La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed europeo Emanuela Orlando EUI (PhD)...

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La protezione del paesaggio nel diritto internazionale ed

europeo

Emanuela OrlandoEUI (PhD)

Research Fellow – Lucy Cavendish College, University of Cambridge

Università di Siena – Corso di diritto dell’Ambiente e del paesaggio

10 dicembre 2012

Paesaggio: territorio, ambiente, cultura

• Cosa è il paesaggio?• Origini etimologiche (latino e tedesco) –

legame tra popolazione e territorio– landscape, paesaggio: dal latino ‘pagus’ e’ il

villaggio contadino; ‘ager’ = il campo coltivato dalla popolazione agricola del luogo

Diritto e paesaggio

• Manacanza di uno strumento specifico di tutela del paesaggio in Europa e nel diritto internazionale

• E’ stato solo indirettamente oggetto delle politiche urbanistiche e territoriali, della legislazione ambientale e di strumenti del patrimonio culturale (in particolare a livello regionale e internazionale)

La disciplina multilivello del paesaggio europeo

• Regolamentazione internazionale:– Trattati specifici in materia di ambiente e

patrimonio culturale– Convenzione UNESCO– Convenzione europea del Paesaggio

• Legislazione europea: ambiente, politica agricola, cultura (paesaggi culturali)

• Legislazione nazionale

La Tutela del Paesaggio nel Diritto Internazionale

La Tutela del Paesaggio nel diritto internazionale

• Ambiente naturale e patrimonio culturale• A livello mondiale Convenzione Unesco

1972 e altri strumenti a tutela dell’ambiente naturale

• A livello regionale Convenzioni Consiglio d’Europa e altri trattati regionali in materia di ambiente o di patrimonio culturale

La Convenzione UNESCO 1972

• Obiettivo: salvaguardia del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale (“outstanding universal value”)

• Racchiude in un unico strumento l’idea di salvaguardia dell’ambiente naturale e di protezione del patrimonio culturale.

• I beni considerati di valore universale eccezionale vengono identificati dai rispettivi Stati Membri e proposti al Comitato per il Patrimonio Mondiale per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

• Istituzione di un Fondo per il Patrimonio Mondiale

Il patrimonio naturale e culturale mondiale

Sono considerati patrimonio culturale (art. 1):• Monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche

monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

• Agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico e scientifico;

• Siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico etnologico o antropologico;

Sono considerati patrimonio naturale (art. 2):

• Monumenti naturali: formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico;

• Formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo;

• Siti naturali o le zone naturali atrettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

La Lista del Patrimonio Mondiale

• 1) identificazione da parte dello stato dei beni e dei siti da proporre per l’inserimento nella Lista (inventario e elaborazione di una ‘Tentative List’).

• 2) Proposta di nomina di un sito e valutazione di organisimi indipendenti (ICOMOS, IUCN e ICCROM)

• 3) Deliberazone finale da parte del Comitato Unesco in base alla conformita’ del bene al concetto di valore universale eccezionale e di determinati criteri indicati nelle Linee Guida Operative per l’applicazione della Convenzione

attualmente 890 siti: 689 culturali; 176 naturali; 25 “misti”

Obblighi degli Stati parti

• Obblighi specifici di protezione per i siti ed i beni inclusi nella Lista

• Obbligo generale di adottare politiche finalizzate alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale e di integrare queste misure nelle politiche di pianificazione, istituire appositi centri dedicati alla protezione del patrimonio, promuovere aggiornamento e formazione (art. 5).

• Beni iscritti nella Lista sono patrimonio mondiale: obbligo della comunita’ internazionale di cooperare – nel rispetto della sovranita’dello stato nazionale e dei diritti di proprieta’ (art. 6)

Gli strumenti di tutela della Convenzione Unesco

• Obblighi primari dello Stato e periodica relazione al Comitato Unesco

• Cooperazione e Assistenza a livello internazionale• Lista dei Beni in Pericolo• Cancellazione di un sito dalla Lista del Patrimonio

Mondiale.

Il paesaggio nella Convenzione Unesco

• 1992: introduzione del concetto di paesaggi culturali nelle Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione La Convenzione UNESCO diviene il primo strumento legale per il riconoscimento e la tutela dei paesaggi culturali.

