Post on 05-Dec-2015
description
v,- _.< , ', ,_.V,__V__,_wfo
TRATTATO
DEL
MATRIMONIO
0 SIA
Confutazionc dc’ Sistemi contrari all’Autorità
della Chiesa circa il Matrimonio
\ Dell’ Er710 Sig. Cardinale
GIACINTO SIGISMONDO 'SÌERDIL .
OPERA POSTUJMÀ
ALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE
PIO SETTIMOPONTEFICE OTTIMO MASSIMOq'
-\\_ \ WWW 'ri:î:k \. I
r
_\
_;2;.. .
"- m \-,
’
-‘
\
\
ROMA MDCCCIII.
NELLA STAMPSRIA
DELL’ ACCADEMIA DI RELIGIONE CATTOLICA
Con LICENZÀ nz’ surnmom.
/.
III
.-‘
f
_'
il
-
l’
BEATISSIISÎO/PADRE
I
Fin dai primi momenti, BEATISSIMO PADRE,
in cui tutto il Mondo Cattolico tanto giu
bilò nel vedervi eletto con ispecialissimi
tratti di alta amorosa Provvidenza a Vica
rio di Cristo, e qual' Angelo di Pace, e si
curo pegno di futura felicità Contro le scia
gure , che agitarpno il Cristianesimo , 1’ Bino
Cardinale Gerdil di sempre preziosa , eim
1v
mortale memoria nella mia Congregazione
non solamente, ma nelle Repubbliche ezian
dio Cristiana, e Letteraria , penetrato dal.
la più giusta , e vera letizia della Vostra
Esaltazione, e pieno della più profonda ,
e filiale venerazione , si fece un rispetto?
so dovere di sottoporre all’ illuminatissimo
Vostro giudizio, e di consecrare all’Augu
sto Vostro Nome quel suo Esame tanto so
lido , e importante , lavoro intrapreso , com',
egli ne attesta , sotto i Venerandi auspigj ,'
e Sovrani ordini dell’ eternamente gloriosa me
moria di Pio VI. , diretto adifendere i Sacri
Diritti della Gerarchia , e a vendicarli da
gli enormi attentati d’ imperversati erran-î
ti, che sotto il meridicato colore di non
prendere di mira se non le tiranniche leg
gi di un sistema di superstizione , com’ es
si dicono , oppressivo della ragione , e del
la naturale libertà dell’ uomo , scaltramen
te anzi adoperati si sono ad' isvellere ogni
principio, e sentimento di Religione , e
quindi a vilipendere , e atterrare , se lor’
avesse potuto avvenire , la tanto celebre
Dogmatica Costituzione Aucz‘orem Fidei ,
emanata da questa Vostra Primaria Sede ,
da cui, per detto di S. Ireneo, scende , e
per bocca de’ suoi Pontefici si diffonde in
V
tutte le Chiese il Preconio della Verità: Ed
uno è questo de’ più insigni Monumenti , che
renderanno mai sempre negli Annali della
Chiesa Grande , e Reverendo il nomedel
Zelantissi-mo Vostro DeceSsore. ' ‘
‘ Voi degnaste accogliere allora, 0 BEA.
TISSLMO PADRE , con parzialissime significa
‘ zioni di Benignità, e Clemenza quella of
ferta. E l’ opera divulgatasi‘nelle due Edi
zioni di Venezia, e di Roma fu applaudita
daibuohi, ammirata dai Saggi, e dichia
rata‘ trionfante anche per giudizio di talu
no degli stessi ‘Impugnatori della f Suprema
Pontificia Autorità : i quali siccome non
osarono replicare fin qui alla verità delle ad
dotte dottrine, e alla forza delle sue argo
mentazioni , cosi è da sperare , che sia per
effettuarsi il consolante annunzio dell’Ap
postolo riguardo alli pervertitori della‘Dot
trina, e della Pace della Chiesa nascente :
Sed ultra non proficient; .\_insipientia enim eo
rum manifesta erit omnibus .
Un.tal fruttuoso, e consolante effet
to non potea essere superiore alla Vostra
espettazione . Voi fino da quando onore
volmente sosteneste la carica di Lettore
nell’Inclito Ordine del Patriarca S. Bene
detto eravate conoscitore , ed estimatore
vr -
delle Opere del Cardinale Gerdil, e vede
ste fin (1’ allora, che niente a lui mancava,
non copia di dottrina, non sottigliezza di
l’aziocinj , non nobiltà, e,vivezza di stile,
non robustezza-di eloquenza , non purità
dî»intenzione i non sincerità-di zelo, non
umile dolcezza ',. non qualunque altra dote ,
per cui siccome ottenne. gli E10gj dagli stes
si Increduli, così-meritasse giustamente di
essere da noi annoverato fm;i più insigni
Scrittori, che hanno _. giovata la Chiesa ,
impugnati gli; errori , difese le Cattoliche
Verità, edificati tutti i Fedeli. Onde av*
Yen-ne,-cheessendodal Gran Pio VI. pre
miati;i Vostri meriti' coll’innalzarvi alla Di
gnità della Sacra Porpora, e coll’ al‘ridarvi
il Governo della Illustre Chiesa di Imola ,
sollecito di salvare il Gregge dal veleno di
unagcieca , e riprovata Filosofia , pconsiglia- 4
ste lo studio delle Opere del nostro Car
dinale , e già vi disponevate a dare alle
Stampe la traduzione Italiana dalle Fran
cesi, che il solo deplorabil corso delle sof
fette vicende vi hanno impedita. I
La stima , che aveste per le Opere ri
ferivasi per anco all’ Autore .. Quindi elet+
to Voi Sommo Pontefice dato gli avete co
stantemente -le maggiori;dimostrazioni di
vu
Sovrana Paterna. Bontà: Lui consultairaie
ne’ più spino‘sh,’ edimpòrtanti iaffàri< della
Chiesa -: Lui in ognimaniera voleste ono
rare: e Lui c0nfortaste e sollevaste in tut
te le circostanze con singolariss'ime Bene
ficenze fino agli ultimi respiri della sua
vita mortale. Quale poi non fu il dolore,
che provaste al sentir la sua morte? Fu di
mio dovere recarvene il funesto annunzio,
cui non potei disgiungere dall’ altro delle
lagrime della mia Congregazione , di cui
allora sosteneva le veci del Capo, per aver
essa perduto nella morte di lui il principal
suo lume, ed ornamento: E Voi ,BEATISSI
MO PADRE , in poche parole ‘dichiaraste in
sieme la Vostra particolar commozione , e
pronunziaste un grande Elogio al Cardina
le defunto , dicendomi: Abbiamo Noi per
duto più di v_oi . Avea il Cardinale Gerdil
amata sempre la povertà, e fu dalla stessa
nel cospettodel Signore singolarmente ono
rata la sua morte : E Voi sollecito, che non
mancasse di suflragj , cdi sepolcrali ono
ri, gli ordinaste una Funebre Funzione in
questa Chiesa del suo Instituto , in cui
non ebbero risparmio le spese, nèlimiti la
Vostra Sovrana , e Religiosa Magnificenza .
Anzi interprete degli ultimi suoi pii deside
vm '
rj decretaste la rassegna delle sue Pensioni
a’ suoi Ecclesiastici Famigliari, e consolas
te con abbondanti ,. ed annuali: soccorsi
la restante Famiglia , che piangeva‘1amafi
ramente la perdita del suo caro Padrone ,‘
che teneva in luogo di Padre.
Achi altri dunque, se non che a VOi,
e al Vostro Nome Augusto poteasi consecra«
re, o BEATISSIMO PADRE , quest’ Opera Postu
ma del Cardinale Gerdil ? Egli stesso il Por
porato Autore lo riconobbe per un dovere di
sua rispettosa riconoscenza, e già col mezzo
di Autorevole Personaggio ne avea aVoi ma
nifestato il disegno , e datane al Pubblico
una non oscura significazione allorché ne
promise la Stampa nel suo Esame a Voi de
dicato . Che se la virtuosa diffidenza di se
stesso , e la costante umile difficoltà di dare
alla luce le sue composizioni gli hanno impe
dito di presentarla a VOSTRA SANTITA‘ colle
proprie sue mani, non si è dimenticato ne
gli ultimi giorni di sua vita di commetteme
1’ esecuzione .
Fui io , BEATISSIMO PADRE ,‘ che ebbi
questo glorioso incarico ; e fu uno de’ princi
pali, che m’ impose , ‘allorchè vicino a mor
te, raccogliendo tutto il suo spirito , mi af
fidòi suoi Manoscritti, e mi dichiarò per pub
lx
blico Atto suo Erede Fiduciario . E quindi
all’ alto onore, che mi avea accordato nelle
note vicende di convivere meco in Torino ,
di fermarmi in appresso nella sua Abbazia di
S. Michele alla Chiusa , di seco condurmi al
Conclave in Venezia, e di farmi compagno
di tutti isuoi viaggi , volle aggiungere quest'
ultimo prezioso pegno del favorevole animo,
e della generosa affezione di un Protettore ,
Maestro, e Padre , quale sempre mi fu il Cardinale Gerdil .- i - «
Fedele io dunque al mio sacro dovere
umilio a Vostra Santità-quest’ Opera , men-3
tre la pùbblicocolle Stampe. Nè punto difi
fido , che sia per gradirlanon ostante l’inde
gnità dell’offerente . E come temere P Pre
sento un'Operadel Cardinale Gerdil, e la pre
sento in suo nomezPresento un'Opera sopra' il
Matrimonio Cristiano indirizzata a difende
re la Dottrinadella Chiesa tanto combattuta
a nostri giorni: Ela presen to-a Voi ‘PONTEFICE
OTTIMO ‘MASSIMO, che amaste , -e'beneficaste
tanto vilCardinale Autore , e che alla Sapien«
za, e allo Zelo ,con cui siete tutto intento
a frenare gli errori, e a pacificare la Chiesa
ne’ tempi più torbidi , accoppiate una singo
lare Umanità , e una tal Mansuc tudine , per
cui tutti cortesemente accogliendo, e i desi
1-:
x
derj di tutti san tamente prevenendo, e con-i
solando , siete divenuto l’Oggetto delle par
ticolari lodi, e delle sacre compiacenze di
tutto il Cattolico Mondo. , ,
Per le quali cose tutte oso io pure spe
rare, BEATISSIMO PADRE , che non solo sarà
degnato d’un benigno Vostro compatimento
questo per me onoratissimo ufliiio , ma che
anzi non sarete per mancarmi del Paterno
Vostro affetto , e dell’alta Vostra Protezio
ne , che divotamente imploro. Sarà questo
come il colmo , che Vostra Beatitudine por
rà alle Beneficenze , senza numero usate a
quella chiara Memoria , e uno de' singo
lari tratti di quella Sovrana , ebenigna Cle
menza , di cui non cessa onorare al,tresî la mia
umilissir_na Congregazione .]Ai comuni fer
ventissimi Voti della quale perla lunga e
prospera conservazione di Vostra Santità a
sempre maggiore vantaggio , se letizia ' di
Chiesa Santa, unendo i miei particolari , con
profondissimo,rispetm prostraro al bacio de’
Suoi Santissimi Piedi, chiedo l’ Appostolica
Benedizione , e ho l’ onore di confermarmi
Di Vostra Santità
,.
L
%mìlìrsimo , orrequìorirsìmo , ubbidientisrimo servo ,
e figlio Leopoldo Scati Barnabita .
XI
I M P R I M A T U R ,
Si videbitur Reverendissimo . P. Mag. _Sacri Palatii Ap0st.
Benedictu: Fenaja Vicerg.
APPROVAZIONE.
La Chiesa , che a ragione si assomiglia ad una ordinata schiera a;
combattenti, ha avuto in ogni età nemici da vincere, umida sog_
giogarli : Dalle sue Torri pendono_a mille_i rilucenti scudi; ma'quan
doi cimenti perlei furono maggior: , egli assalti più Perigliosi creb
bCI'O i forti a raddoppiarle in capo gli allori: ebbe ella i Saulli ad abbat.
terei mille, nèmancaronle all’uopo i Davidiadebellarne i dieci mi
la. . Il solo esempio di Agostino , che tanti aun tempo, e si diversi
errori ebbe a combattere , basterebbe per tutti: Sembra quasi ima
possibile , che tanto abbracciar potesse un Uom da se ; eppure
i:tiu: ore ,
Piumino lib rorum munda»: rflluxere per e». nem
come di lui cantò San Prospero . Non in voleva meno a que’ tempi,
in cui sommo era il bisogno : cunrta bo:tilir.m marlaìnamenta telorum
codesti: juvamini: ‘UÎTIIHB ronfringen:, non :olam ip:e de bo:te victoriain
referen: triumpb awit , quin etiam posteri: certamli , et ofnrwdì ordi
nem , si quando e; irta praoim: recidiva au:u infandum Caput erigere ni
teretur , ostendh , scrisse Fulgemio . Non varia 1’ economia di ProV
videnza : ne’ massimi bisogni dell’età nostra :u:cito:‘ri in seno un 54
cerdote fedele , che rovesciò le nuove macchine d’ Inferno : che sente
prc vinse , e a vincere lasciò preparate le armi, se mai ardisseroine
mici di rial2are la'testa . Questi fu il Card. Gerdil di ch. mem., il CUÌ
ritratto sembrami 50migliantea quello, che di Agostino fece Pome
rio : Episcopu: acer ingenio , :uawi: eloquio , :aerulari: Literaturaeperi
m; , in Ecclesiastici: [aioribur opero:ur , in quotidiani: di:p:«tattonibus
tlaru: , in anni ma attiene un; mito: , in rafo:itione ma Fidei no:trae
Catboliru: , in quae:tionibur ab:oloendi: acuta: , in reoinccndi; Haereti
ci: cirrum:jî€ctus . Ne’ tanti Libri, che pubblicò egli vivente , vedran
‘ ' ci ebbe acombaxtere; a me , cui per
Sacro Palazzo tocca la sorte di legge
, l’Opera Postuma, diretta a confutare l’Apo
stata Spalatense co’ moderni seguaci dl lui , èriserbata la compiacen2a
di potere arrestare , che vi ho veduta l’ anima dell’Efixo Scrittore: Egli
è sempre, e da per tutto a se stesso uguale; non lasciano menomo
scampo a’ suoi Avversarj; è posta nel maggior suolume la Verità Cat
tolica : Regolarità di piano , nitidezza di stile, forza di argomentazio
ne , robustezza di prove, tutto insomma concorre a renderla degna di
Stampa. Tale la reputo . -
Dall’0spizio di S.Salvatora in Onda, questo di 1;. Ottobre 1802.
F. lampo Belli Proturator Generale dc’ Minori Conoentuali ,
E:aminatore de’ Ve:co'Ui , e Con:ultore del S. O.
XII '
APPROVAZIONE.
Ilsolo nome della eh. me. dell’ Brno Gerdil vale per una piena com
mendazione della presente Opera , il cui importantissimo soggetto è la
Confutazione de’ sistemi contrari all’Autoritì della Chiesa circa il matri
monio, ech’è uno degli ultimi lavori di quella mente sublime, e di
quella penna instancabile, che oltre la metà di un secolo s’ impiegò in
sostenere e difendere isacri diritti della Religione, e della Chiesa .
Spiccan0 in qucsf Opera gli stessi pregi , che son comuni a tutte le ah
tre produzioni del dottissimo Cardinale, chiarezza , e precisione
d’ idee , sottigliezza , esolidità di raziocinio; fino discernimento nel
penetrare, e forzainvitta nel distruggere gl’ insidiosi raggiri degli a;v
versarì della verità; e tutto questo congiunto con una mirabile mode
razione, che fu sempre propria di quell’ animo, quanto grande in
ogni genere di Scienza, cdi virtù , altrettanto modesto , umile , be
nigno , nimico di ogni errore , ma compassionevole verso gli erran
ti . Sebbene composta quest’ Opera nell’ estrema vecchiezza , anzi
ché esser soggetta alla debolezza naturale di quell’ età , mostra tutto il
nerbo , e il vigore dell’età perfetta . Questo è il giudizio, che ne
ho formato in leggerla e considerarla per ordine del Rn'10 P. M. Tom
maso Vincenzo Pani Maestro del S. Palazzo; e quindi trovandola non
che esente da qualunque cosa contraria alla parità del Dogma, e della
morale cristiana, opportunissima per l’ opposto ad illustrare, e vin.
dicare un punto assai interessante di nostra fede , qual’ è l’Autorità del
la Chiesa sul Matrimonio Cristiano , stimo che convenga pubblicarla
colle stampe , e aggiungerla alle moltissime eccellenti Opere dell’ in
signc Porporato , la cui memoria sarà sempre venerabile , e preziosa
nella Chiesa Cattolica .
Roma dalla Casa di S. Maria Maddalena 3 t. Ottobre 18e2.
Michel’ Angelo Toni Prot. Gcn. de' Cb. Rég. Ministri degli
Infermi Consultare del Sant’ Oflizio . ‘
I M P R I M A T U R ,
Fr. Ioannes Ba tista Chiesa Magister Socius Rrîii P. Mag.
Sue. Pa t. Apost. ‘
ELENCO
DE’ PARAGRAFI
CONTENUTI NELLA PRIMA PARTE.
W
Discorso Preliminare
De’ sistemi contragj all’ Autorità della Chiesa circa il Ma
trimonio ; ed in prima delle incoerenze , e de’ Sofismz'
dell’ ,prtata Marco Antonio De Domini: , uno de’ pri
man Autori delle nuove dottrine relative al proposto ar
gomento ‘
PARTE PRIMA
Delle incoerenze di Marco Antonio De Dominis nell’
impugnare l’Autorità della Chiesa intorno al
vincolo del Matrimonio , e le cause ad
esso relative .
v
Inganno , e contraddizione dello SPalatense nel
‘ pareggiare il Matrimonio ad ogni altro con
tratto umano , e civile
Contraddizione dello Spalatense nell’ assoggetta
re alla Podestà Civile la legge dell’ unità , e
della indissolubilt'tà, dopo averla riconosciuta
Legge Divina , superiore ad ogni umana Po
destri
Abuso che fil lo Spalatmre dell’Autorità d’Ivone,
onde attribuire alla Podestà Civile la facoltà
di concedere il divorzio quanto al vincolo
Ripiego dello Spalatemeper conciliare colla legge
di Dio 1’ autorità , cb’ egli attribuisce alla
Podestà Civile intorno al vincolo del Matri
ma
5. I.
5. 11.
5. m.
5. IV.
' Pag. 1
I9
32
38
47
54
g. v.
5. VI.
. VII.
. VIII.
I X0
9
5
9. 1x.
9
e. XI.
XIV
DIGRESSIONE
Contro l’inginrta imputazione , che li difen:ori
de’ diritti della Chie:a :ieno men favorevoli
all’ autorità del Principato
Argomento dello Spalatensc tratto dal confronto ,
ch’ ci fa tra 1’ Acqua come materia del Batte
simo , e il contratto come materia del Sacrm
mento nel matrimonio
Inoltramento dello Spalatenre nell’ attribuire al
Principato la facoltà di concedere il divorzio
non solo per via di legge generale , ma anche
a titolo di Epiclvcja
Del Concubz'nato
Del Matrimonio Clande:tino
chl’ Impedimentz' , o::ia dc’ Difetti ortantz' al
Matrimonio per di:porzz.ione delle Leggi
Dell' Autorità de’ Padri
Qualmente Giurtiniano allegato particolarmente
dagli Avverrarj , come pure altri Regnanti
adottarono le leggi ai Canoni per accertarne
l’ esecuzione
’ XII. Po::e::o della Chiesa nel giudizio delle Game Ma
trimoniali riconosciuto dalla Spalatense . Mo
do calunnioro , con che tenta , ma vanamente ,
di claderne la forza
58
60
68
74
92
98
117
123
134
ELENCO
er.‘
S.
. II.
III.
IV.
DE‘ PARAGRAFI
CONTENUTI NELLA PARTE SECONDA .‘
W
PARTE SECONDA
Di alcune particolari erronee massime di Launojo ,
e di altro più recente Novatore .
De’ modi tenuti dagli Avversarj per eludere la
forza de’ Canoni Tridentini con pervertz're il
significato delle voci.-, ed in prima della nuova
depra'vata interpretazione della voce Chiesa.
recata da Lannojo
Altra stravolta interpretazione della voce C0
stituire recata da novello Scrittore . Ingiurio
si suoi modi wrsoz' Venerandz' Padri di quel
Sncro Ecumem'co Concilio
Assurdo idea dell' nnnullazione recata dal mede
simo
Tcrz.o raggiro di altro anonimo Scrittore per
istrrrvolgere l’ intelligenza de’ Canoni Triden
ttnt .
Illusione di Launojo nella distinzione , che si
prenda ad insinuare tra li Canoni Dommatz'ci ,
ed i pretesi disciplinari del Concilio di Trento
relativamente al Matrimonio
L’ Autorità propria , e indipendente della Chiesa
nell’ apporre impedimenti dirimenti , nindicata
colla dommaticn Definizione del Tridentin0
contro 11' Sistemi s) di Lnunojo , che del novel
lo Scrittore
Della Facoltà delle dispense. Vano distinzione
introdotta dal novello Scrittore tra le dispense
VII.
‘\‘
’
\,
XVI
digrazia, e le dispense di giustizia . In wi
gore de’moiprincipj competereóbe a’ Magistra
ti inferiori 1‘ autorità di dispensare nelle leggi
della mperiore Podestà legislativa
5. VIII. Curioso trattenimento dell’ autore sopra un Pan-o
di Sanchez. concernente 1’ autorità de’ Vexcovi
in materia 4’ impedimenti , 6 ditpeme Matri
marziali
S. IX. Segue 1’ Autore a confutare l’ M-‘Ì0mrl di Sane/m.
_ colla Teoria delle proporzioni
9. X. Compleuo di altre prove dell’ Autorità Ecclesia
.rtim e Pontificia , in materia di legislazione ,
e di di:peme , somministrate dalle incoerenze ,
ed abuu'we interpretazioni :parse nell’ Opera
dell’ Autore
. Osterwzioni
a
170
174.
183
189
190
.L. DISCORSO PRELIMINARE.
Abusando i Novatori del doppio aspetto , sotto cui suole
il Matrimonio riguardarsi , or come contratto , ed or come
Sacramento , insidiosamente se ne valgono per far apparire
nell’ union conjugale una tale separazione tra l’-E::cre di
contratto , e l’Ente di Sacramento , che mostrando voler
lasciare alla Chiesa tutto ciò , che può s ettare alla ragion
di Sacramento , si fanno lecito di toglierIe ogni diritto , ed
inspezione sulla unione conjugale , che si forma per via del
Contratto , ed in conseguenza sulla validità , _o invalidità ,
sulla. sussistenza , o insussistenza del vincolo, che ne risulta.
Sebbene abbiamo rocurato in questa Opera di svilup
pare i loro sofismi , e i confutarli , pure trattandosi di un
argomento non poco intralciato er la complicazione de
«apporti, che ha il Matrimonio li differenti stati dell’Uo
mo , sotto la legge di natura , sotto la. legge civile , e
sotto la legge del Cristianesimo, si è creduto necessario ,
non che opportuno ( giacché non tutto può dirsi in o ni
parte ) il premettere questa preliminare dichiarazione, e
di esporre come a prima vista sotto gli occhj de’ Leggitori
una più precisa nozione de’ differenti tuttocchè affini siste
mi , che si hanno da impugnare; e prevenire in tal guisa
certe dubbiezze , che tratto tratto potrebbon0 di leggieri
insorgere nel decorso dell’ Opera per qualche difetto di at°
tenzione al preciso particolare punto, di cui si tratta in quel
tale determinato luogo (a) .
f (4) Vi ha chi ha eccitata qual
che diflicoltà intorno alla denomi
nazione di Contratto attribuita al
Matrimonio nello stato di natura:
sotto pretesto che da S.Tommaso,
e da'Dottori più antichi chel’han
no preceduto , il Matrimonio_,
ossia l’ union coniugale in quello
stato si denomina non Contratto,
ma oflicium natura: . Ma checche
sia dell’ asserzione, ben chiaro
si comprende, come il dire che
1’ union coniugale fu prima isti
tuita in oflîcium naturae , non es
a Y DISCORSO
Sembrano gli Avversarj voler partire da un principio ,
che è loro comune con noi, e che siccome tratto da S.Tom
maso (a) , inteso che sia nel senso del S. Dottore, non e
contraìcletto da veruno : cioè che il Matrimonio fu in prima
istituito qual u'iizio dinatura per modo di contratto natu«
rale : che inquanto diretto al buon ordine della Società do«
vette soggiacere alle leggi della medesima in ragion di con
tratto civile : E che finalmente nella legge di Grazia fu da
Cristo sollevato alla dignità di Sacramento . Che pertanto
otendosi dare un vero , e legittimo Matrimonio spogliato
dalla ragion di Sacramento , qual fu dalla sua prima origine
fino a Cristo, e qual tutt'ora sussiste fuor della Cristianità, vi
ha dunque una distinzione da farsi tra il Matrimonio consi
derato come contratto, ed il Matrimonio considerato come
Sacramento . Fin qui possiamo in qualche modo convenire
colli nostri Avversarj . La differenza, e differenza essenzialis
sima, consiste nel fissare in qual senso debbasi intendere una
tale distinzione , come pure nelle conseguenze, che se ne
deducono . E qui comincia , e s’incontra il bivio , che divi-/
de la via regia , e luminosa dell’ insegnamento cattolico
dall' oscuro intralciato laberinto d' incoerenze , e di errori,
ne' quali si vanno miseramente avvolgencloi nostri Avw:rsarj,
Essi sotto pretesto , che l' unione coniugale sussiste
va , come si è detto , innanzi alla legge di Grazia , inten
dono, che Cristo col farne un Sacramento abbia soltanto
disposto , ed operato , che all' union coniugale , qual si
forma per via del contratto , si aggiugnesse mediante un
certo rito una misteriosa entità , o qualità spirituale , . che
senza nulla influire nella unione conjugale , diretta sia uni
camente a diffondere la grazia ne’ Contraenti . Onde con
_;
elude punto la volgare comune de
nominazione di Contratto, sotto
Cui suole questa designarsi anche
nello stato di natura . L’ union
Coniugale, che è il Matrimonio,
considerata come ofl'icium naturae
suppone la mutua reciproca pode
stà dell’ uomo sul corpo della don
na, e della donna sul corpo dell’
uomo; e questa mutua podestà
sorge dal mutuo esternato legitti
mo consenso delle parti : Consem
so in Cui sta la base, e come l’es
senza d’ ogni contratto.
(a) Summ. contr. Geut. lib.4
cap. 78.
PRELIMINARE; ;
eludono , che per quanto la cognizione del Sacramento , e
de’ suoi Spirituali costitutivi spetti alla Chiesa . non così
1’ union conjugale , la quale fermandosi per via di un con
tratto , che dee presupporsi al Sacramento , non può essere
alterata dalla sopravvenienza del medesimo, e che rimanen.
do in tal guisa nel suo stato di contratto naturale , e civile ,
qual’ era innanzi alla legge Evangelica , rimane altresì , co
me era prima , soggetta unicamente alla cognizione, e di
sposizione delle leggi del Principato . '
Così vengono questi ad introdurre nel Matrimonio una
7 totale separazione fra 1' esser del Sacramento , e l’ esser del
Contratto , in cui, e per cui si forma 1’ union conjugale .
che è , e si denomina propriamente Matrimonio . Sentiamo
come in tal proposito non teme spiegarsi 1’ Autore anonimo
di una Operetta stampata da pochi anni senza data dl luogo ,
e ditempo , sotto i seguente titolo : Diritto Iiiero del So.
mano sulMatrimonio . Nulla meno esso si prefigge che di
-voler dimostrare (pag. 4..) ,, che il Matrimoniósia un con
,, tratto civile, e che il Sacramento sia tutto diverso dal
,, primo ; però sia stato istituito per il contratto suddetto,
,, e non già che il Matrimonio istesso sia stato elevato inra
,, gion di Sacramento,, (E pag.5.) ,, Non istabilì Cristo, che
,, il Matrimonio diventasse un Sacramento , ma bensì creò
,, un Sacramento per santificare il Matrimonio ,, (E ag.la.)
,, Rimane aduane fermo , che il Sacramento de Matri
',, monio essendo stato istituito per il Matrimonio sia una
,, cosa distinta , e separata da questo etc. ,, L’ Autore più
antico di altra Opera pure anonima, intitolata : Emme di due
questioni importanti etc. egregiamente confutata da M. Cle
mens nel suo dotto Trattato del Potere della Chiesa sul Matri
monin , dedicato alla s. m. di Clemente XIII. volendo rin
tracciare un tal qual subbietto da potervi riporre un Sacra
mento s ettante bensì al Matrimonio , ma ure distinto da
esso , tra maniera non seppe ritrovare , che l’ Estensione
delle mani del Sacerdote sopra i Contraenti . Costoro erranto
mostrano bensì voler concedere, che sia stato aCristo
istituito un Sacramento per santificare il Matrimonio; ma
contro 1’ universale senso della Chiesa negano apertamente ,
A a
4 DISCORSO
che il Matrimonio stesso sia stato da Cristo fatto Sacra;
mento : E che anzi abbia Cristo lasciata onninamente
1’ union conjugale fra i Battezzati nel primiero suo stato
di contratto meramente naturale , e civile, senza. voler,
che il preteso Sacramento da Lui istituito avesse alcuna in
fluenza nella medesima , e nel vincolo , che ne risulta fra
li contraenti.
V A questo mostruoso ereticale sistema ci proponiamo di
contrapporre il costante insegnamento della Chiesa di Cri
sto, tratto dalla Scrittura, e dalla Tradizione de’Padri,
ed in cui di comune consenso convengono tutte le Scuole
cattoliche , non ostante qualche diversità di opinare fra dl.
loro intorno alla materia , forma, e Ministro del Sacramen
Î0; questioni, dalle quali intendiamo prescindere in questo
Trattato , diretto unicamente a difendere 11 puro , e pretto
Dogma cattolico contro le sqfistiche sottigliezze de’ Nova
tori . E qui er cominciare dall’ esporne un breve saggio,
conviene risalire alla primitiva istituzione del Matrimonio,
onde troncare dalla radice l’ erronea supposizione comune a
tutti li nostri Avversarj , che il contratto matrimoniale sia
di tal natura , e condizione , che debba per ogni parte ri
porsi nella classe , in cui sono tutti gli altri contratti natu
rali , e civili sénz’ alcun carattere , che ne 1’ ordine di con
tratto il distingua da medesimi . 4
Ed in vero se si riguarda la primitiva origine dell’union
conjugale istituita da Dio medesimo , chi può negare , che
il contratto , da cui essa risulta , non tragga. da questa sua
divina ’origine un distinto Speciale carattere , che il distin
gua da ogni altro contratto di pura , umana , e civile isti
tuzione? Ed è qui anche da rilevare un’ altro carattere, qua-‘
le scaltramente si tace , e si dissimula da nostri Avversarj ,
cioè che dalla sua primitiva istituzione fu l’ unione conjuga
le ordinata da Dio non solo in semplice uliizio di natura per
lapro agazione della prole , onde si denomina contratto
natura e , ma bensì ancora qual segno mistico della unione
di Cristo colla Chiesa; prerogativa sublime , non comune
ad alcun’ altro contratto, e che perciò di gran lunga rialza
il Matrimonio sopra la classe universale de’ contratti pura
» N\k_l_‘
PRELIMINARE.\ 5
mente naturali , e civili . Ed è ben osservabile, che nella
diffusione del Genere umano , ed in mezzo alle tenebre del
Paganesimo ritenne pure il Matrimonio presso i Gentili per
un lungo tratto di Secoli un certo carattere di atto religio
so , cui li sacrifizj , ed altre cerimonie sotto 'l’ intervento
de’ Pontefici seguitaron_o a conciliare una maggiore , e spe‘
_c_iale riverenza nell’ animo de’ Popoli .
\ In virtù di quella mistica significazione impressa da Dio
nell' union conjugalc non dubitarono i Santi Padri di attri
_buire al Matrimonio , anche nello stato precedente la legge
Evangelica , la denominazione di Sacramento, tuttocche in
largo senso , come si dirà , e di stenderla alli Matrimonj
degl’ Infedeli medesimi ,' come presso Innocenzo III. C. Gau
,demuk de dibartiìs, ove si legge : Cum Sacramerztum Conjugii
‘;A,Uud fideles , et iufideles existat .
,_ Questo mistico segno impresso da Dio alla union con.
jugale nella sua primitiva istituzione , ci conduce a ricono
scere, come indi , ed _ in qual modo fu questa sollevata da
Cristo alla dignità di Sacramento della nuova legge . Impee
rocchè scudo a Lui piaciuto di annettere a quella primiera
nuda rappresentanza della sua unione colla Chiesa la pro
.messa , e l’ efficacia producitrice della grazia , l’ union con
, jugalc , che prima era Sacramento soltanto in largo senso ,
fu fatta Sacramento propriamente detto nella legge Evange
lica , qualora si contragga sotto le debite condizioni . On
de di già si scorge come a prima vista quanto vadano errati
coloro, i quali dal vincolo di questa mistica unione inten
dono distrarre la ragion del Sacramento , e trasportarla in
_ altra qualsisia distinta estrinseca cerimonia , quale da talu
no si è finta l’ imposizione delle mani del Sacerdote sopra li
contraenti, quasicchè fosse stata questa da Cristo stabilita
qual propria materia , sede , e soggetto del Sacramento .
A confondere un si strano Eensamento basta un’ argo
mento solo , che per maggior c iarezza ci facciamo a pro
porre_sotto differenti forme , nelle quali può acconciamen
te varrarsr .
Adunque diciamo , o piuttosto ripetiamo ( giacché
mepe testandùm est , siccome ad iscusare qualche sua ripeti
6' DISCORSO
zione disse il Principe stesso della Romana eloquenia ) (a) .
1. Il Matrimonio , che fu da Cristo fatto Sacramento,
egli è il Matrimonio , in cui fu da Dio nella sua prima isti
tuzione impresso il mistico segno della unione di Cristo colla
Chiesa . Ma questo altro non fu , che l’ unione conjugale
stretta da Dio fra i nostri primi parenti . Dunque in questa
stessa union conjugale , qual si stringe per via di legittimo
contratto, consiste il Matrimonio , che fu da Cristo fatto
Sacramento , e non in altro qualsivoglia fantastico sim
bolo , inetto di sua natura ad essere segno rappresentativo
dell’union di Cristo colla Chiesa, ne fu ab initio stabilito
da Dio a tal effetto . _ ‘
a. Il Matrimonio fatto da Cristo Sacramento egli è
quello , che fu da Cristo richiamato alla sua primitiva isti
tuzione , cioè aquella congiunzione indissolubile stabilita
da Dio ab initio : ma questa congiunzione altra non è che
l’union conjugale contratta nelle debite forme Dunque que
sta unione , che si denomina , ed è il Matrimonio , è quel
la , che da Cristo fu fatta Sacramento della nuova legge .
3. Il Matrimonio , che nella sua prima istituzione fu
Sacramento soltanto in largo senso , in quanto sem lice se
gno dell‘ union di Cristo colla Chiesa , è quello , ‘c e fatto
da Cristo segno efficace della grazia divenne Sacramento
ropriamente detto della nuova legge . Ma quello , che
dai Santi Padri fu denominato Sacramento in argo senso
nello stato precedente , altro non fu , che l’ unione stessa
conjugale , istituita in oflìcium naturae per modum contractu: .
Dunque etc.
Adunque il doppio aspetto , sotto cui si considera il
Matrimonio come contratto , e come Sacramento non in
duce alcuna s;parazione fra cosa , e cosa , quasicchè nell’
union conjug e il Matrimonio contratto sia una cosa , ed il
Sacramento altra cosa aggiunta al Matrimonio , come cor
nice al quadro , ma indica soltanto una distinzione , quale
si da nel progresso di una stessa , e medesima cosa da uno
stato inferiore ad uno stato superiore , per cui acquistando
(a) Cic. Orator. cap. 68.
PRELIMINARE. 7
nuova qualità viene ad assumere una nuova denominazione
corrispondente al nuovo grado . Per modo di esempio , tale
o tale convenzione fra uomo , e uomo non sarà talvolta da
principio che un sem lice patto nudo : rivestita poi che sia
di certe formalità , ivenra, e si denomina contratto civi
le . Ora egli è ben chiaro , che l’ aggiunta formalità non
fa , che il contratto, civile sia una cosa , un patto diverso
dalla convenzione , ma fa soltanto , che quella , che non
era per se stessa , che un semplice patto nudo, assuma la
nuova qualità, e denominazione di contratto civile. Ne
perciò si dirà , che la Civilità aggiunta alla convenzione sia
una sorta di entità separata dalla medesima convenzione ,
ma bensì una nuova qualità , che imbibita , per così dire ,
nella primiera convenzione , la solleva da uno stato inferio
re ad uno stato superiore , onde colla nuova qualità vien
} pure ad acquistare la nuova denominazione , che le compe«
te in virtù del nuovo stato . '
' ' Nella stessa guisa , e colla dovuta proporzione , il Ma
trimonio , che da prima fu istituito in uflîzio di natura per
modo di contratto naturale , autorizzato che fu poscia dalle
leggi della società , divenne altresì contratto civile , nè
Perciò fu creduto , che il contratto civile‘ fosse un contrat
to diverso dalla stessa convenzione maritale , e non piutto
sto la stessa maritale convenzione , o sia la stessa union con
jugale , in quanto autorizzata dalla legge . E così pure il
Matrimonio , che nel suo primiero stato fu soltanto Sacra
mento in largo senso , inquanto semplice segno dell’ union
di Cristo colla Chiesa , passò ad essere Sacramento propria
mente detto , allora quando piacque a Cristo di unirvi la
promessa della grazia : E siccome nel primiero stato ( gio
va inculcarlo) il Sacramento in largo senso non era cosa di
stinta dall’union conjugale , ma la stessa union conjugale
inquanto rappresentativa dell’ unione di Cristo colla Chie
sa , così nello stato superiore , che ebbe da Cristo il Sacra
mento del Matrimonio in senso stretto egli è pure la stessa
union conjugale , che si stringe nel contratto, in quanto che
alla semplice rappresentanza della detta Sacra unione fu
da Cristo annessa la promessa della grazia: In guisa che il
8 ' "DISCORSO
contratto , ed il Sacramento non debbono aversi in conto
di due cose , o entità separate , e collòcate 1’ una a lato
dell’ altra , ma come due rispetti di una sola , e medesima
cosa , 1’ uno relativo al primiero stato , in cui fu da princi.
pio istituito il Matrimonio , l' altro riguardante lo stato su‘
periore , cui fu innalzato da Cristo . .
Ed in vero se il Sacramento non risiedesse in quel vin'
colo d’ union conjugale , che si annoda nel contratto , che
esprime il consenso delle parti , che è quello, che costi
tuisce il Matrimonio , ed è il Matrimonio in senso propri0,
ma risiedesse in un’ altra qualsivoglia distinta cosa , o enti
tà , rimanendo il Matrimonio nello stato di contratto pura
mente naturale , e civile , altro sarebbe il Matrimonio, al
tro il Sacramento annesso al Matrimonio, ne si dovrebbe
dire, che Cristo fece il Matrimonio Sacramento, ma che
fece un Sacramento distinto dal Matrimonio , da unirsi late
ralmente al Matrimonio contro la dottrina della Chiesa
espressamente definita dal Concilio di Trento .
Inoltre , come ben dichiara il V. Bellarmino ( de Ma
trim. l. I. c. 6. ),, Conjugii Sacramentum duobus modi:
,, considerari potest . Uno modo, dum fit : Altero modo,
,, dum permanet postquam factum est . Est enim Matrimo
,, nium simile Euchatistiae , quae non solum dum fit , sed
,, etiam dum permanet , Sacramentum est; dum enim con
,, juges vivunt, semper eorum societas Sacramentum est
,, Christi , et Ecclesiae,, . E ciò perché, come appresso
ci spiega , quella coniugale società est materiale symóolum
:xternum repraesmtans Christi , et Ecclesiae indissolubile»: con
jum‘tionem . Ora se il Sacramento consistesse, o risiedesse
in cosa distinta dall’ union conjugale , passata che fosse
quella qualunque cerimonia , in cui si vuole, che sia il Sa
cramento , nulla rimarrebbe di Sacramentale in quella unio
ne forinata per via di un contratto disgiunto affatto dal Sa
cramento , nel quale si vuole, che niuno influsso abbia il
Sacramento , e che perciò si rimanga nel suo stato , e con
dizione di contratto meramente naturale, e civile .
Sembrano più che sufficienti gli addotti argomenti trat
ti dalla dottrina comune delle Scuole , edella Chiesa stessa,
PRELIMINARE. 9,
er dimostrare ad evidenza , quanto assurdo sia. ed erronee
i: impegno degli Avversarj a voler frapporre , per così dire,
una linea di separazione tra l’ Esser de contratto , e l’ Esser
del Sacramento nel Matrimonio celebrato fra‘ Battezzati
sotto le debite condizioni . Ma qui duopo è ancora ovviare
‘ a certe dubbiezze, che di leggieri potrebbono insorgere per
due capi, tratti massimamente, ’ uno dall’ impedimento
di clandestinità stabilito dal Sacro Concilio di Trento, l'al
tro dalla opinione di que’ Dottori , li quali vogliono . che
non li contraenti, mail Sacerdote sia il vero Ministro del
Sacramento. .
Riguardo alla clandestinità si dirà , che in un Matti.
monio tuttocchè clandestino li contraenti prestano l' ester
no mutuo consenso nell’ union conjugale , che per legge di
natura basta er formare tra essi il contratto naturale . Se
dunque un t contratto porta seco la rappresentanza dell’
union di Cristo colla Chiesa, e se a questa tap resentanza
si unisce per istituzione di Cristo fra’ Battezzati a promessa
della Grazia , sembra che nulla manchi al contratto matri
moniale clandestino , per essere un vero , e valido Sacra
mento , concorrendovi il contratto naturale qual materia ,
la forma consistente nell’ esternato mutuo consenso, ed il
Ministro nella persona de’ Contraenti , che tali sono secon
do la iù comune sentenza . Dunque se in vigore del Decre
to Tridentino tutto ciò non vale per far sì, che il Matri
monio clandestino sia Sacramento , duopo è che la ragion
del Sacramento si ripeta da tutt’altro fonte , che dal pre
detto segno rappresentativo , inerente all’ union conjugale ,
e che pertanto il Sacramento debba ti orsi in altra cosa
estrinseca all’ union conjugale , e però isgiunta dalla me
desima .
A dileguare questa difficoltà basta por mente alla dot
trina esposta dal V. Bellarmino ( 1.1. c.5. ),, Materia Sacra
Y., menti hujus non est conjunctio Viti, et Mulieris cujus
,, cunque , sed conjunctio legitimarum personarum . . . .
,, Quae sint autem legitimae personae Christus non defini
,, vit, sed praesupposito contractu humano inter legitimas
,, personas , eam conjunctionem e_vexit ipse adBSacramenti
10 D I S C 0 R S 0
,, dignitatem . Ecclesia igitur determinat , quae sint haben
,, dae legitimae personae , et eo modo materiam , et funi
,, damentum praeparat Sacramento Matrimonii ,, .Consen
te colla comune il dotto Cardinale Gotti ( De materia , et
forma Sacram. Q.2. Dub.2. 5.2. ) Materia essentialis Matri,
',, monii est mutuus consensus legitime datus: legitimitas
,, autem contractus a Legislatore praescribenda est . Cum
,, que Ecclesia _pro legitimitate contractus matrimonialis ,
,, sicu’t et caeterorum, praescripserit solemnitatem , et pu_
,, blicitate-m: ideo materia essentialis contractus matrimo
,, nialis non est quilibet consensus , sed consensus cum so"_
,, lemnitatibus quas ad Ecclesiam praescribere pertinet , si
,, cut pro contractibus mere civilibus ad Principes . ,,>
Sul fondamento di questa dottrina , che fu egregiamem
te discussa , e dichiarata nel Concilio di Trento , s’ indusse
roi PP. a costituire l’ impedimento della clandestinità in vir- ‘
tù del potere , che ha la Chiesa d’ inabilitare le parti a
contrarre legittimamente l' union conjugale fuor di certe
condizioni prescritte , e di annullare in conseguenza il con
tratto di chi attentasse contrario sotto 1' impedimento diri
mente apposto dalla Chiesa . Adunque il Matrimonio clan‘
destinamente attentato ne’ luoghi, ov’è pubblicato il; De
creto Tridentino , non essendo un contratto legittimo atto
a formare l’ union Conjugale fra i pretèsi Contraenti, divie
ne per ciò stesso inetto ad essere-sede del Sacramento .
Quindi quanto facile , altrettanto chiara sorge la rispo«
sta alla sovra obbiettata difficoltà . lmperocche il segno rap
presentativo della unione di Cristo colla Chiesa non istà in
unaqualunque unione , ma in quella sola unione , che sia,
e possa dirsi union conjugale. Ma 1’ unione, che si forma
fra persone inabilitate a contrarla , non è , nè può dirsi vera
union'conjugale . Dunque una tale unione spuria , ed ille
gittima, scudo inetta a rappresentare la Sacra unione di Cri
sto colla Chiesa, le manca per ciò stesso il fondamento di
quel carattere, per cui piacque aCristo di annetterle la ra
gion di Sacramento .
Ed in vero se l’. union conjugale quella è, che fu da
Cristo sollevata all’ essere di Sacramento , ove non si dà, ne
PRELIMINARE. u
sussiste vera union conjugale , non si dà , _nè sussiste il ma
trimoniale Sacramento: ma la vera union conjugale - non si
' forma se non per via di contratto valido . Dunque non può
questa risultare da un contratto , dalla Chiesa dichiarato nul-‘
lo, e invalido . I v
L’ altro capo di dubbiezza può ripetersi dalla sentenza,
che riconosce non i contraenti, ma il Sacerdote qual Mini.
stro di questo Sacramento , riponendone la forma nella Sa
cerdotale Benedizione . Onde segue niuna ripugnanza esser
.vi, che possa anche fra' Battezzati darsi un Matrimonio, che
valido sia in ragion di contratto , e che pure per mancanza
della Benedizione Sacerdotale, ossia per difetto del Ministro
e della fòrma non sia Sacramento . Tali di fatto vogliono i
DIfCHSOI'Î di questa ocratenxsa, che fossero Ii Ivîa.uiuaunj plana
destini prima del Concilio di Trento , e tali siano ancora ,
ove non è pubblicato il Decreto Tridentino ,
E qui ripeto non essere mio intento di entrare in questo
luogo a discutere le opinioni controvertibili nelle Scuole ,
sendomi unicamente proposto di o pormi per quanto so, e
posso alle novità , che vengono a erire la dottrina comune
della Chiesa , né volendo lasciare campo agli Avversarj di
lagnarsi , che io mi prenda a volerli redarguire per alcun sen
timento , che si difenda in qualunquesia Scuola cattolica .
Quindi è che quantunque io aderisca al sentimento più co
mune , che riconosce i contraenti er veri legittimi Ministri , nulla intendo dire contro l’ allira sentenza , che da Si
mon Vigor, ed alquanti Teologi di Parigi fù proposta nel
Concilio di Trento, qual dottrina da più Secoli addietro in
segnata da Guglielmo Parisiense; sentenza , che poscia fù
adottata non pure dal celebre Melchior Cano, il quale oltre
Guglielmo di Parigi loda in favore della medesima il Paluda
no , ma anche altresì da Estio, Silvio , Juenin , Droiiin ,
con più e più altri massimamente Sorbonici .
E’ erò da osservare attentamente l’ insigne divario ,
che passa fra queste due proposizioni, l’una, che anche tra'
battezzati possa dirsi un Matrimonio valido in ragion di con
tratto, e che pure non sia Sacramento : E questa lascio io
in disparte , siccome diritta conseguenza de suddetto senti
B a
12 D I S C O R S 0
mento di Melchior Cano , e degliaderenti al medesimo .'
L’ altra, che ancora quando si contrae s‘acramentab
mente il Matrimonio , voglio dire sotto tutte le condizioni
richieste per la ragion di Sacramento, tuttavia questo Esser
Sacramentale non penetri nell’ union conjugale , ma stia c0
me al di fuora, lasciando il contratto matrimoniale nell’ Es
ser di contratto puramente naturale , e civile . Ed è questa
proposizione, che io dico esser del tutto aliena dalla mentede’ seguaci , e difensori della suddetta sentenza , li quali
concordemente ripongono il Sacramento nel vincolo stesso
dell’ union Conjugale , nè dubitano in conseguenza di rico
noscere come inalzato alla Dignità di Sacramento il con
tratto stesso, per cui si'strihgé questa unione qual segno mi
stico della unione di Grisw colla Ohio» , cui fa da Cristo
annessa l’ efficacia producitrit‘te della Grazia . _
Così espressamente Silvio nel suo Commento sopra-da
Q. 4.4.. del supplem. art. B. ,, Ut autem matrimonium est Sa
,, cramentum novae legis, ira potesr definiti ;' Matrimo
,, nium est Christianorurn viri, et foeminae personarum le
,, gitimarum conjunctio , Vel contr‘actus maritalis ad indi
,, viduam vitae societatem retinendarn institutus , et gra
,, tiam Conjuges sauctificantem conferendi vim habens . ,,
Coerentemente Natale Alessandro nella sua Teologia Dogma
tica , e Morale , De Sacram. Matrim. c. a. art.2. De consen
su clandestino , nel provare come fa egli ad evidenza 1’ auto
rità, che ha la Chiesa non solo di proibire , ma anche d’ ir
ritareiMatrimonj clandestini, si enunzia in questi termini
nella propos. 2. ,, Ecclesiae scilicet dispensationi matrimo
,, nium subjacet , quatenus Contractus, est ad Sacramenti di
,, gnitatem evectus . ,, Ove apertamente riconosce inalza.
to alla dignità di Satramento il contratto stesso , in cui si
annoda l’ union conjugale sotto le debite condizioni .
Il d0tto Sorbonico Ludovico Habert ( de Matrim. c.4..)‘
dopo aver esposti li fondamenti dell’ una , e dell’ altra sen.
tenza , propone per modo di obbiezione contro 1' opinione,
che ripone la forma del Sacramento nella Sacerdotale bene
dizione : ,, Ergo , inquies , prius perfectum est matrimo
,, nium in ratione contractus civilis , quam in ratione Sa
PRELIMINARE. 1;
,, cramenti . ,, Si noti la risposta : ,, Resp.Negant seque
,, lam patroni hujus sententiae , quia contrahentes consen
,, sum suum tum volunt firmum fieri, cum ab Ecclesia fuc
,, rit acceptatus , mentemque suam explicant exemplo alio-‘
,, rum contractuum , ad quos lege Principis requiritur ali
,, qua solemnitas : Praevius enim contrahentium consensus,
,, V. g. de fundo aliquo vendendo , et emendo , non habet
,, suum robur , et vien contractus , dorkec ab Actuario fuc
,, rit conscriptus , et subsignatus ,, .
Era bene inteso certamente Ludovico Habert del senso,
in cui si sostiene la sentenza del Cano da suoi Patrocinatori,
ed ci apertamente dichiara essere questi tanto lontani dall‘
ammettere la predetta conseguenza, che anzi , riguardo a ‘
quegli, che contraggono innanzi al Sacerdote , negano
avere il.Matrimonio la sua fermezza in ragion di contratto ,
se non nell’ atto , in cui per la benedizione Sacerdotale il
Matrimonio si fa , e si perfeziona insiememente , e come
contratto , e come Sacramento . .
Che più? Anche nella ipotesi , che in vigore del con
senso enunziato antecedentemente alla Benedizione del Sa
cerdote cominciass'e il Matrimonio ad esistere in ragion di
contratto , neppure a tenore di quella sentenza seguirebbe,
che sopraggiunta la Benedizione qual forma del Sacramen
to , il contratto _si ’rimanesse , come vogliono i nostri Av
vversarj , nello stato , e grado di contratto puramente natu
rale , e civile , senza nulla partecipare dell’Esser Sacramen
tale : che anzi , osto il contratto qual materia preesisten
te , dicono gli adîrenti a quella sentenza , che nel so rag
giungere la Benedizione Sacerdotale , questa qual orma
diffondendo la sua virtù , ed efficacia nella sottoposta ma
teria , cioè nel contratto , fa , che in esso si perfezioni il
Sacramento , ed in tal guisa venga sollevato il contratto alla
dignità di Sacramento .
Ne ciò è un mio particolare ritrovato , ma bensì una
dottrina espressamente proposta da uno de’ più celebri Di
fensori della sentenza del Cano ; Egli e questi 1’ Autore
dell’ Opera De re Sacramezztaria . Il dotto Autore , il quale
( 1.10. q. 3. ) trattando della materia , e forma del Sacramen
M orscoaso
to del Matrimonio , dopo aver detto riguardo alla materia ,
che ,, la materia del Sacramento del Matrimonio e il Ma
,, trimonio stesso , inquanto e contratto civile , e legitti
,, mo ,, ne adduce la prova in questi termini: ,, Illud enim
Sacramenti materia est , quod forma accedente fit Sacra
mentum . . . . AtquiMatrimonium quatenus contractus ci
,, vilis est , et legitimus advenicnte Sacerdotis mystica bene
,, dicdone fit Sacramentum . . . .ita verissime dicitur con
,, sensum mutuum contrahentium verbis , sive signis exter
,, nis declaratum, essehujus Sacramenti materiam , vel quasi
,, materiam , quae deinde ad gratiae production_em Sacerdo
,,‘ tis verba mystica proferentis ministerio foecundatur ,, .
Non dice Droiiin , che il Sacramento sia come una ce
remonia avventizia galleggiante sul Matrimonio , e distinta
da esso , ma che il Matrimonio stesso , cioè il contratto le
gittimo risultante dal mutuo esternato consenso , egli è
nello , chefil Sacramentum; e tal diviene, in quanto che
i mutuo esternato consenso , in cui sta il contratto , è in-_
timamente fecondato per la virtù , ed eflicacia , che gli vien
compartita per la forma debitamente applicata .
Ed ecco come nell’ ipotesi medesima di un contratto
formato , precedente il Sacramento, qual materia di esso ,
pure nella sentenza esposta del Droù'in , questo contratto
nel ricevere la forma , non rimane nello stato di contratto
uramente naturale , e civile , ma fecondato per la virtù ,
' ed efficacia della forma vien sollevato ad uno stato superio
re, efit Sacramentum .
Sebbene anche potrebbe forse intendersi la dottrina
del Droiìin del contratto considerato non infarto esse , come
parlano le Scuole , ma in fieri , cioè che nell’ esternare il
consenso sotto la benedizione Sacerdotale , il contratto ri
ceva la sua fermezza nel punto stesso , in cui per virtù della
forma sopravvegnente è sollevato all’ Esser di Sacramen
to . Ma non è intento nostro il prenderci a far comen
ti ad una sentenza , che non addottiamo . A noi basta il
mostrare come in qualunque sentenza , che non si diparta
dall’ insegnamento Cattolico , sempre si verifica per aperta
confessione de' suoi aderenti, che il Sacramento del Matri
SI
8)
\.
PRELIMINARE. 15
monio consista , e sta intimamente riposto in quel Sacro le<
game , che risulta. dal mutuo esternato legittimo consenso ,_
qual segno rappresentativo della union di Cristo colla Chie
sa , conforme alla inconcussa dottrina dell’ Angelico Pre
cettore ( Supplem.q.4a.art.g. ad 2. ),, Actus exteriores , et
,, verba exprimentia consensum directe faciunt nexum quem
,, dam , qui est Sacramentum matrimonii ,, . Così s‘ inten
de come nell' atto , e nell’ istante in cui si forma in virtù
degli atti esteriori il legame dell’ union conjugale , ricevo
no i contraenti il Sacramento , e con esso la grazia , se so
no debitamente disposti .
Ciò solo , che rimane controverso fra’ Cattolici si ri
duce a questo punto , se la virtù_Sacramentale sia stata da
Cristo immediatamente annessa all’ atto del consenso qual
si presta da legittimi contraenti , secondo la prima senten
za , che in esso consenso ravvisa sotto differenti rispetti la
materia , la forma , ed i Ministri del Sacramento: Oppure
mediante la Benedizione Sacerdotale , qual forma stabilita
da Cristo , come pretendono i sostenitori dell’ altra senten
za raccoglierlo dalla Tradizione, sendo per altro sempre
fermo sì nell’ una , che nell’ altra sentenza , che il Sacra
mento del 'Matrimonio istituito da Cristo egli è propriamen
te il Matrimonio stesso risultante dal contratto , che dà l’Es
sere all’ union conjugale rappresentativa dell’ union di Cri
sto colla Chiesa , e cui piacque a Cristo di annettere la di
gnità di Sacramento . .
Adunque sì 1’ una , che l” altra sentenza non solo non
prestano favore, ma direttamente il contrappongono all’
erroneo intento de’ nostri Avversa'rj , li quali non ad altro
fine si sono rivolti al disperato partito di voler nel Matri
monio disgiungere affatto l‘ Esser del Sacramento dall’ E:
ser del contratto , se non perché sotto pretesto , che anche
ricevuto che sia il Sacramento , rimanga tuttavia il Matri
monio nello stato di contratto puramente naturale , e civi
le , spetti privativamente alla Podestà Laica la cognizione
del contratto , ed in conseguenza dell' union conjugale , che
ne risulta , e di tutto ciò , che concerne la validità , o in
validità , sussistenza , o insussistenza del vincolo , che uni
l'6 ‘ "‘ “‘ D T\S‘-C"O R. S 0
Sce li contraenti, lasciando alla Chiesa il decidere dal 'can
to suo de’ casi , circostanze , e condizioni, per cui si pos
sa , o non si possa dai contraenti partecipare della grazia Sa.
cramentale . ‘ ‘ -
Questo suttetfugio si preclude non solo nella più Co‘
mune , ed autorevole sentenza , ove chiaro apparisce non
potersi fare il Matrimonio come contratto fra persone legit
time , che non si faccia insieme come Sacramento , ma an
cora nell’ altra , secondo la quale nel ricevere il Sacramento
avviene , che o il consenso non prende la sua fermezza , ne
si forma il contratto se non nell’ atto , che si riceve la be
nedizione del Ministro, il che dice Habert essere il senti
mento de’ sostenitori della medesima ; oppure che il con
tratto supposto anche formato prima della sopravvegnentc:
benedizione , lungi dal rimanersi nella riga di contratto
puramente naturale, e civile, viene, come si esprime il
Droiiin , fecondato intimamente per la virtù delle parole mi
stiche , le quali applicate in ragion di forma dal Sacerdote
Ministro al contratto , qual sottoposta materia, il sollevano
all' Essere , e alla dignità di Sacramento .
Ma vi ha di più , ed è , che nella stessa sentenza il Ma
trimonio considerato anche nella ragion di contratto natu-'
rale , e civile non tralascia di spettare fra’Battezzati alla co
gnizione , e giudizio della Chiesa , e ciò per l’ intima inse
arabile relazione , che ha il contratto al Sacramento , cui
è ordinato qual materia di esso . Così lo stesso Droiìin nella‘
citata Opera De re Sacrament. 1. 10. q. 2. 5. a. ,, Matrimo
,, nium in quantum civilis est et naturalis contractus , Sa
,, cramento nuptiarum materiam praebet: quemadmodum
,, igitur ad Ecc esiam pertinet , de materia aliorum Sacra
,, mentorum ferrejudicium , utrum propria, ac legitima
,, sit , de matrimonio idem est dicéndum ,, .
Tanta è la forza di questa relazione , che in vigore di
essa riconosce il Droiìin essere gli sponsali stessi soggetti al
giudizio , ed all’ autorità della Chiesa . tuttocchè non ab
biano ragion di Sacramento : ,, Enim (ibid. ) judicat Eccle-'
,, sia de Sponsalibus vera ne ac legitima fuerint : Quis por
,. ro inde inferat Sponsalibus , veri Sacramenti naturarn
PRELIMINARE. 11
',, inesse? Pariter ergo licet Ecclesia de quolibet Fidelium
,, matrimonio summo jure judicet , minime hinc sequitur
,, ,quodlibet matrimonium esse Sacramentum .,,
Risponde ivi Droù'in alla difficoltà , che gli si obbieb
tava, cioè, che se prima del Concilio di Trento li matri
monj clandestini non fossero stati veri Sacramenti, non avreb -
be avuto la Chiesa il diritto di giudicarne , ne però si sareb
bono dovute deferire al Tribunale Ecclesiastico le cause ma
trimoniali , cui per altro si deferivano per antico universale
diritto , e possesso della Chiesa medesima . Nella risposta
concede , e conferma Droiiin l” incontrastabile diritto della
Chiesa di giudicare delle cause matrimoniali anche riguardo
\ alli matrimonj clandestini ; ma osserva , che da ciò non se«
gue , che tali matrimonj dovessero essere veri Sacramenti .
Imperocchè se la Chiesa giudica summojure degli sponsali ,
sebbene certamente non abbiano ragion di Sacramento, ed
ha diritto di giudicarne riguardo alla spirituale relazione ,
che hanno al Sacramento, a più forte ragione le compete lo
stesso diritto riguardo ad ogni contratto matrimoniale tra'
Fedeli, giacché un tal contratto somministrando la materia
del Sacramento spetta alla Chiesa sopra di esso la stessa auto
rità,che ha di giudicare della materia degli altri Sacramenti.
Al che soggiunge quest’ altro argomento: ,, Potest Eccle
,, sia Fidelium nuptias impedimentis coercere , ut superius
,, contra Haereticos demonstratum est . Igitur si de iis im
,, pedimentis quaestio nata fuerit , judicium ad Ecclesiam
,, necessario pertinebit : Ubi enim de legibus controver
,, titur , ad quem magis quam ad legislatorem recurri de
,, ber ,, ?
Non vi ha dunque sentenza fra’ Cattolici, per cui sotto
pretesto della distinzione de’ due aspetti, sotto li quali può
considerarsi il matrimonio , o come contratto , o come Sa
cramento , facciasi luogo a sottrarre dall’ autorità della
Chiesa la cognizione, ed il giudizio delle cause matrimonia
li contro l’ espressa Dogmatica definizione del sacro Ecume
nico Concilio di Trento Sess. 24.. c. 12. ,, Si quis disterit ,
,, cauàas matrimoniales non spectare ad ludices Ecclesiasti
,, cos , anathema sit ,, . Definizione tanto più accertata, e
C
' ‘18 DISCORSQ PRELIMINARE.
inminosa,'quanto che ad eluderla non è rimasa agli Avv’er'sarj
altra_via , che di prorompere in una manifesta eresia , cioè
che ,, Cristo creò bensì un Sacramento per il matrimonio 3
,, ma nonistabilì , che il matrimonio diventasse Sacramen
,, t0 ,, Errore patentemente anatematizzato. dal Concilio di
Trento Can. I. della detta Sessione” y Si quis dixerit , ma}
,, trimonium Ìnon‘esse vere; et propfie‘urium eir septem' Le
,, gis Evangelicae Sacramentis aChristo Domino institutum,
,, sed ab hominibus in Ecclesia inventum , neque gr‘atiarh
,, conferre; anathema sit ,, . E qui per togliere a”nostri
Avversarj ogni appiglio di calunnia. , stimiamo dovere av
‘ wertire, che nel sostenere l’ autorità della Chiesa in ciò , che
riguarda il matrimonio, conforme alla dottrina spiegata dal
la santa memoria di Pio VI. nella Bolla Dogmatica Auctorem
Fidei , colle censure da leggersi attentamente delle Proposi
zioni 58. 59.60. del Sinodo Pistojese , non s’ intende puntò
pregiudicata l’autorità, che compete al Principato riguardo
agli effetti civili del matrimonio .
L’ intento nostro in questo Discorso preliminari: di es_
porre sotto il suo proprio aspetto uno de’ principali errori‘,
che ci siamopresi ad impugnare , ne ha costretto di accu
mulare molte cose, che si troveranno sparsamente ripetute
nel decorso dell’ opera . L‘ importanza della materia ne fa
sperare un benigno compatimento dalla indulgenza de’ dis
creti Leggitori ben consapevoli, che sifl'atte ri etizioni nep
pure sono senza esempio , ove si tratta della ifesa de’ pun
ti più interessanti della Religione contro gl‘ insidiosi assalti
di scaltri Novatori .
/
i I _ _ {9
D E’SI‘S'T E M I
CONTRARJ ALL’AUTORITÀ DELLA CHIESA
CIRCA IL MATRIMONIO.
Ed in prima delle incoerenze , e de’ Sofismi dell‘ Apo:tata Marco
Antonio de Domini: , una de” priman Autori delle nuove
dottrine relative al proposto argomento . .
Nella turba , e confusione degli errori sparsi da Novato
Ii del Sestodecimo Secolo contro la purità , ed integrità del
Dogma Cattolico , sembra, che il mal talento loro si ri
volgesse particolarmente contro quegli articoli , ne’ quali,
più chiara si manifesta l’autorità della Chiesa , costituita da
Cristo depositaria della dortrina, e reggitrice della disci
plina .
Si avvide Calvino a lume di buon senso , che , mentre
il matrimonio veniva riguardato , e venerato qual cosa sa.
cra, e spirituale , non potea , nè dovea spettarne la co
gnizione a’ Giudici profani . Fatto pertanto a’ Pastori: della
Chiesa un aspro rimprovero di averlo essi a bello studio eret
to in Sacramento per trarne a se la cognizione , si appigliò
sotto la scorta di Lutero al disperato partito di spogliarlo di
siffatta qualità, o carattere, onde riporlo sotto la disposizio
ne, della civile Podestà . Cosi ein L. 4.. Institpt. c. 19. 9. 37.
,, Dicas nihil aliud quam abominatxonum latebram quaesiis
,, se , dum e matrimonio Sacra_mentum fecerunt. Ubi enim
,, id semel obtinuere, conjugalium causarum cognitionem
,, ad se traxerunt : quippe res spiritualis erat profanis ludi
,, cibus non attrectanda . Tum leges sanxerunt , quibus ty
,, .rannidemìsuam firmarunt etc. ,, _ _ 4
Masiccome la. novità dell’errore attesra l’ anteriorità
dell’_ opposta credenza , così dal rimprovero di Calvino viep
più attestate rimangono due importanti verità in questo pr0«
posito . L‘ una , che la Chiesa giudicava delle Cause con
cernentil’ union conjugale . L’ altra , che intanto la Chie
C 2
\
ao TRATTATO
sa se ne assumeva il giudizio _, in quanto che era universale
credenza, che l’ union conjugale, qual si f0rma per via
del contratto matrimoniale, e un vero , e proprio Sacra
mento della Legge Evangelica, la cui cognizione perciò
s ettare non potesse a’ Giudici profani . Era pertanto riguar<
ato dal Comune de’ Fedeli , e venerato qual Sacramento
“ Iuel vincolo stesso di u‘nion coniugale, che si forma per via
del contratto , della cui validità , o invalidità mia Chiesa.
in possesso di giudicare confermando il suo diritto , e l’auto -
rità sua con quelle leggi, che perciò meritaron0 di essere da.
un empio Eresiarca censurate quali atti tirannici .
