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TIPOLOGIE CONTRATTUALI VARIANTISUBAPPALTOAVVALIMENTOQUALIFICAZIONEPROCEDUREOFFERTA ANOMALA
Avv. Daniele Spinelli
CNA MODENA 18 gennaio 2016
LE NUOVE DIRETTIVE
Il 18 aprile 2014 sono entrate in vigore le tre nuove direttive europee in materia di contratti
pubblici, il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 18 aprile 2016.
La direttiva 2014/ 23/UE sulle concessioni la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la
direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, - le ultime due sostituiscono, rispettivamente, la
direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE- allo scopo di realizzare una semplificazione e una
maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella
dei settori classici
LE NUOVE DIRETTIVE
Le direttive europee sono atti normativi privi di efficacia diretta ma costituenti
un’obbligazione di risultato dello Stato membro; pertanto a seguito della
pubblicazione e successiva entrata in vigore delle nuove direttive, si è avviata la fase
discendente dell’iter normativo UE volta al recepimento delle direttive nel diritto
interno.
A tal fine, la normativa italiana prevede che Parlamento conferisca apposita delega al
Governo; delega che potrebbe che è stata inserita nel disegno di legge di delegazione
europea 2014.
LEGGE DELEGA
Il ddl n. 1678-B (Delega appalti pubblici) composto di un solo articolo, reca una delega al Governo per
il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea.
Il recepimento delle direttive UE articola in due fasi temporali distinte il processo di riscrittura del nuovo
Codice dei contratti, attraverso la previsione di un primo decreto legislativo, da adottare entro il 18
aprile 2016, e di un secondo decreto di riordino complessivo, da adottare entro il successivo 31 luglio
2016; al contempo è tuttavia fatta salva la possibilità per il governo di adottare, entro il 18 aprile 2016,
un unico decreto legislativo, che dia in ogni caso attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dalla
legge delega.
LEGGE DELEGA
Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, il nuovo testo del comma 3
prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari si pronuncino “contestualmente” entro trenta giorni dalla trasmissione
decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri.
Un’ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un
secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo qualora il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi.
LEGGE DELEGA
Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione
della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso,
l’abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad
opera del decreto legislativo di riordino e, per l’altro, che, sulla base del decreto legislativo
recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi
di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC, che sono trasmesse
prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5).
Tuttavia la lettera lll della legge delega prevede che venga emanato un Nuovo Regolamento
GOLD PLATING
LEGGE DELEGA
Divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive,
come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
ELIMINAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO COMPLESSO
Nel codice -art 56- vengono previste tre diverse tipologie contrattuali:
1. l’appalto di sola esecuzione Si tratta dell’ipotesi classica e più semplice in cui l’appaltatore ha il solo obbligo contrattuale di
eseguire i lavori puntualmente definiti nel progetto esecutivo predisposto dall’amministrazione e posto a base di gara
2. l’appalto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato tipico) In questa tipologia di appalto, l’obbligazione
contrattuale dell’appaltatore consiste nella redazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione; il progetto definitivo è redatto
dall’amministrazione e posto base di gara
3. una terza tipologia che potremmo definire “appalto integrato complesso”. Anche in questo caso, l’oggetto del
contratto è costituito – come nel caso precedente - dalla progettazione esecutiva e dall’esecuzione dei lavori. Tuttavia, a differenza dell’appalto integrato in senso
puro, in questo terzo tipo anche la progettazione definitiva viene redatta dall’appaltatore, ma tale redazione avviene non in sede di adempimento degli obblighi
contrattuali, bensì in sede di offerta. In sostanza, l’amministrazione si limita a redigere un progetto preliminare che viene posto a base di gara, unitamente a un
capitolato prestazionale. L’offerta dei concorrenti è costituita dal progetto definitivo e dal prezzo ABOLITO
ELIMINAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO COMPLESSO
In ogni caso limitazione drastica del ricorso all’appalto integrato ai casi in cui l’appalto o
la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o
componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che
superino in valore il 70 per cento dell’importo totale dei lavori e prevedendo di
norma la messa a gara del progetto esecutivo, in particolare per le opere puntuali
VARIANTI
DIRETTIVA CONSIDERANDO
Per la prima volta il legislatore comunitario affronta la fase di esecuzione del contratto e in particolare le possibili modifiche
contrattuali.
