto del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecnicheemanate in attuazione dello stesso, nonché delledisposizioni sulla tutela della riservatezza dei datipersonali.

Art. 42 (R). Regole tecniche del sistema. 1. Leregole tecniche di funzionamento del sistema, atti-nenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici inte-ressati, alle procedure concernenti l’utilizzazionedel codice identificativo e il numero identificativo,ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabi-lite con decreto dirigenziale del Ministero della giu-stizia, nel contesto della disciplina generale di cuiall’articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innova-zione e le tecnologie, e il Garante per la protezionedei dati personali.

2. Per le procedure concernenti l’utilizzazione delcodice identificativo di cui all’articolo 43, il decretodirigenziale è adottato sentito altresì il Ministerodell’interno. Per le procedure concernenti l’utilizza-zione del codice fiscale, fatte salve la disciplina inmateria di anagrafe tributaria e codice fiscale e lerelative competenze del Ministero dell’economia edelle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto èadottato altresì sulla base delle prescrizioni tecnichestabilite con decreto dirigenziale del Ministero del-l’economia e delle finanze.

3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate aprevenire e correggere eventuali errori nella immis-sione, scambio, trasmissione e conservazione deidati, anche in collegamento con il sistema informa-tizzato dei registri.

Art. 43 (R). Codice identificativo sulla base del-le impronte digitali. 1. Al fine di consentire la sicu-ra riferibilità di un procedimento ad un cittadino diStato appartenente all’Unione europea, che nonabbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato nonappartenente all’Unione europea, con decreto diri-genziale del Ministero della giustizia, di concertocon il Ministero dell’interno, sentiti la Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’inno-vazione e le tecnologie, e il Garante per la protezio-ne dei dati personali, sono stabilite le regole tecni-che che consentono, nei casi previsti dal presente

testo unico, l’adozione di un codice identificativoattraverso l’utilizzazione del sistema di riconosci-mento delle impronte digitali esistente presso ilMinistero dell’interno, come eventualmente modifi-cato o integrato dalla normativa di attuazione previ-sta dall’art. 34 della legge 30 luglio 2002, n.189, esuccessive modificazioni.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, posso-no essere determinate le modalità di collegamentotra il sistema previsto dall’art. 2, comma 7, deldecreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.222, e il casellario giudiziale.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44 (R). Eliminazione di iscrizioni incompa-tibili. 1. L’ufficio centrale elimina dal sistema tuttele iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previ-ste dal presente testo unico.

Art. 45 (L). Esclusione dai certificati ed elimi-nazione di iscrizione per i reati di competenza delgiudice di pace commessi prima del 2 gennaio2002. 1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all’arti-colo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 ago-sto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio2002, non sono riportate nei certificati di cui agliarticoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le pre-visioni dell’articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).

(art. 63, c. 2., D.Lgs. n. 274/2000 e raccordo conl’art. 64, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000, nella parte incui rinvia all’art. 63, c. 2, stesso D.Lgs.)

Art. 46 (R). Regole tecniche sino alla completaoperatività del sistema. 1. Sino alla completa ope-ratività del sistema, le regole tecniche di cui agliarticoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto diri-genziale del Ministero della giustizia, sentita la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentoper l’innovazione e le tecnologie, per le modalitàtelematiche, e sentito il Garante per la protezione deidati personali, in modo che, a seconda delle concre-te possibilità tecniche, le procedure possano svol-gersi su supporto cartaceo o informatico, anche condifferenziazioni territoriali.

2. Per le procedure concernenti l’utilizzazione delcodice identificativo di cui all’articolo 43, il decretodirigenziale è adottato sentito altresì il Ministerodell’interno. Per le procedure concernenti l’utilizza-zione del codice fiscale, fatte salve la disciplina inmateria di anagrafe tributaria e codice fiscale e lerelative competenze del Ministero dell’economia edelle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto èadottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche

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stabilite con decreto dirigenziale del Ministero del-l’economia e delle finanze.

Art. 47 (R). Eliminazioni di iscrizioni per mortedella persona effettuate dall’ufficio locale. 1. Sinoalla completa operatività della trasmissione telemati-ca delle informazioni di cui all’articolo 20, comma 4,il Comune comunica la morte delle persone all’uffi-cio locale, nel cui ambito territoriale le persone sononate. L’ufficio locale elimina le relative iscrizioni.

2. Per le persone nate all’estero, o delle quali nonsi è potuto accertare il luogo di nascita nel territoriodello Stato, l’ufficio locale è quello presso il Tribu-nale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Art. 48 (R). Termine per il rilascio di certificato.1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamentodi cui all’articolo 40 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato èrilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto ilrilascio immediato, nel medesimo giorno.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 49 (R). Modifica dell’articolo 46, del decre-to del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. 1. All’articolo 46, comma 1, del decre-to del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) alla lettera aa) dopo le parole: “che riguardanol’applicazione” sono aggiunte le seguenti: “di misu-re di sicurezza e”;

b) dopo la lettera bb) è inserita la seguente: «bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedi-menti giudiziari che applicano le sanzioni ammini-strative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231;».

