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CIRCOLARE N. 6 DEL 7 MARZO 2012
DIRITTO SOCIETARIO
Il sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata
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Il sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di s.r.l. Circolare N. 6/2012
ABSTRACT
Questa circolare affronta le novità in tema di sistema dei controlli delle società di
capitali e in tema di semplificazioni per il trasferimento di quote e per il bilancio delle
società a responsabilità limitata, previste dalla legge di stabilità 2012 e dai successivi
decreti legge in materia di liberalizzazioni e semplificazione.
Le novità più significative riguardano la figura del sindaco unico e la possibilità di
adottare un revisore legale in alternativa all’organo di controllo, nelle società a
responsabilità limitata; la figura del sindaco unico nelle società per azioni di minori
dimensioni.
PROVVEDIMENTI COMMENTATI
Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 14
Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, articolo 16, convertito in legge 17 febbraio 2012 n. 10
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 35
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INDICE
Introduzione p. 4
1. Il nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali p. 6
1.1 Il sindaco unico e il revisore nelle società a responsabilità limitata p. 6
1.2 Il sindaco unico nelle società per azioni p.16
2. Le misure di semplificazione per la società a responsabilità limitata p.20
2.1 Il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale p.20
2.2. Il bilancio semplificato nella società a responsabilità limitata p.24
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Introduzione
Con la legge di stabilità1 e con i decreti di gennaio e febbraio in materia di
liberalizzazioni e semplificazione2, nel contesto di un intervento complesso diretto
anche a favorire la crescita delle imprese e a ridurre gli oneri amministrativi a loro
carico, sono state introdotte per il diritto societario alcune modifiche al sistema dei
controlli e altre misure di semplificazione amministrativa.
Le nuove disposizioni in materia societaria riguardano: i) la previsione del sindaco
unico o di un revisore nel modello legale della società a responsabilità limitata; ii) la
possibilità per le società per azioni di minori dimensioni di nominare un sindaco unico;
iii) la possibilità di attribuire all’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di
sorveglianza ovvero comitato per il controllo sulla gestione) delle società di capitali le
funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231/2001; iv) la
semplificazione del procedimento di trasferimento di quote di società a responsabilità
limitata realizzato con firma digitale; v) la previsione di un bilancio in forma semplificata
per le società a responsabilità limitata che non hanno nominato l’organo di controllo; vi)
la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con capitale simbolico di 1
euro e modalità semplificate di costituzione, per chi abbia meno di 35 anni di età.
Le novità sono significative, in particolare muta l’assetto e l’oggetto dei controlli nella
società a responsabilità limitata, per l’introduzione del sindaco monocratico e per la
possibilità di optare tra organo di controllo o revisore3. Di rilievo per il sistema dei
1 Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.2 Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 3 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. decreto liberalizzazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 e decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” (c.d. decreto semplificazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012.3 Il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2011, all’art. 16, ha introdotto una disposizione transitoria, aggiungendo un comma 13 bis all’art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La disposizione prevede che i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangano in carica fino alla naturale scadenza del mandato. La norma si rendeva necessaria, allora, in virtù del fatto che il regime del sindaco unico dettato dalla legge di stabilità era ritenuto da alcuni regime legale inderogabile per la società a responsabilità limitata Le successive modifiche alla disciplina sul sindaco unico, in particolare quelle del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 hanno portato un cambiamento radicale per l’assetto dei controlli. Le modifiche successive alla legge hanno introdotto una disciplina transitoria per la previsione sul sindaco unico nella società a responsabilità limitata e modificato la portata originaria delle norme, sia per la società a responsabilità limitata che per la
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controlli nelle società di capitali, la possibilità di attribuire all’organo di controllo le
funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001,
previste dalla legge di stabilità
Le misure di semplificazione riguardano la possibilità, per le società a responsabilità
limitata che non nominino l’organo di controllo, di redigere il bilancio secondo uno
schema semplificato, le cui voci e struttura saranno disciplinate dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Per la società a responsabilità limitata viene altresì
confermato un regime semplificato di trasferimento delle quote di partecipazione. In
base alla nuova norma, è chiarito che l’atto di trasferimento delle quote effettuato con
sottoscrizione digitale è regolato in deroga alla disciplina contenuta nell’articolo 2470
del codice civile e non richiede l’autentica notarile.
Il decreto di gennaio sulle liberalizzazioni4 ha introdotto una nuova forma societaria, la
società a responsabilità limitata semplificata, destinata a favorire l’imprenditorialità
giovanile, cui possono accedere soggetti con età inferiore a 35 anni. Questa forma
societaria, di tipo transitorio, si caratterizza per assenza di requisiti minimi di capitale
(capitale simbolico di 1 euro) e modalità semplificate di costituzione (che può avvenire
con il mero deposito dell’atto costitutivo da parte degli amministratori, senza notaio
rogante). Molti ordinamenti hanno già dato vita con successo a forme societarie
nazionali a responsabilità limitata a capitale simbolico e l’introduzione di una misura
analoga nel nostro Paese risponde anche all’esigenza di rendere concorrenti i diversi
ordinamenti sulle forme giuridiche destinate alle piccole imprese e all’iniziativa
economica giovanile.
Con la presente circolare saranno esaminate le novità sul nuovo assetto dei controlli
nelle società di capitali e le altre misure di semplificazione per la società a
responsabilità limitata. Per il commento alle modifiche in tema di disciplina 231 e alla
società semplificata a responsabilità limitata si rinvia invece ad altre circolari in corso di
pubblicazione.
società per azioni.4 Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 3.
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1. Il nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali
1.1 Il sindaco unico e il revisore legale nelle società a responsabilità limitata
La legge di stabilità e il decreto legge sulla semplificazione5 hanno profondamente
innovato l’assetto e l’oggetto dei controlli nella società a responsabilità limitata, con una
modifica dell’articolo 2477 del codice civile.
Il nuovo regime dispone sempre un sistema dei controlli facoltativo e un sistema
obbligatorio. L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata può, infatti,
prevedere in via facoltativa la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, o di
un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti. Nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente l’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria al ricorrere dei
presupposti previsti dalla legge, che sono gli stessi che in precedenza imponevano alla
società la nomina di un collegio sindacale. La nomina dell’organo di controllo o del
revisore è obbligatoria: 1) se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto
per le società per azioni (attualmente fissato nella cifra di centoventimila euro); 2) se la
società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 3) se la società controlla una
società obbligata alla revisione legale dei conti; 4) se per due esercizi consecutivi sono
superati due dei limiti previsti dall’articolo 2435 bis del codice civile per la redazione del
bilancio in forma abbreviata.
