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www.fire-italia.org Incentivi per l’efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili
Daniele Forni, FIRE Corso di formazione e aggiornamento per energy manager
19/06/2013 Roma
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Cos’è la FIRE
La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche.
Rivista Gestione Energia www.fire-italia.org
Certificazione EGE Esperti in Gestione dell’Energia
UNI CEI 11339 www.secem.eu
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Progetti e collaborazioni
www.hreii.eu www.enforce-een.eu
www.esd-ca.eu
Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie e enti fieristici.
Fra i progetti conclusi: - www.ener-supply.eu - www.soltec-project.eu - www.e-quem.enea.it - www.eu-greenlight.org - Enerbuilding - Eurocontract - ST-Esco
www.hreii.eu/demo
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H-REII demo
Il progetto H-REII demo, prosegue a livello europeo le azioni del progetto HREII per contribuire allo sviluppo di politiche di supporto alla realizzazione di innovativi interventi di recupero calore per la generazione elettrica da processi industriali altamente energivori (siderurgie, cementifici, fonderie di alluminio e non ferrosi, trattamenti termici, industrie del vetro, industrie chimiche, etc.). Così da permettere un drastico abbattimento delle emissioni globali di CO2. Partendo da uno studio di settore sul potenziale di risparmio. E’ inoltre in fase di realizzazione la prima applicazione su Electric Arc Furnace.
www.hreii.eu/demo
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Introduzione
Conto termico
FER elettriche
Altro
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Indice
1. Conto energia termico (energia termica da FER, efficienza energetica)
2. Certificati verdi / tariffa fissa omnicomprensiva (energia elettrica da FER)
3. FER elettriche (energia elettrica da FER) D.M. 6/7/2012
NOTA: I calcoli riportati negli esempi sono al solo scopo didattico. In verde sono riportate le indicazioni contenute nelle regole applicative del GSE.
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Introduzione
Conto termico
FER elettriche
Altro
Le principali forme incentivanti per FER ed EE
Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER
Conto energia fotovoltaico (D.M. 5 luglio 2012)
Incentivi alle FER elettriche (D.M. 6 luglio 2012)
Certificati verdi e TFO (in via di uscita)
Conto energia termico (D.M. 28 dicembre 2012)
Certificati bianchi
Detrazioni fiscali al 55-65% (??)
Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.)
CHP/ TLR
C.B. CAR
C.V. TLR
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Introduzione
Conto termico
FER elettriche
Altro
I principali soggetti attuatori per incentivi a FER ed EE
Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER
Conto energia fotovoltaico
GSE
Incentivi alle FER elettriche
GSE
Certificati verdi e T.F.O.
GSE - GME
Conto energia termico
GSE-ENEA-AEEG
Certificati bianchi
MSE - GSE - ENEA - AEEG – RSE - GME
Detrazioni fiscali 55-65%
ENEA - Agenzia delle Entrate
Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo EEEF, incentivi locali etc.)
Cassa Depositi e Prestiti, enti locali, Ministeri etc.
CHP/ TLR
C.B.CAR
GSE GME
C.V. TLR
GSE GME
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FER elettriche
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Decreto “termico”: le origini
Il Decreto, firmato il 28/12/12 è stato pubblicato in G.U. il 2/1/13, ha introdotto un nuovo schema di incentivazione per la promozione degli interventi di piccole dimensioni nei settori dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche. Tale misura era prevista dal D.Lgs. 28/11, e dovrebbe fungere da complemento ai certificati bianchi. I principi ispiratori sono contenuti nell’art.28 del provvedimento.
L’incentivo trova copertura a valere sul gettito delle tariffe del gas naturale.
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Conto termico
Soggetti ammessi agli incentivi
Efficienza energetica
Pompe di calore (anche geotermiche) Scaldacqua a pompa di calore Solare termico e solar cooling Generatori di calore a biomassa
Enti ed amministrazioni pubbliche: edifici di proprietà delle PP.AA. e da esse occupati
(200M€/anno), fino al 50% con prenotazione se attraverso ESCO con EPC
o FTT
Solo per alcuni interventi: persone fisiche, condomini e inquilini, enti e soggetti titolari di reddito d’impresa o reddito agrario (700M€/anno), anche attraverso ESCO con EPC o FTT
Rinnovabili termiche
Soggetti pubblici
Soggetti pubblici Soggetti privati
Efficientamento involucro Generatori di calore a condensazione Schermatura e/o ombreggiamento
Obiettivi
Edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale
Interventi su involucro e impianti termici per i l condizionamento invernale e per l’ACS, conclusi dopo il 3/1/13
Dopo 60gg dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200-700 M€ non sono accettate ulteriori richieste
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Conto termico
Soggetti
ammessi agli incentivi P.A. o soggetti privati h a n n o s o s t e n u t o l e s p e s e p e r l’esecuzione degli interventi e hanno diritto all’incentivo e stipulano il contratto con il GSE. [Se è un terzo diverso dalla ESCO a f inanziare l ’ intervento, i l soggetto responsabile può essere la ESCo o la P.A./soggetto privato].
responsabili
Ai registri è riservata una frazione della spesa cumulata annua non superiore (ove disponibile alla data di pubblicazione del bando) a 7M€ per la P.A. e 23M€ per i privati
accesso diretto
registri
Modalità di accesso prenotazione degli incentivi (solo P.A.)
Ai sensi del D.Lgs. 165/01 art. 1.2, la P.A. comprende istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il D.M. “conto termico” specifica che sono compresi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni; Non vi rientrano gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da P.A.
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Art. 2 - Definizioni i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo (di diritto privato definito dall’AEEG entro tre mesi dalla data di entrata in vigore). j) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, c. 1 del D.Lgs. 28/11 (realizzato dal GSE con la collaborazione di ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica). l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali; m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda di cui alla lettera i); può operare attraverso un soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la compilazione della scheda- domanda di cui alla lettera j) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE; n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; può coincidere con il tecnico abilitato;
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Art. 7 – procedura di accesso
1-2. Il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori (ovvero entro 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda), pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. 3. Le PA, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, (così il GSE impegna la somma corrispondente) già all’atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l’affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. E’ allegata copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Il soggetto responsabile deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti: a) l’avvio dei lavori entro 60 gg dalla data di accettazione della
prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE; b) la conclusione dei lavori entro 12 mesi dalla data di accettazione
della prenotazione dell’intervento previsto, comunicata dal GSE.