• “Opere combinate dell’ uomo e della natura” ( vedi art. 1) che rappresentano ed esprimono una relazione intima tra i popoli ed il loro ambiente naturale.

I paesaggi culturali nella Convenzione Unesco

3 categorie di paesaggi culturali: • Paesaggi disegnati e costruiti dall’ uomo (giardini e parchi,

spesso associati a opere di carattere monumentale e/o religioso)

• Paesaggi evolutisi in modo organico (organically evolved landscapes):– Paesaggi relitti o fossili– paesaggi continui– Paesaggi associativi

Paesaggi Culturali in Italia

• 1997 – PortoVenere, CinqueTerre, Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)

• 1997 – Costiera Amalfitana• 1998 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo Diano e siti di

Paestum e Velia, e la Certosa di Padula • 2003 – I “Sacri Monti” (Lombardia e Piemonte)• 2004 - Val d’Orcia• 2008 – Ferrovia retica nei paesaggi di Albula e Bernina

(paesaggio transnazionale)

Il concetto di paesaggio culturale nella Convenzione Unesco

• L’inserimento della categoria ‘paesaggi culturali’ risponde a due obiettivi: − Superamento della dicotomia trazionale tra natura e cultura− Strategia Globale: maggiore rappresentativita’ delle varie culture

• A livello operativo: – superamento dell’ idea statica di protezione e conservazione di

carattere puntuale; – introduzione di concetti di pianificazione e gestione, e inserimento

delle azioni di tutela nel contesto. – Valorizzazione di tecniche tradizionali e di uso sostenibile del

territorio.

Paesaggi disegnati

Kew Botanical Garden (UK) Jardin de Aranjuez (Espana)

Paesaggi organicamente evolutivi (Europa)

Valle del Douro (Portugal) Val D’Orcia (Toscana)

Paesaggi Associativi

La tutela del Paesaggio attraverso nei trattati ambientali

La tutela del Paesaggio attraverso strumenti a protezione dell’ambiente e della natura

A livello Globale- Convenzione di Ramsar- Protocollo di Barcellona sulle aree specialmente protette del

Mediterraneo – area mediterranea

A livello regionale- Convenzione di Berna sulla protezione della flora e della fauna

selvatiche e dei loro habitat naturali – Consiglio d’Europa- Convenzione di Benelux- Protocollo alla Convenzione delle Alpi

Caratteristiche: tutela indiretta attraverso la tutela di aree naturali, assenza di riferimenti espressi al paesaggio; tutela normalmente limitata ad aree di particolare valore estetico, naturalistico, ecologico.

La Convenzione di Ramsar sulle Zone Umide di Importanza Internazionale

• 1971: Ramsar (Iran)• 159 Stati Parti; Oltre 900 zone umide protette• Obiettivo: “la conservazione e l’uso saggio (‘wise use’) delle zone umide attraverso azioni a livello nazionale e cooperazione internazionale”• Zone umide: definizione ampia: “le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, i laghi…” importanti in quanto habitat di uccelli acquatici = uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide• “Wise use”: mantenimento del carattere ecologico delle zone umide, atttraverso un approccio ecosistemico di tutela

Misure a carattere nazionale

• Designazione ed inserimento in un elenco delle zone umide di importanza internazionale

• Elaborazione programmi, politiche e misure legislative per la protezione e l’utilizzo delle zone umide (ad esempio attraverso strumenti di pianificazione e gestione del territorio)

• Promozione di ricerche e scambi di dati e pubblicazioni e di programmi formazione

Protocollo di Barcellona (1995)

• Protocollo alla Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e costiero del Mediterraneo UNEP (MEA):– Aree specialmente protette e diversità biologica nel

mediterraneo – Portata geografica: area del mediterraneo, incluse le coste

• Preambolo: importanza di salvaguardare il patrimonio naturale e culturale del mediterraneo, attraverso l’istituzione di aree protette e la protezione di specie minacciate; tutela della biodiversita’ nel mediterraneo.