Non era pertanto cadmo ancora in pensiere ad alcuno
d' immaginare un’ Ente Sacramentale , distinto dall‘ union
conjugale , e apposto a lato di essa , in guisa di esterna de
corazione , ed ornamento , come fu recentemente fantasti
Cfi.t0 da. taluni , dc“ quali si dirà in n.ppres'sn . Basti qui 110
tare , che nel Sestodecimo Secolo per universale credenza ,
e consenso del Cattolicismo , sotto nome di matrimonio Sa.
cramento , s’ intendeva l' union conjugale , quale si stringe
nell’ atto del contratto maritale, sotto le condizioni am
messe dalla Chiesa (a) . I» V
Dappoichè il Sacro Concilio di Trento ebbe con solen
ne Decreto , Sess. 24.. c0nfermà.ta espressamente, ed auto
rizzata l’ antica Apostolica Tradizione su questo punto, sor
se lo 8 alatense Apostata Marco Antonio de Dominis , il
quale diliidando di potere inspirare al comune de‘ Fedeli
1’ empio disprezzo , che per aderire agli errori di Lutero ,’
di Calvino , e di Beza , avea egli concepito di quel vene
rando Consesso ,- tentò per altra via di seduzione scansare
1’ invidia popolare , e conseguire lo stesso fine senza arere
urtare di fronte le Decisioni del Tridentino . Ciò u con
mettere innanzi, che nel matrimonio potesse , e dovesse
talmente separarsi il contratto dal Sacramento , che lascian«
dosi alla Chiesa la cognizione del Sacramento rimanesse per
(a) S. Th. Suppl. Q. 42. art. 3. ,, recte faci,unt nexum quemdam ,
ad a.,, Actus exceriores, et ver- ,, qui est‘Sactamentum mammo
,, ba expnmenna consensurn di.- ,, nu ,,.
DELMATRIMONIO. ‘èr‘
altra parte il contratto interamente soggetto alla Podestà Ci
vile : e ciòsul gratuito supposto , che volendosi ammettere
una tal qual sorta di Sacramento nel matrimonio , questa ra
gion di Sacramento supponga il matrimonio diggià preesi
stente , e pienamente, e perfettamante costituito in ragion
di contratto civile : ,, .Admittamus quaeso tahtisper id quod
,, falsum esse paullo post docebo matrimonium Christiano
,, rum fieri verum , et proprie dictum Sacramentum , cum
,, supernaturalis haec condicio, et ratio Sacramenti superve
,, niatmatrimonio , jam plane, et perfecre in esse civilis
,, contractus constituto , et Sacramentum matrimonii esse
,, non possit , nisi prius sic integer , et perfectus humanus
,, contractus , quid ergo Ecclesia habebit negotii in cogni
,, rione validitatis et invaliditatis matrimonii , in materia
,, divortii, et separabilitatis matrimonii ,,? Ritrovamento
quanto capriccioso , altrettanto insussistente. Imperocche'
quantunque possa darsi, ed infatti diasi matrimonio , che
sia contratto , e non Sacramento , ual’ è tra’ non battezza
ti, non segue da ciò , che nel matrimonio celebrato da Cri
stiani colle debite condizioni, cominci per cdsì dire il ma
trimonio a formarsi, e ad esistere come contratto , e so
raggiunga poscia il Sacramento ad investirlo: anzi giacché
iîa voluto Cristo com’ è Dogma di fede , che il matrimonio
nella Legge Evangelica fosse Sacramento , ripugna onnina
mente, che di un matrimonio contratto sotto le debite con
dizioni , onde sia suscettibile _della grazia 0 dell’ essere Sa
cramentale , si verifichi , che sia vero matrimonio , e non
sia Sacramento (a) ,
(4) Ne fia qui lecito il valerci
di due massime come riprodotte
' in due recenti Opuscoli, che nell’
argomento, di cui si tratta,attesa
la condizione degli Autori, sem«
brano potersi opportunamente
contrapporre alle gratuite insus
sistenti supposizioni dello Spala
tense . La prima tratta dal Pseu.
do-Sinodo di Pistoia Decr.del Ma
trim. 5. 6., l’altra di un impe
gnato Difensore di esso Sinodo ne’
suoi motivi di opposizione alla
Bolla Auctorem Fidei. Nella pri.
ma si legge ,, Che sebbene il-con
,, tratto non include essenzial
,, mente, e di sua natura il Sacra
,, mento,non si può però inferire,
, che sia in arbitrio de’ Fedeli il
,, separarlo. Anzi essendo stato
U
»_
\\
E giacché in questa fantastica ' distinzione si-fondan'g
principalmente gli Avversarj , conviene premuni‘re daprin.
cipio contro di essa il discreto Leggitore con un principio
espressamente ammesso , e confermato dallo Spalatense; e
tanto certo , che da niun Cristiano fu mai messo in dubbio.
Il principio si è , che il matrimonio nella sua originale in.
stituzione fu da Dio stabilito qual mistico segno deil’ unio
ne di Cristo colla Chiesa , come attesta S. Paolo ad Ephes.
c. 5. v. 32., ond’ è , che il matrimonio anche ne’ due stati
di natura , e di legge vien da Santi Padri qualificato col no
me di Sacramento in largo senso , in quanto porta in se im
pressa da Dio la mistica rappresentanza di quella Sacra unio
ne . Potè dunque il matrimonio dirsi Sacramento prima di
22
Cristo , in quanto era già segno di cosa sacra : ma non esf
‘
'u.
,, istituito il Sacramento per con
,, ferire la grazia necessaria a so
,, stenere il peso coniugale ,‘ 'è
,, chiaro il precetto di riceverlo ,
,, e quindi il tralasciarlo sarebbe
,, farsi reo di grave colpa ,, .
Nella seconda si legge ,, che per
,, que’ feologi, i quali tengono
,, esser nel matrimonio degli spo
,, si Cristiani inseparabile la qua
,, ma di Sacramento della Chiesa
,, da quella d’ umano contratto; .
,, la domina della podestà origi
,, natia della Chiesa potrà ripu
,, tarsi come una conseguenza di
,, questa indivisibilità delle due
,, qualità di Contratto,e di Sacra
,, mento , che riconoscono nel
,, matrimonio ,, . Si legga il no.
stro Esame de’ Morici della oppo
sizione fiztta da M. Vescovo di Noli
alla Pubblicazione della Bolla Au
ctorem fidei, Parte z.Sez.3.Art.z.
5.10., e seg.
Adunque per confessione del
Sinodo 1’ indivisibilità delle due
(.
qualità di contratto , e di Sacra
mento , comunque non inclusa
essenzialmente,e di sua natura nel
matrimoino , fu però per ordina
zione di Cristo prescritta da dover
si osservare inviolabilmente da Fe
deli nel contrarre l’ union c0niu
gale . Per confessione poidel Di
fensore del Sinodo conseguenza è
di questa indivisibilità l’origina
ria podestà della Chiesa nei con
trarsi l’ unica coniugale da Sposi
Cristiani.
Dalla combinazione pertanto
delle massime adottate d_aISinodo,
e dal suo Difensore risulta chiaro,
che Cristo nel prescrivere 1’ inse
parabilità del contratto dal Sacra
mento nel matrimonio, ha volu- .
to , e ordinato , che 1’ union con
iugale dovesse onnin‘ame'nte con
trarsi da Cristiani sotto quella con
dizione , che originariamente as
soggetta il matrimonio alla Pode
stà della Chiesa .
DEL MATRIMONIO. a;
scudo stata per auto a questo segnoannessa l’ efficacia pro
ducitrice della, grazia , non era Sacramento propriamente
detto; quali sono i Sacramenti della nuova legge , secondo,
la definizionetdel Tridentino Sess. 7.’Can. 7. ed 8. Fu quindi
da Cristo sublimato il matrimonio alla dignità di vero , e
propriamente detto Sacramento , in quanto a quella mera, e
semplice rappresentanza di cosa sacra , vale a dire , della
sua unione colla Chiesa l,“gli piacque aggiugnere l’ efficacia,
che prima non av‘ea , di conferir la grazia a chi degnamente
lo riceve' . Ora‘s'e si domanda qual è la cosa , che nel ma
trimonio rappresenta , e significa l’ unione di Cristo colla
Chiesa , scorge immantinente ognuno a lume di evidenza
altra questa non essere fuorché la stessa congiunzione mari
tale dell’ uomo colla donna, quale si stringe nell’ atto ,
che si contrae il matrimonio . Se dunque l’ union maritale
è in se stessa per Divina instituzione la rappresentazione , il
segno dellau’nione di Cristo colla Chiesa , e se il Sacramen
to fu da Cristo stabilito nel segno della sua unione colla
Chiesa , ne risulta.con pari evidenza , che il Sacramento fu
dunque da Cristo stabilito nella-unione maritale , la quale
sola porta in se stessa , ed è il segno , che rappresenta 1’ u
nione di Cristo colla Chiesa. Qualunque altra ceremonia.
vogliasi addurre , imposizione , o alzamento di mani del
Sacerdote , come sogno taluno (a), o altro qualsivoglia ri
to , non mai di questo potrà dirsi, che sia stato nella pri
ma instituzione del matrimonio stabilito da Dio qual se
gno rappresentativo della unione di Cristo .colla Chiesa .
Se pertanto Cristo stabilì il. Sacramento del matrimonio
in quella cosa , che nel matrimonio rappresenta 1’ unione
di Lui colla Chiesa,fu dunque da Cristo riposto il Sacramen
to nella unione maritale , in cui si verifica una tale signifi
canza , e non in altra _ceremonia , in cui non vi ha modo di
verificarla .
Rechiamo a maggior conferma un’ autorità solita valu‘
tarsi molto dai nostri stessi Avversarj . Nel Catechismo di
(a) L’ Autore del libro intitelato : Examen de deux questions impor
tante: sur le mariagc etc. 1755. senza nome di Autore, e di luogo.
24. T R A' T T A T O
Montpellier (a) si propone il quesito: ,, In che cosa il ma«
,, trimoni0 de’ Cristiani e un Sacramento ? ,, E si risponde;
,, In questo che è un segno sensibile , che conferisce la gra
,, zia a quelli , che lo ricevono . e che rappresenta 1' unio
,, ne di GESU’ CRISTO colla Chiesa ,, . Il segno sensibile,
che conferisce la grazia , ossia il Sacramento , e dunque il
segno stesso , che rappresenta 1’ unione di Cristo colla Chie
sa, cioè quella unione , che sensibilmente si forma nell‘ at
to, che si stringe il contratto maritale . Altra autorità più
rispettabile per tutti fia ancora quella di Monsig. Bossuet ,
e questa nel ’ opera di esso la più autorevole , e nell' aureo
libro della Esposizione m. , ove prendendosi ad esporre la
dottrina della Chiesa intorno al Sacramento del matrimo
nio , si esprime in questi termini :,, Qualora si consideri,
che GESU‘ CRISTO ha dato una nuova forma almatri
monio, riducendo questa santa Società a due persone im
mutrbilmente, e indissolubilmente unite, e si osservi qual
mente questa inseparabile unione e il segno della eterna
sua unione colla Chiesa, non si avrà dilîcoltà in compren
dere , che il matrimonio de’ Fedeli è accompagnato dal
lo Spirito Santo , e dalla grazia , e loderassi la Divina
bontà , cui è piaciuto consacrare in tal guisa lasmgente
del nostro nascimento ,, .
Adunque a norma di questa esposizione della Dottrina
Cattolica quella unione , cui Cristo diede una nuova forma
colla legge dell’ unità , e dell’ indissolubilità, e che è segno
della eterna sua unione colla Chiesa , quella è pure, che
fu da Cristo consacrata coll‘ accompagnamento della gra
zia , e così fatta Sacramento . Mal’ unione , che fu da Cri
sto resa indissolubile , e che e segnp della sua unione colla
Chiesa , e appunto 1’ unione conjugale , quale si forma col
mutuo esternato consenso de’ contraenti. Se dunque col for
marsi del contratto si forma la detta unione , e se questa nel
formarsi è Sacramento, adunque nel formarsi del contratto
sotto le debite condizioni, si forma il Sacramento , e sic.
.”
”
9)
n
”
”
sa
”
”
vv
(a) Part. ;.c. 8. g. a. Ediz.dclBaglioni, 1717.
DEL MATRIMONIO; 25
come ertanto il contratto non può dirsi atto preesistente
all’ unione , così neppure può intendersi preesistente al Sa
cramento . -
Abbiamo creduto doverci alquanto dilungare nella di
chiarazione di un punto , che, comunque chiaro per se stes
so , hanno gli Avversarj procuratogdiofl‘uscare colle sofisti
che loro cavillazioni . Ora volendo epilogare quanto si è fin
qui, nè forse senza soverchia prolissità , ragionato , si può
ridurre la somma del discorso a due semplici concludenti Si"
logismi». ‘ '
1. Quella unione , che fu nella sua primitiva institu2io
ne costituita da Dio , e benedetta qual segno dell’ unione di
Cristo colla Chiesa , è quella stessa , che fu da Cristo fatta
vero,“ e propriamente detto Sacramento : ma l' unione ,
che nella sua primitiva instituzione fu da Dio benedetta CO<
me segno della unione di Cristo colla Chiesa , non fu già
una imposizione di mani , non una ceremonia , o rito qual
sivoglia disgiunto dall’ unione maritale , ma fu la stessa unio
ne maritale , che dall’ Uomo si contrasse colla Donna , col
dire che fece Adamo : Hoc nano 0: etc. Dunque nello che
fu da Cristo fatto Sacramento del matrimonio, a tro non è
che la stessa maritale unione , che si stringe nell’ atto del
contratto matrimoniale . '
2. Quella unione , che per essere segno della unione di
Cristo colla Chiesa , fu detta da Santi Padri Sacramento in
largo senso ne’ due stati di natura, e di legge , è quella stes
sa , che fu fatta da Cristo vero, e proprio Sacramento del
la nuova legge ; ma quella unione , cui li Santi Padri diede
ro il nome di Sacramento in largo senso , altro non è che
l’unione, che si forma per via del contratto .: dunquein que
sta consiste nella nuova legge il vero, e propriamente detto
Sacramento del matrimonio .
-Nè a questa dottrina punto si oppone la sentenza di co
loro , i quali vogliono che il Sacerdote sia Ministro di que
sto Sacramento . Imperocchè da questa opinione segue sol
tanto , che dal Ministero Sacerdotale , come da debita for
ma venga perfezionato il consenso de‘ Conjugi per essere
atto Sacramentale: ma. ciò non fa , che in questo stesso con
D
16 T R A T T A T O
senso esternato non risieda la vera , e propria ragion del Sa
cramento : siccome il riconoscono apertamente gli stessi Teo
logi aderenti , o meno avversi alla suddetta sentenza, come
già s’ è detto nel Discorso Preliminare '. Basterà qui citare
Lodovico Habert nel suo Compendio Teologico, de Sacram.
Matrim. Cap. 1. q. 3.,, Matrimonium, ut Sacramentum
;,, novae legis, est|legitimus contrahentium consensus a
,, Christo institutus , ut signum eflicax gratiae,, . Dicendo
Habert , che il, Sacramento del Matrimonio nella nuova leg
ge è lo stesso legittimo consenso de’ contraenti, nel qual
consenso consiste formalmente il contratto , ripugna dunque
in senso di lui, che diasiconsenso matrimoniale, che, sot
to le debite condizioni, non sia insiememente e contratto, e
Sacramento , ed in conseguenza, che il consenso matrimo-,
niale s2 intenda pienamente , e perfettamente costituito in
riga di contratto , enon sia ancora Sacramento . Che però
li Dottori stessi,li quali sostengono essere il Sacerdote Mini
stro del Sacramento, protestano apertamente , che da ciò
non segue punto , prz'a: perfi’cmm me matrimom'um in ratiorze
contrada: civili: , quam in razione Sacramenti anche per que
sta ragione ,.quia Contra/unta: comemum mum tam wolzmt fie
rifirmum cum ab Ecclesia fuerit accq;tatar . Come spiega lo
stesso Habert , de Matrimonio c. 3. /
Laonde nell‘ una , e nell’ altra sentenza qualunque vol
ta si riceve il Sacramento del matrimonio, non prima esiste
il matrimonio nell’ essere di contratto per oscia salire al
grado di Sacramento, ma nell’atto che sotto Fedebite condi«
zioni si stringe l’ union conjugale, sorge il matrimonio e co
me contratto , e come Sacramento; nè prima il consenso
acquista la forza di produrre il vincolo come contratto di
quello , che acquisti, o abbia , come Sacramento , l’ effica
cia produCitrice della grazia; nè però in chi contrae sacra
mentalmente si astringe prima il vincolo dal contratto , che
dal Sacramento , ma è astretto , e dipende daun atto , che
nel suo Tutto e contratto insieme , e Sacramento , in modo
che non è separabile la validità dell’ uno dalla validità dell'
altro, come più diffusamente suole spiegarsi da’ Teologi .
Dalla ragion del Sacramento nel matrimonio derivano
DEL MATRIMONIO. ‘21
le disposizioni, che debbono servire di preparazione al me
desimo, eda queste risulta un’ altro argomento, onde con
fermare lo stesso assunto . Ella è Dottrina Cattolica , che
sendo il Matrimonio 1’ uno de’Sacramenti , che si dicono de'
Vivi, lo stato di grazia è una delle disposizioni richieste ari
ceverlo degnamente; che perciò si rende reo di sacrilega
profanazione chiunque il riceva con coscienza di colpa mor
tale . Neppure vi ha dubbio , che questo sacrilegio non si
commetta nell' atto stesso , in cui accostandosi li contraen
ti al Sacramento prestano quel consenso , che forma il
contratto maritale . Ora se fosse questo un atto meramente
umano, e civile , preesistente al Sacramento , niun sacrile
gio vi sarebbe a prestarlo con coscienza di peccato mortale .
Adunque intanto vi si riconosce il sacrilegio, in quanto co
stante fu sempre la credenza , che da quel consenso , che
ha da formare il vincolo conjugale , sorge insiemem ente il
Sacramento, che influisce nella validità, e fermezza del me
desimo , onde non prima esista il contratto , che il Sacra
mento . '
Pareva omai caduto nella meritata dimenticanza il reo
sistema dello Spalatense , quando su questo stesso argomen
to si prese a suscitarlo in mezzo al Cattolicismo un temera
rio Pseudoteologo, d’ ingegno di gran lunga inferiore al
de Dominis , pari , se non Superiore , nell’ audacia , e tanto
iù pericoloso , quanto che la professione almeno apparen
te di Dottor Cattolico valse a mitigare in certa guisa 1’ ab
borrimento , che la diffamazione dell’ Autore rimiero ,
non potea non inspirare contro il parto di un sacr11ego Apo
stata. Questi fu Giovanni Launojo . Del carattere di que
sto Scrittore , e dell’ infelice sua opera, della Regia Podestà
sul Matrimonio , ci riferiamo a quanto ne scrissero il Dotto
re Giovanni Gerbais , Natale Alessandro , Tourner , Juve
nin , ed altri certamente non avversi a‘ legittimi diritti del.
la Regia Podestà , per tacere le giuste lagnanze , che in al
tro proposito muove contro di esso il d0tt0 Berti (a) , per
(a) De Trolog. Discipl. nello Scol. all’introduzione dellib. 6.
D a
“Es TRATTATO
la impudenza , con cui si prese a riprodurre le calunnie de‘
Semipelagiani contro la veneranda autorità di S. Agostino
in materia della Grazia . Nel ricopiare , non che adottare
le massime dello Spalatense , vo endo Launojo ritenere le
apparenze di dottrina Cattolica , gli convenne mostrare al
tresì un’apparente rispetto per le Dommatiche Decisioni del
Sacro Concilio di Trento (a). Avea il Concilio fulminato
l’ anatema contro chi dicesse , o che la Chiesa non abbia la
podestà di stabilire impedimenti dirimenti , o che abbia et"
rato nello stabilirli . Come mai salvare l’ autorità di si es
ressa definizione con sentimenti direttamente opposti (b) ?
on fia pertanto maraviglia , che il sutterfugio immaginato
da Launojo sia stato universalmente riprovato non solo co
me vano , ed assurdo , ma inoltre deriso , come inetto
del tutto , e ridicolo . Dice ein , che sotto nome di Chie
sa dovendosi comprendere non solo l’ ordine Sacerdotale ,
ma il ceto tutto de’ Fedeli, meritamente si attribuisce alla
Chiesa la podestà di costituire impedimenti dirimenti, in
uanto Sotto nome di Chiesa s' intende non l’ ordine Sacer
otale , ma il Principe , come costituente l’ altra persona
della Chiesa ,, Nempe per Reges , al teram Ecclesiae perso
,, nam . . . . sic ad personam Regalem flexo Ecclesiae nomi
,, ne Tridentinis Canonibus sua constat veritas ,, Adun
que secondo Launojo, per acc‘ennarlo qui di passaggio,
1 autorità , che il Tridentino attribuisce a la Chiesa di aver
potuto, e di potere costituire impedimenti dirimenti , si
verifica ne’ Sovrani, in quanto sono questi l’ altra persona
della Chiesa; ora l’essere l'altra persona della Chiesa non
conviene fiaorchè a Principi , che siano Cattolici . Dunque
er tutto quel tempo , in cui non vi erano PrincipiCatto
lici , e per que’ luoghi, ove regnano Principi infedeli , e
Acattolici , e nell’ età future , se per tremen 0 giudizio di
Dio avvenisse , che Dio non voglia , che a Princi i pieni di
Religione , altri succedessero fuor del grembo della Chiesa,
(a) 3:35. 24. Can. 4; »
(1:) Dell’ autorità incontrasta- noni Tridentini si ragionerà di
bilmente Dommatica di que’Cr proposito in appresso.
DEL MATRIMONIO. ’ 29
sarebbe falso , che la Chiesa, ed in que‘ primi Secoli abbia
potuto , ed ora ossa ne‘ paesi degl' Infedeli', e potesse in
avvenire per fat e rivoluzione possibile soltanto , nè mai
per la Dio merce da effettuarsi in alcun tempo, potesse , di
co , mai più stabilire impedimenti dirimenti , talchè posta
l’ interpretazione di Launojo falsa sarebbe stata del tutto per
più Secoli : falsa tutt‘ ora sarebbe in gran parte : falsa po
trebbe tornare del tutto una Definizione Dommatica, la cui
verità , siccome rivelata da Dio , è verità immutabile pel
tempo passato , e pel presente , e per tutta la successione
de’ tempi avvenire .
Di più il Canone del Concilio è diretto altresì contro
clii dica aver la Chiesa errato nello stabilire gl’ impedimen
ti . Se dunque per nome di Chiesa vuolsi intendere la per
sona di Regnante Cattolico , converrà dire , che il Conci
lio abbia inteso definire qual Domma Cattolico , che niun
Principe Cattolico abbia errato nell’ assumersi , o esercita
re un tal preteso diritto , il che comunque potesse dimo
strarsi vero nel fatto , non è però , che da mente sana pos
sa, e debba credersi come verità di fede , qual sarebbe in
virtù del Canone Tridentino , se per nome di Chiesa doves
se in quello intendersi la persona del Sovrano Cattolico .
Oltre ciò dica Launojo se nel formare quel Canone in
tese il Concilio , che la podestà. di costituire impedimenti
competa al Principe , come Principe , jure Majestatis; op
ure compera al Principe come Cattolico , ed in quanto è
_ altera Persona Ecclesiae , com’ ein si esprime . Nella prima
ipotesi, troppo inetta sarebbe stata la formazione di un Ca
none , per attribuire al Sovrano Cattolico una podestà ine
rente al Principato , e che perciò competesse del‘par1 all‘
Infedele , come al Cattolico . Se poi li Padri del Concilio
intesero , che quella podestà competa al Principe , in quan
to è altera Persona Ecclesiae , dunque il Concilio non la rico
nobbe inerente al Principatojure Majestati: , ne però com
petente ad ogni Sovrano , ma soltanto a Principe , che pos
sa dirsi persona della Chiesa, mediante la professione del
Cattolicismo : Che però con questa sua strana interpreta
zione viene Launojo a rivolgere il Canone Tridentino con
30 TRATTATO
tro la propria sua opinione , che la podestà di apporre im
edimenti sia diritto proprio , e privativo del Principato .
Finalmente in qual senso sia stato il nome di Chiesa in
teso dal Concilio di Trento nel can. 4.. oltreché è abbastan
za chiaro per se stesso, si rende vieppiù manifesto dal con
. fronto co can. 12. ,, Si quis dixerit causas matrimonia
,, les non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit,,
Qui sotto nome di Giudici Ecclesiastici , non s’ intendono
certamente Giudici Laici , tuttocche Cattolici , ma Giudi
ci dell‘ ordine Ecclesiastico propriamente detto . E l' at
tribuzione, che si fa in questo Canone delle cause matri
moniali a Giudici Ecclesiasici , derivando dalla odestà ,
che ne’ Canoni antecedenti viene attribuita alla C iesa in
torno al matrimonio , egli è chiaro , che se in virtù del
Canone Tridentino la cognizione delle cause matrimoniali
appartiene alli Giudici dell’Ordine Ecclesiastico propriamem
te detto , la Podestà Ecclesiastica , onde deriva un tal dirit
to, è podestà dello stesso genere , cioè podestà della Chiesa,
in quanto vien questo nome ristretto a significare l' Ordine
Ecclesiastico , esclusivamente al ceto de’ Laici .
La professione di Cattolicismo ritenuta da Launojo fe
ce sì , come si è notato , che il sistema dello Spalatense adot
tato da lui in gran parte si divulgasse con meno di sospetto,
e più di libertà , e credito , e favore acquistasse presso que’
molti , che men bene affetti alla Chiesa vogliono essere ciò
non ostante , o comparire Cattolici, quasichè a purgare l’in.
fezione di un sistema reo nella sua sorgente, bastasse farlo
scorrere sotto penna di Scrittore reputato Cattolico. Sicco
me pertanto Launojo si fece a spogliare lo Spalatense , co.
me già dimostrò Gerbais con un esatto confronto de’ passi ,
così nella maggior parte degli Opuscoli , che in mezzo al
Cattolicismo si vanno di giorno in giorno moltiplicando con.
tro 1‘ autorità della Chiesa sul matrimonio , altro non si ri«
leva che una perpetua ripetizione delle dottrine di Launojo
variamente applicate secondo la varietà delle circostanze,
ma tutte appoggiate a' medesimi principj , ed argomenti ,
talchè la confutazione dell’ una sembra potersi adattare a
tutte le altre. Fu già pertanto con saggio, ed opportuno
DEL MATRIMONIO. 31
consiglio preso di mira a tal effetto da egregj Scrittori quell‘
una fra le molte Operette (a) , cui sembra essersi fatto mag
gior plauso dagli Avversarj della Chiesa, ed attribuito il me
rito di avere nel più breve giro raccolta la più abbondante
copia di monumenti, dalla cui ordinata, e stretta riunione
risulti quella maggior forza , e nitidezza , che possa in tal
materia desiderarsi . E noi pure ci proponiamo di esporre
in appresso alquante nostre riflessioni , quali esse sicno ,
sulla medesima . Ma giacché tutto sostanzialmente deriva ,
dal primario fonte aperto dal de Dominis , stimiamo pregio
dell’ opera il premettere innanzi a tutto una breve analisi del
le molte patenti incoerenze di tal sistema , dalle quali potrà
di già ognuno giudicare per se stesso , se in un complesso
di proposizioni , che in vece di reggersi 1’ una l’ altra , si
vanno .urtando , e distruggendo , si debba ravvisare il nitido
luminoso carattere della verità , oppure il difforme impron
ro dell‘ errore.
(a) Si accenna la prima edizio- stabilire impedimenti dirimentìd‘a‘
ne dell’ Operetta Del Diritto di del Can. Lina .
32 TRATTATO
PARTE PRIMADelle incoerenze di Marco Antonio de Dominis nell’ impu
gnare l’ autorità della Chiesa intorno al vincolo del
Matrimonio , e le cause ad esso relative .
De Repub. Ecclesiastico lib.V.Cap.Xl.
g. I.
Ingamso, e contradizz'one della Spalatense nel pareggiare il
’ Matrimonio ad ogni altro contratto umano , e civile .
Dichiara 1’ Autore il suo intento nel breve titolo prefisso
a. questo lunghissimo capo : Matrimonii vinculum et causa: a
propria potestate Ecclesiastica non pendere . Ed entra subito a
renderne la ragione N. I. ,, Contractus societatis inter Vi
,, rum , et Uxorem , cum sit totus humanus , et corporalis,
et ad efi‘ectum corporalem directe initus , ad potestatem
Ecclesiasticam , quae tota est in se spiritualis , et ad super
,, naturalia , non potest jure Divino pertinere ,, . Così pre
tende egli ridurre il contratto del matrimonio , come se ne
spiega espressamente in ap resso , alla classe , o specie di
contratto meramente natura e , umano, e civile , quali so
no ieontratti di compra , e vendita , di locazione , e di al
tri simili , e però egualmente soggetto alle disposizioni delle
leggi civili .
Pure proseguendo in questo stesso primo paragrafo a
spiegare la natura del contratto conjugale osserva , che nel
jus naturale , e divino è fondata la propensione dell’ uno, e
dell’altro Sesso a contrarlo, ed insieme quanto all’ universale
la necessità di quella unione per la conservazione del Genere
Umano ; che però riguardo a’ particolari ha ciascheduno la
libertà di contrarla , o non contraria . Che niuna legge in
feriore alla naturale può constringere al Matrimonio , sen
do che gli Uomini sono naturalmente liberi , nè 1’ uno èsog
getto all' altro in fatto di matrimonio, se non per libero , e
2’
”
DEL MATRIMONIO. 3;
Volontario consenso , senza il quale nullo è il Matrimonio ,
come si accorda da tutti .
Da questo tratto risulta di già una insigne differenza ,
che il Matrimonio distingue dagli altri contratti meramente
civili. Quello sorge dal jus di natura , queSti dal jus delle
genti , o dal particolare diritto di ciascheduna Nazione . Il
contratto matrimoniale e di sua natura pienamente libero,
nè il consenso necessario per validamente contrarlo , può
giammai essere supplito da umana podestà ; laddove sebbe
ne gli altri contratti strettamente civili richiedano regolar
mente lo spontaneo , libero consenso de‘ Contraenti , può
nulladimeno in certi casi 1’ autorità pubblica constringere i
Sudditi a tale o tale contratto , come per esempio a vende
re le proprie derrate in tempo di carestia , oppure supplire
il consenso del renitente , e render ciò non ostante i con
tratto valido , e atto a produrre il corrispondente vincolo .
Falso è dunque il preteso assioma degli Avversarj , che il
contratto del matrimonio soggiaccia non meno , che qua
lunque altro contratto civile alla disposizione del Principa
to , giacché dal diritto stesso di natura sorge questa essen
zialissima differenza , che nel matrimonio la necessità del
consenso per la validità del vincolo non può mai venir sup
plita da umana podestà , come il può essere in varie circo
stanze riguardo ad altri contratti, li quali tuttocche fatti per
forza non tralasciano di produrre il vincolo della obbliga
zione con tutti gli effetti del medesimo (a) .
Altra insigne differenza risulta dalle leggi, o condizio
ni , che 1' Autore stesso riconosce essere state da Dio appo
ste nella prima instituzione del matrimonio ,, Atque huic
,, contractui humano jam sic libero , et voluntario aliquae
,, conditiones sunt a Deo, seu jus naturae humanae expli
(a) Con ciò non si nega , che
possa la Chiesa intimare a taluno
il precetto del matrimonio , cui
p. e. siasi egli obbligato, per via
di legittimi sponsali . Si dice sol
tanto che niuna autorità umana
può fare, cheil contratto del ma.
trimonio sia valido , quando man
chi l’ interiore consenso dell’ uno
de’Contraenti . Cosa che in ve.
ro distingue il matrimonio da tut
ti li contratti puramente civili.
E
Differenze , che
distinguono il
Matrimonio da
ogni altro con
tratto civile,trat
te 1. dalla origi
ne , ch’ essendo
di jus naturale , e
Divino precede
le instituzioni ci
vili. 2. dalla na
tura dello stesso
contratto, in cui
la spontaneità del
consenso non
può essere sup
plita da veruna
umana podestà .
Altra differenza
tratta dalle con.
dizioni apposte
da Dio nella in.
stituzione delma
trimonio , che
34 TRATTATO
sono Monoga- ,, cante , seu positiva sua lege praescriptae , in quibus con
mia , Indissolu- ,, ditionibus contractus hic nulli potestati , quae sit Divina
bulla s R‘Yefcn' ,, inferior‘subjicitur . Eae vero sunt Monogarnia, insolubi
22213222: 2:: ,, litas , et erga proprium sanguinem , cognationisque gra
‘Îo grado di com ,, dum aliquem Reverentia , de quibus inferius agam pluri
sanguinità . n bus n .- . u _
Altra differenza . Quindi passanclo nel paragrafo seguente ad una Piu di
mm da ciò, che stinta. esposmone di queste condizioni , ripete egli l’ indis
il matrimonio fu solubilità , e 1’ unità del matrimonio dalla _ rivelazione fatta
da DÌO instituito ad Adamo in quel misterioso sopore , in cui trasse Iddio dal
Q“?! segllocdfiua lato di lui la Donna, che destinata gli avea per compagna :
Eglfinègilcsarfsw ,, In eo sopore , quo Adam correptus est , ei profecto varia
,, revelata sunt mysteria : Unum fuit quale inter homines ,
,, sive Divina jussione , sive etiam hominis rationalis pro
,, prio instinctu , ut rationalis est , a brutis distinctus , de
.. beat esse vinculum contractus humani matrimonialis ; ut
,, unus videlicet uni copuletur consortio indivisibili. . . . Et
,, hoc Adam (a) expergefactus , visae coram se muliere ,
,, quam nunquam antehac viderat, quod sibi revelatum fue
,, rat, efl‘atus est; Hoc mmc o: ex ouibus meis etc. Haec A
,, dam Spiritu Divino instructus protulit, rationem veri,
,, et perfecti humani conjugii exprimens , ut sit inter duos
,,‘ tantum, et perpetuum 1 ac indissolubile . Et quia Deo re
,, velante , haec pronunciabat Adam , ideo Christus haec
,, verba :. Quamobrem relinquet etc. (1:) a Deo dicta tunc
u fuisse asserit ,, E poco appresso ,, Alia mysteria altissima
- l -‘,, iisdem verbis involuta sibi revelata satis innuit Adam , ut
,, Paulus explicavit , nimirum Verbi incarnationem , et
,, christi cum Ecclesia inseparabilem conjunctionem : ho
,, rum tamen mysteriorum fundamentum est ipsa humani
u carnalis conjugii ratio , ibidem Deo revelante explicata ,
,,. et facto ipso comprobata ,,. Altro insigne pregio della.
union conjugale nella sua instituzione , avendo voluto Id
dio , che in essa venisse rappresentato il gran mistero della x
(4) Gen. 2. v. 23. (b) Mattinag. v. i.
DELMATRIMONIQ.‘ 35
Incarnazione del Verbo , e della sua inseparabile congiun
zione colla. Chiesa . ‘
Se dunque il matrimonio è un contratto d’ instituzione
Divina , come vien qui riconosciuto , d’ instituzione ante
riore alla formazione delle società civili ; se nella sua stessa
instituzione fu da Dio vincolato con leggi particolari , supe
riori ad ogni Civile Podestà ; se in quella unione volle Id
dio stabilire un segno prefigurativo di altissimi misterj; co
me sta , che ad un contratto insignito di si auguste preroga
tive si vogliano pareggiare li contratti di compera, e ven
dita , di locazione , ed altri simili, nati da pure conven
zioni , o leggi sociali , senza speciale intervento della Di
vinità , privi in conseguenza d‘ ogni mistico significato , e
e di lor/natura diretti , e ristretti al regolamento d’ interes+
si meramente civili ?
’ Aggiungasi come di passaggio , che fra’ Gentili stessi ,
o per certo barlume di ragione naturale , o per impressio
ne rimasa d’ antica Tradizione , fu il matrimonio conside
rato qual contratto superiore all’ ordine civile , e come ri
vestito di un certo carattere di Religione , per cui sollevato
venisse alla ispezione de’ Pontefici . Cosi Cujacio Tom. I.
pag. 783..” Est autem titulus hic de risa nupziarum, quod
,, Pontificale verbum este;Nam et quas fas esset duci, Pon
,, tificum norionem fuissedntelligimus ex Tacito , et Dio
5» ne (a) ” '
Tornando allo S alatense si noti qualmente riconosce,
‘che l’union conjugafe , qual si forma nel contratto stesso
del matrimonio fu da Dio stabilita qual segno prefigurativo
della unione di Cristo colla Chiesa . Ora scudo dottrina
Cattolica , che a questo segno mistico volle Cristo aggiu
gnere l’ efficacia producitrice della grazia, ed in tal guisa
(4) Che Cujacio nomabbia’ in
teso bene il significato della paro
la ritus, transeat; ma egli addu
ce Tacito , e Dione in prova che
quas fa: esse: duci , Pontificum
unione»: finisse . Il che sembra
bastare in prova della proposi
zione , che tra gentili stessi fu
Considerato il matrimonio come
contratto d’ ordine superiore agli
altri contratti .
Ba
a TRATTATO
La dispensa nella
legge dell’ unità,
e della indissolu
bilità fatta da
Dio, secondo lo
Spalatense , ex
specialigrafia , e
ad temer .
Dispensa tolta
da Cristo nel re
stituire il matri
monio alla puri.
tà della sua pri.
mitiva instituzio
ne .
innalzare il matrimonio alla Dignità di Sacramento , rima-’
ne confermato ciò , che si è di sopra dichiarato , che la
ragion del Samamento risiede in quella stessa sede , ove fu
riposto il segno prefigurativo del gran mistero , cioè nell’
unione, che si forma_,e si stringe nel contratto matrimoniale.
N. 3. Avverte 1’ Autore, che fu poscia dispensato per
un tratto di tempo in quelle primitive leggi dell’ unità , e
dell’ indissolubilità del matrimonio: ,, Quoniam tamen ne
cessitas generis humani multiplicandi priorem hujus regn
lae juris Divini pattern deserendam aliquando suasit , si ,
ut supponitur, et Patres docent. ad tempus Deo revelan
te , et ex speciali gratia dispensante , polygamia non
prorsus illicite inducta videtur , et matrimonii vinculum
,, jam non facile apparuit ,, . Reca in prova l‘esempio de’Pa
triarchi , li quali ebbero nello stesso tempo più mogli,e il li
bello di ripudio conceduto da Mosè al Popolo Israelitico ;
notando però , che tuttociò non poté rendersi lecito, se
non in virtù di dispensa fatta da Dio ex gratin speciali, e
ad tempu: , e questa manifestata per Divina rivelazione ; Dea
rmelante.
Avverte in seguito, che una tal dispensa tolta venne , e
rivocata da Cristo , da cui fu abolito il libello del ripudio ,
e ristabilito il matrimonio nella purità della sua primitiva in
stituzione . Così egliN. 4.. ,, Christus circa matrimoniasuo
rum , tanquam Caput , et Dominus suae Ecclesiae nihil
penitus novi , aut statuit , aut immutavit , sed reliquit
coniugia in eo statu, in quo erant intergludaeos,sola addita
abolitione libelli repudii, nimirum illius repudii, quem
Moyses ad duritiem cordis eorum non sine Divina dispensa
tione , et tolerantia permiserat, monogamiaque illa , quae
in Adamo primo generis humani parente enituit , ut sint
duo in carne una confirmata , illis quoque verbis stabili
ta , qui dimissa uxore sua sine causa fornicationis aliam
duxerit , moechatur. Cur autem moechus esset, si plures
uxores habere ei liceret? Ut optime deduxit Innocen
tius III. (a) .
))
J,
”
DI
’)
D,
9’
Il
)’
ÌJ
,,
’9
S)
I!
’I
”
.7)
(a) De Divort. C. Gaudemus v
DELMATRIMONIO. 37
Ora se Cristo , come dice lo Spalatense , non mai del
matrimonio volle fare un Sacramento , e ciò non ostante
per espressa di lui confessione non tralasciò di fare ordinazio
ni circa il matrimonio , gli e forza il confessare , che sifl‘at
te ordinazioni cadono non sul Sacramento , ch’ egli non ri-\
conosce , ma sul contratto medesimo . Oltre di che 1’ abo
lizione della poligamia simultanea, e del libello del ripudio
influiscono certamente sulla validità , o invalidità del vinco
lo conjugale : dunque se tuttociò , che concerne la validi
tà , o invalidità di questo vincolo , debbe unicamente rife
rirsi al contratto , egli è chiaro , che Cristo dispose intor
no al contratto mediante un’ abolizione , da cui dipende in
tanti'casi la validità , o invalidità del medesimo . Ma più
strana ancora di questa si manifesta in questo proposito l’in-.
coerenza di Launojo , e del fedele suo Copista , l’ anonimo
Scrittore dell’ 0 eretta sovra indicata . Ammettono questi
che Cristo fece ilmatrimonio Sacramento , in quanto che
aggiunse a lato del contratto una tal quale entità Sacramen
tale , nel che sembrano almeno in apparenza recedere dallo
Spalatense , ma con esso lui convengono , che se Cristo dis
pose del Sacramento , nulla però dispose intorno al contrat
to, e collo stesso Spalatense al contratto solo riferiscono tut
tociò, che alla validità spetta, o invalidità del vincolo . Pure
confessano anch’ essi ciò , che da niun Cristiano può negar
si , che Cristo dispose intorno il libello del ripudio , e la po
ligamia simultanea due cose , che manifestamente riguar
dano la validità, 0 1’ invalidità del vincolo . Poste queste
premesse , come immaginarsi esservi Uomo , il quale soste
nendo per una parte , che tuttociò , che influisce sul vinco
lo , riguarda il matrimonio come contratto , e per altra
parte concedendo , che Cristo dispose di cose , che mani
festamente influiscono sul vincolo, venga poi a concludere
contra ogni ragion di diritto raziocinio nulla essersi da Cri
sto disposto intorno al matrimonio come contratto . Serva
di prova questo perturbato modo di ragionare a quella gran
sentenza del Dottore Angelico, che dalla depravazione dell’
afi‘etto nasce una corrispondente obbliquità nell’ intelletto .
Se 1’ unità, e l’in
dissolubilità , se
condo lo Spala
tense , riguarda
no il matrimo
nio come con
tratto , adunque
Cristo con rista
bilire 1’ una , e
1’ altra dispose
del matrimonio
anche come con
tratto .
fi TRATTATO
sIL
Contraddizz‘one dello Spalatense nell’assoggettare alla Podestà
Civile la legge dell’ unità , e della indissolubilz'tà ,
dopo averla riconosciuta Legge Divina ,
superiore ad ogni umana odestà .
Ora tornando allo Spalatense , riconosce egli aperta
mente essere stato da Cristo abolito il libello del ripudio ,
ed insieme ristabilita, e confermata la monogamia , e ciò
con tanto rigore , che sebbene, secondo lui , abbia Cristo
lasciate tutte le altre condizioni del matrimonio all’ arbitrio
e disposizione della Podestà Civile , ciò però debba sempre
intendersi salva la legge dell’ unità, ed indissolubilità , cui
aggiugne inoltre la proibizione di certi gradi di consangui
'nità . Cosi egli N.’ 5. ,, Profecto Civilis Potestas , modo
-,, Christianis poligamiam non permittat , neque libertatem
,. repudii, nec in quocunque gradu conjunctionem, ma.
,, trimonia ira regulare potest , ut bono communi secundum
,, rectam rationem expediens esse censuerit ,, Dopo una si
precisa dichiarazione dell' Autore , chi non crederebbe ,
che per di lui sentimento non può il Principe permettere
tra’ Cristiani , nè rendere in alcun modo lecitala libertà del
divorzio , la pluralità delle moin , il matrimonio in alcuni
gradi di parentela ?Giusto sarebbe il concetto, se la costan
za potesse reggere in mezzo all' errore . Ma tosto vedremo
qualmente l’ impegno di allargare oltre il dovuto con
fine la Podestà Laica spinge 1’ Autore a ristringere poco a
poco , e a modificare quel rigore di Legge Divina, ed Evan
gelica, qual ha da esso riconosciuto poc’ anzr . Comincia
pertanto a rammemorare varie leggi emanate dalla Podestà
Civile intorno al matrimonio , e prosegue N. 6. ,, Divortia_
» quoque ex quibusdam gravioribus causis Imperatores da
» tis legibus qoncesserunt; puta , propter transitum ad Mo
,, nachatum , propter impotentiam coeundi, si alter con.
» jux in captivitatem abducatur , Vel deportetur: Si mari
” tusfiat reus adulterii , homicidii , laesae Majestatis etc.
DEL MATRIMONIO. 39
,, si plagiarius etc. quae similiter leges divortia concedentes
Ecclesiam reclamantem non invenio habuisse , et a Theo
dosio maxime , ac Justiniano Christianis , et piis Princi
pibus sunt constitutae ; imo has ipsas leges Ecclesiam
Romanam servandas mandassc scribit Ivo (Epist. 24.3. ) et
haec divortia laici j uris semper intelliguntur cum perfecta,
et totali; conjugii dissolutione , ut patet manifeste “ex Ju
stiniani Novella 22. cap. 37. , et multis aliis legibus. Le
ges invenio, resistentiam non video; contrarias leges Ec
,, clesiasticas paucas ad modum , et provinciales duntaxat
,, inferius N. Il. observo ,, .
Di quelle leggi si dirà a luogo suo,come pure della pre
tesa non resistenza della Chiesa, e della non sincera fede dell’
Autore in citare per se il dotto, e Santo Vescovo Ivone , che
gli è apertissimamente contrario . Qui stiamo sulle incoeren
ze , e ci facciamo ad osservare , che l’Autore dopo aver es
pressamente detto , e replicato , che da Cristo fu abolito il
ripudio , e ristabilita 1' unità del matrimonio ,. che queste
leggi di unità , e d’ indissolubilità sono di jus Divino , che
perciò non può il Principe concedere ai Cristiani ne il divor
zio, nè la poligamia , egli stesso poscia insensibilmente ri
credendosi , cominci a volere accreditare leggi, che conce
dono il divorzio quanto al vincolo , nè solo per causa di
adulterio, ( che altri pure, sebben malamente, stimarono au
torizzata dalle arole del Vangelo , nisz' ab fòrnz'cationem )
ma per altri delitti di Omicidio , di lesa Maestà etc. , ed
anche senza delitto per cattività, in cui disgraziatamente in
corra l’uno de‘ Conjugi . E neppure in questi termini ri
stà l’ indulgente condescendenza dell’ Autore per lo sciogli
mento del vincolo conjugale . Grave pur troppo, dice egli
N. 6., spesse volte riesce. il giogo del matrimonio, e talvol
ta per l’ ostinata durezza, e ferocia delle parti condurrebbe
a disperazione ,. se non avesseroi Principi podestà di porre
sili‘atti ordini, e di m'oderare tutti gli umani civili contrat
ti, ed avrebbe l' umanità spesse volte o ragione , o prete
sto di lagnarsi,ove però non sia da Divina legge assolutamen
te coartataz,, Satis grave jugum , et onus solet esse saepe
,, matrimonium , et interdum ex partium obstinatione , et
,’
,I
S)
D,
,,
8’
1’
’)
4.0\ {TRATTATO
,, feritate occasio desperandi , nisi penes Principes talia
,, statuendi esset potestas , et omnes humanos civiles con
,, tractus in quantum contractus sunt , moderandi , saepe
,, natura humana conquerendi ansam haberet , si tamen Di- \
,, vina Lege adeo absolute non arctet'ur ,, .
Ma questa divina legge coartante fu ne’ paragrafi ante
cedenti espressamente riconosciuta: come dunque si comin
cia qui a mettere in dubbio ? Ha egli capita la difficoltà , e
er far mostra di non volere urtare di fronte una legge Di
vina , va blandamente insinuando le vie di declinarne l’ aul_
torità . e quindi coprendosi del velo di una ingenua mode
sta timidezza segue a dire: ,, Rem hanc de divorriis in ge
,, nere definire penes me non audeo;probabilitatem aliquam
,, cerno: ideoque neque Principibus potestatem hanc ( ser
., varo jure Divino) absolute negare possum . Quod si ipsis
,, illa concedatur , ne quis illud ex Scriptura objiciat a
,, Christo etiam usurpatum : ,Quod Dea: conjunxit, boma
,, non sejmret , dicendum fortasse esset , illos a Deo non
,, ‘conjungi , qui contra leges justas politicas conjunguntur,
,, sed Deum illas per suos in Mundi gubernatione Vicarios
,, facere separationes ,, Scuote per altro ben presto questo
suo verecondo ritegno , e fatto più animoso passa senza più
a concedere francamente quella podestà , che qui soltanto
sembra non voler negare assolutamente .
Non vale però il ripiego a salvare nè il jus Divino , nè
la contraddizione dell’ Autore . Ha detto , che nella primi
tiva instituzione del matrimonio fu er jus Divino stabilita
1’ unità , e l’ indissolubilità del vincoli : che in appresso fu
alquanto temperato il‘ rigore di quella legge . Ma in qual
maniera? Per dispensa ex gratin speciali Dea 1welaute . Ora
la podestà de’ Regnanti , come costituiti da Dio pel gover
no delle civili società ; è podestà ordinaria , inerente al lo
ro ministero , non conferita per mezzo di speciale dispensa,
manifestata per Divina rivelazione . Anzi la necessità della
dispensa suppone difetto di podestà ordinaria relativamente
agli atti, che senza quella non possono legittimamente eser
citarsi . Se dunque i Regnanti , come Ministri di Dio pel
governo delle società civili, fossero in virtù di tale qualità ,
DEL MATRIMONIO.
muniti di autorità Divina per formare leggi permettenti il
divorzio , e la poligamia , secondoche stimassero 1’ uno , e
1’ altra conducenti al bene delle Repubbliche , neppure da.
princi io vi era bisogno di particolare dispensa cper tem e
rare il)jus Divino riguardo all’ unità, e all’ in issolubiiità
del matrimonio , giacché a’ Regnanti, coll’essere assuntial
Principato , ne veniva conferita la competente. sufficiente
otestà .
Fu Mosè da Dio proposto al governo del suo Popolo ,
ed a lui competeva l‘augusta qualità di Vicario di Dio in ter
ra , non meno certamente che a qualsivoglia Regnante as
sunto al Trono per via di elezione , o di successione . Mosè
permise al suo Popolo il libello del ripudio ; libello , del
cui effetto non tutti convengono , ristringendolo gli uni ad
una semplice impunità ; altri stendendolo ad un legittimo
scioglimento del vincolo . Sia come si voglia , e si suppon
ga , com’ e anche sentimento dell' Autore , che in virtù
del libello venisse sciolto il matrimonio , ed acquistassero
le parti una piena , legittima libertà di convolare ad altre
nozze . Cosi dunque fu per Mosè derogato alla primitiva
legge della indissolubilità . Ma in virtù di quale podestà ?
Forse pepautorità inerente al suo grado di Capo , e Reggi
tore , di Vicario di Dio in terra ? Nò , risponde 1’ Autore:
fu d’ uopo a tal effetto di una particolare dispensa , Dea re
velante . Con che vieppiù si conferma quanto egli disse, e
replicò da principio , c e nell' ampiezza della podestà, che,
secondo lui , compete a’ Principi per regolare le condizioni
del contratto matrimoniale , s' intende sempre salva la leg
ge dell‘ unità , e della indissolubilità stabilita jure Divino .
Sicché col novello suo capriccioso ritrovato altro egli non
conseguisce , se non contraddire a Dio , e a se stesso . >
L’ incoerenza si diffonde ugualmente negli argomenti,
ch’ egli adduce a comprovare il suo assunto , li quali ad al
tro non mirano , che ad eludere l‘ oracolo di Cristo : Quod
Deus conjunxit , homo non separet . Dopo aver supposto (seb
ben malamente , del che non occorre far questione in que
sto luogo ) che l’ adulterio dell’ una delle parti somministra
legittima cagione di separazione non solo quanto altoro ,
‘ F
Limitazioni va- ‘
namente allega
te , onde conclu
de non essersi a
bolito da Cristo,
se non se il di
vorzio privato .
4.2 ‘ l TRATTATO
ma anche quanto al vincolo , soggiunge N. 8. ,, Erant sane
,, adhuc aliae causae solvendi legitima, et valida. conjugia ,
,, praeter fornicationem; una erat , nec minima, conver
,, sio ad fidem Christi alterutrius conjugum ; nam certe e:
,, Divina revelatione supponit Paulus , ut est Augustini
,, deductio, de Adulter. Conjug. l. I. c. 13. , eo ipso quo
,, alter conjugum a sua infidelitate discedit , altero in infi
,, delitate manente, conjugium illorum penitus abrumpi . ,,
Al caso dell’ adulterio aggiunge 1’ Autore quello della con
versione alla fede dell’ uno de’ Conjugi per mostrare , che il
detto di Cristo , quod Dea: conjunxi: etc. soggiace a molte cc.
cezioni , o limitazioni ; onde non ostante che sembri uni
versale , possano darsi molte cagioni di legittimo divorzio;
ed in fine fattosi interprete della mente di Cristo viene a
concludere , che l’ intento di lui fu di abrogare i divoij
privati , e non quelli, che dalle pubbliche leggi sono con
ceduti .
Le addotte Iimi_ . _Ma in primo luogo da qual fonte si desurpono le limita:
miom- suppo_ 210m apposte ali oracolo (il Cristo ne due C2.Sl proposti dall
mendo una DM- Autore? Certamente dalla Divma rrvelazrone, o vera, o sup
na rivelazione , posta . Nel caso dell’ adulterio , dalle parole stesse di Cri
Pu,flf° non fanno sto , m'u' ab fbr'nicationem , sebbene , come si è notato , si
;"al'gîîlîm deli° nistramente applicate alla separazione quanto al vincolo .
_ cgndudc:c d:îa_ Nel caso della conversrone, da certa Divma-rivelazrone di
,; rivc|m a mi ch1arata da S. Paolo . Se dunque la sola D1vma nvelazxone
non rivelati . o vera, o pretesa , si è quella, che ha dato motiv o di ec
cettuare que’ due casi, ne altro fondamento vi è stato di
eccettuarli , si dee dirittamente ragionando concludere, che
ove non si dà rivelazione , neppure si fa luogo ad eccettua
zione,talche l’assoluta enunciativa di Cristo altre limitazioni
non ammette fuor quelle, ch’ Egli stesso vi appose, o da
lui furono per Divina. rivelazione manifestate . Pecca dunque
1‘ Autore nel concludere da casi rivelati a casi non rivelati ,
quando non voglia, che le sue immaginazioni si abbiano in
conto di celesti rivelazioni .
seguircbbc d, a. Dice 1’ Autore , che l’intentodi Cristo fu soltanto
cuoi principj,che di abrogare il divorzio privato , e non li divoij autorizzati
5‘ Pî°l° ‘)'°“° dalle pubbliche leggi. Ora nel caso della conversione alla
DEL MATRIMONIO: 4;
fede dell‘ una delle parti confessa egli , e meritamenta so
stiene farsi luogo allo scioglimento del vincolo in Virtù della
dichiarazione dell’ Apostolo . Quindi domando io , se in
quella età vi era legge dell‘ Impero , che il divorzio conce
desse in favore di un Conjuge , che si convertisse alla fede
di Cristo? Ridicola cosa sarebbe il pensarlo. Adunque il
divorzio conceduto da S. Paolo, siccome non autorizzato
dalle leggi pubbliche , era secondo i principj dell' Autore
un mero divorzio privato . Dunque se sussistesse il detto di
lui, che Cristo abbia soltanto abrogato il divorzio privato ,
converrà dire , che S. Paolo abbia per Divina. rivelazione
conceduto quella sorta di divorzio , che fu da Cristo abro
gata . Bestemmia, che abbastanza convince gli errori, e
e incoerenze dell’ Autore , ’
3. Dalla dichiarazione dell' Apostolo risulta chiaramem
_te , che un privato convertito alla fede poteva legittima
mente usare del benefizio di Cristo nel modo promulgato
dall’ Apostolo , e passare ad altre nozze indipendentemente
dalle leggi del secolo . Dunque lo scioglimento del primo
vincolo in tal caso non dipendeva dalla disposizione delle
leggi civili.
4.. Risulta in conseguenza , che sendosi fatta per auto
rità di Cristo la concessione del divorzio promulgata dall’
Apostolo indàpendenternente dalle leggi, e per ogni luo
o , ove si di ondesse il Cristianesimo , sempre si verifica ,
che Cristo ha disposto circa il matrimonio non. solo riguar
do all’ esser di Sacramento , ma anche riguardo al vincolo ,
ed in conseguenza circa la validità , o invalidità del con
tratto . ‘
5. Risulta , che la promulgazione di questa legge fu da
Cristo affidata a’ Principi, non del secolo ,' ma della sua
Chiesa : che però p0teano gli Apostoli legittimamente co
noscere de’ casi, ne'quali si facesse luogo alla separazione de’
Conjugi , non solo quanto al toro, ma ancora quanto al
vincolo : che pertanto incoerente si dimostra un’ Autore ,
il quale riconoscendo la forza della suddetta promulgazio
ne procedente da Ministero Apostolico senza concorso
della Podestà Civile in virtù di autorità ricevuta da Dio,
F a.
conceduto quel
divorzio privato,
che fu da Cristo
abolito .
+‘«‘?‘’
a__»
/
Il divorzio con
ceduto da S.Pao
lo per Divina ri
velazione prova
vieppiù, che Cri
sto dispose intor
no al vincolo , e
contratto matri
moniale .
Questa disposi
zione di Cristo
affidata fu a’ Pa
stori della Chie
sa, non a’ Domi
nanti del Secolo.
44 TRATTATÙ
Sbaglio dello Spa
latense nell’in
terpretare il Te
sto dell’Aposto
lo.
Frivolc ragioni ,
onde si premiC2
voler provare ,
che non fu abo_
!lt0 da Cristo i|
divorzio conce_
duro dalle 1,
pubbliche .
esi
viene poi a voler stabilire questa Tesi generale: ,, Matrimoé
,, nii vinculum , et causas a propria potestate Ecclesiasti
,, ca non pendere ,, .
E qui per sovrabbondanza può notarsi un' altro sbaglio
dell’Autore nella interpretazione del Testo di S.Paolo . Pre
tende inferirne , che il Conjuge convertito possa in ogni
modo sciogliere il vincolo colla parte infedele ; sia che que
sta consenta , o nò a rimanersi , ed a voler coabitare paci
ficamente . La ragione , che ne adduce si è , che altramente
la parte infedele sarebbe di migliore condizione dell’ altra ,
giacché quella potrebbe di suo pieno arbitrio invalidare ,.\
o confermare il vincolo , laddove dovrebbe il fedele ‘di
pendere dalla disposizione dell’ infedele . Ma chi ha detto
all’ Autore , che in un tal caso stia nell’ assoluto arbitrio
dell’ infedele la facoltà d‘ invalidare il matrimonio ? Po
trebbe per avventura l’infedele farlo impunemente, ed aver
si per libero in paese d’ infedeltà . Ma potrebbe questa im
punità fondare un diritto legittimo? Nò certamente . Nel
caso della conversione alla fede dell’ uno de’ Conjugi volle
Cristo a favore della sua Divina , e sola vera Religione dare
alla parte , che si converte , la libertà di sottrarsi dalla servi
tù , ossia dal giogo , e vincolo contratto colla parte infede
le , e contumace . Non è pertanto , che la conversione ope
ri subito , e per se sola operi lo scioglimento del vincolo ,
ma fa , che rimanendo l‘ infedele nella sua contumace reni
tenza possa la parte convertita contrarre altro matrimonio ;
e soltanto allora s’ intende sciolto il primo legame , in gui
sa che possa anche l’ infedele dal canto suo convolare ad al
tre nozze senza reato di adulterio. Non è dunque l’ infede«
le di migliore condizione , come da falso supposto argomen
tando falsamente-conclude lo Spalatense contro la stessa
lettera dell’ Apostolo .
6. Frivolo del pari, ed incoerente si è l’argomento, col
quale rende 1’ Autore a voler provare , che da Cristo non
fu abolito se non il divorzio privato, e non quello , che fosse
conceduto dalle leggi : ,, Quando ergo Christus -( N. 8.) ge
,, neraliter negabat divortium sola excepta causa fornica
,, tionis , id faciebat , quia cum solis Judaeis tunc loqueba
DEL MATRIMONIO. 45
,, tur , qui ex suis legibus ermissione Moysis divortii li
,, beram habebant Viri facu tatem , sine ullo crimine Uxo
,, ris : si enim crimen divortio dignum , nempe stupri , vel
,, adulterii alfuisset , tunc non erat opus divortio, sed nece
,, uxoris criminosae Vir ab illius conjugio liberabatur Vo
,, lens itaque Christus illorum repudiorum injus titiam osten
,, dere declarat per ca vinculum matrimonii non tolli,neque
,, licere homini judan dimittere Uxorem , nisi ex sola le
,, gis Judaicae concessione; haec vero eratstuprum, et adul
,, terium duntaxat, ita tamen dimittere , ut per senten
,, tiam Judicis , si convinceretur , lapidibus esset obruenda.
,, et sic fiebat perfectissimum per mortem divortium ,, .
Da queste premesse viene a concludere , che Cristo ,
perché parlava con Giudei, condannò soltanto i divoij
privati: e come se penetrato avesse nell’intimo de' suoi con-’
siglj soggiunge , che se nella legge Giudaica fosse stato
il divorzio per altra grave ragione conceduto, l’avrebbe an
ch’ egli ammesso . ,, Privata tamen privatorum divortia ,
,, quae lex nonnisi ad duritiem cordis permiserat , omnino
,, damnavit. Quod si in eadem lege ex aliqùa alia gravi cau«
,, sa‘ fuisset concessum divortium , eam quoque Christus
,, omnino addidisset , quia publica legibus, jure , et rationa
,, biliter concessa divortia non abrogabat , sed sola , ut di
,, xi , privata,, . Con che vuole insinuare non doversi avere
per abrogati li divoij eziandio quanto al vincolo conceduti
dalle ubbliche leggi , quali sono quelli, che oltre 1’ adul- _
terio lia egli stesso rammemorati, cioè per causa di varj al
tri delitti, di omicidio , di lesa Maestà , di plagio etc. , ed
anche senza delitto per accidenti fortuiti , qual’è la catti
vità dell’ una delle parti , o anche per una forte insuperabi
le avversione insorta fra li Conjugi .
A dimostrare quanto insuSsistente sia tutto questo ragio
namento basta riflettere alla confessione dell' Autore, che
da Mosè fu agli Uomini concedutala libertà del divorzio ,
anche senza delitto della Consorte : ,, Ex suis'legibus per
,, missione Movsis divortii liberam habebant Viri facultatem
,, sine_ullo crimine uxoris ,, . E più autorevolmente consta
dal Testo del Deuteron. c. 24..,,f Cura acceperit Homo uxo
4.6 TRATTATO
\
,, rem , et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante ocu
,, los ejus propter aliquam foeditatem , scribet libellum re.
,, pudii etc. ,, Sotto la parolapropterfbeditatem si compren
devano que' molti , e varj difetti , morali, e fisici , per li
quali si rendeva rincrescevole all‘ uomo il consorzio della
Donna, per esempio , se la Donna era sterile, se diventava
lebbrosa , o infetta di qualche altro morbo schifoso , ed at
' taccaticcio , se dedita al vino , se rissosa , o generalmen
te mal costumata . Adunque tra le cagioni , per le quali si
praticava il divorzio fra’ Giudei, erano comprese almeno
in gran parte quelle stesse, per le quali secondo 1’ Autore
veniva legittimamente conceduto dalleleggi Romane, e può '
altresi da qualunque Regnante legittimamente concedersi . .
In questi divoij pertanto , che per sii-fatte varie cagioni si
eseguivano presso li Giudei per pubblica autorità, ex suis le
gibus permissione Moysis , e con paóólira solennità , comparis
cono le due condizioni, che secondo 1’ Autore costitui
vano il pubblico divorzio prqssoi Romani, cioè la parità
delle cause, almeno in molti casi, e l’intervento della pub
blica autorità ; ed erano pertanto a buona equità divoij
pubblici, non meno che li divoij autorizzati dalle leggi
Romane . Eppure quando li Giudei vennero ad interrogare il
Redentore (a). Si licei bomz'ni dimittere uxorem suam quocunque
ex causa , cioè per qualunque di quelle varie , moltiplici ca
ioni, et le quali sotto il manto della pubblica autorità sofevano iParsi li divoij , Cristo senza distinguere cagione da
cagione , caso da caso ( tolto il solo caso dell" adulterio , di
cui non è qui luogo di trattare ) condannò , e riprovò uni
versalmente il divorzio quocunque ex causa . Riprovò dunque
li divoij , anche in que’ casi , ne’ quali erano conceduti
dalle leggi Romane; e siccome in questi medesimi casi veni
vano praticati presso li Giudei ‘, ex suz's legibus permi:sione
Moysis, e parimenti fiancheggiati dall’ autorità pubblica ,
erano in conseguenza divoij pubblici, non meno che pres
So i Romani . Furono dunque da Cristo riprovati li divoij\
v" "
(a) Matth. 19. v. 3.
DEL MATRI‘MGNIO.‘ 47
non solo privati, ma ubblici , e fu per ogni caso rivocata
la permissione del libellq data da Mosè, siccome data ad du
ritz'om cardi: contro la primitiva instituzione del matrimo
nio . '
Non rimangono dunque altri casi di legittima separap
zione quanto al vincolo , se non quelli, de’ quali fu fatta da
Cristo Divina rivelazione a’ suoi Apostoli, e affidati da que
sti all’ insegnamento della Chiesa , come nel caso della con
versione dell’ uno de’ conjugi alla Fede , rimanendo l’ altro
in una contumace renitenza . 1
S. I I I.
Aómo chefa lo Spalateme dell’ Autorità d’Ivone , onde at
tribuire alla Podestà Civile la facoltà di concedere
il_ divorzio quanto al vincolo .
Non contento lo Spalatense delle proprie incoerenze
non si fa scrupolo di accomunarle agli Autori eziandio più
gravi , non potendo farli apparire coerenti a se , se non col
renderli incoerenti a loro stessi . Così adopera egli riguardo
ad Ivone Carnotense per corroborare coll’ autorità di lui
quel sentimento , che non ebbe ardimento di affacciare da
principio se non dubitativamente; cioè che avendo Iddio
afidato il governo delle cose umane a’ Regnanti del Secolo ,
debbasi intendere con ciò avere ad essi comunicata la facol
tà di dispensare anche nelle sue Divine leggi, ovunque le
convenienze politiche de’loro Dominj sembrino richiederne
la dispensa . Erroneo sentimento al certo , da cui seguireb
be questo massimo assurdo , che in tempo , per esempio ,
di carestia lecito fosse al Principe sostituire tutt’ altra mate
ria fuorché pane, e vino per la celebrazione de’ Divini Mi
sterj , onde ne rimanesse meno scarsa la provvisione per li
ubblici bisogni . Adunque lo Spalatense per insinuare, che
abbia il Principe , come rivestito della Podestà ubblica ,
la facoltà di concedere il divorzio anche quanto afvmcolo,
non ostante la legge della indissolubilità poc’ anzi da lui
stesso riconosciuta per Legge Divina , superiore ad ogni al
4.3 T_RÀA.TTATO
\ tra Podestà , in difetto di migliore argomento mette innart- .\
zi l’ autorità d’ Ivone . scrivendo N. 9. ,, Merito igitur Ivo
,, post adductam civilem Justiniani legem de matrimonio
,, mter ingenuum , et ancillam prohibito,subditz in tali er
,, go contractu , quod lex damnat , non homo , sed justi
,, tia separat: quia quod contra leges praesumitur per le
,, ges dissolvi meretur . Lex ergo humana civilis Ivoni sat
,, fuit ad irritandum matrimonium , quod ex ipsa sola hu
,, mana lege non posset subsistere; quae lex sicut contra
,, ctui matrimoniali dat nullitatem, ne fiat : et si fiat, ne
,, validus sit, sed dissglvatur : ira efficere , Iii fallor , po- .
