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11 luglio 2013 Gian Marco Committeri
La variabile fiscale nelle La variabile fiscale nelle
operazioni straordinarieoperazioni straordinarie
La cessione di azienda e di partecipazioniLa cessione di azienda e di partecipazioni(la responsabilit(la responsabilitàà per i debiti tributari e le valutazioni di convenienza)per i debiti tributari e le valutazioni di convenienza)
La scelta tra la cessione dell’azienda (asset deal) o della partecipazione
nella società che la possiede (share deal) dipende da molteplici fattori, alcuni dei quali certamente di natura fiscale.
Tra questi:
- la diversa tassazione in capo al soggetto cedente (rilevanza della
plus/minusvalenza relativa all’azienda e tendenziale irrilevanza di
quella afferente la partecipazione)
- diversa rilevanza fiscale delle somme spese dal soggetto acquirente
(rilevanza piena se si tratta di asset deal – il prezzo è allocato su beni fiscalmente rilevanti come i cespiti, il magazzino e l’avviamento e
contribuisce alla gestione operativa – rilevanza limitata negli share deal dove il prezzo è allocato sulle partecipazioni acquistate e non sui beni e rileverà soltanto, ed in modo marginale, in sede di successiva
cessione delle stesse)
Inoltre:
- l’acquisto della partecipazione (contenitore) porta con sé l’acquisto
di tutto ciò che la società possiede mentre l’acquisto dell’azienda
commerciale o di un ramo d’azienda consente, entro certi limiti, di
selezionare quali asset trasferire e quali mantenere (si pensi al classico caso di presenza di «immobili patrimonio»)
- l’acquisto dell’azienda porta con sé l’applicazione dell’imposta di
registro proporzionale (nonché delle imposte ipocatastali ove siano
presenti beni immobili) mentre il trasferimento delle partecipazioni è
sostanzialmente esentato dall’imposizione indiretta (ad eccezione
della «Tobin Tax» il cui impatto è comunque limitato)
- l’acquisto dell’azienda (o del ramo d’azienda) consente di attivare
specifiche procedure per quantificare/limitare la responsabilità del
cessionario per i debiti fiscali del cedente (c.d. «certificato fiscale»)
Nell’assetto del sistema fiscale post riforma Ires (D. Lgs. n. 344/2003)
la circolazione dei beni di primo grado (aziende) è rimasta
pienamente rilevante (tassazione/deduzione della plus/minusvalenza
in capo al cedente e riconoscimento dei valori fiscali degli asset in
capo al cessionario) mentre quella dei beni di secondo grado
(partecipazioni) è divenuta tendenzialmente “neutrale” (participationexemption e irrilevanza delle minusvalenze).
La PEX non è una agevolazione bensì meccanismo che assicura la
coerenza del sistema una volta che si è scelto il meccanismo
dell’esenzione dei dividendi per evitare la doppia imposizione sugli
utili societari.
In sostanza, quindi, il contribuente è messo nella condizione di optare tra
due differenti possibilità, entrambe perfettamente lecite: cessione di beni
(aziende o rami d’azienda) fiscalmente rilevante ovvero di partecipazioni
i cui maggiori valori (non trasferendosi sui beni dell’impresa) non
sono fiscalmente rilevanti per il cessionario.
Conseguenza: possibilità di conferire azienda in neutralità e cedere la
partecipazione nella conferitaria in regime PEX senza censure di
elusività: non si tratta di una “agevolazione” bensì di un meccanismo che
consente di non discriminare tra soggetti che hanno una struttura
organizzativa diversa (si pensi al soggetto economico che abbia
“societarizzato” le diverse aziende possedute rispetto a quello che le detenga
nell’ambito di una medesima società)
La cessione di aziendaLa cessione di azienda
Nozione di aziendaNozione di azienda
Può non coincidere con tutti i beni che appartenevano allPuò non coincidere con tutti i beni che appartenevano all’’azienda (o ramo azienda (o ramo
dd’’azienda) oggetto di cessione purchazienda) oggetto di cessione purchéé abbia mantenuto abbia mantenuto unun’’organizzazione organizzazione
autonoma idonea autonoma idonea a consentire la consentire l’’esercizio di unesercizio di un’’attivitattivitàà dd’’impresa seppure impresa seppure
con le integrazioni decise dal cessionario (Cass. n. 27286/2005 con le integrazioni decise dal cessionario (Cass. n. 27286/2005 e n. e n.
21481/2009) 21481/2009)
Non conta il Non conta il nomen iurisnomen iuris dato al contratto dalle parti ma occorre verificare dato al contratto dalle parti ma occorre verificare
se i beni ceduti siano idonei o meno allo svolgimento di unse i beni ceduti siano idonei o meno allo svolgimento di un’’attivitattivitàà
produttiva (Cass. 8 maggio 2013, n. 10740)produttiva (Cass. 8 maggio 2013, n. 10740)
•• La La ““tentazionetentazione”” di simulare un trasferimento di singoli beni anzichdi simulare un trasferimento di singoli beni anzichèè una una
cessione di azienda per evitare:cessione di azienda per evitare:
•• i profili di i profili di responsabilitresponsabilitàà solidale solidale in capo al cessionario (ex art. 2560 del in capo al cessionario (ex art. 2560 del
codice civile e art. 14 D. Lgs. n. 472/98);codice civile e art. 14 D. Lgs. n. 472/98);
•• gli obblighi di continuazione dei gli obblighi di continuazione dei rapporti di lavoro dipendenterapporti di lavoro dipendente;;
•• il carico fiscale il carico fiscale delldell’’imposta di registro imposta di registro (in luogo dell(in luogo dell’’IVA solitamente IVA solitamente
““neutraleneutrale””). ).
