Post on 14-Jul-2020
1
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
La Regione Calabria – Dipartimento n. 9 Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P. –
A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle Acque; Indirizzo Postale: Via F. Crispi, n. 33 – Città.
Catanzaro – Codice Postale: 88100 – Telefono: +39 0961709572/0961857461/+39 3299196734 - Posta
elettronica: dm.pallaria@regcal.it - settore1.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it – Fax +39 0961746069,
ha indetto una procedura aperta per l'istituzione del Contratto Quadro, da stipularsi con un unico
Operatore Economico, per l'affidamento dei servizi di Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione
urbana e lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento
della gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite – Comune di COSENZA –
CIG n. 5725851 - CUP: n. J89E120070060006.
1. Modalità di presentazione dell'offerta:
a) il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione a corredo della medesima deve pervenire, a
pena d'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara e all'indirizzo di cui al punto I.1)
del bando di gara;
b) è altresì facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio; in caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato a Regione Calabria –
Dipartimento n. 9 Infrastrutture – Lavori Pubblici – Politiche della Casa – E.R.P. – A.B.R. – Risorse
Idriche – Ciclo integrato delle Acque; Indirizzo Postale: Via F. Crispi, n. 33 – Città. Catanzaro –
Codice Postale: 88100 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; il lunedì ed il mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00;
c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico
dall'addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione
Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal
concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di
fabbricazione delle buste;
g) le buste interne devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le modalità di cui alla
precedente lettera f);
PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
2
h) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura
inequivocabile, rispettivamente come segue:
«A - Documentazione», «B - Offerta tecnica», «C - Offerta economica - Giustificazioni anticipate
di prezzi».
2. Contenuto della busta interna «A - Documentazione»:
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo
2.2;
a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
b) cauzione provvisoria: ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, comma 3 del D.Lgs. 163/06 è applicabile
l'art. 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 163 del 2006. L'offerta deve essere corredata da una
cauzione provvisoria, costituita, a scelta dell'offerente, da:
b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
Stazione Appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine
di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la
cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. 123 del 2004,
a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi o consorziarsi;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo 163 del 2006, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo
113 dello stesso decreto legislativo 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse affidatario; tale
impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia
prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla
precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1,
approvato con d.m. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno
della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) dichiarazione:
3
d.1) di aver preso visione e di acconsentire, senza condizione o riserva alcuna, a quanto indicato all'art.
9 del Capitolato speciale d'appalto.
L'obbligo dell'impresa concorrente di dichiarare analiticamente quanto indicato nell'art. 9 del capitolato
speciale d'appalto, si riterrà assolto qualora la stessa affermi di accettare senza condizioni e riserve
alcune quanto ivi indicato;
d.2) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
norme e le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, negli allegati elencati all'art. 8
dello stesso Capitolato speciale d'appalto, nel bando e nel presente disciplinare annesso al bando
di gara, schema di contratto;
d.4) di essersi recata sui luoghi di esecuzione del servizio e dei lavori, di aver preso conoscenza e di
aver tenuto conto nella compilazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri e
obblighi indicati nel Capitolato speciale d'appalto;
d.5) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
servizi di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana, nonché dei lavori di
manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della
gestione del servizio di distribuzione idrica e alla riduzione delle perdite, nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art.
106 comma 2 del D.P.R. 207/10;
d.6) di aver nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
d.7) di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, di ritenerli adeguati e
realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
e) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al
Capo 4 lett. d), del presente disciplinare di gara, richiesta al punto VI.3 lett. s) del bando di gara;
l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora la presa visione sia stata comunque
accertata per iscritto e tale condizione risulti agli atti della Stazione appaltante;
f) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 200,00 CIG 36391154B2 (a favore dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragr. 2.2
"Operatori economici" delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1,
co. 67, della l. 266/2005, al seguente indirizzo: http://www.avpc.it/riscossioni.html, ossia:
• modalità di pagamento on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. In tal caso, a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione; modalità di pagamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto di vendita dovrà essere allegato
in originale all'offerta.
• per i soli operatori economici esteri, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle
suddette istruzioni operative, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena
4
(IBAN: IT 77 O01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato all'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la causale del versamento deve
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di
sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o non ancora formalmente
costituito, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Il termine per effettuare il versamento
coincide con la data di presentazione dell'offerta.
g) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli
articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto
pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. 445 del 2000,
attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di
conferimento;
h) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: ai sensi dell'articolo 37,
commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo 163 del 2006, deve essere allegato:
h.1) se non ancora costituiti: dichiarazione d'impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei
lavori o dei servizi o della quota di lavori o della quota dei servizi affidate ai componenti del
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del
decreto legislativo 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia
presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f),
punto f.2);
h.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o dei
servizi o della quota di lavori o della quota dei servizi da affidare ad ognuno degli operatori
economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
h.3) in ogni caso: ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e
2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di
propria pertinenza;
i) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: ai sensi dell'articolo 37, comma 7,
secondo periodo, del Decreto legislativo 163 del 2006, deve essere indicato, in sede di offerta, il/i
consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara, questo/i ultimo/i deve/devono possedere
i requisiti di cui all'articolo38 del Decreto legislativo 163 del 2006 e devono presentare e sottoscrivere,
con firma digitale, le dichiarazioni previste al capo2.1 unitamente all'offerta; al/i consorziato/i
individuato/i per l'esecuzione del servizio è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla
presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si
applica l'art. 353 del codice penale.
l) limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, i consorzi stabili
sono tenuti ad indicare, in ogni caso, tutti i propri consorziati e qualora non eseguano i servizi
5
direttamente con la propria organizzazione di impresa, ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono
individuare esplicitamente quest'ultimi, i quali devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e presentare e sottoscrivere, con firma digitale, le dichiarazioni di cui al successivo
Capo 2.1; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i e si applica l'art. 353 del
codice penale;
m) limitatamente ai concorrenti che intendono o devono obbligatoriamente avvalersi del subappalto: una
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 163 del 2006,
con la quale il concorrente indica quali servizi e lavori intende subappaltare e, se del caso, in quali
quote, che comunque non possono essere superiori al 30%. Per le quote subappaltabili relative ai
servizi si rinvia a quanto prescritto dall'art. 75 del Capitolato speciale d'appalto;
n) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del
decreto legislativo 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per requisiti di ordine speciale relativi alla
capacità economico - finanziaria e tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico
(denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera b);
In materia di avvalimento, i commi 2, lett. e), ed 8 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 non consentono
che alla medesima gara prendano parte:
a) due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;
b) sia l'impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti.
Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la Stazione Appaltante
escluderà:
• nel primo caso, tutti i concorrenti che, partecipando in forma individuale o in raggruppamento,
abbiano dichiarato di avvalersi della medesima impresa ausiliaria;
• nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell'impresa ausiliaria, quanto
l'impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l'associazione o il
consorzio (costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte.
Resta inteso che, anche per le imprese ausiliarie, ricorrono le ragioni ostative di cui all'art. 38, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006, ivi comprese quelle previste alla lettera "m-quater" ed al conseguente comma 2.
