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LA FORMAZIONE SULLA
SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO Il D.lvo 81/2008 e le novità introdotte dagli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011
Accordo Stato-Regioni
21 dicembre 2011 Sanciti gli accordi (*) che definiscono la formazione indicata dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro che assume i compiti del RSPP) e dell’art. 37, commi 2 e 7 (lavoratori, preposti e dirigenti). Gli accordi definiscono contenuti minimi, durata e modalità della formazione e dell’aggiornamento periodico in funzione della classificazione di rischio delle aziende (basso, medio, alto).
Secondo la classificazione presente nel testo dell’accordo il settore della Pubblica Istruzione presenta un rischio medio (*) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (Repertorio atti n. 221/ESR del 21 dicembre 2011). Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la formazione, nonché l'aggiornamento periodico, dei Datori di lavoro (Repertorio atti n. 223/ESR del 21 dicembre 2011).
Attuazione delle disposizioni del D.Lvo 81/2008 e classificazione del rischio nella scuola pubblica
Datori di lavoro
Il DM 292/1996 individua nel Dirigente Scolastico (DS) la figura del Datore di Lavoro (DL) Nelle scuole di ogni ordine e grado fino a 200 dipendenti il DS ha facoltà di assumere in proprio l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ) assolvendo direttamente a tutti compiti previsti per questa figura
La formazione per il Dirigente Scolastico quando svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione Definiti i corsi di formazione:
• Corso iniziale della durata di 32 ore
• Aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni
Lavoratori Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni
Formazione generale • 4 ore per tutti settori sui concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione, diritti doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica • 8 ore per il rischio medio in cui è inserita la scuola, relativo ai
rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore
Aggiornamento • 6 ore minimo distribuite in 5 anni • I contenuti devono essere nuovi rispetto alla prima formazione e
dovranno trattare: • Approfondimenti giuridico-normativi • Aggiornamenti tecnici • Aggiornamenti su organizzazione e gestione • Fonti di rischio e misure di protezione
Metodologia formativa Oltre alla formazione in aula è consentita la modalità e-learning
Lavoratori Riepilogo della formazione
Formazione Generale
Può essere svolta in modalità e-learning
Costituisce credito formativo permanente
Tutti i settori 4 ore
Formazione Specifica
Può essere svolta in modalità e-learning in
seguito ad accordi aziendali, adottati previa consultazione con il RLS
(*)
8 ore
Aggiornamento
Può essere svolto in modalità e-learning
6 ore ogni 5 anni
• Schema riepilogativo della nuova formazione
Lavoratori
I nuovi corsi di formazione sono aggiuntivi rispetto a: La informazione prevista dall’art. 36 del D.Lvo 81/08, • Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, con la
collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione assolve l’obbligo della informazione prevalentemente attraverso: • Incontri e riunioni collettive • Documenti in bacheca • Circolari e avvisi
• Le informazioni sono relative: • Alle risultanze della valutazione dei rischi • Alle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre
i rischi rilevati • Alla organizzazione della prevenzione all’interno della
scuola • Alla composizione delle squadre di emergenza • Alla gestione delle emergenze
L’addestramento previsto dai Titoli successivi al primo del D.Lvo 81/2008 relativi a macchine, attrezzature, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, sostanze pericolose, ecc.
Informazione e addestramento già previste dal D.Lvo 81/2008
Lavoratori
Sono esonerati dalla formazione generale e specifica tutti i lavoratori che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL.
Questi lavoratori dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.
Esoneri e esclusioni
Lavoratori
Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.
La formazione pregressa è riconosciuta in caso di trasferimento da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado)
I nuovi assunti a digiuno di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno frequentare i nuovi corsi prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Disposizione transitoria, trasferimenti e nuovi assunti
Lavoratori
Sono lavoratori nella scuola: • Personale docente e non docente (ATA) • Gli allievi sono equiparati ai lavoratori quando si
trovano nelle seguenti condizioni: • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lvo 81/2008)
Criteri per l’individuazione dei lavoratori
Preposti
La formazione dei Preposti è aggiuntiva a quella di lavoratore e prevede:
Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni
Modulo A
Può essere svolta in modalità e-learning
4 ore • I principali soggetti del sistema di sicurezza
• Relazioni tra i soggetti • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
• Incidenti ed infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione
Modulo B
Può essere svolta in modalità e-learning in seguito ad accordi aziendali, adottati previa consultazione con il RLS
4 ore • Valutazione dei rischi • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali della sicurezza
• Modalità di esercizio delle funzioni di controllo
Aggiornamento
Può essere svolta in modalità e-learning
Tutti i settori 6 ore
ogni 5 anni
Preposti
Sono esonerati dalla formazione generale e specifica tutti i Preposti che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL.
I Preposti dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.
Esoneri e esclusioni
Preposti
Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.