L’assemblea che approva il bilancio, in cui vengono superati i limiti suddetti, deve
provvedere entro trenta giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, in
mancanza, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L’obbligo
di nomina dell’organo di controllo o del revisore – previsto nel caso in cui per due
esercizi consecutivi siano superati due dei limiti previsti dall’articolo 2435 bis per la
redazione del bilancio in forma abbreviata – cessa se per due esercizi consecutivi i
limiti indicati non vengono superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 5 L’articolo 14, comma 13, della legge di stabilità ha sostituito l’articolo 2477 del codice civile. Anche la rubrica dell’articolo 2477 è stata modificata e sostituita con “Sindaco e revisione legale dei conti”. Alcuni commi dello stesso articolo 2477 sono stati di nuovo modificati con l’articolo 35, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, in attesa di conversione.
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In base alla nuova formulazione del’articolo 2477, dunque, nel modello legale della
società a responsabilità limitata la funzione di controllo sulla gestione non è più
necessariamente svolta da un organo collegiale (il collegio sindacale), ma può essere
esercitata da un organo monocratico (il singolo sindaco).
Sempre secondo il dettato letterale della norma, inoltre, la società a responsabilità
limitata può definire il proprio assetto dei controlli sia ricorrendo alla figura dell’organo
di controllo sia, in alternativa, alla figura del revisore6. La scelta tra l’organo di controllo
e il revisore non distingue solo in senso soggettivo la figura che esercita la funzione di
controllo ma comporta anche una diversificazione dell’oggetto dei controlli svolti sulla
società. Nel primo caso, attraverso l’applicazione della disciplina del collegio sindacale
delle società per azioni, avremo un controllo sull’attività di gestione e un controllo sui
bilanci. Nel secondo caso, attraverso l’applicazione della disciplina della revisione
legale, avremo un controllo che ha per oggetto esclusivamente i bilanci delle società.
Questo nuovo regime normativo accentua il distacco tra le funzioni di controllo previste
per le società a responsabilità limitata e le funzioni di controllo previste per le società
per azioni, a conferma del fatto che nei due tipi sociali cambiano le esigenze che i
controlli sono dirette a soddisfare. Tale scelta si pone, infatti, nel senso di continuità
con l’ assunto base della riforma del diritto societario del 2003, che era quello di
prevedere la società a responsabilità limitata come tipo sociale autonomo dalla società
per azioni, regolato da un proprio organico complesso di norme.
Il modello societario della società a responsabilità limitata è maggiormente adottato da
imprese di minori dimensioni, ovvero a compagine societaria molto ristretta, o
nell’ambito dell’articolazione dei gruppi di imprese. Va subito rilevato, però, che tale
non è però la destinazione esclusiva del tipo società a responsabilità limitata, che anzi
nel nostro ordinamento si caratterizza, rispetto alla società per azioni, per una più
marcata flessibilità delle forme organizzative ed è, pertanto, anche una forma
societaria adottata da imprese di rilevanti dimensioni, o a compagine societaria
articolata (ad es. scaturite da joint venture o patti di sindacato)7.
6 In questo senso anche la relazione al disegno di legge di conversione la quale afferma che la semplificazione comporta la “facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o revisore anche monocratico”. 7 In tema di società a responsabilità limitata si rinvia, per tutti, al recente Commentario sulla società a responsabilità limitata dedicato a G.B. Portale, Milano, 2011 e a G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Commentario P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010.
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Il punto che, però, giustifica un regime dei controlli delle società a responsabilità
limitata differenziato rispetto alle società per azioni è dato dagli elementi caratterizzanti
le due forme di società di capitali: nella società a responsabilità limitata la società è
incentrata sulla figura del socio e, per la raccolta del capitale di rischio e del capitale di
credito, non è consentito il ricorso al mercato del risparmio diffuso; la società per azioni
è invece una società di capitale potenzialmente aperta che può raccogliere capitale di
rischio e capitale di credito anche presso il mercato diffuso.
In definitiva l’assetto dei controlli delineato per le società a responsabilità limitata con il
decreto legge sulla semplificazione si presenta perfettamente coerente con la realtà
d’impresa che il legislatore della riforma ha ritenuto dovesse caratterizzare questo
modello di società. La società a responsabilità limitata è una società in cui i soci non
sono meri investitori, ma sono tendenzialmente soggetti coinvolti nella gestione, i quali
hanno un interesse diretto e specifico in essa e dispongono quindi di strumenti di
conoscenza diretta dell’andamento della gestione. Da ciò il superamento operato dal
legislatore dei principi di rigida ripartizione delle competenze tra organi sociali e di
procedimentalizzazione dei momenti deliberativi, aspetti che invece caratterizzano la
società per azioni.
Il punto centrale dell’assetto dei controlli diviene in quest’ottica la revisione legale,
quale strumento diretto a preservare, a favore dei terzi, l’integrità delle risorse conferite
e a consentire un corretto rendiconto della gestione degli amministratori.
La scelta di consentire alle società a responsabilità limitata l’organo di controllo
monocratico è stata criticata in quanto non apparirebbe idonea a garantire un assetto
efficiente dei controlli. Questa posizione non sembra del tutto giustificata. Il fatto che la
titolarità dell’organo sia attribuita a un unico soggetto oppure a un collegio non incide
sulla sua efficienza. Anche il controllo esercitato da un unico soggetto, se svolto
secondo procedure idonee alla realtà considerata e con l’eventuale ausilio di un
adeguato supporto organizzativo8, può essere efficiente ed efficace. Semmai la
collegialità dell’organo di controllo potrebbe essere considerata opportuna al fine di
rispondere ad altri tipi di istanze. L’istanza di ponderare maggiormente le scelte per
garantire l’adozione di decisioni più oculate e l’istanza di comporre le diverse
professionalità espresse all’interno di un collegio. Anche questi profili non sembrano
però di rilevanza tale da imporre collegialità dell’organo in ogni caso. Si potrebbe anzi
sostenere al contrario che la flessibilità operativa del sindaco unico potrebbe risultare
ben più efficiente dell’attività di controllo svolta da un collegio.
8 Come espressamente consentito dallo stesso legislatore ex articolo 2403bis, comma 4, c. c.
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La novità che sembra però di maggiore rilievo è quella di consentire l’articolazione
dell’assetto organizzativo della società a responsabilità limitata con la previsione di un
unico organo sociale (l’organo amministrativo) e con l’attribuzione ad un soggetto
esterno di una funzione di controllo sui bilanci. Tale scelta, lungi dal costituire un profilo
peculiare dell’ordinamento italiano, avvicina il nostro sistema a tutte le legislazioni in
materia di governance delle società di capitali dei principali paesi industrializzati.
