La Direttiva MiFID

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La Direttiva MiFID

La tutela degli investitori a livello europeo e l’obbligo di informazione gravante sugli intermediari finanziari.

Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA

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Cos’è la MiFID?• La Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva

2004/39/CE) è tesa a creare un terreno competitivo uniforme tra gli intermediari finanziari dell'Unione europea, senza pregiudicare la protezione degli investitori e la libertà di svolgimento dei servizi di investimento in tutta la Comunità.

• Obiettivi di fondo : la tutela degli investitori, differenziata a seconda del grado di esperienza

finanziaria; l'integrità dei mercati; il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione dell'obbligo

di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati; l'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi offerti; il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di investimento ed

una migliore gestione dei conflitti di interesse.

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Direttiva MiFID: Principi fondamentali

• La MiFID riguarda le imprese che svolgono attività di investimento in azioni, obbligazioni, derivati e quote di fondi d’investimento;

• Tali imprese devono osservare 3 principi fondamentali:

1. Agire in modo onesto, equo e professionale, in quanto soggetto in posizione favorita rispetto all’investitore;

2. Fornire informazioni appropriate e complete, che siano corrette, chiare e non fuorvianti;

3. Offrire servizi che tengano conto della situazione individuale.

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.

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Il processo di investimento

MiFID: Prima di investire• L’intermediario ha il dovere di classificare il cliente come

Cliente al dettaglio (Retail) o Cliente Professionale;• Il Cliente Retail gode del livello massimo di tutela degli

investitori, in quanto soggetto in possesso di una minore conoscenza ed esperienza negli investimenti.

• I Clienti Professionali (banche, governi, fondi pensionistici, società, ecc.) sono considerati tali se soddisfano almeno 2 dei seguenti requisiti:Svolgere frequentemente operazioni finanziarie;Possesso di un ampio portafoglio titoli;Possesso di esperienza/aver lavorato nel settore dei servizi

d’investimento.

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MiFID: Prima di investire• Gli intermediari possono offrire uno o più dei seguenti

servizi:

1. Consulenza in materia di investimento;

2. Acquisto e vendita di prodotti finanziari;

3. Gestione degli investimenti.

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1. Consulenza in materia di investimento

• L’intermediario, prima di fornire consulenza di qualsiasi tipo in materia di investimento, deve effettuare sul Cliente un Test di Adeguatezza, ovvero verificare:

Gli obiettivi dell’investimento;

La situazione finanziaria del soggetto;

La conoscenza e l’esperienza del soggetto nel campo degli investimenti.

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2. Acquisto e vendita di prodotti finanziari

• Nel caso in cui il Cliente intenda impartire ordini diretti all’intermediario, senza avvalersi del servizio di consulenza, quest’ultimo deve sottoporre il cliente ad un Test di Appropriatezza.

• il Test di Appropriatezza mira a proteggere coloro i quali potrebbero non comprendere i rischi e le implicazioni associati ad operazioni con “prodotti complessi”.

• Esempi di prodotti complessi:• Opzioni, future, swap, derivati in genere;• Contratti finanziari per differenza;• Obbligazioni convertibili;• Warrant;

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2. Acquisto e vendita di prodotti finanziari

• Se l’intermediario ritiene che il Cliente abbia l’esperienza e la conoscenza necessarie per comprendere i rischi connessi all’operazione, può eseguire l’ordine del Cliente;

• Se, viceversa, l’intermediario ritiene che il Cliente non abbia la necessaria esperienza e conoscenza, ovvero che non abbia fornito tutte le informazioni necessarie, avviserà il Cliente della necessità di ulteriori informazioni o dichiarerà che l’operazione non è adeguata al profilo di rischio rilevato. Se il Cliente insite nell’operazione, si assume completamente il rischio della stessa.

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2. Acquisto e vendita di prodotti finanziari

Eccezioni al Test di Appropriatezza

• operazioni “non basate sulla consulenza” (anche noti come “servizi di Mera Esecuzione”):

• Prodotti che la MiFID qualifica come “non complessi” (azioni ammesse agli scambi su mercati regolamentati; strumenti finanziari del mercato monetario; obbligazioni; quote di fondi di investimento);

• L’intermediario è stato contattato direttamente dal Cliente per eseguire quella determinata operazione.

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3. Gestione degli investimenti

• Gli investimenti del Cliente sono interamente gestiti dall’intermediario.

• In questo caso, l’intermediario opererà in base alle proprie scelte e decisioni, perciò deve essere in possesso delle informazioni sufficienti sulla situazione del Cliente.

Test di Adeguatezza

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Riepilogando..

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La Direttiva MiFID

Grazie per l’attenzione.

Andrea PITTARELLO studio legale associato BSVA

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