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Art. 7 – procedura di accesso
Il soggetto responsabile fornisce (e conserva per 5 anni dopo la fine dell’incentivo), in base al tipo di intervento: a) attestato di certificazione energetica, b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, c) asseverazione di un tecnico abilitato (o per isolamento superfici opache dal direttore lavori) che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati. In alcuni casi l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi; d) fatture attestanti le spese sostenute e relative ricevute di bonifici, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. e) diagnosi energetica. f) delega al soggetto delegato firmata dal soggetto responsabile; g) copia dell'accordo contrattuale con la ESCO con l’eventuale finanziamento o copia EPC con indicazione delle spese sostenute;
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Art. 7 – procedura di accesso
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere anche in futuro nel divieto di cumulo, dichiarando eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, i) ottenimento del titolo autorizzativo, j) dichiarazione di conformità dell'impianto; k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto; l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto. Documentazione fotografica. Dopo una prima verifica automatica su requisiti minimi e congruità, viene reso disponibile la scheda contratto tipo. Accettando le condizioni per via informatica, si completa la domanda. C’è inoltre ulteriore documentazione da conservare in originale a cura del Soggetto Responsabile.
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Art. 7 Registri
Se la potenza, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale è 500kW< ≤1.000kW, il soggetto responsabile deve accedere tramite registri per : a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; Contingente di spesa cumulata annua non superiore a 7M€ per la P.A. e 23M€ per i privati, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando. Le risorse residue finiranno nel contingente di spesa cumulata annua relativo al registro dell’anno successivo. N.B. La richiesta di iscrizione al Registro deve essere sottoscritta in ogni sua pagina.
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All IV – Procedure per l’iscrizione ai registri
Il GSE pubblica il bando per l’iscrizione ai registri, 30 gg. prima della data di avvio della presentazione delle domande di iscrizione, che restano aperti per 60 gg (dalle 9 del 3/6/13 alle 21 del 1/8/13). Il primo bando per il 2013 è pubblicato entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle regole applicative. Per i periodi successivi, la data di avvio è il 31 marzo di ogni anno. La procedura è basata sull’autodichiarazione, senza documenti di supporto. Il GSE, entro 60 gg. dalla chiusura dei bandi pubblica le graduatorie, sulla base delle informazioni fornite e i seguenti criteri di priorità (in ordine gerarchico): a) impianti che non sono rientrati nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013; b) minor potenza degli impianti; c) anteriorità del titolo autorizzativo; d) Precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. Nel caso in cui il Soggetto Responsabile si rendesse conto, successivamente all’invio della richiesta di iscrizione, di inesattezze, etc., potrà presentarne una nuova se il registro è ancora aperto.
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All IV – Procedure per l’iscrizione ai registri
Se l'ultimo impianto ammissibile non è coperto dalla disponibilità residua, può accedere per la quota parte di spesa rientrante nel contingente. Le graduatorie dei registri non sono soggette a scorrimento. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi, dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. In caso contrario vi è una decurtazione del 5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo (al netto dei ritardi imputabili a eventi calamitosi che attestati dall'autorità competente). Richiedere l’incentivo via portale entro 60 gg dall’entrata in esercizio. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di 12+6 mesi, e che richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 35% del coefficiente di valorizzazione di riferimento (All II). N.B. La rinuncia presentata dopo la chiusura del Registro, ferma restando la cancellazione dalla graduatoria, è equiparata al mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell’intervento (-35%).
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Art. 14 - Verifiche
Oltre alla verifica automatica su requisiti minimi e congruità durante l’inserimento telematico dei dati. Art. 14 verifiche documentali e in situ di 1% all’anno minimo, con supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di altri organi specializzati. Per controllare il divieto di cumulo, il GSE trasmette i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate. Art. 42 D.Lgs. 28/11 La verifica, affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa e con controlli a campione sugli impianti, anche senza preavviso, della documentazione, della configurazione impiantistica (e delle modalità di connessione alla rete elettrica). Le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Nel caso di violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’AEEG l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni.
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Art. 15 – Diagnosi e certificazione energetica E’ richiesta la diagnosi energetica precedente l'intervento e la certificazione energetica successiva nel caso di: • isolamento termico di superfici opache (art. 4.1.a) • se l’impianto termico dell’edificio ha potenza nominale totale ≥100kW:
• sostituzione di chiusure trasparenti • sostituzione con generatori a condensazione, pompe di calore o
(anche in serre) generatori a biomassa di impianti di climatizzazione invernale
• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento • installazione di collettori solari termici, anche per solar cooling
Diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche sono incentivate al 100% (o 50% per i privati). La diagnosi non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo. Allegato III - incentivo per le diagnosi energetiche
Des$nazione d'uso Superficie u$le dell'immobile [m2]
Costo unitario massimo [€/m2]
Valore massimo erogabile [€]
Edifici residenziali, classe E1 del DPR 412/93, esclusi collegi, conven$, case di pena e caserme.
≤1600 1,5 5.000,00
>1600 1 Ospedali e case di cura, edifici della classe E3 del DPR 412/93 -‐
3,5 18.000,00
TuR gli altri edifici. ≤2500 2,5 13.000,00
>2500 2
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Art. 16 – Misure di accompagnamento
MSE e MATTM definiscono, anche in collaborazione con enti e associazioni, misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione. In collaborazione con Consip e le Regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al FTT. ENEA promuove le opportunità del “conto termico” e fornisce, in coordinamento con EELL e Consip, strumenti utili, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. Gli EELL promuovono programmi di interventi, eventualmente concorrendo anche al finanziamento, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e la riqualificazione dell'edilizia sociale. AEEG definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di impianti di climatizzazione e per ACS a PdC.
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Art. 4,6 interventi e durata
*clima$zzazione + ACS, ma non solo ACS o altri usi Incentivo in rate annuali costanti, o in un’unica rata se l’incentivo è fino a 600€
(fonte www.fire-italia.org)
Tipologia di intervento Durata dell’incen3vo
Sogge5 ammessi e accesso
Isolamento termico di superfici opache delimitan$ il volume clima$zzato 5 anni (Allegato I)
P.A. (accesso direZo o
prenotazione)
Edifici di proprietà delle PP.AA. e da esse occupa$
Sos$tuzione di chiusure trasparen3 comprensive di infissi delimitan$ il volume clima$zzato 5 anni
Sos$tuzione di impian3 di clima3zzazione* invernale con generatori di calore a condensazione 5 anni
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparen$ con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili 5 anni
Sos$tuzione di impian$ di clima$zzazione invernale esisten$ con impian$ di clima$zzazione invernale u$lizzan$ pompe di calore ele>riche o a gas, anche geotermiche con potenza termica u$le nominale:
2 anni fino 35kW
(Allegato II)
P.A.(accesso direZo o prenotazione)
e priva$. Registri oltre
500kW
5 anni oltre 35kW fino a 1MW.
