1. evoluzione normativa
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Il Processo di Riordino Evoluzione normativa delle Unioni di Comuni
1. Prima della legge 142/90
2. La legge 142/90
3. La legge 59/97
4. Il D. Lgs. 112/98
5. La legge 265/99
6. Il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00)
7. Fonti Normative dopo il D. Lgs. 267/2000
INDICE
PROBLEMATICHE
Prima della Legge 142/90
Esistenza dei Comuni polvere Si tratta di Comuni con meno di 1.000 abitanti che caratterizzano il complesso panorama di frammentazione comunale tipico del nostro Paese e che da soli non riescono ad ottenere adeguate performance di efficacia ed efficienza
Difficoltà di esercizio ottimale delle funzioni La proliferazione dei Comuni polvere ha ostacolato il processo di razionalizzazione della spesa pubblica. In più, prima dell’intervento legislativo 142/90 l’accorpamento dei piccoli Comuni come strumento giuridico utile per i tagli alla spesa pubblica non era contemplato; in materia vigeva la legge 616/1977 che stabiliva il divieto di istituzione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
SOLUZIONI PROPOSTE
Prima della Legge 142/90
Craxi Propone l’accorpamento d’ufficio degli Enti di minore dimensione demografica
Incentivazione di fusioni di comuni con minori dimensioni per mezzo di trasferimenti erariali o regionali
Possibilità di scelta tra fusione di comuni coattiva o incentivata: entrambe presupponevano l’eliminazione dei comuni più piccoli per una migliore gestione delle funzioni.
Luciano Gallo, Master Riordino, 11 Gennaio 2014
La Legge 142/90, Ex Art. 26
Nascita dell’Unione dei Comuni: Ente Locale destinato a sfociare nella fusione di Comuni
L’Unione dei Comuni come scelta implicita di fusione tra Comuni:
• Obbligo di trasformazione dell’unione in fusione entro 10 anni dalla sua costituzione, a pena scioglimento dell’Unione stessa
• In previsione di una loro fusione, due o più Comuni contermini,
appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi
• Può far parte dell‘Unione non più di un Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti
La Legge 142/90, Ex Art. 26
Atto Costitutivo e Regolamento: approvati dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Gli Organi: Presidente, Giunta e Consiglio a elezione diretta secondo norme di legge dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’Unione, eccetto delibera dell’Unione.
Il Regolamento dell’Unione: contiene l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare; le norme relative alle finanze dell’Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
La Legge 142/90, Ex Art. 26
Gli Aspetti Finanziari • Alle Unioni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi
che essa gestisce
• Le Regioni promuovo le Unioni di Comuni fino ed oltre i 5.000 abitanti, a tal fine erogano contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni
La Legge 59/97
Affermazione del Principio di Sussidiarieta’: Art. 118 Costituzione
Disciplina i rapporti tra enti amministrativi di diverso livello E’ previsto l’intervento del livello gerarchico superiore, solo in caso questo riesca a svolgere meglio le funzioni del livello territoriale inferiore, pur garantendo l’autonomia delle funzioni di tale livello gerarchico inferiore.
• Principio di sussidiarietà verticale: attribuzione delle Funzioni Amministrative ai Comuni, Province e Comunità
montane secondo le rispettive dimensioni territoriali- organizzative. Obiettivo: vicinanza ai bisogni del cittadino
• Principio di sussidiarietà orizzontale: vicinanza delle autorità pubbliche ai cittadini e maggiore coinvolgimento della
comunità locale nelle attività sociali. Obiettivo: creazione di sinergie tra gli stakeholder territoriali
ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
La Legge 59/97
Ridistribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti Locali a cui sono conferite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo del proprio territorio, insieme ai compiti amministrativi localizzabili.
Gli enti Locali acquisiscono un ruolo predominante nell’attuazione
delle funzioni nell’ambito territoriale Ottimale
Gli Enti Locali sono ritenuti naturali destinatari delle funzioni relative alla collettività che rappresentano e delle funzioni che possono volgere in modo ottimale nell’ambito locale di riferimento.
