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Foggia23 Marzo 2017
PASSAGGIO GENERAZIONALE
TUTELA DEL PATRIMONIO
LA STORIA DI SILVANA
SILVANA E MARIO SICONOSCONO NEL 1974E DOPO DUE ANNI DI
FIDANZAMENTO SISONO UNITI INMATRIMONIO
DOPO TRE ANNI NASCEMARCO MA PURTROPPO
CON UNA FORMA DIAUTISMO GRAVE
MA UNA SERA MARIOTORNANDO A CASA……
SILVANA RIMASEVEDOVA CON IL FIGLIO
MINORE E TUTTE LEDIFFICOLTA’…..
DOPO TANTI ANNISILVANA CONOSCE
GIACOMO E SI RISPOSALUI E’ UNA BRAVA
PERSONA…..NON SI ERAMAI SPOSATO PRIMA
SILVANA GESTISCE CONPARSIMONIA ILPATRIMONIO DI
FAMIGLIA PER TUTELAREIL FUTURO DI MARCO
CARA SILVANA……VA TUTTO BENE?
Il nostro percorso formativo
Patrimonio AziendaFamiglia
Verranno forniti esempi con soluzione
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Introduzione: il ciclo della vitaAvvio al lavoro
Lavoro/carriera
Matrimonio
Casa/mutui
Figli
Incremento capitale
Gestione famigliare
Investimenti vari
Diversificazione
Fondo pensione
Previdenza
Pensione pubblica
Rendite varie
Pensione integrativa
Polizze vita
Accumulocapitale
Pianificazionefinanziaria
Pianificazionesuccessoria
E’molto importante prevedere la tutela famigliare ed aziendale sututte le varie fasi della vita:
(Tcm, polizze vita/danni, fondo patrimoniale, vincoli di destinazione, trust, etc)
Mantenimentopatrimonio
Trasferimento
Successione
Donazioni
Testamento
Polizze vita
TempoTUTELA DEL PATRIMONIO
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Introduzione: perché pianificare la successione?
Dovete solamente pianificare la successione del patrimonioDovete solamente pianificare la successione del patrimonio
VORRESTE CHE IL VOSTRO PATRIMONIO, FATICOSAMENTE COSTRUITO, FOSSE INSUCCESSIONE INTACCATO DA IMPORTANTI PRELIEVI FISCALI?
VORRESTE CHE IL VOSTRO PATRIMONIO FOSSE CONSUMATO ECOMBATTUTO LEGALMENTE PER ANNI TRA I VS. EREDI?
COME DESTINARE UNA PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO AD UNO O PIÙEREDI IN MANIERA PREFERENZIALE (COMPAGNA, FIGLIO NATURALE,ALTRO SOGGETTO) SENZA PROBLEMATICHE GIURIDICHE?
VORRESTE ASSICURARE UNA PERFETTA UGUAGLIANZA AI VOSTRI FIGLI IN FASE EREDITARIA?
VORRESTE EVITARE CHE IL VS. CONIUGE O I VOSTRI FIGLI FOSSERO OBBLIGATI AVENDERE/SVENDERE PROPRIETÀ PER FAR FRONTE A DEBITI PREGRESSI OIMPOSSIBILITATI PER MESI/ANNI AD ACCEDERE AL PATRIMONIO BLOCCATI DALLAPROCEDURA DI SUCCESSIONE O DA EVENTUALI CREDITORI?
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Introduzione: quali vantaggi si ottengono?
Evitare la pianificazione della successione in vitavuol dire lasciare decidere a qualche altro
Evitare la pianificazione della successione in vitavuol dire lasciare decidere a qualche altro
PIANIFICARE LA SUCCESSIONE IN VITA NON HA INCIDENZA DI COSTI(TESTAMENTO OLOGRAFO) O COSTI MINIMI (TESTAMENTO PUBBLICO)
PIANIFICARE LA SUCCESSIONE IN VITA VUOL DIRE EVITARE IMPOSTEDI SUCCESSIONE (UTILIZZARE STRUMENTI ESENTI)
PIANIFICARE LA SUCCESSIONE IN VITA VUOL DIRE EVITARE LITI EREDITARIETRA FRATELLI E/O PARENTI (RISPETTO DELLE QUOTE EREDITARIE)
PIANIFICARE LA SUCCESSIONE IN VITA VUOL DIRE TRASMETTEREL’AZIENDA INTEGRA AI PROPRI DISCENDENTI
PIANIFICARE LA SUCCESSIONE IN VITA VUOL DIRE LASCIARE IL PROPRIOPATRIMONIO ALLE PERSONE CARE (EVITARE EREDI SCOMODI)
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Il patrimonio personale accumulato nel corso dellapropria vita può essere trasferito ai propri figli,famigliari e “persone care” in vario modo.