Sos$tuzione (anche installazione /integrazione per le sole aziende agricole) di impian$ di clima$zzazione* invernale o di riscaldamento delle serre esisten$ e dei fabbrica$ rurali esisten$ alimenta$ a biomassa, carbone, olio combus$bile o gasolio (GPL in alcuni casi), con generatori di calore alimenta$ da biomassa con potenza termica nominale u$le (oppure nominale al focolare, nel caso di generatori a condensazione):
2 anni fino 35kW
5 anni oltre 35kW fino a 1MW.
Installazione di colle>ori solari termici, anche abbina$ sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda:
2 anni fino a 50m2 P.A.(accesso direZo
o prenotazione) e priva$.
5 anni oltre 50 fino a 1000 m2
Sos$tuzione di scaldacqua eleZrici con scaldacqua a pompa di calore 2 anni
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Art. 5 spese ammissibili
Le spese si intendono comprensive di IVA Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) ad e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, … Per la climatizzazione invernale: riguardano l’impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.
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Art. 12 Cumulabilità
Cumulabilità L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. (nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili). Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con fondi di garanzia, di rotazione, contributi in conto interesse e in conto capitale, non statali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. (nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili). Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. (soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, cumulabilità nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato).
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art. 4 incentivabilità e art. 17 copertura Incentivabilità Gli interventi per assolvere gli obblighi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/11 (copertura con fonti rinnovabili di riscaldamento, ACS e raffrescamento) sono incentivabili solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi. E’ richiesta apposita relazione di un tecnico abilitato e chiara indicazione in fattura della parte che ha diritto agli incentivi. Copertura Lo 1% del contributo totale spettante, con un massimale di150€ è trattenuto per la copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli e alle attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi.
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Conclusione lavori
Termine: 60 giorni dalla conclusione dell’intervento (o dall’attivazione del portale), come risultante a seconda dei casi: dalla dichiarazione del soggetto responsabile o del tecnico abilitato o del direttore dei lavori.
Per data di entrata in esercizio, di cui all’Allegato IV del D.M., si intende la data di conclusione dell’intervento.
La data di conclusione dell’intervento è la data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori e delle attività correlate per le quali siano state sostenute spese ammissibili. Le prestazioni professionali, diagnosi e certificazioni energetiche, anche se richieste dal Decreto, non sono da considerare per individuare la data di conclusione dell’intervento.
La data è indicata nell’asseverazione (se richiesta deve contenere data di conclusione intervento) del tecnico abilitato o dal direttore lavori o da autodichiarazione del soggetto responsabile (modulo nell’all. 4 delle regole applicative).
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Multintervento
In caso di multi-intervento (più interventi nello stesso edificio o unità immobiliare): • per data di conclusione lavori si intende per data di
conclusione dell’intervento, quella relativa alla conclusione dell’ultimo intervento,
• può essere preparata un’unica asseverazione (ove richiesta), • si deve presentare una sola scheda domanda, multi-
intervento. Si possono presentare in momenti temporali successivi, ulteriori richieste relative allo stesso edificio o unità immobiliare per la stessa tipologia di intervento, dovendo rispettare i massimali totali (spesa, potenza, estensione). Non vi sono limiti per sostituzione di scalda acqua elettrici con scalda acqua a PdC. Eventuali componenti in comune, non possono essere incentivati due volte.
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Utilizzo e sostituzione di impianti
Gli impianti di climatizzazione invernale (condensazione, PdC e biomasse) possono anche essere essere destinati alla produzione di ACS, ma non ad altri usi o alla sola produzione di ACS. Nel caso di impianto con più generatori di calore è possibile la sostituzione parziale, intesa come rimozione del/i generatore/i sul/i quale/i si interviene. E’ escluso il potenziamento dell’impianto esistente. Sostituzione dei generatori di calore, è da intendersi: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% del generatore sostituito, destinato alle medesime utenze. Se l’impianto sostituito risulta insufficiente per i fabbisogni, il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato dovrà essere adeguatamente giustificato nell’asseverazione (anche per impianti sotto i 35kW e fermi restando i limiti di potenza del Decreto). Il limite de 10% di potenza supplementare vale anche per scaldaacqua a PdC e riscaldamento serre.
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ESCO
Sono considerate ESCO: • ESCO ai sensi del D.Lgs. 115/08: “«ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti” • Società di servizi energetici che possono partecipare al meccanismo dei titoli di efficienza energetica: società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, nel cui statuto societario sia presente l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi • I soggetti certificati UNI 11352, norma tecnica che definisce i requisiti delle ESCO
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Richiesta a preventivo Per interventi su edifici o unità immobiliari di proprietà di PP.AA. e da esse occupati, si possono in alternativa prenotare gli incentivi. Presentazione dopo la firma del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione CONSIP (o centrale di acquisti regionale) per l’affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica.
Il soggetto responsabile è la ESCO che ha sostenuto direttamente le spese per gli interventi. Se c’è un terzo finanziatore, il soggetto responsabile sarà la P.A. o la ESCO, a seconda di chi ha sostenuto direttamente le spese.
I dati inseriti con la procedura di prenotazione servono ad individuare l’incentivo massimo erogabile a consuntivo.
Dall’accettazione prenotazione: in 60gg inizio lavori, in 12 mesi fine. Entro 60gg da fine lavori procedura accesso diretto, pena decadenza. Si può procedere all’accesso diretto (se ci sono risorse) in caso di decadenza prenotazione (non rispetto di avvio o conclusione). Se non si rispetta la conclusione non si può però ripetere la prenotazione per il medesimo intervento.
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Fatture, bonifici e incentivo
Le fatture devono indicare esclusivamente spese per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione, quindi quelle ammissibili (art.5) ai fini del calcolo dell’incentivo. Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura. La causale dei bonifici bancari deve riportare: D.M. 28/12/2012 INT (codici interventi) FATTURA (numero fattura con anno) SR (codice fiscale soggetto responsabile) BENEFICIARIO (codice fiscale o partita iva del beneficiario del bonifico o Identificativo fiscale solo se operatori esteri privi di P. VA o C.F.)
