Post on 18-Oct-2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello riuniti
A) n. 655/2003, proposto dalla T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
capogruppo dell’ATI costituenda con l’IMPRESA BUCARIA s.r.l. e
la BUCARIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale associata della predetta costituenda ATI,
rappresentate e difese dall’avv. Francesco Panepinto, con domicilio
eletto in Palermo, corso Finocchiaro Aprile n. 26, presso lo studio
dell’avv. Leyla Conti;
c o n t r o
il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
e nei confronti
della ATI tra le imprese FRATELLI CAPIZZI s.r.l. (capogruppo),
CISA COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) e CAPIZZI VINCENZO
(mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore della
capogruppo mandataria, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro De
Luca e dall’avv. Vito Candia, con domicilio eletto in Palermo, via
Luigi Pirandello n. 2 presso lo studio del secondo;
N. 1177/07 Reg.Dec.
NN. 655
784 Reg.Ric.
ANNO 2003
nonchè nei confronti di
FRATELLI CAPIZZI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, CAPIZZI VINCENZO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, CISA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, E.L.P. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, quale capogruppo dell’ATI costituenda
con la ditta EDILTECNICA s.r.l. e con MOSCATO GERLANDO,
E.L.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
EDILTECNICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, MOSCATO GERLANDO, in persona del legale
rappresentante pro tempore e PREVEDELLO ISIDORO s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituite in
giudizio;
B) n. 784/2003, proposto dalla IMPRESA ELP s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo
dell’ATI costituenda con le imprese EDILTECNICA s.r.l. e
MOSCATO GERLANDO, rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo
Rubino, con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan n. 5 presso lo
studio del medesimo;
c o n t r o
il COMUNE DI FAVARA, in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;
e nei confronti
- della ATI tra le imprese FRATELLI CAPIZZI s.r.l. (capogruppo),
CISA COSTRUZIONI s.r.l. (mandante) e CAPIZZI VINCENZO
2
(mandante), in persona del legale rappresentante pro tempore della
capogruppo mandataria, come sopra rappresentata, difesa e
domiciliata;
- della T.M.G. COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo dell’ATI
costituenda con l’impresa BUCARIA s.r.l., come sopra rappresentata,
difesa e domiciliata;
per la riforma
della sentenza n. 314, in data 7 marzo 2003, del Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, II;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ATI Fratelli
Capizzi s.r.l. (capogruppo), CISA Costruzioni s.r.l. (mandante) e
Capizzi Vincenzo (mandante), in relazione ad entrambi gli appelli,
nonchè della T.M.G. Costruzioni s.r.l., in relazione all’appello n.
784/2003;
Vista l’ordinanza n. 379, in data 8 luglio 2003, con la quale è
stata respinta la domanda di sospensione cautelare della esecuzione
della sentenza appellata proposta dall’ATI T.M.G. Costruzioni s.r.l.-
Bucaria s.r.l.;
Vista l’ordinanza n. 380, in data 8 luglio 2003, con la quale è
stata respinta la domanda di sospensione cautelare della esecuzione
della sentenza appellata proposta dalla impresa ELP s.r.l.;
Viste le ordinanze interlocutorie n. 440/05, in data 14 luglio
2005, n. 31/06, in data 13 febbraio 2006 e n. 510 in data 12 settembre
3
2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla
pubblica udienza del 31 gennaio 2007 l’avv. M. Dell’Utri, su delega
dell’avv. F. Panepinto, per la T.M.G. Costruzioni s.r.l. in proprio e
n.q., gli avv.ti P. De Luca e V. Candia per l’ATI tra le imprese Fratelli
Capizzi ed altre e l’avv. G. Rubino per l’Impresa ELP s.r.l. in proprio
e n.q.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
I
1. Il Comune di Favara, con verbale di gara 23 gennaio - 22
febbraio 2002, aggiudicava alla ATI Fratelli Capizzi s.r.l.