Gli strumenti divergono per la differente procedura daseguire e per i diversi effetti che producono dal punto di
vista civilistico e fiscale.
La conoscenza delle norme e’ fondamentale per lamigliore amministrazione e protezione della ricchezza.
Introduzione
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IL MERCATO
Alla fine del 2013 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a circa 8.728miliardi di euro, corrispondenti a poco più di 144 mila euro pro capite e
356 mila euro in media per famiglia.
ATTIVITA'REALI
ATTIVITA'FINANZIARIE
PASSIVITA' RICCHEZZANETTA
5.767MLD EURO 3.848MLD EURO 886MLD EURO 8.728MLD EURO
66% 44% -10 % 100%
La ricchezza delle famiglie italiane
L' 8% circa sul totaledella popolazione fauna successionetestamentariaFonte GFK Eurisko 2013
Al 01 gennaio 2017 la popolazione residente in Italia è pari a60.579.000 persone (29.409.000 maschi e 31.170.000 femmine)
Il 22% della popolazione ha oltre 65 annimentre il 6,10% ha oltre 80 anni
(17.000 sono gli ultracentenari di cui 600 oltre i 105 anni)
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L’evoluzione della famiglia italiana
1942 1975 1983 2013 2015 2016
Primo codicedella famiglia
16/03/1942R.D. n° 262
La famigliapatriarcale
Moglie subordinataal marito
Legge suldivorzio
n° 898 del01/12/1970
Referendumnel 1974:
vincono i no
Codice dellafamiglia n°151 del
1975
Parità giuridicatra coniugi
Abolito la dote
Comunionedei beni
Figli naturali ugualiai legittimi
Il coniugediventa erede
Legge 4 maggio1983, n° 184
"Disciplinadell'adozione e
dell'affidamento deiminori"
Filiazionenaturale
Decreto dellepari
opportunità:
la legge cheequipara figlinaturali ai figli
legittimiLegge n° 219del 10/12/12
Divorzio breve:
la legge inGazzettaUfficiale
Legge n° 55del 11/05/15
Modifiche alcodice civilein materia di
disciplina delleUnioni civili e dei
patti di convivenza
Legge 76 del20/05/2016
Legge Cirinnà
28/03/2001Legge n° 149Modifiche alla
legge 4 maggio1983, n. 184,
recante«Disciplina
dell’adozione edell’affidamento dei
minori»
1970
Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sullasubordinazione della moglie al marito. Il primo libro del codice venne riformato dallaLegge 19 maggio 1975, n. 151 che apportò modifiche tese ad uniformare lenorme ai principi costituzionali:
Parità giuridicadei coniugi
Patria potestàentrambi i genitori
Abolito l'istitutodella dote
Figli naturali =figli legittimi
Venne istituita la comunione dei beni come regime patrimonialelegale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione).
Il coniuge superstite nella successione ereditaria diventa erede,mentre prima legalmente, non ereditava nulla.
L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
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L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA : REALTA’ SEMPRE PIU’ COMPLESSA
SPOSATICON FIGLI
COMUNIONE/SEPARAZIONE DEI BENISENZA FIGLI
FIGLI LEGITTIMI – FIGLI NATURALI – FIGLI LEGITTIMATI – FIGLI ADOTTIVI(FIGLI NATI DENTRO E FUORI DAL MATRIMONIO)
COPPIE ED UNIONI DI FATTO (PACS – DICO)
CONVIVENTI/ECON FIGLI
SENZA FIGLI
SEPARATI/ECON FIGLI
SENZA FIGLI
DIVORZIATI/ECON FIGLI
SENZA FIGLI
VEDOVE/ICON FIGLI
SENZA FIGLI
SCAPOLI, ZITELLE, SINGLE
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Famiglia TradizionaleFamiglia Patriarcale Coppie di fatto
L’istituzione familiare ha subito, sta subendo e subirà grandi cambiamenti
L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
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Famiglia: 1 mln quelle ricostituite
L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
Negli ultimi dieci anni le coppie coniugate con figli sonodiminuite di 739mila unità (-7,8%), mentre quelle nonconiugate con figli sono 274mila in più.
Di pari passo è diminuita la propensione al matrimonio,che in oltre un caso su tre (37,3%) si conclude con laseparazione.
Il 23,6% dei bambini nasce ormai fuori dalmatrimonio. Un bimbo su cinque nasce da una donnastraniera (Fonte Istat).
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L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
36,7% del totale(90.582)
MATRIMONICON RITO CIVILEMATRIMONI
CON CITTADINISTRANIERI
SECONDE NOZZE
15% del totale(36.918)
13,8% del totale(34.137)
Le nozze si confermano in crisi. Ma solo i primi matrimoni, che in circa 35 anni si sono quasidimezzati mentre quelle contratte fra divorziati e vedovi vivono floridamente e sono più cheraddoppiate in questo periodo (indagine Istat).
