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Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Oggi in Urbino alle ore 15,00, si è riunito, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università - Pa-lazzo Bonaventura, Via Saffi, 2, il Consiglio di Amministrazione legalmente convocato, per discu-tere il seguente
Ordine del giorno
Approvazione verbale della seduta del 22/11/2013
1. Comunicazioni
2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico
1. Modifiche al Regolamento Generale di Ateneo
4. Personale
1. Rideterminazione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di Ate-neo
2. Programmazione fabbisogno personale tecnico-amministrativo a tempo determinato - Anno 2014
3. Contratto individuale per incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Marcello Pierini
4. Ricostruzione di carriera del personale docente ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 - riconoscimento servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca
5. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
1. Modifica della convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio – CRIET
7. Didattica
1. Offerta formativa a.a. 2014-15 - approvazione ordinamenti corsi di studio
2. Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'Università di Rosario (Argentina), rea-lizzata nell’ambito della convenzione con CUIA.
3. Approvazione dell'Accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-bili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
4. Rettifica dell'attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l'a.a. 2013/2014.
8. Studenti, dottorandi e specializzandi
1. Rinnovo della Convenzione con la Cooperativa sociale A.L.P.H.A. a r.l. - onlus relativa alla concessione di agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di laurea/laurea magistrale agli iscritti alla cooperativa.
2. Proposta di formalizzazione dell’approvazione ed adozione, in via definitiva, da parte dell’Ateneo, degli standard setting n. 2 (Networking e partecipazione) e n. 100 (Gestione dei tirocini), nell’ambito del Programma FIxO S&U
10. Bilancio e Contabilità
1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 26 del Regolamento
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di Amministrazione, Finanza e Contabilità
12. Patrimonio
1. Proposta accettazione donazione ing. Paolo Albanese
2. Autorizzazione al Rettore ad effettuare tutte le procedure finalizzate all'acquisto del ter-reno denominato "buca 1"
13. Lavori
1. Approvazione del piano di programmazione dei lavori per il triennio 2014-2016 e del pi-ano annuale dei lavori per l'anno 2014
14. Forniture e servizi
1. Comunicazioni relative a procedure di gara dell'Ufficio Contratti e Appalti
Il Consiglio è stato convocato con lettera del Rettore prot. N. 25025 in data 17 dicembre 2013 e integrato con nota n. 35377 del 19 dicembre 2013.
La documentazione relativa agli assenti giustificati è agli atti dell’Amministrazione.
Sono presenti i sottoindicati componenti:
Nominativo Ruolo P Ag A
Stefano PIVATO
Rettore della Università X
Massimo BERLONI
membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo X
Vittorio LIVI
membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo X
Tiziana PRIMORI
membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo X
Massimo BALDACCI
membro appartenente al personale docente dell'Ateneo X
Bonita CLERI
membro appartenente al personale docente dell'Ateneo X
Tonino PENCARELLI
membro appartenente al personale docente dell'Ateneo X
Vilberto STOCCHI
membro appartenente al personale docente dell'Ateneo X
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Mary Cruz BRAGA
rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo
X
Veronica GNAGNARELLA
rappresentante degli studenti X
Chiara SISTI
rappresentante degli studenti X
Legenda: (P - Presente) - (Ag - Assente giustificato) - (A - Assente)
Collegio dei Revisori dei conti
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Presiede la seduta il Rettore Prof. Stefano PIVATO.
Partecipano senza diritto di voto alla seduta, il Prof. Giancarlo FERRERO, Pro-Rettore Vicario e il Dott. Luigi BOTTEGHI, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.
Partecipano alla riunione la Dott.ssa Antonella BONIFAZI e la Dott.ssa Lucia GROSSI dell’Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali - Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Generale nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.
Riconosciuto legale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il numero degli intervenuti, il Pre-sidente dichiara aperta e valida la seduta.
Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 2.1, 10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 12.1, 13.1, 14.1, 12.2, 4.4.
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22/11/2013
Il Rettore sottopone al Consiglio per l’approvazione, il verbale n. 10 della seduta del 22 novembre 2013.
Il Senato Accademico
Visto il testo del verbale n. 10 del 22 novembre 2013;
delibera di approvarlo nella sua integralità.
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1. Comunicazioni
OMISSIS
OGGETTO: Modifiche al Regolamento Generale di Ateneo N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 266/2013 Prot. n. 35659 UOR: Ufficio atti normativi, elettorale
e costituzione strutture universitarie Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, definisce e disciplina l’organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell’Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonché le procedure di elezione degli organi dell’Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto.
Dopo un anno dalla sua entrata in vigore ed applicazione, si è palesata l’opportunità di pro-cederne alla modifica, per superare, in una logica generale di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, alcune criticità emerse in sede di prima applicazione, ottimizzando nel contempo il funzionamento dello strumento regolamentare.
Tale revisione si rende necessaria, altresì, per conformarsi a disposizioni di cui alla Legge n.240/2010 che, per mero errore materiale, non sono state inserite ed adeguatamente recepite nel testo regolamentare.
Inoltre, la suddetta modifica si rivela opportuna per armonizzare il contenuto del Regolamen-to Generale di Ateneo con quello degli altri Regolamenti di Ateneo entrati in vigore medio tempo-re.
L'iter di modifica previsto dall'articolo 6, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo prevede il parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli Studenti, ed in-fine l’approvazione da parte del Senato Accademico.
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Il testo del Regolamento Generale di Ateneo con le relative annotazioni agli articoli oggetto di modifica è stato sottoposto all’esame dei Consigli dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studen-ti.
A seguito di deliberazione dei suddetti Consigli, ne sono stati acquisiti i rispettivi pareri uni-tamente alle ulteriori motivate proposte di modifica eventualmente formulate.
Tanto premesso e considerato, si sottopone al parere del Consiglio di Amministrazione il te-sto del Regolamento Generale di Ateneo nella versione vigente e in quella corredata da tutte le succitate proposte di modifica che vengono evidenziate in corrispondenza dei singoli articoli.
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO (emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettora-le n.530/2012 del 24 ottobre 2012) TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità
1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di
seguito denominato "Regolamento"), previsto
dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di auto-
nomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Uni-
versità degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito
denominata "Università"), disciplina le modalità
di applicazione delle norme di legge e statutarie.
2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizza-
zione, le procedure di attivazione delle strutture
di ricerca e di didattica dell'Università e delle
strutture di servizio dell’Ateneo nonché le proce-
dure di elezione degli organi dell'Università e del-
le rappresentanze presenti in Ateneo non speci-
ficamente disciplinate dallo Statuto.
TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE
Articolo 2
Indizione delle elezioni
1. La convocazione del corpo elettorale è effettua-
PROPOSTE DI MODIFICHE DEL
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Finalità
1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di
seguito denominato "Regolamento"), previsto
dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di auto-
nomia (di seguito denominato "Statuto") dell'U-
niversità degli Studi di Urbino Carlo Bo (di se-
guito denominata "Università"), disciplina le mo-
dalità di applicazione delle norme di legge e sta-
tutarie.
2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizza-
zione, le procedure di attivazione delle strutture
di ricerca e di didattica dell'Università e delle
strutture di servizio dell’Ateneo nonché le proce-
dure di elezione degli organi dell'Università e del-
le rappresentanze presenti in Ateneo non specifi-
camente disciplinate dallo Statuto.
TITOLO II
ELEZIONE DEL RETTORE
Articolo 2
Indizione delle elezioni
1. La convocazione del corpo elettorale è effettua-
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ta, con decreto, dal Decano del corpo accademi-
co e in caso di sua assenza o impedimento, dal
professore ordinario che lo segue in ordine di
anzianità, almeno sessanta giorni prima della da-
ta stabilita per le votazioni e almeno centottanta
giorni prima della scadenza del mandato del Ret-
tore in carica.
2. Il decreto del Decano è pubblicato all’Albo Uffi-
ciale dell’Ateneo lo stesso giorno della sua ema-
nazione. Esso è consultabile sul sito web
dell’Ateneo ed è immediatamente comunicato
per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statu-
tarie e regolamentari che disciplinano le elezioni,
la sede prevista per il loro svolgimento, orari e
date della votazione e dell’eventuale ballottag-
gio, le modalità di svolgimento delle operazioni
elettorali nonché l’invito alla formulazione delle
candidature e dei programmi.
Articolo 3
Elezioni
1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il
30 giugno precedenti la data di cessazione del
mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la
convocazione deve avere luogo fra il trentesimo
e il sessantesimo giorno successivo alla data
della cessazione.
Articolo 4
Candidature
1. L’elezione del Rettore avviene a seguito di pre-
sentazione al Decano di candidature, in forma
scritta, corredate da un sintetico documento pro-
grammatico.
2. La dichiarazione di candidatura deve essere de-
positata in forma cartacea presso l’Ufficio com-
petente almeno trenta giorni prima della data
stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici
giorni prima in caso di anticipata cessazione.
3. I candidati hanno la possibilità di prevedere in-
ta, con decreto, dal Decano del corpo accade-
mico e in caso di sua assenza o impedimento,
dal professore ordinario che lo segue in ordine
di anzianità, almeno sessanta giorni prima della
data stabilita per le votazioni e almeno centot-
tanta giorni prima della scadenza del mandato
del Rettore in carica.
2. Il decreto del Decano è pubblicato all’Albo Uffi-
ciale dell’Ateneo lo stesso giorno della sua e-
manazione. Esso è consultabile sul sito web
dell’Ateneo ed è immediatamente comunicato
per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statu-
tarie e regolamentari che disciplinano le elezio-
ni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari
e date della votazione e dell’eventuale ballot-
taggio, le modalità di svolgimento delle opera-
zioni elettorali nonché l’invito alla formulazione
delle candidature e dei programmi.
Articolo 3
Elezioni
1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il
30 giugno precedenti la data di cessazione del
mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la
convocazione deve avere luogo fra il trentesimo
e il sessantesimo giorno successivo alla data
della cessazione.
Articolo 4
Candidature
1. L’elezione del Rettore avviene a seguito di pre-
sentazione al Decano di candidature, in forma
scritta, corredate da un sintetico documento
programmatico.
2. La dichiarazione di candidatura deve essere de-
positata in forma cartacea presso l’Ufficio compe-
tente almeno trenta giorni prima della data stabili-
ta per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni
prima in caso di anticipata cessazione.
3. I candidati hanno la possibilità di prevedere in-
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contri con gli aventi diritto al voto per la presen-
tazione dei loro programmi.
Articolo 5
Elettorato passivo
1. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari
in servizio presso le Università italiane con regi-
me di impegno a tempo pieno o che optino per
detto regime con dichiarazione, da presentarsi
unitamente alla candidatura, in caso di elezione.
2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore co-
loro che si trovano in regime di aspettativa obbli-
gatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n.
382/80. Inoltre sono esclusi dall’elettorato passivo
i professori ordinari sospesi dal servizio con prov-
vedimento penale o disciplinare.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordi-
nari che assicurano un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
Articolo 6
Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo spetta:
a) ai professori ordinari, ai professori associati
e ai ricercatori a tempo indeterminato e a
tempo determinato con voto pesato in modo
che essi rappresentino, senza distinzione
alcuna, il 70% dei voti espressi;
b) al personale tecnico-amministrativo, anche
a tempo determinato se titolare di un con-
tratto di lavoro di durata almeno triennale in
essere al momento della votazione, con vo-
to pesato in modo che esso rappresenti il
20% dei voti espressi;
c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio
degli studenti con voto pesato in modo che
essi rappresentino il 10% dei voti espressi.
Articolo 7
contri con gli aventi diritto al voto per la presen-
tazione dei loro programmi.
Articolo 5
Elettorato passivo
1. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari
in servizio presso le Università italiane con re-
gime di impegno a tempo pieno o che optino per
detto regime con dichiarazione, da presentarsi
unitamente alla candidatura, in caso di elezione.
2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore co-
loro che si trovano in regime di aspettativa obbli-
gatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R.
n. 382/80. Inoltre sono esclusi dall’elettorato
passivo i professori ordinari sospesi dal servizio
con provvedimento penale o disciplinare.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori or-
dinari che assicurano un numero di anni di ser-
vizio almeno pari alla durata del mandato prima
della data di collocamento a riposo.
Articolo 6
Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo spetta:
a) ai professori ordinari, ai professori associati
e ai ricercatori a tempo indeterminato e a
tempo determinato con voto pesato in mo-
do che essi rappresentino, senza distinzio-
ne alcuna, il 70% dei voti espressi;
b) al personale tecnico-amministrativo, anche
a tempo determinato se titolare di un con-
tratto di lavoro di durata almeno triennale in
essere al momento della votazione, con vo-
to pesato in modo che esso rappresenti il
20% dei voti espressi;
c) agli studenti e alle studentesse del Consi-
glio degli studenti con voto pesato in modo
che essi rappresentino il 10% dei voti e-
spressi.
Articolo 7
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Ufficio competente
1. Almeno quarantacinque giorni prima della data
della votazione, ovvero venti giorni prima in caso
di anticipata cessazione, l’Ufficio competente
rende disponibili, anche con l’inserimento nel sito
web dell’Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al
voto con aggiornamento fino alla chiusura dei
seggi per motivi di inesattezza o incompletezza
dietro richiesta scritta presentata all’Ufficio com-
petente.
2. I ricorsi contro l’esclusione dall’elettorato attivo
vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a
ventiquattro ore prima dell’apertura dei seggi.
3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in
tempo utile per permettere l’esercizio del diritto
di voto, dandone comunicazione alla commissio-
ne elettorale e agli interessati. Conseguente-
mente negli elenchi sarà apportata la variazione
decisa.
Articolo 8
Seggio elettorale
1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seg-
gio elettorale almeno sette giorni prima della da-
ta della prima convocazione.
2. Il seggio è composto da:
a. un professore ordinario;
b. un professore associato;
c. due ricercatori;
d. due unità del personale tecnico-
amministrativo;
e. uno studente.
3. Il Decano provvede, in via d’urgenza, alla nomi-
na, ove necessario, di supplenti.
4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Pre-
sidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del
seggio.
Articolo 9
Operazioni di voto
1. Il Presidente di seggio sovrintende alle opera-
Ufficio competente
1. Almeno quarantacinque giorni prima della data
della votazione, ovvero venti giorni prima in ca-
so di anticipata cessazione, l’Ufficio competente
rende disponibili, anche con l’inserimento nel si-
to web dell’Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto
al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei
seggi per motivi di inesattezza o incompletezza
dietro richiesta scritta presentata all’Ufficio
competente.
2. I ricorsi contro l’esclusione dall’elettorato attivo
vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a
ventiquattro ore prima dell’apertura dei seggi.
3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in
tempo utile per permettere l’esercizio del diritto
di voto, dandone comunicazione alla commis-
sione elettorale e agli interessati. Conseguen-
temente negli elenchi sarà apportata la varia-
zione decisa.
Articolo 8
Seggio elettorale
1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seg-
gio elettorale almeno sette giorni prima della da-
ta della prima convocazione.
2. Il seggio è composto da:
a) un professore ordinario;
b) un professore associato;
c) due ricercatori;
d) due unità del personale tecnico-
amministrativo;
e) uno studente.
3. Il Decano provvede, in via d’urgenza, alla nomi-
na, ove necessario, di supplenti.
4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Pre-
sidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del
seggio.
Articolo 9
Operazioni di voto
1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazio-
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zioni di voto e può adottare ogni provvedimento
necessario per l’ordinato e regolare svolgimento
delle votazioni.
2. Il seggio opera con la presenza minima di quat-
tro componenti tra cui il Presidente o il Vice-
Presidente.
3. L’elettore iscritto negli elenchi viene identificato
con l’esibizione del proprio documento di identità
o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei
componenti il seggio. Al momento del voto ap-
pone la sua firma nell’apposito elenco.
4. Deve essere garantita l’integrità e la segretezza
del voto.
5. L’elettore esprime il suo voto mediante apposita
scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno
dei quali affiancato da apposita casella.
6.L’elettore può esprimere una sola preferenza bar-
rando la casella posta a fianco del nome del candi-
dato prescelto.
7. Sono nulle le schede con preferenze e-
spresse per persone non candidate o quelle re-
canti più preferenze ovvero segni di riconosci-
mento; la preferenza si considera validamente
espressa se la casella del candidato prescelto
contiene la parte preponderante della barratura.
8. Ognuna delle tre componenti di elettori (pro-
fessori ordinari, professori associati e ricercatori;
personale tecnico-amministrativo; studenti e stu-
dentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria
urna, proprio colore di scheda.
9. Si applicano, per quanto compatibili, le di-
sposizioni di cui all’articolo 55 del presente Re-
golamento.
Articolo 10
Operazioni preliminari allo scrutinio
1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi com-
ponenti, documentata da apposito verbale, prima
ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli
elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli
elettori che hanno votato.
ni di voto e può adottare ogni provvedimento ne-
cessario per l’ordinato e regolare svolgimento
delle votazioni.
2. Il seggio opera con la presenza minima di quat-
tro componenti tra cui il Presidente o il Vice-
Presidente.
3. L’elettore iscritto negli elenchi viene identificato
con l’esibizione del proprio documento di identità
o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei
componenti il seggio. Al momento del voto appo-
ne la sua firma nell’apposito elenco.
4. Deve essere garantita l’integrità e la segretezza
del voto.
5. L’elettore esprime il suo voto mediante apposita
scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno
dei quali affiancato da apposita casella.
6. L’elettore può esprimere una sola preferenza
barrando la casella posta a fianco del nome del
candidato prescelto.
7. Sono nulle le schede con preferenze espresse
per persone non candidate o quelle recanti più
preferenze ovvero segni di riconoscimento; la
preferenza si considera validamente espressa
se la casella del candidato prescelto contiene
la parte preponderante della barratura.
8. Ognuna delle tre componenti di elettori (profes-
sori ordinari, professori associati e ricercatori;
personale tecnico-amministrativo; studenti e
studentesse) ha proprio elenco dei votanti,
propria urna, proprio colore di scheda.
9.. Si applicano, per quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui all’articolo 55 del presente Regola-
mento.
Articolo 10
Operazioni preliminari allo scrutinio
1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi com-
ponenti, documentata da apposito verbale, pri-
ma ancora di aprire le urne, verifica sulla base
degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti
siano gli elettori che hanno votato.
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2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza
tra il numero di coloro che hanno apposto la fir-
ma sul relativo elenco e il numero delle schede
contenute nelle singole urne.
Articolo 11
Scrutinio
1. Lo scrutinio avviene per componente con il se-
guente ordine:
a) professori ordinari, professori associati e
ricercatori;
b) personale tecnico-amministrativo;
c) studenti e studentesse.
Si procede nel seguente modo, considerando
voti espressi anche le schede bianche e i voti
nulli:
A. Si calcola, per ogni componente di
elettori, il totale dei voti espressi,
le schede bianche, i voti nulli e i
voti validi ottenuti dai singoli can-
didati.
B. Si calcola, per ogni componente di
elettori, la percentuale ottenuta da
ogni candidato sul totale dei voti
espressi. L’arrotondamento è
sempre fatto a due cifre decimali,
approssimando la seconda cifra
all’unità superiore se la terza è pa-
ri o superiore a 5, lasciandola in-
vece inalterata se la terza cifra è
inferiore a 5.
C. Per ogni componente di elettori, si
moltiplica la percentuale ottenuta
da ogni candidato per il peso attri-
buito dallo statuto alla componente
stessa; vale a dire:
1. per i voti espressi dai profes-
sori ordinari ed associati e dai
ricercatori si moltiplica la per-
centuale ottenuta da ogni
candidato per 0,7;
2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza
tra il numero di coloro che hanno apposto la fir-
ma sul relativo elenco e il numero delle schede
contenute nelle singole urne.
Articolo 11
Scrutinio
1. Lo scrutinio avviene per componente con il se-
guente ordine:
a) professori ordinari, professori associati e
ricercatori;
b) personale tecnico-amministrativo;
c) studenti e studentesse.
Si procede nel seguente modo, considerando
voti espressi anche le schede bianche e i voti
nulli:
A. Si calcola, per ogni componente
di elettori, il totale dei voti espres-
si, le schede bianche, i voti nulli e
i voti validi ottenuti dai singoli
candidati.
B. Si calcola, per ogni componente
di elettori, la percentuale ottenuta
da ogni candidato sul totale dei
voti espressi. L’arrotondamento è
sempre fatto a due cifre decimali,
approssimando la seconda cifra
all’unità superiore se la terza è
pari o superiore a 5, lasciandola
invece inalterata se la terza cifra
è inferiore a 5.
C. Per ogni componente di elettori, si
moltiplica la percentuale ottenuta
da ogni candidato per il peso at-
tribuito dallo statuto alla compo-
nente stessa; vale a dire:
1. per i voti espressi dai profes-
sori ordinari ed associati e dai
ricercatori si moltiplica la per-
centuale ottenuta da ogni can-
didato per 0,7;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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2. per i voti espressi dal persona-
le tecnico-amministrativo si
moltiplica la percentuale otte-
nuta da ogni candidato per 0,2;
3. per i voti espressi dagli stu-
denti e dalle studentesse si
moltiplica la percentuale otte-
nuta da ogni candidato per
0,1.
D. Per ogni candidato si sommano le
percentuali pesate ottenute in ogni
componente e la maggioranza as-
soluta si realizza con il supera-
mento della percentuale del 50%.
2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a mag-
gioranza assoluta dei voti espressi, calcolati co-
me indicato al punto precedente, purché vi abbia
preso parte la maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
3. In caso di mancata elezione o di mancato rag-
giungimento del quorum si procederà con il si-
stema del ballottaggio, a distanza di non più di
dieci giorni dalla prima votazione, fra i due can-
didati che nella votazione abbiano riportato le
percentuali più elevate. In caso di parità, risulta
eletto il candidato con maggiore anzianità nel
ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore
parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
Articolo 12
Commissione Elettorale
1. Il Decano nomina con proprio decreto la Com-
missione Elettorale con compiti di verifica della
regolarità delle procedure e delle operazioni elet-
torali.
2. La Commissione è così composta:
a) da due professori ordinari di discipline giuridiche,
scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi
ne è il Presidente;
2. per i voti espressi dal perso-
nale tecnico-amministrativo si
moltiplica la percentuale otte-
nuta da ogni candidato per
0,2;
3. per i voti espressi dagli stu-
denti e dalle studentesse si
moltiplica la percentuale otte-
nuta da ogni candidato per
0,1.
D. Per ogni candidato si sommano le
percentuali pesate ottenute in o-
gni componente e la maggioranza
assoluta si realizza con il supe-
ramento della percentuale del
50%.
2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a mag-
gioranza assoluta dei voti espressi, calcolati
come indicato al punto precedente, purché vi
abbia preso parte la maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
3. In caso di mancata elezione o di mancato rag-
giungimento del quorum si procederà con il si-
stema del ballottaggio, a distanza di non più di
dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candi-
dati che nella votazione abbiano riportato le per-
centuali più elevate. In caso di parità, risulta elet-
to il candidato con maggiore anzianità nel ruolo
dei professori ordinari e, in caso di ulteriore pari-
tà, quello con maggiore anzianità anagrafica.
Articolo 12
Commissione Elettorale
1. Il Decano nomina con proprio decreto la Com-
missione Elettorale con compiti di verifica della
regolarità delle procedure e delle operazioni e-
lettorali.
2. La Commissione è così composta:
a) da due professori ordinari di discipline giuridi-
che, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di
essi ne è il Presidente;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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b) dal Direttore Generale;
c) da un’unità del personale tecnico-amministrativo,
con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Sena-
to Accademico, su proposta del Direttore Generale;
d) da un rappresentante degli studenti e delle stu-
dentesse eletto in Senato Accademico ed indicato
dal Consiglio degli studenti;
3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per
le categorie individuate.
4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare
entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pro-
nuncia entro i tre giorni successivi. La decisione
della Commissione è definitiva.
Articolo 13
Nomina dell’eletto
1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta
maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E’
nominato con proprio decreto dal Ministro com-
petente ed entra in carica all’inizio dell’anno ac-
cademico.
2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la ca-
rica all’atto della nomina. In tal caso il Rettore
resta in carica fino al termine del quinto anno ac-
cademico successivo a quello in cui è entrato in
carica.
Articolo 14
Decorrenza e durata del mandato
1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di
sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto
dall’articolo 13.
TITOLO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI
ORGANI CENTRALI
CAPO I
b) dal Direttore Generale;
c) da un’unità del personale tecnico-
amministrativo, con funzioni di segretario, scelto
dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del
Direttore Generale;
d) da un rappresentante degli studenti e delle stu-
dentesse eletto in Senato Accademico ed indicato
dal Consiglio degli studenti;
3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per
le categorie individuate.
4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare
entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pro-
nuncia entro i tre giorni successivi. La decisione
della Commissione è definitiva.
Articolo 13
Nomina dell’eletto
1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta
maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E’
nominato con proprio decreto dal Ministro com-
petente ed entra in carica all’inizio dell’anno ac-
cademico.
2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la
carica all’atto della nomina. In tal caso il Rettore
resta in carica fino al termine del quinto anno
accademico successivo a quello in cui è entrato
in carica.
Articolo 14
Decorrenza e durata del mandato
1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di
sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto
dall’articolo 13.
TITOLO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI
ORGANI CENTRALI
CAPO I
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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NORME COMUNI
Articolo 15
Oggetto
1.Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente
normativa statutaria, le modalità di elezione del per-
sonale docente, del personale tecnico-
amministrativo e degli studenti e delle studentesse
in seno agli organi centrali dell’Ateneo.
2.Le elezioni delle componenti elettive dell’Ateneo
si svolgono secondo le modalità previste dai suc-
cessivi capi.
Articolo 16
Esclusioni
1.Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro
che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di
studente/studentessa per provvedimento penale o
disciplinare.
Articolo 17
Seggi elettorali e commissioni di seggi
1.La composizione, il numero e l’eventuale articola-
zione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione
e la previsione degli eventuali supplenti devono es-
sere determinati in funzione del numero degli aventi
diritto al voto e degli impegni istituzionali del perso-
nale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2.Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del
Rettore.
Articolo 18
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, nei termini indicati nei successivi capi,
prima della data delle elezioni, mediante deposi-
to presso l’Ufficio competente, nonché tramite
pubblicazione in un’apposita pagina del sito web
dell’Ateneo.
2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite
NORME COMUNI
Articolo 15
Oggetto
1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della
vigente normativa statutaria, le modalità di elezio-
ne del personale docente, del personale tecnico-
amministrativo e degli studenti e delle studentesse
in seno agli organi centrali dell’Ateneo.
2. Le elezioni delle componenti elettive
dell’Ateneo si svolgono secondo le modalità previ-
ste dai successivi capi.
Articolo 16
Esclusioni
1. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo colo-
ro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qua-
lità di studente/studentessa per provvedimento
penale o disciplinare.
Articolo 17
Seggi elettorali e commissioni di seggio
1.La composizione, il numero e l’eventuale artico-
lazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubica-
zione e la previsione degli eventuali supplenti de-
vono essere determinati in funzione del numero
degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzio-
nali del personale chiamato a comporre i seggi
medesimi.
2.Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del
Rettore.
Articolo 18
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, nei termini indicati nei successivi capi,
prima della data delle elezioni, mediante depo-
sito presso l’Ufficio competente, nonché tramite
pubblicazione in un’apposita pagina del sito
web dell’Ateneo.
2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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omissioni o inclusioni possono essere segnalate,
da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla
Commissione Elettorale Centrale, attraverso la
procedura di reclamo di cui all’Articolo 23 del
presente Regolamento. I meri errori materiali
possono essere rilevati e sanati fino al giorno
precedente le votazioni.
Articolo 19
Indizione delle votazioni
1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono in-
dette dal Rettore con proprio decreto pubblicato
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e consultabile sul si-
to web dell’Ateneo. Il Decreto Rettorale è imme-
diatamente trasmesso per posta elettronica ai
Direttori di Dipartimento.
Articolo 20
Propaganda elettorale
1. L’Università assicura a tutti i candidati, compati-
bilmente con il regolare svolgimento delle proprie
funzioni, condizioni paritarie di partecipazione al-
la competizione elettorale, ivi compresa la possi-
bilità di tenere assemblee in locali idonei.
2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben
visibili, riservati esclusivamente all’affissione di
manifesti elettorali.
3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi for-
ma di propaganda elettorale all’interno e nei
pressi degli edifici universitari.
Articolo 21
Commissione Elettorale Centrale
1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito
il Senato Accademico, a istituire la Commissione
Elettorale Centrale, che ha il compito di sovrin-
tendere alle operazioni elettorali, di decidere sui
reclami a essa presentati e di approvare gli atti
della procedura elettorale.
2. La Commissione è composta da:
omissioni o inclusioni possono essere segnala-
te, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla
Commissione Elettorale Centrale, attraverso la
procedura di reclamo di cui all’Articolo 23 del
presente Regolamento. I meri errori materiali
possono essere rilevati e sanati fino al giorno
precedente le votazioni.
Articolo 19
Indizione delle votazioni
1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono
indette dal Rettore con proprio decreto pubblica-
to all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e consultabile sul
sito web dell’Ateneo. Il Decreto Rettorale è im-
mediatamente trasmesso per posta elettronica
ai Direttori di Dipartimento.
Articolo 20
Propaganda elettorale
1. L’Università assicura a tutti i candidati, compati-
bilmente con il regolare svolgimento delle pro-
prie funzioni, condizioni paritarie di partecipa-
zione alla competizione elettorale, ivi compresa
la possibilità di tenere assemblee in locali ido-
nei.
2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben
visibili, riservati esclusivamente all’affissione di
manifesti elettorali.
3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi for-
ma di propaganda elettorale all’interno e nei
pressi degli edifici universitari.
Articolo 21
Commissione Elettorale Centrale
1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il
Senato Accademico, a istituire la Commissione
Elettorale Centrale, che ha il compito di sovrin-
tendere alle operazioni elettorali, di decidere sui
reclami a essa presentati e di approvare gli atti
della procedura elettorale.
2. La Commissione è composta da:
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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a) un professore ordinario di materie giuridiche,
che assume le funzioni di Presidente;
b) un professore associato;
c) un ricercatore;
d) un’unità del personale tecnico-amministrativo;
e) un rappresentante degli studenti e delle stu-
dentesse, scelto dal Senato Accademico in una
terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui
nominativi siano esterni ad esso.
3. La Commissione resta in carica per tutta la dura-
ta della procedura elettorale.
4. Non può far parte della Commissione Elettorale
Centrale chi si presenti come candidato.
Articolo 22
Procedure e modalità operative di voto
1. L’espressione del voto può avvenire per via car-
tacea o informatica. Le modalità della votazione
per via informatica sono disciplinate da apposito
regolamento.
2. Deve essere garantita la segretezza e l’integrità
del voto.
3. Il Presidente garantisce il mantenimento
dell’ordine nel seggio elettorale, dispone
l’allontanamento dell’elettore o del rappresentan-
te di lista che turba il regolare svolgimento delle
operazioni di voto e/o svolge propaganda, so-
spende le operazioni elettorali in caso di disordi-
ni o incidenti, provvede alla segnalazione
all’Autorità competente in caso di ipotesi di reato.
4. L’elettore deve presentarsi al seggio per il rico-
noscimento che può avvenire tramite documento
d’identità o per conoscenza diretta da parte di
uno dei componenti il seggio.
Articolo 23
Procedure di reclamo
1. Il reclamo concernente le operazioni eletto-
rali deve essere presentato entro tre giorni lavo-
rativi dall’atto conclusivo della fase del procedi-
a) un professore ordinario di materie giuridiche,
che assume le funzioni di Presidente;
b) un professore associato;
c) un ricercatore;
d) un’unità del personale tecnico-amministrativo;
e) un rappresentante degli studenti e delle stu-
dentesse, scelto dal Senato Accademico in una
terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i
cui nominativi siano esterni ad esso.
3. La Commissione resta in carica per tutta la du-
rata della procedura elettorale.
4. Non può far parte della Commissione Elettorale
Centrale chi si presenti come candidato.
Articolo 22
Procedure e modalità operative di voto
1. L’espressione del voto può avvenire per via car-
tacea o informatica. Le modalità della votazione
per via informatica sono disciplinate da apposito
regolamento.
2. Deve essere garantita la segretezza e l’integrità
del voto.
3. Il Presidente garantisce il mantenimento
dell’ordine nel seggio elettorale, dispone
l’allontanamento dell’elettore o del rappresen-
tante di lista che turba il regolare svolgimento
delle operazioni di voto e/o svolge propaganda,
sospende le operazioni elettorali in caso di di-
sordini o incidenti, provvede alla segnalazione
all’Autorità competente in caso di ipotesi di rea-
to.
4. L’elettore deve presentarsi al seggio per il rico-
noscimento che può avvenire tramite documen-
to d’identità o per conoscenza diretta da parte di
uno dei componenti il seggio.
Articolo 23
Procedure di reclamo
1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali
deve essere presentato entro tre giorni lavora-
tivi dall’atto conclusivo della fase del procedi-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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mento alla quale si riferisce.
2. Il termine per la presentazione del reclamo
decorre dalla data in cui l’atto conclusivo è reso
pubblico.
3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla
presentazione, la Commissione Elettorale Cen-
trale. Essa provvede all’immediata notificazione
della decisione all’interessato presso la sua sede
di servizio o, per gli studenti e per le studentes-
se, presso la segreteria studenti di appartenen-
za.
4. Avverso la decisione della Commissione è
ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento,
ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale
d’Appello, la quale decide in via definitiva nei
cinque giorni successivi e, comunque, in tempo
utile per la conclusione del procedimento. La
Commissione Elettorale d’Appello è composta
da due professori di materie giuridiche, nominati
dal Senato Accademico, e dal Direttore Genera-
le.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente del personale tecnico-amministrativo
indicato dal Direttore Generale.
6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le
operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla
proclamazione degli eletti e alle conseguenti
nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano
partecipato alle votazioni.
Articolo 24
Nomina e durata del mandato
1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati
con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° no-
vembre successivo alle votazioni e rimangono in
carica sino alla scadenza dell’organo di cui fanno
parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44,
45 e 61 del presente regolamento.
2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono
nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal
1°gennaio successivo alle votazioni e rimangono
mento alla quale si riferisce.
2. Il termine per la presentazione del reclamo de-
corre dalla data in cui l’atto conclusivo è reso
pubblico.
3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla
presentazione, la Commissione Elettorale Cen-
trale. Essa provvede all’immediata notificazione
della decisione all’interessato presso la sua
sede di servizio o, per gli studenti e per le stu-
dentesse, presso la segreteria studenti di ap-
partenenza.
4. Avverso la decisione della Commissione è am-
messo, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulte-
riore reclamo alla Commissione Elettorale
d’Appello, la quale decide in via definitiva nei
cinque giorni successivi e, comunque, in tempo
utile per la conclusione del procedimento. La
Commissione Elettorale d’Appello è composta
da due professori di materie giuridiche, nominati
dal Senato Accademico, e dal Direttore
generale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un di-
pendente del personale tecnico-amministrativo
indicato dal Direttore Generale.
6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le
operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla
proclamazione degli eletti e alle conseguenti
nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano
partecipato alle votazioni.
Articolo 24
Nomina e durata del mandato
1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati
con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novem-
bre successivo alle votazioni e rimangono in ca-
rica sino alla scadenza dell’organo di cui fanno
parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44,
45 e 61 del presente regolamento.
2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono
nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal
1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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in carica sino alla scadenza dell’organo di cui
fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli
34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.
CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
NEL SENATO ACCADEMICO
Articolo 25
Modalità per l’elezione dei rappresentanti dei
docenti nel Senato Accademico
1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno
riferimento alle aree scientifico-disciplinari
dell’Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanisti-
ca e Giuridico-Economico-Politico-Sociale
(G.E.P.S.).
- Per Area Scientifica si intendono le Aree da
01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 lu-
glio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240).
- Per Area Umanistica si intendono le Aree da
10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 lu-
glio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240).
- Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da
12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 lu-
glio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240).
2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle
predette tre aree in base ai settori scientifico-
disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il
numero più elevato di docenti afferenti al mede-
simo Dipartimento.
3. Per l’elezione dei dodici rappresentanti del
in carica sino alla scadenza dell’organo di cui
fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli
34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.
CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO
Articolo 25
Modalità per l’elezione dei rappresentanti dei
docenti nel Senato Accademico
1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno
riferimento alle aree scientifico-disciplinari
dell’Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Uma-
nistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale
(G.E.P.S.).
- Per Area Scientifica si intendono le Aree da
01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 lu-
glio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Leg-
ge 30 dicembre 2010, n. 240).
- Per Area Umanistica si intendono le Aree
da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29
luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei set-
tori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Leg-
ge 30 dicembre 2010, n. 240).
- Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da
12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 lu-
glio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'articolo 15 della Leg-
ge 30 dicembre 2010, n. 240).
2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle pre-
dette tre aree in base ai settori scientifico-
disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il
numero più elevato di docenti afferenti al me-
desimo Dipartimento.
3. Per l’elezione dei dodici rappresentanti del per-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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personale docente nel Senato Accademico si
procederà prima all’elezione dei Direttori di Di-
partimento, poi dei professori associati e ricerca-
tori, infine, se necessario, all’elezione dei profes-
sori ordinari.
4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di
quattro e in numero massimo di nove, vengono
eletti in Senato Accademico se ottengono il voto
di più del 33% del numero minimo di docenti ne-
cessari per costituire un Dipartimento ai sensi
dello Statuto vigente. Nel caso in cui non rag-
giungano tale percentuale almeno quattro Diret-
tori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avu-
to il maggior numero di voti. Nel caso in cui rag-
giungano tale percentuale più di nove Direttori,
sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il
maggior numero di voti. Votano indistintamente
in un’unica urna tutti gli aventi diritto.
5. Assicurando che il numero complessivo di e-
letti in Senato Accademico risulti uguale per o-
gnuna delle tre Aree dell’Ateneo e garantendo
comunque la presenza di almeno un professore
associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i
professori associati e i ricercatori. A tal fine il
numero totale degli eleggibili risulta dall’obbligo
di avere complessivamente non meno di tre e
non più di sei professori associati o ricercatori
nel Senato Accademico, tenuto conto dei profes-
sori associati già eletti come Direttori di Diparti-
mento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento ri-
sultassero eletti oltre cinque professori associati,
il numero massimo previsto al presente comma
viene elevato in modo da risultare pari al numero
dei Direttori di Dipartimento con qualifica di pro-
fessore associato più un posto da riservare ad
un ricercatore. Votano indistintamente in
un’unica urna tutti i professori ordinari, i profes-
sori associati e i ricercatori.
6. Ai fini dei commi precedenti si procede come se-
gue:
a) Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale,
sonale docente nel Senato Accademico si pro-
cederà prima all’elezione dei Direttori di Dipar-
timento, poi dei professori associati e ricercatori,
infine, se necessario, all’elezione dei professori
ordinari.
4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di
quattro e in numero massimo di nove, vengono
eletti in Senato Accademico se ottengono il voto
di più del 33% del numero minimo di docenti
necessari per costituire un Dipartimento ai sensi
dello Statuto vigente. Nel caso in cui non rag-
giungano tale percentuale almeno quattro Diret-
tori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avu-
to il maggior numero di voti. Nel caso in cui rag-
giungano tale percentuale più di nove Direttori,
sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il
maggior numero di voti. Votano indistintamente
in un’unica urna tutti gli aventi diritto.
5. Assicurando che il numero complessivo di eletti
in Senato Accademico risulti uguale per ognuna
delle tre Aree dell’Ateneo e garantendo comun-
que la presenza di almeno un professore asso-
ciato e di un ricercatore, vengono poi eletti i pro-
fessori associati e i ricercatori. A tal fine il nume-
ro totale degli eleggibili risulta dall’obbligo di a-
vere complessivamente non meno di tre e non
più di sei professori associati o ricercatori nel
Senato Accademico, tenuto conto dei professori
associati già eletti come Direttori di Dipartimen-
to. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risul-
tassero eletti oltre cinque professori associati, il
numero massimo previsto al presente comma
viene elevato in modo da risultare pari al nume-
ro dei Direttori di Dipartimento con qualifica di
professore associato più un posto da riservare
ad un ricercatore. Votano indistintamente in
un’unica urna tutti i professori ordinari, i profes-
sori associati e i ricercatori.