Il legislatore comunitario accoglie e porta a sistema, secondo il tracciato disegnato dai consideranda da 107 a 111, i principi
enucleati dalla Corte di Giustizia Europea in base ai quali:
● dai principi generali in materia di appalti pubblici discende quale regola generale il divieto di apportare modifiche
sostanziali al contratto concluso;
● in tali ipotesi sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di tornare sul mercato mediante l'indizione di una nuova gara;
N.B.: Questi principi devono trovare il loro bilanciamento con le esigenze che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto.
CONSIDERANDO 111 DIRETTIVA 2014/24/UE
Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante
clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva
dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto
precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere
indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato
periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche
tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere
adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento
o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione
ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità
nell’erogazione di un servizio pubblico.
ART. 72 PARAGRAFO 1, LETT. A).DIRETTIVA 2014/24/UE
Codifica le ipotesi nelle quali il contratto d'appalto può essere modificato in corso di esecuzione senza
che ciò comporti l'obbligo per la stazione appaltante di indire una nuova gara.
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a
norma della presente direttiva nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od
opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche
o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
[analogo art. 89 direttiva 2014/25/UE]
LEGGE DELEGA Z
Si demanda al legislatore delegato l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso
d’opera:
distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva;
con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche prevedendo che ogni
variazione in corso d’opera debba essere: motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili;
La variante deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo
dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati;
la possibilità, per l’amministrazione, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino
determinate soglie rispetto all’importo originario; garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità
del progettista in caso di errori di progettazione.
MODIFICA SOSTANZIALE
OGGETTIVO:
se si muta radicalmente la tipologia di opera (ponte anziché strada)
se pur restando inalterata la tipologia di opera il progetto viene sconvolto nella sua impostazione originaria (casa in pietra
anziché in c. a.) Riguarda anche i gruppi di lavorazione omegene?
SOGGETTIVO:
Se occorre apprestare mezzi d’opera ed organizzazione sostanzialmente diversi da quelli iniziali ovvero spostare il cantiere
o modificarne significativamente l’impostazione
Se occorre affrontare problemi tecnico‐esecutivi del tutto eterogenei rispetto a quelli richiesti dall’impostazione originaria.
Dobbiamo considerare anche la qualificazione?
SUBAPPALTO
LEGGE DELEGA HHH
Disciplina specifica per il subappalto, avente ad oggetto:
l’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare;
l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di
nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;
l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;
l’obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente,
per i servizi, le forniture o i lavori forniti.
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 2/11/2015 N. 9
Il massimo Consesso amministrativo – alla cui pronuncia, ricordiamo, sono tenuti ad
uniformarsi i giudici di merito – ha affermato che dall’esame della vigente normativa di
riferimento non emerge alcun obbligo, per il concorrente, di indicare il nome del
subappaltato re all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle
lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile
il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto “
Subappalto necessario”).
QUALIFICAZIONE ART. 108
DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE
Il Bando di gara deve indicare:
1. L’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto.
2. La relativa ed unica categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (Art. 108,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010) e la relativa classifica.
3. le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, di importo singolarmente superiore
al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro con i
relativi importi che sono scorporabili. (Art. 108, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010).
Tutto il resto andrebbe dunque, a stretto rigore, fatto confluire necessariamente nella prevalente –con l’unica eccezione delle
lavorazioni appartenenti che necessitano dell’abilitazione particolari come quelli ex legge 46/1990.
In realtà nulla vieta che s’indichino anche le categorie d’importo inferiore a € 150.000 od al 10%. In queste ipotesi dette
categorie saranno subappaltabili al 100%.
QUALIFICAZIONE ART. 108
DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE
Per appalti di valore superiore ai 150.000 euro, una lavorazione viene
considerata categoria, quando ricorrono le seguenti condizioni:
la lavorazione può essere considerata autonoma dalle altre di cui
si compone l’intervento;
la lavorazione ha un valore singolarmente superiore al 10%
dell’importo complessivo, ovvero è di importo superiore ai 150.000
Euro.
