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Progetto ATELIER – Lombardia Circolare
Erika Mancuso – SSPT-USER-RISE
Aspetti normativi legati all’implementazione della simbiosi industriale
Brescia (on-line), 18 novembre 2020
La simbiosi industriale – Brescia – 18/11/2020
Quadro di riferimento normativo: livello europeo, nazionale e regionale
Aspetti normativi legati all’implementazione della simbiosi industriale
Opportunità, criticità e barriere
LA SIMBIOSI INDUSTRIALE: ASPETTI NORMATIVI LEGATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA SIMBIOSI INDUSTRIALE
La simbiosi industriale – Brescia – 18/11/2020
Commissione Europea
20 settembre 2011 - COM(2011) 571 «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse»
La simbiosi industriale viene indicata come una delle strategie utili a stimolare una produzione più efficiente attraverso un migliore uso delle materie prime ed il riutilizzo dei rifiuti e dei sottoprodotti.
Commissione Europea
17 Dicembre 2012 - «European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto for a resource-efficient Europe»
L’UE e gli Stati membri dovrebbero incentivare l’implementazione della simbiosi industriale attraverso la promozione di iniziative paneuropee, lo scaling-up di reti di simbiosi industriale già esistenti e la creazione di una piattaforma per la condivisione delle conoscenze.
EUR-ISAEuropean Industrial Symbiosis Association è stata fondata nel 2013 ed ENEA ne fa parte
EUR-ISA ha la funzione di supportare la Commissione nell’attuazione del programma per la creazione di un’Europa efficiente nell’uso delle risorse attraverso l’implementazione della simbiosi industriale.
Commissione Europea
2 luglio 2014 - COM(2014) 398 «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti»
Prevede esplicitamente la simbiosi industriale tra le strategie da adottare per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e la transizione verso un’economia circolare.
Commissione Europea
2 dicembre 2015 - COM(2015) 614 «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»
«La Commissione propone di chiarire le norme relative ai sottoprodotti per agevolare la simbiosi industriale e creare pari condizioni concorrenziali nell’Unione».
G7 (Giappone, USA, Francia, Germania, Italia,
UK, Canada)“Alliance on Resource Efficiency”, lanciata il 2 ottobre 2015 Ha individuato la simbiosi industriale come uno dei punti cardine per la strategia
per l’efficienza nell’uso delle risorse
Commissione Europea
18 aprile 2018 - Approvazione da parte del Parlamento EU del «Pacchetto sull’economia circolare »
SI strumento per la promozione del riuso e trasferimento di risorse tra aziende. «Inorder to promote sustainable use of resources and IS, MS should take appropriatemeasures to facilitate the recognition as a by-product of a substance...»
Parlamento Europeo e Consiglio
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare ariconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da unprocesso di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanzao oggetto
LA SIMBIOSI INDUSTRIALE IN EUROPA
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE IN ITALIA
Rete CartesioNel 2014 la Rete Cartesio ha elaborato la “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia”, sottoscritta dalle regioni Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna
Il documento promuove, tra le altre cose, “il miglioramento ambientale nelle aree produttive, incentivando [...] soluzioni di simbiosi industriale, gestione ambientale e riuso e risparmio delle risorse”.
Parlamento italiano
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»
Introduce una serie di importanti novità in materia di ambientale e anche di uso efficiente delle risorse. Nella definizione delle azioni volte all’aumento della competitività del sistema produttivo italiano si specifica la necessità di tenere conto di quanto COM(2011) 571, con «l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»
MATTM e MiSE“Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico” (novembre 2017)
«La simbiosi si pone come strumento di eco-innovazione di sistema per l’uso efficiente delle risorse …. attraverso la creazione di reti di condivisione di risorse … anche al fine di effettuare valutazioni e approfondimenti sulle possibilità di utilizzo in nuovi processi produttivi».