Unioni miste oggi sono il 15% erano il 4,8% nel 1995. La tipologia più frequente e’ quella in cuilo sposo e’ italiano e la sposa e’ straniera (romene, ucraine, brasiliane le più gettonate).
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L’evoluzione della famiglia : realtà sempre più complessa
LE NUOVE SITUAZIONI FAMIGLIARIA1) SEPARATO/A CON FIGLI – CONVIVENTE SENZA FIGLI
A2) SEPARATO/A CON FIGLI – CONVIVENTE CON FIGLI
A3) SEPARATO/A SENZA FIGLI – CONVIVENTE SENZA FIGLI
A4) SEPARATO/A SENZA FIGLI – CONVIVENTE CON FIGLI
B1) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A CON FIGLI – CONVIVENTE SENZA FIGLI
B2) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A CON FIGLI – CONVIVENTE CON NUOVI FIGLI
B3) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A SENZA FIGLI – CONVIVENTE SENZA FIGLI
B4) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A SENZA FIGLI – CONVIVENTE CON NUOVI FIGLI
B5) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A CON FIGLI – SECONDE NOZZE SENZA FIGLI
B6) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A CON FIGLI – SECONDE NOZZE CON NUOVI FIGLI
B7) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A SENZA FIGLI – SECONDE NOZZE SENZA FIGLI
B8) DIVORZIATO/A-VEDOVO/A SENZA FIGLI – SECONDE NOZZE CON NUOVI FIGLI
FIGLI LEGITTIMI – FIGLI LEGITTIMATI – FIGLI NATURALI – FIGLI ADOTTIVI
SECONDE NOZZE/CONVIVENTE: ITALIANA/O – STRANIERA/O
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Evoluzione della famiglia
COPPIE DI FATTO
IL MATRIMONIO UNIONI CIVILI
I CONVIVENTI: DIRITTI E DOVERI
REGISTRAZIONE ANAGRAFICAIN COMUNE
DIRITTO DI VISITA E DIASSISTENZA OSPEDALIERA
DIRITTO DI ABITAZIONELIMITATO CASA PRINCIPALE
PARTECIPARE AGLI UTILI SUIMPRESA FAMILIARE
RISARCIMENTO DEL DANNOPER PERDITA
RICHIESTA SU GRADUATORIEPER ALLOGGI POPOLARI
POSSIBILE STIPULA DI UNPATTO DI CONVIVENZA
DIRITTO DI VISITA IN CARCERE
NESSUN ASSEGNO DIREVERSIBILITA’
NESSUN DIRITTOSUCCESSORIO
UN SIGNORE CHIAMATO MURDOCH……
Keith Rupert Dylan Murdoch(Melbourne 11 marzo 1931)Editore, imprenditore e produttoretelevisivo australianonaturalizzato statunitense Patricia Booker
1956 I°moglie
Prudence (1958)
Anna Maria Torv Mann1967 II°moglie
Lachlan (1971)
James (1972)
Elisabeth (1968)
Wendi Deng1999 III°moglie
Grace (2001)Chloe (2003)
UN SIGNORE CHIAMATO MURDOCH……
Keith Rupert Dylan Murdoch e Jerry Hall si sonoconosciuti nel 2015 in estate in Australia…….Nel 1999 Jerry divorziò da Mick Jagger:4 figli Elizabeth, James, Georgia e Gabriel
SUCCESSIONE LEGITTIMA PER LEGGE100% AI SEI FIGLI0% A JERRY HALL
SUCCESSIONE LEGITTIMA PER LEGGE100% AI SEI FIGLI0% A JERRY HALL
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA66,66% AI SEI FIGLI (LEGITTIMA)
33,33% A JERRY HALL (QUOTA LIBERA)
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA66,66% AI SEI FIGLI (LEGITTIMA)
33,33% A JERRY HALL (QUOTA LIBERA)04 marzo 2016
RUPERT MURDOCH E JERRY HALL SPOSI A LONDRANozze civili prima del rito religioso per Murdoch e l'ex modella, già
moglie di Mick Jagger madre di quattro figli.
SUCCESSIONE LEGITTIMA PER LEGGE66,66% AI SEI FIGLI
33,33%% ALLA MOGLIE JERRY HALL
SUCCESSIONE LEGITTIMA PER LEGGE66,66% AI SEI FIGLI
33,33%% ALLA MOGLIE JERRY HALLSUCCESSIONE TESTAMENTARIA
50% AI SEI FIGLI (LEGITTIMA)50%% ALLA MOGLIE JERRY HALL (LEGITTIMA E QUOTA LIBERA)
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA50% AI SEI FIGLI (LEGITTIMA)
50%% ALLA MOGLIE JERRY HALL (LEGITTIMA E QUOTA LIBERA)
QUOTA MINIMA DI LEGITTIMA50% AI SEI FIGLI
25% ALLA MOGLIE JERRY HALL25% QUOTA LIBERA
QUOTA MINIMA DI LEGITTIMA50% AI SEI FIGLI
25% ALLA MOGLIE JERRY HALL25% QUOTA LIBERA
Il passaggio generazionale famiglia/azienda
Concetto di patrimonio (dal latino patrimonium -derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito' -dapprima col significato di 'compito del padre' poi conquello di 'cose appartenenti al padre').
