1 Fonsa Nicola Seminario di sicurezza a.a. 2002/2003. La legislazione italiana e la firma digitale.
-
Upload
emiliana-rosi -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
Transcript of 1 Fonsa Nicola Seminario di sicurezza a.a. 2002/2003. La legislazione italiana e la firma digitale.
1
Fonsa Nicola
Seminario di sicurezzaa.a. 2002/2003.
La legislazione italiana e la firma digitale.
2
Fonsa Nicola
Indice :•INTRODUZIONE•DPR 513/97 e DPR 445/2000•Definizioni•Dove può essere usata la firma digitale•Certificazione di chiavi•Obblighi del certificatore nella creazione e “gestione” della firma digitale •Le responsabilità del certificatore durante il periodo di validità della firma•Datazione di documenti informatici
3
Fonsa Nicola
La firma digitale fa la sua comparsa in modo organico all'interno dell'ordinamento giuridico italiano nel 1997 con l'articolo 15 comma secondo della legge 15 marzo 1997 n°59 che a tutt'oggi costituisce la norma base su cui poggia la legislazione in materia di firma digitale, anche dopo aver recepito
4
Fonsa Nicola
la direttiva comunitaria (D.Lgs. 23 gennaio 2002) , in quanto in esso viene riconosciuta la piena validità legale dei documenti realizzati, archiviati o trasmessi per mezzo di strumenti informatici , purché tali “attività” siano conformi a quanto descritto nella disciplina giuridica di dettaglio emessa con il DPR 513/1997 ,
5
Fonsa Nicola
successivamente integrata con alcune significative precisazioni contenute nel DPR 445 del 28
dicembre 2000.
6
Fonsa Nicola
Inoltre a questo contesto “puramente” giuridico va aggiunto il DCPMdell’ 8 febbraio 1999 che nei suoi allegati stabilisce le modalità tecniche con cui devo essere svolte tali attività.
7
Fonsa Nicola
il D.P.R. 513/97 regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici
e il
D.P.R 445/2000 testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
materia di documentazione amministrativa
8
Fonsa Nicola
Entrambi i documenti legislativi iniziano definendo i termini usati al loro interno, che verranno ripresi nel proseguo di questa presentazione ; pertanto allo scopo di facilitare la comprensione di quanto sto’ per descrivere essi saranno riportati e definiti nei lucidi che seguiranno
9
Fonsa Nicola
Termine Definizionedocumento informatico
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
10
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Firma digitale
risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite le chiavi pubbliche rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento o di un insieme di documenti informatici.
11
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Sistema di validazione
sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale e di verificarne la validità.
12
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Chiavi asimmetriche
coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici.
13
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Chiave privata
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato a essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante corrispondente chiave pubblica.
14
Fonsa Nicola
Termine DefinizioneChiave pubblica
l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica-digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi assimetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi.
15
Fonsa Nicola
Termini DefinizioniChiave biometrica
la sequenza di codici informatici utilizzati dell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente.
16
Fonsa Nicola
Termini DefinizioniCertificazione risultato delle procedure
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemii,di validazione mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave la pubblica e il soggetto titolare a cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a 3 anni
Termini DefinizioniCertificazione risultato delle procedure
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemii,di validazione mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave la pubblica e il soggetto titolare a cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a 3 anni
Termini DefinizioniCertificazione risultato delle procedure
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemii,di validazione mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave la pubblica e il soggetto titolare a cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a 3 anni
17
Fonsa Nicola
Termine Definizione
validazione temporale
il risultato della procedura, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici , una data e un orario opponibili a terzi
18
Fonsa Nicola
Termine
Indirizzo elettronico
Definizione
l'identificazione di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.
19
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Certificatore soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitariamente a quest'ultima ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi o revocati.
20
Fonsa Nicola
Termine Definizione
revoca del certificato
l'operazione con cui il certificatore annulla la validità da un dato momento in poi un certificato azione non retroattiva
21
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Sospensione del certificato
l'operazione in cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo
22
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Validità del certificato
l'efficacia l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti
23
Fonsa Nicola
Termine Definizione
Regole tecniche
le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi
24
Fonsa Nicola
La firma digitale può essere apposta su qualsiasi documento informatico compresi eventuali duplicati per mezzo della chiave privata purché il certificato associato alla corrispondente chiave pubblica non sia soggetto ad alcun provvedimento di sospensione o revoca, l'apposizione di firma integra o sostituisce l'uso di timbri e marchi di qualsiasi genere e può
25
Fonsa Nicola
essere usata ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile , previa autenticazione notarile;inoltre se al documento informatico devono essere allegati documenti cartacei essi possono essere sostituiti dalla versione informatica autenticata secondo quanto stabilito dall’articolo 20 comma 3 del presente documento
26
Fonsa Nicola
il quale da mandato al notaio di verificare la conformità della copia informatica rispetto a quella esibita su supporto originale e di autenticarla , da quel momento la copia informatica e valida a tutti gli effetti di legge e può essere esibita in sostituzione dell’originale.