L'esclusione riguarderà l'intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie riguardino anche
soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.
o) limitatamente alle imprese cooptate: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207
del 2010 (comma così sostituito dall'art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014), le imprese cooptate devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163 del 2006 e presentare le
dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1, inoltre devono essere qualificate per importi il cui
ammontare complessivo, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, sia
almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati, e presentare le dichiarazioni pertinenti
con le modalità di cui al successivo Capo 2.3;
p) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC: è richiesta sia da parte del concorrente che dell'impresa
ausiliaria la presentazione di copia, appositamente scansita, del modello unificato INAIL-INPS-
CASSAEDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
6
p.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
p.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
p.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
p.4) per la Cassa Edile(CAPE):codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Alla documentazione sopra richiamata deve, altresì, essere allegata la dichiarazione sostitutiva della
certificazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, redatta
ai sensi e per gli effetti della Parte terza - Capo 1 del presente disciplinare. La non correttezza
contributiva al momento della partecipazione alla gara è causa d'esclusione dalla stessa, a prescindere
dall'essere stata commessa una violazione grave e definitivamente accertata alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali.
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo 163 del 2006, comma così modificato dall'art. 31,
comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le
stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le
visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara,
indicando specificamente l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un Paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI. A al decreto
legislativo 163 del 2006, completa delle generalità del titolare, dei soci, dei direttori tecnici, degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163 del 2006,
come modif. dall'art.4, co. 2 lett. b) nn.1.1 e 1.2 del d.l. 70/2011; convertito con modif. nella l.
106/2011; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni; lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134
del 2012;
b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 1423 del 1956, o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575 del 1965; le dichiarazioni relative
all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono
riguardare:
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
7
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
c) presenza nel concorrente di soggetti :
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- che hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, indipendentemente dalla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali è stato beneficiato della non menzione ex art.38, co.2 del
D.Lgs. 163/2006;
Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze
di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione), devono riguardare:
- il titolare e il direttore tecnico in caso di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti.
Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze
di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta; sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione), devono riguardare anche i
soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti muniti di poteri di rappresentanza, o titolari di direzione
tecnica, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di 4
soci, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle
sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
8
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano
cause di esclusione, dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato, ovvero che non vi sia stata alcuna
dissociazione della condotta penalmente rilevante. la dissociazione non diviene necessaria
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) di non trovarsi, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui
all'art. 38, co. 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006; oppure di trovarsi, nell' anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'art. 38, co.1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/06,
ma sono intervenuti i casi previsti dall'art. 4, co.1 della l. 24/11/1981 n. 689.
La dichiarazione va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di
ammissione alla gara:
- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico,
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4
soci;
- i procuratori e gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 55 del 1990:
l'esclusione ha durata di 1 anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
f) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici istituito preso l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture;
g) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
i) soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento dei subappalti,
risultanti dall'iscrizione nel casellario informatico;
l) soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
9
m) che l'impresa è in possesso della certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
salvo il disposto del co.2;
n) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 231 del 2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis,co.1 del d.l. 4 luglio 2006, n.223, conv. con modif,
dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
o) che l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all'art. 7, co.10 del d.Lgs. 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata
e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato
dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)
3) ai sensi della lettera m-quater dell'art. 38 del d.Lgs. 163/2006, il concorrente dichiara alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ., e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., con un partecipante, di cui si indicano
le generalità, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione per imputabilità ad un unico centro decisionale saranno effettuate dopo
l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo,
del decreto legislativo 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o
consorziata indicata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane;
5) Ulteriori dichiarazioni.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare ed attestare:
a) che l'offerta è valida sino alla data del 180° giorno successivo al termine ultimo per il ricevimento dell'offerta, salvo l'esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà di cui
all'art.11, co. 6 del D.Lgs. 163/2006;
10
b) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
c) di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o di estorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
d) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
utilizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
e) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
f) dichiarazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", ai sensi della l. 241/90:
f.1) di autorizzare la Regione Calabria a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, ivi compresa l'offerta tecnica, economica e le giustificazioni
dei prezzi;
oppure
f.2) di non autorizzare la Regione Calabria a rilasciare copia delle parti relative all'offerta
tecnica e delle giustificazioni dei prezzi che saranno espressamente indicate con la
presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicandone
i motivi.
g) di assumere l'impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza
nelle gare o nell'esecuzione dei servizi;
h) di autorizzare l'amministrazione alle comunicazioni per iscritto ai sensi dell'art. 79, comma 5- bis del D.Lgs. 163/2006, indicando il proprio domicilio eletto per l'invio delle comunicazioni,
completo dell'indirizzo PEC di posta certificata, di posta elettronica e del numero di fax;
i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
j) di aver ottemperato, all'interno della propria azienda agli obblighi in materia di sicurezza;
k) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta degli obblighi in materia di sicurezza, dei contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore
nel luogo di esecuzione dell'appalto;
l) di avere la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione dell'offerta e nell'espletamento dell'appalto oggetto della gara.
N.B.1): In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra dovranno essere opportunamente firmate da parte dei titolari o dai
rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio, dai
rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di
cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti le dichiarazioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 vanno
11
rese anche dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici
dell'appalto.
In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti, qualora gli stessi non
eseguano i servizi direttamente con la propria organizzazione d'impresa, ma ricorrano ad uno o più
consorziati, le dichiarazioni di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 vanno rese anche dai rappresentanti legali di tutte
le imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.
Precisazioni in merito alle dichiarazioni:
1) Si rammenta che i concorrenti devono dichiarare tutte le condanne penali riportate, specificando il
reato (con i relativi riferimenti normativi, la pena ed il grado di colpevolezza, la data del fatto di reato
e della condanna, la data a partire dalla quale la condanna è divenuta irrevocabile ed ogni altro
elemento utile per verifica della situazione di cui alla lett. c) dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06),
nel testo novellato dall'art.4, co 2 lett. b) nn. 1.1 e 1.2 del d.l.70/2011, conv. con modif. nella l.
106/2011. Ne consegue che la dichiarazione deve comprendere:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanne divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p.;
2) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2), lett. c), il concorrente non è tenuto ad
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
3) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2), lett. h), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'art.48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
4) Ai fini della dichiarazione di cui al precedente punto 2), lett. l) si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2 del d.l.
25/9/2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 266/2002;
5) I soggetti di cui all'art.47, comma 1, del D.Lgs. 163/06 dimostrano, ai sensi dell'art.47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
6) la dichiarazione di cui al presente capo potrà essere resa, oltre che personalmente dal soggetto
interessato, anche in sostituzione dello steso, dal legale rappresentante della società concorrente,
specificando che la dichiarazione è resa ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Per quanto concerne i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione potrà essere resa dal legale
rappresentante "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono
impossibile (ad. es., in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad. es., in caso di irreperibilità o
immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.
E' riservata agli organi competenti della Stazione Appaltante, ai fini della partecipazione alla gara,
ogni valutazione circa quanto dichiarato.
La Regione Calabria si riserva ogni controllo sulle dichiarazioni rese.
12
La Regione Calabria, per la verifica delle dichiarazioni di cui al precedente punto 2) lett. c), acquisirà il
certificato del casellario giudiziale integrale, ex D.P.R. 313/2002, che in quanto tale riporta tutte le
condanne comminate al dichiarante diversamente dal certificato del casellario ottenibile dallo stesso.
Ogni difformità tra quanto risultante dal predetto certificato del casellario giudiziale e la dichiarazione
resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara e la sua
segnalazione alle competenti Autorità.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non
inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è
escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014)
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico - finanziaria.
Servizi
a) dichiarazioni bancarie, in busta chiusa, rilasciate da almeno 2 istituti di credito o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 358, operanti negli Stati membri
U.E. che dichiarino, l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa in relazione all'appalto.
Si precisa che le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte solo dai concorrenti che
partecipano alla gara d'appalto in forma singola o associata per i servizi di ispezione perdite. Si
precisa, altresì, che in conformità al disposto normativo di cui all'art. 41, co. 3 del D.Lgs. 163/06
se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione e l'inizio dell'attività da meno di quattro anni di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economico - finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo.