... e quella ... e quella –– meno frequente meno frequente -- di simulare un trasferimento di azienda anzichdi simulare un trasferimento di azienda anzichèè
di singoli beni:di singoli beni:
•• per per ““agevolareagevolare”” il il passaggio di posizioni contrattualipassaggio di posizioni contrattuali (es. licenze (es. licenze
commerciali, autorizzazioni amministrative)commerciali, autorizzazioni amministrative)
Imposte diretteImposte dirette
Determinazione della plusvalenzaDeterminazione della plusvalenza
Differenza positiva tra Differenza positiva tra corrispettivo di cessionecorrispettivo di cessione e e costo fiscalmente riconosciuto costo fiscalmente riconosciuto
delldell’’azienda (somma algebrica dei valori fiscali dei singoli elementiazienda (somma algebrica dei valori fiscali dei singoli elementi delldell’’attivo e attivo e
del passivo trasferiti)del passivo trasferiti)
Unitarietà della plusvalenza: Secondo l: Secondo l’’Agenzia delle entrate (Circ. n. 6 /2006) Agenzia delle entrate (Circ. n. 6 /2006)
irrilevanza del irrilevanza del requisito PEX su partecipazionirequisito PEX su partecipazioni facenti parte dellfacenti parte dell’’azienda azienda
ceduta. Di diverso avviso Assonime (Circolari n. 38/2005 e n. 13ceduta. Di diverso avviso Assonime (Circolari n. 38/2005 e n. 13/2006)/2006)
Imposte diretteImposte dirette
Determinazione della plusvalenza (cont.)Determinazione della plusvalenza (cont.)
CongruitCongruitàà del corrispettivo pattuitodel corrispettivo pattuito
••Orientamento della Orientamento della CassazioneCassazione: l: l’’Amministrazione finanziaria Amministrazione finanziaria èè legittimata a legittimata a
procedere in via induttiva allprocedere in via induttiva all’’accertamento del reddito da accertamento del reddito da plusvalenza plusvalenza
patrimoniale patrimoniale relativa al valore di avviamento relativa al valore di avviamento sulla base dellsulla base dell’’accertamento di accertamento di
valorevalore effettuato in sede di applicazione effettuato in sede di applicazione delldell’’imposta di registroimposta di registro; ; onere della onere della
prova contraria a carico del contribuenteprova contraria a carico del contribuente (orientamento consolidato, da ultimo (orientamento consolidato, da ultimo
cfr. Ord. 2 aprile 2013, n. 8010)cfr. Ord. 2 aprile 2013, n. 8010)
Imposte diretteImposte dirette
Determinazione della plusvalenza (cont.)Determinazione della plusvalenza (cont.)
••Cautele consigliabili:Cautele consigliabili:
•• perizia di stima perizia di stima del valore di cessione (coerente con il prezzo definito del valore di cessione (coerente con il prezzo definito
nella transazione)nella transazione)
•• cooperazione del cessionariocooperazione del cessionario nella fase di accertamento ai fini nella fase di accertamento ai fini
delldell’’imposta di registro (indipendentemente dalle pattuizioni circa limposta di registro (indipendentemente dalle pattuizioni circa la a
debenza delldebenza dell’’imposta)imposta)
•• evidenzeevidenze della quantificazione del prezzo (contratto preliminare, scambidella quantificazione del prezzo (contratto preliminare, scambi
di email, evidenze contabili e bancarie)di email, evidenze contabili e bancarie)
Imposte diretteImposte dirette
Tassazione della plusvalenza (come Tassazione della plusvalenza (come reddito dreddito d’’impresaimpresa):):
••ai fini IRPEF: aliquote progressive (artt. 56 e 58 TUIR)ai fini IRPEF: aliquote progressive (artt. 56 e 58 TUIR)
••ai fini IRES: 27,5% (artt. 86 e 109 TUIR)ai fini IRES: 27,5% (artt. 86 e 109 TUIR)
••rateizzazione della plusvalenza (art. 86, comma 4, TUIR):rateizzazione della plusvalenza (art. 86, comma 4, TUIR):
PossibilitPossibilitàà di opzione per la di opzione per la tassazione frazionata tassazione frazionata in quote di pari importo fino in quote di pari importo fino
ad un ad un massimo di 5 esercizi massimo di 5 esercizi per aziende possedute da almeno tre anni per aziende possedute da almeno tre anni (rileva il (rileva il
giorno in cui lgiorno in cui l’’azienda azienda èè stata acquisita o iniziata e non la data di acquisto dei stata acquisita o iniziata e non la data di acquisto dei
singoli beni che compongono il complesso aziendale)singoli beni che compongono il complesso aziendale)
Indicazione in UNICO (obbligatoria)Indicazione in UNICO (obbligatoria)
Non possibile in caso di cessione dellNon possibile in caso di cessione dell’’unica azienda da parte dellunica azienda da parte dell’’imprenditore imprenditore
individualeindividuale (secondo l(secondo l’’Agenzie delle Entrate) che può optare per la Agenzie delle Entrate) che può optare per la tassazione tassazione
separataseparata ai sensi dellai sensi dell’’art. 58 TUIR (aliquota media corrispondente alla metart. 58 TUIR (aliquota media corrispondente alla metàà del del
reddito complessivo netto del contribuente nei due periodi dreddito complessivo netto del contribuente nei due periodi d’’imposta anteriori)imposta anteriori)
Imposte diretteImposte dirette
Tassazione della plusvalenza (come Tassazione della plusvalenza (come reddito diversoreddito diverso):):
••IRPEF: art. 67, comma 1, lett. h) e h) bis, TUIR:IRPEF: art. 67, comma 1, lett. h) e h) bis, TUIR:
-- Cessione dellCessione dell’’unica azienda data in affitto o in usufrutto dallunica azienda data in affitto o in usufrutto dall’’imprenditore imprenditore
individualeindividuale
-- Cessione dellCessione dell’’azienda acquisita ai sensi dellazienda acquisita ai sensi dell’’art. 58 TUIR (causa di morte art. 58 TUIR (causa di morte
o atto gratuito tra vivio atto gratuito tra vivi
••Determinazione della plusvalenza come per reddito di impresa (arDeterminazione della plusvalenza come per reddito di impresa (art. 71 TUIR t. 71 TUIR
rinvia allrinvia all’’86 TUIR)86 TUIR)
••Reddito complessivo Reddito complessivo →→ aliquote progressive aliquote progressive
••Principio di cassaPrincipio di cassa
Imposte diretteImposte dirette
LL’’ESERCIZIO DI COMPETENZAESERCIZIO DI COMPETENZA
Art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986Art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986
LL’’esercizio di competenza esercizio di competenza èè quello di quello di stipula dellstipula dell’’atto atto di cessione o, se di cessione o, se
diverso e successivo, quello in cui si verifica ldiverso e successivo, quello in cui si verifica l’’effetto traslativo o costitutivo effetto traslativo o costitutivo
della proprietdella proprietàà. .