In diritto il patrimonio viene definito come l'insieme deirapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno
capo ad un soggetto giuridico (il titolare).
In economia il patrimonio è definito come la ricchezza,espressa in termini monetari, a disposizione di unsoggetto in un determinato istante.
IL PATRIMONIO
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IMMOBILICOMMERCIALI
TERRENI
AVVIAMENTO
SCORTE DIMAGAZZINOMACCHINARI
PARTECIPAZIONISOCIETARIE
ETC.
IMMOBILIRESIDENZIALI
IMMOBILICOMMERCIALI
TERRENIAGRICOLI EDEDIFICABILI
INVESTIMENTIBANCARI
INVESTIMENTIPOSTALI
INVESTIMENTIASSICURATIVI
BENI DILUSSO
BENI MOBILIREGISTRATI
BENIIMMATERIALI
ETC.
Il passaggio generazionale famiglia/azienda
Comunione e separazione dei beni
PATRIMONIO FAMIGLIARE
Ditte individuali, di persone, di capitaliPATRIMONIO AZIENDALE
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PATRIMONIO:Immobiliare/terreni/banca/depositi/
titoli di stato/obbligazioni/azioni/fondicomuni/sicav/assicurazioni/polizze
vita/gestioni patrimoniali/buonipostali/pct/valute/etc.
FAMIGLIA:Comunione dei beni e separazione/
coniuge/figli/single/separato/divorziato vedovo/convivente/etc.
AZIENDA:Di capitali/di persone/ditte
individuali/cooperative/partecipazioni societarie/
immobili/avviamento/macchinariscorte/etc.
Il codice civile La giurisprudenza
La cassazione
Accordi/ disaccordifamigliari
Accordi/ disaccordiaziendali
Riassumendo …
SUCCESSIONE, DONAZIONE, TESTAMENTOSUCCESSIONE, DONAZIONE, TESTAMENTO24
Il passaggio generazionale famiglia/azienda
Pianificare in vita la trasmissione del patrimonio
Una polizza vita conbeneficiario/i designato/i
Donazione diretta oindiretta
Successione Mortis Causa
Patti di Famiglia
Testamento
Quali strumentiutilizzare?
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Cenni storici sulla successione e vari decreti legge
Titolo IDisposizioni generali
sulle successioni(artt. 456- 564)
Titolo IIDelle successioni
legittime(artt. 565-586)
Titolo IIIDelle successioni
testamentarie(artt. 587-712)
Titolo IVDella divisione(artt. 713-768 )
Titolo VDelle donazioni(artt. 769-809)
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTEArt. 457 - L'eredità si devolve per legge o per testamento. Si fa luogo alla
successione legittima quando manca in tutto o in parte quella testamentaria.
LEGITTIMA TESTAMENTARIA NECESSARIA
In base alla leggein mancanza della
volontà deldefunto
In base allavolontà del
defunto
In base alla leggeanche contro la
volontà deldefunto
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Cenni storici sulla successione e vari decreti leggeEVOLUZIONE LEGISLATIVA DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
D. Lgs. 346/90 Approvazione del Testo unico in materia di Imposta sulle successioni e donazioni
Art. 69, L. 21/11/2000n. 342
Estensione delle agevolazioni prima casa ai trasferimenti a titolo gratuito inter vivos e mortis causa diabitazioni non di lusso a favore di beneficiari che possiedono i requisiti per usufruire dell’agevolazioneprima casa.Introduzione di rilevanti modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni
Art. 13 L. 383/2001
Abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.Introduzione di una tassazione con le aliquote dell’imposta di registro (quelle applicabili ove iltrasferimento fosse operato a titolo oneroso) per le donazioni:•Effettuate a favore di beneficiari diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino alquarto grado del donante•Per la parte di valore che eccede la franchigia di euro 180.759,91
D.L. 3 ottobre 2006, n.262, conv. modif. conL.24/11/2006, n.286
Estensione dell’imposta di registro anche ai trasferimenti a titolo gratuito inter vivos e mortis causacon aliquote e con franchigie graduate in dipendenza del vincolo di parentela o affinità tra disponente ebeneficiario
L. 24/11/2006 n. 286 Reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui D. Lgs 346/90 (con modifiche)
L. 27/12/2006 n. 296(Finanziaria 2007)
Introduzione di rilevanti modifiche dell’imposta sulle successioni e donazioni:•Nuova franchigia per i trasferimenti a favore dei fratelli•Ripristino ed incremento della franchigia per i trasferimenti a favore delle persone disabili•Ampliamento dei termini per la presentazione della dichiarazione di successione•Esenzione, in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, per i trasferimenti che hannoper oggetto complessi aziendali o partecipazioni societarie a favore dei discendenti
L. 24/12/2007 n. 244(Finanziaria 2008)
Estensione dell’esenzione prevista per i trasferimenti che hanno per oggetto complessi aziendali opartecipazioni societarie anche a favore del coniuge
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
ESEMPIO
SONO VEDOVA ED HO DUE FIGLI
UNO SI CHIAMA PECORA BIANCA (SPOSATO, LAUREATO, RISPETTOSO, MIASSISTE E MI FA SPESSO COMPAGNIA)
UNO SI CHIAMA PECORA NERA (NON E’ SPOSATO, NON HA TERMINATO GLISTUDI, E’ DROGATO, MI HA UMILIATO, MI HA RUBATO IN CASA, NON LOVEDO E NON LO SENTO DA TANTO TEMPO)
VOGLIO LASCIARE TUTTO IL MIO PATRIMONIO AL FIGLIO PECORA BIANCA
COME POSSO FARE?