L’incentivo ha natura di contributo in conto impianti, non è soggetto a ritenuta del 4% (art. 28 D.P.R. 600/73). Inoltre, in quanto contributo privo dell’elemento sinallagmatico, è fuori del campo di applicazione dell’I.V.A., conseguentemente non vi è obbligo di emettere fattura. E’ invece soggetto a I.V.A. e fatturazione il contributo di copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (1% e comunque non oltre 150€)
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Il portale Tutte le pratiche devono essere effettuate esclusivamente tramite l’applicazione web Portaltermico, cui si accederà previa registrazione nell’Area Clienti del GSE (https://applicazioni.gse.it). (sarà disponibile una guida dedicata) Accesso diretto : 1. Dati del sistema edificio-impianto, caratteristiche interventi. Il portale assegna un codice di identificazione univoco. Si caricano: (in alcuni casi: delega. Se è una ESCO copia del contratto eventualmente in FTT in cui siano precisate le spese sostenute), documentazione specifica, fatture e bonifici (tutti da conservare per 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo) 2. Verifica dei dati (successivamente non più modificabili) e stampa della “richiesta concessione incentivi” che deve essere firmata e caricata sul portale unitamente a copia del documento di identità. 3. Entro 60gg il GSE invia la lettera (notifica via e-mail) di avvio dell’incentivo. 4. Il titolare deve accettare informaticamente la scheda contratto (che
contiene anche la tabella riepilogativa degli incentivi riconosciuti e la loro ripartizione in rate). 5. Il GSE eroga l’incentivo (previo invio di una e-mail di avviso)
Modif iche, alterazioni e/o integrazioni ai moduli generati automaticamente, comporteranno la non accettabilità degli stessi.
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Accesso diretto
(fonte: Regole applicative GSE)
Registrazione nell’ area clienti GSE
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Valutazione delle richieste da parte del GSE
Comunicazioni dal GSE (integrazioni, preavviso e rigetto) via posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. Documentazione integrativa e osservazioni da presentare via portale. Solo dopo l’accettazione informatica della scheda contratto il GSE eroga l’incentivo.
(font
e: R
egol
e ap
plic
ativ
e G
SE
)
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Prenotazione
Registrazione nell’ area clienti GSE
Entro 60gg dalla conclusione dell’intervento
(fonte: Regole applicative GSE)
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Registro
Registrazione nell’ area clienti GSE
Caricamento dati
Sistema edificio impianto
Compilazione a cura del SR
Interventi a registro
+
Richiesta iscrizionea registro
Scheda domanda
Scheda tecnica impiantii a
registro
Richiesta iscrizione a
registro +
Il SR conferma la correttezza della scheda
tecnica generata
Stampa, firma e caricamento sul
portale, allegando copia del documento
d’identità
Invio richiesta
Conclusione intervento
Conclusione intervento entro 12 mesi (o 12+6
con penale)
Comunica-zione esito
positivo
Invio richiesta incentivi
Entro 60 giorni
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All I, interventi incremento efficienza
Valori massimi di trasmittanza e minimi di rendimento
Tipologia di intervento Requisi$ tecnici di soglia per la
tecnologia
a) Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Zona clima$ca A ≤0,27 W/mq*K Zona clima$ca B ≤0,27 W/mq*K Zona clima$ca C ≤0,27 W/mq*K Zona clima$ca D ≤0,22 W/mq*K Zona clima$ca E ≤0,20 W/mq*K Zona clima$ca F ≤0,19 W/mq*K
b) Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Zona clima$ca A ≤0,50 W/mq*K Zona clima$ca B ≤0,38 W/mq*K Zona clima$ca C ≤0,33 W/mq*K Zona clima$ca D ≤0,28 W/mq*K Zona clima$ca E ≤0,25 W/mq*K Zona clima$ca F ≤0,23 W/mq*K
c) Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zona clima$ca A ≤0,45 W/mq*K Zona clima$ca B ≤0,34 W/mq*K Zona clima$ca C ≤0,28 W/mq*K Zona clima$ca D ≤0,24 W/mq*K Zona clima$ca E ≤0,23 W/mq*K Zona clima$ca F ≤0,22 W/mq*K
d) Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento.
Zona clima$ca A ≤3,08 W/mq*K Zona clima$ca B ≤2,00 W/mq*K Zona clima$ca C ≤1,75 W/mq*K Zona clima$ca D ≤1,67 W/mq*K Zona clima$ca E ≤1,50 W/mq*K Zona clima$ca F ≤1,33 W/mq*K
In alternativa, dichiarazione di miglioramento dell’indice di prestazione energetica del 70%, per edifici iscritti al catasto prima del 29/10/93. d) è incentivata solo se abbinata ad a) o b) o se l’edificio già soddisfa i requisiti di tabella per a) e b) Ammessi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente. Tipologia di intervento Rendimento termico u$le e) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW ≥93+2Log10Pn
f) Installazione di generatori di calore a condensazione ad alta efficienza di potenza termica al focolare superiore a 35 kW ≥93+2Log10Pn
Per valori di Pn maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a Pn = 400 kWt. Tab 1 Tab 2->
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All I, interventi incremento efficienza
Generatori di calore a condensazione (anche ad aria) Sono richieste valvole termostatiche a bassa inerzia (o altra regolazione di tipo modulante sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione e degli impianti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. L’intervento comprende: • messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione del fluido
termovettore • in caso di molteplici unità immobiliari, sistema di contabilizzazione
individuale • inoltre, per impianti con potenza nominale ≥100 kW: bruciatore
modulante, regolazione climatica agente direttamente sul bruciatore e pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Sono incentivati per le annualità successive alla prima, solo se si effettua la manutenzione secondo la norma tecnica di riferimento o, se più restrittive, delle istruzioni del fabbricante. Il soggetto responsabile dovrà trasmettere nelle annualità successive alla prima, oltre alla scheda domanda, un’autodichiarazione riguardante la manutenzione.
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All I, interventi incremento efficienza
Tipologia Costo+max+ammissibile %+incentivata Imax+[€] Durata+[anni]
a.+coperture
++Esterno:+200+€/m2
++Interno:+100+€/m2
++Copertura+ventilata:+250+€/m2
b.+Pavimenti
++Esterno:+120+€/m2
++Interno:+100+€/m2
c.+Pareti+perimetrali
++Esterno:+100+€/m2
++Interno:+80+€/m2
++Parete+ventilata:+150+€/m2
350+€/m2+per+le+zone+clim.+AHC 45.000
450+€/m2+per+le+zone+clim.+DHF 60.000
e)+Installcondensazione+Pn+≤35kWt++160€/kWt 2.300
f)+Installcondensazione+Pn+>35kWt++130€/kWt 26.000
Install+di+sistemi+di+schermatura+150€/m2
20.000
Install+automatismi+schermatura+30€/m2
3.000
540
d)+Sost.+di+chiusure+trasparenti,+infissi,+…
Isolamento+termico+di+superfici+opache
40a+b+c≤250.