Art. 50 (R). Termine per l’emanazione deidecreti dirigenziali. 1. I decreti dirigenziali delMinistero della giustizia previsti dagli articoli 20,comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entrotrenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gaz-zetta ufficiale del presente testo unico.

Art. 51 (R). Raccordo con norme esterne altesto unico. 1. Ogni richiamo delle norme relative alcasellario giudiziale, all’anagrafe delle sanzioniamministrative dipendenti da reato e ai relativi cari-chi pendenti, presente in norme di legge o di regola-mento, si intende riferito alle corrispondenti normedel presente testo unico.

Art. 52 (L). Abrogazioni di norme primarie. 1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo uni-co sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

– regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;

– all’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modifi-cazioni: al sesto comma le parole: “ed è iscritto nelcasellario giudiziario”, nonché il settimo comma;

– l’articolo 17, secondo comma, ultimo periodo,del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– l’articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; – l’articolo 32, primo comma, n. 3), del decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,come modificato dall’articolo 9 della legge 16 gen-naio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: “alla for-mazione delle schede e dei fogli complementari”;

– l’articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n.354;

– gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre1981, n. 689;

– gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presi-dente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

– gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente del-la Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;

– l’articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio1989, n. 99;

– del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gliarticoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;

– gli articolo 18 e 19 del decreto legislativo 28luglio 1989, n. 272;

– del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gliarticoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: “e 2” e,conseguentemente, la parola: “commi” è sostituitadalla seguente: “comma”;

– del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gliarticoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).

Art. 53 (L). Abrogazioni parziali e riformula-zioni conseguenti di norme. 1. Nell’articolo 110,comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, le parole “delle iscrizioni relative aiprocedimenti per i quali la persona ha assunto laqualità di imputato” sono sostituite dalle seguenti:“del casellario dei carichi pendenti”.

2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1,del codice di procedura penale, le parole: “compe-tente ai fini dell’iscrizione” sono sostituite dalleseguenti: “locale del luogo di nascita della personacui è riferito il provvedimento giudiziario straniero,o presso la Corte di appello di Roma”.

3. Nell’articolo 732, comma 1, del codice di pro-cedura penale, le parole: “competente ai fini dell’i-scrizione” sono sostituite dalle seguenti: “locale delluogo di nascita della persona cui è riferito il prov-vedimento giudiziario straniero, o alla Corte diappello di Roma”.

Art. 54 (R). Abrogazioni di norme secondarie.1. Dalla data di entrata in vigore del presente testounico sono o restano abrogate le seguenti disposi-zioni:

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– decreto del Ministro Segretario di Stato per lagiustizia e gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubbli-cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-ciale n. 235 del 10 ottobre 1931;

– decreto del Ministro di grazia e giustizia 30novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 296 del 19 dicembre 1988;

– decreto del Ministro della giustizia 10 novembre1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Mini-stero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;

– all’articolo 107, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sonosoppresse le parole: “al casellario giudiziale e,”;

– gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministrodella giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

Art. 55 (L). Norma finale. 1. Le disposizioni delpresente testo unico hanno effetto a decorrere dalquarantacinquesimo giorno a partire dalla data dipubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICODELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA

DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVEDIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI

Articolato del Testo Unico Riferimento previgente

Art. 1 (L) (Oggetto)

Art. 2 (R) (Definizioni)

Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) Articolo 686 del codice di procedure penale; artico-lo 194 delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura penale; articoli 4 e 14, regio decreto 18giugno 1931, n. 778; articolo 24, parte del sestocomma, del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio1935, n. 835; articolo 58-bis, legge 26 luglio 1975,n. 354; articolo 73, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 (R) (Estratto del provvedimento Articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del 1931 iscrivibile)

Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) Articolo 687 del codice di procedura penale; artico-lo 36, primo c., lettera a), regio decreto n. 778 del1931; articolo 15, decreto del Presidente dellaRepubblica 22 settembre 1988, n. 488; articoli 46 e63, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274

Art. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili) Articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislati-vo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) Estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del1931

Art. 8 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) Articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislati-vo n. 271 del 1989 ed estensione del principio di cuiall'articolo 687, comma 1, codice di procedurapenale

Art. 9 (L) (Provvedimenti iscrivibili) articolo 80, comma 2, decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231

Art. 10 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del1931

Art. 11 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) articolo 80, comma 2, decreto legislativo n. 231 del2001

Art. 12 (L) (Provvedimenti iscrivibili) articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativon. 271 del 1989

Art. 13 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) estensione articoli 6 e 7, regio decreto n. 778 del1931

Art. 14 (L) (Eliminazione delle iscrizioni) articolo 110, comma 1, lettera c), decreto legislativon. 271 del 1989