Azioni da parte degli Stati

• salvaguardare e tutelare le aree di particolare valore naturale culturale attraverso l’istituzione di aree specialmente protette

• Protezione e salvaguardia di specie di flora e fauna minacciate• Cooperare nella conservazione e nell’uso sostenibile della

biodiversita’

Obiettivi dell’istituzione di aree specialmente protette:- Salvaguardare gli esempi rappresentativi di ecosistemi marini e

costieri; gli habitat minacciati di estinzione e quelli critici per la sopravvivenza e riproduzione di specie endemiche di flora e fauna;

- Salvaguardia di siti di particolare importanza per il loro valore scientifico, estetico, culturale e / o educativo.

La Convenzione di Berna

• Adottata dal Consiglio d’Europa: – organizzazione internazionale a carattere regionale; tutela di

diritti umani, giustizia sociale, tutela dell’ambiente e dei paesaggi, principi di diversita’ culturale e democrazia.

• La Convenzione di Berna: strumento legalmente vincolante che copre l’intero patrimonio naturale europeo

• Obiettivo: conservare le diverse specie di flora e fauna, i loro habitat e in genere il patrimonio naturale europeo, – Misure nazionali – cooperazione internazionale, coordinamento e collaborazione

tra i vari stati

Misure nazionali conv. Berna

• Misure di conservazione flora e fauna, e habitat naturali• attraverso politiche di pianificazione e sviluppo• Adozione di leggi e regolamenti per la tutela specie

minacciate e habitats naturali minacciati • Misure speciali e rigorose per specie di flore allegato I e fauna

di cui allegato II • Misure di sfruttamento regolamentato per le specie di fauna

di cui allegato III

Convenzione di Berna e paesaggio

• Tutela ‘indiretta’ del paesaggio:

Articolo 4 -- Protezione habitat di specie animali e vegetali:– ogni Stato contraente deve inserire le esigenze di

protezione degli habitat naturali nel loro politiche di pianificazione e sviluppo

– Considerazione particolare alle misure di protezione delle specie migratorie.

Convenzione di Berna: sistema di monitoraggio e compliance

• Relazioni degli Stati sulle misure e le politiche adottate • Il sistema dei case-file: richiesta di intervento in caso di

violazioni della Convenzione – adozione di Raccomandazioni dello Standing Committee dirette allo stato contraente.

Convenzione di Benelux sulla Conservazione della Natura e del Paesaggio (Bruxelles, 1982)

Parti Contraenti: Belgio, Olanda e Lussemburgo

Obiettivi:Coordinare le azioni dei 3 paesi nella gestione, conservazione, e ripristino delle aree naturali e del paesaggio (art. 1, par.1)

Principi e Considerazioni:Tutela del paesaggio come strumento nell’ambito dei politiche a tutela dell’ambiente : “La protezione dei paesaggi di valore (‘landscape of value’) e la conservazione della natura e delle aree naturali costituiscono un obiettivo pratico nel quadro di politiche ambientali del Benelux”

Convenzione Benelux: concetto di paesaggio

• Definizione di paesaggio - articolo 1(2): “una parte tangibile della terra definita dalla relazione ed interazione di suolo, acqua, clima, flora, fauna ed uomo (…) Il paesaggio può essere considerato come un riflesso dell’attitudine della comunità al suo ambiente naturale e del modo in cui agisce sull’ambiente”

• Paesaggio rilevante sotto il profilo estetico, naturale o ecologico: landscape of value (preambolo)

• Art. 1: misure di conservazione, gestione e ripristino definite quali misure volte alla salvaguardia o allo sviluppo dei valori biologici, estetici, culturali e storici.

• Art. 3:misure per le aree naturali ed i paesaggi di valore a carattere trasfrontaliero

Articolo 2 : Misure di Cooperazione tra le Parti

• Armonizzazione strumenti, politiche, e legislazioni in materia di paesaggio

• Scambio di infomazioni e consultazione per coordinamento politiche concerenti le aree paesaggistiche di carattere trasfrontaliero

• Campagne di informazione, formazione ed educazione• Scambio di dati scientifici ed organizzazione programmi

comuni di ricerca

Misure concernenti aree naturali e paesaggi di valore di carattere trasfrontaliero (art. 3)

• Elaborazione e sviluppo principi di gestione di tali aree e

paesaggi rilevanti, quali parchi naturali, zone importanti per le specie migratorie;

• definire criteri guida per la protezione e gestione di tali aree• Elaborazione inventario di tali aree speciali• Elaborazione programmi omogenei e coordinati per la

gestione di aree trasfrontaliere• Consultazione reciproca previa autorizzazione progetti con

possibile impatto negativo

Considerazioni

Tutela del paesaggio limitata:• solo aree naturali e paesaggi rilevanti• Paesaggio limitato ai soli aspetti naturalistici, nonostante la

definizione di cui all’articolo 1.