Poste queste considerazioni preliminari, la difformità dei fenomeni d’impresa sottostanti
al tipo societario della società a responsabilità limitata e il tenore letterale della nuova
norma sollevano rilevanti questioni interpretative in merito alla composizione degli
organi societari della società a responsabilità limitata
La definizione dell’assetto dei controlli
La nuova versione dell’articolo 2477 consente alla società, nel caso in cui si presentino
i requisiti che la obbligano a dotarsi di una struttura dei controlli, di scegliere tra una
pluralità di opzioni.
La società può decidere di nominare un organo di controllo. In tale caso può decidere
di nominare un sindaco unico oppure un collegio sindacale.
Nel caso di sindaco unico, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Nel caso in cui la società intenda invece nominare un collegio, il richiamo alle norme in
materia di società per azioni induce a ritenere che il collegio si possa comporre di tre o
cinque membri e di due sindaci supplenti.
La società può decidere altresì di nominare un revisore, in alternativa all’organo di
controllo. Con tale dizione la norma sembra fare riferimento tanto al revisore persona
fisica quanto alla società di revisione, iscritti nel registro dei revisori legali.
La società può infine decidere di nominare un organo di controllo e un revisore esterno.
Poiché tali opzioni sono indicate direttamente dal legislatore non è necessario che
l’atto costitutivo preveda la possibilità per la società di scegliere fra una di esse. Al
momento in cui si verifichi uno dei presupposti per l’obbligo di nomina dell’organo di
controllo o del revisore, essa sarà libera di optare per una delle opzioni sopra indicate.
Un’indicazione statutaria è necessaria in due casi. Il primo è quello in cui la società
intenda adottare un organo di controllo di natura collegiale, in quanto essendo la forma
legale quella del sindaco unico, solo l’atto costitutivo può permettere l’esercizio di
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questa facoltà. Se esso non dispone nulla l’organo è costituito da un solo membro
effettivo9. Il secondo caso è quando la società intenda escludere in sede di nomina una
delle opzioni previste dalla legge (prevedendo, ad esempio, che la società nomini
sempre un collegio sindacale).
La formulazione dell’articolo 2477 introdotta dalla legge di stabilità 2012, parlando di
“sindaco” aveva fatto nascere la questione se fosse consentita la nomina di un collegio
sindacale, in base a una scelta dell’atto costitutivo10. La questione è ora
espressamente risolta dal legislatore, il quale consente all’atto costitutivo di prevedere
un organo di controllo collegiale11.
Altra questione che era sorta con la prima versione della norma era se la società a
responsabilità limitata fosse obbligata, in alcuni casi, a nominare un collegio sindacale.
Secondo una certa opinione, infatti, la struttura organizzativa dell’organo di controllo
interno deve essere definita tenendo conto anche del rinvio effettuato dall’articolo 2477
alla disciplina in materia di società per azioni. Questo richiamo avrebbe comportato
l’estensione alle società a responsabilità limitata della nuova previsione in tema di
società per azioni12 che impone alle società di maggiori dimensioni l’organo
pluripersonale. Sotto un profilo operativo, in base a questa interpretazione le società a
responsabilità limitata che non hanno i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato
sarebbero tenute a nominare un collegio sindacale composto da tre o cinque membri13.
Questa lettura del sistema, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 2477
introdotta dal decreto legge sulla semplificazione, non appare più giustificabile.
L’articolo 2477 dispone infatti che il rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni si ha nel caso di “nomina di un organo di controllo,
anche monocratico”. È chiaro a questo punto che il richiamo alla disciplina delle società
per azioni intende regolare l’aspetto delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità
9 Articolo 2477, comma 1.10 La versione dell’articolo 2477 introdotta dalla legge di stabilità 2012 prevedeva infatti l’obbligatorietà della nomina del “sindaco” al ricorrere di una serie di condizioni. 11 Sul testo dell’articolo 2477, così come innovato dalla legge di stabilità 2012, si era pronunciato il Consiglio notarile di Milano affermando che esso non rende illegittime le clausole statutarie che prevedono la natura collegiale dell’organo di controllo (cfr. Massima n. 123 del 6 dicembre 2011); contra, su questo punto si vedano le riflessioni di M. STELLA RICHTER JR, E pluribus unum, di prossima pubblicazione in Riv. Soc, 2012, p.1 ss.12 Cfr. il nuovo articolo 2397 del codice civile così come modificato dalla legge di stabilità 2012, su cui infra.13 In questo senso si esprimeva la nota interpretativa di novembre 2011 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intitolata “La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico nelle società per azioni e nelle s. r. l. alla luce della legge di stabilità”.
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dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, quale che sia la sua
composizione. Esso non riguarda invece la struttura dell’organo, che rimane un profilo
disciplinato dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in modo autonomo
rispetto alla disciplina delle società per azioni
A conforto di tale indicazione di natura testuale militano anche argomenti di natura
sostanziale. Non sembra che l’assetto dei controlli nelle società di capitali discenda
esclusivamente dal mero elemento dimensionale dell’impresa, quale che sia il tipo
adottato. È invece più corretto ritenere che sono altri gli elementi che giustificano un
determinato assetto dei controlli. Il primo di questi è il grado normativo di apertura alla
raccolta di capitale di rischio e di capitale di credito. Si pensi in questo senso alla
graduazione dei controlli nel senso di una maggiore complessità e imperatività che,
partendo dalle società a responsabilità limitata, passa alle società per azioni e arriva
alle società con azioni quotate. È quindi perfettamente coerente con il sistema la
differenziazione dell’assetto dei controlli anche tra società a responsabilità limitata e
società per azioni di medesime dimensioni. Questo perché, mentre la società a
responsabilità limitata è una società tendenzialmente chiusa, la società per azioni è
invece tendenzialmente aperta. Proprio in ragione di ciò, del resto, ragionando a
contrario, finora non si è mai posto in dubbio che la società per azioni debba
comunque dotarsi di un collegio sindacale anche se presenti dimensioni analoghe a
quelle di una società a responsabilità limitata, non obbligata alla nomina del collegio
sindacale.
In definitiva la società a responsabilità limitata ha sempre la facoltà di scegliere tra
organo di controllo collegiale e monocratico, quali che siano le sue dimensioni.
La disciplina dell’organo di controllo e del revisore di nomina obbligatoria
La disciplina dell’organo di controllo di nomina obbligatoria è regolata attraverso il
richiamo alle disposizioni in materia di società per azioni. Questo comporta che, al fine
di ricostruire il quadro normativo in ordine alle regole di nomina, cessazione e
funzionamento dell’organo, alle regole sui poteri, le competenze e le responsabilità
dell’organo di controllo si dovranno prendere in considerazione anche le disposizioni in
materia di società per azioni.