Attenzione ad eventuali Attenzione ad eventuali clausole sospensive clausole sospensive (es. autorizzazioni antitrust, esito (es. autorizzazioni antitrust, esito
due diligence, ecc..)due diligence, ecc..)
IRAPIRAP
IrrilevanzaIrrilevanza della plusvalenza di cessione della plusvalenza di cessione per il cedenteper il cedente
“Coerentemente con quanto previsto ante riforma, si ritiene che le plus/minusvalenze derivanti dalla
cessione d’azienda non rilevino ai fini del tributo in esame. La cessione d’azienda, infatti, è
un’operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della
base imponibile IRAP”
(cfr. circolare n. 27/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate)
RilevanzaRilevanza ai fini IRAP del costo di acquisto ai fini IRAP del costo di acquisto per il cessionarioper il cessionario
IVAIVA
••Irrilevanza dellIrrilevanza dell’’operazione: operazione: fuori campo IVAfuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. b) D.P.R. n. (art. 2, comma 3, lett. b) D.P.R. n.
633/72)633/72)
••Trasferimento al cessionario degli obblighi di Trasferimento al cessionario degli obblighi di rettifica della detrazionerettifica della detrazione di cui di cui
allall’’art. 19bisart. 19bis--2 sui 2 sui beni ammortizzabili beni ammortizzabili (comma 7)(comma 7)
••Trasferimento del Trasferimento del plafond IVA plafond IVA (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/72 per l(art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/72 per l’’affitto affitto
di azienda; riconosciuto a livello di prassi delldi azienda; riconosciuto a livello di prassi dell’’A.F. anche per la cessione)A.F. anche per la cessione)
•• Comunicazione del cessionario tramite MOD. AA7/10 (o AA9/11)Comunicazione del cessionario tramite MOD. AA7/10 (o AA9/11)
•• Obbligo del trasferimento dei rapporti contrattuali che generanoObbligo del trasferimento dei rapporti contrattuali che generano il il
plafond plafond
IVA (cont..)IVA (cont..)
••Il trasferimento del Il trasferimento del credito IVAcredito IVA
Non esiste disposizione normativa interna ma copiosa Non esiste disposizione normativa interna ma copiosa prassiprassi
delldell’’Amministrazione finanziaria che conferma quanto, invece, Amministrazione finanziaria che conferma quanto, invece, èè espressamente espressamente
disciplinato a livello comunitario.disciplinato a livello comunitario.
Art. 19 della Art. 19 della direttiva 2006/112 CEdirettiva 2006/112 CE: previsione espressa del subentro del : previsione espressa del subentro del
cessionario nella posizione del cedente in base al principio delcessionario nella posizione del cedente in base al principio della successione a la successione a
titolo universale.titolo universale.
LL’’Agenzia delle entrate, da ultimo con la risoluzione n. 417/E delAgenzia delle entrate, da ultimo con la risoluzione n. 417/E del 31.10.2008, ha 31.10.2008, ha
ritenuto corretto il principio in base al quale in caso di estinritenuto corretto il principio in base al quale in caso di estinzione del dante zione del dante
causa il credito si trasferisce allcausa il credito si trasferisce all’’avente causa. Negli altri casi la scelta sulla avente causa. Negli altri casi la scelta sulla
destinazione del credito destinazione del credito èè lasciata alle parti (deroga al principio del subentro in lasciata alle parti (deroga al principio del subentro in
tutti i rapporti). Il trasferimento può essere anche parziale.tutti i rapporti). Il trasferimento può essere anche parziale.
Non Non èè necessaria la procedura formale di notificazione della cessionenecessaria la procedura formale di notificazione della cessione. .
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO
••La cessione di azienda La cessione di azienda èè soggetta a imposta di registro (artt. 2 e 3 del DPR. soggetta a imposta di registro (artt. 2 e 3 del DPR.
131/1986)131/1986)
Base imponibile:Base imponibile:
•• Art. 43, comma 1, lettera a): valore del bene o dirittoArt. 43, comma 1, lettera a): valore del bene o diritto
•• Art. 51, comma 1: Art. 51, comma 1: regola generaleregola generale: si assume il valore dichiarato dalle : si assume il valore dichiarato dalle
parti o, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuitoparti o, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito
•• Art. 51, comma 2: Art. 51, comma 2: derogaderoga per gli atti che hanno per oggetto aziende o per gli atti che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse: si intende per valore il diritti reali su di esse: si intende per valore il ““valore venale in comune valore venale in comune
commerciocommercio””
•• Art. 51, comma 4: il valore di cui al comma 1 viene Art. 51, comma 4: il valore di cui al comma 1 viene controllatocontrollato
dalldall’’Ufficio ed eventualmente Ufficio ed eventualmente rettificatorettificato ai sensi dellai sensi dell’’art. 52art. 52
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO (cont.)(cont.)
DETERMINAZIONE DELLDETERMINAZIONE DELL’’AVVIAMENTOAVVIAMENTO
Prassi degli UfficiPrassi degli Uffici: art. 2, comma 4, DPR 460/96 abrogato ma richiamato dalla : art. 2, comma 4, DPR 460/96 abrogato ma richiamato dalla
Comunicazione di servizio dellComunicazione di servizio dell’’Agenzia Entrate n. 52 del 25.07.2003:Agenzia Entrate n. 52 del 25.07.2003:
•• Percentuale di redditivitPercentuale di redditivitàà delldell’’anno di cessione data dal rapporto tra anno di cessione data dal rapporto tra
reddito imponibile e ricavi accertati/dichiaratireddito imponibile e ricavi accertati/dichiarati
•• Applicata alla Applicata alla media dei ricavimedia dei ricavi accertati/dichiarati degli accertati/dichiarati degli ultimi 3 ultimi 3
eserciziesercizi antecedenti a quello di cessione moltiplicata per 3 antecedenti a quello di cessione moltiplicata per 3
(moltiplicata per 2 in alcuni casi; es. attivit(moltiplicata per 2 in alcuni casi; es. attivitàà iniziata entro i tre iniziata entro i tre
periodi di imposta precedenti)periodi di imposta precedenti)
Importanza di una perizia di stimaImportanza di una perizia di stima
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO (cont.)(cont.)