Geograficamente:• particolare attenzione alle aree ed ai paesaggi trasfrontalieri• Paesaggi ed aree naturali esistenti nel territorio dei Paesi parti

della Convenzione (Belgio, Olanda, Lussemburgo)

Protezione del Paesaggio Alpino

Convenzione per la Protezione delle Alpi: - Adottata: Salisburgo, 7 novembre 1991

Entrata in vigore: 6 marzo 1995

- Paesi: Italia, Francia, Germania, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e Comunità Europea.

La Convenzione per la protezione delle Alpi:

• Campo di applicazione – regione delle Alpi• Caratteri generali:

– Convenzione quadro contenente principi generali– Si concretizza attraverso i protocolli di attuazione

• Finalità: articolo 2 (obblighi delle parti) = definire principi generali e condivisi al fine di promuovere una politica globale per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi.

Protocollo per la protezione della natura e del Paesaggio Alpino

• Approvato a Chambery il 20 Dicembre 1994

• Finalità (Articolo 1 e 2 del Protocollo):“ stabilire norme internazionali al fine di

proteggere, curare e, in quanto necessario, ripristinare la natura ed il paesaggio del territorio alpino”.

Portata ed ambito applicativo del Protocollo

• Geograficamente limitata al paesaggio e alla natura dell’arco alpino

• Non contiene una definizione di paesaggio• Aspetti naturalistici del paesaggio:

Art. 1: obiettivi = assicurare durevolmente l’efficenza funzionale ecosistemi, conservazione elementi paesaggistici e specie animali e vegetali, capacità rigenerativa delle risorse naturali, diversità, peculiarità e bellezza del paesaggio naturale e rurale

Provvedimenti ed impegni delle Parti a livello nazionale: Misure generali

1. Integrazione della tutela del paesaggio nelle altre politiche (articolo 4): urbanistica, pianificazione territoriale, salvaguardia qualità aria, difesa del suolo, salvaguardia equilibrio idrico e qualità delle acque, turismo, economia agricola e forestale, trasporti ed energia, industria ed artigianato, gestione rifiuti, educazione, ricerca e formazione e nell’ambito della concertazione trasfrontaliera

2. Partecipazione e coinvolgimento degli enti territoriali (articolo 5):

1. Identificazione del livello piu’ idoneo e valorizzazione delle possibili sinergie tra i vari enti e livelli territoriali

2. Partecipazione degli enti territoriali all’elaborazione delle varie politiche.

Provvedimenti ed impegni delle Parti a livello nazionale: Misure specifiche

• Elaborazione inventari (articolo 6): rapporti sullo stato di fatto della protezione della natura e del paesaggio (aggiornate ogni 10 anni)

• Pianificazione• Valutazione impatto• Protezione di base

Pianificazione (articolo 7)

• Elaborazione di modelli, programmi e/o piani che definiscono le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi del protocollo (protezione natura e paesaggio alpino)

• Contenuti: – Stato di fatto del paesaggio e sua valutazione– Lo stato perseguito del paesaggio, e le misure necessarie:– misure generali di protezione, gestione e sviluppo

- misure di protezione, gestione e sviluppo di aree particolari- misure di protezione di fauna e flora selvatiche

Valutazione Impatto degli interventi sulla natura e sul paesaggio (articolo 9)

• Valutazione impatti sull’equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico

• Adozione di misure compensatorie, dove necessario:- compensare compromissioni inevitabili- valutazione interessi per le compromissioni non compensabili + adozione misure protezione paesaggio

Protezione di base dell’intero arco alpino(articolo 10)

• Riduzione degli impatti ambientali e delle compromissioni della natura e del paesaggio; rispetto della natura e del paesaggio negli usi a rilevanza territoriale;

• adozione misure di conservazione e ripristino del paesaggio naturale, degli ecosistemi e dei paesaggi rurali.