0005
40 5
40 5
La seguente tabella sintetizza le tab 3 e tab 4 dell’allegato I
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All I, calcolo dell’incentivo
Isolamenti, infissi, schermatura etc. Itot=%spesa*C*Sint
Generatori di calore a condensazione Itot=%spesa*C*Pnint
Itot≤Imax
Itot incentivo totale (sommatoria sugli anni di godimento) C costo specifico sostenuto unitario Sint superficie totale dell’intervento [m2] Pnint somma delle potenze nominali dei generatori di calore installati. Operativamente: 1. Si calcola il costo reale unitario C: prezzo in fattura/unità di misura (superficie o potenza). 2. Se C calcolato è maggiore del valore in tab 3 o 4, si deve utilizzare il valore in tabella. 3. Si calcola Itot 4. Se Itot>Imax si prende Imax
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – Pompe di calore
Pompe di calore (PdC) Ia tot=Ei*Ci (incentivo annuo= ener. termica incentivata* coeff. di valorizzazione) PdC elettriche: Ei=Qu(1-1/COP) dove Qu=Pn*Quf PdC a gas: Ei=Qu(1-1/(GUE/0,46)) dove Qu=Pn*Quf Qu calore prodotto dall’impianto (calcolato) Quf coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica Scalda acqua a PdC: 40% della spesa, massimo 400€ fino a 150l di accumulo e 700€ sopra. Incentivo erogato in 2 anni.
Sost clima$zz PdC el o a gas Tipologia durata [anni] Pn ≤ 35 kW 2 Pn ≤ 1000 kW 5
Zona clima$ca Quf A 600 B 850 C 1100 D 1400 E 1700 F 1800
Ci Coeff. Valorizzazione [€/kWht] Tipologia Pn ≤ 35 kWt 35kWt <Pn≤ 500 kWt Pn> 500 kWt PdC el 0,055 0,018 0,016 PdC gas 0,055 0,018 0,016 PdC geot el 0,072 0,024 0,021 PdC geot gas 0,072 0,024 0,021
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – Pompe di calore
Sono richieste valvole termostatiche a bassa inerzia (o altra regolazione di tipo modulante sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione e degli impianti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Per le pompe di calore (elettriche) dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP≥2,6 secondo la EN 16147. Per pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni di NOx (espressi come NO2) <120 mg/kWh Nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, NOx (espressi come NO2) <180 mg/kWh
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – Pompe di calore
Requisiti pompe di calore elettriche, misurati secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformitaà alla norma UNI EN 14511:2011. Ridotti del 5% in caso di PdC a velocità variabile.
— 16 —
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12-1-2013
ALLEGATO II - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica
1. Criteri di ammissibilità
Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 del presente decreto.
1.1 Pompe di calore
Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto é consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella seguente. La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 in conformità alla norma UNI EN 14511:2011. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella1:
Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno
Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] COP
aria/aria
Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15
3,9
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*) aria/acqua potenza termica utile riscaldamento � 35 kW
Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35
4,1
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*) aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW
Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35
3,8
Bulbo secco all’entrata: -7 (*) 2,7 (*) salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15 4,3
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35
4,3
acqua/aria
Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12
Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15
4,7
acqua/acqua
Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35
5,1
(*) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – Pompe di calore
Requisiti pompe di calore a gas, misurati secondo: UNI EN 12309-2: PdC a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); UNI EN 14511:2011: PdC a gas a motore endotermico; Ridotti del 5% in caso di PdC a velocità variabile.
— 17 —
Supplemento ordinario n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 12-1-2013
b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2:
Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno
Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] GUE
aria/aria
Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20
1,46
Bulbo secco all’entrata: -7(**) 1,1 (**)aria/acqua
Bulbo secco all’entrata : 7 Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30(*)
1,38
Bulbo secco all’entrata: -7(**) 1,1 (**)salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
1,59
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30(*)
1,47
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30(*) 1,56
(*) ǻt : pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C (**) Requisito valido esclusivamente per installazioni in zona climatica E o F.
La prestazione delle pompe deve essere misurata in un laboratorio accreditato in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:
- UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); - UNI EN 14511:2011 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);
d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere inferiori a 180 mg/kWh (valore riferito alla portata di gas combustibile e al relativo p.c.i.);
e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alla Tabella 1 sono ridotti del 5%;
f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione che agisce sull’intero impianto o su parte di esso e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – biomassa
Esclusivamente in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. (Per le sole aziende agricole, anche installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa). Nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa la sostituzione di generatori alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa con un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri di 1,5. Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – biomassa
Manutenzione a generatore di calore e camino almeno biennale per tutta la durata dell’incentivo, svolta da personale con requisiti previsti dall’art. 15 D.Lgs. 28/11. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni. Il soggetto responsabile dovrà trasmettere nelle annualità successive alla prima, oltre alla scheda domanda, un’autodichiarazione riguardante la manutenzione. Sono richieste valvole termostatiche a bassa inerzia (o altra regolazione di tipo modulante sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione e degli impianti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. (non richiesto per termocamini e stufe a pellet).
Requisiti di certificazione del prodotto, emissioni e rendimenti.
Obbligo installazione accumulo termico (caldaie legna ≤ 500kWt).
Utilizzo di pellet certificato da organismo accreditato secondo UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2 o di biomasse previste dal D.Lgs. 152/06 Parte V, All. X parte II, Sez 4 per le quali sono certificate le emissioni.
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – biomassa
Caldaie a biomassa Ia tot=Pn*hr*Ci*Ce
Stufe a pellet, legna e termocamini Ia tot=3,35 ln(Pn)*hr*Ci*Ce
Ci Coeff. valorizzazione energia termica prodoZa[€/kWht] Tipologia Pn ≤ 35 kWt 35kWt <Pn≤ 500 kWt Pn> 500 kWt Caldaie a biomassa 0,045 0,020 0,018 Termocamini e stufe a legna 0,040 Termocamini e stufe a legna 0,040
Zona clim hr A 600 B 850 C 1100 D 1400 E 1700 F 1800
Ce coeff. premiante riferito alle emissioni Par$colato primario tot con fraz condensabile (PPBT) [mg/Nm3 rif. al 13% O2]
Stufe/termocamini legna
Stufe/termocamini pellet Caldaie legna Caldaie pellet
60< ≤80 1 40< ≤60 1,2 ≤40 1,5 30< ≤40 1 1 20< ≤30 1,2 1,2 ≤20 1,5 1,5 20< ≤40 1 10< ≤20 1,2 ≤10 1,5
biomassa
Tipologia durata [anni]
Pn ≤ 35 kW 2 Pn ≤ 1000 kW 5
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – solare
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling. Anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento. Conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 (o EN 12975 e EN 12976) rilasciata da un laboratorio accreditato. (per solare a concentrazione, nelle more di norme tecniche, è richiesta approvazione ENEA)
ηmin piani=0,7-7,5Tm ηmin vuoto=0,55-2,0Tm (0,01≤Tm≤0,07)
Durata minima della garanzia per i vari componenti (2-5 anni)
Solar Keymark (dal 28 marzo 2013)
Se copertura parziale fabbisogno climatizzazione invernale, sono richieste valvole termostatiche a bassa inerzia (o altra regolazione di tipo modulante sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, a esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione e degli impianti con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Solar cooling, (metri quadrati superficie lorda)/(potenza frigorifera in kW)>2. Per macchine DEC almeno 8 m2 di collettori per ogni 1000 mc/ora di aria trattata.