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA (art. 23)
Atti riguardanti una molteplicitAtti riguardanti una molteplicitàà di beni e diritti:di beni e diritti:
••applicazione applicazione delldell’’aliquota pialiquota piùù alta se indistintialta se indistinti
••applicazione delle applicazione delle aliquote specifiche aliquote specifiche se sono indicati i corrispettivi distintamente se sono indicati i corrispettivi distintamente →→
indicare il corrispettivo almeno per categorie di beniindicare il corrispettivo almeno per categorie di beni..
In generale:In generale:
3% 3% beni mobili o altri diritti (incluso lbeni mobili o altri diritti (incluso l’’avviamento)avviamento)
0,5% 0,5% crediticrediti
7% 7% fabbricati e relative pertinenze (3% immobili vincolati)fabbricati e relative pertinenze (3% immobili vincolati)
8% 8% terreni edificabiliterreni edificabili
8/15% 8/15% terreni agricoli (cessionario terreni agricoli (cessionario èè/non /non èè impresa agricola)impresa agricola)
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO (cont.)(cont.)
APPLICAZIONE DELLAPPLICAZIONE DELL’’IMPOSTA (IMPOSTA (art. 23, comma 4art. 23, comma 4))
Scomputo delle passivitScomputo delle passivitàà
Nelle cessioni di azienda ai fini dellNelle cessioni di azienda ai fini dell’’applicazione delle diverse aliquote le applicazione delle diverse aliquote le
passivitpassivitàà si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del in proporzione del
loro rispettivo valoreloro rispettivo valore e non sulla base del principio di inerenza (es. mutuo e non sulla base del principio di inerenza (es. mutuo
ipotecario non si scomputa interamente dal valore dellipotecario non si scomputa interamente dal valore dell’’immobile)immobile)
6 giugno 2013 – cessione di azienda e cessione di pa rtecipazioni 22
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO (cont.)(cont.)
APPLICAZIONE DELLAPPLICAZIONE DELL’’IMPOSTA (art. 23)IMPOSTA (art. 23)
Descrizione Valori
Valore del fabbricato (80%) 4.000
Valore altri beni (20%) 1.000
Passività accollate dal cessionario
(mutuo ipotecario)
(2.000)
Valore netto 3.000
Valore del fabbricato al netto del 80%
delle passività su cui applicare
l’aliquota del 7%
4.000 – (2.000 x 80%) = 2.400
Valore degli altri beni al netto del 20%
delle passività su cui applicare
l’aliquota del 3%
1.000 – (2.000 x 20%) = 600
IMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA DI REGISTRO (cont.)(cont.)
Contratto preliminare (art. 10 Contratto preliminare (art. 10 –– tariffa tariffa –– parte prima)parte prima)
Se il preliminare non prevede la
corresponsione di alcun importo
Misura fissa € 168,00
Se il preliminare prevede la corresponsione
di una caparra confirmatoria
Aliquota dello 0,5%
Se il preliminare prevede la corresponsione
di una acconto prezzo
Aliquota del 3%
L’imposta proporzionale pagata è imputata a scomputo dell’imposta
principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALIIMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
Base imponibile = stessa base imponibile dellBase imponibile = stessa base imponibile dell’’imposta di registro (artt. 2 e 10 imposta di registro (artt. 2 e 10
del DPR n. 347/90)del DPR n. 347/90)
Secondo lSecondo l’’Agenzia delle Entrate (e la giurisprudenza della Cassazione) il Agenzia delle Entrate (e la giurisprudenza della Cassazione) il valore valore
va assunto al lordo delle passivitva assunto al lordo delle passivitàà::
Circ. n. 25/E del 30.5.05
Ris. n. 145/E del 5.10.05
Cassazione n. 10846/2003
Cassazione n. 15046/2002
Aliquote: 2% ipotecarie; 1% catastaliAliquote: 2% ipotecarie; 1% catastali
Suggerimento: Suggerimento: Evidenziare in atti il valore degli immobiliEvidenziare in atti il valore degli immobili altrimenti altrimenti èè prassi prassi
delldell’’A.F. applicare le aliquote sullA.F. applicare le aliquote sull’’intero valore del complesso aziendale al lordo intero valore del complesso aziendale al lordo
delle passivitdelle passivitàà e al netto del solo avviamentoe al netto del solo avviamento
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’
Disciplina generaleDisciplina generale relativa ai debiti anteriori al trasferimento e inerenti relativa ai debiti anteriori al trasferimento e inerenti
allall’’esercizio dellesercizio dell’’azienda ceduta azienda ceduta -- art. 2560 c.c.:art. 2560 c.c.:
••il cedente ne risponde a meno che non risulti il consenso dei cril cedente ne risponde a meno che non risulti il consenso dei creditori al editori al
trasferimentotrasferimento
••il cessionario ne risponde a condizione che essi risultino dai lil cessionario ne risponde a condizione che essi risultino dai libri contabili ibri contabili
obbligatoriobbligatori
Norme speciali per debiti vs. dipendenti e INAILNorme speciali per debiti vs. dipendenti e INAIL
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Debiti tributari Debiti tributari ((art. 14 D. Lgs. n. 472/1997art. 14 D. Lgs. n. 472/1997))
ResponsabilitResponsabilitàà del cessionario:del cessionario:
••solidale (beneficio della solidale (beneficio della preventiva escussione del cedentepreventiva escussione del cedente))
••nei limiti del nei limiti del valore dellvalore dell’’azienda trasferitaazienda trasferita (quello stabilito dal Fisco ai fini (quello stabilito dal Fisco ai fini
delldell’’imposta di registro e, in mancanza, quello pattuito tra le partiimposta di registro e, in mancanza, quello pattuito tra le parti))
••per il pagamento di imposte e sanzioni riferibili a:per il pagamento di imposte e sanzioni riferibili a:
••violazioni commesse nellviolazioni commesse nell’’anno di cessione e nei due precedentianno di cessione e nei due precedenti
••violazioni commesse in epoca anteriore se giviolazioni commesse in epoca anteriore se giàà irrogate e contestate nellirrogate e contestate nell’’anno di anno di
cessione e nei due precedenticessione e nei due precedenti
••liberazione del cessionario qualora gli Uffici rilascino un certliberazione del cessionario qualora gli Uffici rilascino un certificato di assenza ificato di assenza
di debiti tributari ovvero limitazione della responsabilitdi debiti tributari ovvero limitazione della responsabilitàà ai debiti indicatiai debiti indicati
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Certificato fiscale Certificato fiscale dei dei ««carichi pendenticarichi pendenti»» rilasciato dagli Uffici dellrilasciato dagli Uffici dell’’A.F.A.F.