Tale documento sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Calabria
b) una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza - Capo 1 del presente disciplinare di gara,
da cui risulti l'importo del fatturato globale d'impresa relativi agli ultimi quattro esercizi annuali,
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2010 - 2011 - 2012 - 2013), i cui documenti
tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di
Commercio, territorialmente competenti;
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di quattro anni il requisito relativo al fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività (fatturato richiesto/quattro) x gli anni di attività.
13
L'importo complessivo del fatturato globale, relativi agli ultimi quattro esercizi annuali,
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2010 - 2011 - 2012 - 2013), i cui documenti
tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di
Commercio, territorialmente competenti, non deve essere inferiore ad € 1.517.110,90 (importo pari
a due volte quello dei servizi a base di gara);
c) una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza - Capo 1 del presente disciplinare di gara,
da cui risulti l'importo del fatturato per servizi di ispezione perdite ovvero per servizi analoghi a
quelli relativi alla presente procedura (CPV 71631430-3) agli ultimi quattro esercizi annuali,
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2010 - 2011 - 2012 - 2013), i cui documenti
tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di
Commercio, territorialmente competenti;
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di quattro anni il requisito relativo al fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività (fatturato richiesto/quattro) x gli anni di attività.
L'importo complessivo del fatturato di ispezione perdite, relativi agli ultimi quattro esercizi
annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2010 - 2011 - 2012 - 2013), i cui
documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la
Camera di Commercio, territorialmente competenti, non deve essere inferiore ad € 758.555,45
(importo pari a quello dei servizi a base di gara)
Si precisa che le dichiarazioni relative al fatturato globale d'impresa e al fatturato specifico di
ispezione perdite con le modalità indicate alle lett. b) e c) devono essere prodotte solo dai
concorrenti che partecipano alla gara d'appalto in forma singola o associata per i servizi di
ispezione perdite.
Lavori
d) Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010; ovvero di aver
realizzato una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., non inferiore a
euro 15.205.949,64 (pari a 3 volte l'importo dei lavori a base di gara, compresi gli oneri per
l'attuazione del piano di sicurezza); la cifra d'affari è quella risultante dalla documentazione
probatoria di cui all'articolo 79, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 37,
commi 1.3.5.10. e da 12 a 19 del D.Lgs. 163/2006; ai sensi dell'art. 92, co. 2 del D.P.R.
207/2010, comma così sostituito dall'art. 12, comma 9, legge n. 80 del 2014, in caso di
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60 per cento e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento
o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di
14
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione
posseduti dalle imprese interessate.
Si precisa che la dichiarazione relativa alla cifra d'affari deve essere prodotta solo dai concorrenti che
partecipano alla gara d'appalto in forma singola o associata per i lavori di cui alla categoria OG6.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza - Capo 1 del presente disciplinare di gara, da
cui risulti:
Servizi
a) l'elenco dei principali servizi di ispezione perdite ovvero per servizi analoghi a quelli relativi alla
presente procedura (CPV 71631430-3), prestati negli ultimi quattro anni 2010 - 2011 - 2012 -
2013, con l'indicazione, per ciascun servizio: del destinatario, dell'oggetto della/e commessa/e;
dell'importo; della data di affidamento dell'appalto; della durata; della suddivisione degli importi
dei lavori / servizi e che il servizio è stato condotto a regola d'arte e con buon esito;
L'ammontare minimo dell'importo dei servizi elencati non deve essere inferiore ad € 758.555,45
(importo pari a quello dei servizi a base di gara) ed un importo complessivo del fatturato globale
degli stessi non inferiore ad € 1.517.110,90 (importo pari a due volte quello dei servizi a base di gara);
L'elenco deve essere prodotto solo dai concorrenti che partecipano alla gara d'appalto in forma
singola o associata per i servizi di ispezione perdite.
b) il possesso, ovvero la disponibilità piena, sin dal momento della consegna del servizio, delle
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico necessari per l'espletamento dei servizi di
ispezione perdite.
b.1) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità. Nella dichiarazione il concorrente deve
dare atto che la struttura operativa sarà costituita dai sotto elencati soggetti professionalmente
abilitati, muniti dall'iscrizione al relativo albo ove richiesto: un geologo, un ingegnere civile
idraulico con comprovata esperienza - curriculum - (almeno quinquennale) in attività di
progettazione e realizzazione di manutenzione sulle reti idriche, un geometra iscritto all’albo e di
comprovata esperienza (quinquennale) in materia di rilievi.
Per personale tecnico si intende:
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA;
- i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in
caso di soggetti non esercenti arti e professioni.
Lavori
c) il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti
dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di
15
attestazione emittente, date di emissione e di scadenza) per categorie e classifiche adeguate ai
lavori da appaltare e che l'attestato SOA (per classifiche d'iscrizione superiori alla II) menzioni il
possesso dei requisiti prescritti all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, ovvero il possesso della
certificazione relativa al sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9001/2008, rilasciata da soggetti accreditati in conformità alle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000; in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato
mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima
attestazione.
L'attestazione deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli
importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A del D.P.R 207/2010.
L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria prevalente OG6 per un importo di €
5.068.649,88, classifica V.
3. Offerte.
3.1. Contenuto della seconda busta interna «B - Offerta tecnica».
In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve essere contenuta esclusivamente
l'offerta tecnica.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 3 del D.P.R. 207/2010, si fa presente che il progetto posto a
base di gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 21 maggio 2014.
Il valore tecnico del servizio offerto avente peso ponderale complessivo di 70 punti, deve essere attestato
dalla relazione metodologica, che dovrà essere composta dalle seguenti attività:
1. Descrizione Struttura Operativa impiegata nell’espletamento dei servizi di ingegneria – Peso Ponderale 5 punti;
2. Descrizione Attività di rilievo reti: metodologia che sarà adottata nell’espletamento nell’attività di “Rilievo Topografico” della rete e dei manufatti acquedottistici e della successiva “Restituzione e
strutturazione dati geo-riferiti”, evidenziando ulteriori prestazioni offerte oltre gli adempimenti minimi
richiesti nel disciplinare dei servizi, lettera A e B. – Peso ponderale 5 punti.
3. Descrizioni della attività di rilievo/ricerca perdite: tecniche che saranno adottate nell’espletamento dell’attività di “Metodologia per la ricerca e controllo delle perdite”, evidenziando ulteriori
prestazioni offerte oltre gli adempimenti minimi richiesti nel disciplinare dei servizi, indicando
anche eventualmente l’adozione di tecniche differenti di indagine e contenimento delle perdite tra
la fase ordinaria e il ripasso. Il concorrente descriverà inoltre le metodologie che adotterà per
definire i livelli di setpoint delle valvole automatiche all’ingresso delle reti, la cui calibrazione
concorrerà alla ulteriore riduzione delle perdite. – Peso ponderale 5 punti
4. Metodologia che sarà adottata dal concorrente nell’espletamento delle attività di “costruzione dei modelli matematici delle reti di distribuzione”, evidenziando ulteriori prestazioni offerte oltre gli
adempimenti minimi richiesti nel disciplinare dei servizi. – Peso ponderale 10 punti.
5. Campagna di monitoraggio di Portate, Pressione e livelli dei serbatoi descrivendo la metodologia che sarà adottata e la strumentazione utilizzata. – Peso ponderale 5 punti.