(capogruppo), CISA Costruzioni s.r.l. (mandante) e Capizzi Vincenzo
(mandante) l’appalto dei lavori (2° stralcio) di consolidamento
dell’abitato del Comune.
Ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
Palermo:
- con ricorso n. 1775/2002, la impresa ELP s.r.l., in proprio e quale
capogruppo dell’ATI costituenda con le imprese EDILTECNICA s.r.l.
e Moscato Gerlando (ATI ELP);
- con ricorso n. 1778/2002, la T.M.G. Costruzioni s.r.l., in proprio e
quale capogruppo dell’ATI costituenda con l’impresa Bucaria s.r.l.
(ATI T.M.G.) e la Bucaria s.r.l.;
- con ricorso n. 1807/2002, la Impresa Prevedello Isidoro.
4
2. Nel ricorso n. 1775/2002 la ATI ELP sosteneva che il seggio di
gara avrebbe dovuto dare prevalenza al prezzo unitario indicato in
lettere alla voce 11 della lista delle categorie di lavori presentata
dall’ATI ricorrente.
Si costituiva l’ATI Capizzi, che con ricorso incidentale
deduceva:
1) la ATI ELP doveva essere esclusa per non avere presentato i
modelli GAP debitamente compilati;
2) dovevano essere escluse quattro concorrenti (offerte 2, 25, 45 e 74)
che non avevano reso alcune dichiarazioni previste dal bando di gara.
Con motivi aggiunti la ATI ELP deduceva poi che l’ATI
Capizzi doveva essere esclusa dalla gara non essendo in possesso di
requisiti di capacità tecnica ed economica e non avendo dimostrato di
possedere una dotazione stabile di attrezzatura in termini di
ammortamento nella misura percentuale prevista con riferimento alla
cifra di lavori dichiarati.
Con successivo atto la ATI ELP deduceva che la ATI Capizzi,
in sede di verifica della documentazione prodotta, non risultava avere
eseguito lavori nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, per un
importo non inferiore al 60% di quello posto a base d’asta.
Interveniva ad opponendum l’ATI T.M.G..
3. Nel ricorso n. 1778/2002, l’ATI T.M.G. svolgeva censure
(motivi 1, 2, 3, 5 e 6) dirette ad escludere alcune imprese concorrenti e
precisamente:
1) il Consorzio cooperative costruzioni (offerta n. 24) per avere
5
omesso l’indicazione in lettere del prezzo unitario di cui alla voce 61;
2) la ATI Foti geom Rocco - Aeffe Costruzioni - Costanza Carmelo
(offerta n. 77) per difetto del requisito di capacità economico
finanziaria e per non avere prodotto il certificato fallimentare di una
ditta cedente;
3) la Eurovega Costruzioni (offerta n. 39), che non aveva presentato il
modello GAP;
4) la ATI ELP (offerta n. 58) che non aveva presentato il modello
GAP debitamente compilato e per irregolarità nella polizza
fideiussoria;
5) la ATI V.I.P.P. - Foglia - Forte Giuseppe Costruzioni (offerta n. 52)
sull’assunto che le imprese facenti parte del raggruppamento non
avevano prodotto il modello GAP o lo avevano prodotto in modo
incompleto; per una mandante inoltre non erano stati prodotti il
certificato fallimentare e la dichiarazione di cui al punto 11/2 del
bando.
Con il quarto motivo si deduceva poi che l’offerta (n. 74) della
Impresa Scarpinato doveva essere corretta, tenendo valido il prezzo
unitario espresso in lettere e indicato alla voce n. 57.