La formazione pregressa è riconosciuta in caso di passaggio da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado) I nuovi assunti, individuati come Preposti, dovranno complessivamente frequentare:
• la formazione generale per i lavoratori (4 ore) • la formazione specifica per i lavoratori (8 ore) • la formazione particolare per Preposti (8 ore)
prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Disposizione transitoria e nuovi assunti
Preposti
L’individuazione del preposto all’interno della scuola deve essere attuata dal datore di lavoro in ragione del ruolo gerarchico e degli effettivi compiti assegnati. La definizione del D.Lvo 81/08 riporta all’art. 2 comma 1 lett. e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Criteri per la individuazione nella scuola
Preposti
L’individuazione dei Preposti nella scuola richiede una attenta valutazione del Dirigente Scolastico nella definizione dell’organigramma della sicurezza in funzione delle deleghe e degli incarichi assegnati al personale. Sulla base della definizione appena illustrata è possibile fornire di seguito alcune indicazioni per la individuazione del Preposto nella scuola.
Criteri per la individuazione nella scuola Docenti impegnati nei laboratori nell’insegnamento di
materie tecniche o tecnico-scientifiche Sono preposti limitatamente al periodo di utilizzo del laboratorio e nei confronti degli allievi equiparati a lavoratori
Vicepreside/Vicario/Responsabile di plesso Attenzione: se tali figure hanno autonomia gestionale e decisionale e margini di discrezionalità e influenza sull’organizzazione del lavoro, allora rivestono la funzione di Dirigente nell’area/reparto/plesso assegnato.
Preposti
Capo Ufficio Tecnico (se individuato) Limitatamente al personale tecnico assegnato
Criteri per la individuazione nella scuola TAG
Responsabile del magazzino (se individuato) limitatamente al personale assegnato al magazzino
Coordinatore/responsabile di area/reparto/ufficio Limitatamente al personale assegnato
Più in generale:
Coordinatore del personale ausiliario (se individuato) Limitatamente al personale ausiliario assegnato
Capo-Ufficio (se individuato) Limitatamente al personale del proprio ufficio
Responsabile di laboratorio (se individuato) Limitatamente al personale tecnico assegnato
Dirigenti
Il Dirigente non deve frequentare i corsi per i lavoratori (generale di 4 ore e specifico di 8 ore) ma un corso specifico che prevede:
Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni
Formazione Può essere svolta in modalità e-learning, ma la verifica finale deve essere svolta in presenza.
Giuridico-Normativo 4 ore
Gestione e Organizzazione 4 ore
Invidiuazione e Valutazione dei Rischi 4 ore
Comunicazione, Formazione, Consultazione
4ore
Aggiornamento Può essere svolta in modalità e-learning.
Tutti i settori
6 ore ogni 5 anni
Dirigenti
Sono esonerati dalla formazione i Dirigenti che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL. Sono inoltre esonerati i Dirigenti che abbiano una formazione conforme:
• all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso per datori di lavoro della durata di 16 ore) se effettuata dopo il 14/08/2003
• al Modulo A del corso per RSPP e ASPP (della durata di 28 ore) come definito dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006
• I Dirigenti dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.
Esoneri e esclusioni
Dirigenti
Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.
La formazione pregressa è riconosciuta in caso di trasferimento da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado)
I nuovi assunti, individuati come Dirigenti, dovranno completare:
• la formazione particolare per Dirigenti (16 ore) prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
Disposizione transitoria e nuovi assunti
Dirigenti
L’individuazione dei Dirigenti all’interno della scuola deve essere attuata dal datore di lavoro in ragione del ruolo gerarchico e degli effettivi compiti assegnati. La definizione del D.Lvo 81/08 riporta all’art. 2 comma 1 lett. d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Criteri per la individuazione nella scuola
Dirigenti
L’individuazione dei Dirigenti nella scuola richiede una attenta valutazione del Dirigente Scolastico nella definizione dell’organigramma della sicurezza in funzione delle deleghe e degli incarichi assegnati al personale. Sulla base della definizione appena illustrata è possibile fornire di seguito alcune indicazioni per la individuazione del Dirigente nella scuola.
Criteri per la individuazione nella scuola DSGA
In qualità di responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e del personale ausiliario
Vicepreside/Vicario/Responsabile di plesso Attenzione: tali figure rivestono la funzione di Dirigente nell’area/reparto/plesso assegnato se hanno autonomia gestionale e decisionale e margini di discrezionalità e influenza sull’organizzazione del lavoro.
Datore di lavoro, Dirigente, Preposto Esercizio di fatto di poteri direttivi
Approfondimento normativo E’ importante ricordare che l’articolo 299 del D.Lvo 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) introduce il principio di effettività che, coerente con uno degli aspetti giurisprudenziali più tipici del nostro diritto penale del lavoro, prevede: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (ndr - datore di lavoro), d) (ndr – preposto) ed e) (ndr – dirigente), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” Pertanto l’individuazione delle figure di dirigente e preposto (il datore di lavoro nella scuola è già individuato dal DM 292/96) deve fare riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, concretamente espletata nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di ogni atto formale di delega.