6. Progettazione e realizzazione DMA: metodologie che saranno adottate nell’espletamento delle attività ricomprese nel paragrafo “2.b - DMA” del disciplinare dei servizi, evidenziando ulteriori prestazioni
16
offerte oltre gli adempimenti minimi richiesti nel capitolato d’oneri. In particolare il concorrente dovrà
descrivere i criteri per delimitare geometricamente i distretti e i criteri di scelta tra varie soluzioni
possibili di definizione di ogni DMA. Dovrà altresì indicare i criteri di scelta delle attrezzature
idrauliche che l’appaltatore installerà nelle postazioni di misura e controllo, come idrovalvole, valvole
pilota, misuratori di portata e pressione altre attrezzature necessarie ecc., e negli altri pozzetti che
caratterizzano i DMA e PMZ, evidenziando le varie possibilità e metodologie di regolazione e
controllo e associando le varie tipologie di attrezzature e forniture che si adotteranno alle voci
dell’elenco prezzi allegato al presente CSA. In tal senso tale attività si suddivide in tre sub-attività con
tre sub punteggi:
6.1. Implementazione: Peso ponderale 5 punti.
6.2. Strumentazione impiegata: Peso ponderale 5 punti
6.3. Software di gestione: Peso ponderale 5 punti
7. Definizione linee guida interventi: Individuazione delle linee d’intervento strutturali che saranno adottate con particolare riferimento agli strumenti di misura, agli organi idraulici, alle condotte, alle
utenze finale ed altri interventi che si prevedono possano portare benefici. – Peso ponderale 5 punti.
8. Offerte migliorative relative alle seguenti attività:
8.1. Attività di monitoraggio: Peso ponderale 6 punti
8.2. Realizzazione e gestione DMA: Peso ponderale 7 punti
8.3. Altro: Peso ponderale 7 punti
Ogni capitolo della predetta relazione metodologica dovrà essere composto di massimo 10 cartelle
(formato A4 – carattere 12 – interlinea singola). Ad ogni capitolo della relazione potranno essere
allegate fino a 4 tavole grafiche o tabelle (formato A3).
La documentazione costituente l'offerta tecnica inserita nella busta «B»:
9. non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica
del concorrente contenuta nella busta «C»;
10. deve essere firmata dal soggetto concorrente e nel caso di Associazione temporanea di imprese o di consorzi dai legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati;
11. non deve prevedere soluzioni alternative tra di loro o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.
Tutti gli elaborati devono essere prodotti in duplice esemplare sia in forma cartacea che su C.D.
3.2. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica -Giustificazioni anticipate
dei prezzi»
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente la busta contenete l'offerta economica ed
eventualmente la busta contenente le giustificazioni anticipate dei prezzi.
Su ciascuna delle suddette buste deve essere riportata la dicitura del suo contenuto.
Offerta di prezzo:
La busta con la dicitura <<offerta di prezzo>> scritta all'esterno della stessa, sigillata e controfirmata
17
sui lembi di chiusura deve contenere a pena di esclusione, l'offerta economica e la dichiarazione sui
costi della sicurezza. L'offerta è redatta mediante la compilazione della lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (nel seguito «lista»), messa a disposizione
del concorrente da parte della Stazione Appaltante, completata in ogni sua parte e in base alla quale è
determinato il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerto, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e
comma 3 bis del decreto legislativo 163 del 2006, quest’ultimo come sostituito dall'art. 32, comma 7-
bis, legge n. 98 del 2013, e dell'articolo 119 del D.P.R. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
a) la lista dell'offerta è sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) deve essere utilizzata esclusivamente la lista vidimata preventivamente su ogni foglio
dall'incaricato della Stazione Appaltante; tale lista è composta da sette colonne, come segue:
b.1) le prime quattro colonne sono precompilate dalla Stazione Appaltante:
- nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- nella terza colonna è riportata l'unità di misura;
- nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce;
b.2) le successive tre colonne sono compilate dal concorrente il quale riporta:
- nella quinta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in
cifre;
- nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in
lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
- nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi in
lettere indicati nella sesta colonna;
c) sono ammesse correzioni al ribasso e ai prezzi indicati in lettere solo se il concorrente le abbia
confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso
margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla «si confermano le correzioni ai
prezzi n.», completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna, a pena di esclusione
dell'offerta;
d) in calce all'ultima pagina della lista il concorrente indica:
d.1) il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima
colonna, espresso in cifre e in lettere;
d.2) il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e
in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere;
e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 163 del 2006:
e.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti
gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario;
18
e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme
per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora
sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle
dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera
i), punto i.1);
f) l'offerta economica deve essere altresì, corredata da una dichiarazione nella quale ai sensi e per gli
effetti del disposto normativo di cui all'art. 87, comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 163/06
devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza, che devono essere congrui
rispetto all'entità del servizio e dei lavori: si tratta dei costi specifici della sicurezza, soggetti a
ribasso, propri della singola impresa e diversi dagli oneri della sicurezza il cui importo è indicato
nella <<lista>>.
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore
economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese raggruppate o consorziate.
Giustificazioni anticipate dei prezzi:
La busta, sigillata e controfirmata su i lembi di chiusura, e riportante la dicitura <<giustificazioni
anticipate dei prezzi>> può contenere le giustificazioni di cui all'art. 87, co.2, del d.Lgs. 163/2006,
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta prodotta in gara, in conformità a
quanto previsto nella Parte seconda, Capo 3.2.
La presentazione di tale documento permetterà alla stazione appaltante di aggiudicare più
rapidamente potendo avviare la verifica sull'eventuale anomalia dei prezzi già dall'aggiudicazione
provvisoria.
L’assenza del plico contenente le "giustificazioni anticipate dei prezzi" non è causa di esclusione dalla
gara.
3.3. Contenuto della quarta busta interna «D - Offerta temporale».
In questa busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura deve essere contenuta esclusivamente
l’offerta temporale. A tal proposito, gli offerenti, a pena di d’esclusione, devono inserire il
cronoprogramma delle attività.
4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a) Precisazioni in merito al possesso dei requisiti da parte delle Associazioni Temporanee di Imprese
e dei Consorzi ordinari:
- i requisiti relativi al fatturato globale d'impresa ( Capo 2.2 lett.b) e fatturato per servizi di
ispezione perdite (Capo 2.2 lett. c) e quelli relativi all'elenco dei servizi di ispezione
perdite(Capo 2.3 - lett.a) devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria del
raggruppamento, oppure da più imprese che intendano associarsi per l'esecuzione del servizio
di ispezione perdite. In tal caso l'impresa mandataria del raggruppamento deve possedere la
qualificazione nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta
19
cumulativamente dalle altre imprese associate (mandanti) ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell'intero importo;
- il requisito (Capo 2.3 lett. b) relativo al possesso, ovvero la disponibilità piena, sin dal
momento della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico necessari per l'espletamento dei servizi di ispezione perdite, nonché il requisito relativo
all'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità deve essere dimostrato dall'impresa o da
ciascuna dell'impresa che intendono associarsi per l'espletamento di ispezione perdite;
- il requisito (Capo 2.3 lett. b.1) relativo ai tecnici e agli organi tecnici, facenti direttamente capo
al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, nonché relativo alla
struttura operativa che dovrà essere costituita dai sotto elencati soggetti professionalmente
abilitati, muniti dall'iscrizione al relativo albo ove richiesto: un geologo, un ingegnere civile
idraulico con comprovata esperienza - curriculum - (almeno quinquennale o meno) in attività
di progettazione e realizzazione di manutenzione sulle reti idriche, un geometra abilitato –
curriculum -, non essendo frazionabili possono essere dimostrati da una sola impresa associata
oppure, in alternativa cumulativamente da tutte le imprese che intendono associarsi per
l'esecuzione del servizio di ispezione perdite;
- il requisito relativo alla cifra d'affari (Capo 2.2 lett. d) deve essere posseduto da un'impresa
associata nel raggruppamento concorrente, oppure da più imprese che intendono associarsi per
l'esecuzione dei lavori. In tal caso un'impresa associata (mandataria) deve possedere il requisito
nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle altre imprese associate (mandanti) ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell'intero importo;
- il requisito relativo al possesso della qualificazione "SOA" (Capo 2.3, lett. c) deve essere
posseduto da un'impresa associata nel raggruppamento concorrente, oppure da più imprese che
intendono associarsi per l'esecuzione dei lavori. In tal caso un'impresa associata (mandataria)
deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG6 nella misura minima del 60%;
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate
(mandanti) ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento, fermo restando la copertura dell'intero importo;
Inoltre dette imprese devono essere in possesso di quanto prescritto all'art. 40, c. 7, del D.Lgs.