Ricorreva in via incidentale la ATI Capizzi, sostenendo che
1) doveva essere esclusa la ricorrente ATI TMG, per non avere
dichiarato la insussistenza di procedure fallimentari nei confronti della
impresa cedente Impresud (art. 4 delle avvertenze in relazione al punto
11 lett. m del bando);
2) era illegittima la clausola del bando che prevedeva la esclusione
6
dalla gara per l’omessa indicazione in lettere del prezzo unitario;
correttamente dunque era stato ammesso alla gara il Consorzio
cooperative costruzioni;
3) le offerte 28 e 61 (rispettivamente di ATI Ferrara Costruzioni s.a.s.,
CONSORES s.r.l. e CO.MI s.r.l. e di ATI Soc. Coop. Del Monte del
Capo d’Orlando - ECOFIL s.r.l.) andavano escluse perchè le
concorrenti non avevano presentato i certificati fallimentari delle
imprese cedenti (art. 4 delle avvertenze in relazione al punto 11 lett. m
del bando);
4) analogamente doveva disporsi per le offerte 9 e 43 ( GEOSONDA
s.p.a. e ATI C.G.X, Costruzioni generali Xodo s.r.l. - Silva s.r.l. e
IMES Costruzioni s.r.l.), per omessa produzione del modello GAP;
5) doveva essere corretto il prezzo unitario espresso in cifre
relativamente alla voce 11 della offerta n. 58 (ATI ELP s.r.l.,
EDILTECNA s.r.l. e Moscato Gerlando);
6-7-8) si dovevano escludere le offerte 33 e 55 (ATI A.T.I. s.p.a.,
TECNOEDILE s.r.l. e MODIMAR s.r.l. e ATI CEDIS s.r.l. -
TRAMOTER s.r.l. e ALPA Costruzioni s.r.l.) per incompletezza dei
moduli GAP, le offerte n. 22 e n. 42 (ATI TEKNOSONDA s.r.l. -
GEO.R.A.S. e ATI CETTI s.p.a. ICOFORM s.r.l. e Cruschina
Costruzioni s.r.l.) perchè le polizze fideiussorie erano state sottoscritte
solo dalle imprese mandatarie nonchè le offerte nn. 2, 25, 45, 74 per
carenze documentali con riferimento al punto 11 del bando (trattasi
delle offerte rispettivamente della ATI Tecnopali Mediterranea s.r.l. -
Garufo Domenico Costruzioni s.r.l., della Geo Costruzioni s.r.l.,
7
dell’ATI Scuto Michele s.p.a. e Mediterranea infrastrutture s.r.l. e
della ATI COMES s.r.l., SAPCO s.r.l., ESSELLEPI s.r.l. e Scarpinato
s.a.s.).
Con due successivi motivi aggiunti la ATI TMG proponeva
censure analoghe a quelle prospettate dall’ATI ELP nel giudizio
introdotto con il ricorso n. 1775/2002, lamentando le stesse carenze di
requisiti in ordine alla offerta presentata dalla ATI Capizzi.
Intervenivano ad opponendum l’ATI ELP e la Impresa
Prevedello Isidoro, che a sua volta aveva proposto contro gli atti di
gara un autonomo ricorso rubricato al nr. 1807/2002, in relazione al
quale l’ATI Capizzi notificava ricorso incidentale.
II
1. Con sentenza n. 314/2003, il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia:
a) - accoglieva i ricorsi incidentali proposti nei ricorsi n. 1775/2002 e
n. 1807/2002 e dichiarava improcedibili i relativi ricorsi principali; in
particolare quanto al ricorso n. 1775/2002 era ritenuto paralizzante il
motivo incidentale diretto ad evidenziare che la ATI ELP doveva
essere esclusa per non avere presentato il modello GAP debitamente
compilato;
b) - respingeva il ricorso n. 1778/2002, ritenendo:
- infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nonchè i
motivi aggiunti proposti dalla ATI T.G.M.;
- il difetto di interesse a far valere gli altri motivi del ricorso
principale, in quanto dal loro accoglimento non sarebbe derivato il
8
titolo alla aggiudicazione da parte della ATI T.M.G.;
- il difetto di interesse della ATI Capizzi alla pronuncia sul ricorso
incidentale.