Certificato sullCertificato sull’’esistenza di contestazioni in corso/definite per le quali i debiesistenza di contestazioni in corso/definite per le quali i debiti ti
non sono stati soddisfatti. Se negativo non sono stati soddisfatti. Se negativo -- ovvero non rilasciato entro 40 gg dalla ovvero non rilasciato entro 40 gg dalla
richiesta richiesta -- ha pieno effetto liberatorio per il cessionario.ha pieno effetto liberatorio per il cessionario.
Richiedibile da entrambe le parti (Richiedibile da entrambe le parti (««a richiesta della richiesta dell’’interessatointeressato»») in qualsiasi ) in qualsiasi
momento. La circolare ministeriale di riferimento (10/7/1998, n.momento. La circolare ministeriale di riferimento (10/7/1998, n. 180/E) 180/E)
richiedere il richiedere il consenso esplicito del cedenteconsenso esplicito del cedente per esigenze di tutela del cedente per esigenze di tutela del cedente
(dovrebbe essere sufficiente per il potenziale cessionario esibi(dovrebbe essere sufficiente per il potenziale cessionario esibire il contratto re il contratto
preliminare che di per spreliminare che di per séé comprova un comprova un ««interesseinteresse»»).).
Nessuna limitazione di responsabilitNessuna limitazione di responsabilitàà in caso di cessione attuata in in caso di cessione attuata in frode alla frode alla
legge legge
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Certificato fiscale Certificato fiscale dei dei ««carichi pendenticarichi pendenti»» rilasciato dagli Uffici dellrilasciato dagli Uffici dell’’A.F.A.F.
Contiene:Contiene:
••contestazioni contestazioni definitedefinite
••contestazioni contestazioni in corsoin corso
••violazioni violazioni ««constatateconstatate»» (anche se non (anche se non ««contestatecontestate»») nell) nell’’anno della cessione e anno della cessione e
nei due precedentinei due precedenti
EE’’ esclusa la responsabilitesclusa la responsabilitàà per il mancato pagamento dellper il mancato pagamento dell’’imposta sulla imposta sulla
plusvalenza da cessione.plusvalenza da cessione.
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Il cessionario NON Il cessionario NON èè liberatoliberato nel nel ««periodo grigioperiodo grigio»» (circ. 180/E/98):(circ. 180/E/98):
••per le violazioni per le violazioni ««constatateconstatate»» tra la data di rilascio del certificato e la data di tra la data di rilascio del certificato e la data di
trasferimento delltrasferimento dell’’azienda se commesse nellazienda se commesse nell’’anno della cessione e nei due anno della cessione e nei due
precedentiprecedenti
••per le violazioni per le violazioni ««contestatecontestate»» con un provvedimento ufficiale tra la data di con un provvedimento ufficiale tra la data di
rilascio del certificato e la data di trasferimento dellrilascio del certificato e la data di trasferimento dell’’azienda commesse in azienda commesse in
qualsiasi tempoqualsiasi tempo
Nella pratica se trascorre del tempo tra rilascio e data di trasNella pratica se trascorre del tempo tra rilascio e data di trasferimento si ferimento si
procedere ad altra richiesta in prossimitprocedere ad altra richiesta in prossimitàà della data e si regolamentano di della data e si regolamentano di
conseguenza le garanzie correlate. conseguenza le garanzie correlate.
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Il cessionario NON gode delle limitazioni di responsabilitIl cessionario NON gode delle limitazioni di responsabilitàà in caso di in caso di cessione cessione
attuata in frode dei crediti tributariattuata in frode dei crediti tributari (art. 14, comma 4, D. Lgs. 472/1997).(art. 14, comma 4, D. Lgs. 472/1997).
Reato di Reato di ««Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposteSottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»» (art. 11 del D.Lgs. (art. 11 del D.Lgs.
n. 74/2000)n. 74/2000)
••Profili oggettivi: alienazione simulata o altri atti fraudolentiProfili oggettivi: alienazione simulata o altri atti fraudolenti
••Profili soggettivi: doloProfili soggettivi: dolo
••Ammontare minimo del debito erariale di Ammontare minimo del debito erariale di €€ 51.645,6951.645,69
Presunzione di frodePresunzione di frode in caso di cessione di azienda nei sei mesi successivi alla in caso di cessione di azienda nei sei mesi successivi alla
constatazione di una violazione penalmente rilevante in capo al constatazione di una violazione penalmente rilevante in capo al cedente (art. 14, cedente (art. 14,
comma 4, D.Lgs. 472/1997).comma 4, D.Lgs. 472/1997).
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
Il cessionario potrebbe essere a conoscenza dellIl cessionario potrebbe essere a conoscenza dell’’esistenza di contestazioni pur esistenza di contestazioni pur
se queste non emergono dal certificato rilasciato (se queste non emergono dal certificato rilasciato (mala fedemala fede).).