6. Ai fini dei commi precedenti si procede come
segue:
a) Il Rettore indice con unico Decreto Ret-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui
al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in
cui avviene l’elezione dei Direttori di Dipartimen-
to prevista al comma 4 del presente articolo. Il
medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la da-
ta delle elezioni dei rappresentanti secondo
quanto previsto al comma 5. Un successivo De-
creto Rettorale, emanato immediatamente dopo
l’elezione in Senato Accademico dei Direttori di
Dipartimento, stabilisce il numero degli eleggibili
di cui al comma 5 del presente articolo.
b) Ai fini del comma 5 del presente articolo le ope-
razioni di scrutinio si svolgono con le seguenti
modalità:
- Si scrutinano le schede.
- E’ eletto il più votato, se eleggibile ai sensi
del Decreto Rettorale di cui all’ultimo perio-
do della lettera a). In caso contrario é eletto
il più votato di altra Area, con analogo vin-
colo.
- Sono eletti gli altri candidati più votati, se e-
leggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui
all’ultimo periodo della lettera a) fino al nu-
mero massimo di candidati da eleggere.
- Qualora i candidati più votati appartengano
tutti alla stessa categoria, colui tra di essi
che ha ricevuto il minor numero di voti è so-
stituito con il più votato di categoria diversa,
eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di
cui all’ultimo periodo della lettera a).
- In caso di parità di voti prevale il più anziano
in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più
anziano d’età.
7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di
professori associati e ricercatori eletti risulti
complessivamente inferiore a dodici, il Rettore
indice entro quindici giorni le votazioni suppletive
per eleggere un numero di professori ordinari pa-
ri al numero dei membri ancora da eleggere.
Nelle elezioni suppletive viene seguita una pro-
cedura analoga a quella prevista alla lettera b)
torale, almeno sessanta giorni prima, le
votazioni di cui al comma 4 e al comma
5, stabilendo la data in cui avviene
l’elezione dei Direttori di Dipartimento
prevista al comma 4 del presente arti-
colo. Il medesimo Decreto Rettorale fis-
sa, altresì, la data delle elezioni dei
rappresentanti secondo quanto previsto
al comma 5. Un successivo Decreto
Rettorale, emanato immediatamente
dopo l’elezione in Senato Accademico
dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il
numero degli eleggibili di cui al comma
5 del presente articolo.
b) Ai fini del comma 5 del presente artico-
lo le operazioni di scrutinio si svolgono
con le seguenti modalità:
12. Si scrutinano le schede.
13. E’ eletto il più votato, se eleggibile
ai sensi del Decreto Rettorale di cui
all’ultimo periodo della lettera a). In
caso contrario é eletto il più votato
di altra Area, con analogo vincolo.
14. Sono eletti gli altri candidati più vo-
tati, se eleggibili ai sensi del Decre-
to Rettorale di cui all’ultimo periodo
della lettera a) fino al numero mas-
simo di candidati da eleggere.
15. Qualora i candidati più votati appar-
tengano tutti alla stessa categoria,
colui tra di essi che ha ricevuto il
minor numero di voti è sostituito
con il più votato di categoria diver-
sa, eleggibile ai sensi del Decreto
Rettorale di cui all’ultimo periodo
della lettera a).
16. In caso di parità di voti prevale il più
anziano in ruolo e, in caso di pari
anzianità, il più anziano d’età.
7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di
professori associati e ricercatori eletti risulti com-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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del precedente comma 6, con le modalità di cui
al comma 5, ultimo periodo, del presente artico-
lo.
8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in
ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano
d’età.
Articolo 26
Elettorato e elenchi dei votanti
1. Per l’elezione dei Direttori di Dipartimento il cor-
po elettorale è unico e costituito dall’insieme dei
membri dei Consigli di Dipartimento.
2. Per l’elezione dei docenti il corpo elettorale è u-
nico e costituito dai professori ordinari, dai pro-
fessori associati e dai ricercatori universitari a
tempo indeterminato e determinato.
3. L’elettorato passivo è riservato ai professori or-
dinari, ai professori associati e ai ricercatori uni-
versitari a tempo indeterminato, che assicurino
un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di colloca-
mento a riposo.
4. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo 16,
comma 1.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 27
Candidature
1. Le candidature quali rappresentanti del persona-
le docente nel Senato Accademico, ad esclusio-
ne dei Direttori di Dipartimento, devono essere
presentate presso l’Ufficio competente mediante
plessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice
entro quindici giorni le votazioni suppletive per
eleggere un numero di professori ordinari pari al
numero dei membri ancora da eleggere. Nelle
elezioni suppletive viene seguita una procedura
analoga a quella prevista alla lettera b) del pre-
cedente comma 6, con le modalità di cui al com-
ma 5, ultimo periodo, del presente articolo.
8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in
ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano
d’età.
Articolo 26
Elettorato e elenchi dei votanti
1. Per l’elezione dei Direttori di Dipartimento il
corpo elettorale è unico e costituito dall’insieme
dei membri dei Consigli di Dipartimento.
2. Per l’elezione dei docenti il corpo elettorale è
unico e costituito dai professori ordinari, dai pro-
fessori associati e dai ricercatori universitari a
tempo indeterminato e determinato.
3. L’elettorato passivo è riservato ai professori or-
dinari, ai professori associati e ai ricercatori uni-
versitari a tempo indeterminato, che assicurino
un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di colloca-
mento a riposo.
4. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo 16,
comma 1.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 27
Candidature
1. Le candidature quali rappresentanti del perso-
nale docente nel Senato Accademico, ad esclu-
sione dei Direttori di Dipartimento, devono esse-
re presentate presso l’Ufficio competente me-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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apposita dichiarazione personale, almeno quin-
dici giorni prima della data fissata per le votazio-
ni.
Articolo 28
Seggio elettorale
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per
le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costi-
tuisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da:
a) un professore ordinario, che assume le
funzioni di Presidente;
b) un professore associato;
c) un ricercatore;
d) una unità di personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo, che assume le
funzioni di segretario.
3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio in-
dica i membri titolari e i rispettivi supplenti.
4. Non può far parte del seggio chi si sia presentato
quale candidato.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente
del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-
Presidente.
6. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
senti almeno due dei suoi componenti, uno dei
quali deve essere il Presidente o il Vice-
Presidente.
Articolo 29
Espressione del voto ed operazioni di voto
1. Con esclusione dell’elezione dei Direttori di Di-
partimento (per i quali è prevista un’unica prefe-
renza), ciascun elettore può apporre sulla sche-
da elettorale due preferenze a condizione che
siano riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando le
caselle accanto al nome dei candidati prescelti
ovvero, in caso di votazione secondo la procedu-
ra informatica, le modalità della votazione sono
disciplinate da apposito regolamento.
diante apposita dichiarazione personale, alme-
no quindici giorni prima della data fissata per le
votazioni.
Articolo 28
Seggio elettorale
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per
le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costi-
tuisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da:
a) un professore ordinario, che assume le
funzioni di Presidente;
b) un professore associato;
c) un ricercatore;
d) una unità di personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo, che assume
le funzioni di segretario.
3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio
indica i membri titolari e i rispettivi supplenti.
4. Non può far parte del seggio chi si sia presenta-
to quale candidato.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente
del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-
Presidente.
6. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
senti almeno due dei suoi componenti, uno dei
quali deve essere il Presidente o il Vice-
Presidente.
Articolo 29
Espressione del voto ed operazioni di voto
1. Con esclusione dell’elezione dei Direttori di Di-
partimento (per i quali è prevista un’unica prefe-
renza), ciascun elettore può apporre sulla sche-
da elettorale due preferenze a condizione che
siano riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto al nome dei candidati pre-
scelti ovvero, in caso di votazione secondo la
procedura informatica, le modalità della vota-
zione sono disciplinate da apposito regolamen-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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2. Si applicano per quanto compatibili le disposi-
zioni di cui all’articolo 55.
Articolo 30
Scrutinio
1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie
operazioni di verifica, si procede allo scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente
ne può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio non condivi-
da la decisione del Presidente, può esprimere le
sue ragioni nell’apposito verbale. La decisione in
merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione
Elettorale Centrale.
Articolo 31
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) indicano più di due preferenze ovvero due
preferenze tutte relative a candidati dello
stesso sesso;
b) contengono modalità di identificazione del
candidato diverse da quelle indicate nel
presente Regolamento;
c) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal Se-
gretario;
d) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto.
Articolo 32
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il trenta per cento degli aventi dirit-
to.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede ad una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di al-
meno dieci giorni e di non più di trenta giorni dal-
to.
2. Si applicano per quanto compatibili le disposi-
zioni di cui all’articolo 55.
Articolo 30
Scrutinio
1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie
operazioni di verifica, si procede allo scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente
ne può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio non condi-
vida la decisione del Presidente, può esprimere
le sue ragioni nell’apposito verbale. La decisio-
ne in merito è, in ogni caso, rimessa alla Com-
missione Elettorale Centrale.
Articolo 31
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) indicano più di due preferenze ovvero
due preferenze tutte relative a candidati
dello stesso sesso;
b) contengono modalità di identificazione
del candidato diverse da quelle indicate
nel presente Regolamento;
c) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal Se-
gretario;
d) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto.
Articolo 32
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il trenta per cento degli aventi dirit-
to.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede ad una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di
almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni
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lo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
4. La presentazione di ulteriori candidature è am-
messa fino a sette giorni prima della data di
svolgimento dell’elezione suppletiva.
Articolo 33
Proclamazione degli eletti
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presi-
dente del seggio comunica i risultati alla Com-
missione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver
constatato la regolarità e la validità delle opera-
zioni, li trasmette al Rettore, che proclama l’esito
con decreto pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito
web dell’Ateneo.
Articolo 34
Rinuncia e nuova elezione
1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dal-
la carica, di trasferimento ad altra sede, di dimis-
sioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi
causa, di decadenza o di cessazione per qualsi-
asi causa dall’incarico di Direttore di Dipartimen-
to, si procede alla sostituzione mediante elezioni
suppletive per il periodo restante fino alla sca-
denza del Senato, secondo le modalità di cui
all’articolo 25.
CAPO III
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL
SENATO ACCADEMICO
Articolo 35
Elettorato attivo e passivo
1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno
sessanta giorni prima, le votazioni.
2. Per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Ac-
cademico ha diritto al voto il personale tecnico-
dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
4. La presentazione di ulteriori candidature è am-
messa fino a sette giorni prima della data di
svolgimento dell’elezione suppletiva.
Articolo 33
Proclamazione degli eletti
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presi-
dente del seggio comunica i risultati alla Com-
missione Elettorale Centrale, la quale, dopo a-
ver constatato la regolarità e la validità delle o-
perazioni, li trasmette al Rettore, che proclama
l’esito con decreto pubblicato all’Albo Ufficiale e
sul sito web dell’Ateneo.
Articolo 34
Rinuncia e nuova elezione
1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dal-
la carica, di trasferimento ad altra sede, di di-
missioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi
causa, di decadenza o di cessazione per qual-
siasi causa dall’incarico di Direttore di Diparti-
mento, si procede alla sostituzione mediante e-
lezioni suppletive per il periodo restante fino alla
scadenza del Senato, secondo le modalità di cui
all’articolo 25.
CAPO III
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL
SENATO ACCADEMICO
Articolo 35
Elettorato attivo e passivo
1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno
sessanta giorni prima, le votazioni.
2. Per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Ac-
cademico ha diritto al voto il personale tecnico-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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amministrativo, anche a tempo determinato se ti-
tolare di un contratto di lavoro di durata almeno
triennale in essere al momento della votazione.
3. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo 16,
comma 1.
Articolo 36
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 37
Candidature, presentazione, raccolta delle firme,
pubblicazione delle candidature
1. L’elezione dei rappresentanti del personale tec-
nico-amministrativo nel Senato Accademico si
svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti
coloro che godono dell’elettorato passivo.
3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità del-
la stessa, deve essere presentata presso
l’Ufficio competente, almeno venti giorni prima
dell’inizio delle votazioni.
4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da
almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le
rispettive sottoscrizioni autenticate;
l’autenticazione avviene presso gli Uffici indicati
in sede di Decreto Rettorale di indizione delle
elezioni.
5. L’Ufficio competente rilascia apposita ricevuta
dell’avvenuta presentazione della candidatura,
indicando la data e l’ora della medesima.
6. I sostenitori delle candidature debbono figurare
negli elenchi dei votanti.
7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria
candidatura né quella di altri.
8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati
chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la
amministrativo, anche a tempo determinato se
titolare di un contratto di lavoro di durata almeno
triennale in essere al momento della votazione.
3. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo 16,
comma 1.
Articolo 36
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 37
Candidature, presentazione, raccolta delle fir-
me, pubblicazione delle candidature
1. L’elezione dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo nel Senato Accademico
si svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. Sono legittimati a presentare la candidatura tut-
ti coloro che godono dell’elettorato passivo.
3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità
della stessa, deve essere presentata presso
l’Ufficio competente, almeno venti giorni prima
dell’inizio delle votazioni.
4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da
almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le
rispettive sottoscrizioni autenticate;
l’autenticazione avviene presso gli Uffici indicati
in sede di Decreto Rettorale di indizione delle
elezioni.
5. L’Ufficio competente rilascia apposita ricevuta
dell’avvenuta presentazione della candidatura,
indicando la data e l’ora della medesima.
6. I sostenitori delle candidature debbono figurare
negli elenchi dei votanti.
7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria
candidatura né quella di altri.
8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati
chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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data di nascita.
9. Candidature e presentazioni irregolari sono nul-
le.
10. Ogni elettore può sostenere una candidatura.
La sottoscrizione di più di una candidatura rende
nulle le sottoscrizioni effettuate.
11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e
sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall’Ufficio
competente. Avverso le decisioni assunte
dall’Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione
Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia
entro tre giorni dalla presentazione.
12. La pubblicazione delle candidature avviene me-
diante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e me-
diante affissione, almeno cinque giorni prima del vo-
to, di manifesti esposti in appositi spazi dell’Ateneo.
I manifesti recano anche l’indicazione dei seggi do-
ve gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubi-
cazione.
Articolo 38
Seggio elettorale
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per
le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costi-
tuisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti
alla categoria del personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo. Il Decreto Rettorale
di costituzione del seggio indica i membri titolari,
i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la
maggiore anzianità di servizio assume le funzioni
di Vice-Presidente, mentre quello con la minore
anzianità di servizio svolge il compito di Segreta-
rio.
3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia
presentato come candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente
del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-
Presidente.
5. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
data di nascita.
9. Candidature e presentazioni irregolari sono nul-
le.
10. Ogni elettore può sostenere una candidatura.
La sottoscrizione di più di una candidatura ren-
de nulle le sottoscrizioni effettuate.
11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e
sulle relative sottoscrizioni è effettuato
dall’Ufficio competente. Avverso le decisioni
assunte dall’Ufficio è ammesso ricorso alla
Commissione Elettorale Centrale. La Commis-
sione si pronuncia entro tre giorni dalla presen-
tazione.
12. La pubblicazione delle candidature avviene me-
diante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e
mediante affissione, almeno cinque giorni prima
del voto, di manifesti esposti in appositi spazi
dell’Ateneo. I manifesti recano anche
l’indicazione dei seggi dove gli elettori debbono
recarsi a votare e la loro ubicazione.
Articolo 38
Seggio elettorale
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per
le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costi-
tuisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da tre membri appartenen-
ti alla categoria del personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo. Il Decreto Rettorale
di costituzione del seggio indica i membri titolari,
i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la
maggiore anzianità di servizio assume le fun-
zioni di Vice-Presidente, mentre quello con la
minore anzianità di servizio svolge il compito di
Segretario.
3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia
presentato come candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente
del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-
Presidente.
5. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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senti almeno due dei suoi componenti.
Articolo 39
Espressione del voto e operazioni di voto
1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle
ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di
indizione delle elezioni. Al momento della chiu-
sura delle votazioni gli elettori ancora presenti
nel seggio possono esercitare il loro diritto di vo-
to.
2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i can-
didati.
3. Il voto dell’elettore deve essere espresso in mo-
do non equivoco con un segno da apporre, con
la matita ricevuta dal componente del seggio,
nello spazio contenente il nome del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due prefe-
renze a condizione che siano riferite a candidati
di sesso diverso, pena l’annullamento della
scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti
ovvero, in caso di votazione secondo la procedu-
ra informatica, le modalità della votazione sono
disciplinate da apposito regolamento.
6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per
quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 55.
Articolo 40
Scrutinio
1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie
operazioni di verifica, si procede allo scrutinio,
che ha inizio subito dopo la chiusura della vota-
zione. Le operazioni proseguono ininterrotta-
mente sino alla loro conclusione. In caso di con-
testazione di un voto il Presidente del seggio ne
può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio non condivi-
da la decisione del Presidente, può esprimere le
sue ragioni nell’apposito verbale. La decisione in
senti almeno due dei suoi componenti.
Articolo 39
Espressione del voto e operazioni di voto
1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle
ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di
indizione delle elezioni. Al momento della chiu-
sura delle votazioni gli elettori ancora presenti
nel seggio possono esercitare il loro diritto di vo-
to.
2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i
candidati.
3. Il voto dell’elettore deve essere espresso in mo-
do non equivoco con un segno da apporre, con
la matita ricevuta dal componente del seggio,
nello spazio contenente il nome del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due pre-
ferenze a condizione che siano riferite a candi-
dati di sesso diverso, pena l’annullamento della
scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti
ovvero, in caso di votazione secondo la procedu-
ra informatica, le modalità della votazione sono
disciplinate da apposito regolamento.
6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per
quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 55.
Articolo 40
Scrutinio
1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie
operazioni di verifica, si procede allo scrutinio,
che ha inizio subito dopo la chiusura della vota-
zione. Le operazioni proseguono ininterrotta-
mente sino alla loro conclusione. In caso di con-
testazione di un voto il Presidente del seggio ne
può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio non condivi-
da la decisione del Presidente, può esprimere le
sue ragioni nell’apposito verbale. La decisione in
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione
Elettorale Centrale.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta
eletto il candidato che abbia la maggiore anziani-
tà di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano d’età.
Articolo 41
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) non offrono possibilità di identificare la
candidatura prescelta;
b) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal segre-
tario;
c) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto;
d) indicano più di due preferenze ovvero due
preferenze tutte relative a candidati dello
stesso sesso.
Articolo 42
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il trenta per cento degli aventi dirit-
to.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede ad una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di al-
meno dieci giorni e di non più di trenta giorni dal-
lo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
4. La presentazione di altre candidature è ammes-
sa fino a sette giorni prima della data di svolgi-
mento delle elezioni suppletive.
Articolo 43
Proclamazione degli eletti
merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione
Elettorale Centrale.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta
eletto il candidato che abbia la maggiore anziani-
tà di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano d’età.
Articolo 41
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) non offrono possibilità di identificare la
candidatura prescelta;
b) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal se-
gretario;
c) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto;
d) indicano più di due preferenze ovvero
due preferenze tutte relative a candidati
dello stesso sesso.
Articolo 42
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il trenta per cento degli aventi dirit-
to.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede ad una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di
almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni
dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
4. La presentazione di altre candidature è ammes-
sa fino a sette giorni prima della data di svolgi-
mento delle elezioni suppletive.
Articolo 43
Proclamazione degli eletti
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presi-
dente del seggio comunica i risultati alla Com-
missione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver
constatato la regolarità e la validità delle opera-
zioni, li trasmette al Rettore, che proclama l’esito
con decreto reso pubblico mediante la pubblica-
zione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Articolo 44
Rinuncia e nuova elezione
1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dal-
la carica, di trasferimento ad altra sede, di dimis-
sioni dal servizio, di decadenza o di cessazione
per qualsiasi causa, subentra il primo dei non e-
letti. Se l’elenco degli eletti è esaurito, si procede
a elezioni suppletive per il periodo restante fino
alla conclusione del mandato.
CAPO IV
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
SENATO ACCADEMICO
Articolo 45
Elettorato attivo e passivo
1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore
almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si
svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 mag-
gio.
2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studen-
tesse in corso e fuori corso che siano regolar-
mente iscritti il giorno precedente le votazioni,
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con e-
sclusione di coloro che usufruiscono dell’anno di
proroga.
3. L’elettorato passivo è riservato: agli studenti e
alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di
laurea triennale e magistrale, non oltre il primo
anno fuori corso, agli iscritti ai corsi di dottorato,
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presi-
dente del seggio comunica i risultati alla Com-
missione Elettorale Centrale, la quale, dopo a-
ver constatato la regolarità e la validità delle o-
perazioni, li trasmette al Rettore, che proclama
l’esito con decreto reso pubblico mediante la
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Articolo 44
Rinuncia e nuova elezione
1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni
dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di
dimissioni dal servizio, di decadenza o di ces-
sazione per qualsiasi causa, subentra il
primo dei non eletti. Se l’elenco degli eletti è
esaurito, si procede a elezioni suppletive per il
periodo restante fino alla conclusione del man-
dato.
CAPO IV
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
SENATO ACCADEMICO
Articolo 45
Elettorato attivo e passivo
1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore
almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si
svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 mag-
gio.
2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studen-
tesse in corso e fuori corso che siano regolar-
mente iscritti il giorno precedente le votazioni,
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con e-
sclusione di coloro che usufruiscono dell’anno di
proroga.
3. L’elettorato passivo è riservato: agli studenti e
alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di
laurea triennale e magistrale, non oltre il primo
anno fuori corso, agli iscritti ai corsi di dottorato,
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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con esclusione di coloro che usufruiscono
dell’anno di proroga.
4. Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre i casi
previsti nell’articolo 16, coloro che abbiano con
l’Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inol-
tre, coloro che non possono assumere pubblici
uffici.
5. Il mandato ha la durata di due anni e non può
essere rinnovato.
Articolo 46
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 47
Candidature
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e del-
le studentesse si svolge sulla base di candidatu-
re ufficiali.
2. Le candidature sono formalizzate attraverso la
presentazione di liste elettorali tra loro concor-
renti, secondo le modalità previste dal successi-
vo articolo.
3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono
indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il nu-
mero di matricola universitaria. I candidati sono
contrassegnati con numeri arabi progressivi, al
fine di determinare la precedenza in caso di pari-
tà di voti.
Articolo 48
Presentazione delle liste
1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli
studenti e le studentesse che godono
dell’elettorato attivo secondo quanto disposto
dall’articolo 45.
con esclusione di coloro che usufruiscono
dell’anno di proroga.
4. Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre i casi
previsti nell’articolo 16, coloro che abbiano con
l’Università liti pendenti. Non sono eleggibili, i-
noltre, coloro che non possono assumere pub-
blici uffici.
5. Il mandato ha la durata di due anni e non può
essere rinnovato ed è rinnovabile per una
sola volta.
Articolo 46
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
Articolo 47
Candidature
1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e
delle studentesse si svolge sulla base di candi-
dature ufficiali.
2. Le candidature sono formalizzate attraverso la
presentazione di liste elettorali tra loro concor-
renti, secondo le modalità previste dal successi-
vo articolo.
3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato so-
no indicati il cognome, il nome, il luogo e la data
di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il
numero di matricola universitaria. I candidati
sono contrassegnati con numeri arabi progres-
sivi, al fine di determinare la precedenza in caso
di parità di voti.
Articolo 48
Presentazione delle liste
1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli
studenti e le studentesse che godono
dell’elettorato attivo secondo quanto disposto
dall’articolo 45.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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2. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati
alternati per sesso e in pari misura di sesso di-
verso, pena l’inammissibilità della stessa, deve
essere presentata presso l’Ufficio competente,
almeno ventidue giorni prima dell’inizio delle vo-
tazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi,
in qualità di presentatore di lista, consegna
all’Ufficio competente:
a) una dichiarazione contenente una sigla o
una breve denominazione della lista, i propri
dati anagrafici e il recapito personale, ai fini
della ricezione di eventuali comunicazioni;
b) una lista contenente un numero di candida-
ture non superiore al doppio dei rappresen-
tanti da eleggere in seno all’organo cui con-
corre la lista;
c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione
della candidatura;
d) l’elenco di coloro che sostengono la lista,
con le rispettive sottoscrizioni autenticate;
e) l’elenco di studenti e studentesse disponibili
a far parte del seggio elettorale in qualità di
scrutatori.
3. L’Ufficio competente rilascia apposita ricevuta
dell’avvenuta presentazione della lista, indican-
do la data e l’ora della medesima.
4. Qualora la denominazione o sigla di una lista
sia confondibile con quella di altra lista presen-
tata in precedenza ovvero appaia scorretta o
sconveniente, il Rettore, previa segnalazione
dell’Ufficio competente, invita il presentatore uf-
ficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena
di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso ter-
mine, e alle stesse condizioni, il presentatore uf-
ficiale della lista deve eliminare ogni altra irrego-
larità segnalata dall’Ufficio competente e per la
quale questo rivolga formale invito di regolariz-
zazione.
Articolo 49
Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità
2. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati
alternati per sesso e in pari misura di sesso di-
verso, pena l’inammissibilità della stessa, deve
essere presentata presso l’Ufficio competente,
almeno ventidue giorni prima dell’inizio delle vo-
tazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi,
in qualità di presentatore di lista, consegna
all’Ufficio competente:
a) una dichiarazione contenente una sigla o
una breve denominazione della lista, i propri
dati anagrafici e il recapito personale, ai fini
della ricezione di eventuali comunicazioni;
b) una lista contenente un numero di candida-
ture non superiore al doppio dei rappresen-
tanti da eleggere in seno all’organo cui
concorre la lista;
c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione
della candidatura;
d) l’elenco di coloro che sostengono la lista,
con le rispettive sottoscrizioni autenticate;
e) l’elenco di studenti e studentesse di-
sponibili a far parte del seggio elettorale
in qualità di scrutatori.
3. L’Ufficio competente rilascia apposita ricevuta
dell’avvenuta presentazione della lista, indi-
cando la data e l’ora della medesima.
4. Qualora la denominazione o sigla di una lista
sia confondibile con quella di altra lista presenta-
ta in precedenza ovvero appaia scorretta o
sconveniente, il Rettore, previa segnalazione
dell’Ufficio competente, invita il presentatore uf-
ficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di
esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termi-
ne, e alle stesse condizioni, il presentatore uffi-
ciale della lista deve eliminare ogni altra irrego-
larità segnalata dall’Ufficio competente e per la
quale questo rivolga formale invito di regolariz-
zazione.
Articolo 49
Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
Pagina 31 di 149
1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista
elettorale relativa all’elezione dei rappresentanti
nel Senato Accademico dell’Università deve es-
sere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno
cento studenti o studentesse iscritti all’Università
ed aventi diritto al voto.
2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate.
L’autenticazione avviene presso gli Uffici indicati
in sede di Decreto Rettorale di indizione delle e-
lezioni.
3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elen-
chi dei votanti.
4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in cui
è candidato.
5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati
chiaramente il nome e il cognome dello studente,
il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di
appartenenza e il numero di matricola universita-
ria.
6. Candidature e presentazioni irregolari sono nul-
le.
7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La
sottoscrizione di più di una lista rende nulle le
sottoscrizioni effettuate.
8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e
sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato
dall’Ufficio competente. Avverso le decisioni as-
sunte dall’Ufficio è ammesso ricorso alla Com-
missione Elettorale Centrale. La Commissione si
pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.
Articolo 50
Pubblicazione delle liste elettorali
1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candida-
ti avviene mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo e mediante affissione, almeno cinque
giorni prima del voto, di manifesti esposti in ap-
positi spazi dell’Ateneo. I manifesti recano anche
l’indicazione dei seggi dove gli elettori debbono
recarsi a votare e la loro ubicazione.
1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista
elettorale relativa all’elezione dei rappresentanti
nel Senato Accademico dell’Università deve es-
sere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno
cento studenti o studentesse iscritti all’Università
ed aventi diritto al voto.
2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate.
L’autenticazione avviene presso gli Uffici indicati
in sede di Decreto Rettorale di indizione delle
elezioni.
3. I firmatari delle liste debbono figurare negli e-
lenchi dei votanti.
4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in cui
è candidato.
5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati
chiaramente il nome e il cognome dello studente,
il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di
appartenenza e il numero di matricola universita-
ria.
6. Candidature e presentazioni irregolari sono
nulle.
7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La
sottoscrizione di più di una lista rende nulle le
sottoscrizioni effettuate.
8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e
sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato
dall’Ufficio competente. Avverso le decisioni as-
sunte dall’Ufficio è ammesso ricorso alla Com-
missione Elettorale Centrale. La Commissione
si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.
Articolo 50
Pubblicazione delle liste elettorali
1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candi-
dati avviene mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo e mediante affissione, almeno cinque
giorni prima del voto, di manifesti esposti in apposi-
ti spazi dell’Ateneo. I manifesti recano anche
l’indicazione dei seggi dove gli elettori debbono re-
carsi a votare e la loro ubicazione.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Articolo 51
Propaganda elettorale
1. Le modalità di svolgimento della propaganda e-
lettorale sono fissate, in conformità alla normati-
va vigente, da accordi stipulati tra la Commissio-
ne Elettorale Centrale ed i presentatori di lista,
riuniti in apposito comitato il giorno successivo
alla scadenza della data di presentazione delle
liste. In base a tali accordi sono individuati
dall’Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine
nel sito web ed aule per assemblee.
Articolo 52
Rappresentanti di lista
1. Congiuntamente alla presentazione della lista e,
comunque, almeno quindici giorni prima della
data fissata per le votazioni, i presentatori di lista
possono designare un rappresentante di lista per
ciascun seggio elettorale ed un rappresentante
di lista per la seduta di verifica dei risultati da
parte della Commissione Elettorale Centrale.
Articolo 53
Seggi elettorali
1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seg-
gi. Il decreto contiene anche l’indicazione dei
rappresentanti di lista di cui all’articolo 52 del
presente Regolamento.
2. Ciascun seggio è composto da:
a) un Presidente, scelto tra i docenti
dell’Università;
b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti
dell’Università;
c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione
Elettorale Centrale tra gli studenti e le
studentesse regolarmente iscritti
all’Università, con preferenza per quelli
che abbiano manifestato la disponibilità a
far parte della commissione di seggio;
d) un Segretario, scelto tra il personale tec-
Articolo 51
Propaganda elettorale
1. Le modalità di svolgimento della propaganda
elettorale sono fissate, in conformità alla norma-
tiva vigente, da accordi stipulati tra la Commis-
sione Elettorale Centrale ed i presentatori di li-
sta, riuniti in apposito comitato il giorno succes-
sivo alla scadenza della data di presentazione
delle liste. In base a tali accordi sono individuati
dall’Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine
nel sito web ed aule per assemblee.
Articolo 52
Rappresentanti di lista
1. Congiuntamente alla presentazione della lista e,
comunque, almeno quindici giorni prima della da-
ta fissata per le votazioni, i presentatori di lista
possono designare un rappresentante di lista per
ciascun seggio elettorale ed un rappresentante
di lista per la seduta di verifica dei risultati da
parte della Commissione Elettorale Centrale.
Articolo 53
Seggi elettorali
1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seg-
gi. Il decreto contiene anche l’indicazione dei
rappresentanti di lista di cui all’articolo 52 del
presente Regolamento.
2. Ciascun seggio è composto da:
a) un Presidente, scelto tra i docenti
dell’Università;
b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti
dell’Università;
c) uno scrutatore, scelto dalla Commis-
sione Elettorale Centrale tra gli stu-
denti e le studentesse regolarmente
iscritti all’Università, con preferenza
per quelli che abbiano manifestato la
disponibilità a far parte della commis-
sione di seggio;
c) un Segretario, scelto tra il personale tecni-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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nico-amministrativo dell’Università.
3. La qualifica di componente di seggio è incompa-
tibile con quella di candidato alle elezioni.
4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle
studentesse scelti o, comunque, di impossibilità
a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti
di scrutatore, per la parte residua questi sono
designati tra il personale tecnico-amministrativo
dell’Università.
5. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
senti almeno tre dei suoi componenti, uno dei
quali deve essere il Presidente o il Vice-
Presidente.
Articolo 54
Espressione del voto
1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle
ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di
indizione delle elezioni. Al momento della chiu-
sura delle votazioni gli elettori ancora presenti
nel seggio possono esercitare il loro diritto di vo-
to.
2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le
liste dei candidati contraddistinte dalla denomi-
nazione o sigla e dal numero assegnato.
3. Il voto dell’elettore deve essere espresso in mo-
do non equivoco con un segno da apporre, con
la matita ricevuta da un componente del seggio,
nello spazio contenente la denominazione o si-
gla o il numero ordinale relativo alla lista prescel-
ta.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di
lista, barrando il simbolo della lista prescelta e,
nell’ambito della lista votata, fino a due preferen-
ze a condizione che siano riferite a candidati di
sesso diverso, pena l’annullamento della sche-
da.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti
ovvero, in caso di votazione secondo la procedu-
co-amministrativo dell’Università.
3. La qualifica di componente di seggio è incompa-
tibile con quella di candidato alle elezioni.
4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o
delle studentesse scelti o, comunque, di im-
possibilità a ricoprire con studenti o studen-
tesse tutti i posti di scrutatore, per la parte
residua questi sono designati tra il persona-
le tecnico-amministrativo dell’Università.
4. Il seggio opera validamente qualora siano pre-
senti almeno tre due dei suoi componenti, uno
dei quali deve essere il Presidente o il Vice-
Presidente.
Articolo 54
Espressione del voto
1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle
ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di
indizione delle elezioni. Al momento della chiu-
sura delle votazioni gli elettori ancora presenti
nel seggio possono esercitare il loro diritto di vo-
to.
2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le
liste dei candidati contraddistinte dalla denomi-
nazione o sigla e dal numero assegnato.
3. Il voto dell’elettore deve essere espresso in mo-
do non equivoco con un segno da apporre, con
la matita ricevuta da un componente del seggio,
nello spazio contenente la denominazione o si-
gla o il numero ordinale relativo alla lista pre-
scelta.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di
lista, barrando il simbolo della lista prescelta e,
nell’ambito della lista votata, fino a due prefe-
renze a condizione che siano riferite a candidati
di sesso diverso, pena l’annullamento della
scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti
ovvero, in caso di votazione secondo la procedu-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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ra informatica, le modalità della votazione sono
disciplinate da apposito regolamento.
6. Qualora l’elettore, pur non contrassegnando al-
cuna lista, esprima preferenze, si intende che
abbia votato per la lista alla quale appartengono
i candidati prescelti.
Articolo 55
Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
a) la consegna da parte dell’elettore ad uno
dei componenti del seggio di un documen-
to di riconoscimento avente valore ai fini
dell’accertamento dell’identità personale
dell’elettore;
b) l’accertamento dell’iscrizione del nomina-
tivo dell’elettore nel registro dei votanti;
c) la consegna all’elettore, da parte di uno
dei componenti del seggio, della scheda
elettorale;
d) l’apposizione della firma dell’elettore sul
registro dei votanti comprovante
l’avvenuta consegna della scheda eletto-
rale;
e) l’espressione del voto nella cabina eletto-
rale, utilizzando la matita consegnatagli
dai componenti del seggio;
f) la successiva chiusura della scheda elet-
torale ad opera dell’elettore;
g) la riconsegna della medesima ad uno dei
componenti del seggio, che provvede ad
introdurla nell’apposita urna;
h) l’annotazione da parte di un componente
del seggio sul registro dei votanti
dell’avvenuta votazione e la contestuale
restituzione del documento d’identità.
2. Il Presidente sovrintende al buon andamento
delle operazioni, assicurandone la regolarità e
disciplinando, in particolare, l’ordinato afflusso ai
seggi.
3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale au-
ra informatica, le modalità della votazione sono
disciplinate da apposito regolamento.
6. Qualora l’elettore, pur non contrassegnando al-
cuna lista, esprima preferenze, si intende che
abbia votato per la lista alla quale appartengono
i candidati prescelti.
Articolo 55
Operazioni di voto
1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
a) la consegna da parte dell’elettore ad uno
dei componenti del seggio di un docu-
mento di riconoscimento avente valore ai
fini dell’accertamento dell’identità perso-
nale dell’elettore;
b) l’accertamento dell’iscrizione del nomina-
tivo dell’elettore nel registro dei votanti;
c) la consegna all’elettore, da parte di uno
dei componenti del seggio, della scheda
elettorale;
d) l’apposizione della firma dell’elettore sul
registro dei votanti comprovante
l’avvenuta consegna della scheda eletto-
rale;
e) l’espressione del voto nella cabina eletto-
rale, utilizzando la matita consegnatagli
dai componenti del seggio;
f) la successiva chiusura della scheda elet-
torale ad opera dell’elettore;
g) la riconsegna della medesima ad uno dei
componenti del seggio, che provvede ad
introdurla nell’apposita urna;
h) l’annotazione da parte di un componente
del seggio sul registro dei votanti
dell’avvenuta votazione e la contestuale
restituzione del documento d’identità.
2. Il Presidente sovrintende al buon andamento del-
le operazioni, assicurandone la regolarità e disci-
plinando, in particolare, l’ordinato afflusso ai seg-
gi.
3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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siliario dell’Università, sia durante lo svolgimento
della votazione, sia durante la sospensione not-
turna, sia durante lo scrutinio.
4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure,
sigillate dal Presidente al termine di ogni giorna-
ta.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono espri-
mere il loro voto con l’assistenza di un familiare
o di altro elettore. L’impedimento non evidente
deve essere dimostrato con certificato medico.
Articolo 56
Modalità di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai compo-
nenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiu-
sura delle votazioni e proseguono ininterrotta-
mente sino alla loro conclusione.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente
ne può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio o un rappre-
sentante di lista non condivida la decisione del
Presidente, può esprimere le sue ragioni
nell’apposito registro verbale. La decisione in
merito è rimessa alla Commissione Elettorale
Centrale.
Articolo 57
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) non offrono possibilità di identificare la li-
sta prescelta;
b) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal segre-
tario;
c) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto;
d) non contengono voto di lista, ma recano
preferenze per candidati appartenenti a li-
ste diverse.
ausiliario dell’Università, sia durante lo svolgi-
mento della votazione, sia durante la sospen-
sione notturna, sia durante lo scrutinio.
4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure,
sigillate dal Presidente al termine di ogni giorna-
ta.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono espri-
mere il loro voto con l’assistenza di un familiare
o di altro elettore. L’impedimento non evidente
deve essere dimostrato con certificato medico.
Articolo 56
Modalità di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai compo-
nenti di seggio, hanno inizio subito dopo la
chiusura delle votazioni e proseguono ininterrot-
tamente sino alla loro conclusione.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente
ne può decidere provvisoriamente l’attribuzione.
Qualora un componente del seggio o un rap-
presentante di lista non condivida la decisione
del Presidente, può esprimere le sue ragioni
nell’apposito registro verbale. La decisione in
merito è rimessa alla Commissione Elettorale
Centrale.
Articolo 57
Casi di nullità
1. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) non offrono possibilità di identificare la li-
sta prescelta;
b) non sono quelle fornite
dall’Amministrazione e vidimate dal se-
gretario;
c) recano segni o alterazioni che manifesta-
no la volontà dell’elettore di far riconosce-
re il proprio voto;
d) non contengono voto di lista, ma recano
preferenze per candidati appartenenti a
liste diverse.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
a) riferiti a candidati compresi in una lista di-
versa da quella votata;
b) espressi in eccedenza rispetto al numero
stabilito;
c) contenenti modalità di identificazione del
candidato diverse da quelle indicate dal
presente Regolamento;
d) indicanti più di due preferenze ovvero due
preferenze tutte relative a candidati dello
stesso sesso.
3. La nullità del voto di preferenza e l’eventuale
contestazione dello stesso non determina ne-
cessariamente la nullità della scheda.
Articolo 58
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il cinque per cento degli aventi dirit-
to.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede a una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di al-
meno dieci giorni e di non più di trenta giorni dal-
lo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
Articolo 59
Risultati elettorali e trasmissione degli atti
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Pre-
sidente di seggio comunica i risultati alla Com-
missione Elettorale Centrale, che controlla la re-
golarità e la validità delle operazioni, li elabora ai
sensi dei successivi commi e li trasmette al Ret-
tore.
2. L’attribuzione delle rappresentanze avviene con
il sistema proporzionale e con il seguente crite-
rio:
a) per ogni lista è determinata la cifra eletto-
rale costituita dal totale dei voti validi otte-
2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
a) riferiti a candidati compresi in una lista
diversa da quella votata;
b) espressi in eccedenza rispetto al numero
stabilito;
c) contenenti modalità di identificazione del
candidato diverse da quelle indicate dal
presente Regolamento;
d) indicanti più di due preferenze ovvero
due preferenze tutte relative a candidati
dello stesso sesso.
3. La nullità del voto di preferenza e l’eventuale
contestazione dello stesso non determina ne-
cessariamente la nullità della scheda.