2. La sentenza è stata appellata:
- con ricorso n. 655/2003, dalla ATI T.M.G, che ha svolto critiche alla
sentenza appellata e ha riproposto tutti i motivi del ricorso in primo
grado (n. 1778/2002) e i motivi aggiunti;
- con ricorso n. 784/2003, dalla impresa ELP s.r.l., che ha censurato la
declaratoria di improcedibilità del proprio gravame in primo grado
1775/2002 ed ha riproposto i motivi fatti valere con il medesimo.
Si sono costituiti in giudizio la ATI Capizzi s.r.l., in relazione
ad entrambi gli appelli, nonchè la ATI T.M.G., in relazione all’appello
n. 784/2003.
L’ATI Capizzi ha riproposto, con le proprie controdeduzioni,
tutti i motivi dei propri ricorsi incidentali in primo grado.
Con ordinanza interlocutoria n. 440/05, in data 14 luglio 2005, i
due appelli sono stati riuniti ed è stata disposta la acquisizione del
fascicolo di primo grado relativo al ricorso n. 1778/2002, della T.M.G.
Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituenda
con l’impresa Bucaria s.r.l e della Bucaria s.r.l..
Con successive ordinanze n. 440/05, in data 14 luglio 2005, n.
31/06, in data 13 febbraio 2006 e n. 510 in data 12 settembre 2006
sono stati disposti incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 31gennaio 2007, gli appelli sono
passati in decisione.
9
D I R I T T O
I
1. In ordine logico vanno esaminate anzitutto le questioni
sollevate in primo grado dalla ATI Capizzi dirette a dimostrare che i
ricorsi in primo grado della ATI ELP e ATI T.M.G. erano
inammissibili, perchè le relative offerte dovevano essere comunque
escluse dalla gara.
2. Come esattamente ritenuto dal TAR, la eccezione relativamente
alla offerta della ATI ELP è condivisibile.
La ATI infatti in sede di gara aveva prodotto i modelli GAP
delle imprese associate privi di data; in quelli della capogruppo e della
associata Ediltecnica non era poi indicato il volume d’affari.
In particolare la mancanza di notizie di carattere tecnico e
finanziario rendono l’atto inidoneo allo scopo cui è preordinato (cfr.
C.G.A. 24 gennaio 2000 n. 18)
Vengono in rilievo il punto 11), lett. b), del bando laddove si
dispone che il modulo GAP doveva essere “debitamente compilato in
ogni sua parte” e il punto 4) delle avvertenze laddove lo stesso bando
prevedeva che “saranno escluse dalla gara le ditte la cui
documentazione sarà incompleta o con dichiarazioni con pagine prive
di firme ...”.
L’incompletezza sembra riferirsi non solo alla carenza totale di
un documento, ma anche a carenze del suo contenuto.
Priva di rilievo (ove pure risultasse in fatto esatta) è la
considerazione dell’appellante ATI ELP, che i dati mancanti (in
1
particolare sul volume d’affari) erano desumibili dall’altra
documentazione depositata in gara. Non può infatti configurarsi a
carico della Amministrazione un onere sostanziale di verificare
altrimenti i dati non precisati dalla concorrente nel modulo GAP.
Nè sussiste in capo all'amministrazione un obbligo d'invitare i
concorrenti a completare il modulo GAP: una tale iniziativa, a
temperamento dell'eccessivo rigore delle forme, si potrebbe ammettere
solo alla stregua di considerazioni oggettive e non per supplire a
carenze della documentazione prodotta, addebitabili alle ditte
concorrenti (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 settembre
1998, n. 504).
Da quanto sopra considerato discende, come statuito dal TAR,
la fondatezza del ricorso incidentale della ATI Capizzi e
l’improcedibilità del ricorso principale in primo grado della ATI ELP.
3. Va quindi esaminata la eccezione (del pari paralizzante) non
esaminata dal TAR e riproposta in appello dall’ATI Capizzi, con la
quale si deduce che la ricorrente ATI TMG doveva essere esclusa, per
non avere dichiarato la insussistenza di procedure fallimentari e simili
nei confronti della impresa cedente Impresud (art. 4 delle avvertenze
in relazione in particolare al punto 11 lett. m del bando).
