05 AMNISTIA E INDULTO

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© Laurus Robuffo ––––––––––– Di seguito si riportano i provvedimenti emessi successivamente al 1° gennaio 1990, significando che non viene riportato il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, recante “Concessione di amnistia per reati tributari”. 1. D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia (G.U. 12 aprile 1990, n. 86). Art. 1. Amnistia. 1. È concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massi- mo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblica- zione; c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubbli- co ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 3) 614, comma quarto (violazione di domici- lio), limitatamente all’ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose; 4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dal- l’articolo 61, n. 7, del codice penale ( 1 ); d) per i reati di cui all’articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l’attenuante di cui all’articolo 5 del- la predetta legge; e) per il reato di cui al comma terzo dell’articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme inte- grative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l’imputato o il con- dannato aveva denunciato all’autorità di pubblica sicurezza; f) per il reato previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a cau- sa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonché da quelli di cui all’art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagio- nato ad altri lesioni personali o la morte; g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall’art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’art. 169 del codice penale; h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente; i) per i reati di cui al secondo capoverso dell’art. 9 dell’Allegato C al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 1936, n. 1334, ed all’art. 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta sul consumo del gas e dell’energia elettri- ca approvato con D.M. 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all’evasione dell’im- posta erariale sull’energia elettrica. 2. A seguito dell’applicazione dell’amnistia ad uno dei delitti previsti dall’art. 8 della L. 15 dicembre 1972, n. 772, l’imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva. 3. Non si applica l’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale. ––––––––––– (1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 ha dichiarato l’illegittimità Amnistia e indulto

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––––––––––– Di seguito si riportano i provvedimenti emessi successivamente al 1° gennaio 1990, significando che non viene riportato il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, recante “Concessione di amnistia per reati tributari”. © Laurus Robuffo 1. © Laurus Robuffo © Laurus Robuffo

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© Laurus Robuffo

–––––––––––Di seguito si riportano i provvedimenti emessi

successivamente al 1° gennaio 1990, significandoche non viene riportato il D.P.R. 20 gennaio 1992,n. 23, recante “Concessione di amnistia per reatitributari”.

1.

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione diamnistia (G.U. 12 aprile 1990, n. 86).

Art. 1. Amnistia. 1. È concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è

stabilita una pena detentiva non superiore nel massi-mo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, solao congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codicepenale commessi dal direttore o dal vicedirettoreresponsabile, quando è noto l’autore della pubblica-zione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli delcodice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia aun pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubbli-co ufficiale), sempre che non ricorra taluna delleipotesi previste dall’articolo 339 del codice penale oil fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi ogravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dalfatto non siano derivate lesioni personali gravi ogravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domici-lio), limitatamente all’ipotesi in cui il fatto è statocommesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre chenon ricorra la circostanza aggravante prevista dal-l’articolo 61, n. 7, del codice penale (1);

d) per i reati di cui all’articolo 7 in relazione agliarticoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895(disposizioni per il controllo delle armi), comemodificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497,quando ricorre l’attenuante di cui all’articolo 5 del-la predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell’articolo23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme inte-grative della disciplina vigente per il controllo dellearmi, delle munizioni e degli esplosivi), quando

concerne armi la cui detenzione l’imputato o il con-dannato aveva denunciato all’autorità di pubblicasicurezza;