Articolo 58
Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia parteci-
pato almeno il cinque per cento degli aventi di-
ritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum
alla prima votazione, si procede a una tornata
elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di
almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni
dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell’elezione suppletiva non è ri-
chiesto il raggiungimento di alcun quorum.
Articolo 59
Risultati elettorali e trasmissione degli atti
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni
Presidente di seggio comunica i risultati alla
Commissione Elettorale Centrale, che controlla
la regolarità e la validità delle operazioni, li ela-
bora ai sensi dei successivi commi e li trasmette
al Rettore.
2. L’attribuzione delle rappresentanze avviene con
il sistema proporzionale e con il seguente crite-
rio:
a) per ogni lista è determinata la cifra eletto-
rale costituita dal totale dei voti validi ot-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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nuti;
b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa suc-
cessivamente per numeri interi (per 1, per
2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del
numero dei rappresentanti da eleggere,
arrotondando all’unità più vicina per difetto
le cifre decimali;
c) tutti i quozienti si graduano in ordine de-
crescente, scegliendo poi tra essi quelli
più alti in numero eguale a quello dei rap-
presentanti da eleggere; a parità assoluta
di quozienti è scelto quello cui corrisponde
la maggiore cifra elettorale;
d) le rappresentanze sono assegnate alle li-
ste in corrispondenza dei quozienti scelti
come è indicato nella lettera precedente;
e) risultano eletti, lista per lista, i candidati
che hanno riportato il maggior numero di
voti e, a parità di voti, risulta eletto il can-
didato che precede nell’ordine di lista.
Articolo 60
Proclamazione degli eletti
1. Il Rettore proclama l’esito delle elezioni con
proprio decreto, reso pubblico mediante la pub-
blicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web
dell’Ateneo.
Articolo 61
Rinuncia e sostituzione
1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei can-
didati proclamati eletti o di sua decadenza dalla
carica per la perdita della qualità di studente o
per qualsiasi altra causa, gli subentra automati-
camente il primo dei non eletti della sua stessa
lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacan-
te fino alle successive elezioni.
CAPO V
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
tenuti;
b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa
successivamente per numeri interi (per 1,
per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza
del numero dei rappresentanti da elegge-
re, arrotondando all’unità più vicina per
difetto le cifre decimali;
c) tutti i quozienti si graduano in ordine de-
crescente, scegliendo poi tra essi quelli
più alti in numero eguale a quello dei
rappresentanti da eleggere; a parità as-
soluta di quozienti è scelto quello cui cor-
risponde la maggiore cifra elettorale;
d) le rappresentanze sono assegnate alle li-
ste in corrispondenza dei quozienti scelti
come è indicato nella lettera precedente;
e) risultano eletti, lista per lista, i candidati
che hanno riportato il maggior numero di
voti e, a parità di voti, risulta eletto il can-
didato che precede nell’ordine di lista.
Articolo 60
Proclamazione degli eletti
1. Il Rettore proclama l’esito delle elezioni con
proprio decreto, reso pubblico mediante la
pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web
dell’Ateneo.
Articolo 61
Rinuncia e sostituzione
1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei
candidati proclamati eletti o di sua decadenza
dalla carica per la perdita della qualità di stu-
dente o per qualsiasi altra causa, gli subentra
automaticamente il primo dei non eletti della sua
stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta
vacante fino alle successive elezioni.
CAPO V
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 62
Modalità per l’elezione dei rappresentanti degli
studenti e delle studentesse nel Consiglio di
Amministrazione
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e
delle studentesse nel Consiglio di Amministra-
zione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III,
Capo IV, articoli 45-61, del presente Regolamen-
to. Le elezioni si svolgono contemporaneamente
a quelle per il Senato Accademico.
TITOLO IV
STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA
Articolo 63
Dipartimento
1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni
di ricerca e di didattica.
2. L’istituzione del Dipartimento è proposta da al-
meno trentacinque Professori e Ricercatori in
servizio alla data di presentazione della proposta
medesima.
3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i
proponenti, va presentata dal primo firmatario al
Rettore entro il 30 giugno e deve definire
l’ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di
competenza del Dipartimento, corredata da una
previsione delle risorse umane e strumentali ne-
cessarie al suo funzionamento.
4. L’istituzione del Dipartimento è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione tenendo conto del
razionale utilizzo delle risorse dell’Ateneo e della
sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto
il profilo economico, delle strutture e del perso-
nale tecnico-amministrativo disponibile, sentito il
parere del Senato Accademico relativo anche ai
riflessi della proposta sul grado di omogeneità e
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 62
Modalità per l’elezione dei rappresentanti degli
studenti e delle studentesse nel Consiglio di
Amministrazione
1. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e
delle studentesse nel Consiglio di Amministra-
zione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III,
Capo IV, articoli 45-61, del presente Regola-
mento. Le elezioni si svolgono contemporane-
amente a quelle per il Senato Accademico.
TITOLO IV
STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA
Articolo 63
Dipartimento
1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzio-
ni di ricerca e di didattica.
2. L’istituzione del Dipartimento è proposta da al-
meno trentacinque Professori e Ricercatori in
servizio alla data di presentazione della proposta
medesima.
3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i
proponenti, va presentata dal primo firmatario al
Rettore entro il 30 giugno e deve definire
l’ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di
competenza del Dipartimento, corredata da una
previsione delle risorse umane e strumentali
necessarie al suo funzionamento.
4. L’istituzione del Dipartimento è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione tenendo conto del
razionale utilizzo delle risorse dell’Ateneo e della
sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto
il profilo economico, delle strutture e del persona-
le tecnico-amministrativo disponibile, sentito il
parere del Senato Accademico relativo anche ai
riflessi della proposta sul grado di omogeneità e
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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sulla distribuzione dei settori scientifico-
disciplinari tra i Dipartimenti.
5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito
l’attivazione delle procedure per la costituzione
del Consiglio di Dipartimento.
6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si proce-
de alle elezioni delle rappresentanze elettive di
cui all’articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura
del Decano.
7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a
un altro sarà regolato da apposito Regolamento
approvato dal Senato Accademico previo parere
del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipar-
timenti.
Articolo 64
Strutture didattiche del Dipartimento
1. Le strutture didattiche, previste dall’articolo 8,
comma 3, dello Statuto, sono le forme organiz-
zative mediante le quali i Dipartimenti promuo-
vono ed espletano l’attività didattica dei corsi di
studio ad essi afferenti e le attività di formazione,
nonché quelle rivolte all’esterno correlate ed ac-
cessorie ed esercitano altresì le competenze già
affidate ai Consigli di corso di studio.
2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più
corsi di studio tra loro affini per ambito scientifi-
co, culturale e formativo.
3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno par-
te tutti i professori ordinari, associati e i ricercato-
ri, qualunque sia il loro Dipartimento di afferenza,
titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla
struttura. La sua denominazione è stabilita dal
Regolamento delle strutture, di cui all’art. 8,
comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del
Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio è un professore ordina-
rio o associato con regime di impegno a tempo
pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura
tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecu-
tivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni
sulla distribuzione dei settori scientifico-
disciplinari tra i Dipartimenti.
5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito
l’attivazione delle procedure per la costituzione
del Consiglio di Dipartimento.
6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si proce-
de alle elezioni delle rappresentanze elettive di
cui all’articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura
del Decano.
7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a
un altro sarà regolato da apposito Regolamento
approvato dal Senato Accademico previo parere
del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipar-
timenti.
Articolo 64
Strutture didattiche del Dipartimento
1. Le strutture didattiche, previste dall’articolo 8,
comma 3, dello Statuto, sono le forme organiz-
zative mediante le quali i Dipartimenti promuo-
vono ed espletano l’attività didattica dei corsi di
studio ad essi afferenti e le attività di formazio-
ne, nonché quelle rivolte all’esterno correlate ed
accessorie ed esercitano altresì le competenze
già affidate ai Consigli di corso di studio.
2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più
corsi di studio tra loro affini per ambito scientifi-
co, culturale e formativo.
3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno
parte tutti i professori ordinari, associati e i ri-
cercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di
afferenza, titolari di insegnamenti nei corsi affe-
renti alla struttura. La sua denominazione è sta-
bilita dal Regolamento delle strutture, di cui
all’art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a
quella del Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio è un professore ordi-
nario o associato con regime di impegno a tem-
po pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato du-
ra tre anni ed è rinnovabile una sola volta con-
secutivamente. Il Presidente sovrintende alle
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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organizzative e di coordinamento proprie della
struttura, curando l’osservanza del suo regola-
mento, ed è membro di diritto della Giunta di Di-
partimento. Nel caso in cui il Presidente non sia
incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto li-
mitatamente alle questioni riguardanti la didatti-
ca.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni, la struttura
didattica si avvale del personale tecnico-
amministrativo assegnato al Dipartimento dal Di-
rettore Generale, sentito il Direttore del Diparti-
mento stesso.
6. La struttura didattica è centro di responsabilità
nel limite delle risorse ad essa assegnate dal
Consiglio di Dipartimento ed in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento di Amministra-
zione e Contabilità.
7. Il regolamento che definisce la denominazione
della struttura e del suo Presidente, la composi-
zione della struttura e le competenze ad essa
delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché
le forme di partecipazione dei docenti a contrat-
to, del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti e delle studentesse alle sue determina-
zioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in
conformità con i criteri generali stabiliti dal Sena-
to Accademico, unitamente al regolamento del
Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli
studenti e delle studentesse deve comunque es-
sere prevista. Tali regolamenti devono essere
approvati dal Senato Accademico, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE
RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO
CAPO I
funzioni organizzative e di coordinamento pro-
prie della struttura, curando l’osservanza del
suo regolamento, ed è membro di diritto della
Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presi-
dente non sia incardinato nel Dipartimento ha
diritto di voto limitatamente alle questioni riguar-
danti la didattica.
5. Per l’esercizio delle proprie funzioni, la struttura
didattica si avvale del personale tecnico-
amministrativo assegnato al Dipartimento dal
Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipar-
timento stesso.
6. La struttura didattica è centro di responsabilità
nel limite delle risorse ad essa assegnate dal
Consiglio di Dipartimento ed in conformità a
quanto stabilito dal Regolamento di Ammini-
strazione e Contabilità Regolamento di Ate-
neo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità.
7. Il regolamento che definisce la denominazione
della struttura e del suo Presidente, la composi-
zione della struttura e le competenze ad essa
delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché
le forme di partecipazione dei docenti a contrat-
to, del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti e delle studentesse alle sue determina-
zioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento,
in conformità con i criteri generali stabiliti dal
Senato Accademico, unitamente al regolamento
del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva
degli studenti e delle studentesse deve comun-
que essere prevista. Tali regolamenti devono
essere approvati dal Senato Accademico, pre-
vio parere favorevole del Consiglio di Ammini-
strazione.
TITOLO V
ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE
RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO
CAPO I
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Articolo 65
Elettorato passivo
1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore or-
dinario afferente al Dipartimento con regime di
impegno a tempo pieno o che abbia presentato
al momento della candidatura dichiarazione con
la quale, in caso di elezione, si impegna alla op-
zione per il regime di impegno a tempo pieno; in
caso di motivata indisponibilità di professori ordi-
nari sarà eleggibile un professore associato affe-
rente al Dipartimento, sempre con regime di im-
pegno a tempo pieno. L’elettorato passivo è al-
tresì esteso ai professori associati nel caso di
mancato raggiungimento per due votazioni del
quorum previsto per la predetta elezione.
2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e
sui casi di esclusione previste nel presente Re-
golamento.
Articolo 66
Candidatura
1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di
Dipartimento deve presentare al Decano del Di-
partimento dichiarazione di candidatura, correda-
ta da un programma, almeno dieci giorni prima
della data fissata per le elezioni.
Articolo 67
Elezione del Direttore di Dipartimento
1. Il Direttore è eletto, con le modalità dall’articolo
11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta
del Consiglio di Dipartimento convocata dal De-
cano almeno sessanta giorni prima della sca-
denza del mandato. In caso di cessazione anti-
cipata il Decano convoca la seduta entro venti
giorni.
2. La composizione del Seggio, almeno di tre com-
ponenti, le modalità delle operazioni di voto e di
scrutinio sono indicate nel provvedimento del
ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Articolo 65
Elettorato passivo
1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore or-
dinario afferente al Dipartimento con regime di
impegno a tempo pieno o che abbia presentato
al momento della candidatura dichiarazione con
la quale, in caso di elezione, si impegna alla op-
zione per il regime di impegno a tempo pieno; in
caso di motivata indisponibilità di professori or-
dinari sarà eleggibile un professore associato
afferente al Dipartimento, sempre con regime di
impegno a tempo pieno. L’elettorato passivo è
altresì esteso ai professori associati nel caso di
mancato raggiungimento per due votazioni del
quorum previsto per la predetta elezione.
2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità
e sui casi di esclusione previste nel presente
Regolamento.
Articolo 66
Candidatura
1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di
Dipartimento deve presentare al Decano del Di-
partimento dichiarazione di candidatura, corre-
data da un programma, almeno dieci giorni pri-
ma della data fissata per le elezioni.
Articolo 67
Elezione del Direttore di Dipartimento
1. Il Direttore è eletto, con le modalità dall’articolo
11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta
del Consiglio di Dipartimento convocata dal De-
cano almeno sessanta giorni prima della scaden-
za del mandato. In caso di cessazione anticipata il
Decano convoca la seduta entro venti giorni.
2. La composizione del Seggio, almeno di tre
componenti, le modalità delle operazioni di voto
e di scrutinio sono indicate nel provvedimento
del Decano del Dipartimento che le indice, in
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Decano del Dipartimento che le indice, in coe-
renza con le norme del presente Regolamento.
3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contesta-
to; la decisione dovrà essere presa entro cinque
giorni.
Articolo 68
Nomina e durata del mandato
1. Il Direttore è nominato con provvedimento del
Rettore, dura in carica tre anni e può essere rie-
letto consecutivamente solo una volta.
Articolo 69
Incompatibilità
1. La carica di Direttore è incompatibile con quella
di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del
Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Va-
lutazione, di Presidente del Collegio delle struttu-
re didattiche.
CAPO II
ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO
Articolo 70
Rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera g)
dello Statuto fa parte del Consiglio di Diparti-
mento una rappresentanza del personale tec-
nico-amministrativo. Tale rappresentanza è
pari al 33% del personale assegnato al Dipar-
timento, arrotondato all’unità superiore nel ca-
so di decimali risultanti dal calcolo della per-
centuale; il Segretario amministrativo del Di-
partimento, facendo parte a titolo proprio del
coerenza con le norme del presente Regola-
mento.
3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contesta-
to; la decisione dovrà essere presa entro cinque
giorni.
Articolo 68
Nomina e durata del mandato
1. Il Direttore è nominato con provvedimento del
Rettore, dura in carica tre anni e può essere rie-
letto consecutivamente solo una volta.
Articolo 69
Incompatibilità
1. La carica di Direttore è incompatibile con quella
di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del
Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di
Valutazione, di Presidente del Collegio delle
strutture didattiche.
CAPO II
ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO
Articolo 70
Rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera g)
dello Statuto fa parte del Consiglio di Diparti-
mento una rappresentanza del personale tec-
nico-amministrativo. Tale rappresentanza è
pari al 33% del personale assegnato al Dipar-
timento, arrotondato all’unità superiore nel ca-
so di decimali risultanti dal calcolo della per-
centuale; il Segretario amministrativo del Di-
partimento, facendo parte a titolo proprio del
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota
del 33% del personale assegnato e gode del
solo elettorato attivo.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, dal Direttore
tra il personale tecnico-amministrativo asse-
gnato al Dipartimento, anche a tempo determi-
nato se titolare di un contratto di lavoro di dura-
ta almeno triennale in essere al momento della
votazione. Esse si svolgono almeno quindici
giorni prima della scadenza dei rappresentanti
in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elet-
torale due preferenze a condizione che siano
riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano
per quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scruti-
nio, che ha inizio subito dopo la chiusura della
votazione. Le operazioni proseguono ininterrot-
tamente sino alla loro conclusione. In caso di
contestazione di un voto il Presidente del seg-
gio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del seg-
gio non condivida la decisione del Presidente,
può esprimere le sue ragioni nell’apposito ver-
bale. La decisione in merito è, in ogni caso, ri-
messa alla Commissione Elettorale Centrale.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la
maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulte-
riore parità, il più anziano d’età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Rego-
Consiglio stesso, non è ricompreso nella quo-
ta del 33% del personale assegnato e gode
del solo elettorato attivo.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, dal Direttore
tra il personale tecnico-amministrativo asse-
gnato al Dipartimento, anche a tempo deter-
minato se titolare di un contratto di lavoro di
durata almeno triennale in essere al momento
della votazione. Esse si svolgono almeno
quindici giorni prima della scadenza dei rap-
presentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda e-
lettorale due preferenze a condizione che sia-
no riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano
per quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scru-
tinio, che ha inizio subito dopo la chiusura del-
la votazione. Le operazioni proseguono inin-
terrottamente sino alla loro conclusione. In ca-
so di contestazione di un voto il Presidente del
seggio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del
seggio non condivida la decisione del Presi-
dente, può esprimere le sue ragioni
nell’apposito verbale. La decisione in merito è,
in ogni caso, rimessa alla Commissione Elet-
torale Centrale al Direttore Generale. Risul-
tano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la
maggiore anzianità di servizio e, in caso di ul-
teriore parità, il più anziano d’età.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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lamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la decisio-
ne dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. In mancanza si procede ad elezioni
suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, ces-
sano dalla carica alla scadenza del mandato
del rappresentante al cui posto sono subentrati.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è
validamente costituito anche in difetto delle
rappresentanze.
12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di
nomina.
CAPO III
ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA,
ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E
STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA
DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO
Articolo 71
Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera d)
dello Statuto, fa parte del Consiglio di Diparti-
mento un rappresentante dei dottorandi di ri-
cerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, dal Direttore
tra i dottorandi di ricerca afferenti al Diparti-
mento. Sono esclusi coloro che usufruiscono
dell’anno di proroga. Esse si svolgono almeno
quindici giorni prima della scadenza del rap-
8. Si applicano le disposizioni del presente Re-
golamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la deci-
sione dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. In mancanza si procede, se neces-
sario, ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o
i nuovi eletti, cessano dalla carica alla sca-
denza del mandato del rappresentante al cui
posto sono subentrati.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è
validamente costituito anche in difetto della
rappresentanza.
12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di
nomina.
CAPO III
ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA,
ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E
STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA
DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO
Articolo 71
Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera d)
dello Statuto, fa parte del Consiglio di Diparti-
mento un rappresentante dei dottorandi di ri-
cerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di volgimento, dal Direttore
tra i dottorandi di ricerca afferenti al Diparti-
mento. Sono esclusi coloro che usufruiscono
dell’anno di proroga. Esse si svolgono almeno
quindici giorni prima della scadenza del rap-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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presentante in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elet-
torale due preferenze a condizione che siano
riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scruti-
nio, che ha inizio subito dopo la chiusura della
votazione. Le operazioni proseguono ininterrot-
tamente sino alla loro conclusione. In caso di
contestazione di un voto il Presidente del seg-
gio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del seg-
gio non condivida la decisione del Presidente,
può esprimere le sue ragioni nell’apposito ver-
bale. La decisione in merito è, in ogni caso, ri-
messa alla Commissione Elettorale Centrale.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la
maggiore anzianità di iscrizione al corso di dot-
torato e, in caso di ulteriore parità, il più anzia-
no d’età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Rego-
lamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la decisio-
ne dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. In mancanza si procede ad elezioni
suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica al-
presentante in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda e-
lettorale due preferenze a condizione che sia-
no riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scru-
tinio, che ha inizio subito dopo la chiusura del-
la votazione. Le operazioni proseguono inin-
terrottamente sino alla loro conclusione. In ca-
so di contestazione di un voto il Presidente del
seggio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del
seggio non condivida la decisione del Presi-
dente, può esprimere le sue ragioni
nell’apposito verbale. La decisione in merito è,
in ogni caso, rimessa alla Commissione Elet-
torale Centrale al Direttore Generale. Risul-
tano eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la
maggiore anzianità di iscrizione al corso di
dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più
anziano d’età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Re-
golamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la deci-
sione dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica al-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
Pagina 46 di 149
la scadenza del mandato del rappresentante al
cui posto è subentrato.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è
validamente costituito anche in difetto delle
rappresentanze.
12. L’eletto resta in carica un anno dalla data di
nomina.
Articolo 72
Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera e)
dello Statuto fa parte del Consiglio di Diparti-
mento un rappresentante degli Assegnisti di ri-
cerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, dal Direttore
tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Diparti-
mento. Esse si svolgono almeno quindici giorni
prima della scadenza dei rappresentanti in ca-
rica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elet-
torale due preferenze a condizione che siano
riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano,
la scadenza del mandato del rappresentante
al cui posto è subentrato. In mancanza si
procede ad elezioni suppletive il seggio re-
sta vacante fino alle successive elezioni.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto.
12. In caso di mancato raggiungimento del quo-
rum alla prima votazione, si procede a una
tornata elettorale suppletiva, da tenersi a
distanza di almeno dieci giorni e di non
più di trenta giorni dallo svolgimento della
prima. Per la validità dell’elezione supple-
tiva non è richiesto il raggiungimento di
alcun quorum.
13. Il Consiglio è validamente costituito anche in
difetto della rappresentanza.
14. L’eletto resta in carica un anno dalla data di
nomina.
Articolo 72
Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera e)
dello Statuto fa parte del Consiglio di Diparti-
mento un rappresentante degli Assegnisti di
ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, dal Direttore
tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Diparti-
mento. Esse si svolgono almeno quindici gior-
ni prima della scadenza dei rappresentanti in
carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre
componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda e-
lettorale due preferenze a condizione che sia-
no riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto ai nomi dei candidati pre-
scelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scruti-
nio, che ha inizio subito dopo la chiusura della
votazione. Le operazioni proseguono ininterrot-
tamente sino alla loro conclusione. In caso di
contestazione di un voto il Presidente del seg-
gio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del seg-
gio non condivida la decisione del Presidente,
può esprimere le sue ragioni nell’apposito ver-
bale. La decisione in merito è, in ogni caso, ri-
messa alla Commissione Elettorale Centrale.
Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di
assegno di ricerca da più tempo e, in caso di
ulteriore parità, il più anziano d’età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Rego-
lamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la decisio-
ne dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. In mancanza si procede ad elezioni
suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica al-
la scadenza del mandato del rappresentante al
cui posto è subentrato.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio
è validamente costituito anche in difetto del-
le rappresentanze.
12. L’eletto resta in carica un anno dalla data di
nomina.
all’articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessa-
rie operazioni di verifica, si procede allo scru-
tinio, che ha inizio subito dopo la chiusura del-
la votazione. Le operazioni proseguono inin-
terrottamente sino alla loro conclusione. In ca-
so di contestazione di un voto il Presidente
del seggio ne può decidere provvisoriamente
l’attribuzione. Qualora un componente del
seggio non condivida la decisione del Presi-
dente, può esprimere le sue ragioni
nell’apposito verbale. La decisione in merito è,
in ogni caso, rimessa alla Commissione Elet-
torale Centrale al Direttore Generale. Risul-
ta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare
di assegno di ricerca da più tempo e, in caso
di ulteriore parità, il più anziano d’età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Re-
golamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure,
ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è
ammesso ricorso al Direttore Generale entro
quarantotto ore dal fatto contestato; la deci-
sione dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo,
al rappresentante eletto subentra il primo dei
non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica al-
la scadenza del mandato del rappresentante
al cui posto è subentrato. In mancanza si
procede ad elezioni suppletive il seggio re-
sta vacante fino alle successive elezioni.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto.
12. In caso di mancato raggiungimento del quo-
rum alla prima votazione, si procede a una
tornata elettorale suppletiva, da tenersi a
distanza di almeno dieci giorni e di non
più di trenta giorni dallo svolgimento della
prima. Per la validità dell’elezione supple-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Articolo 73
Rappresentanza degli studenti e delle studen-
tesse
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera f) del-
lo Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento
una rappresentanza degli studenti e delle stu-
dentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Di-
partimento stesso. I rappresentanti sono due se
complessivamente gli iscritti sono fino a 1800,
tre se gli iscritti sono più di 1800.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, con decreto del
Direttore, tra tali studenti e studentesse, rego-
larmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel
periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.
3. La composizione del seggio, almeno di tre com-
ponenti, è stabilita dal Direttore.
4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Ti-
tolo III, Capo IV del presente regolamento.
tiva non è richiesto il raggiungimento di
alcun quorum.
13. Il Consiglio è validamente costituito anche in
difetto della rappresentanza.
14. L’eletto resta in carica un anno dalla data di
nomina, purché in tale periodo rivesta la
qualifica di Assegnista di ricerca.
Articolo 73
Rappresentanza degli studenti e delle studen-
tesse
1. A norma dell’articolo 10, comma 3, lettera f) del-
lo Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento
una rappresentanza degli studenti e delle stu-
dentesse iscritti ai corsi di laurea per la prima
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai
corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti
al Dipartimento stesso. I rappresentanti sono
due se complessivamente gli iscritti sono fino a
1800, tre se gli iscritti sono più di 1800.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento, con decreto del
Direttore, tra tali studenti e studentesse, rego-
larmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel
periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.
3. La composizione del seggio, almeno di tre com-
ponenti, è stabilita dal Direttore.
4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Ti-
tolo III, Capo IV del presente regolamento. In de-
roga all’articolo 49, comma 1, ciascuna di-
chiarazione di presentazione di lista elettorale
relativa all’elezione dei rappresentanti degli
studenti e delle studentesse nei Consigli di
Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena
di nullità, da almeno cinquanta studenti o
studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti
al Dipartimento stesso ed aventi diritto al vo-
to.
5. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei
candidati proclamati eletti o di sua decaden-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Articolo 74
Commissione paritetica docenti-studenti
1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di
cui all’Articolo 13 dello Statuto, è composta da
due docenti per ogni struttura didattica istituita
all’interno del Dipartimento e da un pari numero
di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi
dell’articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due e-
letti nelle elezioni delle rappresentanze studen-
tesche nelle strutture didattiche istituite
all’interno del Dipartimento.
3. I docenti sono designati dal Consiglio di Diparti-
mento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due
anni dalla sua nomina.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al
suo interno un coordinatore, che la convoca al-
meno due volte all’anno, definendo l’ordine del
giorno delle riunioni.
TITOLO VI
za dalla carica per la perdita della qualità di
studente o per qualsiasi altra causa, gli su-
bentra automaticamente il primo dei non elet-
ti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita,
il seggio resta vacante fino alle successive
elezioni. Il Consiglio è validamente costituito
anche in difetto della rappresentanza.
Articolo 74
Commissione paritetica docenti-studenti
1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di
cui all’Articolo 13 dello Statuto, è composta da
due docenti per ogni struttura didattica istituita
all’interno del Dipartimento e da un pari numero
di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi
dell’articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due
eletti nelle elezioni delle rappresentanze studente-
sche nelle strutture didattiche istituite all’interno del
Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, il
Direttore di Dipartimento, su proposta dei rap-
presentanti degli studenti e delle studentesse
eletti in Consiglio di Dipartimento, designerà
uno studente ed una studentessa iscritti ad uno
dei corsi di studio afferenti alla struttura didat-
tica priva di rappresentanza studentesca.
3. I docenti sono designati dal Consiglio di Diparti-
mento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due
anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile
per una sola volta.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al
suo interno un coordinatore, che la convoca al-
meno due volte all’anno, definendo l’ordine del
giorno delle riunioni.
TITOLO VI
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN
ALTRI ORGANISMI
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI
ORGANISMI
CAPO I
ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’E.R.S.U. DI URBINO
Articolo 75
Elettorato attivo e passivo
1. Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio
dell’E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti
e le studentesse in corso e fuori corso che siano
regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali,
magistrali e di dottorato il giorno precedente le
votazioni.
2. L’elettorato passivo è riservato agli studenti e al-
le studentesse regolarmente iscritti ai corsi di
laurea triennali e magistrali, compresi gli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori
corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dot-
torato di ricerca dell’Università.
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre i casi
previsti nell’Articolo 16, coloro che abbiano con
l’E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleg-
gibili, inoltre, coloro che non possono assumere
pubblici uffici.
Articolo 76
Rinvio
1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a
quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presen-
te Regolamento.
2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con
quelle previste per la rappresentanza studente-
sca negli organi di governo universitario.
CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
CAPO I
ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’E.R.S.U. DI URBINO
Articolo 75
Elettorato attivo e passivo
1. Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio
dell’E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli stu-
denti e le studentesse in corso e fuori corso che
siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea
triennali, magistrali e di dottorato il giorno pre-
cedente le votazioni.
2. L’elettorato passivo è riservato agli studenti e
alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di
laurea triennali e magistrali, compresi gli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori
corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dot-
torato di ricerca dell’Università.
3. Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre i casi
previsti nell’Articolo 16, coloro che abbiano con
l’E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono e-
leggibili, inoltre, coloro che non possono assu-
mere pubblici uffici.
Articolo 76
Rinvio
1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a
quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del pre-
sente Regolamento.
2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con
quelle previste per la rappresentanza studente-
sca negli organi di governo universitario.
CAPO II
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO
Articolo 77
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
Pagina 51 di 149
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO
Articolo 77
Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai
sensi dell’articolo 32 dello Statuto, è costituito
con decreto del Rettore e dura in carica due
anni.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo pre-
siede;
b) da due membri designati dagli enti sportivi
universitari legalmente riconosciuti, che orga-
nizzano l’attività sportiva degli studenti e delle
studentesse su base nazionale;
c) da due studenti o studentesse eletti dal Con-
siglio degli studenti;
d) dal Direttore Generale, o un suo delegato,
che svolge anche le funzioni di segretario.
3. I rappresentanti degli studenti e delle studen-
tesse sono immediatamente rieleggibili una so-
la volta.
4. Dalla scadenza del biennio accademico al rin-
novo dei mandati, i membri del Comitato resta-
no in carica per la trattazione delle questioni di
ordinaria amministrazione e di quelle che rive-
stono carattere di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica dei compo-
nenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di
eleggibilità, si procede alla loro sostituzione
mediante elezione da parte del Consiglio degli
studenti.
6. In caso di cessazione dalla carica dei compo-
nenti designati dagli Enti sportivi universitari,
questi ultimi dovranno provvedere a nuova de-
signazione. I sostituti restano in carica fino alla
regolare scadenza del mandato di coloro che
hanno sostituito.
7. La mancata partecipazione di una o più rap-
presentanze non infirma la valida costituzione
dell’organo.
Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai
sensi dell’articolo 32 dello Statuto, è costituito
con decreto del Rettore e dura in carica due
anni.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo pre-
siede;
b) da due membri designati dagli enti sportivi
universitari legalmente riconosciuti, che orga-
nizzano l’attività sportiva degli studenti e delle
studentesse su base nazionale;
c) da due studenti o studentesse eletti dal
Consiglio degli studenti;
d) dal Direttore Generale, o un suo delegato,
che svolge anche le funzioni di segretario.
3. I rappresentanti degli studenti e delle studen-
tesse sono immediatamente rieleggibili una
sola volta.
4. Dalla scadenza del biennio accademico al rin-
novo dei mandati, i membri del Comitato re-
stano in carica per la trattazione delle questio-
ni di ordinaria amministrazione e di quelle che
rivestono carattere di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica dei compo-
nenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di
eleggibilità, si procede alla loro sostituzione
mediante elezione da parte del Consiglio degli
studenti.
6. In caso di cessazione dalla carica dei compo-
nenti designati dagli Enti sportivi universitari,
questi ultimi dovranno provvedere a nuova
designazione. I sostituti restano in carica fino
alla regolare scadenza del mandato di coloro
che hanno sostituito.
7. La mancata partecipazione di una o più rap-
presentanze non infirma la valida costituzione
dell’organo.
8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno
due volte all’anno. Inoltre può essere sempre
convocato in via straordinaria per iniziativa
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
Pagina 52 di 149
8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno
due volte all’anno. Inoltre può essere sempre
convocato in via straordinaria per iniziativa del-
lo stesso Presidente o su richiesta motivata di
almeno due componenti.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la pre-
senza della maggioranza dei componenti il
Comitato.
10. Le deliberazioni sono validamente assunte a
maggioranza dei presenti; in caso di parità pre-
vale il voto del Presidente.
11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato de-
libera sul programma delle attività sportive da
realizzare nell’anno accademico successivo, ed
approva il programma finanziario. Qualora gli
Enti locali territoriali intendano intervenire con
opportune forme di sostegno il Comitato, al fine
di deliberare il programma di attività di cui al
precedente comma, potrà consultare, in via
preventiva, i predetti Enti.
12. L’attuazione e la realizzazione dei programmi
di attività deliberati dal Comitato e la gestione
degli impianti sportivi universitari sono affidati
mediante convenzione agli Enti sportivi univer-
sitari legalmente riconosciuti che organizzano
l’attività sportiva degli studenti e delle studen-
tesse su base nazionale. La convenzione pre-
vederà anche la disciplina dell’attività sportiva
su base nazionale ed internazionale che sarà
coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi
universitari, i quali presenteranno ogni anno
una relazione sulla predetta attività.
CAPO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Articolo 78
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia
(CUG)
dello stesso Presidente o su richiesta motivata
di almeno due componenti.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la pre-
senza della maggioranza dei componenti il
Comitato.
10. Le deliberazioni sono validamente assunte a
maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato de-
libera sul programma delle attività sportive
da realizzare nell’anno accademico successivo,
ed approva il programma finanziario. Qualora gli
Enti locali territoriali intendano intervenire con
opportune forme di sostegno il Comitato, al fine
di deliberare il programma di attività di cui al
precedente comma, potrà consultare, in via
preventiva, i predetti Enti.
12. L’attuazione e la realizzazione dei programmi
di attività deliberati dal Comitato e la gestione
degli impianti sportivi universitari sono affidati
mediante convenzione agli Enti sportivi uni-
versitari legalmente riconosciuti che organiz-
zano l’attività sportiva degli studenti e delle
studentesse su base nazionale. La conven-
zione prevederà anche la disciplina dell’attività
sportiva su base nazionale ed internazionale
che sarà coordinata ed attuata dai medesimi
Enti sportivi universitari, i quali presenteranno
ogni anno una relazione sulla predetta attività.
CAPO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Articolo 78
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia
(CUG)
1. Il CUG è costituito:
a) da componenti che appartengono alla ca-
tegoria del personale tecnico-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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1. Il CUG è costituito:
a) da componenti che appartengono alla cate-
goria del personale tecnico-amministrativo
dell’Ateneo, designati uno da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello di Ateneo;
b) da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione, designati dal Direttore
Generale;
c) da altrettanti supplenti rispettivamente no-
minati e designati con analoga procedura.
2. L’identificazione del numero delle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative è
definita dall’amministrazione al momento
dell’indizione delle elezioni.
3. Fanno altresì parte del CUG:
a) docenti eletti secondo le procedure dei
commi successivi, in numero pari a quello
dei componenti designati dalle organizza-
zioni sindacali;
b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio
degli studenti, in numero pari a quello dei
componenti designati dalle organizzazioni
sindacali.
4. Per ogni componente va garantita la presenza
possibilmente paritaria di entrambi i sessi.
5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dal-
la data di nomina.
6. I docenti sono eletti da tutto il personale docen-
te che gode dell’elettorato attivo per l’elezione
del Rettore. L’elezione si svolge contempora-
neamente a quella dei rappresentanti dei do-
centi in Senato Accademico.
7. L’elettorato passivo è riservato ai professori or-
dinari, ai professori associati e ai ricercatori u-
niversitari a tempo indeterminato, che assicuri-
no un numero di anni di servizio almeno pari al-
la durata del mandato prima della data di collo-
camento a riposo.
8. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo
amministrativo dell’Ateneo, designati uno
da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di
Ateneo;
b) da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione, designati dal Direttore
Generale;
c) da altrettanti supplenti rispettivamente nomi-
nati e designati con analoga procedura.
2. L’identificazione del numero delle organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative
è definita dall’amministrazione al momento
dell’indizione delle elezioni.
3. Fanno altresì parte del CUG:
a) docenti eletti secondo le procedure dei
commi successivi, in numero pari a quello
dei componenti designati dalle organizza-
zioni sindacali;
b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio
degli studenti, in numero pari a quello dei
componenti designati dalle organizzazioni
sindacali.
4. Per ogni componente va garantita la presenza
possibilmente paritaria di entrambi i sessi.
5. Tutti i componenti restano in carica tre anni
dalla data di nomina.
6. I docenti sono eletti da tutto il personale do-
cente che gode dell’elettorato attivo per
l’elezione del Rettore. L’elezione si svolge
contemporaneamente a quella dei rappresen-
tanti dei docenti in Senato Accademico.
7. L’elettorato passivo è riservato ai professori
ordinari, ai professori associati e ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato, che assicu-
rino un numero di anni di servizio almeno pari
alla durata del mandato prima della data di
collocamento a riposo.
8. Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo e
passivo si rinvia al disposto di cui all’articolo
16, comma 1.
9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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16, comma 1.
9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
10. Le candidature devono essere presentate
presso l’Ufficio competente mediante apposita
dichiarazione personale, almeno quindici giorni
prima della data fissata per le votazioni, corre-
date da trentacinque firme di appartenenti alla
categoria che il candidato intende rappresenta-
re.
11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elet-
torale due preferenze a condizione che siano
riferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto al nome dei candidati pre-
scelti. Se i docenti da eleggere sono in numero
pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di
sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i
docenti da eleggere sono in numero dispari,
l’ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un
maggior numero di voti, a prescindere dal ses-
so.
12. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) indicano più di due preferenze ovvero due
preferenze tutte relative a candidati dello
stesso sesso;
b) contengono modalità di identificazione del
candidato diverse da quelle indicate nel pre-
sente Regolamento;
c) non sono quelle fornite dall’amministrazione
e vidimate dal segretario;
d) recano segni o alterazioni che manifestano
la volontà dell’elettore di far riconoscere il
proprio voto.
13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni
dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di
dimissioni dal servizio, di decadenza o di ces-
sazione per qualsiasi causa dall’incarico si pro-
cede alle elezioni suppletive per il periodo re-
pubblici, almeno trenta giorni prima della data
delle elezioni, secondo quanto disposto
dall’articolo 18, commi 1 e 2.
10. Le candidature devono essere presentate
presso l’Ufficio competente mediante apposita
dichiarazione personale, almeno quindici gior-
ni prima della data fissata per le votazioni, cor-
redate da trentacinque firme di appartenenti
alla categoria che il candidato intende rappre-
sentare.
11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elet-
torale due preferenze a condizione che siano ri-
ferite a candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della scheda, contrassegnando
le caselle accanto al nome dei candidati pre-
scelti. Se i docenti da eleggere sono in numero
pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di
sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i
docenti da eleggere sono in numero dispari,
l’ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un
maggior numero di voti, a prescindere dal ses-
so.
12. Sono dichiarate nulle le schede che:
a) indicano più di due preferenze ovvero due
preferenze tutte relative a candidati dello
stesso sesso;
b) contengono modalità di identificazione del
candidato diverse da quelle indicate nel
presente Regolamento;
c) non sono quelle fornite dall’amministrazione
e vidimate dal segretario;
d) recano segni o alterazioni che manifestano
la volontà dell’elettore di far riconoscere il
proprio voto.
13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni
dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di
dimissioni dal servizio, di decadenza o di ces-
sazione per qualsiasi causa dall’incarico si
procede alle elezioni suppletive per il periodo
restante alla conclusione del mandato.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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stante alla conclusione del mandato.
CAPO IV
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI
STUDENTI
Articolo 79
Costituzione del Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti:
- gli studenti e le studentesse eletti nel Senato
Accademico;
- gli studenti e le studentesse eletti nel Consi-
glio di Amministrazione;
- gli studenti e le studentesse eletti nel Consi-
glio dell’E.R.S.U. di Urbino;
- gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli
di Dipartimento.
2. La prima riunione, avente come ordine del giorno
la formulazione e l’approvazione del Regolamen-
to che deve disciplinarne le attività, secondo
quanto stabilito dall’articolo 20 dello Statuto, è
convocata e presieduta dallo studente eletto o
dalla studentessa eletta nel Consiglio di Ammini-
strazione con il maggior numero di voti di lista e
di preferenza.
TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 80
Strutture di servizio
1. La proposta di costituzione delle strutture di ser-
vizio di cui all’articolo 30 dello Statuto deve esse-
re presentata dal Direttore Generale o da alme-
no la metà dei Direttori di Dipartimento. La pro-
posta deve precisare le finalità della struttura e le
risorse necessarie per il suo funzionamento.