Osserva il Collegio che nel bando di gara l’onere di fornire i
relativi certificati o corrispondenti autocertificazioni è letteralmente
riferita alla imprese partecipanti. Ma per giurisprudenza di questo
Consiglio se si ammette che un soggetto, come nella specie, possa
partecipare alle gare avvalendosi dei requisiti di partecipazione di un
1
altro, sembra ovvio che debba dimostrare, oltre ai propri, anche i
requisiti di partecipazione dell’altro soggetto e dei quali si avvale (cfr.
C.G.A. n.32/2002).
Ciò premesso in punto di fatto va rilevato che la ATI T.M.G.
aveva tuttavia prodotto una dichiarazione dell’Amministratore unico
della cedente Impresud s.r.l. in cui si dichiarava che nel tribunale di
Agrigento nella sezione fallimentare la Impresud s.r.l. ... nell’ultimo
quinquennio non trovasi, nè si è trovata in stato di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
liquidazione coatta amministrativa
In difetto di qualsiasi indicazione nel bando di gara, tale
dichiarazione sembra sufficiente ai fini della ammissione, provenendo
dall’impresa cedente ancorchè non partecipante alla gara, salva la
possibilità della Amministrazione di verifica sulla esattezza della
dichiarazione medesima.
Allo stato degli atti, l’eccezione dell’ATI Capizzi non può
quindi essere accolta.
II
1. Vanno a questo punto esaminati i motivi e i motivi aggiunti in
primo grado della ATI TMG.
2. I motivi aggiunti (ritenuti dal TAR infondati), come eccepito
dalla ATI Capizzi, sono anzitutto irricevibili perchè notificati oltre il
termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del ricorso in primo
grado e dalla conoscenza o comunque dalla conoscibilità degli atti
lesivi.
1
Va richiamato al riguardo l’indirizzo giurisprudenziale secondo
cui dinanzi alla logica acceleratoria che permea l'intera l. n. 205 del
2000, l'eccezione al dimezzamento dei termini, di cui all'art. 23 bis l.
TAR, introdotta dalla novella per il solo termine di proposizione del
ricorso introduttivo, va interpretata secondo canoni di rigida
tassatività, soprattutto nel caso di motivi aggiunti, per i quali non
sussiste la necessità di dare seguito alle esigenze di tutela del diritto di
difesa, finalizzate a concedere al privato cittadino ed al soggetto
imprenditoriale il tempo necessario per imbastire ed articolare la
propria difesa con l'assistenza del patrocinio più idoneo. Consiglio Stato ,
sez. V, 6 luglio 2002 , n. 3717; Consiglio Stato , sez. V, 8 marzo 2006 , n. 1199
3. Parzialmente fondati sono i motivi del ricorso principale in
primo grado della ATI TMG.
3.1. Infondato è il primo motivo, con il quale si deduceva che il
Consorzio cooperative costruzioni (offerta n. 24) aveva omesso
l’indicazione in lettere del prezzo unitario di cui alla voce 61.
Si tratta ad avviso del Collegio di mero errore ostativo che è
limitato ad una sola voce e che non sembra incidere sulla valutabilità
della offerta.
3.2. Il secondo motivo, articolato in due profili, appare fondato.
Con esso si deduce che la ATI Foti geom Rocco - Aeffe
Costruzioni - Costanza Carmelo (offerta n. 77) doveva essere esclusa
per difetto del requisito di capacità economico finanziaria e per non
avere prodotto il certificato fallimentare di una ditta cedente.
Da un lato infatti, il bando di gara, come rettificato con atto
1
pubblicato in G.U.R.S. del 4 gennaio 2002, imponeva ai concorrenti di
produrre (cfr. punto 11g. lett. b) una dichiarazione attestante
l’esecuzione mediante l’attività diretta o indiretta di lavori
appartenenti alla categoria prevalente OS21 per un importo non
inferiore al 60% di quello a base d’appalto (cioè non inferiore a L.