f) per il reato previsto dall’articolo 1 del decretolegislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a cau-sa o in occasione di manifestazioni sindacali o inconseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti adisfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi,anche se il suddetto reato è aggravato dal numero odalla riunione delle persone e dalle circostanze dicui all’art. 61 del codice penale, fatta esclusione perquella prevista dal numero 1, nonché da quelli di cuiall’art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che nonricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagio-nato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli annidiciotto, quando il giudice ritiene che possa essereconcesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo19 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, conmodificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835,come sostituito da ultimo dall’art. 112 della L. 24novembre 1981, n. 689, ma non si applicano ledisposizioni dei commi terzo e quarto dell’art. 169del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle normeconcernenti il monopolio dei tabacchi e le impostedi fabbricazione sugli apparecchi di accensione,limitatamente alla vendita al pubblico e all’acquistoe alla detenzione di quantitativi di detti prodottidestinati alla vendita al pubblico direttamente daparte dell’agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell’art.9 dell’Allegato C al R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 54,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno1936, n. 1334, ed all’art. 20 del testo unico delledisposizioni di carattere legislativo concernentil’imposta sul consumo del gas e dell’energia elettri-ca approvato con D.M. 8 luglio 1924, e successivemodificazioni, limitatamente all’evasione dell’im-posta erariale sull’energia elettrica.

2. A seguito dell’applicazione dell’amnistia ad unodei delitti previsti dall’art. 8 della L. 15 dicembre1972, n. 772, l’imputato o il condannato è esoneratodalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l’ultimo comma dell’articolo 151del codice penale.

–––––––––––(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25

luglio 1997, n. 272 ha dichiarato l’illegittimità

Amnistia e indulto

costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, nel-la parte in cui non prevede l’applicazione dell’am-nistia per il delitto di truffa militare aggravata, pre-visto e punito dall’art. 234, secondo comma, delcodice penale militare di pace, sempre che nonricorra la circostanza aggravante prevista dall’art.61, n. 7, del codice penale.

Art. 2. Amnistia per i reati minori in materiatributaria concernenti enti non commerciali econdizioni per la concessione dell’amnistia pertaluni reati tributari. 1. È concessa amnistia per ireati di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 luglio1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto ilgiorno 28 luglio 1989 (1) in relazione ad attivitàcommerciali svolte da enti pubblici e privati diversidalle società che non hanno per oggetto esclusivo oprincipale l’esercizio di attività commerciali di cuialle lettere c) e d) dell’articolo 87, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, numero 917.

2. È concessa altresì amnistia per i reati previstidal secondo comma dell’articolo 2 del decreto-legge10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versa-mento delle ritenute è stato effettuato entro il termi-ne previsto per la presentazione della dichiarazioneannuale del sostituto di imposta.

3. In conseguenza della errata indicazione del ter-mine del 31 novembre 1989 per la presentazione del-l’istanza di definizione ad ogni effetto amministrati-vo e penale contenuto nel comma 1 dell’articolo 21del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,si considerano regolarmente adempiuti gli adempi-menti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

–––––––––––(1) L’art.1, D.P.R. 24 luglio 1990, n. 203 (entrato

in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione),recante integrazione dell’amnistia concessa con ilD.P.R. 12 aprile 1990, n.75, così dispone: «Ad inte-grazione della concessione di amnistia di cuiall’art. 2, comma 1, D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, èconcessa amnistia alle condizioni ivi previste, per imedesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24ottobre 1989».

Art. 3. Esclusioni oggettive dall’amnistia. 1.L’amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamitànaturali approfittando delle condizioni determinateda tali eventi, ovvero in danno di persone danneg-giate ovvero al fine di approfittare illecitamente diprovvedimenti adottati dallo Stato o da altro entepubblico per far fronte alla calamità, risarcirne idanni e portare sollievo alla popolazione ed all’eco-nomia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali controla pubblica amministrazione previsti dal capo I deltitolo II del libro secondo del codice penale ed aireati di falsità in atti previsti dal capo III del titoloVII del libro secondo del codice penale, quando sia-no compiuti in relazione ad eventi di calamità natu-rali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzionee sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codicepenale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell’errorealtrui);

2) 318 (corruzione per un atto d’ufficio); 3) 319, comma quarto (corruzione per un atto

contrario ai doveri d’ufficio); 4) 320 (corruzione di persona incaricata di un

pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negliarticoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore); 6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e

astensione dagli incanti), quando siano compiuti inrelazione ad eventi di calamità naturali ovvero aiconseguenti interventi di ricostruzione e sviluppodei territori colpiti;

7) 355 (inadempimento di contratti di pubbli-che forniture), salvo che si tratti di fatto commessoper colpa;