Articolo 81
Comitato etico per la sperimentazione umana
CAPO IV
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI
STUDENTI
Articolo 79
Costituzione del Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti:
- gli studenti e le studentesse eletti nel Senato
Accademico;
- gli studenti e le studentesse eletti nel Consi-
glio di Amministrazione;
- gli studenti e le studentesse eletti nel Consi-
glio dell’E.R.S.U. di Urbino;
- gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli
di Dipartimento.
2. La prima riunione, avente come ordine del gior-
no la formulazione e l’approvazione del Rego-
lamento che deve disciplinarne le attività, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 20 dello Sta-
tuto, è convocata e presieduta dallo studente
eletto o dalla studentessa eletta nel Consiglio di
Amministrazione con il maggior numero di voti
di lista e di preferenza.
TITOLO VII
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 80
Strutture di servizio
1. La proposta di costituzione delle strutture di ser-
vizio di cui all’articolo 30 dello Statuto deve esse-
re presentata dal Direttore Generale o da almeno
la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta
deve precisare le finalità della struttura e le risor-
se necessarie per il suo funzionamento.
Articolo 81
Comitato etico per la sperimentazione umana
1. Ai sensi dell’Articolo 21 dello Statuto, è istitui-
to dal Senato Accademico, che ne nomina i
componenti su proposta presentata dal Retto-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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1. Ai sensi dell’Articolo 21 dello Statuto, è istituito
dal Senato Accademico, che ne nomina i com-
ponenti su proposta presentata dal Rettore,
sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la
sperimentazione umana (di seguito Comitato).
2. Esso esplica le funzioni di valutazione, appro-
vazione e monitoraggio di protocolli di speri-
mentazione con l’essere umano.
3. L’attività del Comitato è ispirata a criteri di indi-
pendenza, eccellenza scientifica, multidiscipli-
narietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non
sostituiscono la responsabilità giuridica, deon-
tologica e morale di chi ha il compito di prende-
re le decisioni.
4. I componenti del Comitato sono nominati, in
numero di sette, tra i docenti e i ricercatori
dell’Ateneo, garantendo una adeguata rappre-
sentanza delle diverse competenze necessarie.
5. I componenti del Comitato rimangono in carica
tre anni e possono essere riconfermati per un
solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla ca-
rica per dimissioni o quando siano assenti in-
giustificati per tre riunioni consecutive. Deca-
dono, inoltre, qualora intervengano situazioni
non temporanee di incompatibilità rilevate dal
Senato Accademico su segnalazione motivata
del Rettore. I componenti del Comitato svolgo-
no le loro funzioni a titolo gratuito.
6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indi-
pendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere,
senza diritto di voto, pareri consultivi su pro-
blematiche specifiche all’ordine del giorno.
7. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei
componenti del Comitato, oltre che degli esper-
ti esterni, sono resi pubblici.
8. I componenti del Comitato sono responsabili in
prima persona del lavoro svolto e non possono
delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere
di assicurare il tempo sufficiente per lo studio
preparatorio dei documenti che saranno ogget-
to delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il per-
re, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per
la sperimentazione umana (di seguito Comi-
tato).
2. Esso esplica le funzioni di valutazione, appro-
vazione e monitoraggio di protocolli di speri-
mentazione con l’essere umano.
3. L’attività del Comitato è ispirata a criteri di in-
dipendenza, eccellenza scientifica, multidisci-
plinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato
non sostituiscono la responsabilità giuridica,
deontologica e morale di chi ha il compito di
prendere le decisioni.
4. I componenti del Comitato sono nominati, in
numero di sette, tra i docenti e i ricercatori
dell’Ateneo, garantendo una adeguata rappre-
sentanza delle diverse competenze necessa-
rie.
5. I componenti del Comitato rimangono in carica
tre anni e possono essere riconfermati per un
solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla
carica per dimissioni o quando siano assenti
ingiustificati per tre riunioni consecutive. De-
cadono, inoltre, qualora intervengano situa-
zioni non temporanee di incompatibilità rileva-
te dal Senato Accademico su segnalazione
motivata del Rettore. I componenti del Comita-
to svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni in-
dipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere,
senza diritto di voto, pareri consultivi su pro-
blematiche specifiche all’ordine del giorno.
7. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae
dei componenti del Comitato, oltre che degli
esperti esterni, sono resi pubblici.
8. I componenti del Comitato sono responsabili in
prima persona del lavoro svolto e non possono
delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere
di assicurare il tempo sufficiente per lo studio
preparatorio dei documenti che saranno ogget-
to delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il per-
sonale degli uffici di supporto sono tenuti alla
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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sonale degli uffici di supporto sono tenuti alla
segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
9. I componenti del Comitato si impegnano ad a-
stenersi dal voto per le questioni per cui possa
sussistere un conflitto di interessi.
10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato
di motivazione e garantisce che, qualora
nell'ambito della discussione emergano posi-
zioni discordanti, ad esse sia dato opportuno ri-
lievo nel verbale.
11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato
vengono nominati da e tra i componenti dello
stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vi-
ce-Presidente sostituisce il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.
12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti
funzioni:
a) è garante del rispetto del presente rego-
lamento, delle linee guida, delle procedure
operative e del corretto svolgimento
dell’attività del Comitato;
b) convoca, presiede e modera le riunioni del
Comitato;
c) dà attuazione agli atti adottati dal Comita-
to;
d) predispone un rapporto annuale
sull’attività del Comitato da indirizzare al
Senato Accademico.
13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono af-
fidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato
dal Direttore Generale, che partecipa alle sedu-
te del Comitato, cura gli atti di convocazione e
di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti
conseguenti alle delibere assunte.
14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'an-
no, secondo un calendario programmato, ed
ogni volta che sia necessario al fine
dell’assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato
è convocato dal Presidente, mediante comuni-
cazione scritta per posta elettronica o con ogni
altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni pri-
segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
9. I componenti del Comitato si impegnano ad
astenersi dal voto per le questioni per cui pos-
sa sussistere un conflitto di interessi.
10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato
di motivazione e garantisce che, qualora
nell'ambito della discussione emergano posi-
zioni discordanti, ad esse sia dato opportuno
rilievo nel verbale.
11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato
vengono nominati da e tra i componenti dello
stesso Comitato nella sua prima riunione. Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ca-
so di assenza o di impedimento.
12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti
funzioni:
a) è garante del rispetto del presente rego-
lamento, delle linee guida, delle procedu-
re operative e del corretto svolgimento
dell’attività del Comitato;
b) convoca, presiede e modera le riunioni
del Comitato;
c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;
d) predispone un rapporto annuale
sull’attività del Comitato da indirizzare al
Senato Accademico.
13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono af-
fidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato
dal Direttore Generale, che partecipa alle sedu-
te del Comitato, cura gli atti di convocazione e
di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti
conseguenti alle delibere assunte.
14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'an-
no, secondo un calendario programmato, ed
ogni volta che sia necessario al fine
dell’assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato
è convocato dal Presidente, mediante comuni-
cazione scritta per posta elettronica o con ogni
altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni pri-
ma della data della riunione, fatti salvi giustifica-
ti motivi di urgenza.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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ma della data della riunione, fatti salvi giustifi-
cati motivi di urgenza.
15. Esso può deliberare in presenza del numero
legale dei componenti stabilito nella metà più
uno dei componenti nominati. Le deliberazioni
sono approvate a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto di chi presiede. Le votazioni
hanno luogo a scrutinio palese per alzata di
mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne
accerta e proclama l’esito.
16. Per il funzionamento e le proprie attività il Co-
mitato dispone di un budget annuale la cui enti-
tà è definita dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 82
Comitato etico per la sperimentazione animale
1. Ai sensi dell’Articolo 21 dello Statuto è istituito
dal Senato Accademico, che ne nomina i com-
ponenti su proposta presentata dal Rettore,
sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la
sperimentazione animale (di seguito Comitato).
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vinco-
lante per lo svolgimento di sperimentazioni su
animali realizzate nell’ambito delle strutture
dell’Ateneo e in strutture esterne da personale
dipendente dell’Ateneo. A tutela del benessere
degli animali ed a garanzia del rispetto delle
norme vigenti in materia di sperimentazione a-
nimale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tec-
nico-scientifici ed esprime parere in merito allo
svolgimento di ogni progetto di ricerca che pre-
veda l’utilizzo di animali, a fini sperimentali o
didattici, in ottemperanza alle norme vigenti.
3. L’attività del Comitato è ispirata a criteri di indi-
pendenza, eccellenza scientifica, multidiscipli-
narietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non
sostituiscono la responsabilità giuridica, deon-
tologica e morale di chi ha il compito di prende-
re le decisioni.
15. Esso può deliberare in presenza del numero
legale dei componenti stabilito nella metà più
uno dei componenti nominati. Le deliberazioni
sono approvate a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto di chi presiede. Le votazioni
hanno luogo a scrutinio palese per alzata di
mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne
accerta e proclama l’esito.
16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comi-
tato dispone di un budget annuale la cui entità è
definita dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 82
Comitato etico per la sperimentazione animale
1. Ai sensi dell’Articolo 21 dello Statuto è istituito
dal Senato Accademico, che ne nomina i
componenti su proposta presentata dal Retto-
re, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per
la sperimentazione animale (di seguito Comi-
tato).
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vin-
colante per lo svolgimento di sperimentazioni
su animali realizzate nell’ambito delle struttu-
re dell’Ateneo e in strutture esterne da perso-
nale dipendente dell’Ateneo. A tutela del be-
nessere degli animali ed a garanzia del ri-
spetto delle norme vigenti in materia di spe-
rimentazione animale, il Comitato valuta gli
aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime
parere in merito allo svolgimento di ogni pro-
getto di ricerca che preveda l’utilizzo di ani-
mali, a fini sperimentali o didattici, in ottempe-
ranza alle norme vigenti.
3. L’attività del Comitato è ispirata a criteri di in-
dipendenza, eccellenza scientifica, multidisci-
plinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato
non sostituiscono la responsabilità giuridica,
deontologica e morale di chi ha il compito di
prendere le decisioni.
4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richie-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richie-
dano l’utilizzo del minor numero di animali,
comportino l'impiego di animali con più basso
sviluppo neurologico, causino meno dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offra-
no maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
5. Il Comitato esprime parere sui protocolli speri-
mentali relativamente ai seguenti aspetti:
- motivazione e metodologia della sperimen-
tazione;
- impossibilità di raggiungere il risultato ricer-
cato attraverso l’utilizzo di un altro metodo
scientificamente valido, ragionevolmente e
praticamente applicabile, che non preveda
l’impiego di animali;
- conformità delle finalità dell’esperimento con
quelle previste dalla normativa vigente;
- adeguatezza dei protocolli anestesiologici e
delle terapie analgesiche;
- adeguatezza dei metodi di soppressione
degli animali;
- competenza e preparazione delle persone
che effettuano gli esperimenti.
6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al
Ministero della Salute i protocolli in regime di
“autorizzazione in deroga” ai sensi della norma-
tiva vigente.
7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazio-
ne a scopo didattico, consentendo l’uso di mo-
delli animali per l’apprendimento di tecniche e
procedure mediche e chirurgiche secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
8. Il Comitato si impegna a promuovere la cono-
scenza e l’impiego delle tecniche e metodolo-
gie sperimentali innovative e scientificamente
valide che non prevedano il ricorso ad animali
vivi.
9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti
di analisi, di informazione e di sensibilizzazione
etica del personale preposto all'utilizzo degli
animali da sperimentazione attraverso incontri,
dano l’utilizzo del minor numero di animali,
comportino l'impiego di animali con più basso
sviluppo neurologico, causino meno dolore, sof-
ferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano
maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
5. Il Comitato esprime parere sui protocolli spe-
rimentali relativamente ai seguenti aspetti:
- motivazione e metodologia della sperimen-
tazione;
- impossibilità di raggiungere il risultato ricer-
cato attraverso l’utilizzo di un altro metodo
scientificamente valido, ragionevolmente e
praticamente applicabile, che non preveda
l’impiego di animali;
- conformità delle finalità dell’esperimento con
quelle previste dalla normativa vigente;
- adeguatezza dei protocolli anestesiologici e
delle terapie analgesiche;
- adeguatezza dei metodi di soppressione
degli animali;
- competenza e preparazione delle persone
che effettuano gli esperimenti.
6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al
Ministero della Salute i protocolli in regime di
“autorizzazione in deroga” ai sensi della nor-
mativa vigente.
7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazio-
ne a scopo didattico, consentendo l’uso di mo-
delli animali per l’apprendimento di tecniche e
procedure mediche e chirurgiche secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.
8. Il Comitato si impegna a promuovere la cono-
scenza e l’impiego delle tecniche e metodolo-
gie sperimentali innovative e scientificamente
valide che non prevedano il ricorso ad animali
vivi.
9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti
di analisi, di informazione e di sensibilizzazione
etica del personale preposto all'utilizzo degli a-
nimali da sperimentazione attraverso incontri,
seminari, gruppi di studio ed organizzazione di
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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seminari, gruppi di studio ed organizzazione di
attività didattiche opzionali.
10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni re-
lative ad irregolarità nel trattamento degli ani-
mali presenti nelle apposite Strutture d’Ateneo
ed ha altresì il compito di attivarsi nelle oppor-
tune sedi al fine di accertare l’esistenza delle
stesse.
11. Il Comitato è composto da quattro membri scel-
ti tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo in
modo da assicurare la presenza almeno delle
seguenti competenze:
- etica e bioetica;
- aspetti giuridici e regolatori;
- biologia;
- farmacologia e tossicologia, anatomia e fi-
siologia generale e veterinaria.
12. Il Comitato è integrato con un membro esterno,
scelto dal Senato Accademico su proposta del
Rettore tra esperti di chiara fama in campo
medico-veterinario.
13. I componenti del Comitato rimangono in carica
tre anni e possono essere riconfermati per un
solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla ca-
rica per dimissioni o quando siano assenti in-
giustificati per tre riunioni consecutive. Deca-
dono, inoltre, qualora intervengano situazioni
non temporanee di incompatibilità rilevate dal
Senato Accademico su segnalazione motivata
del Rettore. I componenti del Comitato svolgo-
no le loro funzioni a titolo gratuito.
14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indi-
pendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere,
senza diritto di voto, pareri consultivi su pro-
blematiche specifiche all’ordine del giorno.
15. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei
componenti del Comitato, oltre che degli esper-
ti esterni, sono resi pubblici.
16. I componenti del Comitato sono responsabili in
prima persona del lavoro svolto e non possono
delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere
attività didattiche opzionali.
10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni re-
lative ad irregolarità nel trattamento degli ani-
mali presenti nelle apposite Strutture d’Ateneo
ed ha altresì il compito di attivarsi nelle oppor-
tune sedi al fine di accertare l’esistenza delle
stesse.
11. Il Comitato è composto da quattro membri
scelti tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo
in modo da assicurare la presenza almeno
delle seguenti competenze:
- etica e bioetica;
- aspetti giuridici e regolatori;
- biologia;
- farmacologia e tossicologia, anatomia e fi-
siologia generale e veterinaria.
12. Il Comitato è integrato con un membro ester-
no, scelto dal Senato Accademico su proposta
del Rettore tra esperti di chiara fama in campo
medico-veterinario.
13. I componenti del Comitato rimangono in carica
tre anni e possono essere riconfermati per un
solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla
carica per dimissioni o quando siano assenti
ingiustificati per tre riunioni consecutive. De-
cadono, inoltre, qualora intervengano situa-
zioni non temporanee di incompatibilità rileva-
te dal Senato Accademico su segnalazione
motivata del Rettore. I componenti del Comita-
to svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni in-
dipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere,
senza diritto di voto, pareri consultivi su pro-
blematiche specifiche all’ordine del giorno.
15. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae
dei componenti del Comitato, oltre che degli
esperti esterni, sono resi pubblici.
16. I componenti del Comitato sono responsabili in
prima persona del lavoro svolto e non possono
delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere
di assicurare il tempo sufficiente per lo studio
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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di assicurare il tempo sufficiente per lo studio
preparatorio dei documenti che saranno ogget-
to delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il per-
sonale degli uffici di supporto sono tenuti alla
segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
17. I componenti del Comitato si impegnano ad a-
stenersi dal voto per le questioni per cui possa
sussistere un conflitto di interessi.
18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato
di motivazione e garantisce che, qualora
nell'ambito della discussione emergano posi-
zioni discordanti, ad esse sia dato opportuno ri-
lievo nel verbale.
19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato
vengono nominati da e tra i componenti dello
stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vi-
ce-Presidente sostituisce il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.
20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti
funzioni:
a) è garante del rispetto del presente regola-
mento, delle linee guida, delle procedure
operative e del corretto svolgimento
dell’attività del Comitato;
b) convoca, presiede e modera le riunioni del
Comitato;
c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;
d) predispone un rapporto annuale sull’attività
del Comitato da indirizzare al Senato Acca-
demico.
21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono af-
fidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato
dal Direttore Generale, che partecipa alle sedu-
te del Comitato, cura gli atti di convocazione e
di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti
conseguenti alle delibere assunte.
22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'an-
no, secondo un calendario programmato, ed
ogni volta che sia necessario al fine
dell’assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato
è convocato dal Presidente, mediante comuni-
preparatorio dei documenti che saranno ogget-
to delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il per-
sonale degli uffici di supporto sono tenuti alla
segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
17. I componenti del Comitato si impegnano ad
astenersi dal voto per le questioni per cui pos-
sa sussistere un conflitto di interessi.
18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato
di motivazione e garantisce che, qualora
nell'ambito della discussione emergano posi-
zioni discordanti, ad esse sia dato opportuno
rilievo nel verbale.
19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato
vengono nominati da e tra i componenti dello
stesso Comitato nella sua prima riunione. Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ca-
so di assenza o di impedimento.
20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti
funzioni:
a) è garante del rispetto del presente regola-
mento, delle linee guida, delle procedure
operative e del corretto svolgimento
dell’attività del Comitato;
b) convoca, presiede e modera le riunioni del
Comitato;
c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;
d) predispone un rapporto annuale sull’attività
del Comitato da indirizzare al Senato Ac-
cademico.
21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono af-
fidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato
dal Direttore Generale, che partecipa alle sedu-
te del Comitato, cura gli atti di convocazione e
di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti
conseguenti alle delibere assunte.
22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'an-
no, secondo un calendario programmato, ed
ogni volta che sia necessario al fine
dell’assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato
è convocato dal Presidente, mediante comuni-
cazione scritta per posta elettronica o con ogni
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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cazione scritta per posta elettronica o con ogni
altro mezzo idoneo almeno quindici giorni pri-
ma della data della riunione, fatti salvi giustifi-
cati motivi di urgenza.
23. Esso può deliberare in presenza del numero
legale dei componenti stabilito nella metà più
uno dei componenti nominati. Le deliberazioni
sono approvate a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto di chi presiede. Le votazioni
hanno luogo a scrutinio palese per alzata di
mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne
accerta e proclama l’esito.
24. Per il funzionamento e le proprie attività il Co-
mitato dispone di un budget annuale la cui enti-
tà è definita dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 83
Elezioni congiunte
1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze
di professori e ricercatori e del personale tecni-
co-amministrativo nel Senato Accademico sia-
no indette contemporaneamente, i seggi eletto-
rali e la Commissione Elettorale Centrale e
d’Appello sono uniche e la loro composizione è
indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle
elezioni.
Articolo 84
Pubblicità
1. Il presente Regolamento è reso pubblico me-
diante pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito
web dell’Ateneo.
Articolo 85
Norme transitorie per Senato Accademico e
altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima
della data della riunione, fatti salvi giustificati
motivi di urgenza.
23. Esso può deliberare in presenza del numero
legale dei componenti stabilito nella metà più
uno dei componenti nominati. Le deliberazioni
sono approvate a maggioranza assoluta degli
aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto di chi presiede. Le votazioni
hanno luogo a scrutinio palese per alzata di
mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne
accerta e proclama l’esito.
24. Per il funzionamento e le proprie attività il Co-
mitato dispone di un budget annuale la cui en-
tità è definita dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 83
Elezioni congiunte
1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze
di professori e ricercatori e del personale tecni-
co-amministrativo nel Senato Accademico sia-
no indette contemporaneamente, i seggi eletto-
rali e la Commissione Elettorale Centrale e
d’Appello sono uniche e la loro composizione è
indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle
elezioni.
Articolo 84
Pubblicità
1. Il presente Regolamento è reso pubblico me-
diante pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito
web dell’Ateneo.
Articolo 85
Norme transitorie per Senato Accademico e
Consiglio di Amministrazione
1. In prima applicazione:
a) il Decreto Rettorale di indizione delle vo-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Consiglio di Amministrazione
1. In prima applicazione:
a) il Decreto Rettorale di indizione delle vo-
tazioni viene emanato, in deroga
all’articolo 45, almeno venti giorni prima
del voto;
b) l’elenco degli aventi diritto al voto viene
diffuso, in deroga all’articolo 46, almeno
quindici giorni prima del voto;
c) le liste elettorali vengono presentate, in
deroga all’articolo 48, almeno dieci gior-
ni prima del voto, sottoscritte da almeno
cinquanta studenti o studentesse con la
contestuale presentazione dei relativi
rappresentanti di lista di cui all’articolo
52;
d) per la validità delle elezioni dei rappre-
sentanti degli studenti e delle studen-
tesse non è richiesto, in deroga all’art.
58, alcun quorum;
e) per la validità delle elezioni dei rappre-
sentanti del personale tecnico-
amministrativo non è richiesto, in deroga
all’art. 42, alcun quorum;
f) il reclamo concernente le operazioni e-
lettorali deve essere presentato, in de-
roga all’articolo 23, comma 1, entro due
giorni dall’atto conclusivo della fase del
procedimento alla quale si riferisce;
g) sul reclamo decide, in deroga all’articolo
23, comma 3, entro tre giorni dalla pre-
sentazione, la Commissione Elettorale
Centrale;
h) avverso la decisione della Commissione
è ammesso, in deroga all’articolo 23,
comma 4, entro due giorni dal suo rice-
vimento, ulteriore reclamo alla Commis-
sione Elettorale d’Appello, la quale de-
cide in via definitiva nei tre giorni suc-
cessivi e, comunque, in tempo utile per
la conclusione del procedimento;
tazioni viene emanato, in deroga
all’articolo 45, almeno venti giorni prima
del voto;
b) l’elenco degli aventi diritto al voto viene
diffuso, in deroga all’articolo 46, almeno
quindici giorni prima del voto;
c) le liste elettorali vengono presentate, in
deroga all’articolo 48, almeno dieci
giorni prima del voto, sottoscritte da
almeno cinquanta studenti o studentesse
con la contestuale presentazione dei re-
lativi rappresentanti di lista di cui
all’articolo 52;
d) per la validità delle elezioni dei rappre-
sentanti degli studenti e delle studen-
tesse non è richiesto, in deroga all’art.
58, alcun quorum;
e) per la validità delle elezioni dei rappre-
sentanti del personale tecnico-
amministrativo non è richiesto, in deroga
all’art. 42, alcun quorum;
f) il reclamo concernente le operazioni e-
lettorali deve essere presentato, in de-
roga all’articolo 23, comma 1, entro
due giorni dall’atto conclusivo della fase
del procedimento alla quale si riferisce;
g) sul reclamo decide, in deroga all’articolo
23, comma 3, entro tre giorni dalla pre-
sentazione, la Commissione Elettorale
Centrale;
h) avverso la decisione della Commissione
è ammesso, in deroga all’articolo 23,
comma 4, entro due giorni dal suo rice-
vimento, ulteriore reclamo alla Commis-
sione Elettorale d’Appello,la quale deci-
de in via definitiva nei tre giorni succes-
sivi e, comunque, in tempo utile per la
conclusione del procedimento;
i) il Senato Accademico resta in carica
fino al 31 ottobre 2015.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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i) il Senato Accademico resta in carica fi-
no al 31 ottobre 2015.
Articolo 86
Norme transitorie per Dipartimenti
1. In prima applicazione:
a) la scadenza entro la quale devono essere
presentate le proposte di costituzione, di cui
all’articolo 63, è decisa dal Consiglio di
Amministrazione attualmente in carica;
b) entro settanta giorni dal decreto di costitu-
zione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni
di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono in-
dette dal Decano di ogni Dipartimento al-
meno trenta giorni prima del voto;
c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012
ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni
di cui all’articolo 73, che sono indette dal
Decano di ogni Dipartimento almeno venti
giorni prima del voto, nella stessa data in cui
si svolgono le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel Sena-
to Accademico;
d) il Consiglio di Dipartimento è validamente
costituito, in deroga all’articolo 73, anche in
difetto della rappresentanza degli studenti e
delle studentesse;
e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in dero-
ga all’articolo 67, entro trenta giorni dalla
data di svolgimento delle elezioni dei rap-
presentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72;
f) la convocazione del Decano per l’elezione
del Direttore deve essere effettuata, in de-
roga all’articolo 67, almeno venti giorni pri-
ma del voto;
g) la proposta di Regolamento del Dipartimen-
to di cui all’articolo 10 dello Statuto, unita-
mente alla proposta di regolamento delle
strutture didattiche di cui all’art. 8, comma 3,
dello Statuto, deve essere approvato dal
Consiglio di Dipartimento entro quarantadue
Articolo 86
Norme transitorie per Dipartimenti
1. In prima applicazione:
a) la scadenza entro la quale devono essere
presentate le proposte di costituzione, di cui
all’articolo 63, è decisa dal Consiglio di
Amministrazione attualmente in carica;
b) entro settanta giorni dal decreto di costitu-
zione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni
di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono in-
dette dal Decano di ogni Dipartimento al-
meno trenta giorni prima del voto;
c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012
ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni
di cui all’articolo 73, che sono indette dal De-
cano di ogni Dipartimento almeno venti
giorni prima del voto, nella stessa data in cui
si svolgono le elezioni dei rappresentanti
degli studenti e delle studentesse nel
Senato Accademico;
d) il Consiglio di Dipartimento è validamente
costituito, in deroga all’articolo 73, anche in
difetto della rappresentanza degli studenti e
delle studentesse;
e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga
all’articolo 67, entro trenta giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti
di cui agli articoli 70, 71 e 72;
f) la convocazione del Decano per l’elezione
del Direttore deve essere effettuata, in de-
roga all’articolo 67, almeno venti giorni pri-
ma del voto;
g) la proposta di Regolamento del Dipartimento
di cui all’articolo 10 dello Statuto, unitamente
alla proposta di regolamento delle strutture
didattiche di cui all’art. 8, comma 3, dello Sta-
tuto, deve essere approvato dal Consiglio di
Dipartimento entro quarantadue giorni suc-
cessivi alla elezione del Direttore;
h) per l’elezione dei rappresentanti degli stu-
denti e delle studentesse di cui
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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giorni successivi alla elezione del Direttore;
h) per l’elezione dei rappresentanti degli stu-
denti e delle studentesse di cui all’articolo
73 le liste si presentano, in deroga
all’articolo 48, almeno dieci giorni prima del
voto e le sottoscrizioni richieste sono, in de-
roga all’articolo 49, di almeno cinquanta
studenti o studentesse, con la contestuale
presentazione dei relativi rappresentanti di
lista di cui all’articolo 52;
i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Di-
partimento restano in carica fino al 30 giu-
gno 2015, salvo soppressione del Diparti-
mento ai sensi dello Statuto;
j) i rappresentanti degli studenti e delle stu-
dentesse restano in carica fino alla nomina
degli eletti nelle votazioni successive, che
devono svolgersi nel periodo dal 1° aprile
2014 al 15 maggio 2014.
Articolo 87
Norma transitoria per il Rettore
1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ot-
tobre 2014.
Articolo 88
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel pre-
sente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia
alle norme per le elezioni dei Consigli comunali,
in quanto applicabili.
Articolo 89
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto
Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione, di cui all’articolo 84.
all’articolo 73 le liste si presentano, in
deroga all’articolo 48, almeno dieci giorni
prima del voto e le sottoscrizioni richieste
sono, in deroga all’articolo 49, di almeno
cinquanta studenti o studentesse, con la
contestuale presentazione dei relativi rap-
presentanti di lista di cui all’articolo 52;
i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipar-
timento restano in carica fino al 30 giugno
2015, 31 ottobre 2015, salvo soppressione
del Dipartimento ai sensi dello Statuto;
j) i rappresentanti degli studenti e delle stu-
dentesse restano in carica fino alla no-
mina degli eletti nelle votazioni succes-
sive, che devono svolgersi nel periodo
dal 1° aprile 2014 al 15 maggio 2014.
Articolo 87
Norma transitoria per il Rettore
1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ot-
tobre 2014.
Articolo 88
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel
presente Regolamento in tema di elezioni, si
rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli co-
munali, in quanto applicabili.
Articolo 89
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto
Rettorale, entra in vigore il giorno successivo al-
la sua pubblicazione, di cui all’articolo 84.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione - Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 a-prile 2012 ed in particolare l’articolo 6, comma 2; - Vista la Legge n.168/1989 del 16 maggio 1989; - Vista la Legge n.240/2010 del 30 dicembre 2010; - Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012; - Valutate le criticità emerse in sede di prima applicazione del predetto Regolamento; - Considerate le disposizioni di cui alla Legge n.240/2010 che, per mero errore materiale, non sono state inserite ed adeguatamente recepite nel testo regolamentare vigente; - Ritenuto opportuno procedere alla modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la nota Prot. n.32135 del 20 novembre 2013 dell’Ufficio Atti Normativi-Elettorale e Costitu-zione Strutture Universitarie, relativa all’attivazione della procedura di modifica del Regolamento Generale di Ateneo da sottoporre all’esame dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio degli Studenti; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.146/2013 del 28 no-vembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33708 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n.164/2013 del 28 novembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33759 del 4 dicembre 2013, relati-va al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline U-manistiche (DiSCUm) n.200/2013 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33782 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente (DiSTeVA) n.149/2013 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33679 del 4 dicembre 2013 relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Uomo (DIPSUM) n.162/2013 del 4 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33827 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n.167/2013 del 4 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34011 del 6 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) n.2/15 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34308 del 10 dicembre 2013, re-lativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n.1/15 dell’11 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34524 dell’11dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo; - Vista la delibera del Consiglio degli Studenti del 13 dicembre 2013 acquisita agli atti dell’Amministrazione Centrale con Prot. n.34919 del 16 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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- a seguito dell’esame delle proposte di modifica al Regolamento Generale di Ateneo; - nelle more della risposta del MIUR al quesito sottopostogli circa l’eventualità di prevedere un termine di anticipata scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli organi dell’Ateneo rispetto a quanto disposto dall’art. 2 comma 2 lett. h della Legge 240/2010; - preso atto della discussione intervenuta in cui è stata rilevata l’opportunità di apportare alcuni cambiamenti al testo vigente del Regolamento Generale di Ateneo; - Sentito il Prorettore agli Affari Generali e Legali; - Sentito il Direttore Generale;
delibera
di esprimere parere favorevole suggerendo al Senato Accademico di apportare al testo del Regolamento Generale di Ateneo le seguenti modifiche:
art. 21 comma 3: sostituire le parole “per tutta la durata della procedura elettorale” con “due anni”; art. 23 comma 4: dopo le parole “dal Direttore Generale.” aggiungere la frase: “La Com-missione resta in carica due anni”; art.45 comma 1: il Consiglio di Amministrazione ritiene accoglibile la proposta del Consi-glio degli studenti di modificare la data delle elezioni stabilendole tra il 1° e il 30 ottobre condizionando la modifica alla pronuncia del Miur; art. 45 comma 3 riformulare nel modo seguente: “L’elettorato passivo è riservato:agli stu-denti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato, con e-sclusione di coloro che usufruiscono dell’anno di proroga.”; art. 45 comma 5: sostituire le parole “e non può essere rinnovato” con “ “ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera h) della legge 240/2010.”; art. 48 comma 2: lett. e) dopo le parole: “a far parte” aggiungere l’inciso “a titolo gratuito”; art. 64 comma 6: sostituire le parole “Regolamento di Amministrazione e contabilità” con “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità”; art. 70 comma 10: sostituire le parole “se necessario” con “qualora ricorrano le condizio-ni”; art. 71 comma 11: riformulare nel seguente modo: “Le votazioni sono valide se vi parteci-pa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni”; art. 72 comma 11: riformulare nel seguente modo: “Le votazioni sono valide se vi parteci-pa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni”; art. 73 comma 1: cassare le parole “ai corsi di laurea” e inserire la frase “ per la prima vol-ta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale”; dopo le parole: “ afferenti al Dipartimento stesso” inserire la frase: “ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h) della legge 241/2010” ; art. 73 comma 2: il Consiglio di Amministrazione ritiene accoglibile la proposta del Consi-glio degli studenti di modificare la data delle elezioni stabilendole tra il 1° e il 30 ottobre condizionando la modifica alla pronuncia del Miur; art. 73 comma 4: aggiungere la seguente frase: “In deroga all’art. 49 comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all’elezione dei rappresentanti
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea affe-renti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.”; art. 73 : aggiungere il comma 5 con il seguente contenuto: “In caso di rinuncia o di dimis-sioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresen-tanze. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta”; art. 74 comma 2: aggiungere la seguente frase: “ In difetto di tale rappresentanza, le e-ventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell’ambito di tutti i Dipartimenti”; art. 74 comma 4: aggiungere la frase “Il mandato è rinnovabile per una sola volta.” art. 75 comma 2: Riformulare nel seguente modo: “L’elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università”; Art. 86 comma 1 lett. i): sostituire le parole “30 giugno 2015” con “31 ottobre 2015”; Art. 86 comma 1: abrogare la lett.j).
La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità N. o.d.g.: 10/01 Rep. n. 267/2013 Prot. n. 35660 UOR: Ufficio Bilancio, fiscale e co-
ordinamento Dipartimenti Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Dal 1 gennaio 2013 l’Ateneo ha modificato il proprio sistema contabile – nonché l’applicativo sof-tware CINECA - anticipando l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica come stabilito dalla legge di riforma universitaria (Legge 240/2010). Ad oggi risulta la mancata regolarizzazione dell’introito delle tasse per l’anno 2013 dovuta princi-palmente alla non attivazione da parte del CINECA della nuova procedura automatizzata del get-tito, comunicazione peraltro avvenuta solo qualche settimana fa. Alla luce di questo avvenimento il servizio si è attivato per provvedere manualmente. In considerazione di quanto indicato e sentiti anche i revisori che rilevano la necessità di una mi-gliore definizione dei valori di chiusura dell’esercizio 2013 si ritiene di dover proporre il rinvio della discussione sul Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l’anno 2014 alla seduta del Consiglio del 31 gennaio 2014. Dovendo l’Ateneo impedire la completa paralisi amministrativa che la carenza di autorizzazione a realizzare ricavi e sostenere costi determinerebbe si propone di attuare quanto previsto dal Rego-lamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità all’art. 26 punto 1; specificatamente, nel caso in cui il bilancio unico di ateneo autorizzatorio non venga approvato prima dell’inizio del relativo esercizio, il Consiglio d’Amministrazione può deliberare l’esercizio provvisorio per un pe-riodo non superiore a tre mesi. Il punto 2 dell’art. 26 stabilisce che durante l’esercizio provvisorio potranno essere sostenuti costi relativi a spese ordinarie obbligatorie, nonché costi relativi a progetti pluriennali già in corso e in scadenza nel periodo di esercizio provvisorio. Con la presente si sottopone al Consiglio la richiesta di deliberazione sull’attivazione dell’esercizio provvisorio del Bilancio 2014.
OMISSIS
“ Signori Consiglieri,
il bilancio di previsione che sottoponiamo alla vostra approvazione risente della
riduzione operata dal governo al Fondo di Finanziamento Ordinario per l’università e del-
la elevata incertezza sulle risorse disponibili, derivante dai ritardi e dalle modifiche in atto
nella ripartizione delle risorse che il MIUR assegna alle università. In questo contesto si è
deciso di predisporre un bilancio con previsioni prudenziali, che salvaguardino gli equili-
bri economici raggiunti. Nel contempo, particolare attenzione è stata dedicata a salva-
guardare gli stanziamenti per le voci di spesa più qualificanti, riferite agli stanziamenti per
la ricerca, la didattica, i servizi agli studenti.
I ricavi di esercizio si riducono di 4 milioni. Va però considerato che:
1. La riduzione dei finanziamenti per ricerche e dei finanziamenti competitivi
ammonta a 2,2 milioni ed ha un corrispettivo sostanzialmente analogo in riduzioni
di uscite. Depurato da queste voci, il calo dei ricavi di esercizio si ridimensiona a
1,8 ml. Il forte calo di questi finanziamenti è conseguenza in primo luogo dei
ritardi e dei tagli del bando per i PRIN. Risente inoltre delle minori risorse di cui
dispongono gli enti locali. La riduzione dei finanziamenti competitivi già acquisiti
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deve comunque indurre a dedicare particolare impegno da parte dei
dipartimenti all’acquisizione di commesse di ricerca ed alla partecipazione a
bandi internazionali.
2. La contribuzione studentesca diminuisce di 767 mila €. In parte questa riduzione è
da attribuirsi a ragioni contabili, in quanto, mentre in passato una parte degli
studenti pagava tasse universitarie che poi venivano rimborsate, ora
l’agevolazione si traduce in minori somme da versare al momento dell’iscrizione.
Questa modifica incide per circa 600 mila € sul calo dei ricavi, ma non ha
conseguenze sugli equilibri di bilancio (ad una minore entrata corrisponde una
minore uscita). La quota di riduzione rimanente deriva da una leggera flessione
degli iscritti totali, conseguente alla crescita del numero di studenti che si
laureano in corso, ed al sistema di contribuzione a fasce adottato.
3. La voce che maggiormente incide sugli equilibri di bilancio è dunque
rappresentata dai minori contributi del MIUR per il FFO (-1.164 mila €). Poiché ad
oggi non conosciamo ancora il finanziamento attribuito al nostro Ateneo per il
2013, questa riduzione è stata calcolata ipotizzando una riduzione del 5% del
finanziamento assegnato nel 2012, ovvero prendendo a riferimento il calo più
elevato che può verificarsi. Considerato, comunque, che tutte le università
subiranno un calo del finanziamento di almeno il 4% e che nell’attribuzione del
restante 1% incideranno in misura significativa i risultati della VQR, questa
valutazione, pur essendo prudenziale, non si distaccherà molto dal finanziamento
effettivo.
I costi di esercizio si riducono di 2,4 Ml. di €. La differenza con il calo delle entrate è
ampiamente compensata dalla riduzione del disavanzo di amministrazione da finanzia-
re, passato da 10,9 ml. a 5,5 ml. di €, con una diminuzione di 5,4 ml.
Gli interventi di sostegno agli studenti e per il diritto allo studio apparentemente si ri-
ducono di 2.361 mila €, ma se si considera che la variazione deriva da una riduzione del
tributo regionale per il diritto allo studio di 1,8 ml., che rispetto allo scorso anno viene im-
putato ad un’altra voce del bilancio, e del rimborso tasse per 0,6 ml., che ora figura co-
me minore entrata, in realtà quanto stanziato per queste voci registra un lieve incremen-
to. Un incremento è previsto anche per le borse studio per dottorati di ricerca e per le
borse di sostegno giovani.
Anche per il 2014 si prevede un calo consistente delle spese per il personale docente
(-680 mila €) e per il personale tecnico amministrativo (-260 mila €) mentre aumentano le
spese per docenti a contratto di circa 200 mila €.
Nei costi per acquisto di materiali, periodici, servizi e collaborazioni, godimento di
beni di terzi, altri costi generali non ci sono differenze significative rispetto al bilancio di
previsione 2013, salvo variazioni imputabili ad una diversa classificazione di voci di costo.
Va evidenziato, comunque, che su molte voci si prevedono risparmi, seppure contenuti.
In particolare i fitti passivi si riducono di 150 mila €.
La voce “oneri interni” viene quasi azzerata, ma gli stanziamenti lo scorso anno previ-
sti in questo capitolo di spesa figurano classificati in altre voci. Globalmente le assegna-
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zioni per il budget di funzionamento ai dipartimenti e le assegnazioni finalizzate alla di-
dattica non subiscono variazioni rispetto allo scorso anno.
I costi operativi e di investimento per “gestione progetti”, voci contenitore che com-
prendono spese che verranno successivamente imputate a specifici capitoli, hanno un
incremento di 681 mila €.