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All II - interventi rinnovabili ed efficienza – solare
Ia tot=Sl*Ci (Incentivo annuo=coeff. di valorizzazione * superficie solare lorda)
Ci Coeff. Valorizzazione [€/kWht]
Tipologia Sup lorda ≤50m2 Sup lorda >50m2 Impian$ solari termici 170 55 Impian$ solari termici con sistema di solar cooling 255 83 Impian$ solari termici a concentrazione 221 72 Impian$ solari termici a concentrazione con sistema di solar cooling 306 100
Installazione solare termico Tipologia durata [anni] Sl ≤ 50 m2 2 Sl > 50 m2 5
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Calcolo dell’incentivo
Se il costo di investimento sostenuto è pari a 3.600 € L’impatto dell’incentivo sul costo d’investimento pari a circa il 38%
Esempio Impianto installato: • Pannelli solari termici 4 mq • Erogato in 2 anni • Incentivo totale spettante:
170*4*2=1.360 €
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Regole applicative, indice grafico
(fonte: GSE)
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(fonte www.fire-italia.org)
Opzioni disponibili 50% -‐ (36%) TEE 55% Conto Termico
Sogge5 ammessi SoggeR IRPEF
Possono richiederli solo: distributori di en. el. e gas, società di servizi energe$ci, soggeR che abbiano nominato
l'energy manager (D.M. 28/12/12)
SoggeR IRPEF e IRES
P.A. e persone fisiche, condomini e soggeR $tolari di reddito di impresa o di reddito
agrario.
Altri sogge5 -‐ Gli interven$ possono essere faR su tuR i
consumatori.
ESCO con contraZo di servizio energia plus
Le ESCO possono richiedere l'incen$vo, se hanno un contraZo con
l'utente e hanno finanziato l'intervento.
Interven3
Edifici esisten$. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualsiasi
intervento
Qualsiasi intervento di efficienza su edificio,
impian$, etc. Alcune schede
semplificate hanno limi$ di applicazione, ma si può presentare un
consun$vo
Edifici esisten$, con impianto termico. Solo
sos$tuzione. Efficienza edificio e
impiant,i fon$ rinnovabili
Edifici esisten$. Sos$tuzione e in alcuni casi nuova installazione Efficienza edificio e
caldaie a condensazione (solo P.A.) e impian$
fon$ rinnovabili termiche
limi3 Per edificio 96.000€ (48.000€)
ObieRvi nazionali (al momento il mercato è
corto)
Per edificio/intervento, 30.000 -‐ 100.000€
Con$ngen$ annui + limi$ di spesa per singolo edificio/intervento
Durata [anni] 10 5 (8 involucro) 10 1-‐5
note
Limi$ minimi di risparmio per poter richiedere i $toli. Possibilità di
aggregare su più uten$.
65% al momento in a>esa delle regole
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Gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili elettriche
60
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Il meccanismo dei certificati verdi
Il meccanismo dei certificati verdi (CV) è un meccanismo di mercato per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basato sull’obbligo introdotto dall’art. 11 del D.lgs. 79/99 nel quale si impone a tutti i produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel Sistema elettrico nazionale una quota di energia rinnovabile che sarà attestata tramite i cosiddetti Certificati Verdi. L'obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh/anno. La quota nel 2001 era stabilita come il 2% dell’energia eccedente i 100 GWh/anno ed è cresciuta negli anni fino ad arrivare al 7,55% dell’anno 2012.
Quote d’obbligo:
61
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Il meccanismo dei certificati verdi
Per ottemperare agli obblighi i produttori possono: I) Produrre la quota di energia elettrica da fonte rinnovabile in
proprio. II) Acquistare CV rilasciati a soggetti terzi. In entrambi i casi i soggetti che promuovono l’intervento (obbligati o
volontari) richiedono al GSE (Gestore Servizi Energetici) i certificati verdi.
62
I certificati verdi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali, regionali o locali.
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Il mercato
Il pacchetto di titoli acquisiti può essere negoziato sulla piattaforma elettronica del GME (come per i certificati bianchi), operando sul
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
o, in alternativa, può essere direttamente ceduto con accordi bilaterali tra “fornitori” (soggetti volontari) e “acquirenti” (soggetti obbligati) di titoli
Contratti Bilaterali Soggetto obbligato
€ Produttore di energia da FER
CV
63
Durata dell’ incentivo: 15 anni, limitatamente all’energia elettrica incentivata ascrivibile ad
alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti, incluse le centrali ibride, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007;
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Il meccanismo
Vendita a clienti idonei, autoconsumo o cessione come eccedenza
€/MWh
€/MWh
Mercato GME Contrattazione bilaterale fra
operatori
rete
Mercato dei Certificati Verdi
MWh (rete o autoconsumo)
Soggetto obbligato
CV
Produttore di energia da fonti rinnovabili
GSE
CV
64
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Calcoli sui CV
Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Il numero di CV è pari alla quota di energia E (MWh) riconosciuta come rinnovabile (vedi qualifica IAFR) per il coefficiente C della tabella:
L’incentivo (I) annuo è pari alla quota di energia riconosciuta come rinnovabile (vedi qualifica IAFR) per il coefficiente della tabella per il prezzo (€) del CV:
Ncv= E · C
I= Ncv· €
N°
FONTE
COEFFICIENTE
1 Eolica 1,00
1-bis Eolica offshore 1,50
3 Geotermica 0,90
4 Moto ondoso e maremotrice 1,80
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30
7 Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali , ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte 1,80
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente
0,80
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Tariffa fissa omnicomprensiva
Richiesta tariffa La tariffa va richiesta durante la procedura della qualifica IAFR. A valle del riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili il produttore esegue la registrazione telematica (portale GSE) e si procede alla convenzione. È consentito, prima della fine del periodo d’incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro.
Durata
E’ riconosciuta per un periodo di 15 anni.
Su richiesta del produttore, per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW e 0,2 MW per gli impianti eolici, l’energia netta riconosciuta all’intervento effettuato immessa nel sistema elettrico può essere incentivata, in alternativa ai certificati verdi, con una tariffa fissa onnicomprensiva. Tale corrispettivo comprende sia l’incentivo che il valore dell’energia elettrica.