QUALIFICAZIONE ART. 108
DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE
«Il criterio base per individuare la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente da inserire
nei bandi di gara è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per
la realizzazione dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni, sulla base di due presupposti:
- ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo
dell’intervento o comunque di importo superiore a 150.000 euro;
- deve costituire un lavoro autonomo, riconducibile a uno dei lavori individuati dalle
declaratorie di cui all’allegato A del Regolamento».
(Documento di Consultazione A.V.C.P. allegato agli schemi di BANDI-TIPO per l’affidamento di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari).
QUALIFICAZIONE ART. 92 COMMA 1,108 COMMA 1 ,109
COMMA 1
DPR 207/2010La regola generale in tema di qualificazione è l’art 108 del DPR 207/2010 che fissa il principio che per la partecipazione delle
imprese alle gare di appalto é richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente, purché con riferimento all'importo
totale dei lavori (art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010)
Art. 109, comma 1, del d.P.R. n.207 del 2010
L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure
subappaltare dette lavorazioni (fatto salvo quanto previsto al comma 2).
In definitiva la regola generale, è la sufficienza della qualificazione nella prevalente.
QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2
DPR 207/2010
Eccezione alla regola generale
La partecipazione è preclusa se ricorrono le seguenti condizioni: Categorie superiori al 10% o i 150.000 euro
relative a
1. Opere Generali di cui all’allegato A
2. Opere specialistiche a qualificazione obbligatoria,
NO ESECUZIONE DIRETTA senza le relative adeguate qualificazioni
(ammesso il subappalto, nei limiti di legge, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni
CATEGORIE GENERALI
ALLEGATO A
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALI
ALLEGATO A
OS1 Lavori in terra
OS2-A Superficidecorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7 Finituredi opere generali di natura edile
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa OS11 Apparecchiature strutturali speciali OS12-A Barriere stradali di sicurezza
CATEGORIE SPECIALI
ALLEGATO A
OS12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20-A Rilevamenti topografici OS20-B Indagini geognostiche OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
CATEGORIE SPECIALI
ALLEGATO A
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica OS28 Impianti termici e di condizionamento OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale
CLASSIFICHE
Classifica I - fino a € 258.000
Classifica II - fino a € 516.000
Classifica III - fino a € 1.033.000
Classifica III-bis - fino a € 1.500.000
Classifica IV - fino a € 2.582.000
Classifica IV-bis - fino a € 3.500.000
Classifica V - fino a € 5.165.000
Classifica VI - fino a € 10.329.000
Classifica VII - fino a € 15.494.000
Classifica VIII - oltre € 15.494.000 - l’importo della classifica VIII (illimitato)
è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000
CLASSIFICHE
Nuove categorie:
• OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale.
Categorie variate:
• OG 10 - aggiunta la costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici;
• OG 11 - scomponibile nelle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30;
• OS 7 - aggiunta la fornitura e la posa in
opera di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (prima rientranti nella
categoria OS8);
• OS 8 - solo fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili;
• Suddivisione della categoria OS 2 (OS 2A ed OS 2B);
• Suddivisione della categoria OS 12 (OS 12A ed OS 12B);
• Suddivisione della categoria OS 18 (OS 18A ed OS 18B);
• Suddivisione della categoria OS 20 (OS 20A ed OS 20B);
• OS 21 - eliminate le indagini geognostiche ed il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio.
QUALIFICAZIONE ART. 118 COMMA 2 DEL D.LGS 163 /2006 E
108 COMMA 2 D.PR 207/2010
Art. 118, comma 2
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.
Art 108 comma 2
………………….le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono
scorporabili e che a scelta del concorrente sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109 comma
2.
QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2
DPR 207/2010
Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie
scorporabili e subappaltabili, categorie di opere generali o a qualificazione obbligatoria
ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in
alternativa, non abbia costituito un RTI o non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di
procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l’esclusione dalla
gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe
né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.
QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2
DPR 207/2010
In realtà il ricorso al subappalto come modalità di qualificazione incontra due limiti:
1. Categoria prevalente: la percentuale di lavori subappaltabile o che può essere affidata a
cottimo è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto (Art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010);
2. Le cd SIOS cioè le categorie specialistiche d’importo superiore al 15%, ai sensi dell’art 109
comma 2 ultima parte possono essere subappaltate nei limiti dell’art 170 comma 1 (30%).