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La successione: legittima, testamentaria, necessariaLA LEGITTIMA
Intangibilità della legittimaDispone l’art. 549: “il testatore non può imporre
pesi o condizioni sulla quota spettante ailegittimati ”
La legittima (definita anche riserva o quota indisponibile) è la quotadel patrimonio ereditario che deve essere necessariamente destinataad una particolare categoria di successori individuata dal legislatore.
La tutela alla predetta quota è garantita a fronte di una eventualevolontà contraria del de cuius stesso (contra testamentum).
La legittima costituisce un limite all’autonomia negoziale del de cuius nel disporreinter vivos o mortis causa dei propri beni. L’intangibilità della legittima deve essereintesa in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo.
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
La riforma dell’istitutodell’indegnità a succedere,
contenuta nella legge 8 luglio2005, n. 137, è entrata invigore il 3 agosto 2005.
Per indegnità, una personaviene esclusa dalla
successione, in quanto, aisensi dell’articolo 463 delCodice Civile, ha compiutoatti di estrema gravità, o
contro il defunto o contro lasua libertà testamentaria.
INDEGNITA’ A SUCCEDERE
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
L’indegnità si verifica nei seguenti casi:chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o ilconiuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcune delle causeche escludono la punibilità a norma della legge penale;
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiaraapplicabili le disposizioni sull’omicidio;
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per untempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in ungiudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, sela testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare omutare testamento o l’ha impedita;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
L’indegnità a succedere si basa sull’incompatibilità morale del soggetto chiamato asuccedere o già divenuto erede poiché ripugna alla coscienza collettiva che chi si sia reso
colpevole di atti gravemente pregiudizievoli verso il defunto gli possa poi succedere.
Art. 463 casi di indegnità
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
Oriana Fallaci, lite per la firma sul testamento: sarebbe falsa
La sorella della giornalista ha portato in procura aFirenze un esposto per denunciare la presunta firmafalsa sul testamento. L'eredità andrebbe a Edoardo,indicato come erede universale, escludendo così siala sorella Paola, sia l’altro suo figlio, Antonio. MaEdoardo si difende: "Il testamento è stato firmatonegli Stati Uniti, davanti a testimoni, avvocati e a unacorte".
La sorella della giornalista ha portato in procura aFirenze un esposto per denunciare la presunta firmafalsa sul testamento. L'eredità andrebbe a Edoardo,indicato come erede universale, escludendo così siala sorella Paola, sia l’altro suo figlio, Antonio. MaEdoardo si difende: "Il testamento è stato firmatonegli Stati Uniti, davanti a testimoni, avvocati e a unacorte".
Secondo una prima perizia, la firma sultestamento della giornalista e scrittrice
Oriana Fallaci sarebbe falsa. A renderlo noto èl'avvocato Francesco Brizzi, legale della sorellaPaola, che dichiara: "l'esposto non è per l'eredità,ma per difendere l'immagine di Oriana.
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
L’indegnità deve essere pronunciata con sentenza la quale haeffetto retroattivo: l’indegno è considerato come se non fosse
stato mai erede ed è perciò obbligato alle restituzioni.
L’indegnità può essere rimossa con la riabilitazione, che può essere espressa (attopubblico) mediante:
Testamento (riabilitazione totale)
Contemplazione nel testamento (riabilitazione parziale), nel qual casol’indegno è ammesso a succedere nei limiti della disposizione, ma non puòricevere nulla come successore legittimo e neppure può agire per lesione dilegittima, se quanto ha ricevuto è inferiore alla quota di riserva.