Globalmente i Dipartimenti ed alcuni servizi dell’Amministrazione centrale per la ri-
cerca ed il funzionamento potranno disporre per la gestione progetti di 6.956 mila €, co-
perti per 2.279 € con finanziamenti di ateneo e per 4.677 € con finanziamenti esterni
(proventi propri).
Per interventi edilizi vengono previsti investimenti ammontanti a 7.196 mila €, finanziati
con alienazioni di beni utilizzati a fini non istituzionali e con mutui. Anche il disavanzo di
amministrazione viene finanziato con alienazioni di immobili.
Signori Consiglieri, le voci del bilancio di previsione che sottoponiamo alla vostra ap-
provazione sono state definite con criteri di prudenza e garantiscono un equilibrio quan-
titativo e qualitativo tra le entrate e le spese, salvaguardando le risorse destinate alle at-
tività istituzionali prioritarie. La riduzione del già molto esiguo finanziamento statale impe-
disce di destinare alla ricerca ed alla didattica risorse aggiuntive, necessarie per proce-
dere nel percorso di qualificazione da tempo avviato. La politica di razionalizzazione e
risparmi di costi portata avanti in questi anni ci consente, tuttavia, di evitare tagli negli
stanziamenti per le voci più qualificanti della nostra attività. Il piano pluriennale di svilup-
po logistico discusso da questo Cda prevede interventi che potranno tradursi in ulteriori
razionalizzazioni delle spese e in un miglioramento dei servizi offerti agli studenti ed ai do-
centi. Nel contempo, gli equilibri di bilancio raggiunti ci hanno consentito di chiamare
docenti che avevano conseguito l’idoneità, di deliberare l’assunzione di alcuni lavoratori
precari, di pianificare chiamate e concorsi per chi ha ottenuto l’idoneità e per chi con-
seguirà l’abilitazione, di programmare l’assunzione di nuovi ricercatori.
Pur in un quadro generale di grandi difficoltà, aggravato dagli oneri burocratici che ap-
pesantiscono tutte le nostre attività senza utilità alcuna, il nostro Ateneo sta dunque pro-
cedendo in un percorso orientato allo sviluppo ed alla qualificazione, confermato an-
che dall’incremento del numero delle immatricolazioni, al fine di essere meglio in grado
di caratterizzarsi nello scenario futuro dell’università italiana. Questo grazie all’impegno di
tutto il personale, al quale desidero rivolgere un sentito ringraziamento. Dobbiamo guar-
dare al futuro con piena consapevolezza delle nostre potenzialità e con la convinzione
di poter superare le sfide che si prospettano.
f.to Stefano Pivato”
Il Consiglio di Amministrazione
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
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- visto l’Art. 26 punto 1 del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”
- ritenuto di approvare l’esercizio provvisorio per le ragioni indicate in premessa; - sentito il Direttore Generale;
delibera di approvare l’esercizio provvisorio di bilancio per l’anno 2014 a decorrere dal 01/01/2014 e per la durata massima stabilita nella norma regolamentare.
OGGETTO: Rideterminazione della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di Ateneo N. o.d.g.: 04/01 Rep. n. 268/2013 Prot. n. 35661 UOR: Ufficio programmazione e svi-
luppo organizzativo Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Con delibera n. 176 del 22 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato “le Linee guida per la riorganizzazione della Struttura tecnico-amministrativa dell’ateneo”, la riorganizza-zione dell’Amministrazione centrale e la ridefinizione della Dotazione organica del Personale tec-nico amministrativo;
Con delibera n. 173 del 25 ottobre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una mo-difica tecnica della dotazione organica relativa alla differente distribuzione del personale di cate-goria B tra le varie aree professionali.
L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni procedano periodicamente e comunque a cadenza triennale alla ridefinizione delle dotazioni organiche.
Si rende quindi necessario procedere alla ridefinizione della dotazione organica del Personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
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A tal proposito si evidenzia che ai fini della determinazione della dotazione organica e del conseguente fabbisogno di personale si contrappongono due esigenze decisamente contrappo-ste.
Da un lato, infatti, la normativa vigente impone alle pubbliche amministrazioni, e alle università in particolare, obblighi e adempimenti amministrativi sempre crescenti. Si pensi, solo per fare al-cuni esempi, nel settore della didattica e della ricerca, all’introduzione del sistema di autovaluta-zione, valutazione, accreditamento, (c.d. A.V.A.), al nuovo sistema di valutazione periodico della qualità della ricerca (V.Q.R.), nonché, naturalmente, alla riorganizzazione delle strutture didattico-scientifiche conseguente all’entrata in vigore della legge n. 240/2010; nel settore amministrativo-contabile, all’introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, all’applicazione della normativa sulla prevenzione e la repressione della corruzione, sulla trasparenza amministrativa, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.
Gli obblighi introdotti negli ultimi anni dal legislatore pongono quindi sul personale tecnico-amministrativo crescenti carichi di lavoro.
Da altro lato, però, come è noto, i vincoli di finanza pubblica stabiliscono delle limitazioni strin-genti alle possibilità di assunzione degli atenei causando una progressiva riduzione del personale in servizio.
Alla luce di queste due contrapposte esigenze si rende necessaria e urgente una rivisitazione complessiva dell’organizzazione amministrativa dell’Ateneo, finalizzata, in particolare ad una ra-zionalizzazione della Amministrazione centrale che andrà ridefinita sulla base delle reali possibili-tà assunzionali dell’Ateneo nel medio periodo.
Nelle more dell’avvio del processo di riorganizzazione sopra richiamato, si propone, al mo-mento, di confermare la dotazione organica approvata con la citata delibera del Consiglio di Am-ministrazione n. 176 del 22 ottobre 2010, prevedendo, all’interno della categoria B, una modifica meramente tecnica consistente nella riduzione di un’unità di personale dell’Area dei Servizi Ge-nerali e Tecnici e nel corrispondente incremento di un’unità di personale dell’Area Amministrativa.
Si precisa che, rientrando la materia tra quelle di cui all’art. 8 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, la stessa è stata oggetto di informa-zione alle OO.SS. - RSU nella seduta del 3 dicembre 2013.
Il Consiglio di Amministrazione
- visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; - vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l’art. 17, comma 109, ai sensi del qua-
le, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione dlle risorse economiche e strumentali le materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 2-3-5 della Legge 421/92 sono regolate dalle Università, per quanto riguarda il personale tecnico ammi-nistrativo, secondo i propri ordinamenti;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; - visto il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 43 del
31 marzo 2005, ed in particolare l’art. 1-ter; - visto il D.L. 10 novembre 2008 n.180, convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009,
n. 1; - vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69; - visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; - visto il D.Lgs. n. 49 del 29 marzo 2012; - visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012, ed in particolare l’art. 14;
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- visto il CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009;
- richiamate la delibere del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 22 ottobre 2010 e n. 173 del 25 ottobre 2011;
- sentito il Direttore Generale;
d e l i b e r a
1. di approvare la dotazione organica di personale tecnico amministrativo del’Ateneo riportata nella tabella seguente che, rispetto alla dotazione organica approvata dal Consiglio di Ammi-nistrazione con delibera n. 176 del 22 ottobre 2010 e modificata con delibera n. 173 del 25 ot-tobre 2011, prevede una modifica meramente tecnica all’interno della categoria B, consisten-te nella riduzione di un’unità di personale dell’Area dei Servizi Generali e Tecnici e nel corri-spondente incremento di un’unità di personale dell’Area Amministrativa
a b c D e
Categorie ed Aree funzionali Dotazione Organica
Personale in servizio a
tempo inde-terminato al 16 dicembre
2013
Personale in servizio a
tempo inde-terminato al 1°
settembre 2010
Differenza (d-c)
Categoria B area amministrativa 39 38 17 21
Categoria B area servizi generali e tecnici 56 56 77 -21
Categoria B totali 95 94 94 0
Categoria C area amministrativa 133 107 107 0
Categoria C area tecnica, tec.scientifica e elab.ne dati
90 73 80 -7
Categoria C area biblioteche 20 18 19 -1
Categoria C totali 243 198 206 -8
Categoria D area amministrativo-gestionale 58 33 29 4
Categoria D area tecnica, tec.scientifica e elab.ne dati
29 14 20 -6
Categoria D area biblioteche 6 4 6 -2
Categoria D totali 93 51 55 -4
Categoria EP area amministrativo-gestionale 14 3 4 -1
Categoria EP area tecnica, tec.scientifica e elab.ne dati
7 4 4 0
Categoria EP area biblioteche 1 0 1 -1
Categoria EP totali 22 7 9 -2
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TOTALE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
453 350 364 -14
Personale Dirigente 5 1 1 0
TOTALE GENERALE 458 351 365 -14
Personale C.E.L. 21 14 15 -1
Personale C.E.L. (Esecuzione Sentenza Tribunale) 4 -4
TOTALE GENERALE 479 365 384 -19
2. di dare atto che non sussistono eccedenze di personale nelle singole categorie e aree pro-fessionali del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo;
3. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre un progetto di riorganizzazione della Struttura tecnico-amministrativa dell’Ateneo da sottoporre all’approvazione degli organi acca-demici.
OGGETTO: Programmazione fabbisogno personale tecnico-amministrativo a tempo determinato - Anno 2014 N. o.d.g.: 04/02 Rep. n. 269/2013 Prot. n. 35662 UOR: Ufficio programmazione e svi-
luppo organizzativo Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Con delibera n. 241 del 22 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2013-2015.
Tale delibera ha previsto, fra l’altro, la copertura di parte dei posti destinati per il personale tecnico-amministrativo tramite l’attivazione delle procedure di cui all’art. 22, comma 5, del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto università permettendo la riduzione delle unità di per-sonale a tempo determinato in servizio e la conseguente contrazione della relativa spesa.
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Con la medesima delibera il Consiglio ha poi rinviato la programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.
Si rende quindi necessario procedere alla programmazione del fabbisogno di personale tecni-co-amministrativo per l’anno 2014. A tal fine si ricorda, come negli anni precedenti, che il ricorso al personale a tempo determinato è fortemente limitato dalla normativa vigente: nel corso degli ultimi anni infatti il legislatore ha progressivamente ridotto la possibilità di utilizzare forme contrat-tuali flessibili di assunzione e impiego sia per quanto riguarda i casi in cui è possibile ricorrervi, sia per quel che concerne le risorse finanziare utilizzabili.
In particolare: - il 2° comma dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001, così come recentemente riformulato dall’art. 4,
primo comma, del decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, prevede che “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordina-to nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti…”
- il comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 122/2010 preve-de che “a decorrere dall'anno 2011, … le università …, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
Il medesimo comma 28, dell’art. 9, del citato D.L. 78/2010, conferma la validità dell’art. 1,
comma 188, della legge n. 266/2005, in base al quale per le Università, “sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a ca-rico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universi-tà”.
A quanto sopra esposto va aggiunto che con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 49/2012, a partire
dall’anno 2012, contrariamente che in passato, nelle procedure di calcolo delle risorse disponibili per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, incide anche il costo del personale a tempo determinato che va sommato al costo del restante personale.
Premesso quanto sopra, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di pro-grammazione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato relativa alle procedure selettive da avviare nell’anno 2014.
Nei prospetti sono evidenziati i contratti in essere a tempo determinato con scadenza succes-siva al 31 dicembre 2013, unitamente ai concorsi in corso di svolgimento o già programmati per l’anno 2013 e le ulteriori necessità dovute alle esigenze di garantire i servizi essenziali al funzio-namento dell’università, alle esigenze di carattere sostitutivo, organizzativo e tecnico, nonché all’osservanza di precise prescrizioni normative quali il rispetto della “quota d’obbligo” prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le proposte di assunzione e i contratti in corso a tempo deter-minato i cui oneri gravano sul Fondo di Finanziamento Ordinario e la cui spesa complessiva rien-tra nei limiti previsti dal citato art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010; nell’allegato n. 2 sono riportate, le proposte di assunzione e i contratti in corso a
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tempo determinato relativi a progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non sono posti a carico del medesimo Fondo di finanziamento ordinario; nell’allegato n. 3 sono riportate le proposte di assunzione e i contratti in corso i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni e quelle obbligatorie ai sensi della citata legge n. 68/1999.
Il costo annuo lordo, comprensivo tredicesima mensilità e indennità di ateneo per ciascuna u-nità di personale è pari agli importi riportati di seguito, oltre ai contributi a carico dell’Ente: - personale di Cat EP - posizione economica EP1 – € 29.645,36, oltre a retribuzione di posi-
zione e risultato; - personale di Cat D - posizione economica D1 – € 26.121,86; - personale di Cat C - posizione economica C1 – € 21.961,00; - personale di Cat B - posizione economica B3 – € 20.931,16; - personale di Cat B - posizione economica B1 – € 18.892,26.
Si precisa che, rientrando la materia tra quelle di cui all’art. 8 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, la stessa è stata oggetto di informa-zione alle OO.SS. - RSU nella seduta del 12 novembre 2013.
Il Consiglio di Amministrazione
- visto lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; - visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare l’art. 36; - visto il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in partico-
lare l’art. 5, comma 4 bis; - visto il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 43 del
31 marzo 2005, ed in particolare l’art. 1-ter; - vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l’art. 1, comma 188, ai sensi del qua-
le non rientrano nel computo del limite di spesa i contratti a tempo determinato i cui oneri non risultano a carico dell’FFO;
- vista la Legge 24.12.2007, n. 244 ed in particolare l’art. 3, comma 80; - visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge n. 133/2008; - visto il D.L. 10 novembre 2008 n.180, convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009,
n. 1; - vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69; - visto il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n.
102; - visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; - visto il D.L 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio n. 122 ed
in particolare l’art. 9, comma 28; - visto il D.Lgs. n. 49 del 29 marzo 2012; - visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012, ed in particolare l’art. 14; - visto il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n. 125/2012; - visto il CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo
2006/2009 e il biennio economico 2006/2007; - visto il CCNL relativo al personale del comparto Università per il biennio economico
2008/2009; - vista la nota MIUR - Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo Studio
Universitario – Ufficio III, prot. n. 912 del 9 giugno 2011;
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- ritenuto, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di attribuzione all’ateneo del con-tingente delle assunzioni per l’anno 2014, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 95/2012 converto in legge n. 135/2012, di dover procedere alla programmazione del fabbiso-gno di personale a tempo determinato per l’anno 2014, al fine di garantire continuità ai servizi essenziali dell’ateneo e di permettere ai competenti uffici dell’Ateneo di predisporre gli atti ne-cessari;
- acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti; - sentito il Direttore Generale;
delibera
1. di approvare la programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo a tempo
determinato per l’anno 2014 riportata nei prospetti allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante relativi: - alle assunzioni previste i cui oneri saranno posti a carico del Fondo di finanziamento ordi-
nario delle università (allegato n. 1); - alle assunzioni previste per progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici
per gli studenti i cui oneri non risulteranno a carico del Fondo medesimo (allegato n. 2); - alle assunzioni previste i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni e quelle obbliga-
torie ai sensi della legge n. 68/1999 (allegato n. 3); 2. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2014 per le assunzioni di personale tecnico am-
ministrativo a tempo determinato con oneri posti a carico del Fondo di finanziamento ordina-rio delle Università rispetta i limiti stabiliti dal comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge 122/2010, in quanto inferiore al 50% della spesa sostenuta nell’esercizio finanziario 2009;
3. di riservarsi di rivedere, modificare o integrare la programmazione di cui al punto 1, in esito alla definizione da parte del M.I.U.R. delle risorse disponibili per la programmazione del fab-bisogno di personale a tempo indeterminato per il medesimo anno 2014;
4. la spesa relativa alla programmazione di cui al punto 1 troverà copertura in sede di approva-zione del bilancio di previsione.
Allegato n. 1
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2014
Contratti a tempo determinato a carico del F.F.O.
Contratti previsti
NR. SERVIZIO
STRUTTURA UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE DATA
PRESUNTA DI AVVIO
DURATA
1 Amm. Centra-le
Sistema Informatico Ate-neo
C Tecnica 16/07/2014 3 ANNI
1 Amm. Centra-le
Biblioteca Fondazione Bo
C Biblioteche 01/11/2014 3 ANNI
1 Dipartimento Scienze Biomolecolari C Amministrativa 16/12/2014 3 ANNI
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1 C eventuali esigenze sostituive (per maternità, aspettative ecc.)
24 mesi
Contratti in essere o già previsti con scadenza successiva al 31/12/2013
NR. SERVIZIO
STRUTTURA UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE SCADENZA
1 Amm. Centra-le
Area Affari Generali - Ufficio Protocollo e Ar-chivio
D Amministrati-va-gestionale
17/02/2016
1 Dipartimento
Scienze Biomolecolari - Scienze Motorie-Piscina
D Tecnica 16/02/2015
1 Dipartimento DISBEF D Tecnica 02/09/2015
1 Dipartimento Scienze Biomolecolari C Amministrativa 14/12/2014
1 Dipartimento DISTI C Amministrativa 04/11/2015
1 Dipartimento DISBEF C Tecnica 21/04/2016
Allegato n. 2
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2014
Contratti a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultano a carico del F.F.O. (art. 1, comma 188, Legge 266/2005)
Contratti previsti
NR. SERVIZIO
STRUTTURA UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE DATA
PRESUNTA DI AVVIO
DURATA
1 Dipartimento (ex Facoltà)
Sc. Biomolecolari (Farmacia - Laboratori)
C Tecnica 01/04/201
4 3 anni
1 Amm.ne Cen-trale
Area Processi Formati-vi
C Amministrativa Fondi TFA 07/01/201
4 2 anni
1 C eventuali esigenze sostituive (per maternità, aspettative ecc.) 24 mesi
Contratti in essere o già previsti con scadenza successiva al 31/12/2013
NR. SERVIZIO/STRU
TTURA UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE SCADENZA
1 Dipartimento Sc. Dell'Uomo (Sc. Formazione - Laborato-ri)
C Amministrativa 15/02/201
5 Non FFO
1 Amm. Centrale Servizio Ricerca e Re-laz. Int.li
C Amministrativa 15/10/201
5 Non FFO
1 Dipartimento D.E.S.P. / Supporto tirocini
C Amministrati-
via Part-time 25 ore (0,694%)
06/01/2016
Non FFO
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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1 Amm. Centrale S.S.Bibliotecario - Area Scientifica
C Biblioteche Sostituzione Annibali in aspettativa 28/02/201
4 Non FFO
1 Amm. Centrale S.S.Bibliotecario - Bi-blioteca Fondazione Bo
C Biblioteche 25/10/201
4 Non FFO
1 Amm. Centrale S.S.Bibliotecario - Sc. Motorie
C Biblioteche Sostituzione Russo in aspettativa sindacale
25/10/2014
Non FFO
1 Amm. Centrale S.SIA C Tecnica 12/07/201
4 Non FFO
1 Dipartimento Scienze Biomolecolari (Farmacia - Laboratori)
C Tecnica 10/04/201
4 Non FFO
1 Amm. Centrale CLA C Tecnica 02/12/201
5 Non FFO
Allegato n. 3
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2014
Contratti a tempo determinato per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
con fondi esterni all’Ateneo o assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999
Contratti previsti
NR. SERVIZIO STRUTTURA
UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE DATA
PRESUNTA DI AVVIO
DURATA
- - - - - - - -
Contratti in essere o procedure già avviate con scadenza successiva al 31/12/2013
NR. SERVIZIO/STRUTTURA
UFFICIO / ATTIVITA'
CAT. AREA NOTE SCADENZA DURATA
1 Amm. Centrale Da definire B3 Tecnica Assunzioni obbligatorie L. 68/1999
copertura comples-
siva: intero anno 2014
1 anno
1 Amm. Centrale U.O. Gestione Se-di
B1 Serv. Gen. e
Tecn. Assunzioni obbligatorie L. 68/1999
28/06/2014
6+6 mesi
1 Amm. Centrale U.O. Gestione Se-di
B1 Serv. Gen. e
Tecn. Assunzioni obbligatorie L. 68/1999
28/06/2014
6+6 mesi
1 Amm. Centrale U.O. Gestione Se-di
B1 Serv. Gen. e
Tecn. Assunzioni obbligatorie L. 68/1999
28/06/2014
6+6 mesi
1 Amm. Centrale Segr. Studenti Fa-no
C Amministrativa Fondi Fondazione Cassa di Ri-sparmio di Fano
15/10/2015
3 anni
1 Dipartimento DiSTeVA C Tecnica Fondi esterni - contratto di un anno prorogato di 1 anno
25/03/2014
1+1 anno
1 Dipartimento Sc. Biomolecolari-Lab.Sezione Sc. Motorie
C Tecnica Finanziato con fondi della piscina di Scienze Motorie
01/05/2015
3 anni
OGGETTO: Contratto individuale per incarico di collaborazione coordinata e conti-nuativa con il dott. Marcello Pierini
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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N. o.d.g.: 04/03 Rep. n. 270/2013 Prot. n. 35663 UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Il nostro Ateneo in data 10 settembre 2012 ha presentato alla Commissione europea la propria candidatura per partecipare alla selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione del-la rete Europe Direct per il periodo 2013-2017. Nel progetto presentato alla Commissione euro-pea occorreva indicare la figura del direttore, allegando il CV, la cui valutazione concorreva in modo rilevante alla selezione del progetto. Tale figura è stata individuata nella persona del Dott. Marcello Pierini, docente titolare di Cattedra Jean Monet Ad Personam (unica Cattedra a livello regionale) ed esperto in ambito accademico e politico per la Commissione europea. La candida-tura dell’Università quale struttura ospitante del progetto europeo “Centro di Informazione Europe Direct Marche 2013-2017 (EDIC)” è stata approvata dalla Unione Europa ed in data 30 aprile 2013 è stata stipulata la convenzione quadro di partenariato n.11 con entrata in vigore dalla data e con validità fino al 31 dicembre 2017. Occorre ora stipulare un contratto individuale per incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il dott. Marcello Pierini.
Il Consiglio d’Amministrazione
- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Retto-rale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-na, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Vista la candidatura presentata alla Commissione Europea in data 10 settembre 2012 per partecipare alla selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Euro-pe Direct per il periodo 2013-2017;
- Considerato che nel progetto presentato alla Commissione europea occorreva indicare la fi-gura del direttore, allegando il CV, la cui valutazione concorreva in modo rilevante alla sele-zione del progetto e che tale figura è stata individuata nella persona del Dott. Marcello Pieri-ni, docente titolare di Cattedra Jean Monet Ad Personam (unica Cattedra a livello regionale) ed esperto in ambito accademico e politico per la Commissione europea;
- Considerato che la candidatura dell’Università quale struttura ospitante del progetto europeo “Centro di Informazione Europe Direct Marche 2013-2017 (EDIC)” è stata approvata dalla
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Unione Europa ed in data 30 aprile 2013 è stata stipulata la convenzione quadro di partena-riato n.11 con entrata in vigore dalla data e con validità fino al 31 dicembre 2017;
- Sentito il Direttore Generale;
delibera di approvare la proposta di contratto individuale per incarico di collaborazione coordinata e conti-nuativa con il dott. Marcello Pierini, nel testo sotto riportato
CONTRATTO INDIVIDUALE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, codice fiscale n.82002850418, rappresentata
dal Direttore Generale dott. Luigi Botteghi, nato il 29 agosto 1967 a Rimini (RN), domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Via Saffi, 2 Urbino
e il dott. Marcello PIERINI nata il 1° febbraio 1960 a Pesaro, codice fiscale PRNMCL60B01G479W, residente a Petriano (PU) in Via Veneto n. 21
premesso che - i contratti di lavoro autonomo sono regolamentati dagli artt. 2222-2228 e ss del Codice Civile
e dall’art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; - il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, definisce il trattamento fiscale
dei redditi derivanti dai contratti in parola; - la Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce il trat-
tamento previdenziale derivante dalle citate collaborazioni; - l’Università degli Studi di Urbino in data 10 settembre 2012 ha presentato alla Commissione
europea la propria candidatura per partecipare alla selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct per il periodo 2013-2017;
- nel progetto presentato alla Commissione europea occorreva indicare la figura del direttore, con allegazione del CV, la cui valutazione concorreva in modo rilevante alla selezione del progetto;
- tale figura è stata individuata nella persona del Dott. Marcello Pierini, docente titolare di Cat-tedra Jean Monet Ad Personam (unica Cattedra a livello regionale) ed esperto in ambito ac-cademico e politico per la Commissione europea. In occasione di tale riconoscimento, avvenuto nell’anno 2010, esperti accademici indipendenti, nominati dalla Divisione generale Educazione e Cultura della Commissione europea, hanno attribuito allo stesso Dott. Pierini il punteggio di 25/25;
- la candidatura dell’Università quale struttura ospitante del progetto europeo “Centro di Infor-mazione Europe Direct Marche 2013-2017 (EDIC)” è stata approvata dalla Unione Europa ed in data 30 aprile 2013 è stata stipulata la convenzione quadro di partenariato n.11 con entrata in vigore dalla data e con validità fino al 31 dicembre 2017;
- il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 20/2013 del 16 aprile 2013, ratificato dal Consiglio di Ammi-nistrazione con delibera n.110 del 17 maggio 2013, ha approvato la suddetta convenzione quadro;
- le attività di rendicontazione del progetto in parola, secondo prassi amministrativa, si protrag-gono nei primi mesi dell’anno 2018;
- la tipologia di atti in questione è soggetta a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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con modificazioni con Legge 3 agosto 2009, n. 102, come da deliberazione della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 24/2009/P del 28 dicembre 2009;
- per effetto di quanto sopra l’efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione so-spensiva dell’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 7 bis della Legge 20/1994;
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 – L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo affida al dott. Marcello PIERINI, che accetta, l’incarico di prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Art. 2 – Il dott. Marcello PIERINI, si obbliga a svolgere con lavoro proprio, un’attività volta ad as-sicurare il funzionamento delle attività inerenti il progetto europeo “Centro di Informazione Europe Direct 2013-2017 (EDIC)” secondo quanto indicato nella convenzione quadro di partenariato n. 11. Art. 3 – Il contratto decorre dal …. dicembre 2013 e terminerà il 30 aprile 2018, L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito positivo del controllo preventivo di legit-timità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), della Legge n. 20/94 come modificato dall’art. 17, comma 30, del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni con Legge 3 agosto 2009, n. 102 (apposizione del visto da parte della Corte dei Conti) o dalla maturazione del silenzio-assenso per decorrenza dei termini di cui di cui all’art. 27 della legge n. 340/2000. Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione, senza che il collaboratore nulla abbia a pretendere. Art. 4 – Le parti intendono escludere espressamente che dal presente contratto scaturisca un vincolo di subordinazione e di orario del dott. Marcello PIERINI. Per le attività e per le procedure connesse alla convenzione di cui sopra la struttura amministrativa preposta al coordinamento è la Direzione Generale. Art. 5 – Il compenso per la collaborazione del dott. Marcello PIERINI, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, è fissato nella misura di euro 186.667.000,00 complessivi lordi per l’intero perio-do, dal …dicembre 2013 al 30 aprile 2018, ivi inclusi contributi previdenziali ed oneri a carico dell’Amministrazione. Tale importo viene fissato come di seguito riportato: - per l’anno 2013 viene corrisposto al dott. Marcello PIERINI il compenso corrispondente
all’onere finanziario complessivo di euro 35.000,00, a carico del contribuito europeo erogato alle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct 2013-2017 nella misura di €. 25.000,00 e a carico dei fondi a destinazione vincolata del Centro Europe Direct specificatamente stanziato nella misura di €. 10.000,00;
- per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 si procederà al pagamento del compenso con cadenza mensile di €. 2.916,66 e nel limite dell’onere annuo complessivo di euro 35.000,00, da impu-tare nei corrispondenti capitoli di Bilancio.
- per il periodo gennaio – aprile 2018 si procederà al pagamento del compenso con cadenza mensile di €. 2.916,66 e nel limite dell’onere complessivo di euro 11.667,00, da imputare nei corrispondenti capitoli di Bilancio.
Art. 6 – La validità del presente contratto è subordinata, per quanto concerne l’attività del colla-boratore, al rispetto dei impegni stabiliti nelle convenzioni citate e il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di mancato trasferimento delle sovvenzioni da parte della Commissione Europea all’Ateneo. Oltre alle ipotesi di recesso di cui all’articolo 2227 c.c. il contratto può essere risolto in caso di e-
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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vidente mancato adempimento della prestazione richiesta e di comportamento tale da incrinare l’immagine ed il buon nome dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il collaboratore, nell’eventualità di interruzione unilaterale del rapporto di collaborazione, è tenuto ad osservare un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di risoluzione del presente contratto senza l’osservanza del predetto termine il collaboratore è tenuto a corrispondere all’Università un’indennità pari al compenso corrispondente al periodo di mancato preavviso. Art. 7 - Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Codice Civile. Art. 8 - Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Urbino. Art. 9 – Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il dott. Marcello PIERINI entrerà in possesso, nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto, dovranno considerarsi strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto. Art. 10 – Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 al Dott. Marcello PIERINI vengono consegnate due copie del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui una debitamen-te sottoscritta viene allegata al presente incarico di prestazione d’opera autonoma in regime di collaborazione coordinata e continuativa,. Art. 11 – I dati personali riferiti al dott. Marcello PIERINI per la costituzione e la gestione del rap-porto di cui al presente contratto saranno trattati per le finalità istituzionali connesse. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali, viene allegata al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 12 – Il dott. Marcello PIERINI dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rap-porto di collaborazione dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio. Urbino, … dicembre 2013 Dott. Luigi BOTTEGHI Dott. Marcello PIERINI
OGGETTO: Modifica della convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversita-rio in Economia del Territorio – CRIET N. o.d.g.: 05/01 Rep. n. 271/2013 Prot. n. 35664 UOR: Ufficio Contratti e appalti
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
L’Ateneo con delibera del Senato Accademico n. 100 del 27 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione n. 118 del 29 giugno 2007 ha autorizzato l’adesione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio – CRIET co-stituito tra le Università di Milano – Bicocca, l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi Ferrara. Il CRIET si propone di contribuire, attraverso un approccio interdisciplinare, alla compren-sione dei fenomeni economici legati al territorio e alla valutazione delle politiche ad essi relativi. Esso promuove la cooperazione e lo scambio scientifico tra gli studiosi, italiani e stranieri, specializzati nello studio delle economie territoriali e favorendo un approccio multidisciplinare nel quale gli strumenti dell’analisi economica, dell’economia d’impresa, dell’analisi quantitativa appli-cata, delle discipline giuridiche e istituzionali, della pianificazione territoriale ed urbanistica contri-buisce con pari ruolo allo svolgimento delle analisi. L’Università degli Studi di Milano Bicocca, sede organizzativa ed amministrativa del Cen-tro, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2011 ha approvato delle modi-fiche allo Statuto del CRIET apportate ai sensi dell’art. 10. Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP n. 14/5 del 30 marzo 2011 è stata approvata la modifica alla convenzione istitutiva del Centro ap-provata poi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo rispettivamente con le deliberazioni n. 79 del 24 maggio 2011 e n. 64 del 27 maggio 2011. Successivamente il Comitato Direttivo del Centro di Ricerca Interuniversitario in Econo-mia del Territorio (CRIET) ha richiesto di procedere al rinnovo della convenzione istitutiva, con nuove adesioni e con le modifiche della convenzione del Centro, già definite nel corso del 2011 con tutte gli uffici amministrativi delle Università partecipanti. Ad oggi aderiscono al Centro oltre all’Università degli Studi di Urbino, l’Università di Mila-no – Bicocca, che è sede amministrativa, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli studi di Ferrara, l’Università degli Studi Salerno, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e l’Università degli Studi di Torino. Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP n. 18/13 del 13 novembre 2013 è stato approvato il testo della nuova versione della convenzione ed è stato proposto quale rappresentante dell’Ateneo nel Comitato Direttivo del Centro il Prof. Toni-no Pencarelli. Occorre quindi procedere all’approvazione della nuova convenzione istitutiva e nominare il rappresentante dell’Ateneo nel Comitato Direttivo del Centro.
Il Consiglio di Amministrazione
- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Genera-le, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- vista la convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territo-rio – CRIET;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca del 22 febbraio 2011;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP n. 14/5 del 30 marzo 2011;
- viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 79 del 24 maggio 2011 e del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 maggio 2011;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica – DESP n. 18/13 del 13 novembre 2013;
- vista la convenzione istitutiva modificata del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio – CRIET;
- vista la seduta del Senato Accademico del 17 dicembre 2013; - sentito il Direttore Generale;
delibera
1. di approvare la stipula della convenzione istitutiva modificata del Centro di Ricerca Interuni-
versitario in Economia del Territorio – CRIET nel testo sotto riportato:
“VERSIONE PRECEDENTE
Convenzione per l’istituzione del Centro di Ricer-
ca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET)
TRA L’Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, rappresentata dal Rettore, Prof. Marcello Fon-tanesi, debitamente autorizzato a firmare il pre-sente atto con delibera del Senato Accademico del 4.07.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005;
E L’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Angiolino Stella, debitamente auto-rizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 12.09.2005 e del Consi-
NUOVA VERSIONE
Convenzione per l’istituzione del Centro di Ricer-
ca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET)
TRA L’Università degli Studi di Milano - Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, rappresentata dal Rettore, Prof. Marcello Fon-tanesi, debitamente autorizzato a firmare il pre-sente atto con delibera del ----------------------;
E L’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, rappresentata dal Rettore, Prof. Angiolino Stella, debitamente auto-rizzato a firmare il presente atto con delibera del ------------------------;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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glio di Amministrazione del 27.09.2005; E
L’Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Savonarola n. 9/11, rappresentata dal Rettore, Prof. Patrizio Bianchi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 13.07.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2005;
E
L’Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Savonarola n. 9/11, rappresentata dal Rettore, F.F., Prof.ssa Valeria Ruggiero, debi-tamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ----------------------;
E L’Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA), Via Ponte don Melillo, rappresen-tata dal Rettore, Prof. Raimondo Pasquino, auto-rizzato alla firma del presente atto con delibera-zione del ---------------------------;
E L’Università degli Studi di Napoli “Partheno-pe”, con sede in Napoli, Via Amm. F. Acton n. 38, rappresentata dal Rettore, Prof. Gennaro Fer-rara, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del -----------------------------------;
E L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, Via Aurelio Saffi n. 2, rappre-sentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato, autoriz-zato alla firma del presente atto con deliberazione del --------------------------------;
E Il Centro di Ricerca di Marketing “Centrimark” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con sede in Milano, Largo A. Gemelli n. 1, rappresentata dal Direttore, Prof. Renato Fioc-ca, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del Comitato di Direzione di “Cen-trimark” del ___________________, previa auto-rizzazione degli Organi Accademici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
E L’Università Politecnica delle Marche, con se-de in Ancona, Piazza Roma n. 22, rappresentata dal Rettore, Prof. Marco Pacetti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del -----------------------;
E L’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del ---------------------------;
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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E L’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore, Prof. Enrico Decleva, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del -------------------; L’Università degli Studi di Roma “Tor Verga-ta”, con sede in Roma, via Orazio Raimondo, 18, rappresentata dal Rettore, Prof. Renato Lauro, autorizzato alla firma del presente atto con deli-berazione del ---------------------------;
PREMESSE Con delibere dell’Università degli Studi di Mila-no - Bicocca (Senato Accademico del 4.07.2005 e Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005) e dell’Università degli Studi di Pavia (Senato Ac-cademico del 12.09.2005 e Consiglio di Ammini-strazione del 27.09.2005) e dell’Università degli Studi di Ferrara (Senato Accademico del 13.07.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2005) è stato costituito, in data 6 feb-braio 2006, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 lu-glio 1980 n. 382, tramite convenzione tra le Uni-versità sopra indicate, il “Centro di Ricerca Inte-runiversitario in Economia del Territorio – CRIET”, d’ora in poi denominato “Centro”. Le risorse necessarie a garantire il funzionamen-to del Centro e allo svolgimento delle sue attività sono state assicurate per il primo triennio (2006-2009) dalla Fondazione Tagger di Vigevano, per un ammontare di euro venticinquemila annui. Hanno aderito successivamente:
1. l’Università degli Studi di Salerno, con deliberazione del Senato Accademico del 27/03/2007;
2. l’Università degli Studi di Napoli “Parthe-nope”, con deliberazione del Consiglio di Dipar-timento di Studi Aziendali del 16/07/2007;
3. l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con deliberazione del Senato Accademico del 27/06/2007;
4. il Centro di Ricerca di Marketing “Centri-mark” dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-re di Milano, con deliberazione del Comitato di Direzione di “Centrimark” del 24/09/2007, previa autorizzazione degli Organi Accademici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1
(Costituzione) 1. 1. E’ costituito ai sensi dell’art. 91 del D.P.R.
11 luglio 1980 n. 382, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il “Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio – CRIET”, d’ora in poi denominato “Centro”.
Art. 2 (Sede Amministrativa del Centro)
1. 1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Eco-nomia Politica dell’Università degli Studi di Mila-no - Bicocca e si articola in sezioni scientifi-che/unità di ricerca, ciascuna con un proprio re-sponsabile individuato così come previsto dall’art. 7 della presente convenzione. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
Art. 3 (Finalità)
1. 1. Il Centro si propone di contribuire, attraverso un approccio interdisciplinare, alla comprensione dei fenomeni economici legati al territorio e alla valutazione delle politiche ad essi
no; 5. l’Università Politecnica delle Marche, con
deliberazione del Senato Accademico del 18/12/2007;
6. l’’Università degli Studi di Torino, con deliberazione del Senato Accademico del 11/2/2008; Hanno ,manifestato l’intenzione di aderire:
7. l’’Università degli Studi di Milano, con deliberazione del Senato Accademico del _____________________;
8. l’’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con deliberazione del Senato Accade-mico del _____________________; Le parti intendono rinnovare la Convenzione in essere e ritengono di modificarne il cone-nuto al fine di favorire una più efficace realiz-zazione dei fini del Centro. Il Centro è regolamentato dai seguenti articoli, da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro Medesimo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Costituzione)
1. 1. Con il presente atto tutte le parti sopra descritte convengono che il “Centro di Ricerca In-teruniversitario in Economia del Territorio – CRIET” è istituito ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
Art. 2 (Sede Amministrativa del Centro)
5. 1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e si articola in sezioni scienti-fiche/unità di ricerca, ciascuna con un proprio re-sponsabile individuato così come previsto dall’art. 7 della presente convenzione. La sede ammini-strativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.
Art. 3
(Finalità) 2. 1. Il Centro si propone di contribuire, attraver-
so un approccio interdisciplinare, alla compren-sione dei fenomeni economici legati al territorio e alla valutazione delle politiche ad essi relativi.
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relativi. 2. 2. Il Centro, nell’ambito delle sue attività
istituzionali, promuove la cooperazione e lo scambio scientifico tra gli studiosi, italiani e stra-nieri, specializzati nello studio delle economie territoriali e favorisce un approccio multidiscipli-nare nel quale gli strumenti dell’analisi economi-ca, dell’economia d’impresa, dell’analisi quantita-tiva applicata, delle discipline giuridiche e istitu-zionali, della pianificazione territoriale ed urbani-stica contribuiscono con pari ruolo allo svolgi-mento delle analisi.
3. 3. Le principali aree di ricerca del Centro sono:
a) a) Economia del territorio; b) b) Marketing del territorio e delle
attività economiche territoriali; c) c) Applicazioni statistiche, matemati-
che e informatiche al territorio; d) d) Regolamentazione del territorio e
delle attività economiche territoriali; e) e) Urbanistica e pianificazione del
territorio. 4. 4. Il Centro intende cooperare, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, con istituzioni pubbliche e private che abbiano aree d’interesse ed attività similari, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione uni-versitaria.
5. 5. Il Centro potrà inoltre, nel rispetto delle norme d’Ateneo che disciplinano tali attività, pro-porre, promuovere ed organizzare iniziative edi-toriali nelle aree di ricerca indicate.
Art. 4 (Attività)
- 1. Le finalità indicate all’Art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione di pro-grammi di attività triennali i quali potranno inclu-dere le seguenti attività:
a) Promozione di seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
b) Promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare e internazionale, attra-verso scambi di docenti e ricercatori, anche sfrut-tando i tradizionali canali istituzionali di scambio;
c) Organizzazione di giornate di studio; d) Collaborazioni con istituzioni pubbliche e
3. 2. Il Centro, nell’ambito delle sue attività istituzionali, promuove la cooperazione e lo scambio scientifico tra gli studiosi, italiani e stra-nieri, specializzati nello studio delle economie ter-ritoriali e favorisce un approccio multidisciplinare nel quale gli strumenti dell’analisi economica, dell’economia d’impresa, dell’analisi quantitativa applicata, delle discipline giuridiche e istituzionali, della pianificazione territoriale ed urbanistica con-tribuiscono con pari ruolo allo svolgimento delle analisi.