• Tenere in considerazione il ruolo decisivo dell’agricoltura e dell’economia forestale sulla natura e sul paesaggio elaborare misure per uno sfruttamento agricolo e forestale adatto

• Conservare, gestire e ove necessario ampliare le aree protette esistenti e la creazione di parchi naturali

Ricerca, Formazione e Informazione (articolo 20 e

21)• Promuovere programmi di ricerca ed osservazione ai

fini della protezione della natura e del paesaggio• Promuovere ed elaborare programmi di educazione,

formazione ed informazione

Controllo attuazione

• Rapporto annuale delle parti al Comitato Permanente della Convenzione Alpina(comitato permanente = organo esecutivo, formato dai delegati degli stati contraenti)

• In caso di inadempimento, la Conferenza delle Alpi può adottare delle raccomandazioni (conferenza permanente: organo decisionale)

Tutela del Paesaggio Attraverso la tutela del Patrimonio Culturale

Tutela del Paesaggio Attraverso la tutela del Patrimonio Culturale

• A livello mondiale: Convenzione Unesco 1972

• A livello regionale - Consiglio d’EuropaConvenzione di Granada, 1985, per la tutela del patrimonio architettonico europeoConvenzione per la tutela del patrimonio acheologico, La Valletta 1992

Convenzione di Granada per la tutela del patrimonio architettonico d’Europa

• Granada 1985 – Consiglio d‘Europa • salvaguarda il patrimonio architettonico quale

espressione irripetibile della ricchezza e della diversita’ del patrimonio culturale d’Europa.– Monumenti, insiemi architettonici, siti

• Principali obblighi degli Stati:• Predisporre inventario monumenti e siti• adozione di procedure di controllo e autorizzazione• possibilita’ esproprio del proprietario inadempiente • Meccanismi di sostegno finanziario x manutenzione e restaauro• sensibilizzazione e formazione

Convenzione per la tutela del patrimonio archeologico

• La Valletta – 1992, Consiglio d’Europa• patrimonio archeologico: “testimonianze, beni e altre tracce

dell’esistenza dell’umanità del passato; fonte della memoria collettiva europea”

Obiettivi e politiche:– Vigilare che gli studi di impatto ambientale considerino anche il patrimonio archeologico– Promuovere consultazioni e scambi tra archeologi, urbanisti e responsabilidel territorio– Favorire conservazione del p. a. in situ– Elaborazione e gestione di inventario, procedure di autorizzazione e controllo degli scavi, sostegno finanziario alla ricerca, Sensibilizzazione, facilitare studio e conoscenza, scambi.

Verso il riconoscimento giuridico del paesaggio in

EuropaLe iniziative del Consiglio d’ Europa e

dell’ UE

Il paesaggio nelle politiche europee

• Primi passi attraverso documenti programmatici, strategie, soft law.

• mancanza di una legislazione specifica a livello europeo

• Paesaggio indirettamente oggetto di politiche settoriali

• Solo alcuni stati possedevano delle legislazioni specifiche concernenti il paesaggio, ma il concetto per lo piu’ limitato ai valori estetici (es. Italia)

Anni 1990: l’importanza della diversita’ paesaggistica in Europa

• 1991: Conferenza Pan-Europea sullo stato dell’ambiente in europa Primo rapporto EEA– Capitolo 8 dedicato al paesaggio europeo: riafferma

l’importanza del paesaggio in Europa e auspica l’elaborazione di una convenzione del consiglio d’europa dedicata al paesaggio.

– 1995: IUCN – “Parks for Life”• 1995 (Sofia): adozione della Strategia Pan-

Europea sulla diversita’ biologica e del paesaggio (proposta dal Consiglio d’Europea ed approvata da 55 ministri dell’ambiente europei.)

Strategia pan-europa della diversita’ biologca e del paesaggio

• Primo documento che riconosce l’importanza della diversita’ paesaggistica, sottolinea il bisogno di arrestare il degrado del pesaggio in europa e propone un approccio integrato che include considerazioni paesaggistiche ed altri valori nelle altre politiche.