TdL promosso da MATT e MiSE
«Economia circolare ed uso efficiente delle risorse- indicatori per la misurazione dell’economia circolare” (maggio 2018)
La simbiosi industriale è inserita tra gli strumenti metodologici e conoscitivi per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse
Soggetti variNumerosi progetti e attività svolte all’implementazione della simbiosi industriale
Ad es. attività svolte da ENEA: Progetto «Ecoinnovazione Sicilia» (5.2011-12.2015); Progetto «Green - Simbiosi Industriale» (5.2013-3.2014); Progetto ASI di Rieti-Cittaducale (3.2014-3.2016); Progetto «STORM»; Progetto «FoodCrossing District» (1.2016-3.2018)
MATTM
D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti» e Circolare ministeriale di chiarimento
L’obiettivo del decreto è quello di «favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri» e di «assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto» http://www.elencosottoprodotti.it
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE NELLE REGIONI
Regioni che hanno disciplinato il tema
APEA
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna
Un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) è un'area industriale constandard di qualità ecologica elevati e servizi innovativi per le imprese. Lanormativa nazionale rimanda alle singole Regioni il compito di disciplinare lamateria; ponendo però alcuni elementi di riferimento basilari: spazi e impianticollettivi, modalità gestionali unitarie, semplificazioni e incentivi
Attuazione normativa nazionale -> art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, c.d. Decreto Bassanini
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - CRITICITÀ
Sebbene il passaggio da rifiuto a risorsa costituisca il requisito essenziale per l’implementazione della simbiosi industriale, si possono presentare ostacoli di carattere:
Normativo
Tecnico – Economico
Sociale
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - CRITICITÀ
Criticità di tipo normativo
Il trasferimento di scarti da un’azienda ad un’altra è molto complesso dal punto di vista normativo.Nonostante il D.M. 264/16 (c.d. decreto sottoprodotto) e la successiva circolare del MATTM, la legislazione italiana in tema di rifiuti è ancora troppo ostativa per lo scambio di risorse tra aziende. In particolare va fatta maggiore chiarezza sui concetti di: «normale pratica industriale» «procedura di valutazione caso per caso» (D.L. 101/2019)
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - CRITICITÀ
È necessario: Chiarire la normativa Snellire l’iter procedurale Armonizzare la normativa a scala nazionale (tra regioni) e a scala europea (tra Stati
Membri) Sviluppare politiche di simbiosi industriale
Incertezzeprocedurali e interpretative
Prevale in via cautelativa l’interpretazione restrittiva orientata ad applicare le condizioni gestionali previste per i rifiuti anche a molti residui industriali valorizzabili
Criticità di tipo normativo
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - CRITICITÀ
Criticità di tipo tecnico economico
Il valore aggiunto va rapportato alla distanza che rende vantaggiosa la sinergia
Produzione degli scarti nuova fase progettuale
Strumenti finanziari per sostenere le imprese nella transizione, adeguata leva fiscale
Prossimità geografica per evitare eccessivi costi ambientali ed economici legati al trasporto
Garanzia della sicurezza e della qualità dello scarto che deve essere riutilizzato
Volumi e continuità di approvvigionamento degli scarti
Iniziali investimenti in termini di adattamento tecnologico e impiantistico dei processi produttivi
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - CRITICITÀ
Criticità di tipo sociale
Affidabilità dei produttori (nuovi fornitori)
Comunicazione e fiducia tra le aziende
Clima di cooperazione e collaborazione proficuo per tutti
Tutela e supporto degli interessi del territorio economico e geografico
Azioni di networking e collaborazione con istituzioni e mondo della ricerca
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - STRUMENTI E AZIONI DI POLICY
Centri di facilitazione
Strumenti di mercato per il supporto diretto a progetti di simbiosi industriale
Promozione della consapevolezza aziendale, della comunicazione e del networking
Strumenti di pianificazione a livello locale e regionale
Promozione della formazione
Misure di supporto
diretto
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE - STRUMENTI E AZIONI DI POLICY
Misure di supportoindiretto
Strumenti normativi (es. criteri EoW, definizione chiara di sottoprodotto, mercato interno per le materie di recupero, standard, ecc.)
Strumenti economici (es. incentivi fiscali per uso risorse secondarie, tasse sulle risorse vergini, aumento del costo dello smaltimento in discarica, ecc.)
Approcci di filiera
GPP
Accordi di programma
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LA SIMBIOSI INDUSTRIALE – OPPORTUNITA’
LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI
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Un importante strumento per valorizzare i residui diproduzione e renderli nuova risorsa per altri processiproduttivi, eliminando i costi di gestione e smaltimento deirifiuti, è rappresentato dalla possibilità di gestione dei residuicome sottoprodotti, creando percorsi di simbiosi industriale.
L’applicazione della disciplina del sottoprodotto in Italia potrebbe rappresentare una leva strategica per la competitività delle imprese.
Uno scenario giuridico amministrativo in evoluzione
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RIFIUTO: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportatenell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo didisfarsi”
CESSAZIONE DI RIFIUTO: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è statosottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazioneper il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto dicondizioni ben precise.
LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI
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SOTTOPRODOTTO: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI
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Residuo di produzione: “ogni materiale o sostanza che non e' deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto” (art. 2 D.M. 264/2016)
Sottoprodotto: “un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (art. 2 D.M. 264/2016)
LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI
La simbiosi industriale – Brescia – 18/11/2020
LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasisostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce
parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza odoggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di unsuccessivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulterioretrattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzospecifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute edell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la saluteumana.
Art.184-bis comma 1
“Qualsiasi sostanza od oggetto che:• soddisfa tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 1, o• rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, comma 2” (art.183, comma1, lett. qq) D.lgs. 152/2006)
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
“Qualsiasi sostanza od oggetto che:• soddisfa tutte le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 1, o• rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, comma 2” (art.183, comma1, lett. qq) D.lgs. 152/2006)
Art.184-bis comma 2
Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 (“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare ladimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione comesottoprodotti e non come rifiuti”) entrato in vigore il 2 marzo 2017.
Nota esplicativa Ministero Ambiente prot. 3084 del 3 marzo 2017 a Unioncamere
Resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente una nota di chiarimento del 3 marzo u.s., prot. n.3084, recante “Art. 10 del DM del 13 ottobre 2016, n. 264 – Regolamento recante criteriindicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica deiresidui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti “
L’art. 10 del Dm 264/2016 dispone infatti che “per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, e perfavorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmentecompetenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori egli utilizzatori di sottoprodotti.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Nota esplicativa Ministero Ambiente prot. 3084 del 3 marzo 2017 a Unioncamere
Resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente una nota di chiarimento del 3 marzo u.s., prot. n.3084, recante “Art. 10 del DM del 13 ottobre 2016, n. 264 – Regolamento recante criteriindicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica deiresidui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti “
L’art. 10 del Dm 264/2016 dispone infatti che “per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, e perfavorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmentecompetenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori egli utilizzatori di sottoprodotti.
Viene chiarito, quindi, che il nuovo provvedimento non introduce un requisito abilitante per iproduttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma la realizzazione di un elenco con le generalitàdegli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi. La qualifica del materialequale sottoprodotto è di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza deirequisiti ex art. 184-bis del D.Lgs n. 152/06 e – pertanto – prescinde dall’iscrizione delproduttore o dell’utilizzatore nell’elenco.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017.
La circolare precisa che “il Regolamento n. 264 del 2016 non innova inalcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuoandrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamentedalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017.
Contiene un ALLEGATO TECNICO – GIURIDICO relativo ai seguenti punti:1. Premessa – 2. Scopo del decreto – 3. Effetti giuridici - 4. Onere dellaprova e responsabilità – 5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica –6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto – 6.1. Premessa – 6.2. Originedel residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diversodalla produzione dello stesso – 6.3. Certezza dell’utilizzo – 6.4. Utilizzodiretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale – 6.5.Legalità dell’utilizzo – 7. Deposito e movimentazione – 8. Controlli eispezioni – 9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco deisottoprodotti – 10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017
ALLEGATO TECNICO – GIURIDICO
5. Documentazione contrattuale e scheda
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica. Gli strumenti probatoriindicati dal decreto sono la documentazione contrattuale e la schedatecnica, di cui all’articolo 5, commi 4 e 5. Il primo requisito della cuisussistenza si può formare la prova tramite il concorso delladocumentazione contrattuale, ovviamente, è quello della “certezzadell’utilizzo”, di cui all’articolo 184-bis, comma 1, lett. b).
Tramite la scheda tecnica, invece, gli operatori potranno fornire ladimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti di cui all’articolo 184-bis,comma 1.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Circolare Ministero Ambienteprot. 7619 del 30 maggio 2017
ALLEGATO TECNICO –GIURIDICO
5.Documentazionecontrattuale e scheda
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARTI: IL SOTTOPRODOTTO
Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017
ALLEGATO TECNICO – GIURIDICO
5. Documentazione contrattuale e scheda
Tutte le informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformitàdello stesso rispetto all’impiego previsto devono essere dettagliatamenteindicate, sia sotto il profilo tecnico sia evidenziando che vengano rispettati,laddove esistenti, i requisiti ed i parametri stabiliti da norme di settore.
È chiaro che in caso di cessione del sottoprodotto, deve essere compilata la“Dichiarazione di conformità”, che avrebbe la stessa funzione di un test dicessione che assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dallalegge ed alla scheda tecnica. Nella “Dichiarazione di conformità” deveessere specificatamente richiamata la scheda tecnica tramite l’indicazionedegli estremi di riferimento.