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Tariffa fissa onnicomprensiva
FONTE TARIFFA (€cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
Geotermica 20
Moto ondoso e maremotrice 34
Idraulica diversa da quella del punto precedente 22
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009
28
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009
18
Immissione in rete (obbligatorio)
MWh
€/MWh
produttori rete
Tariffa omnicomprensiva
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Ritiro CV e conversione
Transizione per i certificati verdi La quota d’obbligo si riduce linearmente dal 2013 fino ad azzerarsi nel 2015. Il GSE, ai sensi dell’articolo 25 comma 4 del D. Lgs. 28/2011, ritira annualmente i Certificati Verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del valore risultante dalla differenza tra 180 €/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (prezzo di offerta dei Certificati Verdi da parte del GSE definito dal comma 148 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria 2008). A partire dal 2016 l’incentivazione è convertita in una tariffa (feed in premium), di pari valore rispetto al prezzo di ritiro, riconosciuta per il periodo residuo di godimento.
Fonte: GSE 70
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FER elettriche: D.M. 6/7/12
Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili; L’obiettivo fissato dal PAN per il 2020 è pari al 32-35% dei consumi elettrici totali derivanti da fonti rinnovabili.
Il riferimento principale per gli aspetti attuativi del provvedimento è il GSE: www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/pages/default.aspx
Link al Decreto: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf
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FER elettriche: D.M. 6/7/12
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Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (escluso il solare fotovoltaico); • con potenza superiore a 1 kW; • durata da 15 a 30 anni a seconda della fonte e della taglia; • incentivo pagato mensilmente • incentivata solo l’energia immessa in rete • entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 (continuano CV e TO fino a maggio 2013 per impianti già autorizzati. Per impianti a rifiuti luglio 2013);
il costo cumulato annuo degli incentivi dedicati a tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabile (escluso fotovoltaico) non può superare i 5,8 Mld euro/anno;
l’incentivo NON è cumulabile con altri incentivi pubblici salvo (non vale per le aste):
• 40% investimento ≤200 kW, 30%* ≤1 MW, e 20% ≤10 MW, (*40% se biomasse in aziende agricole),
• fondi di garanzia e fondi di rotazione.
Non è cumulabile anche con scambio sul posto e ritiro dedicato. I premi CAR non sono cumulabili con i TEE CAR.
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FER elettriche: meccanismo
Le principali novità introdotte dal decreto riguardano le modalità di accesso agli incentivi, che con il nuovo schema a secondo della tipologia di impianto e della sua potenza si dividono in : 1) Accesso diretto: è previsto nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza);
2) Iscrizione a registri: in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore alla soglia per le aste (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale soglia l'incremento di potenza). Nel caso di rifacimenti di impianti questi devono anche rientrare nei contingenti annui di potenza incentivabili;
3) Partecipazione ad aste al ribasso: nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza).
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Impianti e soglie
Schematizzando, tenendo in considerazione le diverse tipologie di fonte, si avrà che per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni (**) e potenziamenti (***):
(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate (**) L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione (***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento (****) Impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del D.L. 10/1/2006, n.2 convertito dalla L. 11/3/2006, n. 81. 74
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Rifacimento
Per gli impianti oggetto di rifacimento vale:
L'incentivo a partire dal 2013 per le diverse fonti è quello riportato in Tabella 2 del citato D.M., con una decurtazione del 2% l'anno, ad eccezione delle fonti la cui potenza complessiva sia inferiore allo 80% di quella resa disponibile per l'anno di riferimento. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, l'incentivo è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate nell’allegato 2 al D.M. ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti. 75
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Tariffe incentivanti
Per impianti a biogas e geo te rm ic i che utilizzino tecnologie i n n o v a t i v e s o n o previsti dei premi a g g i u n t i v i all'incentivo.
Premio CAR, aggiuntivo rispetto alla tariffa di rifermento
40€/MWhe
- prodotti e sotto-prodotti di origine biologica [art.8.4, a) e b] - bioliquidi sostenibili - rifiuti [art. 8 c. 4, b)], se calore utilizzato per teleriscaldamento
10€/MWhe per gli altri impianti
Cui eventualmente sommare: 15, 20 o 30€/MWh se biogas CAR con
recupero azoto (art. 26) Altri premi a prodotti e sotto-
prodotti di origine biologica per: riduzione emissioni gas serra,
biomasse filiera, emissioni rispettino All. 5
Potenza Vita utile tariffa basekW anni €/MWh
1<P≤20 20 29120<P≤200 20 268
200<P≤1000 20 1491000<P≤5000 20 135
P>5000 20 1271<P≤5000 25 176 P>5000 25 1651<P≤20 20 257
20<P≤500 20 219500<P≤1000 20 155
1000<P≤10000 25 129 P>10000 30 119
1<P≤10000 25 101 P>10000 30 961<P≤5000 15 300 P>5000 20 194
1<P≤1000 20 1351000<P≤2000 25 99
P>2000 25 851<P≤1000 20 99
1000<P≤5000 20 94 P>5000 20 90
1<P≤1000 20 1111000<P≤5000 20 88
P>5000 20 851<P≤300 20 180
300<P≤600 20 160600<P≤1000 20 1401000<P≤5000 20 104
P>5000 20 911<P≤300 20 236
300<P≤600 20 206600<P≤1000 20 1781000<P≤5000 20 125
P>5000 20 1011<P≤1000 20 216
1000<P≤5000 20 109 P>5000 20 851<P≤300 20 229
300<P≤1000 20 1801000<P≤5000 20 133
P>5000 20 1221<P≤300 20 257
300<P≤1000 20 2091000<P≤5000 20 161
P>5000 20 1451<P≤5000 20 174 P>5000 20 125
1<P≤5000 20 121 P>5000 20 110
(*) Gli impianti eolici offshore che non si avvalgono di quanto previsto all’art.25 c. 3, e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh.
Off-shore*
EolicaOn-shore
TipologiaFonte
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)
ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)
a bacino o a serbatoio
Geotermica
Idraulica
Gas di discarica
Gas residuati dai processi di depurazione
Biogas
a) prodotti di origine biologica
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da
raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con modalità All. 2
a) prodotti di origine biologica
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da
raccolta differenziatadiversi da quelli di cui alla lettera c)
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con modalità All. 2
Bioliquidi sostenibili
Biomasse
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Tariffa omnicomprensiva e contratto per differenze
In ogni caso viene incentivata solo l’energia immessa in rete Tariffa omnicomprensiva Per gli impianti di potenza ≤1MW, si può scegliere di richiedere al
GSE la tariffa onnicomprensiva e il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete. Il valore dell’incentivo sarà funzione della tipologia di impianto e della potenza.
Tali impianti possono cambiare una sola volta la tipologia di meccanismo di incentivazione.
