Post on 02-May-2015
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie
Tonino Talone
Serie generale, n. 180 del 6 agosto 1931
Legge 12 giugno 1931, n. 924
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). completa di modifiche apportate dalla legge 1 maggio 1941, n. 615
1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale (2), può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.
……. Omissis ………
La legge del 1931La legge del 1931e le modifiche del 1941e le modifiche del 1941
Normativa in Normativa in vigorevigore
DIRETTIVA DEL CONSIGLIOdel 24 novembre 1986 concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla protezione degli animaliutilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(86/609/CEE)
La Direttiva 86/609 è stata La Direttiva 86/609 è stata emanata per armonizzare le emanata per armonizzare le procedure nel settore degli procedure nel settore degli
animali utilizzati a fini animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini sperimentali o ad altri fini
scientificiscientifici
Dal 1986 ad oggi non ha mai Dal 1986 ad oggi non ha mai subito sostanziali modifichesubito sostanziali modifiche
L’Italia da L’Italia da attuazione alla attuazione alla
Direttiva Direttiva 86/609 con il 86/609 con il
Decreto Legislativo Decreto Legislativo n.116 del 1992n.116 del 1992,,
norma unica norma unica attualmente in attualmente in vigore per la vigore per la
protezione degli protezione degli animali utilizzati a animali utilizzati a fini sperimentali o fini sperimentali o
ad altri fini ad altri fini scientificiscientifici
Ha sottoposto a regime
autorizzativo enti che fino a quel momento
avevano operato “ope legis” in virtù della legge n. 615 del 1941.
Viene introdotto il Viene introdotto il
concetto di concetto di
““protezioneprotezione””
e quindi un controllo e quindi un controllo
preventivo e in itinere preventivo e in itinere
di tutta l’attività di tutta l’attività
sperimentale ad sperimentale ad
opera principalmente opera principalmente
del Ministero della del Ministero della
SanitàSanità
OBIEZIONE DI COSCIENZA
ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
LEGGE 12 ottobre 1993 LEGGE 12 ottobre 1993 n. 413n. 413
Art. 2 1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che
abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti
alla sperimentazione animale.
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2007
Relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli
animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici
Gli stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida istituite
nell’allegato della presente raccomandazione ai fini
dell’attuazione dell’art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della
direttiva 86/609/CEE
PARTE GENERALELocali di permanenza Locali di servizio
Ventilazione Temperatura
Umidità Illuminazione
Rumore Impianto di allarme
Istruzione e formazione Tutela Salute Cattura
Trasporto Quarantena
Alimentazione Abbeveraggio
PuliziaManeggiamento
Ecc.
La Direttiva in
discussione in Europa
(Modifiche alla direttiva 86/609)
La Direttiva in
discussione in Europa
(Modifiche alla direttiva 86/609)
Nella Proposta diNella Proposta diDIRETTIVA DEL PARLAMENTO DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOEUROPEO E DEL CONSIGLIO
Sulla protezione degli animali Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientificiutilizzati a fini scientifici
(presentata dalla Commissione)(presentata dalla Commissione)Bruxelles, 5.11.2008Bruxelles, 5.11.2008vi sono alcune novità:vi sono alcune novità:
introduce il concetto di introduce il concetto di eticità eticità
La La valutazionevalutazione e e l’autorizzazione di progettil’autorizzazione di progetti che prevedono l’impiego di che prevedono l’impiego di
animali, ivi compresa la animali, ivi compresa la valutazione retrospettivavalutazione retrospettiva
La proposta di direttiva all’art. La proposta di direttiva all’art. 25 prevede un organismo 25 prevede un organismo permanente di esame etico permanente di esame etico presso gli stabilimenti di presso gli stabilimenti di
allevamentoallevamento fornitorifornitori utilizzatoriutilizzatori
La LEGGE N. 189/2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché l’impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)ha introdotto un intero titolo
nel
CODICE PENALE
Titolo IX – bis dei delitti contro il
sentimento per gli animali
INFINE INFINE
Art. 544-bis Art. 544-bis Uccisione di animaliUccisione di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 morte di un animale è punito con la reclusione da 3
a 18 mesia 18 mesi
Art. 544-terArt. 544-terMaltrattamento di animaliMaltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 eurola multa da 3.000 a 15.000 euro