163/06, se la classifica di iscrizione è pari o superiore alla terza.
Per l'esecuzione dei lavori l'Impresa singola o le Imprese che intendono riunirsi in ATI, in possesso
dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, possono associare altre Imprese qualificate anche per
categorie diverse dalla OG6, a condizione che i lavori che queste ultime dovranno eseguire non
superino il 30% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
La documentazione richiesta alle Imprese "cooptate" è la seguente:
- dichiarazioni di cui al Capo 2.1;
- dichiarazione di essere in possesso dell'attestato SOA con l'indicazione di quanto prescritto all'art.
40, c. 7, del D.Lgs. 163/06, se la classifica di iscrizione è pari o superiore alla III;
b) avvalimento: è ammesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs163/2006 alle seguenti condizioni:
20
b.1) per il requisito prescritto al precedente Capo 2.3 lett. c), relativo al possesso dell'attestazione
di qualificazione SOA in categoria OG6, il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie
per ciascuna categoria, sentenza 10 ottobre 2013, causa n. 94/2012 della Corte di giustizia;
b.2) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
• attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 previste per il concorrente
anche con riferimento a quanto prescritto al capo 2 lett. n) ai fini dell'acquisizione del DURC
e della definizione relativa alla correttezza contributiva, nonché il possesso dei requisiti
economico - finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, così come previsto
dalla L. 106/2011, di conv. del D.L. 70/2011;
• si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente e di cui si
avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste
ai concorrenti;
• attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34 del D.lgs 163/2006;
2) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento di
cui all'art.90, co. 2 del codice deve riportare in modo compiuto specifico ed esauriente l'oggetto (le
risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico) la durata del contratto, ogni elemento
utile ai fini dell'avvalimento;
3) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti).
Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione,in qualsiasi altra forma
dell'impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le
offerte; parimenti non è consentito che dello stesso soggetto si avvalga più di un concorrente, a pena
di esclusione di tutte le offerte presentate.
Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in materia di avvalimento, si
fa presente quanto segue:
A) nella ipotesi di cui all'art. 34, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamento temporaneo
di concorrenti costituito o da costituire), laddove l'appartenenza al medesimo gruppo sussista,
oltre che per l'impresa ausiliaria, soltanto per uno o per alcuni dei concorrenti raggruppati, dovrà
comunque essere prodotto a pena di esclusione, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria
medesima si obbliga nei confronti dell'intero raggruppamento a fornire i requisiti ed a mettere a
21
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
B) ai sensi dell'art.49, co. 11, la stazione appaltante provvederà a comunicare alla competente
Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara;
c) riduzione dell'importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma
7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del
bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000:
c.1) per dimostrare la predetta condizione e fruire del suddetto beneficio, l'Operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti;
c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se
la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
c.3) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti,per beneficiare della
riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico
concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria;
quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui
all'articolo 63 del D.P.R. 207/2010 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a
disposizione del concorrente;
d) obbligo della presa visione degli elaborati progettuali da parte del concorrente, ai sensi del
precedente Capo 2, lett. f) del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
d.1) la presa visione si ha per assolta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi della parte terza
punto 2) lett. c) del presente disciplinare.
5. Cause di esclusione:
In conformità al disposto normativo di cui all'art. 46, co.1 bis del D.Lgs. 163/2006 nel testo
introdotto dall'art. 4 co.2 lett.d) n.2 del D.l. 70/2011 sono cause di esclusione:
1. incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
2. incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
3. plico contenente l'offerta non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,tali
da far ritenere,secondo le circostanze concrete,che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte;
4. violazione dei termini per la presentazione dell'offerta;
5. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati,per i quali
il consorzio ha dichiarato di concorrere;partecipazione contemporanea alla medesima gara di
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei
consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;partecipazione contemporanea alla
medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
6. soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del codice;
22
7. concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale,sulla base di univoci elementi;
8. violazione delle norme sull'avvalimento;
9. profili attinenti al subappalto;
10. mancata produzione della garanzia provvisoria;
11. offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto,qualora l'offerente risultasse affidatario;
12. mancata effettuazione del sopraluogo;
13. mancato versamento del contributo all'Autorità;
14. verifica a campione dei requisiti speciali ex art.48;
15. mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal D.Lgs. 163/06,dal regolamento
attuativo D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti;
16. Mancata presentazione del Cronoprogramma delle Attività.
Ai sensi dell'art. 46, co. 1-ters del D.Lgs. 163/2006, comma aggiunto dall'art. 39, comma 2, decreto-
legge n. 90 del 2014, le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
23
1. Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il
"metodo aggregativo - compensatore" di cui all'allegato "P" al D.P.R. 207 del 2010.
Il punteggio massimo attribuibile alle singole offerte è pari a punti 100/100.
a. la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2
del bando di gara e di seguito indicati:
Valore tecnico del servizio offerto (peso ponderale 70 punti) così ripartito:
1. Descrizione Struttura Operativa impiegata nell’espletamento dei servizi di ingegneria – Peso
Ponderale 5 punti;
2. Descrizione Attività di rilievo reti: metodologia che sarà adottata nell’espletamento nell’attività di
“Rilievo Topografico” della rete e dei manufatti acquedottistici e della successiva “Restituzione e
strutturazione dati geo-riferiti”, evidenziando ulteriori prestazioni offerte oltre gli adempimenti
minimi richiesti nel disciplinare dei servizi, lettera A e B. – Peso ponderale 5 punti.
3. Descrizioni della attività di rilievo/ricerca perdite: tecniche che saranno adottate
nell’espletamento dell’attività di “Metodologia per la ricerca e controllo delle perdite”,
evidenziando ulteriori prestazioni offerte oltre gli adempimenti minimi richiesti nel
disciplinare dei servizi, indicando anche eventualmente l’adozione di tecniche differenti di
indagine e contenimento delle perdite tra la fase ordinaria e il ripasso. Il concorrente
descriverà inoltre le metodologie che adotterà per definire i livelli di setpoint delle valvole
automatiche all’ingresso delle reti, la cui calibrazione concorrerà alla ulteriore riduzione delle
perdite. – Peso ponderale 5 punti
4. Metodologia che sarà adottata dal concorrente nell’espletamento delle attività di “costruzione
dei modelli matematici delle reti di distribuzione”, evidenziando ulteriori prestazioni offerte
oltre gli adempimenti minimi richiesti nel disciplinare dei servizi. – Peso ponderale 10 punti.