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
Non va confusa conl’indegnità a succedere lacosiddetta diseredazione,
ossia la clausola deltestamento con cui il
testatore dichiari di nonvolere che alla sua
successione partecipi undeterminato soggetto che, ne
avrebbe diritto, persuccessione necessaria
E’ pacifico, infatti, che unadisposizione del genere non puòazzerare i diritti dei legittimari
(titolari cioè della quota diriserva). La legge italiana non
prevede espressamente ladiseredazione né la
giurisprudenza sembra ritenerevalido un eventuale testamento a
carattere esclusivamentenegativo con il quale il testatore
escluda dal testamento undeterminato soggetto, anche non
successore necessario.
DISEREDAZIONE
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
ESEMPIO
UNA COPPIA DI CONVIVENTI
LUI PATRIMONIO STIMATO DI CIRCA 5 MLN DI EUROLA CONVIVENTE NULLATENENTE
IL FACOLTOSO (LUI) HA COME UNICO EREDE UN FRATELLO DOVE NONESISTE UN BUON RAPPORTO
LUI VUOLE LASCIARE ALLA SUA MORTE, MA SOLO ALLA SUA MORTE,TUTTO ALLA CONVIVENTE
GLI E' STATO SUGGERITO DI FARE UNA POLIZZA VITA INDICANDOCOME BENEFICIARIO LA CONVIVENTE STESSA
E’ CORRETTA LA SOLUZIONE?
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
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I LEGITTIMARISoggetti legati al de cuius da vincoli di parentela cui la legge riconosce ildiritto ad una parte dell’asse ereditario restando libera la parte residua.
I legittimari a favore dei quali il legislatore ha riservato in via inderogabile una quotaparte del patrimonio familiare sono :
In merito alla posizione rispettiva delle categorie di legittimari, la vocazione dei figli escludequella degli ascendenti legittimi, mentre il coniuge concorre con gli uni e con gli altri
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
38
IL GRADO DI PARENTELA
Il codice civile, agli artt. 74 e ss., definisce e disciplina i rapporti diparentela e affinità nonché le modalità di calcolo dei gradi diparentela e affinità.
La parentela è il rapporto che lega persone che discendono da unostesso stipite. La parentela può essere in linea retta o collaterale.
Si ha parentela in linea retta qualora le persone discendano l'una dall'altra(nonno/padre/figlio), parentela in linea collaterale quando, pur discendendo da unostipite comune, le persone non discendono l'una dall'altra (fratelli, cugini ecc.).
Il grado di parentela si calcola sempre escludendo lo stipite.
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
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IV GRADO TRISAVI
III GRADO BISNONNI
II GRADO NONNI
I GRADO GENITORI
ASCENDENTI
DISCENDENTI
I GRADO FIGLI
II GRADO NIPOTI
III GRADO PRONIPOTI
IV GRADO FIGLI DEIPRONIPOTI
COLLATERALI
II GRADOFRATELLI
SORELLE
III GRADO
ZII
NIPOTI (FIGLI DEI FRATELLI )
PROZII
IV GRADO
PRONIPOTI
PRIMI CUGINI
FIGLI DI PROZII
V GRADOSECONDI NIPOTI
SECONDI CUGINI
VI GRADO ALTRI CUGINI
DOPO IL SESTO GRADO INTERVIENE LO STATO
DE CUIUS
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
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Figlio Tizio Figlio Mario
Nipote Gianni
Padre CaioI° Grado
III° Grado
II° Grado
II° Grado
Esempi di parentela
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
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Art. 586 Acquisto dei beni daparte dello Stato.
In mancanza di altrisuccessibili l`eredità è
devoluta allo Stato.L`acquisto si opera di diritto
senza bisogno di accettazionee non può farsi luogo a
rinunzia.
Lo Stato non risponde deidebiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beniacquistati
LA SUCCESSIONE DELLO STATO
La successione: legittima, testamentaria, necessaria
ESEMPIO
MARITO E MOGLIE SENZA FIGLI
CASA DI PROPRIETA’ INTESTATA AD ENTRAMBI IN COMUNIONEDEI BENI VALORE 200MILA EURO
UN DOSSIER TITOLI DI STATO DI EURO 100MILA ED UN CONTOCORRENTE CON 100MILA EURO COINTESTATO
IL MARITO HA COME PARENTI 3 FRATELLI CHE NON SI VEDONO ENON SI PARLANO ORMAI DA TANTI ANNI
MUORE LUI…….COSA SUCCEDE AL PATRIMONIO?
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
ESEMPIO
MARITO E MOGLIE GIOVANI SENZA FIGLI SPOSATI
CASA DI PROPRIETA’ INTESTATA AD ENTRAMBI INCOMUNIONE DEI BENI VALORE 200MILA EURO CON UNMUTUO DI 100MILA EURO
IL MARITO HA COME PARENTI IL PAPA' VIVENTE E DUEFRATELLI SPOSATI
MUORE LUI……..COSA SUCCEDE AL PATRIMONIO?
