Post on 15-Feb-2019
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VOLUNTARY DISCLOSURE
Dr. Pietro Coluzzi Dottore commercialista - studio legale di Consulenza Tributaria e societaria – Roma
Dr. Guido Feller Head of Wealth Planning – Azimut WM Dottore commercialista – Milano
Gianluca Gandolfi Responsabile Italia AZ Investimenti divisione Istitutional & Business Partner Azimut Holding
Dr. Bruno Guiot Responsabile area finanza e investimenti AXA
moderatore
Pietro Caruso Giornalista e Saggista
Rimini 14 marzo 2015
Agg. 13 marzo 2015
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Introduzione
1. Aumento del livello di cooperazione fra i paesi nello scambio di informazioni e
nuovo atteggiamento di Banche ed Intermediari esteri;
2. Introduzione del reato di «autoriciclaggio» (avvenuta);
3. Nuova disciplina del Monitoraggio fiscale (ex «Legge Europea» 97/2013 che
ha modificato il decreto legge n. 167/1990).
“ULTIMA OPPORTUNITÁ”
VOLUNTARY DISCLOSURE
Stando a stime ufficiali almeno 200-250 miliardi di euro sono detenuti all’estero e non
dichiarati da contribuenti residenti in Italia. La caduta del segreto bancario e il
rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati espongono questi soggetti al
reale rischio di essere individuati e perseguiti a livello amministrativo e penale.
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Scambio Automatico tra Amministrazioni Finanziarie
FATCA
Foreign Account Tax
Compliance Act
Accordi bilaterali (22 paesi) che
si stanno trasformando in
accordo multilaterale (44 paesi);
Piattaforma di riferimento per gli
scambi automatici;
Entrata in vigore: da 1/7/2014;
CRS (Common Reporting
Standards) operativo da
1/1/2016;
A regime 1/9/2017 sui conti al
31/12/2015 in 48 paesi;
A regime 1/9/2018 per altri 32.
OCSE UE
34 paesi membri;
Art.26 del modello OCSE;
Tende a recepire Fatca come
piattaforma di riferimento;
2005: Direttiva risparmio UE
su scambio informazioni
(Euroritenuta) con esenzioni
per Austria, Belgio,
Lussemburgo, Svizzera
Monaco, San Marino;
2005-2013: successive
versioni bloccate da Austria e
Lussemburgo per
equiparazione con la Svizzera;
Marzo 2014: adeguamento
CH in parallelo con Fatca e
adesione anche di Austria e
Lussemburgo;
1/7/2014 - 1/1/2017:
tempistiche allineate a quelle
del Fatca.
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Scambio Automatico di dati
FATCA E FATCA BASED IGA
FATCA (marzo 2010) è l’imposizione agli intermediari di comunicare una serie di dati relativi ai cittadini statunitensi alle autorità USA.
Fatca IGA è diventata per l’OCSE una piattaforma per lo scambio automatico di informazioni, parrebbe già a partire dal 1/7/2015. L’accordo dell’Italia con gli USA è stato firmato a Gennaio 2014 e l’Italia ha aderito all’accordo multilaterale nel marzo 2014. Piattaforma sperimentale per lo scambio automatico di informazioni sottoscritto per Spagna, Italia, Francia e Germania. Fra USA e UK è già operativo.
E’ già operativo dal 1/7/2014 ed in Italia gli intermediari Foreign Financial Intermediaries (FFI) sono obbligati ad identificare e segnalare tutte le “Specified U.S. Persons” e i “Non Participating Foreign Financial Intermediaries (NPFFI)” già da ora per l’apertura di nuovi rapporti.
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Scambio Automatico di dati
ALTRI STATI ATTIVI DAL 2018: Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates.
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Voluntary Disclosure
SITUAZIONE:
Legge 186 approvata il 15 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015;
Provvedimento ADE del 30 gennaio 2015 per le modalità di presentazione
dell’istanza.
Firmato il 23 febbraio 2015 l’accordo Italia-Svizzera, entra in vigore dal 2018 su info
del 2017. Con possibilità di scambio a richiesta da 24/02/2015;
Firmato il 26 febbraio accordo con Liechtenstein;
2 marzo Principato di Monaco.
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Procedura
Sul sito ADE è presente il
modello per la richiesta di accesso
alla procedura e le istruzioni per la
compilazione;
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Procedura
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Caratteristiche e benefici
Riguarda i beni e redditi all’estero e in Italia;
Fino al 30 settembre 2014;
Si applica alle persone fisiche ma anche a enti non commerciali (es.: Trust),
enti commerciali, persone giuridiche, imprese individuali, società di persone
(ravvedimento speciale in alcuni casi);
Versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero ripartito, su
richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo;
Non ammessa in caso in cui l’accertamento è già iniziato o siano state
richieste informazioni al contribuente da ADE o GDF.