5. Campagna di monitoraggio di Portate, Pressione e livelli dei serbatoi descrivendo la
metodologia che sarà adottata e la strumentazione utilizzata. – Peso ponderale 5 punti.
6. Progettazione e realizzazione DMA: metodologie che saranno adottate nell’espletamento delle
attività ricomprese nel paragrafo “2.b - DMA” del disciplinare dei servizi, evidenziando ulteriori
prestazioni offerte oltre gli adempimenti minimi richiesti nel capitolato d’oneri. In particolare il
concorrente dovrà descrivere i criteri per delimitare geometricamente i distretti e i criteri di scelta
tra varie soluzioni possibili di definizione di ogni DMA. Dovrà altresì indicare i criteri di scelta
delle attrezzature idrauliche che l’appaltatore installerà nelle postazioni di misura e controllo,
come idrovalvole, valvole pilota, misuratori di portata e pressione altre attrezzature necessarie
PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
24
ecc., e negli altri pozzetti che caratterizzano i DMA e PMZ, evidenziando le varie possibilità e
metodologie di regolazione e controllo e associando le varie tipologie di attrezzature e forniture
che si adotteranno alle voci dell’elenco prezzi allegato al presente CSA. In tal senso tale attività si
suddivide in tre sub-attività con tre sub punteggi:
6.1. Implementazione: Peso ponderale 5 punti.
6.2. Strumentazione impiegata: Peso ponderale 5 punti
6.3. Software di gestione: Peso ponderale 5 punti
7. Definizione linee guida interventi: Individuazione delle linee d’intervento strutturali che saranno
adottate con particolare riferimento agli strumenti di misura, agli organi idraulici, alle condotte,
alle utenze finale ed altri interventi che si prevedono possano portare benefici. – Peso ponderale
5 punti.
8. Offerte migliorative relative alle seguenti attività:
8.1. Attività di monitoraggio: Peso ponderale 6 punti
8.2. Realizzazione e gestione DMA: Peso ponderale 7 punti
8.3. Altro: Peso ponderale 7 punti
a.1 Per quanto attiene l’offerta tecnica di cui alla Parte Prima, Capo 3.1 - fattore ponderale
70/100 è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base
della propria discrezionalità tecnica;
a.2 Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
a.3 Qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo
di cui al precedente punto a.1, la commissione esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e
un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme,
attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e
libero apprezzamento di discrezionalità tecnica; trova comunque applicazione la formula di cui al
precedente punto a.2.
La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata attribuendo la seguente formula:
Cij=Pij/P(j(max)
dove:
cij = coefficiente relativo all’offerta tecnica del concorrente i-esimo rispetto all’attributo j-esimo,
variabile tra 0 e 1;
Pij = somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame;
Pj(max) = somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame.
b. Valutazione dell'offerta economica - fattore ponderale 20/100: la valutazione dell'offerta
economica, avviene applicando i relativi coefficienti:
1. è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); 2. è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la stazione appaltante); 3. è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.
I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
25
Ci(per Ai <= Asoglia) = X * Ai/Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo)
dei concorrenti
X = 0,85
Amax = Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
c. Valutazione dell'offerta temporale - fattore ponderale 10/100:
La valutazione dell’offerta temporale (Max 10 punti) sarà determinata attraverso interpolazione lineare
tra il coefficiente pari a 1, attribuito al valore offerto più conveniente per la Stazione Appaltante e
comunque non inferiore al valore di 530 giorni naturali e consecutivi, e il coefficiente pari a zero,
attribuito al valore posto a base di gara (660 giorni naturali e consecutivo). A tal proposito, gli
offerenti, a pena di d’esclusione, devono inserire il cronoprogramma delle attività.
d. il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo
coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento
medesimo;
e. la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante
l'applicazione della formula:
f. offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 163 del
2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara,
C(a) = Sn (Wi*V(a)i)
dove:
C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n è il numero degli elementi da valutare previsti al punto IV.2 n. 2) del bando di gara;
Wi è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2 n. 2) del bando di gara;
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento
(i), variabile da zero a uno;
Sn è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;
26
risultino attribuiti contemporaneamente:
f.1 il punteggio relativo all'elemento "Prezzo" sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio
(peso ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
f.2 il punteggio relativo all'elemento di valutazione "Valore tecnico del servizio" sia pari o superiore
ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento;
g. ai sensi dell'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto legislativo 163 del 2006, qualora le offerte
ammesse siano in numero inferiore a cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia; in
tal caso la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità ai sensi del
successivo Capo 3.2, lettere d) e seguenti; qualora la stazione appaltante, in relazione alla natura e
alle qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o sull'assoluta accettabilità di
questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente
lettera f), punto f.1 ed f.2 non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente
la richiesta di giustificazioni;
h. ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006, la Stazione appaltante
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) ai sensi dell'art.117 del D.P.R. 207/2010 si precisa che la prima seduta per l'apertura delle offerte
si terrà il giorno e l'ora fissati dal punto IV.3.7) del bando di gara. Le sedute di gara possono
essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura
delle buste delle offerte economiche. Il soggetto che presiede la gara, nel giorno e nell'ora indicati
per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i
plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne «B» contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in
modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera
progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C» contenenti l'offerta
economica nonché le giustificazioni anticipate di prezzo, dopo aver numerato
progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno
della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del
seggio di gara; quindi accantona le buste «C» sul banco degli incanti;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «A» contenente la
documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo
o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), del
decreto legislativo 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato
27
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato
dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7;
b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi,
oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso
positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo per i concorrenti della
presa visione qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento
dell'apertura della seduta di gara;
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
d) in presenza di un numero di concorrenti ammessi superiore a due, il soggetto che presiede il
seggio, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica
dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economico - finanziaria e dei requisiti del progettista,
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 163 del 2006
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 20,
comma 1, lettera f), legge n. 35 del 2012) e dell'articolo 63, comma 6, del D.P.R. 207 del 2010. In
particolare le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,
ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al
contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito
di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quindi dichiara
sospesa la seduta e fissa la data per la convocazione della nuova seduta pubblica della
commissione;
e) la Stazione appaltante richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta medesima, il possesso del requisito di cui alla precedente lettera d),
con le seguenti modalità:
Imprese che svolgono i servizi
Per le Società di capitali e le Società cooperative, qualificate per l'espletamento del servizio di
ispezione perdite:
a) le copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano
(articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di
deposito, riguardanti i quattro esercizi annuali (2010 - 2011 - 2012 - 2013), antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano
depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
b) un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione
della "cifra d'affari" e la sua quota parte per fatturato specifico di servizi di ispezione perdite, nel
28
caso la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da
una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000,
dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista
iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992 n. 88;
Per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi
stabili qualificati per l'espletamento del servizio di ispezione delle perdite:
a) le copie delle dichiarazioni I.V.A. ovvero Modello Unico corredate da relativa ricevuta di
presentazione riguardanti i quattro esercizi annuali (2010 - 2011 - 2012 - 2013), antecedenti la data
di pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano
depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
b) un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la eventuale
ripartizione dell'importo complessivo della "cifra d'affari" nelle varie attività; il documento deve
essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'articolo 47 del
D.P.R. 445 del 2000, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal
legale rappresentante; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all'espletamento
dei servizi di ispezione perdite;
Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), e)bis (lettera introdotta dall'art. 36, comma 5-
bis, lettera a), legge n. 221 del 2012) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e per le società fra imprese riunite dei
quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte, che si sono qualificate per
l'espletamento del servizio di ispezione delle perdite:
a) le copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano
(articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di
deposito, riguardanti i quattro esercizi annuali (2010 - 2011 - 2011 - 2013), antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano
depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
b) un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi la ripartizione
della "cifra d'affari" e la sua quota parte per fatturato di servizi di ispezione perdite nel caso la
nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una
dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000, dal
presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto
nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992 n. 88.