L’organo di controllo, tanto monocratico quanto collegiale, modella le proprie funzioni
su quelle del collegio sindacale delle società per azioni e sarà quindi chiamato a
vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
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amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento14.
Sempre l’applicazione delle norme sul collegio sindacale delle s. p.a. comporta che con
la nomina dell’organo di controllo dovrà essere esercitata anche la funzione di
revisione legale dei conti.
Tale funzione potrà essere esercitata dallo stesso organo di controllo oppure potrà
essere attribuita a un revisore esterno. In base alle norme previste per le società per
azioni, l’organo di controllo potrà esercitare la revisione legale solo se tale attribuzione
è prevista dall’atto costitutivo e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato. La funzione di revisione non potrà essere esercitata dall’organo di
controllo neppure nel caso in cui la società a responsabilità limitata rientri tra gli enti di
interesse pubblico di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Come abbiamo detto, nel caso in cui ricorrano i presupposti per un sistema dei controlli
obbligatorio, la società può anche decidere di nominare esclusivamente un revisore. In
questo caso il sistema dei controlli della società si impernia su un soggetto esterno che
ha il compito di effettuare esclusivamente l’attività di revisione legale e cioè un controllo
sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato nonché sulla coerenza della relazione
di gestione con i bilanci.
La disciplina della revisione legale è, infatti, contenuta nel decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 3915, che regola i soggetti legittimati ad esercitare l’attività, il rapporto
di revisione, l’indipendenza, il contenuto dell’attività, i diritti, i poteri e la responsabilità
del revisore. Secondo il predetto decreto legislativo16, la revisione legale è la revisione
dei conti annuali o dei conti consolidati che si esprime nella relazione di revisione.
Nel caso in cui la società intenda nominare esclusivamente un revisore si pone il
problema di quale sia il procedimento di nomina. In base all’articolo 13 del decreto
legislativo n. 39/2010, l’assemblea conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, su
proposta motivata dell’organo di controllo. Per organo di controllo si intende
chiaramente fare riferimento al collegio sindacale. Questa procedura è stata definita sul
presupposto che l’organo di controllo fosse nelle società un organo necessario. Nelle
società a responsabilità limitata che nominino esclusivamente un revisore e non vi sia
14 Articolo 2403 del codice civile.15 Su cui v. la nostra circolare n. 16 del 3 maggio 2010.16 Articolo 1, lett. m).
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quindi un “organo di controllo” è da ritenere che il procedimento debba subire un
adattamento.
L’ipotesi più ragionevole è che l’assemblea conferisca l’incarico dietro proposta
motivata dell’organo amministrativo. Sembra ammissibile, inoltre, che l’assemblea
abbia il potere non solo di conferire o non conferire l’incarico proposto dall’organo
amministrativo, ma anche di conferire l’incarico anche ad un revisore diverso da quello
proposto dagli amministratori. Tale potere appare del tutto in linea con la disciplina
prevista dalla direttiva comunitaria in materia di revisione che assegna all’assemblea
generale degli azionisti il potere di designare il revisore legale o l’impresa di revisione
legale17.
I problemi specifici della disciplina del sindaco unico
Nel caso di nomina di un unico sindaco si pongono alcuni problemi peculiari.
Una prima questione riguarda i requisiti soggettivi che sono richiesti al sindaco.
L’articolo 2477 non detta alcuna previsione specifica al riguardo. Tale lacuna può
essere colmata alla luce del richiamo che lo stesso articolo 2477 effettua a favore della
disciplina in materia di collegio sindacale delle società per azioni. In virtù
dell’applicazione di tale disciplina, il sindaco unico nella società a responsabilità limitata
deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Ciò detto, il legislatore nell’atto di prevedere il sindaco unico si è limitato a disporre tale
principio senza toccare le altre disposizioni che regolano l’istituto.
Questo approccio determina un problema interpretativo assai rilevante che consiste nel
verificare come risultino compatibili ed estensibili al sindaco unico le regole in tema di
collegio sindacale proprie delle società a responsabilità limitata, nonché quelle
richiamate dall’articolo 2477 in tema di società per azioni, destinate per loro natura a
disciplinare situazioni di pluripersonalità,.
In linea di massima il principio da seguire è quello per cui la disciplina in materia di
collegio sindacale trova sempre applicazione al sindaco unico tranne i casi in cui essa
sia per sua natura incompatibile.
In questo senso si deve ragionare per il potere di impugnare le decisioni adottate dal
consiglio di amministrazione in conflitto di interessi18, per il potere di impugnare le
17 Articolo 37 della direttiva 2006/43/CE.18 Articolo 2475 ter, secondo comma.
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decisioni dei soci non conformi alla legge o all’atto costitutivo19, per le osservazioni che
accompagnano la relazione degli amministratori in caso di riduzione del capitale per
perdite20.
In merito alla disciplina dettata per le società per azioni e richiamata anche per le
società a responsabilità limitata, ricordiamo che l’articolo 2403 bis c.c. definisce i poteri
spettanti al collegio sindacale nell’esercizio delle sue funzioni, prevedendo che: i
sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione controllo; il
collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento società controllate; il
collegio sindacale può scambiare informazioni con i sindaci delle controllate. La
richiesta di informazioni agli amministratori e lo scambio di informazioni con i sindaci
delle controllate sono poteri da esercitare in via collegiale. Nel sistema del sindaco
unico sono poteri che potranno essere esercitati dal singolo sindaco, il quale è anche
tenuto a far risultare gli accertamenti eseguiti nel libro delle adunanze e delle delibere
del collegio sindacale. Si tratta infatti di poteri che non presentano caratteristiche tali da
essere incompatibili con la figura del sindaco unico. Anche la relazione che
accompagna il bilancio di esercizio dovrà essere redatta dal sindaco unico con il
contenuto previsto dal’articolo 2429 c.c..
Una riflessione specifica merita l’applicazione della disciplina relativa alle riunioni e alle
delibere del collegio sindacale di cui all’articolo 2404 c.c. Questo articolo, dopo aver
affermato che il collegio sindacale si deve riunire almeno ogni novanta giorni, disciplina
le modalità procedimentali delle riunioni e la loro verbalizzazione.