8) 371 (falso giuramento della parte); 9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposi-

zione verte su fatti relativi all’esercizio di pubblichefunzioni espletate dal testimone;

10) 378 (favoreggiamento personale), fuoridelle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che sitratti di fatto commesso in relazione a reati per i qua-li è concessa amnistia;

11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesipreviste dal comma secondo;

12) 391 (procurata inosservanza di misure disicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi pre-viste dal comma primo. Tale esclusione non si appli-ca ai minori degli anni diciotto;

13) 420 (attentato a impianti di pubblica uti-lità);

14) 443 (commercio o somministrazione dimedicinali guasti);

15) 444 (commercio di sostanze alimentarinocive);

16) 445 (somministrazione di medicinali inmodo pericoloso per la salute pubblica);

17) 452 (delitti colposi contro la salute pubbli-ca), comma primo, n. 3, e comma secondo;

18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri),quando sia compiuto in relazione ad eventi di cala-mità naturali ovvero ai conseguenti interventi diricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

19) 478 (falsità materiale commessa dal pub-blico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici oprivati e in attestati del contenuto di atti);

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20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzisul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

21) 501-bis (manovre speculative su merci); 22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione

all’articolo 520; 23) 590, commi secondo e terzo (lesioni perso-

nali colpose), limitatamente ai fatti commessi conviolazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro,che abbiano determinato le conseguenze previste dalcomma primo, n. 2, o dal comma secondo dell’arti-colo 583 del codice penale;

24) 595, comma terzo (diffamazione), quandol’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto deter-minato ed è commessa con mezzi di diffusioneradiofonica o televisiva;

25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cuial comma secondo;

26) 644 (usura); 27) 733 (danneggiamento al patrimonio

archeologico, storico o artistico nazionale); 28) 734 (distruzione o deturpamento di bellez-

ze naturali); d) al delitto previsto dall’articolo 218 del codice

penale militare di pace (peculato militare medianteprofitto dell’errore altrui);

e) ai reati previsti: 1) dall’articolo 20, comma primo, lettere b) e

c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme inmateria di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive),come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 23aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si trat-ti di violazioni riguardanti un’area di piccola esten-sione, in assenza di opere edilizie, ovvero di viola-zioni che comportino limitata entità dei volumi ille-gittimamente realizzati o limitate modifiche deivolumi esistenti, e sempre che non siano violati ivincoli di cui all’articolo 33, comma primo, dellapredetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assog-gettato alla tutela indicata nel comma secondo delmedesimo articolo;

2) dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 27giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tute-la delle zone di particolare interesse ambientale),convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatorial’autorizzazione da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (normeper la tutela delle acque dall’inquinamento), salvoche il fatto consista nella mancata presentazione del-la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cuiall’articolo 15, comma secondo, della stessa legge;dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall’ar-

ticolo 15 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 24 maggio 1988, n. 217;

4) dall’articolo 9, commi sesto e settimo, dellalegge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salva-guardia di Venezia), come sostituiti dall’articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre1976, n. 690;

5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 10 settem-bre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimentodei rifiuti);

6) dall’articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n.136 (biodegradabilità dei detersivi sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicem-bre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa delmare);

8) dall’articolo 21 del decreto del Presidentedella Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazio-ne della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi diincidenti rilevanti connessi con determinate attivitàindustriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo,nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110(norme integrative della disciplina vigente per ilcontrollo delle armi, delle munizioni e degli esplosi-vi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi pre-viste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e ilnumero limitato delle armi;

10) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono,quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies,comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575(disposizioni contro la mafia);

11) dall’articolo 21 del decreto del Presidentedella Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazio-ne della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qua-lità delle acque destinate al consumo umano);

12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione odalterazione di opere d’arte).

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell’artico-lo 81 del codice penale, ove necessario, il giudicedell’esecuzione applica l’amnistia secondo le dispo-sizioni del decreto, determinando le pene corrispon-denti ai reati estinti.