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IL SOTTOPRODOTTO E LA SIMBIOSI INDUSTRIALE NEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE «ECONOMIA CIRCOLARE»
NOVITÀ DIRETTIVA 851/2018/UE
Impone agli Stati membri di adottare «misure appropriate» in materia disottoprodotti.
Tali misure potranno essere adottate sul piano nazionale con l’adozione di«criteri dettagliati» sull’applicazione uniforme delle condizioni, persostanze o oggetti specifici.
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IL SOTTOPRODOTTO E LA SIMBIOSI INDUSTRIALE NEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE «ECONOMIA CIRCOLARE»
NOVITÀ DIRETTIVA 851/2018/UE
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020
Novità D.lgs. 116/2020Riporta nel testo dell’art. 184-bis comma 2, la necessità di garantire,«un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, favorire“protezione dell’ambiente e della salute umana, favorire «l’utilizzazioneattenta e razionale delle risorse naturali» dando priorità alle pratichereplicabili di simbiosi industriale».
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IL SOTTOPRODOTTO NELLE RECENTI NORME REGIONALI
Emilia Romagna
• Con L.R.16/2015 sull’economia circolare ha attivato, tra gli strumenti di prevenzione, il "Coordinamento permanente sottoprodotti»;
• Con D.G.R. n. 2260/2016 ha istituito l’Elenco regionale dei sottoprodotti
Toscana
• Con DGR n.12 del 13/01/2020 ha adottato le “Prime Linee Guida per l’applicazione del regime di sottoprodotto nell’industria tessile”;
• Con L.R. 4 giugno 2020, n. 34, “Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti”, ha previsto la possibilità di adottare altre linee guida in materia di sottoprodotti
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OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E BARRIERE
• La natura “generale” di alcune delle condizioni fissate dal citato art. 184-bis comma 1 non agevola l’onere probatorio;
• La natura penale delle sanzioni, in assenza di indicazioni certe sulla reale portata delle condizioni elencate dall’art.184-bis comma 1, disincentiva il ricorso alla qualifica di sottoprodotto per i residui di produzione;
• La disciplina regionale presenta due potenziali limiti: il riconoscimento strettamente “regionale” del sottoprodotto e la disomogeneità di discipline/difformità di situazioni tra Regioni sullo stesso territorio nazionale.
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OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E BARRIERE
La simbiosi industriale rappresenta unastrategia di ottimizzazione dell’uso delle risorseche coinvolge le industrie, al fine di generarevantaggi competitivi per le imprese attraverso iltrasferimento di risorse, quali materia, energia,acqua, spazi, competenze, ecc.
Benefici economici
Benefici ambientali
Benefici sociali
1. Riduzione dei costi per materie prime ed energia e per lo smaltimento indiscarica
2. Creazione di una rete di business3. Nuove opportunità di mercato
1. Ottimizzazione dell’uso di risorse2. Attenuazione della pressione sull’ambiente e delle emissioni3. Mancato smaltimento in discarica
1. Occupazione (posti di lavoro «verdi»)2. Cambiamento culturale (economia della condivisione)
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OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E BARRIERE
STRUMENTI ENEA PER LA SIMBIOSI INDUSTRIALE
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OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E BARRIERE
STRUMENTI ENEA PER LA SIMBIOSI INDUSTRIALE
Rivolte principalmente sono rivolte principalmente a decisori politici e funzionariregionali, funzionari degli enti locali.Alcuni aspetti trattati possono risultare di interesse anche per le imprese chevogliano intraprendere un percorso di simbiosi industriale
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OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E BARRIERE
POSSIBILI STRUMENTI/MISURE PER SUPERARE LE CRITICITÀ EVIDENZIATE,FAVORIRE L’UTILIZZO DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COMESOTTOPRODOTTI, PROMUOVERE LA SIMBIOSI INDUSTRIALE
• Emanazione di decreti ministeriali;
• Favorire i processi industriali innovativi e facilitare gli accordi produttivi tra imprese;
• istituire a livello nazionale una Commissione Tecnica o Tavolo tecnico;
• Favorire accordi di programma e coordinare le iniziative Stato-Regioni;
• Favorire la creazione e l’adozionedi una Banca dati nazionale;
• Progettare o ri-progettare ilprocesso produttivo aziendale;
• Implementare un sistema disupporto tecnico per le aziende;
• Promuovere le attività diformazione.
Erika Mancuso
Erika.mancuso@enea.it
La simbiosi industriale – Brescia – 18/11/2020