Nel verificare come possa trovare applicazione tale disposizione al sindaco unico
occorre distinguere tra la sua finalità complessiva e le specifiche indicazioni
procedimentali che sono proprie di un organo collegiale. L’obbligo di riunione (almeno)
trimestrale è diretto ad assicurare che il collegio sindacale svolga con una certa
frequenza le sue attività di controllo. L’obbligo di svolgere con continuità l’attività di
controllo vale anche per il sindaco unico, ma non sembra che ciò comporti un obbligo
di riunione almeno trimestrale. Gli atti del singolo sindaco si svolgono in un contesto
meramente individuale che si forma in assenza di un confronto o di una discussione,
per i quali non ha senso parlare di riunione. L’unica formalità che può conservare una
sua funzione sostanziale, anche in un contesto di unipersonalità, sembra essere quella
della verbalizzazione dell’attività. Tuttavia, mentre, in caso di organo collegiale, la
19 Articolo 2479 ter.20 Articolo 2482 bis, secondo comma.
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redazione di un verbale ha innanzitutto la funzione di verificare il rispetto delle regole
che presiedono all’attività collegiale21, nel caso di sindaco unico, la verbalizzazione
diventa invece il mezzo per documentare in forma stabile e duratura l’attività svolta e
questo anche ai fini di verificare la responsabilità dell’organo.
In definitiva il sindaco unico deve assicurare lo svolgimento in forma continuativa delle
verifiche e degli altri controlli ad esso richiesti che andranno documentati nella forma
della verbalizzazione sul libro dell’organo sindacale, con una frequenza almeno
trimestrale.
Altro tema è quello della sostituzione del sindaco per cause diverse da quella della
scadenza. La nuova versione dell’articolo 2477, secondo cui “l’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo”, esclude la presenza di un componente
supplente come previsto in tema di società per azioni. A questo punto il meccanismo
giuridico da utilizzare non può che essere quello di un obbligo immediato di
sostituzione. In caso di morte, decadenza, rinunzia, gli amministratori saranno quindi
tenuti a convocare immediatamente i soci al fine di provvedere alla sostituzione del
sindaco unico.
I meccanismi di adozione del nuovo sistema dei controlli
La nuova formulazione dell’articolo 2477, introdotta dal decreto legge sulla
semplificazione, disegna un assetto dei controlli di natura obbligatoria in base alla
quale spetta alle società scegliere se nominare un organo di controllo, collegiale o
monocratico, oppure un revisore.
Questa impostazione all’insegna della flessibilità consente di affermare che non vi sono
particolari adempimenti da adottare per adeguare l’assetto degli organi sociali alla
nuova disciplina. Non sembra infatti prospettabile l’esistenza di clausole dell’atto
costitutivo il cui contenuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.
Bisogna fare attenzione, però, al caso in cui l’atto costitutivo già contenga l’indicazione
specifica del numero dei componenti del collegio sindacale. In tale ipotesi, la società
sarà tenuta oggi a rispettare, in sede di nomina, la composizione collegiale indicata
nell’atto costitutivo. Quando la società intenda optare per una delle figure previste dalla
legge si renderà necessaria una modifica dell’atto costitutivo.
21 Cfr. L. A. Miserocchi, La verbalizzazione nelle società per azioni, Padova, 1969, 61.
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Nel caso in cui l’atto costitutivo non abbia alcuna previsione in materia di controlli, i soci
saranno investiti del potere di scegliere tra le opzioni previste dell’organo di controllo
monocratico e del revisore oppure del solo revisore.
Per quanto riguarda il problema della sorte dei collegi nominati alla data del 31
dicembre 2011, il decreto legge n. 212/2011, convertito con la legge 17 febbraio 2012,
n. 10, stabilisce che essi rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
deliberati dall’assemblea che li ha nominati.
1.2 Il sindaco unico nelle società per azioni
La legge di stabilità 2012, successivamente modificata dal decreto legge sulla
semplificazione, ha innovato anche la disciplina relativa alla funzione sindacale nelle
società per azioni. La nuova formulazione prevede che le funzioni del collegio
sindacale possano essere esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali
iscritti nell’apposito registro, se lo statuto non disponga diversamente e ricorrano le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata22.
Rimane invariato il regime ordinario secondo cui il collegio sindacale si compone di tre
o cinque membri e di due membri supplenti.
Il sistema può quindi essere così ricostruito. La funzione sindacale nelle società per
azioni è svolta da un collegio composto di tre o cinque membri e due supplenti. Per le
società di minori dimensioni, la funzione sindacale è svolta da un sindaco unico, a
meno che lo statuto non la affidi a un collegio.
Ambito di applicazione
L’attribuzione delle funzioni sindacali al sindaco unico riguarda le società, che non
abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) 4.400.000 euro di totale
dell’attivo dello stato patrimoniale; b) 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle
prestazioni; c) 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio23.
La disciplina del sindaco unico non trova applicazione nei confronti di quelle società
che abbiano azioni, obbligazioni oppure altri titoli quotati nei mercati regolamentati.
22 Articolo 2397, comma 3, del codice civile così come modificato dall’articolo 14, comma 14, della legge di stabilità 2012 e successivamente dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 5/2012.23 Articolo 2435 bis c. c.
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Il totale dell’attivo è composto dalla somma delle lettere A, B, C, e D dello schema di
stato patrimoniale. Per ricavi delle vendite e delle prestazioni, ci si riferisce al valore
indicato al numero 1 della classe A) dello schema di conto economico.
La scelta del sindaco unico e il meccanismo di passaggio dal collegio al sindaco unico
e dal sindaco unico al collegio
In base alla formulazione del’articolo 2397, in assenza di indicazioni statutarie, l’organo
di controllo, nelle società per azioni che possono redigere un bilancio abbreviato, si
compone di un sindaco unico. Lo statuto può però prevedere che la funzione sindacale
sia affidata ad un collegio. Sembra ragionevole ritenere inoltre che la clausola possa
essere formulata nel senso di attribuire ai soci, in sede di nomina, il potere di scegliere
se nominare un sindaco unico oppure un collegio. In tal senso milita la prassi in ordine
alla nomina degli amministratori. Per gli amministratori, infatti, sono ritenute legittime
quelle clausole statutarie che lasciano ai soci in assemblea il potere di scegliere tra
amministratore unico e consiglio. La possibilità per i soci di scegliere tra un sindaco
unico e un collegio consente loro di modulare l’assetto dell’organo di controllo alla luce
delle esigenze specifiche della società. Queste esigenze soddisfano interessi delle
parti sicuramente meritevole di tutela e non pregiudicano valori indisponibili.
Poiché si tratta di requisiti legati a valori di bilancio che per loro natura possono mutare
nel tempo, la società si potrà trovare, al mutare dei valori, nelle condizioni di nominare
un sindaco unico o di dover nominare un collegio sindacale. Si pone quindi il problema
delle modalità attraverso cui avviene il passaggio dal collegio sindacale al sindaco
unico e viceversa.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti che consentono la nomina del sindaco unico,
si prevede che l’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta
giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Quando questo termine sia
scaduto, può provvedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
L’assemblea che approva il bilancio in cui si accerta il venir meno dei requisiti per la
nomina del sindaco unico deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio
sindacale, anche se non è scaduto il termine triennale dell’incarico.