Art. 4. Computo della pena per l’applicazionedell’amnistia. 1. Ai fini del computo della pena perl’applicazione dell’amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascunreato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell’aumento di pena deri-vante dalla continuazione e dalla recidiva, anche seper quest’ultima la legge stabilisce una pena di spe-cie diversa;

c) si tiene conto dell’aumento di pena derivantedalle circostanze aggravanti per le quali la legge sta-bilisce una pena di specie diversa o dalle circostan-

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ze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostan-za aggravante prevista dall’articolo 61, n. 7, delcodice penale. Non si tiene conto delle altre circo-stanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante dicui all’articolo 98 del codice penale nonché, nei rea-ti contro il patrimonio, delle circostanze attenuantidi cui ai numeri 4 e 6 dell’articolo 62 del codicepenale. Quando le predette circostanze attenuanticoncorrono con circostanze aggravanti di qualsiasispecie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo checoncorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale,nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime.Ai fini dell’applicazione dell’amnistia la sussistenzadelle predette circostanze è accertata, dopo l’eserci-zio dell’azione penale, anche dal giudice per le inda-gini preliminari, nonché dal giudice in camera diconsiglio nella fase degli atti preliminari al dibatti-mento ai sensi dell’articolo 469 del codice di proce-dura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271, la sussistenza delle predette circostanze èaccertata dal giudice istruttore o dal pretore nel cor-so dell’istruzione, ovvero dal giudice in camera diconsiglio nella fase degli atti preliminari al giudizioai sensi dell’articolo 421 del codice di procedurapenale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti pre-viste dall’articolo 48 del codice penale militare dipace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensidell’articolo 69 del codice penale, rispetto ad ognitipo di circostanza aggravante.

Art. 5. Rinunciabilità dell’amnistia. 1. L’amni-stia non si applica qualora l’imputato, prima che siapronunciata sentenza di non luogo a procedere o dinon doversi procedere per estinzione del reato peramnistia, faccia espressa dichiarazione di non voler-ne usufruire.

Art. 6. Termine di efficacia dell’amnistia. 1.L’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino atutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 7. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana.

2.

D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessionedi indulto (in G.U. 24 dicembre 1990, n. 299).

Art. 1. 1. È concesso indulto nella misura nonsuperiore a due anni per le pene detentive e nonsuperiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie,sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimocomma dell’art. 151 del codice penale.

Art. 2. 1. È concesso indulto, per intero, per lepene accessorie temporanee, conseguenti a condan-ne per le quali è applicato anche solo in parte, l’in-dulto.

Art. 3. 1. L’indulto non si applica alle pene: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del

codice penale: 1) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 2) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 3) 422 (strage); 4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro

di persona a scopo di estorsione); 5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi

che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre uti-lità provenienti dal delitto di sequestro di persona ascopo di estorsione o dai delitti concernenti la pro-duzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psi-cotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli dellalegge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplinadegli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzio-ne, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, nel testo in vigore precedentemente allemodifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività ille-cite), ove applicate le circostanze aggravanti speci-fiche di cui all’art. 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

Art. 4. 1. Il beneficio dell’indulto è revocato didiritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinqueanni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, un delitto non colposo per il quale riporticondanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 5. 1. L’indulto ha efficacia per i reati com-messi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il gior-no stesso della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

3.

L. 1° agosto 2003, n. 207. Sospensione condi-zionata dell’esecuzione della pena detentivanel limite massimo di due anni (G.U. 7 ago-sto 2003, n. 182).

Art. 1. Sospensione condizionata dell’esecuzio-ne della parte finale della pena detentiva. 1. Neiconfronti del condannato che ha scontato almeno lametà della pena detentiva è sospesa per la parte resi-dua la pena nel limite di due anni, salvo quanto pre-visto dai commi 2 e 3.

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2. La sospensione dell’esecuzione della pena puòessere disposta una sola volta, tenendo conto dellapena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codi-ce di procedura penale, decurtata della parte di penaper la quale è stato concesso il beneficio della libe-razione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della leg-ge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazio-ni.