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
EREDI QUOTA SPETTANTE
CONIUGEVIVENTE
Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) Intera ereditàConiuge + 50% eredità
Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti) 50% ereditàConiuge + 33,33% eredità
2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti) 66,66% in parti ugualiConiuge + 66,66% eredità
Ascendente/i (senza figli e fratelli) 33,33% in parti ugualiConiuge + 66,66% eredità
1 o più fratelli (senza figli) 33,33% in parti ugualiConiuge + 66,66% eredità
Ascendente/i + 25% in parti uguali1 o più fratelli (senza figli) 8,33% in parti uguali
SENZACONIUGE
1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti) Intera in parti ugualiAscendente/i (senza figli e fratelli) Intera eredità
1 o più fratelli (senza figli e ascendenti) Intera in parti ugualiAscendente/i + Si divide per capi ma ai
genitori almeno il 50%dell' eredità1 o più fratelli (senza figli)
Altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi) Intera in parti uguali
La tabella della successione senza testamento (mortis causa)
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La successione: legittima, testamentaria, necessaria
EREDI QUOTA DI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE
CONIUGEVIVENTE
Coniuge (in mancanza di figli e ascendenti) 50% eredità 50% eredità
Coniuge + 33,33% eredità
33,33% ereditàFiglio unico (anche se viventi gli ascendenti) 33,33% eredità
Coniuge + 25% eredità25% eredità
2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti) 50% eredità in parti uguali
Coniuge + 50% eredità25% ereditàAscendente/i (senza figli) 25% eredità
SENZACONIUGE
Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti) 50% eredità 50% eredità
2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti) 66,66% eredità in parti uguali 33,33% eredità
Ascendente/i (senza figli) 33,33% eredità 66,66% eredità
Senza figli e ascendenti Niente Intera eredità
La tabella della successione con le quote di legittima
Le aliquote sulla successione e donazione
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SOGGETTI IMPOSTA DI SUCCESSIONE IMPOSTAIPOTECARIA
IMPOSTACATASTALE
ConiugeParenti in linea retta
4% con franchigia di 1 milione di Euro perogni beneficiario sul valore netto dell’asse
ereditario (massa dei rapporti attivi epassivi)
2% sul valorecatastaleoppure
200Euro setrattasi di primacasa per uno deibeneficiari (bastaun beneficiario)
1% sul valorecatastaleoppure
200 Euro setrattasi di primacasa per uno deibeneficiari (bastaun beneficiario)
Fratelli e sorelle
6% (con franchigia di 100 mila Euro) perogni beneficiario sul valore netto dell’asse
ereditario (massa dei rapporti attivi epassivi)
Altri parenti fino al 4° gradoAffini in linea retta
Affini in linea collaterale fino al 3°
6% (senza franchigia) sul valore nettodell’asse ereditario (massa dei rapporti
attivi e passivi)
Altri soggetti(es. conviventi - terze persone)
8% (senza franchigia) sul valore nettodell’asse ereditario (massa dei rapporti
attivi e passivi)
Portatori di handicap riconosciutigrave ai sensi della L. 104/1992
4-6-8% a seconda del tipo di grado diparentela (con franchigia di 1,5milioni di
euro) sul valore netto dell’asse ereditario(massa dei rapporti attivi e passivi)
Le aliquote sulla successione e donazione
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SOGGETTI IMPOSTA DI DONAZIONE IMPOSTAIPOTECARIA
IMPOSTACATASTALE
ConiugeParenti in linea retta
4% con franchigia una tantum di 1 milionedi Euro sul valore dei beni donati
(immobili valore catastale)
2% sul valorecatastaleoppure
200 Euro setrattasi di primacasa per uno deibeneficiari (bastaun beneficiario)
1% sul valorecatastaleoppure
200 Euro setrattasi di primacasa per uno deibeneficiari (bastaun beneficiario)
Fratelli e sorelle6% (con franchigia di 100 mila Euro) sul
valore dei beni donati(immobili valore catastale)
Altri parenti fino al 4° gradoAffini in linea retta
Affini in linea collaterale fino al 3°
6% (senza franchigia) sul valore dei benidonati (immobili valore catastale)
Altri soggetti(es. 2 conviventi – terze persone)
8% (senza franchigia) sul valore dei benidonati (immobili valore catastale)
Portatori di handicap riconosciutigrave ai sensi della L. 104/1992
4-6-8% sul valore dei beni donati a secondadel tipo di grado di parentela (con
franchigia di 1,5milioni di euro) (immobilivalore catastale)
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La donazione
La donazione è il contratto col quale, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l`altra, disponendo
a favore di questa di un suo diritto o assumendo
verso la stessa una obbligazione.