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Dopo il versamento, ADE comunica al PM l’avvenuto completamento per
palesare la non punibilità dei reati; allo stato è presunto il raddoppio dei
termini anche in presenza di reati anche se non punibili: ma dovrebbe
cadere con decreto «Certezza del Diritto» (quando?); emendamento
SANGA;
Anni soggetti a VD da 1/1/2015:
2010 redditi;
2009 quadro RW (o omessa dichiarazione);
No termini lunghi (raddoppio dei termini) per Paesi Black List purché
l’intermediario venga autorizzato/ impegnato a fornire informazioni ad ADE e
se lo stato estero stipula entro 60 giorni accordo per scambio informazioni
ex art. 26 OCSE;
Caratteristiche e benefici
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Caratteristiche e benefici
Procedura attivabile entro il 30/09/2015;
Reati di cui DL 10/03/2000 n. 74:
Art. 2: Dichiarazione Fraudolenta;
Art. 3: Artifici;
Art. 4: Dichiarazione Infedele;
Art. 5: Omessa dichiarazione;
Art. 10 bis: Omesso versamento di ritenute certificate?
Art. 10 quater: Indebita compensazione?;
Totalmente non punibili;
Reato di riciclaggio non punibile;
Autoriciclaggio (nuovo) non punibile fino al 30/09/2015 se relativi ai reati
non punibili per V.D..
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Alternative disponibili
Caso No penale, No black list
Forfettaria
se nei 5 anni capitale <2 € Mio nella media di ogni anno *
costo per 5 anni:
5,4% redditi; 2,5% RW; ------------- 7,9% tot**
Flussi in apporto qualificati come reddito nei 5 anni
Analitica
altri casi >2 € Mio
varia da 3% RW a …?
* Totale di tutti i redditi detenuti all’estero ?
Questione aperta: il limite di due milioni si calcola sulla persona (C.Fiscale)
o per rapporto??
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Nuovo Ravvedimento (legge di stabilità 2015)
Esteso agli anni precedenti l’ultima dichiarazione;
Utilizzabile anche a verifica iniziata;
Non richiede istanza ma solo versamento F24 con sanzioni ridotte;
Non assicura la non punibilità dei reati tributari;
Non coinvolge soggetti correlati;
No regime premiale (50% RW, 75% sanzioni);
Può sostituire la VD (casi semplici e penalmente non rilevanti);
Può integrare o combinarsi con la VD (es.: verifica aperta su uno o alcuni
anni: ravvedimento; altri anni: VD);
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Decreto «Certezza del Diritto»
Soglia penale a 150.000 euro di imposte evase;
Raddoppio dei termini di scadenza dell’accertamento solo in caso di
denuncia entro la scadenza ordinaria della verifica
Soglia del 3% ?
L’impatto della norma permetterebbe di escludere il raddoppio dei termini nelle
VD al 2005-2006.
Il rinvio a metà 2015 crea forte incertezza per i casi di VD di importo rilevante.
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Problemi e punti aperti
No esimente per antiriciclaggio per professionisti ed intermediari; problematica
molto delicata, da chiarire;
Evasione previdenziale (amministrativa no) . Penale ?
Scomputo importi pagati all'estero.
Strutture interposte.
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Caratteristiche e benefici - ALLEGATO
Sanzioni Quadro RW ridotte al 50 % del minimo (3%), quindi 1,5%,
ridotto a 1/3 per adesione, 0,5% per anno. Totale (2009 – 2014): 3% con
rimpatrio o impegno all’informativa.
3% * 50% = 1,5%
1,5% * 6 anni = 9%, ridotto di
1/3 = 3%
Altrimenti riduzione di 1/4 del 6% (4,5%) ridotto a 1/3 per adesione 1,5%
per anno. Totale (2009 – 2014): 9%;
Sanzioni su imposte non pagate:
Riduzione 25% del minimo;
Riducibile a:
1/3 o 1/6 del minimo in caso di adesione all’accertamento;
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Caratteristiche e benefici - ALLEGATO
Forfait: su importi fino a 2 milioni (se media annua del capitale non supera i 2
milioni ogni anno):
5% reddito annuo presunto sul capitale;
27% aliquota;
1,35% (= 27%*5%) complessivo annuo sul capitale;
6,75% (= 1,35%*5) sui 5 anni.
Salvo apporti nei 5 anni che configurino un reddito
RW non compreso (1,5% su 6 anni).
Cointestazioni: salvo prova contraria si presumono divisi in parti uguali fra i
cointestatari;
Obbligo a non ritrasferire i fondi in paesi Black List, salvo obbligo a impegno
dell’intermediario a dare informazioni ad ADE.