Oltre tale limite è necessario costituire un A.T.I. verticale con impresa qualificata.
L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
L’eccezione alla regola generale è divenuta inoperante dopo il ricordo dell’AGI accolta dal Consiglio di
Stato (Commissione Speciale) che ha emesso il parere n. 3014/2013 recepito dal Dpr 30 ottobre 2013, che ha
annullato il comma 2 dell'articolo 107 (che contiene l'elenco delle categorie superspecialistiche che, ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del Codice non possono essere subappaltate per più del 30%) e il comma 2 dell'articolo
109 (che affermava il principio in base al quale l'affidatario qualificato nella sola prevalente potesse eseguire anche le
opere scorporabili, il comma 2 rovesciasse invece tale principio imponendo il subappalto delle categorie scorporabili
non coperte da attestazione Soa)
L’effetto abrogativo delle norme era operativo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. 30
ottobre 2013, il quale ha annullato il comma 2 dell'articolo 107 e il comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento n.
207/2010
L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
Espulso dall’ordinamento il comma 2 dell’art 109 viene meno il divieto, per il
concorrente sprovvisto della qualificazione nelle categorie scorporabili “a qualificazione
obbligatoria”, di eseguire (e, ancor prima, di concorrere) le relative lavorazioni; viene quindi
meno l’obbligo di possedere la qualificazione specifica in tali categorie scorporabili
(direttamente o associando un soggetto qualificato quale mandante in raggruppamento
temporaneo) o l’obbligo, previsto quale alternativa (fuori dai casi dell’articolo 37, comma 11,
del decreto legislativo n. 163 del 2006), di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti a
tali categorie scorporabili delle quali gli era preclusa l’esecuzione diretta.
L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
Espulso dall’ordinamento il comma 2 dell’art 109 viene meno il divieto, per il
concorrente sprovvisto della qualificazione nelle categorie scorporabili “a qualificazione
obbligatoria”, di eseguire (e, ancor prima, di concorrere) le relative lavorazioni; viene quindi
meno l’obbligo di possedere la qualificazione specifica in tali categorie scorporabili
(direttamente o associando un soggetto qualificato quale mandante in raggruppamento
temporaneo) o l’obbligo, previsto quale alternativa (fuori dai casi dell’articolo 37, comma 11,
del decreto legislativo n. 163 del 2006), di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti a
tali categorie scorporabili delle quali gli era preclusa l’esecuzione diretta.
SUBAPPALTO NECESSARIO
Ne risulta travolto anche l’orientamento espresso dai giudici amministrativi in alcune pronunce, (per
tutte: Consiglio di Stato, sezione VI, 2 maggio 2012, n. 2508) sull’obbligo della preventiva individuazione, in
sede di gara, dei subappaltatori con le relative qualificazioni, quando ricorreva la fattispecie del cosiddetto
“subappalto necessario”, ovvero in presenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria a fronte di
un concorrente non qualificato direttamente in tali categorie.
Venuto meno il concetto di “qualificazione obbligatoria” e il correlato seguito dell’obbligatoria
indicazione del subappalto, è naturalmente posto nel nulla qualsiasi presunto obbligo di indicazione del
subappaltatore già in sede di partecipazione alla gara
SUBAPPALTO NECESSARIO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013, è stato pubblicato il
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 che, al comma 9 dell'articolo 3, detta la
disciplina transitoria, destinata a colmare il vuoto normativo – o per meglio dire la
fine del concetto di qualificazione obbligatoria che aveva scatenato molte proteste
delle imprese specialistiche- creatosi a seguito dell’ annullamento del comma 2
dell'articolo 107 e il comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento n. 207/2010.
Si era aperta questione su «continuano» a trovare applicazione
SUBAPPALTO NECESSARIO
Il Governo è corso ai ripari varando il decreto legge n. 47/2014, convertito con
la legge n.80/2014.