Vi è poi il caso opposto quando l’assemblea che approva il bilancio accerti il verificarsi
dei presupposti per la redazione del bilancio abbreviato.
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La dottrina ha affrontato il caso della cessazione della nomina obbligatoria del collegio
sindacale nelle società a responsabilità limitata. Secondo la dottrina maggioritaria24 il
collegio sindacale deve “intendersi nominato solo se e fino al momento in cui
permanga un obbligo legale in tal senso, sicché appare plausibile ritenere che, venuto
meno quest’obbligo, si realizzi una causa d’anticipata cessazione dalla carica, o, più
correttamente, una ragione speciale di decadenza dall’ufficio”.
Questa soluzione potrebbe essere adottata anche nella fattispecie in esame,
soprattutto se si volesse ragionare in termini di assoluta corrispondenza tra bilancio
abbreviato e sindaco unico. In tale ottica, una volta verificati i presupposti per la
redazione del bilancio abbreviato i soci potrebbero immediatamente nominare il
sindaco unico con la conseguente decadenza del collegio.
Si potrebbe però anche sostenere la diversa soluzione per cui la verifica dei requisiti
per la nomina del sindaco unico rileva solo al momento della nomina dell’organo. In
questa ottica la nuova disciplina introdotta indicherebbe i requisiti di legittimità della
nomina dell’organo in forma semplificata che vengono in evidenza al momento di
attribuzione dell’incarico.
Non sembra possibile, tuttavia, allo stato della riflessione giungere a una conclusione
incontrovertibile.
La disciplina del sindaco unico
Come abbiamo visto in ordine al collegio sindacale delle società a responsabilità
limitata, anche per le società per azioni il legislatore, una volta introdotta la figura del
sindaco unico, non si preoccupa di definire compiutamente i profili della disciplina.
L’unico profilo espressamente disciplinato riguarda i requisiti soggettivi di natura
professionale del sindaco. Esso deve essere scelto tra i revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Il principio guida nel ricostruire il quadro normativo relativo alla funzione sindacale
esercitata dal sindaco unico è sempre quello di ritenere applicabili tutte le regole fissate
per il collegio sindacale, fatta eccezione per quelle che sono inapplicabili in quanto
connesse in modo indissolubile ad un organo di natura collegiale.
24 G. CAVALLI, Il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata, in Giur. Comm. 2003, I, 714; nel medesimo senso anche G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, II, Milano, 2010, 1159; P. BENAZZO, Il collegio sindacale, in Commentario Portale, op. cit, p. 737.
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Trova applicazione anche nei confronti del sindaco unico la disciplina propria del
collegio sindacale in ordine alla nomina25, alle competenze26, ai poteri27 e alle
responsabilità28.
Per quanto riguarda il profilo della disciplina in ordine alle riunioni del collegio
sindacale, non possiamo che ribadire le conclusioni a cui siamo già pervenuti in tema
di società a responsabilità limitata.
Il sindaco unico non deve riunirsi trimestralmente ma deve solo documentare sul libro
dell’organo sindacale, con frequenza almeno trimestrale l’attività di controllo
esercitata29.
L’unico punto che merita una trattazione autonoma riguarda lo svolgimento dell’attività
di revisione legale dei conti. L’articolo 2409 bis non è stato modificato e prevede
ancora che “lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale”.
Non è chiaro se il sindaco unico possa esercitare anche l’attività di revisione legale.
Due sono le soluzioni prospettabili. La prima soluzione si fonda sul presupposto che la
mancata modifica della disposizione che regola lo svolgimento della revisione legale
affidata al collegio sindacale è il frutto di una scelta consapevole del legislatore, il cui
intento è proprio quello di non consentire al sindaco unico anche lo svolgimento della
revisione legale. La seconda soluzione parte invece dalla diversa considerazione che
la mancata modifica della disciplina discende in realtà da una mera svista del
legislatore e il sindaco unico può esercitare anche l’attività di revisione.
Ai fini della soluzione è essenziale il dato normativo per cui il sindaco unico nelle
società per azioni deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. La
richiesta di tale requisito professionale può avere un senso solo se il sindaco può
essere chiamato anche a svolgere la revisione legale. Se invece il sindaco unico non
può svolgere tale compito, non si giustifica la richiesta del possesso del suddetto
requisito professionale. È quindi da ritenere che il sindaco unico possa esercitare
anche la revisione legale.
25 Articolo 2400 del codice civile.26 Articolo 2403 del codice civile.27 Articolo 2403bis, 2405, 2406, 2408 del codice civile.28 Articolo 2407 del codice civile.29 Su questi problemi v. amplius la parte sulle società a responsabilità limitata.
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2. Misure di semplificazione per la società a responsabilità limitata
2.1 Il trasferimento di quote per atto sottoscritto con firma digitale
Tra le misure di semplificazione introdotta dalla legge di stabilità 2012, è rilevante
anche quella sulla disciplina dell’atto di trasferimento di quote di partecipazione in
società a responsabilità limitata sottoscritto con firma digitale, che definisce alcuni
profili interpretativi del regime vigente. In base alla nuova norma, è chiarito che l’atto di
trasferimento delle quote effettuato con sottoscrizione digitale è regolato in deroga alla
disciplina contenuta nell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con una firma
digitale non autenticata30.
Il procedimento di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento di
quote di società a responsabilità limitata può seguire due regimi.
Il primo regime, definito dal secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile,
prevede che l’atto di trasferimento venga redatto con sottoscrizione autenticata e
depositato, entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Il secondo regime, introdotto dall’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, stabilisce che l’atto di trasferimento “può essere sottoscritto con firma
digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un
intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater, della legge 24
novembre 2000, n. 340”.
I soggetti abilitati a fungere da intermediari per il deposito presso il registro delle
imprese sono quelli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. La norma richiama infatti i soggetti che sono
legittimati a effettuare il deposito dei bilanci mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico. Essi sono individuati, dall’articolo 31, comma 2 quater, della
legge n. 340/2000, negli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali. Con la costituzione del nuovo Ordine professionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili31 però la competenza ad effettuare tali attività
30 Articolo 14, comma 8.31 Istituito con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
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spetta ora ai soggetti iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili 32.
Il secondo regime di trasferimento delle quote ha dato luogo a una questione
interpretativa assai rilevante in merito alla necessità o meno dell’intervento del notaio
per autenticare le firme digitali con cui l’atto viene sottoscritto dalle parti.
