1 Diritto del lavoro Lutilizzazione indiretta dei lavoratori (il lavoro ancor più esterno...
-
Upload
beatrice-pinna -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 1 Diritto del lavoro Lutilizzazione indiretta dei lavoratori (il lavoro ancor più esterno...
1
Diritto del lavoro
L’utilizzazione “indiretta” dei
lavoratori (il lavoro “ancor più esterno”
all’impresa)
2
Lav. Sub.
Cococo cocopro
Lavoratori somministrati
Appalto di servizi
Gradi di esternalizzazione
3
Il contesto organizzativo
4
L’impresa fordista tradizionale (internalizzazione delle fasi e dei servizi
tranne qualcosa: la verticalizzazione della produzione con internalizzazione dei servizi)
Promozione vendite(contratti di agenzia)
Pulizia emanutenzione(contratti di appalto)
Produzione (rapportidi lavorosubordinato)
Approvvigionamentodi materiali (contrattidi fornitura)
5
Gestione magazzino
Gestioneamministrativa e
contabile delpersonale
Pubblicità
Ricerche di mercato
Progettazione
Recupero crediti
Distribuzione
Revisionebilanci
VigilanzaReti informatiche
Puliziaetc…
PRODUZIONE
L’impresa “segmentata”
I segmenti sono imprese si cui si esternalizza l’attività primainternalizzata
6
…si può affidare a terzi anche l’acquisizione di forza lavoro che si utilizza in prima persona addirittura
per la produzione “core”?
Un’impresa può scorporare dalla propria struttura la rete di vendita (franchising), il servizio di riscossione
dei crediti (factoring), il servizio di marketing, la revisione e verifica dei bilanci (auditing)….
Attraverso quali contratti?
Con quali problemi giuridici?
7
I problemi giuridici• In che misura è possibile utilizzare
prestazioni di lavoro rese da dipendenti altrui?
• E’ compatibile con lo schema codicistico della subordinazione lo svolgimento della prestazione “alle dipendenze e sotto la direzione” di un soggetto diverso dal datore di lavoro?
8
L’APPLICAZIONE DI UN PRINCIPIO…
…E L’INCROCIO DI DIVERSE DISCIPLINE, TUTTE RIFORMATE DAL D.LG.S. 276/03(Legge Biagi)
Principio di imputazione del rapporto di lavoro a colui il quale effettivamente, e a prescindere da ogni apparenza giuridico-formale, usufruisce della prestazione.
Il contratto di appalto di servizi Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato Lo staff leasing (abolito dalla l. n. 247/07 e ripristinato dalla finanziaria 2010) Il trasferimento di ramo d’azienda (trasferimento + appalto)
Cosa deriva dal principio di necessaria coincidenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro?
L’INTERPOSIZIONEILLECITA
NEI RAPPORTIDI LAVORO
PER CHI UTILIZZA LA PRESTAZIONE
L’impossibilità di utilizzare lavoratori senza un
adeguato titolo giuridicoPER CHI ASSUME I
LAVORATORIL’impossibilità di
indirizzare stabilmente la prestazione di propri
dipendenti a favore di un terzo
9
La disciplina normativa dell’interposizione nei rapporti di
lavoro
1960 1997 2003
L. 1369/1960 (Il divieto
di interposizione)
L. 196/1997 (Il lavoro interinale)
D. Lgs. 276/2003(La
somministrazionedi lavoro)
10
l’art. 1 della l. 1369/1960:
“E’ vietato all’imprenditore affidare in appalto, subappalto o
qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita
dall’appaltatore o intermediario”
l’esecuzione di mere prestazi0ni dilavoro
11
Soggettointerposto
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Titolaritàformale
del rapportodi lavoro
Effettiva utilizzazionedella prestazione
RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE
(ILLECITO)
12
Perché illecito?
• Può essere uno strumento di “sostituzione” di lavoratori dipendenti con altri lavoratori
• Può essere uno strumento di ridimensionamento degli organici a fini di sottrarsi alle normative
• Può avere l’effetto di ridurre le garanzie dei dipendenti del terzo somministratore, normalmente meno solido dell’impresa che esternalizza
13
Le conseguenze della violazione del divieto
14
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Effettiva utilizzazionedella prestazione
etitolarità formale
del rapporto di lavoro
La ricomposizione della scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto di lavoro
15
La “morte annunciata” della l. 1369/1960
Già nell’ottica della legge del 1960 c’erano casi in cui la somministrazione di manodopera svolgeva una funzione economicamente apprezzabile poteva non essere socialmente pericolosa.
Moltiplicandosi poi questi casi, è comprensibile che anche giudici e ispettori del lavoro si siano fatti carico dell’esigenza di temperare gli effetti del divieto.