,, test , ut idem contractus jam validus ex legitimis cau-_
,, sis lege tamen universali positis , et approbatis dissolva
,, tur, quales in Romanis legibus dixi esse nonnullas,, .
Tralascio per ora di osservare la disparità , che vi ha
tra la Podestà d’ invalidare un contratto da farsi, con ap
porre condizioni, in difetto delle quali non possa legittima
mente contrarsi , e la podestà di annullare un contratto dig
già fatto legittimamente , massime se si tratta di contratto,
che sia di sua natura , e per legge Divina indissolubile . Mi
fermo qui nell’ autorità d’ Ivone , e spero , che niun discre
to leggitore sia per disapprovare una sebbene alquanto pro
lissa discussione , intra resa ad oggetto di svelare l’ abuso ,
Eccellenza della che fa lo Spalatense danome di‘un. Prelato, che perda sua I
domina d> 1mnc pietà , e dottrina fu uno de p1u chiari luminari della
commendata da Chiesa sul fine dell’ undecimo , e nel principio del duodeci
Natale Alessan- mo Secolo , il cui elogio terminò Natale Alessandro con
dm ' ' queste significanti parole : ,, Scripsit praeterea Epistolas 287.
,, quas Ecclesiasticae disciplinae promptuarium merito ap
,, pellaveris ,, . ,
Podestà della Ed in prima fu costante sentimento d’ Ivone , o per
Chîf_sa di ?PP°"; meglio dire universale credenza di quella età , derivata
r° 'mpîd‘m’îm‘ dalla tradizione de’ Maggiori , avere la Chiesa la podestà di
:%càîlìztsrc’irzgmîià prescrivere condizioni al contratto matrimoniale , in difetto
Ivone in Opposi_ delle quali nullo si rendesse, ed invalido _, ne fosse in poter
zionc alla podc. della Podestà CIVIlC il convahdarlo . Chiara testimonianza
stà Civile. se ne ha dalla lettera sua 26;. al Re Enrico d’ Inghilterra:
DEL MATRIMONIO. 49
‘,, Audivi Vos quondam filiam vestram cuidam vestro (a)
,, Parochiano , Hugoni videlicet filio Gervasii desponsasse .
,, Quos quidem parentes eorum gradu consanguinitatis te
,, stantur esse genitos , ut inter se nu tias contrahere non
,, possint , nisi incestuosas , et ideo i licitas Unde pro
,, reverentia , et dilectione Vestra Magnitudinem vestram
,,7 praemo'nitam , et praemunitam esse cupimus , ut hone
,, ste dum fieri potest , tales nuptias fieri non permittatis .
',, ne tale conjugium , si contra leges praesumatur , per le
,, - ges dissolvi mereatur . Quod enim dicimus . non ex con
,, jecturis facimus, quia Prae manibus habemus scriptam
,, genealogiam , quam scribi fecerunt nobiles Viri de eadem
,, Tribu progeniti , et parati sunt ante Judices Ecclesiasti
,, cos eamdem genealogiam in tuto loco computare . et se
,, cundum legum instituta probare Non enim poterimus
,, a legum tramite deviare , si viderimus Parochianum no
,, strum maxime in pacto conjugali aliquod nefarium per
,, petrare , dicente Apostolica Sententia : incesti: conjun
,, ctiom'bu: nihil 'vem'ae reservamus , nisi cum incertum separa
,, tione una‘verim‘ . Cum enim revereamur temporalium Re
,, gum potentiam , magis nos revereri oportet aeterni Re
,, gis omnipotentiam : ut sic reddamus , quae sunt Caesa
,, ris, caesari , et quae Dei sunt , Deo ,, . E’ chiaro , che le
leggi qui opposte da Ivone alla validità di un matrimonio
progettato, e desiderato dal Re Enrico . non erano leggi
subordinate alla Podestà Regia , ma leggi fondate nell’ au
torità Canonica : dicente Apostolica sententia etc. Che però
tali cause hanno da trattarsi ante judices Ecclesiastico: , sic
come già constava dallo antica tradizione , e fu in appreSso
espressamente definito dal Concilio di Trento Sessione 24..
Can. la.
Lett. 1 14.. ,, Perlatum est ad aures nostras , quod Mel
.,, lentinus comes ducere velit in Uxorem filiam Hugonis
,, Crispejcnsis comitis , quod fieri non sinit concors De
,. cretorum , et canonum Sanctio, dicens : conjunctiones
(i) Forse dee leggersi Nostro .
50 T R A T T A T ' O '
Costanza di lui
nel riprovare la
congiunzione di
Filippo,e di Val
drada.
I
Ivone tiene per
indissolubile il
matrimonio an
che in caso di a
dulterio.
Consanguineorum fieri prohibemus Unde Vobis e!
Apostolica , et Canonica Auctoritate praecipimus , ut
tam Calumniosum conjugium in Ecclesiis nostri Episcopa
tus nec ipsi consecretis , nec ab aliquo, quantum in Vo‘
bis est , consecrari permittatis , nisi primum in praesen
tia nostri consanguinitas haec septimum grad um exces
,, sisse legitime fuerit comprobata,, . L"impedimento si
desume dalla concorde Sanzione de’ Decreti , e Canoni:
Decreti della Sede Apostolica : Canoni de’ Concin : onde
congruamente agli uni, e agli altri riferendosi conclude:
Vobi: "ex Apostolica, e: Canonica auctoritate praeci_pivmr .
Della magnanima sua costanza nel sostenere in questo
proposito li diritti del Santuario eroica prova diede Ivone
In mezzo alli più aspri trattamenti nella strepitosa causa del
Re Filip o , onde neriportò anche da Natale Alessandro la
meritata lode . Avea il Monarca repudiata Berta sua legitti
ma Consorte , ed erasi associata Valdrada moglie del Conte
d’Angiò tutt’ ora vivente . In mezzo al dibattimento Gui
done Uomo di Corte fece intendere ad Ivone ( Lett. 1 I 5- )
quod Rex multa mala dimittere, e multa bona se promit
tat velle facere , si cum pace Sedis Apostolicae , et com
munione Ecclesiastica mulierem , quam illicite habeat ,
,, valeat ad tempus retinere ,, Si desiderava una dispensa ,
e si riconosceva non poter questa venire se non dalla Sede
Apostolica , non dalla Podestà Laica , non da’ Vescovi me
desimi . Trattandosi però di doppio matrimonio, in cui
vissuti erano per molto tempo li conjugi , rescrive franca
mente Ivone non farsi luogo a temperamento . Onde appa.
re , che riguardava egli come assolutamente indissolubili
siffatti matrimonj , ne’ quali consumati che sieno neppure
autorità della Chiesa può farsi luogo a scioglimento .
Conferma lo stesso sentimento Lett. 152. in proposito
di mong cadute in adulterio nell’ assenza de' mariti ,, His ,
,, et aliis ejusmodi auctoritatibus freti , si aliquando apud
,, nos causa fornicationis tale divortium contigerit, censu
,, ra Ecclesiastica cogimus separatos , vel sibi reconciliari ,
,, vel sine spe manere Conjugii,, . Si riconoscea dunque' non
0’
”
DEL MATRIMONIO. 51‘
potersi disciogliere un matrimonio valido, neppure per cau
sa di adulterio .
Lett. I 5 6. Gaufrida Vindacinemi Comiti ,, Quoniam
audivi te velle ducere in uxorem Vicecomitissam Blesen
sem , cujus defuncto Marito fuisti consanguineus tibi
mando , et per legem Christianam interdico ferales , et
,, incestas nuptias ,, . Ecco l’impedimento di affinità riferito
_a legge Cristiana , voce usata da Ivone per distinguere le leg
gi della Chiesa dalle leggi del Secolo .
Lett. 24.8. ,, Quod vero Vir Sororem sibi prius de
,, sponsatae in conjugium habere non possit , sicut nec Fra
,, ter desponsatam Fratris Uxorem , in Concilio Triburien
,, si còntinetur ,, . Si riferisce Ivone al Concilio Triburien
se (a) , e questo Concilio , cui intervennero ventidue Ve
scovi , e fra questi li Metropolitani delle tre principali Chie
se della Germania , gli Ai-civescovi di Magonza , di Treve
ri, e di Colonia , dichiara nella prefazione , come i Padri
non dalle civili, ma dalle Canoniche instituzioni trassero i
loro Decreti : ,, Praevio Sancto Spiritu, quaedam Capitula
,, magis necessaria ex Canonicis institutionibus subscripse
,, runt ,, .
Lett. i80. ,, Quod Divina Sententia sanxit , et immu
,, tabile fieri voluit , non debet humano interdicto sejun
,, gi ,, . Ecco che per interdetto umano , ossia per atto del
la pubblica Podestà non possono , secondo Ivone , legitti
mamente separarsi , quanto al vincolo , quelli che inlegit
timo matrimonio sono per Divina Sentenza validamente , ed
immutabilmente congiunti . Una tale separazione , tuttoc
chè fatta dalla pubblica Civile Podestà , sarebbe nulla , ed
invalida , ed in conseguenza ingiusta , ed illegittima . Ne
poteva Ivone più chiaramente spiegarsi a tal riguardo . Dun
que inferire, come ha sopra fatto lo Spalatense, dalle arole
di lui nella lettera ivi citata , che ove la podestà pu blica
scioglie due Conjugi validamente congiunti, debba la sepa
razione intendersi fatta non dall’ Uomo , ma dalla Giustizia;
,’
DI
DI
(4) Ann.89j. ,
G a
Reca in prova il
Concilio Tribu
riense , cui fra
ventidue Vesco
vi intervennero
gli Areiveseovi
di Magonza,Tre
veri , e Colonia.
'52 TRATTATC)
Abusiva inter
pretazione data
dallo Spalatcnsc
ad un passod’ [
voue smentita
dal contesto .
ein è lo stesso , che imputarin di aver pensato , che la
Giustizia faccia una separazione , che secondo lui è di sua
natura. nulla , ingiuriosa , ed illegittima .
E perché meglio apparisca l‘ abuso, che fa lo Spalaten
sedell’ autorità di un si dotto , e pio Vescovo è duopo ri
ferire il contesto, dalla lettera. citata da lui , cheè la 24.4.., e
non la 24;. , com’ èsegnato forse per errore di stampa .
Correva fama, che Ivone riprovasse 1' matrimonio di un’ In.»
genuo con una Serva, e ne fu interrogato da Audoeno Ves
covo Ebroicense . Risponde in prima coll’ autoritàdiS. Leo
ne nella lettera a Rustico di Narbona . Indi cita le leggi del
Secolo . Ma in che modo? ,, Quod et legibus Saeculi cau
tum habemus , quas Catholici Reges composuerunt ,. et
ex auctoritate Romanae E-cclesiae Catholicis Populis set
,,' vandas tradiderunt. Unde Justinianus in Codice Novella
rum : Si quis per errorem Ancillarn mulierem duxerit
Uxorem , liberam esse eam putans : vel e contrario si li
bera mulier Servo per errorem juncta sit, posteaquam ve.
ritas reperta fuerit, dicendum est omnino nuptias non
constitisse . Inter liberum euim ,‘ et ancillam , servum , et
liberam mulierem nuptiae contrahi non possunt . In m»
12’ ergo contrasta quod [ex darmzat , non boma, mi Justitia
separa! . Quia quod contra Iege: praammìmr , per lega: di:
,, solw' meretur,, . In primo luogo si scorge chiaramente ,
c e quelle due massime sottolineate sono qui applicate ad
un matrimonio contratto con impedimento dinmente , e
erò nullo , ed invalido . Di tal matrimonio meritamente
pronunciò Ivone,che un contratto attentato contro la legge
merita di essere disciolto dalla legge , e che in tal caso non
1’ uomo , ma la Giustizia disgiunge quelli , che stante la nul
lità del matrimonio non mai furono per conjugale vincolo
congiunti.
Appare in secondo luogo , che quanto ad invalidare li
matrimonj da contrarsi fra’ Cristiani non riconobbe Ivone
nelle leggi del Secolo altra forza , che quella , che traggo
no dall‘ autorità della Chiesa , ex Auctoritate Romanae Eccle
sia: . Non desume una tale autorità. dal diritto di Maestà ,,
giacché non l’ attribuisce , fuorché a Regnanti Cattolici, e
D)
”
9)
”
S)
”
l)
3)
”
n
”
DEL MATRIMCJNIO. 5;
neppure assolutamente , come si è veduto , ma dipenden«
temente dall’autorità della Chiesa relativamente a’ loro sui
diti Cristiani .
Apparisce in terzo luogo 1’ abuso , che fa lo Spalatense
di una massima vera in se stessa, e più volte ripetuta da Ivo
ne: Quod contra leges pmemmz’mr , per leges dissolvi meretar .
Capisce ognuno , che una siffatta massima non è indistinta
mente applicabile ad ogni legge qualunque siasi , ma sol
tanto a legge , cui soggetta sia la. materia in questione . Così
se dal Principato viene prescritta una data solennità da osser
varsi nel contrattare che fanno i Minori de‘ loro interessi,
qualunque volta presuma un Minore di contrattare senza la
prescritta solennità , dovrà il contratto aversi per nullo , o
da annullarsi secondo che porta il tenore della legge , e sarà
giusta 1’ applicazione della massima . Quod contra leges prae
mmitur , per leges dissolvi meretxr : giacché trattasi di mate
ria soggetta all’ autorità del Principato , da cui emana la leg
ge . Per lo contrario ne’tempi di persecuzione , allora. quan
do dalle leggi de’ Principi vietato era ogni esercizio della
Cristiana Religione , qualunque volta veniva taluno chiama
to da Dio alla grazia del Santo Battesimo , domando allo
Spalatense , se stante l’ opposizione delle leggi dovea , o
potea un tal uomo, o rifiutare il Battesimo, o ricevuto che
l’avesse riputarsi sciolto dall’obbligo contratto in esso di pro
fessare la vietata Religione ? Domando , se per non trasgre
dire la legge, p0tea, o dovea il Ministro della Religione ne
gare il salutare lavacro ad Uomo , che colle debite disposi
zioni venisse arichiederlo? Empio fu al certo lo Spalatensc:
ma mi si lascia appena credere, che neppure in un’Apostata
potesse l’empietà giugnere asegno di attribuire al Principato
una legittima autorità di proscrivere il Battesimo, di ren
derne illecita , ed illegittima 1’ amministrazione, di annul
lare 1’ obbligo contratto dal battezzato innanzi a Dio, ed al
la Chiesa .
E qui non temo di offendere la Maestà sommamente ris
pettabile del Principato , di cui dirò in appresso . Saranno
1 primi per la pietà loro i Cristiani Principi a riconoscere,
e a professato, che riguardo a tali oggetti ristretta è 1: auto
Altra sciistica in
terpretazione del
la sentenza cl’ l-'
vene :2uod ron
tra leges pmem
mìmr , per leges
dissolvi meretur .
Plclàclc’Regngn.
ti nel riconoscen
si dipendentidal
la legge di Dio,
ed obbligati all’
54. TRATTATO'
osservanza de’
precetti della
Chiesa.
Distingue due '
sorte di Divine
dichiarazioni ,
1’ una immedia
ta , qual fu fatta
a S. Paolo, l’altra
soltanto mediata.
rità loro dalla superiore autorità del Supremo Dominatorp ,
al cui im ero soggetti sono non meno i Regnanti della ter
ra , che i loro sudditi. Ora quel sommo Iddio, che coman.
da l' ubbidienza al Vangelo, e quegli stesso , che ha stabilita
l’ indissolubilità del matrimonio . Il confessa replicatainente
lo Spalatense , e confessa in questa Divina Legge non potersi
dispensare fuorche per Divina concessione , che sia da Dio
rivelata , siccome ne adduce egli stesso 1’ esem io , sia nel
libello del divorzio conceduto da Mosè , Sia nel caso
enunziato da S. Paolo della conversione alla Fede dell’ uno
de' COIIJIng , da cui avrebbe anche potuto comprendere
l’autorità lasciata da Cristo alla Chiesa .
5. I V
Rz'piego dello Spalatense per conciliare colla legge di Dio
1’ autorità , cla’ egli attribuisce alla Podesta Civile
intorno al vincolo del matrimonio .
Ma ove trovare vestigio di rivelazione Divina, onde
attribuire al Principato l’ autorità di sciogliere un matrimo
nio validamente contratto ? Ben si è accorto lo Spalatense
della difficoltà , ed ecco il ripiego , cui fu costretto appi
gliarsi per non apparire si sconciamente discordante da se
stesso . Si fece pertanto a distinguere due sorte di Divine
dichiarazioni, l’una immediata , quale fil la suddetta pro
mulgata da S. Paolo riguardo al matrimonio dell’ infedele
eonjugato , che si converte : l’ altra soltanto mediata: Co
si egli N. 9.,, Addit porro Paulus legitimum divortxum ex
,, causa conversionis , quia ubi est Divina declaratio , sive
,, immediate a Deo data , aut inspirata , sive mediante re
,, rum civilium supremo in Regnis, vel Provinciis Guber
,, natore , ibi homo non est, qui id separat quod Deus
,, conjunxit , sed est ipsemet Deus , qui per suos , ut dixi ,
,, in temporalibus Vicarios , non privatim , sed publice
,, eam facit separationem ,, E qui per dileguare la disfavo
revole impressmne , che dovea produrre la novità del con
cetto , produce in difetto d' ogni altra l‘ autorità d' Ivone ,
come se si trattasse di articolo già ventilato in altri tempi ;, '
\
DEL MATRIMONIO. 55
onde potere sotto tale scorta insinuarsi iù blandamente ne
gli ammi . Con qual successo abbia egli ciò ad0perato, ba
stantemente può apparire dalle cose dette innanzi .
Nè più felicemente riesce allo Spalatanse l’ intento suo
nel pretendere derivare questa mediata Divina dichiarazione
dalla cura, che tiene il Principe delle indigenze, e conve
nienze del suo Stato in qualità. di Supremo Conoscitore , e
Giudice delle medesime . Non mancava questo specioso co
lore ne“ Secoli di persecuzione , onde autorizzare le leggi ,
che si promulgavano contro la propagazione del Cristiane
simo , per ovviare, come soleva dirsi, a’ pericoli, che 1’ in
troduzione di un nuovo culto sembrava minacciare alla quie
te de’ Popoli. Ammessa pertanto 1’ erronea ipotesi di fa
coltà per mediata dichiarazione da Dio stesso emanata di
dispensare contro la legge di Dio , e venendo il Principe ri
conosciuto solo legittimo Conoscitore, ed Inter _rete de’
casi esigenti la dispensa , qualunque Suddito nell udire in
timarsi per una parte dain Apostoli l’ ubbidienza alla legge
di Cristo , e per l’ altra vietarsegli questa stessa ubbidienza
per legge del Principato , ne avrebbe dovuto concludere ,
che in tal conflitto , facendosi luogo alla dispensa, sorgeva
1’ obbligo di rinunciare al Vangelo per non disubbidire
all’ Autore stesso del Vangelo .
Che erò , se presente fosse stato lo Spalatense alla ri«
sposta , clic fece S. Pietro a’ Principi della Sinagoga (a) ,
Obedire opartet Dea magis, quarn bomz'nz'óus, non per questa sa
rebbesi ammutolito . Ben avrebbe saputo replicare: Non
ignoro già , 0 Santo Apostolo, il comando a Voi fatto da
Cristo di chiamare tutti all’ ubbidienza del Vangelo . Ma
dovete anche sapere esservi una mediata Divina dichiarazio
ne , che autorizza il Principato a dispensare nelle stesse Di
vine leggi, qualora non si confacciano colli provvedimenti,
che li Supremi Reggitori giudicano adattati al governo de’
loro Popoli : talchè nel conflitto tra una legge Divina ante;
riore, ed una contraria legge posteriore del Principato ,
(4) Act. 5. v. 29.
Insussisteriza di
tal ripiega .
Canfermata d -ll
la risposta di San
Pietro a’ Principi
della Sinagoga .
56 T ‘R A T T A T 0
Se sussistesse l’e
nunziato ripiego
vana sarebbe sta
ta l’ immediata
rivelazione pro
mulgata da San
Paolo .
s” intenda essersi dispensato nella prima , e doversi perciò?
stare alla seconda . Ammaestrato in tal guisa dallo Spala
tense il Principe degli Apostoli sarebbe venuto in cogni
zione di uesta nuova foggia di ubbidienza ai Divini precet
ti, la quaîe ben si com rende per la surriferita ris osta, che
a lui non fu rivelata ne la piena effusione di quel 0 s irito ,y
che fu promesso , e dato alla Chiesa , per insegnar e ogni
verità . _
Ma tornando in particolare al roposito del matrimo
nio , basta un semplice sguardo sul ’ orditura del sistema ,
per capire quanto insussistente sia la distinzione insinuata ,
e promossa dallo Spalatense ad oggetto di attribuire al
Principato in virtù di una mediata Divina dichiarazione
l’ autorità di sciogliere li matrimonj , comecchè validi , e
legittimamente contratti . Ripete egli da immediata Divina
rivelazione la concessione del divorzio promulgata da San
Paolo nel caso della conversione dell’ uno de’ Conjugi infe
deli . Ora qual bisogno vi era di questa nuova immediata
rivelazione , quando in virtù dell’ anteriore mediata dichia
razione spettava di già al Principe il pieno diritto di cono
scere , e di decidere delle cause concernenti il divorzio da
concedersi, o da negarsi? Lo accordarono le leggi Roma
ne senza immediata rivelazione in varj casi riportati dallo
Spalatense '. Per lo stesso diritto non avea bisogno qualun
que altro Sovrano di aspettare 1’ oracolo di S. Paolo per
concederlo anche nel caso suddetto della conversione, quan
do 1’ avesse stimato conveniente , ed opportuno all’ esigen
ze de’ suoi Dominj . Che se per lo contrario lo stimava inop
portuno , l' oracolo di S. Paolo non gli potea togliere l’au
torità di negarlo, e vietarlo , stante la mediata dichiarazio
ne, per cui debbe intendersi fatto di Dio medesimo il fatto
del Vicario suo nelle cose temporali in tutte le ordinazio
ni concernenti la sussistenza , o insussistenza de’ matrimonj.
Superflua pertanto , vana , ed ineiiicace riusciva nella Di
vina immediata rivelazione in materia soggetta al ’ ispezio
ne del Principato ; mentre nel caso enunziato della conver
sione , o piaceva al Principe concedere il divorzio , e già il
porca senza di quella , o non gli piaceva, e dovea senza ef
DEL MATRIMONIO.' 51
fetto rimanersi la concessione promulgata da 5. Pa,010 . 11011
potendo questa pregiudicare al diritto del Principato , ra
dicato nell’ anteriore mediata dichiarazione .» Gran fatto ,
che il Dottore delle Genti , non meno che il Principe degli
Apostoli _Siano stati al buio di questi nuovi peregriniammae
stramentt ! .
' Da un‘ altra non men rea conseguenza si rileva con pari
chiarezza la maligna fecondità del divisato principio . E’ no
to, e ne convxene pienamente lo Spalatense , che al matri
monio nella primitiva sua instituzione fu da Dio apposta la
doppia legge dell’ unità , e della indissolubilità ; che in
Pf0gfcsî0 di tempo fu per Divina concessione temperato al
quanto il rigore dell’ una , e dell‘ altra legge ; che in fine
fu _da Cristo restituito il matrimonio alla sua primitiva inte
grità collîaboliziom del divorzio , e della oligamia simul
tanea : Ciò supposto , se Cristo col ristabilire la legge del
la indissolubilità non ha erciò tolto a’Supremi Reggitori la
facoltà.di dispensare nel a medesima, e di render lecito il
divorzio , quanto al vincolo , quante volte lo stimano spe
d1ente al ben essere de’ loro Sudditi , per la stessa ragione
potrà dirsi del pari, che Cristo col ristabilire la legge dell’
unità n0n ha con ciò tolto a’ Regnanti la facoltà di conce
dere la poligamia simultanea , qualora paresse loro poterne
ricaiiare maggior vantaggio a benefizio delle loro Popola
210n1 . _In tal guisa si fece strada lo Spalatense dal divorzio
alla poltgamia , come si vedrà nell’ articolo del Concubina
to . Che.se non può che cagionare orrore ad Uomo Catto
lico un Sistema , che tende ad introdurre la pluralità simul
tanea delle mogli in mezzo al Cristianesimo , grande in ve
ro dee essere l’ acciecamento di chi , abborrendo le conse
guenze , non si fa scrupolo di adottare i principj .
Inoltre se vales
se il suddetto ri
piega per la con
cessione del di
vorzio ,4’arreb
be anche per la
concessione della
poligamia.
Contra l’ ingiusta imputazione , che li difensori de’diritti
della Chiesa rima menfizaareaali all’ autorità
del Principato .
_L ila qui è duopo premunirsi contro la malignità troppo
comune delle sinistre interpretazioni . Ci facciamo pertan
to premura di ripetere , qualmente l’ indispensabile dovere
di preferire a tutto 1’ ubbidienza , che dalla Creatura si dee
al Creatore , non solo non pregiudica punto all’autorità del
Sovrano in qualunque sorta di governo , che anzi la confer
ma vie più , e la stringe con sacro nodo di Religione , im
ponen o a’ Sudditi un’ inviolabile obbligo di coscienza di
prestare non solo all’ esterno , ma con intimo sentimento di
cuore una intera , costante sommissione , e fedeltà verso le
Supreme Podestà in tutto ciò , che concerne l’ ordine della
civile comunanza , e società . Lo stesso Principe degli Apo
stoli, che intrepido sostenitore della causa di Dio disse in
faccia de’ Principi della Sinagoga: Obedz're aperte: Dea ma
gi: puam bamim'bm , e quegli medesimo , che , ammaestran
do aChiesa, prescrisse a’ Fedeli di starsi soggetti (a) pro
ter Deum alli Re , ed a’ loro Ministri per esser tale la volon
tà di Dio . E l’ Apostolo delle Genti (6) ripete altresì dall’
ordinazione di Dio 1’ obbligo di coscienza ne’ Sudditi sotto
pena di dannazione di prestare la dovuta sommissione ai lo
-ro Sovrani, come a Ministri di Dio.
Di tal tempra non sono le massime , che da non pochi
Pseudo-politici si vanno spargendo sull’ origine, e li con
fini dell' autorità de’ supremi Reggitori . La Dottrina Evan
gelica li propone alla nostra venerazione quali Ministri di
Dio per 0 governo de‘ Popoli . La moderna Scuola er
l’opposto li trasforma in meri Agenti costituiti dal Pope o,
/
(a) 1. Petr. c.a. v.13. (b) Ad Rom. e. 1;.
DEL Marnmomo. 39
e dal Popolo ad ogni cenno revocabili . La prima non solo
riprova , ma reprime ancora ogni sfogo di mormorazione ,
Ogni movimento di rancore anche nelle più dure circostan
ze , quali si diedero a‘ tempi degli Apostoli . L' altra sotto
pretesto di patrocinare l‘ umanità tenta con acerbe , sedi
ziose fili piche di eccitare odio , sdegno , clamori contro
le pubbliche Podestà , e d’ introdurre sulla rovina delle me
desime un sistema d‘ indipendenza , e d’ anarchia, distrug
gitore d’ ogni civile , ed umana convivenza .
Se ogni legittimo governo dee , com’ essi dicono ,
procedere per via di legge, ove mai troverassi legittimo go
verno, ove vogliasi stare al concetto , che danno della leg
ge ? In una di coteste Opere più acclamate fu scritto , che
la legge non è , ne uò essere , che il risultato delle volon‘tà attuali di tutti . Ii'ralascio di osservare , come in queste
oche parole si trasferisce la podestà legislatrice dal Sovrano
al Popolo , e come dovendosi tener conto delle volontà di
tutti, tanto conta pel valore della legge la volontà dell‘ in
fimo plebeo , quanto quella del Sovrano; bensì osservo ,
che con una tale definizione non è più da sperare , che pos
sa darsi vera legge nel Mondo , nè in conseguenza legittimo
governo , sotto qualunque forma si voglia , Monarchica ,
Aristocratica, Democratica, o mista . In qualunque Po
olazione , per poco numerosa , ch’ ella sia , molto meno
in una intera Nazione non è certamente sperabile,che venga
no a concordare le volontà di tutti : non è dunque moral
mente possibile quel risultato , che nell’ addotta definizione
si propone qual essenziale costitutivo della legge . Ecco già
dunque tolta all’ Uman Genere la possibilità della legge .
Dippiù se la legge consiste nel risultato delle volontà di tut
ti, la podestà legislatrice consisterà essenzialmente nell’ ac
cordo di tutte coteste volontà cospiranti unanimemente in
quel medesimo risultato . Posta pertanto la morale impos
sibilità di un siffatto accordo in qualsivoglia Popolazione ,'
ecco ur tolta dal mondo , e spenta con un tratto di penna
la morale possibilità di podestà legislativa, e per conseguen
za d’ ogni qualunque legittimo governo , giacché legittimo
governo non si dà senza la corrispondente legittima legisla
H 2
/
6o TRATTATO
trice podestà . Così larga via verrebbe ad aprirsi a quella fu«
nesta indipendenza , che vien da taluni predicata qual dirit«
to imprescrittibile della libertà. , in cui vogliono , che nas
ca 1’ Uomo, quasi che 1’ Uomo di.natura socievole non nas
cesse colla condizione di viver soggetto alle leggi fatte , o
da farsi pel buon’ ordine della Società . Come dunque non
maravigliarsi, che propagatori di teorie si apertamente con
trarie alla Sovranità si affrontino a voler denigrare i difenso
ri della Religione , e renderlisospetti a’ Principi , come av
versi ai diritti delle pubbliche Podestà! La Chiesa Cattolica
fedele Custode , ed Interpetre degl’ insegnamenti di Cristo
e de’ suoi Apostoli provvede meglio , che ogni altra dottri
na alla rispettiva sicurezza, e tranquillità de’ Sovrani, e
de’ Sudditi ; su di che basti qui citare un nome superiore a.’
dileggiamenti de’ liberi Pensatori , voglio dire il Chiar.
Monsig. Bossuet nell’ 0pera intitolata , Politica tratta dalla
Sacra Scrittura. Intanto è dovere d’ ogni Cattolico non tra-.
lasCiare opportunità , che si appresenti , di reclamare contro
l’ingiustizia di sifiatti insussistenti sospetti . Non può abba
stanza rammentarsi l’ obbligo dell’ umanità verso di una Re-.
“ligione, che sola depositaria di ogni salutare verità, sola
pure può apprestare , ed ap resta c_ol_l’ esatta osservanza de‘
suoi precetti ogni più valevo e prestd10 per la felicità dell‘
Uomo, non solo nella vita futura , ma ancora nella presente
riguardo ad ogni stato, e condizione di persone . '
g. v.
Argomento dello Spalatense tratto dal ronfronto , tb’ ez' fil tra
1’ Acqua come materia del Battesimo , e il contratto
come materia del Sacramento nel matrimonio .
Convinto lo Spalatense non farsi lu0go presso li Gatto
lici , massimamente dopo li decreti del Sacro Concilio di
Trento , al ripiego preso da Lutero, Calvino , e Beza di
eliminare il matrimonio dal numero de’ Sacramenti per sot
trarlo all’ autorità della Chiesa , pensò , come già vedem
mo , ad altro stratagemma , equivalente nella sostanza , ma
DEL MATRIMONIO. 61
tanto più insidioso , quanto in apparenza men ripugnan
te al comune senso de’ Fedeli : e ciò fu , come pure osser
vammo , che in vece di distinguere nel matrimonio _ sacra
mentalmente ricevuto secondo il comune insegnamento la
doppia ragione di contratto , e di Sacramento , quasi due
attributi di una medesima cosa considerata sotto isuoi di
versi aspetti, passò gratuitamente ad altra erronea supposi
zione, che il matrimonio prima di farsi Sacramento co
minci ad esistere come contratto , talchè , lasciando alla
Chiesa 1’ inspezione del Sacramento , ferma rimanga presso
la Podestà Secolare la cognizione di tutto ciò , che riguarda
il contratto , ed in conseguenza la validità , o invalidità del
vincolo .
Abbiamo già di sopra con non pochi argomenti dimo- Da Ciò, che [3'
strata la vanità , ed insussistenza di questo suo capriccioso
ritrovamento . Rimane qui a vedere su qual base ha egli
preteso fondarlo . Pare cosa incredibile a dirsi: lo fonda
sopra un nudo , mero confronto tra il contratto relativa
mente al matrimonio , e l’ acqua relativamente al Battesi
mo . Dunque dopo_aver enunziato , N. 22. , che in tutto
ciò , che concerne la validità , o invalidità del matrimo
nio nulla in fluisce la virtù del Sacramento , soggiunge :
Neque ex vi Sacramenti sunt ista cognoscenda , sed ex vi
civilis contractus , qucm jamfactum , et legitimum , et
,, in suo esse undequaque perfectum supponit , antequam
,,‘ superveniat Sacramentum , si quod tamen supervenit .
Sicut Sacramentum Baptismi supponit aquam veram, et
in perfecto‘ esse naturali constitutam antequam ad Ba
ptismum adhibeatur ; et Sacramentum Eucharistiae idem
supponit de pane, et vino _. Cognoscere autem _veram
aquam , cognoscere verum panem , verum vmum ,
non est Ecclesiae , sed naturae , et artis : non enim ex prin
cipiis propriisEcclesiasticis,ètsupernaturalibus aut natura
acquae , et vini, aut opus artis in conficiendo pane po
test indagari , sed ex aliis principiis naturalibus , ethuma
nis . Ad Ecclesiam ergo (ecco la conclusione) s ectabit co
gnitio matrimonii ut est Sacramentum , et eI-FEctuum ipsi
us supernaturalium , si quos habet , sicut facit in Baptis
-3’
30
s s
i,
u
u
'.u
e:
u
u
.u
n
a:
D)
materia dell’ ac
qua in se non sog
giace alla Chiesa,
conclude , che
neppure allaChie
sa soggiace il con
tratto , che èma
teria del Sacra
mento nel matri
monio .
62 TRATTATO
Disparità tra l’un
caso,e l’altro,che
rivolge l’ argo.
mento contro lo
Spalatense , ed i
suoi seguaci .
Il contratto del
matrimonio tor
risponde non all’
acqua , materia
soltanto remota ,
ma all’ abluzione
dell’acqua , mate
ria prossima del
Battesimo.
,, mo , etin Eucharistia . Et sicut Sacramentum Baptismi
,, nihil confert aquae in esse perfecto aquae , et Sacramen
,, tam Eucharistiae pani, et vino ; sic neque Sacramentum
matrimonii quicquam conferet contractui inter mascu
lum , et foeminam; qui contractus est jam plenum , et
,, absolutum matrimonium in esse matrimoni: , hoc est
.,. contractus humani,, E‘ una maraviglia il vedere quanto sia
stata valutata questa parità dai seguaci dello Spalatense .
In essa si fonda Launojo nel suo Trattato pag. 14.9. , in essa
il novello Scrittore , che si prese l’ assunto di compendiare
1’ uno , e l’ altro nell’ accennata sua Operetta alla pag.6.
Valutabile sarebbe la parità , quando il matrimonio ,
come contratto , fosse materia del matrimonio come Sacra
mento , nella stessa guisa che l’ acqua e materia del Battesi
mo; cioè ove si potesse , o si dovesse dire , che l‘ acqua
sia Sacramento , o abbia in se ragion di Sacramento , sic
come si uò , e si.dee dire , che il matrimonio , qual si fa
per via icontratto sotto le debite condizioni, è vero Sa
cramento , ed ha in se la ragione , e l’ esser di Sacramento ,
talchè nel ricevere il Sacramento del matrimonio , altro
non sia l’ esseredel matrimonio contratto , altro 1’ esser del
matrimonio Sacramento , ma sia il medesimo identico essere
di matrimonio contratto insieme , eSacrammto . Quindi sor
ge una disparità , che non solo toglie ogni efficacia all’argo
mento tratto dall’ addotto confronto , ma ne rivolge anzi la
forza contro gli Avversarj, come si comprenderà da' seguen
tiriflessi . ‘ ,
L’ acqua , e non altro Elemento dee per instituzione di _
Cristo adoperarsi nell’ amministrazione del Battesimo , e
perciò è detta materia del Battesimo . Mal’ acqua non è Bat
tesimo , nè in essa consiste , o risiede la ragion del Sacra
mento . Il Maestro de’ Teologi , che sanno , e che ci fac
ciamo coraggio di citare , giacché in questo Secolo illumi
nato l’Autore della mentovata Operetta non ha sdegnato di
citarlo , spiega colla solita sua chiarezza , e precisione il co
mune sentimento de’ Dottori su questo punto (a): ,, Quidam
”
I)
(a) 3. par. q. 66. art. 1.
\
DEL MATRIMONIO. 63
(l l l
,, existimaverunt, quod ipsa aqua sit Sacramentum . . . . . .
., sed hoc non videtur esse verum : Cum enim Sacramenta
,, novae legis sanctificationem quandam operentur , ibi per
,, ficitur Sacramentum , ubi perficitur sanctificatio . In
,, aqua autem non perficitur sanctificatio . . . . . et idee Sa
» cramentum non perficitur in ipsa aqua , sed in applicazio
,, ne aquae ad hominem , quae est ablutio . Et ideo Magi-
,, ster dicit, quod Baptismus est ablatio corporz's exterior , fa-’
,, cta sub fbrma pramripta verborum ,, . '
Ed il Catechismo Romano(a),, Id vero eo diligentius mo
,, nere oportebit , ne forte Fideles in eum errorem inducan
,, tur , ut existiment , quod vulgo dici solitum est, aquam
,, ipsam , quae ad conficiendum Baptismum in Satiro Fonte
,, asservatur , Sacramentum esse ; tunc enim Sacramentum
,, Baptismi dicendum est , cum aqua ad abluendum ali
,, quem , additis verbis , quae aDomino instituta sunt , re
,, ipsa utimur ,, Però l’ acqua nel Battesimo e materia sol-«
tanto remora, come si ammette universalmente da tutti.
La materia. prossima , cioè quella in cui pmfiritar Sacramen
tum, non è 1’ acqua , ma 1’ applicazione dell‘ acqua , quale
applicazione , o abluzione, sul: forma prae:cripta wróorum
constituisce il Sacramento . Ciò posto qual Cattolico dirà
mai, che quell‘abluzione, che è materia prossima del Sa«
cramento , ed in cui sub pramripm forma veróorum perfiaz'tur
Sacramentum possa soggiacere ad altra inspezione fuorchè a
quella della Chiesa, per conoscere, e decidere della validità,
0 invalidità, della legittimità , o illegittimità di essa ? Onde
già si scorge, che un rito , o atto tuttocchè esterno, e sen
sibile , che sia materia prossima di Sacramento , ed in cui
sotto la debita forma perficitur Sacrameutum soggiace privati
vamente all’ inspezione della Chiesa , nè può in conto alcu
no la Podestà Civile assumerne la cognizione , ' e il giudizio .
Ora venendo al matrimonio , è dunque da vedere , se il
contratto abbia da considerarsi come materia soltanto re
mora del Sacramento , qual’ è l’ acqua rispetto al Battesimo,
(4) l’art. 2. de Sacram. Baptismi N. 6.
64 TRATTATO
Il mutuo consen
so_, che forma ;il
matrimonio con.
tratto è altresl ,
secondo Van-Es
pen , la causa ef
ficente del matri- ”
monio Sacramen
to e
ovvero come materia prossima, qual si è l’ applicazione
dell‘ acqua , in cui sotto la prescritta forma si compie il Sa
cramento . Se come materia remota , riterrà l’ argomento
tratto dalla parità qualche apparenza di forza , ( soggiacen
do tuttavia ad altre eccezioni, anche in questa ipotesi) :
“ma quando il contratto , ossia il consenso esternato sotto le
debite Condizioni sia anzi materia prossima, e c0rrispon
da non all’ acqua , ma all’ applicazione, che sifa dell’ acqua
nel Battesimo sotto la prescritta forma , converrà dire , che
siccome quest’ applicazione , o abluzione non può soggia
cere che alla inspezione della Chiesa , così 1’ atto esprimen«
'te il consenso de’ Contraenti , e che forma propriamente il
contratto , non potrà anch’ esso soggiacere fùorchè alla in
s ezione della Chiesa per conoscere , e decidere della vali
dità, oinvalidità, legittimità, o illegittimità di esso, e
rivolgerassi , come si è detto , contro gli Avversarj 1’ argo
mento tratto dalla parità .
Cominciamo perciò a vedere sotto qual concetto ne
appresenta il matrimonio come Sacramento un celebratissi
mo Canonista , che sembra non dover essere sospetto agli
Avversarj , v0glio dire il Van-Espen part. 2. tir, 12. cap. 4..
num. 7. ,, Causa igitur elficiens , et perficiens matrimonium
est mutuus Contrahentium consensus , ut sicut Sponsalia
de futuro contrahuntur solo consensu in nuptias futuras,
ita matrimonium per consensum de praesenti in nuptias
perficitur juxta regulam juris: Naptia: non cancubitus,
sed consensus facit . Unde Pontifex in cap. 23. X. (a) de
Sponsal. tanquam indubitatum sUae resolutionis fonda
mentum assumit, quod sufliciat ad matrimonium solus
consensus illorum , de quorum, quarumque conjunctio
,, nibus agitur . ,, E che qui si tratti del matrimonio come
Sacramento , si rende certo da’ numeri antecedenti , ove
Van-Es en spiega la differenza , che passa tra il matrimonio
degl’ Infedeli , e quello de’ Fedeli , dicendo il primo essere
bensì vero , ma non rata , e l’ altro essere non solo vero ,
32
”
D)
’D
”
S)
D)
(a) Innoc. Ill.
DEL MATRIMONIO. 65
ma rato . e Sacramento, così N. 3. ,, Aliud_ est matrimo
nium ratum , idest in Ecclesia approbatum , quod inter
Christifideles legitime contrahitur . . . . . . Nam etsi ma
trimonium inter Infideles existat , non tamen est ramm:
Inter fideles aurem verum , et ramm existit; quia Sacra
mentum fidei , quod seme! est admissum , nunquam amìt«
titur , sed ratum eflîcit conjugii Sacramentum , ut ipsum
,, in Conjugibus illo durante perd_uret ,, . E dopo avere sog
giunto , N. 5. ,, non dubitarsi da verun Cattolico , cheil
matrimonio rato tra’ Fedeli sia Vero:S'acramento , ed aver
ne addotto in prova contro gli Eretici le Autbrità di Eugenio
IV. , e del Concilio di Trento, passando a spiegarne la so
stanza , e la causa e_fiicimte , e pnfirz'mra , la ri one nel mu
tuo consenso de’ Conjugi , come si è veduto neîN.7. Adun
que se l’ abluzione nel Battesimo è materia prossima del Sa
cramento , perché in essa Perficz'tur Sacramentum , come in
segna S. Tommaso , e con esso la comune de' Dottori, sarà
per la stessa ragione materia rossima del matrimonio il cori
senso espresso da’ contraenti , giacché , come intendiamo
da Van-Bspen , questo consenso è propriamente causa eflì
cim: , et perficiem rnatrimorzz'um . ‘
Ci siamo qui riportati a Van'Espen , come ad Autore
non sospetto di tro pa propensione a favore de’ diritti_ddla
Chiesa . Ma oltrec è la sua dottrina in uesto luogo altro
non è , che la dottrina comune delle Scuole Cattoliche, egli
stesso la fonda sull’ autorità sommamente più rispettabiledi
Eugenio IV. nel Decrero , Pro Armeni: . ,, Septimum est Sa‘
cramentum matrimonii , quod est signum conjunctionis
Christi , et Ecclesiae , secundum Apostolum dicentem .
Sacramentum boe magnum est . Ego autem dico in Chrirto ,
et in Ecclesia ,, E soggiunge immediatamente : ,, Causa
elliciens matrimonii , regulariter est mutuus consensus per
,, verba de praesenti expressus . ,, Ove ben osserva Van-Es
pen la parola regalaritn,, nullatenus sic' intelligendam, quasi
aliquando alia assct causa eflîciens matrimonii, quam mu
tuus consensus , sed quod is consensus non semper sit ex
primendus per verba , ideoque vocula regalariter non re
fertur ad mutuum consensum , sed refertur ad consensum
I
n
n
a:
n'
”
D!
D)
8’
D,
il
i,
l)
”
DI
10
Si fonda Van-Es
pen sul detto di
Eugenio IV. Au
tori tà consenta
nea di S. Toma
so.
66 TRATTATO
,, per verba de praesenti expressum ,, . Dall’ autorità per.
tanto di Eugenio rimane irrefragabilmente confermato, che
il consenso espresso da’ Contraenti è quello , in cui, come
si ha da Van-Espen , ejfic‘itur , et perficz‘tar il matrimonio co
me contratto , e come Sacramento : che però ha da cogî
siderarsi qual materia prossima ,‘ che corrisponde all’ ablu
zione nel Battesimo . Corrispondenza espressamente rico
nosciuta da S. Tommaso in 4.. Dist.27. Q.t. Arta... ad quar
mm Quaestiouem s.,, Diceixdum , quod ,sicut'se habet ablu
,, rio exterior ad.Bap-tiqmum , ita se habet expressio verbo
,, rum ad hoc Sacram'entum , ut dictum est ,, . E merita
mente , sendocèha;ic”come nell’ abluzione , o applicazione
dell’ acqua sotto la prescritta forma si compie il Sacramen
to del Battesimo , così nel mutuo consenso sotto le debite
condizioni si compie il Sacramento del Matrimonio . .
Da questa stessa dottrina di Van-Espen , tratta da’ Ca
noni ,. autorizzata da Eugenio IV. , ne contrastata da verun
Cattolico, sorge un’ altro riflesso , onde vieppiù. dichiara
re , qualmente ne’ Conjugi, che ricevono sacramentalmente
il matrimonio , l’union maritale viene da una stessa identica
cagione prodotta insiememente , e formata , sia nell’esser di
contratto , sia nell'esscr di Sacramento . Ed in vero la cagio
ne , che all’union maritale dà l’esser di matrimonio vero, e lo
costituisce nell’ esser di contratto ,. ella è il mutuo legittimo
consenso de’Contraenti; per altra parte questo medesimo le
gittimo consenso è altresì la cagione, che all’ union maritale
sotto le debite condizioni da 1’ esser di matrimonio rato , se
condo Van-Bspen , e porta seco 1’ essere di matrimonio Saera
mento. Dunque dal mutuo legittimo consenso, sotto le debite
condizioni, come da una stessa; identica cagione risulta iden
ticamente nel matrimonio la ragion di contratto , e la ragion
di Sacramento : nè perciò può dirsi , che il Sacramento-so
praggiunga al matrimonio di già pienamente costituito nell’
esser di contratto civile , come senza fondamento , nè di ra
gione , né di autorità vien perpetuamente supposto dallo
Spalatense , e da' suoi seguaci .
La rovenienza del matrimonio sotto 1' una , e l‘ altra
ragione al mutuo esternato consenso delle parti fu di già in
DELMATRIMONIO. 61
in poche righe egregiamente spiegata dall‘ Angelico Dotto
re in 4.. Dist.aó. Q.a.art.g. ad a. ,, Actus exteriores , et' ver
,, ba exprimentia consensum directe faciunt nexum quem
,, dam, qui est Sacramentum matrimonii,,. Gli atti esterni,
ch’ esprimono il consenso , e formano in tal guisa il con
tratto , quegli stessi producono insiememente un certo le
game, cheè Sacramento; e ciò in virtù della instituzione
di Cristo, il quale all’ union conjugale , segno della sua
unione colla Chiesa, volle aggiugnere l’ efficacia produci
trice della grazia .
Anche in questa ragione di segno rappresentativo si
osserva una congrua corrispondenza tra il consenso esternato
nel matrimonio , e l’ abluzione esterna del corpo nel Bat
tesimo . Nell’ instituire il Battesimo volle Cristo riporre il
Sacramento in un’ atto esterno significativo di alti misterj ,
ed in particolare dell’ interna mondezza , che il Battesimo
produce nell’ animo : e così pure nel matrimonio ripose la
ragion del Sacramento in quella unione , che si forma per
via di un legittimo esterno contratto , e che er antica Di
vina instituzione prefigurava di già 1’ unione i Cristo colla
Chiesa . , ‘
E qui ripetiamo , che la nozione fin qui esposta del
Sacramento del matrimonio si verifica , e sussiste non
solo nella sentenza più comune , ed autorevole , che tiene
i contraenti per Ministri del Sacramento, ma anche nell’
opinione di Melchior Cano, che ne fa Ministro il Sacerdote ,
o Paroeo . Imperocchè siccome 1’ abluzione nel Battesimo ,
tuttocchè materia prossima, dee però farsi sub prmrrrz'pm fòr
ma per costituire il Sacramento, cosi converrà dire , che
sebbene il mutuo esternato consenso sotto le debite condi
zioni sia materia prossima del Sacramento del matrimonio,
corrispondente all’ atto dell’ abluzione nel Battesimo , pure
ad effetto di costituire il Sacramento , fra quelle debite con
dizioni si ricerca, che il mutuo consenso si presti sotto la
benedizione , o intervento del Sacerdote , o Ministro , me
diante la quale , o condizione , o forma , che sia, matrimo
niali: contraria: perficitur , come si esprime Juenin Insti
tut. Theolog. part. 8. Dissert. 8. de Matrim. Q. 1. c. 1. Con
I‘ a
Questa stessa no
zione ha luogo
del p‘ari nella sen
ten2a , che costi.
tuisce il Sacerdo
te Ministro del
Sacramento .
68 TRATTA'TO‘/
. clus. 4.. : il che n0n toglie , che il Sacramento non risieda
nell‘atto, in cui si contrae l’union conjugale , nè fa che il Sa
cramento debba. considerarsi come una entità sopravvenien
te al contratto di già formato contro l' universale senso del
la Chiesa , espresso dallo stesso Lodovico Habert in quelle
poche parole , che abbiamo già di sopra riferite : ,, matri.
,, monium , ut Sacramentum novae legis , est legitimus
,, Contrahentium consensus a Christo institutus, ut signum
,, efficax gratiae ,, . (a) .‘ '
Ne’ paragrafi, che vengono in appresso s‘ ingolfa lo
Spalatense in un abisso di ragionamenti, onde trarre , ed av
volgere gl’ incauti leggitori nell' erronea persuasione, che
senza valevole fondamento sia stato il matrimonio annovera
to dalla Chiesa nel numero de’ Sacramenti. Non ci prendia
mo ad isvolgere in questa parte i suoi sofismi , già confutati
abbastanza in Lutero , e Calvino da’ nostri Controversisti .
Da niuno, che voglia salvare le apparenze di Cattolico si
nega , che il matrimonio sia stato da Cristo innalzato alla
dignità di Sacramento , ed il nostro intento in questo luogo
non riguarda propriamente coloro, che si prendono ad op
pugnare alla scoperta le definizioni della Chiesa. , ma colo
ro , che tentano di eluderle con ogni maniera d’ insidiosi
raggiri . ' _
5. V I. ‘ ‘
Inoltmmmto della. Spalatense nell’ attrióuire al Principato la
fiscoltà di concedere il divorzio non solo per via dil:gge
_generale , ma anche a titolo di Epirbeja .
, _ ‘ Dopo îuesta lunga digresssione contro la ragione diSa
scal"° ’5à'fi?'° ’ cramento ne matrimonio torna lo Spalatense all’ articolo
e mm" mo" del divorzio . Abbiamo veduto , come da principio studios
nell’ insinuare, , _ _ . . . . . . .
dl autonzzarlo con attribuire al Prinmp:1to, in Virtù (ilche a titolo di E- 51 , _ . , , . _
picheîa fu da Mo. una supposta mediata dmh1arazxone di Dio, a facoltà di con
sè conceduto il cederlg . Ivi però appose qualchelimitazione all’ uso di una
gibello del rlP“' tale podestà; cioè che non potesse esercitarsi, nè valesse
O ._-o.t
__ v v
(4) Pag. 2-6.
DEL MATRIMONIO. 69
fuorché ex legitimistausis lege tamen universali positis ', et ap
probatir ; mostrando pure ancora in una tale concessione
qualche sorta di dubbtezza , e di'perpléssità . Ma venendo
al N. 56. si vede fatto più animoso , e più facile : più ani
moso nell’ approvare con tuono risoluto l’ uso del divorzio
per via di leggi universali: ,, Legibus igitur universalibus
,, optimum est , et tutissimum ex certis , et gravibus cau
,, sis divortia plena , maxima tamen cum cautela concede
,, re ,, . Più facile poi nel declinare di repente la necessità di
sifi'atte leggi , tentando di allargare et via dell’ Epicheja la
facoltà di concederle , fuor anche clÎ-r' casi compresi nelle
leggi : ,, Sed si extra illas causas contingeret aliqua necessi<
tas , qu'àe pro salute animae al icujus Fidelium divortium
postularet, ance s essem, an Epiiceja esset utendum , per
quam vivente adiiuc altero Conjuge , in altero possit no
vum conjugium tolerari , ubi praesertim irreconciliabiles
inter Virum , et Uxorem ardent simultates , quae utram
que partem in perpetuo peccato_ mortali detinent‘ . Fa
teor Legem esse Divinam , et puto potius positivam ,
quam naturalem , ut conjugia sint insolubilia , et inter
unum , et unam : sed sicut in veteri lege Moyses per
Epiicejam in hac lege dispensavit , et libellum conces
sit repudii , ira post Christum etiam Origenes aliquid
tale concedi posse asseveravit , ubi ex una parte odia abo
minabiles sibi mutuo fecerunt Conjuges , ex altera ini
continentiae pericula gravia urgent . imo et lapsus mise"
randi contingunt ,, .
Si osservi lo scaltro artifizio dell‘ Autore nel assare ,
come di soppiatto, da una posizione ad altra del tutto diffe
rente . Parlando N. 4.. della concessione del libello fatta da
Mosè , la ripete da una Divina dispensa , e tolleranza , non
sine Divina dispensatione , et tolerantia , siccome N. 3. ante
cedente della dispensa nella monogamia disse essere stata
conceduta , Dea revelante ad ternjms , et ex speciali gratin dii
pensante . Riconosce in seguito , che siffatte dispense , con
cedute ad tempus , furono da Cristo espressamente rivocate
nella nuova legge . Qui comincia a cangiare linguaggio , e
ove N. 4.. si ha che Mosè concedi: il divorzio per Divina dis
DI
DI
,,
”
,I
S)
i)
i!
”
’9
I,
’J
9’
J)
9’
Posto questo ti
tolo vana sareb
be stata l’imme
diata da lui rico
nosciuta conces
sione farmdaDio
a Mosè; vana l’a
bolizione del di
vorzio fatta da
Cristo.
70 TRATTATO
;La. testimonian
za di Origene al
legata dallo Spa
latense prova con
tra di lui.
pensa , in questo N. 56. si dice , che Mosè il concede per
Epicheja . Ora è ben chiara la differenza , che passa tra
1‘ una posizione , e l' altra . Egli è chiaro, che una dispen
sa, che si può concedere per via di Epicheja non abbisogna
di particolare dispensa , quale suppone 1’ Autore essersi da
ta , o inspirataimmediatamente da D10 a’ Patnarcht , ed a
Mosè . La dispensa , che si concede a titolo di Epichcja , è
atto dell’ autorità propria di qualunque Superiore nelle cose
subordinate alla sua giurisdizione ; ne si ri etc immediata
mente da Dio , come fa 1’ Autore , non so 0 da principio ,
ma ancora N. 51. ,, In hac Divina lege , ut diximus , dis
,, pensatum fuit a Deo cum Viris etiam fidelibus in lege na
,, turae , et in lege etiam scripta ,, . E di nuovo riconosce ,
che questa dispenSa data espressamente da Dio per la legge
di natura _, e la legge scritta , fu espressamente da Cristo ri
yocata nella nuova legge : ,, Sed Christus Dominus dispenf
sationem hanc restrinxit denuo , et ad primaevam redu
xi_t matrimonii institptionem , in qua pol gamia plurium
simul uxorum omnino vetatur , ita ut i la una vivente
,, alla duci non possit , imo neque superinduci ,, . E che
avrebbe dunque operato Cristo Coll’ abolizione di sifi'atta
dispensa , ove potesse tutt’ora il Principe concedere per via
di Epicheja il divorzio,come si suppone essere stato pure per
via di Epicheja conceduto da Mosè? In guisa che malgrado
l’ ordinazione di Cristo rimanesse il divorzio . e sussistesse
nella nuova legge nello stesso stato , in cui fu nella legge di
3)
3’
natura , e nella legge scritta?
Pure sentiamo com’ egli segue_ad insinuare l’ _uso dell’
_Epicheja afavore del divorzio. ,, Ac quemaclmodum _duritia
,, illa cordis indulgentiam aliquam meruit , ira ut _usus repu
,, dii non esset peccatum , aut saltem ad peccatum non im- ,
putaretur , sic inter Christianos ait ( Origenes ) eamdem
duritiam posse interdum, in quibusdam singularibus ,
eamdem indulgentiam promereri, Non negat id fore con
tra Scripturam , et contra legem , quia Christus , et
Paulus contrarium prorsus doce_nt , sed putat interim Ec
clesiam habere a Deo potestatem in illis ex causa dispen
sandi , sicut habuit Moyses . Scia enim , inquit , quordam
”
i)
DEL,MATRIMONIQ. 71
,, qui pr4emnt Ecclesiz's, extra Scrthuram permi:irse aliqumn
,, nubere Viro priori vivente , et contra ScriPturam quidem fi
,, rerum dicentem : Mulier ligata est etc. non tamen ornm'no ri
,, ne causa bocperrnz'rerunt; fbrsitarz enim Propter hujusmodi in<
,, firmimtem incontinerztium bomireum , pey'orum comparatiofle ,
,, quae mala szmt permisermzt adverrm ea, quae ab initio fueram‘
,, scripta . Si cum causa fecerunt , ergo dispensaverunt: Et
,, cum haec non reprehendantur ab Origene, sed potius ex
,, cusentur , ac ferme approbentur , sentiebat Ecclesiam ,
,, dum de peccato judicat , posse ex causa matrimonium
,, permittere post divortium, vivente uxore , et n0n ex sola
,, causa fornicationis, aut alia publicis legibus approbata ,, .
Ripigliamo questo ragionamento . I. Dice 1‘ Autore ,
che l‘ indulgenza conceduta nell’ antica legge fece , che
1’ uso del divorzio non fosse peccato . Adunque intanto po
tè quella indulgenza scusare dal peccato , in quanto fu da
Dio conceduta colla concessione del libello di ripudio . Ma
questa concessione fu da Cristo tolta espressamente , com’
egli stesso confessa . Dunque l’ indulgenza , che per sola
virtù di Divina concessione poté scusare nell' antica legge ,
più non può sufl‘ragare dopo la Divina rivocazionr: fatta da
Cristo nella nuova legge .
2. Dal Testo d’ Origene non s’ inferisce , ch’ ein abbia.
in alcun modo approvato una dispensa propriamente detta
in fatto di divorzio . Dice espressamente , che l’ enunziato
divorzio fu fatto contro la Scrittura, contro la legge di Dio ,
nè di ciò si ritratta .‘ Soggiunge soltanto , che alquanti Ves
covi del suo tempo lo permisero . Ma in qual modo ? Lo
permisero come un minor male , per evitare un mal peg_
giore , il che_indica una permissione di sem lice tolleranza,
che non rende lecito il minor male , anzi c e un’ approva
. zione , o dispensa , che renda lecito l’ atto , su cui cade .
Può un Superiore avere giusta cagione di tollerare un minor
male per evitare un mal peggiore . Ma in tal caso la cagio
ne , che giustifica la tolleranza nel Superiore , non giustifi
ca l'inferiore , che ne abusa , per commettere il male mino
re . Troppo precipitosa è dunque la conclusione dello Spa
latense : Si cum causafio:runt , ergo dispensawrunt .- -
"\
.sw
72 TRATTATO
La cognizione ,
che lo Spalatense,
cdi suoi seguaci
concedono alla
Chiesa nelle cause
matrimoniali per
ciò, che riguarda
il peccato , porta
seco un vero di
ritto di conosce«
re del contratto.
3. Dal sovracitato Testo rileva De Dominis essere stato
sentimento di Origene, che la Chiesa abbia ricevuta da Cri-_
sto per la nuova legge la facoltà di dispensare in materiadivorzio , come l’ ebbe Mosè nell’ antica , e di permetter
10 anche fuor del caso dell’ adulterio , e di altre cause ap
provate dalle pubbliche “leggi . Dunque non può negare ,
che per sentimento non solo di Origene, ma ancora di que’
Vescovi , che dispensarono , e de' Fedeli, che ad essi ricor
sero er la dispensa , si attribuisse già da que’ tempi alla
Chiesa la podestà di conoscere del matrimonio , anche co
me contratto , giacché secondo lo Spalatense tutto ciò , che
concerne la validità , o invalidità del vincolo , dipende dal
contratto , nè ha che fare col Sacramento . Dunque si con
traddice egli apertamente nell’affermare N.52. che ,, Quam
,, diu Ecclesia , aut maxima ipsius para fuit in Republica
,, Romani Imperii , legibus Imperatorum standum erat , et
,, ex ipsis divortia , ac simpliciter matrimonia dirigeban
,, tur ,, . Se in materia di matrimonio era la Chiesa sotto.
posta in tutto , e per tutto alla direzione delle leggi Impe
riali , come porca cadere in mente a’ Fedeli di ricorrere a’
Vescovi per lo divorzio , a’ Vescovi di assumere la libertà di
accordarlo , anche per cause non ap rovate dalle leggi, ad
Origene di non disapprovare la con otta di que’ Vescovi ?
Non mancherà per avventura chi si afiretti a deridere
in questo luogo la mia semplicità , per non aver capita , o
avvertita la cautela frapposta dallo Spalatense nello spiegare
il sentimento di Origene :,, Sentiebat Ecclesiam dum depec«
,, mio judz'cat, posse ex causa matrimonium permittere post
,, divortium ,, talchè la cognizione della Chiesa cadeva sul
peccato , e non sul contratto . Vana cautela . Imperocchè
dato ancora, ( del che dirassi più di proposito a suo luogo) ,
che la cognizione della Chiesa si ristrignesse a giudicare del
peccato , sempre si verifica , che alla Chiesa spettava Co
noscere, se un matrimonio da contrarsi , 0 contratto a nor
ma delle leggi del Secolo potesse eseguirsi , o sussistere sen
za peccato ; ed è chiaro , che dovendo ogni Uomo astenersi
da cui , che non può farsi senza peccato , e che di più nul
lo è dl sua natura ogni atto , 0 contratto , che dopo fatto
DEL MATRIMONIO» 73
- non può sussistere senza peccato , dovea ogni Fedele dipem
dere più dal indizio della Chiesa , che dalla direzione del- ‘ \
le leggi pubb iche per accertarsi della legittimità , o illegit
timità del, matrimonio , e prima di contrario, e dopo aver
lo contratto, potendo avvenire , che un matrimonio per-
messo , o approvato dalle leggi non potesse , o contrarsi , o
sussistere senza peccato . Adunque per ciò stesso , che alla
Chiesa spettava giudicare del eccato, le spettava per dltÌt-.
ta conseguenza giudicare del e condizioni apposte al matri
monio dalle leggi pubbliche per decidere , se ciò che si con
cedeva da Papiniano poteva accordarsi con ciò , che pre
scrive 8. Paolo , secondo 1’ espressione di S. Girolamo , ed
in somma se le condizioni erano tali, che potesse il Fedele
senza peccato conformarvisi : E tanto più radicata era nella
Chiesa una tale autorità , quanto che per detto dello Spala
tense stendevasi ancora fuori delle cause contemplate nelle
leggi pubbliche .
Ne qui si dee ommettere ,_ che sebbene nel citato pas
so di Origene non si tratti di clis cnsa , o permissione pro
priamente detta , sussiste tuttavra l’ argomento, che ne ri
sulta in prova dell’ autoriià , che la Chiesa esercitava già da
que’ tempi nelle cause matrimoniali de’ Fedeli . Imperocchè
chiaro app isce da quella testimonianza , come ne’ dubbj
emergenti Èi11la legittimità , o illegittimità del vincolo con
jugale rico revano i Fedeli al giudizio della Chiesa , e che i
Vescovi assumendone la cognizione professavano, che la
materia del matrimonio non soggiaceva talmente alla dire
zione delle leggi Civili, che non dipendesse altresi da più
alti religiosi principj , la cui applicazione riservata era all’
autorità della Chiesa .
4.. Oltre Origene cita lo Spalatense per la solubilità del
matrimonio una Decretale del Santo Papa Deusdedit , di cui
parla con reo disprezzo, come pure l’ autorità della Glossa,
e di alcuni pochi Canonisti . .
Quanto a Santo Deusdedit scudo riconosciuta per sup- Altre autorità i.
p0sitizia , e data per tale nella collezione di Labbeo la let- nutilmento alle
tera unica prodotta sotto il di lui nome , non occorre , che gare dallo Spall
ci fermiamo a riferire le varie interpretazioni addotte da Ca- ‘°“‘°°
- K
74. T RÀ‘T,T’A T O
nonisti perla retta intelligenza di essa ,Ij che ' possono ve
dersi presso il dotto Gonzalez . Li Cano sti poi citati, co
me si rileva dallo stesso numero indicato , tengono , che
possa un matrimonio sciogliersi , non già per legge , o de
creto della Podestà Civile, ma in virtù della Podestà conce
duta da Cristo alla Chiesa , la cui pienezza risiede nel Ro-,
mano Pontefice , ristringendosi per altro ad un matrimonio
semplicemente rato , e non consumato . Dottrina che rien
tra nella classe , e nell‘ ordine delle concessioni fatte da Cri
sto : quale si è quella promulgata da S. Paolo , riguardante
lo scioglimento del matrimonio anche consumato nel caso
della conversione dell‘ uno de’ Conjugi : quale l‘ altra pro
mulgata dalla tradizione , e autenticata dal Sacro Concilio
di Trento , riguardante lo scioglimento del matrimonio sol
tanto rato per la solenne professione dell’ una delle parti .
Onde neppure que‘ Canonisti favoriscono in alcun modo lo
stravagante pensamento dello Spalatense nell’ attribuire alla
Podestà Civile 1’ autorità di sciogliere i matrimonj validi an
che consumati , e per qualunque causa bene visa .
’ 5. V I I.
Del Concubz'nato .