4. 3. Le principali aree di ricerca del Centro sono:
3. a) Economia del territorio; 4. b) Marketing del territorio e delle
attività economiche territoriali; 5. c) Applicazioni statistiche, matemati-
che e informatiche al territorio; 6. d) Regolamentazione del territorio e
delle attività economiche territoriali; 7. e) Urbanistica e pianificazione del
territorio. 5. 4. Il Centro intende cooperare, anche attra-
verso la stipula di apposite convenzioni, con isti-tuzioni pubbliche e private che abbiano aree d’interesse ed attività similari, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione uni-versitaria.
6. 5. Il Centro potrà inoltre, nel rispetto delle norme d’Ateneo che disciplinano tali attività, pro-porre, promuovere ed organizzare iniziative edito-riali nelle aree di ricerca indicate.
7. Art. 4
(Attività) 1. 1. Le finalità indicate all’Art. 3 sono persegui-
te attraverso la realizzazione di programmi trien-nali i quali potranno includere le seguenti attività:
2. a) Promozione di seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
3. b) Promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare e internazionale, attra-verso scambi di docenti e ricercatori, anche sfrut-tando i tradizionali canali istituzionali di scambio;
4. c) Organizzazione di giornate di studio; 5. d) Collaborazioni con istituzioni pubbliche e
private aventi carattere permanente oppure limi-
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private aventi carattere permanente oppure limi-tate a programmi specifici;
e) Attività di documentazione, coordinata con le strutture bibliotecarie dell’Ateneo, compresa la costituzione di banche dati;
f) Iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali;
g) Istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi specificamente destinati a tale scopo da fi-nanziatori esterni all'Università. 2. Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e purché d'intesa con gli organi competenti del Dipartimento ospitante, il Centro può svolgere attività di ricerca commis-sionate da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.
tate a programmi specifici; 6. e) Attività di documentazione, coordinata con le
strutture bibliotecarie dell’Ateneo, compresa la costituzione di banche dati;
7. f) Iniziative editoriali da realizzarsi anche attra-verso partnership editoriali;
8. g) Istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi spe-cificamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni all'Università.
2. 2. Nell'ambito delle proprie finalità e compe-tenze scientifiche, e d'intesa con gli organi com-petenti delle strutture scientifiche eventualmente coinvolte, il Centro può svolgere attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati su con-tratto e convenzione, secondo le disposizioni sta-bilite dal Consiglio di amministrazione dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, in conformità alle norme di legge e rego-lamentari vigenti.
3. 3. Per le attività per conto terzi affidate al Centro, il Comitato Direttivo delibera sull’assegnazione delle quote alle unità di ri-cerca direttamente coinvolte, dedotta una quota del 4% da destinare al Centro stesso per le spese gestionali e amministrative e di promozione. La ripartizione interna delle quo-te assegnate alle singole unità di ricerca av-viene sulla base delle regole in vigore presso le Università di appartenenza.
4. 4. Gli atti che impegnano il Centro verso terzi per attività di ricerca commissionata sa-ranno firmati dal Rettore dell’Università sede del Centro stesso o da persona delegata. Il trasferimento della quota parte dell’importo concordato per lo svolgimento dell’attività di ricerca commissionata avverrà attraverso ri-chieste di pagamento in esclusione dal regi-me IVA sulla base e in forza del presente atto convenzionale e della menzione espressa, nell’accordo che regolamenta l’attività com-missionata, delle unità di ricerca del Centro partecipanti all’attività stessa.
5. 5. Ciascuna unità di ricerca ha il dovere di provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto stabi-lito dal Comitato direttivo.
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Art. 5 (Durata, rinnovo e recesso)
1. 1. Il Centro ha la durata di sei anni, rinnovabi-le previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi delle Università conven-zionate.
2. 2. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con un anticipo di almeno sei mesi. In caso di recesso, le attrezzature del cen-tro che sono state acquisite con risorse prove-nienti da più enti o da enti non facenti parte della convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuite secondo le indicazioni del Comitato Di-rettivo.
Art. 6 (Personale afferente al Centro)
2. 1. Al Centro possono afferire, su doman-
6. Ciascuna Università cui afferisce l’unità di ricerca che partecipa all’attività commis-sionata conserva piena autonomia e indipen-denza operativo/gestionale ed eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa. Ciascuna Università cui afferisce l’unità di ri-cerca che partecipa all’attività commissionata è responsabile nei confronti delle altre del ri-tardo o dell’inadempimento nell’esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinen-za e responsabilità ed è tenuta a indennizzare le altre Università di ogni perdita o effetto pregiudizievole delle stesse subiti per effetto del citato ritardo o impedimento.
Art. 5 (Durata, rinnovo e recesso)
1. 1. Il Centro inizialmente costituito per la durata di sei anni, è rinnovabile per ulteriori 6 an-ni previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi delle Università convenzionate. Ai fini dell’approvazione del rinnovo verrà predisposta una relazione scientifica sulle at-tività svolte corredata da una relazione finan-ziaria.
2. 2. Le Università contraenti possono rece-dere dalla convenzione, dandone comunica-zione al Direttore del Centro tramite racco-mandata con ricevuta di ritorno. Il recesso sa-rà efficace a decorrere dalla scadenza del se-sto mese successivo alla comunicazione dello stesso recesso. In caso di recesso, i beni mobili e le attrezzature messi a disposizione del Centro rimangono di proprietà dell’Università recedente. Eventuali risorse strumentali che servissero per lo svolgimento di attività di ricerca del Centro ver-ranno acquistate da una delle Università aderenti, sulla base di accordi scritti presi di volta in volta tra le stesse Università e resteranno di proprietà dell’ acquirente, seppur dedicati, in tutto o in par-te, allo svolgimento delle attività di ricerca del Centro. In ogni caso l’Università recedente è im-pegnata a concludere gli impegni già assunti ver-so il Centro e verso terzi.
Art. 6 (Personale afferente al Centro)
2. 1. Al Centro possono afferire, su domanda
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da inoltrata al Direttore Scientifico del Centro e da questi trasmessa al Comitato Direttivo che ne delibera l’accettazione, docenti e ricercatori uni-versitari appartenenti alle Università convenzio-nate che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro.
Art. 7 (Unità di ricerca)
1. 1. Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le sedi delle Università contraenti, oppure presso le sedi interuniversitarie all'uopo costituite anche in collaborazione con altri enti.
2. 2. La costituzione di una o più Unità di Ricerca è deliberata dal Comitato direttivo del Centro, in base alla richiesta inoltrata dal perso-nale interessato, a seguito di una valutazione di merito scientifico e opportunità organizzativa.
3. 3. A ciascuna unità deve essere preposto un responsabile, eletto dai componenti dell’Unità stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi del Centro e ne riferi-sce al Comitato direttivo.
4. 4. Le unità di ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dalle Uni-versità di appartenenza nonché delle strutture e attrezzature messe gratuitamente a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.
Art. 8 (Organi)
1. 1. Sono organi del Centro: a) a) Assemblea degli afferenti al Centro,
d’ora in poi denominata semplicemente “Assem-blea”;
b) b) Comitato direttivo; c) c) “Direttore scientifico, d’ora in poi
denominato semplicemente “Direttore””; d) d) Comitato tecnico-scientifico.
Art. 9 (Assemblea)
1. 1. L'Assemblea è costituita dai professori e ricercatori universitari afferenti al Centro. 2. L’Assemblea, convocata e presieduta dal Di-
inoltrata al Direttore del Centro e da questi tra-smessa al Comitato Direttivo che ne delibera l’accettazione, docenti e ricercatori universitari appartenenti alle Università convenzionate che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro.
Art. 7 (Unità di ricerca)
2. 1. Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le sedi delle Università contraenti, oppure presso le sedi interuniversitarie all'uopo costituite anche in collaborazione con altri enti.
3. 2. La costituzione di una o più Unità di Ricer-ca è deliberata dal Comitato direttivo del Centro, in base alla richiesta inoltrata dal personale inte-ressato, a seguito di una valutazione di merito scientifico e opportunità organizzativa.
4. 3. A ciascuna Unità deve essere preposto un responsabile, eletto dai componenti dell’Unità stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi del Centro e ne riferi-sce al Comitato direttivo.
5. 4. Le Unità di ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dalle Uni-versità di appartenenza nonché delle strutture e attrezzature messe gratuitamente a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.
6. 5. Le Unità di ricerca costituiscono sedi operative del Centro.
Art. 8 (Organi)
f) 1. Sono organi del Centro: g) a) Assemblea degli afferenti al Centro,
d’ora in poi denominata semplicemente “As-semblea”;
h) b) Comitato direttivo; i) c) Direttore; j) d) Comitato tecnico-scientifico.
Art. 9
(Assemblea) 1. 1. L'Assemblea è costituita dai profes-
sori e ricercatori universitari afferenti al Centro.
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rettore, si riunisce di norma una volta l’anno, per valutare l’attività complessiva del Centro e formu-lare proposte al Comitato Direttivo. 3.L’Assemblea si riunisce per apportare modifi-che allo Statuto secondo le modalità di cui all’art. 16 della presente Convenzione.
Art. 10
(Comitato direttivo) 1. 1. Il Comitato direttivo è composto da un
membro in rappresentanza di ogni Università convenzionata, designato dai professori e ricer-catori della medesima che aderiscono al Centro. Un membro ulteriore è designato di diritto dall’Università in cui ha sede amministrativa il Centro.
2. 2. Il Comitato Direttivo è nominato con Decre-to del Rettore dell’Università dove ha sede am-ministrativa il Centro e resta in carica un triennio, rinnovabile.
3. 3. Il Comitato Direttivo, così costituito, desi-gna, tra i Professori di ruolo di prima e seconda fascia facenti parte del Comitato stesso quali membri con voto deliberativo, il Direttore.
4. 4. Il Comitato direttivo: e) a) coadiuva il Direttore nell'individuare gli indirizzi
generali dell'attività del Centro, nel predisporre i corrispondenti piani operativi e nel curarne la realizzazione;
f) b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendi-conto economico annuale predisposti dal Diretto-re;
g) c) coadiuva il Direttore nell'elaborare il pro-gramma annuale delle attività del Centro e l'as-sociato piano finanziario annuale di utilizzazio-ne dei fondi e li approva;
h) d) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
i) e) formula le richieste di finanziamento; j) f) formula proposte sulle forme di collaborazione
con altri enti e organismi pubblici e privati; k) g) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni
al Centro, designa i membri del Comitato tecni-co-scientifico e le proposte di integrazione e mo-dificazione del medesimo;
2. 2. L’Assemblea, convocata e presieduta dal Direttore, si riunisce di norma una volta l’anno, per valutare l’attività complessiva del Centro e formulare proposte al Comitato Di-rettivo.
3. 3. L’Assemblea si riunisce per apportare modifiche allo Statuto secondo le modalità di cui all’art. 17 della presente Convenzione.
Art. 10 (Comitato direttivo)
6. 1. Il Comitato direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ogni Università convenzionata, di norma designato su proposta dei professori e ricercatori della medesima che aderiscono al centro, salvo specifiche diverse norme interne di ciascun Ateneo. un membro ulteriore è designato di diritto dall’Università in cui ha sede amministrativa il Centro.
7. 2. Il Comitato Direttivo è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede ammini-strativa il Centro e resta in carica tre anni, rinno-vabili, decorrenti dal decreto di nomina.
8. 3. Il Comitato Direttivo, così costituito, designa, tra i Professori di ruolo di prima e seconda fascia facenti parte del Comitato stesso quali membri con voto deliberativo, il Direttore.
9. 4. Il Comitato direttivo: 5. a) coadiuva il Direttore nell'individuare gli indirizzi
generali dell'attività del Centro, nel predisporre i corrispondenti piani operativi e nel curarne la rea-lizzazione;
6. b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendi-conto economico annuale predisposti dal Diretto-re;
7. c) coadiuva il Direttore nell'elaborare il pro-gramma annuale delle attività del Centro e l'as-sociato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi e li approva;
8. d) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
9. e) formula le richieste di finanziamento; 10. f) formula proposte sulle forme di collaborazione
con altri enti e organismi pubblici e privati; 11. g) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni
al Centro, designa i membri del Comitato tecnico-scientifico e le proposte di integrazione e modifi-
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l) h) propone modifiche di Statuto da sottoporre all'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 16;
m) i) delibera sull’adesione al Centro di altri Diparti-menti, Istituti e Centri appartenenti alle Università convenzionate;
n) j) delibera la costituzione di nuove unità di ricerca;
o) k) informa, ogni anno, le Università aderenti dell’attività svolta dal Centro;
p) l) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
q) m) formula la domanda di rinnovo del Centro alla scadenza della durata stabilita all'atto della sua costituzione, ovvero la proposta di scioglimento del Centro da sottoporre all'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 17.
5. 5. Il Comitato direttivo può altresì cooptare rappresentanti di organismi pubblici e privati o anche studiosi ed esperti esterni nei settori di in-teresse del Centro, invitandoli a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consulti-vo.
6. 6. Per la validità delle adunanze è necessa-ria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei vo-tanti; in caso di parità prevale il voto del Diretto-re.
cazione del medesimo; 12. h) propone modifiche di Statuto da sottoporre
all'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 17;
13. i) delibera sull’adesione al Centro di altri Diparti-menti, Istituti e Centri appartenenti alle Università convenzionate;
14. j) delibera la costituzione di nuove unità di ricer-ca;
15. k) informa, ogni anno, le Università aderenti dell’attività svolta dal Centro;
16. l) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
17. m) formula la domanda di rinnovo del Centro alla scadenza della durata stabilita all'atto della sua costituzione, ovvero la proposta di scioglimento del Centro da sottoporre all'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 17.
18. n) propone la variazione della sede ammini-strativa del Centro.
5. 5. Il Comitato Direttivo può altresì cooptare rappresentanti di organismi pubblici e privati o anche studiosi ed esperti esterni nei settori di in-teresse del Centro, invitandoli a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consultivo.
10. 6. Il Comitato Direttivo è convocato di norma presso la sede del Direttore; per parti-colari esigenze può essere convocato anche fuori della sede amministrativa; per la convo-cazione valgono le norme generali di funzio-namento degli organi collegiali; la convoca-zione può essere inviata anche con e-mail non certificata purché tale modalità sia condivisa da tutti i componenti. La convocazione, inol-trata ai componenti del Comitato Direttivo al-meno otto giorni prima dell’adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo, de-tratti gli assenti giustificati, purché sia pre-sente almeno un quarto dei componenti. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
11. 7. E’ ammessa la possibilità che le adunanze
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Art. 11 (Direttore)
1. Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Comitato Direttivo.
1. 2. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile consecutivamente non più di una vol-ta.
2. 3. Il Direttore: 1. a) rappresenta il Centro nei limiti delle
norme vigenti; 2. b) convoca e presiede il Comitato diretti-
vo; 3. c) convoca e presiede le riunioni dell'As-
semblea degli afferenti al Centro; 4. d) presenta al Comitato direttivo per
l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendi-conto economico annuale;
5. e) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e l'associato piano finan-ziario annuale di utilizzazione dei fondi;
6. f) fornisce al Rettore la documentazione finanziaria prevista dall'Art. 14 della presente Convenzione;
7. g) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che
del Consiglio Direttivo si tengano per telecon-ferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Direttore, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale al-la trattazione degli argomenti affrontati, di ri-cevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificandosi tali pre-supposti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore, dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sot-toscrizione del relativo verbale.
12. 8. Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi pre-siede il Comitato medesimo e dal segretario, più giovane in ruolo dei docenti componenti il comitato.
Art. 11 (Direttore)
b) 1. Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Comitato Diretti-vo.
c) 2. Il Direttore dura in carica tre anni, rinnovabili.
d) 3. Il Direttore: a) rappresenta il Centro nei limiti delle
norme vigenti; b) convoca e presiede il Comitato direttivo; c) convoca e presiede le riunioni dell'As-
semblea degli afferenti al Centro; d) presenta al Comitato direttivo per l'esa-
me e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
e) presenta al Comitato direttivo per l'esa-me e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fon-di;
f) fornisce al Rettore la documentazione fi-nanziaria prevista dall'Art. 14 della presen-te Convenzione;
g) sovrintende al funzionamento generale
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comunque interessano il centro; 8. h) propone al Comitato direttivo eventuali
integrazioni e modificazioni al Comitato tecnico-scientifico.
Art. 12
(Comitato tecnico-scientifico) 1. 1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto sia
da studiosi, sia da esponenti di primarie isti-tuzioni pubbliche e private i quali ne sono membri a titolo personale. 2. Il Comitato propone al Direttore e al Comitato direttivo linee di indirizzo sulle iniziative e i pro-grammi di ricerca del Centro. Collabora inoltre col Direttore scientifico e col Comitato direttivo sulle materie di interesse del Centro ed assicura gli indispensabili legami con le istituzioni, pubbli-che e private, che hanno competenza sulle attivi-tà economiche oggetto di studio. 3. Il Comitato è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Comitato Direttivo.
Art. 13 (Assegnazioni di personale)
1. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite conven-zioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano in-teressati alle finalità del Centro. 2. Possono collaborare inoltre alle attività del Centro, su proposta del Comitato Direttivo, borsi-sti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro perso-nale di Enti di Ricerca e/o strutture pubbliche o private. 3. Per il personale esterno alle Università con-venzionate, ammesso a frequentare le strutture del Centro, è fatto obbligo al Direttore del Centro di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e Responsabilità Civile.
Art. 14 (Finanziamenti e amministrazione)
1. Il Centro fruisce delle risorse finanziarie pro-venienti dagli Enti pubblici o privati convenzionati e di eventuali risorse aggiuntive.
del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il centro;
h) propone al Comitato direttivo eventuali integrazioni e modificazioni al Comitato tecnico-scientifico.
Art. 12 (Comitato tecnico-scientifico)
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto sia da studiosi, sia da esponenti di primarie istituzioni pubbliche e private i quali ne sono membri a titolo personale. 2. Il Comitato propone al Direttore e al Comi-tato direttivo linee di indirizzo sulle iniziative e i programmi di ricerca del Centro. Collabora inoltre col Direttore e col Comitato direttivo sulle materie di interesse del Centro ed assi-cura gli indispensabili legami con le istituzio-ni, pubbliche e private, che hanno competen-za sulle attività economiche oggetto di studio. 3. Il Comitato è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Comitato Diretti-vo.
Art. 13 (Assegnazioni di personale)
1. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri or-ganismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità del Centro.
2. 2. Possono collaborare inoltre alle attività del Centro, su proposta del Comitato Diretti-vo, borsisti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro personale di Enti di Ricerca e/o strutture pubbliche o private nel rispetto della normati-va vigente.
3. 3. Per il personale esterno alle Università convenzionate, ammesso a frequentare le strutture del Centro, è fatto obbligo al Diretto-re del Centro di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e Responsabilità Civile.
Art. 14 (Finanziamenti e amministrazione)
1. Il Centro fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati con-venzionati e di eventuali risorse aggiuntive. In
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2. Le risorse necessarie a garantire il funzio-namento del Centro e allo svolgimento delle sue attività sono assicurate per il primo triennio dalla Fondazione Tagger di Vigevano, per un ammontare di euro venticinquemila annui, come da lettera d’intenti allegata. Ulteriori risorse po-tranno pervenire da convenzioni con altre istitu-zioni pubbliche o private. 3. La gestione amministrativo-contabile del Cen-tro è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l’Università sede amministrativa del Cen-tro. 4. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Centro possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti diret-tamente dalle stesse, per il tramite delle Universi-tà di appartenenza.
Art. 15
(Adesioni ulteriori) 1. Possono aderire al Centro altre Università (Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli professori e ricercatori), dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato Direttivo tramite il Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo e forma-lizzate attraverso appositi atti aggiuntivi alla pre-sente convenzione, approvati da tutte le Univer-sità convenzionate.
ogni caso nessun onere potrà gravare sulle Uni-versità convenzionate, se non deliberato espres-samente dagli organi accademici competenti del-le stesse. Ulteriori risorse potranno pervenire da convenzioni con altre istituzioni pubbliche o priva-te. 2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e uffici dell’Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l’Università stessa. 3. I finanziamenti, su proposta o con il con-senso del Centro possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza secondo le linee di attività concordate nell’ambito del Centro. Le singole unità di ricerca dovranno pre-sentare a fine anno apposita rendicontazione del-le somme utilizzate al comitato direttivo del cen-tro.
Art. 15 (Adesioni ulteriori)
1. Possono aderire al Centro altre università, su proposta di strutture o docenti/ricercatori che si riconoscano nelle finalità del centro e che si impegnino attivamente alla loro realiz-zazione, dietro formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro, che la sottoporrà al Co-mitato Direttivo per la relativa approvazione. 2. La delibera del Comitato Direttivo sarà no-tificata alle Università convenzionate e diverrà produttiva di effetti se non perverranno con-troindicazioni dalle sedi convenzionate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della noti-fica. 3. La nuova adesione verrà quindi formaliz-zata con la sottoscrizione da parte della nuo-va sede convenzionata, dell’atto aggiuntivo contenente lo Statuto. In nome e per conto delle sedi già convenzionate, l’atto aggiuntivo sarà sottoscritto dal Direttore del Centro. L’atto aggiuntivo sottoscritto dal Direttore del Centro e dal rappresentante legale del nuovo Ateneo aderente dovrà essere inviato a tutte le sedi convenzionate quale notifica di ulterio-re adesione al Centro. Al riguardo, solo ed
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Art. 16 (Sicurezza e salute sul luogo di lavoro)
1. Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa connessa (D. Lgs. 626/94 e s.m.i., D.Lgs. 230/95 e s.m.i., D.M. 363/98), at-traverso un’opera di coordinamento delle Unità di ricerca afferenti al Centro medesimo, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98. Individua inoltre, presso ciascun Ente convenzionato, i soggetti responsabili cui attribuire specifici compiti in ma-teria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (in-formazione e formazione, valutazione dei rischi, fornitura dei dispositivi individuali di protezione), secondo quanto indicato nei rispettivi regolamen-ti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 2. Il personale ospitato si attiene alle norme, ai regolamenti ed alle procedure in vigore presso l’Ente in cui operano. 3. Gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del personale esposto gravano su ciascun Ente di appartenenza del personale medesimo. 4. L’Ente proprietario degli immobili, degli arredi e delle attrezzature messe a disposizione del Centro garantisce la conformità degli stessi alle norme di sicurezza vigenti e ne assicura la cor-retta manutenzione ed efficienza.
Art. 17 (Modifiche statutarie e proposte di sciogli-
mento) 1. Ogni modifica dello Statuto deve essere proposta da almeno un terzo degli afferenti al Centro e deliberata dagli organi competenti delle Università convenzionate. Esse dovranno essere formalizzate mediante atti aggiuntivi alla presen-te convenzione.
esclusivamente ai fini dell’adesione al Centro di nuovi Atenei, ogni Università convenziona-ta, con l’approvazione del presente atto, dà mandato al Direttore del Centro alla sottoscri-zione dell’atto aggiuntivo.
Art. 16 (Salute e Sicurezza del lavoro)
1. In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente ed in particolare il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 17 (Modifiche statutarie e proposte di sciogli-
mento) 1. Ogni modifica dello Statuto deve essere ap-provata dall’Assemblea su proposta di alme-no un terzo degli afferenti al Centro o del Co-mitato Direttivo e successivamente deliberata dagli organi competenti delle Università con-venzionate. Esse dovranno essere formalizza-te mediante atti aggiuntivi alla presente con-venzione.. 2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Centro debba cessare la sua attività, il Comitato Di-
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Art. 18 (Norma di prima applicazione)
1. In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti e i ricercatori delle Università conven-zionate, impegnati nelle aree di cui all’art. 3, e-lencati nell’allegato A alla presente convenzione, che ne è parte integrante. Letta, approvata e sottoscritta. Milano,
Per l’Università degli Studi di Milano - Bicocca Il Rettore
(Prof. Marcello Fontanesi) Pavia,
Per l’Università degli Studi di Pavia Il Rettore
(Prof. Angiolino Stella)
Ferrara,
rettivo ne determina lo scioglimento con ap-posita delibera. Questa verrà trasmessa all’Università sede amministrativa per gli a-dempimenti conseguenti. La delibera dovrà altresì tener conto degli aspetti patrimoniali e finanziari del Centro al momento dello scio-glimento. I beni mobili e le attrezzature confe-riti alla sede assegnataria rimangono di pro-prietà della stessa. I beni immobili, le attrezza-ture e le risorse finanziarie assegnati in ma-niera indivisa al Centro, assolti gli eventuali debiti, verranno ripartiti in parti eguali tra le sedi convenzionate, salvo diversa proposta motivata del Comitato Direttivo da sottoporre all’approvazione degli organi competenti di ogni sede.
Art 18 Proprietà intellettuale
1. Le Università aderenti concorderanno, di vol-ta in volta, il regime della proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche che i docenti e i ricerca-tori delle Università aderenti condurranno nell’ambito delle attività del Centro a livello istitu-zionale. 2. La proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti sulla base di accordi o convenzioni con enti terzi sarà disciplinata , di volta in volta, negli accordi stessi.
Art. 19 (Norma di prima applicazione)
1. In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti e i ricercatori delle Università conven-zionate, impegnati nelle aree di cui all’art. 3, elencati nell’allegato A alla presente conven-zione, che ne è parte integrante. Letta, approvata e sottoscritta. Milano, lì ____________
Per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca Il Rettore
Prof. Marcello Fontanesi _______________________
Pavia, lì ____________ Per l’Università degli Studi di Pavia
Il Rettore Prof. Angiolino Stella
_______________________ Ferrara, lì ____________
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Per l’Università degli Studi di Ferrara Il Rettore
(Prof. Patrizio Bianchi)
Per l’Università degli Studi di Ferrara Il Rettore F.F.,
Prof.ssa Valeria Ruggiero _______________________
Fisciano, lì ____________ Per l’Università degli Studi di Salerno,
Il Rettore Prof. Raimondo Pasquino
_______________________ Napoli, lì ____________ Per l’Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il Rettore Prof. Gennaro Ferrara
_______________________ Urbino, lì ____________
Per l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Il Rettore
Prof. Stefano Pivato _______________________
Milano, lì ____________ Per il Centro di Ricerca di Marketing
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-no
Il Direttore Prof. Renato Fiocca
_______________________ Ancona, lì ____________
Per l’Università Politecnica delle Marche Il Rettore
Prof. Marco Pacetti _______________________
Torino, lì ____________ Per l’Università degli Studi di Torino
Il Rettore Prof. Ezio Pelizzetti
_______________________ Milano, lì ____________
Per l’Università degli Studi di Milano Il Rettore
Prof. Enrico Decleva _______________________
Roma, lì _____________ Per l’Università degli Studi di Ro-
ma “Tor Vergata” Il Rettore
Prof. Renato Lauro
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Allegato A Professori e Ricercatori Aderenti al Centro
Università degli Studi di Milano-Bicocca: Prof. Ugo ARRIGO (Dipartimento di Economia Politica) Prof. Massimo BECCARELLO (Dipartimento di Economia Politica) Prof. Marina CAMATINI (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio) Prof. Angelo DI GREGORIO (Istituto di Econo-mia d’Impresa) Prof. Fausto FRONZONI (Istituto di Economia d’Impresa) Prof. Walter MAFFENINI (Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Azien-dali) Dott. Ahmad NAIMZADA (Dipartimento di Eco-nomia Politica) Università degli Studi di Pavia: Prof. Franco OSCULATI (Dipartimento di Eco-nomia Pubblica e Territoriale) Prof. Alberto CAVALIERE (Dipartimento di Eco-nomia Pubblica e Territoriale) Prof. Giorgio PANELLA (Dipartimento di Econo-mia Pubblica e Territoriale) Dott. Giovanni PARAMITHIOTTI (Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale) Dott. Andrea ZATTI (Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale) Università degli Studi di Ferrara: Prof. Aurelio BRUZZO (Dipartimento di Econo-mia, Istituzioni e Territorio) Prof. Giancarlo POLA (Dipartimento di Economi-a, Istituzioni e Territorio) Dott. Leonzio RIZZO (Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio)
Allegato A PROFESSORI E RICERCATORI ADERENTI AL
CENTRO ALLEGATO A (ELENCO DOCENTI AFFERENTI
AL CENTRO) Università degli Studi di Milano – Bicocca:
o Prof. Ugo ARRIGO (Dipartimento di Economia Politica)
o Prof. Massimo BECCARELLO (Dipartimento di Economia Politica)
o Prof. Marina CAMATINI (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio)
o Prof. Giovanni COCCO (Dipartimento di Diritto per l’Economia)
o Prof. Angelo Di GREGORIO (Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali)
o Prof. Fausto FRONZONI (Dipartimento di Scien-ze Economico-Aziendali)
o Dott. Marco Grasso (Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali)
o Dott. Paolo Galli (Dipartimento di biotecnologie e bioscienze)
o Prof. Walter MAFFENINI (Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche Aziendali)
o Prof.ssa Anna MARZANATI, (Dipartimento di Diritto per l’Economia)
o Dott. Ahmad NAIMZADA (Dipartimento di Eco-nomia Politica)
o Dott. Luciano SALOMONI, (Dipartimento di Diritto per l’Economia)
o Dott.ssa Chiara TACCOLA, (Dipartimento di Diritto per l’Economia)
o Prof. Alessandro ZINI, (Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed A-ziendali) Università degli Studi di Pavia:
o Prof. Giorgio PANELLA (Dipartimento di Econo-mia Pubblica e Territoriale)
o Dott. Giovanni PARAMITHIOTTI (Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale)
o Prof. Franco OSCULATI (Dipartimento di Econo-mia Pubblica e Territoriale)
o Dott. Andrea ZATTI (Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale)
o Prof.ssa Antonella ZUCCHELLA (Dipartimento di
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Scienze Aziendali) Università degli Studi di Ferrara:
o Prof. Aurelio BRUZZO (Dipartimento di Economi-a, Istituzioni e Territorio)
o Dott.ssa Caterina FERRARIO (Dipartimento di Economia Istituzioni e Territorio)
o Prof. Giancarlo POLA (Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio)
o Dott. Leonzio RIZZO (Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio) Università degli Studi di Salerno:
o Prof. Gerardino METALLO (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali)
o Prof. Mauro GATTI (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali)
o Prof.ssa Vittoria MARINO (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali).
o Prof. Pierpaolo SINGER (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali) Università degli Studi di Napoli Parthenope:
o Prof. Francesco CALZA (Dipartimento di Studi Aziendali) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: o Prof. Tonino PENCARELLI (Dipartimento di Economia, Società, Politica - DESP.) Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-no: o Prof. Renato FIOCCA (Centro di Ricerca di Marketing – Centrimark) Università Politecnica delle Marche:
o Dott. Silvio CARDINALI (Dipartimento di Management)
o Prof. Gian Luca GREGORI (Dipartimento di Management) Università degli Studi di Torino:
o Prof. Mauro FORNARO (Dipartimento di Scienze della Terra) Università degli Studi di Milano
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
2. di nominare con apposito atto del Rettore il Prof. Tonino Pencarelli, rappresentante dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, nel Comitato Direttivo del Centro CRIET.
OGGETTO: Offerta formativa a.a. 2014-15 - approvazione ordinamenti corsi di studio N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 272/2013 Prot. n. 35666 UOR: Settore offerta formativa
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione dell’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 2014-2015. In base alla normativa vigente (DM 47/2013) gli ordinamenti e i regolamenti approvati per l’a.a. 2014-15 non potranno subire varia-zioni per il successivo triennio. Le proposte deliberate dai Dipartimenti anche questo anno sono state assunte previo coordinamento e analisi nell’ambito della Commissione dei Direttori di Dipar-timento per la definizione dell’Offerta Formativa, presieduta dal Prorettore ai Processi Formativi, Prof. Massimo Baldacci. La delibera odierna recepisce le modifiche di ordinamento dei corsi di studio approvate dai Dipar-timenti, dispone l’approvazione di nuovi corsi disegnati a seguito di fusioni e costituisce la fase necessaria ai successivi perfezionamenti necessari per l’invio a Miur, CUN e Anvur delle propo-ste di offerta formativa, secondo le rispettive competenze. L’istituzione dei nuovi corsi è soggetta al parere della Crum e del Tavolo di Consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e del-le professioni.
Le proposte di nuova istituzione e le variazioni di ordinamento vengono trasmesse al Nucleo di Valutazione Interno per gli adempimenti di competenza.
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OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale
n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012; - Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 no-
vembre 2012; - Visto il DM n. 47 del 30 gennaio 2013 “Decreto Autovalutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; - Visto il DR n. 217 del 6 maggio 2013 con il quale è stata costituita la Commissione dei Diret-
tori di Dipartimento per la definizione dell’Offerta Formativa, presieduta dal Prorettore ai Pro-cessi Formativi, Prof. Massimo Baldacci;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 155 del 25 giugno 2013 relativa all’approvazione del “Documento di progettazione strategica dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2014-2015”;
- Vista la Delibera n. 226 del Senato Accademico del 19 novembre 2013 con la quale viene approvata la progettazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2014-2015;
- Viste le risultanze delle riunioni della Commissione dei Direttori di Dipartimento; - Viste le delibere dei Dipartimenti relative all’Offerta Formativa per l’a.a. 2014/2015 e per il
successivo triennio; - Considerato che le proposte sono state formulate in un’ottica di sostenibilità triennale e che
l’eventuale venir meno dei requisiti di docenza comporta la disattivazione del corso di studio; - Preso atto che l’istituzione di nuovi corsi di studio comporta, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del DM
47/2013 “il possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime” (a.a. 2016-2017);
- Vista la nota del Direttore Generale del MIUR del 13 dicembre 2013 prot. n. 25800 con la quale è stata preannunciata l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, a parziale rettifi-ca e integrazione del D.M. 47/2013;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 247 del 17 dicembre 2013; - Visto il parere espresso dal Prof. Massimo Baldacci, Prorettore ai Processi Formativi; - Sentito il Direttore Generale;
delibera
1. Di approvare l’istituzione per l’a.a. 2014-2015 con ordinamento didattico invariato rispetto a
quello vigente dei seguenti corsi di studio:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI ISTITUITI SENZA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Laurea - Economia aziendale (L-18)
Laurea Magi-strale
- Marketing e comunicazione per le aziende (LM-77)
- Economia e gestione aziendale (LM-77)
Dipartimento di Scienze Biomolecolari
Laurea - Biotecnologie (L-2) - Scienze Motorie, sportive e della salute
(L22)
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Laurea Magi-strale
- Scienze motorie per la prevenzione e la salute (LM-67)
- Scienze dello Sport (LM-68)
Laurea Magistrale
a ciclo unico
- Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13)
- Farmacia (LM-13)
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Di-scipline Umanistiche
Laurea - Informazione, media, pubblicità (L-20) - Scienze umanistiche. Discipline letterarie,
artistiche e filosofiche (L-10)
Laurea Magistrale
- Lettere classiche e moderne (LM-14 & LM-15)
- Storia dell’arte (LM-89)
Dipartimento di Studi Inter-nazionali. Storia, Lingue, Culture
Laurea - Lingue e culture straniere (L-11)
Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Laurea - Scienze dell’educazione (L-19) - Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
Laurea Magistrale
- Psicologia clinica (LM-51)
Laurea Magistrale
a ciclo unico abilitante
- Scienze della formazione primaria (LM-85-bis) (corso interdipartimentale)
2. Di approvare l’istituzione per l’a.a. 2014-2015 dei corsi di studio sotto elencati a seguito di
modifica degli ordinamenti didattici:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI ISTITUITI CON MODIFICA
DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO
Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea Magistrale
a ciclo unico - Giurisprudenza (LMG/01)
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Di-scipline Umanistiche
Laurea Magistrale
- Comunicazione e Pubblicità per le Orga-nizzazioni (LM-59)
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Laurea - Informatica applicata (L-31)
Laurea Magistrale
a ciclo unico abilitante
- Conservazione e restauro dei beni cultu-rali (LMR/02)
Dipartimento di Studi Inter-nazionali. Storia, Lingue, Culture
Laurea Magistrale
- Lingue per la didattica, l’editoria, l’impresa (LM-37)
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Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente
Laurea - Scienze Biologiche (L-13)
3. Di approvare l’istituzione per l’a.a. 2014-2015 dei seguenti nuovi corsi di studio:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI DI NUOVA ISTITUZIONE
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Laurea - Scienze Politiche e Sociologia (L-36 & L-
40)
Laurea Magi-strale
- Scienze della Politica e del Servizio So-ciale (LM-62 & LM-87)
Dipartimento di Scienze Biomolecolari
Laurea Magi-strale
- Biologia sanitaria, della nutrizione e dell’ambiente (LM-6)
Dipartimento di Giurispru-denza
Laurea - Consulenza e Sicurezza del Lavoro e
Servizio Sociale (L-14 & L-39) (corso in-terdipartimentale)
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Laurea Magistrale
- Filosofie della conoscenza, della natura, della società (LM-78)
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente
Laurea - Scienze Geologiche (L-34)
Laurea Magistrale
- Geologia Applicata e Geoinformatica (LM-74)
4. Di rinviare l’approvazione dell’istituzione dei seguenti corsi che versano in situazione partico-
lare e la cui sostenibilità è limitata:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI IN SITUAZIONI PARTICOLARI
Dipartimento di Scienze Biomolecolari
Laurea - Scienza della nutrizione (L-29)
Dipartimento di Scienze dell’Uomo
Laurea Magistrale
- Pedagogia e progettazione educativa (LM-85)
5. Di approvare la disattivazione a seguito di fusione con altri corsi, dei seguenti corsi di studio:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI DISATTIVATI
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Laurea - Scienze Politiche, economiche e del go-
verno (L-36)
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- Sociologia e Servizio Sociale (L-40 & L-39)
Laurea Magi-strale
- Gestione delle Politiche, dei Servizi So-ciali e della mediazione interculturale (LM-87)
- Governo e comunicazione politica (LM-62)
Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea - Scienze giuridiche per la consulenza del
lavoro e la sicurezza dei lavoratori (L-14)
6. Di approvare la disattivazione a seguito di revisione sostanziale dell’ordinamento e/o varia-
zione nell’epigrafe i seguenti corsi di studio:
DIPARTIMENTO TIPOLOGIA DI
CORSO CORSI DISATTIVATI
Dipartimento di Scienze Biomolecolari
Laurea Magi-strale
- Biologia molecolare, sanitaria e della nu-trizione (LM-6)
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Laurea Magistrale
- Filosofie della conoscenza, della morale e della comunicazione (LM-78)
Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente
Laurea - Scienze Geologiche e Gestione del Terri-
torio (L-34)
Laurea Magistrale
- Scienze e Tecnologie Geologiche e Am-bientali (LM-74 & LM-75)
7. Di rimandare alla fase regolamentare eventuali provvedimenti in materia di “sforamenti” nelle
numerosità massime degli studenti iscritti ai corsi di studio; 8. Di dare mandato al Rettore di procedere con la stipula della convenzione con l’Emuni
University per il rilascio di doppio titolo nell’ambito della laurea magistrale in “Lingue per la di-dattica, l’editoria, l’impresa” (LM-37);
9. Di trasmettere gli ordinamenti dei corsi di studio relativi ai corsi di nuova istituzione (punti 2 e 3) al Nucleo di Valutazione Interna per gli adempimenti di competenza;
10. Di sottoporre all’approvazione della CRUM gli ordinamenti dei corsi di studio di nuova istitu-zione (punti 2 e 3);
11. Di sottoporre all’approvazione del Tavolo di Consultazione con i rappresentanti delle organiz-zazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni gli ordina-menti dei corsi di nuova istituzione (punti 2 e 3).
OGGETTO: Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'Università di Rosario (Argentina), realizzata nell’ambito della convenzione con CUIA. N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 273/2013 Prot. n. 35667 UOR: Ufficio Alta formazione, Post
Laurea, pergamene Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
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Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Si sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione la richiesta di sottoscrizione della convenzione di co-tutela di tesi di dottorato con l'Università di Rosario (Argentina), realizzata nell’ambito della convenzione con CUIA.