5.496.000.000).
Nella specie le ditte associate nell’ATI Foti dichiaravano
complessivamente lavori in ctg. OS21 per lire 5.418.542.715 e quindi
una cifra inferiore a quella richiesta.
Dall’altro lato, alla stregua degli atti acquisiti in via istruttoria e
in difetto di contestazioni, per i principi esposti sub I, 3, risulta
fondato anche l’ulteriore profilo di censura diretto ad evidenziare che
l’ATI di cui trattasi doveva essere esclusa anche per non avere
prodotto il certificato fallimentare di una ditta cedente (o, come visto,
quanto meno una dichiarazione sostitutiva dei rappresentanti della
stessa o della impresa partecipante alla gara).
3.3. Fondato è anche il terzo motivo del ricorso dell’ATI T.M.G.,
con il quale si deduceva che la Eurovega Costruzioni (offerta n. 39),
doveva essere esclusa per non avere presentato il modello GAP.
Alla luce della disposta istruttoria e della attendibilità della
documentazione con la stessa acquisita, la circostanza risulta
confermata e il motivo va accolto per le considerazioni gia svolte sub I
2.
3.4. Analogamente, come visto sub I 2, è a dirsi per la ATI ELP
(offerta n. 58).
1
Quanto all’ulteriore profilo di censura (riguardante la predetta
ATI), per irregolarità nella polizza fideiussoria (firmata dalla sola
capogruppo) va rilevato, per completezza di esame, che esso risulta
invece infondato dal momento che la polizza è intestata anche alle
mandanti, ancorchè le stesse non l’abbiano sottoscritta.
Va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nel
caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la
quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata
non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti che sono
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una
carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei
casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata
ma dalle mandanti. Conseguentemente, il fideiussore, per assicurare in
modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili
inadempimenti coperti dalla cauzione provvisoria, deve richiamare la
natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese,
identificandole singolarmente e contestualmente, e deve dichiarare di
garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata
sottoscrizione del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante
dalla partecipazione alla gara (cfr. Consiglio Stato a. plen., 4 ottobre 2005, n. 8).
Il primo profilo di censura, come già rilevato, è tuttavia di per
sè sufficiente a giustificare la esclusione.
3.5. Quanto alla ATI V.I.P.P. - Foglia - Forte Giuseppe Costruzioni
1
(offerta n. 52), come esattamente dedotto dalla appellante e
confermato in sede istruttoria, l’offerta doveva essere esclusa perchè
le due mandanti non avevano prodotto il modello GAP; per una
mandante inoltre non era stato prodotto il certificato fallimentare;
inoltre (quanto alla VIPP) era stata omessa la produzione da parte del
direttore tecnico della dichiarazione di cui al punto 11 lett-f n. 6 del
bando e da parte della associata Foglia della dichiarazione di cui al
punto 11 lett-n) n. 2 del bando.
4. Con il residuo motivo la ATI T.M.G. deduceva poi che l’offerta
(n. 74) doveva essere corretta, tenendo valido il prezzo unitario
espresso in lettere e indicato alla voce n. 57.
Il motivo è infondato.
Sembra infatti trattarsi di errore ostativo, non rilevante ai fini
della illegittimità dell’offerta, in quanto nella somma finale offerta
corrisponde al valore di lire, come indicato in cifre(8900) anzichè
8.000 come indicato in lettere (CGA 3 febbraio 2000, n. 25).
III
1. Deve ora essere esaminato il ricorso incidentale di primo grado
non esaminato dal TAR e riproposto in appello dalla ATI Capizzi.