Distinzione che ’ Distipguel’ Autore due sorte di Concqbinato ,, 1‘ uno
fa lo Spalatc;sc ’ Uomo ingenuo colla propria Serva, cl altrp d Uomo
trailConcubim_ ingenuo con Donna ingenua , o libera . Del primo tratta
to d’ ingenuo con N. 58. ,, Ac primum , an sit licitus usus Ancillarurn ad
ingenua , e d? in- ,, prolem suscipiendam , ira ut homo potestatem habeat in
g°”“° C9“ S_°"'“° ’,, corpus suae legitimae Ancillae , etiam qui legitimo con
figîfàîr'cll‘ì’ilààll‘: ,, jugio sibi propriam ingenuam habet uxorem copulatam,,P
assumere le |oro Comincia per dire , che certi esemp1 della Scrittura sem
Ancelle usassero brano mostrare esser ciò lecito . Adduce l’ esempio di Abra
cpn esse iure beri- mo con Agar , di Giacobbe con Bala , e Zelfa , e soggiun
1” "°" 71x°"'0 ge ,, Rachel , quae dominium habebat in Ancillam suam Ba
,, lam , subjecit eam Viro suo loco sui , non ut Uxorern ,
,, sed ut Ancillam duntaxat ; retinuit enim i'psa dominium
,, in illam , non id transtulit in Jacobum : et ideo cum pe
DEL MATRIMONIO. 75
,, perit ipsa Bala Dan . dixit Rachel: Exaudivit' Dominus
,, vocem meam , dans mihi filium . Sic fecit et Lia , sub
,, jiciens interdum pro se Ancillam suam Zelpham : et rur
,, sus eam subtrahens : non ergo jure uxorio coibat cum
,, ‘illis Jacob, quae uxore: ipsius non erant , sed jure domi
,, nii herilis ,, . Non occorre . che ci afiatichiamo a discu
tere una conclusione , che il Sacro Testo convince aperta
mente di falsità . Sara diede pure ad Abramo Agar sua Ser
va per averne figliuoli , senza perciò abdicare il suo domi
nio sopra di Lei ; ep ure ciò non ostante fu data in qualità
di moglie (a) : ,, Tu it Agar Aegyptiam Ancillatn suam w»
,, et dedit eam Viro suo ‘Uxorem : ,, Così di Rachele (b) =
,, Deditque illi Balam in conjugium ,, . O come si ha dalla
versione di Santepagnino nell‘ ultima Edizione della Bibbia
di Vatablo, fatta in Parigi A11. 1729. _,, Et dedit eiBilhal
,, ancillam suam in uxorem ,, . Come dunque si può dire ,
che Giacobbe non usasse jure uxorio con quella , che gli era
stata data in conjugium , e ch’ era in conseguenza ‘Uxor non
meno , che Agar il fu di Abramo?
Passa indi a proporre la questione pel tempo presente , Memîn questio_.
e cita come dubbioso S. Agostino :,, Hoc tamen ettam nunc ne, se ciò Possa
,, licere non est ausus aliirmare Augustinus , sed neque ab- esser tutt’ora le
,, solute id negare voluit , dicens : Piane uxorz's volum‘at: cito_, 8 Cita S-A
,, adbibere aliam , unde communesfilii nascantur um'u: commi- g9-"Ufl0 C°m° dUb
,, stione, et semine , alterius autem jure , ac puntate apud b'°s°'
,, antiquo: Patre: fa: erat . ‘Utrum et num‘fà: si: non temere
,, dixerirn : non a: enim mmcpropagandi necessitas, quae mmc
,, fiu‘t etc. ,,
Cita poscia S. Gio. Crisostomo (c) , il quale Patriar- Si risolve per la
t'ha: excusat , rem absolute damnat . E conforme a questo sen- negativa, con che
timento scusa pure lo Spalatense i Patriarchi , a’ quali fu contraddice“ suo
concessa la pluralità delle moin , ex speciali guadam Divina, MSI]MIO dirliltpllì’fl‘?
dicam ne dispensatioue , 1m tolerantia , et pannùsione, come il al mo ° e P"
. . . che’a oc’anzi innpete qui espressamente : tolta la qual dispensa per l’ ordl- tmàolt’to da e,_
8°.
(4) Gen. c. 16. v. 3. (b) 0' 3°' vi"4"
(c) In Gen. Email. 17. K
2
76 TRATTATO
nazione di Cristo , sembra egli finalmente risolversi con
S. Gio. Crisostomo per la negativa : ,, Ancilla ergo nisi in
,, uxorem saltem privatam ( de qua inferius) assumatur ,
,, sine fornicatione toro adjungi non potest ,, : Quanto poi
a S. Agostino potea , e dovea egli avvertire , come il Santo
Dottore condanna , e riprova da per tutto la poligamia si
multanea , e ciò anche in questo stesso libro , De bono con
jugali c. 14.. N. 16. ,, Ira nec concubinae ad tempus adh-ibi
,, tac, si filiorum causa concumbant , justum faciunt con
,, cubinatum suum ,, . Che però il modo dubitativo , sotto
il‘quale propone la‘questione nel passo citato, dee intendersi
ristretto al caso , in cuiun’ assoluta necessità per la propa
gazione del genere umano sembrasse richiede re un siffatto
consorzio .
Si appone per altro in questa conclusione del N. 58. lo
S palatense al vero , e giusto sentimento :,, Ancilla ergo
,, nisi in uxorem saltem privatam assumatur , sine fornica
,, tio'ne toro adjupgi non potest ,, . Che pensare pertanto
della sodezza di un sistema , ove per altra parte si pongono
rincipj , per li quali viene a smentirsi , quando che sia ,
a verità del detto sentimento , che pure altro non è , che
un’ assioma dottrinale universalmente , ed incontrastabil
mente ammesso nella Cristianità? Si è veduto con quanto
d’ impegno , e d’ artifizio siasi provato lo Spalatense ad in
sinuare lo strano suo ritrovamento , che tutto ciò , in cui
fu nell‘ antica legge dispensato da Dio intorno al matrimo
nio soggiaccia talmente alla Podestà Civile , che in virtù, o
di mediata pretesa Divina dichiarazione , o di semplice Epi
cheja possa tutt’ ora dispensare il Principe , dovendosi ri
putare fatto da Dio il fatto delsuo Vicario nel governo delle
cose temporali . Ora fu per Divina dispensa lecito a’ Patriar
chi l’ avere più mogli, e anche lecito secondo 1’ erronea
supposizione dell’ Autore poc' anzi riferita di usare del ma
trimonio colle Ancellejure barili, e nonjure uxorz'o . Adun
que ne’ paesi, ove dura tuttavia la schiavitù propriamente
detta, potrebbe il Principe render lecito a’ Padroni anche
ammog iati l’ usare colle loro Ancelle senz’ altro legame
conjugale , massime ad oggetto di procurarsi una prole ,
-.a
DELMATRIMONIC). 77
o
che non potessero conseguire dalle loro mogli; e falsa sa
rebbe la sentenza meritamente qui sostenuta dall’ Autore:
,, Ancilla nisi in uxorem saltem privatam assumatur. psine
,, fornicatione toro adjungi non potest ,. . '
< Più diffusamente si prende l’ Autore N. 59. e seguen. a
trattare dell’altra sorta di concubinato tra Uomo ingenuo, e
Donna libera , e ne propone la questione come più chiara ,
e più facile a risolversi ,, De Concubinis liberis , et ingenuis
,, res videtur clarior ,, Ed in vero è d’uopo confessare , che
egli s’ introduce con una quanto chiara , altrettanto giusta,
e precisa esposizione della sana dottrina in tal maniera :
,, Cum enim libera Mulier non possit , jure Divino ab Ada
,, mo promulgato, et a Christo declarato , ac confirmato ,
,, Viro legitime conjungi in adjutorium ad liberorum pro
,, creationem , nisi per contractum conjugii, qui monoga
,, miam requirit , et insolubilitatem , nullus Vir , nullaque
,, Mulier possunt alter. altero uri ad role'm , nisi Mulier
,, fiat Viti , et Vir Mulieris inseparabi iter . Itaque planurn
,, est Viro jam uxorato nullo modo licere superinducere
,, Concubinam , quia illa tali contractu non potest esse
,, ipsius ; et sic utetur illa tamquam n'on sua: q'uae erit da
,, mnata fornicatio, et simul adulterium ,, . Ma spuntato
appena questo raggio di luce , ecco sorgere ad oscurarlo
atte nubi di dubbiezze , di questioni , d’ incoerenze , e
contraddizioni. Così adunque segue egli a ragionare: ,, Sed
,, an ratio haec cesset ubi uxoratus uxore sua uri non potest
,, ex incurabili ejus aliquo morbo , vel absenti-airrecupe
,, rabili , vel simili aliqua causa ex iis , propter quas etiam
,, divortiurn ci liceret , uxorem tamen nolit , aut non pos
,, sit dimittere , sed omnino teneatur retinere , aliquis pu
,, tabit non liquere , nonnulli enim ambiguitati locum re
,, linquunt : multo plus de homine libero, et soluto , nul
,, loque conjugio alligato , an possit ille sibi concubinam
,, adjungere , ubi neque vires , neque opportunitas ci per
,, mittit , ut uxorem suo gradu dignam habeat matro
,, nam ,, . Ecco come un’ errore conduce ad altro'errore .
Dalla licenza del divorzio con libertà di convolare ad altre
nozze in caso d’ infermità , d’ assenza , e di altre simili ca
.'
Incostanza_dî 45"
so intorno alCon
cubinato d’inge
nuo con ingenua.
/
\
78 'TR‘IATTATO
Il nome di Con
cubina preso anti
camente in due di
versi significati.
Abuso, che fa lo
Spalatense di tale
ambiguità per
mettere in oppo
sizione Padri con
Padri, econfon
dere la materia.
gioni , che non mancand , si fa passaggio a mettere in que
stione , se in que’ casi, tralasciato il divorzio , e ritenuta la
legittima sua Consorte, possa 1' Uomo associarsi lecitamen:
te altra Donna in figura di concubina .
Può ben ogn’ uno figurarsi, che nel trattare il punto
non dimenticherà 1’ Autore il consueto suo metodo di stra
volgere con fantastiche interpretazioni le sentenze de’ Padri ,
e de’ Concin , ove si fa menzione del concubinato . Quindi
ad oggetto di ovviare alla confusione , che suol nascere dall'
instabile significato delle voci sembra opportuno il riferire
brevemente ciò , che fu già da molti norato ed è comune
mente noto , intorno a" vafj sensi , cui soggiacquero presso
gli antichi queste voci di Concubina , e Concubinato . 1. Si
è presa questa voce , come anche oggigiorno comunemem
te si prende per la coabituione di Uomo con Donna senza
vincolo conjugale . Che se fu presso i Gentili stimata lecita
una siffatta codbitazione , non p0trà 1’ Autore negare senza
contraddirsi essere stato questo un’ errore vituperoso , di
cendo ein apertamente N. 66. ,, Omnem conjunctionem
,, cum non sua esse ad minimum damnatam fornicationem,,.
Spiegando poscia , onde avvenne , che gli antichi Romani
poco pensiere se ne prendessero : ,, Forum Civile , quia
,, legibus Imperialibus scortatio non vetatur, sed permitti
,, tur ad majora , et foediora mala evitanda, non fuisse sol
,, licitum in distinguenda, concubinaa meretrice .
2. Fu assai comunemente usata da’ Romani la stessa vo
ce di concubina per designare una Donna , che 1’ Uomo in
genuo associava al suo talamo con vincolo conjugale , ma
senza le solennità volute dalle leggi , per esser fatta parte
cipe del rango , e delle prerogative del Marito . Cosi Be
nedetto XIV. de Syn. l. 9. c. 12. N. a. , ed altri comunemen
te : Ne dissente lo Spalatense N. 60, ,, Differentiam inter
,, concubinam , et uxorem seu matronam , et leges civiles
posoemnt , et Patres etiam invenio aliquos explicasse , ut
uxor fiat per contractum publicum cum instrumentis
dotalibus : concubina vero assumatur solo consensu pri
vato inter ipsam, et‘concumbentem Nihilominus in
vcnio etiam in assentiali Concubinam ab uxore parum ditî
”
’I
”
I)
I)
DEL MATRIMONIO. 79
,, ferre; Vera enim concubina , quae scortum non sit , sed
,, cumfert insolubilitatem , et mutuam perpetuam obliga4
,, tionem alteri non nubendi, vivente suo concumbente ,, .
In questo senso di vere mogli, ma senza le prerogative
proprie delle madri di famiglia debbonsi intendere le concu
bine , che si associarono li Patriarchi dell‘ antico Testamen«
to , come ben riflette Benedetto XIV. l. e. , e ne risulta
chiara la prova dal Sacro Testo, mentre nel Gen. c. 25. v. 1 .
Cetura vien denominata ’C)xor di Abramo , e poco dopo
v. 6. confiisivengono i figli di Lei co’ figli delle concubine ,
ed èdenominata espressamente ConCubina, Paralip. l. 1.
c.1. v. 32.
Nello stesso senso è usato il nome di Concubina negli
antichi Canoni , che ammettono le Concubine al Battesimo ,
e li Concubinarj alla comunione , come nota lo stesso Be
nedetto l. e. n. 3. , e segue dicendo : ,, Omnes , inquam ,
,, ejusmodi Canones non loquuntur de pellice , sed de um
,, re non adhibitis dotalium tabularum solemnitatibus duc ta,
,, quam , vocabulo a Caesareis legibus usurpato , et com
,, muniter tunc usitato , no'minarunt Concubinam ,, Erano
queste erranto unioni conjugali della natura in certo modo
di quel e , che poscia si dissero matrimonj di coscienza ,
de' quali lo stesso Benedetto l. 1;. e. 2;. n. 1 1. ,, Matrimo
,, nia coscientiae ea olim esscintelligebantur, quae inter
,,f Virum,et Feminam absque ulla solemnitate celebrabantur :
,, quaeque hoc modo ducebatur femina , concubinae nomi
,, ne ap cllabatur ,, . A questa classe de’ matrimonj di (10-.
scienza anno anche relazione que’ , che detti sono ad mor
ganaticam , ed hanno luogo in alcuni luoghi della Germa
nia . Tali matrimonj possono , e validamente , e lecitamen
te contrarsi sotto le condizioni prescritte a’ suoi luoghi dal
medesimo Pontefice , ne fanno qui a nostro proposito .
In senso poi diverso , cioè in senso di rea coabitazione
adoperò S. Leone il nome di Concubina , come avverte Be
nedetto l. 9. c. 12. n. 5. ,, In sensu a nuper exposito di
,, verso , concubinae nomen accepit S. Leo Magnus in res
,, ponsione ad inquisitiones Rustici Narbonensis , relata in
,, Can. 12. 32. q. 2. ubi postquam dixerat : Non onmis mu
-<|
Al Concubinato
preso in sano ,
senso si riferisco
no li matrimoni
detti di coscienza.
DottrinadiBene
detto XlV. in tal
proposito.
La stessa voce :
doperata da San
Leone in senso di
rea coabitazionc;
che però in nulla
favorisce i senti
menti dello Spala
tense. -
8o TRATTATO
\
Iier jum‘ta vira ‘Uxorert Viri , quia nec omni: filiu: est bere:
Patris, addit: igitur cujuslibet loci Clericus , si filiam
,, suam Viro habenti concubinam in matrimonium dederit,
,, non ira accipiendum est , quasi conjugato eam dederit .
,, nisi forte illa mulicr , et ingenua facra , et dotata legiti
me , et publicis nuptiis honestata videatur . ,,
Dalle cose dette ben si comprende , che bastava la più
leggiera , o mediocre avvertenza per isfuggire ogni confu
sione, che p0tesse nascere dall’ ambiguità di quella voce .
Eppure non seppe lo Spalatense , o non volle sfuggirla . Do
po aver dichiarata N. 60. la differenza sovraccennata inter
concuémmn , et uxorem prende ad esporre gli effetti , che
pretende derivarne: E ne assegna due principali. ,, 1. Con
jugium per conru5irzam non multiplicari . 2. Coucuóiuas bign
DI
”
I)
V mine , seu polygamiae irregularitatem non inducere , litet Augu
-Come si verifichi,
che ilConcubinal
to non induca po.
ligamia .
Come si‘verifichi.
/
stirms contrarium rmtiat, ut max videóimus .
uanto dunque al primo effetto era duopo spiegare
qualede’ due significati comprenda ivi sotto il nome di con
cubina . Se 1’ intende in senso di rea solubile coabitazione ,
sarà vera la pro osizione , conjugiumper concubinam non mul
tiplimri ; giacc è un tale consorzio non può denominarsi
conjugium : che però se taluno, do o aver vissuto in tale reo
concubinato , viene ad unirsi a egittima moglie , dovrà,
uello dirsi non avere contratto , che un solo conjugio . Se
nel senso da lui stesso indicato di unione con legittimo vin
colo d’ indissolubilità , e soltanto mancante delle solennità
s ettanti alle prerogative di Madre di famiglia , come si è
cii sopra spiegato, falsa e laproposizione conjugium per con
eubiezam non multiplicari; giacché una siffatta unione, secon
do 1’ Autore non differisce essenzialmente da un vero matri
monio , e scudo pertanto vera union conjugale le’si convie
ne meritamente la denominazione di conjugio : che però se
prima , o dopo la morte di tale concubina in senso di vera
moglie contrae taluno altro matrimonio , comunque sia
si , dovrà questo dirsi aver contratti successivamente due
conjugj .. Ne può in ciò dissentire lo Spalatense senza con
traddirsr . .
La stessa distinzione vale del pari quanto all’ altro ef
i.r-I ., .
"_.1
è
DEL MAIRIMONIO. Dr 2
fette : Concubina: 6ig.wziae, seu polygamiae irregulafitattm che non induce
non inducere . La concubina in senso di Donna, che coabita irregolarità .I
senza vincolo conjugale , non induce bigamia , posciach_è’ _
con essa non si dà conjugio ; nè sente in contrario S. Ago- .*
stino . Per l' opposto una Donna unita con legittimo vin- -'
colo conjugó.le , sebbene sotto nome di concubina , indu- "
ce bigamia : perocchè in tale unione interviene , e sussiste M, '
un vero conjugio ; ed èciò , che S. Agostino sostiene con
tutta ragione .
Ma qui al sentimento di S. Agostino oppone lo Spala
tense l' autorità di S. Girolamo : ,, Hieronymus adversus eos
,, disputans , qui irregularem ex bigamia faciebant homi
,, nem , qui ante Baptismum uxorem unam habuisset , et
,, post Baptismum alteram , et nihilominus negabant fore
,, bigamiam , si concubinam tantum habuerit , sic pro ab
,, surdo infert : Conjugale: ergo tabulae , et jura dotalia ,
,, non coz'fus ab Apostolo condenmantur ? Ut ostendat inter
,, concubinam , et uxorem solam solemnitatum legalium
,, esse differentiam , ac propterea si concubina ante Baptisî _
,', mum non impedit sacrum Ordinem uxorato post Baptis
,, mum , neque uxorem debere eum impedire, quam alte
,, ram ante Baptismum habuit,, . Ma qui ancora siamo co
stretti a ripetere di qual sorta di concubina intenda egli fa
vellare , o di Donna associata senza vincolo conjugale , e
fa ingiuria a S. Girolamo , con imputarin di non avere co
nosciuta altra differenza tra una tal concubina , ed una m0
glie legittima fuor quella. , che proviene dal difetto delle
accennare solennità : o di concubina nell’ altro significato
di Donna unita senza quelle tali solennità , ma pure con le,
gittimo vincolo conjugale ; e fa ancora ingiuria a S. Girola
mo con interpretare in tal senso il detto di lui , quasiche
trattandosi di concubina unita con legittimo vincolo{aves
se creduto , che l‘ uso del matrimonio con essa fosse quell‘
uso peccaminoso , che è condannato dall’ Apostolo . 4 .
Sebbene appaja, ch’egli a bello studio vadasi aggirando
a questo modo per mettere in opposizione i Padri fra di lo
ro, e farli apparire vacillanti, e discordi , parte nell’ a.
provare , parte nel riprovare il concubinam ; talche daHi:
L
83 ‘ ’ T R A T' T A T 0
dottrine loro flullt si concluda di certo, e di stabile sui
unto sia della solubilità , o insolubilità del matrimonio ,
sia dell’ unità , o pluralità delle Donne da potersi sòtto di
verse forme associare lecitamente al talamo . Che erò, seb
bene la questione della irregolarità proveniente dîl‘la biga
5hiapaja estranea. del tutto al nostro presente instituto , non
fila inopportuno il dirne brevemente . e quanto. basti a dis
sipare ogni ombra di sospetto contro il costante unanime.
sentimento de' Padri nel riprovare ogni uso del matrimonio
fuor del consorzio di uno con una con legittimo. insolubile
vincolo. di union con-jugale .
Egli è noto, che la bigamia induce irregolarità dipem
dentemente dalla legge promulgata dall’ Apostolo : 'Um'us
‘Uxori: Virurp . Si eccitò da‘ primi-Secolila quescione ,,se in
corresse in tale irregolarità chi avesse avuto moglie prima.
del Battesimo ,, e rimaso libero avesse dopo il Battesimo
contratto un’ altro ,_ ed unico matrimonio . S. Ambrogio ,
S. Agostino, e gli altri Padri massimamente Latini conside
rando , che la bigamia non»essextdo ccato, l’ irregolarità
proveniente da essa non era irregolÎrità ex delicto, ma ex.
defictu, come parlano i Dottori , in quanto che nella biga.
mia ,- tuttocchèleci-ta , non si salva così bene , nè così per
fetta ris lende‘come nell’ unico matrimonio di una con uno
la signiliizanza della unione unica di Cristo colla sua una , ed
unica Chiesa, giudicarono, che soggiacesse del pari alla ir
mgolarità chi avesse contratto più di un.matrimonio , sia.
prima, odopo il Battesimo, sia con Donna in figura di
matrona , o con Donnain figura di concubina , ma unita.
tòn'l’egitgtimo vincolo .
S. Girolamo per altra parte, solo almeno fra‘ Padri La
fini parve inclinare all‘ opinione di alcuni Greci, a’ quali
piacque ascrivere l’ irregolarità non tanto al difetto di signi
ficazione ,' quanto ad-un‘reato ,, o sospetto d’ incontinen
za , che‘ nascesse da moltiplicato matrimonio; che però
cancellato Ciie‘îfb6se-pel Battesimo quel qualunque reato , o
sòspett‘0 , ‘douewe’aversi per tolta l’irregolarità . Su tal su‘p
p0stt> dura ’Cósa‘p'atve a -‘S. Girolamo , che chiuso fosseii
Santuario ‘a- Chiprimadel’ Battesimo unito era stato con una
DE'L'MATR'INQN‘IO. 8';
Consorte, di cui le solennità stesse legali attestavano la le
gittimità , ed aperto fosse a chi si era scandalosa;nente ab
bandonato a.Concubinq. , 0 Donna non sua, e talmente non
sua , che, non potesse usare con lei_senzaincorrere nel reato
condannato dall‘ Apostolo .
‘ Ma.inerendo più strettamente S.Agostino alla lettera di
S.Paolo (a) , espone con più di chiarezza lo stato della que
stione,e. più acconciamente la risolvez,, ‘Propterea Sacramen
,, mm nuptiarrxm temporis nostri sic ad unum Maritum , ed
,, ad unamarorem redactum et,ut Dispensatorem Ecclesia_e
,, non liceat ordinari, nisi unius Uxoris Virum . Quod acu
,, tius intellexerunt , qui nec eum ,_ qui Catechumenus ,
,, vel Paganus habuerit alteram , ordinandum esse censue
,, runt . De Sacramento enim agitur, non de peccato. Nam
,, in Baptismo peccata omnia dirnittuntur . Sed qui dixit ,
,, si acceperir uxor:m non Peccasti , et quod val: facia: , non
,, pecca: , si nubat , satis declaravit , nuptias nullum esse
,, peccatum . Propter autem Sacramenti sanctitatem,, non absurde visum est cum , qui excessit uxorum nume
,, rum singularem , non peccatum aliquod commisisse , sed
,, normam quamdam Sacramenti amisisse , non ad vitae bo
,, nae meritum , sed ad ordinationis Ecclesiasticae signacu
,, lum necessariam ,, . Parla dunque qui evidentemente
S. Agostino di vero matrimonio,che si contragga successiva
mente, ma sempre di uno con una , di vero Marito con vc
ra Moglie .( Che poi quest’ una goda le onorificenze di Ma
dre di famiglia , o si chiami Concubina in senso di legit
tima Moglie , secondo un significato assai comune di que‘
tempi _, ciò non toglie la verità. del matrimonio , il quale
moltiplicato che sia , o nell’ una maniera , o nell’ altra , o
prima , o dopo il Battesimo, sempre induce inabilità all'
ordinazione Ecclesiastica . Così viene anche espre amento
dichiarato nel passo ivi riportato dallo Spalatense , tratto da
S. Agostino , o da Gennadio , cui nell’ Edizione Maurina si
ascrive il libro da Ecclesiastici: Dogmatióm:,, Distinguit etiam
(a) De bono C0njug. c. 18.
L a
84. T R A T T A T 0
,, Augustlnus , sive Gennadius concubinam a Matrona : sed
tamen vult ipsam quoque inducere bigamiam . . . . . . Sic
enim scribit: Maritum duarum por: Baptismum Matrona
rum Clericum non ordinaudum : neque cum , qui una»: gui
dem, sed concubinam, non Matronam babuit.’ Hoc est,
cum qui post Baptismum duas habuit successive , licet
una earum non fuerit nisi concubina , altera vero Matro«
,, na ,, . E con ragione , trattandosi di concubina in senso
di vera moglie , con cui sussista un vero matrimonio, da
cui , moltiplicato che sia , sorge l'impedirnento ex dq‘ìctu ri
gm'fic‘ationis Sacramenti secondo l‘aperta mente di S.Agostino.
Vana opposizio. _ Eccoci però chiamati ad una nuova confusione , ossia
ne figurata dallo discordanza sognata dallo Spalatense tra S. Agostino , e San
sPllfifeflsfl "2 5‘ Leone ._ S. Agostino , dice egli , niuna differenza fa. tra mo.
à?ggîgfgìîiîg glie , e concubina , e prosegue : ,, Aliter censuir Leo_, qui
diffcrmzc di Mo_ ,, magnamponitinter uxorem,etconcubinam difl‘ereniiam”.
g|ic , cdi Conca, E si riferisce alla risposta sovraccxtata del Santo al Vescovo di
bina . Narbona , ove dice . ,. Non omni: Mulierjzmcta Viro 'Uxor
,, est Virz' ,, e soggiunge : Igitur cujuslibet luci Clericu: , si
filimn ma»: Vira babmti concubinam in matrimonium dederit ,‘
non ira paccz'pimdam est , quasi cnnjugato mm dederit , nisifor
te illa mulier , et ingenua fatta , e: dotata Iegirime , e! Publi
ri: (2njztii: bone.rtnta videatur .
Parla S. Leone in supposizione di concubina . che non
sia 'Uxor Viri , di cui niun’ argomento appariva , che fosse
unita con vero vincolo conjugale, anzi appariva il contrario
secondo il costume di que' tempi , mentre dal Padrone ,
che ne usava , si riteneva in condizione servile , e con vin
colo si poco stabile , che non gli vietava di aspirare ad altro
conjugio . Meritamente pertanto rispose S. Leone, che non
potea , o dovea giudicarsi reo di aver data la Figlia sua in
matrimonio ad Uomo conjugato un Cherico , che data 1‘ a.
vesse a chi teneva una tale concubina, seppure per atto pub
blico non constizva , ch’ egli se la fosse associata in moglie
legittima.0nde si vede quanto giusta sia, e adeguata la
spiegazione , che diede a quel passo di S. Leone uno de’_
più chiari Successori di lui , il gran Benedetto XIV. nel luo‘
go sovraccitato .
J)
,)
DI
I!
8’
”
’ DEL MATRIMONIO. 95
‘ Ninna contraddizione vi ha dunque tra S. Agostino, e
S. Leone . Dice il primo niuna differenza esservi quanto al
la verità del matrimonio tra matrona , e concubina in sem
so di moglie legittima , e dice vero : Dice il secondo esser
vi quanto allo stesso oggetto gran differenza tra matrona , e
concubina in senso di Donna coabitante senza legittimo
vincolo di conjugio , e dice vero . Sono adunque idue San
ti perfettamente d’ accordo , giacché tra vero e vero non si
fa luogo ad opposizione , o discordanza di veruna sorta.
Non è però da credere , che sfuggite sieno tali cose all' av
vedutezza dello Spalatense , anzi sembra , come si è gia os
servato , sche abbia egli avvedutamente voluto prevalersi
dell’ ambiguità di una voce variamente usata da‘ Padri, on
de afl‘acciare sotto l' ombra di que’ venerati nomi certe dot
trine , che troppo di ribrezzo avrebbono eccitato, quando
si fosse arrischiato a proporle quali proprj suoi pensamenti .
Pure troppo si scuopre da se questo reo intendimento
nel N.61. che segue immediatamente: ,, Haec omnia eo spe
ctant , ut concubina pro uxore non sit habenda , et ita
neque impediat quominus legitima uxor ab eo duci pos
sit , qui concubinam sibi conjunxerat . Hoc autem tunc
in usu legitimo fuisse, ut homines concubinas Ancillas
praesertim tenerent, quousque uxorem ducerent, ex Leo,
ne aliquis colliget , qui concubinatus istos ut consuetos
ponit , et nihil reprehendit , nec agnoscit scottationem .
Ove mai troverassi in S. Leone un cenno, onde racco
gliere , che per uso legittimo , e da non riprendersi potesse
,.Ì
»
u
s:
a:
si:
3)
Uomo associarsi una concubina, Serva , o non Serva, da
usarne a suo piacimento , finché il destro gliwenisse di con.
trarre un legittimo matrimonio ? Pur troppo comune fu al
tre volte quell’ uso , che se mai poté dirsi legittimo, il fu
jurefori , nonjurecaeli , secondo 1‘ espressione di S. Agosti
no (a). Pur troppo frequente lo rappresenta S. Cesario in
un sermone altre volte attribuito a S. Agostino (6): Ma
forse in termini da farlo credere legittimo , e non riprensi
__4
(4) Serm. 39:. (b) Append.Edit.Maur.5crm.289.n.4.
Abuso, ch’ei fa
delle dottrine di
S. Leone.
se TRATTATQ-f
bile e Ascoltiamo il Santo :,, Et illud quale est , quod multi
,, virorum ante nuptias concubinas sibi assumerei non cm,
bescunt, quas post aliquos annos dimittant. et sic pol
stea legitimas uxores accipiant ? Tractant enim apud se;
ut prius de multis caiumniis , et rapinis , et injustas divi-e
tias , et iniqua lucra. conquirant, et postea contra ratio,
nem plus nobiles quam ipsi sunt , vel ditiores uxores ac;
cipiant ....d.. Unde coram Deo', y et Angelis contestor q atq
n que deununrio , ista mala et semper Deum prohibuisse , i et
.. nunquam ei placita fuisse : quia praecipue temporibus
,, christianis concubinas habere nunquam licuit , nunquam
licebit . Sed quod pejus est . faciunt hoc multi viri jure
fori, non jure caeli, non justitia jubente. sed libidine
,, dominante u -
Seguitiamo il comenro. dello Spalatense sopra P addot
to passo di S. Leone : ,, Et quia adjungens sibi concubinam
/ non obligatur ad monogamiam cum illa , sed licite , imo
honcste, et decenter potest uxorem ducere , non tamen
absolute dimissa concubina , sed a toro ea tantum abje
cta, iccirco negat inter virum , et concubinam adesse
Sacramentum , idest nuptiale mysterium ; etenim talis
conjunctio non significat typice , et figuraliter conjun
ctionem Christi cum unica Ecclesia , et animae cum uni
co christo per unicam fidem , propter dissolubilitatem .
,, Sed qui haec ex Leone colligit, caveat ne fornicationes
,, approbetn .
Qui ricorre la stessa distinzione da farsi . o sotto no
me di concubina intende il nuovo Comentatore una Donna
unita con vincolo conjugale , e questo portando seco ‘l‘ iii-
dissolubilità , porterà pure con essa il segno dell’ unione di
Cristo colla Chiesa: la Donna sarà in conseguenza vera mo
glie , ne sarà lecito , mentre ella vive, contrarre altre noz
ze ; ne certo il Comentatore troverà in S. Leone passo al
cuno in contrario : O intende una. Donna presa. senza vin-,
colo conjugale , ed è ridicolo il dire , che l’ uomo non sia;
con essa obbligato ad monogamz'am , mentre anzi obbligato
è‘p‘er legge di pudicizia a separarsene sul punto . Di tal Don
na trattavasi nel caso proposto a S. Leone , in cui non veri
n
in
n
u
ex
at
u
at
in
n
u
n
n
DEL MATRIMONIO, 81
ficandosi propter diuolubilitatem il segno tipico della unione
di Cristo colla Chiesa , ne ero essendo vera moglie , con»
clude meritamente il Pontefice non doversi riputarc conju
gato-1‘ Uomo coabitante con tale Donna . Era questo l'uni«
co punto, su cui s’ implorava , e dovea cadere la Pontificia;
decisione . ,
_ Mera calunnia è poi quel maligno eccitamento dell‘o:
Spalatense nell‘ insinuare potersi raccogliere da S. Leone y
che 1‘ Uomo vivente con tale concubina , nel prendere po
‘scia una legittima moglie , rimossa che abbia la concubin'a
‘dalîoro , non sia tenuto altronde di assolutamente dimet-
terla , citando a tal proposito la.risposta del Santo ad Inqui
si). 6'. ,, Ancillam a coro abjicere, et uxorem certae ingenui-
,, tatis accipere , non duplicatio conjugii , sed profectus
I ,_,, est honestatis ,, . Ma qual vestigio vi hain quel tratto ,
che indichi essere conceduto come lecito il non dimettere
assolutamente 1' Ancella , che si rigetta dal toro? Bensi vi
ha nella rispostaseguente ad Inquisit. 7. un passo , che smen«
tisce l’ impostura dello Spalatense nell’ imputare a S. Leone
di non aver tenuta per riprensibile la convivenzaad tempus di
Uomo‘con Donna , finché venga fatto all’ Uomo di con
trarre legittime nozze . Imperocchè- dopo aver posta la:
inassima: ,, Ancillam a.toro abjicere , et uxorem certae in
,genuitatis accipcre , non duplicatio conjugii , sed pro-
;, fectus est honestatis ,, 'soggiunge ,, culpanda est sane ta-
,, lium negligentia , sed non penitus desperztnda , ut crebris:
,, cohortationibus incitati , quod necessario expetierunt. fir
,, deliter exequa'ntur ,, . Riprende il’Pontefice la negligenza.
di costoro in appigliarsi al rimedio , che necessario rxprtieò
rum“. Li riconosce dunque di necessita obbligati a sepa*
tarsi . Se ilrimedio era di necessità , dunque peccaminosa:
era 1’ imi0ne , in cui vivevano ; dunquc‘è apertamente falso,
che da S. Leone possa raccogliersi essere lecita la conviven,
za di U0mo con D0nna , serva, 0 non serva, ch’ egli si a&
socia per coabitare corressa,fihchè prenda moglie lt:gittima .>
Che'anzi‘vuolè il Santo P0ntefice , che questi infelici Con»
cubinatj"venganoeccitati con frequenti esortazioni ascuote»
ne iii lototorpore ,', e ad uscne dal-turpe lagrimr:vole stato,
'-. I
Va:
; .il «i-\«'
., " fl‘"'
'îi-fl*”
m TRATTATO
Abuso non men
pernicioso dell’
autorità di S.Ago.
anno.
in cui giacciono miseramente involti . Che più ci vuole a
svelare l’ insidiosa trama orditadallo Spalatense nel comen
tare si perversamente il citato passo di S. Leone? Sembra
in vero averne voluto egli prevenire le sinistre conseguenze
coll‘ epifonema, che chiude il suo cemento : Sed qui baec
ex Leone colligit , Caveat nefbrnicationes approbet . Ma trop
po debole riparo e questo allo scandalo gratuitamente da lui
eccitato con suggerire contro ogni equità Sifiatte maligne
interpretazioni , ed aprire l' adito al reo sospetto , o giudi-'
zio , che un Pontefice sì chiaro per santità , e dottrina , qual
fu S. Leone , nulla vedesse di riprensibile nella rea convivenza , di cui si è ragionato fin’ ora . Serva almeno di riparo al-v
lo scandalo la svelata impostura del malignante Interprete .
Dopo aver in tal guisa comentato S. Leone , torna lo
Spalatense a comentare con pari felicità altri passi di 8. Ago
stino relativi allo stesso oggetto del Concubinato , che
sembra tenergli grandemente a cuore : Così dunque N. 62.
Clamat Augustinus concubinam habere non licere: Con
cubina: ambi: habere non licet ; mm habetis uxore: ? non licet'
‘uoéi: habere concubina: , qua: P05tea ducati: attore: : quanta
magi: damnatio vobi: erit , si habere voluerz'ti: et 'contubinas
et uxore: dimittati: ? Haec omnia duriuscula videntur; non
enim usquam prohibitum invenio non licere propriam
concubinam in uxorem ducere , hoc est addere tantum
tabulas , et instrumenta dotalia , ac si sit Ancilla , eam
manumittere : modus etiam ille dicendi , non Iicet ‘uobìs
habere concubina: , qua: portea ducati: uxores, ad malum
sensum trahi potest ,quasi liceat habere concubinas, dum
modo illae_postea in uxores non ducantur , sed perpetuo
mancant concubinae . Ideo mihi magis placet lectio prout
est in quadam palea in Decreto Gratiani , in qua sic
legitur : Concubina: ambi: habere mm Iicet ; et Ii non babe
ti.f uxore: , tamen non licet voóz': baóere concubina: , qua: po
sten dimittatis , et ducati: uxores; tanto mafritdamrzatio ambi:
erit , si voluerz'ti: habere uxore: , et conca ina.r . Et sensus
videtur esse , concubinam habere licere uxorato , dum
modo adsit obbligatio illam in uxorem ducendi ,, .
La lezione del Decreto e in vero più piana , ed è con.
I,
I!
i)
I)
I,
I)
I,
3)
”
i)
I!
I!
’,
J)
J)
3!
"I
’)
J!
’)
DE’ÙL'M‘ATRIMONIO. 89
forme a quella-dei? Ediz; Maur. ‘Torh‘. 5.‘ parti -2.serm; 392.
0nd’. e tratto il Canone Audite . Mavolcndosi ahcheritenere
-.l"altra ; nulla in quella vi ha, che=senzai violenza possa trar
ai al duro senso ,7 che l’ Interprflesostituisc'e alla sentenza.
del Santo Dottore . In quel Sermone alza la voce 8. Agosti-
no Contro l’abuso, di cui si è detto , che molti pur trop«
po si associavano senza vincolo conjugale Donne serve , o
non»serve , in qualità di cóncubine , finché fosse loro co
modo di associarsi ad unaî legittima Consorte . Alza la vo»
ceil Santo Dottore, e vuol , che l' odano e competenti , e
penitenti , e catecumeni , e fedeli, ed a-tutti col tuono del
la pastorale autorità intima in nome di Cristo: Concubz'na’s
ambi: bahere non Iic‘et . Assoluto è il precetto , assoluto , uni
versale , senza eccezione in contrario . Non avete moglie ;
non perciò vi è lecito assumere una concubina, neppure sot
to pretesto , che siate poscia o per dimetterla , o per spo
sarla in qualità di vera moglie . Questo è apertamente il
‘sentimentoîdi‘s. Agostino nel dire , non baóetis "Oxare: , non
.licet 'vobis baóere concubina: , qua: po:t:a ducati: uxores . Trop
-po dura sentenza ,\ ripiglia l’ Interprete , non essendo in al
cun luogo vietato il prendere per moglie la propria concubi«
_na . E ove mai diceS. Agostino esser ciò proibito ? Dice il
Santo , non esser lecito assur'nere una concubina ,. =e tener-la
sorto pretesto di associarsela poscia con tratto di tempo in
qualità di vera moglie . Il proposito della futura emendazio
.ne nel cangiare il concubinato in legittimo matrimonio non
iscusa , ne giustifica l‘interinale , dirò così , turpitudine del
presente concubinato . E che vi ha in ciò di duro ad un
orecchio Cristiano?
; Quanto peggiore , altrettanto più stravolto è l' altro
senso , sebbene qui non adottato da lui , in cui accenna lo
Spalatense potersi torcere il detto di S. Agostino , quasicchè
se ne potesse inferire , non esser lecito di avere una concu
bina col proposito di farsela poi moglie , ma esser lecito‘,
purché non si prenda mai per moglie ,i e rimanga. sempre
concubina . Che stravaganza di pensare ! Grida S. Agostino
contro l"en'ormità 'èle'l’ c'ón'cubinato : dice , ripete , incul
ca , non licei vobi: babere concubina: ; e gli si vorrà fan dire
' M
.90 “(TRATTATOnon esservi male,ad avere concubine ‘,purcihè non si pensi
al rimedio del matrimonio', . e rimangano sempre .conciubi
ne ? Condanna«8. Agostino il concubinato ad rem}>us.;; e. per
ché lo condanna'anche ad.tempus ,. si vorrà perciò,v ehi: lo
approvirqualora sifaccia perpetuo? _ "l ,' T i 1 i ‘
_ Non meno assurdoè il senso. che ravvisa lo Spalatense
nella lezione , quale sta nel Decreto : non licetwobi: babere
concubinas, quas postea dùnitmuk , ut ducati: mirare: .i Chiara,
e per se stessa la sentenza, '.6 _conformeallo scopo del îSer
mone , che è di riprovare assolutamente iiconcubinatdser»
2a restrizione , o modificazione- Nonavete.mogli , dite il
Santo a’suoi Uditori ’, non perciò vi e’lecito assumere con
cubine , neppure affine di poscia dimetterle ,» e contrarre
indilegittime nozze . Ribatte le scuse, che si opponevano ,
e si vorrà , che il Santo abbia con ciò predicato essere lecito
a chi non hainoglie di assumere intanto .una. concubina ,
purché si assuma 1’ obbligo disposarla in tratto di tempo ?‘
Se stolto non fa 'S. Agostino , che pensare. di chi gli appone
gratuitamente siffa1te stoltezze. 2, _ _ . s- . ,. V
Prosegue N. 62. il comento sopra S. Agostino ,, Con*
» cubinas tamen etiam cum animo eas asole toro-abjicendi,
,, si non superinducatur , non omnino damnat alio loco
,, Augustinus , (a) ubi ait : De concu5ina quoque, si Profissa
fizerz't nullum se alium cognitm‘am , etìamsi ab i110 , cui subdita
,, est , dimittatur , merito dubitatur utrum ad. perripieudum
,. Baptismurn non de5eat admitti ,, . ' .
Espone il Santo Dottore alcuni casi , ‘ ne’ quali da non
pochi si dubitava ,'> se i Catecumeni dovessero ammettersi ,
o nò al Battesimo . Tra questi annovera, il caso di una con-
-cubina, la quale si dichiarava , che , venendo anche dimessa
dall’ Uomo , con cui Conviveva , non mai sarebbesi unita
ad altr’ Uomo . Appare , che il dubbio dipendeva dalla dif.
ficoltà di liquidare di ual sorta fosse quel concubinam se.
condo il doppio signiiicato , di cui si .è dettosopra. Impe«
r0cchè se si trattava_di coabitazione a piacimento; la Don;
I)
" ' ' - \.1a . _
" a. _ __=“ '. "»' ._ r7.* "*'î
‘-(‘) Defid.tt0per.C-rg.n.gg. A = - \ . \=-%
D'ELMA'RRÈIMO'N‘IO. 9‘!
na' ,. secondo che-disse sopr'z lo Spalatense ;1 noli porca 'dirsi
Muli”: Km; essendo pertanto peccan‘xinosn la coabitazione ‘,
non‘ potea ‘, quella durante; «immettersi im-Donna' al Batte
simo . Se all' incontro si trattava di Donnxunita con vinco
lo conjugale , 6 denominata- FOIICUbÌM . perché sposata sen
za le solennità , non vi'era diliicoll‘à , che potesse ammet.
tersi al Battesimo , secondo lo stesso Can. del Concilio To
letano I. celebrato'titca tr'edicianni: prima che S. Agosti
no scrivesse il libro de Fide , et CPe’t‘ibur . E che tale fosse
'l’funione della Donna nel casop'roposto , :p0teasi'argomen
tare dalla protesta , che facea di non esser mai per accon
sentire ad altra unione, qualunque volta fosse stata dimessa
dall’ Uomo , che la teneva con se . Vero è , che supposta
Una tale unione 'non potei l’ Uomo lecitamentia_ dimetter- -
la‘; ma chi ’da Uomo gentile potea ripromettersi‘," che non
f055e per accondiscendere t al genio contro la fede data , Ìe ‘
per approfirtarsi del benefizio delle leggi, che ne accorda
vanolibera‘la facoltà? Non era pertanto si facile il certifi
carsi della natura? di unasifi‘atta’ uni0ne contratta nell’infe
deltà ;' dal che però dipendeva la risoluzione del dubbio .'
-S.ÌAgostino nulla dice dipiù di quanto si Contiene nelle -'-po
che righe sovra riferite . Onde non può-che far mataviglia -
la confidenza dello Spalatense nel prestare al Santo>un senti- 4
mento non espresso da lui . Dice , che il Santo non ripro
va del tutto le concubine , mediante il solo animo dl rimuo‘
verle dal toro quandosi prenda in‘oglie‘. 3 ‘Ma Chi-nonwede‘,
che’questa condizione riguarda 1‘- Uomo ,- che ritiene la Don
na; laddove S. Agostino parla soltanto della Donna ritenia
ta ? Lo spalatense fa parlare S‘ Agostino di Uomo; che ti
tiene una concubina con proposito di rimuoverla dal to
ro‘, quando fia che prenda moglie, e S. Agostino non par!
la se non di Donna, che protesta di non volersi unite ad
altr’ Uomo , dimessa che sia da quello , cui e associata. Co
sì lo Spalatense finge un caso affatto diverso da quello, che
è proposto da S. Agostino , e viene in tal guisa ad imputar
gli sentimenti quanto consentanei alla finta sua ipotesi, al
trettanto alieni dalla mente del S. Dottore .
Tralascio i comentif, che seguono ne‘ 5. 63. 64.. 65. su
M a
go “TRATTATO \
Riconosce, che l’
union coniugale
con vincolo d’ in
dissolubilità , tut
tocchè contratta
senza le solennità
prescritte dalle ”
leggi , costituiva ”
un vero mammo- »
nioinnanu aDio, ,,1
e privo soltanto ”
degli effetti cmh.,,
di alquanti altri passi di S. Agostino , parendomi ‘, che non
appresentino difficoltà degne di Speciale rimarca, né che
richiedano più;ampie dichiarazioni di quelle , che si sono
recate sopra gli antecedenti paragrafi . '
j. VIII.
I \
Del Matrimonio Clandestino .
_. ‘ h
Ne’ seguenti articoli si avrà luogo di osservare l’ incoe
renza di uno spirito fluttuante tra il lume della ragione , che
appresenta il vero , e l’ impulso di guasto affetto , che muo
ve all‘ errore opposto . \
Sembra da principio lo Spalatense volersi ricondurre a
termini di sana dottrina nel modo , in cui s' introduce a ra
gionare N. 66.;,, Ex his omnibus , si quid certurn , et tutum
sir colligendum , illud ante omnia firmum , et constans
manere debet , omnem conjunctionem cum non sua esse
ad minimum damnatam fornicationem . Iraque si concu.
bina sit vere uxor coram Deo , hoc est cum conjunctio'
ne indissolubili unius non conjugati camuna non conju
gara, _tametsi tabulae conjugales non ‘intercedant, tunc
concubina erit in essentialibus, et ju-re Divino naturali
vera uno; , licet in foro civili .talis non sir futura ,, . Dun
que riguardo agli essenziali del matrimonio altro è il foro
del Cielo , altro il_foro del Secolo; e siccomeun matrimo
nio può esser legittimo caramDeo, benché: tale non sia rico
nosciuto nel foro civile , cosi non basta , che sia, detto le
gittimo nel foro civile , perché s‘ intenda legittimo coram
Dea . ,,' ;Ex his igitur auctoritatibus mihi videor posso colli.
gere , diflierentiain olim fuisse inter matrimonia privata ,
et clandestina, Vac matrimonia publica: in privato , et
clandestino mulier erat vera uxor , sed vocabatur concu
,, bina , legitima tamen , quia sub vero matrimonio : in
‘,, publico autem eum solemnitatibus civilibus tabularurn ,
,, et authentici contractus , mulier erat uxor . et ma
trona ., . . ‘ v
Riconosce qui positivamente De Domi'nis, che l’ unio
\
D
D!
”
0’
Î’
DEL MATRIMONIO- 93
ne contratta, sebbene in segreto, fra Uomo non conjugato, e
Donna non conjugata con vincolo d‘ indissolubilità, co
stituiva un vero matrimonio innanzi a Dio , tuttocche non,
riconosciuto per tale nel foro civile . Dunque altro giudizio
si richede fuor del foro civile per decidere degli essenziali
costitutivi di‘un vero, e legittimo matrimonio innanzi a
Dio .
Ma qui si fa egli una obbiezione . ,, Sed dices: quo
,, modo discernebatur concubinaa scorto? quomodo vi
,, tabatur scandalum ,, ? Ecco la risposta : ,, Respondeo ,
,, forum civile , quia legibus Imperialibus scortatio non ve
,, tatur, sed permittitur, ad majora, et foediora mala
,, evitanda, non fuisse sollicitum in distinguenda concubi«
,, na a meretrice . Forum tamen Ecclesiasticum propter
,, peccatum satis eas distinxisse , sola concumbentium con
s, flessione , et publicatiom: voce tenus , inter ipso: esse ve
,, rum vinculum, licet privatum, et clandestinum matrimo
,, nii . Ceterum ipsorum conscientiae res relinquebatur , et
,, Ecclesia tenebatur eis credere .‘nisi aliunde contrarium
,, ci constaret; et hinc etiam matrimonium fori Ecclesia
,, stici factum est ,, .
Ecco dunque assegnato dallo Spalatense un motivo ur- Motivo allegato
gente.per cui dovea il matrimonio soggiacere al foro della da lui_, che assog
Chiesa, e soggiacere nella ragion di contratto , sia perchè 39‘“ ‘1 maîfl_m,°‘
secondo 1‘ erronea di lui supposizione non era ancora rico- "'îiallîfcé’t-f.“"m'
nosciuto dalla Chiesa per Sacramento, sia perché doveasi m e ‘ lw'
giudicare, se il consorzio di due coabitanti era legittimo,
e tale dovesse pubblicarsi ad effetto di rimuovere lo scanda
lo, 0 se fosse illegittimo , onde non potessero i coabitanti
ammettersi alla partecipazione de’ Sacramenti . Dunque al
foro Ecclesiastico competeva conoscere delle condizioni
della unione per decidere della legittimità , o illegittimità
del vincolo. Dovea perciò esaminare le deposizioni delle
parti, e confrontarle con gl‘ indizj , o argomenti, che
giovar potessero a confermarle , o ad ismentirle, mentre,
come confessa 1’ Autore, doveano senz’ altro rigettarsu
ove c0nstasse del contrario: confronto , che di sua natura
importava discussione , e giudizio . Ne vale replicare, che
94: MTJR'ATTATO’i-é
Contro ragione si
lagna dell’ aboli
zione del matri
monio elandesti- ,,
no decretata dal
Tridentino .
questa inspezione si riferisce al peccato . Impenocchet‘ ‘co:
me sie di già osservato, dalla cognizione'rdel peCca'to dii
pende la decisione della sussistenza, o insussistenza del vin
colo , sendo chiaro ,' che dovea aversi per nullo un cóntrat-'
to , che non potesse mantenersi senza pec'cato; l‘aonde sem
pre doveanb i Fedeli-dipendere dal giudizio della Chiesa per
accertarsi della legittimità , o illegittimità dell’ unione o
contratta, o da contrarsi . Oltre a ciò quel giudizió non
riguardava SOlt2.nt0 il foro interno per provvedere 111;, CO.
scienza de‘ contraenti , come avviene , ove si abbia soltanto
ragion del peccato , ma era un giudizio riguardante ancora
l’esterna pulizia della Chiesa , un giudizio , che dovea essere
seguito da un” autentica autorevole pubblicazione , onde di!
pendeva i‘ ammissione , o esclusione de’ contraenti rigu’ar«
do alla partecipazione de‘ Sacramenti ; e quindi'la- norma di
un pubblico concetto di onestà , o d' infamia nella Cristia
na Società . i "
.Si lagna poscia 13 Autore dell’ abolizione del matrimo
nio clandestino , accagionandone la Chiesa per avere inde
bitamcn te annoverato il matrimonio'fra’ Sacramenti . ,, At@
que hoc pacto nullae turbae erant , nullae controversiae,
, antequatn matrimonium , satis quidem inepte , habere
tur verum , et proprium _novae legis Sacramentum . Ex
hoc enim jam non poterat distingui publicum matrimo
nium a clandestino , neque uxor a concubina; et conse
quenter acquum jus filiorum in haereditate esse voluerunt
tam in matrimonio clandestino , quam in publico : inde
vero ortae sunt turbae multae, lites , et contentiones,
innumerabilra incommoda , et pericula , quae clande
stina matrimonîa , supposito Sacramento , secum ferrent,
postquam matrimonia omnia paria facta sunt . Et sic con
cubinae legitimae in desuetudinem abierunt , et loco il
larum subintrarunt mera scorta cum gravissimo .et spiti
tuali , et temporali damno Christranorum ,, . ‘ " ‘
Il danno spirituale lo ripete egli dalle gravi spese , che
stante l' eccesso del lusso trattengono molti dal contrarre
solenni nozze , onde_avviene , che non facendosi più luogo
amatrimonio clandestino , si rivolgono questi a Donne di
”
Il
3)
8)
”
9’
8!
I,
9'
9)
”
ID
DELMATRIMONIO. 95
mal afl'ar'e . Ripete il danno temporale dal dispendio , che
cagiona con rovina delle famiglie lo splendido pomposo
trattamento," ch’esigono le mattone, come pure dalla mol
titudine de' figliuoli illegittimi, li quali per lo vizio di una
depravata educazione riescono perniciosi alla Repubblica .
Vano apparato d’ inconcludenti ragioni . L’ essere di
Sacramento non toglie al matrimonio , che sotto le debite
' condizioni possa contrarsi ancora in modo, che la consor'
te sia vera moglie , senza che sia fatta partecipe della digni
tà del marito ,. onde non abbia questi da soggiacete alle in-
ì‘.‘ollerabili spese di smoderato lusso . Gravi sono queste più
o meno a tutte le civili, ed oneste famiglie , e tuttocchè il
matrimonio non fosse Sacramento , non si potrebbe sotto la
tirannia del lusso sfuggire l'alternativa, o di sopportarle con
grave danno , e talvolta con rovina intera delle Case , o di
rinunciare a solenni matrimoni di pari con pari, quali fu
‘ -rono in uso presso tutte le Nazioni,, ed in ogni tempo, e
quali troppo convengono in ogni ben ordinata Repubblica ,
si per mantenere il decoro ,delle famiglie , e si ancora per
chè altramente si chiuderebbe a gran numero di onorate , e
nobili Donzelle ogni speranza di decente collocamento .
Sparse di. già il lusso queste sue maligne influenze fra le Na
zioni infedeli, e molto prima che il matrimonio divenisse
Sacramento . Che se li Cristiani fossero più comunemente ,
e meglio instrutti delle disposizioni , che richiede la santità
del Sacramento in chi lo riceve , molto più che ogni altro
compenso servirebbe di freno alla mondana vanità la seria}
religi0sa. considerazione delle grazie, e benedizioni spiri
tuali annessea quel sacro vincolo di conjugale consorzio ,
per adempierne gli obblighi, e sopportarne i pesi .
Ma torniamo all’ apologia del matrimonio clandestino;
Clandestina vero matrimonia nulla prorsus aut Ecclesiae ,
autReipublicaeafl‘errent incommoda; . Non Reipublicae,
quia quoad civili: , dotem , haereditates , successio
nes , etc. clandestina matrimonia, hoc est sine tabulis
conjugalibus., et publico ,. authenticoque contraCflì ,
omni civiii jure , ac privilegio carerent, perinde- ‘10 SÌ
essent mente scortationes ,, .
u
u
»
u
si
9
’b
\
Tenta vanamente
di mascherare i
disordini , che ne
ridondano in da".
no della Chiesa ,
edella Repubblk
ca .
96 ' TRATTATO "
Dun'que figliuoli nati di matrimonio ric0nosciuto dall'
'Autóre per vero , e legittimo verrebbono considerati, come
se parti fossero di rea infame coabitazione , senza nota , che
’distinguesse gli uni dagli altri . E vorrebbe 1' Autore , che
si rendesse comune per vantaggio delle famiglie massima
mente nobili, e meno agiate siffatta sorta di matrimonj ?
Se qué’ fing , perché destituti d’ pgnì favore deUc leggi , ri
‘maneSsero privi , tuttocchè legittimi, della paterna suc
cessione , o eredità, come potrebbono le famiglie-papa.
‘tuarsi? E quali conseguenze non sarebbono da temere per
le Città nel vedersi crescere in seno una popolazione di fing
senza n0me , senza stato , ridotti contro il diritto di natu
ra all’ infelice ignominiosa classe di parti spurj , e nella 1-0.
'bustezza dell‘ età poco disposti a. riconoscere leggi, dalle
quali non sarebbono essiriconosc1uri?‘ .
Che ci li matrimonj clandestini niun danno fossero
per arrecare alla Chiesa , ed alla coscienza , si prende a di.
chiararlo nel modo , che segue : ,, Non Ecclesiae , neque
conscientiae , quia ipsa clandestina matrimonia coram
Deo , et in conscientia , et in Ecclesia in recipiendig Sa.
cramentis essent legitima , in solo vero civili foro essent
illegitima , non quoad vinculum , sed quoad civilia ; es
setque fraenum ingens dolosis , ac deceptoribus , si nul
lum matrimonium quoad civilia ut legitimum admitte.
retur , in quo non intercederent tabulae conjugales , da.
,, tis obligatio etc. per instrumentum publicum , et authcn.
,, ticum ,, .
Validi erano dalla Chiesa riconosciuti li matrimonj
clandestini, prima che il Concilio di Trento gli avesse irri
tati, ed il sono pure tutt’ora , ovunque non fu pubblicato
1' irritante Decreto. Ciò non ostante la Chiesa sempre mai
li detestò, quali pessime sorgenti di pessime conseguenze,
siccome consta da innumerevoli Canoni, e dall’ antichjsgi.
mo uso della Chiesa di celebrare i matrimonj con apparato
di ceremonie religiose , sotto la presidenza del Sacerdote ,
del che dirassi più ampiamente a suo luogo . Ed in vero po.
teva accadere , ed accadeva. che dopo un matrimonio se
greto, disgustato 1’ Uomo della Donna, passasse sono l‘im.
»
v
a:
I)
‘»
n
”
DELMATRIMONIOJ 97
i punità di tal secreto a contrarre pubblicamente altre nozze .
sacrileghe , abbandonando la misera legittima Consorte
colla misera legittima prole , ed ingannando una onesta in
felice Donzella con trarla in un funesto consorzio , che
tosto , o tardi non può , che riuscire a disgraziatissimo
fine . E non era questo un male , ch’ esigesse un validissi
mo riparo ? _ '
E qui appunto si fa 1’ Autore a proporre il freno credu- Insufficienza dsl
to da esso il più opportuno contro la malvagità degl’ ingan- m°"° da 1‘" P‘°'
natori, ed è , che stando fermo il matrimonio quanto al 923201? °nd° P"'
vincolo , non si avesse per legittimo nel foro, se non corre- v r i '
dato che fosse dalle prescritte solennità . E come potea egli
meglio palesare la stravaganza del suo pensare ? Vorrebbe,
che si sostenesse 1’ uso de’ matrimonj clandestini a favore
massimamente de’ Nobili poco agiati , che sono i più , per
dar loro comodo di contrarre matrimonj legittimi senza
soccombere al gravoso dispendio de’ matrimonj pubblici.
Dunque o questi contrarranno in secreto senza la solennità
di pubblico instrumento, ed ecco tolto il freno apposto da
esso all‘ inganno .- o contrarranno colle prescritte solenni
tà, ed ecco tolto il comodo della clandestinità . Assai me
glio si provvede all’ inconveniente colle cautele , che in con
formità del Decreto Tridentino vengono prescritte dalla
Chiesa, ove per giusti motivi conviene appigliarsi ad un
matrimonio detto di coscienza , colle quaii si ottiene il van
taggio della segretezza, senza incorrere nel pericolo dell’
inganno . Ne pare , che 1’ Autore abbia gran ragione di la
gnarsi , che con ciò sia andato in disuso quel vituperoso
nome di concubina , che a' Donna onesta, e legittima Con
sorte accomunava in certo modo per l’ ambiguità della voce
i’ ignominia dell’applicazione, che se ne fa più comunemen
te a femmine di altra tempra .
Conclude 1’ Autore: ,, Clandestina igitur matrimonia Nel COH_ClPdCFC_
,, erant saepe utilissima, et omni incommodo carentia, quia P}:r 13_ "l'd_“à d!
,, civilia jura , et privilegia eis non competebant ,, . Quan- s‘.ffam mamcrggìl;
to sia giusta una tale conclusione può argomentarsi dalle co- fèggî°îîèbliche
se fin qui dette. Ma degno è di particolare considerazione non possonoirri.
il tratto , che segue ,, : Et nihilominus erant , et sunt vera tare il matrimo
N
9‘8 T R A T T A T O
mio, se non quan.
to agli annessi ci
V
,, matrimonia coram Deo , ipso jure Divino naturali con
,, stricta, ubi conveniunt Vir, et Mulier, unus cum una,
,, soluti cum indissolubilitate . Haec enim jure Divino fa
,, ciunt matrimonium: reliquae solemnitates sunt juris ci
,, vilis , vel Ecclesiastici. Neque puto ullam humanam po
,, testatem posse talem contractum cflicere nullum coram
,. Deo , licet possit elficere nullum qùoad annexa civilia ,, .‘
Non poteva. 1’ Autore spiegarsi con più di chiarezza .
Dal mutuo consenso d’un non conjugato, e di una non con
jrigata, c0n legge d’ indissolubilità , risulta un vero con
tratto di matrimonio : contratto, il cui vincolo viene astret
to dallo stesso Jus naturale Divino : contratto , che niuna '
podestà può rendere nullo , quanto a questo vincolo , che
ne forma 1’ essenza , e solo può render nullo quanto agli an
nessi civili . Dunque è falso , che il matrimonio sia un con
tratto della natura di tutti gli altri contratti civili: dunque
è falso, che sia soggetto del pari alla podestà civile: dun
que è falso , che la podestà civile possa disporre a suo gra<
do della sussistenza , o insussistenza del vincolo, che ne co
stituisce l’ essenza, e ciò per Jus Divino, naturale. Ma
dopo questa positiva testimonianza , che rende 1’ Autore all'
indipendenza del matrimonio da ogni umana podestà, quan
'to si appartiene al vincolo, tosto il vedremo tornare alle
rimiere sue contraddizioni, e dare nuove prove della in
stabilità del suo pensare con assoggettarlo di nuovo all'au
torità del Principato ,.nell’art.ó7. immediate seguente , ove
si tratta de' difetti ostanti al matrimonio per disposizione
delle leggi . t ‘
5. X I.
Degl’ Imjredimenti , ossia de' Difetti ostanti al matrimonio fer
disposizione delle Leggi .
,, Sequitur , dice De Dominis N.67. , ut‘ tertium caput
,, defectus ex lege paucis percurram . Omnis contractus hu‘
",, smanus civilis , qui contra leges fiat , irritus est , et nul
.» lus . Sic igitur etiam matrimomum nullum erit , ubi con.
,, tra leges contrahatur ,, .
DEL MATRIMONIO. 99
\
Priò darsicpontraddizione più evidente , più palpabile
di quella , che vi ha tra questo tratto , e quello , che pre
cede nell_‘ asserzione riferita in fine del precedente paragra
Io? In quello dice, che posto il mutuo consenso di due con
traenti liberi con legge d‘ indissolubilità sorge , e si strin
ge per jus naturale Divino il contratto matrimoniale , e con
tal forza , che non è inpotere di umana podestà il renderlo
'nullo innanzi a Dio, e uanto alla validità del vincolo: di
ce , che tutte le altre solennità, siccome di jus umano, non
possono influire oltre gli effetti meramente civili . . Ora qui
dicendo , che il matrimonio , non meno che qualunque.al
tro contratto civile , è nullo qualora si contragga contro le
leggi civili, o intende di nullità quanto al vincolo ( come
la intende di fatto ) , ed è contraddizione in termini: , come
si suol dire: o si vuole, che intenda di nullità quanto agli
effetti civili soltanto , e sorge la contraddizione per altra
parte ; giacché in tale ipotesi è falso , che il matrimonio sia
della stessa condizione , che gli altri contratti civili, e sog
giaccia del pari alla Podestà Civile ; mentre uesti possono
venire dalla Podestà Civile radicalmente annullati per difetto
delle condizioni prescritte : laddove quanto al matrimonio ,‘
confessa lo Spalatense , che niuna umana podestà può an
nullarlo quanto alla validità del contratto ,
Con tutta l‘ acutezza dell‘ ingegno non può evitare di
trascorrere in contraddizioni chiunque imprende a scrive
re per impegno di partito, anziché per amor del vero, ch'
è sempre consentaneo a se stesso . Proprio è dello spirito di
partito il muovere diversi vaganti affetti , li quali non di ra
do discordanti fra loro impegnano lo Scrittore a discordare
da se ,‘ ed a contraddirsi nelle sue asserzioni - Prese lo Spa
latense l‘ impegno di sostenere i matrimonj clandestini, in
odio massimamente , e ad onta del Concilio di Trento , che
avea giudicato di abolirli .- A tal effetto non dubitò di sot
trarre ad ogni umana podestà la convenzione , che costitui
sce l’ essenza del contratto conjugale . Venendo poi all’ ar
ticolo degl’ impedimenti , gli stava egualmentea cuore di
tegliere alla Chiesa 1’ autorità di apporli , e tutta rimetterne
la disposizione alla Podestà civile: ed ecco, che sparita
‘ N 2
Con aperta con
traddizione torna
ad assoggettare il
matrimonio, CO
me qualunque al
tro comratto,alla
Podestà Civile .
ro'o TRATTATO
\
Confusa per al
tro , che gl’ impe
dimenti della C0
gnazione Spiri
tuale , dell’ Ordi
ne Sacro , e de’
Voti solenni fu ro«
tosto dagli occhi , e trasandata quella ragion di jus naturale
Divido , su cui fondato avea poc‘ anzi l’ essenza del contrat
to matrimoniale , si cerca il modo di ridurlo alla classe de
li altri umani , e civili, e soggettarlo del pari all‘ordinazim
ne delle leggi .