27
Fonsa Nicola
Se la si vuole usare per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione la firma deve essere inserita nel documento alla presenza del dipendente adetto alla firma digitale .
28
Fonsa Nicola
La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale.
29
Fonsa Nicola
Nella pubblica amministrazione la firma digitale sostituisce la firma autografa comunque prevista ad ogni fine di legge e l’uso di timbri contrassegni punzoni ,sigilli ove erano previsti in precedenza
30
Fonsa Nicola
Il titolare di una coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico deposito autorizzato. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo
31
Fonsa Nicola
di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possono essere lette, conosciute ed estratte senza provocare evidenti rotture od alterazioni. Le modalità del deposito sono quelle regolate dalle disposizioni dell’articolo 605 del codice civile
32
Fonsa Nicola
Certificazione di chiavi
33
Fonsa Nicola
La procedura di certificazione deve esse effettuata da un certificatore inserito nella bancadati del apia che e’ consultabile anche da via web all’url www.apia.it o da un certificatore operante sulla base di licenza rilasciata da un altro paese della comunità europea
34
Fonsa Nicola
sono escluse dall’utilizzo obbligatorio dei certificatori le pubbliche amministrazioni che sulla base all’articolo 29 del presente documento hanno facoltà di provvedere autonomamente alla generazione e alla conservazione al utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza
35
Fonsa Nicola
Obblighi del certificatore nella creazione e “gestione” della firma
digitale
36
Fonsa Nicola
il certificatore è tenuto a:conservare le chiavi pubbliche per almeno dieci anniidentificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazionerilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate dall’articolo 8 comma 2 che rimanda al DCPM del 8-2-1999
37
Fonsa Nicola
Deve specificare, con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi ad altre attività o a cariche rivestite ed attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8 comma 2
Informare sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti per accedervi
38
Fonsa Nicola
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalinon rendersi depositario di chiavi privateprocedere tempestivamente alla revoca o alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare
39
Fonsa Nicola
rendere pubblico tale provvedimento inserendo il certificato nella apposita lista .
In caso di cessazione di attività deve darne comunicazione scritta con 6 mesi di anticipo sia all’apia che gli utenti che erano sotto la sua responsabilità
40
Fonsa Nicola
Le responsabilità del certificatore durante il periodo di validità della
firma
41
Fonsa Nicola
Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova di aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento sull’esattezza delle informazioni
42
Fonsa Nicola
in esso contenute dalla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati , sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati della creazione della firma corrispondenti
43
Fonsa Nicola
ai dati per la verifica della firma possono essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.Il certificatore è responsabile nei confronti di terzi che fanno ragionevolmente affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata
44
Fonsa Nicola
registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d’aver agito senza colpa
45
Fonsa Nicola
Il certificatore può indicare di un certificato qualificato i limiti d’uso dello stesso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da terzi; il certificatore non è responsabile di eventuali violazioni dei limiti dichiarati nel certificato
46
Fonsa Nicola
Datazione di documenti informatici
47
Fonsa Nicola
Questo problema e importante al punto che il DPCM gli dedica un capitolo denominato “regole per la validazione temporale e protezione di documenti.la firma digitale certifica l'identità di chi ha formato o trasmesso il documento ,
48
Fonsa Nicola
nonché l'integrità del documento stesso , ma non offre un'indicazione sicura sul momento in cui è stato firmato . Quindi, ogni volta che è necessario certificare il momento in cui il documento informatico è stato formato o spedito occorre
49
Fonsa Nicola
un'indicazione della data e dell'ora apposta (meglio, "associata") da un sistema "sicuro". Questa indicazione è definita dalla normativa come "marca temporale" (time stamping) che viene generata da un soggetto certificatore
50
Fonsa Nicola
Le marche temporali
51
Fonsa Nicola
La marca temporale è in sostanza una firma digitale che viene apposta a una "evidenza informatica" e che deve contenere almeno le seguenti informazioni:a. identificativo dell’emittente; b. numero di serie della marca temporale;
52
Fonsa Nicola
c. algoritmo di sottoscrizione della marca temporale; d. identificativo del certificato relativo alla chiave di verifica della marca;
53
Fonsa Nicola
e.data ed ora di generazione della marca; f. identificatore dell’algoritmo di hash utilizzato per generare l’impronta dell’evidenza informatica sottoposta a validazione temporale; g. valore dell’impronta dell’evidenza informatica
54
Fonsa Nicola
L’ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.
55
Fonsa Nicola
Riferimenti utilizzati
• legge15 marzo 1997 n°59• Decreto del Presidente della
Repubblica 513/1997• Decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000• Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 8/2’99