• Importanza della diversita’ paesaggistica dal punto di vista biologico ed ecologico.

• Risposta Europea alla Convenzione sulla Diversita’ Biologica• Si basa su precedenti strumenti: Berne Convention,

Habitats and Wild Birds Directive

Accento ancora sugli elementi naturalistici ed ecologici, ambientali del paesaggio

Verso il riconoscimento giuridico del paesaggio in Europa

• A bottom-Up approach• 1993: Carta del Paesaggio Mediterraneo (Carte du

Paysage Mediterraneen) - St. Mâlo:• Redatta ed approvata da 3 regioni europee: and

Toscana, Langue-d’Oc Roussillon, Andalusia (iniziativa locale)

• E’ la prima base per la successiva redazione della CEP• Riconoscimento dell’interazione tra natura, territorio,

popoli, cultura e spiritualita’• Include alcuni dei principi salienti della CEP

Definizione di paesaggio nella Carta di St. Malo

• Paesaggio come interazione tra popolazioni e territorio• Natura vivente del paesaggio• Percezione del paesaggio (elemento soggettivo del paesaggio)

• “expression of the physical relationship of individuals and societies in space and time with a territory more or less intensely modified by social, economic and cultural factors”

• “Questa relazione puo’ essere spirituale, culturale, estetica, simbolica, economica, o espressione identitaria”.

La Convenzione Europea del Paesaggio

• Adottata a Firenze il 20 Ottobre 2000• Entra in vigore il 1 Marzo 2004• Primo strumento giuridico riguardante in

modo diretto e specifico il paesaggio europeo• Offre una definizione specifica di paesaggio

che unisce aspetti cultural ed ambientali.

Caratteristiche principali

• Afferma un concetto democratico di paesaggio ed un approccio partecipativo alla sua conservazione e gestione

• E’ prevalentemente una iniziativa locale• Ampiamente basata sulla Carta di S. Malo• La prima bozza del testo di convenzione redatta dal

Comitato dei poteri locali e regionali• Bozza oggetto di ampia consultazione all’interno del CoE e

con altri organismi internazionali (IUCN, the Unesco WHCommitte, comitato patrimonio culturale del CoE, la Commissione Europea etc. )

Struttura della Convenzione

• Preambolo: include i principi fondamentali su cui la Convenzione e’ basata

• 4 parti:– Definizione generale– Attuazione a livello nazionale– Cooperazione europea– Altre procedure circa l’entrata in vigore

Un concetto ‘rivoluzionario’ di paesaggio

• Paesaggio come patrimonio comune, culturale e naturale, dei popoli europei; un bene collettivo condiviso dalle popolazioni europee

• ‘quadro di vita’ per I cittadini europei che hanno il diritto di vivere in un paesaggio di qualita’– Estensione dell’ambito applicativo della Convenzione

all’intero territorio europeo compresi I paesaggi eccezionali ed I territori ordinari e degradati

• Auspica un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni concernenti il paesaggio, nella protezione, conservazione e gestione dei paesaggio

• Paesaggio come risorsa

Concetto olistico e democratico di paesaggio

• Articolo 1:“ una zona o un’area cosi come percepita dalle popolazioni che in essa vivono ed il cui carattere e’ il risultato dell’azione e dell’intrazione di fattori naturali ed umani”.

• Articolo 2: la Convenzione si applica all’intero territorio delle parti e copre le aree naturali, rurali, peri-urbane ed urbane.

• Dimensione soggettiva del paesaggio (percezione)• Concetto olistico: interezza e totalita’ del territorio• Superamento dell’approccio elitario ed estetizzante al

paesaggio di cui alla Convenzione UNESCO ed in alcune legislazioni nazionali.

Principi generali nell’applicazione della Convenzione

• Riconoscimento giuridico del paesaggio nelle legislazioni nazionali quali componente fondamentale del territorio ed espressione dell’identita’ delle popolazioni che in esso vivono.