E quindi proseguendo nell’ intrapreso terna , soggiun«
ge : ,, Potestas haec circa contractus matrimoniales legislati
,, va de se certe, et jure Divino, Ecclesiastica non est,
,, sed tota civilis , ut ostendi ,, . Lo ha detto bensì , ma non
dimostrato ; anzi ha egli confessato , che la Podestà civile '
circa il contratto matrimoniale non si stende oltre gli an
nessi civili , e ben si sa , che gli annessi non costituiscono
la sostanza del contratto .
,, Per accidefls tamen, et ex sola usurpationc primum ,
,, deinde praescriptione, si tamen praescriptiohaec bonam
,, fidcm adjunctam habeat , etiam in Ecclesia repefltur ,, .
In vano hanno tentato e lo Spalatense , ed i suoi seguaci di
assegnare la data di questa pretesa usurpazione , come pur
si vedrà ; nè poco ardimento ci vuole a mettere in forse la
buona fede della Chiesa universale per tanti secoli.
,, Sunt igitur aliquae leges civiles duntaxat Principum
temporalium : aliquae tantumrnodo Ecclesiasticae: aliquae
utraque potestate latae, quae conditiones aliquas contrac
tui matrimoniali apponunt , quae si absint , vel adsint,
materiam hujus contractus ita alliciunt, ut illa sit hujus
contractus incapax. Lex sola Ecclesiastico. impedimentum
posuit Cognation-em spiritualem occasione Baptismi , Or
dinem Sacrum , et Vota solemnia , ac defectum solemni-\
tatum quarumdam , hoc est denuntiationum , testium ,
et praesentiae Parochi , quod impedimentum dirimens
ultimo loco positum est a Concilio Tridentino ,, .
Ha 1’ Autore la buona fede di confessare , che gl’ impe
dimenti almeno della Cognazione spirituale , dell’ Ordine
Sacro , e de’ Voti solenni furono apposti dalla Chiesa . Me
no indulgenti si dimostrano in questo punto alcuni de’ suoi
più recenti seguaci, li quali’da legge civile amano meglio
ripeterli . Ma i documenti , che recheremo in appresso ,
n
a:
,l
”
a:
n
”
)s
a;
8’
DEL MATRIMONIO. 101
mosteranno , che il Maestro fu in questa parte meglioinstrut- no apposti dalla
to de’ suoi Discepoli . Chi“a ’
,, Lex vero sola laica plures causas voluit matrimonia
.» etiam legittme contracta dirimere , ut supra vidimus ,, .
Non può negare lo Spalatense essere stato questo un me
ro abuso di autorità , dopo aver detto , che niuna umana
podestà può rendere nullo un matrimonio , tuttoccbè
clandestino, fuorché in ciò , che riguarda gli annessi ci
vili .
,, Utraque lex impedimenta dirimentia posuit varios
,, Consanguinitatis , et Allînitatis gradus. Si Lex Ecclesia
,, stica aut praescriptione, aut tacita Principum concessio
,, ne corroborata intelligatur , standum est illi ; et matri
,, monia illa nulla erunt, quae contra tales leges contrahan
” tur ” '
Che la Chiesa non abbia fatto difficoltà di adottare in
materia d’ impedimenti certe leggi del secolo consentanee
all’ onestà , e decenza dell’ union conjugale , non si nega
da nessuno . La questione è , se bisogno avesse la Chiesadel
concorso dell’ autorità civile per costituire impedimenti,
ondetra’ Cristiani si rendesse nullo il matrimonio innanzi a
\Dio . Checchè dica lo Spalatense , la questione è autenti
camente decisa per Dogmatico Decreto di Concilio Ecume
nico , che forma un‘ articolo di fede per ogni Cattolico .
,, Quae vero contrarias habent leges civiles eas , quas
,, velPrincipes nunc dominantes tulerunt , vel ex Imperio
,, Romano sumptas approbaverunt , ca absolute nulla sunt ,
,, et irrita , etiamsi Ecclesia contrarium statueret . Ubi
,, enim contrariìe sunt circa matrimonium leges , Ecclesia
,, sticae civilibus cedere debent , quia matrimonium est ve
,, rus contractus civilis , in quo Ecclesia , ut Ecclesia nihil
,, juris , nihil potestatis habet ,, .
Poco ci vuole a comprendere la diretta opposizione di
queste massime alla dottrina stabilita dal Tridentino Sess. 24..
Can. 3. e 4. Che però non può cadere in mente di chi si pro
fessa Cattolico , di mettere in questione, se debbà.si atten
dere a’ detti di un Apostata , che perpetuamente si contrad
dice, anzi che a’ DogmaticiDeereti di Concilio Ecumenico .
102 TRATTATO
N.68. e seg. si diffonde De bominis nelle questioni con
cementi la proibizione del matrimonio tra’ consanguinei,
sia nella linea retta , sia nella trasversa , e massimamente
nel primo grado , cioè tra Fratello . e Sorella : questioni -,
che non facendo direttamente al nostro proposito , ne dis
pensano dall‘ impegno di seguitarlo nella traccia , ch’ ei tie
. ne in trattarle . - '
Pallclegsl civili N. 73. ,, Legibus porro solis civilibus laicae potesta
“Fuggi, "“P‘di' tis, non Ecclesiasticis impedimenta ex consanguinitate,
: mifai ,, et affinirate fuisse conjugiisinterposita satis ex eo constat
nim mm in pro ,, quod ante Gregoru tempora nullam habeamus in talibus
va , che prima di ,, Ecclesiasticis tabulis conjugiorum prohibitionem . Sed lica
S. Gregorio non-n clesia in hoc vel ex Levitico , vel ex legibus civilibus in
"0m" Smuto ,strucrionem semper sumpsit , sicubi ex conjugatis scanda
n
o
n
îclcr'rîî‘tîî‘i'acf’so‘f ,; lum interdum exortum est , et pacem.turbavit Ecclesiae,
giunge, ch'e i ,, remediaque poenitentialia fuerint adhibenda . Ita profe
chim prcndeva ,, cto Paulus ,fornicarlum corinthium excommunicat , et
regoladalLeviti-.,, tradit Satanae, quia novercam in uxorem duxerat, et
ce audalle leggi 1,, sane potuisset rationem suae districtionis eam reddere,
“V'l‘ ‘ ,, quiain lege Mosaica id sub poena mortis inhibetur . Sed
,, tamen, quia sciebat leges illas judiciales Israeliticas ad Po
,, pulum christianum non pertinere , potius legibus poli
tiae saecularis Romanae videtur nixus in illum , tamquam
legum communium violatorem excanduisse: (a) Auditur,
inquit , inter vos forflicatio , quali: mc intergmte: ,, .
I. Strana cosa è il sentire da Uomo , che pure non era.
ignorante , non trovarsi prima di S. Gregorio monumenti
Ecclesiastici di proibizione di matrimonio per cagione di
consanguinità , e di affinità . Faremo tosto apparire il conv
trario per testimonianza anche de’ primi secoli .
confessa clic: le 2. Afferma 1’ Autore, che per sifl‘atti matrimonj la
àîîg‘ldwé'îltîcdciîjlìfi Chiesa prendeva'norma o dal Levitico , o dalle leggi civili.
obbligavmoicrg Quanto al_LeYitico consente egli m questo stesso. luogo,
Mimi, Munquc che le leggi giudiziali del Popolo Israelitico non riguarda
' vano Il Popolo Cristiano . Adunque altra forza non potea
v
u
,9
w" cun'f'fov"'.o mnm
(a) x.Cor. 6. v. 1.
DEL MATRIMONIO- 103
no avere fuor quella , che trassero dall‘ autorità della Chie
sa nell' adottarle . Onde ben anche osservò Grozio (a) non
d’ altro capo fuorché da spontanea ordinazione del Cristia
nesimo esser derivato quel vigore , ch‘ ebbero quelle leggi
nella Chiesa ne’ primi tempi . ,, Recte fecerunt Christiani
vete'res , qui leges non illas tantum in commune datas ,
sed alias particulariter Hebraeo Populo scriptas sponte sua
Il
0,
”,
,-. tenderunt verecundiac fines, ut haec quoque in virtutc
non minus , quam in caeteris Hebraeos antecederent ,, .
La maggior estensione , che diedero i Cristiani alli gradi
proibitivi del matrimonio non proveniva dal Levitico ,
che non comprendeva i gradi, che dalla Chiesa furono po«
sterrormente aggiunti . ‘
3. Quanto alle leggi civili e da riflettere , che se la
primitiva Chiesa giudicò bene di adottare , e anche di sten
dere per li Cristiani le leggi del Levitico, e se la Chiesa Cri-_
stiana già (1’ allora si diffuse oltre i confini dell’ Impero Ro
mano , non sussiste ciò , che disse sopra De Dominis N.52.,
che in que’ primi tempi stavasi onninamente alle leggi Im
periali , giacché per una parte la Chiesa stimò attignere da
più sacro fonte le sue ordinazioni regolatrici del matrimo
nio tra‘ Cristiani, e d’ altra parte se a queste ordinazioni
tratte dal Levitico , ed ampliate dalla Chiesa doveano stare
i Cristiani esistenti anche fuor dell’ Impero Romano , dun
que obbligavano non in virtù della Podestà Civile Romana,
che non si stendea fuor delle Terre della sua Dominazione ,
e che altronde non mai si era sognata di dar corso per li
Cristiani alle leggi del Levitico , ma in virtù dell’ autorità
della Chiesa, in cui si riconosceva la podestà di ridonare
alle leggi giudiziali Giudaichc quella forza di obbligare, che
più non avean0 per se stesse .
4.. E’ poi sommamente assurdo il pensiere , che S.Pao
lo nella sua condotta verso l’ incestuoso di Corinto siasi fon
dato sulla Romana secolare pulizia , quasicchè la di lui pre
I)
’
(a) De Jure belli , et pacis 1.2. c.;. 5.14. n.3.
observarunt , imo et ad gradus quosdam ulteriores pro-'
se aveano forszl dl
legge nellaChlflî
l’ aveano dall’ a}1‘
torità della Clllc'
sa .
Anche Gr02î0
cenferma , Che le
leggi del Levitico
furono n0n 80_10
adottare, “la 13'
n0ltrc ampliate
da’ Cristiani .
Le ordinazioni
della Chiesa in
torno al matri
monio non avreb
bonopotuto ob
bligarein virtù
delle leggi Roma
ncfuor dell’ lm
pero Romano .
Assurdo pensa.
mento dello Spa
latense , che S.
Paolo siasi appog
104. TRATTATO
I
giato alle leggi
Romancnellasua
'tondotta inverso
l’ incestuoso di
Corinto.
Canoni , e Padri
Citati dallo Spala
tense in pr0va
dellasua massima:
Che in materia d’
impedimenti li
Can0ni si addat
tarono alle leggi,
e non le leggi ai
Canoni .
scrizione, o non potesse obbligare fuor del Romano Impe;
ro , o avesse cessato di obbligare nell’ Impero , se fosse Sal-‘
tato , per esempio , il capriccio a Nerone di permettere il
matrimonio del figliastro colla matrigna . E certamente a’
tempi ancora di S. Girolamo non si pensava da’ Cristiani,
che li matrimonj de’ Fedeli dovessero essere in tutto regola
ti dalla pulizia secolare , mentre a norma del comune senti
mento della Chiesa scrivea il Santo Dottore in proposito del
matrimonio-(a) : Aliae rum leges Cae:arum , aliae Christz' :
aliud Papim'anm , aliud Paulur noster praecipit . Con che di
mostra abbastanza , che le prescrizioni di S. Paolo non di
pendevano dalla disposizione delle leggi civili .
5. Che più? Gli stessi Principi Cristiani nel promul
gare leggi relative al matrimonio si fecero pregio di seguire,
ed appoggiare le ordinazioni de’ Canoni , del che produrre
mo in breve autentici documenti , onde apparirà quanto in
sussistente sia l’ asserzione dell' Autore tante volte , e con
tanta compiacenza ripetuta , e magnificata , sia da Launo
jo , sia da’ più moderni seguaci di lui , che nello stabili
mento degl’ impedimenti si accomodarono i Canoni alle
Leggi , e non le leggi a‘ Canoni .
In prova di quest‘ asserzione reca De Dominis alquanti
Canoni, ed altre autorità , quali ha creduto al suo intento
più favorevoli . Pure malgrado la sua accortezza nello sce
gliere , e sottigliezza nell‘ interpretare , dal ragguaglio ,
che siamo per darne , apparirà , che queste lungi dal gio
vare alla sua causa , fanno apertamente contro di lui . Per
tenergli più dappresso riterremo in questa breve disamina
l’ ordine da esso lui tenuto nel produrre questi suoi docu
menti , riservandoci però la libertà di riprodurli a suo luogo
nella serie cronologica , che ci proponiamo di tessere , i de’
principali monumenti comprovanti l’ autorità , che fin da’ ,
rimi secoli esercitò la Chiesa indipendentemente dalla Po
destà civile intorno a‘ matrimonj de’ Fedeli considerati an
che nella qualità di contratti .
L
(a) Episr.77. ad Ocean.n.g. Edit.‘ Veron.i7g4.
e" ‘
/
DEL MATRIMONIO. 165
V L" assunto dello Spalatense e di provare , che relativa
mente alli gradi di consanguinità , e di affinità non esista
prima di S. Gregorio monumento Ecclesiastico,di proibizio
ne di matrimonio . Ed ecco per ordine le autorità , ch’ ci
produce a tale oggetto . ‘ ‘
I.,, In Ancyrano Concilio legimus facinus cujusdam,,, qui Sponsae propriae Sororem violaverat , ex quor'etiam
,, illa conceperat , sibique postea necem intulerat . Ibi ta
,, men nihil habemus de defectu matrimonii ex tali incestu .
,, Solum ad paenitentiam illi rediguntur , qui talis facinoris
,, fuerant conscii , et adjutores ,, . L’ oggetto de’ Padri in
quel Canone era di giudicare non del delitto in se stesso ,
ma di quegli , che ne furono consapevoli, e cooperatori .
Prescrivono pertanto la penitenza , cui dovcano soggiaccre
_ secondo li Canoni . Nulla dunque si_può concludere dal lo
ro silenzio sopra il difetto del matrimonio per cagion dell‘
incesto : giacché non era questo il punto ,di cui si trattava.
Pure in questo stesso Concilio , che si riferisce all’anno 3 14.
sotto S. Silvestro , havvi un’ altro Canone non citato da De
Dominis , ed è il.‘ decimo , che prescrive : ,, Dcsponsatds
,, puellas , et post ab aliis raptas , placuit erui , et eis red
,, di, quibus ante fuerant desponsatae, etiamsiaraptoribus
,, vim illatam constiterit ,, . Chi può non ravvisare in que
sto Canone una espressa decisione emanata dal Concilio in
causa matrimoniale ? Altronde si sa , che la voce , plaaa't,
adoperata da’ Padri è in materia di giurisdizione voce signi
ficante ‘l’ autorità propria del]usdicente nella formazione
de’ suoi Decreti . ' '
a. ,, Neocaesariense Concilium giavem poenitentiam
,, indicit mulieri , quae duobus fratribus nupserit , et sup’
,, ponit hoc jam esse illicitum: non tamen ipsum Conci
,, lium hoc rum primum prohibet,, . Concediamo , che il
Concilio suppone non esser lecito ad una Donna lo sposare
un fratello dopo l’ altro , e che non per la prima volta fu
ciò proibito dal Concilio . Forse da questo vuole tacitamen
te inferire lo Spalatense , che non debbasi riconoscere una
tale proibizione , come proveniente da legge Ecclesiastico. ?
Insussistente illazione . Non esprime in vero il Concilio l’ori
0
Del Concilio An
cirano .
Del Concilio
Neocesariense .
Autorità di S.
Basilio compro
vante l’ origine
Ecclesiastica dell’
impedimentonon
solo proibentc,
ma dirimente il
matrimonio colla
Sorella della M0
glxc defunta .
106 TRATTATO i
gine della proibizione , che non era punto ignorata da' Fe
deli ; ma ciò , che non fu espresso dal Concilio , fu in que
sto stesso secolo chiaramente , ed opportunamente spiega
to da S. Basilio (a) ( Epist. ad Diodorum ) nel caso consimi
le di Uomo , che sposi successivamente due sorelle . Niu
na legge vi era ancora nel Diritto Romano , che vietasse sif
fatt_i matrimonj , come si comprende, dalla 1. 4.. 5. Ho: im
quefi“. de Grad.-, e ne ponvengono gl’ Interpreti . Di troppo
posteriori sono le leggi degli Augusti Cristiani, che in tal
proposito si conformarono alle ordinazioni de’ Canoni ; per
tacere che presso altre Nazioni colte , o barbare, e segna
tamente per legge di Solone fu permesso-il matrimonio colla
sorella della defunta Consorte . Ciò non ostante attesta San
Basilio , che fra’ Cristiani tenuto era per illecito , e nullo
un sifl‘atto matrimonio , e ne arreca la ragione contro talu
no, che non avea avuto ribrezzo di scusarlo: ,, Primum
,, itaque quod in ejusmodi rebus maximum est , morem no
,, strum objicere possumus , ut vim legis habentem , eo
,, quod nobis a Viris Sanctis traditae sint regulae . Mos au
,, tem ille est ejus_modi, ut si quis impuritatis vitio aliquan
_,, do victus in illicitam duarurn sororum conjunctionem in
,, ciderit , neque id matrimonium existimetur , neque om
,, nino in Ecclesiae coetum admittantur , priusquam ase
,, invicem dirimantur ,, . Chiara e la testimonianza . Ripe
te il Santo la proibizione non da legge di Principato , ma.
dall‘ autorità della Cristiana consuetudine , ossia discipli
na : autorità, che ha forza di legge , 'vim legis babeu:em ,
perché fondata sulle regole prescritte dalli Maggiori. In
virtù di tale autorità non era presso i Cristiani riputato vero
matrimonio la congiunzione di Uomo colla sorella della de
fuma moglie , talchè non poteano questi essere ammessi nel
ceto della Chiesa , finché non si fossero separati .. Fu dun
que ab antico quel grado di a‘linità stabilito per autorità
non civile , ma pura Ecclesiastica , qual impedimento non
solo proibitivo , ma dirimente , come chiaro si rileva da.
questa limpida testimonianza di S. Basilio .
(a) Epist. 160., al 197.
DEL MATRIMONÎO. Αoy
In conformità diquesta vegli.‘ante disciplina, ' fondata
sulle antiche regoleprescritte da‘ Padri, fu confermata _( rii
guardo al matrimonio successivo di una; Donna con due fra
telli ) la stessa proibizione dal Concilio Neocesa‘riens'e nel
Can. a. , ch’ ebbe De Dominis la prudenza di non riferire
per intero :,, Mulier si duobus fratribus nupserit , abjicia
,, tur usque ad mortem . Verumtamen in exitu, propter
,, misericordiam ,7 si promiserit , quod facta incolumis ,
,, hujus conjunctionis vincrila dissolvat , fructum poeniten
,, tiae consequatur ,, . Se dovea sciogliersi l’ attentato ma
trimonio , era dunque l“ impedimento non solo proibitivo,
ma anche dirimente . Questo Concilio tuttocchè posterip«
re all‘ A-ncirano si riferisce allo gstesso Anno 3 14. sono S.Sil«
vestro : Ed ebbe coraggio lo Spalatense di affermare , che
ne’ monumenti Ecclesiastici prima di San Gregorio niuna
proibizione esista di matrimonj per cagion di parentela!
3. ,, Sic facit etiam Conci-lium Eliberinum ( Can. 61 .)
adversus cum , qui post mortem uxoris , sororem ejus
dem uxoris sibi matrimonio copulat , poenitentiam indi
et illicitam procul du«
”
”
,, cit tanquarh in rem proh_ibitam ,
bio legibus sacculàiibu's ,, . ‘
Sebbene non cqnvengano iCritici- nel fissare la data
precisa del Concilio Eliberitano , non vi ha però dubbio ,
che non sia anteriore al Concilio Niceno , e debba riferirsi,
secondo il più ragionevole sentimento a’ primi anni del
quarto secolo , allorché o infieriva di già , o era imminen
te la persecuzione di Diocleziano , e Massimiano , e meri
tamente quale assurda , e ridicola-fu rigettata l’ o inione de’
Maddeburgensi nel posticiparne l’epoca verso il ne dell’ot-“
tavo secolo . Si ravvisi pertanto la bizzarra disinvoltura
dello Spalatense nell’ accennare come di volo , che intan
to dal Concilio Eliberitano fu assoggettato alla penitenza
chi sposa successivamente una sorella dopo 1’ altra , perché"
un tal matrimonio illecito era procul dubin Iegibur raeculari
bus ; mentre per lo contrario è certo , che all’epoca di quel
Concilio niuna legge di secolo vi era proibitiva del matri
monio con una sorella della defunta moglie . Però il dotto
Giureconsulto Fernando Mendoza nel suo comento sopra il
0 a '
,‘,
fl'\
.’
\iI
La stessa proibi
zione risulta dal
Concilio Eliberi
tano prima del
disposto dalle leg
gi civili : ante
riorità osservata
dal detto Glute
consulto Fernan
do de Mendoza .
x& TÉATTATO
Del Concilio
Agatense .
citato Canone , stima esser quello il primo Decreto , eh
rimanga per iscritto ,_ in cui sia stato promulgato l’ impedì
mento risultante da grado di Affinità: ,, Primum , ut opi
nor , Decretum literis consignatum , quo constituturn
est , matrimonium Ailinitate impediri , hoc His panorum
Episcoporurn videtur , ;mtiquo Romanorum jure abrogaa
to , quo licebat cum defunctae uxoris sorore matrimo-.
nium contrahere . ,, E ne cita esempj altroncle notissimi :.
Caecilius Metellus uxore dcfuncta illius sororem despon-.
sam tulit . Crassum defuncri fratris uxorem duxisse pro«
dit Plutarchus : l’udentillam tabulas nuptiales fecisse cum
,, viri mortui fratre , Apulejus ,,\: Adunque da questo
Cbncilio Eliberitano risulta , come ben anche riflette Nata
le Alessandro , l’ autorità della Chiesa , esercitata ne’ tempi
stessi di persecuzione , di apporre impedimenti al matrimo-.
nio (a) . .
4.. In conferma poi della massima prodotta da lui , e
quale assioma da Launojo riprodotta , e da’ suoi seguaci,
che, nello stabilire gl’ impedimenti , li Canoni alle leggi si
conformarono , e non le leggi a’ Canoni , si riferisce lo
Spalatense alli Concili susseguenti : ,, Concilium Agathense
commemorat gradus prohibitos , quorum nullus secun
dum excedit, et renovat prohibitionem: Sed tamen fate
tur eos gradus jam esse prohibitos : quo: omms , inquit ,
et olim , atque sub bar constitutioue incesto: me non dubita
mu: . . . . . . Concilium Epaunensc totidem verbis repetit
Canonern Concilii Agathensis ,, .
Bisogna , che lo Spalatense non abbia veduto que’ Con
cin in fonte , o che siasi grandemente fidato della bontà de'
”
,’
31
”
’I
i)
3’
"
DI
I )
”
”
”
”
(a) Consta positivamente , che
all’ epoca di quel Concilio niuna
legge del secolo vi era proibitiva,
ma il secolo nel 355. ancora cre
deva ciò lecito . Fede ne fa il Cod.
Teodos. 1.3. tir. I a. legna.
s. Etsi licitum veteres credide
,', rum nuptiis fratn's solutis duce
re fratris uxorem ; licitum e
tiam post mortem mulieris,
aut divortium contrahere cum
ejusdcm sorore coniugium ,
abstineant huiusmodi nuptiis
,, universi ,, . La legge Ecclesia
stica fu dunque anteriore , e die
de norma alle legge del secolo .
9’
”
,’
”
”
DEL MA'IÎRIMO‘N'IO. 109
Leggitori : che altrainente non ,tornavagli a conto gram
memórarli . ‘Il Concilio Agatense -fu celebrato;l’ anno 5.06,
sotto Ala_rico Re de‘ Goti. nelle Gallie , e vi presedè S, Ce;
sario Vescovo di Arles: L’Epaoneme l‘anno 541,416]. Re.
gno di Borgogna , sotto la presidenza diS. Avito Vescov_o
di Vienna -, e con 1’ intervento di S. Vivenziolo Vescovo di
Lione . Nel Canone 61. delprimo sono riprovare le con
giunzioni incestuose , fra le quali vengono espressamente
comprese quelle , che si comraggono tra’ primi cugini . Ma
è da nyotarc la conclusione del Canone, ommessa dallo Spa
latense : Quod ira in prae:mti tempore prabz'óunu: , 14! ea quae
sunt.bactmus imtituta , non dissolnantur . Nel Can. go. dell’
Epaonense vengono parimente annoverati fra gl’ incestuosi:
,, Si quis frater germanam uxoris suae accipiat . . . . . . Si
,, quis Consobrinae , Sobrinaeve se societ ,, E parimente
concludonoi Padri: Quod m a praesenti tem]mre Pro/aióemus ,
in: m quae sunt anteriu: imtituta non sol’vz'mui . . . . . Sane qui
bus co_n_junctio illicita _irzterdicitur , babebzmt iuezmdi meliorz':
conjugz'i libertatern . '
Ora con questi Decreti è da confrontare il ripiego, cui
dopo lo Spalatense appigliossi Launojo, e dopo Launojo il di
lui Copista, compilatore della succennata Operetta per sot
trarre alla Chiesa , e tutta riferire al Principato la proibizio
ne del matrimonio fra cugini , colla clausola irritante, che
lo dichiara, e rende nullo , ed invalido. Ripetono essi unica
mente da una legge di Teodosio il Seniore 1‘ origine , e la
forza di questo impedimento, e lasciando da parte la uestione critica, dibattuta fra gl‘ Interpreti, se questaqlegge,
che più non _ esiste , fosse abolita da‘ suoi successori Arca
dio , ed Onorio , come pure se Giustiniano abbia nell’ Insti
tuta permesso , o vietato sifi'atti matrimonj , cioè se il Te
sto sia legittimo , o viziato , e stando rigorosamente sul
proposito , concludono l’ argomento con un dilemma, che
non temono di produrre in aria di trionfo quale invincibile
prova del loro assunto , Noi lo riferiremo colle parole stes
se dell’ Autore dell’ Operetta alla pag. 17. , nelle quali non
può negarsegli il merito di una fedelisSima traduzione di Lau
nojo part. 1. art. 3. c. i. ,, Tale discrepanza diopinioni
Dilemma fondato
sulle leggi di Teo
dosio , e de’ suoi
6ng , prodotto
qual prova vit- '
toriosa dallo Spa
latense , e da suoi
seguaci , si rivol
ge in argomento
invincibile con
tra le loro asser
zioni . \
110 TKA'TTAÎO"
,, ( intornoal punto‘criticò accennato sopra) non_t0glie pe"
-,-; rò nulla al nostro assunto; impetocch_è dàll’ una,l con'i‘e
‘,,‘5 dall’ altra ipotesi , qualunque poi ne sia la vera , si vede
‘,, egualmente confermata la‘5uprema Podestà del Principe
,, sopra il contratto matrimoniale . S’ egli'è vero , che do
,, po il Regno di Teodosio il Seniore i matrimonj fra‘ primi
,, cugini sono stati permessi , ciò avvenne coll' autorità , e
,, mediante la disposizione di Arcadio , Onorio , e Giusti.
,, nianò . Se poi tali matrimonj non erano permessi , la
,, proibizione cmanò parimente dall’ autorità di "\Peodosio ,
,, e suoi Successori ,, . _ '
A questo dilemma noi ne opporremo uti’ altro tratto
da’ surriferi ti testi , e più concludente . Ola legge di Teo
desio non fu rivocata da suoi figli Arcadio , ed Onorio , e
dovea secondo gli Avversarj‘ sussistere '( almeno fino a Giu
stiniano) la proibizione annullantei matrimonj fra’ cugini
primi . Eppure nella Borgogna , e nelle Provincie delle Gal
lie soggette a‘ Goti si contraevano siflatti matrimonj , e si
avevano per validi in guisa, che iConcilj Agatense, ed Epao
nense , nell’ irritarli per l‘ “venire ,' c‘onfermarono la vali
dità di quegli , ch’ erano stati antecedentemente contratti .
Dunque non presero que’ Padri la legge di Teodosio per
norma de' l‘oro Decreti , giacché riconobbero per validi, e
| confermarono matrimonj , che a tenore di quella legge do
veano aversi per nulli, ed invalidi . O la legge di Teodosio fu
abolita da suoi figli Arcadiq , ed Onorio , ed in tale iporc
si li 1flatrimonj_fra‘ cugini dovevano in virtù di quest’ aboli
zione aversi per leciti, e validi: Eppure senza riguardo a
questa nuova legge li Padri-@gatensi nel 506. , e gliEpa0
nensi nel 511. dieci anni prima , 'che Giustiniano salisse al
Trono , non dubitarpno di proibire , e di annullare per
l‘ avvenire i matrimonj fra’ cugini, concedendo a' contra
enti la libertà di passare ad altre legittime nozze . Sicché o
sussisteva la legge di Teodosio , cdi Padri non'l’ attesero,
prescrivendo, che dovessero sussistere come validi matrim04
nj contratti contro il tenore di essa ; o era stata da’ Suc
cessori abolita, e neppure fu "quest’ abolizione attesa da‘ Pa
dri, mentre non dubitarono di proibire, e di annullare ma;
DEL MATRIMONIO. 111
trimonj , , che in vigore di essa doveano aversi per validi, e
legittimi. DunqueiPadri decretan non in virtù delle -
leggi Imperiali, (come sisuppone dagli Avversarj ) maper
autorità , che giudicarono competere alla Chiesa di apporre
al matrimonio impedimenti non solo proibitivi , ma an
che dirimenti secondo 1’ antica disciplina attestata da S. Ba
ÎHÌQ . ‘ , _ u. .
_ ,j “Forse qui taluno replicherà , che,se in quelle Provin
cie non furono attese le leggi Romane, ciò fu perché i Padri
di que‘ Concilj dovessero per avventura procedere ,-a tenore
delle leggi de' Goti, e de‘ Borgognopi . Ma neppure vale
punto questo riflesso ad oscurare l’ autorità propria della
Chiesa, esercitata da que’ Padri nel formare i loro decreti.
Se prima de‘ Concilj Agatense , ed Epaonense si contraeva
no liberamente in quelle parti , e si aveano per validi lì ma
trimonj fra.’ cugini, dunque non era in vigore legge alcuna
de' Goti , e de’ Borgognpni, che li _vietasse , ed annullasse;
dunque la legislazione di ue’ Regnanti non ostava ,. che
non si potesse, continuare ne l' uso di contrarli validamente .
Eppure ciò non ostante que’ Padri li proibirono, e gl' irrita
tono per l’ avvenire senza il minimo segno,di dipendenza. dal
la Podestà laica nel formare i loro Decreti . ' ,
Anzi dal complesso degli Atti rimane vieppiù esclusa
ogni ombra di tale dipendenza . Nel Concilio Agatense la
sottoscrizione di S. Cesario , che a quello presiede , abba
stanza dimostra con qual sorta di autorità procedessero iPa-l
dri nelle ,loro _ ordinazioni ,, Ego Caesarius in Christi nomi
» ne Episcopus Arelatensis , juxta id quod universis Sanc,tis
,,_ Coepiscopis_ meis , qui mecum sqbs_cripserunt , placuit ,
,, Statuta Patrum secutus , his definitionibus subscripsi‘,, . Si
riferiscemon alle leggi del Secolo, ma agli Statuti de’ Pa
4 dri , a quelle antiche regole de' Santi , che a detto di S. Ba
silio formarono , e stabilirono da’ primi tempi le consuetu
dini , eia disciplina della Chiesa), Inoltre 4Can. 9. riguar.
do a’ Preti, e Diaconi , li quali-voleano tornare al consor
zio conjugale , non altra legge riconoscono i Padri fuor
quella che fu prescritta da‘ Santi, e Sommi Pontefici , Siri
cio , ed Innocenzo I. .
Dalla sottmcri-i
zione di S.Cesa
rio nel Concilio
Agatense si rileva
con quale autorità
procedessero i Pa
dri ne’loroDecm
ti . .
ria ' T R A T T A =T 0
Autorità espres- '
samente ricono
sciuta daS.Viven
ziolo ne’Vest0vi,
esclusivamente al
Clero inferiore ,
non che a Laici .
Uso di quell’ au
*torità nel Conci
lio I.di Lione sot
to lo stesso S. Vi
venziolo .
Conferma della
stessa Ecclsiast‘ica
autorità nel Con
cilio Arvernense.
I
Più espressa nel
Turonense li;ove
iPadri si riferisco
Quanto poi al Concilio Epao‘ner'ise degna dî'oss€r_vaziof
ne si e la Tratto‘ri'a. del‘_Santo Vescovo di Lione Viven2iòlo',
"ovei‘ntimando a' suoi 1' intervento ahCondlio si esprime in
‘questi termini: ,, Praesenti protestatiòne denuntio conven
tum Episcoporum omnium sortis nostrae , circa Septem4
bris mensis initium ,’ in Epaoncnsi Paroecia mox fiiturum;
UbiClericos 4, prout expedit , convenire compellimus ,
Laicos permittimus-interesse: Ut quae“asolis Pontifici
,, bus ordinanda sunt', et Populus possit agn0scere ,, . Con
che abbastanza indicava il Santo Vescovo da quale autorità
dipendesse la forza de’ Decreti , eh" erano per emanare dal
Concilio. Che però non«senza ragione Vengono riferiti da
Natale Alessandro , come tosto vedremo , trali monumenti
comprovanti l‘ autorità propria della Chiesa nello stabilire
gl' impedimenti del matrimonio . "’
Non molto dopo l’Epaonense fu adunato sotto lo stes;ó'
Vivenzioloil Concilio I. di Lione, ove fu giudicata la causa di
uno de'principdli Ministri del Re S.Sigismondo, il quale avea
sposata la sorella della defunta sua moglie ,' 'e‘tu’t'tócchè fosl'
se validamente patrocinato dal Re, non perciò-pote ottene
rela chnvalida‘zione‘ del suo matrimonio , e-rimase s0ttòpo‘
sto all’ Ecclesiastica Censura , né più oltre‘ si stese l’ indul
genza de’ Padri a comtemplazione delle Sovrane richieste ,
fuorchèa'concedere , che potesse il reo essere ammesso a
a:
13
n
I)
pregare nella Chiesa insieme coi Fedeli fino all’ orazione ,
che si legge dopo il Vangelo .
5. ,, Arvernense vero gradus eosdem primum , et se
,, cundum quaquaversum , matrimonia nulla'eihcere docet,
,, atque ex Levitico , et ex’naturaliaequitate , ab exemplo
,, que Apostóli,et8tatutis Patrum istas corroborat prohibi
,, tiones ,, In niuna guisa'favoriscc questo Concilio la causa
dello Spalatense ; l” espressione , con cui vien decretata la
pena contro i Trasgressori : Apostolicae \Comtitutionii Sen
tentia feriantur , sembra anzi indicare la persuasione de’ Pa
dri, che sillatte cause appartenessero al giudizio della Chiesa.
6. ,, Turonica Synodus altera pro his'ipsis consanguh
,, nitatis , et aiiinitatis , non ultra secundum gradum im
,, pedimentis confirmandis , utitur primum Levitico , dein-.
DEL MATRIMONIO. 113’
,, de resumitCanones Aurelianensem , Epaunensem , et no alla irrefrega
,, Arvernensem,, . ' bile autoritàdella
Si ricordi lo Spalatense , ch’ egli stesso riconobbe , san“ Sede f
che le ordinazioni del Levitico cessarono di obbligare nella
nuova legge ; talchè nell‘ uso , che se n’ è dipoi fatto,
1’ obbligazione non poté provenire direttamente dalle ordi
nazioni in se stesse , ma dall‘ autorità , che la Chiesa poté
aggiugnervi con adottarle . Ond’ è , che i Padri Turonensi
alle prescrizioni del Levitico aggiungono i Decreti de’ Con
cilj anteriori . Spira ben chiaro in questo Concilio cele
brato l’ anno 567. il concetto , che aveano iPadri dell’au
torità propria della Chiesa nelle cause matrimoniali , ed in
ogni materia concernente la disciplina Ecclesiastica. Bel
lissima è la prefazione , della quale può prendersi un saggio
dal tratto seguente: ,, Magna est in ipsa severitate pietas ,
,, per quam tollitur peccandi faculta‘s . Nam ubi insana li
,, bertas generat vulnera , Sacerdotalis districtio dat mede
,, lam . Quapropter Christo auspice , in Turonica Civita
,, te Concilio concordante, juxta conniventiam gloriosis
,, simi Domini Chariberti Regis annuentis, coadunati pro
,, pace , et instructione Ecclesiae opportunum credidimus
,, subterannexa Decreta conficere etc. ,, Spiegano l’annuen
za del Re nella convocazione de’ Prelati , l’ autorità de’Pre
lati nel formare i Decreti :la prima opportunamente diretta
a favorire , e proteggere l’ adunanza de’ Padri: l’ altra a
dare le opportune provvidenze per lo stabilimento della di
sciplina . .
Qual sia poi l' autorità , che dee principalmente reg-t
gere i Vescovi adunati in Concilio Provinciale nel formare _
loro Decreti, assai apertamente il dichiarano al Can. 20.‘
circa il regolamento da tenersi, avvenendo il caso , che,una
Vergine , o altra Donna , che abbia fatta professione di ca
stità, cangi abito per passare allo stato coniugale. Dopo
avere riferita la sentenza di Papa Innocenzo a Vittricio Ro- _ -
tomagense, e l’uso, che in essa fa il Pontefice del detto
dell‘ Apostolo : Quz'a primam fidern irritam ficerunt etc. sog
giungono : ,, Quis Sacerdotum contra Decreta talia , quae
,, a Sede Apostolica processerunt, agere praesumat ? ........
114. TRATTATO
,, Et quorum Auctorum valere possit praedicatio, nisi quos
Sedes Apostolica semper aut intromisit, aut apocryphos
fecit, et Patres nostri hoc; semper custodierunt, quod
eorum praecepit auctoritas . Nos ergo hoc sequentes,
quod vel Apostolus Paulus . vel Papa Innocentius statuit,
in Canonibus nostris inserentes , statuamus observan
dum etc. .,
Nel Can.ar .dopo citato il Testo del Levitico, riassumo
no , come nota De Dominis , li Decreti de’ Concilj prece
denti, ed in particolare dell’ Aurelianense . Ma si è guarda
to egli dal notare in qual modo venga da que’ Vescovi ri
ferito il Decreto de’ Padri Aurelianensi . Accennato lo avea
poco inhanzi lo Spalatense soggiungendo, che il Decreto
fu fatto , ira z'pro Clodonaeo juóente. [Padri Turonensi usa
no termini alquanto dilferenti: In Synodo Aurelianemz' , quam
iuvz'ctim'mu: Rex Clodovaeu: fieri supplicaw't : Questa diflèren-_.
za di espressione sembra , che manifesti abbastanza una cor
rispondente differenza di spirito ,- e di massime tra il Prelato
Apostata , ed i venerandi Padri di quel Concilio, tra’ qua
li , al dire di Natale Alessandro, se ne contano sei Santi .
Concludono in fine:,, Nos hoc , quod Patres nostri statue
,, runt , in omnibus roboramus,, . Chiara protesta , colla
quale patentemente riconoscono l’autorità della Chiesa nell’
apposizione degl’ impedimenti (a) . 7
' 7. ,,f Matisconense tamen Sccundum , ad leges ipsas
saeculares in his prohibitionibus se refert : Incestam , in
quit , copulationem , in qua nec conjux , nec nuptiae
,, recte appellari leges sanxerunt , Catholica omnino dete
,, statur , atque abominatur Ecclesia etc. Leges vero hasce
9)
Il Matisconense
Il. vindicato con
tro le sciistiche
interpretazioni
dello Spalatense .
”
2!
v (a) E’ da vedere su questo Ca
none 21. la nota di Severino Bi
aio: ,, Sanctissimi Patres hujus
,, Concilii hunc Canonem sta
,, tuisse videntur ad corrigendum
,, ipsum Regem Charibertum in
”‘ cestus crimine labefactatum ,, .
Onde apparisce , come pure da
\
quanto narra in tal proposito Gre
gorio Turonense ivi citato, quanto
lungi fossero que’ Padri dal ripe
tere dalla Podestà‘laica la forza
del Decreto Ecclesiastico proibiti
vo del matrimonio colla sorella
della defunta consorte .
DEL MATRIMONIO. fu;
,, intelligendas esse saeculares planum est , quia passim no- ‘
,, mine legis statura intelliguntur potestatis laicae ; nam
,, Ecclesiastica non vocantur leges, sed Canones , et ideo
,, idem Concilium nonum Canonem sic incipit: Licet re
,, verendissimi Canones , atque sàcratissimae leges etc. , et
,, Can. 14.. reprehendit eos , qui, calcatis Canonibus , et
,, legibus , quaedam injusta committunt,, .
Nel Canone citato dicono i Padri , che la Chiesa Cat
tolica sempre detestò le incestuose congiunzioni, che le leg
gi non degnarono qualificare coll’ onorato nome di conju
gio; dunque , secondo De Dominis, vollero dire , che la
Chiesa le detestò , perché detestate , perché proibite dalle
leggi del secolo . Concediamo pure all’ Autore , che sotto
nome di leggi abbiano inteso i Padri accennare le leggi del
la Podestà secolare : ma in primo luogo , chi non vede
quanto inconcludente sia questo raziocinio? La Chiesa ebbe
in abbominio certe congiunzioni, che le stesse leggi del se
colo abbominarono : dunque le abbominò, perché abbo
minate dalle leggi ? Un Cristiano riprende un’ altro Cristia
no di qualche atto vituperoso , dicendo, che un tal atto
' neppure si soffre fra’ Turchi: dunque si dovrà intendere ,
che quell’ atto è riprovato dal Cristiano in virtù dell’ aliena
zione , che ne dimostrano i Turchi? Non è questo al certo
un’ argomentare da Filosofo . Ciò , che si aggiugne per mo
do d’ incidente al soggetto , 0 all’ attributo di una propo«
sizione , non é il fondamento , per cui l’ attributo si affer
ma del soggetto. Ma la filosofia de’ nostri Avversarj ha sa
puto rendersi superiore a queste pedantesche regole della
volgare Dialettica . a. Dichiarano i Padri nella. prefazione
_ con quale autorità intendevano di procedere ne’ loro Decre
ti: ,, Metropolitani omnes dixerunt : Deo auxiliante , com
,, muni deliberatione singula , quae necessaria sunt , a no
,, bis definientur . Hoc universae Fraternitati Vestrae sua
,, demus , ut ca , quae Spiritu Sa_ncto dictante per ora om
,, nium nostrum terminata fuerint , per omnes Ecclesias
,, innotescant , ut unùsquisque quid observare debeat, sine
,, aliqua excusatione condiscat ,, .
Afferma De Dominis, che li Padri del Concilio si ri
P ‘a
116 TRATTATO
Del Concilio A!»
tisiodorense. Os
servazione fatta
sa di esso daNata
le Alesandro in
favore dell’ auto
rità della Chiesa .
ferirono alle leggi secolari nelle loro ordinazioni; e qui si
vede, che i Padri le riferiscono ad una speciale assistenza
dello Spirito Santo parlante per bocca de' suoi Sacerdoti,
nell‘ intimare , che fanno ciò , che debba da ciascheduno
fedelmente osservarsi. Sempre fu creduto qual punto di dot
trina Cattolica , che lo Spirito Santo assista la Chiesa nel
formare le ordinazioni della disciplina per l' organo de' Pa
stori legittimi, ed in quest’ assistenza promessa da Cristo ,
congiunta coll’ autorità conferita da Cristo agli Apostoli, e
loro Successori , sempre si riconobbe un sicuro, stabile fon
damento dell’indipendenza della Chiesa nelle leggi concer
nenti l’ Ecclesiastica disciplina . 3. Dica lo Spalatense , se
apparisce alcun rapporto alla Podestà laica in varj Decreti
di quel Concilio , e segnatamente nel 16. , ove si proibisce
alla vedova di un cherico di passare ad altre nozze , e si or
dina la separazione in caso di contravvenzione? Fu cele
brato questo Concilio l‘ anno 585., Vi sottoscrissero qua
rantatre Vescovi, oltre venti Deputati di altre Sedi, e tre
Vescovi, che non aveano Sede . Quindici tra que’ Padri
sono da Natale Alessandro contati fra’ Santi .
8. ,, Antisidorense vero ferme ex Levitico gradus re
,, censet prohibitos ,, . Dunque per autorità della Chiesa ,
come si è notato sopra . Altronde fu questo un semplice Si
nodo , in cui furono pubblicati quarantacinque Canoni .
Horurn plerz'gue , dice Natale Alessandro , Decreta S_ynodorum
pmecedmtium , praerijme Matisconemium renovdrzt . E ciò fa
con somma brevità , come per esempio al Can. 29. Non li
t‘et , ut relictam fratrz's mi qui: in matrimonium ducat , senza
neppure un cenno , per cui paja riferirsi alla Podestà civi‘
le . Anzi come osserva Natale Alessandro : ,, Canon vige
simustertius viduas Presbyterorum , Diaconorum , et
Subdiaconorum post eorum obitum nubere vetat : qua
rum matrimonia irrita declaraverat Synodus Matisconen
sis Secunda Can. 16. quo vix ullum est illustrius argumen
rum, quo probetur Ecclesiam proprio jure, et auctoritate
,, impedimenta dirimentia matrimonio apposuisse,, . E nel
lo Scolio ivi aggiunto : ,. Epaonensis Concilii Canones re
,, censeo: Can. 30. consanguinitatem, et aliinitatem cer
I,
”
1)
’D
’)
DEI.MATRIMONIO. 117
,, tis in gradibus matrimonium dirimere declaratur . Nulla
ibi Regum mendo . Imo hinc probatur Ecclesiae aucto
ritas ad statuendum impedimenta dirimentia matrimo
niUm , quod Fidei dogma est a me propugnatum ,, .
31
I)
DI
5. x.
Ddl’ Autorità d.‘ Padri .
Depongono, come siè veduto, contro lo Spalatense
ue' Concilj stessi, che troppo improvvidamente pretese ad
Éurre in suo favore . Né con più di fondamento può aspet
tarsi, che sieno i Santi Padri per patrocinare una causa tan
te volte pregiudicata da’ Canoni . In vano pertanto prose
gue a dire : ,, Patresquoque veteres , quibus occurrit inter
,, dum occasio de prohibitis hisce ob incestum conjugiis ali
,, quid commemorare , prohibitionem ad leges easdem re
,, duxerunt,, . Rimane già palesemente smentita quest‘ asser
zione dalla chiara sovra riferita testimonianza di S.Basilio . E
uanto alieni fossero i Padri dal ridurre generalmente sotto
le leggi del Principato le ordinazioni concernenti le cause
matrimoniali, può anche argomentarsi dalli detti pure an
che sovra riferiti e di S.Girolamo :,, Alz'ud Pafininum , aliud
Paulus noster praecz‘pit ,, e di S. Agostino, che in proposito di
conjugio dice, che altri sonojumgentilium, altri quegli della
Città di Dio , 'ch‘ e la Chiesa; che però tutto ciò , che
lice jurefin‘ì non lice jure coelz‘. Ma intanto che si riportino
più distesamente le autorità confacenti alla materia , veg
giamo in che modo tenta 1’ Autore di torcere a suo vantag.
gio le sentenze de‘ Padri. ’
Comincia da S. Ambrogio: ,, Ambrosius in Paternum
,, satis commotus , quod filio suo neptem ex sua filia dare
vellet in uxorem, cum omnia colligeret,quae ad tale con
nubium dissuadendum possent inservire , nullam legem
Ecclesiasticam habuit , quae id prohiberet , sed partim
ex Levitico , et aequitate naturali, partim ex Imperiali
lege Theodosii deducit a simili argumenta ad illud matri
monium improbandum ,, .
’ì
”
,,
Della lettera di S'.
Ambrogio a Pa
terno . La legge
Imperiale vi è
prodotta, non
come fondamen
to della miti del
matrimoniodalui
progettato , ma
come motivo da
ritrarnelo.
“8 TRATTATO
Dal tenore della lettera di S. Ambrogio si scorge ad
evidenza , che il Santo non ripeteva dalla legge di Teodosio
la turpitudine del progettato matrimonio . In fatti la legge
citata dal Santo non comprendeva il matrimonio , di cui si
trattava , di zio con una nipote liglia di sorella , ma proibi
va soltanto il matrimonio tra fratelli cugini, e consobrini :
Nam Theodosius Imperator etiam patrueles fiatre: , et consobri
no: vetuit inter se conjùgii convenire nomine . Che però S. Am- \
brogio adduce questa legge non come fondamento della rei
tà , ch’ egli ripete da più alto, ma qual motivo , che dovea
ritrarre un personaggio particolarmente beneficato dall’ Im
peratore dal promuovere un matrimonio , in cui s’ incontra
va un grado di parentela non inferiore a quello, per cui s’era
indotto l’ Imperatore a proibire le nozze tra cugini pri
mi : ,, Sed si Divina te praetèreunt , dice il Santo , saltem
,, Imperatorum praecepta, a quibus amplissimum accepisti
,, honorem haudquaquam praeterire te debuerunt . Nam
,, Theodosius1mperator etiam patrueles fratres , et conso
,, brinos vetuit inter se coniugii convenire nomine , et seve
,, rissimam poenam statuit , si quis temerare ausus esset fra
,, trum pia pignora , et tamen illi invicem sibi aequales
,, sunt, tantummodo quia propinquitatis necessitudine , et
,, fraternae societatis ligantur vinculo , pietatis eos voluit
,, debere quod nati sunt ,, . Né ignoravà S. Ambrogio , che
non bastando la parità di ragione per stendere una legge proi
bitiva da un caso all’ altro , non ostava la legge di Teo
dosio all’ intento di Paterno . Allegò pertanto la legge
qual semplice motivo di dissuasione , indicando insieme col
le parole , mi si Divina te Praetereunt il fondamemo della
proibizione , che dovea trattenerlo . Divine ordinazioni '
circa il matrimonio quelle s’ intendevano, che per identità,
0 parità di ragione tratte dal Levitico si erano ritenute , e
adottate dalla Chiesa, e faceano parte della disciplina, che
secondo il detto di S. Basilio , avea presso i Cristiani forza
di legge: e quindi è che avendo Paterno scritto a S. Am
brogio , che il suo proprio Vescovo aspettava il sentimento
di lui sul proposto matrimonio , risponde il Santo , che
non potea darselo a credere , trattandosi di un caso , in cui
DEL MATRIMONIO. 119
non vi era luogo a dubbio : con che ben dimostra una uni
versale inveterata persuasione , che illecito fosse il matrimo
nio , che Paterno ideato avea per suo figlio , come contra?
rio a quelle ordinazioni , che tratte dall’ antica Divinalegge,
e adottate dalla Chiesa , si veneravano comunemente , e si
aveano in conto di leggi Divine a ragion della prima loro
origine; onde anche conclude Santo Ambrogio : ,, Istud
,, inauditum , ut quisquam neptem suam in uxorem acci
,, piat , et con_jugem dicat ,, . Non veniva dunque la proibi
zione da una recentissima legge , qual‘ era quella di Teodo
sio; nè punto era necessario , che si allegasse un qualche
particolare Canone proibitivo di un matrimonio, che per
antica costante osservanza riprovato era dalla Chiesa, e ch"
essendo inudito tra’ Fedeli non esigeva la menzione di parti
colar legge , che lo proibisse . 7
Ne più dell’ Epistola di S. Ambrogio a Paterno giova
all‘ intento dello Spalatense l‘ autorità di S. Agostino (lib. 1 5.
de Civit. Dei , c. 16. ) , che è l‘ altro Padre citato da esso .
e dai suoi Copisti . ,, Sic etiam Augustinus, ut eosdem gra
,, dus excludat , plures amplificat congruentias aequitatis ;
,, nec lege Ecclesiastica quicquam cautum prqfert : leges ta-v
,, men civiles profert; nam secundum gradum transversa
,, lem inter patrueles ,. et consobrinos prius licitum jam
legibus prohibitum allirmat: Experti, inquit ,. rumus in
connubz'z's comoórz'narum, etiam nostris temporibu: , propter
,, gradum propizquitati:fraterno gradui praxz'wum quam raro
,, per mare: fiaba! , quodfieri per leges liceéat , quiz: id nec Di
,, arirm pro/vióuz't , et nondum probibwrat lex bwnmza . Audio
,, Augustini adhuc tempore , profecto Christianos matri
,, monia. in secundo gradu transversali inivisse , et hoc tunc
,, neque Divina lege , neque humana fuisse prohibitum ,, .
In questo libro I 5. de Civit. Dei cap. 16. , prende S.
Agostino a spiegare l’ ordine tenuto nelletongiunzioni ma
trimoniali dopo li primi parenti . Osserva, che in que’ pri
mi tempi non essendovi altri Uomini, fuorché figli di Ada
mo ,‘e di Eva , fu di necessità , che li fratellisposassero le
sorelle , e tosto soggiunge : Quon profiato quanto m anti
quim compellmte necersz’tate, tanto Fama fircturn est damnalzilius
33
i!
Dell’ Autorità. di
S. Agostino. In
che-senso dice,che
li matrimoni fra’
Consobrini furo
no leciti fino a
suoi tempi .
120 TRATTATO
religione prahibentr . Alla religione ascrive la proibizione ,.
non ad alcuna legge civile ; con che viene a c0nfermarel
ciò, che fu da esso in altri luoghi significato essere di tal na- ‘
tura la congiunzione maritale , che più dal diritto della Re
ligione debba essere governata , che dal diritto del Foro :
onde prosegue Cap. 16. N. a. ,, Quod humano genere cre
,, scente , et multiplicato. etiam inter impios Deorum mul
,, torum , falsorumque Cultores sic observari cernimus, ut
,, etiamsi perversis legibus permittantur fraterna conjugia;
,, melior tamen consuetudo ipsam malit exhorrere licen
,, tiam; et cum sorores accipere in matrimonium primis
,, humani generis temporibuslicuerit , sic aversetur , qua
,, si nunquam licere potuerit ,, . Ecco che in mezzo alla ce
eità del Paganesimo erano dagli stessi Gentili abbominate
certe congiunzioni, che pure venivano permesse dalle leg
gi : e ne arreca il Santo la ragione : ,, Ad humanum enim
,, sensum vel alliciendum , vel ofl'endendum mos valet plu
,, rimum ; qui cum in hac causaimmoderationem concu
,, piscentiae coerceat , cum dissignari, atque corrumpi me
,, rito esse nefarium judicatur . Si enim iniquum_ est avi
,, ditate possidendi transgredi limitem agrorum, quanto est
,, iniquius libidine concumbendi subvertere limitem mo
,, rum ,, ? Bastava dunque , secondo S. Agostino, anche
presso i Gentili la forza di una costumanza fondata sull’ one
stà per rendere illecito , e nefando qualunque attentato con
trario , sebben non vietato dalleleggi . .
Dalle ultime parole del passo di S. Agostino sopra rife
rito dallo Spalatense , quia id nec Divina prohibuit , e: non
dum prohibxemz ,1ex bumana, conclude 1’ Autore della succen_
nata operetta, pag. 2;. , che ,, secondo 1’ opinione di S.
,, Agostino era quindi nelle cose matrimoniali lecito sola
,, mente ciò , che non era proibito dalla legge Divina , ne
,, dall’ umana ( cioè civile) ,, . Vorrebbe cosi persuadert_re ,
che S. Agostino senza riguardo alle ordinazioni Ecclesiasti
che , tenesse per lecito nelle _cose matrimoniali tutto ciò ,
che non fosse per legge Divina, o civile proibito . Non è da
trascurare 1’ ocdasione , ch’ ci ne appresenta di far vieppiù
conochre quanto ingannevole sia la franchezza de’ nostri
DEL MATRIMONIO. mi
Avversarj nelle loro asserzioni . Non era proibito per legge
Divina il maritale consorzio a Vescovi, a Preti , e aDiaconi;
neppure ne’ primi secoli emanò da' Regnanti Gentili legge
umana , civile , che il proibisse; bensì vietato fu dalle or
dinazioni Ecclesiastiche , registrate nel Can.28. Apostolico:
,, In nuptiis autem, qui ad clerum provecti sunt , praecipi
,, mus , ut si voluerint , uxores accipiant , sed Lectotes ,
,, Cantoresque tantum » . Così dal Can.a. del Concilio Car
taginense II. an. 390. , che attesta l‘ antichità della proibi‘
zione precedente ogni legge Imperiale : ,, Ut quod Apostoli
,, docuerunt, et ipsaservavit antiquitas , nos quoque cu
,, stodiamus : ab universis Episcopis dictum est : Omnibus
,, placet , ut Episcopi , Presb teri , Diaconi , vel qui Sa«
,, cramenta contrectant , puciicitiae custodes , etiam ab
,, uxoribus se abstineant ,, . E potremo persuaderci , che
S. Agostino avesse tenuto per leciti li matrimonj riprovati
dallo stesso Concilio Cartaginese , a tenore dell‘ antica
Apostolica disciplina , sotto pretesto, che non vi era legge
Divina , o civile , che li proibisse , egli che per certo te
neva strettamente obbligati alla continenza anche li cherici ,
che malgrado loro , e per una sorta di violenza erano assun
ti al chcricato ? Lib. 2. de Conjug. Adulrer. c. 20.
Potca 1’ Autore moderno riflettere, che l’ espressione
latina , licere, soggiace a due significati: 1’ una di cosa ones
ta in se stessa , e che può farsi senza reato di colpa': l’ altra
di cosa soltanto non vietata , o punita'per legge positiva ,
come in questo sentimento riferito da Seneca : Omnia Iicent
in server; distinzione notata da Cicerone , pro Balbo: Est
aliquid gnod non oparteat , etiamsi Iicet: e Parad. 3. Quidquid
non OPOT'ÎL_’Î , :celu: erre , quidquid non licei, nqfiu putare deluf
mus : e additata in questo stesso luogo da S. Agostino, men
tre dice , che merita nefariumjudicatur, il trapassare i limiti
de’ costumi anche nelle cose , che ermesse, o tollerate dal
le leggi possono nel secondo signi caro dirsi lecite .
Dice De Dominis , che S. Agostino riguardo a’ matri
monj de' consobrini non riporta veruna legge Ecclesias'tica,
ma che addita bensì la legge civile,la quale si sa esser quella,
che fu promulgata da Teodosio per proibirli , e da ciò , che
raz T R A T T A T O '
dice il Santo , che ancheinnanzi raro per mare: fiaba: , quòd
fieri}:er lege: liceóat , conclude , che a’ tempi ancora di S.
Agostino si contraevano fra’ Cristiani matrimonj in secondo
grado . Ma si avverta, che in quel luogo il discorso di S.
Agostino non é ristretto a’ Cristiani; e che sebbene il San
to non adduca legge Ecclesiastica proibitiva di matrimonj
fra‘ consobrini, potea supplire una inveterata disciplina ,
come nella menzionata da S. Basilio , vietante il matrimo
nio cola sorella della 'defunta consorte . Oltreché basta
va , che il matrimonio fra‘ consobrini fosse riguardato ,
come attesta S. Agostino ,. con una specie di orrore , co
me ofl’ensivo dell‘ onestà de‘ costumi , per doverci persua
dere , che non fosse autorizzato dalla Chiesa , né fosse fre
quentato da’ Cristiani morigerati . Ed è più che verisimile ,
che Teodosio pio , e religiosissimo Principe si muovesse a
proibirlo con espressa legge , per dare una più ferma esecu
zione alle ordinazioni della disciplina , che il riprovava .
Quando pertanto si volesse anche supporre, tuttocché
gratuitamente ( anzi contro l’ espressa testimonianza di S.
Basilio , e gli altri monumenti , sopra riferiti ) , che prima
di Teodosio fossero que’ matrimonj riputati leciti , non al
tra conseguenza può venirne, se non che fu abbracciata dal
la Chiesa la legge Imperiale , come conforme all‘ onestà ,
onde ne sorgesse impedimento non solo proibente , ma in
oltre dirimente tra’ Cristiani . Né mai da tal caso partico<
lare potrà dedursi , che non abbia la Chiesajureproprio 1‘ au
torità di apporre impedimenti e impedienti , e dirimenti ,
diritto da essa esercitato da. primi secoli, come apparisce
dalla testimonianza di S. Basilio, e dalle altre allegate poc’
anzi .
DEL MATRIMONIO) 123
g. XI.
Qualmmte Giustiniano allegato Particolarmente dagli Anversa
1_'j , comepun altri Regnann' adattarono le leggi ai
Canoni per accertarne l’ esecuzione .
Anzi sembra , che gli stessi Principi Cristiani nel pro«
. mulgare leggi relative a questi oggetti abbiano in certo mo
do preveduto , e siensi preso a cuore di prevenire l‘ abuso .
che se ne potea fare contro l‘ autorità de’ Canoni, e con
"aperta dichiarazione della loro mente smentire la massima in
sorta di poi : ,, Canone: legibus , mm Canom'bur adjectasfuis
,, se leges ,, . Diamone un leggiero saggio . Il moderno ac
cennato Copista di Launojo pag. 15. afferma , che li matri
monj con persone costituite ne’ Sagri Ordini , o legate con
voti, non furono avuti per invalidi, finchèla loro invalidi
‘tà fu confermata” , ed approvata dalla podestà del Principe,
e cita la Novella 6. di Giustiniano . Non è qui ancora luogo
di confutare la proposizione in se stessa; ma veggiamo da
quale spirito fosse animato Giustiniano nella promulgazione
di quella legge , e di altre concernenti la disciplina Eccle
siastica . Dopo avere nel proemio enunzia'to quanto di bene
apporti al Genere Umano l’ esatta osservanza delle regole
tramandate dagli Apostoli, custodite , e spianate da’ Santi
Padri, dichiara dal principio della legge C. I. l‘ intento ,
che si era proposto in promulgarla: Santimus igitur sacra:
per omnia seguente: regala: . Linguaggio assai significante per
dinotare, come in quella costituzione intese Giustiniano
vestire il carattere di Patrocinatore , e Vindice , anziché
di Autore delle ordinazioni , e leggi canoniche . Vieppiù si
conferma, e si manifesta lo stesso sentimento nellaNovel. 1 37.
Si civiles leges, dice l’ Augusto nella prefazione, quarum
potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate
credidit , firmas ab omnibus custoditi ad obedientium se
curitatem studemus , quanto plus studii adhibere debe
mus circa sacrorum Canonum,et divinarum Legum custo
diam , quae super salute animarum nostrarum definitae
Q2
’J
83
S)
,’
”
\\/\)
Giusriniano,
Nov.6zsi protesta
di seguire in tutto
le Sacre Regole
nel promulgare
leggi concernenti
la disciplina .
Novel.r; 7. riferi
sce la convocazio
ne de’ Sinodi alle
OrdinazioniApo
stoliche , ed in
quelli riconosce
1’ autorità di co
noscere, di giudi
care ,di punire le
trasgressioni de’
Canoni .
124. TRATTATO
., runt L? Contradistingue le leggi civili d“ una parte dal
li sagri Canoni , e Divine leggi , che unisce insieme dall‘ al
tra parte. E quanto alle leggi civili dice assolutamente es
sergliene stata da Dio affidata la Podestà , quanto poi alli Sa«
gri Canoni , e Divine Leggi, non la podestà si attribuisce ,
ma la semplice custodia . A questa custodia riferisce egli
ugualmente le leggi Divine, e li Sagri Canoni, e siccome
sarebbe assurdo il pensare , che si fosse voluto attribuire la
podestà legislativa sopra, 0 circa le leggi Divine, così è
chiaro, che neppure sopra,o circai Sagri Canoni niuna po
destà legislativa pretese arrogarsi , né altro conobbe compe
tergli , fuorché la cura d’ invigilare all’ osservanza delle une,
e degli altri, e d’ impedirne le trasgressioni . ‘
Segue per-tanto parlando in particolare de’ Sagri Cano
ni ,,: Qui enim Sacros Canones custodiunt, Domini Dei
,, adjutorio dignisunt : qui autem eos transgrediuntur, ipsi
,, semetipsos judicio reddunt obnoxios ,, . Qui riconosce ,
che la trasgressione de' Canoni induce un vero reato , e che
peròi Canoni hanno per se stessi la forza di obbligare in co
scienza: Ed ecco già stabilita la forza direttiva de’ Canoni,
che é il primo carattere della podestà legislativa. Venendo
poscia l’ Augusto ad esporre nel cap. 1. della Novella , ond‘
erano procedute le trasgressioni de‘Canoni, assegna tra le al
tre la troppo poca frequenza de’ Sinodi : ,, Sane multos ex
., eo maxime deprehendimus in peccata fuisse.prolapsos ,
quod non sunt factae Synodi Sanctissimorum Sacerdo
tum juxta ca, quae a Sanctis Apostolis , et Patribus de
finita sunt. Si enim hoc fuisset observatum , quilibet me
,, mens gravem in Synodo accusationem , studuissetutique
,, et sacras ediscere liturgias , et temperanter vivere , ne
,, condemnationi Divinorum Canonum subjaceret ,, . Som
ministra questo tratto due notabili osservazioni: 1' una , che
la convocazione de’ Sinodi , e l’ autorità per conseguenza di
convocarli proviene non dalla Podestà secolare , ma dagli
Apostoli medesimi; che però quest‘ autorità éinsita nella
Chiesa per Divina ordinazione promulgata dagli stessi Apo
Stoli ,e Santi Padri: l‘ altra , che a sili‘atte adunanze E cele
aiastiche compete la cognizione , ed il giudizio , la co ndan
Q)
8’
J)
DELMATRIMONIO. i2-5
na , ela punizione delle trasgressioni de‘ Canoni ‘. Che pe‘
rò le Costituzioni Canoniche , oltre la forza direttiva, ob
bligante in coscienza sotto reato di colpa, che é come si
è detto , il primo carattere della Podestà legislativa , han.
no aggiunta la forza giudiziale, e coercitiva; ch‘ é il se
con o carattere di legge propriamente detta . Aggiugniamo
ancora il tratto seguente , in cui viene chiaramente ricono
sciuta ne’ Canoni l‘ autorità di proibire : ,, Quod autem Di
,, vini Canones prohibent clericos esse, qui secundam uxo'
rem duxcrunt , et inter Sanctos Basilius docens sic alt:
Digamos Canon ministerio exclusit , inquit , et ex
iis progenitos ,, . Passando quindi al secondo capo ,, : His
igitur , dice Giustiniano , quae sacris Canonibus defini
,, ta sunt , insistentes , praesentem sancimus legem etc. ,,
Con che sembra , che abbia voluto anticipatamente ripro
vare il favorito assioma de‘ nostri Contraddittori : Canone:
legibus , non leges Canonibus adjecta: fi4i1:e . Con Ciò però
non vogliamo assolutamente negare, che Giustinano non
siasi di quando in quando inoltrato di troppo nelle materie
-Bcclesiastiche , ma oltreché non poté farlo senza discorda
re dalle sue proprie massime , ovvia é la replica di Natale
Alessandro ( Histor. Eccles. Saec. 6. c. 7. art. a.) ,, :Si qua:
,, vero novas leges tulit de Ecclesiastica disciplina ]ustinia
,, nus , vim illae non habuerunt ullam , nisi quia sunt ab
,, Ecclesia receptae , et approbatae,, .