LA DONAZIONE
Art. 769 - Definizione
Gli elementiessenziali delladonazione sono:
Animus donandi: ossialo spirito di liberalità deldonante: esso costituiscela causa del contratto didonazione e consistenell’intenzione di nonricevere alcuncorrispettivo per laprestazione a favore deldonatario;
Arricchimento deldonatario a cui devecorrispondere unimpoverimento deldonante.
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, unaparte arricchisce l`altra, disponendo a favore di questa di un suo
diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.
La donazione
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Parti contrattuali:
DonanteE' colui che compie l’atto di liberalità. Perpoter compiere l’atto deve esserecapace di agire e di disporre del diritto; siritiene che donante possa essere ancheuna persona giuridica
DonatarioE colui che riceve l’attribuzionepatrimoniale; anche le personegiuridiche e le persone non riconosciutehanno la capacità a ricevere senza chesia più necessaria l’autorizzazioneamministrativa
La donazione
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La donazione
Revoca delle donazioniLe donazioni fatte possono essere revocate a queste condizioni:
INGRATITUDINEart. 801 cc
Può essere chiesta quando:
Il donatario ha attentato alla vita del donante
Il donatario ha perpetrato sevizie, delitti, o ingiurie gravi aidanni del donante
Il donatario ha negato gli alimenti al donante
SOPRAVVENIENZA DIFIGLI DEL DONANTEArt. 803 cc
Il donante che non aveva o che ignorava di avere figli o discendentilegittimi al tempo della donazione puo’ chiedere la revocazionequando: Vi sia la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o
discendente legittimo del donante Vi sia il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due
anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo delladonazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio
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ESEMPIO
La donazione
Imprenditore sposato con moglie e figlio
Dona in vita un immobile all’amantevalore 200mila euro
Dopo 10 anni viene a mancare e lascia comesuccessione alla moglie e figlio la seguentesituazione:Casa di proprietà valore 800.000 euroMutuo sull’abitazione residuo di 300.000 euro
La moglie ed il figlio scoprono la donazione fattadall’imprenditore in vita
Cosa succede?
Donatum DebitumRelictum
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Per determinare la quota di legittima, occorre formare la massa ereditaria(riunione fittizia dei beni), cioe’ fare una operazione aritmetica di computo,
che si sintetizza nella seguente formula:
La riunione fittizia della massa ereditaria
Valore dei beni lasciatidal de cuius almomento della
successione
Tutti i beni di cui il decuius ha disposto in
vita a titolo didonazione facendo
riferimento al valoreche essi avevano altempo dell’apertura
della successione
Debiti contratti dal decuius oltre le spesesorte in occasione
della sua morte(funerarie, imposte,
etc)
La donazione
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L’azione di riduzione e di restituzione
Per la reintegrazione dei suoi diritti il legittimario si varrà di una azione di riduzione e di una eventualeconseguente azione di restituzione.
Quando la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia sufficiente, si agisce contro i donatari. Ledonazioni si riducono cominciando dall‘ultima e risalendo alle anteriori.
Azione diriduzione
Azione legale promossa dagli eredi legittimari in tutti i casi nei quali venga violato il lorodiritto (quota inferiore a quella spettante o esclusione).L'azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553 - 564 del c.c., è l'azione mediante la qualei legittimari pretermessi ovvero lesi nella quota di riserva possono essere reintegrati nellaquota ai medesimi spettante.
Azione direstituzione
Se il legittimario, una volta vittoriosamente esperita l’«azione di riduzione», non trovacapienza nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto l’attribuzionedi beni di valore superiore alla quota disponibile (cioè se non ha «sostanze», ad esempiodenaro, sufficienti per soddisfare quanto dovuto al legittimario), il legittimario puòrivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne la «restituzione».
Ordine in cui si deve procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legittima:1.Riduzione delle quote legali intestate;2.Riduzione delle disposizioni testamentarie3.Riduzione delle donazioni.
I DIRITTI DEI LEGITTIMARI
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L’azione di riduzione e di restituzione
Novità Legge 80/2005 (entrata in vigore 15 maggio 2005)Novità Legge 80/2005 (entrata in vigore 15 maggio 2005)
L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene eche sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni pesoo ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.
L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 annidalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è alsicuro da ogni pretesa.
L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del terminedalla donazione; esso perde effetto se non rinnovato entro 20 anni.
L’azione di riduzione vittoriosa, che abbia comportato la restituzione del bene eche sia stata promossa entro 20 anni dalla donazione, libera il bene da ogni pesoo ipoteca di cui sia stato nel frattempo gravato.
L’azione di restituzione è esperibile dal legittimario entro e non oltre 20 annidalla donazione, trascorsi i quali il proprietario del bene di provenienza donativa è alsicuro da ogni pretesa.
L’opposizione stragiudiziale alla donazione sospende il decorso del terminedalla donazione; esso perde effetto se non rinnovato entro 20 anni.