Riconoscimento di ampia potestà agli Enti Locali: Autonoma individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie con le quali realizzare modalità di gestione associata sovra-comunale
Attuazione del principio di adeguatezza :
• Presuppone la gestione dei servizi in ambiti territoriali ottimali di adeguate dimensioni
• Limita l’autonomia dei Comuni di minor dimensione in relazione a:
Ambiti ottimali individuati dalle Regioni Obbligo di esercizio di nuove competenze in forma associata
in tali ambiti
La Legge 59/97
Decreto Legislativo 112/48
Cambiamento di rotta del legislatore in materia di piccoli comuni
Passa in secondo piano l’obiettivo della fusione di comuni e creazione di enti intermedi
Obiettivo primario: estensione del ricorso alle forme associative di cooperazione
Legge 265/99
Definisce l’Unione come vero e proprio Ente Locale che:
• Rappresenta la comunità • Cura gli interessi della comunità • Promuove lo sviluppo della comunità
Vengono eliminati i limiti di carattere demografico sanciti dalla legge 142/90 (art. 26)
Viene meno l’obbligo di trasformazione dell’Unione di Comuni in
fusione entro 10 anni dalla sua costituzione pena lo scioglimento dell’Unione stessa
Legge 265/99
Viene riconosciuto lo Statuto quale atto fondamentale dell’ organizzazione dell’Ente, definendone i seguenti requisiti:
• Le attribuzioni degli organi
• Le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze
• L’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici
• Le forme di collaborazione Comuni- Province
• Le forme di partecipazione popolare
• Le forme di decentramento
• Le forme di accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi da parte dei cittadini
Legge 265/99
Viene attribuita all’Unione la potestà regolamentare per: • La disciplina della propria organizzazione • Lo svolgimento delle funzioni affidate • I Rapporti, anche finanziari, con i Comuni
Viene fatto un generale rinvio ai principi previsti per l’ordinamento dei comuni
L’Unione, da passaggio intermedio e temporaneo preliminare alla fusione, diventa strumento permanente per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza dei comuni dell’unione
Nuova disciplina sull’Unione in quanto ente locale a rappresentatività indiretta degli organi
Legge 265/99
Interventi legislativi puntuali in merito a:
• Sistemi di finanziamento e incentivazione ai processi
aggregativi
• Ruolo delle Regioni
• Funzioni, disciplina, indirizzo, definizione e promozione degli ambiti ottimali
Legge 265/99
Nuova disciplina degli organi:
• composizione dell’ente con membri degli organi politici comunali • affermazione dell’unione come struttura di supporto emanata dagli
enti aderenti, e non più come aggregazione intermedia che sostituisce i singoli comuni
Nuova disciplina sullo statuto e funzioni:
• lo statuto deve individuare le funzioni svolte dall’ unione • lo statuto elenca le competenze immediate e quelle facoltative e
attribuite all’ente in un secondo tempo
DISCIPLINA:
Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 259/99)
Il sistema regionale delle autonomie locali
• I Comuni • Le Province • Le Città Metropolitane • Le Unioni dei Comuni • Le Convenzioni
I principi in materia di forme associative (Art. 3-4; 13; 27 ss.)
La legislazione regionale (Art. 4 ; 32; 33)
Le funzioni degli Enti Locali da associare (Art. 30)
Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 259/99)
La Convezione (ex Art. 30)
L’Unione come Ente Locale autonomo non più orientato alla fusione
obbligatoria (Art. 32)
La potestà statutaria e regolamentare dell’Unione/comunità
montana e isolana (Artt. 32; 42)
Gli Organi dell’Unione e le rispettive competenze (Artt. 33; 50; 54;
36-39)
Lo Statuto e l’Atto costitutivo dell’Unione (Art. 32)
Fonti normative dopo il D. Lgs. 267/2000
I PRINCIPI COSTITUZIONALI:
•Art.5 Principio autonomistico Riconoscimento e garanzia e delle Regioni e degli altri Enti territoriali in merito ai poteri di Governo ripartiti tra essi e lo Stato
Art. 97 Principi di legalità e buon andamento La Pubblica Amministrazione trova nella legge i fini della propria azione ed i poteri giuridici che può esercitare. L’azione della Pubblica Amministrazione è rivolta all’interesse pubblico, realizzata secondo i criteri di efficacia ed efficienza
I
Fonti normative dopo il D. Lgs. 267/2000
I PRINCIPI REGOLATI DAGLI ART. 117 E 118
• Sussidiarietà: orizzontale (rapporti società – pubblici poteri) e
verticale (rapporto interno dei poteri pubblici)
• Differenziazione: distribuzione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche e strutturali degli Enti
• Adeguatezza: adeguata dimensione degli ambiti territoriali per l’attuazione delle funzioni pubbliche
Fonti normative dopo il D. Lgs. 267/2000
I PRINCIPI FISSATI DA NORME DELLO STATO
• TUEL artt. 3 e 4; 13; 27 e ss
• Disposizioni di Decentramento delle funzioni amministrative D.Lgs 112/1998
• Le norme sul lavoro nella PA D.Lgs 165/2001 e d.lgs n. 150/2009
• La possibilità per le Unioni di utilizzare il personale di altre PA Art. 1, co 557 legge 311/2004
• I vincoli alle assunzioni imposti alle Unioni art. 1, commi 557 e ss Legge 296/2006 e DL n. 112/2008
• Legge 42/2009 che contiene l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni
Fonti normative dopo il D. Lgs. 267/2000
I PRINCIPI FISSATI DA NORME DELLO STATO
• L’art. 14 commi 25 e ss del DL 78/2010 che obbliga i Comuni dai 1.000 abitanti ai 5.000 abitanti ad associare le funzioni fondamentali
• L’art. 16 del DL 138/2011 e DL 95/2012 che obbliga i Comuni fino a 1.000 abitanti a gestire in forma associata tutte le funzioni ed i servizi.
• Con l’art. 1 comma 441 della legge di stabilità 2014 (23 dicembre 2013) è stato prorogato il termine per la loro applicazione