Non meno grave si é il concetto , che dell’ autorità de’
Canoni spiegò alquanti secoli dopo uno de’più celebri Suc
cessori di Giustiniano , Leone VI. detto il .Sapiente , Con
stit. a. ,, : Cum Saerosancti , Divinique Canones , et qui
cunque alii de Sacerdotio, ac Episcoporum creatione sta
tuere , in optimum numerisque omnibus plenum editi sint
modum ( et quidem quomodo illi non exacte , perfecte
que editi sint, cum Divina inspiratio in auctoribus ellica
citeroperata sit) mirari subit, quomodo non veriti non
,, nulli sint , sacras , Divinasque leges tanquam illae abso
,, lutae non essent promulgat is aliis legibus abrogare ,, .
”
”
8’
”
’Ì
”
”
DI
”
Tale pure si dim05trò il sentimento de’ Regnanti nell'
Ossequio profes‘
saio da Leoneil
Filosofo versola
sacra Autorità
de’ Canoni.
Capitolare dcch
Occidente da’ primi tempi, che abbracciarono il Cristiane- Childcbcrt0 di
126 TRATTATO
rett0 a reprimere
la plebe , che non
si rende ubbidien
te a’ precetti del
Sacerdozio .
Il Re Chilperico
si riferisce agli
Statuti de’ Cano
ni in causa matri
moniale.
Capitolare di
,‘Carlomanno nel
Concilio Lipti .
mense riferisce a’
Vescovi la cogni'
zione della legit
pmità, o illegitti
mità de’matrimo
mi secondo gliSta
tutide’ Canoni .
Il Concilio Ver
mense attesta l’
autorità de’ Ca
simo . Nella nuova Edizione Baluziana de’ Capitolari de’ Re
Franchi (Parigi 1780.) vi ha , Tom.r. pag. 1., una costitu
zione del Re Childeberto , data circa l’anno 554-. ove il Re
si spiega in questi termini : ,, Et quia necesse est , ut plebs,
,, quae Sacerdotis praeccpturn non ira , ut oportet , custo
,. dir , nostro etiam corrigatur imperio ,, . Si fa intervenire
la Podestà Regale non per avvalorare l’ obbligo imposto
dall’ autorità Sacerdotale , ma per contenere la plebe nel
dovere .
Riferisce S. Gregorio Turonense il rimprovero fatto dal
Re Chilperico a Pretestato Ro-tomag_ense (a) nel Sinodo di
Parigi An. 577. ,, Quid tibi visum est de Episcopo , ut ini
micum menm Meroveum , qui filius esse debuerat cum
arnìta sua , idesr cum Patris sui uxore conjungeres? An
ignarus eras , quae pro hac causa Canonum statura sanxis
,, sent ,,? Si riferisce il Principe agli statuti de' Canoni, non
alle leggi del Regno .
L‘ istessa riverenza , ed osservanza de’ Canoni viene
prescritta nell’ Editto di Clotario II. nel Concilio di Parigi,
an.6 I 5. Ideoque definitz‘orzi: non-me est , ut Canonum Statuta in
omnibus conservmtur . Nella sud. Coll.Baluz.Tom.r. paga 1.
Nella legge Longobardica l. II. c. 8. ,, Quia Canones sic
,, habent de duobus sororibus sicut de duobus fratribus ,, .
Il Canone precede ; segue la legge .
Nel Concilio Liptinense , an- 78 3. riportato nella sud
detta Collezione Baluziana Tom 1. Col. 14.9. sotto il titolo :
Karlomanni Principis Capitulare secundum c. 3. ,, Similiter
,, praecipimus , juxta Decreta Canonurn , adulteria , et in
,, cesta matrimonia , quae non sunt legitima, prohibean
,, tur , et emendentur Episcoporum’ judicio ,, Della legitti
mità , o illegittimità de’ matrimonj debbono conoscere , e
giudicare i Vescovi a norma de’ Canoni -
Allo stesso modo nel Concilio Vernense sotto il Re Pip
pino , an. 755. vien rammemorata nella prefazione l’ auto
rità , ossieno i diritti de“ Canoni, ed insieme la premura del
D!
’Ì
3!
g) Hist. l. 5: è. 18.
DELMATRIMONICÎ. 127
Re , perché ne venisse rimessa invigore, per qUanto si po
tesse , la salutare osservanza . . _
Carlo Magno dal principio del suo glorioso Regno spie
gò nel primo suo Capitolare , dato, come appare , 1‘ an.
769. . il carattere , che intendeva di vestire riguardo agli af
fari Ecclesiastici , e che costante mantenne a vantaggio , e
decoro non meno dello Stato . che della Religione : ,, Ka
,, rolus , grafia Dei Rex , Regnique Francorum Rector ,
,, et devotus Sanctae Ecclesiae Defensor , atque in omnibus
,, Adjutor Apostolicae Sedis ,, . Onde in que’ primi Capi
toli frequente occorre 1‘ espressione :‘ Statuimu: , o decre
'Uimur, u! :ccurzdarn Canone: etc.
E’ nota 1’ ossequiosa filiale venerazione , che conservò
sempre Carlo Magno verso il Santo Pontefice Adriano I. , di
cui lasciò egli un‘ illustre monumento nell’ epitaffio , che
consacrò alla cara di lui rispettata memoria . La stessa filia
le corrispondenza mantenne pure l‘ Augusto Principe col
Papa S. Leone III. Successore di Adriano . Seguitò a comu
nicare col Pontefice i suoi consing , e le sue premure per lo
ristabilimento del culto , e della disciplina nelle varie Pro
vincie del suo vasto Impero , ne richiedeva il consenso , e
n’ eseguiva le ordinazioni . Ne” Capitali Ecclesiastici riferiti
da Labbeo , an. 801. tir. I. c. I. diretto a’ Conti , Giudi
ci etc. (a) ,, Cognoscat utilitas Vestra , quia resonuit in an
ribus Nostris quorumdam praesumptio non modica , quod
non ira obtemperetis Pontificibus Nostris , seu Sacerdoti
bus , quemadmodum Canonum , et Legum continet au
crorrtas . "
Cap. 2. ,, Volumus, atque praecipimus , ut omnes suis
Sacerdotibus , tam majoris ordinis , quam et inferioris ,
a minimo usque ad maximum , ut Summo Deo , cujus
vice in Ecclesiastica Legatione funguntur, obedientes exi
stant . Nam nullo pacto agnoscere poss_umus , qualiter
Nobis fideles existere possunt , qui Deoinfideles, et suis
Sacerdotibus inobedientes apparuerint: aut qualiter no
3)
)D
i)
”
”
i)
”
”
”
(a) Tome. Cola3:. san. Ven.
nomi , e la pre
mura del Re Pip
pino per farli os
servare .
RepliCate testi
monianze diCar.
lo Magno.Sua di- .
vozioae verso la
Santa Sede.Rico
nasce la forza di
obbligare nelle
SanzioniCanoni
Che e
-Savia di luiseu
tenza, che non
può il Principe
contare sullafo
della di chi non
ubbidisce a Dio ,
ed a suoi Mini
stri nellaLegazio
ne Ecclesiastica -
xli rnArrAro
Eroica magnani
nel
cd ”'
‘mità di lui
confessare s
' emendare ciò , in
che conosce di a
ver eri-ato ..
Ricorre ne’ casi
dubbi alia peren
Ioria determina
zione del-la Santa
Scdc a
Il
u
,I
I,
n
D,
n
u
bis obedientes , nostrisque Ministris , ac Legatis obtem
perantes erunt , qui illis in Dei caussis, et Ecclesiarum
utilitatibus non obtemperant ,, . ’
mu c.4..,, Secunda vice propter ampliorem observan
tiam Apostolica auctoritate , et multorum sanctorum
Episcoporum admonitione instructi , sanctorumque Ca
nonum regulis edocti , consultu videlicet omnium Nobi
lium Nostrorum , Nosmetipsos corrigentes , posterisque
Nostris exemplum dantes , volumus, ut nullus Sacerdos in
hostem pergat etc. ,, Magnanimo in vero , e memoranda
esempio . che un sì alto, si possente Dominatore , si rico
nosce Uomo soggetto ad errare , e si rende più che Uomo
nell’emendarc ciò , in che conosce di avere errato . E ui si
noti come il comando della Podestà temporale segue l or
dine dell‘ autorità Apostolica , e de‘ Canoni . Notisi anche
il diverso modo di esprimersi dell’ Augusto , nell‘ usare il
termine di ammonizione ,‘ riguardo a’ Vescovi , e quello di
autorità riguardo alla Sede Apostolica .
n
v
n
n
se
,O
al
n
. v
n
d )
ex
ex
at
I,
J,
0,
Cap. 5. ,, Quod autem maximum sacrilegium sit res
Ecclesine auferre , invadere , alienare , vastare , vel su
bripi, manifeste omnes scripturae Divinae testantur , et
Beatus Symmacus Papa Synodali sententia cunctos ferien
do dicit : iniquum est , inquit , et sacrilegii z'mtar, ut quae
‘vel pro salute, vel pro requie Auimarum suarum unusquisque
wmraóz'li fci-letitie pauperum causa coutulerit , aut certe
nliquaerit , ab bis , quibus maxime servari con'vemrat , au
ferri , aut in aliud transferri . Et multa sanctorum Cano
num Decreta, et Sactorum Patrum Edicta haec eadem
testantur , quae scrutari , et scire cupientibus perfacile
atent ,, .
Tit. III."De purgatiaue Sacerdotum c. I. ,, Et hoc Vobis
cum magno studio pertractandum est , quid de illis Pre
sbyteris criminosis , unde approbatio non est , et semper
negant , faciendum sit . Nam hoc saepissime a Nobis , et
a P-rogenitoribus , atque Antecessoribus Nostris ventila
tum est , sed non ad liquidum hactenus definitum . Unde
ad consultandum Patrem Nostrun’i Leonem Papam Sacer
dotes Nostros mittimus , et quidquid ab eo . vel a suis
DEL MAT-RIMONIO. 129
,, perceperimus, vobi_s una cum illis, quos mittimus , re.
nuntiare non tardabunus » '. _
Cap.lV. ,, Omnibus vo_brs_ tam praesentrbus; , quam et
” futuris-scirc cupimug , quta ideo_consultu Sed13 Apostoli
,, cae, et omnium nostromm Epwcoporurn, a<: reliquo
,, rum Sacerdotum, at_quc mi}Xl_me cunctorum _F1delium
,, nostrorum , de purgatrone crtmmatorum Sace:;dbmm Éw_
,, ta tractavimus , eamque'cuin testibus , SICL1C- 111 anteriori
,, Capitulari Nostro connnetur , fieri decrevl ma; ;.
,, niam nesciebamus eamdcm causam a Reato Gregorio Pa_
,, pa esse definitam . Nam cnm VVorrna_tmc g_eneralem con.
,, ventum habuissemps, allata est Nolns a RICRIfO Mogun
,, tiacensi Metropolitano Eprstola Beati Gregoîll papcae ,. m
,, qua inter caetera continebantur haec : ( qua. _ s; infe.mce
il Decreto di S. Gregorio Il. diretto a San Bonlfazm d; Ma.
gonza, e si aggiugne, come segue) ,., IIsta. .vem omni? .
,, quae vires Nostras excedunt . in Judimo Ep1îcop.omm Ju_
,, xta Canonicam Sancttonem definienda rellnquimus ,, .
Memorabile monumento , ove la Podestà. s_ecolare sx con
duce fino alla linea di separazrone , che le1de le cause Ec
clesiastiche dalle civili, ed ivi come a suo termine si ferma,
e fa luogo all’ ingresso della. Podestà Canonica.-. .
Tir. IV. Dc Cborepz'rcopzs C. I. ,, Qu°d Jurg1um cum
leatius discutere vo _,: Îplcîstolicam Sedem consulelîc , JUbent‘-Î CafàQnica aucto
ritate atque dicente : S: r.najores musae 211 me 10fi4e1‘172! de
volume, ad Sedem Apostolzmm , W S)’fl0 w Ilat‘uzt , et bea
ta comuetudo exigit , incunctanter "fimtur ° _
Arnonem Archiepiscopum ad Leonem,Apostolicum misi
mus, ut inter caetera. q_uae ferebat, Cftìla-m cum de hoc in.
terrogaret : ut quidquld super lus de_ mendurn esser Apo
stolica Aucroritate a nostns Episcopis regu_lariter sopire
tur . . . . . . Ista vero 01111163 maxune Regni Nobis ;\ Deo
commissi Episcopi cum €Odem Arn0nF Pem_nttente prae
fato Apostolico mitius ÌIQCIQHÎCS , 12m dictos villanos
Episcopos inter Presby_teros Statucrun_t etc. ,,
Da queste testimonianze chrara s1nleva la frode,
I!
D
,,
3’
J)
,2
.”
J!
3’
3’
J!
’3
D)
quo-l
Dichiara , qual.
mente le determi.
nazioni discipli.
Dari oltrepassano
la sua podestà .
1uissemus placuit nobis ex hoc A_ltra dichiara
zrone , che
cause maggiori
debbono riferirsi
alla Sede Aposttr
Quapropter lica .
le
0 Inganno di chi
1’ inganno di chi cita li Capit01ari di Carlo Magno come al- profcfimi Capi
R
130 .“ÀT'RA.TTYA;TO
tolari di Carlo trettanti monumenti di podestà. propria, .usata da esso nel
Magno quali 99' convocare Sinodi, nel formare leggi l‘ég'0lilti‘iCi della disci
Î::rìngtflîlci'lfc‘lîî plina , _nell’ ingiqgnerne l‘ osservanza a’. 1Yescovi senza re
mo danapodestà clamazro_ne , anzi con lode , ed approvazrone de’ Romani
Laica nel regola_ Pontefic1 . Vegg1amo per lo contratto , che Carlo Magno si
mento della di- fece sempre un pregio , eun dovere di nulla intraprendere
sciplina Ecclesia- intorno alle cose Ecclesiastiche , se non col previo consiglio
su“ ' e consenso de’_ Vescovi , e sopra tutto de’ Romani Pontefici ,
a’ quali riconosceva Competere privativamente la Cognizio
ne , ed il giudizio delle cause maggiori: ch’ egli riconob
be , e rispetto sempre _l’ autorità. reggitrice dei Canoni , juì-_
bente Canonica Auctoritm‘a : che nell’ adunare' i‘Yescovi si
proponeva. non già di prescrivere loro nuovi wegolarneriri ,
ma di concertare con essi de' mezzi di rimettere. in vigore la
disciplina stabilita da’ Canoni , e dalle Ap0'stoiiche Consti
tuzioni : che però neÎ casi dubbi , che ta10raiinsorgevano ,
sollecito ricorreva alla Sede Apostolici ,, implorand0ne la Su
prema decisione , nè altro assumendosi. r fibfi.fldi accertarne
1‘ esecuzione coll‘ appoggio della regale Podestà . Che se al.
li nostri Avversarj , che ne oppongono la condotta di Carlo
Magno , rincresceva l’ indagare i di lui sentimenti ne’ suoi
medesimi Capitolari , poteà. bastare a trattenerli quel suc
cinto ragguaglio , che, ne ‘appresenta Natale Alessandro ,
Hirtar. S.;ec. 8. c. 7. ‘art. 8.',, Condebantur: autem'( Capitula
' ria ) in conventu‘ Episcoporum , Abbatum , et Comi
tiun . Leges cum Ecclesiasticas , tum civiles complectun
tur . Leges de rebus , et personis Ecclesiasticis , ex Cano
nibus Conciliorum , et decretis Pontificum pleraeque
omnes excerptae sunt . Nec enim auctoritatem leges_ me
re Ecclesiasticas ferendisibi arrogavit Rex Maximus , sed
earum exccurionem imperavit : nec sua edidit Capitula
ria absque Episcoporum consilio : et erga Sacerdotes , et
Religiosos Viros Monitori: officium sibi potius vindicarit,
,, quam Legislatoris , et Sancme Dei Ecclesiae Adjutorz'r ,- hu
,, milisque Deflmorir nomine gloriatur , ut ex Capitularis
,, Aquisgranensis praefatione constat etc. ,, '
Per non lasciare luogo a dubbio sulla retta intelligenza
del-1’ espressioni del Concilio Mogunziaco , retata da Natale
u
n
a:
' ‘ u
n
n
a:
p
a:
DB'D. M‘ATTR'JMO'NΑIO. 113‘
Alessandro si convdanri _oitare il:rimàncàttfe 34" PWÎGÎÎÎQ'
111;; in ‘éùi-fìirprendè aîbl‘evemente glustifièntla‘; COI} aggm"
gnereg;quehealqfl riflesso a maggior‘coflfflnfls‘vd ÎÙÙOSْΑ
zione.‘ Pen tanto dopo le parole - surrife'rite" segue a dire-11
.lOClSIIO ,,' ;Sa,ne cumjn tres.turmas, 5611 OI‘CHHCS'GOH'
” ciliùquziiisunr ésset(ut constztt ex praefatione Patrulfl)
4’ ‘eFIHÌPPÎIMWÌÙM Episc ‘ i', i1'1‘ secundq Abbates , m:
-» ma-flom1'mwei 'Juiiz'ce: in ’muudàm': ieg‘ibw deferM’4’” “d’e‘,, IBIM"I ;_îcògmrionem eo‘ruth , qu'ae matrimUnîuflîi. SPeCÉanÎ’
J; "n0n‘sl1sbepere ’l'aici illi Magistra’tuî} ImPeratorls à‘?Ct?rl'
,, ’ tate vulgi‘ jmtitz'af perju'irmte! ,3 omnium?” “JW'”.mmm
» mund; diligenter‘ examinmztés‘, se'd EPÌSCOPÎ mc” dogma?“
,, dilz'gmti studio perquire'fltes ‘,- ut St'atum Ecclesi'ae Del , ff
,f,- Christian'ae plebi‘s pe‘rficerent , et <ÎOHSCTVUCM. »_' “i?
07' Nel dividere ql1elle clas3isi féCé una esaîtî" .disunzmne
delle materie,im0m0: alle quali dovég, "cia's'chcduna 19ccup2.rf
si . Fu riconosciuta là. competenza dc, Vesc,°fl arca le ma"
terie rigu'arclantiîlo stato della Chiesa , e l’lh5tradamento delf
la plebe Cristiana nelle coseappartcnenti alla Religî°fle’ E 1‘
fonti, ‘0ndks doveano trarre le loro decisioni ed ordinazioni,
dimostranonbbastanza Con qu'ale autorità ess.i Procedesîcro=
,-, In prima_autéln turma.‘ consed€runt‘lîpîscopi Cum'qulbusf
,, dam'Notariis legentes ,_ àtque‘tractantes Sanctum’ Evange
,->î’ lium ‘, nec non Epis\tqlas , etActus Ap0stolorum . Carlo“
,, nesf.quoque ad diversa Sanctorum Par-rum Opusculfl »- Pa'
,, storalemque librum Gregorii e_tc.....*In alia vero tuer
,', consederunt Abbates,ac probati Monac-fh'i regn‘lam S;Bene
,,. dieti‘legentes ,'etc. ,, Venendo poi a’»laici , la. loro inspeJ
zione viene chiaramente ristretta alle leggi mondane = ” _In
,, tenia. denique turma sederunt Comites ac judices in mun-_
.,, danis legibus de_certantes ,, . Questa espressione di leggi
mondane, alle quali si limita la competenza de’Conti, e de’
Giudici, dimostra di già chiaramente, che si riconoscan0
leggi di altra sfera , le quali siccome vertenti circa oggetti di
ordine superiore agli oggetti mondani, così esigevano aut0-‘
rità di ordine superiore alla Podestà mondana '. -Ora in nel
COHSCSSO, sebbene formato di tre diverse classi, si promu gà‘
rono unicamente ,‘ e di comune consenso Canoni , e_Decre
R 2
r;a TRATTATO
ti concernenti materie. sulle quali potea pure sp ettare qual
che inspezi0ne alla Podestà laica . Tale è il Can.6.Dz Orplm.
nis, et exberedati: rubvmiendo : tale il 7. '01“ re: paup:rum, nel
mina: potentati: mala occasione non emantur, ove si prescri
ve , che sifiatte compre , e vendite debbano farsi in luogo
ubblico , in presenza d' idonei testimonj ; nelle quali cose
1nterveniva la podestà Ecclesiastica per aggiugnere la forza
di una sacra sanzione alle leggi Imperali dirette al buon or
dine della società , siccome nell‘ altre materie interveniva
la Podestà Imperiale per accertare l‘ esecuzione delle leggi
Ecclesiastiche dirette al buon ordine della sacra disciplina .
Mirabile armonia , per mezzo di cui la Religione inspirava,
e comandava una sincera , spontanea , efficace subordina
zione alle leggi del Governo ; ed il Governo colla possanza
del suo braccio garantiva l‘ autorità Ecclesiastica contro
gl’ insulti de’ contumaci . Ciò posto chiara , e limpida risul
ta da se la retta,e sana intelligenza della riverente richiesta,
che dalli tre ordini adunati nel consesso si fece all‘ Impera»
tore ,, : Quatenus ca , quae paucis subter perstrinximus ca
,, pitulis , a ves tra auctoritate firmentur , et quidquicl
,, in eis emendatione dignum reperitur , vestra magnifica
,, Imperialis dignitas jubeat emendare, . Pertanto nel mi
sto complesso di quei Capitoli, altri concernenti il dogma,
e la sacra disciplina , altri vertenti intorno ad oggetti di ci
vile polizia , o era ben consentaneo , m congrua congrui: re.
spondermt , che questi si soggettassero alla correzione del
Monarca, o per quegli s’ implorasse la di,lui autorità , per
confermarne l’ osservanza coll’ ajnto della possanza Impe»
riale, e si ancora riguardo al regolamento dell’assistenza,che
dal braccio secolare doveasi prestare alla giurisdizione della
Chiesa . Ed è altronde più che certo , che la richiesta della
emendazione Imperiale non poteva indistintamente cadere:
sul complesso de’ Canoni, in molti de‘ quali si stabilivano
cose appartenenti al Dogma , e al diritto Divino , de fida
Catholicafimzitcr tenenda ; de Spe habenda in Deum; de Cari
tate ab omnibus ronservanda ; de imitatione Apostolica; de fi°
(ti: Virtutióm, et veri: ‘vitz'i: discernmdis ; u! praedivatzlo ranctrt
assidua in Ecelm'a fiar , etc. ; ed inoltre. molti capi di dirci.
DEL MATRIMONIO. 133
'PÌÎM» 116' quali Si facea. meritamente Carlo Magno gloria di
P{CSÈQTG 2118 Chiesa- quella ubbidienza , che per Divina. in.
4stltnno_ne le si dee da tutti li Cristiani universalmente .
DI quest‘ asserzione testimonio sia, o per meglio dire.
malievadqre lo stesso Carlo Magno , ne meglio alcerto che
da esso lui possiamo intendere qual fosse l’ intimo senti men
to di ossequiosa venerazione , che nutri ein sempre ve l‘80 13
Chiesa » C P autorità Ecclesiastica . La prefissa brevità n00.
pei’rnette di riferitne le amplissime testimonianze sparse ne'
di lLII Capitolati ; basterà produrne qualche cenno . Nellz
Prefazione del r. Capitolare di Aquisgrana an.799. ( rom-I
della nuova. Ediz. Baluz. pag. 209.) si spiega in questi ter
mmi n Regnante Domino nostro ]esu Christo in perpetu um.
» Ego Karolns gratis. Dei ejnsque misericordia donante, R€X
,, et Rector regni Francorum,et devotus Sanctae Dei Eccle
,, siae defensor humilisque adjutor .... ,. E rivolgendo il di
scorso a' Pastori della Chiesa prosegue : ,, Quapropter pla'
,, cuit nobis vestram rogare solertiam , o Pastores Ecclesia
,, rum Christi , et ductores gregis ejus , etd-arissima anun«
,, di luminaria , ut vigili cura , et sedula admonitione po
,, pulum Dei per pascua vitae aeternae ducere studeatis .....
,, ne lupus insidians aliquem canonicas sanctiones transgre
,, dientem , vel paternas traditiones universalium Concilio
rum excedentem , quod absit , inveni_ens devoret - Idea
magnae devotionis studio admonendi, et adhortandi sunt,
immo compellendi , ut firma fide et infarigabili perseve-,
ramia intra paternas sanctiones se contineant : in quo
operis studio scia: cert1ssime Sancutas Vestra Nostram vo:
,, bis cooperari diligentiam,, . Promette la sua assistenza
non per formare le ranzjoni canoniche . ch’ 6in suppone , e
dà per giàstabilite coll’ autorità de’Canoni , ma per costrin.
gene ail" osservanza r_contumacr trasgressori. Venendo in
particolare agli statuti concernenti il matrimonio , oltre il
passo disopra citato da Juvenm , nello stesso Capitoiare
num.4z. De uxarz a 'vz'ro dimirm , si fondale statuto sul \Can,
69. del Concilio Africano ,, : Item in eodem, ut nec ux<>r a
,, viro dimissa alium accipiat virum vivente vira suo , nec
,, vi: aliam accipiat vivente uxore priore ,. : N.50. e 62707“;
,I
J)
”
I)
”
l‘34 T'R4ATTATC) \ _alteriui si fonda lo statuto sulla DeCretale di Papa sS‘i'titiii)v
,, In Decretalib. Siricii Papae, ut‘ alterius spdnsam'f'n'emo
,, accipiat,, .E così discorreudó per tutti-gli altri capi di di
sciplina, sono valutati in forza di legge i"Canohi,î ed Decre
tide' Papi, e de‘ Concin senza il min'irfi'o’ rapporto alle
Costituzioni degli antichi Imperatori ;ed a queste leggiCa
noniche riconosciute per obbligatorie ’la‘conferm'a‘ del Prini
cipe altro non aggiunge , che la forza esterna per l’ esegui
mento , conforme a-quanto già era stabilito ne’ sopra Citati
Capitolati di Childelberto, di Clotatio ’I'I.,e di Carlomanno.
5.-XII.
Possesso della Chiesa ml giudizio delle Cause Matrimonalz'
riconosciuto dallo Spalaten‘s'e . Modo calunnioro , con
che tenta ,‘ ma vanamente, di eluderrze la forza .
Le sole testimonianze , che abbiamo prodotte fin qui ,
tratte da Canoni, da Santi Padri , " da più Costituzioni di
Principi Cristiani _, anche anteriori a5. Gregorio , pajono
più che bastanti a convincere ogni Cattolico non meno dell’
originario diritto , che del possesso della Chiesa, nel co
noscere da 'primi tempi delle cause matrimoniali , come
delle altre spettanti alla disciplina Beclesiastica . Quanto al
possesso sembra lo Spalatense non voler negare assolutamen
te I, che non potesse la Chiesa in vigore di esso acq'uistare
qualche diritto Sul matrimonio ; ma ìl‘fa'in modo , che la li
beralità non va disgiunta dalla contumelia- . ,, Per accidens
,, tamen (N, '67. ) et ex sola usurpatiohe , deincle praescri
,, ptione,si tamen praescriptio hàec bon'am fidem adjunctam
,, vere habeat ,- etiani in Ecclesia ( potéstas haec) reperi
,, tur ,, . Pure non nega , che almeno dopo S. Gregorio fre
quenti furono le ordinazioni della Chiesa in tal materia.Nl79.
,, Nam post Gregoriuni , qui et ipse adleges in hac mateé
,, ria recurrit , ‘ j am frequentes apparent et Romanae Decre
,. tales , et Conciliorum Decreta in eodem genere satis
,, multa ,, . Degno di un’ Apostata si è questo nero sospet-,
te», che tenta qui lo Spalatense di spargere sulla buona fede
DELMATRIMONIO. 135
dellfl_C,hîesîl , quasidle tanti Santi Pontefici , tanti Vene.
Tablll Padri adunati. 113’ Concilj avessero cospirato per una. .
Sì lunga; Sefic'dl secoli 3d usurpare una incompetente autori- ‘
t?» lesiva C_ÎG’ diritti della Podestà civile, ne avessero te\
muto di chiamare » lo Spirito Santo in;patnocinio di questa
d? 191‘? conosciuta usUrpazio_,ne , promulga ndo sotto l' in<
vocazione di lui le ordinazioni fatte da: essi riguardo al ma
flîlm0fllO , Come provenienti da autorità ricevuta da Dio , C
difetta , C regolata dal suo Spirito . Stolta impudenza , Che
scuopre la malignità dell' animo , senza punto giovare all’
intento . Egli è assioma di universale Giurisprudenza, fonda.
to sull’ equità naturale , che un pacifico possesso di lunghis
Slffl0 tempo , mantenuto , ed esercitato senza interruzione,
per mezzo di frequentissimi atti notorj , con perfetta acquie
scenza delle parti interessate , fa presumere un qualunque
più giusto titolo , e che a togliere il diritto, che ne sorge ,
_ non basta un sospetto , non basta un dubbio anche proba
bile in contrario , ma esser d’uopo ,. che la mala fede sia
concludentemente provata da chi si prende a contrastarlo .
Come dunque non arrivò De Dominis a. capire l‘ inutilità
dell’ ingiurioso sospetto eccitato da esso lui, ed eccitato ap
punto in termini non altro denotanti , che un mero sospet_
to ? Si tamen pi‘aescrz'prz'a baec 601mm fidern vere adjurzctam ba
bmr . Se gli fosse sovvenuto un qualche argomento , se non
di peso , almen di apparenza , onde accusare di mala fede
Papi , Concilj , Vescovi, si sarebbe forse fatto scrupolo di
non manifestarlo , e non se ne sarebbe anzi prevaluto con
tutto 1’ impegno , che muove gli Apostati a deprimere la.
Chiesa, , onde uscirono per giustificare l’ empia guerra. che
le muovono ? Così questo tratto medesimo ritorcesi contro
10 Spalatense , e conferma la legittimità del diritto della.
Chiesa, sul matrimonio . Riconosce ein trattarsi di materia,
in'cui la prescrizione può fondare un legittimo diritto, me
diante un lungo pacifico possesso di buona fede . Consta del
possesso della Chiesa, almeno per di lui confessione , Cla
tempi di S. Gregorio , Cioè pel corso in circa di mille anni -
Altronde si conviene non esser tenuto il Possessore di far
egli le prove della sua buona fede, ma che a carico cieli op
136 TRATTATO
positore sia il peso di provare con argomenti concludenti la
mala fede della parte contraria . Niuno di siii'atti argomenti
reca lo Spalatense; getta un sospetto , e nulla di più . Dun
que da questo silenzio stesso ripiglia vigore , e sussistenza il
titolo del possesso : spenta rimane , ed abbattuta l’ ingiu
riosa da lui eccitata sospizione , e vittoriosa è anche per
questa parte contro di lui la causa della Chiesa .
n
DM MATRI_NIGN‘IO' ’141. . ,
’.-.
'
' Α {f r LE. U)".; Ii _ . f‘. ,_ f_ ,__, i__(,l‘| _ .
D‘IQL -. s
"91 a‘.°P _ 1. l . '
ne particolari erronee m:is_si_ine di-Lauirójò, ‘- hé dì "elfi-IO Pili recenteNiovatore . '
x.Î.' Ì‘
. :. ' ' , . ‘14\-\‘ 5. I. II’ 1 I _ -‘ .;
De’ modi tenuti dagli Àwersar'j per' eludere la forza de’ Cafl‘ofii
Tridentini con pervenire il significato delle ‘i/dci‘}, .'ed in
prima della. nuova deprawm interpretazione della ‘
3', . i i voce Chiesa ’r:cata da Launojo; " ' -
Tuttocchè Launojo non altro propriamente abbia. fatto
fuorché riprodurre sotto il suo nome , ed appropiarsi quel
lo , che in fondo può dirsi il puro-'pretto sistema di M- A
iDe Dominis‘,n9n è però che'n‘el rimestar'lo nori‘l‘abbîà.’ per
così dire aggravato di altrettante incoerehze , quanti sono
. {jj Proprj-particolari argomenti, ch‘ ci pmduce del suo Per
corredarlo, ed ampliarlo . Simile in ciò ad un mal perito in
felice Architetto , che rifabbricàndo sul vecchio, e voglio
so di adornarlo di qualche peregri'no' fregio" del suo , ai tro
non fa col-farsi lecito d’introdurvi qualche sua propria Strava.
‘ ganza; che vieppiù sfigul‘ar l’edifi2i0, che si prende a ris-t0mre.
‘ Ne abbiamo di giàîdato un saggio‘da’principio p. 1 o.
del Disc. Prelim. neil’ assurdo , capriccioso ritrovamento ,
per mezzo del quale vanamente , -an'zistolramente lusing'og
si Launojo p0tere eludere 1’ irrefragabile autorità de‘ Gang
ni 3, 4.. della Sess.24. del Sacro Concilio di Trento, ne’ qua.
li è apertamente definito aver pomto ,- e poter la Chiesa Co
stituire impedimenti ’dirime'nti , in guisa che non solo illecj
to sia ogni matrimonio attentato sotto tali impedimenti ,
ma nullo , ed invalido , ediaffatto inabile a produrre il vin.
colo conjugale tra’ pretesi contraenti . ‘ ‘ i
S
438' - _TRÀ'ÎTATQ.\_
Finse egli,che sotto nome di Chiesa in que’Canoni deb
basi intendere non il Ceto Cleric‘ale , ma il ceto de' Fedeli ,
rappresentato dal Sovrano, il quale perciò debba riguardarSi
quale altera persona Ecclesz'ae; e cui pertanto comPeta l’ au
torità , che ‘ne’Canoni Tridentini si attribuisce alla Chiesa .
Vano ed assurdo infingimento . come ad evidenza si dimo
stra I. per lo vizio stesso della novità , che fu sempre mai
tra‘ Cattolici considerata qual ce'rtò‘indizio , ed argomen
todifalsità. . e .-..-.
2. Perché se il diritto di apporre impedimenti dirimen
ti competesse al Sovrano . in quanto e altera persona Eccle
siae, non potrebbe un siffatto diritto competere fuorché ad
un Sovrano , che come Cattolico fosse vero membro della
Chiesa; ne pertantogli competerebbe, jure Majettatù, con.
tro ciò, che vogliono gli Avaermj,-cioèpet diritto. proprio,
ed originario del Principato . il quale .è comune a tutti li 80
vrani anche infedeli . }
3. Per confessione dello stesso Launojo , e de‘ suoi ade.
renti il Concilio intese ferire gli errrori del Luteranismo .
Ora Lutero negava specialmente alle Leggi Ecclesiastiche , e
Pontificie l’ autorità di costituire impedimenti dirimenti _
non compresi nel Levitico, e volea che per buoni , e legit
timi si avessero . e dai Sacerdoti si confermassero tutti li
matrimonj fatti contro le leggi Ecclesiastiche , e Pontificie .
,, Debent Saccrdotes (così Lutero citato da _luvenin Diss. tó.
,, de Matrim. q. 6. c. 1. n. 8. )ea omnia matrimonia confir
mare , quae,oontral Epdesiasticas , vel Pontificias leges
,, fuerunt ‘_contracta , in quibus Papa dispensat , et quae
,, non sunt in Sacra Scriptura expressa ,, . L' accoppiare
_che fa Lutero li due attributi o epiteti di leggi Ecclesiasticbe ,
ePontz'ficz'e , di leggi nelle quali il Papa dispensa, ben dirne»
stra che nel riprovare queste leggi Ecclesiastiche , e Ponti
ficie , intendeva significare le leggi della Chiesa , in quan»
to sottoquesto_ nome di Chiesa 8’ intende il ceto Sacerdo
tale , la cui autorità risiede principalmente ne’ supremi
Suoi Pastori , e Pontefici .
Si aggiunga come ai tempi di Lutero , e nei Secoli an
che prima di esso , per confessione altresì dei nostriAvver.
J)
DEL MA‘FR-‘IMGKÎIO. “139
“ti, }î Ghissrìntgsa°per r Ordine'8aeerddrsl€sóla eserci
tava il diritto‘« di C65'tituiîe impedimenti dirimenn' ,'-' oltre
quelli , Chi‘elfand €9prcssi -nellaîSèritttrra12"'Adùrique‘-Lutee
l'0 nel nèg‘are specialirn'enre‘alla Chiesa’la podestà di stabilire
sifiàtti impedimenti prendeva direttamente di mira quelli!
Chiesa ,“ch’ era sola nel pacifico posseSso di c0stituitli , î0
gliendole‘ imuna la podestà del'cost'ituire colla podestà della
dispensa, inl_ quibus Pa’pa di:pekriztt‘= cosicché l' errore di LutfiL
ro sendo esprclssarnente diretto-contro lì'Chiesa , praut 511‘
n’rdotalem Ordinari caniplecritur , il Concilio di Trento nelr
anatemaltizzarlo canbriizzò in questa-Chiesa contradistìnta
dalJ ceto de’ Fedeli, de’ Principi, e de”MagÌStra-ti fla. p0
destà di costituire impedimenti dirimenti 2"""- "" ‘ i
4.. Si è di già oss'ei‘i‘ato nel Discorso Prelim.‘l"corne il
Concilio nel defi‘nirè Ca’n. 12. i‘clre le‘"c;liiàe’rri2ttimdniali
spé'ttanp a’Giudici Ecclesiastici, eSclnde-ógtri‘pbss'ib'ile Cavil- ‘
laziorre'intorrio al senèo,in cui intese il norfie di Chiesa n‘e’Ca?
n0fli antecedenti . Col nome di Giudici Eccle'siastir:i si d'en'o>
tir evidentemente in quel Canone un foro“ contradistinto da
' nello dei Giudici laici’, tuttocche fedeli ,‘toin'e si,e ivi Spie‘«
gato : “cosicché manifesto si Scorge l’ intento dEI' C0dcilio
altro non essere statofuorchè rivendicare queste ’Caus_e al fo
ro Clericale ‘."‘ Egli è non men manife5to , che intanto "il
Concilio rivendica la cognizione delle cause matrimoniali al
foro Ecclesiastico, in quanto che avea nei Canoni antecéî
denti preservata alla Chiesa la podestà legislativa circa il ma
trim0nio 2‘ Se dunque il Concilio sotto nome di Giùdici Ecl
clesias tici non poté intendere se non Giudici ' del ceto della
Chiesa. , in quanto contradistinta dal ceto de’ Fedeli , Pr‘r’n‘.
cipi , e Magistrati , neppure poté sorto altro significato pren;
dere il nome di Chiesa nei precedenti Canoni; giacché la
cognizione delle cause matrimoniali non può esser propria
de’ Giudici della Chiesa , se non in virtù della podestà della
stessa Chiesa nello stabilire le leggi, che debbono servire di
fondamento , e di norma ne’ giudizj . =' M si‘;. in. ;-‘,
5. Sembra inoltre meritare qualche conSiderazione un
riflesso , che forse non è stato finora bastevolmente avver fil
to : ed è che attesa la moltiplicitài‘ de'Pfincipati , ne’ quali
8 a
14.0 TRATTATO
è diviso il Orbe terraqneo -, di niun Sovrano in particolare
può verificarsi , che si: altera persona Ecclesiae, vo lendosi'
comprendere sotto_questo nome la Chiesa universale : tutr
to al più può ciò convenire in senso di Launojoa ciaschedun
particolare Sovrano riguardo alle Chiese particolari esisten
ti ne’ suoi dominj . Adunque posta l‘ interpretazione di Lau
nojo , d‘uopo è determinare in seguito se per nome di Chie
sa abbia voluto il Concilio denotare la Chiesa presa nella
sua universalità, oppure i particolari aggregati delle Chiese
particolari esistenti nei rispettivi dominj di altrettanti parti
colari Sovrani . Se si vuole che il Concilio abbia usato il no
me di Chiesa presa nella _sua universalità, egli è chiaro , che
l’ attributo di altera persona Ecclesiaz non può convenire ad
alcun particolare Sovrano , e soltanto porrebbe nel senso di
Launojo adattarsi alla unione di tutti li Principi professanti
la Religion Cattolica; e quindi converrà dire che se la po
.desrà di stabilire impedimenti dirimenti compete ai Sovrani
in quanto sono altera persona Eccksz‘ae, non può una tal po
destà competere ad alcun Sovrano _in particolare , ma dee
onninamente risultare dall‘ unione , o unanime consenso di
tutti li Principi Cattolici . Ora troppo assurdo sarebbe in
primo luogo il pensare, che il Concilio abbia inteso concen
trare la podestàdi stabilire impedimenti dirimen-ti in una sif
fatta unione sempre di sua natura difiicile ad ottenersi , sem
pre varia ed instabile . Seguirà poi sempre altresi in secon
do luogo contro il comune sentimento de‘ nostri Avversarj,
che, se quella podestà dee risultare dalla unione de’ Principi
Cattolici , essa non compete ai Principi infedeli , o etero
dossi , e neppure ad alcun Sovrano Cattolico in particolare,
e-che pertanto a niun Principe spettajure Majestatis .
I Che se non cade in mente sana , che il Concilio spo
gliando se stesso , e il ceto tutto Sacerdorale del diritto di
Stabilire impedimenti dirimenti abbia inteso attribuirlo a
quella immaginaria unione de' Principi Cattolici, come co
stituenti alteranr}>ersonam Ecclesiae , con vibrare di più 1‘ ana
tema contro chi dicesse avere essi , quando che sia , errato
in ciò fare , il colmo al certo della stravaganza sarebbe il
pensare . che avesse piuttosto attribuito quel diritto ad ogni
DEL MATRIMONIO. _14x
particolare Sovrano .. Sì perché la qualità dial:em Persona
_Ecclerfae non può ad esso competere in senso di Launojo , sei
fl0n riguardo ad un qualche aggregato di Chiese particolari,
si perché non è posSÌbil'e-_ figurarsi , che abbia voluto il Con«
c_xlro sottoporre all‘ anatema chiunque dicesse avere un P'M‘
molare Sovrano errato nel volere stabilire un qualsisia im‘
pedi mento dirimente .
In S_Omma tanto stravagante si palesa per se stessa 1’ in
terpretarione Launojana , che il recente autore dell‘ Opera
mtrtolata : Del Diritto di stabilire impedimenti dirirnmti il Md
trimorzz'o , Ediz. a. in Pavia 178;. non ha dubitato (Vol. 2
Rflgi0flmneflto I. p. 10. ) riprovarla come contraria all’ inten»
zione del Concilio . ,, Mentre esso in pratica, come ivi si di
». ce, nessuna menzione fatta di Sovrani , e colla semplice
ny frase di S. Sinarlu: praeaipi: etc. ha. fatto nuovi impedirncn
,, ti dirimenti; altri ne ha modificati, e ristretti, ed ha ri
,, cusato di prestami a stabilir nulli i matrimonj di figlj di
,, famiglia senza il consenso de’ parenti . Ora una tale con
,, dotta del Concilio ben dimostra , quale sia stata la sua
,, intenzione usando nelle suddette definizioni della parola
,, Chiesa .7 In fatti dopo aver definito, che alla Chiesacom
pere un tal diritto , sottentra il Sinodo ad usarne . Dune
que per Chiesa intender si dee il Sinodo, vale a dire l’unio
ne , e l’ assemblea de’ Pastori Ecclesiastici, il che poi si.
gnifica la Persona Sacerdotnle ,, .
Ed in vero l’ uso , che di questo diritto fece il Conci
lio riguardo a' matrimonj clandestini sarà mai sempre un’ 1' n.
delebile monumento di questa gran verità, che la Chiesa
universale per oracolo di un Concilio Ecumenico riconobbe
in se stessa il diritto_ di apporre impedimentidirimenti , ta,
li da irritare ed annullare ogni contratto matrimoniale ac
tentato in contrario . '
Ma se per confessione di questo moderno Scrittore va
tra e del tutto l‘ interpretazione Launojana , s’ egli è vero ,
e certo , che per nome di Chiesa intese il Concilio la Persona
Sacerd0tale , e se questa sua mente si scuopre ad evidenza
nell’ uso , che fece del suo diritto di costituire impedimenti_
dirimenti , ‘ quale ripiego troverà egli per eludere la mente
3!
9)
,,
'u
M2 TRATTATO '
del Concilio ‘, e sostenere a fronte ditan\ta'autóritàil noiell
lo sistema prodotto da lui della pretesa: apparente neCessità
del simultaneo concorso c_lellei-dneyPodazrài per israbilir'è lrin‘x‘
impedimento diriinenre? Dico apfareme necessita , poséia*
che sa bene ein come ridurla in progresso ad una mera eSterà
na convenienza , che stante 1' ignoranza dei popoli obbliga
il Sovrano ad intendersela colla Chiesa per togliere idub4
bj , che facilmente si moverebb‘ono intorno alla legittimi
tà di una legge emanata dal solo Sovrano in tal proposito?
ond‘e termina con dire espressamente p; 262. ,, Sarà dunque
,, sempre vero,-che Silpposto non ignorante il popolo, ren-‘
,, desi il concorso simultaneo della Chiesa n0n necessario ,', .
Ed ecco come dopo mille sofistici raggiri , ne’ quali si va
1’ autore avvolgendo nel corso della sua Opera , quel siste»
ma . ch’ ci produce qual novello parto del felice suo meta-"fisico ingegno , altro non è , lche-una mera larva da ricoprire
il puro prerto sistema del De Dominis, e di Launojo, li qua»
li ad esclusione della Chiesa nel solo Principato riconoscono
un vero potere di apporre impedimenti dirimenti al contrat
to matrimoniale . Eppure il Sacro Concilio di Trento per
una parte definisce a chiare note aver potuto , e poter la
Chiesa conslituire impedimenti dirimenti , e confessa per al‘
tra parte 1’ autore contro Launojo potersi al‘nome di Cbiem
in que’ Canoni sostituire altro significato fuor quelle di Per
rana Sacerdotale . -
50 I II. \
Altra :tra*uolta interpretazione della noce Costituire recata
da novello Scrittore.lngiuriori suoi modi verso ier
nmdi PP. di quel sacro Ecumenico Concilio .
Ma se vana e 1’ interpretazione di Launojo ‘, qual altra
mai potrà immaginarsi da oscurare la chiarezza de‘ Cano'ni
Tridentini? Ben ha saputo 1‘ autore ripescarla' ne' misteriosi
nasconding della sua sottile , tuttocchè enti-grammaticale .'
Metafisica . Dalla voce China , il cui naturale , ed ovvio
senso ne’ Tridentini Canoni rifiuta l’ interpretazione Launo-‘
DEL MATRIMONIO. ' 143
-ÌW _1 _°Î SÎ ‘1‘ÌVOÌSC alla \ voce Comtituere .usatafda PP. Tri
;d6fl_flnl r. 51_ CI?» sempre creduto , ed al certo ee’l credevaf
no; IÎP. Tridentini_, che questa voce Con:tituere adoperata
6561 dOVCSSQ significare ciò , che in volgare si dice Stabi;
MQ ' Or sappiate: discreti leggitori, essere questo un me
ro 1832.11300 Sappiate ( così nella nota pag., 216. ), che con
questa voce Comtituen il Concilio di Trento non altro di
I4394°59W per la Chiesa intorno agl’ impedimenti , 8‘!
Dpfl che '11. diritto d’ingiungerueqagfi precetto alla Società Cri
th’ana . VI pan-à forse alquanto oscura questa ingiunzione
di un quasi precetto . Ma si è preso 1‘ autore il pensiere di
spiegarne in più luoghi la significazione , vale a dire , che
ucst0 quasi precetto consiste nel diritto , che ha la 011 iesa
. i. proporre impedimenti con tali motivi di convenienza,
dignestà , di decenza , che debbano muovere la religione
de’ Sovrani a stabilirli colle loro leggi. Ecco spuntata in fine
la genuina intelligenza , che nascosta , e sepolta giacque da
due secoli e più sotto la corteccia della parola C0n:tituefe
ne‘ Canoni Tridentini . Se così non l’ intesero ue’ buoni
Padri , .tal sia di loro: non erano metafisici ; i sublime
della metafisica di troppo s’innalza sopra i bassi concetti de‘
Lessici , e de’ loro Glossatori . Dio buono ! Finaquando la
scaltra impostura farassi giuoco della credulità de’ semplici !
Adunque basterà lo scambiare a capriccio , e il mutare il
significato delle parole per istravolgere l’ irrefragabile au
torità delle più espresse definizioni di un Sacro Ecumenico
Concilio 2 ,13 ' t
> Ma pure uno de’ motivi, per li quali riprova l’autore
l‘ interpretazione Launojana, egli è perché il Concilio assai
chiara. dim0stra la sua mente nell’ uso . che fece dell’ auto
;ità , che si attribuisce a se , e alla Chiesa di apporre impa
dimenti dirimenti; eppure questo motivo si volge diritta
mente del pari contro la nuova. sua interpretazione della vo
ce Comtituere , ch’ ci pretende sostituire alla interpretazio
ne Launojana della voce Chiesa . Nel Captx. de Reform., in
cui fece uso il Concilio di questo suo diritto , non si conten
fa I ingiuugere un quasi precetto , ma con solenne Decr_etcr
dichiara, e rende nulli, ed irriti li matrimonj clandestini :
u..
14.4. T R A' T 1T A T O
,, Qui aliter‘, quam praes’eiite Paroeho , 'vel alio Sacerdm
,, te , de ipsius Parpchi , seu0r'dinarii licehtia -,‘ et duo'bùs
.,, vel tribîis -tes‘tibus , matrimonium contrahere - attenta:
,, bunt , eos S. Synodus ad sic contrahcndurn omnino in
,, habiles reddit , et hujusmodi contractus ir‘r'itos, et nul
,, los esse'decernit , ' prout eos ‘praesenti Decreto irritos fa;
,, Cit, etan'nullàt,,. > ' ‘ "" ‘ '- ’ '
Duro intoppo al suo sistema incontra 1‘ autore in q‘ue
ste parole inbabiles-reddit . . . . irrita: fizcit , et annullat; n‘è
punto lo dissimula . Duro intoppo , e si duro , che per sof
montarlo altro mezzo non gli è rimasto , che farsi corag‘
gio , - e deposto ogni velo di rossore avventarsi a trasfor
mare colla più indegna-, irriverente , anzi contumeliosa de
risione i venerandi Padri di quelSacro Co'nsessov in altrettan
ti miseri Legulej .' Sento non potermi conciliare fede se non
col porre il proprio testo dell’ Autore sotto gli occhj .
., Vero è bensì ( così egli nella nota p. 21‘]. ) , che
,, all’occasione del nuovo impedimento della clandestinità
,, ha il detto Concilio usata una frase molto più avanzata
',; del semplice Constituere , dÎCend‘o ( Sess. 24. de Reform.
,, Matr. C.‘1'. ) eos S. Synodur ad sic cofitrabendum omm‘no inba'
,, bi)?! reddit , et bujusmodi con!r'actus irritor, etnullos erre
,, decerm't , prout eo: praesmtz‘ Decreto irn'tosfizcit , et annul
-,, la: . Queste frasi prese specialmente nel suo complesso di
,, notano un atto non di semplice precetto di nullità, ma di
,, diretta annullazione e sul contratto , e sulle persone}
,, inabilitandole acontrarre;quindi dimostrano,che l’opinione
,, dei PP.« di quel Concilio era ben diversa dalla mia esposi
,, zione,, . ‘ Î
Ecco già un sol-enne Decreto , venerato da tutta la
Chiesa , anche ove non fu promulgato , ridotto alla classe
di mera opinione -. ‘ -
,, Ma , segue 1’ autore, colla medesir‘nasincerirà, con
,, cui nulla dissnnulodi quanto? può pregiudicare alla mia
,, opinione , con altrettanta debbo rispondere alla presente
,, difficoltà . Primieramente nessuno mi potrà porre in dub
,, bio , che il carattere augusto d’ infallibilità , che è pro
-,, prio de’Concilj Ecumenici tuttosi contiene, esi ristrin
DEL MATRIMONIO. '4-5
s;‘ .ge nelle decisioni dommatiche , non già nelleleggi - - . -
,, Voglio dire con ciò , che quanto pregiudicherebbero al
._, la mia opinione le parole di un Canone domina ticonzltret:
,, tanto intatta , e limpida può essa rimanere a_fr_onte dl
» qualunque opposizione le facciano le sempllCl Parole
,, d’ una legge ,, . _. .
Sicché; prescindendo dalla infallibilità , di cui dlfwl
a suo luogo , 1’ opinione di un privato potrà stare a fronte
di un sentimento ne‘ suoi chiari e giusti termini-espress° da
un Concilio Ecumenico . Chi può non ravvisare in un tale
ardimento quell’ eccesso di presunzione , che lo _splrlî0 dl
novità suole infondere negli animi de’ suoi seguaCl?
,, In secondo luogo , segue 1’ autore . Ilflett°’ Che
” queue grandiose espressionidi irrita: fflfiî, 6’ lmm‘u‘“ "C'
» usate in detta legge dal Concilio non.p0559no,finalmemc
» avere , anche in senso di que’ PP. , altroergmfic_ato , che
,, quello puramente di un precetto , chficchè ne ma del lo
,, ro material senso . Imperocchè se i PP’ aV_e_ssero crcciuto
,, d’ aver con quelle frasi veramente annullati 1 contratti , e
,, inabilitate le persone a farli , e ciò direttamente senza ul
,, teriori condizioni , siccome in se stesse significano le p2
,, role della legge , non avrebbero poi p0tut0 , appen2;
_,, sciolto il Concilio, tutti unanimemente riconoscere validi
,, i matrimonj clandestini, dovunque la. Podestà Secolarfi
,, non ha voluto alla legge Ecclesiastica uniformarsi , ed 01'
,” dinarne a’ suoi tribunali l‘ esecuzione . Convien dunque
,, dire , o che iPP. del Concilio colle frasi ad contra/semini”
,, inbabz'les reddit . . . . . irrita: fizcit , et annulla; etc- non
,, hanno inteso altro che di vieppiù esprimere un precetto .
,, onde fossero annullati codesti matrimonj ; 0 che sono lo
,, ro sfuggite queste frasi come stil di Curia, e modo can
., celleresco d’ esprimersi ; o che finalmentene hanno ric0"
,, nosciuta subito dopo il Concilio la poca esattezza , e Il?
,, hanno quindi dissimulata la contravvenzione ,, . _
Anzi convien dire, ed è vero assolutamente , eh
T
e i ri
pleghi proposti dall’ autore quanto frivoli sono in se stessi e
ed metti a sciogliere la difficoltà , altrettanto ingiuriosi so
no ver'so l Venerandi PP. del C0nmho . A dimostrare la ve
»__
‘HK
146 > T R A T‘ T A T O
rità del primo ripiega basta una occhiata alla clausola , che
termina il Decreto . Decernit ima er , ut bujusmodi Decre
tum in unaquaque Parocbia tuum ro 141' post trigirtta dies babere
incipiat , n di: prima:publicationis in eadern Parocbt'aflctae nu
merandor . Se il Concilio volle , e dispose , che il Decreto
non cominciasse ad avere il suo vigore in qualsisia Parocchia
se non dopo trenta giorni dalla pubblicazione , che se ne
fosse fatta in essa Par0cchia, doveano i PP. sciolto che fu
il Concilio in virtù dello stesso Decreto aver per validi li
matrimonj clandestini , che si fossero contratti, prima che
si fosse eseguita la pubblicazione a tenore del medesimo .
Così la forza del Decreto dipendeva bensì dalla condizione
voluta dal Concilio , cioè dalla pubblicazione da farsene in
ciascheduna Parocchia , ma non mai dalla condizione insi
nuata dall’ autore , cioè che dalla Podestà Secolare ne fosse
ordinata l’ esecuzione a’ suoi Tribunali . Ed in fatti ponghia
mo , che in taluno di que’ paesi , ne’ quali benché soggetti
ad un Sovrano infedele si permette , o tollera la Religione
Cristiana , si fosse in una qualche Parocchia pubblicato il
Decreto, certamente i PP. Tridentini non avrebbono dopo
il trentesimo giorno dalla pubblicazione avuti per validi i
matrimonj , che vi si fossero clandestinamente contratti .
Eppure non vi sarebbe intervenuta la condizione insidiosa
mente insinuata dall’ autore , cioè che la podestà Secolare
ne avesse ordinata l’ esecuzione a suoi tribunali . Ed in ve
ro qualunque volta si eccita un qualche dubbio sulla validità,
0 invalidità di un matrimonio clandestino contratto in tal o
tal parte della Cristianità, si cerca unicamente, se il Decre
to del Concilio sia stato o nò pubblicato nel paese , di cui
si tratta , senza cercare innoltre se dalla Podestà Secolare ne
sia stata ordinata l’esecuzione a suoi tribunali . Onde ap
pare come in tutta la Chiesa cotesto giudizio di validità si
ragguaglia unicamente alla condizione decretata dal Triden
tino , senza riguardo a quell’ accettazione della Podestà Se
colare , da cui 1’ autore vuole , che dipenda la forza: del De
creto . Errore che si oppone non ad una semplice opinione,
ma all’ universale regola , e credenza del Cattolicismo .
Ne convien dire in secondo luogo , che alli PP. del
DEL MATRIMONIO. 147
COIIGÌlÌO Sfitggite siano quelle frasi come stil di Curia . Non
maifu adunanza , che raccogliesse tanti, e si eccellenti Pre
lfltl , e Dottori di ogni Nazione , forniti di si profondo 52:
pere in ogni parte dell’ Ecclesiastiche dottrine ; e ben Si sa .
che il punto della clandestinità in particolare fu discusso con
singolare ponderazione. e maturità , e steso in seg_uit_0Decreto non a modo cancelleresco, ma conforme alii princ1
pj , Sulla scorta de’ quali fu regolata la decisione .
Ne convien dire finalmente , che i PP. ne abbiano su
bito dopo il Concilio riconosciuta la poca esattezza . e qum- '
di ne abbiano dissimulata la contravvenzione . Questa è una
mera visione dell’ autore smentita dalla costanza , con qui
segUÎtafon0 urliversalmentei Vescovi in tanti ConciU P1:0Vm‘
Cieli , e Sinodi Diocesani a promuovere per quant° f“ m 10'
r0 potere l’ osservanza del Decreto Tridentino -
S.
Assurda idea dell’ annullazjam remm dal medesimo .
III.
Ma che diremo quando venga 1' AUIOIC 9- dimOSÎTQ-TCÌ
con idee chiare , e distinte non essere 1’ annullazione de’ ma
trimonj cosa possibile a farsi ; che però tentò il Concilio
una vanaimpresa , se si crede potere annullarli? Sentiam°
io p. 203.
Lì
J)
,,
9’
”
”
3’
”
, o
9!
J!
9’
,, Ma per ben intendere questo punto convien togliere
ogni inutile mistero di parole . Si abbandoni cr ore. la
fraseologia ordinaria de’ Canonisti , e de’ Teologi , e €011
parole chiare si fissi una giusta idea di ciò , che sia ammi
lozione di matrimonio . Egli è certo , che non si annulla
il fatto , vale a dire , che non si ottiene , che la romeS
sa espressa non sia espressa . Non si annulla la PromeS-_
sa istessa in quanto atto della volontà,il che non sarà ma!
in balia di alcuna forza umana, e quantunque sia sta-ta
usata da grandi Uomini _, e dal Concilio di Trento isl65’
so la frase di inabilitazione de’ Contraenti , ella è però
frase da Canonista, che vuol essere intesa, com’ essi 1’ in
tendevano , vale a dire nulla di chiaro , e di preciso al di
T 2
148 TRATTATO
,, là d’ uno zergo Scolastico il meno erroneo , che abbiasi
,, saputo immaginare , come si può comprendere dalle
,, lunghe contestazi0ni ; che a questo proposito si fecero in
detto Concilio , e per disteso narrate dagli Storici. Fi
nalmente non si può dire nemmeno , che il tutto consista.
,, nell’ annullare l‘ obbligazione d‘ osservare il contratto
,, matrimoniale , perché con ciò si direbbe troppo poco ,
,, nè la cosa corrisponderebbe al fatto : mentre il solo toà
,, gliere ad una“ promessa 1’ obbligazione non inchiude il
,, preciso obbligo di non osservarla; siccome avviene ne‘
,, contratti matrimoniali per legge annullati . Ciò posto io
dico, che l’ annullazione di un matrim0nio proveniente
,, da un’impedimento dirimente consiste non nell" essere in
,, trinsecamente nullo , ma nel dover essere considerato co
,, me nullo . ( Parlo di-matrimonj , che nulli non siano per
legge di natura. . ) Di fatti osservo , che codesti Conju
gati si considerano come concubini, quantunque sia stato
ben diverso dal concubinato il loro contratto . Sono pu
niti come rei, quantunque ignorando la legge non ab
biano commesso alcun delitto . Sono costretti a separar
si , quantunque la loro unione non abbia 'un‘ origine ab
bominevole. Si considera la loro prole illegittima, quan
tunque ben diversa da quella,‘ che nasce senza contratto ,
e per opera di delitto . Ora se tuttele primarie conseguen
,, ze d’ un impedimento dirimente consistono nel conside
,, rare , come reo chi è innocente , come obbrobrioso
',, chi non è tale , ben si vede , che dunque la base di tutto
,,' ciò debbe essere una considerazione diversa dal fatto , il
»,‘-,‘ che nel caso nostro è il ‘considerare‘un matrimonio fatto
,, come se non fosse fatto,,- . ' 1
Tralascio di osservare la'poca esattezza dell‘ autore nel
porre il matrimonio sotto il genere de’ contratti di promes‘ _
se ,' le quali hanno riguardo di lornatura al futuro , laddo
ve nel matrimonio per mezzo di un consenso de praeserzti si
_ forma 1‘ unione de’ anjugr , cosa ben diversa da una pro
messa , quale sr convrene agli Sponsali . "- ‘
Ne più vr ha di esattezza nel fine di questo lungo trat
to , in cui 1’ autore appresenta fra le primarie conseguenze
3)
’)
a:
1’
Q!
’,
i)
”
S}
S)
3’
I)
DELMATRIMONIO. M»?
di un’impedimento dirimentc il considerare come reo chi ‘eimzo- ‘
cente , e ciò sul falso supposto , che siano considerati , C
puniti come rei , ed Obbrobriosi quegli, che in bu0m- fede
contraggono un matrimonio -nullo sotto un’impedimento di.
rimente , che ignorano . Onde apparisce la vanità dell‘ ar
gomento, che ne deduce , val a dire che siccome effetto è
di un matrimonio contratto sotto un’impedimento dirimen
te il far“ considerare come reo , chi non e reo , così anco_
ra effetto sia dell‘impedimemo dirimente il far considerare
come non fatto un matrimonio realmente fatto -
E qui prima d’ imprendere un qualche esame delle ra
gioni, che adduce‘îh prova del suo assunto , osservo , co
me egli almeno non diss_ente, che vi sieno de’ 1mtrimonj
eli'ettivamente nulli per legge di natura : Il che mi dà luogo
di premettere , che qualunque ragione possa egli addurre ,
onde provare l’efl‘ettiva nullità di un matrimonio- contratto,
per esempio , nel primo grado di consanguinità. in linea di
retta , che non può negarsi essere impedimento dirimente
fondato sulla legge di natura , potrà anche applicarsi alla
nullità di un matrimonio contratto sotto un qualunque im
pedimento diri'mente costituito da legittima autorità , qual
si e quella della Chiesa . '
_fOra passiamo a discutere? brevemente le ragioni addot
'te dall' autore in prova del suo assunto . ,, Egli è certo , di;
,, ce egli, che non si annulla il fatto , vale a dire , che non
‘,, si ottiene, che la promessa espressa non 812 espressa ,, .
Verissim‘a è“ questa proposizione , ma è vera ugualmente nel
caso di un matrimonio attentato contro la legge di natura';
‘Bppuk'non fa , che non sia effettivamente nullo un tal ma.
trimonio , 2'.’ ,, Non si annulla lapròm-essa Messa. in qua".
,, to atto della. volontà . ,, Certo è che non può farsi, che
un’ atto di volontà non sia atto di volontà , ma ciò si verifi
ca del pari nel Caso del matrimonio. attentato contro‘ la leg.
gc di mm“; ';{ eppure non basta ad Impedire la nullità di un
tal matrimonio . Addute Per terza ragionc‘non P0tersi dire,
che il luttof0nrista nell’ annullare l’ obbligazione d’ o;;er.vare il
contratto matrimorzz’ah , perché con ciò si direbbe troppo poco,
mi la cosa corriqonderebbe olfatto , mm”: il solo togliere ad
\
x50 TRATTATO
una promessa l’ obbligazione , non include il preciso oóllzlgo di
non osservarla .
Ma non avverte, che l’ effetto dell’ impedimento di<
rimente consiste ad annullare non solamente 1’ obbligazio
ne , ma il fondamento stesso dell’obbligazione con impedi
re, che l‘ attentato contratto produca quel vincolo d’unio n
coniugale , in cui consiste il matrimonio , onde anche na
sce 1‘ obbligo di astenersi da tutto ciò , che non può esser
lecito , se non a chi ha contratto un vero , e legittimo ma
trimonio . E sembra in vero cosa strana , che l' autore no
stro si mostri si fattamente restio a non voler capire in fatto
del matrimonio ciò , che in fatto d‘ ogni sorta di cantratto
volgarmente si capisce senza difficoltà da ogni uomo di sano
intelletto . Niuno si mostra difficile a capire , come sebbe
ne non possa la legge annullare l’ atto della volontà nella
promessa o clonazione , che faccia un minore di un suo fon
do ad un’ amico contro il prescritto della legge , ciò non fa,
che trattandosi di persona , e di cosa sottoposta alla dispo
sizione della legge , non possa questa inabilitare il minore a
trasferire il dominio del fondo , ed annullarne la donazione,
talche quantunque persista nel preteso Donatore la volontà
di abdicare da se il dominio, e trasportarlo néll’ amico ,
non abbia però quella volontà forza , e valoreda operare un
tal trasporto; cosicché ingiusto detentore sarebbe il Dona
tario , se in virtù della donazione fattagli dal minore si met
tesse in possesso della cosa donata . E così avviene di un ina
trimonio contratto sotto un qualunque impedimento diri
mente stabilito dalla Chiesa .
Più sorprendente ancora egli è , che non abbia l’ auto-l
re avvertito l’ enorme assurdo , risultante da quella sua
massima , che l’ annullaz_inne d’ un matrimonio proveniente da
zrn’imjredimente dirimen te consiste non nell’ essere intrinsecamen
te nulla , ma nel dover essere considerato come nullo . Scoperta
che sia, e dichiarata la nullità di un matrimonio proveniente
da un’ impedimento dirimente , si concede alle parti la li
bertà di convolare ad_altre nozze ; questa facoltà e autenti
camente riconosciuta , ed approvata dalla Chiesa in tutta la
Cristianità , mentre la Chiesa presta il suo ministero alla \
DEL MATRIMONIO. m;
CCleI'QZÎOI’IG di Slflìtt€ I_lOZZC , e ne sostiene la legittimità .