Esempio: Esempio:
--PVC elevato dalla GdF pochi giorni prima del rilascio del certifPVC elevato dalla GdF pochi giorni prima del rilascio del certificato da parte icato da parte
delldell’’Amministrazione finanziaria (che non ne Amministrazione finanziaria (che non ne èè a conoscenza);a conoscenza);
--Verifica fiscale iniziata nelle more del rilascio del certificatVerifica fiscale iniziata nelle more del rilascio del certificato di cui lo di cui l’’Ufficio non Ufficio non
èè a conoscenza;a conoscenza;
-Errore dell’Ufficio che omette di riportare una contestazione di cui invece il
cessionario sia a conoscenza (ad esempio a seguito di due diligence)
PROFILI DI RESPONSABILITAPROFILI DI RESPONSABILITA’’ (cont.)(cont.)
LL’’ipotesi di mala fede del cessionario fa scattare la ipotesi di mala fede del cessionario fa scattare la disapplicazione delle disapplicazione delle
limitazionilimitazioni stabilite dallstabilite dall’’art. 14, ossia:art. 14, ossia:
--La responsabilitLa responsabilitàà non non èè limitata al valore delllimitata al valore dell’’azienda;azienda;
--Non si applica il beneficio della preventiva escussione del cedeNon si applica il beneficio della preventiva escussione del cedente;nte;
--La responsabilitLa responsabilitàà non non èè limitata ai soli debiti che risultano dal certificato. limitata ai soli debiti che risultano dal certificato.
LL’’onere di provare la mala fede del cessionario incombe sullonere di provare la mala fede del cessionario incombe sull’’Amministrazione Amministrazione
finanziaria che tenderfinanziaria che tenderàà a provare che il cessionario a provare che il cessionario ««non poteva non saperenon poteva non sapere»»
delle reali condizioni delldelle reali condizioni dell’’azienda (es. relazioni tra venditore e compratore, azienda (es. relazioni tra venditore e compratore, due due diligence reportdiligence report, email, ecc, email, ecc……).).
La cessione di partecipazioni La cessione di partecipazioni
socialisociali
IMPOSTE DIRETTE
Proventi da cessione delle partecipazioni
• La cessione delle partecipazioni iscritte in bilancio nell’attivo circolante dà
luogo a ricavi ex art. 85, comma 1, lett. c) TUIR
• La cessione delle partecipazioni iscritte in bilancio nelle immobilizzazioni
finanziarie dà luogo a plusvalenze ex art. 86 TUIR
Determinazione della plusvalenza
• differenza tra corrispettivo percepito ovvero il valore normale dei beni
ricevuti, se in natura, e il costo fiscalmente riconosciuto
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
Determinazione del costo fiscalmente riconosciuto:
� corrispettivo di acquisto o valore di sottoscrizione comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi e le spese generali,
incrementato dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati
dal socio, dell’importo delle rinunce ai crediti nei confronti della società e
diminuito dei rimborsi a favore del socio stesso e delle riduzioni del capitale
sociale per cause diverse dalla copertura delle perdite;
� Controversa è la questione della natura dei costi da due-diligence, una recente sentenza della CTR Lazio (Sent. n. 225/37/2011 del 27 settembre 2011) li ha
qualificati non come oneri accessori ma quali costi, che seppur connessi
all’operazione di dismissione, risultano preparatori e propedeutici alla
medesima, senza collegarsi in modo diretto e necessario alla successiva,
eventuale, cessione con ciò riconoscendone la deducibilità anche in caso di
plusvalenze esenti.
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
La cessione di partecipazioni detenute al di fuori del regime del reddito d’impresa
Requisiti soggettivi: persone fisiche e altri soggetti che analogamente alle persone
fisiche determinano il reddito complessivo in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR.
Regime di tassazione ex artt. 67 e 68 TUIR (redditi diversi)
� Se partecipazioni qualificate (percentuale
superiore al 20% ( 2% se titoli quotati) dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria o al 25% del capitale o del patrimonio
(5% se titoli quotati): e plusvalenze concorrono
alla formazione del reddito complessivo in
misura pari al 49,72% del loro ammontare (art.
2 D.M. 2 aprile 2008)
� se partecipazioni non qualificate: la
plusvalenza complessiva di periodo è
soggetta ad imposta sostitutiva con
aliquota pari al 20% (D.L. 138/2011)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
• Il superamento o meno della soglia di «qualificazione» è determinato tenendo conto di
tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di
soggetti diversi, a partire dalla data in cui in capo al cedente era già rinvenibile una
partecipazione qualificata.(art. 67, c.1, c) TUIR);
• A seguito della rideterminazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
su partecipazioni non qualificate, passata dal 12,5% al 20%, la differenza tra i due
regimi di tassazione è stata annullata e può essere addirittura inferiore quella sulle
partecipazioni qualificate (es. per i redditi fino ad euro 55.000 = 49,72% x 38% =
18,89%);
• Le plusvalenze sono fiscalmente rilevanti nell’esercizio in cui sono realizzate
(principio di cassa) ed in caso di cessioni reiterate, si considerano cedute per prime
le partecipazioni acquisite in data più recente (art. 67, c. 1-bis, TUIR)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
La cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa
•Regime di tassazione per soggetti Irpef:
�Gli artt. 55 e 56 TUIR al fine di determinare la base imponibile relativa ai redditi
d’impresa conseguiti da soggetti Irpef, rinviano alle norme previste per i soggetti Ires
con l’avvertenza di considerare le plusvalenze da cessione di partecipazioni che
beneficiano del regime PEX esenti nella misura del 50,28% (non possono
accedere al regime PEX i soggetti Irpef in contabilità semplificata).
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
La cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa
•Regime ordinario di tassazione per soggetti Ires ex art. 86 TUIR:
�La plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni concorre per il suo
interno ammontare alla formazione del reddito imponibile dei soggetti Ires.
