Post on 27-Apr-2020
DM 14-01-2008
Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni
Ing. Rossella Ricciardelli
Confartigianato Ravenna – Lugo 19 aprile
Le origini della Società
CERMET è stato fondato nel 1985 per valorizzare l'immagine
dell'Azienda Italia, rafforzando la competitività delle Imprese
attraverso la messa in atto di servizi di:
– ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’
– RICERCA & SVILUPPO
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3 sedi operative:
Bologna
Torino
Roma
3 uffici commerciali:
Puglia (Bari)
Umbria (Perugia)
Lombardia (Milano)
105 Dipendenti
Oltre 300 Ispettori sul territorio
Oltre 5000 aziende certificate SG
Oltre 2000 Codici di prodotti
certificati
Oltre 7000 Clienti
PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER
Per la territorialità nazionale
Formazione
Laboratorio
•Prove e sperimentazioni
•Metrologia
Certificazione
di Sistema
Certificazione
di Prodotto(Volontaria e Marcatura CE)
CERMET offre all’AZIENDA
un insieme di servizi
completo ed integrato
PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER
Per l’integrazione dei servizi
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Per la professionalità e l’indipendenza
PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER
Per la professionalità e l’indipendenza
Formazione
Certificazione di Sistema
Metrologia
Certificazione di Prodotto
CERMET offre all’AZIENDA
un insieme di servizi
accreditati e riconosciuti a
livello europeo
Accreditamento SINCERT
Riconoscimento IATF
Accreditamento ECOLABEL-ECOAUDIT
Per Accreditamento SINAL
Per Accreditamento SIT
Prove e sperimentazioni
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• Premesse
• Quadro normativo di riferimento
• Centri di trasformazione dei prodotti in acciaio per le costruzioni
– Definizione
• Requisiti specifici del sistema di gestione e di controllo della produzione per i Centri di trasformazione
• Domande e risposte
Argomenti trattati
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• L’Industria delle costruzioni è uno dei motori dello sviluppo economico
Premesse
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• Il confronto con le “forze della Natura” è talvolta causa di immani sciagure
Premesse
altocasertano.files.wordpress.comwww.poli.unime.it
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• Sensibilità accresciuta verso alcuni fattori di “qualità” anche per il settore delle costruzioni:
– Identificazione
Qualificazione dei materiali e dei produttori
Controllo dei semilavorati
– Rintracciabilità
Catena dei passaggi (e delle responsabilità)
– Durabilità
Controllo di processo
Tecnologie
• Ciò ha portato ad anticipare di circa 1 anno (1 Luglio 2009) l’entrata in vigore della nuova edizione delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Premesse
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• Normativa europea– Eurocodici
EC0, EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EC9 (reperibili sul sito www.uni.com e codificati come norme EN dal 1990 al 1999)
• Normativa italiana– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
(G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 – Supplemento ordinario)
Reperibile sul sito www.cslp.it
Il quadro normativo attuale
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• Eurocodici– Criteri generali di progettazione strutturale (EN 1990)
– Azioni sulle strutture (EN 1991)
– Progettazione secondo le principali tipologie di materiale strutturale (EN 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, e 1999)
– Progettazione geotecnica (EN 1997)
– Progettazione antisismica (EN 1998)
• Ogni Eurocodice è provvisto di un documento di applicazione nazionale, che specifica valori locali per i parametri
Il quadro normativo attuale
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• La normativa nazionale– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
Unificazione delle norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture, e quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse
Raccolta in un unico elaborato delle norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire la pubblica incolumità, per stabiliti livelli sicurezza
Obiettivo del documento: individuare i livelli di sicurezza e di prestazione per le costruzioni
Limiti: ridondanze di esposizione (es. rispetto a quanto già stabilito dalle norme di prodotto), nomenclatura non sempre coerente, approccio fortemente orientato alla garanzia qualità
Il quadro normativo attuale
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• La normativa nazionale
– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008Struttura in 12 capitoli
Il quadro normativo attuale
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• La normativa nazionale
– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008“Il Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”,
completa i contenuti tecnici della norma fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, rese coerenti con le procedure consolidate del Servizio Tecnico Centrale e del Consiglio Superiore e le disposizioni comunitarie in materia”
(dal verbale di voto dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 7-4-2007)
Il quadro normativo attuale
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Centri di trasformazione
• Che cosa sono (§ 11.3.1.7)
– I Centri di trasformazione sono impianti esterni alla fabbrica e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base in semilavorato (es. barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni
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Centri di trasformazione
• Che cosa sono (§ 11.3.2.6)
– Nell’ambito degli acciai per cemento armato, gli impianti esterni al produttore e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera
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Centri di trasformazione
• Che cosa sono (§ 11.3.3.4)
– Nell’ambito degli acciai per cemento armato precompresso, gli impianti esterni alla fabbrica e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere per la messa in opera
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Centri di trasformazione
• Che cosa sono (§ 11.3.4.10)
– Nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie, e le officine per la produzione di bulloni e chiodi