Ora se l‘ impedimento dirimente non rendesse il matrimonio
intrinsecamente nullo , adunque rimarrebbe tu ctgvia intrin
secamente intatto il vincolo conjugale fra le Parti unitesi
sotto l’ impedimento dirimente; e non ostante la dichiarata
nullità sarebbono ancora intrinsecamente ed attualmente
veri Conjugi . Adunque la Chiesa col concedere loro la li
bertà. di passare ad altre nozze , e coll’ approvarle . Sareb‘
be caduta universalmente in questo gravissimo errore , che
que‘ Conjugi potessero legittimamente contrarre ciascun da
per se un nuovo matrlmonio , mentre sussiste intatto il vin
colo conjugale precedentemente contratto daess i - Mostruo
sità , che abbastanzaditzhiaral‘ erroneità. di un sis tema, per -
cui verrebbe la Chiesa convinta. di un' eccesso , che, non
p0tendosi senza eretica’re bestemmia imputarsele , fa , che
debba ridondare sul sistema quella macchia di errore , che
in niun modo può cadere su di essa .
Abbiamo fin qui vedute le maniere tenute da’ nostri
AvVersarj per eludere il significato delle parole usate dal
Tridentino ne’ suoi Canoni . La prima di Launoîo , il qua.
le crede buon parrito lo appigliarsi alla voce Chiesa , e tra.
sportarné il significato dal ceto Sacerdotale al _ceto de‘Fede.
li , in quanto comprende li Principi , e Magistrati, come
costituenti l’ altra persona della, Chiesa .
L' altra dell’ autore del novello sistema , che costretto
di abbandonare la troppo violenta interpretazione Launoja.
na stimò doversi rivolgere alla voce Comtimere , quasicchè
non fosse un’pcggiore srravolgimento di quello di Launojo
il voler disnaturare il vero , e legittimo senso di quella voce
per farle significare la semplice ingiunzione di un qumi Pr,.
tetto, che poi ridotto ad un semp ice diritto di rappresen
tanza , e di esortazione da farsi dalla Chiesa al Laico , COI.
lima per altra. via allo stesso intento di spogliare la. Chiesa
d’ogni potete di'costituire impedimenti dirimenti, e tutto
riporlo‘sotto la. disposizione della Podestà Secolare -
Non era per altro possibile , che i nostri Avversm-j non
sentissero in loro coscienza la vanità,ed insussistenza di siffat.
ti ripieghi . Che però hanno tentato apprgliarsi ad altro spe
152 \ TRATTATO
cliente . per cui rimanendo anche le voci del Tridentingo nel
ossesso del proprio loro significato , si venisse a snervare
la forza delle sue Definizioni , e degli anatemi vibrati contro
Il Dissenzienti . .
Consiste il nuovo stratagemma in voler , che ne’ Ca
noni Tridentini si abbia da fare una distinzione tra quelli,
che cadono sul Domma , ai quali confessano non potersi
contraddire senza errore , equelli , che pretendono cadere
soltanto sulla disciplina , ne’ quali pertanto altro non si con.
tenga fuorché una qualche legge , che mai non può vestire
il carattere di articolo di fede . Ma prima di venire alla di
scussione di questo punto, d'uopo è , conforme al piano
propostoci,mettere in vista un terzo raggiro immaginato da
un moderno Scrittore anonimo sul tenore del Canone Tri
dentino , per isvolgerne il naturale ovvio significato .
s. IV.
Terzo raggiro di altro anonimo Scrittore per irtrauolgere
l‘ intelligenza de’ Cottoni Trideutt'tzi .
Ne men infelice , e più inetta anc0ra può dirsi la stra.
na fantasia dell’ autore del libretto intitolato (Diritto libera
del Sovrano sul matrimonio, senza data di luogo, nè di anno ).
Vuole questi p. 16- , che dal Can. I. del Concilio di Trento
Sess._24. s’ inferisca bensì , che Cristo abbia imrz'tuito un Sa
crammto per il matrimonio , ma che non abbia elevato il ma
trimonio ad. essere Sacramento . ,, Ed affinché (così egli ) la
,, cosa meglio sia spiegata dirò ,. che altro è istituzione di
,, Sagramento , altro è che Cristo avesse elevato il matri
,, monio a Sagramento . In primo luogo, se riguardiamo
,, le parole del Concilio di Trento , disse , che il Matrimo
,, nio sia istituito da Cristo . Dunque il Concilio parla d‘i
,, stituzione , e non di elevazione . Ma Cristo non istituì il
,, matrimonio ; dunque deve intendere il Sagramento , che
,, stabilì per il matrimonio . Non elevò il matrimonio a Sa
,, gramento , perché se ciò avesse fatto , oltreché il Conci
,, lio l‘ avrebbe espresso , avrebbe data la podestà a‘ Con
DEL MATRIMONIO". 153
_,, traenti di amministrare un Sagratnento . ,, Cosa ch’ ci
pretende essere contraria. alla dottrina dei Padri '.
Non è da ridere,ma da compiangere la miseria dell'Uo
mo nel vedere fino a quel Segno lo spirito di errore capace
sia di stravolgere le facoltà dell‘ intelletto umano . Dice
1‘ autore in primo luogo , che a riguardare le parole del Con
cilio di Trento debba dirsi , che il matrimonio sia stato isti
tuito da,Cristo , e tosto soggiunge , che pure Cristo non
istituì il matrimonio . Adunque già dovremo dire, che sep
pe il Concilio tale scelta fare delle sue parole , che a chi e
riguarda appresentano una patente falsità: cosa. che quanto
disonorante sarebbe per il Concilio , se fosse vera , altret
tanto disonora chi l’ avanza contra ogni verità - Ma prima
di porre sotto gli occhj de’Leggitori le parole stesse del Con
cilio non men giuste , e misurate , che piane ed intelligibi
li a chiunque le miri con occhio sano ,‘ veggiarno il razioci
nio , che ha saputo ritrarne la sottigliezza dell’ autore .
” A riguardare le parole del Concilio Cristo ha istituito il
,, matrimonio; ma pure Cristo non ha istituito il matrimo
,, nio . Dunque si dee intendere , secondo il Concilio , che
” Cristo ha istituito un Sacramento per il matrimonio ,, .
E che? Da questo che il matrimonio sia stato institui
t0 prima di Cristo fatto Uomo , come segue mai . che a
Cristo non sia piaciuto sollevare il matrimonio .all’ essere di
Sacramento ? Fu in vero il matrimonio institurto dalla pri.
ma origine , e nell’ instituirlo volle Iddio imprimcrvi l‘ au
gusto segno della unione di Cristo colla_Chiesa . Cristo vi
aggiunse l' eficacia di produrre la grazia in Clll.C01'l trae que
sta unione eonj ugale sorto le condizioni prescritte , ed ecco
il matrimonio sollevato alla dignità di Sacramento . Egli è
dunque assurdo il fingere , che Cristo abbia fatto per il ma.
trimonio un Sacramento , che non è il matrimonio , ma
una cosa distinta dal matrimonio , e che lascia il mamma.
ni0 nel puro essere di semplice contratto naturale , e Civile,
Anzi siccomc il segno della unione di Cristo alla’Chiem è
intrinsecamente riposto nella unione conjugalc , ossia nel
matrimonio :in ,se stesso , e non in alcuna cosa disgiunta da
esso , così avendovi Cristo aggiunta 1’ efficacia Si produrre
>.
154. TRATTATO
,Pl
la grazia, fece , che col contrarre l’ unione conjugale . e col
ricevere in essa il segno della sua unione colla Chiesa , si ri'-i
cevesse un segno produttivo della grazianrale a dire un'vero,
e proprio Sacramento. E siccome questo segno risiede intrin
secamente nell’atto stesso, in cui si forma quell‘union conju
gale , che e quella . e non altra, che rappresenta l' union di
Cristo colla Chiesa: Cosi ben facilmente s’ intende , come il
matrimonio sebbene da principio instituito come contratto ,
fu poscia quello stesso da Cristo instituito come Sacramento,
facendo , che quello , che prima era soltanto contratto ,
accompagnato però di già da un certo religioso Carattere , 7
fosse un vero e propriamente Sacramento per li battezzati,
che il ricevono sotto le condizioni prescritte .
Ora veggiamo qual senso appresentano le parole del
Concilio a chi ben le riguarda . Sono queste riferite dal-1‘
autore medesimo: ,, Nel Can. I. dunque dissero ( i Padri)
,, Si qui: dixem't mtrimozzium non essevare , et proprie unum
,, ex septem legis Evangelicae Sacramenti: a Cbristo Domino in
,, stitutum etc. ,, e tosto soggiunge , che: ,, Se in questo
,, Canone si fosse detto , Sacramentmn matrimonii in cambio
,, di matrimònium , ogni questione sarebbe finita ,, cioè che
non rimarrebbe luogo da dubitare, che il matrimonio sia
stato instituito Sacramento da Cristo . Ma forse no‘l dice
apertamente il Concilio per chiunque intenda un poco di
latino? L’ espressione sopra riferita del Concilio non è la
stessa , che se avesse detto: ,, Si quis dixerit matrimonium
,, non esse unum Sacramenturn ex septem Sacramentis a Chi
,, sto Domino institutis,, onde s' intenda, che se il ma.
trimonio è uno de’ sette Sacramenti instituiti da Crisro , egli
è dunque anch’ esso un Sacramento instituito da Cristo?’
Che però se non frappose la parola Sacrammtum fu per evi
tare una inutile ripetizione di una parola , che vi risaltava
da se stessa. E non l’avea'gia espressamente enunziato nel
capo di Dottrina immediatamente premessa al Canone ?
» (311m igitur.matrimonium in lege‘E'vangelica veteribus
,, connubiis per Christum gratia ptaeste't ,‘l merito inter no»
,, vae legis Sacramenta arinumeraudu'm , Sancti Patres no-‘
a. .Strin Concilia, et universalm Eccles.1aetmd1txosemper
DELMATR;IMONIO> 155
',, docuerunt» .‘ Dire che il mat'rimonio è ann0verato da’
Padri, daConcilj , dalla Tradizione della Chiesa. fra i 5‘.»
cramenti della nuova legge , non è lo stesso , che il dire .
essere il matrimonio un Sacramento della nuova legge ? Dl
più . Cita il COIICÌlÌO in Prova, di questa Verità il TESIO d€ll'
Apostolo: 'Sacrammtum hoc magnum est : E 0 autem dico in
Chrirto , et in Ecclesia . E questo il dice l‘ Apostolo del ma
trimonio in quanto segno dell’ unione di Cristo, e della
Chiesa , qual fu dalla sua. primitiva instituziqne . Onde se
condo il costante insegnamenr0 della Chiesa q nel matrimo.
nio, che fu Sacramento in lato rema sotto la legge di mm!
‘Ia, C la legge SCIÌÌÌ3 . fu nella legge Evangelica innalzato
-da Cristo all’ essere di vero e proprio Sacramento , c0me si
è spiegato nella Prima Parte , ove anche 81 è dichiarato, co
me questa ragion di Sacramento sussiste del pari non solo
nella più comune , ed autorevole sentenza, che denei Con
traenti per Ministri del medesimo , ma ancora di qdegli,
che hanno per condizione necessaria la benedizione , o in- '
tervento del Ministro .
E qui giudicherà il saggio Leggitore quale sia la più stra
na fra le interpretazioni, con cui hanno impreso i nostri Av
versarj di stravolgere la naturale , piana , ovvia intelligeria
2a delle voci usare da‘ PP. Tridentini ne’ loro Canoni , o
quella di Launojo col voler, che per lo nome di Chiesa deb
basi intendere la podestà Laica , o quella del moderno Ca
nonico , che tolto alla voce Comiituere il suo significato
di stabilire, vi surrogò il peregrino concetto della ingiun
zione di un quasi precetto , che si riduce alla facoltà di pro.
porre un progetto di legge: 0 finalmente quella del _Ter20 re.
cente Anonimo , che prende in parola 1 PP. Tridentini , per
aver detto matrimonium in vece di Sacrammtum matrimoniz' ,
innn luogo ove espressamente annoverano il matrimonio fra
iSacmmenti . E non dovrà meritamente aversi per dispera.
ta una causa , che altro non ha da afFacciare , fuorché la
stravagante serie di siffatti sofistici infingimenti , Peggiore
1’ un dell’ altro . ‘ ' '
Ora passiamoalla discussione dell’ altro Capo delle ca.
villazioni, cui si ripiegano gli Avversarj per eludere la for.
a.
156 TRATTATO
za de' Canoni Tridentini col detrarre loro il carattere . ed
in conseguenza 1' autorità. di Canoa: Dommaucr .
g. v.
Illusione di Launqu nella distinzione , che riprende ad insinua»
re tra li Canoni Domatici , ed i premi disciplinari del
Concilio di Trento relativamente al matrimonio .
Comincia Launojo a spiegarsi in quel suo famoso Trat
tato p. 1. art. 3. cap. 14. espressamente intitolato , Galeam
praemunitio etc. ivi s' introduce con dire: Sunt Theologi,sunt
,, Jurisconsulti , sunt et quidam alii , ui simul atque Con
,, ciliorum Canones, èt Decreta Ponti%cum de re quapiam
,, edita reperiunt , non altius inquisita re statim colligunt ,
Canonum , et Decretorum materiam ad Sacerdotalem
Ordinem primo et per se pertinere , eamque a Civili Ma
gistratu abalienandam prorsus esse . Id autem hominum
,, genus falli, atque errate demonstrandum est : demon.
,, stro breviter ,, .
Prego chi legge a stare attento al modo , con cui pro
cede Launojo nel corso de” suoi ragionamenti, come dopo
un' inutile sfoggio d' erudizione per provare ciò, che da
niun si contrasta , esservi tali Canoni , e Decreti Pontificj ,
che vertono sulla Disciplina , se ne vale , concludendo da
particolare a particolare , che tali pure debbano aversi li
Canoni emanati dal Tridentino in proposito del Matrimo
nio . Seguitiamo : ,, Quin manumissiones juris sint Princi
,, pum nemo sane dubitare potest. Constantinus tamen ma
,, numittendi potestatem Episcopis concessit, ut in libro 1.
,, Jusrinianaei Cod. tir. 1 3. traditur ,, . E qui riferisce due
leggi dell‘ Imperatore inserite nel Codice , con soggiunge
re : ,, Sozomenus testimonium praebet his legibus in lib. r.
,, Historiae c.9. ,, Constnntinm tre: lege: tali: , qni5us decre
,, vi: , u! omnes , ai in Eccleriis men! testimonio Sacerdot'um
,, libmmi donati, in Remjmólicam Romrmam adsorz'bermtur ,, .
Si noti come dalle riferite leggi di Costantino , non me
no che dafl‘ estratto , che ne dà Sozomeno , chiaro appa
I)
,I
DELMATRIMONIO. I51
risce . che l‘oggetto di esso non cm di concedere a‘ Vescovi
il diritto di afl‘rancarequai diritto ebbero ab antico iPadro
ni verso i loro Servi, ma di ordinate in testimonio della rive
renza , Ch‘ei portava alla Chiesa, che quei che fossero affran
cati nella Chiesa dai 1010 Padroni sotto l’ assistenza dei Ve.
scovi, godessero de’ diritti della Cittadinanza Romana , non
meno che se nell’ affrancamento si fossero praticate le solen
nità prescritte atal efl‘etto:,, Qui religiosa mente in Ecclesiae
» gremi0 Servis suìS meritam concesserint libertatem , can
,, dem eodem jure donasse videantur , quo Civitas Romana
,, solemnitatibus decursis dari consuevit : sed hoc dunta
,, xat bis, qui sub aspectu Antistitum dederint , placuit rela
,, xafi ” o ,
Così la seconda legge nel Codice , da cuî apparisce ,
che ivi non si tratta di podestà di affiancare da concedersi
a' Vescovi , ma di privilegio , per cui 1’ afi’rancarnento fat«
to nella Chiesa sortisse lo stesso efl'etto , che se fosse fatto
colle solennità solite praticarsi. Eppure non si vergogna L9.Uw
nojo di stravolgere immediatamente sotto gli occhi di chi
legge 1’ intento , e l’ oggetto di quelle leggi , soggiungen.
do: ,, At Fpiscopi post jus manumtttendi ab Imperatore sibî
,, concessum de manumissionibus perinde santerunt Cano
,, d\:s , ac si manumittendipotestas sibi jure proprio quae
,, sita , vel divinitus data esset . Id testantur Synodi , qua
,, rum Canones sequuntur ,, - Veggîamo se que‘ Canoni ap
presentano veramente quel senso, che vorrebbe LaÙunojo far
ci ravvisare in essi , cioè , se in que’ Canonrl: Vescovi si at
tribuiscano la podesu\ di affiancare . come conceduta loro
da Dio . . .
Si gira in primo luogo il Can. 7. del Concrho Amusic,
I. ,, In Ecclesia manumissos , Ve] P'=r tcsmmenmm Ecclesiale
,, c0mmendatos , si quis in servitutern , vel Obsequjum ,
,, vel ad colonariam conditionem imprimere tentaverit, ani
,, madversione Ecclesiastica coerceatur ,, . Forse qu) si fu].
mina l‘ anatema contro chi dica non aver la Chiesa la pode.
stà di affiancare ? Più sinceramente Vlen rappresentato 1’ in
tento del Canone dal dotto Sirmondo neila nota , che vi ap.
pone (presso Labb. T. 4. Gol. 7°9- Edlt- Veli. ) » Ut ma
158 . TRATTATO
numitti a Dominis Servos in Ecclesia lic-eret , con;essurn
est a Constantino Magno , cujus jea' de re'geminale1 est
-,, Cod. , tertiae autem meminitmeomenns« lib..x. hist-. c.
,, 9. , uo jure cum antea caterethfrica ,‘ eremplo ltaliae
postu andum decrevit , ut est in Synodi Africanae Can.
,, 3 1 . et 4.9. : Placuir , ut de manumisrionibur in Ecclesia cele
‘,, brandir , ab Imperatore patatur . . . . . . Alii libertos suos
,, Ecclesiae morientes commendabant. De quibusin Conci
,, lio Il. Mdtisc0n. Can. 7. et in Toletano IV. c. 72. Utros
,, ne Synodus vexari a quoquam vetat ;, . Che ha da fare
colla podestà di alfrancare iServi altrui la proibizione , che
fanno i Vescovi di non vessare ingiustamente que’ Liberti ,_
che furono nella Chiesa dai loro Padroni legittimamente af
fiancati? . . .
Non altro vien disposto ne’ Canoni de‘ Concilj susse
entemente citati da Launojo , nel Can. 33. del Concil.
‘Arelat. II. , nel 7. dell’ Aurelian. V. , e nel 7. del Matis
con. II.
Vanamente pertanto sogginnge Launojo: ,, En Conci
,, liorum plurium Canones , quorum materia in jure Civili
,, plane consistit : inaedificantur legibus , quas Constanti
,, nus I;nperator tulir . Quid enim magis ad jus illud perti
,, net , quam vindicatio in libertatem , et causae , quae ex
‘,, ‘ea n-ascuntur ? Quid minus , quam assertio haec , et ma
,'. numissio supernaturalem ad finém de se ipso refertur ? Et
,, tamen quidquidid est totum Sacris Conciliorum Canoni
',, bus communitur ,, . ’ - ‘
Ma in che modo Commum'tur? Forse nell’ assumere la
podestà dell’ afi'rancare i Servi altrui , o di dare a questi sot
to tale , o tale condizi0nei diritti della Cittadinanza Roma‘
na? Nulla meno .’ Ma bensì a vietare le violenze attentate
iniquamente , ed in odio dellaChiesa contro que’ Liberti,
che in virtùdella leggedi Costantino aveano legittimartiem
te s0tto la presidenza de’ Vescovi acquistati li diritti della li
bertà .- E non è forse materia propria della Chiesa il vietare
le ingiurie , che le si fanno da’ suoi figliuoli , e reprimerle
in'rnodo,che il refrattario ECCÌesiastica animadwrsiorze coercea
tur? Niun_ vestigio vi ha pertanto in que’Canoni , onde ap»
I!
”
u
DEL MATRIMONIO. 159
paja , che abbiano voluto \ que’ ppxassumersi alcun diritto
in quello , i che» alla podestàsPettava del1‘ Impècatore :_ ma ;
bensì in quel celebre Concilio Arausicano dell’ an. 44J- , C
ne’ seguenti spiccauri’ illustre monumento dell’ I’:'CCÌ‘=SÌ2'SÈÌCa
Podestà coercitiva , che compete ai Pastori della Chiesa .
E così vano , e ridicolo riesce il Magistrale tuono , con cui
si fa Launojo ad avvertirne , Che ,, faci'endus est Canonum
,, delectus ex objecto , et fine, quem illi spectant : hinc
n oportet PCISPÎCCI'C . num sanciti sint in materia Spiritua
» lì , vel Civili ., ; quasicche ne’ sopracitati Canoni vi fos
se ombra di ambiguità in tal proposito , e grande esame si
richiedesse per distinguere ciò,che appartiene al diritto dell'
affrancamento , stabilito dalla legge Imperiale , e al diritto
della-Chiesa di vietare . e reprimere con-Eccilesiastica ani
madversione le violenze usate contro iLiberti a lei racco
mandati , e legittimamente aii‘rancati . : '
Ma veggiamo la conseguenza, cui mirava Launojo ;
conseguenza non meno illusoria, che il ragionamento , da cui
la deduce : ‘, At enim (segue egli a dire) ut vere afiirmate
,,- que dici nequit , relatos de manumissione Arausicani,
Arelatensis, -Aurelianensis , et Matisconensis Concilii Ca
nones ex se ipsis‘Spirituales esse , vel ab Imperatorum le
gibus non pendere ‘: Sic et vere ailirmateque dici nequit ,»
melatos supra Agathensis, Epaunensis , et Aurelianensis
Concilii Canones de matrimonialibus impedunentis ex se
ipsis spirituales esse, vel ab Imperatprum legibus non
,, pendere. . . . .. .Ne ne enim Agathensxs , lipaunensis ,et
,,' Aurelianensis Comi ii Canones de Connub1ahbus impedì.
,, mentis expressius loquuntur, ac disertius , quam Arausi.
cani, Arelatensis , Aurelianensis ,. et Matrsc0nensis Con.
cilii Canones de Servorurn manumissionibus lo;luanmr ,
,, Hanc comparationem’ premimus , et Urgemus , in hac.
,, habimmus , et quiescimus,, . . -
Troppo male si app0ggia Launo;o_su_lla pretesa confor.
mità dei Canoni riguardanti le manumissioni , ed i Canoni ,
riguardanti gl’ impedimenti matrimoniali: Troppo insigne
il divario, che passa fra gli uni, e gli altri . Si è fin qui
esposto , quanto‘sia-diverso-il tenore de’ primi dall‘ aspet.
si
a:
a:
,D
9’
’)
”
J,
160 TRATTATO
to . sono il quale vorrebbe farlo <ap’parire ;3 e quanto agli
altri se vorrà chi legge ricorrereia qttat_tto si è detto nel 5.9.
della Prima Parte contro Launoì° 1 ne midisetlà facilmente
la diversità per molti capi , che baster'à pan-ramo accennare
qui sommariamente .' 1. Quanto alli Concilj Agatense ,
Epaunense , Autelianense I. non può ,' come vuole Launojo,
derivarsi dalle leggi Imperiali la.forza delle ordinazioni loro
sopra gl‘ impedimenti , posciaohe negli anni 503.5 1 1.5 I 7.,
ne’ quali furono celebrati que’ Concilj , Agde sottoposta era
ai Re Visigoti, Epaona ai Borgognoni , Orleans a' Franchi,
come anche nota Sirmondo_ ( annot. Sul Conc. Epaon. presso
Labb. T. V. Col. 710; Edit. Ven. ) : ,, Ut Agathense Conci
,, lium eotum ( Episcoporurn) tantum fuit,’ qui VVisigo
,, thorum imperio parebant, et Aurelian. I. dumtaxat eo«
,, rum , qui sub Francorum erant potestate ,. sic ad Epau
,, nense ii tantummodo convenerunt , qui Burgundionum
,, finibus contine'bantur ,, . 2. Molto meno può riferirsi alle
le gi Imperiali l’ impedimento dell’ afli nità in primo grado
stabilito nel Concilio Eliberitano , che però il dotto Glute
consulto Fernando Mendoza stimò essere quel Decreto, del
Concilio il primo emanato in tal proposito . 3. Non am
mette replica la testimonianza di S. Basilio nel ripetere, che
fa dall’ autorità de‘ 88. Padri la Disciplina , che avea forza
di legge nella Chiesa, nel riprovare siffatte nozze non solo
come illecite , ma anche invalide , giacché in quelle si or
‘ dinava la separazione de’ pretesi Conjugi , colla quale frase
si esprimeva anticamente la nullità , come il confessa 1’ autore
del novello Sistema voi. 1. pag. 129'. 4.. Adunque la Chiesa_
ha in se riconosciuta la podestà di stabilire impedimenti , e
impedienti , e dirimenti indipendentemente dalla podestà
Civile , il che non si verifica riguardo alle manumissioni,
calli diritti di Cittadinanza Romana in favor de’ Liberti .
5. Falso è pertanto , che abbia giammai la Chiesa ricono-_
sciuto , che la costituzxone degl’irnpedimeri'ti sia di ragione
puramente civile, ne appartengajure proprio alla Chiesa .
6. uindi stranissima cosa ellaè ,' che un Dottore Cattolico,
qu e si professava Latinojo , siasi indotto a far suo l’ errore
di M. A. De Dominis nel ridurre- ilcontratto matrimoniale
DEL’MATRIMONIÙ. io:
alla classe di ogni altro contratto ’ mera-mente CÌVÌle , squali:
si è il contratto di compra , e vendita ;' come eglitin_ o
prj ,::e {formali termini si esprime (Parte I. Art; 140 ‘ ..)
,, Eademrest ratio contractus mmim0nll , quae’vettditio» ’i
,, nis î,_s aut emptioiris . ,, Eppure la ragione , su cui sifohda
per’togliere alla Chiesa 1’ autorità di fare 1mpeditnenti ‘dii‘i
menti , .ed‘attribuirla privativamente alla podestà Civile,
si è ,‘( P. I. 31‘t.3.0.12.) che non avendo l' ordine Sacerdo
tale alcun‘a presidenza ’,',’ in iimquaeper se‘cumlad oficium
,, naturae , rum ad ofliciumt Comnnitatisl-pertinent , sic
,, jus non habent reddendi personas inhabiles in utrumqùe
,,‘ oflicium , quod ordinis mere naturalr's est , nec defse ipso
,, ad supetnaturalem finern tendit. ,, Adunque intanto so
stiene Launojo non potersi dall’ ordine” Sacerdotale stabilire
impedimenti dirimenti iLmatrirnonio,in quanto suppone es
ser questo contratto ristretto:er_xtro i termini dell’ordine u
ramente naturale , e»civile . Ma come mai può ciò verificar
si di‘ un contratto, che nellnsua prima instiru’z‘ione fu da Dio
sollevato al disopra di ogni naturale, e civile contratto .
coll’ imprimere in esso l' augm‘tosegn'ò dell’ unione di Cri
sto 'colla Chiesa ; che indi fu da Cristo sublima'to all’ esser
di Sacramento; Che tra” Cristianiè‘direttb non meno alla
pia educazione ,‘ che alla procreazione della prole ? Convie
ne , che colla solita. sua. incoerenza si fosse Launojo dim‘eny ticato dell‘ appròva2ione data da lui ( P. r. are.1.x c. 1122;. )
alla dottrina di S.Tommaso tratta dal libs4.Cout.Gmt.cfi8.,
ove il Santo Dottore esponendo , e distinguendo 1' tre fini ,
ai quali‘ò ordinato il matrimonio , dopo“avcr detto ', ch’egli
_e- Qflicium;naturae , in quaqtoè ordinato alla perpetui tàjdgl.
la specie , e che in quanto è ordinato al bene politic0' ‘, sbg‘
giace all’ ordinazione della legge civile; soggiunge': in quan- ;
tam zgz'rur ordinatur ad banane Ewlgsiae,' riparte: Quod :ubju‘- “
tea: regimirzz’ Ecclesiae : Ordinazione che per ciò stesso tende
ad un fine SOPmHH2îU-fîlc;siain uanto il matrimonio è diret
to alla Cristiana instituzione ddlla prole; sia perché ‘ìl con}
tratto matrimoniale e la materia rossitha. , in cui perfeìtuf ‘
Sacramenl‘um ,1,come Si è rilevato contro lo Spalatense a Sud
luogo ._ Che però l’autore stesso del novello Sistema ( Vol.(a.
‘162 , "-‘iTR‘K:T'TATO
13.20:. )si lasciò cader dalla pennaquesta significante confes-'
siede; ,,' :Ed a vero dire sembrerebbemi assai strano , chela
s. ;Chiesamn potessblfirleggi di sorta alcuna sulla maniera
si di,prestare a' Sacramenti-ria materia ; delche non havvi
., forse cosa, più sacra fra gli oggetti dell‘esterna Religione,,.
Aduuquepernegam alla Chiesa , in quanto comprende il.
peto,Sacerdotale , la podestà di fare impedimenti dirimen
ti, isi fonda ‘Lauuojo in. una supposizione: manifestamente
- erronea, ! cioè«che il contratto matriuu_miale "fra’Cristirini
medesimi-sia.un oritrattn di ordine puramente naturale, eClVi.lC v v H I ':Îj,.r \ :' ‘ ’f f f“
' Dopo questo apparato di false supposizioni procede
Launojo a decidere francamente doversi li‘ Canoni Tridenti
ni riguardare quali Decreti spettanti alla Disciplina,‘ non al
Domma. _ Così egli P. 1. art; 4.. c.4.. ,‘, Porro non ante tol
,,.H manum detabula; quam observavcrim eos falli gra
,,;viter_, qui; opter diotulnanathema, Tridentinos Cano
nes non ad isciplinam- tantum, sed.etiam ad fidem pet
tinere docent : quasi? vero Canoa in Disciplinae causa edi
tus anathemate muniri non possit . Nescierunt Gregorium
juniorem, cum quasdam circa matrimoniutn.leges negligi
< perspiceret , .ut illaediligentius custodirentur quam an
teai in Romano Concilio-Decreta haec condidis3e: Si qui:
_ Gommatrem spirituale”: duìterit in conjugio , nnatlmna si! 2
_ri. gai: Comoórinmn mam duxm't in conjngio , anatlmnn sit.
Quis autem propter denuntiatum anathema duplex , do
gma fidei duplex a Gregorio constitutum assereret‘? Spe
etandum est in primis , utrum Canonis materia 'fidei do
,, gma ferat : non-enim potest quidlibet in Dogma: Cathm
,, licum evadere ,, . - . j ’
Opportunq avvertimento . Distinguiamo dunque le
materie, che appartengono alla Disciplina , e le materie
dottrinali, che possono appartenere al Domma . Materia
spettante alla Disciplina sono le leggi , che prescrivono sem
plicemente ciò , che sia V da. farsi, o evitarsi , e che sic
come adattabili alle circostanze de’ luoghi, e de‘ tempi,
sono di lor natura variabili . iMateria spettante alla dottri
na , , e perciò di sua natura dommatica , che per ciò stesso
”
_p
8’
8’
”
D E L1 MATRTM.O"NII O . nifag 5
può cadere'sotto ilDomm'a , si è i1’ didhiaràre'a‘cbifperini
stituzióne Divina spetti la podestà di fi-î>fmafe le ÌGSSÌ‘dCUÌ
Disciplina.Posta questa distinzi one,manifesta si renderla dii.
ferenza, che passa tra li Canoni del Concilio Romano ailega'
d da Launojo , e Li Canoni del Tridcn tino Sopra gl’impedi
menti dirimenti.Li Canoni del Concilio Romano impongono
la pena' dell’Anàte'ma , Ossia della Sconnmica alli trasgressori
di una legge di già stabilita , ed è ben chiaro , che l‘ impo
sizione di. una tale ,‘ o tale pena più che altra , e materia di
Disciplina , e non già una formale dichiarazione in materia
di dottrina“. . ><. "’1-Zfl’îî -t'ìhl‘ .
All’ incontro li Canoni Tridentini non l fermano in
costituire impedimentùdirimenti , e a decretare pene con«
Ho i Contravventori , tua definiscono Ecclesiam pomine .
Ecclerimn porre . Dichiarazione;,; dmînon con tiene mia seme
plice legge precettiva da osservarsi ', - ma un’ articolo di dor
trina da professarsi , e cui non si possa contraddire senza di
ventare anatema . Non è dunque il Canone Tridentino una
semplice ordinazione regolatrice della disciplina ,= una la-dm
finizione di un punto dottrina-le, dasomministrare la. ma,
teria-di un Canone Dom-matìeoa " -‘ -r ' -i. wr: ,
E che tale infatti! sia stato 1’ intento de‘Padri Tridentini
ce lo dichiara. espressamente lo stesso Concilio . I . nel =tit0l0.
che porta in frontela Sess. 9.4.. Daarz‘aadr .Smammeo ma
:rz'monii ; titolo che appalesa 1’ innento del Con ' odi di
chiarare la dottrina , e non soltanto di regolare a Discipli,
ma , come il; fa ne’ Decreti segnenti sotto:/ii titolo De Rb
form. matrim. 2. in tutto il tenore del dottrinale; che serve
di preambolo a’ Canoni , ove dopo avere ilConcilio cspm
sto , e deplorato il guasto delle empie dottrineprodotte dai
Novatori , ed Eretici di que’ tempi circa il _matrimonio ,
spiega in fine. 1’ intentosuo nel decretare gli Ahatematisrni ,
che immediatamente seguono : ,, Quorum- temeritaci San,
»- cm , et Universalis Synodue cupiens occurrer'e , insigni0<
,, res praedictorum Schismatic‘orum haereses, et errores s
,, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio , exter’
,, minandos duxit , hos in ipsos hacteticos , eorumque er.
,, rores deccrnens anathematismm ,, . Ove chiaro si scorge
X2
_t64 ‘ C (I'flRwA-*Tfil'lA-T 0
l.’ inventò del Concilio di vibrare isuoi‘anatematismì- contno
l“eret_icali dottrine spa’rseidagliliretici , ‘ e Scisrhàticipe.di
canoixiztmre in conseguenza altrettante verità D0mmsltiche}
quanti sonagli errori imatematizzati in que’ Canoni . E chi
porca meglio spiegare la mente del Concilio , cheil Conci
liomedesimo:?t..î.î I 4 ,. ’:- .-‘
i i 3-. Altr0non men certo argomento dello stesso intento
ne;porgeciò , che. avvenne alla. lettura del Can.-g. Sess. 1 3.
( de Sacrosancto Eucharistiae Sacramento ) concepito in
questi termini : ,, Si. quis negaverit omnes ,‘ et Asingulos
Christi fideles utriusque Sexus,, cum ad annos discretim
nis perveflerint, teneri singulis annis saltem in Pa3chate
ad communicandum juxta praeceptum Sanctae Matris Ec
,, clesiae , anathema sit . ,, Da qualche Teologo: fu rileva
so , che trattandosi di precetto non Divino , ma Ecclesial
stico , l" articolo opposto dovesse piuttosto notarsi ’ come
Scismatico , che come eretico. Segno di già, che s’ in
tendevano prescritti come Eretici-gli articoli, ai quali si
apponeva l‘ anatema . Pure , come riferisce Natale Alessan
dro. ( art. 8. de Sess.» 13; Decr‘etis) ,, Sed reliquus consessus
anathemate damnandum putavit , in 'quod postea omnes
convenere :' Quod negans Christifideles hoc Ecclesiae
,, piaecepto obligari , neget consequenter traditarh Eccle
,, siae a Christo potestatem leges condendi ad Fideliutn sa»
,, Intem promovendam : quod certe haereticum est ,, . A«
dunque per universale , ed unanime consenso de’ PP.fu giu
dicato , che cohdecretare l’ anatemaliismo , l’ articolo fosse;
edovesse intendersi proscritto come eretico . E ciò ben me
ritamente.. Imperocche sebbene il precetto della Comunio
ne annua spetti ad una legge di disciplina , non è oggetto di
disciplina , ma di pretto Domma la podestà della Chiesa di
obbligare i Fedeli all’ osservfanza de’ suoi precetti . Onde
col negare ,1'ChC’SÌCHO tenuti liFedeli alla comunione annua
saltem nella Pasquajuxta praecep'tam Sanctae Matris Ecclesiae.
si viene a negare alla Chiesa la podestà d’ imporne l’ obbli
’gocolle sue leggi, quod certe Imereticum est . Lo stesso ad
evidenza si verifica ne’Canoni 3., e 4.. della Sess. 24.. diretti
non soloa confermare gl’ impedimenti stabiliti , che e cosa
t
8’
3!
J)
,’
”
_DEL MATRIMONIO. 165
di disciplina , ma principalmente a, definire il Domma della
podestà, che ha la Chiesa di stabilirli , dichiarando , 'Ec
clesiam potuine , Ecclesz'am Pane . ‘ Cogicchè la parte precetti
va concernente alla disciplina , nulla toglie , o pregiudica
alla parte Dommatica, che definisce 1’ autorità, Che ha 12
Chiesa di stabilirla. Autorità, che è oggetto di Domma, cui
voler contraddire , derte baeretz‘cum est . '
Oltrechè può facilmente osservarsi come in tutto il
corso delle Sessioni si prefissero i Padri Tridentini dispiega
re, e dichiarare espressamente iDommi Cattolici, notan
do cogli Anatematismi come eretiche le dottrine proscritte
nei ris|pettivi Canoni . Così nelle parole premesse alli Cano
nide a cit. Sess. 1;. ,, Quoniam autem non est satis veri
” tatem dicere nisi detegantur , et refellantur errores , pla‘
,, cuit Sanctae Syno.io hos Canones subjungere , ut omnes,
,, jam agnita Catholica doctrina , intelligant quoque, quae
,, ab illis haercses caveri ,\ vitarique debcant,, .
Ora qui sottoponiamo alla considerazione di chi legge
qual giudizio abbia da formarsi dell’ ultimo argomento ser
bato da Launojo quu.l’ arme di riserva da finire la questione .
ed imporre silenzio a chiunque venisse voglia in Menire di
rivendicare alli C anoni Tridentini la forza di Decisioni dom
matiche intorno alla podestà di stabilire impedimenti diri
menti : ,, Caeterum (così egli) ex iis,quae in articuli III. ca
,, pite XIV. de Manumissione disseruimus , formati potest
,, similis Tridentino Canoni Canon hic : Si qui: dixerit Ec
,, clesimn non pomi:re Servo: manumittere , 've1 in ii: manumit
,, rendi: errare-, anatbema :it, et sic formatus Canon homi
-,, nes loquaciter litigiost comprimet, et in olIicio disputa
,, tionis justae continebit ,, . E che ? Un Canone fittizio ,
formato a capriccio da Launojo sulle manumissioni , che mi»
la ha di simile neppure agli antichi Canoni emanati in tal
proposito , ne“ qua i neppurevesrigio vi ha del ‘Si qui: disce
'rit contro i neganti la podestà , ma soltanto 1’ intima.zion:
della Scomunica contro gl’ ingiusti oppressori , corne si è
ampiamente dichiarato di sopra , si vorrà far simile alli Ca
noni Tridentini , ne’ quali espressamente , e formalmente
si definisce 1‘ autorità che ha la Chiesa di stabilire impedi
i:’
166 TRATTATO
menti dirimenti? Qual Canone non si potrà eludere con siti
fatte inettissime arguzie? . ‘
Bensi noi soggiugneremo un’ invincibile argomento
della dommatica irrefragabile autorità de’ Canoni Tridenti
ni , tratto non già dal nostro cervello , che noi non preten«
diamo emulare 1' acume di Launojo , ma dal consenso uni
versale della Chiesa . Ella è cosadi notorietà pubblica , co
me terminato che fu il Concilio di Trento , le dottrine tut
te definite ne’ Canoni furono universalmente avute come al
trettanti articoli di fede in tutto il Cattolicismo , e riprova
re , ed abbominate come altrettante eresie le dottrine con
trarie , anatematizzate ne’ Canoni . Risulta questo unanime
consenso da que’ molti, e molti Concilj Provinciali cele
brati nelle varie parti del Mondo Cattolico , riferiti da ,Na
tale Alessandro . Servono aconfermare la stessa verità le
opposizioni , che si fecero da certi Magistrati alla pubblica
zione del medesimo . poiché quelle opposizioni riguardano
soltanto alcuni pochi punti di disciplina , compresi sotto i
Decreti de Rffvrm- , nè questione si mosse giammai cirCa _i
Dommi definiti nei Canoni . Chiunque pertanto voglia de
rogare alli Canoni Tridentini la forza , e 1' autorità di deci“
sioni dommatiche , non dee avere ribrezzo di convenire ,
che dal Concilio di Trento fino a tempi di Launojo sia cadw
la 12_Chiesa UHÎVCTSQÌC , e giaciuta in questo gravissimo erro
re di tener. per verità di fede certi articoli, chesono erro
ri , e di rigettare quali eresie certi articoli, che sono
schiette verità . Ed ecco svanita l’ indefettibilità della Chie
sa . Ecco_ altr68Ì in qual abisso vengono a terminare le novi
.rà Launo;ane , e de’ partitanti .
DEL MATRIMONIO. 167
9. VI.
L’ Autorità propria , e indipendente della Chiesa nell’ apporre
1 impedimenti dirimenti , 'Uindical'a colla domrnatica
Definizione del Tridentz'no contra li Sistemi s)
di Launojo , che del nove/[0 Scrittore .
‘ Posto qual incontrastabile principio fondato sulla base
immobile della indefettibilità della Chiesa, Che li Can0fli
Tridentini relativi al matrimonio sono altrettante decisioni
Dommatiche , ne viene in conseguenza esser Domma Cat
tolico, che ha la Chiesa, prèsa per l‘ ordine Sacerdotale, ju
re proprio la podestà di fare impedimenti dirimenti , senza
che -vi abbisogni l’ annuenza, o assenso de‘ Sovrani , cui
Spetti come alteri personae Ecclesiae la podestà di stabilirli;
Oppure si ricin'eda il simultaneo concorso de’ medesimi , _ co
me intrinsecamente necessario a produrre 1‘ impedimento ,
come vuole il citato Canonico . Imperocchè proprio , ed
essenziale carattere di un Domma Cattoliécr egli è , che in
esso si contenga una verità del tutto immutabile . in guisa
che la proposizione, con cui si enunzia.un qualsisia Dornma
Cattolico , sia tale da doversi verificare in ogni tempo ; e
che siccome_è vero nel tempo presente , in cui vien definita,
così sia stata sempre vera; per lo passato , ne possa cessare di
essere vera nell’ avvenire . Ora se la podestà, che il Conci
lio definisce competere alla Chiesa , nonle competesse ju
re proprio , ma soltanto per assenso , connivenza , 0 CODCOY
so dei Principi , non sarebbe stato sempre vero per lo pas
sato Ecclesiam POIZAÌJ‘S! , e potrebbe cessare di esser vero nel?
avvenire Ecclesiam porre apporre impedimenti dirimenti il
contratto matrimoniale . Non sarebbe stato certamente ve
ro per lo passato , e massimamente in que’ primi Secoli
atroce persecuzione , ne quali non può dirsi , che li Sovra-'
niprestassero annuenza , 0 concorso alle leggi di una. Chie
sa , che anzi cercavanodi sterminare , ed abolire per ogni
mezzo : Potrebbe cessare di esser vero nell‘ avvenire ’, qua
lunque volta. venissero i Principi a ritirare l’ annuenza ', 0
ws Î TRATTATO
concorso , da cui si fa dipendere la podestà della Chiesa .
Anzi neppure sarebbe universalmente vero al presente, cioè
relativamante alli Cristiani Sudditi dei Principi Infedeli , o
,Acattolici , ne’ =dornlnj de’ quali mancando la‘conniVénia,
assenso , 0 concorso dei Principi, non avrebbe la Chiesa la
podestà di apporre impedimenti contro il tenoredelle leggi
veglianti in quelle parti . Cosicchè sarebbbe sempre in arbi
trio della podestà Laica il far sì , che un Canone Dommati
co d’ immutabile veritàsi tramuta_sse ad ogni cenno di vero
in falso, di falsoin vero . Cosiapparisce la falsità deglioppo
sti sistemi, qual fu già con tanta forza rilevata , e posta
..‘nella più chiara luce di evidenza nel luminosissimo Breve di;
retto dalla Santa Memoria di Pio VI. al Cardinale Arcivesco
vo di Malines sottoli a. Febbrajo 1782.
Fa ribrezzo in vero 1’. essersi potuto scrivere da un Sa
cerdote professante il Cattolicismo ciò , che si legge nel
Voi. ;. p.29. della citata Opera Del Diritto etc. ,, E‘ massima ,
,, che le Sanzioni , e gli stabilimenti disciplinari della
,, Chiesa anche radunata in un Concilio universale in que‘
,, paesi, dove dalla pubblica Autorità non sono accettati,
,, ivi non obbligano , e non sono leggi , e la coscienza non
,, vi è impegnata ,, . E che? Non era legge il Decreto Disci
plinare promulgato dal Concilio Apostolico, per oracolo
dello Spirito Santo , nè avea‘forza di obbligare ,' ed impe
gnare la coscienza de’ Fedeli , perché non accettato dalla
pubblica Autorità ? E non è ciò lo stesso , che negare allo
Spirito Santo l’ autorità d’ impegnare le coscienze senza
l’ annuenza della Podestà Laica? Non sono stabilimenti di
sciplinari li precetti del digiuno , e dell’ astinenza di certi
cibi in certi tempi , del dover assistere al Sacrifizio ne’ di fe
stivi , della confessione annua , della comunion Pasquale ?
E vorrà 1’ autore , che ne’ paesi, ove quegli stabilimenti
non sono accettati dalla pubblica autorità , non abbiano la
forza di- obbligare la coscienza de’ Fedeli ivi dimoranti ,
ovunque abbiano il comodo di osservarli? Come non ha tee
muto 1’ autore cl‘ incorrere nell’ anatema fulminato dal Con
cilio di Trento Sess. 6. c. 20. contro chi dica non esservi
l’ obbligo di osservare mandata Dci , et Ecclesiae?
DEL MATRIMONI-O. 169
Rimane a dichiarare un Canone del Concilio Lateranen
se'I. recato da quell’ autore in prova , che abbia la Chiesa
ricondsoima la necessità di app0ggiarsi all‘ autorità de‘ So
vrani per istabilire gl’ impedimenti matrimoniali. ,, La stes
,, sa Chiesa, dice egli Vol. I. p. 1 7. anche radunata ne‘ Con
,, cilj apertamente vi si appoggia , C0fljflî_ldi0ntt Comangui
,, neorum eri probibemur, disse già, il Genetlio Lateranense I.
,, tenutosi nel-l’ami 123. ( Canone 5.) ; e su qual ragione?
,, Quin eas et Divina: , et Saeculi leve: probi6mr. Vedete co
,, me un Concilio non ebbe diflîcoîtà di render ragione di
,, una sua proibizione anche perché preceduta dalla proibi
,, zione delle leggi Secolari ,, ,
A dileguare la difficoltà basta riferire per intero il cita
to Canone . ,, Conjunctiones Consanguineot'um fieri prohi
,, bemus : quoniam cas. et Divinae , et Saeculi prohibent
,, leges . Leges enim Durinae,- hoc agentes , et eos qui ex
i. eis prodeunt , non solum ejiciunt , sed maledictos appel
,, lant; leges vero Saeculi infames tales eos vocant, et ab he
,, reditate repellunt . Nos itaque Patres nostros sequentes ,
,, infamia eos notamus , et infames esse censemus ,, .
Il Concilio conferma una proibizione già fatta dai Pa
dri , No: itaque Parre: nostro: seguente: : sotto il qual nome
di Padri niun uomo di buon senso crederà, chei PP. abbiano
voluto denotare i Principi del Secolo , anziché i loro Mag
giori nell' Ordine Pontificale . Rammenta le leggi Divine
dell" antico_ Testamento proibitive di siffatte unioni tra’ Con
sanguinei ; che ben sapea non aver più forza per se stesse di
obbligare i Cristiani : né su queste pertanto porca fondare
1’ autorità della sua proibizione . Allo stesso modo ramme
mora le leggi del Secolo , onde vie meglio dimostrare la de
formità di uelle congiunzioni , alle quali queste leggi im- _(
primevano a. nota dell’ infamia , con privare dell’ ereditàla
prole , che n‘e proveniva . Tutto ciò per inspirarne maggio
re abborrimento , e far meglio capireil giusto motivo , che
avea il Concilio di rinnovarne la proibizione fatta da.’ loro
Maggiori, e dichiarare infami li Contraenti . Quelle Paro
le, Nos itaque Parre: nostro: seguente: , ben Chiaro dimo
strano", che intendevanoi PP. procedere non ianirtù di au.
170 TRATTATO
torità dalle leggi del Secolo , ma di autorità ereditata da’ lo
ro Maggiori, edin tal proposito esercitata già da essi . Os
servisi ancora, che la menzione , che nel Canone si'fa del
le leggi del Secolo, si riferisce visibilmente alla nota dell’in
famia , e alla privazione dell’ eredità , e non alla validità ,
o invalidità del vincolo conjugale tra’ Consanguinei ne' gra
di proibiti . Cosicchè dal suddetto Canone nulla si può rac
co liere, onde provare la necessità del simultaneo concorso
defie due podestà per costituire impedimenti dirimenti ,
che è l’ oggetto , che si propone 1' autore nella sua Opera .
uanto al Concilio Turon. II. e ad alcune altre autori
tà di Concin , e di Padri, come pure delle leggi Secolari ,
può consultarsi ciò, che se n’ è detto ne‘ 5;. 9. e 10. con
tro M. A. De Dominis .
9..VII.
Della Facoltà delle dispense . Varzo distinzione introdotta dal
novello Scrittore tra le dispense digraz.ia , e le dispense di
giustizia . In vigore de’ suoi principj competerebbe
a' Magistrati inferiori l‘ autorità di dispensare
nelle leggi della superiore Podestà
legislativa .
La podestà di stabilire impedimenti dirimenti porta se
co la corrispondente podestà di dispensare sopra quelli, e
Ciò in virtù di un principio di ragion naturale , egregiamen
te esposto da S. Tommaso nel Testo , 1. a. 9. 97. a. 4.. , ri
ferito dall’ autore Vol. I. p. 154.. ,, Contingit quandoque,
,, quod aliquod praeceptum,quod est ad commodum multi
tudinis , ut in pluribus , non est conveniens huic perso‘
nae, vel in hoc casu , quia vel per hoc impediretur ali
quid melius , vel etiam induceretur aliquod malum . . . .
.. periculosum autem esset , Ut hoc judicio cujuslibet com
1 » mitteretur (a) (nisi forte propter evidens, et subitum pe
08
”
I,
(4) Parole omme5se dall’ Autore nel Testo del Santo .
DBLMATRIM.ONIO- l71
,. riculum , ut supra dictum est ) , et ideo ille. (111Ì habet
,, regere multitudinem,habet p0testatcm dispensandi in lege
,, humana , quae suae auctoritari innititur , Ut SCÌÌÌCCI in
,, petsonis , vel in casibus , in quibus lex deficit , licen
,, tiam tribuat , ut praeceptum legis non servetur ,, . Aven
do pertanto la Chiesa jure proprio la podestà di decretare
impedimenti dirimenti il matrimonio , n0n altri Che la
Chiesa può dispensare sopra qu‘e81’ impedimenti , liquali
ma: auctoritati inuz'tuntur , sendo ben manifesto , che a nul
la si ridurrebbe la podestà di un qualunque Legislatore ,
‘ quando altri potesse dispensare nelle leggi stabilite da lui , e
appoggiate all’ autorità di lui .
Siccome sembra 1’ autore del novello Sistema volere fai
dipendere lo stabilimento degl’ impedimenti dirimenti dal
simultaneo concorso delle due podestà , così pare volere an
che richedere lo stesso concorso per le dispense ; sebbene ,
come già siè veduto , sa poi bene trovare il mezzo di esclu«
dere la necessità del concorso della Chiesa , ed il tutto ti
ferire alla Secolare podestà .
Intanto si prende ad inveStigare qual sia la Persona, cui
nella Chiesa compete. la podestà delle dispense circa gl‘ im
pedimenti dirimenti . Dopo aver negato alli Vescovi la po
destà di stabilire sifl‘atti impedimenti, sembrava consenta.
neo il negare loro altresì la podestà di dispensare . Pure sen
dovi in contrario una legge, ch’ egli stesso si obbietta , in
cui si attribuisce alli Vescovi quella podestà jure proprio , gli
e convenuto cercare un ripiego , onde restituire alli Vesco
vi il diritto riconosciuto nella legge.
Il ripiego consiste a distinguere due sorte di dispense ,
cioè dispense di grazia , e dispense di giustizia; ed altresl
due corrispondenti sorte di autorità , dalle quali possano
queste concedersi. ,, In due Classi, dice egli V01. I . lett.
,, 10. pag. 1 50. , divido le dispense . Vi sono le dispense
,, di grazia , e quelle di giustizia . Le prime sono arbitra
» rie , le seconde sono necessarie ,, .
,, Le prime non com etono , che a chi abbia un’ au
,, torità legislativa equiva ente alla legge , da cui si ci îspen
., sa . Le seconde sono della competenza di un’ autorità giu
Y 2
17a TRATTATO
,, dicativa proporzionata alla gravezza de’ motivi ,, .
Quindi passa lett. 12. p. 195. a voler provare ciò che
niun gli contenderà , che i Vescovi abbiano la podestà giu
dicativa , dal che stima dover derivare in favor loro la pode.
stà di accordare almeno le dispense di giustizia ,, . La conse
guenza poi( così egli )che ne viene, èinnegabile , che
un Vescovo qualunque può accordare una dispensa di giu
stizia , come Giudice , cioè può esaminare , giudicare , e
proferir sentenza , che il tale è nel caso eccettuato dalle
leggi, al che si riduce la vera dispensa di giustizia, in
,, guisa però , che la sua sentenza non sarà inappellabile . '
Si diffonde poscia lett. 17. a dichiarare qual debba in
rendersi dispensa di giustizia : ,, Rammentatevi ( così egli
,, p. 31 I. ) , che la base di una dispensa di giustizia è l‘ ec
,, cezione alla legge . Questa ha due titoli o 1‘ urgente , e
giusta causa , o talvolta il maggior vantaggio urgemju
staque ratio , 'Uel major quandoque utilitas ; il che si ridu
ce alla distinzione già citata di S. Tommaso: 'vel quid per
,, boa induceretur aliquod malum , wl quia impediretur aliquod
,, melim ,, .
Ma in primo luogo è da osservarsi, come secondo la
sodissima dottrina di S. Tommaso conforme alli sani detta
mi della Giurisprudenza universale , vagliono bensì ue' ti
toli di causa giusta , e grave a fondare il giusto , e?egitti
mo esercizio della podestà di dispensare nel Superiore, cujus
4uctorz'tatz' [ex innititur , ma non già si stendono a poter con.
ferire ad un inferiore una propria facoltà di dispensare in.
dipendentemente da qualche concessione , o assenso del Su
periore: sendo ben 'chiaro per se stesso , che un vincolo
imposto per autorità superiore non può essere sciolto da au
torità inferiore .
2. Nel concedere che fa 1' Autore ad ogni Vescovo co
me Giudice la facoltà di dispensare negli impedimenti di
giustizia , cioè di giudicare , se il caso sia compreso , o ce
cettuato nella legge , soggiu nge però , e conviene , che la
Sentenza del Vescovo non sarà inappellabile . La Sentenza del
Vescovo sarà dunque tale , che di sua natura potrà sempre
lasciar qualche dubbio , se in un. dato caso possa il vincolo
DEL MATRIMONIO. 173
coniugale contrarsi fra le parti . 0m egli è ben chiaro, che
non possono le parti contrarre 1‘ union coniugale , quando.
non sieno certe , che non vi sia impedimento dirimente,
che osti alla legittimità del vincolo : senza. la quale certez
‘ za dovrebbono sempre vivere non nella tranquillità di un’
"onorabile connubio , ma nel pericolo , e nel dubbio di un
turpe coneubinato . Né nesta certezza. può aversi se non ,
per via di un giudizio asso utatnente decisivo , per cui non
possa rimanere dubbio , che tolto sia realmente l’impedi
mento . Ella è dunque una mera illusione quella podestà di ‘
dispensa negl’ impedimenti dirimenti ,- che 3’ Vescovi si at
tribuisce in forza , e via di podestà giudicativa , e di senten
za , che scudo appellabile di sua natura , non può accertare
l’ esistenza, onon esistenza dell‘ impedimento , né abili
tare per conseguenza le parti a poter contrarre un legittimo
matrimonio - Una sentenza appellabile è sentenza sospensi:
va , ed una sentenza sospensiva nulla opera , ove per ope
rare si richiede una sentenza definitiva .
3. Da questa podestà , che si vuole competerejure
proprio alli Vescovi , sorge contro 1’ autore un intoppo , da
cui non so come avrebbe potuto sbrigarsi . Nel suo sistema
presso il Sovrano risiede principalmente , anzi unicamente
per dir vero , la podestà , che stabilisce , o avvalora gl’im
pedimenti matrimoniali . Massima fondata sul principio cof
mune a tutti li nostri Avversarj , che il contratto matrimo- ‘
niale , e gl’ impedimenti , che lo riguardano , siano mate
rie di lor natura Civili, soggette pienamente, ed unica
mente , e come parla 1’ autore , intrinsecamente alle Ordi
nazioni della podestà Civile (1:) . Adunque in virtù dellasua
podestà giudicativa può un Vescovo darejure proprio dispen
se di giustizia , ( cioè ovunque occorre causa giusta , e gra
ve) in legge spettante intrinsecamente ali: Ordine Civile ,
in una legge , che in quanto è legge Ecclesrasttca , necessa
rio è, pere/ve produca il ma efi‘?tto , che divenga anche legge
Civile , cioè che il DePou'tari0 della pubblica autorità la fàccia
_‘ ..4
(a) V. Vol.a.p.aj9.e seg.
174 TRATTATO
sua , e come sua la intimi a’ suoi Tribunali . Vol. 2. pag. 2 I 6.
Ecco pertanto autenticata in ogni Vescovo la podestà di di
spensare , qualunque volta stimi esservi causa giusta, e gra
ve , jure proprio in una legge , che la pubblica autorità ab
bia fatta sua , e come sua intimata a suoi Tribunali .
4.. Vi ha di più . La Teoria dell’ autore è universale .
Alla podestà giudicativa ein attribuisce la competenza , ed
il dirittodelle dispense di giustizia , in quanto che uiiîzio
proprio del Giudice egli è di esaminare , e giudicare , sein
tale o tal caso la legge ammetta o nò l’ eccettuazione , che
è l’ oggetto della richiesta dispensa . Adunquc qualora vi sia
luogo a dispensa di giustizia , che è a dire , qualunque vol
ta occorra causa giusta, e grave per domandarla , potrà il
Tribunale di giudicatura, cui fu intimata la legge del So;
vrano , dispensare jure proprio , e per proprio esercizio del
-la podestà giudiziale dispensare nella legge intimatagli senza
ulteriore intervento della podestà legislativa , talchè sarà
sempre della competenza , ed arbitrio de’ Giudici inferiori
il determinare come , e quando obblighi la legge emanata
dalla pubblica legislativa autorità del Sovrano . Se all’ au
tore nostro non piace adottare una siffatta massima , con
viene , che receda da que" principj , da’ qualiessa deriva
quale immediata conseguenza .
«g. VIII.
,Curz‘oso trattenimento dell' autore sopra un passo di Sanebez
concernente l’ autorità de’ V€500‘8i in materia [impedi
mmtz' , e dispense matrimoniali.
Nella lettera 5. Vol. I. , ove si propone 1’ autore di
mostrare , non potere il Vescovo stabilire un’ impedimento
dirimente , nemmeno col suo Sinodo Diocesano , soggiun
ge p. 66. ,, Sembrami abbastanza discusso questo punto :
,, pure a non inutile trattenimento voglio esaminare un ra
,, ziocinio singolare del Sanchez , e con lui d’ altri molti ,
,, se non per l’ intrinseca sua importanza , certamente però
,, per altre viste più interessanti ,, .
\ . DEL MATRIMONIO‘ 175
Così neppure sarà forse inutile il trattenerci alquanto
nell‘ analizzare questa sua non breve digressione , se non
per la suaimportanza , almeno P31- 1‘ interessante vista difa
re , che appaja anche in questo esempio 1‘ insidioso artìfizio
con cui sanno gli Avversarj rappresentare le cose , e travi
sarle in modo da fare illusione a Chi troppo buonamente si
fida di essi .
,, Vi espongo ( cosi entra 1’ autore: in materia) pertan.
,, to la’massima , e il raziocinio del detto autore non colle
,, sue parole , ma però non alterandone nè punto , nè po.
» co lo spirito , come potrete rilevare , 0386W2111d010 nel
'» suo testo ( l. 7. de Sacram. Matrim. Disp. x. ) ,,
Il testo di Sanchez non più. lungo della esposi2i0ne»
che ne imprende'l’autore , ed assai chiaro per se steSSO , era
il più opportuno per ispiegare senz’ ambiguità la mente di
esso; ma insieme avrebbe fatto sparire la singolarità , che
1’ autore volea in quello rilevare , ed insieme con essa le vi.
ste interessanti , ch’ egli ne annunzia . Veniamo pertanto
all' esposizione del nosto autore .
,, Ragiona egli così ( Sanchez) : ,, Quello che può il
,, Sommo Pontefice in tutta la Chiesa, lo può il Vescovo
,, nella sua Diocesi, pùrchè a se non l’ abbia riservato il
,, Sommo Pontefice : Quidqaid potest Pontifix in univerm Ec
,, clesia , Pater! Episcopu: in ma Diaecesi , m'si Pontzfexribi re
,, :erwavem,, .
Testo di Sanchez loc. cit. n. 9.,, Ultima Conclusio: Si
,, solum jus Divinum , et naturale attendamus , sicut inte
,, grum est Pontifici in universa Ecclesia impedimen ta ma
,, trimonium dirimentiastatuere , ira EpiSCOPO in sua Diac
,, cesi . Quia quidquid potest Pontifex in universa i5cg:lesia ,'
,, potest Episcopus in sua Diaecesi , nisi Pontlfex srb1_reser
,, vet , ut probavimus l. 1. Disput. 61. n.3-, a_t 1d hodie non
,, potest, quoniam hoc sibi P0ntifex reserva\nt . Atquc m
,, docent Victoria etc. ,, .
D’uopo è dunque ricorrere al luogo , cui Sanchez si ri
ferisce, ed in cui si scorge la mente di lui, sia nella limita
zione , ch‘ egli appone alla suddetta massima, Quidquid P0
test etc. , sia nella ragione , su cui ci 1’ appoggia . Iv: tratta. la
----9
4.4__r__.4-:
176 TRATTATO
questione , seil Vescovo possa dispensare nein Sponsali , e
dice: ,, De Episcopo autem videtur id passe , quia quid
,, quid potest Pontifex in universo Orbe , si ca excipias ,
uae ad universae Ecclesiae statum pertinent, ut res fi
,, dei definire , porest Episcopus in sua Diaecesi , nisi ei spe
,, cialiter‘ per Pontificem aliquid reservetur , ut docent
,, Abulensis etc. ,, Ecco già una limitazione comune presso
li Dottori nell’ uso , che fanno di quella massima . La ra
gione poi, che sogliono addurne , vien proposta da Sanchez
nello stesso N. 3. ,, Quia ( Episcopus ) est Pastor ordinarius
,, in sua Diaecesi , sicut Pontifex in toto Orbe, licet sit
,, ipsisubjectus ;ergo in iis , in quibus Pontifex non limitat
,, ejus jurisdictionem , habet potestatem ordinariam ,, .
Ora è da vedere 1’ esposizione, che fa 1’ autore del sur
riferito testo di Sanchez . ,, Siccome il Pontefice ( così ci lo
,, fa ragionare) può fare un’ impedimento per tutta la Chie
,, sa: dunque lo potrà anche il Vescovo nella sua Diocesi .
,, Ma siccome non si deve dire per cento ragioni ,, ( Nulla
vi ha di queste cento ragioni nel testo di Sanchez ) ,, che il
,, Vescovo lo possa, ed altronde non si deve negare l’ assio
ma posto in principio : dunque forzaé il dire , che que
sto diritto Vescovile è stato a se riservato dal Sommo Pon
tefice . Dunque conchiude ( cioè Sanchez ) il Vescovo può
fare un’ impedimento dirimente in virtù dell’ Ordine , e
in astratto , ma che non lo può praticamente in virtù
della riserva ,, .
Non dice Sanchez , che può il Vescovo in astratto , e
in virtù dell’ Ordine fare un’ impedimento dirimen te , ma
bensì, che atteso soltanto il jus naturale , e Divino potrei?
be farlo , non già in virtù dell’ Ordine , come fuor del vero
gli si appone , ma in virtù della giurisdizione , che a lui
compete come a Pastore ordinario della sua Diocesi, quan
do questa podestà non gli sia limitata dal Papa, cui egli è
soggetto . ,
Prosegue l’autore : ,, Ora con tutto il rispetto all’auto
.,, re parmi codesto raziocinio un’ ammasso di spropositi .
,, Supponete vero per poco il principio , e date un‘ occhia
,, ta alle conseguenze . Pretende egli con questo argomen
I)
,’
I)
i)
5’
,J
2’
DEL MAT‘RIMCNIQ- I77
',, to di dimostrare , che il diritto Vescovile in ciò sia stato
,, al. Sommo Pontefice riservato ; ma però 116110 SÌ€SSO 16m
,, po ( ibid. ) confessa con tutta ingenuità , e appoggiato
,, anche alle altrui moltgiplici autorità di non aver mai tro
,, vato un testo di tal riserva , e non potersene assegnare
,,i’epoca,,. _ ,
Confessa in vero Sanchez non riferirsi dagli autori, ne
avere esso ritrovato alcun testo di tal riserva , e quindi sen
za indagarne l’ epoca; di cui punto non parla, e. che niun
bisogno vi era d’ indagare, come vedrassi appresso. , .con
elude : Et idea ex generali Ecclesiae consuetudine id Pontifici
Teser'vatum credo . 4 f ’
Segue 1’ esame dell’ autore . ,, Non avverte ( Saflchez )
,, che appoggiandosi a fatti Storici negativi converrà porta
,, re questa riserva sino a’ tempi del Divino Redentore , ed
,, in tal caso dovrà poi dirsi , che fu esso , che riservò al
,, Papa una tale autorità,, . ' 1
Inerendo Sanchez al suo raziocinio avrebbe potuto ri
spondere, niuno inconveniente esservi , che da fatti negativi
risulti una consuetudine , da cui nasca un diritto positivo ,
e privativo : non trovarsi esempio , che un Vescovo abbia
mai fatto un‘ impedimento dirimente ( del che conviene lo
stesso suo Aggressore ) : quindi 6886 nata , ed invalsa la
generale consuetudine , per cui_al_Papa solo siasi devoluto
i’ esercizio di questo diritto , di già compreso nella pienez
za di podestà , che fu da. Cristo annessa al Primato : Che
una tale devoluzione porta seco un diritto perpetuo di riga.
va, secondo la massima egregiamente illustrata da Tennis
sino (Resp. ad nota: , premessa alla sua grande Opera) :
,, Nibil devolutioni contrarium. Devolutione rame! jmrturnjzis,
,, perpemum m , E appresso: Solenme ertjura omnia ad Su
,, periorn a6ìnfèrz'oriàu.‘ davo/vi , et omnium prorru: Spiritua
,, 1ium}>otestatumjura ad Summum Pontifirem devolvz' porre,
,, quia Summa: omnium Vertex est: ,, - ._Nmn bisogno esservi
pertanto di ricorrere ad una spec1ale riserva fatta nominata.
mente da Cristo al Papa per gl’ impedimenti dirimen ti .