Per quanto esposto addietro, rispettivamente disatteso e
assorbito il primo e il secondo motivo, in vista di una rinnovazione
procedimentale, in accoglimento del medesimo (peraltro non
contestato puntualmente da controparte), va rilevato che
- per i motivi indicati sub II, 3.5, le offerte 28 e 61 (ATI Ferrara
Costruzioni s.a.s., CONSORES s.r.l., CO.MI s.r.l. e Cinquemani
1
Antonino e ATI Soc. Coop. Del Monte di Capo d’Orlando - ECOFIL
s.r.l.) dovevano essere escluse perchè le concorrenti non avevano
presentato i certificati fallimentari delle imprese cedenti, nè
dichiarazioni sostitutive complete (quanto rispettivamente alla
CONSORES s.r.l. e alla soc. coop. Del Monte);
- per i motivi indicati sub I, 2 doveva disporsi per omessa o
incompleta produzione del modello GAP anche la esclusione delle
offerte 9 e 43 (rispettivamente GEOSONDA s.p.a e - ATI C.G.X,
Costruzioni generali Xodo s.r.l. - Silva s.r.l. e IMES Costruzioni
s.r.l.);
- si dovevano escludere le offerte 33 e 55 per incompletezza dei
moduli GAP (trattasi delle offerte di A.T.I. s.p.a., TECNOEDILE s.r.l.
e MODIMAR s.r.l. e ATI CEDIS s.r.l. - TRAMOTER s.r.l. e ALPA
Costruzioni s.r.l. (offerta n. 55);
- le offerte nn. 2 (ATI Tecnopali Mediterranea s.r.l. - Garufo
Domenico Costruzioni s.r.l.), 25 (Geo Costruzioni s.r.l), 45 (ATI
Scuto Michele s.p.a. e Mediterranea infrastrutture s.r.l), non erano
ammissibili per carente dichiarazione quanto al punto 11 lett. f) del
bando;
- anche l’offerta ATI COMES s.r.l., SAPCO s.r.l., ESSELLEPI s.r.l. e
Scarpinato s.a.s. (n. 74) doveva essere esclusa per carente
dichiarazione in ordine al punto 11 lett. n) punto 3 del bando.
E’ invece infondata (cfr. argomenti di cui al punto II, 3.4.) la
censura diretta a sostenere la inammissibilità delle offerte e n. 22 e n.
42 (ATI TEKNOSONDA s.r.l. - GEO.R.A.S. e ATI CETTI s.p.a.
1
ICOFORM s.r.l. e Cruschina Costruzioni s.r.l.) perchè le polizze
fideiussorie erano state sottoscritte solo dalle imprese mandatarie.
Assorbita (dalla esclusione della ATI interessata) è
la residua censura secondo cui doveva essere corretto il
prezzo unitario espresso in cifre relativamente alla voce
11 della offerta n. 58 (ATI ELP s.r.l., EDILTECNA s.r.l. e
Moscato Gerlando).
2. Per le ragioni che precedono - assorbite le ulteriori questioni e
eccezioni - gli appelli in epigrafe vanno in parte accolti come da
motivazione. L’Amministrazione dovrà procedere alla rinnovazione
procedimentale alla stregua dei principi sopra affermati, potendo
altresì applicarli anche ad altre situazioni relative ad altre imprese
concorrenti e non emerse in corso di giudizio.
In detta rinnovazione potranno essere prese in considerazione
anche eventuali ulteriori questioni non emerse in precedenza.
Ove all’esito della rinnovazione dovesse risultare
aggiudicataria la A.T.I. T.M.G., alla stessa dovrà essere riconosciuto il
titolo alla esecuzione dei lavori, salve le eventuali azioni risarcitorie
ove gli stessi fossero già stati (in tutto o in parte ) eseguiti.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando sugli appelli in
epigrafe:
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- accoglie in parte, come da motivazione, l’appello n. 655/2003 e il
ricorso in primo grado della T.M.G. Costruzioni s.r.l., nonchè il
ricorso incidentale di primo grado della ATI Capizzi, compensando le
spese dei due gradi di giudizio;
- respinge il ricorso n. 784/2003 della impresa ELP s.r.l.,
compensando le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nelle
camere di consiglio del 31 gennaio 2007 e 21 giugno 2007 con
l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio
Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo
Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 31 dicembre 2007
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