Inoltre, tutti i soggetti che si sono qualificati per l'espletamento dei servizi di ispezioni perdite devono
produrre:
a) certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni, in originale o in copia conforme autenticata,
firmati dal legale rappresentante del Committente, attestanti l'espletamento di servizi di ispezione
perdite, nel quadriennio 2010/2013 per un importo minimo, pari a quello indicato al Capo 2.3,
lett. a) del presente disciplinare. Saranno considerati validi i certificati di regolare esecuzione di
prestazioni relative a prestazioni di servizi di ispezione perdite; dovranno perciò essere prodotti
atti che specifichino chiaramente gli importi riferiti ai servizi. Se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva delle prestazioni, attestante il possesso del requisito minimo richiesto, è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con atto di notorietà, con
l'indicazione di:
29
• soggetto committente,
• oggetto della/le commessa/e,
• importo della commessa;
• data di affidamento e di ultimazione della commessa;
• suddivisione degli importi lavori/servizi con le modalità sopra individuate,
• che il servizio è stato regolarmente effettuato.
b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale richiesti al Capo 2.3 lett. b), del
presente disciplinare di gara, dall'originale o dalla copia autenticata delle relative attestazioni o
certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora l'accertamento non possa essere fatto
d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante;
I soggetti che si sono qualificati per l'esecuzione dei lavori devono produrre:
1) la cifra d'affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte del ditte individuali, delle
società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi
stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A; da parte delle società di capitali con
la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee,e della relativa nota di
deposito;
2) la cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'operatore economico interessato, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'art.34,
comma 1, lettere e), e)bis (lettera introdotta dall'art. 36, comma 5-bis, lettera a) ed f) del d.Lgs.
163/2006 e delle società fra imprese riunite dei quali lo stesso operatore economico fa parte, nel
caso in cui questi abbiano fatturato direttamente ai committenti e non abbiano ricevuto fatture per
lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati;
3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore
economico ausiliario.
4) attestazione SOA, in originale o copia conforme autenticata, in categoria OG6;
3. Buste interne dell'offerta.
3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.
Nella seconda seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede all'esame della documentazione
prodotta, nel termine perentorio prestabilito, dal soggetto sorteggiato a comprova del possesso dei
requisiti di capacità tecnica e adotterà le opportune decisioni.
Successivamente la Commissione nella stessa seduta pubblica, per assicurare il rispetto di pubblicità
anche in questa fase della gara, dopo aver verificato l'integrità del plico in cui al termine delle
operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede
all'apertura dello stesso. Dopo aver constatato l'integrità delle buste, procede all'apertura delle stesse e
ad un semplice controllo preliminare ed esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti
rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta.
Dopo di che in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all'esame delle Offerte tecniche
30
contenute nei plichi <<B>>di ciascun concorrente. Prima, però, di procedere all'esame della
documentazione, la Commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario o semplicemente
opportuno può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi,
senza modificare quanto previsto dal bando di gara; qualora si verifichi tale circostanza, le eventuali
specificazioni, sono immediatamente annotate a verbale.
Di tal che, la Commissione giudicatrice esamina e valuta l'Offerta tecnica di ciascun concorrente; al
termine di tali adempimenti ciascun commissario assegna, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, i coefficienti, variabili da zero a uno, ai vari elementi valutativi.
Indi si procede, per ciascun elemento valutativo, a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da
ciascun commissario.
In tal senso, si procede poi, di volta in volta, per le Offerte tecniche degli altri concorrenti, mettendo
sempre a verbale le operazioni compiute.
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di
valutazione di natura qualitativa e di natura quantitativa ( per i quali in base alle indicazioni e alle
formule contenute negli allegati al D.P.R. 207/2010, per ogni criterio dell'offerta migliore è sempre
attribuito un coefficiente pari ad 1 (uno), alla media del valore più alto sarà assegnato il coefficiente
pari ad 1 e alle altre medie coefficienti variabili tra 1 e 0 in proporzione lineare.
Al termine dell'esame di tutte le Offerte tecniche, si passa a calcolare i punteggi conseguiti dai
concorrenti per ciascun elemento valutativo, riportando ad 1 il coefficiente medio più elevato e
proporzionando ad esso i coefficienti medi ottenuti dalle altre offerte. I risultati così ottenuti, per
ciascun elemento valutativo, vengono quindi moltiplicati per i rispettivi pesi e si ottengono i punteggi
che ciascun concorrente ha conseguito per i vari elementi valutativi.
Allo stesso fine, il procedimento va applicato in relazione alla suddivisione dei criteri in sub criteri.
La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio
complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'Offerta tecnica proposta.
3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica».
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con
le modalità di cui alla parte terza, capo I lett. f), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede
alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica a ciascun concorrente.
Constata l'integrità del plico, nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste
contenenti le offerte economiche, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun concorrente:
1. l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica.
Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e
verifica:
2. la correttezza formale delle sottoscrizioni; 3. la correttezza formale delle indicazioni delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate, nonché la correttezza della lista, in quanto redatta sull'originale preventivamente
vidimato dalla Stazione Appaltante, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari in lettere e di
ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara;
31
Dopo di che si procede:
4. ad apporre in calce alle offerte la firma di uno o più componenti del seggio; 5. alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale; 6. all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro decisionale;
7. all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1;
8. alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente capo 1;
9. a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera e).
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
- ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentono
anormalmente basse di cui al capo 1, lett. e) ai fini della verifica di congruità;
- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a sospendere la seduta di gara al fine dell'esame, e conseguente valutazione, delle offerte che in
base ai conteggi effettuati sono sospette di essere basse in modo anomalo;
- ad avvertire i presenti che della data e dell'ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica sarà data
comunicazione con almeno tre giorni di anticipo.
L'esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione
giudicatrice o da un apposito Nucleo di valutazione che all'uopo sarà designato dall'organo
competente della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06,
secondo le seguenti modalità:
a) sottoponendo contemporaneamente alla verifica di anomalia le migliori offerte, non oltre la
quinta;
b) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
b.1) devono riguardare:
• l'economia del procedimento di costruzione;
• le soluzioni tecniche adottate;
• le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori e i
servizi;
• l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri
che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del
decreto legislativo 163 del 2006;
• il costo del lavoro sulla base di apposite tabelle messe a punto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattualistica collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al
contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione, ai
sensi dell'art. 86, co. 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
c) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo
32
scopo e pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera c);
c.1) non sono ammesse in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da
fonti autorizzate dalla legge;
c.2) non sono ammesse in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza per i quali non
sia ammesso il ribasso d'asta;
c.3) non sono ammesse qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora:
• si tratti di lavori o servizi o parti di lavoro o servizi non subappaltabili;
• i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del
concorrente senza che siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
• i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi risultanti dall'offerta del
concorrente e ulteriormente ribassati del 20 per cento.
c.4) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di
materiali, trasporti o noleggi, che siano a loro volta palesemente anomali o tali da non garantire le
aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da
adeguate giustificazioni;
c.5) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente,
anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che
dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il
contenuto del progetto;
c.6) ove le giustificazioni dei prezzi non siano state presentate in uno con l'offerta economica,
all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione delle giustificazioni;
d) ove l'esame delle giustificazioni, a prescindere se siano state presentate con le modalità di cui alla
Parte Prima, Capo 3, paragrafo rubricato "Giustificazioni anticipate dei prezzi" oppure secondo le
modalità di cui alla precedente lettera c.6), non sia sufficiente ad escludere l'incongruità delle
offerte, la Stazione appaltante richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando
un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste;
e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento
che ritenga utile;
f) la commissione giudicatrice può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente
qualora:
f.1) l'offerente non avendo presentato le giustificazioni dei prezzi a corredo dell'offerta
economica non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c.6);
f.2) l'offerente non presenti le precisazioni ritenute utili entro il temine di cui alla precedente lett.
d);
f.3) l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera
e);
g) la commissione giudicatrice esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta,
nel suo complesso, inaffidabile ad assicurare la correttezza dei lavori.