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Centri di trasformazione
• Che cosa sono– In particolare, nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica:
I centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate sono tutti quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere grecate e pannelli composti profilati, ivi compresi quelli saldati che però non siano sottoposti a successive modifiche o trattamenti termici (§ 11.3.4.11.2.1)
I centri di prelavorazione o di servizio sono quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse nell’ambito delle costruzioni (§ 11.3.4.11.2.2)
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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)
– Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al
processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con
la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed
organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021:2006 (garantisce la credibilità delle certificazioni)
– I centri di trasformazione sono identificati come “luogo di
lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di
controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia
meccaniche che geometriche, del materiale originario
– I controlli devono essere effettuati secondo specifiche disposizioni
per ciascuna tipologia di acciaio lavorato
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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)
– Deve essere nominato un Direttore Tecnico dello stabilimento, in possesso di adeguate caratteristiche di competenza ed esperienza, che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01
– Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura
– Il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto
– Il Direttore Tecnico registra i risultati delle prove di controllo (e ne valuta la congruenza) in apposito documento, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo (§ 11.3.2.10.3)
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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)
– I centri di trasformazione devono dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando:
organizzazione
procedimenti di lavorazione
massime dimensioni degli elementi base utilizzati
copia della certificazione del sistema di gestione della qualità
un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso
impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all’origine
nota di incarico al Direttore Tecnico, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità
– Tali dichiarazioni devono essere confermate annualmente al Servizio Tecnico Centrale
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Requisiti per i centri di trasformazione
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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)
– Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati da opportuna documentazione comprovante tale status (§ 11.3.1.5):
Se prive di obbligo della Marcatura CE, le forniture devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale
Tale attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso
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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)
– Tutti i prodotti forniti in cantiere devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso
– Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata
– Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata
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Requisiti aggiuntivi• Organizzazione
– Il Centro di Trasformazione deve nominare un Direttore Tecnico, in possesso di un titolo di studio corrispondente a Laurea o Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico iscritto all’Albo professionale con le seguenti responsabilità: Assicurare l’utilizzo solo di prodotti qualificati all’origine Definire le azioni per assicurare la conformità del prodotto ai
requisiti prescritti dalle Norme applicabili Definire le azioni da intraprendere in caso di non conformità del
prodotto Vigilare sulla corretta applicazione delle procedure finalizzate alla
conformità del prodotto Definire le modalità di esecuzione dei prelievi dei campioni in
produzione ai sensi delle Norme applicabili Firmare la richiesta di prove ai laboratori autorizzati Curare la registrazione dei risultati delle prove su apposito registro
(e la relativa valutazione di congruenza)
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Requisiti aggiuntivi• Gestione dei materiali in ingresso
– I materiali di partenza (barre, rotoli, semilavorati) devono essere qualificati all’origine, e accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.
– Specifiche procedure documentate per gestire l’utilizzo di elementi base provenienti da produttori differenti, per garantire la rintracciabilità dei prodotti
– Ogni fornitura di approvvigionamento deve essere accompagnata da:1. Attestato di qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici2. Documento di Trasporto contenente i riferimenti alle quantità, al tipo di
acciaio, all’Attestato di cui sopra, alle colate e al destinatario3. Certificato di controllo 3.1 secondo UNI EN 10204 riportante per ognuna
delle colate di cui al documento di trasporto:– composizione chimica (analisi di colata)
– caratteristiche meccaniche
– dichiarazione di conformità dei prodotti alle prescrizioni dell’ordine
– negatività al controllo radiometrico
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Tipi di documento di controllo• Norma EN 10204:2004 - Prodotti metallici - Tipi di documenti di
controllo
Tipo di controllo
Tipo Designazione ContenutoValidato da
Non specifico
2.1Dichiarazione di conformità con l’ordine
Asserzione di conformità con l’ordine
Il fabbricante
2.2 Rapporto di prova
Asserzione di conformità con l’ordine, con l’indicazione dei risultati di ispezione non specifica
Specifico
3.1 Certificato di ispezione 3.1
Asserzione di conformità con l’ordine, con l’indicazione dei risultati di ispezione specifica
Rappresentante autorizzato del fabbricante, indipendente dal reparto produttivo
3.2 Certificato di ispezione 3.2
Rappresentante autorizzato del fabbricante, indipendente dal reparto produttivo ed inoltre, il Rappresentante autorizzato dall’acquirente o l’Ispettore designato dalle direttive ufficiali