Sulla supposi2i0ne poi, che un tal ricorso sia d’ indi
spensabile necessità nella sentenza di Sanchez , segue 1’ w.
1fi TRATTATO
tore a voler dimostrare lo 560726Ì0 indecente , che ne verreb
be ,, mentre il supporre , dice egli, che Gesù Cristo abbia
,, voluto dare ai Vescovi negli Apostoli un diritto , e che
,, l’ abbia quindi tolto per riservarlo al Papa , sarebbe at
,, tribuirgli la grande imperfezione , propria di chi non fa
,, bene alla prima , di dover disfare in seguito quel, che
,, ha fatto ,, . ‘
uì cominciano ad apparire le viste interessanti, che
ne annìmziò 1’ autore da principio . Si ' contenti per altro ,
che dal canto nostro gli opponiamo altre vedute più lumi
nose , ed accertate , che sulla scorta della Scrittura , e de‘
Padri, ne appresenta uno de’ più insigni Vescovi , di cui si
pregj la Chiesa di Francia in questi ultimi Secoli . Questi è
l’ illustre Monsignore Bossuet'. Nel celebre suo Sermone
dell’ ‘Unità recitato all’ Assemblea del 1 682. rileva begli qual
fondamento delle auguste prerogative della Cattedra di Pie
tro, l’ aver Cristo da prima conferito al solo S. Pietro la
podestà delle Chiavi in tutta la sua pienezza , e sopra tutti:
Che la comunicazione , che poscia ne fece Cristo ripartita
mente agli altri Apostoli, nulla tolse della pienezza, con
cui fu da prima riposta :ine pamz'tmtia nel solo S. Pietro:
Che la commissione straordinaria di S. Paolo dovea finire
con esso lui, e riunirsi per sempre alla Suprema Cattedra
di Pietro , cui era di già subordinata . Quindi può ben com
prendersi come l’ ampiezza dell‘ autorità propria dell’ Apo
stolato , riguardo al governo universale della Chiesa , fu
conferita da Cristo agli altri Apostoli, qual podestà straor
dinaria, e come la chiama Pietro de Marca, personale ,
quae morte extingut'tur: Che pertanto i Vescovi ben possono
dirsi Successori degli Apostoli nella podestà ordinaria dell'
-lîpiscopato , ma non nella straordinaria propria dell’ Apo
stolato , che dovea finire cogli Apostoli, e riunirsi alla Cat
tedra di Pietro : Che se la stessa. podestà straordinaria dell’
Apostolato fu conferita da Cristo agli Apostoli , colla legge
di dover essere subordinata a nella, che con tutta la sua
pienezza fu da prima riposta ncîl solo 8. Pietro , e che come
podestà ordinaria dovea trasmettersi ne’ suoi Successori ;
molto più dee esserle subordinata l‘ autorità de’ Vescovi , li
DEL.MATRIMCNIO.ST 179
quali agli Apostoli succedono in E i;co_pnm , non in Apostola
tu , come parla anche Natale Alessandro : Che questa su
bordinazione ha luogo principalmente in Ogni materia spet
tante al governo , e buon regolamento della Chiesa, ad 0g.
getto di mantenere in essa quel Sacro Carattere di ordina
tissima unità, per cui volle Cristo costituire un Supremo
Pastore , che qual Duce , e Corifeo presiedesse alli Pastori
inferiori , e regolasse 1’ esercizio de’ loro diritti, e special
mente , come si è detto , nelle cose spettanti al buon’ordi
ne della Chiesa universale , fra le quali non dubita 1’ autore
nostro di annoverare , lett. 8. p. 118., le leggi concernen
ti gl’ impedimenti matrimoniali : Che pertanto niun biso
gno vi fu , che da Cristo ritolto fosse a’ V€SCOVÎ alcun de'
diritti loro conceduti , ma soltanto che salva rimanesse la
legge di subordinazione alla superiore Autori tà del Primato,
che comprende tutti li diritti necessarj al regime della Chie
sa per esercitarli c0me, e quando conviene al buongoverno
di essa . Che pertanto quando anche si voglia dire con San.
chez , che atteso il solo jus naturale , e divino possa mm
petere ad ogni Vescovo il diritto di stabilire impedimenti di
rimenti nella sual)iocesi (del che non muoviamo questione,
sendo ristretto 1' intento nostro a vendicare l’autorità pro
pria della Chiesa nel costituirli basta, che-i Vescovi siami
sempre astenuti dall’ esercizio di un tal diritto per introdur.
re quella generale consuetudine , onde s intendesse riserva
to al Papa solo l’ esercizio di un diritto essenzialmente com
preso nell’ autorità del Primato _, e che neppure dai VesC0
vi porca esercitarsi senza subordina21pne al medesimo . Né
vi ha pertanto bisogno d’ indagare l Epoca precisa. di una
riserva , il cui jus sendo antico quanto la Chiesa medesima
può indursi per una tacita consuetudine, quanto per un te.
sto espresso . Cosi nelle Conferen2ed1 Angers Tom. I- Art.
Ca: reservès citat. da Febronio ( Ccmment. in suam Rerract.
Posit.24.) :,, Quando anche.le riservp al Papa non avessero
,, una Origine si antica , il diritto de Sommi Pontefi<:i non
,, perciò sarebbe men cerro . Il Primato , e 1’ Autorità dei
,, Papi è in vero antica quanto la Chiesa , ed è d’instituzjo
., ne Divina : Ma Gesù Cristo non ha regolato in partico
’ Z a
'18o TRATTATO
,, lare tutte le differenti maniere di esercitare questa auto«
,, rità . Sono questi punti di disciplina , che non sono sem
,, pre stati li medesimi, ed hanno poruto variare ,, .
‘ Segue 1’ autore a redarguire le pretese inavvertenze di
ISanchez: ,, Non avverte per ultimo all‘ altro assurdo di
,, supporre , che sia'poss'ibile una riserva d' un‘ altrui dirit
,, to senza che siasi maiin alcuni casi, e in certi tempi alme
,, no sospesa alcun poco . Sicuramente deve dirsi ingiusta
,, una riserva così illimitata a tempo , ed a persona , qua
,, le si è l’ immaginata dal Sanchez , e la ragione è questa :
>,, perché se giusramente per diciotto Secoli è stato al Som
,, mo Ponte ce riservato un tal diritto Vescovile,dir si deb
,, be ingiusto lo stesso diritto Vescovile , che ha potuto es
,, sere giustamente , e sempre impedito . Dunque 0 dovrà
,, dire il Sanchez ingiusta questa riserva , 0 dovrà dire in
,, giusto il diritto Vescovile , ch’ egli altronde suppone es
,, ser proprio dell’ Ordine dato quindi dal Redentore istes
,, so ,, .
Potrebbe Sanchez con più ragione ritorcere contro
-1’ autore le inavvertenze , che da esso gli vengono troppo
gratuitamente apposte . Gli appone di supporre , che il di
_ ritto di-fare impedimenti dirimenti spetti al Vescovo in vir.
tù dell’ Ordine , laddove Sanchez il ripete dalla giurisdizio
ne , che gli-compete come a Pastore ordinario , soggetto
però , come ci dice , al Sommo Pontefice .
. Pretende 1’ autore , che quel diritto sarebbe stato in«
. giusto ,- se avesse potuto essere giustamente , e sempre im
pedrto . Vana pretensione . Sanchez parla di riserva indotti:
per semplice non uso ,- il quale non uso rimaneva bastante
mente giustificato dalla considerazione , che trattandosi di
cosa spettante al bene della Chiesa universale, come ne con
vrene 1' autore stesso , troppo giusto era , e conveniente ,
che se ne riservas-se l‘ esercizio a chi fu affidata la cura della
Chiesa universale .
In oltre non avverte l' autore come daili Suoi principj
medesimi risulta , che li diritti , che possono competere al
la totalità dell‘ Episcopato in generale , non tutti perciò
competono ad vvogni Vescovo in particolare . Dico ciò risul
DE‘LMATRIMONIO. m
tare da suoi principj . Ed in fatti severamente , e con tutta
ragronerrprende in più luoghi Pereìra nel trasportare ai Ves
covi , come fa con patente abuso , 1’ autorità , che risiede
ne’ Concilj anche Provinciali . ,, L’ esempio loro, dice l’ au
,, tore lett. 15. p. 250. trattando de’ Concilj , in proposi
,, to dello stabilimento , e dispense d’ impedimenti non e
,, applicabile al caso de’semplici Vescovi, qualora non si pre
,, tenda, che ciascun Vescovo da se possa. tutto quello , che
,, può un Concilio ,, . E appresso p.25 1. ,, Chi ha mai so
,; gnato , che sia la stessa cosa un Concilio di Vescovi con
,, un semplice Vescovo ?' Sarebbe appunto come se si preten
,. desse essere un Senato eguale ad un Senatore , perché
,, composto di Senatori ; sarebbe come se si VOÌCSSG quindi
,, una Sentenza d’ un Senato eguale alla Sen tenza di un Sena
,, tore, cosi anche eguale unalcgge', una dispensa di un
,, Concilio a quella d’ un Vescovo . Io non voglio crede
,, re , che questi errori possedessero la mente del Pereira,
,, ma però bisogna guardarsi da questa pericolosa confusion
,, di vocaboli,, . Cosi riconosce 1’ autore , che li dirit
ti, che per jus naturale , e Divino competono all’ Episco
- pato in genere , non perciò possono competere ad ogni Ve
scovo particolare : e se ciò ha luogo nspetto ad un legitti
mo Concilio , benché soltanto Provinciale , molto più
debbe averlo riguardo al Sommo Pontefice , cui attesta T0
massimo omnium Spiritualium potestatum jum davo/«vi Pom ,
uia Summa: omnium Vertex est . . '
uindi è , che per giusto fondamento di una riserva ,
che limiti ne' particolari Vescovi l' esercizio»di detti diritti,
che altronde atteso il solo jus naturale, e Divino potessero
competere loro , bastava che da un_tale esercizio lasciato
all’ arbitrio di ogni Vescovo potesse m alcun modo turbarsi,
o l’ armonia di tutto il Corpo de’ Vescovi soggetti ad un Su
periore comune , oppure 1’ interim Pace , o tranquill ità di
una sola Diocesi . Tale fu lo SPÎI'IÎO , 6 l“ instituto della. pyi.
mitiva disciplina , come porca 1’ autore facilmente ravv isar
lo nei monumenti , che ne sono rimas1 , come per esempio
nel Can. 3;. fra gli Apostolici_( vers. di Genz. Herveto)
,, Episcopo; uniuscujusque gentis mosse oportet cum, qui in
'182 TRATTATO
,, eis est primus , et existimare ut Caput: et nihil facere
,, quod sit arduum , aut magni momenti praeter 111ius Sen
,, tentiam ,, . Ed ecco come da principio l‘ esercizio di cer
ti diritti, che atteso il solo j us naturale , e Divino sono di
competenza dell’ Episcopato in genere , può giustamente li
mitarsi ne’ particolari Vescovi, in virtù della dipendenza .
cui per la conservazione dell’ unità , e dell’ ordine Gerar
chico volle Cristo , che fossero li Vescovi assoggettati ver
so i loro Superiori, e massimamente verso il Capo costitui
to da esso sopra tutti .
,, Ma torniamo al principio , ( così 1’ autore p. 69. ) a
,, quel famoso assioma : Quidquid potest Pontifex etc. , che
,, fu appunto quello , che strascinò il Sanchez in tanti sra
,, gionamenti , piuttosto che metterne in dubbio la verità .
,, Questa è stata una proposizione , che vera essendo in mol
,, ti sensi , non saprei poi come sia stata abbracciata qual
,, assioma generalissimo . Ne sarei lontano dal supporre,
,, che trattandosi di gente credula , come sono molti Teo
,, logi , abbia potuto loro imporre anche il tono generico ,
,, ed assoluto , con cui essa si annunzia ,, . .
Come mai ha potuto 1’ autore darsi a credere , che la
suddetta proposizione sia stata dalla credula gente de’ Teo
logi accettata quale assioma generalissimo promulgato con
tono generico, ed assoluto ? Se ha veduto in fonte i testi di
Sanchez, come gli sono sfuggite le limitazioni, che vi si
appongono da esso ,‘ e che ristringendone l’ applicazione in
più e più casi, n’ escludono apertamente l’ idea di un’ assio
ma generalissimo , che non ammette modificazioni di alcu.
na sorta? Convengono i Teologi avere il Sommo Pontefice
un’ amplissima Autorità di dispensare nelle leggi universali
della Chiesa , Autorità riconosciuta dagli stessi Basileensi
qual’ attributo inseparabile dalla Supremazia del Primato :
E chi è il Teologo veramente Cattolico , che riconosca una
tale ampiezza di potere in ciaschedun Vescovo relativamen
te alla sua Diocesi ? Chi è il Teologo , che non sappia in
quante maniere gli stessi Concin Provinciali moderarono
l’ esercizio de’ diritti de’ Vescovi nelle Diocesi subordinate
con decreti, ne’ quali le pene decretate contro i trasgresso
DELMATRIMONIO4 183
ri sarebbono state mere illusioni, se'si fosse lasciato all’ ar
bitrio di ciaschedun Vescovo il dispensare altri , o se stessi
dalla osservanza delle decretate Sanzioni ? E che altro , che
illusione il Canone Cartaginese , cui sottoscrisse anche S.
Agostino , il quale interdice ai Vescovi la lettura de‘ libri
de‘ Gentili , e permette quella degli Eretici soltanto pro tern
pore, et necessitate , se colla facoltà della. dispensa , se ne
fosse potuto da ogni Vescovo eludere la decretata Sanzione?
Ciò sanno i nostri Teologi,nè però vi ha luogo di sospettare,
che vogliano concedere alli Vescovi nelle loro Diocesr tut
to ciò , che riconoscono potere il Papa nella Chiesa univer
sale : e che pertanto sia da essi accettata 12 Sfiddettî MaSSÌ‘
ma qual assioma generalissimo .
9. IX.
Segue 1’ Autore a confirtare l’ am'oma di Sane/raz, colla
Teoria delle proporzioni .
Eccoci al buono . Non più ragionamenti volgari . Esce
in campo l”Autore col- formidabile apparato di teoremi
geometrici . ,, Riflettete , dice egli, che se è vero , che
,, tutto ciò , che può il Sommo Pontefice nella Chiesa uni
,, versale , lo possa il Vescovo nella sua Diocesi, dir si deb
,, be , che la diversità , che passa fra la Chiesa universale ,
,, e il Papa , sia almeno di egual genere alla diversità , che
,, passa fra la Diocesi, e il Vescovo .. Cos_rcchè dovrebbonsi
,, poter dedurre le seguenti proporzronalrtà . Il Papa. è alla
,, Chiesa universale , come il Vescovo è alla sua Diocesi.
,, Quindi l’ inversa. . La Diocesi è al suo Vescovo , come
,, la Chiesa univasale è al Papa . Così dite di tutte 1’ altre
,, rivolu‘zioni, che si possono fare fra questi quattro termi
,, ni proporzionali ,, . _ _
Osserviamo di passaggio , che le proporzronalrtà. sono
dai Geometri dirette a determinare i rapporti di quantità ,
che risultano dall’ uguaglianza , 0 disuguaglianza de’ termi
ni , in quanto 1‘ uno eccede , o èecceduto : oppure_ 1’ 11no è
moltiplica , o sottomoltiplice dell’ altro; ma non 1 rappor
184 T- R A T T A T 0
ti poco suscettibili di esatta determinazione , che passano
fra le qualità secondo la somiglianza, o dissorniglianza;
cosicché nella Teoria della proporzionalità, si } tien conto
più delle differenze , che delle diversità .>
,, Ora (segue 1‘ autore ) in primo luogo la diversità ,
,, che passa fra la Chiesa universale, e il Papa , non è pun
,, to di egual genere alla diversità , che passa fra la Diocesi
,, e il Vescovo ,, . ( Ricordiamoci , che la diversità de’ ge
neri non produce rapporti di uguale , o disuguale, nè per
ciò entra nella rigorosa teoria delle proporzioni) . ,, In
,, pruova di che io mi appiglio al testo di S. Tommaso Sup
,, plem. ad 3. Part. art.6. ad 3. Dice egli , che POIEJÎ(H Sa
,, cerdotis excedz'tur a potestate Epi:rapi , quasi a pntestate al
,, terius generis , sed p0tuta: Epixopi excedz'tur a potest/ne Pa«
,, pae , quasi a Potermte ejurdern «meri: . Questo solo potreb
,, be bastare a dimostrare la falsità dell’ assioma , e conse
,, guentemente di tutte le proporzionali, che se ne porreb
,, bero dedurre ,, .
A dimostrare, se fosse d’uopo, l’insussistenza di tutte
quelle pretese proporzionalità , basta riflettere , come dall’
assioma qual vien proposto Colle sue limitazioni , risulta
tutt’ al più , che ,, la Diocesi a certi riguardi è al Vescovo ,
,, come la Chiesa universale al Papa ,, e non come l’ espone
1’ autore in tono generico , ed assoluto : ,, La Diocesi è al Ve
,, scovo , come la Chiesa universale al Papa ,, .
Ora veniamo alla prova, ch’ ci pretende trarre da San
Tommaso . Il testo è tolto dalla 40. de Sappi. non indi
cata dall’ autore nella sua citazione . Il che potrebbegli ser
vire di scusa, che non avendo veduto il testo in fonte,
non siasi accorto quanto faccia poco al suo proposito . L’ar
gomento della questione trattata dal Santo nel citato art. 6.
egli è : utrum :upra EpircoPor pom't esse aliqui: Superior in Ec
clesia . Ed ivi dopo parecchie autorità allegate risponde :
,, Dicendum , quod ubicunque sunt multa regimina ordi
,, nata in unum , oportet esse aliquid universale supra par- ‘
,, ticularia regimina Et ideo cum tota Ecclesia sit unum
,, Corpus , oportet, si ista unitas debet conservari , quod
,, sir aliqua potestas regitiva respectu totius Ecclesiae supra
DELMATRIMONIO. \ 185
I
,, potestatem Episcopalem, qua unaquaeque specialis Ec
,, clesia regitur : et haec est p0testas Papae, et ideo illi,
,, qui hanc potestatem negant , .Schisrnatici dicuntur, quasi
,, divisores unitatis Ecclesiae ,, il che segue a dichiarare lu
minosamente mare ma : Nella. rispos te. poi all’ obbiezione
terza , ove si oppone, che ,, superior potestas non porest
,, conferri per inferiorem . . - . . unde etiam Sacerdos non
,, promovet Episcopum , neque Sacerdotem . Sed Epis_co-‘
,, pus potest quemlibet E-pi-scopum promovere : quia etiam
,, Hostiensis E-piscopus consecrat Papam . Ergo EPIS_COPQÌIS
,, Dignitas in omnibus est aequalis , et sic unus Eprscopus
,, non debet alii subesse ,, . '
Risponde . ,, Dicendum, quod potestas Sacerdotis exce- ,
,, ditur a potestate Episcopi , quasi a pote; rate alterius gene
,, ris; sed potestas Episcopi exceditur apotes fate Papae,quasi
,, a potestate ejusdem generis. Et idea omnefn actum hierar
,, chicum , quem potest facere Papa in miniStt‘àtione Sacra
»,, mentorum , potest facere Episcopus , non autem omnem
,, actum,quem potest facere Episcopus potest facere Sacerdos
,, in Sacramentorum collatione.lit ideo quantum ad ea quae
,, sunt Episcopalis Ordinis, omnes Episcopi sunt acqua-ICS: et
,, propter hoc quilibet Episcopus potest aliurn consecrare ,, .
Spiega il S. Dottore onde avviene , che non potendo
un semplice Sacerdore consecrare il Vescovo , che gli è su
periore , possa nulladimeno un Vescovo consecrare il Papa,
sebbene il Papa sia superiore al Vescovo . E dimostra ciò av.
venire , perché non ha il semplice Sacerdote la podestà an
nessa all’ Ordine Episcopale . quanto all' amministrazione
de’ Sacramenti: all’ incontro sendo tutti li Vescovi uguali
nell’Orcline Episcopale, Che CQmPfendî Il POÎCT dell’Ordina
zione, può ogni Vescovo ordinare un altro Vescovo indi
pendentemente dalla disparità del grado:che però il Vescovo
eccede il semplice Sacerdotein una podestà_dt diverso gene
re , poiché ha il Vescovo riguardo all’ Ordine una podestà ,
che non ha il sempliceSacerdote. Questa diversità di ge
nere non si dà tra il Papa , ed iVCSC0vi riguardo alla pode
stà dell’ Ordine, che è comune a tutti li Vescovi . Ma nella
podestà del regime il Papa eccede li Vescovi,e Àiccome la no
a
186 _ TRATTATO'
zione genetica del regime è applicabile a qualunque regi
me , sia superiore , sia inferiore , sia supremo , medio , o
infimo , ben può dirsi chepoterla: Episoopi exceditura Patata
te Pa}ue , quasi a pommn ejurdem generis , perché sebbene
la podestà di regime sia superiore , anzi suprema nel Papa ,
pure anche questa podestà di regime compete ai Vescóvi ,
‘ sebbene in grado inferiore , e con inseparabile subordinazio- '
ne a quella del Papa . Così nulla si raccoglie da questo testo
di S; Tommaso , che osti alla verità dell’ assi0ma , come
vien proposto dai Teologi , cioè che possa il Vescovo a cer
ti riguardi nella sua Diocesi ciò , che può il Papa nella Chie
sa universale .
Ma ciò , che sembra recare all’ autore maggiore noja ,
egli è 1’ uso , o secondo lui 1’ abuso , che di tale assioma
può farsi in commendazione della Pontificia , e depressione
della Vescovile autorità . Abuso neppure atteso dai Francesi,
ma non isfuggito alla sottile penetrazione dell’ autore . Egli
solo ha saputo comprendere ,, quanto mal a proposito alcu
,, ni si vantino di favorire la Vescovile autorità , nel che
,, ( come dice) a mio giudizio sonosi ingannati, anche pa
,, recchi Teologi Francesi, che 1’ hanno adottato . Sinchè
,, la proporziomale si annunzia , cominciando dal Papa ,
,, sull’ idea ch’ egli abbia una somma autorità, par che i
,, Vescovi vi guadagnino moltissimo : ma per comprender
,, ne 1’ insidia , bisogna prenderla in ordine inverso , e in
,, cominciare dalla Diocesi, dicendo .- La Diocesi è al Vesco
,, vo , come la Chiesa universale è al Papa . Ora osserva
,, te , che siccome i Preti d‘ una Diocesi sono soggetti alla
n P0de5tà del Vescovo , 601118 3 podestà altem'u: generis, co
,, sì anchei Vescovi della Chiesa universale si dovranno poi
,, dire soggetti al Papa , come ad unapodestà non «jutdern .
,, sed alteriu: generi: . Or quante conseguenze da un simil
,, principio ,, 2 ‘
Vuole dunque 1’ autore dimostrare , che prendendo
1’ assioma di Sanchez in ordiueìrwerso , ne' seguitebbe con
tro la stessa dottrina di S. Tommaso , che la podestà de’ Ve
scovi non fosse ejusdem generi: con quella del Papa . Senza ri
petere ciò , che a rischiarimento di questo punto si è poc’
DE‘LMATRLMO‘NIO. m
\
anzi detto sul testo del Santo Dottore , basterà uì aCcen
nare nulla potersi concludere dal modo tenuto dall‘ autore
nel procedere per via dell’ ordine inverso - Legge invariabi
le presso Il Geometri ella è ,. che ragionando per via di pro
porzionalità , non si debbano mai variare itermini ne’ rap
porti corrispondenti. Nel primo suo rapporto inverso: la
Diocesi è al Vescovo , quello che comparisce in figura d' an
tecedente , egli è il semplice termine la Diocesi. Nel secon
do rapporto si sostituisce un’ altro antecedente : iPreti di
una Diocesi . E siccome la Diocesi non è identicamente lo
stesso, che li Preti di una Diocesi ,' così all’intento dell‘ au
tore nulla giova l’ abuso , ch’ ei fa di un metodo , nella cui
applicazione troppo facilmente la sbaglia chi fl0n è maestro
nell’ arte . Che però Ha sempre meglio appigliarsi al C0nsi
glio- di Fedro: Quarn quisq'ue norit artem etc
Ma ciò che più importa.egli è, che ammettendo pure
con S. Tommaso, e nel senso di S. Tommaso , che la o
destà del Vescovo sia dello stesso genere , che è quella, del
Papa , niuna conseguenza se ne può trarre , anche secondo
Il principj dell’ aurore , contro la pienezza di podestà, che
compete al Papa sopra tutti li Vescovi . Ho detto anche se
condo li principj dell’ autore . Egli di fatti per una parte
ammette , e conferma ( lett. 15. p. 24.5. ‘)-essere il Vescovo
ejusdem generis col Papa, e col Concilio anche generale, ep
pure per altra' parte riconosce nel Concilio e l’ infallibilità
ed un' alta superiorità di potere , ch’ ei non riconosce in al
cun particolare Vescovo . Se dunque l’essere ejusdem <generis
col Concilio nulla toglie alle preminenze della podestà del
Concilio sopra la podestà de’Vesc0v1 , neppure dall’essereìl
Vescovo ejusdem generis col Papa, non segue , che non possa
no , e non abbiano luogo nel Papa le stesse preminenze , che
l’autore ammette nel Concilio,cd in somma tutte quelle pre
rogative, che dalli buoni Teologi Cattolici, ch’ei chiama Ita
liani , si riconoscono proprie della Supremazia del Primato .
Neppure qui finiscono le insistenze dell’ autore in que
ste sue dilette proporzionalità . Segue egli : ,, Lo stesso di
,, te dell’ altra proporzionale , che da tale assioma. si po
,, trebbe dedurre . La Chiesa universale è ad una Diocesi ,
Aa 2
188 T R A T T A T‘ 0
,, siccome il Papa è ad un Vescovo . Il che significherebbe
,, che siccome la Chiesa. universale comprende una Diocesi
,, quasi sua porzione , così la podestà del Sommo Pontefice
,, comprenda la podestà del Vescovo nella stessa maniera ;
,, vale a dire , che la podestà del Vescovo dovesse conside
,, tarsi quasi porzione dell’ Autorità Pontificia ; la qual co
,, sa quanto favorirebbe 1’ opinione di chi pretende la Ve
,, scovile autorità essere quasi una emanazione della Pon
,, tificia , altrettanto si opp0rrebbe all' opini0ne , che il
,, Vescovo sia d’i1nmegiiatainStitu2ione diCristo . Ecco duri.
,, que dalle proporzionali vieppiù dimostrata la falsità dell’
,, assioma, che le produsse ,, .
Non insisto a rilevare il difetto di queste pretese pro
porzionalità , li termini delle quali, siccome n0n rigorosa
mente definiti, così rimangono indeterminati‘ . Bensì dirò,
che sebbene la podestà de' Vescovi, siccome chiamati a
parte della sollecitudine , sia compresa nella pienezza , che
compete al primato , ciò non toglie, che ogni Vescovo non
abbia’ la sua podestà propria , siccome ogni Diocesi forma
una Chiesa particolare , sebbene porzione sia della Chiesa
universale .
Noterò in secondo luogo , che se dall‘ assioma può in
ferirsi , che i Vescovi ricevano immediatamente dal Papa la
podestà di giurisdizione , il che facilmente non concederm
no all’ autore i Francesi della contraria opinione ; si e egli
’ mal consigliato nell’ addurre in prova. della falsità dell’ as.
sioma il testo del S. Dottore nell’ art. citato , poiché in
quel medesimo articolo ad i. si esprime in questi termini :
,, Quod quamvis omnibus Apostolis data sit communiter
,, potestas ligandi , et solvendi , tamen ut in hac potestate
,, ordo aliquis signaretur , primo‘ soli Petto data cst , UI'»
,, Ostendatur quod ab cc in alios ista potestas debeat descen
,, dere,, . ’
Conclude 1‘ autore . ,, E‘ vero , che non tutte le pro
,, posizioni Teologiche , o Morali sono capaci di dimostra:
,, zioni geometriche , né io pretendo al certo , che questo
,, esser debba 1’ ordinario modo da tenersi in somiglianti
,, materie . Ma quando trattasi d‘ un vero assioma, vi si
"I'
DE-L MATRIMONIO. Hg
;, può sempre volere quell’ ultima. verità , che resista alle
1: più geometriche PI'OVC . Conchiudo pertanto , chela
,, proposizione quid;uid poter: etc. sebben possa esser vera in
,, alcuni sensi, non si potrà mai considerare però quale un’
,, assioma, al che finalmente tutt0 si riduce il mio assun
11 to u -
Se altro non era il suo assunto se non che dimostrare ,
che la proposizione Quidquid pote“ etc, non sia un rigoroso
generalissimo assioma. , ma però una massima bensì vera in
alcuni sensi, potea ein risparmiarsi la profusione di tante
sue geometriche proporzionalità, per non recare altro in
,.- fine fuorché 1’ equivalente di quanto dice lo stesso Sanchez,“
il quale colle limitazioni, che vi appone nell’ enunciarla ,
ben dimostra di non averla. avuto in conto d’un’ assioma ge
neralissimo , ma soltanto'di una proposizione, che si veri
fica a molti riguardi . Per altro può questo esempio dar luo
ad una non inutile considerazione , cioè non esservi sor
ta d’ insidioso artifizio , che non sappia mettere in uso la
scaltrezza de’ nostri Avversarj per imporre alla credulità
- de’ semplici.
9. x.
Complesso di altre prove dell’ Autorità Ecclesiastica , e Pontificia
in materia di legislazione , e di dispense , mmmim‘.
'stmte dalle incoerenze ed abusive interpretazia_
ai 1121: rse nell’ Opera dell' Autore .
Lett. 16. p. 280. Si prende l’ auto_reiad investigare 1’ o
rigine delle dispense , ch’ ci chiama di giustizia . Dice che
ne’_ primi Secoli le leggi non ainmettevano eccezioni = che
se talvolta si dispensava, ciò accadeva di rado. Ma Per ri.
guarda agl’ impedimenti dirimenti non si di:pemava u‘e Punto 1121
poco . E soggiunge = ,, Certamente V1 saranno stati dei casi , ’
,, cosi meritevoli di dispensa, che_p:trer potea quasi ingiu.
,, stizia il negarla Contutt0 Ciò non si dispensava. per ’
,, nessun conto , e mostrarono i Padri della Chiesa. di pra
,, ticamente riconoscere , che non è mai di natura. sua in
,, giusta cosa il negare una dispensa da una legge al tronde
I
1% TRATTATG
,, giusta perché opportuna alla massima parte dei casi, e
,, delle persone , e valutarono sempre p1ù__11 bene dell’ os
,, servanza , tuttocchè rigida, e talvolta incomoda-a‘delle
,, leggi, anziché introdurre il disprezzo , che suol sempre
,,» aver principio dalle dispense ,, .
OSSERVAZIONB.
Adunque 1 . ne’prirni Secoli vi furono già gl’impedimen
_ti dirimenti . Stenterà 1’ autore a dimostrare , che in que’
primi tempi sia intervenuto il simultaneo concorso della
‘ Podestà laica per istabilirli .
2. Ripete 1’ autore questa costante renitenza della
Chiesa in non accordare sifi‘atte dispense da quella massima
fissa ne" Padri della Chiesa , che dovesse prevalere l’ osser
vanza della legge a tutti li motivi , che potessero richieder
ne la‘ dispensa . Dunque si trattava di dispense da concedersi
dalla Chiesa . Che se il diritto delle dispense matrimoniali
è intrinsecamente inerente alla Podestà Secolare , come mai
avrebbe potuto questo spirito dell' antica disciplina conser
varsi immutabile per tanti Secoli, mentre con tutta facilità
si sarebbe potuto ricorrere per la dispensa ai Tribunali Seco
lari , che poteano lecitamente , e validamente concederla :
talchè pure i Fedeli validamente , e lecitamente avrebbono
potuto usarne contro il disposto de’ Canoni ? Così questa
stessa massima de’ Padri accennata qui dall’ autore non sup
pone ella evidentemente , ch’ erano essi persuasi, che leg
ge era della Chiesa lo stabilimento degl’ impedimenti, e
che dalla Chiesa , non da altri , dovessero dipendere i Fe
deli per ottenerne la dispensa ?
3. Strana cosa può sembrare , che dopo avere 1’ auto
re commendato lo spirito , e il tenore dell’ antica discipli_
na, siasi poscia indotto a voler , che sia non solo diritto,
ma obbligo de’ Vescovi il dare le dispense di giustizia , vale
. a dire in que" casi medesimi , ne’ quali Massima costante de’
Padri ella era , che non si dovesse dispensare . Tale infatti
è la legge da lui imposta lett. 12. p. 196. ,, che ilVescovo
.. come Giudice non solo può accordare le dispense di giu'
‘ DEL MATRIMONIO‘ 191
stizia , .ma che lo deve ,, . , Per autorizzare questo diritto ,
ed obbligo Si appiglia egli (Lett. 10. p. 1 60. ) al Canon’e di
Massima sulle dispense stabilito del Concilio di Trento (Ses
sione 25. de Reform. c. 18. ),, Scia”; universi Sacratissz'mos
,, Canone: exacta ab omnibus , e: quoad da:fieri poteri: indi
,, stincte obser:vandor . Quod si urgmr jurtaque ratio , et ma.
,, jor quandoque milita: posta Inverit rum aliquz'lms dispensa”
,, dam esse , id massa cognita, m; summa maturitate , argue
,, gratis, a quiburcumque, ad quorperrinebz't , eri! prae:mu
,, dum ; aliterquefizcta dispensatia subreplitia cemeatur . Ora
,, in questo Canone a merav iglia bene sono espresse le tre
,, condizioni costituenti una vera eccezion di legge median
,, te]udice . I. Le parole eri: praestazzdum sono Obbliganti.
,, ed esigono a quibuscunque ad quo: pertinebz't , che dispen
,,, sino: II. ‘Urgem , justaque ratio , ,et major quandoqne uti
,, lita: sono i titoli ., per i quali.accordar si dee la dispensa;
,, III- Causm cognita, ac summa maturitate , atque gratis,
,, sono i modi, coni quali debbesi dispensare ,, . ‘
Ma 1. chiunque voglia imparzialmente riflettere al
senso naturale , ed ovvio del Decreto Tridentino , ben
agevolmente riconoscerà , che la parola praest'andum non
impone al Superiore 1’ obbligo di dover dispensare , ma pre
scrive , che non debba. farlo . se non causm cognita , ac
summa maturitate etc. 9.. Il Decreto assegna per .titoli _, non
solo una causa urgente , sulla quale secondo 1’ autore si fon.
da. la dispensa di giustiza. , ma vi unisce ancora una. qualche
maggiore utilità , che è il caso non della giustizia , ma sol.
tanto della e uità , che secondo l’ autore è compreso sotto
le dispense di grazia , ‘le quali nella sua Teoria, ,cornpetem
do alla sola podestà legislativa , e non alla gIUdicativa, con
fessa. egli non poter competere ai _Ve_SCO_,Vi . Che però sendo
compreso nel Decreto del Concilio il titolo di una maggio
re utilità con quello della causa urgente, se ’la parola. Prae’
standum imponesse 1’ obbligo di dispensare , un tale obbligo
avrebbe luogo non solo ove la giustizia , ma anche 0_ve 1’ e
_ .quità richiede la dispensa; talchè se in .vir tù di questo Dea
creto il Vescovo non solo può, ma. dee accordare le dispen
se di giustizia, potrà non solo, ma dovrà del pari.accordaa
192 TRATTATO
re le dispense di grazia , alle quali esso riferisce il caso del
la equità : che è una manifesta contraddizione nel suo si
stema . 3. Innanzi al Concilio di Trento da più Secoli era
invalso 1' uso delle dispense matrimoniali, nè però si eser
citava dai Vescovi, né in essi riconosciuto era il diritto di
accordarle . E si vorrà , che con quella semplice parola
praermndum abbia voluto il Concilio concedere ai Vescovi
un diritto di tanta importanza, e che era certamente inu
dito a que’ tempi ? “
Passa indi 1’ autore nella stessa lett. 16. p. 285. ad asse
gnare l’ epoca , da cui stima doversi ripetere l'uso delle dis‘
pense, di cui si tratta : ,, La prima dispensa da un‘ impe
,, dimento dirimente e stata concessa da Innocenzo III. , ed
,, èquella, che fu conceduta all’ Imperatore Ottone IV.
,, per isposare la figlia superstite del suo Competitore Filip
,, po , che gli era congiunta in quinto grado di parentela .
,, Si mostrò da principio renitente il Pontefice ad accorda
,, re la chiestagli dispensa (che fi.x dispensa di grazia , co
me il confessa l’autore p.308. ) . La Nazione tutta si muo-‘
ve a chiederla di bel nuovo . I Magnati del Regno , iVe
,, scovi , i Legati Pontificj stessi tutti implorano la grazia ,
,, ne ragionano i titoli , ne dimostrano la quasi necessità .
,, Finalmente s‘ induce quel Sommo Pontefice ad accor
,, darla ,, .
Dunque unanime sentimento era dell’ Imperatore , del
la Nazione , de’ Vescovi , de’ Magngti , che una tale dis
pensa non potesse accordarsi fuorché dalla Chiesa , e se
gnatamente dal Sommo Pontefice . Ne al certo dissentiva
no le altre Chiese, e Nazioni della Cristianità . Avrebbe
dunque errato la Chiesa Universale a que’ tempi?
2. Se questa fu la prima dispensa da un’impedimento
dirimente , non dee far maraviglia, che non si trovi ne’
Canoni l’ espressa riserva di un diritto , che non si era eser
citato giammai: Non mai se lo erano arrogati li Vescovi;
e se i Papi non l‘ aveano esercitato per lo innanzi, basta per,
comprenderne la ragione , riflettere al tratto , che abbiamo
sopra riferito dalle conferenze di Angers ; che l’Autorità del
Primato è bensì antica quanto la Chiesa, siccome quella
S)
I!
DELMATRIMONIO. 193
che è d‘ instituzione divina , ma che Però non ha Gesù Cri
sto regolato in particolare (in dettaglio) tutte le maniere di
esercitare questa autorità , sendo queste punti di disciplina ,
che possono variare . La pienezza della podestà delle Chia
vi, che, come si è detto innami colle parole di Bossuet .
fu da prima conferita irrevocabilmente da Gesù Cristo a San
Pietro sopra tutti , comprendeva tutti li diritti necessarj per
provvedere alle necessità , ed al buon regolamento di tutta
la Chiesa . Non è perciò , che questi diritti dovessero tutti
ad un tratto , e sempre ad un medesimo modo esercitarsi,
e spiegarsi : che anzi dovea questo esercizio per corrispon
dere al fine , adattarsi , e regolarsi a misura- di quanto esi
gessero le urgenze delle persone , de’ luoghi . e de’ tempi :
onde si varia la disciplina senza variazione dell‘ autori
tà , che la stabilisce , e ne ordina le variazioni . Laonde
concedendosi ancora , che la prima dispensa dfl'1111‘impedi
mento dirimente sia stata concessa da Innocenzo III. , s’ in.
tende , come i Romani Pontefici , sebbene per molti Se
coli stimarono di non fare uso della podestà loro a tale ri
guardo , pure un caso di urgentissima necessità , qual viene
rappresentato dall’ autore quello della dispensa chiesta pe’l
matrimonio tra Ottone , e la figlia di Filippo , P0tè indurre
il Pontefice Innocenzo III. a concederla .
Ha preveduto 1’ autore, e si è studiato di prevenire
1’ opposizione , che porca farsi all’ epoca fissata da lui .
,, Bisogna dunque fissare ( così egli lett. 1 6. . 284.. ) per
,, prima base storica , che per molti Secoli nella Chiesa
,, non si accordavano dispense matrimoniali di nessuna sor
,, ta, nè dai Vescovi , né dai COnCÌÌÌ , nè dai Pa i . E se
,, ciò sembra a taluno men vero , dipende dal confondere ,
,, come già dissi del Pereira , 1’ annullaz:on di legge colla
,, dispensa ; azioni per altro ben diverse fra loro , Così
,, quella dispensa data da S. Gregorio Magno agl’ Inglesi,
,, con cui permise nel VI. Secolo , che potessero contrarre
,, matrimonio fra Parenti oltre il quarto grado, e una simi.
,, le concessa da. GIGgOI'Ì0 IL agli Alemanni per le istanze
,, di S. Bonifacio , come sono dispense generali a, (una la
,, Nazione , e perpetue , non sono per nessunBcînto esempj
'194. TRATTATO
-_\
,, di dispense , ma bensì vere annullazioni di leggi etc. ,, .
Ma I.Che quelle dispense fossero perpetue , potrà ciò
verificarsi della dispensa. conceduta da Gregorio II. in favor
degli Alemanni , leggendgsi nel suo Rescritto a S. Bonifa
cio . ,, Concedendum est ut post quartam generationem
,, jungantur ,, . Non cosi della dis ensa conceduta da San
Gregorio Magno in favor degl' Ing esi: ,, Ista. illis modo ,
( dice il S. Pontefice lib.I4-. Ep.17. ad Felicem Messan.Edit.
Maur.) ,, non posteris , ut supra dictum est , temporibus
,, tenenda indulsimus ; ne bonum quod infirma adhuc ra4
,, dice plantatum erat , erueretur , sed coeptum firmaretur,
,, et usque ad perfectionem custodiretur,,: Termini, che
tutt’ altro indicano , che perpetuità .
a. Comunque però vogliansi riguardare quelle ordina
zioni , o come semplici dispense , quale si è_ quella di San
Gregorio Magno , o come annullazion di legge , uale può
dirsi quella di San Gregorio II. in favore degli A emanni ,
sempre ne risulta un chiaro monumento dell’ Autorità Pon
tificia circa gl‘ impedimenti dirimenti . La dispensa conce
duta da S. Gregorio Magno fu dispensa non di giustizia , se
condo i principi dell’ autore , ma di grazia , siccome fon
data su titoli di equità , non di rigorosa necessità . Non po
tea dunque provenire fuorché dalla podestà legislativa . Ec
co-pertanto la podestà legislativa esercitata da San Gregorio
Magno circa gl‘ impedimenti dirimenti , senza che vi appa
ja vestigio del simultaneo concorso della podestà Secolare .
Molto più spicca 1’ esercizio della podestà legislativa ,
ove si tratta di annullazion di legge ; sendo ben chiaro , che
1’ annullare una legge non può competere se non a chi ha la
podestà di stabilirla . Se dunque il 8. Pontefice Gregorio II.
annullò per gli Alemanni , come vuole 1’ autore , la legge ,
che stendeva l’ impedimento dirimente oltre il quarto gra
do, forza è confessare , che chi avea la podestà legislativa
per abolire un’ impedimento , avea pure la podestà legisla
t1va per_ istabilirlo . Cosi dobbiamo grazie all’ autore di
averne aiutati a. refutare il suo sistema con somministrarne
documenti, che il distruggono da capo a fondo . '
Grave anunadversione meriterebbe il Ragionamento r 1.
DEL MATRIMON10, .!95
Vol. II. in cui 1’ autore si prende di Proposito ad impugnare
la podestà coattiva-della Chiesa. . Non è del nostro presente
lnstitul<_> 10 stendefìîl fu quest‘ oggetto . Basta accennare
come di fuga , che trai Breme di Marsilio di Padova, e di
Gio. di Gianduno Vien da Natale Alessandro annoverato il
Seguente flfîiC010 116‘ (a) {a Totam Ecclesiam simul junctam
,, nullum hominem punlî10ne coactiva coercere posse , nisi
,, id concesserit Imperaf0r » - Sistema proscritto di nuovo
da Benedetto XIV. nel c0fldflnnare il famoso hempio libro
del P. La Borde . f ’ ' '
Quello, che può fare a nostro proposito , ella è la pa
tetica spirituale parencm , colla quale riconviene quali car
uali ‘Uomini li Cattolici tutti sostenitori di quella podestà,
quasi troppo basso concetto avessero della Sovrana eccellen
za della podestà conCeduta da Cristo alla sua Chiesa . ,, Così
,, è pur troppo ( dice egli p.14.6. ) il Divino Redentore fon-‘
,, da una religione sull’umiltà , sulla mansuetudine , sulla
,, carità . Lascia alla Chiesa un sublime deposito di Fede .
,, di Morale , di Sacramenti . Costituisce Superiori , ma
,, li vuole Pastori, e impone loro 1’ obbligo di dirigere i
,, Sudditi come pecorelle -, impone quindi a queste l'obbli
,, go di c%sere docili, ed ubbidienti . Si dichiara egli me
,, desimo non ascoltato , e disprezzato da chiunque n0n
,, ascolterà , o disprezzerà questi Pastori : Qui 1:0: audit,
me audi: , qui va: rpzrm't , me sperm'z . Questo egli è ben
1’ eccesso di autorità , che dar si poresse a’ PastoriEccle
siastici , il poter cioè dirigere , e dirigendo obbligare le _ -
pecorelle ad essere dirette , ed obbligarle in modo , che '
altrimenti operando, fanno sprezzo.a Dio ‘medeSimo .
Eppure non sono contenti questi falsi zelanti dell’ onor
della Chiesa . Par loro , che un diritto di comandare sino,
al grave obbligo di coscienza sia un nulla , se non sosten
gasi il comando coll’ umana forza coattiva . Ma che?
Por-se fra. Cristiani , e quel che e più_, fra Ecclesiastici ,
POCO 0 nulla, si valuta dunque un obblzgazzone dl romanza?
l
u
s:
’ .u
n
u
.u
1’
a:
sa
si
,,
"0’M
Mwmn"4-"N,’’Mf',"
a Hist. Eccl. Saec. 13.e. 3.5. 5. Art. ig.
( ) ‘ Bb 2
196 TRATTATO
.
"’2Ì.W,..
|‘ro“l
.
,, E sembrerà cosa di sì poco momento il diritto di vinco
,, larla etc. ,, ?
Chiunque abbia letto questo tratto dia di grazia un’oc
chiata alli passi , che or ora gli porremo sotto gli occhj , e
rifletta seco stesso da quale spirito conviene , che agitato sia
chi per una parte riconosce sì espressamente aver Cristo
conferito alli Pastori il diritto di obbligare , _ e vincolare le co
scienze de’ Fedeli, e per altra parte scriva quello stesso , e
nello stesso libro ( Vol. I. lett.g. p.29. ) ,i e ponga per mas
sima ., che le sanzioni , e gli stabilimenti disciplinari
,, della Chiesa anche radunata in un Concilio universale in
,,. que’ paesi , dove dalla pubblica autorità non sono accet
,, rati, ivi non obbligano , e non sono leggi . e la Coscien
,, za non vi è impegnata ? ,, E lett. 7. pag. 101. nella nora,
,, che la legge della Chiesa non diviene obbligante, e non
» Si perfeziona , se non dopo l’ accettazione de’ Sovrani ,, .
Nello stesso libro il diritto di comandare nei Pastori , e
l’ obbligo dell’ ubbidienza ne‘ Fedeli si fonda sulle parole di
Cristo : Qui va: audit etc.,;talchè non possa il Fedele rifiutare
l’ ubbidienza , senza che’questa ridondi in disprezzo di Dio
medesimo ; ed insieme si vuole , che se non piace ai Sovra.
ni di prestare 'l’ accettazione a que’ comandamenti , che fa
la Chiesa per diritto conferito da Cristo , più non abbiano
quelle sacre parole , Qui un: audi: etc. la forza (1’ impegna
re le coscienze , e di obbligare i Fedeli ad ubbidire . Chi
può non riconoscere in una sifl‘atta instabilità quel carattere
di riprovazione , che distingue quelle dottrine , che dovea
no in ogni tempo suscitarsi contro la dottrina di Cristo , e
la predicazione degli Apostoli? Basti per premunirsi ad ogni
Fedele il riflettere , che lo stabilimento disciplinare decre
tato dagli Apostoli nel Concilio di Gerosolima ebbe forza
d’ impegnare le coscienze de’ Fedeli senz’ aspettare 1’ ac
cettazione dell' Autorità pubblica , ed in virtù dell’ Auto
rità spiegata in quelle parole: Vimm m Spirimi Sancta , e!
"051'I2 basta osservare il contegno de’ Cristiani in que’ primi
tempi, ai quali sempre ne richiamano li nostri Avversarj ,
come seppero mantenersi nell’ ubbidienza dovuta alle ordi
DEbMAIRIMQMO.‘ m
wiw‘iîdells Chieti; 1 îîsee Wbflfe i dall‘merità
pubìlàqa ,dlie cm _legg1 p1ù esattamente assai degli altri, e
' l’ 101' 1603633112? osservavano ° ' ° _fiîm 1‘ ordine Civile. defl9fi°9ierà '. mi Bitto' Clò’ Ghfl-lil.glm.
5‘ -C°ll‘ ‘-‘°»‘-“t ‘ps'tgh-mà" SÌQP° avere afl‘crmato lett. g.»
p.94. ,L‘Che tuttilcenvepgmtm nel riconoscere nel.&ommq
5,i PODICfiGO un ,, {agenda Poi a spiega“;
in chemodo una ltggetPotftlfieia sia di su;ama ‘ ,
te la coscienza dei, VC‘CQY} » riporta li dirtersi sentimenti .
ed “P0113 in qu°sfl tcr“umfluello , che ein attribuisce in
disrintamente lUÌ Fra-"C251 1,, Per lo contrario secondoi
,, Francesi hann0 iV€SCOYÌ il diritto di giudicare e dell’ in-,
,, trimeca bontà , 'e de;llÎfistrinseca opportunità della legge
,, Pontificia , né 8090 tenuti amomunicare :le loro obbie-=
,, zioni al Papa, se nonper. convenienza , e polizia, e fa.
,, »Cendolonon subordinerebberq ,‘ soltanto partecipe
,‘. rebbero ,, a . À , ‘ ‘
Non ruàardinerebbero ? E come ? Il voler togliere la su
bordinazione dei Vescovi al Papa , non èforse un deciso er
rore_in fed'e Contro la solenne _ professionfi , in si_pro
mette, esi giura.îla vera ubbidienza dovuta indistintamente
al.Rom-ano Pontefice da tattili Fedeli , e dai Vescovi me
desimi ; professione accettata , promulgata , osservata in
tutta la Chiesa ?
‘ Altrond_e gli stessi ConCiquProvincialinel formare , e
pubblicare i loro Decreti non intesero mai di sonoporli
all’ esame , e al giudizio d_e’.particolari. Vescovi o assenti,
o anche dissenzienti nella formazione del Decreto, ma dopo
che fermato era colla pluralità de’ Voti , ne intimavmo l’os
servanza a.’ tenuti,proc<adendo anche all’in flizione delle pene
decretate contro i refrattarj . Questo è un fatto . attestato
dallaserie de’ Concilj di tutti li tempi ., Dunque pon ma;
credèttero li Padri , che fosse diritto Sacro... ed imperseritf.
tibile de’ particolari Vescovi il sottoporre all’esame, e_-aj
giudizio proprio le leggi intimate loro dalegittimi Superio"
Ti nell‘ Ordine Gerarchia; ; ma che ami erano tenuti di ri
c'everle colla dovuta subordinazione a gugll’)ordine di auto
. _ ì» * . . “
193 -‘Ì'I'R‘À'I'T'A’l'C)‘l
sita , che Î'da Cristo in ‘ stabilito‘nella Chiesa per la stessa
conservazione dell‘ Unità (4) .-f ' ‘ _ " 1 3 . I.B non sarà una indecentissima‘derisione il far mostra di
riconoscere nel Papa un vero Legislatore,tnentre si assogget
tal’ autorità delle sue leggi all’ esame, -e al giudizio di ogni
particolare Vescovo , senza che questi neppure obbligato sia
per dover di subordinazione a rappresentare al Stiperiore le
difficoltà. che potrebbe incontrare la legge riguardo all‘
esterna opportunità? Ma che maraviglia, che sia coside
pressa 1’ Autorità legislativa del Papa da uno Scrittore , il
quale tutta riduce la legislatrice podestà della Chiesa univer
sale a formare progetti di legge , e non più ? ,, La legge Ec.
.. clesiastica (dice egli Vol. 2. Ragionamento a. p. 107.).
., non può dirsi perfezionata , e abbisogna di necessità , ch'
"
\
(a) E qui si appresenta un iii
flesso ben ovvio , che se gli ordi
iii del Papa debbono per diritto
imperscrittibik dell' Episcopato
soggiacere al giudizio di ogni par
ticolare Vescovo per obbligate la
Diocesi, tuttocchè l'Autorità del
Papa in tutta la Chiesa sia d’ in
stituzione Divina , molto più ciò
dovrebbe verificarsi degli ordini
d’un Concilio Provinciale riguar
do alli Vescovi della Provincia;
mentre per confessione de’Î nostri
Avversari non è Divina , ma sol
tanto Ecclesiastica l’ instirnzio
ne dei Patriarchi, Primati , Me.
tropolitani , senza li quali non
possono esistere li Cancilj Pro
vinciali . Ora se le ordinazioni
del Papa , e quelle de’ Concili
Provinciali debbono soggiacere al
giudizio de’ Vescovi per obbliga
re la Diocesi , perché le ordina-.
aloni d’ ogni particolare Vescovo
non avranno da soggiacerc al giu
dizio de’Parochi per obbligare le
Parrocchie? Giacchè la ragione ,
su cui malamente si fonda quel '
preteso diritto i mperserittibilede'.
Vescovi, cioè che i Vescovi ten
gono immediatamente da Dio la
loro giurisdizione , lvale del pari
peri Parochi nel sistema de'nostri
Avversari , e sopra tutto nella
opinione , qualificata rispettabile
dall’ Autore nostro Vol. 1. nella
nota p. 76. , e da lui attribuita a'
pretesi accreditati Scrittori , li
quali sono di parere , che il Prete
sia un vero COngiudice de’ Ve
scovi , non solo ne’ Sinodi Dio
cesani , ma anche ne’ Concili Ecu
menici? Perché la plebe stessa,
cui nel sistema di Rieherio si ac
cetto alli nostri Oppositori fu da
Cristo datala podestà delle Chia
vi, da esercitarsi dalli suoi Mi
nistri , non potrà pretendere, che
da questi suoi Ministri le si renda
conto delle loro ordinazioni; co
sicché tutto abbia da ricadere in
fine nella confusione della più di
sordinata Anarchia ?
DELMATRIMONIO. 499
\
,: ella‘sia I'ÎCCVqu accettata , ed approvata dalla pubblica
9 autorità, 86922 13 quale approvazione la legge Ecclesiasti
33 935 non obblng =. e una legge Che non obbliga , si risolve
,, in un progetto di leggee_n0n più ,, . Ben ignoranti per;
tanto comica, che fossero 11 primi Cristiani , li quali buona
f mente si davano a credere, che obbliganti fossero i Decreti
degli Apostoli _,‘e de’ loro Successori , tuttocchè non-rice
vuti , ‘non‘accettatt , I{0n approvati dalla pubblica Autori
tà . Onde ben anche si può argomentare , che la dottrina
dell’ autore ignota fu agli Apostoli medesimi, ne compresa
tra gli articoli, che furono ad essi manifestati dallo Spirito
Santo ,’ la cui Missione fu pure diretta ad insegnar loro omuem
'verii‘arem . E che dovremo pensare di una dottrina, che non
entra nella serie di'queste verità ?
In prbva del-’ preteso diritto de’ Vescovi di sottoporre
all‘ esame, ed al giudizio loro le ordinazioni dirette dal Som
mo Pontefice , riporta in esempio ,, il famoso fatto di Dun
»-' stano Arcivescovo di Cantorberì riferito dal Surio . Avea
egli scornunicato un certo Conte incestuoso: ne otten
ne questi da_Ròma la dispensa , ma Dunstano non volle
per nessun conto eseguirla , se prima il peccatore non
avesse dati segni di penitenzaquuidem cum mi delictipami
tudirzem agere videro, praecepto Domini Papae Iibem pare/20,,
Sembra 1’ autore aver voluto servire alla sua causa più
che al dover della fedeltà , con tacere le parole soggiunte
da] sahto , poste le quali nulla potea trarre da quell’ esem
pio, Che facesse al suo proposit0- 30m) queste le P1lee
taciute dall’ autore; sed fui-11m in p_m‘alv M0]”““’ , "1m"
mani: ab Ecclesiastica disciplina. nobis mmlm , et exiflde guide
a, , noli, Dm, _ Ben era certo 8'. Dunstano non esser mente
del papa, che venisse assoluto un pubblico peccatore , che
non-solo non ave; dato segno di penitenza , ma perseverava
tuttavia nel suo peccato , 'flè‘Cel'cava 4' F’scrc as.s°|ut° ’ .se
non Per prbcaccimi. 1‘_ im unirà nel vmo , "e trionfarne in
disprezzo , ed 2 fl'0nlie‘ delle più Sacre leggi della Chiesa .
Ma nella protesta , che fece insieme il Santo Vescovo , che
corretto che si fosse il Conte avrebbe di tutto cuore ubbidi
t0 alli comandi del Papa praeccptz': Domini Papa: libem pare
zoo TRATTATQ_w
60, ben dimostrava di riconoscere nelPapa 1' autorità co«
mandare , ed in se l' obbligo di ubbidire . ' ; , 4 I, “
Che questi detrattori dell'; Autorità Ecdssîassic'a”. ’é'
Pontificia rùcuotano. applausi dalla turba 'de’ Miscrediinti
del Secolo , non! da far maraviglia . Sono fatti per coorte;
nirsi , come dice: Rousseau dell’Abath di Cogdqllac .
Diderot . Ma e ben ella cosa mirabile ,' che _ trovino v\oi'e1 ,
resso persone di serio , e grave carattere sul pretesto ._ Eh;
F intento loro sia , non di deprimere la Chiesa ,_ ',ma soste.
nere i diritti del Principato , la cui autorità e pure fondata
sulla ordinazione di Dio medesimo . Vana lusinga , ed ap
arenza. di sostegno , smentita dal fatto medesimo . A rif
tordanza d’ Uomini l’ esperienza-dimostra, che .a .
che si è andato sminuendo ne’ Popoli qu,_el concetto, che
per lo innanti aveano dell’Autorità propria dellat.Chilesa , si
è pure in più parti diminuito a proporzione:in concetto, che
si debbe avere dell’ autorità dei Principi : ed è ben degnadi
osservazione a questo proposito la confessione fatta da talu
no de' più accreditati pretesi filosofidel secolo , che Se non
si abbatteva prima il poter Sacerdotale, e;Monastico ,‘ non
mai si sarebbe potuto giugnere ad atterrare il poter del Des}
potism‘o , sotto il qual nome sogliono essi impudentissima
mente denotare la Maestà de’ Troni . Ma tale è. pur troppo
la miseria dell’ Uomo , che non rade volte il vero amico ,
che cerca di giovare , si rende men accetto, che l' adulato
re, che lusinga , e piace . ,_ À _
Non ripeterò le poche cose. dette su questo punto nella
prima Parte (4) - N0fflrò soltanto qualche passo , che seb
bene drizzato dall’ autore contro le prerogative della Chic
sa , tratto sembra da quelle moderne teorie, che più avver.
se sono alla Sovranà'podestà de‘ Principi: ,, Rammentatevi ,
,, dice egli lett. 6. p. 85. . che la competenza della legge
.. ad una maggiore .. 0 minore: autorità legislativa dipende
,, dal comune giudizio degli Uomini,|| di fare dipendere in
definitamente dal comune giudizio degli Uomini sempre in
cert0 : e variabile quel maggiore , o minore giado di auto.
a
(a) Digressione pag. 58. - ..\\-... i.\.
DEL MATRIMONIO. nor
rita cui spetti la competenza della legge, poco sembra corri
b1nab11e colla imperscrittibilità de’ diritti competenti al
la sola Suprema podestà legislativa , la quale in più luoghi
riconosce 1’ autore ne Prmcspi Sovrani , In Prova dell’in.
flusso , che ha cotesto comune giudizio sulla competenza
dClla legge , Che Vlef‘c l’0l 2} dire sul diritto d'imporla , se
gue _a dire p. 86: ., Sinchè di fatti le leggi Civili di schiavitù ,
., di eccessiva patria podestà , ed altre simili aspre , e direi
., quasi barbare tenevano gli Uomini av_vezzi a vedere se”.
'» 22‘ ribrezw , 6 6011 indifferenza. a far uso delle pene più
» gravi = finché i COSUJmÌ più rozzi contribuì vano a far ve
,, nerare più la forza , che il rispetto , più la pena , che la
,, ra ione, più il DÌSPOIÌSInO, che la Monarchia....Ma poiché
,, le eggi Civili di schiavitù, e simili incominciarono aper
,, dere il loro vigore : poiché: a‘ rozzi sottentratono costu
,, mi più umani: poichè le Nazioni'incivilite parvero usa
,, re d’ un maggiore raziocinio nella loro sommmissione al
,, le umane podestà etc. ,, .
Non voglio stendermi a comentare questo passo . Las.
cio considerare a chi legge , se mancherà forse chi creda do
verlo in tendere in questo senso , che dal maggiore , o mi
nore raziocinio delle Nazioni più , o meno colte dipende il
fissare la distinzione delle leggi, che possono competere al
la Monarchia , e di quelle , che proprie sono del Dispotis
mo , e di determinare in c0nseguen2a i limiti della ragiona
ta sommissione , che si dee alle ordinazioni Civili delle uma
ne podestà . Quanto salutare sia , e confacente alla felicità
de’ Popoli, al miglioramento del costume , al buon“ ordine
della Società , l’ abbandonare questo giudizio al raziocinio
delle Nazioni inchilz'n , senza che il dica io , credo , che
apparire possa. , più ancora che non bisognerebbe ,\ dal sag
gio , che se n. è fatto _ Bens‘i dirò: , che. le Scuole nostre
non insegnano a così ragionare dell ubbidienza , che si dee
alle umane Podestà _ E penso , che piu meta riposerà la
Maestà de’ Tr0ni sull’ addottrinamento del ‘ Apostolo ripetu
to ogni di fra noi : Oàedice praepositzîs vertri: etimp discole ,
che su quella mal ragionata sommtssrone , che s’ insinua al
le pretese ipeivilite Nazioni . _
'202 _' T.ÌRLA T;,T T 9
Non difforme dalla‘inbttissimastravaganza di certe reo.
rie intorno alla podestà legislativa, egli-è il tratto , che si
legge Vola. RQgÌOHMI‘ICBIOQQP.1Q+., che le leggi nel punire
un reo ,, usano di una porzione diquel diritto , di cui egli
,, «medesimosie-spogliato,per costituirne un’autorità vindice
,, anche sopra di se stesso,,. Tardo assai,t:d imperito convien
che sia ne’ principj del diritto della natura , e delle genti ,
’chi non capisce come la Società non ha bisogno di carpire
da quella fittizia cessione de’ particolari , che la compongo
no , la podestà di punire ; mentre, questa podestà nasce di
sua natura. dal diritto , che ha la Società di provvedere alla.
sua conservazione contro i perturbatori dellasicurezza , e
tranquillità pubblica . Niuno individuo fiacrdello stato Ci
vile ha il diritto di punire se stesso colla pena di morte , al
trimenti sarebbe lecito di sua natura il Suicidio . Non pote
rono dunque gl’ individui cospiranti a formare uno stato di
Società Civile spogliarsi di un diritto, che non aveanp, nè
inconseguenza cederlo , e trasportarlo al comune . Adun
que se la podestà legislativa risulta dal cumulo di quelle par
ziali cessioni fatte dagl’ individui, sempre ingiusta, sempre
illegittima sarebbe stata la pena di morte decretata dalle leg
gi contro qualunque più facinoroso , e scellerato perturba.
tore della Società . Ma senza tanti raziocinj li veri Cattoli
ci sotto la scorta‘ dell’ autorità si attengono con semplicità
all’ ammaestramento dell’ Apostolo , che scuopre l’ alta ori
gine , onde deriva la podestà vindice ne’ Sovrani della ter
ra: ( ad Rom. 1 3. ) Non enim sine causa g adium parta: . Dei
enim Minister est : Vindex in iram ai , qui malum agi! . /
Dopo una si espressa testimonianza dell’ Apostolo, che
li diritti della Podestà pubblica ( sia che risieda in una singo
lare persona , o in corpo morale , secondo le varie forme ,
che può avere un governo legittimo ) derivano da Ordina
zione Divina, parrebbe incredibile , se non si sapesse fin
ClO’VC può giugnere il trasporto de’ Novatori , che un Mini
stro degli Altari , che fastosamente si annunzia qual fedele
H depositario , e vindice delle dottrine Apostoliche, abbia po
tuto cadere in unsì enorme eccesso di riconoscere come
legittimo, ed approvare un’Anti-eristiano giuramento , per
DEL MATRIMONIO. ‘ 203
cui si autentica l’ erronea massiina , che [a Sovranità.risieda
imperscrittibilinentc-nella moltitudine del Popolo ,. cosic
ché in qualunque sorta governo , la persona ,\ che pre
srede alla Società in qualità di Principe Sovrano , altro non
sia , ne possa essere , ch2 un Semplice deputato del Popolo
stesso, e talmente dipendente da esso , che dopo averlo Co
stituito possa ritenerlo , 01icen2iarlo ad nutum . Ed Uomo
che si presta si leggermente a. sifi‘atte massime , sarà creda
tO un SII1CCI‘O , ZClQ.HEC , fedele, intrepido Difensore de’dirit.
ti dei 3 DVFÉII1Ì, C della M3€Slîà de’ Troni? Quandiufuror i:te
tua: no: elude! ? . 7 . _
In somma si scorge , come 1‘ abusivo progresso. , con
cui hanno tentato i Novatori dopo Richerio trasportare dalla
Suprema Sede alle Sedi inferiori , e da queste al ceto de’ Fe
deli la fondamentale podestà delle Chiavi ripostaprimìmda.
CriSto con tutta. la sua pienezza in S. Pietro’, e'indi comuni
cata con ripartirhento agli altri Apostoli,corrisponde in tut
to,ed anzi ha servito di norma, e di legge al consimile abuso
di raziocinio, con cui si è poi tentato di trasportare alla‘
plebe, che dee essere governata , quell’ autorità di gover
no , che per ordinazione di Dio compete alle Podestà subli«
miori , alle quali pertanto dee prestarsis01nmissione , ed
ubbidienza in tutto ciò , che riguarda l’ ordine Civile, non
solo per timore della pena, ma per preciso dovere di co
scienza. Chi vuole con Eybel introdurre il gQVerno Repub
blicano nella Chiesa , non è lontano da chi tenta di propa:
garloin ogni altra forma di legittima governo . E quindi
potrà ogni Uomo comprendere , se meglio di quella della
'Chiesa stia la causa de’Governanti nelle mani di questi de
trattori della. Ecclesiastica, e PofiîihCia Aut0rità -
r
IL FINE.
I"
V
‘
’
.
7/?.,| (.<
“ .“ .I ,,
-
'
.
Il
.VÎ-Îq.r
«ì
«1
b