C’è un regime di divieto formalmente assoluto, ma temperato da una «chiusura d’occhio selettiva» da parte di giudici e ispettori del lavoro
16
Le prime aperture normative dopo l’“ammorbidimento” della
giurisprudenza
1997: Il primo (parziale)
superamento in via legislativa del divieto di interposizione
La legge sul lavoro interinale
17
Soggettointerposto
Lavoratori
Datore di lavoro
che necessitadi prestazioni
Titolaritàformale
del rapportodi lavoro
Effettiva utilizzazionedella prestazione
RAPPORTO DI INTERPOSIZIONE
(ILLECITO)
Agenzia di lavoro
interinale
Contratto di fornitura di manodopera
Impresa utilizzatric
e18
Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97
Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro
Area della legittimitàdell’interposizione nel
rapporto di lavoro:Il lavoro interinale
19
Agenzia di lavoro
temporaneo
Contratto di fornitura
(necessariamente temporaneo)
Impresa utilizzatrice
Contrattodi lavoro
Lavoratore… Missione
Lo schema del lavoro interinale nel 1997
20
Il programma del Libro Bianco
Le rigidità nell’utilizzo della forza-lavoro
introdotte dalla legge n. 1369/1960, non trovano pari nella legislazione
degli altri Paesi. Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in
altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti
e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora
vietate
L’analisi
21
Il riferimento è, in particolare, all’istituto del c.d.
leasing di manodopera: una tecnica innovativa di
gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella
fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a
termine, come nel lavoro interinale) di parte della
forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno
La proposta
22
Agenzia di lavoro
temporaneo
Contratto di fornitura
(anche a tempo Indeterminato)
Impresa utilizzatrice
Contrattodi lavoro
Lavoratore… Missione
Le innovazioni della Riforma “Biagi” (2003)
23
Lo staff leasing (o somministrazione a tempo indeterminato) risponde nel nostro
ordinamento ad una duplice funzione economica:
1) Da una parte, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può ricondursi alle prassi di c.d. “esternalizzazione” delle attività non rientranti in quello che le imprese considerano il core business.
2) Dall’altra, lo stesso istituto può risultare funzionale, sia pure in ipotesi estreme, alla realizzazione dell’idea, sino ad oggi relegabile nella sfera del sogno, della “fabbrica senza dipendenti” M. Roccella
24
Le vicende dello staff leasing:
– Introdotto nel 2003– Abrogato nel 2007 (l. 247/2007)– Ripristinato nel 2009 (art.2, c. 143
legge finanziaria per il 2010)
25
• PUÒ ESSERE A TERMINE– “per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”
• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATOa) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informaticob) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi di trasporto di persone e di trasporto e
movimentazione di macchinari e merci; e) per attività di consulenza, programmazione, sviluppo
organizzativo, gestione, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di
nuove imprese nelle aree Obiettivo 1 di cui al RegCE n. 1260/1999
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative.
(1) Il contratto di somministrazione
26
Somministrazione a termineSomministrazione a tempo
indeterminato
La possibile equivalenza
funzionale delle due modalità di
somministrazione per ricoprire posti di
lavoro “stabili”?
“La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”
anche seriferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore”
Manca un esplicito divieto di reiterare
contratti temporanei di somministrazione
27
Forma del contratto di somministrazione
• Forma scritta richiesta ad substantiam
• L'assenza di forma scritta determina la nullità del
contratto di somministrazione e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze dell'utilizzatore
(art. 21, co. 4)
Difficoltà per il lavoratore di
venire a conoscenza della
mancata pattuizione in
forma scritta del contratto di
somministrazione, al quale lui è
estraneo 28
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa
(I)• NELLA SOMMINISTRAZIONE A
TEMPO DETERMINATO
La individuazione di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai
contratti collettivi stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi in
conformità alla disciplina di cui al decreto 368/2001
• NELLA SOMMINISTRAZIONE A
TEMPO INDETERMINATO
Nessun limite
QUANTI?
29
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (II)“In caso di contratto di
somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative
di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro” (Art. 22.5)
CON QUALI EFFETTI SULLA
DIMENSIONSIONE
GIURIDICA DELL’IMPRES
A?
30
L’inserimento dei lavoratori somministrati nell’impresa (III)
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
• a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • b) presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, ovvero nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni
• c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto 626/94
QUANDO NON SI PUO?
31
• PUÒ ESSERE A TERMINEIn caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 368/2001, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE
32
• PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro
sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali. Anche part-time, inserimento, ripartito,
intermittente, etc…?
(2) IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, CONCLUSO FRA L’AGENZIA
DI SOMMINISTRAZIONE E IL LAVORATORE
33
Il consolidamento del rapporto di lavoro con l’utilizzatore
In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore
La disposizione non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennità
34
Il trattamento dei lavoratori somministrati
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
2. La disposizione non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore
Il problema del lavoratore comparabile
Un’idea di fondo della riforma: accrescere l’occupabilità di categorie deboli attraverso una deviazione dal principio di uguaglianza
35
Le sanzioniArt. 27. -
Somministrazione irregolare
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti…
il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore
• in mancanza delle causali di ammissibilità• in situazioni nelle quali essa era vietata• effettuata da impresa non autorizzata; • per un numero di lavoratori eccedenti quelli indicati nel contratto; • con violazione degli obblighi di valutazione dei rischi36
• Art. 28. - Somministrazione fraudolenta
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere
norme inderogabili, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto
e ciascun giorno di somministrazione.
37
Interposizioni lecite e illecite nei rapporti di lavoro dopo la l. 196/97…
Area del divieto di interposizione nei rapporti di lavoro Area della legittimità
dell’interposizione nelrapporto di lavoro:Il lavoro interinale
…dopo il d.lg. 276/03
Area della legittimitàdell’interposizione nel
rapporto di lavoro:il lavoro somministrato,
a termine e a tempo
indeterminato
38
L’utilizzo di prestazioni di lavoro rese da
dipendenti altrui quando il fornitore NON è un’agenzia di lavoro interinale
(oggi di somministrazione)
InterposizioneIllecita, appalti,
esternalizzazioni, nell’epoca della “disintegrazione
verticale”dell’impresa
39