33
3.3. Apertura della busta interna «Offerta temporale» e formazione graduatoria finale.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, dopo aver nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti
ammessi, con le modalità di cui alla parte terza, capo I lett. f), con almeno 3 giorni lavorativi di
anticipo, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta economica a ciascun concorrente.
Constata l'integrità del plico, nel quale nella precedente seduta sono state custodite le buste
contenenti l’offerta relativa ai tempi di esecuzione, ne procede all'apertura, e verifica, per ciascun
concorrente:
- l'esistenza della busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta
temporale.
Indi procede per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte temporali e
verifica:
a. la presenza, a pena di esclusione, del Cronoprogramma sottoscritto dall’offerente; b. l’offerta dei tempi di esecuzione per l’intervento oggetto dell’appalto, opportunamente sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento o il consorzio ordinario, in numero di giorni naturali e consecutivi, indicato sia in
cifre che in lettere;
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione
giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare
aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata
giudicata congrua.
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura,
oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;
e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di
verifica delle offerte di cui al Capo 3), lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati
relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di
soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara.
5. Aggiudicazione:
a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. 252 del 1998 e
s.m.i (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto
34
legislativo 163 del 2006, comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98
del 2013, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione, anche d’ufficio, del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto - legge
210 del 2002, convertito dalla legge 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b),
del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106 del 2009;
a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della
Stazione Appaltante;
b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 163
del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano
trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti
negativi o sospensivi;
c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica:
c.1) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1) del bando di gara,
relativamente all'aggiudicatario;
c.2) del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara,
con le modalità di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, relativamente
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori
economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445 del 2000 la Stazione appaltante:
d.1) può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiesti al punto III.2.1 del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di
comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui
possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i (art.
15 comma 1, legge n. 183 del 2011), escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti
dichiarati non siano provati;
d.2) revoca l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procede alla
verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti,
eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:
a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta,
e, in assenza di questa, entro 35 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di
35
contratto, di registro, e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del
decreto legislativo 163 del 2006 (come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera d), legge n.
135 del 2012 e dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012) e la garanzia
assicurativa, di durata quadriennale, che assicuri la Stazione Appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori e dei servizi, di cui al punto
III.1.1), lett. c) del bando di gara;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi
dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal
D.Lgs. 106 del 2009;
a.4) predisporre e consegnare, in ottemperanza al combinato disposto normativo di cui all'art. 131
del D.Lgs. 163/2006 (come modificato dall'art. 32, comma 4, legge n. 98 del 2013) e all'art. 89
del D.Lgs. 81/2008 e dell'Allegato XV al predetto D.Lgs., entro 30 gg. dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna del primo lavoro, il piano sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano
di sicurezza sostitutivo comprendente il documento di valutazione dei rischi;
a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di
voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187,
attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge 55 del 1990; in caso di consorzio la
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione.
36
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica
del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto
di propria competenza;
b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza;
c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 163 del
2006;
d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45,
comma 6, e 47 del decreto legislativo 163 del 2006;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o
in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445 del 2000;
f) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti
dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad
uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse
comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque
altro mezzo ammesso dall'ordinamento.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a. Ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 163 del 2006, le informazioni possono essere
richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante
entro il termine perentorio di almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte;
b. Gli elaborati progettuali, completi del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto,
PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
37
possono essere visionati presso Regione Calabria – Dipartimento n. 9 Infrastrutture – Lavori Pubblici
– Politiche della Casa – E.R.P. – A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle Acque; Indirizzo
Postale: Via F. Crispi, n. 33 – Città. Catanzaro – Codice Postale: 88100 dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13,00 ed il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 oppure il CD che riproduce
gli atti progettuali può essere acquistato presso ____________ - Tel. e Fax ___________, al prezzo di
€ __,__ IVA compresa.
I soggetti che possono prendere visione sono: a) il rappresentante legale o il direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A. (nel caso di ATI, o
consorzio, è sufficiente un solo soggetto delle imprese associate o consorziate), b) da un incaricato munito
di delega dell'impresa concorrente e di documento di riconoscimento (nel caso di ATI, o consorzio, è
sufficiente un solo soggetto delle imprese associate o consorziate), ai quali verrà rilasciato l'attestato di
eseguita presa visione dei documenti d'appalto da allegare alla documentazione di gara.
c. La lista delle categorie da compilare per la formulazione dell'offerta di cui alla Parte Prima, Capo 3,
deve essere obbligatoriamente ritirata presso gli Uffici di cui al punti I.1 del bando di gara.
3. Disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non
diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE 1182/71 del
Consiglio del 3 giugno 1971;
b) controversie: il contratto, ai sensi dell'art. 241, co. 1 bis del D.Lgs. 163/2006 (comma così sostituito
dall'art. 1, comma 19, legge n. 190 del 2012), non contiene la clausola compromissoria, pertanto tutte le
controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo 163 del 2006 in quanto
applicabili, qualora non risolte, saranno deferite: alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di
Catanzaro, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
c) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all'articolo 140, commi 1 (comma così modificato
all'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008 poi dall'art. 4, comma 2, lettera p), legge n. 106 del
2011, poi dall'art. 4, comma 6, legge n. 214 del 2011) e 2, del decreto legislativo 163 del 2006 per cui in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, o dovuta a una qualunque delle circostanze indicate agli artt. 135 e 136 sarà attivato il
meccanismo del cd. scorrimento;
d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003, in relazione ai
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché Responsabile di gara, è il Responsabile del Unico, nella persona
del dott. Ing. Domenico Pallaria;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del
trattamento;
38
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli
fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta
l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del
predetto decreto legislativo 196 del 2003;
d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente
lettera d);
e) richiamo alla disciplina applicabile: la presente gara d'appalto e l'esecuzione dell'appalto medesimo
sono soggetti alla normativa vigente in materia di contatti pubblici e, in particolare, a:
e.1) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
e.2) Regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 25 gennaio 2000, n. 34,
quest’ultimo però abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010;
e.3) Capitolato Speciale d'Appalto;
e.4. D.Lgs. 53/2010;
e.5) D.L. 70 del 13.05.2011, conv. con modif. nella legge 106 del 12 luglio 2011, in quanto applicabile
ai soggetti aggiudicatori che operano nei settori speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 del
D.Lgs. 163/2006;
e.6) D.Lgs. 9/4/2008, n. 81;
e.7) Legge 13/8/2010, n. 136;
e.8) D.P.R. 24/06/2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziarie;
e.9) Tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente
appalto.
Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed
appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto
riportato nei documenti progettuali e nel capitolato speciale a base di gara, saranno considerati prevalenti
bando e disciplinare di gara.
f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
RUP - Dirigente Generale Dipartimento n. 9
F.to Dott. Ing. Domenico Pallaria