(corrispondentemente sono fiscalmente deducibili i componenti negativi di reddito
connessi alla cessione stessa)
�La plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni iscritte negli ultimi tre
esercizi nelle immobilizzazioni finanziare può essere integralmente assoggettata a
tassazione nel periodo d’imposta di realizzo ovvero a scelta del contribuente (che
deve risultare dalla dichiarazione dei redditi) in quote costanti nel periodo
d’imposta di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (a tali fini si
considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
La cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa
•Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
•La cessione delle partecipazioni che si qualificano per il regime della participation exemption, da luogo a
plusvalenze esenti per il 95% del loro ammontare (il 5% è forfetariamente riferito ai costi connessi
alla gestione delle partecipazioni) e a minusvalenze completamente indeducibili
•Requisiti ai fini dell’esenzione:
�Requisiti oggettivi
�Requisiti oggettivi
� ininterrotto possesso della partecipazione (c.d. holding period)
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della
cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recedente (metodo LIFO continuo)
� Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
La cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa
•Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
�Requisiti soggettivi
�Requisiti soggettivi
� Residenza fiscale della società partecipata in un
paese non black-list. in mancanza si deve dimostrare, tramite interpello ex art. 167, comma 5, lett. b) TUIR
che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori black-list
(ininterrottamente
almeno dal terzo periodo
d’imposta anteriore al
realizzo)
(ininterrottamente
almeno dal terzo
periodo d’imposta
anteriore al realizzo)
� per titoli non quotati) Commercialità della società
partecipata ai sensi dell’art. 55 TUIR (attività indicate
nell’art. 2195 c.c. e prestazioni di servizi comunque
organizzate in forma di impresa).
� Vige la presunzione assoluta di non commercialità delle
società immobiliari di gestione
Nel caso di partecipazioni in società holding i requisiti soggettivi devono sussistere in capo alle società
indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della
partecipante
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
Con la Circ. n. 7/E del 2013 «ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption»l’Agenzia delle entrate ha fissato alcuni principi interpretativi tra i quali i seguenti:
� Il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up, nell’ipotesi in cui venga seguita dallo svolgimento dell’attività d’impresa. Per considerare
sussistente il requisito di commercialità è necessario che l’impresa sia dotata di una struttura
idonea all’avvio del processo produttivo in tempi ragionevoli in relazione all’oggetto
dell’attività d’impresa.
� Nel caso di esercizio congiunto di attività commerciale e non, al fine dell’applicabilità del
regime PEX occorrerà aver riguardo al valore corrente del patrimonio e ad altri criteri di
prevalenza di una attività rispetto all'altra, quali l'ammontare dei ricavi, dei costi e dei redditi
generati da ciascuna attività (caso dei centri commerciali in cui accanto alla locazione
immobiliare la proprietà offre anche altri servizi)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
Circ. n. 7/E del 2013 «ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption»
(segue) :
� In tema di coordinamento tra disciplina delle società di comodo e regime PEX, non
esiste, alternatività, tantomeno prevalenza di una disciplina fiscale rispetto all'altra,
trattandosi, invece, di due discipline la cui applicazione è concorrente.
� Nell’ipotesi di holding black-list ai fini del riconoscimento dell’esenzione il socio residente in Italia dovrà presentare istanza di interpello ex art. 167, comma 5 lett. b) del
TUIR dimostrando che dalla partecipazione nella holding non ha conseguito, sin dall’inizio
del periodo di possesso l’effetto di localizzare il reddito in Stati o territori a fiscalità
privilegiata (L’obbligo dell’interpello è escluso qualora il reddito della holding black list sia
stato tassato per trasparenza in capo al socio residente in Italia, sin dall’inizio del periodo di
possesso, ai sensi della disciplina CFC)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
Circ. n. 7/E del 2013 «ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption»(segue) :
� La mancanza del requisito della residenza ex art. 87, c. 1. lett. c) del TUIR, se
determinata strumentalmente al fine di ottenere la deducibilità della minusvalenza
in sede di realizzo della partecipazione, può essere oggetto di valutazione in sede di
controllo (verificare se aggiramento del principio di segregazione delle perdite
conseguite da società o enti localizzati in paradisi fiscali, desumibile tra l’altro, dalla
disciplina delle CFC) (Per il passato NO SANZIONI a causa dell’incertezza determinata
dalle difficoltà di coordinamento tra le disposizioni in commento)
�l’holding period triennale è sufficiente solo ai fini della commercialità non ai fini della
residenza fiscale in un Paese non black list, in quanto questa deve essere sempre
provata sin dall’inizio del periodo di possesso (Per il passato NO SANZIONI a causa
dell’incertezza determinata dalle difficoltà di coordinamento tra le disposizioni in
commento)
IMPOSTE DIRETTE (cont.)
Regime della participation exemption ex art. 87 TUIR:
Circ. n. 7/E del 2013 «ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption»(segue) :
� il possesso della partecipazione rilevante ai fini pex non risulta interrotto
dalla costituzione di un diritto reale di garanzia sulla partecipazione tutte
le volte in cui lo spossessamento risponde esclusivamente ad un’esigenza di
garanzia (Al fine di individuare il trasferimento della proprietà con funzione di
garanzia di un finanziamento è necessario apprezzare: gli effetti reali, gli effetti
obbligatori e effettivo assetto d’interessi e causa concretamente perseguita dalle parti)
TobinTobin TaxTax
Si applica alla cessione delle partecipazioni (art. 1, commi 491-500 legge di stabilità 2013)
per le transazioni concluse a decorrere dal 1 marzo 2013
La cessione a titolo oneroso di azioni in società residenti nel territorio dello Stato è
sottoposta all’imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,2% sul
valore della transazione (per il 2013 l'imposta è fissata nella misura dello 0,22 %)
� L’ imposta non colpisce le transazioni relative a quote di S.r.l .e di società di
persone.
� L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione
e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
� Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni
regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa
giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.
� L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in
mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
TobinTobin TaxTax ((ContCont .).)Si applica alla cessione delle partecipazioni (art. 1, commi 491-500 legge di stabilità 2013)
per le transazioni concluse a decorrere dal 1 marzo 2013
� Sono esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di
proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro
� L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento ed è
versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento nonché dagli
altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi
compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano
più soggetti l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla
controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.