Secondo un primo orientamento33, l’art. 36, comma 1 bis, darebbe vita a un nuovo
procedimento alternativo e autonomo rispetto a quello delineato dall’art. 2470 del
codice civile, caratterizzato: i) dal supporto su cui deve essere impresso l’atto originale,
informatico anziché cartaceo; ii) dal tipo di firma, digitale al posto di quella autografa;
iii) dal non necessario intervento del notaio nel procedimento. Per un secondo
orientamento34, invece, il procedimento delineato dall’art. 36, comma 1 bis non è
autonomo e autosufficiente, essendo anch’esso governato dal principio di autenticità,
che è presupposto generale dell’iscrivibilità degli atti nel registro delle imprese.
Questa seconda opinione era stata accolta anche dalla giurisprudenza35, che aveva
affermato la necessità dell’intervento del notaio per autenticare la sottoscrizione
dell’atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale al fine dell’iscrizione nel registro
delle imprese. In base a questa opinione, il procedimento di trasferimento si sarebbe
dovuto articolare in un atto di trasferimento redatto in forma informatica con la
sottoscrizione digitale delle parti autenticata dal notaio e nel successivo deposito
dell’atto per l’iscrizione presso il registro delle imprese effettuato dal notaio oppure
affidato ad un soggetto iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
La soluzione adottata con la legge di stabilità 2012
32 Cfr. articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.33 In tal senso v. V. DONATIVI, Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in Le Società, n. 4 del 2009, p. 410-424; C. SANDEI, L’atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata: addio certezza, in Nuove leggi civili commentate, n. 2, 2009, p. 401-423; Circolare Assonime, L’abolizione del libro soci nella società a responsabilità limitata, n. 21 del 2009, p.6; Il Caso Assonime n. 6 del 2009; 34 E. MACCARONE E G. PETRELLI, Le cessioni di quote di società a responsabilità limitata dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Notariato, n. 5, 2008, p. 533-539; V. SALAFIA, Deposito ed iscrizione nel Registro delle imprese delle cessioni di quote della società a responsabilità limitata, in Le società, n. 6, 2009, p. 738-745. 35 Tribunale Vicenza 21 aprile 2009, in Giur. It. 2010, 346, commentata nel nostro caso n. 6 del 2009; Trib. Milano 26 giugno 2009 e Trib. Vicenza 23 novembre 2009 in Riv. Not. 2010, II, 202.
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L’articolo 14 della legge di stabilità 2012 interviene in materia confermando36, che l’atto
di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata redatto su supporto
informatico con sottoscrizione digitale in base è disciplinato “in deroga al secondo
comma dell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui
all’articolo 24” del codice dell’amministrazione digitale. Siamo in presenza, quindi, di
una norma che ha i caratteri propri della norma interpretativa37, che afferma due
principi. Il primo è che l’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata
con firma digitale è regolato in deroga alla disciplina dettata dall’articolo 2470 del
codice civile dal codice civile; il secondo è che la firma digitale con cui si sottoscrive
l’atto di trasferimento è la firma digitale semplice (regolata proprio dall’articolo 24 del
codice dell’amministrazione digitale) e non la firma digitale autenticata (regolata invece
dall’articolo 25 del codice dell’amministrazione digitale).
Il senso complessivo di queste indicazioni è quello di chiarire che il procedimento di
formazione e deposito degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità
limitata sottoscritti con firma digitale è alternativo ed autonomo rispetto a quello
previsto dall’articolo 2470 e non contempla un’autentica delle firme digitali apposte
dalle parti al fine di procedere al deposito nel registro delle imprese. La conseguenza
più rilevante di questa impostazione è che non è più necessario un intervento del
notaio al fine di autenticare le firme digitali dei contraenti.
Le conseguenze operative della soluzione adottata
In base a questa impostazione, l’atto di trasferimento deve assumere la veste di un
documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale non autenticata, che
deve essere iscritto nel termine di trenta giorni presso il registro delle imprese, a cura
dei soggetti incaricati che risultano iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. In considerazione del fatto che i
documenti informatici sottoscritti con firma digitale semplice non consentono di
attribuire una data certa all’atto, si pone il problema di come calcolare i trenta giorni per
il deposito dell’atto. Secondo la dottrina38 la soluzione deve passare dal fatto di
36 Al comma 8, con riferimento all’articolo 36, comma 1 bis, del decreto legge n. 112/2008.37 Per norme interpretative si intendono disposizioni “che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime …, chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all’interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata”, così Corte Costituzionale 3 marzo 1988, n. 233, in Foro Italiano 1989, I, 1052.38 C. SANDEI, L’atto informatico di trasferimento delle partecipazioni in srl: addio certezza, in Nuove leggi civili commentate 2009, 417.
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associare alla firma digitale una valida marca temporale. L’apposizione di una marca
temporale attribuisce, in ambiente informatico, una data certa all’atto e consente quindi
di verificare il rispetto dei trenta giorni per il deposito.
La presenza di un doppio regime formale solleva la questione dell’ambito di
applicazione dell’uno e dell’altro regime. Sul tema poche sono le opinioni riscontrate 39.
Ci si può chiedere se tale disciplina riguardi anche gli atti costitutivi di pegno e usufrutto
di quote. L’articolo 14, comma 8, della legge di stabilità, come abbiamo visto, ha la
portata di un’interpretazione autentica e quindi obbliga l’interprete ad attribuire alla
norma un certo significato. Partendo da questo presupposto il fatto che lo stesso
articolo abbia qualificato la disciplina contenuta nell’articolo 36, comma 1 bis, del
decreto legge n. 112/2008 come una norma “derogatoria” della disciplina di diritto
comune ha importanti implicazioni in ordine all’ambito di applicazione della predetta
disciplina.
La norma derogatoria si pone infatti come eccezione alla regola. Se così è ne deriva
che i rapporti “tra le due norme si ordinano in modo tale che la efficacia della norma
derogata si estende fin dove le fattispecie concrete non rientrano nella previsione della
norma derogante, di modo che l’una costituisce la regola valida in genere, l’altra
l’eccezione valida solo per ipotesi specifiche e limitate”40. Per la giurisprudenza41
l’interpretazione estensiva di disposizioni derogatorie “se pur in astratto non preclusa,
deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si
intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della regola con
l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito di
una eccezione già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella
espressamente contemplata”.