La predetta legge di conversione ha sostituito la norma dell’art. 12 del decreto
legge n.47/2014, stabilendo, con una norma “ponte” che (in attesa del varo delle nuove
disposizioni del DPR. n. 207/2010, annullate dal Consiglio di Stato) oggi costituisce il
riferimento normativo in tema di qualificazione degli affidatari di contratti pubblici di
lavori
SUBAPPALTO NECESSARIO
L’articolo 12 al primo comma ha disposto una riduzione delle categorie super specialistiche, passate dalle 24 del d.P.R. n.
207/2010 a 13.
Tali categorie sono state individuate secondo i seguenti criteri:
a) categorie riconducibili al comparto beni culturali: OS 2-A, OS 2-B, OS 25;
b) categorie riconducibili alla sicurezza strutturale e infrastrutturale: OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21;
c) categorie riconducibili alla sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30);
d) categorie riconducibili al ciclo dei rifiuti (OS 14).
SUBAPPALTO NECESSARIO
La norma precisa, inoltre, che resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice di
cui al decreto legislativo n. 163/2006, il limite di subappalto del 30% (di cui all'articolo 170,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/ 2010) per le summenzionate categorie di
importo singolarmente superiore al 15 per cento.
Sempre a proposito del possesso della qualificazione nelle categorie super
specialistiche ai fini della partecipazione alle gare, la norma precisa che continua a trovare
applicazione l'articolo 92, comma 7, del regolamento DPR. 207/2010.
SUBAPPALTO NECESSARIO
Il secondo comma dispone invece l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 109 del
Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010), sostituiti dal comma 2 dello stesso articolo,
assieme alle premesse dell’allegato A del primo e della tabella sintetica delle categorie, presente nel
medesimo allegato (comma 3).
Nonostante tale abrogazione, viene riproposto integralmente il principio generale secondo cui l’affidatario,
in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni
scorporabili a qualificazione non obbligatoria, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni
(comma 2, lett “a”).
SUBAPPALTO NECESSARIO
Resta quindi confermato poi il principio secondo cui non possono essere eseguite
direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara o nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,
del Regolamento, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A dello stesso,
nonché le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria come di seguito elencate: OS 2-
A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS
20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35 (comma 2, lett. “b”).
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 2/11/2015 N. 9
Il massimo Consesso amministrativo – alla cui pronuncia, ricordiamo, sono tenuti ad
uniformarsi i giudici di merito – ha affermato che dall’esame della vigente normativa di
riferimento non emerge alcun obbligo, per il concorrente, di indicare il nome del
subappaltato re all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle
lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile
il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto “
Subappalto necessario”).
LEGGE DELEGA
Definizione dei casi di pagamento diretto dei subappaltatori,
subordinandola al preliminare accertamento della violazione contrattuale
da parte della stazione appaltante. Il testo del DDL di delega prevede
l’obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori in caso di
inadempimento dell’appaltatore e anche su richiesta del subappaltatore,
se la natura del contratto lo consente.
LEGGE DELEGA
Il pagamento diretto del subappaltatore, può avvenire nelle seguenti ipotesi:
1. L’Amministrazione lo ha previsto nel bando di gara
2. Subappalti relativi alle SIOS di cui all’articolo 37 comma 11 del Codice, aventi valore superiore al quindici per cento dell’importo
dell’appalto.
3. Con la modifica al comma 3 art 118 la Stazione Appaltante quindi “può” (legittimamente) procedere sentito l’affidatario al pagamento
diretto in favore dei detti soggetti, in caso di conclamata “crisi di liquidità finanziaria” dell’appaltatore, desumibile, non solo dal mancato
pagamento dei subappaltatori/cottimisti (o dei componenti l’ATI o Consorzio appaltatore e della consortile operativa), ma anche (solo)
da “reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti”.
4. Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis (il cui testo è il seguente: "E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti
di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite
dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura")
viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne
l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.
.
AVVALIMENTO
LEGGE DELEGAART. 1.LETT O)
Revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla
giurisprudenza amministrativa in materia:
imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi
in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione
imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara,
rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte
dell’impresa ausiliaria nonche ́ circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, al fine di escludere la
possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e
prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e
professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
ART. 104AVVALIMENTO
L’effettiva disponibilità dei mezzi necessari, presentando l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 97, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Sostituzione dell’impresa ausiliaria
1. non soddisfa un pertinente criterio di selezione
2. sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 97.
3. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per
il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
ART. 104AVVALIMENTO
.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.
ART. 104AVVALIMENTO
.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’ articolo 99, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. E’ esclusa la possibilità di ricorso
all'avvalimento a cascata.
SI AVVALIMENTO PLURIMO
Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta
presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 28, da un partecipante al raggruppamento. (applicazione della Sentenza del 10 ottobre
2013 resa nella causa C-94/12)
Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un
ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel
bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
NO AVVALIMENTO FRAZIONATO
ART. 104AVVALIMENTO
.
La differenza tra avvalimento plurimo e frazionato consiste nel fatto che:
a) con l’avvalimento plurimo il concorrente si avvale, per un singolo requisito e per la sua interezza, di più soggetti ausiliari per raggiungere la soglia del rispettivo requisito
prevista dal bando di gara e, pertanto, è solo cumulando i requisiti degli ausiliari che viene raggiunta la predetta soglia di ammissione [quindi, in caso di avvalimento
dell’attestazione SOA di più ausiliarie, le attestazioni SOA si sommano per le rispettive classifiche e la somma totale deve coprire l’intero importo della categoria di appalto:
per esempio, per la categoria OG1 le classifiche delle ausiliarie si sommano (I+III) = € (258.000+1.033.000) = € 1.291.000]
b) con l’avvalimento frazionato, invece, il concorrente si avvale di uno o più soggetti ausiliari per integrare il proprio singolo requisito relativamente alla parte mancante per
il raggiungimento della soglia prevista dal bando di gara e, pertanto, è solo cumulando il proprio requisito con quello/i dell’ausiliario/i che viene raggiunta la predetta soglia
di ammissione [quindi, in caso di avvalimento dell’attestazione SOA per una quota parte della categoria di appalto, le attestazioni SOA dell’ausiliata e dell’ausiliaria si
sommano per le rispettive classifiche e la somma totale deve coprire l’intero importo della categoria di appalto: per esempio, per la categoria OG1 la classifica dell’ausiliata
si somma a quella dell’ausiliaria (I+III) = € (258.000+1.033.000) = € 1.291.000].
ART. 104AVVALIMENTO
ANCHE UN’IMPRESA DEL TUTTO SPROVVISTA DELL’ATTESTAZIONE SOA PUÒ RICORRERE ALL’AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA,
purchè operi abitualmente nel settore di attività nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dall’iscrizione alla CCIAA (AVCP
det. 2/2012; TAR Campania Napoli 23.6.2011, n. 3326; parere AVCP n. 80 del 5.5.2011).
Il requisito di qualificazione del concorrente non può essere sommato a quello posseduto dell’ausiliaria. (AVCP det. 2/2012).
Ammissibilità dell’avvalimento plurimo e frazionato (CdS, sez. V, 5.10.2014, n. 5987)
Non è ammesso sommare il beneficio dell’avvalimento con il beneficio del quinto (AVCP det. 2/2012).
È ammesso l’avvalimento della SOA all’interno del RTI, purchè il requisito sia prestato per intero (AVCP det. 2/2012)
ART. 104AVVALIMENTO
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ART. 104AVVALIMENTO
.
9. Il contratto di avvalimento indica nel dettaglio le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, con particolare
riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata
organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara.
10. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse
medesime nell'esecuzione dell'appalto.
La stazione appaltante tramette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della
vigilanza, e per la prescritta pubblicità. (dunque UNA VOLTA PRESTATO IL REQUITO NON POSSO PIU’ PRESTARLO?)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28.09.2015 N. 4507
Quanto alla possibilità di sopperire alla mancanza di analiticità del
contratto di avvalimento con l’esercizio del potere di soccorso, non
può farsi luogo al soccorso istruttorio, allorché l’avvalimento riguardi
il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara che devono
essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell’offerta
QUALIFICAZIONE
LEGGE DELEGA
Art. 1
m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara,
tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti da scegliersi dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e rotazione ed a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;
nn) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica
formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche
all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina
generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su
accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché
assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle
attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;
NUOVE PROCEDURE
LEGGE DELEGA
Le direttive comunitarie ampliano il novero delle
procedure di evidenza pubblica, con l’introduzione
obbligatoria per gli Stati, della procedura
competitiva con negoziazione e del partenariato per
l’innovazione.