Il Consiglio di Amministrazione - Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 /2012
del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89; - vista la legge del 3 luglio 1998 n.210 in base alla quale le Università disciplinano con proprio
regolamento l’istituzione di dottorati di ricerca e le relative modalità di accesso e di consegui-mento del titolo finale;
- vista la Legge del 30 dicembre 2010 n.210; - visto il Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo emanato con D.R. n.1509 del 18 novembre 2003 e successivamente modificato ed integra-to, che prevede la possibilità di stipulare accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi;
- vista la comunicazione del 20 maggio 2013 del Presidente del CUIA – Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) relativa al Programma di mobilità dottorandi Argentina-Italia;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.123 del 31 maggio 2013 con la quale l’Ateneo ha aderito al Programma di mobilità di dottorandi Argentina-Italia stanziando un co-finanziamento a copertura parziale di spese di interscambio tra un dottorando italiano ed un dottorando argentino;
- vista la nota del Ministerio de Education –Secreteria de Politicas Universitarias della Repub-blica Argentina, con la quale si comunica la candidatura della dottoranda Busso Mariana Pa-tricia, iscritta al corso di dottorato in Comunicacion social presso l’Universidad Nacional de Rosario, a partecipare al Programma di mobilità di dottorandi Argentina-Italia;
- visto il verbale della seduta del 12 novembre 2013 con il quale il Collegio dei docenti del corso di Dottorato di ricerca in “Sociologia della comunicazione e scienze dello spettacolo” -ciclo XXVII- ha espresso parere favorevole ad ammettere la dottoranda Dott.ssa Busso Mariana Patricia a svolgere la propria tesi di dottorato in co-tutela presso l’Ateneo;
- vista la delibera del Senato Accademico; - sentito il Direttore Generale;
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delibera
Di approvare la stipula della convenzione per l’attuazione di una co-tutela di tesi di dottorato di ricerca secondo il testo riportato in allegato; ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE LA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UNA CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
VISTO
La Ley de la Republica Italiana del 3 de julio de 1998 n. 210, en la cual se dispone que el procedimiento para la activación del doctorado de investigación sea reglamentado desde las mismas Universidades con plena autonomía de organización, didáctica y científica. La Legge della Repubblica italiana del 3 luglio 1998 n. 210 con la quale si dispone che le procedure per l’attivazione dei dottorati di ricerca siano disciplinate dai singoli Atenei nella piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica;
El Reglamento en materia de doctorado de investigación emanado de la Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Il Regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato dall’Università degli Studi di Ur-bino Carlo Bo.
Los Convenios de Cooperación suscritos entre la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Repubblica Argentina, el Consejo Interuniversita-rio Nacional (CIN) y el Consorcio de las Universidades Italianas para Argentina (CUIA); Gli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministero dell’Educazione della Repubblica Argentina, il Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, Conferenza dei Rettori delle Università Statali Argentine) e il Consorzio delle Università Italiane per l’Argentina (CUIA);
La Convocatoria del Programa de Mobilidad de Doctorandos Argentina-Italia lanzada el 22 de abril de 2013; Il Bando del Programma di Mobilità di Dottorandi Argentina-Italia pubblicato il 22 aprile 2013;
ENTRE
TRA La Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi,2, Urbino, Italia, representada por el Señor Rector, Prof. Stefano Pivato, nacido el de 3 agosto de 1950 en Gatteo Mare (FC) - Italia, código fiscal 80088230018 L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Saffi,2 , Urbino, Italia, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato nato il 3 agosto 1950 a Gatteo Mare (FC)- Italia, codice fiscale 80088230018;
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Y E
La Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), con sede en Calle Maipù 1065 de la ciudad de Ro-sario –CP.S2000CGK, provincia de Santa Fe, Republica Argentina, representada en este acto por el senor Rector Prof. Dario Pascual Maiorana; L’Universidad Nacional de Rosario con sede en Calle Maipù 1065 -Rosario –CP.S2000CGK, provincia di Santa Fe, Repubblica Argentina, rappresentata dal Rettore Prof. Dario Pascual Maio-rana; Con el objetivo de desarrollar la cooperación científica entre las partes, mediante la movilidad de los doctorandos allo scopo di sviluppare la cooperazione scientifica tra le parti attraverso la mobilità dei dottorandi
SE CONVIENE LO SIGUIENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Las partes contrayentes acuerdan, respecto a las leyes y el reglamento en vigor en ambos paí-ses e instituciones, organizar conjuntamente una co-tutela de tesis de doctorado a beneficio de la Srta. Mariana Patricia Busso, de nacionalidad argentina, nacida en Rosario el 23 de octubre de 1980, inscrita en el curso de doctorado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario, en adelante denominada doctoranda, con el fin de redactar y defender una tesis de doctorado con el título: La construcción discursiva de las identidades emigratorias argentinas: un análisis comparativo de la prensa gráfica nacional y de las publicaciones online (2001-2006); Le parti contraenti concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun pae-se ed istituzione, di organizzare congiuntamente una co-tutela di tesi di dottorato a beneficio della dott.ssa Mariana Patricia Busso, di nazionalità argentina, nata a Rosario il 23 ottobre 1980, iscrit-ta al corso di Dottorato in Comunicacion Social presso l’Università Nazionale di Rosario, qui di seguito denominata dottoranda, al fine di redigere e discutere una tesi di dottorato dal titolo: La construcción discursiva de las identidades emigratorias argentinas: un análisis comparativo de la prensa gráfica nacional y de las publicaciones online (2001-2006);
ART. 2 Los doctorandos inscritos en un curso de doctorado italiano serán exonerados de los concursos nacionales de selección para el doctorado argentino y los doctorandos inscritos en un curso de doctorado argentino lo serán recíprocamente de los concursos italianos. I dottorandi iscritti ad un corso di dottorato italiano saranno esonerati dai concorsi nazionali di se-lezione per il dottorato argentino e i dottorandi iscritti ad un corso di dottorato argentino saranno reciprocamente esonerati dai concorsi italiani.
ART. 3
La doctoranda es inscrita obligatoriamente en ambas instituciones pero pagará las tasas de in-scripción exclusivamente en la Universidad Nacional de Rosario. A partir del curso académico 2013/2014 la doctoranda será inscrita en la Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al curso de doctorado en Sociologia della Comunciazione e Scienze dello Spettacolo – ciclo XXVII; La dottoranda è iscritta obbligatoriamente in entrambe le istituzioni ma pagherà le tasse di iscri-zione (qualora previste) esclusivamente presso la Universidad Nacional de Rosario.
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A partire dall’a.a. 2013/2014 la dottoranda è iscritta presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al corso di dottorato in Sociologia della Comunciazione e Scienze dello Spettacolo – ciclo XXVII;
ART. 4 La doctoranda va a desarrollar sus investigaciones bajo la dirección de los dos directores de te-sis siguiendo las siguientes modalidades: - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Departamento de acogida: Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche Director de tesis: Prof. Giovanni Boccia Artieri - Universidad Nacional de Rosario Director de tesis: Prof. Luis Baggiolini Los mencionados directores de tesis ejercitan conjuntamente las competencias en materia de re-sponsabilidad y de control del trabajo de tesis y se empeñan en ejercitar plenamente las funcio-nes de director de investigación junto a la doctoranda. La dottoranda svolgerà le proprie ricerche sotto la direzione di due direttori di tesi secondo le se-guenti modalità: - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Dipartimento d’accoglienza: Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche Direttore di tesi: Prof. Giovanni Boccia Artieri - Universidad Nacional de Rosario Direttore di tesi: Prof. Luis Baggiolini I suddetti direttori di tesi esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di re-sponsabilità e di controllo dei lavori di tesi e si impegnano ad esercitare pienamente le funzioni di direttore di ricerca accanto alla dottoranda.
ART. 5 La preparación de la tesis en co-tutela tendrá una duración igual a la duración del curso de doc-torado y podrá incluir una estancia de estudio en la Universidad de recepción, salvo prorroga o-torgada bajo propuesta conjunta de ambos directores. La doctoranda va a desarrollar sus investigaciones de doctorado entre las dos instituciones. La preparazione della tesi in co-tutela avrà una durata pari alla durata del corso di dottorato e po-trà includere un soggiorno di studio presso l’Ateneo partner, salvo proroga concessa su proposta congiunta dei due direttori di tesi. La dottoranda svolgerà le proprie ricerche di dottorato presso entrambe le istituzioni.
ART. 6 La Cobertura Social será asegurada por ambas instituciones según las modalidades previstas y la normativa en vigor. La copertura sociale sarà assicurata da entrambe le istituzioni secondo le modalità previste e la normativa in vigore.
ART. 7 El jurado de tesis se designará de común acuerdo entre las dos Universidades firmantes del Convenio según los propios reglamentos y estará compuesta de representantes de las dos insti-tuciones, entre los cuales figurarán el director y el codirector de tesis. La commissione giudicatrice è nominata dalle Università firmatarie secondo i propri regolamenti ed è composta da rappresentanti delle due istituzioni, tra cui il relatore e il correlatore di tesi.
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ART. 8
La tesis de doctorado será redactada y defendida en castellano, mientras el resumen escrito y oral será en lengua italiana. La defensa de la tesis tendrá lugar en la Universidad Nacional de Rosario y se realizará por videoconferencia. La tesi di dottorato sarà redatta e sostenuta in lingua spagnola, una sintesi scritta e una presen-tazione orale saranno in lingua italiana. La discussione della tesi avverrà presso la Universidad Nacional de Rosario e si terrà in videoconferenza.
ART. 9 Las instituciones se comprometen a otorgar, después de una discusión única y bajo parecer fa-vorable de la comisión evaluadora, el titulo: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Doctor en Sociologia della Comunicazione e Scienze dello Spettacolo Universidad Nacional de Rosario Doctor en Comunicación Social Las instituciones contrayentes se obligan en reconocer plenamente la validez de la tesis prepa-rada en co-tutela según las disposiciones del presente acuerdo y la validez del titulo otorgado. Le istituzioni si impegnano a rilasciare, a seguito di una discussione unica e dietro parere favore-vole della commissione giudicatrice, il titolo di: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Dottore di ricerca in Sociologia della Comunicazione e Scienze dello Spettacolo Universidad Nacional de Rosario Doctor en Comunicación Social Le istituzioni contraenti si impegnano a riconoscere pienamente la validità della tesi preparata in co-tutela secondo le disposizioni del presente accordo e la validità del titolo rilasciato.
ART. 10
El depósito, la descripción y la reproducción de la tesis serán realizadas según los reglamentos en vigor en los dos países. Il deposito, la descrizione e la riproduzione della tesi saranno tutelati conformente alle normative vigenti in ciascun paese.
ART. 11
Toda modificación en el presente Convenio será objeto de una cláusula adicional. Eventuali modifiche al presente accordo saranno oggetto di una clausola aggiuntiva.
ART. 12
Ambas instituciones pueden cancelar excepcionalmente el Convenio, sobre dictamen debida-mente fundado. A ciascuna delle due istituzioni è concesso il diritto di recedere dal presente accordo, per giustifi-cati motivi.
ART. 13
El presente acuerdo entra en vigor desde la fecha de firma del representante legal de cada insti-tución contrayente. Il presente accordo entra in vigore alla data di firma del rappresentante legale di ciascuna istitu-zione contraente.
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Rosario, el ______ de ___________________ de __________ Urbino, il _________ __________ El Rector Il Rettore de la Universidad Nacional de Rosario dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo ____________________________ _________________________ La Directora del Doctorado en Il Coordinatore del Dottorato in Sociologia Comunicación Social della Comunicazione e Scienze dello Spettacolo Dra. Susana Frutos Prof. Giovanni Boccia Artieri ____________________________ __________________________
El Director de Tesis Il Correlatore di Tesi Prof. Luis Baggiolini Prof. Giovanni Boccia Artieri _____________________________ ___________________________ La Doctoranda/la Dottoranda Srta. Mariana Patricia Busso ____________________________
OGGETTO: Approvazione dell'Accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo N. o.d.g.: 07/03 Rep. n. 274/2013 Prot. n. 35668 UOR: Ufficio Alta formazione, Post
Laurea, pergamene Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
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Dott. Vincenzo GALASSO X
Si sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo dell’Accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La convenzione è coerente con quanto disposto dalla convenzione quadro siglata a livello nazionale fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 13 ottobre 2010 e delle variazioni introdotte dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La convenzione prevede il riconoscimento di parte del percorso formativo maturato nei corsi di laurea e laurea magistrale ai fini di un accesso agevolato agli esami di stato (dispensa dalla prima prova dell’esame di stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la dispensa dalla prima prova dell’esame di stato per l’accesso alla se-zione B dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il presente testo sostituisce quello dell’accordo approvato con delibera n. 43 del Senato Accademico del 22 marzo 2011.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 /2012
del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89; Visto il Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 che prevede la costituzione dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le norme di accesso e svolgimento degli esami di Stato;
Vista la “Convenzione quadro” siglata il 13 ottobre 2010 fra il MIUR ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Vista la Delibera n. 43 del Senato Accademico del 22 marzo 2011; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012; Visto l’estratto del verbale n. 17/13 del Dipartimento di Economia, Società, Politica del 13 no-
vembre 2013; Vista la seduta del Senato Accademico tenutasi in data 17 dicembre 2013; Considerato che la convenzione valorizza il percorso formativo dei laureati in Economia ai fini
dell’accesso agli esami di Stato; sentito il Direttore Generale;
delibera
di approvare il testo dell’Accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
ACCORDO TRA
L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESARO
URBINO
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO – SCUOLA DI ECONOMIA
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pesaro Urbino (di se-guito anche, più brevemente, “l’Ordine”), con sede e domicilio fiscale in via Almerico da Ventura,
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2 – 61100 Pesaro (PU), C.F. 92040340413, rappresentata legalmente dal Presidente dott. Paolo Balestieri
e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Economia (di seguito anche, più brevemen-te, “l’Università”), con sede e domicilio fiscale in via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU), C.F. 82002850418, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Stefano Pivato
visto
- l’articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali preve-dono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta
1 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea re-
alizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-cerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta
2 coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea re-
alizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell’Ordine territoriale e le Università, nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-cerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l’articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specia-listiche in Scienze economico-aziendali (84S)
3, e che per l’iscrizione nella sezione B dell’albo
– Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)
4;
- l’articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle re-visioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell’esame di abili-tazione all’esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d’esame;
1 Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica ban-
caria, tecnica professionale, finanza aziendale. 2 v. nota n. 1 3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi
del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007. 4 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell’Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le
seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all’attuale classe L-18), classe delle lauree in scienze dell'economia e
della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all’attuale classe L-33), classe delle lauree in scienze economiche.
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- l’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- Vista la delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo del 17 dicembre 2013;
- Vista la delibera del Consiglio dell’Ordine del ………, che si è espresso favorevolmente all’approvazione della presente convenzione;
considerato
- che la convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazio-ne di percorsi formativi espressamente finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscri-zione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti conta-bili costituiti sul territorio nazionale;
- che in data 19 aprile 2011 è stato firmato l’accordo tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” fina-lizzato a dare attuazione a quanto contenuto in suddetta convenzione;
- che l’art.6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 14 set-tembre 2011 n.148 (G.U. n.189 del 14/08/2012), prevede che la durata massima del tirocinio professionale obbligatorio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate, tra cui quelle di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, sia diciotto mesi;
- che l’art.6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 prevede altresì: 1. che il tirocinio possa essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica conven-
zione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, uni-versità e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di stu-dio per il conseguimento della laurea necessaria;
2. che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possano stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.
- che conseguentemente devono ritenersi superate le disposizioni, in precedenza richiamate, dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l’art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, rendendosi necessario pertanto adeguare l’accordo attualmente vigente alle variazioni introdotte dal sopra citato D.P.R. 7 agosto 2012 n.137;
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stipulano il seguente accordo. Articolo 1. Finalità dell’accordo 1. Le parti si impegnano a progettare congiuntamente un percorso formativo che consenta di ele-vare il livello qualitativo della formazione per l’accesso alla professione, di correlare gli studi all’attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale. 2. Le parti si impegnano a coordinare un percorso formativo ed i relativi contenuti con la normati-va vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all’esercizio di tale attività, al fine di non pregiu-dicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività della re-visione legale dei conti, all’esito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato. 3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010 ed alle disposizioni normative in precedenza richiamate, le parti si impegnano a disciplinare: a) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007; b) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) o della classe LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007; c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all’art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale. Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale 1. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l’acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l’Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) o della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scienti-fico-disciplinari:
Ambiti disciplinari Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Almeno 15 crediti
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I crediti formativi di cui alla presente tabella possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale. 2. Nell’ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l’Università si impegna ad attivare inse-gnamenti che comprendono le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di ge-stione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno;principi di revisione nazionale e interna-zionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica pro-fessionale della revisione. 3. L’Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finan-ziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica. 4. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici del regolamento didattico la formazione per l’accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale 1. Al fine di restituire all’esame di Stato la corretta funzione di verifica dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio profes-sionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della lau-rea magistrale (o specialistica), l’Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze econo-mico-aziendali) o della classe LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) di cui all’allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Ambiti disciplinari Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 Finanza aziendale
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale
IUS /05 Diritto dell’economia
IUS /12 Diritto tributario
IUS /15 Diritto processuale civile
IUS /17 Diritto penale
Almeno 21 crediti
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tenendo conto che parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella e-sposta nell’articolo 2. 2. Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l’Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica pro-fessionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della re-visione. 3. Nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l’Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previ-denza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, azien-dale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica. 4. I corsi di laurea attivati dall’Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dell’ordinamento didattico dei corsi la formazione per l’accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale 1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi dei laurea magistrale, di cui all’art. 3 del presente ac-cordo, possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito una laurea trienna-le nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione a-ziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L-18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L-33 (classe delle lauree in scienze economiche), o una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate, purché colmino i debiti formativi richiesti dall’Ordinamento didattico per l’accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all’articolo 3 del presente accordo. 2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti for-mativi di cui alla tabella esposta nell’articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già esse-re stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1. 3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti for-mativi indicati alla tabella esposta nell’articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, delle conoscenze corrispondenti alle medesime materie. 4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazio-ne nelle materie previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono con-tenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti deve
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essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale. Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici. 1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi dei laurea magistrale/specialistica, di cui all’art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all’articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica). 2. Il tirocinio è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista. 3. Il periodo trascorso all’estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università non determina la sospensione del tirocinio. 4. L’Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i profes-sionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio. 5. La valutazione dell’attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle atte-stazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professiona-le rilasciato dall’Ordine stesso. La verifica sull’effettivo svolgimento del tirocinio spetta all’Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio. 6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l’attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea. 7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della lau-rea specialistica o magistrale, per accedere all’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell’Albo. 8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall’Università nel rispetto dell’art. 3 rico-noscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea. Articolo 6 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo 1. Per l’attuazione dei corsi di laurea per l’accesso alla professione, l’Ordine e l’Università, coe-rentemente con quanto previsto dalla convenzione quadro, potranno altresì prevedere, ad inte-grazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale presentino un’articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Na-zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Com-mon Content
5), finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello
europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei profes-sionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione tem-poranea in altri Paesi membri dell’UE. 2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternati-
5 Ulteriori informazioni possono essere acquisite alla pagina http://www.commoncontent.com/project-documents.php
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vi finalizzati all’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, eviden-ziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti pre-scritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l’uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti con-tabili nell’ambito dell’Unione Europea.
Il Rettore Il Presidente Dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino Prof. Stefano Pivato Dott. Paolo Balestieri
OGGETTO: Rettifica dell'attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l'a.a. 2013/2014. N. o.d.g.: 07/04 Rep. n. 275/2013 Prot. n. 35669 UOR: Settore offerta formativa
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la modifica e l’integrazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250 del 22 novembre u.s. relativa all’attivazione presso il nostro Ateneo dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l’a.a. 2013/14 in seguito alle nuove disposizioni ministeriali.
Il Consiglio di Amministrazione - Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale
n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012; - Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 no-
vembre 2012;
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- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle “Modifiche al Regolamento recante nor-me concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 relativo alla “Definizione della di-sciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- Visto il Decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013 che ha modificato il D.M. n. 249/2010 isti-tuendo i Percorsi Abilitanti Speciali;
- Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 58 del 25 luglio 2013 relativo alle modali-tà di accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 34 del 19 febbraio 2013 relativa all’istituzione dell’offerta formativa per l’a.a. 2013/14;
- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze dell’Uomo n. 125 del 5 settembre 2013 relativa a “provvedimenti connessi ai corsi abilitanti speciali (PAS)” dove si approva il testo che la Giunta della Conferenza dei Direttori e dei Presidi di Scienze della Formazione ha stilato in merito ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) in cui viene espressa forte preoccupazione circa l’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria non formulati in “forma unitaria e con una logica complessiva di sistema” e che “rappresen-tano un grave vulnus per la qualità della formazione in genere…(omissis)…in particolare a 15 anni dall’istituzione del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria”…(omissis);
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 2306 del 23 ottobre 2013 relativa alla chiusura della procedu-ra di accertamento dei requisiti di accesso per i Percorsi Abilitanti Speciali;
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 2352 del 30 ottobre 2013 relativa all’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali;
- Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Prot. n. 16944/C12a dell’8 novembre 2013) relativa all’avvio dei Percorsi Abilitanti Speciali;
- Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Prot. n. 16966/C12a dell’8 novembre 2013);
- Vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo n. 56 dell’11 no-vembre 2013 relativa all’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS);
- Vista la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR (Prot. AOODGPER n. 12126 Uff. III del 12 novembre 2013) relativa all’avvio dei PAS;
- Vista la nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Prot. n. 17513/C12a del 18 novembre 2013);
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 225 del 19 novembre 2013; - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250 del 22 novembre 2013; - Visto il Decreto del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR n. 45 del 22 novembre 2013 rela-
tivo all’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); - Vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue,
Culture (DISTI) Prot. n. 33423 del 2 dicembre 2013 relativa alla disponibilità di attivare le classi di concorso dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) A545, A546 e C034;
- Vista la delibera del Senato accademico in data 17 dicembre 2013; - Sentito il Coordinatore di Ateneo per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, Prof. Massimo Bal-
dacci; - Sentito il Direttore Generale;
delibera
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1) Di integrare l’elenco delle classi di abilitazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivate
presso il nostro Ateneo con i rispettivi posti per l’anno accademico 2013/14 come di seguito riportato:
Scuola secondaria di I grado
Codice Classe N. Posti Classe di abilitazione
A545 3 Lingua Straniera (Tedesco)
Scuola secondaria di II grado
Codice Classe N. Posti Classe di abilitazione
A546 4 Lingua e Civiltà straniera (Tedesco)
C034 2 Conversazione in lingua straniera (Tede-sco)
2) Di rettificare la numerosità dei posti corrispondenti alle classi di abilitazione dei Percorsi Abi-
litanti Speciali (PAS) per l’anno accademico 2013/14 A036 da 11 a 12 e A346 da 34 a 35;
3) Di approvare la tabella completa delle classi di abilitazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) attivate presso il nostro Ateneo con i rispettivi posti per l’anno accademico 2013/14 come di seguito riportato inserita a cura dell’Ufficio Offerta Formativa di Ateneo nella Banca Dati RAD del MIUR:
Scuola secondaria di I grado
Codice Classe N. Posti Classe di abilitazione
A030 14 Scienze Motorie e sportive
A245 22 Lingua Straniera (Francese)
A545 3 Lingua Straniera (Tedesco)
Scuola secondaria di II grado
Codice Classe N. Posti Classe di abilitazione
A017 12 Discipline Economico-Aziendali
A019 8 Discipline Giuridiche ed Economiche
A029 10 Educazione Fisica negli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado
A036 12 Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Edu-cazione
A037 8 Filosofia e Storia
A050 30 Materie Letterarie negli Istituti di Istruzio-ne Secondaria di Il grado
A051 14 Materie Letterarie e Latino nei Licei e ne-gli Istituti Magistrali
A052 3 Materie Letterarie, Latino e Greco nel Li-ceo Classico
A346 35 Lingua e Civiltà Straniera (Inglese)
A446 30 Lingua e Civiltà straniera (Spagnolo)
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A546 4 Lingua e Civiltà straniera (Tedesco)
C031 3 Conversazione in lingua straniera (Fran-cese)
C034 2 Conversazione in lingua straniera (Tede-sco)
4) Di confermare la non attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali per la Scuola dell’Infanzia e
per la Scuola Primaria in accordo con quanto dichiarato dalla Giunta della Conferenza dei Direttori e dei Presidi di Scienze della Formazione e approvato con delibera del Dipartimento di Scienze dell’Uomo n. 125 del 5 settembre 2013, per le motivazioni di cui in premessa;
5) Di confermare e integrare l’incardinamento dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) nei Diparti-
menti dell’Ateneo come nella tabella sotto riportata:
DIPARTIMENTO CORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA’, POLITICA (DESP)
- A017 Discipline Economico-Aziendali
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
- A245 Lingua straniera (francese) - A346 Lingua e civiltà straniera (inglese) - A446 Lingua e civiltà straniera (spagnolo) - A545 Lingua Straniera (Tedesco) - A546 Lingua e Civiltà straniera (Tedesco) - C031 Conversazione in lingua straniera (france-
se) - C034 Conversazione in lingua straniera (Tede-
sco)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
- A029 Educazione fisica negli Istituti e Scuole di i-struzione secondaria di II grado
- A030 Scienze motorie e sportive
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur) - A019 Discipline giuridico ed economiche
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE (DiSCUm)
- A050 Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria
- A051 Materie letterarie e latino nei Licei e Istituti Magistrali
- A052 Materie letterarie, latino e greco nel Liceo Classico
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’UOMO (DIPSUM)
- A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI (DiSBeF)
- A037 Filosofia e Storia
6) Di confermare che al Dipartimento di Scienze dell’Uomo compete altresì il coordinamento
delle attività didattiche di Scienze dell’Educazione e dei laboratori afferenti all’area comune a tutte le classi di concorso.
7) Di confermare di affidare al Dipartimento di Scienze dell’Uomo il compito di trasmettere al Servizio Risorse Umane di Ateneo l’elenco degli insegnamenti vacanti e degli affidamenti a personale di ruolo di Ateneo.
8) Di rettificare l’attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) in base alle seguenti linee di articolazione:
INSEGNAMENTI DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (tot. 60 ore di lezione)
Denominazione CFU Ore di lezione
Ore a distanza Studio indivi-duale
Pedagogia del curricolo scola-stico
5 20 10 95
Didattica generale 5
20 10 95
Pedagogia speciale 5
20 10 95
INSEGNAMENTO DI DIDATTICA DISCIPLINARE (tot. 56 ore di lezione)
Denominazione CFU Ore di lezione Studio indivi-duale
Didattica delle Scienze Motorie e Didattica dell’Educazione Fisica (A030 e A029)
14 56 294
Didattica delle Lingue straniere moderne (A245, A346, A446, A545, A546, C031 e C034)
14 56 294
Didattica delle Discipline Economico-Aziendali e Didattica delle Discipline Giuridi-che ed Economiche (A017 e A019)
14 56 294
Didattica delle materie Letterarie (A050) 14 56 294
Didattica delle Materie Letterarie e Latino e Didattica delle Materie Letterarie, Latino e Greco (A051 e A052)
14 56 294
Didattica della Filosofia e della Storia e Di-dattica della Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione (A037 e A036)
14 56 294
LABORATORI PEDAGOGICO-DIDATTICI (tot. 12 ore di frequenza)
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Denominazione CFU Ore in presenza Lavoro a di-stanza
Didattica generale 3 12 63
LABORATORI DI DIDATTICA DISCIPLINARE
(tot. 16 ore di frequenza)
Denominazione CFU Ore di lezione Studio indivi-
duale
Didattica delle Scienze Motorie e Didattica
dell’Educazione Fisica (A030 e A029) 4 16 84
Didattica della Lingua straniera e Conversa-
zione in lingua straniera (Francese) (A245 e
C031)
4 16 84
Didattica delle Discipline Economico-Aziendali
e Didattica delle Discipline Giuridiche ed Eco-
nomiche (A017 e A019)
4 16 84
Didattica della Lingua e civiltà straniera (Spa-
gnolo) (A446) 4 16 84
Didattica delle materie Letterarie (A050) 4 16 84
Didattica delle Materie Letterarie e Latino e
Didattica delle Materie Letterarie, Latino e
Greco (A051 e A052)
4 16 84
Didattica della Filosofia e della Storia e Didat-
tica della Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’educazione (A037 e A036)
4 16 84
Didattica della Lingua e civiltà straniera (In-
glese) (A346) 4 16 84
Didattica della Lingua e civiltà straniera e Conversazione in lingua straniera (Tedesco)
(A545, A546 e C034) 4 16 84
9) Di confermare l’importo complessivo della contribuzione studentesca per l’accesso ai Per-
corsi Abilitanti Speciali (PAS) per l’a.a. 2013/14 in euro 2.500,00 da corrispondere in 2 rate, rispettivamente la I di euro 1.500,00 e la II di euro 1.000,00.
10) Di confermare il termine per il versamento della I rata per l’iscrizione ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) al momento dell’iscrizione, mentre il termine per il versamento della II rata è fissato al 30 aprile 2014.
11) Di confermare che l’iscrizione, in assenza della frequenza necessaria ai fini del raggiungi-mento del monte ore obbligatorio come previsto dal Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 58 del 25 luglio 2013, non dà luogo ad alcuna responsabilità od obbligo di attivazione di
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modalità di recupero delle lezioni perse da parte dell’Amministrazione Universitaria, né ad alcun rimborso della contribuzione studentesca già versata.
12) Di confermare che le attività didattiche verranno avviate orientativamente dall’inizio del mese di febbraio 2014 e che il calendario delle lezioni prevede lo svolgimento delle attività didatti-che in due/tre pomeriggi alla settimana, da identificare previa verifica della disponibilità delle strutture, prevedendo una frazione con frequenza in aula e una di lavoro a distanza anche online, le cui entità varieranno a seconda dei rispettivi CFU ad essi attribuiti.
13) Di dare mandato al Rettore di approvare con proprio atto le date di inizio e chiusura delle i-scrizioni e il calendario delle attività didattiche;
14) Di confermare il mandato all’Ufficio Offerta Formativa di Ateneo di precisare le procedure di
iscrizione e gestione mediante avviso da pubblicare sul sito di Ateneo, anche provvedendo alle opportune variazioni/personalizzazioni del sistema informatico di gestione amministrativa ESSE3.
OGGETTO: Rinnovo della Convenzione con la Cooperativa sociale A.L.P.H.A. a r.l. - onlus relativa alla concessione di agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di lau-rea/laurea magistrale agli iscritti alla cooperativa. N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 276/2013 Prot. n. 35670 UOR: Settore offerta formativa
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Si sottopone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo della convenzione per la concessione di agevolazioni ai fini dell’iscrizione a corsi di laurea/laurea magistrale presentata dalla Cooperativa Sociale Alpha.
Il Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novem-bre 2013;
- Vista la richiesta avanzata dal Presidente dell’A.L.P.H.A. cooperativa sociale a.r.l. – onlus Dott. Savino Pozzi, in data 19 novembre 2013 Prot. 31846, con la quale si chiede il rinnovo della convenzione finalizzata alla concessione di agevolazioni per l’iscrizione a corsi di laurea triennale e magistrale da parte dei propri iscritti;
- Visto l’art. 27 della Delibera n. 73 del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2013, con il quale è prevista la possibilità di accogliere richieste di agevolazione per l’iscrizione a corsi di formazione di Ateneo da parte di iscritti ad Associazioni no.profit che operino in regime di con-venzione con l’Ateneo;
- Considerato che A.L.P.H.A. cooperativa sociale a.r.l. – onlus collabora in regime di conven-zione con l’Ateneo, e in particolare con il dipartimento di Scienze dell’Uomo, alla realizzazione di attività di tirocinio per gli studenti dell’Ateneo;
- Visti gli esiti del precedente periodo di convenzionamento, - Sentito il Direttore Generale;
delibera
Di approvare la sottoscrizione del rinnovo della Convenzione con la Cooperativa sociale A.L.P.H.A. a.r.l. – onlus relativa alla concessione di agevolazioni per l’iscrizione ai corsi di lau-re/laurea magistrale agli iscritti alla cooperativa, per un importo pari a circa il 20% della contribu-zione studentesca; nel testo sotto riportato.
CONVENZIONE FRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E LA COOPERATIVA SOCIALE A.L.P.H.A.A.R.L. ONLUS DI PESARO FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE DA PARTE DI PROPRI ISCRITTI
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo con sede in Urbino Via Saffi 2 P.IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore nella persona del Prof. Stefano Pivato, in qualità di legale rappresentante dell’Università, nato a Gatteo (FC) il 03/08/1950;
E
A.L.P.H.A. cooperativa sociale a.r.l. – onlus con sede a Pesaro, via Federici snc, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Pesaro, n. 02082770419 rappresentata dal presidente pro tempore Savino Pozzi domiciliato per la sua carica presso la sede della cooperativa,
VISTO E CONSIDERATO
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Urbino Carlo Bo n. 73 del 12 aprile 2013 è stata prevista la possibilità di accogliere richiesta di agevolazioni per l’iscrizione a corsi di formazione di Ateneo da parte di iscritti ad associazioni no-profit che ope-rino in regime di convenzione con l’Ateneo;
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- che con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università n. 127 del 12 luglio 2011 è stata accolta la richiesta di concessione di agevolazioni per l’iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale a iscritti al A.L.P.H.A. cooperativa sociale a.r.l. – onlus per un importo pari a circa il 20% della contribuzione studentesca;
- che A.L.P.H.A. cooperativa sociale a.r.l. – onlus collabora in regime di convenzione con l’Ateneo, e in particolare con il Dipartimento di Scienze dell’Uomo, alla realizzazione di attività di tirocinio per gli studenti di Ateneo;
- che l’Università di Urbino Carlo Bo intende promuovere la cooperazione con il territorio favo-rendo la diffusione della formazione universitaria con Enti e Associazioni partner;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Le agevolazioni di cui alla presente Convenzione sono riservate agli iscritti della A.L.P.H.A. coo-perativa sociale a r.l. – onlus, ai sensi dell’art. 27 della Deliberazione del Consiglio di Amministra-zione n. 73 del 12 aprile 2013. L’agevolazione è riservata unicamente alle “persone fisiche” iscrit-te alla A.L.P.H.A. cooperativa sociale a r.l. – onlus.
ART. 2 In base alla Deliberazione n. 127/2011 e della Deliberazione n. 73/2013 agli iscritti ai corsi di lau-rea e laurea magistrale istituiti presso l’Università di Urbino Carlo Bo che risultino anche iscritti alla A.L.P.H.A. cooperativa sociale a r.l. – onlus, viene riconosciuta un’agevolazione pari al 20% della contribuzione studentesca.
ART. 3 Al fine di rendere fattiva la fruizione di tali contributi, la cooperativa ALPHA comunicherà all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.- Area Processi Formativi – entro il termine del 30 settembre di ogni anno – l’elenco dei propri iscritti che intendono avvalersi della presente Con-venzione, attestandone l’iscrizione alla Cooperativa. L’elenco dovrà contenere oltre alle generalità dell’iscritto anche il corso di studio per il quale in-tendono presentare domanda di iscrizione. L’elenco degli iscritti dovrà essere prodotto ogni anno e riconfermare l’iscrizione alla Cooperativa anche degli studenti già iscritti. In base al suddetto elenco verranno riconfermati agli interessati i benefici di cui all’art. 2. Qualora invece lo studente dovesse non risultare più iscritto alla Cooperativa, decadrà dai bene-fici concessi dall’Università. A.L.P.H.A. cooperativa sociale a r.l. – onlus si impegna a comunicare tempestivamente all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo l’eventuale recesso o esclusione dalla cooperativa degli iscritti che – in quanto tali – risultino anche beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 1. I benefici non sono trasferibili ad altro soggetto che non risulti nell’elenco degli iscritti alla Coope-rativa.
ART. 4 Gli iscritti che presenteranno domanda di iscrizione in data successiva alla ricezione dell’elenco di cui all’art. 3 potranno beneficiare dell’agevolazione di cui alla presente convenzione sia per il versamento dell’importo relativo alla I rata della contribuzione sia nel versamento della II rata del-la contribuzione.
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Le domande di iscrizione che dovessero pervenire in date antecedente alla trasmissione dell’elenco di cui all’art. 3 – da parte di A.L.P.H.A. cooperativa sociale a r.l. – onlus – saranno ge-stite in forma di rimborso o conguaglio nell’importo della II rata, previa richiesta presso la Segre-teria Studenti del proprio corso di laurea/laurea Magistrale. La richiesta di rimborso/conguaglio dovrà riportare come motivazione la Convenzione fra l’Università di Urbino Carlo Bo e A.L.P.H.A. cooperativa sociale a r.l. – onlus (COOP_NO_PR)..
ART. 5 Le scadenze per i versamenti della contribuzione studentesca sono i medesimi per gli studenti iscritti all’Ateneo e vengono ufficializzati ogni anno nel Manifesto degli Studi.
ART. 6 Gli studenti iscritti ai corsi di studio di laurea o laurea magistrale afferenti alla A.L.P.H.A. coopera-tiva sociale a r.l. – onlus sono a tutti gli effetti equiparati agli studenti di Ateneo e pertanto godono dei medesimi diritti riconosciuti agli altri studenti. Parimenti sono tenuti al rispetto degli obblighi in capo agli studenti convenzionali.
ART. 7 La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 e po-trà essere rinnovata per ulteriori 3 anni con richiesta da indirizzare al Magnifico Rettore mediante raccomandata, da trasmettere entro il mese di gennaio 2017. L’Università si riserva – in base alle risultanze della sperimentazione – di rivalutare l’iniziativa.
ART. 8 Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Urbino.
Urbino li
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
(P.IVA 00448830414)
IL RETTORE
Prof. Stefano Pivato
____________________________
ALPHA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. -
ONLUS (CCIA n.02082770419)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.Salvino Pozzi
__________________________
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OGGETTO: Proposta di formalizzazione dell’approvazione ed adozione, in via definiti-va, da parte dell’Ateneo, degli standard setting n. 2 (Networking e partecipazione) e n. 100 (Gestione dei tirocini), nell’ambito del Programma FIxO S&U N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 277/2013 Prot. n. 35671 UOR: Ufficio Stage e job Placement
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Si sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta di formalizzazione dell’approvazione ed adozione, in via definitiva, da parte dell’Ateneo, degli standard setting n. 2 (Networking e partecipazione), - mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa con alcune Associazioni di categoria territoriali - e n. 100 (Gestione dei tirocini), - mediante l’adozione di un modello di monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, sottoposto e validato dal fun-zionario regionale, Dott. Antonio Secchi - nell’ambito del Programma FIxO S&U, a seguito della discussione, approvazione e applicazione sperimentale degli stessi da parte dell’équipe di coor-dinamento e dei soggetti coinvolti.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
Vista la decisione n. 1720/2006/CE, e relative modifiche, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente;
Vista la legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e suc-cessive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’art. 29 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazione nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed il Mini-stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 4 dicembre 2006 per l’adesione al Pro-gramma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”;
Vista la delibera n. 2, in data 22 gennaio 2010 del Consiglio di Amministrazione, con la quale l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha aderito alla II Fase del Progetto Fixo;
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Considerato che il Senato Accademico, con delibera n. 18/2012, ha autorizzato l’Ateneo alla attività di intermediazione con il mercato del lavoro iscrivendosi all’albo informatico delle a-genzie per il lavoro tramite il portale ClicLavoro (http://www.cliclavoro.gov.it);
Considerato che l’iscrizione dell’Ateneo all’albo informatico delle agenzie per il lavoro tramite il portale ClicLavoro (http://www.cliclavoro.gov.it) è un requisito indispensabile per l’adesione al Programma FIxO Scuola & Università;
Vista la delibera n. 26, in data 28 febbraio 2012 del Senato Accademico, con la quale l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha aderito al Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione – FIxO Scuola & Università 2011-2013;
Vista la DGR della Regione Marche n. 1134 del 29 luglio 2013, pubblicata nel BUR n. 68 del 26 agosto 2013, avente ad oggetto la Legge Regionale n. 2 /2005, art. 18: tirocini formativi – Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” de-finite ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008;
Premesso che il Progetto FIxO S&U si divide in 4 diversi ambiti, ed in particolare, 1) Standard setting, 2) Attivazione dei percorsi rivolti a target, 3) Messa in trasparenza dei tirocini, 4) Apprendistato di alta formazione e ricerca;
Rilevato che, nell’ambito dello standard setting, l’Università di Urbino ha individuato 5 standard su cui lavorare: 3 standard (il 75, il 100 e il 102) relativi alla qualità dei tirocini e 2 standard (il 2 e il 22) relativi al Networking e Partecipazione;
Appurato che nel periodo 10 giugno 2013 - 12 settembre 2013 vi è stata la raccolta e l’analisi preliminare dei dati che si è conclusa con la stesura delle 5 relazioni dei facilitatori;
Appurato, altresì, che il 16 settembre 2013 sono stati organizzati 2 Focus Group dedicati alla discussione dei 5 standard e che nell’occasione sono stati individuati i due standard (standard 2 e standard 100) che nella successiva fase venivano sottoposti ad applicazione sperimentale nel periodo 16 settembre 2013 - 14 novembre 2013;
Considerato che in merito allo standard 2 (Networking e partecipazione), l’équipe di coordina-mento dell’Ateneo ha condiviso con alcune Associazioni di categoria territoriali un protocollo di intesa che si sottopone alla formalizzazione, mediante sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore;
Considerato che in merito allo standard 100 (Gestione dei tirocini), l’équipe di coordinamento dell’Ateneo ha predisposto un modello di monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, sottoposto alla validazione del funzionario regionale Dott. Antonio Secchi; che ha espresso un parere positivo;
Assodato che in data 14 novembre 2013 è stato organizzato il Focus Group dedicato alla di-scussione dei due standard soggetti ad applicazione sperimentale e che nella stessa data si è tenuto, all’interno degli eventi del Career Day 2013, un workshop dal titolo Dopo le nuove re-gole dei tirocini formativi, durante il quale il Delegato Rettorale, Prof. Tonino Pencarelli, ha di-vulgato e condiviso con i presenti i risultati della procedura di sperimentazione standard set-ting presso l’Ateneo;
Visto il rapporto finale, e i relativi allegati, della procedura standard setting;
Appreso che tale rapporto è stato favorevolmente apprezzato e validato dai responsabili di Ita-lia Lavoro, mediante comunicazione via e-mail dello scorso 02/12/2013;
Considerata l’importanza dell’iniziativa volta a promuovere un’immagine di eccellenza dell’Ateneo nonché ampliare il ventaglio delle opportunità per i nostri laureati;
Ritenuto qualificante dare continuità all’azione;
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Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini formativi e Placement, prof. To-nino Pencarelli;
Sentito il Direttore Generale;
delibera
1. di approvare ed adottare lo standard 2 (Networking) mediante la sottoscrizione del protocollo di intesa discusso e condiviso con alcune delle più importanti associazioni di categoria territo-riali, di seguito allegato:
Protocollo di Intesa
tra
l’Associazione ______________________ di seguito denominata _________________, C.F. ____________________ e Partita IVA _______________________, legalmente rappresentata da ________________________, nato a ____________ il _________________ e do-miciliato per la sua carica presso la sede della _____________________________ in Via _________________, CAP_________, ______________;
e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, P.I.. 82002850418 e C.F. 00448830414, di seguito denominato Università, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato nato a Gatteo il 03/08/1950, domiciliato per la sua carica in via Saffi 2, 61029 Urbino.