Seguendo questa linea di pensiero ne deriva che la disciplina contenuta nell’articolo
36, comma 1bis, del decreto legge n. 112/2008 si applica solo a quei negozi che
possono rientrare nella qualifica di “atti di trasferimento delle quote” che comprende
quegli atti che trasferiscono la piena proprietà. Essa non può comprendere invece gli
39 Tra chi ha indagato sulle ragioni di un doppio regime formale va segnalata la posizione di chi sottolinea la possibilità di graduare gli effetti dell’atto (e le garanzie) in relazione alla forma dell’atto stesso. Il contratto elettronico non autenticato sarebbe idoneo al deposito dell’atto, ma non all’iscrizione nel registro delle imprese, mentre il deposito notarile sarebbe utile ai fini dell’iscrizione dell’atto di trasferimento (V. DE STASIO, La forma e l’iscrizione del trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese, in Commentario Portale, op. cit, p. 355). La tesi ha il pregio di dare una risposta sistematica, ma ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese appare complesso operare una distinzione sull’atto di deposito. 40 Cfr. G. U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa), in Enciclopedia del Diritto, XII, Milano, 1962, 303.41 Cass. Civ. 1 settembre 1999, n. 9205, in Giust. Civ. 2000, I, 85.
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atti costitutivi di pegno e usufrutto che sono di natura diversa in quanto costitutivi di
diritti reali parziali42.
Un’ultima questione riguarda il momento a decorrere dal quale la nuova norma trova
applicazione. La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La sua
natura di norma interpretativa, la quale ha un intrinseco effetto retroattivo, porta però a
ritenere che di essa si debba tener conto anche prima che essa divenga una fonte del
diritto.
2.2 Il bilancio semplificato nelle società a responsabilità limitata
Tra le misure di semplificazione in materia di diritto societario introdotte dalla legge di
stabilità 2012, vi è anche la semplificazione degli schemi di bilancio di esercizio delle
società a responsabilità limitata. Secondo l’articolo 14, comma 9, della legge di stabilità
2012, a partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non
abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno
schema semplificato. È affidato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
il compito di definire le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio
semplificato nonché le modalità di attuazione della disciplina.
La disciplina è costruita nel senso di attribuire una mera facoltà alla società che redige
il bilancio. Essa sarà quindi comunque libera di utilizzare lo schema ordinario di
redazione del bilancio o eventualmente il bilancio in forma abbreviata.
Ambito di applicazione
La disposizione trova applicazione alle società a responsabilità limitata che non
abbiano nominato il collegio sindacale.
Sicuramente essa si applica a quelle società a responsabilità limitata che non hanno
nominato il collegio sindacale in quanto non rientrano nell’obbligo di nomina previsto
dal’articolo 2477 del codice civile.
Si pone invece il dubbio se essa trovi applicazione rispetto a quelle società a
responsabilità limitata le quali abbiano nominato il collegio sindacale non per un
42 Un orientamento (V. DONATIVI, Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, cit.) che si era pronunciato nel contesto della previgente disciplina aveva affermato la piena equivalenza tra forma elettronica non autentica e forma cartacea autenticata con la conseguenza che anche gli atti di costituzione di usufrutto e di pegno potessero essere stipulati in base ad una forma elettronica non autenticata.
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obbligo di legge ma in via volontaria. Secondo l’articolo 2477, infatti, le società a
responsabilità limitata, pur non essendovi obbligate, possono prevedere in via
statutaria la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone
competenze e poteri.
In base al dato letterale sembrerebbe che il semplice fatto di aver nominato il collegio
sindacale, tanto se in assolvimento di un obbligo quanto se usufruendo di una facoltà,
esclude la possibilità per la società di usufruire del schema di bilancio semplificato. In
realtà la ratio del provvedimento potrebbe condurre ad una diversa soluzione. La
norma in esame ha la precisa finalità di facilitare gli adempimenti di natura contabile di
quelle società nelle quali le dimensioni o gli interessi potenzialmente coinvolti non
giustificano l’applicazione degli schemi ordinari di bilancio. In questo senso sono
significativi i requisiti in presenza dei quali la società è obbligata alla nomina del
collegio sindacale in quanto essi segnalano una certa dimensione oppure determinati
interessi. È evidente per altro verso che invece la nomina volontaria del collegio
sindacale non è assolutamente un indice significativo. Si può infatti prevedere la
nomina di un collegio sindacale anche in società di minori dimensioni o nelle quali non
vengono in rilievo particolari interessi. Si potrebbe ipotizzare quindi di attribuire alla
norma che definisce l’ambito di applicazione della disciplina in esame un significato il
più possibile coerente con la ratio del provvedimento. Da questa impostazione ne
deriva che la semplificazione in tema di bilancio trova applicazione a tutte quelle
società le quali non siano obbligate alla nomina del collegio sindacale, anche se hanno
nominato il collegio sindacale in via volontaria.
Ciò detto, si deve comunque osservare come la definizione dell’ambito di applicazione
del bilancio semplificato suscita perplessità. Con la versione dell’articolo 2477,
introdotta dal decreto legge sulla semplificazione, le società a responsabilità limitata
possono sempre nominare, in alternativa al collegio sindacale, un sindaco unico o un
revisore. In base alla lettera dell’articolo 14, comma 9, della legge di stabilità 2012
mentre la nomina di un collegio sindacale non permette di usufruire della
semplificazione la nomina del sindaco unico o del revisore consente invece sempre di
redigere un bilancio semplificato.
I rapporti con la disciplina in tema di bilancio in forma abbreviata e con l’ordinamento
comunitario
È da segnalare che l’ordinamento già contempla un modello di bilancio di esercizio a
struttura semplificata che è il c. d. “bilancio in forma abbreviata” di cui all’articolo
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2435bis del codice civile, il quale trova applicazione alle società per azioni e alle
società a responsabilità limitata di minori dimensioni. Si tratta di quelle società le quali,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) 4.400.000
euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; b) 8.800.000 euro di ricavi delle
vendite e delle prestazioni; c) 50 unità di dipendenti. Si pone quindi un problema di
coordinamento e raccordo tra i due regimi semplificati di bilancio di esercizio.
È poi da considerare è che la società a responsabilità limitata rientra tra i tipi sociali cui
si applicano le misure di coordinamento della IV direttiva societaria in materia di conti
annuali43. Le misure di semplificazione che potranno essere adottate in sede
regolamentare dovranno comunque rispettare i principi previsti da tale direttiva che
regola le possibili misure di semplificazione e in particolare, tra le altre, le previsioni
dell’articolo 11 per quanto riguarda lo stato patrimoniale, dell’articolo 27 per quanto
riguarda il conto economico e dell’articolo 44 per quanto riguarda la nota integrativa. Si
deve ricordare che la direttiva consente anche forme di semplificazione non del
bilancio redatto dagli amministratori ma del bilancio che si pubblica presso il registro
delle imprese (articolo 47).
Il Direttore Generale
Micossi
43 Direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978.
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