Art. 15 (R) (Ufficio iscrizione)

Art. 16 (R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

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Art. 17 (R) (Ufficio territoriale) articolo 51, decreto legislativo n. 274 del 2000 e arti-colo 20, decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204

Art. 18 (R) (Ufficio locale) articolo 2, terzo comma, regio decreto n. 778 del1931

Art. 19 (R) (Ufficio centrale) articolo 3, regio decreto n. 778 del 1931

Art. 20 (R) (Comunicazioni all'ufficio centrale)

Art. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale articolo 688 codice di procedura penale: comma 1,e del casellario dei carichi pendenti acquisito primo periodo, comma 2; articolo 110, comma 1, letdall'autorità giudiziaria) tera c), decreto legislativo n. 271 del 1989

Art. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale articolo 688 codice di procedura penale: comma 2, e del casellario dei carichi pendenti richiesto secondo periodo; articolo 110, comma 1, lettera c), dal difensore) decreto legislativo n. 271 del 1989

Art. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale articolo 689 codice di procedura penale richiesti dall'interessato)

Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario articolo 689 codice di procedura penale; articolo giudiziale richiesto dall'interessato) 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice

di procedura penale; articoli 45 e 63, comma 2,decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, set-timo comma, legge n. 835 del 1935

Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario articolo 689 codice di procedura penale; articolo giudiziale richiesto dall'interessato) 194, comma 2, disposizioni di attuazione del codice

di procedura penale; articoli 45 e 63, comma 2,decreto legislativo n. 274 del 2000; articolo 24, set-timo comma, legge n. 835 del 1935

Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario articolo 689 codice di procedura penale giudiziale richiesto dall'interessato)

Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi estensione dell'articolo 689, comma 1 e parte del pendenti richiesto dall'interessato) comma 2, codice di procedura penale; articolo 21,

decreto ministeriale n. 204 del 2001

Art. 28 (L) (Certificato richiesto dalle articolo 688, comma 1, codice di procedura penale; amministrazioni pubbliche e dai gestori di articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente del-pubblici servizi) la Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Art. 29 (L) (Certificato del casellario giudiziale articolo 688, comma 3, codice di procedura penale; per ragioni di elettorato) articolo 195 disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale

Art. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle articolo 81, comma 1, primo periodo, comma 2, sanzioni amministrative dipendenti da reato decreto legislativo n. 231 del 2001 e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illecitiamministrativi dipendenti da reato acquisitodall'autorità giudiziaria)

Art. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle articolo 81, comma 3 e 4, decreto legislativo n. 231 sanzioni amministrative dipendenti da reato del 2001 e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illecitiamministrativi dipendenti da reato richiestodall'ente interessato)

Art. 32 (L) (Certificato richiesto dalle articolo 81, comma 1, secondo periodo, decreto leg-amministrazioni pubbliche e dai gestori islativo n. 231 del 2001di pubblici servizi)

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Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da partedella persona o dell'ente interessato)

Art. 34 (R) (Esclusione del codice identificativodel certificato)

Art. 35 (R) (Ufficio competente al rilasciodel certificato)

Art. 36 (R) (Certificato di emergenza)

Art. 37 (L) (Certificati richiesti da autorità straniere) articolo 35, primo comma, regio decreto n. 778 del1931

Art. 38 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

Art. 39 (R) (Consultazione diretta del sistemae acquisizione di certificati delleAmministrazioni pubbliche e dai gestoridi pubblici servizi)

Art. 40 (L) (Questioni concernenti le iscrizioni articolo 690 codice di procedura penale; articolo 82 e i certificati) decreto legislativo n. 231 del 2001

Art. 41 (R) ( Principi e funzioni)

Art. 42 (R) (Regole tecniche del sistema)

Art. 43 (R) (Codice identificativo sulla basedelle impronte digitali)

Art. 44 (R) (Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

Art. 45 (L) (Esclusione dai certificati articolo 63, comma 2, decreto legislativo n. 274 del ed eliminazione di iscrizione per i reati di 2000 e raccordo con l'articolo 64, comma 2, decreto competenza del giudice di pace commessi legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui rinvia prima del 2 gennaio 2002) all'articolo 63, comma 2, stesso decreto legislativo

Art. 46 (R) (Regole tecniche sino alla completaoperatività del sistema)

Art. 47 (R) (Eliminazione di iscrizioni permorte della persona effettuate dall'ufficio locale)

Art. 48 (R) (Termine per il rilascio di certificato)

Art. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decretodel Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445)

Art. 50 (R) (Termine per l'emanazione deidecreti dirigenziali)

Art. 51 (R) (Raccordo con norme esterneal testo unico)

Art. 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie)

Art. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioniconseguenti di norme)

Art. 54 (R) (Abrogazione di norme secondarie)

Art. 55 (L) (Entrata in vigore)