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Nuovo Ravvedimento Operoso - ALLEGATO
Termine temporale Sanzione Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo
(0,20% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine
di presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo Tutti i tributi
Dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il
termine di presentazione della dichiarazione
relativa all`anno in cui e' stata commessa la
violazione
1/8 del minimo
Tutti i tributi
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni
dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa
all`anno successivo a quello in cui e' stata
commessa la violazione
1/7 del minimo Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia
delle Entrate
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il
termine di presentazione della dichiarazione
relativa all`anno successivo a quello in cui e'
stata commessa la violazione
1/6 del minimo Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia
delle Entrate
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ALLEGATO
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ALLEGATO
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IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA
FASE PRELIMINARE Analisi di fattibilità previa raccolta e analisi della documentazione; preventivo dei costi;
Razionalizzazione costi/ benefici ( includendo risk analisys e valutazione dei rischi )
FASE ATTUATIVA Predisposizione della domanda e della relazione; traduzioni giurate e non : interlocuzione con intermediari residenti e non residenti
FASE CONCLUSIVA Gestione del contraddittorio con l’Ufficio Tributario e decisione finale ( adesione o contenzioso)
FASE SUCCESSIVA Unico 2015 per il 2014 e Unico 2016 per il 2015; pianificazione e semplificazione della gestione degli attivi
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OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ANTI-RICICLAGGIO E ULTERIORI RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA
ANALISI DELLA NORMATIVA EX DLS 231/2007
PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFILI GIUS-PENALISTICI
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DLGS 231 / 2007
Art. 12 comma 2
Art. 41
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ART. 11 COMMA 1 DEL DL 201/2011 E ART .5 SEPTIES DEL DL 197/1990
Utilizzabilità della “liberatoria” firmata dal cliente
Profili problematici
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CONTESTO INTERNAZIONALE
1.GLOBAL FORUM ACCORDI DI BERLINO CRS PER 51 PAESI DESTINATI A DIVENTARE 92 ENTRO IL 2018 2.TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT SU MODELLO OCSE 3. DLGS 29 /2014 IN ATTUAZIONE DIRETTIVA UE 2011/16
DEATH OF BANK SECRECY
SCAMBI SPONTANEI/SU RICHIESTA
NO FISH EXPEDITION
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QUADRO RW
1. PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE, OMESSA COMPILAZIONE E INFEDELTA’
2. SOGGETTI INTERPOSTI ( BLACK LIST E NO BLACK LIST )
3. MODIFICHE EX LEGGE COMUNITARIA 2013
4. CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE DEL 2013 E DEL 2014
5. CASI PARTICOLARI (GPM ESTERE;POLIZZE ESTERE NON BI-OPTATE E NON SOGGETTE A IVCA; ESCLUSE DAL “DIFFERIMENTO”; BI-OPTATE E ASSISTITE DA MANDATI FIDUCIARI; IMMOBILI ESTERI; FONDI “SCUDATI”)
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CALCOLO IMPOSTE E SANZIONI
o SIMULAZIONE COMPILAZIONE QUADRO RM
o SIMULAZIONE COMPILAZIONE QUADRO RT
o RECUPERO DI IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO ( CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.9 /2015)
o QUALI IMPOSTE ( ANCHE IVAFE E IVIE ? )
o CALCOLO FORFEITARIO
o GRADUAZIONI DELLE SANZIONI
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SOGGETTI ESTERO VESTITI O «TRASPARENTI»
o TRUST AUTO-DICHARIATI ( RECENTI SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ) E TRASPARENTI
o TRUST ESTERO-VESTITI E TRUST RESIDENTI
o HOLDING E IMMOBILIARI ESTERO- VESTITI E RESIDENTI CON BENI IN ITALIA E ALL’ESTERO
o ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI
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IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI
o INTERMEDIARI ESTERI E INTERMEDIARI NAZIONALI
o MODALITA’ DI INTERVENTO DURANTE LA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA E NELLA FASE SUCCESSIVA
o MANDATI FIDUCIARI A SOCIETA’ ESTERE E SOCIETA’ ITALIANE ( CON E SENZA INTESTAZIONE : CON O SENZA ESTENSIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ ESTERE )
o LE GESTIONI TECNICHE E LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DELLA FISCALITA’ DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
o SCUDI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE
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CALCOLI DI CONVENIENZA CONCLUSIONI
o ANALISI COSTI-BENEFICI (scenari internazionali e valutazione dei tiea in termini di attuale patrimonio informativo a disposizione dell’Anagrafe Tributaria domestica; coinvolgimento di soggetti “collegati” e mancanza di anonimato; omnicomprensività; gestione oculata delle scelte di investimento; costi e complessità della procedura )
o INCOGNITE DA RISOLVERE
o Provvedimento di delega per la riforma fiscale (certezza del diritto); ulteriori “ semplificazioni” (nei calcoli e nelle “tutele” dei soggetti coinvolti ); combinarsi obbligatorio/opzionale con VD “domestica”
o CONCLUSIONI
o Verso un nuovo mondo dove regnano trasparenza, equità e efficienza o cambiare tutto per non cambiare niente ?
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CORDIALI SALUTI
Per contattare il CREDITO DI ROMAGNA sull’argomento:
voluntary.disclosure@creditodiromagna.it