Per tutti gli altri impianti l’incentivo sarà pari:
I = Tbase + Pr - Pzo
Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, è posto a 0. dove: Tbase è la tariffa incentivante base Pr è l’eventuale premio a cui a diritto l’impianto Pzo è il prezzo zonale orario della zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica
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Registro
Il registro Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione è necessario richiedere al GSE
l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia dell'impianto. Per il periodo 2013-2015 i contingenti annuali di potenza definiti dal decreto sono i seguenti:
Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo (oppure di titolo concessorio per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore) e del preventivo di connessione. Il GSE pubblica le graduatorie, seguendo priorità differenti per impianti. L’impianto deve entrare in funzione entro un tempo massimo, con ulteriori 12 mesi con decurtazione del 5% al mese. Altrimenti decade e si può ripresentare ma con una decurtazione del 15%. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.
78
Impianto Ritardo max Eolico onshore 16 mesi Eolico offshore 22 mesi Idroelettrico (*) 28 mesi geotermoelettrico 28 mesi Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)
22 mesi
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)
28 mesi
Bioliquidi sostenibili 16 mesi Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 36 mesi (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.
2013 2014 2015 Tipologia MW MW MW Eolico onshore 60 60 60 Eolico offshore 0 0 0 Idroelettrico 70 70 70 Geotermoelettrico 35 35 35 Biomasse art. 8, c. 4, a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili
170 160 160
Biomasse art. 8, c. 4, c) 30 0 0 Oceanica (comprese maree e moto ondoso)
3 0 0
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Aste 3) Procedura d'asta Gli impianti che devono partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso per la
definizione dei livelli di incentivazione partecipano al bando relativo alla procedura d'asta del GSE. Possono accedervi i soggetti titolari di autorizzazione o di titolo concessorio gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, e del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato dal proponente.
Per il periodo 2013-2015 i contingenti di potenza da mettere ad asta sono i seguenti:
L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore a base d'asta (la tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto per ciascuna tipologia. Non vengono considerate offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta ed entro sessanta giorni dal termine il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia di impianto. Gli impianti inclusi nella graduatoria hanno dei limiti di tempo per entrare in esercizio a seconda della fonte in questione e in caso di mancato rispetto di tali tempi si applicherà una decurtazione della tariffa incentivante del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Oltre tale limite decade il diritto di accesso agli incentivi, l’impianto è escluso dalla graduatoria e il GSE escute la garanzia. 79
Impianto Ritardo max Eolico onshore 28 mesi Eolico offshore 40 mesi Idroelettrico 40 mesi geotermoelettrico 40 mesi Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a, b, c, d e b. Anche gas di discarica e depurazione
40 mesi
Bioliquidi sostenibili 28 mesi
2013 2014 2015 Tipologia MW MW MW Eolico onshore 500 500 500 Eolico offshore 600 0 0 Idroelettrico 50 0 0 Geotermoelettrico 40 0 0 Biomasse art. 8, c. 4, a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili
120 0 0
Biomasse art. 8, c. 4, c) 350 0 0
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Impianti oggetti di rifacimento e impianti ibridi Gli interventi di rifacimento parziale o totale sono ammessi all'incentivo tramite asta nel limite dei seguenti contingenti di potenza:
Contributo spese: Per partecipare al meccanismo il contributo per il GSE è compreso tra gli 80 € per gli impianti fino a 50 kW e i 2.200 € per gli impianti oltre i 5 MW (art.21). Tutti gli impianti (tranne FV e CIP 6/92) contribuiscono dal 2013 con 0,5€/MWh Scambio sul posto e ritiro dedicato: L'accesso al presente incentivo è alternativo ai meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato.
80
2013 2014 2015 Tipologia MW MW MW Eolico onshore 150 150 150 Eolico offshore 0 0 0 Idroelettrico 300 300 300 Geotermoelettrico 40 40 40 Biomasse art. 8, c. 4, a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili
65 65 65
Biomasse art. 8, c. 4, c) 70 70 70
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Assorbimento degli ausiliari
Assorbimento ausiliari, perdite nei trasformatori principali e di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica. Si utilizzano i valori percentuali riportati nella tabella, che sono quelli prescritti dal D.M. per gli impianti alimentati con potenza non superiore a 1 MW. Per gli impianti da 1MW in su, ci sarà un conguaglio, quando uscito il provvedimento dell’AEEG, il GSE definirà e aggiornerà il valore, impianto per impianto.
81
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Ritiro dedicato e prezzi minimi garantiti
82
Ritiro dedicato: è una convenzione con il GSE per impianti di potenza inferiore a 10MVA, che ribalta sui produttori, anche piccolissimi, i prezzi zonali orari della borsa elettrica (delibera AEEG 280/07 e s.m.i.).
Prezzi minimi garantiti: i primi 2GWh/anno da fonte rinnovabile ricevono (2013) da 80,6 a 119,6€/kWh, a seconda della fonte.
0"
20"
40"
60"
80"
100"
120"
140"
160"
180"
gen+08" o-+08" ago+09" giu+10" apr+11" feb+12" dic+12"
Prezzo&m
edio&m
ensile&[€/MWh]&
Polo"di"Brindisi"
Zona"Calabria"
Zona"Centro"Nord"
Zona"Centro"Sud"
Zona"Nord"
Zona"Sardegna"
Zona"Sicilia"
Zona"Sud"
Polo"Foggia"
Rosn"
Polo"Priolo"Gargallo"
(dati GSE, elaborazione FIRE)
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Conto energia termodinamico
83
Possono usufruire del conto energia termodinamico gli impianti: • di nuova costruzione, • ubicati in Italia, • collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate), • con un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti, • con fluidi termovettori e di accumulo termico non classificati come molto
tossici e nocivi (ai sensi delle 67/548/CEE e 1999/45/CE), se ubicati al di fuori di aree industriali,
• con capacità minima di accumulo di:
Limite massimo di potenza incentivabile, pari a 2.500.000 m2 di specchi. Tariffe riconosciute per 25 anni:
Tariffa incentivante - €/kWh elettrico prodotto Fattore di integrazione Fint≤0,15 0,15<Fint≤0,50 Fint>0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante fino a 2500 m2 0,36 0,32 0,3 Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante superiore a 2500 m2 0,32 0,3 0,27
Superficie captante (m2) Capacità nominale di accumulo per ogni m2 di superficie captante (kWh/m2)
>50.000 > 1,5 10.000 < S ≤ 50.000 > 0,4
≤ 10.000 Non previsto
Tariffe ridotte del 5% per l’anno 2015 e di un ulteriore 5% per l’anno 2016. Possibilità di impianti ibridi, con fonte rinnovabile o non rinnovabile.
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Grazie per l’attenzione!