PROCEDURE
«procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; Art 74
«procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto; Art 75
hhh) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a
presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
iii) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
lll) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico.
Partenariato per l’Innovazione l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui i processi di produzione, di edificazione o di
costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo
scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
PROCEDURE
«procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario
costituisce procedura negoziata;
Art 76 Procedura competitiva con negoziazione (sostituisce la procedura negoziata con pubblicazione del
bando)
Art 77 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
Art 78 Procedure in caso di urgenze di protezione civile
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
La procedura competitiva con negoziazione è attivabile solo per gli appalti relativi ai settori ordinari e, con riferimento a
tutte le tipologie di appalto e non più, come avveniva in precedenza, per singole categorie. può ricorrere , innanzitutto,
per lavori, forniture o servizi che richiedano progetti o soluzioni innovativi e presentino caratteristiche tali da non
poter essere aggiudicati senza preventive e progressive negoziazioni , anche per l’impossibilità di definire ex ante le
specifiche tecniche mediante il riferimento a norme, valutazioni o riferimenti tecnici già esistenti. Oggetto della
negoziazione fra l’amministrazione e i concorrenti invitati sono le offerte iniziali, mentre sono esclusi dalla negoziazione i
requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione. La negoziazione è finalizzata a migliorare il contenuto delle offerte
iniziali , con conseguente presentazione di offerte successive e progressiva riduzione del numero di offerte da
negoziare, sino a che l’amministrazione non decide di chiudere le negoziazioni e stabilisce un termine entro il quale
devono essere presentate le offerte.
PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
il partenariato per l’innovazione è un procedura da recepire obbligatoriamente a cui
l’amministrazione può ricorrere per l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di
acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere
soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Questa procedura specifica
dovrebbe consentire alle A.A. di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo
sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione,
a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere
effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una
procedura d’appalto distinta per l’acquisto.
ARTICOLO 36PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
(ART. 31, DIR. 24; ART. 49 DIR. 25)
1. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un
bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori
innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della
descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per
permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla
procedura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo
operatore economico o con più operatori che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità agli articoli 113 e 174. Gli appalti
sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli articoli 109 e 170.
ART. 13CONTRATTI SOTTO SOGLIA
( LETTERE G), FF), II) LEGGE DELEGA)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 10, devono garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, tutela della concorrenza, pubblicità e trasparenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori provvedono all’affidamento dei contratti pubblici relativi alle opere, lavori, servizi e forniture
indicati al comma 1, in applicazione delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonchè delle
seguenti disposizioni:
a) nel caso di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rivolge
l’invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
b) nel caso di ricorso a procedura ad evidenza pubblica l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica le modalità di individuazione e di
esclusione delle offerte anomale al fine di rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomale.
3. Le imprese pubbliche che operano nei settori speciali applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati
dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza.
ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 69 DIRETTIVA 24/2014 (RUBRICATO “OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”)
Nel suo primo paragrafo prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori
economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi”.
Per poi precisare, al paragrafo 3 che “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni
fornite consultando l’offerente” che “può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al
paragrafo 2”.
ART. 69 DIRETTIVA 24/2014 (RUBRICATO “OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”)
Paragrafo 2 che, nella sostanza, richiama concetti e criteri già noti infatti, in particolare, il paragrafo stabilisce che le spiegazioni dell’appaltatore
possono riguardare:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o
per eseguire i lavori,
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 secondo cui “gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori
economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal
diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
elencate nell’allegato X”;
e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71 (subappalto);
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
LEGGE DELEGALETTERA F) ARTICOLO 1
Paragrafo 2 che, nella sostanza, richiama concetti e criteri già noti infatti, in particolare, il paragrafo stabilisce che le spiegazioni dell’appaltatore
possono riguardare:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o
per eseguire i lavori,
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 secondo cui “gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori
economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal
diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
elencate nell’allegato X”;
e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71 (subappalto);
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
LEGGE DELEGALETTERA R) ARTICOLO 1
r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della
piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché
non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte
delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente
aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi
pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità;
s) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico
europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il
possesso dei requisiti;