� L’imposta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sorge il
presupposto d’imposta
� L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive
Imposta di registroImposta di registro
Cessione delle partecipazioni ai fini dell’IMPOSTA DI REGISTRO
•L’art. 37 del D.L. n. 248/2007 ha abolito la tassa sui contratti di borsa che doveva assolversi
all’atto della cessione di partecipazioni sociali e contestualmente ha soppresso il secondo periodo
dell’art. 9 della Tariffa il quale prevedeva l’esenzione dall’obbligo di registrazione per gli atti
ricadenti nella suddetta imposta. Di conseguenza, è applicabile agli atti di cessione di
partecipazioni l’imposta di registro in misura fissa (Circ. n. 18/E del 2013,Circ. n. 75/E del
2007)
•Gli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali nella forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata sono assoggettati ad imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 ex art. 11
della Tariffa , parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
•Per gli atti di trasferimento effettuati con scrittura privata non autenticata si ritiene che siano
sottoposti all’obbligo di registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro
in misura fissa pari ad euro 168,00.
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà
Responsabilità dell’alienante ex art. 2356 c.c. (S.p.A.)
• L’alienante è obbligato in solido con l’acquirente per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti,
per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci
• Il pagamento non può essere richiesto all’alienante se non nel caso in cui la richiesta al possessore
dell’azione sia rimasta infruttuosa
Responsabilità dell’alienante ex art. 2472 c.c. (S.r.l.)
• L’alienante è obbligato in solido con l’acquirente per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti,
per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
• Il pagamento non può essere richiesto all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è
rimasta infruttuosa
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà ((contcont.) .)
Clausole contenenti dichiarazioni e garanzie del cedente
• Al fine di approntare una efficiente tutela degli interessi economici del cessionario, nel contratto
di compravendita le parti possono inserire clausole contenenti dichiarazioni e garanzie, a carico
del venditore, al fine di attenuare l’asimmetria informativa (che potrebbe non colmarsi
pienamente neanche con l’attività di due diligence) circa la consistenza economica, patrimoniale della
società cui le partecipazioni cedute si riferiscono, il rischio di eventuali futuri contenziosi etc…
• Esempi di dichiarazioni e garanzie del cedente:
� presenza o meno di accertamenti o contenziosi in corso, e la sussistenza di fatti dai quali
si può ragionevolmente desumere la probabilità che sorgano in futuro
� adempimento tempestivo di tutte le obbligazioni tributarie
� garanzia con la quale il cedente si dichiara responsabile per ogni passività, sopravvenienza
passiva, o minusvalenze che possano sorgere successivamente alla compravendita
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà ((contcont.).)
Certificato carichi pendenti •Nella prassi commerciale sovente accade che il cessionario chieda al cedente il certificato dei carichi pendenti.
Non produce alcun effetto liberatorio a favore del cessionario nei confronti dell’Amministrazione in quanto
diverso da quello previsto per la cessione d’azienda ex art. 14, comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 ma può avere
grande importanze nei rapporti interni tra e parti.
•L’amministrazione è tenuta al rilascio entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all’Ufficio
competente. Il termine è ridotto a 30 quando la richiesta riguarda i carichi pendenti risultanti dal sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria.
•Generalmente il certificato viene rilasciato nella fase precontrattuale, di conseguenza, il cessionario non avrà
idonea garanzia dell’assenza di contestazioni sorte nell’intervallo di tempo intercorrente tra il rilascio (ad es.
avvenuto in data 10/04/2013 ) e la conclusione del contratto (ad es. avvenuto in data 13 maggio 2013).
Spesso, quindi, si inserisce quale condizione sospensiva la richiesta un ulteriore certificato alla data di
conclusione del contratto, affinché risulti «coperto» anche tale intervallo di tempo, e si possano perfezionare gli
effetti del contratto una volta ottenuto quest’ultimo certificato.
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà ((contcont.) .)
Clausole di indennizzo
•Le parti possono disciplinare in via pattizia le conseguenze derivanti
dall’inadempimento del venditore in relazione alle garanzie prestate. Più in particolare si
può prevedere il diritto all’indennizzo (ad esempio per contenuto inesatto delle
dichiarazioni e delle garanzie rilasciate)
•Le parti dovranno disciplinare le modalità e i criteri in base ai quali il venditore dovrà
provvedere a corrispondere al compratore le somme a titolo di indennizzo, tipicamente
fissando una franchigia entro la quale la passività sopravvenuta non dà luogo a
risarcimento.
•Si dovrà prevedere anche la durata della garanzia, in certi casi da rapportare, ad
esempio, ai termini entro i quali l’amministrazione finanziaria può procedere
all’accertamento
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà ((contcont.) .)
Clausole di indennizzo (profili fiscali)
•Nell’ipotesi in cui vengano contestate al cessionario maggiori imposte non dichiarate relative
ad un periodo d’imposta antecedente alla cessione, l’importo pagato da quest’ultimo ai fini della
definizione dell’accertamento costituirà una sopravvenienza passiva indeducibile.
•La percezione dell’indennizzo convenuto, poniamo di ammontare pari alle maggiori imposte
assolte, sarà sottoposto a tassazione in capo al cessionario come sopravvenienza attiva
imponibile. Si verificherà, quindi, uno scarto tra quanto assolto e quanto percepito come
indennizzo.
Profili di responsabilitProfili di responsabilitàà ((contcont.) .)
Clausole di indennizzo (profili fiscali)
Possibili rimedi:
�Indennizzo con gross-up: l’indennizzo convenuto è determinato «al lordo» per tenere conto della futura imponibilità in capo al cessionario
�Clausole di aggiustamento prezzo: le parti possono includere nel contratto clausole
di rettifica del prezzo di acquisizione in modo tale da recepire gli eventuali
scostamenti intercorsi tra il bilancio di riferimento e la data del closing ovvero per eventi
sopravvenuti in fase di post-closing. In tale caso, in capo al cedente, si verificherà una
mera rettifica del costo delle partecipazioni acquisite