• Integrazione del paesaggio in diversi settori e diverse politiche che possono avere su di esso un effetto diretto o indiretto

• riconoscimento del ruolo essenziale dei processi di caratterizzazione e conoscenza del paesaggio

• Partecipazione pubblica e consultazione• Prendere coscenza del paesaggio (educare al paesaggio)• Principio di sussidiarieta’

Attuazione nazionale – misure specifiche

• Awareness raising• Training and education • Identificazione e valutazione:

– identificazione del paesaggio nel territorio– analisi dei paesaggio: le loro caratteristiche, le pressioni, I

cambiamenti e l’evoluzione– valutare il paesaggio prendendo in considerezione il valore

loro assegnato dalla popolazione interessata– Definizione degli obiettivi di qualita’ paesaggistica attraverso la

partecipazione delle persone

• Identificazione delle politiche

I principi della Convenzione in pratica

• Approccio globale ed olistico al paesaggio, ma differenziazione delle politiche a seconda delle caratteristiche, delle pressioni e dei vari fattori:– Protezione and salvaguardia: per paesaggi eccezionali– Gestione: per il mantenimento del paesaggio alla luce del

principio dello sviluppo sostenibile– Pianificazione: paesaggi degradati

• Divisione delle competenze in base al principio di sussidiarieta’

• Partecipazione delle popolazioni nelle decisioni e nella definizione degli obiettivi di qualita’ paesaggistica

Cooperazione europea

• Paesaggio come patrimonio culturale– includere la dimensione paesaggistica nelle

politiche e nei programmi internazionali – assistenza reciproca e scambio di informazioni – Attuazione di programmi congiunti, dove

possibile, per i paesaggi trasfrontalieri• Premio europeo del paesaggio: conferito alle autorita’

locali e regionali che hanno istituito delle misure o politiche per proteggere, gestire o pianificare I paesaggi e che si sono rivelate effetive e possono servire da esempio.

Monitoraggio della Convenzione Europea

• Comitato di esperti designato quale responsabile per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione

• A seguito di ogni meeting del Comitato di Esperti, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa deve trasmettere un report circa il lavoro svolto nell’attuazione della Convenzione

Protezione del paesaggio nell’UE

Politiche dell’ UE con impatto sul paesaggio

• Il paesaggio quale oggetto indiretto di tutela da parte del diritto dell’UE

• 3 aree di politiche UE rilevanti:– Politiche ambientali– La politica agricola: protezione del paesaggio e

della diversitá biologica contro l’omologazione dei paesaggi causata da alcune pratiche agricolte.

– Politiche culturali: idea dei paesaggi culturali nell’ambito di politiche volte al rafforzamento dell’integrazione europea

Protezione del paesaggio attraverso il diritto europeo dell’ambiente: La direttiva VIA

• Direttiva 85/337/EC – impatto ambientale• Articolo 3: L’impatto ambientale identifica, descrive e valuta

in maniera appropriata gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

• Fauna e flora• Suolo, acqua, clima e paesaggioSoil, water, air, climate

ed il paesaggio• Beni e patrimonio culturale.

Protezione del paesaggio attraverso il diritto ambientale: la direttiva Habitats

• Direttiva 92/43/EC – Direttiva Habitats • Riconoscimento del ruolo di alcuni aspetti paesaggistici nella

salvaguardia di habitat e specie• Preambolo: “considerato che l’uso del suolo e politiche di

sviluppo dovrebbero incoraggiare la gestione e la protezione di aspetti paesaggistici di maggiore importanza per la fauna e flora selvatiche”;

• Articolo 3: qualora lo ritengano necessario, gli stati membri dovrebbero cercare di migliorare la coerenza ecologica dei stiti Natura 2000 mantenedo e sviluppando gli aspetti paesaggistici di maggiore importanza per la fauna e flora selvatiche

L’UE e la CEP

• L’UE non é al momento parte della Convenzione europea del paesaggio

• Molti stati dell’UE hanno tuttavia ratificato la Convenzione

• opportunitá per l’UE di fare parte della Convenzione • In termini di rafforzamento dell’efficacia della

Convenzione• in termini di una valorizzazione delle sinergie tra le

diverse politiche afferenti il paesaggio

Some reflections on the relevance and potential complementarity of EU environmental law and ELC

Tara (Ireland) Rospuda Valley (Poland)

La tutela del paesaggio nel diritto internazionale ed

europeo

Emanuela_orlando@hotmail.com