3. La sospensione non si applica: a) quando la pena è conseguente alla condanna

per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III,sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonché dall’articolo 4-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delin-quente abituale, professione o per tendenza, ai sensidegli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regi-me di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo chesia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando la persona condannata è stata ammes-sa alle misure alternative alla detenzione (1);

e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato. ––––––––––––––

(1) La presente lett. d) è stata dichiarata costitu-zionalmente illegittima con sentenza 7 - 15 luglio2005, n. 278, della Corte costituzionale.

Art. 2. Applicazione e revoca della sospensionecondizionata dell’esecuzione. 1. Il magistrato disorveglianza provvede con ordinanza, su istanzadell’interessato o del suo difensore, sulla sospensio-ne di cui all’articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69-bis,commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alleautorità competenti tutti i documenti e le informa-zioni di cui abbia bisogno.

4. Dell’applicazione della misura di cui all’artico-lo 1 è data immediata comunicazione all’autorità dipolizia competente, che vigila sull’osservanza delleprescrizioni di cui all’articolo 4 e fa rapporto al pub-blico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell’esecuzione della pena puòessere revocata se chi ne ha usufruito non ottempe-ra, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cuiall’articolo 4 o commette, entro cinque anni dallasua applicazione, un delitto non colposo per il qualeriporti una condanna a pena detentiva non inferiorea sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revo-ca della misura di cui all’articolo 1 ai sensi dell’ar-ticolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianzadetermina la residua pena detentiva da eseguire,

tenuto conto della durata delle limitazioni patite dalcondannato e del suo comportamento durante ilperiodo di sospensione dell’esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizio-ni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena èestinta.

Art. 3. Stranieri. 1. Le disposizioni della presen-te legge non si applicano nei confronti dello stranie-ro che si trova in talune delle situazioni indicate nel-l’articolo 13, comma 2, del testo unico delle dispo-sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 4. Prescrizioni. 1. Con il provvedimento chedispone la sospensione dell’esecuzione della penasono congiuntamente applicate, per il periodo corri-spondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecu-zione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all’ufficio dipolizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorve-glianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presenta-zione tenendo conto delle condizioni di salute, del-l’attività lavorativa e del luogo di dimora del con-dannato;

b) al condannato è imposto l’obbligo di nonallontanarsi dal territorio del comune di dimora abi-tuale o dove svolge la propria attività lavorativa. Seper la personalità del soggetto, o per le condizioniambientali, la permanenza in tali luoghi non garan-tisce adeguatamente le esigenze di controllo o disicurezza, l’obbligo di dimora può essere dispostonel territorio di un altro comune o frazione di esso,preferibilmente nella provincia e comunque nel-l’ambito della regione dove è ubicato il comune diabituale dimora. Si applicano, in quanto compatibi-li, i commi 1 e 2 dell’articolo 282-bis e i commi 3,4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedurapenale.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposi-zioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensio-ne dell’esecuzione della pena, salvo specifica auto-rizzazione del magistrato di sorveglianza in relazio-ne ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, peril periodo corrispondente alla pena la cui esecuzioneè stata sospesa, nei confronti del condannato ildivieto di espatrio, con tutte le misure necessarie perimpedire l’utilizzazione del passaporto e degli altridocumenti validi per l’espatrio.

Art. 5. Applicazione dell’articolo 4 della leggen. 381 del 1991. 1. Ai fini dell’applicazione dell’ar-ticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione

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della pena, ai sensi della presente legge, si conside-ra misura alternativa.

Art. 6. Relazione al Parlamento. 1. Ogni anno ilMinistro della giustizia riferisce al Parlamento sullostato di attuazione della presente legge.

Art. 7. Applicazione della legge. 1. Le disposi-zioni della presente legge si applicano nei confrontidei condannati in stato di detenzione ovvero in atte-sa di esecuzione della pena alla data di entrata invigore della medesima.

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