Premesso che - L’Università intende sviluppare collaborazioni, azioni di sistema ed attività con-
giunte - nell’ambito dei processi formativi, gestione tirocini, placement ed orienta-mento al lavoro - con l’ASSOCIAZIONE___________ e con le imprese associate al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo locale, regionale e nazionale;
- l’Università vuole approfondire la conoscenza circa il mercato del lavoro nei bacini territoriali in cui opera l’ASSOCIAZIONE;
- l’Università vuole sostenere l’inserimento dei propri laureati in attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le imprese associate;
- l’Università vuole promuovere contratti di lavoro in Apprendistato di Alta Forma-zione & Ricerca (ai sensi dell’art.5 del D.lgs 167/2011) per favorire l’occupazione dei propri studenti e laureati;
- l’ASSOCIAZIONE intende promuovere presso le aziende associate l’utilizzo dei suddetti dispositivi (tirocinio e AAF&R) con l’obiettivo di sostenere il tessuto im-prenditoriale locale nell’acquisizione di professionalità preparate e competenti;
- l’ASSOCIAZIONE può svolgere un ruolo di riferimento nei processi formativi attra-verso i quali gli studenti sviluppano le proprie competenze e individuano le loro motivazioni ed attitudini;
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- l’Università e l’ASSOCIAZIONE ritengono strategico sostenere l’integrazione tra il mondo dell’Università ed il mondo dell’impresa, al fine di favorire l’occupazione e l’occupabilità dei giovani, in risposta a reali ed aggiornati fabbisogni professionali espressi dalle aziende stesse.
Si conviene e si stipula
Art. 1 PREMESSE Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Art. 2 OGGETTO Le Parti intendono instaurare un rapporto di stabile e strategica collaborazione che favorisca il dialogo ed il confronto tra il mondo dell’università e il tessuto produttivo locale. Art. 3 OBIETTIVI SPECIFICI e ATTIVITA’ Gli obiettivi specifici di questo accordo sono: - sostenere le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, soprattutto attraverso la promozione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi (tirocini curriculari ai sensi del DM 142/98), testimonianze e visite aziendali, workshop e laboratori di orientamen-to al mondo del lavoro (su specifici settori e/o professioni) ecc.;
- promuovere la stipula di nuove convenzioni ad hoc con le imprese interessate ad ospitare tirocini postlaurea ed extracurriculari promossi dall’Università, in adem-pimento al format allegato alla DGR 1134/2013;
- promuovere tirocini di formazione e orientamento post laurea di qualità, come di-sciplinati dalla DGR1134/2013;
- promuovere contratti di Apprendistato di Alta Formazione & Ricerca ai sensi del D.lgs 167/2011;
- collaborare nella raccolta periodica di informazioni sulle dinamiche locali del mer-cato del lavoro, anche in termini di sviluppo economico e sociale del territorio;
- organizzare, con cadenza almeno annuale, incontri e tavoli di lavoro per individua-re strategie comuni connesse al raggiungimento degli obiettivi del presente proto-collo e per il monitoraggio delle attività già avviate;
- divulgare in ambito accademico le iniziative realizzate dall’ASSOCIAZIONE e dal-le imprese del territorio;
- promuovere e favorire il trasferimento delle conoscenze tra Università e imprese, a livello progettuale, normativo, tecnico-logistico ecc..
Art. 4 ONERI FINANZIARI E MODALITA’ OPERATIVE La sottoscrizione del protocollo d’intesa e la sua attuazione non comportano oneri fi-nanziari né a carico dell’Università né a carico di l’ASSOCIAZIONE. Per la realizzazione delle singole attività operative, dovranno essere stipulati, di volta in volta, appositi accordi fra le parti interessate, previo assenso degli organi preposti all’adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competen-za, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e dei regolamenti vigenti.
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Per quanto riguarda la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento e per i con-tratti di Apprendistato di Alta Formazione & Ricerca si applica quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. Art. 5 DURATA E FACOLTA’ DI RECESSO Il protocollo avrà una durata di tre anni dalla data di stipula e si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni. L’ASSOCIAZIONE e l’Università potranno recedere in qualsiasi momento dal presen-te protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento. Il presente atto viene redatto in due originali. Urbino, lì Firma e timbro Firma e timbro ASSOCIAZIONE Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
2. di adottare il modello di monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini (tabella di Excel),
redigendo con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi da comunicare alla Regione marche, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dalla DGR 1134/2013, come di seguito allegato:
[DIPARTIMENTO] - [SCUOLA] - [Corso di Laurea]
N. Cognome e
nome Tirocinan-te
Azienda ospitante
Città Prov. Regione Data Inizio
Data Fine
N. Conven-zione
Data Conven-zione
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[DIPARTIMENTO] - [SCUOLA] - [Corso di Laurea]
N.
Tiro-ci-
nan-te
Sede Ti-rocinio
Attivazione tirocinio
Sesso del tiro-ci-
nan-te
Età Dura-
ta
Pro-roga (all'interno dei 6 mesi)
Orario setti-
manale
Esito tiro-cinio
Classe dimen-sionale dell'a-
zienda/ente
Tipologia di azien-da/ente
ospitante
Settore
Marc
he
Altre
regio
ni
Da 1
a 3
mesi da
l
tito
lo d
i stu
dio
Da 3
a 6
mesi da
l
tito
lo d
i stu
dio
Da 6
a 9
mesi da
l
tito
lo d
i stu
dio
Da 9
a 1
2 m
esi da
l
tito
lo d
i stu
dio
M
F
≤ 2
4 a
nni
≥ 2
5 a
nni
fino
3 m
esi
3-6
mesi
SI
NO
0-2
0 o
re
21-4
0 o
re
A
B
C
D
1-5
ad
dett
i
(1 T
irocin
ante
) 6-2
0 a
dde
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(2 T
irocin
anti)
21-
n.
add
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0%
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pers
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Agrico
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Art
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B
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F
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OGGETTO: Proposta accettazione donazione ing. Paolo Albanese N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 278/2013 Prot. n. 35672 UOR: Ufficio Legale
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Con nota ricevuta in data 5 novembre 2013 l’ing. Paolo Albanese - figlio di Gabriella Ligi Albane-se e nipote di Enrico e Franco Ligi, già proprietari di Palazzo Passionei-Paciotti - ha comunicato al Rettore l’intenzione di donare un antico quadro che ritrae il Beato Benedetto da Urbino, al se-colo Marco Passionei, opera alla quale la madre dedicò particolare cura e attenzione. L’ingegnere Albanese specifica che si tratta di quadro di non particolare valore che riprende la tradizionale immagine agiografica del Beato; chiede che il bene possa essere ricollocato nel po-sto dove è sempre stato e cioè all’interno di Palazzo Passionei, luogo dove il Beato Benedetto nacque e visse diversi anni e che sia inventariato come “Dono della Famiglia Ligi-Albanese”.
Il Consiglio di Amministrazione
- visto il vigente Statuto; - vista la legge n. 168/1989 e succ. mod. e integr.; - visto l’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come sostituito dall’art. 1, L. n. 192/2000,
con il quale è stato abrogato l’art. 17 del Codice Civile, la L. 21 giugno 1986, n. 218 e le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni o fondazioni;
- visto l’art. 783 del Codice Civile; - visto l’art. 74 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D. R. n.
276/2013; - preso atto della volontà manifestata dall’ing. Paolo Albanese nelle note assunte al prot. n.
29910 del 5 novembre 2013 e n. 33844 del 5 dicembre 2013 di donare all’Università un antico quadro che ritrae il Beato Benedetto da Urbino, al secolo Marco Passionei, da collocare all’interno di Palazzo Passionei;
- considerato che, come dichiarato nella nota del 5 dicembre 2013, la donazione riveste caratte-re di modico valore rispetto alla capacità economica del donante, per cui, per il suo perfezio-
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namento, non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente la traditio dei beni; - informato e reso dedotto l’Ufficio Economato e Patrimonio Mobiliare; - sentito il Direttore Generale;
delibera
di accettare la donazione all’Università di Urbino Carlo Bo da parte dell’ing. Paolo Albanese di un quadro antico raffigurante il Beato Benedetto da Urbino, al secolo Marco Passionei, da collocare e esporre in luogo appropriato all’interno di Palazzo Passionei con la dicitura “Dono della Fami-glia Ligi-Albanese”.
Si demandano al Rettore gli atti necessari e conseguenti.
OMISSIS
OGGETTO: Approvazione del piano di programmazione dei lavori per il triennio 2014-2016 e del piano annuale dei lavori per l'anno 2014 N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 279/2013 Prot. n. 35673 UOR: Servizio tecnico
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Con decreto del Direttore Generale n. 201 del 24 settembre 2013 sono stati adottati il piano di programmazione triennale dei lavori per il triennio 2014-2016, ed il piano annuale dei lavori relati-vo all’anno 2014; In base a quanto disposto dall’Art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed all’Art. n.1, comma 3,del D.M. 9 giugno 2005, occorre procedere alla approvazione sia del piano triennale dei lavori per il triennio 2014-2016 che del piano annuale dei lavori relativo all’anno 2014, unitamente al bi-lancio di previsione per l’anno 2014, di cui i suddetti elaborati costituiscono parte integrante. Va considerato che le risorse economiche per la realizzazione dei lavori indicati nel piano di pro-grammazione triennale dei lavori verranno reperite: in parte con contrazione di mutui, in parte con l’alienazione di beni dell’Ateneo, in parte con contributi con destinazione vincolata per legge.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione
- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettora-
le n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Se-rie Generale del 16 aprile 2012 n. 89;
- visto l’Art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163; - visto l’Art.n°1, comma 3 ,del D.M. 9 giugno 2005; - visto la disposizione del Direttore Generale n. 201 del 24 settembre 2013; - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 267 del 20 dicembre 2013 di autorizza-
zione all’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Ammini-strazione, finanza e contabilità;
- sentito il Direttore Generale;
delibera
di approvare il nuovo piano di programmazione dei lavori per il triennio 2014-2016 ed il piano an-nuale dei lavori relativo all’anno 2014 da inserire nel bilancio di previsione per l’anno 2014 in cor-so di approvazione, nel testo contenuto nei tre allegati :
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Urbino Carlo Bo QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ELENCO ANNUALE
Allegati n. 3
OGGETTO: Comunicazioni relative a procedure di gara dell'Ufficio Contratti e Appalti N. o.d.g.: 14/01 Rep. n. 280/2013 Prot. n. 35674 UOR: Ufficio Contratti e appalti
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
L’art. 18 comma 2 lett. h) del vigente Statuto prevede che spetta al Consiglio di Ammini-strazione autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai sensi del Regolamento di Amministra-zione, Finanza e Contabilità”.
A tal fine si segnala la procedura che occorre autorizzare: Forniture 1) Il Prof. Vieri, in collaborazione con il Prof. Gilberto Spadoni (afferente al Dipartimento
di Scienze Biomolecolari – DiSB) ha fatto pervenire una relazione tecnica relativa allo spettrometro NMR (Bruker AV200) già in dotazione presso l'Università di Urbino ed attualmente gestito dal Dipartimento DISBeF e usato da alcuni gruppi di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomolecolari. Tale strumento risulta obsoleto ed in particola-re il magnete che risale agli anni ’80 è a basso campo (4.7 Tesla) e di potenza ridotta per essere utilizzabile in sistemi biologici e per le più moderne tecniche di indagine. Il sistema elettronico per la trasmissione e la ricezione delle radiofrequenze è stato ag-giornato qualche anno fa, quindi di disegno moderno, basato su tecnica digitale e a banda larga. Pertanto, per migliorare le attività di ricerca e le ricadute in campo scien-tifico (oltre a potenziare ed allargare le collaborazioni con enti pubblici e privati), è strategicamente fondamentale che tale strumento venga aggiornato e soprattutto venga dotato di un nuovo criomagnete superconduttore avente almeno una intensità di campo doppia (9.4 Tesla) e dunque una sensibilità confacente alle necessità di un ampio ventaglio di utilizzazioni e di utilizzatori. L’aggiornamento richiesto del nostro spettrometro Bruker Avance 200 MHz consiste in: - sostituzione del nostro attuale magnete Bruker 200 MHz con Magnete DEMO Bru-ker garantito 400MHz; - aggiornamento nostra attuale consolle Bruker Avance alla frequenza di 400 MHz; - retuning nostro Probe BBOz multinucleare diretto con gradienti Z, a 400MHz; - aggiornamento software del nostro attuale spettrometro a Topspin 2.1, con worksta-tion nuova (sistema operativo CentOS) - aggiornamento schede della consolle a 400MHz. L’aggiornamento è reso possibile dalle informazioni e tecnologia della ditta proprieta-ria Bruker. La strumentazione NMR in nostro possesso (autocampionatore e consolle elettronica Avance) è compatibile esclusivamente con strumentazione Bruker. Per le informazioni in nostro possesso, Bruker Italia S.r.l. è rappresentante e venditrice uni-
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ca di strumentazione NMR Bruker per l’Italia. Bruker Italia S.r.l. non garantisce assi-stenza tecnica su parte di strumentazione non interfacciato a materiale originale Bru-ker. In tale contesto, è impossibile un confronto concorrenziale che interpelli più forni-tori in quanto un solo operatore economico è in grado di assicurare la prestazione ri-chiesta. Inoltre, una sostituzione completa ed integrale dello strumento sarebbe ec-cessivamente onerosa e porterebbe alla dismissione di parti (aggiornate e funzionan-ti) su cui si è già molto investito così da contrastare con i principi di economicità ed ef-ficienza dell’azione amministrativa, oltre che compromettere la continuità della ricerca e dei relativi risultati. Per procedere in tal senso sarà necessario ricorrere ad procedura di acquisizione al di fuori del mercato elettronico in quanto è stata accertata l’insussistenza e la non re-peribilità dei beni necessitati; l’alta specificità tecnica della fornitura come descritta costituisce altresì motivazione di non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. La base d’asta presunta per l’aggiornamento di cui sopra dovrebbe ammontare a Eu-ro 82.000,00 IVA inclusa. I fondi necessari per tale acquisizione sono stati resi disponibili dai due dipartimenti. Tutto quanto descritto ha una valenza assai innovativa: più Centri Autonomi di Ge-stione si coordinano e trovano sinergie per poter dar avvio ad una procedura di Ate-neo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che si auspica sia il pre-ludio alla costituzione di una struttura Grandi Attrezzature volta alla razionalizzazione e all’ottimizzazione della strumentazione in possesso dell’Ateneo. Il Consiglio è tenuto pertanto a conferire agli Uffici dell’Amministrazione delega all’espletamento della pro-cedura di scelta del contraente e di ogni successivo adempimento necessario al frut-tuoso esperimento della gara.
Servizi Programmazione per l'anno 2014 relativa all'approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ateneo:
1) servizio di centralinista: riservato alle cooperative sociali di tipo B per le finalità di re-
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato;
2) servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici mediante procedura art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento relativo alla disciplina concernente i proce-dimenti relativi alle spese in economia.
3) Servizio di noleggio auto con e senza autista per le esigenze istituzionali dell’Ateneo mediante procedura art. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento relativo alla di-sciplina concernente i procedimenti relativi alle spese in economia. Con Disposizione del Direttore Generale, sentiti gli uffici interessati ai servizi, verran-no stabiliti gli importi a base d'asta e i capitolati speciali d'appalto.
Si richiede per tanto l’approvazione della suddetta procedura.
Il Consiglio di Amministrazione
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- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; - sentito il Direttore Generale;
delibera
1) di approvare l’attivazione della procedura per la fornitura sopra riportata delegando l’Ufficio Contratti e Appalti di questa Università degli Studi di Urbino all’acquisizione della suddetta for-nitura mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando (D.Lgs. n.163/2006, art. 57 comma 3 lettera b) per un importo a base d’asta di Euro 82.000 IVA inclu-sa;
2) di approvare l’attivazione delle procedure per i servizi di Programmazione per l'anno 2014 re-lativa all'approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ateneo sopra riportati.
OGGETTO: Autorizzazione al Rettore ad effettuare tutte le procedure finalizzate all'ac-quisto del terreno denominato "buca 1" N. o.d.g.: 12/02 Rep. n. 281/2013 Prot. n. 35675 UOR: Ufficio Patrimonio immobiliare
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Per l’espletamento delle proprie attività formative e didattiche la Facoltà di Scienze Motorie ora Scuola di Scienze Motorie necessita di una nuova sede adeguata e più confacente alle ne-cessità della stessa.
Nel corso degli ultimi decenni la problematica della reperibilità di nuovi spazi è stata oggetto di discussioni e di trattative con gli Enti presenti nel territorio, sino ad arrivare ad una soluzione con-divisa, conclusasi con l’accordo d’intenti di seguito indicato che prevede la redazione di un piano particolareggiato dell’area essendo la stessa inserita nel P.R.G. vigente in “Zona F1” – aree per standards, per attività collettive,verde pubblico e parcheggi. La realizzazione di un qualsivoglia intervento edilizio è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato.
Lo studio di fattibilità proposto, a cui quindi seguirà la redazione di un Piano Particolareggiato,
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prevede la realizzazione di strutture sportive, didattiche ed amministrative della Scuola di Scienze motorie, nonché del Centro di medicina dello sport e del Laboratorio di Valutazione Funzionale, nell’area di proprietà della Arcidiocesi adiacente al complesso dell’Oratorio della SS. Annunziata, denominata “Buca 1” (mq 7623), che si trova appena fuori dal centro storico in direzione nord-ovest ed è caratterizzata da una forte presenza di servizi soprattutto di tipo ludico e sporti-vo,stante la vicinanza con lo Stadio comunale, il Palazzetto dello Sport, l’impianto natatorio in lo-calità Mondolce, già di proprietà dell’Università, e con un secondo terreno dell’Arcidiocesi adibito a campo di calcio, denominato “Buca 2”.
Nel marzo 2010 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 il Rettore è stato au-torizzato alla predisposizione degli atti propedeutici all’attuazione di uno studio di fattibilità sull’area in oggetto a cura e spese dell’Arcidiocesi, quale proprietaria dell’area de quo;
Nell’ottobre 2010 l’Arcidiocesi ha consegnato lo studio di fattibilità richiesto e nel tempo inter-corso dalla consegna dello stesso alla firma dell’accordo si sono tenuti vari incontri interlocutori per giungere ad una soluzione condivisa dalle parti.
In data 19/01/2012 con deliberazione n. 19 il Rettore è stato autorizzato alla sottoscrizione di una lettera di intenti fra l’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, il Comune di Urbino e l’Università avente ad oggetto la fase successiva dello studio di fattibilità ed in particolare l’interesse ad acquisire l’area dell’Annunziata identificata come “La Buca 1” e di procedere con le trattative al fine di una eventuale acquisizione dell’area.
Successivamente in data 28/12/2012 con deliberazione della giunta Comunale di Urbino n. 123 è stato approvato l’accordo d’intenti fra l’Università degli Studi di Urbino, Arcidiocesi di Urbi-no,Urbania e Sant’Angelo in Vado per l’insediamento di servizi di scala urbana e territoriale nelle località Petriccio e Annunziata;
In data 6 maggio 2013 è stato firmato l’accordo d’intenti di cui sopra e di cui fanno parte inte-grante fra i vari documenti anche lo studio di fattibilità e l’estratto di mappa in cui è evidenziata l’area oggetto del trasferimento da parte dell’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, meglio identificata al foglio 163 del Comune di Urbino con i mappali 734/p, 757/p, 141/p, 583/p, 753/p e 384 il tutto per un totale di 7623 mq ed una volumetria complessiva di circa 56.000 mc.
In data 20/08/2013 con nota prot. 20109 l’Università ha chiesto all’Agenzia delle Entrate lo svolgimento dell’attività di valutazione del terreno de quo , in data 13/09/2013 con disposizione del Direttore Generale n. 197 è stato approvato l’accordo di collaborazione per l’attività di valuta-zione immobiliare con l’Agenzia stessa e nel mese di Ottobre è stato richiesto il parere di congrui-tà.
In data 17/12/2013 l’Agenzia delle Entrate- ufficio provinciale di Pesaro e Urbino – Territorio ha trasmesso con nota prot. n. 8258 il parere di congruità espresso in data 12/12/2013 e lo stes-so è stato acquisito agli atti dell’Università in pari data con prot. n. 35080 con un valore pari ad € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00).
Considerato il più probabile valore di mercato indicato dall’Agenzia, indicato nel parere di cui sopra e che è normale prassi estimativa differire fino ad una percentuale del 10%, preso atto del-la destinazione propria del bene oggetto di stima, delle sue caratteristiche intrinseche ed estrin-seche, e dei tempi di redazione ed approvazione del piano particolareggiato, si propone un ribas-so del 10% rispetto al valore attribuito arrivando così ad un importo pari ad € 765.000,00 (sette-centosessantacinquemila/00).
OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Ge-nerale n. 89 del 16 aprile 2012;
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; Visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013; Visto il parere di congruità dell’Agenzia delle Entrate espresso in data 12/12/2013 trasmesso con
nota prot. n. 8258 del 17/12/2013 ed acquisito agli atti dell’Università in pari data con prot. n. 35080
Vista la deliberazione n. 265/2013 del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2013 avente ad oggetto l’approvazione del piano di sviluppo logistico dell’Ateneo e con la quale si autorizza il Rettore a procedere;
Sentito il Direttore Generale;
delibera
1. di autorizzare il Rettore ad effettuare tutte le procedure finalizzate all’acquisto del terreno meglio identificato al foglio 163 del Comune di Urbino con i mappali 734/p, 757/p, 141/p, 583/p, 753/p e 384 il tutto per una superficie totale pari a 7623 mq per il prezzo di € 765.000,00;
2. di condizionare la piena efficacia del contratto di acquisto e la definizione della copertura finanziaria al rilascio del permesso di costruzione.
OGGETTO: Ricostruzione di carriera del personale docente ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 - riconoscimento servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca N. o.d.g.: 04/04 Rep. n. 282/2013 Prot. n. 35676 UOR: Ufficio reclutamento persona-
le docente e forme di lavoro flessibili Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Stefano PIVATO X Tonino PENCARELLI X
Massimo BERLONI X Vilberto STOCCHI X
Vittorio LIVI X Mary Cruz BRAGA X
Tiziana PRIMORI X Veronica GNAGNARELLA X
Massimo BALDACCI X Chiara SISTI X
Bonita CLERI X
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)
Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.
Collegio dei Revisori
Nome Pres. Ass.g. Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente X
Dott.ssa Gerardina MAIORANO X
Dott. Vincenzo GALASSO X
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la questione relativa al
riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera di cui all’art.103 del D.P.R. 382/80, del perio-do prestato come assegnista di ricerca ai sensi dell’art.51, comma 6, della Legge n.449/1997.
Al riguardo occorre premettere che l’art.103 del D.P.R. 382/80 riconosce al personale do-cente, dietro domanda ed in percentuali diverse a seconda delle categorie (nella misura di 1/3 per i professori ordinari, 1/2 per i professori associati, 2/3 per i ricercatori), l’attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall’art.7 della Legge 28/80. Tra tali figure non è prevista quella dell’assegnista di ricerca di cui all’art.51 della Legge n.449/1997 - e non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevista essendo la Legge istitutiva degli assegni di ricerca successiva alla Legge n.28/80.
La questione è già stata in passato esaminata da parte dell’amministrazione in ragione delle affinità tra gli istituti e dell’evoluzione normativa medio tempore intervenuta sul presupposto che la legge istitutiva degli assegni di ricerca è successiva alla Legge n.28/1980 e su di essa l’allora Ministero dell’Università e della Ricerca con nota prot. n.540 del 2 marzo 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Masia, ebbe a ribadire la natura tassativa dell’elenco di cui all’art.7 della Legge 28/80 e l’avviso per cui, ai fini della carriera, può essere riconosciuto il servizio preceden-temente svolto in una delle figure tassativamente previste dall’art.7 della Legge n.28/1980, ferma restando ogni autonoma valutazione e responsabilità da parte dell’Ateneo in merito allo stato giu-ridico di docenti e ricercatori.
Su tale presupposto, in ragione della delicata situazione economico-finanziaria, la posi-zione assunta dall’Amministrazione al riguardo è stata nel senso di attenersi all’elenco tassativo più volte richiamato.
Ora la questione è stata riproposta all’attenzione dell’amministrazione per effetto di alcu-ne istanze di ricostruzione di carriera ex art.103 D.P.R. 382/80 avanzate da ricercatori confermati di questo Ateneo.
La materia come sempre ha dato luogo ad attuazioni diversificate in sede di autonomia, per cui alcuni Atenei hanno proceduto nel senso del riconoscimento sulla base del parere e-spresso dal CUN nella seduta del 2005 e del più recente parere del MIUR, a firma del Dott. Masia con nota in data 13.03.2008 che, rivedendo la propria precedente impostazione, concorda con il favorevole avviso espresso dal Ministero dell’Economia e della Finanza - Dipartimento per la Ra-gioneria Generale dello Stato – Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - circa la possibilità di equiparare alle figure previste dall’art. 7 ed in particola-re dalla lett. e) della Legge 28/80, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio precedentemen-te svolto in qualità di assegnista di ricerca trattandosi di posizioni soggettive assimilabili e perse-guendo borse e assegni analoghe finalità come evidenziato dal fatto che l’art.7 pone sullo stesso piano borse ed assegni.
Negli ultimi tempi la giurisprudenza inoltre si è orientata verso l’accoglimento delle richie-ste di riconoscimento del servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca da parte dei ricerca-tori confermati al fine della ricostruzione della carriera ed alcuni Atenei si sono già conformati in tal senso.
La sentenza n.102/2012 del Consiglio di Stato Sezione sesta ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato in qualità di assegnista di ri-cerca argomentando che tale categoria costituisce un’evoluzione delle categorie di collaborazio-ne precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 382/80. Per questo motivo, il servizio prestato quale assegnista di ricerca, deve essere riconosciuto all’atto della conferma nel ruolo dei professori associati e come estensione della norma anche ai ricercatori confermati, ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. citato.
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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In una recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso avverso un diniego di riconoscimento dei servizi prestati quale assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze e ha di-chiarato il diritto della ricorrente al computo in suo favore dei benefici rivendicati con condanna dell'Università degli Studi di Bergamo al pagamento delle differenze retributive connesse e con-seguenti, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo e calcolati sulle somme di cui sopra, al netto delle ritenute di legge.
Il riconoscimento dell’assegno di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera, non essendo espressamente previsto dalla norma di legge, è quindi sostanzialmente rimesso alle determina-zioni che i singoli atenei assumono nell’ambito della propria autonomia, che non possono pre-scindere da una valutazione ex ante dell’impatto economico–finanziario e dei riflessi che esse a-vrebbero sul bilancio, dato che andrebbe ad incidere sulle spese fisse e continuative del persona-le e quindi sul rapporto AF/FFO.
L’ammissibilità del riconoscimento comporterebbe infatti, come diretta conseguenza, l’apertura nei confronti di tutte quelle posizioni che hanno già fruito dell’applicazione dell’art.103 del D.P.R. 382/80 per un periodo complessivo di riconoscimento dei servizi pre-ruolo inferiore a 8 anni e che potrebbero vantarne il riconoscimento, posto che per indirizzo giurisprudenziale con-solidato la natura del termine della domanda ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi è or-dinatoria.
Di contro, il mancato accoglimento esporrebbe l’Ateneo ad un potenziale contenzioso a-vente ad oggetto il preteso riconoscimento del servizio pre-ruolo per cui valgono gli ordinari ter-mini di decadenza e con effetto limitato tra le parti.
Bisogna infatti tenere in considerazione il fatto che la sentenza del Tribunale Amministra-tivo regionale della Regione Campania n. 12 del 7 gennaio 2011, come ritenuto dalla giurispru-denza formatasi sul punto, ha indicato come il termine di un anno, previsto dal citato art.103, comma 4, del D.P.R. n. 382/1990, non debba ritenersi perentorio ma si debba ritenere che lo stesso articolo attribuisca un diritto soggettivo perfetto al richiedente al riconoscimento del servi-zio pre-ruolo e che il termine abbia natura ordinatoria.
Per quanto prima esposto deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, avanzata ai sensi del citato art.103, in difetto di espressa previsione contraria, è as-soggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, di cui all'art.2946 c.c., mentre solo le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifi-ca si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art.2948 n.4 c.c.
Da una previsione di massima effettuata dall’Area Finanza, Contabilità, sulla base di una ricognizione preliminare interna dei potenziali aventi titolo, ai fini di una valutazione ex ante sui riflessi che il riconoscimento verrebbe ad avere sul bilancio, nel caso in cui l’Amministrazione provvedesse al riconoscimento suddetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, risulta un costo di € 81.453,26 nonché un incremento delle spese fisse e continuative del personale e quindi ripercus-sioni sul rapporto AF/FFO.
Il Consiglio di Amministrazione voglia pertanto deliberare in merito al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ex art.103 D.P.R. 382/80, del periodo prestato come assegnista di ricerca, previo parere del Collegio dei Revisori.
OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138/2012
Verbale n. 12/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2013
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del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012; vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica”; visto l’art.103 del D.P.R. 382/80; vista la Legge 21/2/1980, n.28 – art.7 – lettera e); vista la nota dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo prot. n.1705 in data 2/2/2007 avente
ad oggetto: Riconoscimento del periodo di assegnista di ricerca ai fini della carriera di ri-cercatore universitario. Quesito;
vista la nota ministeriale prot. n.540 del 2/3/2007 avente ad oggetto: Valutazione servizi ai sen-si dell’art.103 D.P.R. 1/7/1980, n.382;
visto il parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 14-15/9/2005; visto il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per la Ra-
gioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – con nota del 17/10/2006; visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 la quale ha eliminato la conferma in ruolo e la conse-
guente ricostruzione di carriera; vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania n.12 del 7
gennaio 2011; vista la sentenza del Consiglio di Stato n.102/2012 del giorno 11 gennaio 2012; vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata
di Brescia del 23 agosto 2012; tenuto conto della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa l’Ateneo; sentito il Direttore Generale:
delibera
1. di riconoscere ai professori e ricercatori confermati di questo Ateneo, in linea generale, il peri-
odo prestato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell’art.51, comma 6, della Legge n.449/1997, ai soli fini giuridici della ricostruzione di carriera;
2. di autorizzare, tenendo conto della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa l’Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione delle procedure di riconoscimento agli aventi diritto, ai fini economici della ricostruzione di carriera, del periodo prestato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell’art.51, comma 6, della Legge n.449/1997;
3. tale riconoscimento sarà esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche nel caso dovessero emergere ulteriori nominativi.
_________________________
Alle ore 16,20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno il Rettore-Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sot-toposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 24 gennaio 2014. Il Consiglio di Amministrazione il giorno 24 gennaio 2014 approva.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to Luigi Botteghi f.to Stefano Pivato
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
TIPOLOGIE RISORSE
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria Primo annoDisponibilità Finanziaria
Secondo anno
Disponibilità Finanziaria Terzo anno
Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 4.677.141,70 440.904,75 5.118.046,45
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 4.195.930,00 2.325.000,00 1.300.000,00 7.820.930,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006
0,00 0,00 0,00 0,00
Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00
Altro 3.000.000,00 6.768.058,30 635.995,25 10.404.053,55
Totali 7.195.930,00 13.770.200,00 2.376.900,00 23.343.030,00
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno
0,00
Note:
Il responsabile del programma (LUIGI BOTTEGHI)
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr.
(1)
Cod. Int.
Amm.ne (2)
CODICE ISTAT (3) CODICE
NUTS (3)
Tipologia (4)
Categoria (4)
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Priorità (5)
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMACessione immobili
Apporto di capitale privato
Reg. Prov. Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N (6) ImportoTipologia
(7)
1 1 011 041 067 06 A05 08
Fabbricato Via SS Annunziata n°4 impianto antincendio
2 468.500,00 468.500,00 N 0,00
2 2 011 041 067 06 A05 08
Campus E.Mattei- adeguamento impianto elettrico e condizionamento
1 2.323.230,00 1.800.000,00 1.300.000,00 5.423.230,00 N 0,00
3 3 011 041 067 05 A05 08
Palazzo Bonaventura- Sistemazione parti lapidee
1 193.000,00 193.000,00 N 0,00
4 4 011 041 067 05 A05 08Palazzo Albani-sistemazioni parti lapidee
1 175.000,00 175.000,00 N 0,00
5 5 011 041 067 06 A05 08Palazzo Albani- impianto antincendio
2 260.500,00 260.500,00 N 0,00
6 6 011 041 067 06 A05 08Palazzo Veterani - impianto antincendio
2 321.000,00 321.000,00 N 0,00
7 7 011 041 067 06 A05 08
Palazzo Bonaventura- impianto antincendio
2 1.298.000,00 1.298.000,00 N 0,00
8 8 011 041 067 06 A05 08Sede P.Volponi- impianto antincendio
2 466.500,00 466.500,00 N 0,00
9 9 011 041 067 06 A05 08
Fabbricato via Matteotti n°1- impianto antincendio
2 439.700,00 439.700,00 N 0,00
10 10 011 041 067 06 A05 08
Sede C.Volponi - uscite di sicurezza -ex carcere S.Girolamo
2 400.000,00 400.000,00 N 0,00
11 11 011 041 067 06 A05 08
Palazzo Garampi via budassi , 28 - prevenzione incendi e spegnimento automatico
2 322.500,00 322.500,00 N 0,00
12 12 011 041 067 06 A05 08
Collegio Aquilone- messa in sicurezza consolidamento muro di sostegno
1 428.000,00 428.000,00 N 0,00
13 13 011 041 067 06 A05 08Adeguamento impiantio fognari
2 100.000,00 100.000,00 N 0,00
14 14 011 041 067 01 A05 08Palestre località "Mondolce"
3 155.000,00 155.000,00 N 0,00
15 15 011 041 067 04 A05 11Piscina località "Mondolce"
3 130.000,00 130.000,00 N 0,00
16 16 011 041 067 05 A05 08Palazzo albani- sistemazione
2 2.240.000,00 2.240.000,00 N 0,00
17 17 011 041 067 06 A05 08
Collegio serpentine - adeguamento impianti elettrici e speciali
2 436.200,00 436.200,00 N 0,00
19 19 011 041 067 05 A05 08
Ex carcere S.Girolamo- realizz. polo umanistico biblioteca
3 9.009.000,00 9.009.000,00 N 0,00
18 18 011 041 067 06 A05 09
Collegio aquilone - adeguamento impianti elettrici e speciali
2 1.076.900,00 1.076.900,00 N 0,00
TOTALE 7.195.930,00 13.770.200,00 2.376.900,00 0,00
Note:
Il responsabile del programma (LUIGI BOTTEGHI)
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si può insrerire il codice NUTS (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
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(5) Vedi art. 128 coomma 3 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1 = massima priorità, 3 = minima priorità) (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. (7) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
ELENCO ANNUALE
Cod. Int.
Amm.ne (1)
CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)
CUPDESCRIZIONE INTERVENTO
CPV
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO Importo annualità
Importo totale
intervento
FINALITA' (3)
ConformitàVerifica vincoli
ambientali Priorità (4)
STATO PROGETTAZIONE
approvata (5)
Stima tempi di esecuzione
Nome Cognome Urb (S/N)Amb (S/N)
TRIM/ANNO INIZIO LAVORI
TRIM/ANNO FINE
LAVORI
1 8200285041800220140001
Fabbricato Via SS Annunziata n°4 impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 468.500,00 468.500,00 ADN S N 2 PP 4°/2014 2°/2015
2 8200285041800220140002
Campus E.Mattei- adeguamento impianto elettrico e condizionamento
FABIO FRATERNALE 2.323.230,00 5.423.230,00 ADN S N 1 PP 3°/2014 4°/2016
3 8200285041800220140003
Palazzo Bonaventura- Sistemazione parti lapidee
FABIO FRATERNALE 193.000,00 193.000,00 CPA S N 1 PP 3°/2014 2°/2015
4 8200285041800220140004Palazzo Albani-sistemazioni parti lapidee
FABIO FRATERNALE 175.000,00 175.000,00 CPA S N 1 PP 3°/2014 2°/2015
5 8200285041800220140005Palazzo Albani- impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 260.500,00 260.500,00 ADN S N 2 PP 2°/2014 2°/2015
6 8200285041800220140006Palazzo Veterani - impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 321.000,00 321.000,00 ADN S N 2 PP 2°/2014 2°/2015
7 8200285041800220140007
Palazzo Bonaventura- impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 1.298.000,00 1.298.000,00 ADN S N 2 PP 2°/2014 3°/2015
8 8200285041800220140008Sede P.Volponi- impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 466.500,00 466.500,00 ADN S N 2 PP 3°/2014 4°/2015
9 8200285041800220140009
Fabbricato via Matteotti n°1- impianto antincendio
FABIO FRATERNALE 439.700,00 439.700,00 ADN S N 2 SF 3°/2014 4°/2015
10 8200285041800220140010
Sede C.Volponi - uscite di sicurezza -ex carcere S.Girolamo
FABIO FRATERNALE 400.000,00 400.000,00 ADN S N 2 SF 4°/2014 2°/2015
11 8200285041800220140011
Palazzo Garampi via budassi , 28 - prevenzione incendi e spegnimento automatico
FABIO FRATERNALE 322.500,00 322.500,00 ADN S N 2 PP 4°/2014 3°/2015
12 8200285041800220140012
Collegio Aquilone- messa in sicurezza consolidamento muro di sostegno
FABIO FRATERNALE 428.000,00 428.000,00 ADN S N 1 PE 1°/2014 4°/2014
13 8200285041800220140013Adeguamento impiantio fognari
FABIO FRATERNALE 100.000,00 100.000,00 ADN S N 2 PP 2°/2014 4°/2015
TOTALE 7.195.930,00
Note:
Il responsabile del programma (LUIGI BOTTEGHI)
(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5. (4) Vedi art. 128 comma 3 Legge 163/06 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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